RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
(COM(2000) 899 – C5‑0035/2001 – 2001/0004(COD))
4 giugno 2002 - ***I
Commissione giuridica e per il mercato interno
Relatore: Rainer Wieland
PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del 26 gennaio 2001 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 95 del trattato CE, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (COM(2000) 899 – 2001/0004 (COD)).
Nella seduta del 12 febbraio 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione giuridica e per il mercato interno per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali e alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, nonché alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (C5-0035/2001).
Nella riunione del 27 febbraio 2001 la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatore Rainer Wieland.
Nelle riunioni del 21 giugno, del 25 giugno, del 10 ottobre, del 22 ottobre, del 6 novembre, del 21 novembre, del 18 dicembre 2001, del 23 gennaio e 28 maggio 2002 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione Giuseppe Gargani (presidente), Willi Rothley e Bill Miller (vicepresidenti), Rainer Wieland (relatore), Paolo Bartolozzi, Philip Charles Bradbourn, Maria Berger, Carlos Carnero González (in sostituzione di François Zimeray, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Bert Doorn, Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Fiorella Ghilardotti, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Malcolm Harbour, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Neil MacCormick, Toine Manders, Helmuth Markov (in sostituzione di Alain Krivine, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Elena Ornella Paciotti, Astrid Thors, Marianne L.P. Thyssen e Joachim Wuermeling.
I pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori sono allegati; la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha deciso il 21 marzo 2001 di non esprimere parere.
La relazione è stata depositata il 4 giugno 2002.
Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.
PROPOSTA LEGISLATIVA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (COM(2000) 899 – C5‑0035/2001 – 2000/0004(COD))
La proposta è modificata nel modo seguente:
Testo della Commissione [1] | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando 2 | |
(2) Il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell'economia comunitaria. Il costo sociale dovuto all'alto numero di infortuni provocati direttamente dall'utilizzazione delle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione e nella costruzione stesse delle macchine nonché effettuando una corretta installazione e manutenzione. |
(2) Il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell'economia comunitaria. Il costo sociale dovuto all'alto numero di infortuni provocati direttamente dall'utilizzazione delle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione e nella costruzione stesse delle macchine nonché effettuando una corretta installazione e manutenzione. È possibile inoltre migliorare le prestazioni in materia di ambiente, in particolare per quanto riguarda la limitazione del consumo energetico, delle sostanze pericolose, dei rifiuti e delle emissioni. |
Motivazione L'emendamento si spiega da sé. | |
Emendamento 2 Considerando 5 bis (nuovo) | |
(5 bis) La presente direttiva è applicabile alle macchine nonché agli insiemi di macchine installati in impianti industriali. Con ciò si parte dal presupposto che un insieme di macchine sia disposto e comandato in modo tale che esse abbiano un funzionamento solidale. La direttiva non è applicabile a impianti industriali considerati in sé e per sé come un tutto. | |
Motivazione Precisazione del campo d'applicazione. | |
Emendamento 3 Considerando 5 ter (nuovo) | |
(5 ter) I dispositivi medici non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva benché possano essere inclusi nella definizione del concetto di "macchina". Essi sono invece regolamentati completamente dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 nella sua versione modificata nonché dalla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro. | |
Motivazione Precisazione del campo d'applicazione. | |
Emendamento 4 Considerando 5 quater (nuovo) | |
(5 quater) Se coloro che sono soggetti alla presente direttiva, dopo aver esercitato la dovuta valutazione, giungono alla conclusione che una data macchina non comporta un rischio per la sicurezza e la salute, essi possono derogare totalmente o parzialmente dall'applicazione della presente direttiva. Se coloro che vi sono soggetti pervengono alla conclusione che la macchina rappresenta un rischio, fosse anche estremamente esiguo, devono essere applicate le disposizioni della direttiva. | |
Motivazione L'emendamento non richiede alcuna spiegazione. | |
Emendamento 5 Considerando 7 bis (nuovo) | |
(7 bis) Per esigenze tecniche di vario genere sono finora esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva i materiali specifici per sagre, fiere e parchi di divertimenti. Va tuttavia constatato che in contrasto con le altre esclusioni dal campo di applicazione riportate all'articolo 1, paragrafo 2, non esistono per i materiali in questione specifiche normative comunitarie che tengano sufficientemente conto delle esigenze di sicurezza degli utilizzatori. Si invita pertanto la Commissione o a proporre l'inclusione dei materiali specifici per sagre, fiere e parchi di divertimenti nel campo di applicazione della presente direttiva e a definire in tale contesto requisiti essenziali di sicurezza per questo tipo di macchine, oppure invece a presentare quanto prima una direttiva specifica che stabilisca requisiti essenziali di sicurezza per materiali specifici per sagre, fiere e parchi di divertimenti. | |
Motivazione Già dieci anni fa la Commissione aveva discusso con gli ambienti interessati la possibilità di presentare un progetto di direttiva su materiali specifici per sagre, fiere e parchi di divertimenti. Tuttavia, in occasione del vertice di Edimburgo (1992), gli Stati membri avevano bloccato tale iniziativa con l'argomento che in base al principio di sussidiarietà tale settore andava regolamentato a livello nazionale. Tuttavia la maggior parte degli Stati membri non ha adottato alcuna iniziativa. | |
Emendamento 6 Considerando 17 | |
(17) La marcatura "CE" deve essere pienamente riconosciuta come l'unica marcatura che garantisce la conformità della macchina ai requisiti della presente direttiva. Deve essere vietata qualsiasi marcatura che possa indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura "CE". |
(17) La marcatura "CE" deve essere pienamente riconosciuta dagli Stati membri come l'unica marcatura ufficiale che attesta la conformità della macchina ai requisiti della presente direttiva. Deve essere vietata qualsiasi marcatura che possa indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura "CE". |
Emendamento 7 Considerando 17 bis (nuovo) | |
(17 bis) Esiste un consenso sul fatto che in un mercato concorrenziale la certificazione volontaria e i sistemi di marcatura elaborati dalle organizzazioni dei consumatori, dai fabbricanti, dai gestori o dagli altri operatori dell'industria contribuiscono alla qualità e sono validi strumenti per accrescere la fiducia dei consumatori nei prodotti. | |
Emendamento 8 Considerando 17 ter (nuovo) | |
(17 ter) Gli Stati membri possono sostenere i sistemi di certificazione e di marcatura volontari compatibili con le regole di concorrenza stabilite dal trattato e qualora tali sistemi di certificazione e di marcatura non costituiscano un doppione rispetto ai requisiti essenziali già coperti dalla marcatura "CE". | |
Motivazione | |
Emendamento 9 Considerando 22 | |
(22) Conformemente all'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[2], è opportuno adottare i provvedimenti, necessari per l'attuazione della presente direttiva, con la procedura di consultazione di cui all'articolo 3 della suddetta decisione ovvero con la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della suddetta decisione. |
(22) Onde garantire il ruolo del Parlamento in qualità di legislatore nell'ulteriore sviluppo della materia da disciplinare, è inaccettabile attribuire alla Commissione, con il pretesto di un semplice aggiornamento, deleghe a tutto campo, foss'anche soltanto ai fini di un ammodernamento sotto il profilo del diritto materiale. |
Un grave deformazione è rappresentato dal nefasto dilagare del "filo conduttore". La tendenza ad interpretare le norme con valore giuridicamente vincolante non corrisponde al ruolo attribuito alla Commissione nell'ambito della struttura legislativa dell'Unione europea. | |
Motivazione L'emendamento non richiede alcuna spiegazione. | |
Emendamento 10 Considerando 24 bis (nuovo) | |
(24 bis) Si invita la Commissione a chiarire se per le apparecchiature e gli impianti ad alta tensione, che conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera k) sono escluse dal campo di applicazione della direttiva macchine, debba essere elaborata una direttiva a sé stante che contenga i requisiti essenziali formulati su misura per tali apparecchiature ed impianti ad alta tensione. In tale contesto occorre tener conto di particolari condizioni d'impiego per tali prodotti. | |
Motivazione L'emendamento non richiede alcuna spiegazione. | |
Emendamento 11 Considerando 24 ter (nuovo) | |
(24 ter) Per la trasparenza della normativa riguardo a eventuali marcature "CE" sarebbe sicuramente vantaggioso se una direttiva CE orizzontale disciplinasse in maniera uniforme tutti gli aspetti regolamentari pertinenti e importanti comuni alla marcatura "CE", quali la forma del marchio, con le conseguenze connesse alla sua apposizione, procedure di dichiarazione di conformità, categorie di rischio, ispezione del mercato e altro. | |
Motivazione L'emendamento non richiede alcuna spiegazione. | |
Emendamento 12 Considerando 24 quater (nuovo) | |
(24 quater) Conoscenze su problematiche relative ad apparecchiature vecchie potrebbero consentire miglioramenti sostanziali nel campo della sicurezza. | |
Motivazione L'emendamento non richiede alcuna spiegazione. | |
Emendamento 13 Considerando 24 quinquies (nuovo) | |
(24 quinquies) Ai fini della trasparenza della normativa l'UE deve in futuro garantire la pubblicazione di testi giuridici in versione consolidata. | |
Motivazione L'emendamento non richiede alcuna spiegazione. | |
Emendamento 14 Articolo 1 | |
1. La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti: |
1. La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti, che sono definiti all'articolo 2: |
a) ai prodotti definiti all'articolo 2, secondo comma, lettere da a) a i); |
a) macchine, |
b) ai veicoli progettati e costruiti per svolgere lavori diversi dal semplice trasporto di persone e utilizzati negli aeroporti e nell'industria estrattiva. | |
b) attrezzatura intercambiabile, | |
c) componenti di sicurezza, | |
d) accessori di sollevamento, | |
e) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica. | |
2. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva: |
2. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva: |
a) i componenti, inclusi quelli di sicurezza, o le attrezzature, incluse quelle intercambiabili, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti o attrezzature identici forniti o dal fabbricante della macchina originaria o da terzi in base alle istruzioni del fabbricante, |
a) i componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio e forniti dal fabbricante della macchina originaria, |
b) i materiali specifici per sagre, fiere e parchi di divertimenti, |
b) i dispositivi speciali per sagre, fiere e parchi di divertimento, |
c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, se difettose, possono provocare una emissione di radioattività, |
c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, se difettose, possono provocare una emissione di radioattività, |
d) le armi da fuoco, |
d) le armi da fuoco, |
e) i mezzi di trasporto, compresi i rimorchi, |
e) i mezzi di trasporto, ovvero veicoli, compresi i loro rimorchi, destinati al trasporto di persone e merci esclusivamente nell'ambito di reti pubbliche di trasporto, ad eccezione di macchine che sono montate su tali macchine. Ciò vale in particolare anche per |
- trattori agricoli e forestali e i loro rimorchi ai sensi della direttiva 74/150/CEE; | |
- veicoli a motore e i loro rimorchi ai sensi della direttiva 70/156/CEE ad eccezione di macchine che sono montate su tali macchine; | |
- veicoli a motore a due o tre ruote e i loro rimorchi conformemente alla direttiva 92/61/CEE ad eccezione di macchine che sono montate su tali macchine; | |
- mezzi di trasporto da utilizzare in competizioni sportive; | |
- mezzi di trasporto utilizzati negli aeroporti e nell'industria estrattiva, che sono costruiti e montati unicamente per il trasporto di persone o che in base alla loro costruzione corrispondono a mezzi di trasporto utilizzati per il servizio in reti pubbliche di trasporto. | |
f) le unità mobili offshore, nonché le macchine disciplinate dalla presente direttiva e installate a bordo di tali unità, |
f) le navi e le unità mobili offshore, nonché le macchine disciplinate dalla presente direttiva e installate a bordo di tali unità, |
g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine, |
g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine, |
h) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere, |
h) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere, |
i) gli elevatori di scenotecnica per persone, |
i) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante rappresentazioni, |
j) i prodotti che rientrano nelle categorie seguenti: |
j) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, purché siano oggetto della direttiva "bassa tensione": |
i) elettrodomestici, |
i) elettrodomestici, |
ii) apparecchiature audio e video, |
ii) apparecchiature audio e video, |
iii) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione, |
iii) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione, |
k) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione: |
k) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione: |
(i) apparecchiature di collegamento e di comando, |
i) apparecchiature di collegamento e di comando, |
(ii) trasformatori. |
ii) trasformatori. |
l) motori di ogni tipo, |
l) motori di ogni tipo purché non comportino alcun rischio meccanico: |
m) i siti industriali considerati globalmente, quali gli impianti petrolchimici, le centrali di riscaldamento o elettriche, |
m) gli impianti industriali nel loro insieme (tale eccezione non riguarda i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, destinati ad essere incorporati a tali impianti) |
n) dispositivi medici. |
n) dispositivi medici. |
o) macchine che per forma, dimensioni, funzione, finalità e che per l'energia in esse accumulata ovvero utilizzata non possano comportare alcun rischio. | |
Motivazione L'emendamento contiene alcune precisazioni rispetto alla proposta della Commissione, che nel testo risultano evidenti. L'aggiunta della lettera o) è volta ad escludere dal campo di applicazione della direttiva alcune macchine come ad esempio gli orologi. | |
Emendamento 15 Articolo 2 | |
Ai fini della presente direttiva il termine "macchina" indica uno dei prodotti definiti al secondo comma, lettere da a) ad h) del presente articolo, nonché i veicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b). |
Ai fini della presente direttiva il termine "macchina" indica uno dei prodotti definiti al secondo comma, lettere da a) a g) del presente articolo. |
Si applicano le definizioni seguenti: |
Si applicano le definizioni seguenti: |
a) "macchina stricto sensu": |
a) "macchina": un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza muscolare diretta, composto di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile. Tra queste vi sono i dispositivi di azionamento, comando, regolazione e alimentazione energetica delle macchine. Sono altresì considerati macchine anche gli apparecchi per il sollevamento la cui fonte d'energia è la forza muscolare diretta; |
a bis) "macchina finita": una macchina che, per essere utilizzata conformemente allo scopo per cui è stata progettata, necessita semplicemente di essere installata, montata o collegata alla presa di energia seguendo esclusivamente le istruzioni per l'uso; | |
a ter) "quasi-macchine": insiemi equipaggiati che non hanno un'applicazione definita e che, da soli, non possono eseguire una funzione specifica. Le "quasi-macchine" sono destinate ad essere incorporate o assemblate a una o più macchine o ad altre quasi-macchine per costituire un'unica macchina disciplinata dalla presente direttiva; | |
a quarter) "insieme di macchine": gruppo di macchine o quasi-macchine che per raggiungere uno stesso risultato sono disposte e comandate in modo da avere un funzionamento solidale; | |
i) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro e connessi solidamente per un'applicazione ben determinata, | |
ii) macchina di cui alla lettera i), alla quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento, | |
iii) macchina di cui alla lettera i), pronta per essere installata, che può funzionare solo dopo essere stata montata su un veicolo o installata in un edificio o in una costruzione; | |
iv) apparecchio per il sollevamento la cui fonte d'energia è la forza umana diretta; | |
b) "insieme di macchine": insieme di macchine e/o di quasi-macchine che per raggiungere uno stesso risultato sono disposte e comandate in modo da avere un funzionamento solidale; | |
c) "attrezzatura intercambiabile": dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato a quest'ultimo dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è né un pezzo di ricambio, né un utensile; |
b) "attrezzatura intercambiabile": dispositivo destinato, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, ad essere assemblato dall'operatore al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è né un pezzo di ricambio, né un utensile; |
d) "componente di sicurezza": componente immesso sul mercato separatamente, per essere installato su una macchina in servizio o su una macchina usata, indicato nell'elenco seguente: |
c) componente di sicurezza": componente |
- destinato ad espletare una funzione di sicurezza, | |
- immesso sul mercato separatamente, | |
- che, in caso di difetto o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone nelle zone pericolose di una macchina e | |
- che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti; | |
i) componenti di cui ai punti 19 e 20 dell'allegato IV, | |
ii) blocchi logici di sicurezza dei circuiti di arresto di emergenza e di controllo delle protezioni mobili, | |
iii) elettrovalvole di comando dei movimenti pericolosi delle macchine, | |
iv) sistemi di estrazione dei fumi o delle polveri destinati alle macchine, | |
v) protezioni e dispositivi di protezione nonché i relativi dispositivi di bloccaggio destinati alle macchine, | |
vi) dispositivi di controllo delle sollecitazioni degli apparecchi di sollevamento e dispositivi anticaduta dei paranchi, | |
vii) dispositivi anticollisione degli apparecchi di sollevamento, | |
viii) cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta delle persone sui sedili, | |
ix) valvole di non ritorno destinate all'installazione sui circuiti idraulici, | |
x) protezioni dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; | |
e) "accessori di sollevamento": componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure facenti parte del carico. Anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento; |
d) "accessori di sollevamento": componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente. Anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento; |
f) "dispositivi amovibili di trasmissione meccanica": componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina o un trattore e una macchina azionata, collegata al primo supporto fisso. Almeno una delle due macchine deve essere mobile; |
e) "dispositivi amovibili di trasmissione meccanica": componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina o un trattore e una macchina azionata, collegata al primo supporto fisso. Almeno una delle due macchine deve essere mobile; |
g) "protezioni dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica": dispositivi che garantiscono la protezione delle persone esposte dai rischi di trascinamento provocati dai dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; |
f) "protezioni dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica": dispositivi che garantiscono la protezione delle persone esposte dai rischi di trascinamento provocati dai dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; |
h) "apparecchi portatili a carica esplosiva": apparecchi portatili destinati a fini industriali o tecnici che utilizzano una carica esplosiva, sotto forma di cartuccia, per: |
g) "apparecchi portatili a carica esplosiva": apparecchi portatili che utilizzano una carica esplosiva, sotto forma di cartuccia, in cui l'energia della carica esplosiva viene trasmessa alla parte azionata non direttamente, bensì tramite un elemento intermedio, e per: |
i) la fissazione di pezzi metallici in un materiale, oppure |
i) la fissazione di pezzi metallici in un materiale, oppure |
ii) la macellazione di animali, oppure |
ii) la macellazione di animali, oppure |
iii) la marcatura di oggetti tramite incisione a freddo, oppure |
iii) la marcatura di oggetti tramite incisione a freddo, oppure |
iv) la fissazione di cavi; |
iv) la fissazione di cavi; |
i) "quasi-macchine": insiemi equipaggiati o destinati ad essere equipaggiati di un sistema di azionamento, composti da pezzi o organi meccanici collegati tra loro che costituiscono quasi una macchina ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Le quasi-macchine sono destinate ad essere incorporate o assemblate a una o più macchine o ad altre quasi-macchine per costituire un'unica macchina disciplinata dalla presente direttiva; | |
j) "immissione sul mercato": prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina destinata agli utilizzatori finali; |
h) "fabbricante": persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e della realizzazione di una macchina oggetto della presente direttiva, sia per scopi commerciali sia per uso personale o ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio nel campo di applicazione della presente direttiva. È altresì considerato fabbricante, purché la presente direttiva non faccia espresso riferimento a null'altro: |
i) chi, a proprio nome o con la propria marca, si assume la responsabilità della conformità con la presente direttiva di una macchina oggetto della medesima; | |
ii) il mandatario di un fabbricante; | |
iii) il responsabile dell'immissione di una macchina sul mercato; | |
k) "fabbricante": persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e della realizzazione di una macchina oggetto della presente direttiva, ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio; sono altresì considerati fabbricanti: |
i) "immissione sul mercato" prima messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina oggetto della presente direttiva ai fini della commercializzazione, dell'uso o del montaggio all'interno dell'Unione europea; |
(i) le persone fisiche o giuridiche che progettano o fanno progettare, realizzano o fanno realizzare per uso proprio una macchina oggetto della presente direttiva; | |
ii) le persone fisiche o giuridiche che, al momento dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di una macchina oggetto della presente direttiva sono responsabili della sua conformità alla presente direttiva; | |
Motivazione | |
Emendamento 16 Articolo 3, paragrafo 2 | |
2. Per le macchine destinate all'utilizzo da parte di consumatori, qualora le disposizioni volte a proteggere la salute e la sicurezza non siano oggetto né della presente direttiva, né di altri testi comunitari specifici, si applicano le disposizioni della direttiva 92/59/CEE del Consiglio[3]. |
soppresso |
Motivazione È auspicabile la soppressione del paragrafo 2 in quanto l'impiego di macchine da parte di utenti non esperti dovrebbe continuare ad essere disciplinato dalla direttiva 92/59/CEE. | |
Emendamento 17 Articolo 5 | |
1. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina, deve accertarsi che: |
1. Il fabbricante, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina, deve: |
a) soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute indicati dall'allegato I, |
a) accertarsi che soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute indicati dall'allegato I, |
b) siano state espletate le procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 12. |
b) espletare la relativa procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 12, |
c) redigere la dichiarazione di conformità ai sensi dell'allegato II, parte A e allegarla alla macchina, | |
d) apporre la marcatura "CE" ai sensi dell'articolo 16 e | |
e) fornire in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni per l'uso. | |
2. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, deve accertarsi che siano state espletate le procedure di cui all'articolo 13. |
2. Prima di immettere sul mercato una quasi-macchina o di fornire una quasi-macchina a un altro fabbricante, il fabbricante deve: |
a) accertarsi che soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute di cui all'allegato I, per i rischi sui quali non è più possibile influire attraverso il completamento della macchina , | |
b) rilasciare una dichiarazione di incorporazione ed elaborare istruzioni per il montaggio allegandoli quindi alla quasi-macchina, e | |
c) fornire le informazioni di cui necessita il fabbricante della macchina finita per effettuare la dichiarazione di conformità ed elaborare le istruzioni per l'uso. | |
3. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini della procedura di cui all'articolo 12, deve disporre o poter usufruire delle risorse necessarie ad accertare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute di cui all'allegato I. |
3. Qualora il fabbricante non abbia sede nella Comunità, le responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 incombono all'importatore. |
4. Qualora le macchine siano disciplinate da altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura "CE", questa indica ugualmente che le macchine sono conformi alle disposizioni di queste altre direttive. | |
Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al fabbricante o al suo mandatario la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura "CE" indica la conformità soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante o dal suo mandatario. | |
I riferimenti delle direttive applicate devono essere indicati, nella forma in cui sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, nella dichiarazione CE di conformità che accompagna la macchina. | |
Motivazione L'emendamento è volto a chiarire gli obblighi derivanti dalla presente disposizione. Il paragrafo 4 è soppresso in quanto il contenuto della dichiarazione di conformità figura nell'allegato II, parte A, punto 5. | |
Emendamento 18 Articolo 6 Libera circolazione | |
1. Gli Stati membri non possono né vietare, né limitare o ostacolare l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio sul loro territorio delle macchine che rispettano la presente direttiva per i rischi di cui essa tratta. |
1. Gli Stati membri non possono né vietare, né limitare o ostacolare l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio sul loro territorio delle macchine che rispettano la presente direttiva. |
Motivazione Una siffatta precisazione è superflua giacché le possibilità di restrizione che derivano dallo stesso trattato hanno comunque precedenza rispetto alla direttiva. Pertanto la formulazione dovrebbe essere quanto più chiara e semplice possibile. | |
Emendamento 19 Articolo 7, paragrafo 2 | |
2. Le macchine costruite in conformità di norme armonizzate, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute enunciati in tali norme armonizzate. |
2. Le macchine costruite in conformità di norme armonizzate, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute di esse oggetto. |
Motivazione Semplificazione del testo. | |
Emendamento 20 Articolo 8 Misure specifiche | |
1. La Commissione, seguendo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, può adottare tutte le misure appropriate per l'attuazione delle disposizioni riguardanti i punti seguenti: soppresso | |
a) aggiornamento dell'elenco dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 2, secondo comma, lettera d), | |
b) modalità di cooperazione fra gli Stati membri di cui all'articolo 19, | |
c) aggiornamento dell'elenco delle macchine di cui all'allegato I, punto 3.4.2., per le quali è obbligatorio installare una struttura di protezione contro il ribaltamento, | |
d) aggiornamento dell'elenco delle macchine di cui all'allegato I, punto 1.6.11.2 per le quali vanno fornite informazioni relative alle radiazioni non ionizzanti, | |
e) divieto di immissione sul mercato delle macchine di cui all'articolo 9. | |
2. La Commissione, seguendo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, può adottare tutte le misure appropriate richieste per l'attuazione e l'applicazione pratica della presente direttiva. | |
Motivazione La procedura di regolamentazione non deve sostituirsi all'attività legislativa. Ciò significa che le competenze del previsto comitato devono essere in ogni caso circoscritte all'attuazione degli aspetti tecnici. Una siffatta procedura di regolamentazione può essere efficace in particolare qualora nuove scoperte tecnico-scientifiche rendano necessarie a breve termine specifiche relative ai requisiti di salute e sicurezza, come si verifica ad esempio in relazione alla legislazione sulle sostanze pericolose. Per quanto riguarda i rischi oggetto della direttiva sulle macchine, non sussiste alcuna necessità di simili modifiche a breve termine senza procedura legislativa. | |
Emendamento 21 Articolo 9 Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose | |
Se, per una determinata categoria di macchine, uno Stato membro ritiene sia opportuno vietare o limitare l'immissione sul mercato o subordinarla a condizioni particolari, al fine di tutelare la sicurezza e la salute, esso adotta o prevede di adottare tutte le misure transitorie necessarie e giustificate. In tal caso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri, adducendo le proprie motivazioni. |
soppresso |
La Commissione consulta gli Stati membri e le altri parti interessate indicando le misure che intende adottare a livello comunitario. Se le misure nazionali sono giustificate e se un'azione comunitaria può garantire un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, la Commissione adotta le misure comunitarie necessarie conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3. |
soppresso |
Motivazione La procedura di cui all'articolo 11 è sufficiente a prevenire determinati pericoli. | |
Emendamento 22 Articolo 12, paragrafo 1 | |
1. A seguito dell'analisi dei rischi descritta all'allegato I, punto 1.1.2., il fabbricante, o il suo mandatario, applica una delle procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi da 2 a 5. |
1. Il fabbricante, o il suo mandatario, effettua, in virtù del principio di integrazione della sicurezza (allegato I, punto 1.1.2.), un'analisi dei rischi in base alle procedure di valutazione di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. |
Motivazione Il riferimento nella proposta della Commissione all'allegato I, punto 1.1.2., in merito all'analisi dei rischi non è del tutto chiaro. | |
Emendamento 23 Articolo 12, paragrafo 4 | |
4. Se l'analisi dei rischi non consente di stabilire l'assenza di effetti utili della direttiva e la macchina è contemplata dall'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e nella misura in cui tali norme riguardano tutti i rischi pertinenti, il fabbricante o il suo mandatario, per attestare la conformità del prodotto alle disposizioni della presente direttiva, applica una delle procedure seguenti: |
4. Se l'analisi dei rischi non consente di stabilire l'assenza di effetti utili della direttiva e la macchina è contemplata dall'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e nella misura in cui tali norme riguardano tutti i rischi pertinenti, il fabbricante, per attestare la conformità del prodotto alle disposizioni della presente direttiva, applica una delle procedure seguenti: |
a) la valutazione della conformità con controllo interno della fabbricazione di cui all'allegato VII, | |
a) la procedura di adeguamento alle norme armonizzate di cui all'allegato IX, oppure |
b) la procedura di adeguamento alle norme armonizzate di cui all'allegato IX, oppure |
b) la procedura di esame per la certificazione CE di cui all'allegato X, oppure |
c) la procedura di esame per la certificazione CE di cui all'allegato X, oppure |
c) la procedura di garanzia qualità completa di cui all'allegato XI. |
d) la procedura di garanzia qualità completa di cui all'allegato XI. |
Motivazione In presenza di norme armonizzate che coprono interamente i rischi di ciascuna macchina e in base alle quali il fabbricante produce, è possibile rinunciare a determinate condizioni a una valutazione da parte di terzi. Il controllo interno della fabbricazione di cui all'allegato VII assicura una documentazione tecnica esaminabile e in grado di essere verificata nell'ambito della sorveglianza del mercato. La relazione Molitor è inoltre espressamente a favore di procedure semplificate qualora una macchina sia costruita in conformità di norme armonizzate. Il fabbricante è pienamente libero di scegliere se far effettuare o meno una valutazione da parte di terzi. | |
Emendamento 24 Articolo 12, paragrafo 5 | |
5. Se l'analisi dei rischi non consente di stabilire l'assenza di effetti utili della direttiva e la macchina è contemplata dall'allegato IV ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ovvero se non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario, per attestarne la conformità alle disposizioni della presente direttiva, applica una delle procedure seguenti: |
5. Se l'analisi dei rischi non consente di stabilire l'assenza di effetti utili della direttiva, |
- la macchina è contemplata dall'allegato IV ma | |
- è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ovvero se non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, | |
il fabbricante, per attestarne la conformità alle disposizioni della presente direttiva, applica una delle procedure seguenti: | |
Motivazione Testo più semplice e più comprensibile. | |
Emendamento 25 Articolo 13 | |
Procedura per le quasi-macchine |
soppresso |
Il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell'immissione sul mercato, devono: | |
(a) elaborare la dichiarazione d'incorporazione di cui all'allegato II, parte B, che deve accompagnare la quasi-macchina fino all'incorporazione e fare parte del fascicolo tecnico della macchina ultimata, | |
(b) elaborare istruzioni per l'assemblaggio come descritto dall'allegato V | |
Motivazione All'articolo 5, paragrafo 2 si precisa quali disposizioni il fabbricante ovvero il suo mandatario siano tenuti a rispettare. Pertanto l'articolo 13 va soppresso. | |
Emendamento 26 Articolo 14 Organismi notificati | |
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da essi designati per effettuare la valutazione della conformità in vista dell'immissione sul mercato di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione. | |
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, a fini informativi, un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco. | |
3. Per la valutazione degli organismi da notificare gli Stati membri applicano i criteri previsti nell'allegato XII. Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti dalle norme armonizzate pertinenti, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a titolo della presente direttiva, rispondano a detti criteri. | |
4. Uno Stato membro che abbia notificato un organismo revoca la sua notifica qualora constati che: | |
a) l'organismo non soddisfa più i criteri di cui all'allegato XII oppure | |
b) sono state rilasciate più volte certificazioni a modelli di macchine che non soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute di cui all'allegato I. | |
Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. | |
L'articolo 14 è spostato e reinserito (previa rielaborazione) come articolo 17 ter (nuovo) | |
Motivazione Cfr. la motivazione dell'articolo 17 ter (nuovo). | |
Emendamento 27 Articolo 16, paragrafo 3 | |
3. È vietato apporre sulle macchine marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico della marcatura "CE". 3. |
3. È vietato apporre sulle macchine marcature, segni o iscrizioni suscettibili di indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico della marcatura "CE". |
È vietato apporre sulle macchine marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura "CE". |
Altre marcature possono essere apposte solo qualora non compromettano abusivamente il significato della marcatura "CE". |
4. Le quasi-macchine di cui all'articolo 2, lettera a ter) non sono soggette ai requisiti del presente articolo. | |
Motivazione | |
Emendamento 28 Articolo 17 bis | |
Sorveglianza del mercato | |
1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti utili affinché le macchine possano essere immesse sul mercato e messe in servizio unicamente se rispondono ai requisiti della presente direttiva, quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili. | |
2. Per il controllo della conformità delle macchine alle disposizioni di cui al paragrafo 1 gli Stati membri istituiscono autorità competenti o designano gli organismi che devono espletare tale compito. | |
Motivazione Per i prodotti interessati dal mercato interno gli Stati membri disporranno di norma di un unico sistema di sorveglianza del mercato. Tali aspetti andrebbero disciplinati orizzontalmente e, fintantoché ciò non sia ancora avvenuto, dovrebbero essere adattati alle disposizioni più indicate. Occorre pertanto strutturare in maniera migliore gli articoli inerenti alla sorveglianza del mercato. | |
Emendamento 29 Articolo 17 bis, paragrafo 3 (nuovo) | |
3. Gli Stati membri stabiliscono i compiti, l'organizzazione e i poteri di coloro che sono incaricati di attuare gli obiettivi formulati ai paragrafi 1 e 2. Essi comunicano queste e le loro eventuali ulteriori modifiche alla Commissione e agli altri Stati membri. | |
Motivazione L'emendamento non richiede alcuna spiegazione. | |
Emendamento 30 Articolo 17 ter Organismi notificati | |
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da essi designati per effettuare la valutazione della conformità in vista dell'immissione sul mercato di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione. Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi ulteriore modifica. | |
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi notificati siano sottoposti a regolare verifica per quanto riguarda la continua osservanza dei criteri di cui all'allegato XII. Gli organismi notificati forniscono su richiesta tutte le informazioni pertinenti, ivi inclusa la documentazione di bilancio, onde permettere allo Stato membro di verificare la conformità ai requisiti di cui all'allegato. | |
3. Per la valutazione degli organismi da notificare e già notificati gli Stati membri applicano i criteri previsti nell'allegato XII. | |
4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, a fini informativi, un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco. | |
5. Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti dalle norme armonizzate pertinenti, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a titolo della presente direttiva, rispondano ai criteri di cui all'allegato XII. | |
6. Qualora un organismo notificato constati che il fabbricante non soddisfi o che non soddisfi più i requisiti fissati dalla presente direttiva o che una certificazione non avrebbe dovuto essere stata rilasciata, detto organismo - nel rispetto del principio di proporzionalità - sospende o revoca tale certificazione, oppure vi impone restrizioni, a meno che il fabbricante non garantisca il rispetto dei suddetti requisiti mediante opportune misure di correzione. L'organismo notificato informa l'autorità competente a norma dell'articolo 17, lettera a) qualora la certificazione venga sospesa o revocata o vengano imposte restrizioni, oppure nel caso in cui si renda necessario un intervento della stessa autorità competente. Lo Stato membro informa a sua volta senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione | |
7. La Commissione organizza uno scambio di esperienze tra: | |
a) le autorità degli Stati membri competenti per la notifica degli organismi e la sorveglianza e | |
b) gli organismi notificati | |
ai fini del coordinamento dell'applicazione unitaria della direttiva. | |
8. Uno Stato membro che abbia notificato un organismo revoca senza indugio la sua notifica qualora constati che: | |
a) l'organismo non soddisfa più i criteri di cui all'allegato XII oppure | |
b) sono state rilasciate più volte, a norma degli allegati da IX a XI, certificazioni a modelli di macchine che non soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute di cui all'allegato I, oppure | |
c) si è violato gravemente l'articolo 17 ter, par. 5 (nuovo). Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. | |
(Emendamento spostato: cfr. articolo 14 come modificato) | |
Motivazione Il nuovo articolo si basa sull'ex articolo 14 (modificato). Nell'ambito del mercato interno, i requisiti per gli organismi notificati dovrebbero essere disciplinati in maniera uniforme. Inoltre gli Stati membri devono garantire che tali organismi assolvano effettivamente i compiti cui sono preposti. Gli organismi notificati dovrebbero essere obbligati a revocare, se del caso, le certificazioni da essi stessi rilasciate. Qualora un organismo notificato non soddisfi i requisiti previsti, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a revocarne la notifica. Considerando la modifica dell'allegato XII la cooperazione di Stati membri e Commissione deve essere più di un semplice scambio di informazioni. | |
Emendamento 31 Articolo 18 Riservatezza | |
Ferme restando le disposizioni e le prassi nazionali in materia di riservatezza, gli Stati membri operano affinché tutte le parti coinvolte nell'applicazione della presente direttiva siano tenute a mantenere riservate le informazioni ricevute nello svolgimento delle loro funzioni coperte dal segreto professionale, eccetto quando la loro divulgazione sia necessaria al fine di tutelare la salute e la sicurezza delle persone. |
Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie affinché i propri funzionari e agenti locali, nonché tutte le parti coinvolte nell'applicazione della presente direttiva, siano tenuti a mantenere riservate le informazioni raccolte ai sensi della presente direttiva, che per loro natura sono coperte dal segreto professionale o vengono trasmesse per via confidenziale. Le decisioni adottate dagli Stati membri e dalla Commissione nel quadro dell'articolo 11 devono essere pubblicate. Qualora tali decisioni siano motivate pubblicamente, va tenuto conto della prima frase del presente articolo. |
La disposizione di cui al primo comma si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri e degli organismi notificati riguardanti l'informazione reciproca e la diffusione degli avvertimenti, nonché gli obblighi d'informazione spettanti agli interessati nel quadro del diritto penale. |
La disposizione di cui al primo comma si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri e degli organismi notificati riguardanti l'informazione reciproca e la diffusione degli avvertimenti, nonché gli obblighi d'informazione spettanti agli interessati nel quadro del diritto penale. |
Le decisioni adottate dagli Stati membri e dalla Commissione nel quadro degli articoli 9 e 11 devono essere pubblicate. |
Le decisioni adottate dagli Stati membri e dalla Commissione nel quadro dell'articolo 11 devono essere pubblicate. |
Motivazione Va garantita in tutti i settori la riservatezza delle informazioni di natura professionale. Parallelamente occorrerebbe provvedere affinché la formulazione di tale obbligo sia la medesima per settori analoghi. (Tale formulazione corrisponde al risultato della prima lettura della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'autorizzazione di reti e servizi per la comunicazione elettronica). | |
Emendamento 32 Articolo 22 | |
1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato "comitato macchine", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. | |
2. Qualora sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa. | |
3. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa. | |
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi. | |
Motivazione Deriva dalla soppressione dell'articolo 8. Un comitato senza poteri è privo di senso. | |
Emendamento 33 Articolo 24 | |
La direttiva 95/16/CE è così modificata: |
La direttiva 95/16/CE è così modificata: |
1) All'articolo 1, i paragrafi due e tre, sono sostituiti dai seguenti: |
1) All'articolo 1, i paragrafi due e tre, sono sostituiti dai seguenti: |
"2. Ai fini della presente direttiva s'intende per ascensore un apparecchio che collega piani definiti, mediante un supporto di carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto: |
"2. Ai fini della presente direttiva s'intende per "ascensore" un apparecchio che collega piani definiti, mediante una traversa per il sollevamento dei carichi che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, non destinato esclusivamente al trasporto di cose. |
(La modifica di "supporto di carico" in "traversa per il sollevamento dei carichi" è applicabile all'intero testo legislativo in esame; la sua approvazione comporta gli opportuni adeguamenti tecnici.) | |
- di persone, | |
- di persone e cose. | |
Gli apparecchi il cui supporto si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva. |
Gli apparecchi il cui supporto si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva. |
3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva: |
3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva: |
- gli apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, la cui velocità di spostamento è uguale o inferiore a 0,15 m/s, |
a) gli apparecchi per il sollevamento di persone la cui mobilità è ridotta, la cui velocità di spostamento è uguale o inferiore a 0,15 m/s, |
b) gli apparecchi per persone la cui mobilità è ridotta, la cui traversa per il sollevamento dei carichi si sposta seguendo il tracciato di una scala, | |
c) scale mobili e marciapiedi mobili, | |
d) impianti di sollevamento destinati a superare dislivelli fino a 1 m del terreno o di un edificio, | |
- gli impianti a fune, comprese le funicolari, |
e) gli impianti a fune, comprese le funicolari, |
- gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine, |
f) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine, |
- le piattaforme per la salita/discesa di persone e a partire dalle quali possono essere effettuati lavori, |
g) le piattaforme per la salita/discesa di persone e a partire dalle quali possono essere effettuati lavori, |
- gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere, |
h) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere, |
- gli elevatori di scenotecnica per persone, | |
- gli ascensori installati in mezzi di trasporto |
i) gli ascensori installati in mezzi di trasporto, e |
- gli ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso al posto di lavoro |
j) gli ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso al posto di lavoro, |
- gli apparecchi per persone la cui mobilità è ridotta, il cui supporto si sposta seguendo il tracciato di una scala, |
k) gli elevatori di scenotecnica per persone durante le rappresentazioni artistiche. |
- gli apparecchi per persone la cui mobilità è ridotta, il cui supporto si sposta seguendo il tracciato di una scala, | |
- le scale mobili e i marciapiedi mobili." | |
2) All'allegato I, il punto 1.2 è sostituito dal seguente: |
2) All'allegato I, il punto 1.2 è sostituito dal seguente: |
"1.2. Supporto di carico |
"1.2. Supporto di carico |
Il supporto di carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore stabiliti dal costruttore. |
Il supporto di carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore stabiliti dal costruttore. |
Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e se le sue dimensioni lo consentono, la cabina va progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, tramite le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'utilizzo a portatori di handicap e a consentire tutte le modifiche opportune al fine di renderla più accessibile a dette persone." |
Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e se le sue dimensioni lo consentono, la cabina va progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, tramite le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'utilizzo a portatori di handicap e a consentire tutte le modifiche opportune al fine di renderla più accessibile a dette persone." |
Motivazione L'altezza di 4 metri risulta arbitraria e dovrebbe quindi essere sostituita da un piano; la protezione contro l'uso non autorizzato dev'essere trasferita all'Allegato I, Sezione 7, paragrafo 2, lettera a) (nuova), trattandosi di requisito tecnico ai sensi dell'Allegato I, Sezione 7 e non di una precondizione della deroga alla direttiva 95/16/CE. | |
Emendamento 34 Articolo 26 bis (nuovo) | |
Entro un anno dall'entrata in vigore, la Commissione procede a una valutazione dei diversi requisiti nell'ambito del "nuovo approccio". Sulla base di tale valutazione, essa presenta eventualmente al Parlamento e al Consiglio una proposta di direttiva "CE", nel quadro della quale siano assicurati, in egual misura per tutte le pertinenti direttive, la marcatura uniforme e l'introduzione di un sistema di categorie di rischio, nonché il controllo nell'ambito della sorveglianza di mercato. | |
La Commissione presenta inoltre entro lo stesso periodo uno studio che illustra i vantaggi, gli svantaggi e l'opportunità di estendere a vecchie strutture l'applicazione di direttive CE specifiche, in particolare in una prospettiva di politica ambientale e di sicurezza. | |
Motivazione Va assicurata la coerenza delle disposizioni comunitarie vigenti nel presente settore onde evitare di ostacolare le imprese e i mercati con normative divergenti per prodotti simili. A tal fine appare dunque opportuno effettuare entro un anno la dovuta verifica ed avviare di conseguenza i relativi ravvicinamenti delle diverse direttive. | |
Emendamento 35 Articolo 27 | |
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
Le modifiche della presente direttiva e le modifiche delle disposizioni giuridiche condizionate dalla presente direttiva entrano in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della versione consolidata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
Motivazione La trasparenza della legislazione comunitaria dovrebbe essere rafforzata mediante la pubblicazione dei testi consolidati delle direttive di volta in volta modificate. | |
Emendamento 36 Articolo 27 bis | |
I termini "situazione pericolosa" vengono sostituiti nell'intero testo della direttiva dai termini "situazione di rischio". | |
Motivazione Precisazione di ordine linguistico. | |
Emendamento 37 Articolo 27 ter | |
I termini "supporti del carico" sono sostituiti nell'intero testo della direttiva dai termini "mezzi di sollevamento". | |
Motivazione I termini "supporti del carico" descrivono, a giudizio unanime degli esperti, un dispositivo fisso per il sollevamento di carichi e forze. L'emendamento tende a chiarire tale concetto. | |
Emendamento 38 Articolo 27 quater | |
I termini "carico massimo di esercizio" sono sostituiti nell'intero testo della direttiva dai termini "carico nominale". | |
Motivazione Definizione tecnicamente più corretta. | |
Emendamento 39 Articolo 27 quinquies | |
Il termine "Comunità" è sostituito nell'intero testo della direttiva dai termini "Unione europea". | |
Motivazione La distinzione giuridicamente corretta tra "Comunità" e "Unione europea" è ben nota al relatore. A fini di leggibilità e semplificazione dei testi giuridici, l'utilizzazione corrente dei termini "Unione europea" risulta però più semplice e comprensibile al pubblico che vuol tutelare i propri diritti. | |
Emendamento 40 Allegato I, Osservazioni preliminari, punto 3 | |
3. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute elencati nel presente allegato sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica e degli imperativi limitativi di ordine economico, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In tal caso la macchina deve essere progettata e costruita per cercare di raggiungere tali obiettivi. |
3. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute elencati nel presente allegato sono inderogabili. Tuttavia, alla luce dello stato della tecnica e della proporzionalità economica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In tal caso la macchina deve essere progettata e costruita per cercare di raggiungere tali obiettivi. |
Motivazione | |
Emendamento 41 Allegato I, punto 1.1.1. Definizioni | |
Ai sensi del presente allegato si intende per: |
Ai sensi del presente allegato si intende per: |
(1) "pericolo", l'eventuale insorgenza per una persona di una lesione o di una minaccia per la salute, | |
(2) "rischio", la gravità di un pericolo in rapporto alla probabilità della sua insorgenza | |
(1) "zone pericolose", qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una persona esposta costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona; |
(3) "zone rischiose", qualsiasi zona adiacente o intorno a una macchina in cui sia incombente un rischio; |
(2) "persona esposta", qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; | |
(4) "situazione di rischio", qualsiasi congiuntura nel cui concreto contesto sia incombente un rischio; | |
(3) "operatore", la o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione, di pulire, di riparare e di trasportare una macchina. |
(5) "operatore", la o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione, di pulire, di riparare e di trasportare una macchina. |
(4) "situazione pericolosa", qualsiasi situazione in cui una persona sia esposta ad uno o più rischi. | |
(5) "rischio", combinazione della probabilità e della gravità di una lesione o di una minaccia per la salute che possano insorgere in una situazione pericolosa. | |
(6) "protezione", elemento della macchina utilizzato specificamente per garantire la protezione tramite una barriera materiale, | |
(7) "dispositivo di protezione", dispositivo (diverso da una protezione) che elimina un pericolo potenziale o riduce il rischio ad un livello accettabile, isolato o associato ad una protezione. | |
Motivazione Non occorre più definire la nozione di "persona esposta". Le modifiche ai concetti valgono peraltro per tutta la direttiva. | |
Emendamento 42 Allegato I, punto 1.1.2., lettera a) | |
a) Per costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni, se effettuate nelle condizioni previste dal fabbricante o in condizioni anormali prevedibili, espongano a rischi le persone. Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare il rischio di infortuni durante l'esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di montaggio, smontaggio, smantellamento (messa fuori servizio) e rottamazione. |
a) Per costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni, se effettuate nelle condizioni previste dal fabbricante o in condizioni anormali prevedibili, espongano a rischi le persone. Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare il rischio di infortuni durante l'esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di movimentazione, di montaggio, smontaggio, smantellamento (messa fuori servizio) e rottamazione. |
Motivazione L'emendamento non richiede alcuna spiegazione. | |
Emendamento 43 Allegato I, punto 1.1.2., lettera e) | |
e) La macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature e gli accessori speciali essenziali per poterla regolare, eseguirne la manutenzione e utilizzarla senza alcun rischio. |
e) [non concerne la versione italiana] |
Motivazione [Non concerne la versione italiana] | |
Emendamento 44 Allegato I, punto 1.1.6. | |
La macchina o ciascuno dei suoi diversi elementi deve: |
La macchina o ciascuno dei suoi diversi elementi deve: |
– poter essere trasportata in modo sicuro; |
– poter essere trasportata in modo sicuro; |
– essere imballata o progettata per essere immagazzinata in modo sicuro e senza deterioramenti. |
– essere imballata o progettata per essere immagazzinata in modo sicuro e senza deterioramenti. |
Durante lo spostamento della macchina e/o dei suoi elementi, non devono potersi verificare spostamenti intempestivi né rischi dovuti all'instabilità se la macchina e/o i suoi elementi sono sottoposti a movimentazione secondo le istruzioni del fabbricante o del suo mandatario. |
Il fabbricante adotta disposizioni atte a consentire che, durante lo spostamento della macchina e/o dei suoi elementi, non si verifichino spostamenti intempestivi né rischi dovuti all'instabilità se la macchina e/o i suoi elementi sono sottoposti a movimentazione. |
Se la massa, le dimensioni o la forma della macchina o dei suoi vari elementi non ne consentono lo spostamento a mano, la macchina o ciascuno dei suoi vari elementi deve essere: (…) |
Se la massa, le dimensioni o la forma della macchina o dei suoi vari elementi non ne consentono lo spostamento a mano, la macchina o ciascuno dei suoi vari elementi deve essere: (…) |
Motivazione Le imponderabilità nel corso del funzionamento o della movimentazione di una macchina non possono rimanere nell'ambito del fabbricante. A questi incombe comunque l'obbligo di adottare disposizioni che consentano all'operatore o al movimentatore di evitare rischi. | |
Emendamento 36 Allegato I, punto 1.2.1. | |
I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da essere tanto sicuri ed affidabili da evitare qualsiasi situazione pericolosa. Essi devono in particolare essere progettati e costruiti in modo: |
I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo sicuro ed affidabile. Essi devono in particolare essere progettati e costruiti in modo: |
– che resistano alle sollecitazioni normali di servizio e agli agenti esterni, |
– che le sollecitazioni normali di servizio e gli agenti esterni, |
– che non diano origine a situazioni pericolose in caso di errore umano nelle manovre. |
– che l'errore umano nelle manovre e |
– i guasti e le avarie dei circuiti di comando non comportino situazioni di rischio. | |
Motivazione Occorre tener presente anche i guasti e le avarie dei circuiti di guida. | |
Emendamento 46 Allegato I, punto 1.2.3 | |
1.2.3. Avviamento |
1.2.3. Avviamento |
L'avviamento di una macchina deve essere possibile soltanto tramite un'azione volontaria su un comando manuale previsto a tal fine. Lo stesso dicasi: |
L'avviamento di una macchina deve essere possibile soltanto tramite un'azione volontaria su un comando manuale previsto a tal fine. Lo stesso dicasi: |
- per la rimessa in marcia dopo un arresto, indipendentemente dall'origine, |
- per la rimessa in marcia dopo un arresto, indipendentemente dall'origine, |
- per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento. |
- per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento. |
Tuttavia, se ciò non genera situazioni pericolose, la rimessa in marcia o la modifica delle condizioni di funzionamento può essere effettuata tramite un'azione volontaria su un comando diverso da quello previsto a tal fine. In deroga ai requisiti di cui sopra, per gli impianti automatizzati, a funzionamento automatico, l'avviamento, la rimessa in marcia dopo un arresto o la modifica delle condizioni di funzionamento devono poter essere effettuati senza intervento esterno, se ciò non produce situazioni pericolose per l'operatore e/o le persone esposte. |
Tuttavia, se ciò non genera situazioni pericolose, la rimessa in marcia o la modifica delle condizioni di funzionamento può essere effettuata tramite un'azione volontaria su un comando diverso da quello previsto a tal fine. In deroga ai requisiti di cui sopra, per gli impianti automatizzati, a funzionamento automatico, l'avviamento, la rimessa in marcia dopo un arresto o la modifica delle condizioni di funzionamento possono essere effettuati senza intervento esterno, se ciò non produce situazioni pericolose per l'operatore e/o le persone esposte. |
Motivazione Modifica redazionele a fini di maggiore chiarezza. | |
Emendamento 47 Allegato I, punto 1.3.1., comma 2 | |
Questo requisito si applica anche al trasporto, al montaggio, allo smontaggio, alla rottamazione e a tutte le altre situazioni in cui si agisce sulla macchina. |
Per utilizzazione s'intende anche il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la rottamazione e tutte le altre situazioni in cui si agisce sulla macchina. |
Motivazione Migliore chiarezza linguistica e definizione più rigorosa. | |
Emendamento 48 Allegato I, punto 1.4.1., trattino 5 | |
– non devono poter rimanere al loro posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggio. |
soppresso |
Motivazione Il requisito soppresso non può essere applicato generalmente a tutti i dispositivi di protezione. Esso va quindi spostato al punto 1.4.2.1. "Protezioni fisse" dove si trovava finora. Cfr. l'emendamento seguente. | |
Emendamento 49 Allegato I, punto 1.4.2.1. | |
Il fissaggio delle protezioni fisse deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura. I sistemi di fissaggio devono rimanere montati alle protezioni al momento dello smontaggio. |
Le protezioni fisse devono essere fissate solidamente. Per quanto possibile, esse non devono poter rimanere al loro posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggio. Il loro fissaggio deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura. I sistemi di fissaggio devono rimanere montati alle protezioni o sulla macchina al momento dello smontaggio. |
Motivazione Le espressioni riprese dalla versione della direttiva in vigore offrono una formulazione più comprensibile e dovrebbero essere conservate. | |
Emendamento 50 Allegato I, punto 1.5.2., commi 3 e 4 | |
Se il sedile è parte integrante della macchina, deve essere fornito unitamente a quest'ultima. |
[Non concerne la versione italiana] |
Se la macchina è sottoposta a vibrazioni, il sedile deve essere progettato in modo da ridurre al livello più basso ragionevolmente possibile le vibrazioni trasmesse all’operatore o al conducente. Il sedile deve essere ancorato in modo da resistere a tutte le sollecitazioni che può subire. Se sotto i piedi dell'operatore o del conducente non esiste alcun piano di appoggio, egli dovrà disporre di un poggiapiedi antisdrucciolo. |
Se la macchina è sottoposta a vibrazioni, i sedili devono essere progettati in modo da ridurre al livello più basso ragionevolmente possibile le vibrazioni trasmesse all’operatore o al conducente. Il sedile deve essere ancorato in modo da resistere a tutte le sollecitazioni che può subire. Se sotto i piedi dell'operatore o del conducente non esiste alcun piano di appoggio, egli dovrà disporre di un poggiapiedi antisdrucciolo. |
Motivazione L'emendamento non richiede alcuna spiegazione. | |
Emendamento 51 Allegato I, punto 1.6.1., comma 2 | |
La normativa specifica in vigore relativa al materiale elettrico destinato all'utilizzo entro taluni limiti dei tensione deve essere applicata alle macchine che vi rientrano; tuttavia la valutazione della conformità per quanto riguarda tali rischi è disciplinata dalla presente direttiva. |
I requisiti di protezione previsti dalla direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, devono essere applicate alle macchine. La valutazione della conformità per quanto riguarda i rischi legati all'energia elettrica è disciplinata esclusivamente dalla presente direttiva. |
Motivazione L'emendamento non richiede alcuna spiegazione. | |
Emendamento 52 Allegato I, punto 1.6.3. | |
Le macchine progettate per l'uso all'esterno ed esposte direttamente al fulmine durante l'uso devono essere equipaggiate in modo da scaricare al suolo le eventuali scariche elettriche. |
Le macchine progettate per l'uso all'esterno ed esposte direttamente al fulmine durante l'uso devono essere equipaggiate in modo da poter scaricare al suolo le eventuali scariche elettriche. |
Motivazione In tal modo è evidenziato che la responsabilità finale per le misure di sicurezza non ricade esclusivamente sul fabbricante. | |
Emendamento 53 Allegato I, punto 1.6.10. | |
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. |
[Non concerne la versione italiana] |
Emendamento 54 Allegato I, punto 1.6.14., comma 2 | |
Se il rischio esiste, la macchina deve essere equipaggiata in modo tale da poter captare e/o aspirare i suddetti prodotti, in modo da prevenire i rischi dovuti all'inalazione o all'ingestione delle sostanze pericolose. |
[Non concerne la versione italiana] |
Emendamento 55 Allegato I, punto 1.7.2., comma 2 | |
La circolazione delle persone esposte deve potersi effettuare senza ostacoli. |
La circolazione delle persone esposte deve potersi effettuare, ove possibile, senza ostacoli. |
Motivazione Determinate operazioni, per esempio soprattutto interventi di manutenzione, devono essere possibili anche in spazi angusti. | |
Emendamento 56 Allegato I, punto 1.9. | |
Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni: |
Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni: |
– nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario |
– nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, nome e indirizzo del suo mandatario riportati nello stesso modo |
– all'occorrenza, nome e indirizzo della persona fisica o giuridica che assume la responsabilità della conformità alla presente direttiva, | |
– designazione della macchina, |
– designazione della macchina, |
– marcatura “CE”, |
– marcatura “CE”, |
– designazione della serie o del tipo, |
– designazione della serie o del tipo, |
– eventualmente, numero di serie, – l'anno di costruzione2 |
– eventualmente, numero di serie e anno di costruzione, corrispondente all'anno di completamento, che può essere integrato dall'indicazione dell'anno di immissione sul mercato. In quest'ultimo caso tramite l'indicazione si conferma che la dichiarazione di conformità attesta la conformità alla direttiva non al momento del completamento, ma a quello di immissione sul mercato. |
Inoltre, la macchina progettata e costruita per l'utilizzo in atmosfera esplosiva deve recare tale indicazione. |
Inoltre, la macchina progettata e costruita per l'utilizzo in atmosfera esplosiva deve recare tale indicazione. |
A seconda della sua natura, la macchina deve anche recare tutte le indicazioni indispensabili alla sicurezza di utilizzo. |
A seconda della sua natura, la macchina deve anche recare tutte le indicazioni indispensabili alla sicurezza di utilizzo. |
Se un elemento della macchina deve essere movimentato durante l'utilizzazione con mezzi di sollevamento, la sua massa deve essere indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo. |
Se un elemento della macchina deve essere movimentato durante l'utilizzazione con mezzi di sollevamento, la sua massa deve essere indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo. |
Tutte le indicazioni devono essere chiaramente identificabili da parte dell'utilizzatore finale. | |
_____________________________ 2 L'anno di costruzione è la data con la quale deve coincidere stricto sensu la fine del processo di fabbricazione. La dichiarazione CE di conformità va redatta in tale data. Di conseguenza è formalmente vietato antidatare o postdatare la macchina al momento dell'apposizione della marcatura CE. | |
Motivazione Trattini 1 e 2: con la precisazione al trattino 1 si assicura che gli utilizzatori finali o anche altri interessati, per esempio trasportatori, dispongano in ogni caso di dati attinenti a un responsabile sul quale rivalersi. Il responsabile indicato nel trattino 2 per la conformità è mandatario delle persone definite nel trattino 1 e quindi non può essere responsabile diretto nei confronti dell'utilizzatore finale, ma soltanto tramite un'azione di regresso , dopo il responsabile di cui al trattino 1. Il trattino 2 può pertanto decadere e tra l'altro la formulazione del trattino 1 consente la soppressione senza sostituzione della nota 1. Emendamento dell'ultimo trattino: specialmente per le macchine costruite in serie, per le quali devono essere fornite dichiarazioni di conformità "più antiche" l'anno di costruzione non può essere parificato necessariamente a quello dell'immissione sul mercato, di conseguenza l'indicazione dell'anno di costruzione non offre alcun dato supplementare attendibile sulla sicurezza del prodotto e nel contempo la seconda indicazione dell'anno appare utile per l'utilizzatore finale in merito alla conformità del prodotto. Soppressione dell'ultima frase, che diventa superflua visto il disposto della prima frase. | |
Emendamento 57 Allegato I, punti 1.10. e 1.10.1. | |
1.10. Istruzioni per l'uso |
1.10. Istruzioni per l'uso |
Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l'uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali che possono essere determinate, in conformità del trattato, dallo Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio. |
Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l'uso nella lingua dello Stato membro dell'Unione europea in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio. |
Le istruzioni per l'uso che accompagnano la macchina devono essere “Istruzioni originali” o una traduzione delle istruzioni originali; in tal caso alla traduzione deve essere allegata una copia delle “Istruzioni originali”. |
Le istruzioni per l'uso che accompagnano la macchina devono essere “Istruzioni originali” o una traduzione delle istruzioni originali; in tal caso alla traduzione deve essere allegata una copia delle “Istruzioni originali”, salvo qualora la traduzione rechi il nome e l'indirizzo di un traduttore giurato ufficialmente riconosciuto all'interno dell'Unione europea. |
Le istruzioni devono essere elaborate secondo i principi elencati qui di seguito. |
Le istruzioni devono essere elaborate secondo i principi elencati qui di seguito. |
1.10.1. Principi generali di redazione |
1.10.1. Principi generali di redazione |
a) Il contenuto delle istruzioni per l'uso deve limitarsi alla macchina in questione e prevedere non solo l'uso normale della macchina, ma anche l'uso ragionevolmente prevedibile. |
a) Il contenuto delle istruzioni per l'uso deve essere mirato alla macchina in questione e prevedere non solo l'uso normale della macchina, ma anche l'uso ragionevolmente prevedibile. |
b) Il fabbricante o il suo mandatario deve redigere le istruzioni per l'uso in una delle lingue ufficiali della Comunità. Egli si assume la responsabilità di tali istruzioni apponendovi la dicitura “Istruzioni originali”. Se il fabbricante o il suo mandatario assumono la responsabilità di versioni linguistiche in altre lingue ufficiali della Comunità, tali versioni saranno anch'esse contrassegnate dalla dicitura “Istruzioni originali”. |
b) Il fabbricante deve redigere le istruzioni per l'uso in una delle lingue ufficiali della Comunità. Egli si assume la responsabilità di tali istruzioni apponendovi la dicitura “Istruzioni originali”. Se il fabbricante assumono la responsabilità di versioni linguistiche in altre lingue ufficiali della Comunità, tali versioni saranno anch'esse contrassegnate dalla dicitura “Istruzioni originali”. |
c) Qualora non esistano “Istruzioni originali” nella o nelle lingue ufficiali del paese di utilizzo, chi immette la macchina nella zona linguistica in questione deve fornire la traduzione nella o nelle lingue di tale zona. Tali traduzioni devono recare la dicitura “Traduzione delle istruzioni originali”. |
c) Qualora non esistano “Istruzioni originali” nella o nelle lingue ufficiali del paese di utilizzo, chi immette la macchina nella zona linguistica in questione deve fornire la traduzione nella o nelle lingue di tale zona. Tali traduzioni devono recare la dicitura “Traduzione delle istruzioni originali”. |
d) In caso di macchine che possono anche essere destinate all'utilizzazione da parte di utilizzatori non professionali, la redazione e la presentazione delle istruzioni per l'uso devono tenere conto del livello di formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare da questi utilizzatori. |
d) In caso di macchine che possono anche essere destinate all'utilizzazione da parte di utilizzatori non professionali, la redazione e la presentazione delle istruzioni per l'uso devono tenere conto del livello di formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare da questi utilizzatori. |
e) In deroga a quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere applicate da un personale specializzato che dipende dal fabbricante o dal suo mandatario possono essere redatte in una sola lingua comunitaria compresa da detto personale. |
e) In deroga a quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere applicate da un personale specializzato che dipende dal fabbricante o dal suo mandatario possono essere redatte in una sola lingua comunitaria compresa da detto personale. |
Motivazione Con la possibilità di incaricare un traduttore giurato ufficialmente riconosciuto si riducono gli oneri per il produttore senza pregiudizio per gli interessi del consumatore. Le istruzioni per l'uso devono corrispondere al modello specifico fornito, tuttavia sarebbe esagerato limitare le intere istruzioni a una sola variante. | |
Emendamento 58 Allegato I, punto 1.10.2., lettere g) e h) e comma 7 | |
g) le condizioni di utilizzazione previste, ai sensi del punto 1.1.2, lettera c), h) se del caso, la dicitura relativa alla destinazione della macchina all'utilizzo in atmosfera esplosiva, |
g) l'uso ragionevolmente prevedibile ai sensi del punto 1.1.2, lettera c) h) se del caso, una dicitura relativa alla destinazione della macchina all'utilizzo in atmosfera esplosiva, |
Qualora vi siano direttive specifiche che prevedono altre indicazioni per la misurazione del livello di pressione acustica o del livello di potenza acustica, esse vanno applicate e, di conseguenza, non si applicano le prescrizioni corrispondenti del presente punto. |
[Non concerne la versione italiana] |
Motivazione Lettera g): occorre riservare attenzione a una scelta terminologica coerente. Nei riferimenti all'allegato I si usano i termini "l'uso ragionevolmente prevedibile" e inoltre il riferimento al punto 1.1.2, lettera c) appare inopportuno in questa sede e si presta a malintesi. | |
Emendamento 59 Allegato I, punto 2.2.2., comma 4 | |
Devono essere descritte le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione e i metodi utilizzati per effettuarla. |
Ove non esistano regole di collaudo pertinenti e riconosciute, il fabbricante deve indicare le procedure di misurazione e le condizioni in cui sono state effettuate le misurazioni. |
Motivazione La necessità di precisare le procedure è evidente, specialmente quando le procedure di collaudo applicate non hanno riconoscimento generale, ma al massimo sono note in ambiti specialistici. | |
Emendamento 60 Allegato I, punto 3.6.3.1. | |
Le istruzioni per l'uso delle macchine che trasmettono vibrazioni a tutto il corpo del conducente o anche solo agli arti superiori devono fornire le indicazioni seguenti per le parti del corpo in questione: |
Le istruzioni per l'uso delle macchine che trasmettono vibrazioni a tutto il corpo del conducente o anche solo agli arti superiori devono fornire le indicazioni seguenti per le parti del corpo in questione: |
- il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposti gli arti superiori quando superi 2,5 m/s². Se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s², occorre indicarlo, |
- il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposti gli arti superiori quando superi 2,5 m/s². Se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s², occorre indicarlo, |
- il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui è esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/s². Se tale livello è inferiore o pari a 0,5 m/s², occorre indicarlo. |
- il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui è esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/s². Se tale livello è inferiore o pari a 0,5 m/s², occorre indicarlo. |
I suddetti valori saranno misurati effettivamente sulla macchina in questione, oppure stabiliti a partire da misurazioni effettuate su una macchina tecnicamente comparabile e rappresentativa per la produzione prevista. |
I suddetti valori saranno misurati effettivamente sulla macchina in questione, oppure stabiliti a partire da misurazioni effettuate su una macchina tecnicamente comparabile e rappresentativa per la produzione prevista, se e nella misura in cui sono state rispettate le regole generali e riconosciute in materia di garanzia della qualità. |
Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati sulle vibrazioni devono essere misurati usando il codice di misurazione più appropriato adeguato alla macchina. Devono essere descritte le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione e i metodi utilizzati per effettuarla. |
Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati sulle vibrazioni devono essere misurati usando il codice di misurazione più appropriato adeguato alla macchina e devono essere descritte le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione e i metodi utilizzati per effettuarla. |
Motivazione Secondo il relatore, non è necessario indicare le condizioni di funzionamento in presenza di norme armonizzate. L'unificazione delle due frasi chiarisce questo aspetto. | |
Emendamento 61 Allegato I, punto 4.1.1. | |
a) "Operazione di sollevamento”: operazione di spostamento di carichi o di persone che necessita, in un determinato momento, di un cambiamento di livello. |
a) "Operazione di sollevamento”: operazione di spostamento di carichi o di persone che necessita, in un determinato momento, di un cambiamento di livello. |
b) Imbracatura”: dispositivo che consente di cingere o afferrare un oggetto e di sollevarlo tramite una macchina. |
b) Imbracatura”: dispositivo che non rientra tra gli elevatori e mediante il quale si può stabilire, con o senza l'impiego di apparecchi di ricezione carichi, un legame tra il dispositivo di supporto e il carico. |
c) “Accessorio di imbracatura”: accessorio di sollevamento che serve alla confezione o all'utilizzo di un'imbracatura. d) “Carico guidato”: carico di cui l'intero spostamento avviene lungo guide materializzate, rigide o flessibili, la cui posizione nello spazio è determinata da punti fissi. |
c) “Accessorio di imbracatura”: accessorio di sollevamento che serve alla confezione o all'utilizzo di un'imbracatura. d) “Carico guidato”: carico di cui l'intero spostamento avviene lungo guide materializzate, rigide o flessibili, la cui posizione nello spazio è determinata da punti fissi. |
e) “Coefficiente di utilizzazione”: rapporto aritmetico tra il carico garantito dal fabbricante o dal suo mandatario, fino al quale una macchina, un'attrezzatura o un accessorio di sollevamento è in grado di trattenere tale carico, ed il carico massimo di esercizio indicato, rispettivamente, sulla macchina, sull'attrezzatura o sull'accessorio di sollevamento. |
e) “Coefficiente di utilizzazione”: rapporto aritmetico tra il carico garantito dal fabbricante o dal suo mandatario, fino al quale una macchina, un'attrezzatura o un accessorio di sollevamento è in grado di trattenere tale carico, ed il carico massimo di esercizio indicato, rispettivamente, sulla macchina, sull'attrezzatura o sull'accessorio di sollevamento. |
f) “Coefficiente di prova”: rapporto aritmetico tra il carico utilizzato per effettuare le prove statiche o dinamiche di una macchina, un'attrezzatura o un accessorio di sollevamento ed il carico massimo di esercizio indicato rispettivamente marcato sulla macchina, sull'attrezzatura o sull'accessorio di sollevamento. |
f) “Coefficiente di prova”: rapporto aritmetico tra il carico utilizzato per effettuare le prove statiche o dinamiche di una macchina, un'attrezzatura o un accessorio di sollevamento ed il carico massimo di esercizio indicato rispettivamente marcato sulla macchina, sull'attrezzatura o sull'accessorio di sollevamento. |
g) “Prova statica”: verifica che consiste nel controllare la macchina o l'accessorio di sollevamento e nell'applicargli successivamente una forza corrispondente al carico massimo di esercizio moltiplicato per un coefficiente di prova statica appropriato; quindi, dopo aver soppresso il carico, nell'eseguire di nuovo un'ispezione della macchina o dell'accessorio di sollevamento per controllare che non si sia verificato alcun danno. |
g) “Prova statica”: verifica che consiste nel controllare la macchina o l'accessorio di sollevamento e nell'applicargli successivamente una forza corrispondente al carico massimo di esercizio moltiplicato per un coefficiente di prova statica appropriato; quindi, dopo aver soppresso il carico, nell'eseguire di nuovo un'ispezione della macchina o dell'accessorio di sollevamento per controllare che non si sia verificato alcun danno. |
h) “Prova dinamica”: verifica che consiste nel far funzionare la macchina o l'accessorio di sollevamento in tutte le possibili configurazioni al carico massimo di esercizio moltiplicato per il coefficiente di prova dinamica appropriato, tenendo conto del comportamento dinamico della macchina onde verificare il buon funzionamento della macchina o dell'accessorio di sollevamento. |
h) “Prova dinamica”: verifica che consiste nel far funzionare la macchina o l'accessorio di sollevamento in tutte le possibili configurazioni al carico massimo di esercizio moltiplicato per il coefficiente di prova dinamica appropriato, tenendo conto del comportamento dinamico della macchina onde verificare il buon funzionamento della macchina o dell'accessorio di sollevamento; |
h bis) "Dispositivo di supporto": dispositivo facente parte degli elevatori adibiti alla ricezione del carico, ivi compresa la trazione a fune o a catena; | |
h ter) "Dispositivo di ricezione carichi": dispositivo per la ricezione di persone e/o materiale ai fini del trasporto tra fermate prestabilite; | |
h quater) "Dispositivo di ricezione per persone": dispositivo adibito esclusivamente alla ricezione della/delle persone da spostare; | |
h quinquies) "Posto di controllo": il luogo in cui si trovano i comandi dei movimenti dell'elevatore. I posti di controllo possono trovarsi nei dispositivi per la ricezione di persone; | |
h sexies) "Carico nominale": il carico di riferimento per la taratura di un apparecchio di sollevamento, ai fini dell'impiego prestabilito; | |
h septies) "Carico utile": il carico a disposizione per il trasporto di merci, ottenuto sottraendo dal carico nominale di un elevatore il peso del dispositivo di supporto o dell'imbracatura. | |
Motivazione Appare opportuno operare alcune precisazioni ed ampliare le definizioni. | |
Emendamento 62 Allegato I, punto 4.1.2.2., commi 7 e 8 | |
Le prove statiche e dinamiche devono essere effettuate su tutte le macchine pronte per essere messe in servizio. |
Nella produzione in serie, le prove tecniche e dinamiche possono essere effettuate su un modello, nella misura in cui sono rispet(tate le regole generali e riconosciute in materia di garanzia della qualità. |
Nella produzione di singole apparecchiature, le prove statiche e dinamiche devono essere effettuate su tutte le macchine pronte per essere messe in servizio. | |
Motivazione In diverse macchine le prove avrebbero un impatto evidente sulla durata delle apparecchiature, il che potrebbe comprometterne la commercializzazione. Per le macchine di serie, inoltre, i costi sarebbero sproporzionatamente elevati. La prova su modello appare una soluzione ragionevole e assicura in modo adeguato, associata a misure di garanzia della qualità, il rispetto dei requisiti di resistenza meccanica. | |
Emendamento 63 Allegato I, punto 4.2.1. | |
I comandi manuali dei movimenti della macchina o delle sue attrezzature devono essere azionati in modo continuo. Per i movimenti, parziali o totali, per i quali non si corre il rischio di urto da parte del carico o della macchina, si possono sostituire detti comandi con comandi che consentono movimenti con arresti automatici a livelli preselezionati senza dover mantenere l'azionamento da parte dell'operatore. |
I comandi manuali dei movimenti della macchina o delle sue attrezzature devono essere azionati in modo continuo. Se non si corre il rischio di urto da parte del carico o della macchina, si possono sostituire detti comandi con comandi che consentono movimenti con arresti automatici senza dover mantenere l'azionamento da parte dell'operatore. |
Motivazione L'emendamento mira a semplificare il testo – L'attuale tecnologia non richiede un dispositivo "di uomo morto" per gli ascensori da cantiere. | |
Emendamento 64 Allegato I, punto 4.2.2. | |
Le macchine con un carico massimo di utilizzazione pari almeno a 1 000 kg o il cui momento di rovesciamento è pari almeno a 40 000 Nm, devono essere dotate di dispositivi che avvertano il conducente e impediscano i movimenti pericolosi in caso: |
Le macchine con un carico nominale superiore a 1 000 kg o il cui momento di rovesciamento è superiore a 40 000 Nm, devono essere dotate di dispositivi che avvertano il conducente e impediscano i movimenti pericolosi in caso: |
- di sovraccarico delle macchine: |
- di sovraccarico delle macchine: |
- sia per eccesso di carico massimo di utilizzazione; |
- sia per eccesso di carico massimo di utilizzazione; |
- sia per superamento dei momenti dovuti a tali carichi; |
- sia per superamento dei momenti dovuti a tali carichi; |
- di superamento dei momenti che tendono al rovesciamento. |
- di superamento dei momenti che tendono al rovesciamento. |
Motivazione La semplificazione mira a migliorare la leggibilità. | |
Emendamento 65 Allegato I, punto 4.2.4. | |
Le macchine che collegano livelli definiti e in cui gli operatori possono penetrare sul piano di carico per posare o stivare quest'ultimo devono essere progettate e costruite in modo da evitare uno spostamento non controllato del piano di carico, in particolare al momento del caricamento o dello scaricamento. |
Le macchine che collegano livelli definiti e in cui gli operatori possono penetrare sul piano di carico devono essere progettate e costruite in modo da evitare uno spostamento non controllato del dispositivo di ricezione del carico, in particolare al momento del caricamento o dello scaricamento. |
Motivazione L'emendamento non richiede spiegazioni. | |
Emendamento 66 Allegato I, 4.3.1., comma 2 | |
Se la marcatura di tutte o alcune delle informazioni richieste per gli accessori di sollevamento è materialmente impossibile, queste ultime devono essere iscritte su una targa o un anello inamovibile o tramite altri mezzi fissati solidamente all'accessorio. |
Se la marcatura di tutte o alcune delle informazioni richieste per gli accessori di sollevamento è materialmente impossibile, queste ultime devono essere iscritte su altri mezzi fissati solidamente all'accessorio. |
Motivazione Si tratta di una specificazione superflua. | |
Emendamento 67 Allegato I, punto 6.2. | |
Se i requisiti di sicurezza non prevedono altre soluzioni, l'abitacolo deve essere progettato e costruito in modo che le persone che vi si trovano dispongano di comandi manuali dei movimenti relativi di salita e discesa e, se del caso, di spostamento dell'abitacolo rispetto alla macchina. Tali comandi manuali devono avere la precedenza sugli altri comandi manuali dello stesso movimento, salvo sui dispositivi di arresto di emergenza. |
Se i requisiti di sicurezza non prevedono altre soluzioni, l'abitacolo deve essere progettato e costruito in modo che le persone che vi si trovano dispongano di comandi manuali dei movimenti relativi di salita e discesa e, se del caso, di spostamento dell'abitacolo rispetto alla macchina. I comandi manuali devono inoltre essere progettati, costruiti e posizionati in modo tale da essere facilmente accessibili per gli utilizzatori disabili. Tali comandi manuali devono avere la precedenza sugli altri comandi manuali dello stesso movimento, salvo sui dispositivi di arresto di emergenza. |
I comandi manuali di tali movimenti devono necessitare di un'azione continuata. | |
Motivazione La regolamentazione di cui all'allegato I, punto 4.2.1. è sufficiente; un'integrazione è quindi non solo superflua, ma un doppione. Si tratta di requisiti "complementari", come risulta dallo stesso titolo. | |
Emendamento 68 Allegato I, punto 6.3.1., comma 4 | |
Il pavimento dell'abitacolo deve essere antisdrucciolo. |
[Non concerne la versione italiana] |
Motivazione | |
Emendamento 69 Allegato I, punto 6.4. | |
Allorché ciò sia necessario per garantire la sicurezza, nell'abitacolo devono figurare le indicazioni pertinenti indispensabili. |
Allorché ciò sia necessario per garantire la sicurezza, nell'abitacolo devono figurare, ben visibili e facilmente leggibili, le indicazioni pertinenti indispensabili. |
Motivazione Parte dell'emendamento non riguarda la versione italiana. Per il resto, le indicazioni non sono sempre ben visibili e facilmente leggibili, donde la necessità di specificarlo. | |
Emendamento 70 Allegato I, Sezione 7 | |
7. REQUISITI ESSENZIALI COMPLEMENTARI DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE PER LE MACCHINE CHE PRESENTANO RISCHI DOVUTI AL SOLLEVAMENTO E DESTINATE ALLE PERSONE LA CUI MOBILITÀ È RIDOTTA |
7. REQUISITI ESSENZIALI COMPLEMENTARI DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE PER LE MACCHINE CHE PRESENTANO RISCHI DOVUTI AL SOLLEVAMENTO E DESTINATE ALLE PERSONE LA CUI MOBILITÀ È RIDOTTA |
Le macchine che presentano rischi dovuti al sollevamento e destinate alle persone la cui mobilità è ridotta devono soddisfare tutti i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute descritti dal presente allegato; i requisiti elencati qui di seguito sono quindi particolari per questi tipi di macchine. |
Le macchine che presentano rischi dovuti al sollevamento e destinate alle persone la cui mobilità è ridotta devono soddisfare tutti i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute descritti dal presente allegato; i requisiti elencati qui di seguito sono quindi particolari per questi tipi di macchine. |
7.1. Definizioni |
7.1. Definizioni |
Ai fini del presente capitolo, si intende per supporto l'area sulla quale si trova un persona a mobilità ridotta per poter cambiare di livello Il supporto può essere una piattaforma, un sedile o qualsiasi altro dispositivo che garantisca la stessa funzione. |
Ai fini del presente capitolo, si intende per supporto l'area sulla quale si trova un persona a mobilità ridotta per poter cambiare di livello Il supporto può essere una piattaforma, un sedile o qualsiasi altro dispositivo che garantisca la stessa funzione. |
7.2. Comandi manuali |
7.2. Comandi manuali |
I comandi manuali devono essere progettati e costruiti in modo da essere facilmente accessibili per gli utilizzatori, tenendo conto del loro handicap. |
I comandi manuali devono essere progettati e costruiti in modo da essere facilmente accessibili per gli utilizzatori, tenendo conto del loro handicap. |
Se una persona si trova sul supporto, il comando deve necessitare di un'azione continua ed essere prioritario rispetto a tutti gli altri comandi. Questo requisito non è applicabile per la funzione di chiamata del supporto a partire da un piano. |
Se una macchina non è esclusivamente adibita all'uso domestico e se una persona si trova sul supporto, il comando deve necessitare di un'azione continua ed essere prioritario rispetto a tutti gli altri comandi. Questo requisito non è applicabile per la funzione di chiamata del supporto a partire da un piano. |
7.3. Rischio di caduta del supporto |
7.3. Rischio di caduta del supporto |
La macchina deve essere munita di dispositivi destinati ad impedire la caduta libera o il movimento incontrollato verso l'alto del supporto di carico. Il dispositivo che impedisce la caduta libera del supporto deve essere indipendente dai mezzi di sospensione del supporto. |
La macchina deve essere munita di dispositivi destinati ad impedire la caduta libera o il movimento incontrollato verso l'alto del supporto di carico. Il dispositivo che impedisce la caduta libera del supporto deve essere indipendente dai mezzi di sospensione del supporto. |
Il dispositivo deve essere in grado di provocare l'arresto del supporto al suo carico nominale e alla velocità massima prevista dall'installatore. L'arresto dovuto all'azione di tale dispositivo non deve provocare decelerazioni pericolose per gli occupanti, in tutte le situazioni di carico. |
Il dispositivo deve essere in grado di provocare l'arresto del supporto al suo carico nominale e alla velocità massima prevista dall'installatore. L'arresto dovuto all'azione di tale dispositivo non deve provocare decelerazioni pericolose per gli occupanti, in tutte le situazioni di carico. |
Devono essere previste disposizioni atte ad evitare gli urti tra il supporto e le estremità del condotto. |
Devono essere previste disposizioni atte ad evitare gli urti tra il supporto e le estremità del condotto. |
7.4. Accesso ad una piattaforma |
7.4. Accesso ad una piattaforma |
Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da ridurre al minimo la differenza di livello tra la piattaforma e ognuno dei livelli raggiunti. |
Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da ridurre al minimo la differenza di livello tra la piattaforma e ognuno dei livelli raggiunti. |
Gli accessi devono essere provvisti di dispositivi di protezione, al fine di prevenire i rischi di caduta delle persone quando la piattaforma non si trova ad un piano. |
Gli accessi devono essere provvisti di dispositivi di protezione, al fine di prevenire i rischi di caduta delle persone quando la piattaforma non si trova ad un piano. |
Tali dispositivi di protezione devono essere muniti di un dispositivo di interbloccaggio controllato dalla posizione della piattaforma in modo tale che: |
- le macchine che non sono esclusivamente adibite all'uso domestico devono essere munite di un dispositivo di interbloccaggio controllato dalla posizione della piattaforma in modo tale che: |
- non possano essere aperti se la piattaforma non è presente, |
a) non possano essere aperti se la piattaforma non è presente, |
- la piattaforma possa partire solo dopo la chiusura di tali dispositivi di protezione. |
b) la piattaforma possa partire solo dopo la chiusura di tali dispositivi di protezione. |
Se il rischio di caduta verticale è inferiore a 0,50 m, è sufficiente un parapetto. |
Se il rischio di caduta verticale è inferiore a 0,50 m, è sufficiente un parapetto. |
Se il rischio di caduta verticale è compreso tra 0,50 m e 3 m, la porta e le pareti fisse che proteggono il percorso devono essere piene e di altezza minima pari a 1,10 m, |
Se il rischio di caduta verticale è compreso tra 0,50 m e 3 m, la porta e le pareti fisse che proteggono il percorso devono essere piene e di altezza minima pari a 1,10 m, |
Se il rischio di caduta verticale è superiore a 3 m, è obbligatoria una porta che dà sul pianerottolo e le pareti fisse che proteggono il percorso devono essere piene e di altezza minima pari a 2 m. |
Se il rischio di caduta verticale è superiore a 3 m, è obbligatoria una porta che dà sul pianerottolo e le pareti fisse che proteggono il percorso devono essere piene e di altezza minima pari a 2 m. |
Motivazione La sezione 7 include tre nuovi punti, due dei quali sono conseguenza della distinzione, compiuta nell'em. 33 tra apparecchi di sollevamento ad uso domestico ed altri apparecchi di sollevamento per i disabili. La sezione 7, paragrafo 2, lettera a) (nuova) è conseguenza dell'eliminazione dei corrispondenti termini all'em. 33. | |
Emendamento 71 Allegato I, punto 8.1. Cabina | |
Gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e materiale devono essere provvisti di una cabina completa; le pareti ed il soffitto possono essere pieni o con aperture. |
Gli ascensori da cantiere che non sono adibiti esclusivamente al trasporto di materiale devono essere provvisti di una cabina completa; le pareti ed il soffitto possono essere pieni o con aperture. |
Motivazione L'emendamento è volto a semplificare il testo. | |
Emendamento 72 Allegato I, punto 8.2. Protezione del percorso della cabina | |
8. 2. Protezione del percorso della cabina |
8.2. Dispositivi di protezione del percorso e della zona di carico |
In impiego normale, il percorso della cabina deve essere inaccessibile. |
Un ascensore industriale deve disporre di una ringhiera attorno alla stazione di terra, di una protezione del percorso della cabina e di cancelli presso la zona di carico. |
Motivazione …
[La prima parte della motivazione non concerne la traduzione italiana]. Il grado di protezione richiesto non è sufficiente.
Emendamento 73 Allegato I, punto 8.5. - Accesso ad una piattaforma | |
Gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e materiale devono essere progettati e costruiti in modo da ridurre al minimo la differenza di livello tra il piano di carico e ognuno dei livelli raggiunti. |
Gli ascensori da cantiere che non sono adibiti esclusivamente al trasporto di merci devono essere progettati e costruiti in modo da ridurre al minimo la differenza di livello tra il piano di carico e ognuno dei livelli raggiunti. |
Motivazione L'emendamento è volto a semplificare il testo. | |
Emendamento 74 Allegato II, parte A, punto (1) | |
(1) designazione e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario, |
(1) designazione e indirizzo del fabbricante ed eventualmente del suo mandatario, |
Motivazione Chiarendo il testo si evita la necessità della nota in calce. | |
Emendamento 75 Allegato II, Parte A, punti (4) e (5) | |
(4) dichiarazione di conformità alla presente direttiva, |
(4) dichiarazione di conformità alla presente direttiva e, all'occorrenza, alle altre direttive europee e/o disposizioni pertinenti alle quali risponde la macchina. Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura "CE" indica la conformità soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. |
In tal caso i numeri delle direttive rispettivamente applicate conformemente alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale vanno indicati nella dichiarazione di conformità che accompagna la macchina. | |
(5) all'occorrenza, dichiarazione di conformità alle altre direttive europee e/o disposizioni pertinenti alle quali risponde la macchina, | |
Motivazione Il testo proposto dalla Commissione può indurre erroneamente a credere che possano essere richieste diverse dichiarazioni di conformità. | |
Emendamento 76 Allegato III, comma 4 | |
La marcatura "CE" deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario, richiesti al punto 1.9 dell'allegato I, e applicata usando la stessa tecnica. |
La marcatura "CE" deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario, richiesti al punto 1.9 dell'allegato I. |
Motivazione La marcatura "CE" deve essere apposta sulla macchina in modo chiaro e visibile (art. 16); tuttavia, la scelta della tecnica da utilizzare a tal fine può essere lasciata al produttore. Questa restrizione è particolarmente svantaggiosa nel caso di macchine con elevato tasso di esportazione in paesi terzi. A parte ciò non si è a conoscenza di alcun problema relativo a marcature "CE" smarrite. | |
Emendamento 77 Allegato VI, punto 2 | |
Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri. Il fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio dell’Unione europea; inoltre, esso può non esistere in permanenza sotto forma materiale. Il fascicolo tecnico deve poter essere riunito e reso disponibile in tempi compatibili con la sua importanza da parte della persona designata nella dichiarazione CE di conformità. |
Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri. Il fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio dell’Unione europea; inoltre, esso può non esistere in permanenza sotto forma materiale. Il fascicolo tecnico deve essere riunito e reso disponibile in tempi compatibili con la sua importanza. |
Motivazione Il testo proposto comporta un’inutile restrizione, per cui è preferibile una formulazione più generale. | |
Emendamento 78 Allegato IX, punto 9, comma 4 | |
Per le fabbricazioni in serie di macchine identiche è possibile conservare una copia del fascicolo tecnico rappresentativo della produzione considerata. |
In caso di fabbricazione in serie di macchine identiche, è possibile conservare una copia del fascicolo tecnico per la serie in questione, purché vengano rispettate le regole generali riconosciute in materia di qualità. |
Motivazione L’emendamento propone una formulazione più chiara. Con il riferimento al rispetto di regole generali riconosciute in materia di qualità, questo aspetto viene nuovamente sottolineato per le macchine prodotte in serie. | |
Emendamento 79 Allegato X, punto 9, comma 4 | |
Per le fabbricazioni in serie di macchine identiche è possibile conservare una copia del fascicolo tecnico rappresentativo della produzione considerata. |
In caso di fabbricazione in serie di macchine identiche, è possibile conservare una copia del fascicolo tecnico per la serie in questione, purché vengano rispettate le regole generali riconosciute in materia di qualità. |
Motivazione L’emendamento propone una formulazione più chiara. Con il riferimento al rispetto di regole generali riconosciute in materia di qualità, questo aspetto viene nuovamente sottolineato per le macchine prodotte in serie. | |
Emendamento 80 Allegato XII, punto 2 bis (nuovo). | |
L'organismo deve partecipare al coordinamento ai fini dell'applicazione uniforme della presente direttiva (cfr. articolo 17 ter, nuovo) e applicare le misure decise in tale ambito. | |
Motivazione Pare opportuno includere tali criteri, precisando e agevolando l'individuazione dei requisiti di cui all'Allegato XII. |
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (COM(2000) 899 – C5‑0035/2001 – 2001/0004(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 899)[1],
– visti l’articolo 251, paragrafo 2, e l’articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5‑0035/2001),
– visto l’articolo 67 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e i pareri della commissione per l’occupazione e gli affari sociali e della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5‑0216/2001),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
- [1] GU C 154 del 29.5.2001, pag. 164.
MOTIVAZIONE
La presente proposta di direttiva è intesa a modificare le vigenti disposizioni di legge della Comunità in materia di macchine, codificate nella direttiva 98/37/CE e nella direttiva sugli ascensori (95/16/CE). Al riguardo vanno tenute in considerazione le raccomandazioni formulate dal “Gruppo Molitor” nel 1995, nonché le esperienze acquisite e i problemi incontrati finora nell’applicazione delle disposizioni comunitarie cui si è fatto riferimento poc’anzi.
Nel corso dell’audizione del 21 giugno 2001 è stato possibile discutere con gli esperti concrete proposte di modifica. In particolare, è emerso che l’applicazione uniforme della direttiva nel contesto della sorveglianza del mercato, sia tra i singoli Stati membri che al loro interno, non coincide ancora pienamente con gli obiettivi di un mercato privo di distorsioni.
Un aspetto più grave, tuttavia, è che in alcuni punti della presente proposta la Commissione utilizza la sottolineatura per indicare modifiche al testo in vigore, ma tralascia di farlo per molti altri punti importanti del testo, rendendo in tal modo difficile il lavoro degli organi legislativi e meno trasparente la procedura legislativa.
Un testo interamente privo di sottolineature, vale a dire una riedizione completamente nuova della direttiva, avrebbe sicuramente rappresentato un onere maggiore per le parti interessate. Tuttavia, la fiducia del lettore nel fatto che le parti di testo non sottolineate non sono oggetto di emendamenti non deve essere pregiudicata fin dall’inizio, tanto più che le parti interessate (in questo caso i deputati al Parlamento europeo) potrebbero rischiare di perdere credibilità nel fornire risposte non conformi alle domande poste dalle persone interessate dalla direttiva.
Ciò considerato, il presente testo giuridico può pertanto significare pars pro toto che la Commissione, in qualità di organo avente il potere d’iniziativa, deve lavorare in modo più preciso.
Solo il fatto innegabile che le proposte della Commissione comportano in definitiva un effettivo miglioramento, ha trattenuto il relatore dal respingere la proposta nel suo insieme per carenze sostanziali nella procedura legislativa.
I. Posizione di fondo rispetto alla proposta della Commissione
Il relatore è a tutt’oggi favorevole all’obiettivo di semplificare la direttiva sulle macchine e di adeguarla in maniera più efficace alle necessità pratiche, in quanto a suo avviso ciò rappresenta un ulteriore contributo alla libera circolazione delle merci, nonché, nel contempo, al conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e di tutela della salute.
Il relatore riconosce che la proposta della Commissione contiene molti aspetti positivi, come ad esempio i chiarimenti riguardo al campo di applicazione, la maggiore concretezza ed efficacia delle norme che disciplinano le quasi-macchine, come pure l’estensione delle misure relative alla sorveglianza di mercato e all’ulteriore ottimizzazione dei requisiti di sicurezza.
Tuttavia, l’intento di semplificare la direttiva ha in parte ottenuto addirittura il risultato opposto: la classificazione manca di chiarezza e numerose norme risultano incomprensibili. Né è stato realizzato il necessario chiarimento del campo di applicazione mentre le disposizioni inerenti alle quasi-macchine e alla sorveglianza del mercato necessitano di un miglioramento.
Il relatore accoglie positivamente il nuovo approccio sulla sovrapposizione delle disposizioni comunitarie inerenti al materiale elettrico, la possibilità di una procedura di regolamentazione, qualora dovessero rendersi necessarie specifiche tecniche precise, nonché l’adeguamento della procedura di valutazione della conformità alle effettive esigenze, tenendo conto in particolare del ruolo delle norme armonizzate soprattutto nel settore dell’Allegato IV – Macchine.
II. Analisi dettagliata della proposta della Commissione
Per quanto riguarda le singole disposizioni, il relatore individua le seguenti questioni particolari:
1. Campo di applicazione (Articolo 1)
Tenuto conto della struttura scelta, si presentano alcuni problemi per quanto riguarda il campo di applicazione, il quale necessiterebbe una definizione più chiara in merito ai veicoli di tutti i tipi, agli elevatori di scenotecnica e ai motori.
2. Definizioni (Articolo 2)
In particolare, ai fini della leggibilità e della chiarezza della direttiva, pare opportuno mettere sullo stesso piano il “fabbricante”, il “mandatario” e il responsabile della “immissione sul mercato”, prevedendo per ciascuna categoria obblighi specifici.
3. Quasi-macchine
La struttura della proposta di direttiva deve essere migliorata in modo tale da rendere immediatamente chiaro che anche le quasi macchine rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva. Ciò significa, da un lato, che le quasi macchine sono soggette ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute e, dall’altro, che va tenuto conto della responsabilità limitata del fabbricante/importatore per la conformità della quasi macchina.
4. Sorveglianza del mercato
Di norma gli Stati membri disporranno di un unico sistema di sorveglianza del mercato. La clausola di salvaguardia (articolo 11) dovrebbe prevedere a) che anche i rivenditori siano oggetto delle misure, b) la possibilità, a determinate condizioni, di ritirare i prodotti dal mercato e dovrebbe permettere altresì uno rapido scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione in caso di gravi rischi per la salute e l’incolumità delle persone.
5. “Clausola di divieto” (articolo 9)
Occorre innanzitutto chiarire che, nelle intenzioni originali della Commissione, l’articolo 9 riguarda esclusivamente le macchine tecnicamente obsolete. L’articolo può essere soppresso poiché la procedura in esso prevista non può essere chiaramente distinta da quella prevista all’articolo 11.
6. Procedura di valutazione della conformità (articolo 12)
In futuro la responsabilità per la valutazione della conformità dovrebbe essere definita con maggiore chiarezza.
7. Organismi notificati (articolo 14)
I requisiti per gli organismi notificati dovrebbero essere disciplinati in maniera quanto più possibile uniforme in tutte le disposizioni inerenti al mercato interno. Inoltre gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a verificare il continuo rispetto dei criteri e, se del caso, a revocare la notifica. L’allegato XII va adeguato in maniera analoga.
8. Marcatura “CE” (articolo 16)
Per quanto riguarda l’articolo 16, il relatore si chiede in che modo la marcatura “CE” possa essere integrata da procedure di certificazione esterne. Si chiede in particolare in che misura la marcatura “CE” e le relative procedure di certificazione possano essere disciplinate da una direttiva quadro sulla marcatura “CE”.
I cittadini dell’Unione incontrano ogni giorno la marcatura “CE”. Il relatore è del parere che l’intenzione della Commissione, espressa nella proposta di direttiva, di rivalutare la marcatura “CE” vietando altri marchi di certificazione o relegandoli a un livello secondario, sia un passo nella direzione sbagliata, e ciò non solo per ragioni legate alla problematica OMC ma anche per riflessioni proprie sul pensiero comunitario.
L’importanza della marcatura “CE” deve essere rivalutata autonomamente, conservando nel contempo la possibilità di apporre sulla macchina in questione marcature di certificazione di terzi.
9. Rischi sanitari (Allegato I)
Andrebbero migliorati alcuni aspetti individuali dei requisiti di sicurezza e tutela della salute, di cui all’allegato I.
10. Modifica della direttiva sugli ascensori
La proposta di modifica della direttiva sugli ascensori è necessaria in considerazione delle interpretazioni errate e della confusione per quanto riguarda la distinzione tra la direttiva sugli ascensori e quella relativa alle macchine. A seguito degli errori di interpretazione, dovuti alle carenze della formulazione del campo di applicazione, sono stati immessi sul mercato ascensori, a norma della direttiva relativa alle macchine, che si distinguono esternamente dagli ascensori coperti dalla direttiva sugli ascensori solo per il fatto che funzionano soprattutto con velocità molto ridotte (< 0,5 m/s) e vengono installati principalmente in abitazioni private.
L’esclusione dal campo di applicazione della direttiva, prevista all’articolo 24, paragrafo 3, degli apparecchi per il sollevamento di persone la cui mobilità è ridotta, con una velocità di spostamento uguale o inferiore a 0,1 m/s e un’altezza di sollevamento non superiore ai 4 metri, limita l’utilizzo degli ascensori, che possono essere installati nel settore privato e pubblico, alle persone con mobilità ridotta.
Le lacune nelle definizioni – e ciò non vale solo per la direttiva sugli ascensori – non devono più permettere che, riducendo la sicurezza dei prodotti mediante manipolazioni o modifiche tecniche, si possa poi fare riferimento al campo di applicazione di altre direttive, che prevedono livelli di sicurezza meno elevati. Si tratta di un paradosso che non può più essere accettato.
11. Future possibilità di intervento del Parlamento
In particolare alla luce del dibattito sul processo post Nizza, il Parlamento deve rimanere vigile per evitare di perdere il margine di manovra già conseguito nell’ambito della procedura legislativa. Non sono infatti accettabili le procedure che prevedono un ulteriore sviluppo o una revisione del diritto da parte di organismi sprovvisti di legittimità democratica, cioè al di fuori del Parlamento e del Consiglio.
12. Macchine vecchie
Il relatore è consapevole dei problemi legati all’intervento sui testi legislativi esistenti come pure del fatto che la presente direttiva disciplina solamente l’immissione in mercato di macchine nuove, interessando quindi le macchine vecchie solo in casi eccezionali. La procedura legislativa in corso dovrebbe pertanto almeno incoraggiare la Commissione ad effettuare uno studio al riguardo.
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI
12 settembre 2001
destinato alla commissione giuridica e per il mercato interno
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
((COM(2000)899 – C5‑0035/2001 – 2001/0004(COD))
Relatore per parere: Manuel Pérez Álvarez
PROCEDURA
Nella riunione del 15 marzo 2001 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha nominato relatore per parere Manuel Pérez Álvarez.
Nelle riunioni del 10 luglio e dell'11 e 12 settembre 2001 ha esaminato il progetto di parere.
In quest'ultima riunione/Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e ... astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione Michel Rocard (presidente), Marie-Thérèse Hermange e José Ribeiro e Castro (vicepresidente), Manuel Pérez Álvarez (relatore per parere), Jan Andersson, Elspeth Attwooll (in sostituzione di Luciana Sbarbati), María Antonia Avilés Perea, Regina Bastos, Andre Brie (in sostituzione di Herman Schmid), Philip Bushill-Matthews, Luigi Cocilovo, Elisa Maria Damião, Proinsias De Rossa, Jillian Evans, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Fiorella Ghilardotti, Marie-Hélène Gillig, Anne-Karin Glase, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Richard Howitt (in sostituzione di Claude Moraes), Stephen Hughes, Karin Jöns, Ioannis Koukiadis, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jean Lambert, Elizabeth Lynne, Mario Mantovani, Manuel Medina Ortega (in sostituzione di Alejandro Cercas), Bartho Pronk, Jean Saint-Josse, Ilkka Suominen, Helle Thorning-Schmidt, Ieke van den Burg, Anne E.M. Van Lancker e Barbara Weiler.
BREVE GIUSTIFICAZIONE
La direttiva relativa alle macchine si applica alla quasi totalità dei macchinari fissi e mobili ad uso commerciale, industriale e privato sul territorio dell'UE. In particolare, la direttiva pone requisiti di legge che incidono sulla salute e sulla sicurezza di milioni di operatori.
La proposta di revisione della direttiva "macchine" trova la sua base giuridica nell'articolo 95 del trattato, relativo al mercato interno, con l'intento di facilitare la libera circolazione delle merci nel mercato unico. Tuttavia, l'articolo 95, paragrafo 3, contiene un riferimento specifico alla necessità di prendere in considerazione la sanità, la sicurezza e la protezione dei consumatori, e la direttiva "macchine" contiene requisiti essenziali di sanità e sicurezza in relazione alla progettazione e alla costruzione di macchine. Inoltre, per quanto riguarda i lavoratori, la direttiva dev'essere considerata congiuntamente all'uso di attrezzature da lavoro e alle direttive pertinenti, nel quadro della direttiva 89/391/CE, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
E' difficile accertare quanto la direttiva "macchine" esistente sia stata efficace nel mantenere un alto livello di salute e sicurezza. Certamente, non sembra esservi stata alcuna riduzione significativa negli incidenti industriali, sebbene non sia possibile imputare tutti gli incidenti a macchinari difettosi o all'uso scorretto di macchine.
I limitati studi effettuati sulla direttiva esistente suggeriscono che la direttiva ha condotto a un certo grado di confusione tra i produttori di macchine, le aziende che le impiegano e gli stessi operatori. La Commissione sta pertanto cercando, con la sua attuale proposta, una revisione della direttiva, nell'intento di migliorare la certezza del diritto e di chiarire il suo obiettivo, mantenendo al contempo il livello di salute e sicurezza più alto possibile. Il relatore per parere non è tuttavia convinto che il testo presentato nel COM(2000) 899 sia adeguato a raggiungere tali obiettivi.
Gli emendamenti proposti dal relatore possono pertanto essere raggruppati in quattro categorie:
- ∙modifiche fondamentali laddove gli emendamenti proposti dalla Commissione minacciano di indebolire le disposizioni relative alla sanità e alla sicurezza;
- ∙reinserimento del testo della direttiva esistente laddove si ritenga che la Commissione abbia perso di vista importanti principi nel proporre la soppressione di testi nella sua nuova proposta;
- ∙rafforzamento di determinate clausole e disposizioni, nell'interesse della chiarezza, in linea con gli obiettivi generali della Commissione, o per introdurre una terminologia corretta;
- ∙riferimento ad altre disposizioni comunitarie nel settore della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare nel quadro della direttiva 89/391/CEE.
EMENDAMENTI
La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione giuridica e per il mercato interno, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione [1] | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando 3 bis (nuovo) | |
Considerando che le attuali disposizioni nazionali in materia di sicurezza e di tutela della salute, che garantiscono la protezione dai rischi originati dalle macchine devono essere ravvicinate per garantire la libera circolazione delle macchine senza abbassare i livelli di protezione esistenti e giustificati negli Stati membri; che le prescrizioni di progettazione e di costruzione delle macchine di cui alla presente direttiva, essenziali nella ricerca di un ambiente di lavoro più sicuro, saranno accompagnate da disposizioni specifiche concernenti la prevenzione di taluni rischi cui possono essere esposti i lavoratori durante il lavoro, ed anche da disposizioni basate sull'organizzazione della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro; | |
(Cfr. il testo del considerando 7 della direttiva 98/37/CE, GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1) | |
Motivazione In linea con la posizione del Parlamento su molte disposizioni comunitarie concernenti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, questo considerando esplicita che la direttiva non deve condurre a un abbassamento dei livelli di protezione esistenti negli Stati membri. Il considerando, identico al corrispondente della direttiva "macchine " nella versione del 1998, non deve essere soppresso nel corso della revisione della direttiva. | |
Emendamento 2 Considerando 15 bis (nuovo) | |
considerando che si è ritenuto necessario migliorare il quadro legislativo per assicurare un contributo efficace e appropriato dei datori di lavoro e dei lavoratori al processo di normalizzazione; | |
(Cfr. il testo del considerando 18 della direttiva 98/37/CE, GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1) | |
Motivazione Anche questo considerando è ripreso dalla direttiva del 1998, e non dev'essere soppresso nella nuova direttiva di cui si tratta, specialmente perché le valutazioni che sono state fatte sulla direttiva esistente suggeriscono che le rappresentanze dei lavoratori sono troppo spesso escluse dal processo di normalizzazione, potendone pertanto risultare minacciati gli standard di salute e sicurezza. | |
Emendamento 3 Articolo 1, paragrafo 2, lett. j) | |
j) i prodotti che rientrano nelle categorie seguenti: (i) elettrodomestici, (ii) apparecchiature audio e video, (iii) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione, (iv) macchine e materiali da ufficio, (v) disgiuntori e interruttori. |
j) i prodotti che rientrano nelle categorie seguenti: (i) elettrodomestici, (ii) apparecchiature audio e video, (iii) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione, (iv) materiali da ufficio, (v) disgiuntori e interruttori. |
Motivazione L'esclusione di macchine da ufficio è troppo ampia e condurrebbe in pratica all'esclusione, ad esempio, di macchine tagliacarte, che sono spesso alimentate da corrente elettrica e causano spesso incidenti sul lavoro. | |
Emendamento 4 Articolo 2 lett. i) | |
i) “quasi-macchine”: insiemi equipaggiati o destinati ad essere equipaggiati di un sistema di azionamento, composti da pezzi o organi meccanici collegati tra loro che costituiscono quasi una macchina ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Le quasi-macchine sono destinate ad essere incorporate o assemblate a una o più macchine o ad altre quasi-macchine per costituire un’unica macchina disciplinata dalla presente direttiva; |
i) “quasi-macchine”: insiemi equipaggiati o destinati ad essere equipaggiati di un sistema di azionamento, composti da pezzi o organi meccanici collegati tra loro che costituiscono quasi una macchina ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Le quasi-macchine sono destinate ad essere incorporate o assemblate a una o più macchine o ad altre quasi-macchine per costituire un’unica macchina disciplinata dalla presente direttiva. Il fabbricante deve adottare tutte le misure idonee, incluse istruzioni di montaggio, per impedire che una quasi macchina si avvii in maniera autonoma, oppure che essa venga usata per uno scopo diverso da quello per il quale è stata progettata; il mancato rispetto di tali disposizioni comporta la riqualificazione della "quasi macchina" in "macchina"; |
Motivazione Questo emendamento è inteso a restringere la definizione di "quasi macchine", per le quali vi è una standardizzazione assai ridotta, e per le quali i fabbricanti hanno una responsabilità limitata o nulla, sebbene l'aggiunta di tali componenti a una macchina perfettamente sicura possa aumentare il rischio di incidenti. | |
Emendamento 5 Articolo 2 lett. k) | |
k) “fabbricante”: persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e della realizzazione di una macchina oggetto della presente direttiva, ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio; sono altresì considerati fabbricanti: (i) le persone fisiche o giuridiche che progettano o fanno progettare, realizzano o fanno realizzare per uso proprio una macchina oggetto della presente direttiva; (ii) le persone fisiche o giuridiche che, al momento dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di una macchina oggetto della presente direttiva sono responsabili della sua conformità alla presente direttiva; |
k) “fabbricante”: persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e della realizzazione di una macchina oggetto della presente direttiva, ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio; sono altresì considerati fabbricanti: (i) le persone fisiche o giuridiche che progettano o fanno progettare, realizzano o fanno realizzare per uso proprio una macchina oggetto della presente direttiva; (ii) le persone fisiche o giuridiche che, al momento dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di una macchina oggetto della presente direttiva sono responsabili della sua conformità alla presente direttiva; iii) qualsiasi persona fisica o giuridica che modifichi o faccia modificare in maniera essenziale una macchina esistente; |
Motivazione L'emendamento è inteso a colmare una lacuna, per la quale un fabbricante potrebbe evitare di essere coperto dalla previsione della direttiva qualora apporti modifiche essenziali a una macchina esistente piuttosto che progettare una nuova macchina. | |
Emendamento 6 Articolo 12, paragrafo 1 | |
1. A seguito dell’analisi dei rischi descritta all’allegato I, punto 1.1.2., il fabbricante, o il suo mandatario, applica una delle procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi da 2 a 5. |
1. A seguito dell’analisi dei rischi descritta all’allegato I, punto 1, delle osservazioni preliminari, il fabbricante, o il suo mandatario, applica una delle procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi da 2 a 5. |
Motivazione Il punto 1.1.2 dell'Allegato 1 concerne le strategie di riduzione/eliminazione dei rischi, ma queste richiedono preliminarmente un'analisi/valutazione dei rischi. L'analisi dei rischi è la chiave che consente di disporre dell'informazione per determinare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili, nonché per selezionare e applicare, di conseguenza, le opportune misure di sicurezza. E' al punto I delle osservazioni preliminari dell'allegato I che si fa menzione della valutazione dei rischi. | |
Emendamento 7 Articolo 15, paragrafo 2 | |
Gli Stati membri adottano i provvedimenti che ritengono necessari affinché le disposizioni legislative, normative e amministrative nazionali relative all'installazione e/o all'utilizzo delle macchine siano portate a conoscenza delle parti interessate. Essi ne informano la Commissione. |
Gli Stati membri adottano i provvedimenti che ritengono necessari affinché le disposizioni legislative, normative e amministrative nazionali relative all'installazione e/o all'utilizzo delle macchine siano portate a conoscenza delle parti interessate, ai fini di una migliore comprensione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva e delle direttive relative ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori al lavoro[2]. Essi ne informano la Commissione. |
Motivazione Se lo scopo della presente direttiva è semplificare e chiarire, è essenziale che gli Stati membri compiano tutti gli sforzi necessari ad accrescere la comprensione delle disposizioni delle direttive, e il modo in cui queste si collegano ai requisiti della direttiva sulle attrezzature di lavoro relative alla tutela dei lavoratori. | |
Emendamento 8 Articolo 18, comma 2 | |
La disposizione di cui al primo comma si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri e degli organismi notificati riguardanti l'informazione reciproca e la diffusione degli avvertimenti, nonché gli obblighi d'informazione spettanti agli interessati nel quadro del diritto penale. |
La disposizione di cui al primo comma si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri e degli organismi notificati riguardanti l'informazione reciproca e la diffusione degli avvertimenti, nonché gli obblighi d'informazione spettanti agli interessati nel quadro del diritto penale e le disposizioni relative all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione dei lavoratori di cui agli articoli 10 e 11 della direttiva 89/391/CE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. |
Motivazione E' importante, nel contesto delle discussioni sulla riservatezza, fare riferimento agli obblighi esistenti in capo ai datori di lavoro posti dalla direttiva quadro sulla sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. | |
Emendamento 9 Articolo 20 | |
Qualsiasi provvedimento adottato in applicazione della presente direttiva e che conduca a limitare l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di una macchina oggetto della presente direttiva è motivato dettagliatamente. Esso è notificato senza indugio all'interessato con l'indicazione delle procedure di ricorso ammesse dalle legislazioni in vigore nello Stato membro in questione e dei termini entro i quali detti ricorsi devono essere presentati. |
Qualsiasi provvedimento adottato in applicazione della presente direttiva e che conduca a limitare l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di una macchina oggetto della presente direttiva è motivato dettagliatamente. Esso è notificato senza indugio all'interessato con l'indicazione delle procedure di ricorso ammesse dalle legislazioni in vigore nello Stato membro in questione e dei termini entro i quali detti ricorsi devono essere presentati. Esso è ugualmente notificato ai rappresentanti dei lavoratori che abbiano una funzione specifica in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, conformemente alle disposizioni della direttiva 89/391/CE. |
Motivazione L'emendamento intende operare ancora un collegamento tra la direttiva e le disposizioni sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. | |
Emendamento 10 Articolo 26, paragrafo 1 | |
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. . |
1. Gli Stati membri adottano, pubblicano e fanno entrare in vigore entro il 30 giugno 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. |
Gli Stati membri applicano le suddette disposizioni a partire dal 1° gennaio 2006. | |
Le disposizioni adottate dagli Stati membri devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere accompagnate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri |
Le disposizioni adottate dagli Stati membri devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere accompagnate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri. |
Motivazione Se le disposizioni di attuazione verranno adottate entro il 30 giugno 2004, esse sostituiranno le disposizioni interne esistenti. Rendendole applicabili, invece, a partire dal 2006, in alcuni Stati membri occorrerà invece ritardare la loro codificazione, affinché esse non siano incluse immediatamente nel codice del lavoro. In caso contrario, il codice del lavoro conterrà disposizioni non ancora applicabili, laddove per due anni sarebbero ancora applicabili articoli che non figurano più nel codice. | |
Emendamento 11 Allegato I, Osservazioni preliminari, paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Per quanto riguarda il controllo del progetto, il fabbricante deve presentare una domanda dinanzi a un organismo notificato, il quale procede all'esame e alla valutazione della conformità del progetto alle disposizioni della direttiva. | |
Motivazione Sembra logico che questa procedura di controllo del progetto sia anch'essa inclusa tra i procedimenti di valutazione della conformità del prodotto alle disposizioni della direttiva, per garantire che per tutte le procedure che risultino in una immissione sul mercato sia verificata la conformità alle disposizioni della direttiva. | |
Emendamento 12 Allegato I, Osservazioni preliminari, paragrafo 4 bis (nuovo) | |
4 bis. Qualsiasi nuovo materiale immesso sul mercato dev'essere oggetto di una notifica al comitato di cui all'articolo 22, che potrà così decidere, di volta in volta, la revisione dell'elenco di tipi di macchine previsto all'allegato IV, includendovi i materiali che esso ritiene più pericolosi. | |
Motivazione Invece di attendere che un incidente riveli la pericolosità di una macchina, occorre prevedere una procedura affinché qualsiasi nuovo materiale che possa presentare pericoli specifici sia notificato al comitato di gestione della direttiva. | |
Emendamento 13 Allegato I, 1.1.3 | |
Nelle condizioni d'uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche (stress) dell'operatore, tenuto conto dei principi dell'ergonomia. |
Nelle condizioni d'uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche (stress) dell'operatore, tenuto conto dei principi dell'ergonomia. Il fabbricante prende le misure necessarie affinché le macchine siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo, e affinché possano essere utilizzate senza pregiudizio della sicurezza e della salute. Qualora non sia possibile assicurare pienamente, in tal modo, che le macchine possano essere utilizzate senza pregiudizio per la sicurezza e per la salute, il fabbricante prende le misure adeguate per ridurre al minimo i rischi. |
(Cfr. testo dell'articolo 3 della direttiva 89/655/CEE, GU L 393, del 31.12.1989, pag. 13, leggermente modificato) | |
Motivazione Con i necessari adattamenti alla sua base giuridica, l'emendamento riprende la formulazione dell'articolo 3 della direttiva sulle attrezzature di lavoro (89/655/CEE) per sottolineare la necessità che i fabbricanti riducano al minimo i rischi connessi all'uso delle macchine da essi prodotte. | |
Emendamento 14 Allegato I, 1.9, secondo trattino | |
– all'occorrenza, nome e indirizzo della persona fisica o giuridica che assume la responsabilità della conformità alla presente direttiva, |
– all'occorrenza, nome e indirizzo della persona fisica o giuridica che assume la responsabilità della conformità alla presente direttiva, fatte salve le disposizioni civili e penali sul lavoro subordinato in vigore negli Stati membri, |
Motivazione L'emendamento è dettato da ragioni di chiarezza in relazione al diritto in vigore negli Stati membri. | |
Emendamento 15 Allegato I, 1.10.1, lett. d) | |
d) In caso di macchine che possono anche essere destinate all'utilizzazione da parte di utilizzatori non professionali, la redazione e la presentazione delle istruzioni per l'uso devono tenere conto del livello di formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare da questi utilizzatori. |
d) In caso di macchine che possono anche essere destinate all'utilizzazione da parte di utilizzatori non professionali, la redazione e la presentazione delle istruzioni per l'uso devono tenere conto del livello di formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare da questi utilizzatori; in caso di utilizzazione da parte di lavoratori, la redazione e la presentazione delle modalità di utilizzo deve tenere conto delle capacità di questi in materia di sicurezza e salute, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. |
Motivazione E' importante prevedere la possibilità di utilizzo di tali macchine anche da utilizzatori professionali, nel qual caso sono ancora applicabili le disposizioni della direttiva quadro sulla salute e sulla sicurezza. | |
Emendamento 16 Allegato I, 1.10.2, lett. o) | |
o) l'obbligo per l'utilizzatore di rispettare le disposizioni regolamentari relative all'impiego delle attrezzature di lavoro e, in particolare, della direttiva 89/655/CEE del Consiglio [3], |
o) l'obbligo per l'utilizzatore di rispettare le disposizioni regolamentari relative all'impiego delle attrezzature di lavoro e, in particolare, della direttiva 89/655/CEE del Consiglio[4], salvi gli obblighi generali del datore di lavoro in materia di sicurezza descritti nella direttiva del 12 giugno 1989, 89/391/CEE, |
Motivazione E' importante riferirsi agli obblighi generali posti nella direttiva quadro sulla salute e sicurezza, nonché alle disposizioni della direttiva individuale sulle attrezzature di lavoro. | |
Emendamento 17 Allegato VI, paragrafo 1, lettera a), trattino -1 (nuovo) | |
- da una documentazione sulla valutazione dei rischi che mostri il procedimento seguito e i risultati raggiunti | |
Motivazione Oltre a stabilire l'obbligo di procedere a una valutazione dei rischi nelle osservazioni preliminari dell'Allegato I, occorre indicare in modo da non lasciare adito a dubbi che la documentazione corrispondente a tale valutazione dei rischi deve far parte del fascicolo. La sede più indicata per tale previsione è l'Allegato VI, relativo al contenuto del fascicolo di costruzione. |
- [1] GU C 154 del 29.5.2001, pag. 164..
- [2] GU L 93 del 30.12.1989, pag. 93, come modificata da GU L 335 del 30.12.1995, pag. 28.
- [3] GU L 393 del 30.12.1989, pag. 13, modificata dalla direttiva 95/63/CE (GU L 335 del 30.12.1995, pag. 28).
- [4] GU L 393 del 30.12.1989, pag. 13, modificata dalla direttiva 95/63/CE (GU L 335 del 30.12.1995, pag. 28).
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L’AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA POLITICA DEI CONSUMATORI
17 settembre 2001
destinato alla commissione giuridica e per il mercato interno
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
(COM(2000) 899 – C5‑0035/2001 – 2001/0004(COD))
Relatore per parere: Karl-Heinz Florenz
PROCEDURA
Nella riunione dell’11 aprile 2001 la commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha nominato relatore per parere Karl-Heinz Florenz.
Nelle riunioni del 27 agosto e del 12 settembre 2001 ha esaminato il progetto di parere.
Nell’ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso all’unanimità.
Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Guido Sacconi (vicepresidente), Karl-Heinz Florenz (relatore per parere), Hans Blokland, David Robert Bowe, John Bowis, Philip Bushill-Matthews (in sostituzione di Per-Arne Arvidsson), Avril Doyle, Cristina Gutiérrez Cortines, Eija-Riitta Anneli Korhola, Bernd Lange, Torben Lund, Minerva Melpomeni Malliori, Emilia Franziska Müller, Rosemarie Müller, Giuseppe Nisticò, Marit Paulsen, Dagmar Roth-Behrendt, Horst Schnellhardt, Bart Staes (in sostituzione di Hiltrud Breyer), Catherine Stihler, Robert William Sturdy (in sostituzione di María del Pilar Ayuso González) e Antonios Trakatellis.
BREVE GIUSTIFICAZIONE
L’obiettivo della presente proposta di direttiva è di semplificare la direttiva 95/16/CE (direttiva “macchine”) attualmente in vigore, dando seguito alle raccomandazioni del cosiddetto gruppo Molitor. Tale proposito va espressamente approvato. La direttiva macchine costituisce uno dei successi del “Nuovo approccio”. Essa ha contribuito sensibilmente alla realizzazione della libera circolazione delle macchine soddisfacendo al tempo stesso elevati requisiti di sicurezza e di salute.
La presente proposta della Commissione costituisce una buona base per la semplificazione e l’adeguamento della direttiva macchine alle esigenze pratiche. Dal punto di vista della politica dei consumatori è da accogliersi favorevolmente soprattutto l’introduzione di una clausola di ritiro per macchine con un particolare potenziale di rischio. Tuttavia, è necessaria qui una precisazione nel senso che tale clausola vale esclusivamente per apparecchiature fabbricate molto tempo fa e che non corrispondono più al progresso tecnico.
Va sostenuta anche l’intenzione della Commissione di valorizzare efficacemente la marcatura “CE”. Tuttavia è sbagliato l’approccio di realizzare ciò sopprimendo i tradizionali marchi di sicurezza nazionali. Occorre piuttosto valorizzare in modo distinto l’importanza della marcatura “CE” mantenendo al tempo stesso i marchi tradizionali. In particolare, sino a che la marcatura “CE” non godrà della fiducia dei consumatori ovvero degli utilizzatori, i tradizionali contrassegni di sicurezza di centri di controllo nazionali riconosciuti costituiscono un importante strumento per soddisfare il bisogno di fiducia dei consumatori.
EMENDAMENTI
La commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori invita la commissione giuridica e per il mercato interno, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione [1] | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando 2 | |
(2) Il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell’economia comunitaria. Il costo sociale dovuto all’alto numero di infortuni provocati direttamente dall’utilizzazione delle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione e nella costruzione stesse delle macchine nonché effettuando una corretta installazione e manutenzione. |
(2) Il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell’economia comunitaria. Il costo sociale dovuto all’alto numero di infortuni provocati direttamente dall’utilizzazione delle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione e nella costruzione stesse delle macchine nonché effettuando una corretta installazione e manutenzione. È possibile inoltre migliorare le prestazioni in materia di ambiente, in particolare per quanto riguarda la limitazione del consumo energetico, delle sostanze pericolose, dei rifiuti e delle emissioni. |
Motivazione L’emendamento si spiega da sé. | |
Emendamento 2 Considerando 3 | |
(3) Gli Stati membri sono tenuti a garantire nel loro territorio la sicurezza e la salute delle persone, ovvero lavoratori e consumatori e, all’occorrenza, degli animali domestici e dei beni, specie nei confronti dei rischi che derivano dall’uso delle macchine. |
(3) Gli Stati membri sono tenuti a garantire nel loro territorio la sicurezza e la salute delle persone, ovvero lavoratori e consumatori e, all’occorrenza, degli animali domestici e dei beni, specie nei confronti dei rischi che derivano dall’uso delle macchine. Essi sono inoltre invitati a riferire in merito agli incidenti occorsi con le macchine oggetto della presente direttiva. |
Motivazione L’emendamento si spiega da sé. | |
Emendamento 3 Considerando 7 bis (nuovo) | |
(7 bis) Per esigenze tecniche di vario genere sono finora esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva i materiali specifici per sagre, fiere e parchi di divertimenti. Va tuttavia constatato che in contrasto con le altre esclusioni dal campo di applicazione riportate all’articolo 1, paragrafo 2, non esistono per i materiali in questione specifiche normative comunitarie che tengano sufficientemente conto delle esigenze di sicurezza degli utilizzatori. Si invita pertanto la Commissione o a proporre l’inclusione dei materiali specifici per sagre, fiere e parchi di divertimenti nel campo di applicazione della presente direttiva e a definire in tale contesto requisiti essenziali di sicurezza per questo tipo di macchine, oppure invece a presentare quanto prima una direttiva specifica che stabilisca requisiti essenziali di sicurezza per materiali specifici per sagre, fiere e parchi di divertimenti. | |
Motivazione Già dieci anni fa la Commissione aveva discusso con gli ambienti interessati la possibilità di presentare un progetto di direttiva su materiali specifici per sagre, fiere e parchi di divertimenti. Tuttavia, in occasione del vertice di Edimburgo (1992), gli Stati membri avevano bloccato tale iniziativa con l’argomento che in base al principio di sussidiarietà tale settore andava regolamentato a livello nazionale. Tuttavia la maggior parte degli Stati membri non ha adottato alcuna iniziativa. | |
Emendamento 4 Considerando 17 | |
(17) La marcatura “CE” deve essere pienamente riconosciuta come l’unica marcatura che garantisce la conformità della macchina ai requisiti della presente direttiva. Deve essere vietata qualsiasi marcatura che possa indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura “CE”. |
(17) La marcatura “CE” deve essere pienamente riconosciuta come l’unica marcatura che certifica la conformità della macchina ai requisiti della presente direttiva. Va tuttavia riconosciuto che in un mercato concorrenziale la certificazione volontaria e i sistemi di marcatura elaborati dalle organizzazioni dei consumatori, dai fabbricanti, dai gestori o dagli altri operatori dell’industria contribuiscono alla qualità e sono validi strumenti per accrescere la fiducia dei consumatori nei prodotti. Gli Stati membri possono sostenere tali sistemi, nella misura in cui essi siano compatibili con le norme del trattato in materia di concorrenza. Deve essere vietata qualsiasi marcatura che, a causa della sua forma grafica, possa indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico1 della marcatura “CE”. 1 Nota del traduttore: quest’ultima parte dell’emendamento presenta un problema per la traduzione a causa delle sostanziali differenze tra la versione tedesca del testo della Commissione e varie altre versioni linguistiche. |
Motivazione Il testo della proposta della Commissione si traduce in una maggiore importanza della marcatura “CE” mediante la soppressione dei marchi di sicurezza nazionali. Benché sia auspicabile accentuare l’importanza della marcatura “CE”, scartare i contrassegni di certificazione tradizionalmente riconosciuti costituisce tuttavia l’approccio sbagliato. Fino a che la marcatura “CE” non godrà della completa fiducia dei consumatori, dovrebbero essere autorizzati proprio i marchi suscettibili di venire incontro all’esigenza di fiducia del consumatore. Pertanto i marchi di sicurezza rilasciati dagli organi di controllo autorizzati e riconosciuti negli Stati membri non dovrebbero essere visti come concorrenza, bensì come integrazione della marcatura “CE”. In tale contesto è preferibile la versione originaria del testo della direttiva “macchine”, che consente di rafforzare la marcatura “CE” senza limitare il ricorso ad altri marchi di sicurezza riconosciuti. | |
Emendamento 5 Considerando 19 | |
(19) Il fabbricante o il suo mandatario è tenuto ad effettuare un’analisi dei rischi per la macchina che intende immettere sul mercato. A tal fine egli deve stabilire quali siano i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute applicabili alla sua macchina e per i quali dovrà adottare provvedimenti. |
(19) Il fabbricante o il suo mandatario è tenuto ad effettuare un’analisi dei rischi per la macchina che intende immettere sul mercato. A tal fine egli deve stabilire quali siano i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute applicabili alla sua macchina e per i quali dovrà adottare provvedimenti. Il fabbricante è tenuto inoltre a riferire annualmente agli Stati membri in merito a prestazioni insufficienti in materia di sicurezza. |
Motivazione L’emendamento si spiega da sé. | |
Emendamento 6 Articolo 9 | |
Se, per una determinata categoria di macchine, uno Stato membro ritiene sia opportuno vietare o limitare l’immissione sul mercato o subordinarla a condizioni particolari, al fine di tutelare la sicurezza e la salute, esso adotta o prevede di adottare tutte le misure transitorie necessarie e giustificate. In tal caso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri, adducendo le proprie motivazioni. |
Se, per le macchine che non corrispondono più al progresso tecnico, uno Stato membro ritiene sia opportuno vietare o limitare l’immissione sul mercato o subordinarla a condizioni particolari, al fine di tutelare la sicurezza e la salute, esso adotta o prevede di adottare tutte le misure transitorie necessarie e giustificate. In tal caso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri, adducendo le proprie motivazioni. |
La Commissione consulta gli Stati membri e le altri parti interessate indicando le misure che intende adottare a livello comunitario. Se le misure nazionali sono giustificate e se un’azione comunitaria può garantire un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, la Commissione adotta le misure comunitarie necessarie conformemente alla procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 3. |
La Commissione consulta gli Stati membri e le altri parti interessate indicando le misure che intende adottare a livello comunitario. Se le misure nazionali sono giustificate e se un’azione comunitaria può garantire un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, la Commissione propone le misure comunitarie necessarie. |
Motivazione Nel senso dell’intenzione originaria della Commissione occorre precisare che tale “clausola di ritiro” riguarda esclusivamente macchinari fabbricati molto tempo fa e che oggi non corrispondono più al progresso tecnico. In tal modo l’articolo 9 si distingue dal campo di applicazione della clausola di salvaguardia “prodotto” (articolo 11). | |
Emendamento 7 Articolo 16, paragrafo 3 | |
3. È vietato apporre sulle macchine marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico della marcatura “CE”. |
3. È vietato apporre sulle macchine marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura “CE”. |
Sulle macchine può essere apposta ogni altra marcatura purché questa non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura “CE”. |
Sulle macchine può essere apposta ogni altra marcatura purché questa non comprometta la visibilità e la leggibilità della marcatura “CE”. |
Motivazione Il testo della proposta della Commissione si traduce in una maggiore importanza della marcatura “CE” mediante la soppressione dei marchi di sicurezza nazionali. Benché sia auspicabile accentuare l’importanza della marcatura “CE”, scartare i contrassegni di certificazione tradizionalmente riconosciuti costituisce tuttavia l’approccio sbagliato. Fino a che la marcatura “CE” non godrà della completa fiducia dei consumatori, dovrebbero essere autorizzati proprio i marchi suscettibili di venire incontro all’esigenza di fiducia del consumatore. Pertanto i marchi di sicurezza rilasciati dagli organi di controllo autorizzati e riconosciuti negli Stati membri non dovrebbero essere visti come concorrenza, bensì come integrazione della marcatura “CE”. In tale contesto è preferibile la versione originaria del testo della direttiva “macchine”, che consente di rafforzare la marcatura “CE” senza limitare il ricorso ad altri marchi di sicurezza riconosciuti. |
- [1] GU C 154 del 29.5.2001, pag. 164.