RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e abroga il regolamento (CE) n. 2826/2000
(COM(2003) 23 – C5‑0041/2003 – 2003/0007(CNS))

22 maggio 2003 - *

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Karl Erik Olsson

Procedura : 2003/0007(CNS)
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A5-0182/2003
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A5-0182/2003
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PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 10 febbraio 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 37 del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e abroga il regolamento (CE) n. 2826/2000 (COM(2003) 23 – 2003/0007(CNS)).

Nella seduta del 13 febbraio 2003, il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per i bilanci, alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori nonché alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (C5‑0041/2003).

Nella riunione del 23 gennaio 2003, la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale aveva nominato relatore Karl Erik Olsson.

Nelle riunioni del 18 febbraio, 7 e 24 aprile e 21 maggio 2003, ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 31 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Joseph Daul (presidente), Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (vicepresidente), Albert Jan Maat (vicepresidente), María Rodríguez Ramos (vicepresidente), Karl Erik Olsson (relatore), Gordon J. Adam, Danielle Auroi, Alexandros Baltas (in sostituzione di María Izquierdo Rojo), Carlos Bautista Ojeda, Niels Busk, Giorgio Celli, Arlindo Cunha, Christel Fiebiger, Francesco Fiori, Christos Folias, Marco Formentini (in sostituzione di Giovanni Procacci conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Jean-Claude Fruteau, Georges Garot, Lutz Goepel, María Esther Herranz García (in sostituzione di Encarnación Redondo Jiménez), Liam Hyland, Elisabeth Jeggle, Salvador Jové Peres, Hedwig Keppelhoff-Wiechert, Heinz Kindermann, Dimitrios Koulourianos, Wolfgang Kreissl-Dörfler (in sostituzione di Willi Görlach), Vincenzo Lavarra, Véronique Mathieu, Xaver Mayer, Neil Parish, Mikko Pesälä, Agnes Schierhuber, Dominique F.C. Souchet e Robert William Sturdy.

Il parere della commissione per i bilanci è allegato.

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha deciso il 19 marzo 2003 di non esprimere parere; la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo ha deciso il 24 aprile 2003 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 22 maggio 2003.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e abroga il regolamento (CE) n. 2826/2000

(COM2003( 23) – C5‑0041/2003 – 2003/0007(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo ,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 23)[1],

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5‑0041/2003),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A5‑0182/2003),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento
Emendamento 1
TITOLO DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO

regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e abroga il regolamento (CE) n. 2826/2000

regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 2826/2000 è inteso a garantire azioni di promozione da parte delle organizzazioni di categoria e/o tra diverse categorie che siano rappresentative del settore o dei settori, privilegiando le azioni che coinvolgono diversi Stati membri. Si tratta di azioni di ampia portata che potrebbero difficilmente essere svolte in maniera isolata da associazioni di produttori. Non vi sarà una sovrapposizione di attività in quanto la tipologia delle azioni di informazione e di promozione dei due regolamenti è diversa.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)
 

(1 bis)    Una politica energica, efficace e globale per lo sviluppo rurale, dotata di adeguati finanziamenti, è un presupposto affinché l’Unione possa garantire uno sviluppo positivo nelle aree svantaggiate, con difficoltà strutturali o di bassa resa, rafforzando nel contempo la competitività mondiale dell’agricoltura dell’Unione.

Motivazione

Un’energica politica di sviluppo è strettamente connessa all’obiettivo della revisione intermedia di adeguare l’agricoltura al mercato mondiale e di renderla competitiva. In assenza di adeguati finanziamenti per lo sviluppo rurale, le misure adottate nell’ambito della revisione intermedia possono comportare un’inaccettabile perdita di produzione ed elevati costi sociali nelle zone agricole svantaggiate, che presentano difficoltà strutturali o di scarsa resa.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 1 TER (nuovo)
 

(1 ter)    L’Unione dovrà garantire un maggiore sostegno alle condizioni necessarie a garantire lo sviluppo positivo delle zone svantaggiate. Tale sostegno andrà potenziato sia attraverso un incremento della quota di investimenti dell’Unione nelle zone fragili o particolarmente fragili, con difficoltà strutturali o di bassa resa, sia mediate un rafforzamento degli aiuti a favore delle aree svantaggiate. Con la riforma della PAC risulta ancor più importante che la Comunità favorisca le possibilità di continuare a praticare l’agricoltura nelle zone in questione.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)
 

(1 bis)    Le regioni fragili o particolarmente fragili e le zone ecologicamente sensibili vanno sostenute maggiormente nel quadro del presente regolamento. Ciò dovrebbe avvenire, ad esempio, nel settore delle aziende localizzate nello spazio naturale aperto mediante la promozione di pascoli estensivi, nel Mediterraneo mediante la promozione di colture che favoriscano la biodiversità e contrastino l'erosione dei suoli, ecc. per mezzo di più elevati tassi di cofinanziamento (fino all'80%) rispetto alle località più avvantaggiate.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 5
CONSIDERANDO 2

(2)   Occorre promuovere una più rapida applicazione nel settore agricolo delle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro. Queste norme possono imporre agli agricoltori nuovi obblighi, che causano perdite di reddito o costi aggiuntivi. Gli agricoltori dovrebbero beneficiare di un sostegno temporaneo e decrescente inteso a coprire parzialmente i costi derivanti dall’applicazione di tali norme.

(2)   Occorre promuovere una più rapida applicazione nel settore agricolo delle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro. Queste norme possono imporre agli agricoltori nuovi obblighi, che causano perdite di reddito o costi aggiuntivi. Gli agricoltori dovrebbero beneficiare di un sostegno temporaneo e decrescente inteso a coprire parzialmente i costi derivanti dall’applicazione di tali norme. Tale sostegno sarà più congruo, permanente e costante nelle zone svantaggiate, con difficoltà strutturali o di bassa resa.

Motivazione

Occorre garantire la sopravvivenza dell’agricoltura e il ricambio generazionale nelle aziende situate in zone svantaggiate, con difficoltà strutturali o di bassa resa.

Emendamento 6
CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)
 

(2 bis)    Gli obiettivi della politica agricola comune e il rafforzamento dello sviluppo rurale devono incentrarsi, in particolare, sulle aziende agricole a conduzione familiare.

Motivazione

Nella politica agricola comune è fondamentale tener conto delle aziende agricole a conduzione familiare.

Emendamento 7
CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)
 

(3 bis)    Occorre introdurre nell’Unione allargata una nuova tipologia di zone rurali con diverse quote di cofinanziamento comunitario, in funziona dei vari gradi di ruralità e sviluppo, ai fini dell’applicazione del presente regolamento. A tale scopo la Commissione presenterà le proprie proposte entro il 1° gennaio 2004.

Motivazione

L’allargamento comporterà l’eliminazione dall’Obiettivo 1 di talune regioni, le cui aree rurali perderanno di conseguenza una parte dei finanziamenti comunitari. La nuova tipologia permetterebbe di stabilire quote di cofinanziamento comunitario effettivamente basate sul grado di ruralità e di sviluppo economico dei territori.

Emendamento 8
CONSIDERANDO 6

(6)   L’esperienza ha dimostrato che è necessario potenziare la gamma di strumenti intesi a promuovere la qualità dei prodotti alimentari nell’ambito della politica di sviluppo rurale.

(6)   L’esperienza ha dimostrato che è necessario potenziare la gamma di strumenti intesi a promuovere la qualità dei prodotti alimentari nell’ambito della politica di sviluppo rurale. Occorre pertanto vigilare a che le misure di aiuto per quanto riguarda i desiderata dei consumatori, la multifunzionalità delle colture e la diversificazione della "qualità alimentare" dei prodotti alimentari offerti contemplino sia modi di produzione ecologici e rispettosi delle specie, che la tutela e l'impiego attivo della varietà biologica delle specie vegetali e delle razze di animali domestici nell'agricoltura. Nel pacchetto di misure a favore dello sviluppo rurale occorre inserire misure di informazione e dialogo, intese a mediare tra le aspettative e le esigenze dei vari operatori nell'area rurale e che confluiscano nei programmi di sviluppo rurale.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 9
CONSIDERANDO 7

(7)   Occorre incentivare la partecipazione degli agricoltori a sistemi qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari. Tale partecipazione può dar luogo a costi aggiuntivi e obblighi che non sono interamente compensati dal mercato. Gli agricoltori che aderiscono ai suddetti sistemi dovrebbero pertanto usufruire di un aiuto temporaneo.

(7)   Occorre incentivare la partecipazione degli agricoltori a sistemi qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari. Tale partecipazione può dar luogo a costi aggiuntivi e obblighi che non sono interamente compensati dal mercato. Gli agricoltori che aderiscono ai suddetti sistemi dovrebbero pertanto usufruire di un aiuto.

Motivazione

Gli sforzi per partecipare ai sistemi qualità possono comportare ingenti investimenti di lunga durata e il tempo necessario a tal fine può variare.

Emendamento 10
CONSIDERANDO 8

(8)   È necessario sensibilizzare i consumatori all’esistenza e alle specifiche dei prodotti ottenuti nell’ambito di sistemi qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari. Occorre agevolare i gruppi di produttori affinché informino i consumatori e promuovano i prodotti ottenuti nell’ambito di sistemi sostenuti dagli Stati membri nei rispettivi piani di sviluppo rurale. Per evitare la ripetizione delle stesse attività di promozione agricola sul mercato interno è opportuno sopprimere il sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno a decorrere dal 2005.

(8)   È necessario sensibilizzare i consumatori all’esistenza e alle specifiche dei prodotti ottenuti nell’ambito di sistemi qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari. Occorre agevolare i gruppi di produttori affinché informino i consumatori e promuovano i prodotti ottenuti nell’ambito di sistemi sostenuti dagli Stati membri nei rispettivi piani di sviluppo rurale.

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 2826/2000 è inteso a garantire azioni di promozione da parte delle organizzazioni di categoria e/o tra diverse categorie che siano rappresentativi del settore o dei settori, privilegiando le azioni che coinvolgono diversi Stati membri. Si tratta di azioni di ampia portata che potrebbero difficilmente essere svolte in maniera isolata da associazioni di produttori. Non vi sarà una sovrapposizione di attività in quanto la tipologia delle azioni di informazione e di promozione die due regolamenti sono diverse.

Emendamento 11
CONSIDERANDO 8 BIS (nuovo)
 

(8 bis)    Leader+, grazie all’accento posto sulla partecipazione, sull’approccio d’insieme e sulla creatività, ha stimolato lo sviluppo nelle zone rurali e andrebbe rafforzato.

Motivazione

Leader+ è un’iniziativa comunitaria che, grazie al suo approccio olistico e dal basso verso l’alto, ha avuto un impatto positivo sullo sviluppo in molte zone. Anche le prossime prospettive finanziarie per i fondi strutturali dovrebbero prevedere il programma Leader o un’iniziativa analoga.

Emendamento 12
CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)
 

(9 bis)    È necessario inserire nel secondo pilastro misure volte ad incentivare la creazione di organizzazioni economiche controllate dai produttori agricoli al fine di consolidare una certa dimensione e far fronte all'apertura dei mercati internazionali e alla concentrazione della distribuzione. Tale sostegno si rende particolarmente opportuno in prospettiva dell'allargamento poiché nei futuri stati membri i produttori organizzati controllano quantità minoritarie di prodotti agricoli.

Motivazione

L'obiettivo è quello di ovviare alle carenze strutturali in termini di offerta e di commercializzazione dei prodotti agricoli constatate in alcune regioni, incoraggiando la costituzione ed il primo avviamento di organizzazioni di produttori agricoli. L'attuazione di questa misura sarà particolarmente necessaria a seguito dell'allargamento dell'Unione Europea.

Emendamento 13
CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)
 

(9 bis)    La concessione di vantaggi speciali ai giovani agricoltori deve essere intesa a facilitare non soltanto il loro insediamento bensì, successivamente ad esso, anche l’adeguamento strutturale delle loro aziende agricole. È inoltre necessario garantire il ricambio generazionale.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)
Titolo I, articolo 2, trattino 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

-   l'incentivazione della produzione non alimentare,

–   l’incentivazione della produzione di materie prime ad uso non alimentare mediante pratiche agricole ecocompatibili,

Motivazione

L’agricoltura europea deve svolgere un ruolo crescente nella produzione di materie prime destinate a scopi non alimentari attraverso procedimenti ecocompatibili. Una simile enfasi offrirebbe la possibilità di sviluppare nuove attività economiche nelle zone rurali. Occorre prevederne l’incentivazione nell’ambito dello sviluppo rurale.

Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO –1 (nuovo)
Titolo I, articolo 2, trattino 10 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

–   la tutela e la promozione di un alto valore naturale e di un'agricoltura sostenibile che rispetti le esigenze ambientali,

–   la tutela e la promozione di un alto valore naturale e di un'agricoltura sostenibile che rispetti le esigenze ambientali; la salvaguardia e l'impiego della diversità biologica e genetica delle piante utili e degli animali nella produzione,

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO -1 BIS (nuovo)
Titolo I, articolo 2, trattino 11 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
 

   la necessità di garantire il ricambio generazionale,

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO -1 BIS (nuovo)
Titolo II, capo I, articolo 4, comma 2, trattino 2 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

-   migliorare e riconvertire la produzione,

-   migliorare e riconvertire la produzione ai fini di una corretta prassi agricola e della diversificazione della produzione,

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO -1 TER (nuovo)
Titolo II, capo I, articolo 4, comma 2, trattino 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

-   migliorare la qualità,

-   migliorare la qualità dei prodotti alimentari, dei prodotti di base e della loro trasformazione nelle aziende agricole,

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 19
ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)
Articolo 4, comma 2, trattino 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) 1257/1999)
 

-   ricorrere a fattori di produzione di qualità garantita,

Motivazione

Il ricorso a fattori di produzione di qualità, come ad esempio nel caso delle sementi, è un elemento importante per il miglioramento della qualità.

Emendamento 20
ARTICOLO 1, PUNTO -1 QUATER (nuovo)
Titolo II, capo I, articolo 4, comma 2, trattino 4 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

-   tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e il benessere degli animali,

-   tutelare e migliorare l'ambiente naturale, l'impiego delle risorse biologiche e genetiche nell'agricoltura, le condizioni di igiene e le norme relative al benessere degli animali,

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 21
ARTICOLO 1, PUNTO -1 BIS (nuovo)
Titolo II, capo I, articolo 4, comma 2, trattino 5 bis (nuovo) ( (regolamento (CE) 1257/1999)
 

-   sviluppare metodi di produzione che facciano parte di sistemi della qualità.

Motivazione

Nelle misure a favore della qualità non si tratta sempre e solo di investimenti, il sostegno dovrebbe essere piuttosto attribuito al processo produttivo parte dei sistemi della qualità. La proposta della Commissione di pagare il sostegno solo quando il risultato del processo è importante e non è adeguata.

Emendamento 22
ARTICOLO 1, PUNTO –1 BIS (nuovo)
Titolo II, capo I, articolo 4, comma 2, trattino 5 ter (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
 

-   sviluppare materie prime compatibili con la tutela dell’ambiente.

Motivazione

In una società rispettosa delle risorse, all’agricoltura viene conferita una funzione sempre più importante per quanto concerne la produzione di materiali e materie prime compatibili con la protezione ambientale. È opportuno che tale sviluppo venga ulteriormente rafforzato.

Emendamento 23
ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)
Titolo II, capo I, articolo 7, comma 2 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

Il valore totale degli aiuti, espresso in percentuale del volume d'investimento che può beneficiare degli aiuti, è limitato al 40% al massimo e, riguardo alle zone svantaggiate, al 50% al massimo. Qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori, come menzionato al capo II, tali percentuali possono raggiungere al massimo il 45 % e il 55 % rispettivamente.

Il valore totale degli aiuti, espresso in percentuale del volume d'investimento che può beneficiare degli aiuti, è limitato al 40% al massimo e, riguardo alle zone svantaggiate, al 65% al massimo. Qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori, come menzionato al capo II, tali percentuali possono raggiungere al massimo il 60% e il 75% rispettivamente.

Motivazione

In un contesto di rapida evoluzione tecnologica e di crescenti esigenze in materia di salute animale, tracciabilità e ambiente, gli investimenti sono sovente costosi e di ampia portata. È opportuno che la società si assuma una responsabilità supplementare per quanto concerne gli investimenti nelle regioni svantaggiate e i giovani agricoltori che desiderano investire.

Emendamento 24
ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)
Titolo II, capo II, articolo 8, paragrafo 1, trattino 3 bis (nuovo)
(regolamento (CE) n. 1257/1999)
 

-   l'agricoltore presenta una domanda di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole ai sensi del Titolo II, capo I del presente regolamento,

Motivazione

L'emendamento introduce un elemento significativo al sostegno degli investimenti.

Emendamento 25
ARTICOLO 1, PUNTO 1 TER (nuovo)
Titolo II, capo II, articolo 8, paragrafo 1, comma 1, trattino 3, punto ii) bis (nuovo)
(regolamento (CE) n. 1257/1999)
 

ii bis)    sviluppa nuovi rami di produzione che favoriscono lo sviluppo rurale,

Motivazione

È opportuno incoraggiare nuove attività e nuovi rami di produzione nelle zone rurali, anche al di fuori del settore agricolo tradizionale, che possano stimolare uno sviluppo positivo.

Emendamento 26
ARTICOLO 1, PUNTO 1 TER (nuovo)
Titolo II, capo II, articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
 

Qualora il giovane agricoltore proponga, contestualmente alla domanda di primo insediamento, una domanda di sostegno ai sensi di altre misure contenute nei capi I, II, III, IV, V, -V bis, V bis, VI, VI bis, VII, VIII e XI del Titolo II del presente regolamento, lo stesso ha priorità di accesso cumulativo, nel rispetto dei massimali previsti, a dette misure ai fini della costituzione di un apposito pacchetto di incentivi a favore del giovane agricoltore. Gli Stati membri garantiscono, nei loro Piani di sviluppo rurale, la necessaria attuazione di tale pacchetto di misure.

Motivazione

L'emendamento presta una particolare attenzione nei confronti della categoria dei giovani imprenditori.

Emendamento 27
ARTICOLO 1, PUNTO 1 TER (nuovo)
Titolo II, capo II, articolo 8, paragrafo 2 ter (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
 

2 ter.    Tuttavia, nel caso in cui il giovane agricoltore si impegni a realizzare investimenti entro i tre anni successivi all’insediamento, l’importo del premio per il primo insediamento indicato nell’allegato può essere raddoppiato alle condizione stabilite da ciascuno Stato membro.

Motivazione

L’emendamento é volto ad agevolare attraverso un maggiore aiuto finanziario, l’insediamento dei giovani agricoltori che intendono operare nuovi investimenti nel settore.

Emendamento 28
ARTICOLO 1, PUNTO 1 QUATER (nuovo)
Titolo II, capo II, articolo 8 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
 

Articolo 8 bis

 

Un sostegno temporaneo finalizzato all’istituzione di un servizio di assistenza aziendale può essere concesso a favore dei giovani agricoltori insediati per la prima volta in un’azienda agricola.

 

Il sostegno può essere concesso per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di insediamento.

Motivazione

La proposta della Commissione non prevede alcune specifiche iniziative a favore dei giovani, si ritiene pertanto opportuno inserire almeno qualche elemento a favore dei giovani agricoltori.

Emendamento 29
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)
Titolo II, capo V, articolo 13, lettera a), trattino 1 bis (nuovo)
(regolamento (CE) n. 1257/1999)
 

-   conservare e sviluppare le infrastrutture e l’occupazione,

Emendamento 30
ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo)
Titolo II, capo V, articolo 14, paragrafo 2, trattino 1 bis (nuovo)
(regolamento (CE) n. 1257/1999)
 

-   che si impegnano a conservare lo spazio naturale aperto e i terreni utilizzati a pascolo,

Motivazione

Lo spazio naturale aperto è una componente importante dell’ambiente e del patrimonio culturale. In un regime di aiuti modificato è importante che tali valori vengano conservati.

Emendamento 31
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Titolo II, capo V, articolo 16, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

1.   Gli agricoltori possono usufruire di un aiuto sotto forma di pagamenti volti a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni risultanti dall’applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, se e per quanto detti pagamenti siano necessari per risolvere i problemi specifici derivanti dall’applicazione delle citate direttive.

1.   1. Gli agricoltori usufruiscono di un aiuto sotto forma di pagamenti volti a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni risultanti dall’applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, se e per quanto detti pagamenti siano necessari per risolvere i problemi specifici derivanti dall’applicazione delle citate direttive.

 

Si istituisce un regime specifico di compensazioni per le aziende situate in zone svantaggiate, con difficoltà strutturali o bassa resa.

Motivazione

È necessario garantire il mantenimento dell'agricoltura e il ricambio generazionale nelle aziende agricole che svolgono la propria attività in zone svantaggiate, con difficoltà strutturali o a bassa resa.

Emendamento 32
ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo)
Titolo II, capo - V bis (nuovo), articolo –21 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
 

Piccoli agricoltori e agricoltura familiare

 

Articolo -21 bis

 

Entro il 2006 la Commissione europea presenta una proposta volta alla creazione di un nuovo capitolo di sviluppo rurale a sostegno della donna rurale.

Motivazione

È necessario che l'Unione europea tenga conto, una volta per tutte, del ruolo svolto dalla donna nel mondo rurale.

Emendamento 33
ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo)
Titolo II, capo V, articolo 21 bis (regolamento (CE) n. 1257/1999)
 

Articolo 21 bis

 

Per le zone di cui agli articoli 16 e 20 devono essere stabiliti criteri obiettivi comuni per l’insieme dell’UE. Entro il 1° gennaio 2004 la Commissione presenta una proposta di atto giuridico nella quale vengono definiti tali criteri.

Motivazione

È necessario che la quota di superficie costituita dalle zone ritenute svantaggiate o soggette a vincoli ambientali venga innanzitutto determinata da criteri obiettivi e non, come avviene attualmente, sulla base di una quota percentuale generale.

Emendamento 34
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Titolo II, capo V bis, articolo 21 bis (regolamento (CE) n. 1257/1999)

Il sostegno inteso ad aiutare gli agricoltori a conformarsi alle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi:

Il sostegno inteso ad aiutare gli agricoltori, le cooperative, le associazioni e le organizzazioni di produttori a conformarsi alle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a)   una più rapida applicazione delle rigorose norme comunitarie da parte degli Stati membri;

a)   una più rapida applicazione delle rigorose norme comunitarie da parte degli Stati membri;

b)   il rispetto delle norme da parte degli agricoltori;

b)   il rispetto delle norme da parte degli agricoltori, delle cooperative, delle associazioni e organizzazioni di produttori;

c)   l'utilizzo dei servizi di consulenza aziendale da parte degli agricoltori, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. … del Consiglio [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e ai regimi di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi***] al fine di valutare i risultati delle aziende e individuare i miglioramenti necessari in termini di criteri di gestione obbligatori definiti nel regolamento citato.

c)   l'utilizzo dei servizi di consulenza aziendale da parte degli agricoltori, delle cooperative, delle associazioni e organizzazioni di produttori, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. … del Consiglio [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e ai regimi di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi***] al fine di valutare i risultati delle aziende e individuare i miglioramenti necessari in termini di criteri di gestione obbligatori definiti nel regolamento citato.

 

Si istituisce un regime specifico di aiuti per le aziende, cooperative, associazioni e organizzazioni di produttori situati in zone svantaggiate, con difficoltà strutturali o a bassa resa.

Motivazione

In un contesto di deterioramento dei redditi agricoli, di riduzione dei prezzi del mercato e di riduzione del sostegno pubblico sono necessari aiuti agli investimenti necessari per far fronte alle nuove esigenze. È necessario garantire il mantenimento dell'agricoltura e il ricambio generazionale nelle aziende agricole che svolgono la propria attività in zone svantaggiate, con difficoltà strutturali o a bassa resa. È necessario includere le cooperative e altri gruppi di produttori per via del loro legame diretto con la produzione e poiché svolgono altre attività economiche nell'ambiente rurale.

Emendamento 35
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Titolo II, capo V bis , articolo 21 bis, lettera c) (regolamento (CE) 1257/1999)

c)   l'utilizzo dei servizi di consulenza aziendale da parte degli agricoltori, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. … del Consiglio [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e ai regimi di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi***] al fine di valutare i risultati delle aziende e individuare i miglioramenti necessari in termini di criteri di gestione obbligatori definiti nel regolamento citato.

c)   l'utilizzo dei servizi di consulenza aziendale da parte degli agricoltori, al fine di valutare i risultati delle aziende e individuare i miglioramenti necessari in termini di criteri di gestione obbligatori definiti nel regolamento (CE) n. … del Consiglio [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e ai regimi di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi***].

Motivazione

L'emendamento chiarisce il testo.

Emendamento 36
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Tutolo II, capo V bis, articolo 21 ter (regolamento (CE) n. 1257/1999)

1.   Un sostegno temporaneo finalizzato alla copertura parziale dei costi sostenuti e delle perdite di reddito può essere concesso agli agricoltori, che devono applicare le norme rigorose basate sulla normativa comunitaria e di recente introdotte nella legislazione nazionale.

1.   Un sostegno temporaneo finalizzato alla copertura parziale dei costi sostenuti e delle perdite di reddito può essere concesso agli agricoltori alle cooperative, alle associazioni e organizzazioni di produttori, che devono applicare le norme rigorose basate sulla normativa comunitaria e di recente introdotte nella legislazione nazionale.

2.   Il sostegno può essere concesso per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data alla quale la norma diventa obbligatoria secondo la normativa comunitaria.

2.   Il sostegno può essere concesso per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data alla quale la norma diventa obbligatoria secondo la normativa comunitaria.

Per poter essere ammissibile all’aiuto, la norma dovrebbe imporre nuovi obblighi o limitazioni nella pratica agricola, che incidano sensibilmente sulle spese ordinarie di gestione aziendale e riguardino un numero significativo di agricoltori nella zona interessata dal piano di sviluppo rurale.

Per poter essere ammissibile all’aiuto, la norma dovrebbe imporre nuovi obblighi o limitazioni nella pratica agricola, che incidano sensibilmente sulle spese ordinarie di gestione dell'azienda, della cooperativa, dell’associazione o della organizzazione di produttori e riguardino un numero significativo di agricoltori nella zona interessata dal piano di sviluppo rurale.

Per quanto riguarda le direttive la cui data limite di recepimento è stata superata e che non sono ancora state correttamente recepite dallo Stato membro, il sostegno può essere erogato per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Per quanto riguarda le direttive la cui data limite di recepimento è stata superata e che non sono ancora state correttamente recepite dallo Stato membro, il sostegno può essere erogato per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

 

Ciò nonostante, si istituisce un regime specifico, permanente e stabile di compensazioni per le aziende, le cooperative, le associazioni e le organizzazioni di produttori situati in zone svantaggiate, con difficoltà strutturali o a bassa resa.

3.   L'aiuto non è in nessun caso erogato qualora la mancata applicazione delle norme sia dovuta al mancato rispetto, da parte dell’agricoltore richiedente, di norme già trasposte nella normativa nazionale.

3.   L'aiuto non è in nessun caso erogato qualora la mancata applicazione delle norme sia dovuta al mancato rispetto, da parte del richiedente, di norme già trasposte nella normativa nazionale.

Motivazione

In un contesto di deterioramento dei redditi agricoli, di riduzione dei prezzi del mercato e di riduzione del sostegno pubblico sono necessari aiuti agli investimenti necessari per far fronte alle nuove esigenze. È necessario garantire il mantenimento dell'agricoltura e il ricambio generazionale nelle aziende agricole che svolgono la propria attività in zone svantaggiate, con difficoltà strutturali o a bassa resa. È necessario includere le cooperative e altri gruppi di produttori per via del loro legame diretto con la produzione e poiché svolgono altre attività economiche nell'ambiente rurale.

Emendamento 37
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Titolo II, capo V bis , articolo 21 ter, paragrafo 2, comma 1 (regolamento (CE) 1257/1999)

2.   Il sostegno può essere concesso per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data alla quale la norma diventa obbligatoria secondo la normativa comunitaria.

Soppresso

Motivazione

Dopo tale periodo, al giovane agricoltore che dirige l'azienda deve essere concesso un sostegno per conformarsi alle norme.

Emendamento 38
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Titolo II, capo V bis, articolo 21 ter, paragrafo 2, comma 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

Per quanto riguarda le direttive la cui data limite di recepimento è stata superata e che non sono ancora state correttamente recepite dallo Stato membro, il sostegno può essere erogato per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Per quanto riguarda le direttive la cui data limite di recepimento è stata superata e che non sono ancora state correttamente recepite dallo Stato membro, il sostegno non può essere erogato.

Motivazione

Gli agricoltori degli Stati membri che non applicano la legislazione comunitaria non beneficeranno degli aiuti per l’attuazione di modifiche che avrebbero già dovuto essere messe in atto. È necessario invece rafforzare il monitoraggio e i requisiti presso i singoli Stati membri affinché questi applichino le direttive in modo corretto.

Emendamento 39
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Titolo II, capo V bis, articolo 21 ter, punto 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
 

2 bis.    Tra gli enti ed organismi fornitori di consulenza, va data priorità alle associazioni autogestite dagli agricoltori.

Motivazione

Occorre contribuire a sviluppare le attività di servizio con iniziative che partono dal settore, contenendo i rischi di ampliare le maglie, provocando un "mercanteggiamento" della consulenza.

Emendamento 40
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Titolo II, capo V bis, articolo 21 quinquies, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

1.   Il sostegno può essere erogato agli agricoltori per aiutarli a sostenere i costi dei servizi di consulenza aziendale che individuano e, ove necessario, propongono miglioramenti per quanto riguarda il rispetto delle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro.

1.   Il sostegno può essere erogato agli agricoltori per sostenere i costi dei servizi di consulenza aziendale che individuano e, ove necessario, propongono miglioramenti per quanto riguarda il rispetto delle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro.

Motivazione

Affinché la consulenza agricola sia efficace, può risultare necessario avvalersene in più riprese, ragion per cui deve essere possibile ricorrere al sostegno a tal fine laddove ne sia sentita l’esigenza.

Emendamento 41
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Titolo II, capo V bis, articolo 21 quinquies, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

1.   Il sostegno può essere erogato agli agricoltori per aiutarli a sostenere i costi dei servizi di consulenza aziendale che individuano e, ove necessario, propongono miglioramenti per quanto riguarda il rispetto delle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro.

1.   Il sostegno può essere erogato agli agricoltori, alle cooperative, alle associazioni e alle organizzazioni di produttori per aiutarli a sostenere i costi dei servizi di consulenza aziendale che individuano e, ove necessario, propongono miglioramenti per quanto riguarda il rispetto delle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro.

Motivazione

È necessario includere le cooperative e altri gruppi di produttori per via del loro legame diretto con la produzione e poiché svolgono altre attività economiche nell'ambiente rurale.

Emendamento 42
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Titolo II, capo V bis , articolo 21 quinquies, paragrafo 2 (regolamento (CE) 1257/1999)

2.   I servizi di consulenza aziendale che possono fruire di un aiuto sono conformi a quanto disposto al capitolo III, titolo II, del regolamento (CE) n.…/… [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e ai regimi di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi].

2.   Gli Stati membri elaborano una lista dei servizi di consulenza aziendale che possono fruire di un aiuto.

Motivazione

Gli Stati membri decidono quali servizi di consulenza aziendale possono usufruire di un aiuto. Gli Stati membri devono elaborare una lista di servizi di consulenza pubblici o privati di alta qualità. Non è necessario definire tali sistemi a livello comunitario.

Emendamento 43
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Titolo II, capo V bis, articolo 21 quinquies, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

3.   L'importo totale dell'aiuto riservato per il primo utilizzo dei servizi di consulenza di cui al paragrafo 1 è limitato al 80% del costo ammissibile, senza che venga superato il massimale indicato nell'allegato."

3.   L'importo totale dell'aiuto riservato per l’utilizzo dei servizi di consulenza di cui al paragrafo 1 è al massimo equivalente al costo ammissibile, senza che venga superato il massimale indicato nell'allegato."

Motivazione

Affinché la consulenza agricola sia efficace, può risultare necessario avvalersene in più riprese, ragion per cui deve essere possibile ricorrere al sostegno a tal fine laddove ne sia sentita l’esigenza.

Emendamento 44
ARTICOLO 1, PUNTO 8
Titolo II, capo VI bis, articolo 24 ter, paragrafo 1, comma 1 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

1.   Il sostegno è erogato agli agricoltori che partecipano volontariamente ai sistemi qualità comunitari o nazionali che impongono requisiti produttivi specifici per quanto riguarda i prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e sono conformi al disposto del paragrafo 2 o 3.

Il sostegno è erogato agli agricoltori, alle cooperative, alle associazioni e alle organizzazioni di produttori che partecipano volontariamente ai sistemi qualità comunitari o nazionali che impongono requisiti produttivi specifici per quanto riguarda i prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e sono conformi al disposto del paragrafo 2 o 3.

Motivazione

Le cooperative, le associazioni e le organizzazioni di produttori hanno un'importante funzione di raggruppamento dell'offerta, costituendo un anello fondamentale nel processo di distribuzione. In tal senso, è importante riconoscere a queste ultime il ruolo che loro compete nel miglioramento della qualità dei prodotti alimentari.

Emendamento 45
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Titolo II, capo VI bis, articolo 24 quater, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

2.   La durata di tale sostegno non supera i cinque anni.

Soppresso

Motivazione

Le misure volte a migliorare la qualità alimentare sono un elemento importante per trovare nuovi mercati e aumentare la competitività agricola. La partecipazione ai sistemi qualità può richiedere investimenti prolungati nel tempo.

Emendamento 46
ARTICOLO 1, PUNTO 8
Titolo II, capo VI bis, articolo 24 quinquies, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

1.   Il sostegno è erogato ai gruppi di produttori per le attività di informazione dei consumatori e di promozione dei prodotti agricoli e alimentari compresi nei sistemi qualità comunitari o nazionali di cui all'articolo 24 ter e scelti per il sostegno dallo Stato membro nell'ambito della misura prevista agli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater.

1.   Il sostegno è erogato ai gruppi di produttori, alle organizzazioni di produttori o alle cooperative agricole per le attività di informazione dei consumatori e di promozione dei prodotti agricoli e alimentari compresi nei sistemi qualità comunitari o nazionali di cui all'articolo 24 ter e scelti per il sostegno dallo Stato membro nell'ambito della misura prevista agli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater.

Motivazione

È necessario fare riferimento nell'articolato al fatto che l'aiuto sia canalizzato anche attraverso organizzazioni di produttori, loro associazioni o cooperative agricole.

Emendamento 47
ARTICOLO 1, PUNTO 8
Titolo II, capo VI bis, articolo 24 quinquies, punto 1 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

1.   Il sostegno è erogato ai gruppi di produttori per le attività di informazione dei consumatori e di promozione dei prodotti agricoli e alimentari compresi nei sistemi qualità comunitari o nazionali di cui all'articolo 24 ter e scelti per il sostegno dallo Stato membro nell'ambito della misura prevista agli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater.

1.   Il sostegno è erogato alle associazioni e alle organizzazioni di produttori o alle cooperative agricole riconosciute dagli Stati membri nel quadro delle OCM di settore o di altre disposizioni comunitarie o nazionali qualora svolgano attività d'informazione dei consumatori e di promozione dei prodotti agricoli e alimentari compresi nei sistemi qualità comunitari o nazionali di cui all'articolo 24 ter e scelti per il sostegno dallo Stato membro nell'ambito della misura prevista agli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater.

Motivazione

Piuttosto che parlare di gruppi di produttori si ritiene più appropriato usare la definizione "organizzazione di produttori": questo è infatti il termine giuridico già impiegato in diverse OCM. È inoltre opportuno che le azioni in oggetto siano promosse da organizzazioni di produttori agricoli che gestiscono effettivamente il prodotto.

Emendamento 48
ARTICOLO 1, PUNTO 8
Titolo II, capo VI bis, articolo 24 quinquies, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

3.   Il valore totale del sostegno è limitato al 70% dei costi ammissibili dell'azione.

3.   Il valore totale del sostegno è limitato all’85% dei costi ammissibili dell'azione.

Motivazione

Gli interventi finalizzati all’ottenimento di prodotti alimentari di alta qualità vanno accompagnati da informazioni rivolte ai consumatori in merito a tali prodotti.

Emendamento 49
ARTICOLO 1, PUNTO 8 BIS (nuovo)
Titolo II, capo VI ter (nuovo), articolo 24 sexies (nuovo) (regolamento (CE) n .1257/1999)
 

Sviluppo di organizzazioni dei produttori agricoli

 

Articolo 24 sexies

 

1.   La Commissione europea promuove e sostiene il ruolo delle organizzazioni di produttori agricoli sotto forma di persone giuridiche costituite secondo le legislazioni nazionali per favorire la concentrazione e la vendita sul mercato dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

 

2.   Il sostegno è erogato per un periodo di 5 anni per la costituzione ed il primo avviamento delle organizzazioni di cui al paragrafo precedente.

Motivazione

L'obiettivo è quello di ovviare alle carenze strutturali in termini di offerta e di commercializzazione dei prodotti agricoli constatate in alcune regioni, incoraggiando la costituzione ed il primo avviamento di organizzazioni di produttori agricoli. L'attuazione di questa misura sarà particolarmente necessaria a seguito dell'allargamento dell'Unione Europea.

Emendamento 50
ARTICOLO 1, PUNTO 8 BIS (nuovo)
Titolo II, capo VII, articolo 25, paragrafo 2, trattino -1 (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
 

-   rafforzare la competitività sul mercato mondiale,

Motivazione

In un mondo globalizzato caratterizzato da un’intensificazione degli scambi internazionali è importante favorire uno sviluppo che conduca a una maggiore competitività e a una specializzazione della produzione. Per mantenere il livello di occupazione nelle zone rurali si renderanno necessari nuovi settori di attività e un mondo del lavoro maggiormente diversificato.

Emendamento 51
ARTICOLO 1, PUNTO 8 TER (nuovo)
Titolo II, capo VII, articolo 25, paragrafo 2, trattino 5 bis (nuovo)
(regolamento (CE) n. 1257/1999)
 

-   favorire nuove attività rurali,

Motivazione

In un mondo globalizzato caratterizzato da un’intensificazione degli scambi internazionali è importante favorire uno sviluppo che conduca a una maggiore competitività e a una specializzazione della produzione. Per mantenere il livello di occupazione nelle zone rurali si renderanno necessari nuovi settori di attività e un mondo del lavoro maggiormente diversificato.

Emendamento 52
ARTICOLO 1, PUNTO 8 QUATER (nuovo)
Titolo II, capo VII, articolo 26, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

3.   Dev'essere offerta una sufficiente garanzia che si possano trovare sbocchi normali sui mercati per i prodotti interessati.

3.   Dev'essere offerta sufficiente garanzia che per i prodotti interessati si possano trovare sbocchi normali o di nuovi sbocchi sul mercato o che se ne possano sviluppare di nuovi.

Motivazione

Nello sviluppare il valore aggiunto dei prodotti agricoli è importante ricercare ugualmente le nuove possibilità che offre il mercato.

Emendamento 53
ARTICOLO 1, PUNTO 8 QUINQUIES (nuovo)
Titolo II, capo VII, articolo 28, paragrafo 2, lettera a) (regolamento (CE) n. 1257/1999)

a)   al 50%, per quanto riguarda le regioni dell'obiettivo n. 1,

a)   al 65%, per quanto riguarda le regioni dell'obiettivo n. 1,

Motivazione

La necessità di un sostegno mirato al miglioramento della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli è sentita in particolare nelle zone in cui la produzione è debole.

Emendamento 54
ARTICOLO 1, PUNTO 10 BIS (nuovo)
Titolo II, capo VIII, articolo 30, trattino 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
 

-   gli investimenti destinati a migliorare e a razionalizzare la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti forestali compreso il sughero; quelli relativi all'utilizzazione del legno come materia prima si limitano alle operazioni anteriori alla trasformazione industriale dello stesso,

Motivazione

È necessaria maggior chiarezza nella normativa dello sviluppo rurale a livello comunitario che deve contemplare esplicitamente il sughero come prodotto forestale affinché possa essere oggetto di misure specifiche in ambito rurale. È innegabile il ruolo ambientale svolto dai sughereti e dal sughero in quanto prodotto ecologico e sostenibile.

Emendamento 55
ARTICOLO 1, PUNTO 10 TER (nuovo)
Titolo II, capo VIII, articolo 30, paragrafo 1, trattino 2ter (nuovo)
(regolamento (CE) n. 1257/1999)
 

-   la promozione di nuovi sbocchi per l'uso e la commercializzazione dei prodotti forestali, compreso il sughero,

Motivazione

È necessaria maggior chiarezza nella normativa dello sviluppo rurale a livello comunitario che deve contemplare esplicitamente il sughero come prodotto forestale affinché possa essere oggetto di misure specifiche in ambito rurale. È innegabile il ruolo ambientale svolto dai sughereti e dal sughero in quanto prodotto ecologico e sostenibile.

Emendamento 56
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Titolo II, capo IX, articolo 33, paragrafo 2, lettera - a) (nuova), lettere a) e b)
(regolamento (CE) n. 1257/1999)
 

-   a) il primo trattino è così modificato:

 

"- miglioramento dei suoli; miglioramento della fertilità dei suoli mediante una più ampia rotazione, in particolare mediante colture di leguminose (erba medica),

a)   il terzo e il quarto trattino sono sostituiti dai seguenti:

a)   il terzo e il quarto trattino sono sostituiti dai seguenti:

"- l'avviamento di sistemi di consulenza aziendale e di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole,

"- l'avviamento di sistemi di consulenza aziendale e di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole,

"- la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, compresa la realizzazione di sistemi qualità,”

"- la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e la loro etichettatura, compresa la realizzazione di sistemi qualità,”

b)   è aggiunto il trattino seguente:

b)   sono aggiunti dopo il settimo trattino i trattini seguenti:

"- la gestione di strategie integrate di sviluppo rurale da parte dei partenariati locali.”

"- l’incentivazione di strategie integrate di sviluppo rurale da parte dei partenariati locali tra settore pubblico, privato e volontariato.

 

-   potenziamento delle capacità degli operatori nei comuni rispettivamente delle organizzazioni non statali che si adoperano per portare avanti le altre misure nel quadro del presente articolo.”

Motivazione

È necessaria la mobilitazione degli operatori e la promozione dei partenariati locali per facilitare il successo e l’applicazione delle misure richieste.

Emendamento 57
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Titolo II, capo IX, articolo 33, paragrafo 2, trattino 10 bis (nuovo)
(regolamento (CE) 1257/1999)
 

-   servizi di consulenza, di aiuti allo sviluppo e altri sevizi per piccole imprese o gruppi di comunità in villaggi o in aree rurali periferiche,

Motivazione

Occorrono poteri più definiti per sostenere misure di sviluppo rurale che vadano oltre l'agricoltura, l'alimentazione e il turismo, e includano l'avvio e l'espansione di altre piccole imprese che contribuiscono a creare economie rurali prospere e multifunzionali.

Emendamento 58
ARTICOLO 1, PUNTO 13 BIS (nuovo)
Titolo II, capo IX, articolo 33 bis (nuovo), (regolamento (CE) 1257/1999)
 

Articolo 33 bis

 

1.   Ai fini del presente articolo per "azienda agricola di semisussistenza" si intende un'azienda agricola la cui produzione è perlopiù destinata al consumo proprio e viene solo in parte commercializzata.

 

2.   Per beneficiare del sostegno l'agricoltore deve presentare un piano aziendale che:

 

a)   dimostri le capacità di sviluppo future dell'azienda agricola;

 

b)   contenga dettagli sugli investimenti necessari;

 

c)   descriva le fasi fondamentali e gli obiettivi specifici.

 

3.   La conformità con il piano aziendale di cui al paragrafo 2 viene riesaminata dopo tre anni. Se nei tre anni precedenti il riesame gli obiettivi del piano non sono stati conseguiti, non viene concesso ulteriore sostegno; non sarà tuttavia necessario restituire il denaro già ricevuto.

 

4.   Il sostegno viene pagato annualmente, sotto forma di un aiuto forfettario pari a 1000 euro/anno/azienda agricola, per un periodo massimo di cinque anni.

Motivazione

Occorrerebbe rendere possibile in tutti gli Stati membri l’incentivazione delle aziende di semisussistenza prevista dai trattati di adesione

Emendamento 59
ARTICOLO 1, PUNTO 15
Titolo III, capo I, articolo 35 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

“1. Il sostegno comunitario al prepensionamento (articoli 10, 11 e 12), alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli ambientali (articoli 13-21), al rispetto delle norme (articoli 21 bis-21 quinquies), alle misure agroambientali (articoli 22, 23 e 24), alla qualità alimentare (articoli 24 bis-24 quinquies) e all'imboschimento (articolo 31) è finanziato dal FEAOG, sezione garanzia, in tutta la Comunità.”

“1. Il sostegno comunitario al prepensionamento (articoli 10, 11 e 12), alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli ambientali (articoli 13-21), al rispetto delle norme (articoli 21 bis-21 quinquies), alle misure agroambientali (articoli 22, 23 e 24), alla qualità alimentare (articoli 24 bis-24 quinquies) e all'imboschimento (articolo 31) è finanziato dal FEAOG, sezione garanzia, in tutta la Comunità. A decorrere dal 2007 anche gli aiuti all'insediamento di giovani agricoltori saranno finanziati in tutta la Comunità dalla Sezione Garanzia del FEAOG.

Motivazione

È necessario garantire il ricambio generazionale, tenendo conto dell'invecchiamento della popolazione agricola. Per tale motivo è opportuno includere nelle misure di accompagnamento anche gli aiuti all'insediamento di giovani agricoltori.

Emendamento 60
ARTICOLO 1, PUNTO 16 BIS (nuovo)
Titolo II, capo II, articolo 43, paragrafo 2, trattino 2 bis (nuovo)
(regolamento (CE) 1257/1999)
 

-   predispongono piani per lo sviluppo della produzione non alimentare al fine di sviluppare materie prime agricole rispettose dell'ambiente,

Motivazione

È necessario garantire l'adozione di misure volte a incentivare e a scoprire l'enorme potenziale di materie quali la plastica, le fibre, gli oli e di molti altri prodotti ricavati da materie prime agricole.

Emendamento 61
ARTICOLO 1, PUNTO 16 BIS (nuovo)
Titolo III, capo II, articolo 43, paragrafo 2, trattino 2 ter (nuovo)
(regolamento (CE) n. 1257/1999)
 

-   predispongono misure per la promozione della qualità sul loro territorio e secondo le loro specifiche esigenze,

Motivazione

Si ritiene necessario introdurre l'obbligatorietà di misure per la qualità nei PSV, cosi come previsto dalla Comunicazione della Commissione di luglio.

Emendamento 62
ARTICOLO 1, PUNTO 16 BIS (nuovo)
Titolo II, capo II, articolo 44, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)
(regolamento (CE) n. 1257/1999)

1.   I piani di sviluppo rurale sono presentati entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

1.   I piani di sviluppo rurale sono presentati entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

I piani esistenti possono essere aggiornati sei mesi dopo l’entrata in vigore delle presenti modifiche.

Emendamento 63
ARTICOLO 1, PUNTO 16 BIS (nuovo)
Titolo III, capo II, articolo 45, paragrafo 4 (regolamento (CE) 1257/1999)

4.   Essi possono utilizzare la riserva nazionale per attribuire importi di riferimento ai nuovi agricoltori che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2000, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

4.   Essi utilizzano la riserva nazionale per attribuire importi di riferimento ai giovani agricoltori che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2000, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

Motivazione

I pagamenti disaccoppiati intendono offrire agli agricoltori un sostegno pubblico per la fornitura di servizi alla società. Solo il trasferimento gratuito di questi diritti alla nuova generazione consentirà anche a quelle future di coprire tali costi extra connessi con la fornitura di servizi.

Emendamento 64
ARTICOLO 1, PUNTO 16 TER (nuovo)
Titolo III, capo IV, articolo 47, paragrafo 2, trattino 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

-   nell'ambito della programmazione la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure previste agli articoli 22 e 24 del presente regolamento ammonta al 75 % nelle zone dell'obiettivo n. 1 e al 50 % nelle altre.

-   nell'ambito della programmazione, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure previste agli articoli 22 e 44 del presente regolamento ammonta all’85% nelle zone dell'obiettivo n. 1 e al 60 % nelle altre.

Motivazione

In materia di politica ambientale la Comunità dovrebbe assumersi maggiore responsabilità in generale e in particolare per quanto concerne il finanziamento del sostegno all’agricoltura rispettosa dell’ambiente, alla luce soprattutto dei requisiti più stringenti posti a tale tipo di agricoltura relativamente al benessere degli animali.

Emendamento 65
ARTICOLO 1, PUNTO 16 QUATER (nuovo)
Titolo III, capo IV, articolo 47, paragrafo 2, trattino 3 bis (nuovo)
(regolamento (CE) n. 1257/1999)
 

-   nell'ambito della programmazione, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure previste agli articoli da 13 a 20 ammonta al 75%.

Motivazione

La Comunità dovrebbe assumersi maggiori responsabilità per apportare risorse alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli ambientali.

Emendamento 66
ARTICOLO 1, PUNTO 17
Titolo IV, Articolo 51, paragrafo 5 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

“5. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano alle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se questi non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi massimi fissati conformemente all’articolo 21 quater per aiutare gli agricoltori a conformarsi alla normativa nazionale allorché questa superi i requisiti minimi comunitari.

“5. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori, delle cooperative, le associazioni e le organizzazioni di produttori che si adeguano alle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se questi non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi massimi fissati conformemente all’articolo 21 quater per aiutare gli agricoltori, le cooperative, le associazioni e le organizzazioni di produttori a conformarsi alla normativa nazionale allorché questa superi i requisiti minimi comunitari.

In assenza di normativa comunitaria, sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano alle norme rigorose basate sulla normativa nazionale in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se questi non soddisfano le pertinenti condizioni di cui agli articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi massimi fissati conformemente all'articolo 21 quater, purché siano giustificati a norma del paragrafo 1 di detto articolo.”

In assenza di normativa comunitaria, sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori, delle cooperative, le associazioni e le organizzazioni di produttori che si adeguano alle norme rigorose basate sulla normativa nazionale in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se questi non soddisfano le pertinenti condizioni di cui agli articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi massimi fissati conformemente all'articolo 21 quater, purché siano giustificati a norma del paragrafo 1 di detto articolo.”

Motivazione

È necessario fare riferimento nell'articolato al fatto che l'aiuto sia canalizzato anche attraverso organizzazioni di produttori, loro associazioni o cooperative agricole.

Emendamento 67
ARTICOLO 2

Il regolamento (CE) n. 2826/2000 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2005.

soppresso

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 2826/2000 è inteso a garantire azioni di promozione da parte delle organizzazioni di categoria e/o tra diverse categorie che siano rappresentative del settore o dei settori, privilegiando le azioni che coinvolgono diversi Stati membri. Si tratta di azioni di ampia portata che potrebbero difficilmente essere svolte in maniera isolata da associazioni di produttori. Non vi sarà una sovrapposizione di attività in quanto la tipologia delle azioni di informazione e di promozione dei due regolamenti è diversa.

Emendamento 68
Articolo 3, comma 1 bis (nuovo)
 

Nel contesto delle future prospettive finanziarie che dovranno essere approvate dall'Autorità di bilancio sarà necessario consultare nuovamente il Parlamento europeo allo scopo di sottoporre le disposizioni a riesame e valutare le conseguenze di bilancio dell'attuale regolamento.

Motivazione

Per il periodo successivo al 2006 sarà necessario che il Parlamento sottoponga a riesame la compatibilità dell'attuale proposta con i limiti massimi stabiliti dalle future prospettive finanziarie che dovranno essere approvate dall'Autorità di bilancio.

Emendamento 69
ALLEGATO
Articolo 8, paragrafo 2, colonna euro

25 000

40 000

Motivazione

La struttura dell’età degli agricoltori europei è preoccupante per il futuro: il 52% degli agricoltori supera i 55 anni di età e soltanto l’8% è al di sotto dei 35 anni. Occorre pertanto agevolare i giovani che desiderano intraprendere tale mestiere.

Emendamento 70
ALLEGATO
Articolo 12, paragrafo 1, colonna euro

15 000 (*)

150 000

3 500

35 000

16 500 (*)

165 000

5 000

50 000

Motivazione

Tali importi non sono stati più aggiornati dal 1999. La situazione della piramide demografica richiede maggiori incentivi per facilitare la cessazione anticipata con continuazione dell'attività ed evitare l'abbandono di un buon numero di aziende.

Emendamento 71
ALLEGATO
Articolo 15, paragrafo 3, colonna euro, riga 1

25

125

Motivazione

Questo emendamento è volto a incrementare gli importi massimi e minimi dei pagamenti compensativi per le regioni più sfavorite di 100 euro. L'aumento di questi aiuti sarebbe compensato dai risparmi generati dalla modulazione e dalla fissazione di massimali.

Emendamento 72
ALLEGATO
Articolo 15, paragrafo 3, colonna euro, riga 2

200

300

Motivazione

È importante mantenere comunità rurali vitali e conservare lo spazio naturale. Affinché ciò sia possibile nelle zone svantaggiate, caratterizzate ad esempio da condizioni climatiche difficili, da terreni poco produttivi e da bassa densità demografica, occorre innalzare il tetto massimo previsto per gli aiuti.

Emendamento 73
ALLEGATO
Articolo 16, colonna euro

200

300

Motivazione

Le zone soggette a vincoli ambientali in virtù di disposizioni comunitarie dovrebbero beneficiare di una compensazione.

Emendamento 74
ALLEGATO
Tabella, articolo 21 quater, colonna euro

10.   000

1.   500

Motivazione

L'adeguamento delle aziende agricole al vigente diritto non dovrebbe essere incoraggiato con importi superiori a quelli previsti per la promozione della qualità dei prodotti alimentari i quali presuppongono un miglioramento volontario dei metodi di gestione.

Emendamento 75
ALLEGATO
Articolo 21 quater (nuovo)
 

Articolo 21 quater

 

Pagamento compensativo di 1000 euro per agricoltore/anno.

Motivazione

L’emendamento intende istituire un pagamento compensativo per appoggiare i piccoli agricoltori e le aziende agricole a conduzione familiare e completare gli attuali indennizzi compensatori per le regioni svantaggiate. Si tratterebbe di un aiuto unico per agricoltore - cofinanziato nell'ambito dello sviluppo rurale - pari a 1000 euro annui, con l'intento di promuovere una migliore ridistribuzione degli aiuti agricoli tra gli agricoltori e la conservazione di un'ampia rete di piccole aziende familiari sul territorio comunitario. L'aumento della spesa relativo a questi aiuti sarà compensato dai risparmi generati dalla modulazione e dalla fissazione di massimali.

Emendamento 76
ALLEGATO
Articolo 21 quinquies, colonna euro

1500

3 000

Motivazione

L'importo massimo dell'aiuto - non superiore a 1.500 euro per consulenza e fino all'80% dei costi sostenuti - non é conveniente per l'agricoltore.

Emendamento 77
ALLEGATO
Tabella, articolo 24, paragrafo 2, colonna, oggetto, riga 4

Razze locali minacciate di abbandono

Razze e specie locali minacciate di abbandono

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 78
ALLEGATO
Tabella, articolo 24 quater, colonna euro

1.   500

10.   000

Motivazione

L'adeguamento delle aziende agricole al vigente diritto non dovrebbe essere incoraggiato con importi superiori a quelli previsti per la promozione della qualità dei prodotti alimentari i quali presuppongono un miglioramento volontario dei metodi di gestione.

Emendamento 79
ALLEGATO
Tabella, articolo 24 quater, paragrafo 1 bis (nuovo)

Oggetto

 

Aziende agric. fino a 4 UDE

per azienda agric.

Aziende agric di oltre 4 UDE

per azienda agric.

500

per UDE

Motivazione

Si ritiene che il sostegno proposto dalla Commissione con un pagamento massimo di 1500 euro per azienda sia insufficiente. Pertanto, si propone di aumentarlo onde incentivare maggiormente i metodi di produzione agricola intesi a migliorare la qualità dei prodotti agricoli e la loro promozione.

  • [1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Lo sviluppo rurale riveste importanza per l’intera Unione europea, per le città come per la campagna stessa. Le zone rurali e l’agricoltura svolgono un ruolo multifunzionale. Sono molte le persone che scelgono di vivere in un ambiente rurale per godere della natura, dell’aria pulita, della pace e della tranquillità.

La globalizzazione del commercio mondiale, accompagnata dalla crescente liberalizzazione del mercato, e la necessità di una disciplina di bilancio rigorosa in seno all’UE si sono tradotte in una maggiore esigenza di competitività del settore agricolo e in una riduzione graduale degli aiuti alla produzione nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato. Sono anche aumentate le esigenze della società e dei consumatori per quanto riguarda la compatibilità ambientale, il benessere degli animali nonché la qualità e la sicurezza alimentari.

Non sono accettabili divari regionali e sociali nell’Unione e l’obiettivo deve consistere nello sviluppo di quest’ultima nella sua interezza dal punto di vista economico, ecologico, occupazionale e sociale. Non è tuttavia auspicabile che le regioni siano tra loro identiche. La diversità e la varietà sono risorse che conferiscono all’UE il suo carattere particolare. Ogni regione deve svilupparsi sulla base della situazione e delle precondizioni che le sono proprie. Le tradizioni e i costumi locali vanno preservati e sviluppati.

Il futuro del settore agricolo è strettamente connesso a uno sviluppo equilibrato delle zone rurali. Nel contesto di una società sostenibile a lungo termine, l’agricoltura riveste funzioni di rilievo che vanno dalla produzione di derrate alimentari alla produzione di materie prime rispettose dell’ambiente, quali biocombustibili e fibre, alla crescente fornitura di servizi ed esperienze. L’agricoltura può garantire una diversità biologica, preservare il patrimonio naturale, ridurre l’impatto sull’ambiente e ricondurre i rifiuti organici al ciclo della natura.

L’attuale PAC persegue degli obiettivi in parte incoerenti e contradditori. Nel primo pilastro gli agricoltori sono incoraggiati a produrre ingenti volumi di materie prime, mentre certe misure del secondo pilastro vanno nella direzione opposta. Con la riforma della PAC verranno apportate modifiche considerevoli al primo pilastro. È importante assicurare un miglior coordinamento tra le due parti della politica agricola, affinché esse possano rafforzarsi vicendevolmente invece che contraddirsi. È necessario adottare un approccio olistico nei confronti dello sviluppo agricolo e rurale, ossia una politica alimentare e di sviluppo rurale che persegua l’obiettivo di assicurare prodotti alimentari sani e sicuri, standard ambientali elevati e un ambiente rurale vitale, e di preservare il modello agricolo europeo.

Potenzialità delle zone rurali

In questo nuovo secolo il mondo rurale si trova ad affrontare nuove sfide, in un momento in cui la società si concentra in misura sempre crescente sulla produzione di informazioni, conoscenza ed esperienze. La transizione dalla società agricola alla società industriale è stata resa possibile, tra l’altro, dal fatto che un numero sempre minore di agricoltori bastava a garantire una produzione alimentare sufficiente ad un numero sempre maggiore di consumatori. La forza lavoro così liberata poteva essere utilizzata nell’industria. L’ulteriore mutamento cui sta assistendo la società attuale comporta una crescente efficienza dell’industria, con la conseguente riduzione della necessità di manodopera dedita alla produzione, e lo sviluppo di imprese nel settore dei servizi e della conoscenza. Il benessere derivante dalla soddisfazione delle esigenze alimentari e dall’abbondanza di beni materiali consente un maggiore consumo di cultura, sport, ricreazione e di attività fonti di esperienze. La natura, la vita, la calma e la bellezza del paesaggio sono elementi importanti per lo sviluppo della persona e per una vita piena. Il mondo rurale diviene così una risorsa insostituibile per conseguire un’elevata qualità della vita.

La campagna offre una ricchezza di sensazioni: il canto degli uccelli, il profumo dei campi in fiore, il sapore delle fragole selvatiche mature, la visione del verde tenero delle foglie di faggio appena sbocciate o dei massicci montuosi turchini in lontananza, o la sensazione sulla pelle data dai passi a piedi nudi nell’erba madida di rugiada immersa nel canto dei grilli. Quanto vale tutto questo? Di quanto deve farsi carico la società e quanto può essere finanziato dal mercato?

Proposta della Commissione

La proposta della Commissione per lo sviluppo rurale amplia il regolamento in vigore introducendovi nuove misure concernenti il miglioramento della qualità dei prodotti alimentari, il rafforzamento della tutela ambientale e animale, tra l’altro mediante un’applicazione più efficace della legislazione comunitaria. Tali proposte vengono accolte con favore in quanto in larga misura corrispondenti alle esigenze dei consumatori e della società nei riguardi di alimenti sani prodotti in modo ecologico ed etico.

La riforma della politica agricola comune rappresenta un passo nella giusta direzione. L’orientamento di mercato si rafforza grazie al passaggio dal sostegno alla produzione al sostegno al produttore. Vengono introdotti i requisiti di sicurezza alimentare, di tutela dell’ambiente, di protezione del lavoro e di benessere degli animali. Tutte le misure devono tuttavia essere introdotte uniformemente a livello comunitario in modo da non arrecare pregiudizio alle zone meno produttive. È pertanto inopportuno che si preveda l’introduzione del disaccoppiamento già nel 2004 e della degressività nel 2006, mentre gli aumenti degli stanziamenti a favore della politica agricola si faranno attendere fino al 2007, il che rischia di condurre all’abbandono di estese superfici di terre coltivate e di pascoli, un problema al quale potrebbe essere posto rimedio qualora la politica di sviluppo rurale venisse al contempo rafforzata.

Il paesaggio coltivato ha un elevato valore estetico e costituisce un patrimonio culturale imprescindibile. Per zone difficilmente coltivabili, ad esempio versanti di valli molto scoscesi, un sostegno disaccoppiato al produttore non è sufficiente a motivare la continuazione della produzione e delle tradizioni. È pertanto necessario un sostegno per preservare lo spazio naturale aperto in aree con difficoltà particolari. La Comunità dovrebbe assumersi maggiore responsabilità per il finanziamento di misure in tal senso. Il regolamento 1257/1999 prevede dei programmi per le zone svantaggiate. È necessario potenziare il sostegno accordato a queste ultime e prevedere una condizionalità tra la conservazione delle terre coltivate e il diritto a beneficiare dei sussidi.

Dalla comunicazione della Commissione, risalente al luglio 2002, l’introduzione del sistema di modulazione è stata posposta e le risorse derivanti da tale sistema raggiungeranno al massimo il 6% nel 2013, contro il precedente 20% nel 2010.

Le ambizioni ridotte della Commissione sono motivate dalla decisione del vertice di Bruxelles relativa a un tetto massimo per le spese del primo pilastro della politica agricola a partire dal 2007. Tale accordo ha purtroppo fissato un quadro per la continuazione delle discussioni concernenti la revisione e il bilancio agricolo. Invece di discutere e decidere sulla questione nella sua interezza, il primo passo è stato porre dei limiti di costo delle riforme, indipendentemente da quali riforme verranno alla fine attuate. Nelle discussioni la soglia per il primo pilastro agricolo è stata considerata un obiettivo, o addirittura una base, per le spese legate alla politica agricola. È importante in tale contesto segnalare che una soglia rappresenta un tetto massimo che non si può superare, ma che può essere abbassato. La soglia è stata fissata a un livello talmente elevato da permettere la destinazione di risorse alla politica di sviluppo rurale e le decisioni del vertice di Bruxelles non dovrebbero pertanto limitare tale possibilità.

L’ampliamento ad Est accrescerà il fabbisogno di risorse a favore di regioni a basso sviluppo economico. Con l’adesione dei nuovi Stati membri, la quota di popolazione che vive in zone a basso reddito[1] aumenterà dall’attuale 18% al 25%. In Polonia il 22% della popolazione rurale vive al di sotto del livello minimo di sussistenza e la disoccupazione rappresenta un grave problema, soprattutto tra i giovani. Per far fronte alle regole e alla concorrenza del mercato interno dell’UE si rende necessaria una riforma strutturale di vasta portata, che può essere dolorosa se parallelamente non vengono poste in atto misure di sviluppo rurale.

Misure

Il futuro del mondo rurale è ricco di possibilità. Le forze più importanti per lo sviluppo risiedono a livello locale, negli abitanti di queste zone, nei loro sogni e nelle loro idee per il futuro. Con l’incoraggiamento e il sostegno alla creatività e a nuove idee, il mondo rurale può svilupparsi tanto sul piano economico che su quello occupazionale e culturale.

L’incoraggiamento alla creatività e all’imprenditorialità può favorire la creazione di imprese in nuovi settori nelle zone rurali. Nel settore dei servizi, ad esempio, si può trattare di impianti turistici, sportivi e ricreativi su piccola scala. Si cerca sempre più quanto c’è di vero e genuino, e questo offre un’opportunità di crescita nel mercato di prodotti agricoli a carattere regionale. Grazie alla trasformazione a livello locale delle materie prime viene a rafforzarsi il legame tra il produttore e il consumatore. Lo sviluppo di marchi locali può creare nuovi posti di lavoro e va pertanto incoraggiato.

Rivestono sempre più importanza le possibilità di redditi alternativi per le persone occupate nelle attività agrarie. È opportuno che la società appoggi un tipo di sviluppo in cui gli agricoltori estendono le loro attività ad altri ambiti. Il regime di aiuti deve essere progressivo per quanto concerne lo sviluppo di possibilità di occupazione nelle zone rurali. Con la riforma agricola, in particolare nei nuovi Stati membri, si renderanno necessari mezzi atti ad impedire l’esodo verso le zone urbane seguito dai tentativi della società di inversione del flusso.

Le zone rurali dell’Unione presentano una grande eterogeneità dal punto di vista delle condizioni di base e dei problemi, il che richiede un approccio diversificato. Gli obiettivi e le risorse in materia di politica rurale possono essere definiti a livello centrale, ma è importante che l’attuazione abbia luogo quanto più possibile a livello locale. È positivo che i diversi Stati e le diverse regioni possano scegliere da sé le misure da applicare. Le risorse messe a disposizione dovranno essere destinate sia alle nuove misure proposte che al rafforzamento delle misure già esistenti. È tuttavia necessario trasferire fondi ulteriori dal primo pilastro. Per le zone svantaggiate andranno definiti per l’intera UE criteri comuni obiettivi, il che richiede la soppressione del livello massimo percentuale previsto per tali zone per ciascuno Stato membro. È la situazione fattuale che motiva l’assegnazione di ampie quote ad alcuni Stati e di quote di gran lunga inferiori ad altri. La Commissione dovrebbe essere incaricata di elaborare tali criteri obiettivi entro il 1° gennaio 2004.

Le relazioni che contemporaneamente alla presente avanzano ulteriori proposte relative alla revisione intermedia propongono misure che consentono un aumento dei finanziamenti a favore dello sviluppo rurale. Un’attuazione realistica della riforma del settore latteo non può avere inizio prima del 2005 e la sua portata dovrebbe corrispondere alle ambizioni di Agenda 2000 piuttosto che all’attuale proposta della Commissione. Con ciò viene a crearsi un margine economico (xxx euro) per lo sviluppo rurale.

Per quanto riguarda i fondi resi disponibili dalla degressività nella proposta della Commissione, si propone di destinare una quota più ampia alle riforme, ad esempio nei settori dello zucchero e dell’olio d’oliva, malgrado non si sappia quando tali riforme verranno attuate. La relazione orizzontale propone un sistema più semplice che consente inoltre di destinare più fondi allo sviluppo rurale (xxx euro).

È necessario un buon coordinamento tra i vari tipi di aiuti comunitari allo sviluppo rurale. È importante che esistano programmi di misure per lo sviluppo rurale oltre a quelli esistenti nell’ambito della politica agricola. Con l’accento posto sulla partecipazione, sull’approccio olistico e sulla creatività, il programma Leader+ ha stimolato positivamente lo sviluppo nelle zone rurali e va pertanto rafforzato. Il coordinamento dei vari programmi, ad esempio nell’ambito degli obiettivi 1 e 2 dei fondi strutturali e del sostegno allo sviluppo rurale, semplifica la gestione e crea effetti sinergici.

Le ampie proposte della Commissione in materia di riforma della PAC rappresentano un tentativo positivo di combinare una liberalizzazione del mercato mondiale per mezzo dell’OMC e il mantenimento del modello agricolo europeo con un’agricoltura competitiva e un mondo rurale vitale. Nel processo che conduce alla decisione finale è necessario adattare alcune delle proposte di più ampia portata. Una riforma di tale entità inoltre va completata con misure energiche nel settore della politica di sviluppo rurale.

  • [1] Zone in cui il PIL pro capite è inferiore al 75% della media UE.

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

30 aprile 2003

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture

(COM(2003) 23 – C5‑0040/2003 – 2003/0006(CNS))

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e abroga il regolamento (CE) n. 2826/2000

(COM(2003) 23 – C5‑0041/2003 – 2003/0007(CNS))

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(COM(2003) 23 – C5‑0045/2003 – 2003/0011(CNS))

Relatrice per parere: María Esther Herranz García

PROCEDURA

Nella riunione del 19 febbraio 2003 la commissione per i bilanci ha nominato relatrice per parere María Esther Herranz García.

Nelle riunioni del 25 marzo e del 29 aprile 2003 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Terence Wynn (presidente), Anne Elisabet Jensen e Franz Turchi (vicepresidenti), María Esther Herranz García (relatrice per parere), María Antonia Avilés Perea (in sostituzione di Ioannis Averoff), Joan Colom i Naval, Den Dover, Bárbara Dührkop Dührkop, Catherine Guy-Quint, Juan Andrés Naranjo Escobar, Joaquim Piscarreta, Encarnación Redondo Jiménez (in sostituzione di Reimer Böge), Paul Rübig (in sostituzione di James E.M. Elles), Esko Olavi Seppänen (in sostituzione di Chantal Cauquil), Kyösti Tapio Virrankoski e Ralf Walter.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Introduzione

Il 21 gennaio 2003, la Commissione ha proposto un pacchetto legislativo per la revisione intermedia della PAC. Tale pacchetto include un regolamento orizzontale e sei progetti settoriali. Il regolamento orizzontale contiene due elementi chiave.

Il primo è l’introduzione di un pagamento unico per azienda totalmente “disaccoppiato” dalla produzione che verrebbe applicato alle colture erbacee, alla carne bovina, al latte e ai prodotti lattiero-caseari, alla carne ovina e caprina, alla fecola di patate, alle leguminose da granella, al riso, alle sementi e ai foraggi essiccati. La riscossione di detto aiuto dipenderebbe dal rispetto della normativa comunitaria ambientale, dalla qualità degli alimenti, dal benessere animale e dalla sicurezza sul lavoro.

Il secondo elemento significativo della proposta della Commissione è la riduzione progressiva (“decrescenza”), a partire dal 2006, degli aiuti “disaccoppiati”. Nel periodo 2006-2012, la riduzione sarà pari al 19% in totale. Il 6% dei fondi ottenuti grazie a tale adeguamento verrebbe destinato all’aumento dei fondi dello Sviluppo rurale e il resto a coprire altre spese agricole.

Impatto finanziario delle proposte secondo l’analisi della Commissione

Stando alle stime della Commissione, successivamente all’allargamento, i fondi destinati agli aiuti diretti e all’incremento dei fondi per la politica di Sviluppo rurale possono essere finanziati unicamente mediante risparmi a livello del primo pilastro (Misure di mercato e aiuti diretti).

Secondo i dati forniti dalla Commissione, l’impatto finanziario delle riforme proposte è molto limitato se lo si raffronta a uno scenario di “status quo” (vedasi la tabella allegata).

SPESE EU-25

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Previsioni di spesa SENZA la riforma

31782,9

33 662,8

34 676,6

35 583,2

36 653,6

37 386,7

38 176,4

38 771,4

39 367,4

39 963,4

Previsioni di spesa CON la riforma

31685,8

33 650,3

34 322,7

35 079,9

36 043,0

37 487,5

38 078,7

38 724,7

39 370,7

40 018,7

DIFFERENZA: SENZA-CON

97,1

12,5

353,9

503,3

610,6

-   100,8

97,7

46,7

-   3,3

-   55,3

(Tabella elaborata in base alle tabelle presentate dalla Commissione)

D’altro canto, secondo la Commissione, tanto in un caso come nell’altro (con o senza riforma), dal 2009 le spese supererebbero il massimale previsto in occasione del vertice di Bruxelles dell’ottobre 2002 per la rubrica 1a, se non venisse introdotto un sistema di decrescenza degli aiuti diretti. La causa principale di tale deficit sarebbe l’aumento della spesa agricola risultante dall’allargamento. Tra i prodotti interessati, la proposta di riforma del settore del latte comporterebbe un costo molto elevato pari a 1500 milioni di euro nel 2013.

Osservazioni

Anteriormente al 2006, l’UE dovrà adottare una decisione formale sulla prossima agenda delle Prospettive finanziarie, seguendo ovviamente la procedura enunciata all’articolo 272 del trattato, il che implicherà probabilmente nuove modifiche della PAC sulle quali, attualmente, non si ha alcuna informazione, per cui le stime presentateci dalla Commissione a partire da tale data costituiscono un mero esercizio virtuale.

La Commissione ha elaborato una scheda finanziaria che si estende fino al 2010 ed ha presentato una previsione di spesa fino al 2013, che copre pertanto una gran parte del periodo delle prossime Prospettive finanziarie. Tuttavia, essa non è a conoscenza, almeno, di questi due aspetti rilevanti.

1.   In primo luogo, essa ignora totalmente quali saranno gli adeguamenti che potrebbero essere introdotti nella PAC successivamente al 2006.

2.   In secondo luogo, non fornisce alcuna indicazione sulle spese susseguenti ad altre riforme pendenti, come lo zucchero, l’olio d’oliva, gli ortofrutticoli, il tabacco, il vino o il cotone.

Fino al 2006 si è a conoscenza del costo eventuale della PAC, qualora venga accettata la proposta della Commissione, per cui si può dire che fino a tale data le sue stime si basano su informazioni reali. Tuttavia, le cifre da essa fornite per il periodo al di là dell’attuale programmazione sono una mera bozza dato che nella loro elaborazione sono stati ignorati elementi importanti.

Il potenziamento della politica di Sviluppo rurale è una richiesta di vecchia data del Parlamento europeo, per cui è necessario appoggiare senza riserve il principio della modulazione degli aiuti senza passare, però, a determinare all’ora attuale le percentuali o i fondi che sarà necessario prelevare da tale meccanismo per raggiungere gli obiettivi incerti che l’Unione europea potrebbe prefiggersi entro tre anni. La proposta della Commissione su tale punto costituisce un tentativo di fissare indirettamente i massimali della rubrica 1b successivamente al 2006.

La Commissione vuole attribuirsi altresì il diritto di modificare i tassi di modulazione, quando tale prerogativa dovrebbe spettare, sempre, al Consiglio dei ministri, dopo aver consultato il Parlamento europeo, a causa delle implicazioni finanziarie eventuali di tale misura.

La relatrice ritiene che si dovrebbe invitare la Commissione a specificare più dettagliatamente il funzionamento del meccanismo di risparmio proposto all’interno della rubrica 1a (riduzione progressiva degli aiuti) e a presentare all’autorità di bilancio possibili elementi di fragilità del sistema.

Quanto al disaccoppiamento degli aiuti della PAC, ciò dovrebbe poter garantire, dal punto di vista meramente finanziario, una spesa più prevedibile nella categoria 1a, dato che elimina l’influsso dell’oscillazione dei prezzi di mercato. Tuttavia, la riforma in quanto tale sarebbe efficace soltanto se venisse attuata con successo e se venisse messa in atto correttamente un’attività efficace di controllo, obiettivo lungi dall’essere completamente realizzabile con facilità.

Il disaccoppiamento degli aiuti suppone inoltre che venga abolito qualsiasi strumento di controllo dell’offerta, controllo che si è rivelato utile per frenare, nel settore dell’allevamento, le epidemie veterinarie (come quella delle “mucche pazze”), il cui costo è solitamente molto elevato e imprevedibile.

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

EMENDAMENTI ALLA RISOLUZIONE REGISLATIVA

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture

(COM(2003) 23 – C5‑0040/2003 – 2003/0006(CNS))

Emendamento 1
Paragrafo 1 bis (nuovo) risoluzione legislativa
1 bis.   ritiene che la scheda finanziaria della proposta della Commissione sia compatibile con i massimali delle rubriche 1a e 1b delle attuali prospettive finanziarie;

Motivazione

La proposta della Commissione è compatibile con le attuali prospettive finanziarie. Per il periodo successivo al 2006, la Commissione sta esaminando la compatibilità delle somme proposte con i massimali di spesa stabiliti dal Consiglio europeo di Bruxelles nell’ottobre 2002 relativamente alla rubrica 1a per il periodo fino al 2013.

Emendamento 2
Paragrafo 1 ter (nuovo) risoluzione legislativa
1 ter.   chiede di essere nuovamente consultato quando il quadro delle future prospettive finanziarie sia stato formalmente approvato dall’autorità di bilancio;

Motivazione

Per il periodo successivo al 2006, il Parlamento europeo dovrà riesaminare la compatibilità dell’attuale proposta con i massimali stabiliti dalle future prospettive finanziarie che dovranno essere approvate dall’autorità di bilancio.

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(COM(2003) 23 – C5-0045/2003 – 2003/0011(CNS))

Emendamento 3
Paragrafo 5 bis (nuovo) risoluzione legislativa
5 bis.   ritiene che la proposta della Commissione europea nel settore lattiero sia eccessivamente costosa e chiede pertanto alla Commissione di sottoporre a riesame la necessità di modificare le disposizioni previste dall'Agenda 2000;
EMENDAMENTI
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture
(COM(2003) 23 – C5‑0040/2003 – 2003/0006(CNS))

Testo della Commissione[1]

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 4
Considerando 5

(5)   Per ottenere un migliore equilibrio tra gli strumenti politici diretti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli intesi ad incentivare lo sviluppo rurale, è necessario introdurre un sistema di riduzione progressiva dei pagamenti diretti, obbligatorio su scala comunitaria, per il periodo 2007-2012. Tutti i pagamenti diretti che superano un determinato importo verrebbero ridotti in ragione di una certa percentuale annua. Il risparmio così realizzato dovrebbe essere utilizzato per finanziare, all’occorrenza, ulteriori riforme dei settori soggetti alla politica agricola comune. La Commissione dovrebbe essere abilitata ad adeguare, se del caso, le suddette percentuali. Fino al 2007, gli Stati membri possono continuare ad applicare l'attuale modulazione, in via facoltativa, a norma del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune.

(5)   Per ottenere un migliore equilibrio tra gli strumenti politici diretti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli intesi ad incentivare lo sviluppo rurale, è necessario introdurre un sistema di riduzione progressiva dei pagamenti diretti, obbligatorio su scala comunitaria, per il periodo 2007-2012. Tutti i pagamenti diretti che superano un determinato importo verrebbero ridotti in ragione di una certa percentuale annua. Il risparmio realizzato deve essere utilizzato per finanziare la politica di sviluppo rurale. Fino al 2007, gli Stati membri possono continuare ad applicare l'attuale modulazione, in via facoltativa, a norma del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune.

Motivazione

Il rafforzamento dello Sviluppo rurale deve essere un obiettivo prioritario. D’altro canto, la Commissione europea non può attribuirsi competenze che devono spettare al Consiglio dei ministri dell’UE dopo aver consultato il Parlamento europeo.

Emendamento 5
Considerando 17

(17)   Poiché gli importi che si renderanno disponibili grazie alla condizionalità non sono prevedibili con sufficiente anticipo da poterli utilizzare per misure supplementari nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale, è opportuno che tali importi siano accreditati alla sezione Garanzia del FEAOG, tranne una determinata percentuale che sarà lasciata agli Stati membri.

(17)   Poiché gli importi che si renderanno disponibili grazie alla condizionalità non sono prevedibili con sufficiente anticipo da poterli utilizzare per misure supplementari nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale, è opportuno che tali importi siano accreditati alla sezione Garanzia del FEAOG per coprire eventuali deficit di bilancio.

Motivazione

L’emendamento si spiega da sé.

Emendamento 6
Considerando 21

(21)   Tenuto conto delle rilevanti implicazioni finanziarie dei pagamenti di sostegno diretti e della necessità di analizzarne meglio l'impatto, i regimi comunitari dovrebbero essere oggetto di una corretta valutazione.

(21)   Tenuto conto delle rilevanti implicazioni finanziarie dei pagamenti di sostegno diretti e della necessità di permettere all’autorità di bilancio di analizzarne meglio l'impatto, i regimi comunitari dovrebbero essere oggetto di una corretta valutazione. Una volta che il quadro delle future prospettive finanziarie sia stato approvato dall’autorità di bilancio, il Parlamento europeo deve essere nuovamente consultato per riesaminare le disposizioni e valutare le implicazioni finanziarie dell’attuale regolamento.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 7
Articolo 9

L'importo risultante dall'applicazione del presente capitolo è accreditato alla sezione Garanzia del FEAOG. Gli Stati membri possono trattenere il 20% di detto importo.

L'importo risultante dall'applicazione del presente capitolo è accreditato alla sezione Garanzia del FEAOG.

Motivazione

I fondi provenienti da sanzioni dovrebbero essere destinati al finanziamento di eventuali deficit finanziari.

Emendamento 8
Articolo 10, paragrafo 2

2.   Le percentuali di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 82, paragrafo 2.

2.   Le percentuali di cui al paragrafo 1 sono riviste anteriormente al 2006 nel quadro delle prossime prospettive finanziarie.

Motivazione

È del tutto incoerente pronunciarsi, tre anni prima che vengano portate a termine le attuali prospettive finanziarie, sui fondi che verranno detratti dalla categoria 1a senza conoscere le decisioni che adotterà l’UE relativamente alla prossima programmazione. La proposta della Commissione è basata sul alcune stime puramente virtuali che non tengono presenti elementi importanti per la futura spesa agricola come la revisione della PAC nel 2006, in cui si terrà conto, probabilmente, delle prime ripercussioni dell’allargamento e del risultato dei negoziati dell’OMC.

Emendamento 9
Articolo 11

1.   Gli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti a norma del presente regolamento ricevono un importo aggiuntivo, calcolato nel modo seguente:

1.   Gli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti a norma del presente regolamento ricevono un importo aggiuntivo, calcolato conformemente ai seguenti parametri:

a)   Per i primi 5 000 EUR di pagamenti diretti, l’aiuto aggiuntivo è pari all’importo risultante dall’applicazione della percentuale di riduzione prevista all’articolo 10 per l’anno civile considerato. Se il beneficiario riceve meno di 5 000 EUR, l’aiuto aggiuntivo è calcolato in proporzione;

a)   Per i primi 5 000 EUR di pagamenti diretti, l’aiuto aggiuntivo è pari all’importo risultante dall’applicazione della percentuale di riduzione prevista all’articolo 10 per l’anno civile considerato. Se il beneficiario riceve meno di 5 000 EUR, l’aiuto aggiuntivo è calcolato in proporzione;

b)   al di sopra di 5 000 EUR e fino a 50 000 EUR, l’aiuto aggiuntivo è pari a metà dell’importo risultante dall’applicazione della percentuale di riduzione prevista all’articolo 10 per l’anno civile considerato, previa detrazione dei punti percentuale di cui all’articolo 12. Se il beneficiario riceve meno di 50 000 EUR, l’aiuto aggiuntivo è calcolato in proporzione.

b)   al di sopra di 5 000 EUR e fino a 50 000 EUR, l’aiuto aggiuntivo è pari a metà dell’importo risultante dall’applicazione della percentuale di riduzione prevista all’articolo 10 per l’anno civile considerato, previa detrazione dei punti percentuale di cui all’articolo 12. Se il beneficiario riceve meno di 50 000 EUR, l’aiuto aggiuntivo è calcolato in proporzione.

2.   L’ammontare complessivo degli aiuti aggiuntivi corrisposti in uno Stato membro nell’arco di un anno civile non può superare i massimali di cui all’allegato II. Se necessario, gli Stati membri procedono ad un adeguamento percentuale lineare degli aiuti aggiuntivi in modo da rispettare i massimali di cui all’allegato II.

2.   L’ammontare complessivo degli aiuti aggiuntivi corrisposti in uno Stato membro nell’arco di un anno civile non può superare i massimali di cui all’allegato II. Se necessario, gli Stati membri procedono ad un adeguamento percentuale lineare degli aiuti aggiuntivi in modo da rispettare i massimali di cui all’allegato II.

3.   L'aiuto aggiuntivo non è soggetto alle riduzioni di cui all’articolo 10.

3.   L'aiuto aggiuntivo non è soggetto alle riduzioni di cui all’articolo 10.

 

3 bis.    Il paragrafo 1 viene rivisto anteriormente al 2006 nel quadro delle prossime prospettive finanziarie.

Motivazione

È incoerente pronunciarsi all'ora attuale sulle misure indicate nell’articolo 11 senza conoscere le decisioni che adotterà l’UE nel quadro delle prossime prospettive finanziarie.

Emendamento 10
Articolo 12, paragrafo 2 bis (nuovo)
 

2 bis.    Gli importi fissati nel paragrafo 1 vengono rivisti alla luce delle decisioni adottate nel quadro delle prossime prospettive finanziarie. Le percentuali definitive risultanti possono essere uguali a quelle stabilite nell’articolo 10.

Motivazione

Non ha alcun senso determinare, tre anni prima che venga portata a termine l’attuale programmazione finanziaria, i fondi supplementari che verranno destinati allo Sviluppo rurale successivamente al 2006. La proposta della Commissione europea stabilisce indirettamente il massimale della rubrica 1b nel prossimo periodo di prospettive finanziarie quando, però, non si ha ancora alcuna decisione al riguardo. D’altro canto, il calcolo della Commissione è basato su stime virtuali che non tengono presenti elementi importanti per la futura spesa agricola, come la revisione della PAC nel 2006.

Emendamento 11
Articolo 91, comma 3 bis (nuovo)
 

Nel quadro delle future prospettive finanziarie, che devono essere approvate dall’autorità di bilancio, il Parlamento europeo deve essere nuovamente consultato per riesaminare le disposizioni e valutare le implicazioni finanziarie del presente regolamento.

Motivazione

La valutazione di compatibilità può essere unicamente realizzata nel quadro delle future prospettive finanziarie approvate dall’autorità di bilancio.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e abroga il regolamento (CE) n. 2826/2000

(COM(2003) 23 – C5-0041/2003 – 2003/0007(CNS))

Testo della Commissione[2]

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 12
Considerando 8

(8)   È necessario sensibilizzare i consumatori all’esistenza e alle specifiche dei prodotti ottenuti nell’ambito di sistemi qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari. Occorre agevolare i gruppi di produttori affinché informino i consumatori e promuovano i prodotti ottenuti nell’ambito di sistemi sostenuti dagli Stati membri nei rispettivi piani di sviluppo rurale. Per evitare la ripetizione delle stesse attività di promozione agricola sul mercato interno è opportuno sopprimere il sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno a decorrere dal 2005.

(8)   È necessario sensibilizzare i consumatori all’esistenza e alle specifiche dei prodotti ottenuti nell’ambito di sistemi qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari. Occorre agevolare i gruppi di produttori affinché informino i consumatori e promuovano i prodotti ottenuti nell’ambito di sistemi sostenuti dagli Stati membri nei rispettivi piani di sviluppo rurale.

Motivazione

Si tratta di una linea di bilancio che si iscrive nel quadro delle spese non obbligatorie. La Commissione propone di abolire le campagne generiche nell’Unione europea adducendo che le nuove misure di Sviluppo rurale includeranno un capitolo dedicato alla qualità e alla promozione agricola. Tuttavia, detto capitolo avrà diversi destinatari e coprirà altresì prodotti differenti (prodotti con marchio di qualità) per cui il mantenimento della promozione generica non comporterebbe alcun rischio insolubile di doppio finanziamento.

Emendamento 13
Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2826/2000 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Soppresso

Motivazione

Si tratta di una linea di bilancio che si iscrive nel quadro delle spese non obbligatorie. La Commissione propone di abolire le campagne generiche nell’Unione europea adducendo che le nuove misure di Sviluppo rurale includeranno un capitolo dedicato alla qualità e alla promozione agricola. Tuttavia, detto capitolo avrà diversi destinatari e coprirà altresì prodotti differenti (prodotti con marchio di qualità) per cui il mantenimento della promozione generica non comporterebbe alcun rischio insolubile di doppio finanziamento.

Emendamento 14
Articolo 3, comma 1 bis (nuovo)
 

Nel contesto delle future prospettive finanziarie che dovranno essere approvate dall'Autorità di bilancio sarà necessario consultare nuovamente il Parlamento europeo allo scopo di sottoporre a riesame le disposizioni e valutare le conseguenze di bilancio dell'attuale regolamento.

Motivazione

Per il periodo successivo al 2006 sarà necessario che il Parlamento sottoponga a riesame la compatibilità dell'attuale proposta con i limiti massimi stabiliti dalle future prospettive finanziarie che dovranno essere approvate dall'Autorità di bilancio.

  • [1] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
  • [2] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.