RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica, per quanto riguarda le esenzioni dal congelamento dei capitali e delle risorse economiche e per la decima volta, del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
(COM(2003) 41 – C5‑0048/2003 – 2003/0015(CNS))

19 febbraio 2003 - *

Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Jorge Salvador Hernández Mollar

Procedura : 2003/0015(CNS)
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A5-0036/2003
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A5-0036/2003
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PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 12 febbraio 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 308 del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica, per quanto riguarda le esenzioni dal congelamento dei capitali e delle risorse economiche e per la decima volta, del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (COM(2003) 41 – 2003/0015(CNS)).

Nella seduta del 12 febbraio 2003, il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni per l'esame di merito (C5‑0048/2003).

Nella riunione del 18 febbraio 2003, la commissione ha nominato relatore Jorge Salvador Hernández Mollar.

Nelle riunioni del 17 febbraio 2003 e 18 febbraio 2003 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 32 voti favorevoli, 1 contrario e 0 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Jorge Salvador Hernández Mollar (chairman and rapporteur), Robert J.E. Evans and Giacomo Santini (vice-chairmen), Christian Ulrik von Boetticher, Johanna L.A. Boogerd-Quaak (in sostituzione di Francesco Rutelli pursuant to Rule 153(2)), Alima Boumediene-Thiery, Giuseppe Brienza, Kathalijne Maria Buitenweg (in sostituzione di Patsy Sörensen), Michael Cashman, Ozan Ceyhun, Carlos Coelho, Gérard M.J. Deprez, Enrico Ferri (in sostituzione di Thierry Cornillet, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2), Adeline Hazan, Anna Karamanou (in sostituzione di Margot Keßler), Timothy Kirkhope, Eva Klamt, Ole Krarup, Alain Krivine (in sostituzione di Giuseppe Di Lello Finuoli), Baroness Sarah Ludford, Luís Marinho (in sostituzione di Sérgio Sousa Pinto), Hartmut Nassauer, Bill Newton Dunn, Marcelino Oreja Arburúa, Hubert Pirker, Bernd Posselt, Martine Roure, Gerhard Schmid, Ilka Schröder, Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Maurizio Turco e Olga Zrihen Zaari (in sostituzione di Carmen Cerdeira Morterero).

La relazione è stata depositata il 19 febbraio 2003.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente recante modifica, per quanto riguarda le esenzioni dal congelamento dei capitali e delle risorse economiche e per la decima volta, del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

(COM(2003) 41 – C5‑0048/2003 – 2003/0015(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo ,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 41)[1],

–   visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5‑0048/2003),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5‑0036/2003),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 4 bis (nuovo)
 

(4 bis)    inoltre, il regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe introdurre una procedura, basata sulle attuali procedure delle Nazioni Unite1 e sul rispetto dello spirito dell'articolo 19 del trattato sull'Unione europea, per la cancellazione di persone e entità dall'elenco di cui all'allegato I.

 

1 Comunicato stampa dell'ONU del 16.8.2002 (SC/7487, AFG/203).

Motivazione

Il regolamento dovrebbe essere riveduto anche in modo da includere una procedura per richiedere la cancellazione di persone dall'elenco.

Emendamento 2
ARTICOLO 1 BIS, PARAGRAFO 1

Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo) (Regolamento (CE) n. 881/2002)

1 bis)    Inoltre, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi possono presentare una petizione per chiedere alle autorità competenti degli Stati membri, di cui all'allegato II, in cui risiedono o di cui sono cittadini, e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità, la cancellazione di persone o entità dall'elenco di cui all'allegato I ("cancellazione dall'elenco") .

Tale petizione dovrebbe includere una motivazione della richiesta, tutte le informazioni afferenti e una richiesta di assistenza per la cancellazione dall'elenco.

Motivazione

Si migliora notevolmente il regolamento se si include una procedura derogatoria per motivi umanitari. Occorre comunque che ci sia una procedura per la raccolta di informazioni su eventuali modifiche all'elenco dell'allegato I e per trasmettere tali richieste al comitato delle sanzioni, specie in considerazione del fatto che le persone sono incluse nell'allegato I senza alcuna procedura giudiziaria.

Emendamento 3
ARTICOLO 1 A, PARAGRAFO 2

Articolo 8 bis (nuovo) (Regolamento CE n. 881/2002)

Articolo 8 bis

Lo Stato membro che ha ricevuto la petizione, con l'assistenza della Presidenza e della Commissione, mantiene contatti con il governo che ha proposto la designazione e può comunicare al Comitato delle sanzioni qualsiasi richiesta per la cancellazione di persone e entità dall'elenco di cui all'allegato I.

Motivazione

Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta per la cancellazione di persone dovrebbe seguire la procedura indicata nel comunicato stampa ISC/7487, AFG/203, con l'assistenza della Presidenza del Consiglio, per cercare di depennare persone dall'elenco di cui all'allegato I.

Emendamento 4
ARTICOLO 1 A, PARAGRAFO 3

Articolo 10 bis (nuovo) (Regolamento CE n. 881/2002)

Articolo 10 bis

Il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla Presidenza e dalla Commissione dell'applicazione del presente regolamento.

Motivazione

In linea con l'articolo 21 del trattato CE, il Parlamento dovrebbe essere periodicamente informato.

Emendamento 5
ARTICOLO 1 A, PARAGRAFO 4

Articolo 13 bis (nuovo)

Articolo 13 bis

Il presente regolamento scade alla stessa data in cui sono revocate o annullate le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1267(1999), 1390(2002) e 1452(2002).

Motivazione

Malgrado il regolamento sia probabilmente destinato ad essere abrogato subito l'annullamento o la revoca delle risoluzioni, esso dovrebbe scadere automaticamente.

  • [1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

OPINIONI DELLA MINORANZA

a norma dell'articolo 161, paragrafo 3 del regolamento

Ole Krarup, Maurizio Turco, Marco Cappato

Dall'11 settembre 2001 il mondo giuridico è sotto chock per la legislazione adottata dall'Unione europea in materia di lotta contro il terrorismo. Il panico collettivo che si è diffuso nel mondo occidentale è sfociato nella generale indifferenza nei confronti dei principi fondamentali del diritto, in particolare lo Stato di diritto, il diritto dell'accusato ad una difesa equa, il principio in dubio pro reo (nel dubbio il giudizio è a favore dell'imputato), che normalmente sono presentati come i fondamenti della cultura giuridica europea.

La mancanza di rispetto per la certezza del diritto non trova espressione soltanto nella sostanza della legislazione europea, ma si traduce anche in procedure scandalosamente superficiali cui si fa ricorso per adottare atti giuridici per la lotta al terrorismo, in particolare la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, nonché altre misure di lotta al terrorismo (decisione quadro 2002/475/JAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, regolamenti del Consiglio n. 2580/2001, del 27 dicembre 2001, e n. 467/2001, del 6 marzo 2001).

Dato che la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha come missione essenziale di difendere la certezza del diritto alla quale ognuno ha diritto, i firmatari della presente presenteranno in seduta plenaria una serie di emendamenti tesi a garantire un livello minimo di certezza del diritto per quanto riguarda l'impiego delle liste relative al terrorismo.