RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale
(10933/5/2003 – C5‑0445/2003 – 2002/0021(COD))

5 dicembre 2003 - ***II

Commissione giuridica e per il mercato interno
Relatore: Toine Manders

Procedura : 2002/0021(COD)
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A5-0461/2003
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A5-0461/2003
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PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 14 maggio 2003 il Parlamento ha approvato la sua posizione in prima lettura sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (COM(2002) 17 – 2002/0021(COD)).

Nella seduta del 24 settembre 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione giuridica e per il mercato interno (10933/5/2003 – C5‑0445/2003).

Nella riunione del 29 febbraio 2000 la commissione aveva nominato relatore Toine Manders.

Nelle riunioni del 1° ottobre 2003, 6 ottobre 2003, 6 novembre 2003, 26 novembre 2003 e 2 dicembre 2003 ha esaminato la posizione comune e il progetto di raccomandazione per la seconda lettura.

In quest'ultima riunione ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 16 voti favorevoli, 11 contrari e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Willi Rothley (presidente f.f.), Ioannis Koukiadis (vicepresidente), Bill Miller (vicepresidente), Toine Manders (relatore), Uma Maija Aaltonen, Paolo Bartolozzi, Maria Berger, Ward Beysen, Raina A. Mercedes Echerer, Christos Folias, Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Fiorella Ghilardotti, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Alfred Gomolka, Malcolm Harbour, Lord Inglewood, Hans Karlsson (in sostituzione di Carlos Candal), Sir Neil MacCormick, Xaver Mayer, Manuel Medina Ortega, Angelika Niebler (in sostituzione di Klaus-Heiner Lehne), Marcelino Oreja Arburúa (in sostituzione di Rainer Wieland), José Ribeiro e Castro (in sostituzione di Brian Crowley, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Anne-Marie Schaffner, Jürgen Schröder, The Earl of Stockton, Marianne L.P. Thyssen, Ian Twinn (in sostituzione di Joachim Wuermeling) e Stefano Zappalà.

La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il 5 dicembre 2003.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale

(10933/5/2003 – C5‑0445/2003 – 2002/0021(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione comune del Consiglio (10933/5/2003 – C5‑0445/2003),

–   vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 17)[2],

–   visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

–   visto l'articolo 80 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica e per il mercato interno (A5‑0461/2003),

1.   modifica come segue la posizione comune;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione comune del ConsiglioEmendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 6

(6)   Le specie e gli habitat naturali protetti potrebbero anche essere definiti con riferimento alle specie e agli habitat protetti conformemente alla legislazione nazionale sulla conservazione della natura. Si dovrebbe tuttavia tener conto di situazioni specifiche in cui la legislazione comunitaria o la legislazione nazionale equivalente consentono deroghe al livello di protezione stabilito per l'ambiente.

(6)   Le specie e gli habitat naturali protetti potrebbero anche essere definiti con riferimento alle specie e agli habitat protetti conformemente alla legislazione nazionale sulla conservazione della natura. Si dovrebbe tuttavia tener conto di situazioni specifiche in cui la legislazione comunitaria o la legislazione nazionale equivalente consentono deroghe al livello di protezione stabilito per l'ambiente, come ad esempio in caso di rispetto della buona pratica agricola o forestale.

Motivazione

La buona pratica in materia agricola e forestale costituisce un criterio globalmente riconosciuto di un'attività solida e ordinata in armonia con la natura, ed è quindi opportuna una deroga se questo criterio viene rispettato.

Emendamento 2
Considerando 14 bis (nuovo)
 

(14 bis)    Per cercare di rimediare all'inquinamento diffuso la Commissione dovrebbe incoraggiare negli Stati membri pratiche e iniziative allo scopo di piantare nuova vegetazione.

Motivazione

L'ambiente beneficerà direttamente dalla presente proposta. La direttiva in oggetto potrà coprire l'inquinamento diffuso soltanto se vi è un chiaro nesso causale tra chi inquina e il danno. Nella pratica tale nesso è molto difficile da stabilire. Per rimediare all'inquinamento diffuso, non contemplato dalla presente direttiva, la Commissione dovrebbe incoraggiare pratiche e iniziative allo scopo di piantare nuova vegetazione sia all'interno che all'esterno dell'UE. Questa idea va considerata nel contesto della maggiore attenzione politica per lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale dell'impresa. Infine, tale misura contribuirà al conseguimento degli obiettivi di Kyoto.

Possibili interventi in questo settore potrebbero essere l'istituzione di un "giorno europeo per piantare un albero" o di una "tassa albero" su tutti i voli intercontinentali in partenza dall'Europa. Tale tassa verrebbe applicata solo ai biglietti aerei delle tratte intercontinentali dal momento che il cherosene non è praticamente gravato da alcuna imposizione. La tassa verrebbe imposta ai passeggeri di tutti gli aerei in partenza dall'UE al fine di garantire che le compagnie aeree europee non siano le sole a dover imporre questa tassa ai propri passeggeri.

Emendamento 3
Considerando 14 ter (nuovo)
 

(14 ter)    Sono inserite tra le eccezioni le buone prassi agricole e forestali.

Motivazione

Ripresa dell'emendamento 13 della prima lettura.

Emendamento 4
Considerando 18

(18)   Secondo il principio “chi inquina paga”, l'operatore che provoca un danno ambientale o è all'origine di una minaccia imminente di tale danno dovrebbe di massima sostenere il costo delle necessarie misure di prevenzione o di riparazione. Quando l'autorità competente interviene direttamente o tramite terzi al posto di un operatore, detta autorità dovrebbe far si che il costo da essa sostenuto sia a carico dell'operatore. È inoltre opportuno che gli operatori sostengano in definitiva il costo della valutazione del danno ambientale ed eventualmente della valutazione della minaccia imminente di tale danno.

(18)   Secondo il principio “chi inquina paga”, l'operatore che provoca un danno ambientale o è all'origine di una minaccia imminente di tale danno dovrebbe di massima sostenere il costo delle necessarie misure di prevenzione o di riparazione, qualora l'autorità competente possa dimostrare un chiaro rapporto di causalità tra le azioni o le omissioni dell'operatore e il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno. Quando l'autorità competente interviene direttamente o tramite terzi al posto di un operatore, detta autorità dovrebbe far si che il costo da essa sostenuto sia a carico dell'operatore. È inoltre opportuno che gli operatori sostengano in definitiva il costo della valutazione del danno ambientale ed eventualmente della valutazione della minaccia imminente di tale danno.

Motivazione

Questo emendamento riprende l'emendamento 35 approvato in prima lettura dal Parlamento. A fronte delle conseguenze che possono essere collegate all'azione dell'autorità, è necessario ed indispensabile che sia dimostrato un chiaro rapporto di causalità tra le azioni o le omissioni dell'operatore e il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno.

Emendamento 5
Considerando 20

(20)   Non si dovrebbe chiedere ad un operatore di sostenere i costi di misure di prevenzione o riparazione adottate conformemente alla presente direttiva in situazioni in cui il danno in questione o la minaccia imminente di esso derivano da eventi indipendenti dalla volontà dell'operatore. Gli Stati membri possono consentire che gli operatori, di cui non è accertato il dolo o la colpa, non debbano sostenere il costo di misure di riparazione in situazioni in cui il danno in questione deriva da emissioni o eventi espressamente autorizzati o la cui natura dannosa non era nota al momento del loro verificarsi.

(20)   Non si dovrebbe chiedere ad un operatore di sostenere i costi di misure di prevenzione o riparazione adottate conformemente alla presente direttiva in situazioni in cui il danno in questione o la minaccia imminente di esso derivano da eventi indipendenti dalla volontà dell'operatore. Gli Stati membri prevedono che gli operatori, di cui non è accertato il dolo o la colpa, non debbano sostenere il costo di misure di riparazione in situazioni in cui il danno in questione deriva da emissioni o eventi espressamente autorizzati o la cui natura dannosa non era nota al momento del loro verificarsi. Qualora uno Stato membro non preveda che un operatore non sia tenuto a sostenere i costi di misure di riparazione nelle circostanze summenzionate, tali situazioni sono considerate dall'autorità competente o dal tribunale del riesame come circostanze attenuanti per la determinazione del grado di responsabilità e dell'importo della compensazione che l'operatore è tenuto a pagare in ragione di detta responsabilità.

Motivazione

Affinché vi siano condizioni quadro uniformi nell'Unione europea, per gli operatori di tutti gli Stati membri dovrebbero valere normative analoghe. Solo in tal modo si può raggiungere un certo livello di armonizzazione. Per questo motivo tutti gli Stati membri dovrebbero consentire che un operatore non debba sostenere i costi delle misure di riparazione qualora il danno in questione sia riconducibile ad emissioni o eventi che siano stati esplicitamente autorizzati o la cui natura dannosa non era nota al momento del loro verificarsi.

Emendamento 6
Articolo 2, punto 3, lettere a) e b)

3)   "specie e habitat naturali protetti":

3)   "specie e habitat naturali protetti":

a)   le specie menzionate all'articolo 4, paragrafo 2 o elencate nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE o elencate negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE;

a)   le specie menzionate all'articolo 4, paragrafo 2 o elencate nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE o elencate negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE. L'onere di riparazione per tali specie è limitato alle zone protette previste da Natura 2000.

b)   gli habitat delle specie menzionate all'articolo 4, paragrafo 2 o elencate nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE o elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE, e gli habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE nonché i siti di riproduzione e i luoghi di riposo delle specie elencate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE; e

b)   gli habitat delle specie menzionate all'articolo 4, paragrafo 2 o elencate nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE o elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE, e gli habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE nonché i siti di riproduzione e i luoghi di riposo delle specie elencate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE. L'onere di riparazione per tali habitat è limitato alle zone protette previste da Natura 2000; e

Motivazione

Si chiarisce in tal modo che la responsabilità prevista dalla presente direttiva può essere invocata in base al diritto UE solo per le specie e gli habitat presenti nelle zone protette previste da Natura 2000. Ne risulta inoltre migliorata la chiarezza e la prevedibilità della responsabilità. Rimane impregiudicata la lettera c) di questo punto, secondo la quale determinati habitat e specie, in base al diritto nazionale, possono essere inclusi dagli Stati membri nel campo di applicazione.

Emendamento 7
Articolo 2, punto 11

(11)   "misure di riparazione": qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi, come previsto nell'allegato II;

(11)   "misure di riparazione": qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, come previsto nell'allegato II;

Motivazione

Obiettivo della direttiva è la riparazione dei danni ambientali, e quindi anzitutto il ripristino della situazione originaria precedente al danno. Spesso non è possibile ripristinare una situazione assolutamente identica. La nozione che viene espressa in questa sede, in combinato con l'allegato II, e che prevede un risanamento compensativo o il risarcimento di perdite transitorie di risorse naturali non mira invece al ripristino dell'ambiente, ma evidenzia i tratti di un sistema sanzionatorio o di risarcimento dei danni che non ha più nulla a che fare con le finalità della direttiva. Si presenterebbero in particolare gravi problemi di valutazione monetaria che ostacolerebbero enormemente l'applicabilità pratica delle nuove disposizioni e pregiudicherebbero seriamente l'assicurabilità.

Emendamento 8
Articolo 2, punto 14

(14)   "condizioni originarie": le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili;

(14)   "condizioni originarie": le condizioni quadro per il ripristino delle condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili;

Motivazione

Creando le condizioni quadro per il ripristino delle condizioni originarie, il responsabile del danno avrà fatto tutto il possibile per riparare il danno. L'effettivo ripristino delle condizioni originarie può tuttavia richiedere molti più anni, durante i quali il responsabile del danno dovrebbe essere esonerato dalla responsabilità ambientale.

Emendamento 9
Articolo 4, paragrafo 1

1.   La presente direttiva non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da quanto segue:

1.   La presente direttiva non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da quanto segue:

a)   un atto di conflitto armato, ostilità, guerra civile o insurrezione;

a)   un atto di conflitto armato, ostilità, guerra civile, insurrezione o atti terroristici;

b)   un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e incontrollabile;

b)   un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e incontrollabile;

 

c)   un'emissione o un evento consentiti da leggi e regolamenti applicabili o da permessi od autorizzazioni rilasciati all'operatore;

 

d)   emissioni o attività che non erano considerate nocive secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell'emissione o dell'esecuzione dell'attività.

 

e)   attività che corrispondono alle buone prassi agricole e forestali;

 

2.   Il paragrafo 1, lettere c) e d) non si applica nel caso di colpa dell'operatore.

Motivazione

È fondamentale mantenere le due eccezioni previste inizialmente dall'articolo 9 della proposta della Commissione, ovvero l'esclusione sistematica del regime di responsabilità a fronte del rispetto, da parte dell'operatore, delle disposizioni contenute nel suo permesso, senza inversione dell'onere della prova, e a fronte dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche.

Il permesso dev'essere per l'operatore una certezza giuridica, mentre la disposizione della posizione comune significherebbe rimettere in causa tale certezza giuridica in qualsiasi momento. Ciò equivarrebbe a considerare che le autorizzazioni rilasciate dalle autorità sono prive di validità giuridica, il che è inaccettabile.

D'altro lato, l'emendamento 91 approvato in Aula in prima lettura, instaurando il principio delle circostanze attenuanti (vale a dire dei mezzi, per l'operatore messo in causa, di non sostenere l'onere finanziario delle misure di prevenzione o di riparazione) è inaccettabile nella misura in cui tale disposizione equivale a presumere la responsabilità degli operatori.

Emendamento 10
Articolo 5, paragrafo 3, lettera d)

d)   adottare essa stessa le misure di prevenzione necessarie.

d)   adottare essa stessa le misure di prevenzione necessarie, qualora occorra agire rapidamente a causa dell'imminente rischio di danni ambientali e l'operatore non sia intervenuto.

Motivazione

L'emendamento riprende l'emendamento 100 approvato dal Parlamento europeo in prima lettura. Occorre garantire che le misure di prevenzione siano adottate in stretto accordo con l'operatore.

Emendamento 11
Articolo 5, paragrafo 4

4.   L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di prevenzione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 3, lettere b) o c), se non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure.

4.   L'autorità competente provvede a che l'operatore adotti le misure di prevenzione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 3, lettere b) o c), se non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente adotta essa stessa le misure di prevenzione qualora il costo di tali misure non sia sproporzionato rispetto ai vantaggi ambientali ottenibili e qualora esista una minaccia immediata di danno grave.

Motivazione

L'emendamento cerca di conciliare le preoccupazioni del Parlamento, a seguito dell'indebolimento nella posizione comune della responsabilità sussidiaria dello Stato, con la riluttanza del Consiglio nei confronti della piena responsabilità dello Stato per quanto riguarda i costi connessi con le azioni di prevenzione.

Emendamento 12
Articolo 6, paragrafo 2, lettera e)

e)   adottare essa stessa le misure di riparazione necessarie.

e)   adottare essa stessa le misure di riparazione necessarie, qualora non le rimangano altri mezzi.

Motivazione

L'emendamento riprende l'emendamento 101 approvato al Parlamento in prima lettura. Occorre garantire che le misure di riparazione siano adottate in stretto accordo con l'operatore.

Emendamento 13
Articolo 6, paragrafo 3

3.   L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di riparazione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettere b), c) o d), se non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure.

3.   L'autorità competente provvede a che l'operatore adotti le misure di riparazione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettere b), c) o d), se non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente adotta essa stessa le misure di riparazione qualora il costo di tali misure non sia sproporzionato rispetto ai vantaggi ambientali ottenibili e qualora il danno sia grave conformemente all'Allegato II.

Motivazione

L'emendamento cerca di conciliare le preoccupazioni del Parlamento, a seguito dell'indebolimento nella posizione comune della responsabilità sussidiaria dello Stato, con la riluttanza del Consiglio nei confronti della piena responsabilità dello Stato per quanto riguarda i costi connessi con le azioni di riparazione.

Emendamento 14
Articolo 8, paragrafo 2, comma 1

2.   Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, l'autorità competente recupera, tra l'altro attraverso garanzie reali o altre adeguate garanzie, dall'operatore che ha causato il danno o l'imminente minaccia di danno i costi da essa sostenuti in relazione alle azioni di prevenzione o di riparazione adottate a norma della presente direttiva.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, l'autorità competente recupera dall'operatore che ha causato il danno o l'imminente minaccia di danno i costi da essa sostenuti in relazione alle azioni di prevenzione o di riparazione adottate a norma della presente direttiva, quando può dimostrare l'esistenza di un chiaro legame causale tra il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno e le azioni o omissioni dell’operatore.

Motivazione

Occorre eliminare qualsiasi riferimento ad eventuali garanzie reali o altre adeguate garanzie che potrebbero essere imposte dallo Stato agli operatori. In effetti tale disposizione contrasta con le disposizioni di cui all'articolo 14 in cui già si prevedono eventuali meccanismi finanziari al servizio degli operatori e non dell'autorità competente. Alla fine del paragrafo, l'emendamento permette di rafforzare la necessità di un nesso causale. Si tratta dell'emendamento 35, approvato in plenaria e sostenuto dalla Commissione, ma non ripreso nella posizione comune.

Emendamento 15
Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)
 

2 bis.    Nell'attribuire i costi di prevenzione e di risanamento, l'autorità competente vaglia ed esamina dapprima la possibilità di trovare un accordo con l'inquinatore o gli inquinatori identificati sull'importo della compensazione finanziaria in relazione alla responsabilità dell'inquinatore o degli inquinatori.

Motivazione

Al fine di migliorare l'effetto preventivo della direttiva in oggetto, occorre evitare procedure legali lunghe e costose. Invece di contribuire a rendere più efficiente il regime di prevenzione del danno, i processi non fanno altro che arricchire gli avvocati. Grazie ad un accordo sull'importo della compensazione, i fondi destinati al risanamento sarebbero disponibili più tempestivamente che se si dovessero attendere i risultati di lunghe procedure legali. E si eviterebbero ulteriori danni.

Emendamento 16
Articolo 8, paragrafi 3 e 4

3.   Non sono a carico dell'operatore i costi delle azioni di prevenzione o di riparazione adottate conformemente alla presente direttiva se egli può provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno:

3.   Non sono a carico dell'operatore i costi delle azioni di prevenzione o di riparazione adottate conformemente alla presente direttiva se egli può provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno:

a)   è stato causato da un terzo, e si è verificato nonostante l'esistenza di opportune misure di sicurezza, o

a)   è stato causato da un terzo, e si è verificato nonostante l'esistenza di opportune misure di sicurezza, o

b)   è conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorità pubblica, diversa da un ordine o istruzione impartiti in seguito a un'emissione o a un incidente causati dalle attività dell'operatore.

b)   è conseguenza dell'osservanza di un ordine, di un'ingiunzione o di un'altra misura giuridicamente vincolante emanata da una pubblica autorità, o

In tali casi gli Stati membri adottano le misure appropriate per consentire all'operatore di recuperare i costi sostenuti.

c)   è stato causato da un'emissione o un evento espressamente autorizzati da un'autorizzazione conferita o concessa ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali recanti attuazione delle misure legislative adottate dalla Comunità di cui all'allegato III, applicabili alla data dell'emissione o dell'evento, e in piena conformità delle condizioni ivi previste, o

 

d)   è stato causato da un'emissione o un'attività o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un prodotto nel corso di un'attività, che l'operatore dimostri non essere stata considerata probabile causa di danno ambientale secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell'emissione o dell'esecuzione dell'attività.

 

I paragrafi 3 (c) e (d) non si applicano nel caso in cui l’operatore abbia agito per colpa o dolo.

4.   Gli Stati membri hanno facoltà di consentire che l'operatore non sia tenuto a sostenere i costi delle azioni di riparazione intraprese conformemente alla presente direttiva qualora dimostri che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo e che il danno ambientale è stato causato da:

 

a)   un'emissione o un evento espressamente autorizzati da un'autorizzazione conferita o concessa ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali recanti attuazione delle misure legislative adottate dalla Comunità di cui all'allegato III, applicabili alla data dell'emissione o dell'evento e in piena conformità delle condizioni ivi previste;

 

b)   un'emissione o un'attività o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un prodotto nel corso di un'attività, che l'operatore dimostri non essere state considerate probabile causa di danno ambientale secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell'emissione o dell'esecuzione dell'attività.

 
Or.   it

Motivazione

Riteniamo che gli operatori che non possono essere ritenuti responsabili non dovrebbero essere chiamati né ad attuare le misure dì prevenzione e di riparazione, né ad anticipare i costi di tali misure. Le eccezioni basate sul rispetto di autorizzazioni o sullo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche dovrebbero essere equiparate ai casi di danno compiuto da terzi o al danno prodottosi come conseguenza dell’osservanza di un ordine o un’istruzione obbligatori impartiti da un’autorità pubblica.

Il testo della Posizione Comune rischia invece di compromettere sia i sistemi esistenti che si basano sul rilascio di autorizzazioni esistenti, sia lo sviluppo di appropriati strumenti di garanzia finanziaria. Il declassamento delle eccezioni, originariamente previste dalla Commissione, a mere attenuanti dei costi comporterà un’inaccettabile aleatorietà dei costi connessi alle attività produttive (che si rifletterà sull’esposizione finanziaria dell’operatore), mentre l’ampia discrezionalità lasciata dal Consiglio agli Stati membri avrà serie ripercussioni sul buon funzionamento del mercato interno. Queste disposizioni devono pertanto essere armonizzate nel territorio dell'UE.

Occorre sopprimere il riferimento ad un'emissione, che, in virtù della nuova lettera c), paragrafo 1, dell'articolo 4, è innanzitutto intesa come un'emissione che rispetta le disposizioni dell'autorizzazione.

Il presente emendamento è volto a reintrodurre la disposizione della proposta di direttiva della Commissione.

Emendamento 17
Articolo 9

La presente direttiva lascia impregiudicata qualsiasi disposizione del diritto nazionale riguardante l'imputazione dei costi nel caso di pluralità di autori del danno, in particolare per quanto concerne la ripartizione della responsabilità tra produttore e utente di un prodotto.

Quando l'autorità competente può accertare con un grado sufficiente di verosimiglianza e probabilità che lo stesso danno è stato causato da azioni o omissioni di una pluralità di operatori, può esserle richiesto di ripartire i costi fra i diversi operatori, secondo criteri di equità e ragionevolezza, corrispondenti alla responsabilità effettiva e diretta di ogni operatore per il danno causato.

Motivazione

Per evitare distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri, le norme sulla responsabilità dovrebbero essere sostanzialmente uniformi in tutta l'UE. Lasciare agli Stati membri la facoltà di prevedere una responsabilità proporzionale o congiunta e in solido non farebbe che acuire le differenze tra le legislazioni nazionali, con possibili distorsioni della concorrenza nel mercato interno. Per motivi di ragionevolezza ed equità, è preferibile stabilire la responsabilità su base proporzionale. Chi inquina deve essere ritenuto responsabile per la parte del danno causata e non per la totalità del danno. Inoltre, è praticamente impossibile, con l'inversione dell'onere della prova, dimostrare la responsabilità di terzi per parte del danno. Infine, esistono motivi tecnici connessi all'assicurazione. Gli esperti sostengono che i premi assicurativi sarebbero sproporzionatamente elevati se la responsabilità non fosse stabilita su base proporzionale.

Emendamento 18
Articolo 10

L’autorità competente è legittimata ad avviare, nei confronti di un operatore o, se del caso, del terzo che ha causato il danno o la minaccia imminente di danno, i procedimenti per il recupero dei costi relativi a misure adottate conformemente alla presente direttiva entro cinque anni dalla data in cui tali misure sono state portate a termine o in cui è stato identificato l’operatore responsabile o il terzo responsabile, a seconda di quale data sia posteriore.

L’autorità competente è legittimata ad avviare, nei confronti di un operatore o, se del caso, del terzo che ha causato il danno o la minaccia imminente di danno, i procedimenti per il recupero dei costi relativi a misure adottate conformemente alla presente direttiva entro tre anni dalla data in cui tali misure sono state portate a termine o in cui è stato identificato l’operatore responsabile o il terzo responsabile, a seconda di quale data sia posteriore.

Motivazione

L’avvio di un procedimento per il recupero dei costi deve essere tempestivo anche nell’interesse del contribuente. Inoltre, ciò è conforme al principio “chi inquina paga”. Non vi è motivo per cui le autorità dovrebbero disporre di un termine di cinque anni.

Emendamento 19
Articolo 11, paragrafo 1

1.   Gli Stati membri designano l'autorità competente o le autorità competenti ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva.

1.   Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità giudiziarie o amministrative competenti ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva.

Motivazione

Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e agevolare l'accesso alle vie di ricorso, è auspicabile che la designazione della o delle autorità competenti rientri in uno stesso quadro e segua un orientamento analogo in tutti gli Stati membri.

Emendamento 20
Articolo 12, paragrafo 5

5.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1 e 4 ai casi di minaccia imminente di danno.

soppresso

Motivazione

Il semplice fatto che vi sia una minaccia imminente di danno ambientale non significa che le entità qualificate non possano disporre del diritto di chiedere a un'autorità competente di intervenire o che un'autorità competente non sia obbligata a informare l'entità qualificata delle azioni che ha intrapreso a seguito di tale richiesta. È esattamente nei casi di minaccia imminente di danno che sussiste maggiormente la probabilità che i cittadini e le entità qualificate interessati esercitino i propri diritti.

Emendamento 21
Articolo 14, paragrafo 1

1.   Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare lo sviluppo, da parte di operatori economici e finanziari appropriati, di strumenti e mercati di copertura finanziaria, compresi meccanismi finanziari in caso di insolvenza, per consentire agli operatori di usare garanzie finanziarie per assolvere alle responsabilità ad essi incombenti ai sensi della presente direttiva.

1.   Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare lo sviluppo, da parte di operatori economici e finanziari appropriati, di strumenti e mercati di copertura finanziaria, per consentire agli operatori di usare garanzie finanziarie per assolvere alle responsabilità ad essi incombenti ai sensi della presente direttiva.

Motivazione

Lo sviluppo di sistemi di garanzia finanziaria solidi non dovrebbe essere ostacolato prevedendo anche la copertura del rischio di insolvenza di un operatore. In questo caso, sarebbe ancora più complicato calcolare i premi assicurativi che sarebbero in ogni caso nettamente più elevati di quanto sia auspicabile.

Emendamento 22
Articolo 14, paragrafo 2

2.   Anteriormente al ….* la Commissione presenta una relazione in merito all'efficacia della direttiva in termini di effettiva riparazione dei danni ambientali e in merito alla disponibilità a costi ragionevoli e alle condizioni di assicurazione e di altri tipi di garanzia finanziaria per le attività contemplate dall'allegato III. Alla luce di tale relazione, la Commissione può presentare proposte per la garanzia finanziaria obbligatoria.

2.   Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle summenzionate misure adottate dagli Stati membri.

 

Qualora non siano stati istituiti adeguati strumenti o mercati per l'assicurazione o altre forme di garanzia finanziaria, la Commissione, alla luce di tale relazione, presenta proposte concernenti una garanzia finanziaria obbligatoria armonizzata per i danni provocati alle acque ed al suolo, sulla base di un approccio graduale. Dopo un periodo di valutazione di due anni, tale disposizione si applica alla riparazione dei danni provocati alle specie e agli habitat naturali.

 

2 bis.    Ai fini della garanzia finanziaria si potrà stabilire un importo massimo per caso e per localizzazione, da definire sulla base di parametri variabili stabiliti dagli Stati membri, tenendo conto in particolare dei rischi delle attività realizzate e del volume di affari annuale.

 

2 ter.    Gli Stati membri possono decidere di non applicare tale disposizione alle attività a basso rischio e prendere in considerazione l'introduzione di soglie in relazione a qualsiasi criterio assicurativo ai sensi delle presenti disposizioni.

_________________

  • *Otto anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
 

Motivazione

Riprende gli emendamenti 5 del progetto di relazione PE 332.617 e 62 degli emendamenti PE 336.617/10-92.

Emendamento 23
Articolo 16, paragrafo 2

2.    La presente direttiva non preclude l’adozione da parte degli Stati membri di idonee misure, come il divieto di doppio recupero, quando un doppio recupero dei costi potrebbe verificarsi come conseguenza di un’azione concorrente da parte di un’autorità competente a norma della presente direttiva e di una persona la cui proprietà abbia subito un danno ambientale.

2.   Gli Stati membri adottano idonee misure, come il divieto di doppio recupero, quando un doppio recupero potrebbe verificarsi come conseguenza di un’azione concorrente da parte di un’autorità competente a norma della presente direttiva e di una persona la cui proprietà abbia subito un danno.

Motivazione

L’emendamento riprende l’emendamento 53 approvato dal Parlamento europeo in prima lettura, che presenta una formulazione molto più chiara rispetto alla proposta del Consiglio. È in ogni caso opportuno evitare un doppio recupero per uno stesso danno.

Emendamento 24
Articolo 17, trattino 3

–   al danno in relazione al quale sono passati più di 30 anni dall'emissione, evento o incidente che l'ha causato.

–   al danno in relazione al quale sono passati più di 10 anni dall'emissione, evento o incidente che l'ha causato.

Motivazione

Emendamento 25
Articolo 18, paragrafo 1

1.   Entro il …* gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'esperienza acquisita nell’applicazione della presente direttiva. Le relazioni comprendono le informazioni e i dati indicati nell'allegato VI.

1.   Entro il …* gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'esperienza acquisita nell’applicazione della presente direttiva. Le relazioni comprendono le informazioni e i dati indicati nell'allegato VI.

  • *Nove anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
  • *Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Motivazione

La complessità e le diverse culture negli Stati membri daranno luogo a una diversità di interpretazioni. E' pertanto opportuno valutare il funzionamento della direttiva dopo un periodo di sei anni e procedere successivamente a un'ulteriore armonizzazione sulla base delle migliori prassi. Il periodo precedente alla valutazione della presente direttiva previsto nella posizione comune è troppo lungo. Dopo un'attesa di dieci anni dall'entrata in vigore della direttiva, i sistemi di responsabilità si saranno notevolmente cristallizzati negli Stati membri, il che impedirà un'ulteriore armonizzazione. Per i motivi succitati la Commissione ha il compito di presentare proposte entro sei anni dall'entrata in vigore della direttiva sulla base delle migliori prassi al fine di stabilire norme europee riguardanti le definizioni, i metodi di riparazione, i metodi di calcolo e la gestione della valutazione del rischio ambientale, nonché una valutazione dell'esperienza maturata in materia di garanzia finanziaria.

Emendamento 26
Articolo 18, paragrafo 2

2.   Alla luce di tali relazioni la Commissione, anteriormente al … ** presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che comprende opportune proposte di modifica.

2.   Alla luce di tali relazioni la Commissione, anteriormente al … ** presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che comprende opportune proposte di modifica, compresi:

 

a)   una chiara norma europea in materia di definizioni;

 

b)   norme di risanamento e procedure di calcolo;

 

c)   uno studio di fattibilità circa l'introduzione di un sistema di gestione della valutazione dei rischi ambientali (ERAM) o di altri sistemi analoghi, quali IPPC, EMAS o ISO, per una prevenzione più efficace del danno ambientale.

  • ** Dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
  • ** Sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Motivazione

La complessità e le diverse culture negli Stati membri daranno luogo a una diversità di interpretazioni. E' pertanto opportuno valutare il funzionamento della direttiva dopo un periodo di sei anni e procedere successivamente a un'ulteriore armonizzazione sulla base delle migliori prassi. Il periodo precedente alla valutazione della presente direttiva previsto nella posizione comune è troppo lungo. Dopo un'attesa di dieci anni dall'entrata in vigore della direttiva, i sistemi di responsabilità si saranno notevolmente cristallizzati negli Stati membri, il che impedirà un'ulteriore armonizzazione. Per i motivi succitati la Commissione ha il compito di presentare proposte entro sei anni dall'entrata in vigore della direttiva sulla base delle migliori prassi al fine di stabilire norme europee riguardanti le definizioni, i metodi di riparazione, i metodi di calcolo e la gestione della valutazione del rischio ambientale, nonché una valutazione dell'esperienza maturata in materia di garanzia finanziaria.

Emendamento 27
Articolo 18, paragrafo 3, lettera a)

a)   dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, in relazione all'esclusione dell'inquinamento contemplato dagli strumenti internazionali elencati negli allegati IV e V dal campo di applicazione della presente direttiva, particolarmente alla luce dell'esperienza acquisita nelle pertinenti sedi, come l'IMO e l'Euratom, e nelle convenzioni internazionali e della misura in cui tali strumenti siano entrati in vigore e/o siano stati attuati dagli Stati membri e/o siano stati modificati, e tenuto conto di tutti i casi pertinenti di danno ambientale risultanti da tali attività e dell'azione di riparazione intrapresa;

a)   dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, in relazione all'esclusione dell'inquinamento contemplato dagli strumenti internazionali elencati negli allegati IV e V dal campo di applicazione della presente direttiva, particolarmente alla luce dell'esperienza acquisita nelle pertinenti sedi, come l'IMO e l'Euratom, e nelle convenzioni internazionali e della misura in cui tali strumenti siano entrati in vigore e/o siano stati attuati dagli Stati membri e/o siano stati modificati, tenuto conto di tutti i casi pertinenti di danno ambientale risultanti da tali attività e dell'azione di riparazione intrapresa, e considerando la relazione tra la responsabilità del proprietario della nave e i contributi dei destinatari di idrocarburi;

Or.   en

Motivazione

Il Fondo complementare istituito nel 2003 renderà disponibili risarcimenti supplementari per le vittime di inquinamento da idrocarburi causato da petroliere fino a un massimale di 750 milioni di SDR (special drawing rights, diritti speciali di prelievo). Il fondo deve essere finanziato dai destinatari di idrocarburi con sede negli Stati aderenti. La responsabilità dei proprietari delle navi è quindi di fatto inferiore a prima. La relazione attuale tra responsabilità dei proprietari delle navi e il contributo dei destinatari di idrocarburi verrà di conseguenza distorta, in quanto il contributo dei proprietari delle navi è sproporzionatamente esiguo. Al fine di trasferire responsabilità sui proprietari delle navi, l'attribuzione di compensazione finanziaria per quanto concerne la responsabilità dovrebbe essere più equilibrata. È pertanto auspicabile un riesame degli sviluppi di tale rapporto al fine di garantire un'attribuzione equa e proporzionata della responsabilità tra proprietari di navi e destinatari di idrocarburi.

Emendamento 28
Articolo 18, paragrafo 3, lettera d bis) (nuova)
 

d bis)    della disponibilità a costi e condizioni ragionevoli di strumenti di garanzia finanziaria relativi al danno ambientale.

Motivazione

La complessità e le diverse culture negli Stati membri daranno luogo a una diversità di interpretazioni. E' pertanto opportuno valutare il funzionamento della direttiva dopo un periodo di sei anni e procedere successivamente a un'ulteriore armonizzazione sulla base delle migliori prassi. Il periodo precedente alla valutazione della presente direttiva previsto nella posizione comune è troppo lungo. Dopo un'attesa di dieci anni dall'entrata in vigore della direttiva, i sistemi di responsabilità si saranno notevolmente cristallizzati negli Stati membri, il che impedirà un'ulteriore armonizzazione. Per i motivi succitati la Commissione ha il compito di presentare proposte entro sei anni dall'entrata in vigore della direttiva sulla base delle migliori prassi al fine di stabilire norme europee riguardanti le definizioni, i metodi di riparazione, i metodi di calcolo e la gestione della valutazione del rischio ambientale, nonché una valutazione dell'esperienza maturata in materia di garanzia finanziaria.

Emendamento 29
Allegato II, introduzione

Il presente allegato stabilisce un quadro comune da rispettare per scegliere le misure più appropriate cui attenersi per garantire la riparazione del danno ambientale.

Il presente allegato stabilisce gli orientamenti comuni che è opportuno rispettare per scegliere le misure più appropriate cui attenersi per garantire la riparazione del danno ambientale.

Motivazione

Ai fini della riparazione dei danni ambientali, è opportuno permettere alle autorità competenti di agire con un certo margine di flessibilità. La parola “orientamenti” rispecchia maggiormente questa idea rispetto alla parola “quadro”.

Emendamento 30
Allegato II, punto 1, lettera a)

a)   riparazione “primaria”: qualsiasi misura di riparazione che riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso le condizioni originarie;

a)   riparazione “primaria”: qualsiasi misura di riparazione che crea le condizioni di base per riportare le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso le condizioni originarie;

Motivazione

Creando le condizioni di base per il ripristino delle condizioni originarie, il responsabile del danno avrà fatto tutto il possibile per riparare il danno. L’effettivo raggiungimento delle condizioni originarie può tuttavia richiedere ancora molti anni, durante i quali il responsabile del danno dovrebbe poter essere esonerato dalla responsabilità ambientale.

Emendamento 31
Allegato II, punto 1, lettera c)

c)   riparazione “compensativa”: qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data del verificarsi del danno fino a quando la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo;

soppresso

Motivazione

L’obiettivo della direttiva è la riparazione dei danni ambientali e quindi, in primo luogo, il ripristino della situazione esistente prima dell’evento nocivo. Spesso non è possibile ripristinare pienamente tale situazione. Il concetto di “riparazione compensativa” – o di compensazione di perdite temporanee di risorse naturali – che è qui espresso in collegamento con l’Allegato II, non mira invece al ripristino dell’ambiente, ma presenta le caratteristiche di un sistema sanzionatorio o di risarcimento dei danni che non ha più nulla a che vedere con l’obiettivo della direttiva. In particolare, ciò solleverebbe gravi problemi di valutazione monetaria, che ostacolerebbero notevolmente l’applicabilità pratica delle nuove disposizioni e metterebbero seriamente in dubbio la possibilità di una copertura assicurativa.

Emendamento 32
Allegato II, punto 1, lettera d), commi 1 e 2

d)   “perdite temporanee”: perdite risultanti dal fatto che le risorse e/o i servizi naturali danneggiati non possono svolgere le loro funzioni ecologiche o fornire i servizi ad altre risorse naturali o al pubblico fino a che le misure primarie o complementari non abbiano avuto effetto. Non si tratta di una compensazione finanziaria al pubblico.

soppresso

Qualora la riparazione primaria non dia luogo a un ritorno dell’ambiente alle condizioni originarie, si intraprenderà la riparazione complementare. Inoltre, si intraprenderà la riparazione compensativa per compensare le perdite temporanee.

Qualora la riparazione primaria non dia luogo a un ritorno dell’ambiente alle condizioni originarie, si intraprenderà la riparazione complementare.

Motivazione

Cfr.   la motivazione dell’emendamento 31.

Emendamento 33
Allegato II, punto 1.1.3

Finalità della riparazione compensativa

soppresso

1.1.   3 La riparazione compensativa è avviata per compensare la perdita temporanea di risorse naturali e servizi in attesa del ripristino. La compensazione consiste in ulteriori miglioramenti alle specie e agli habitat naturali protetti o alle acque nel sito danneggiato o in un sito alternativo. Essa non è una compensazione finanziaria al pubblico.

 

Motivazione

Cfr.   la motivazione dell’emendamento 31.

Emendamento 34
Allegato II, punto 1.2.2

Individuazione di misure di riparazione complementare e compensativa

Individuazione di misure di riparazione complementare

Nel determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa, occorre prendere in considerazione in primo luogo l’uso di metodi di equivalenza risorsa-risorsa o servizio-servizio. Con detti metodi vanno prese in considerazione in primo luogo azioni che forniscono risorse naturali e/o servizi dello stesso tipo, qualità e quantità di quelli danneggiati. Qualora ciò non sia possibile, si devono fornire risorse naturali e/o servizi di tipo alternativo. Per esempio, una riduzione della qualità potrebbe essere compensata da una maggiore quantità di misure di riparazione.

Nel determinare la portata delle misure di riparazione complementare, occorre prendere in considerazione in primo luogo l’uso di metodi di equivalenza risorsa-risorsa o servizio-servizio. Con detti metodi vanno prese in considerazione in primo luogo azioni che forniscono risorse naturali e/o servizi dello stesso tipo, qualità e quantità di quelli danneggiati. Qualora ciò non sia possibile, si devono fornire risorse naturali e/o servizi di tipo alternativo. Per esempio, una riduzione della qualità potrebbe essere compensata da una maggiore quantità di misure di riparazione.

Motivazione

Cfr.   la motivazione dell’emendamento 31.

Emendamento 35
Allegato II, punto 1.2.3, comma 1

1.2.   3 Se non è possibile usare, come prima scelta, i metodi di equivalenza risorsa-risorsa o servizio-servizio, si devono utilizzare tecniche di valutazione alternative. L’autorità a competente può prescrivere il metodo, ad esempio la valutazione monetaria, per determinare la portata delle necessarie misure di riparazione complementare e compensativa. Se la valutazione delle risorse e/o dei servizi perduti è praticabile, ma la valutazione delle risorse naturali e/o dei servizi di sostituzione non può essere eseguita in tempi o a costi ragionevoli, l’autorità competente può scegliere misure di riparazione il cui costo sia equivalente al valore monetario stimato delle risorse naturali e/o dei servizi perduti.

soppresso

Motivazione

Con il sistema della riparazione compensativa e del risarcimento per le perdite temporanee si creerebbe una sorta di sistema sanzionatorio, mentre il responsabile del danno ha obblighi che vanno oltre la riparazione. In particolare, tale sistema ostacolerebbe notevolmente anche le procedure di riparazione del danno ambientale (problema della valutazione monetaria della mancata disponibilità di risorse naturali).

Emendamento 36
Allegato II, punto 1.3.2

1.3.2.   Nel valutare le diverse opzioni di riparazione, possono essere scelte misure di riparazione primaria che non riportano completamente l’acqua, le specie e gli habitat naturali protetti danneggiati alle condizioni originarie o che li riportano più lentamente a tali condizioni. Questa decisione può essere presa soltanto se le risorse naturali e/o i servizi perduti sul sito primario a seguito della decisione sono compensati aumentando le azioni complementari o compensative per fornire un livello di risorse naturali e/o servizi simile a quello perduto. È il caso, per esempio, di risorse naturali e/o servizi equivalenti forniti altrove a costo inferiore. Queste misure supplementari di riparazione sono determinate conformemente alle regole precisate nel punto 1.2.2.

1.3.2.   Nel valutare le diverse opzioni di riparazione, possono essere scelte misure di riparazione primaria che non riportano completamente l’acqua, le specie e gli habitat naturali protetti danneggiati alle condizioni originarie o che li riportano più lentamente a tali condizioni. Questa decisione può essere presa soltanto se le risorse naturali e/o i servizi perduti sul sito primario a seguito della decisione sono compensati aumentando le azioni complementari per fornire un livello di risorse naturali e/o servizi simile a quello perduto. È il caso, per esempio, di risorse naturali e/o servizi equivalenti forniti altrove a costo inferiore. Queste misure supplementari di riparazione sono determinate conformemente alle regole precisate nel punto 1.2.2.

Motivazione

Cfr.   la motivazione dell’emendamento 31.

Emendamento 37
Allegato III, paragrafo 7, alinea

7.   Fabbricazione, uso, stoccaggio, trattamento, interramento, rilascio nell'ambiente e trasporto sul sito di:

7.   Fabbricazione, uso, stoccaggio, trattamento, interramento, rilascio nell'ambiente e trasporto di:

Motivazione

Data la modifica della struttura dell'allegato in questione, il paragrafo 7 dell'allegato III riporta attualmente in un punto solo numerose direttive comunitarie, laddove queste erano elencate separatamente nella proposta della Commissione. Pertanto, la limitazione al trasporto esclusivamente "sul sito" è un'ulteriore nuova restrizione dell'applicazione della direttiva rispetto alla proposta della Commissione (in particolare per quanto riguarda le misure relative ai biocidi o ai prodotti fitosanitari).

Emendamento 38
Allegato III, punto 10

10.   Qualsiasi uso confinato, compreso il trasporto, di microrganismi geneticamente modificati definiti nella direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

10.   Qualsiasi uso confinato, purché non classificato come attività che comporta un rischio nullo o trascurabile, compreso il trasporto, di microrganismi geneticamente modificati definiti nella direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

Motivazione

L’emendamento introduce una precisazione per quanto riguarda la direttiva 90/219/CCE sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati. Sarebbe contraddittorio considerare sicure per definizione le attività menzionate nella direttiva che, al tempo stesso, sono oggetto della nuova legislazione comunitaria in materia di responsabilità.

Emendamento 39
Allegato III, punto 11

11.   Qualsiasi rilascio deliberato nell’ambiente, trasporto e immissione in commercio di organismi geneticamente modificati definiti nella direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

11.   Qualsiasi rilascio deliberato nell’ambiente, trasporto e immissione in commercio di organismi geneticamente modificati definiti nella direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a meno che gli organismi geneticamente modificati non siano risultati sicuri per l’ambiente.

Motivazione

Solo con questa precisazione, che riprende la formulazione della direttiva 2001/18/CE, la presente direttiva è compatibile con il quadro normativo in vigore e tiene conto degli organismi geneticamente modificati potenzialmente pericolosi.

Emendamento 40
Allegato VI, comma 1, punto 5 bis (nuovo)
 

5 bis)    Risultati della promozione e dell'esperienza maturata nell'applicazione degli strumenti di garanzia finanziaria utilizzati ai fini della presente direttiva.

Motivazione

Per riferire adeguatamente in merito allo stato della garanzia finanziaria negli Stati membri, questi devono fornire alla Commissione le necessarie informazioni.

  • [1] Testi approvati del 14.5.2003{29/10/2003}, P5_TA(2003)0211
  • [2] GU C 151 del 25.6.2002.

MOTIVAZIONE

Il vostro relatore ritiene che la posizione comune rappresenti un passo nella giusta direzione, ma a suo giudizio occorre migliorare alcune questioni per rispondere alle preoccupazioni espresse in precedenza. Per gli stessi motivi altri aspetti dovrebbero restare inalterati.

1.   Campo di applicazione

Il campo di applicazione della direttiva previsto nella posizione comune è conforme a quello proposto dalla Commissione. Il relatore non è favorevole a un'immediata estensione del campo di applicazione, in quanto un contenimento di quest'ultimo gioverà nel breve periodo allo sviluppo di strumenti di garanzia finanziaria. Inoltre, occorre dare agli Stati membri la possibilità di acquisire esperienza in questo nuovo ambito legislativo. La clausola di revisione prevista nella posizione comune offre sufficienti possibilità di ampliare il campo di applicazione della direttiva ad altre attività rispetto a quelle attualmente previste.

2.   Trattati e convenzioni internazionali

Per quanto riguarda la relazione fra i trattati e le convenzioni internazionali e la presente direttiva, il Consiglio ha recepito gli emendamenti del PE che prevedono che la presente direttiva si applichi anche quando gli Stati membri non hanno ancora ratificato taluni trattati e convenzioni internazionali. La clausola di revisione della posizione comune che, in base all'articolo 18, paragrafo 2, prevede opportune proposte di modifica, fa proprio l'auspicio del Parlamento di far elaborare alla Commissione un'analisi del divario esistente tra convenzioni internazionali applicabili e legislazione comunitaria. Tenuto conto di tali considerazioni, il relatore ritiene che questo articolo della posizione comune non vada emendato.

3.   Responsabilità sussidiaria dello Stato

Il relatore deplora che la posizione comune pregiudichi le disposizioni sulla responsabilità sussidiaria dello Stato per quanto riguarda i costi delle azioni di prevenzione e di riparazione (articoli 5 e 6). La sostituzione di "adottano" con "possono adottare" comporta un considerevole indebolimento della proposta della Commissione e del testo del Parlamento adottato in prima lettura e pone una seria ipoteca su un regime efficace per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale, che in tutti i casi deve essere risanato. Per garantire ciò, la funzione di rete di sicurezza dei governi deve essere mantenuta. In molti Stati membri il governo è già tenuto ad occuparsi della conservazione delle aree designate da atti legislativi comunitari, quali le direttive sugli uccelli e sugli habitat.

4.   Attribuzione dei costi in caso di danno causato da una pluralità di operatori

Per evitare distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri, le norme sulla responsabilità dovrebbero essere sostanzialmente uniformi in tutta l'UE. Lasciare agli Stati membri la facoltà di prevedere una responsabilità proporzionale o congiunta e in solido non farebbe che acuire le differenze tra le legislazioni nazionali, con possibili distorsioni della concorrenza nel mercato interno. Per motivi di ragionevolezza ed equità, è preferibile stabilire la responsabilità su base proporzionale. Chi inquina deve essere ritenuto responsabile per la parte del danno causata e non per la totalità del danno. Inoltre, è praticamente impossibile, con l'inversione dell'onere della prova, dimostrare la responsabilità di terzi per parte del danno. Infine, esistono motivi tecnici connessi all'assicurazione. Gli esperti sostengono che i premi assicurativi sarebbero sproporzionatamente elevati se la responsabilità non fosse stabilita su base proporzionale.

5.   Circostanze attenuanti

Il riferimento alle disposizioni nazionali vigenti negli Stati membri in materia di applicazione delle difese comporta un'erosione della direttiva. Mentre il PE ha attribuito un vero carattere attenuante alla difesa basata sull'autorizzazione o sullo stato delle conoscenze tecniche e scientifiche, la formulazione della posizione comune può essere vista come un significativo indebolimento destinato a creare incertezza sul piano giuridico e una moltitudine di regimi di responsabilità nell'UE, poiché nella posizione comune questo aspetto essenziale è soggetto alla sussidiarietà. Pertanto, le finalità di armonizzazione della direttiva risulteranno compromesse se taluni Stati membri potranno introdurre una difesa mentre altri non potranno farlo. Ciò non giova né all'ambiente, né all'industria. Inoltre, la formulazione della posizione comune potrebbe ostacolare lo sviluppo di strumenti di garanzia finanziaria adeguati, che costituisce il fondamento di un'efficace prevenzione del danno. E' pertanto più opportuna una disposizione che vincoli tutti gli Stati membri. Visto l'ampio sostegno politico dimostrato nella prima lettura del PE a favore del concetto del fattore attenuante, il relatore intende reintrodurre una disposizione più vincolante sui fattori attenuanti al fine di garantire condizioni di parità. Un'emissione o un evento e i relativi effetti prevedibili specificamente ed esplicitamente consentiti dal permesso o dall'autorizzazione rilasciata all'operatore sono da considerarsi un fattore volto ad attenuare il livello dell'indennizzo pecuniario connesso alla responsabilità. La scala di attenuazione è compresa tra lo 0 e il 100%, ove il 100% corrisponde all'esenzione totale. Dato che pratiche agricole e di silvicoltura corrette sono in generale riconosciute come attività compatibili con l'ambiente, esse dovrebbero corrispondere a un'attenuazione del 100%.

6.   Garanzia finanziaria

In materia di garanzia finanziaria, la questione essenziale riguarda la necessità e l'opportunità di inserire nella presente direttiva modalità che la rendano obbligatoria. Il relatore è convinto che il carattere obbligatorio della garanzia finanziaria contribuisca all'opera di prevenzione della presente direttiva. Tuttavia, non è auspicabile, né realizzabile un'introduzione immediata di un regime obbligatorio. Occorre che la direttiva definisca le condizioni atte ad assicurare la responsabilità ambientale e, nella sua attuale versione, essa non definisce in misura sufficiente tali criteri. Inoltre, la mancanza di esperienza in materia di responsabilità ambientale negli Stati membri costituisce un altro argomento contro l'introduzione fin dal principio di una garanzia finanziaria obbligatoria, che dovrebbe invece basarsi su un approccio gradualistico. In taluni Stati membri sono già stati sperimentati regimi assicurativi legati al danno ambientale alle acque e al suolo. Questi tipi di danni sono quantificabili, mentre i danni arrecati alle specie naturali e agli habitat per il momento non lo sono.

7.   ERAM

Dal punto di vista dell'autorità che lo rilascia, il permesso rappresenta un'esclusione autentica e piena solo se è basato sul massimo livello di rischio al quale un operatore possa essere esposto nell'ambito della sua attività. Pertanto, i permessi rilasciati da autorità locali dovranno esser estremamente dettagliati e disciplinare quanti più punti possibile ed essere al tempo stesso di portata limitata, in quanto le autorità locali si assumono la responsabilità in caso di pericolo immediato o incidente. Il livello di rischio su cui si basano i punti disciplinati dal permesso non sempre riflette l'effettivo livello di rischio delle attività dell'operatore. Ciò può a sua volta comportare oneri amministrativi sproporzionati per gli operatori. Pertanto, è più corretto introdurre un sistema differenziato di responsabilità.

In base a tale sistema, gli operatori possono scegliere tra un livello di responsabilità basato su un permesso assai rigoroso ed estremamente dettagliato, che comporti intensi e frequenti controlli da parte del governo e un sistema di permesso aperto, calibrato in funzione dell'effettivo livello di rischio delle attività dell'operatore. Con la prima opzione, la piena responsabilità incombe sull'autorità che rilascia il permesso, nella maggior parte dei casi il governo. Con la seconda opzione, la responsabilità di sorvegliare e controllare il bilancio ambientale passa agli operatori stessi. In quest'ultimo caso, il regime del permesso locale potrà essere sostituito da un equivalente europeo.

L'idea è quella di introdurre un sistema europeo riconosciuto di valutazione dei rischi ambientali (ERAM) dotato di requisiti professionali e norme di revisione paragonabili alle revisioni finanziarie di tipo contabile. Tale sistema può basarsi sulle migliori prassi vigenti nei sistemi esistenti. Non sarà dunque introdotto alcun nuovo sistema. L'introduzione di un sistema europeo ERAM accettato e riconosciuto, soggetto ai controlli di revisori certificati, dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori. I risultati della valutazione dei rischi devono essere pubblicati in un registro pubblico e il governo può effettuare controlli a campione. In virtù del suo carattere pubblico, i gruppi d'interesse hanno inoltre accesso al rendimento ambientale delle imprese. Questa maggiore trasparenza permetterà di classificare le imprese in base al loro rendimento e il governo potrà quindi concentrare i propri sforzi sugli operatori che evidenziano un rendimento ambientale inferiore. La certificazione ERAM va vista come la prova di un elevato standard tecnologico superiore al normale rispetto di leggi e regolamenti. Il sistema ERAM renderà pertanto più efficaci gli sforzi dell'industria tesi a un maggiore rispetto ambientale. Inoltre, in considerazione della maggiore autonomia e flessibilità dell'impresa, i loro oneri amministrativi potranno diminuire.

L'ERAM dovrebbe essere un sistema europeo di valutazione dei rischi conforme al sistema esistente, vale a dire alla norma ISO 14015 oppure 19001. Il sistema ERAM è volontario ma un operatore, dopo aver aderito, è tenuto a rispettarne le disposizioni. L'incentivo e la ricompensa per il fatto di usare l'ERAM è che soltanto i suoi utenti possono invocare la difesa relativa allo stato delle conoscenze tecniche e scientifiche. Laddove risulti impossibile introdurre un sistema ragionevole e pratico di questo tipo, soprattutto per gli agricoltori e le PMI, la regola dello stato delle conoscenze tecniche e scientifiche può essere considerata come eccezione.

A tale sistema dovrebbe accompagnarsi un regime di garanzia finanziaria obbligatoria, dando così luogo a un sistema di prevenzione a tre livelli: il primo livello è il revisore certificato, il secondo è dato dai controlli a campione effettuati dal governo e l'ultimo meccanismo di controllo è dato dalla compagnia assicuratrice.

Infine, un quadro uniforme relativo a un sistema europeo per la valutazione dei rischi ambientali farà chiarezza e contribuirà alla prevenzione del danno ambientale in misura ben maggiore. Attualmente, le varie direttive europee offrono un'ampia gamma di strumenti impiegati dagli Stati membri per prevenire sempre più efficacemente il danno ambientale. Tra le direttive più note si ricordano Seveso II, IPPC ed EMAS. Alcuni di questi strumenti sono vincolanti, altri volontari e alcuni comportano oneri (amministrativi) considerevoli per le autorità nazionali e locali e le imprese. Permane l'impressione che questa pluralità di sistemi non abbia ancora contribuito efficacemente all'obiettivo di prevenire il danno ambientale.

L'introduzione del pacchetto descritto in precedenza contribuirà in modo significativo alla prevenzione del danno ambientale, riducendo nel contempo il danno (finanziario) per i governi. Il relatore propone un emendamento che chiede alla Commissione di effettuare uno studio di fattibilità sull'introduzione dell'ERAM.