RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, e che modifica a tal fine la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e il Manuale comune
(COM(2003) 664 – C5‑0580/2003 – 2003/0258(CNS))
5 aprile 2004 - *
Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni
Relatrice: Roberta Angelilli
PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del 28 novembre 2003, il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 67 del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, e che modifica a tal fine la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e il Manuale comune (COM(2003) 664 – 2003/0258(CNS))
Nella seduta del 3 dicembre 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni per l'esame di merito (C5‑0580/2003).
Nella riunione del 25 novembre 2003 la commissione ha nominato relatrice Roberta Angelilli.
Nelle riunione del 22 gennaio 2004, del 18 febbraio 2004 e del 18 marzo 2004 la commissione ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.
Nell'ultima riunione indicata la commissione ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 19 voti favorevoli, 6 contrari e 1 astensioni.
Erano presenti al momento della votazione Jorge Salvador Hernández Mollar (presidente), Robert J.E. Evans (vicepresidente), Giacomo Santini (vicepresidente), Roberta Angelilli (relatrice), Regina Bastos (in sostituzione di Mary Elizabeth Banotti, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), María Luisa Bergaz Conesa (in sostituzione di Ilka Schröder, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Alima Boumediene-Thiery, Kathalijne Maria Buitenweg, Giorgio Calò (in sostituzione di Baroness Ludford, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento) Gérard M.J. Deprez, Antonio Di Pietro (in sostituzione di Francesco Rutelli), Timothy Kirkhope, Helmuth Markov (in sostituzione di Fodé Sylla, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Pasqualina Napoletano (in sostituzione di Adeline Hazan, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Marcelino Oreja Arburúa, Josu Ortuondo Larrea (in sostituzione di Pierre Jonckheer, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Elena Ornella Paciotti, Fernando Pérez Royo (in sostituzione di Margot Keßler, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Hubert Pirker, Martine Roure, Olle Schmidt (in sostituzione di Johanna L.A. Boogerd-Quaak), Ingo Schmitt (in sostituzione di Bernd Posselt), Ole Sørensen (in sostituzione di Bill Newton Dunn), Patsy Sörensen, The Earl of Stockton (in sostituzione di Eva Klamt), Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí e Christian Ulrik von Boetticher.
La relazione è stata depositata il 5 aprile 2004.
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, e che modifica a tal fine la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e il Manuale comune
(COM(2003) 664 – C5‑0580/2003 – 2003/0258(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
- vista la proposta della Commissione (COM(2003) 664)[1],
- visto l'articolo 62 del trattato CE,
- visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5‑0580/2003),
- visto il Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea,
- informato dal Consiglio che la Repubblica d'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non desiderano partecipare all'adozione e all'attuazione della misura che forma l'oggetto della proposta della Commissione,
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0229/2004),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
| Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento | ||
| Emendamento 1 TITOLO | |||
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Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, e che modifica a tal fine la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e il Manuale comune |
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, e che modifica a tal fine la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e il Manuale comune sulle frontiere esterne. | ||
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(La presente modifica riguarda l'insieme del testo legislativo in esame; la sua adozione richiederà adeguamenti tecnici in tutto il testo) | |||
Motivazione Tra gli addetti ai lavori si suole utilizzare il termine "Manuale comune" sottintendendo comunque che si tratta del documento contenente le istruzioni dettagliate che devono applicare i rappresentanti degli Stati membri allorché effettuano il controllo degli attraversamenti delle frontiere esterne. Tuttavia, per i non addetti ai lavori l'espressione "Manuale comune" non ha alcun significato. L'emendamento è inteso a completare il titolo onde evitare qualsiasi fraintendimento del contenuto del dispositivo. Ecco perché sono state aggiunte le parole "frontiere esterne". | |||
| Emendamento 2 CONSIDERANDO 1 | |||
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(1) Il Consiglio europeo tenutosi a Siviglia il 21 e 22 giugno 2002 ha sollecitato un rafforzamento della cooperazione per lottare contro l’immigrazione illegale, e ha invitato la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure di natura operativa per garantire un livello equivalente di controllo e di sorveglianza alle frontiere esterne. |
(1) Il Consiglio europeo tenutosi a Siviglia il 21 e 22 giugno 2002 ha sollecitato un rafforzamento della cooperazione per lottare contro l’immigrazione illegale e ha chiesto al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, di adottare misure operative per garantire, fra gli stati membri, una gestione coordinata e integrata delle frontiere esterne ed un livello equivalente di controllo e sorveglianza. | ||
Motivazione L'emendamento è inteso a modificare il testo conformemente ai punti 31 e 32 delle conclusioni della Presidenza del suddetto Consiglio europeo di Siviglia. | |||
| Emendamento 3 CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo) | |||
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(1 bis) Tenendo conto dell'interesse comune degli Stati membri a una gestione più efficace delle frontiere esterne, il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha invitato la Commissione a presentare proposte per la rielaborazione del Manuale comune sulle frontiere esterne, incluso il timbro sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi. | |||
Motivazione In linea con il punto 16 delle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco che, chiaramente, chiede alla Commissione di presentare quanto prima una proposta sulla rielaborazione del Manuale comune sulle frontiere esterne, tra cui la necessità di timbrare i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi. Tuttavia, la rielaborazione del Manuale comune che raccoglie le disposizioni relative alle condizioni di entrata e al controllo dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri (tra cui il timbro dei documenti di viaggio) è un'operazione tecnicamente alquanto complessa, la cui approvazione richiederà un lungo periodo di tempo. Ecco perché la Commissione ha scelto di far avanzare l'aspetto relativo alla necessità di timbrare i documenti di viaggio, proponendo una norma giuridica obbligatoria per gli Stati membri, sotto forma di regolamento, finalizzata a garantire un'applicazione uniforme e uguale negli Stati membri cui è destinata. | |||
| Emendamento 4 CONSIDERANDO 2 | |||
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Le disposizioni della Convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, e del Manuale comune riguardante l'attraversamento delle frontiere esterne mancano di chiarezza e di precisione per quanto riguarda l’obbligo di apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento del passaggio di tali frontiere esterne. Esse portano di conseguenza a prassi diverse negli Stati membri e rendono difficile controllare il rispetto delle condizioni del soggiorno di breve durata di questi cittadini di paesi terzi sul territorio degli Stati membri, ossia un massimo di tre mesi nell'arco di un periodo di sei mesi. |
Le disposizioni riguardanti l'attraversamento delle frontiere esterne della Convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmato a Schengen il 19 giugno 1990, prevedono che alle frontiere esterne si eserciti un livello equivalente di controllo. Tuttavia, tali disposizioni mancano di precisione per quanto riguarda l’obbligo di apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento del passaggio di tali frontiere esterne. Esse portano di conseguenza a prassi diverse negli Stati membri e rendono difficile controllare il rispetto delle condizioni del soggiorno di breve durata di questi cittadini di paesi terzi sul territorio degli Stati membri, ossia un massimo di tre mesi nell'arco di un periodo di sei mesi. | ||
Motivazione L'articolo 6, paragrafo 5, della Convenzione firmata a Schengen nel 1990 sull'applicazione dell'Accordo relativo alla graduale soppressione dei controlli alle frontiere comuni, siglato nell'omonima città nel 1985, prevede che alle frontiere esterni vada esercitato un livello equivalente di controllo. Tuttavia in nessuna parte del dispositivo si precisa l'obbligo di timbrare i documenti di viaggio o i visti dei cittadini di paesi terzi allorché attraversano le frontiere esterne. È stato soppresso il riferimento al Manuale comune in quanto, per converso, il paragrafo 2.1 della Parte II dello stesso reca disposizioni relativamente dettagliate sull'apposizione di un timbro sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati aderenti all'Accordo di Schengen, all'atto dell'ingresso nel territorio degli Stati membri e anche dell'uscita in caso di documenti di viaggio che contengano un visto per più ingressi. | |||
| Emendamento 5 CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo) | |||
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( bis) Il Manuale comune sulle frontiere esterne contiene disposizioni relative al timbro sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi allorché attraversano le frontiere esterne degli Stati membri che hanno recepito l'acquis di Schengen, disposizioni che vanno modificate e raccolte in una forma giuridica propria alla Comunità europea, che sia vincolante in tutte le sue parti. | |||
Motivazione Cfr. il secondo paragrafo del precedente emendamento al considerando 2. Analogamente, è opportuno tenere conto del fatto che la maggior parte del contenuto del Manuale comune sulle frontiere esterne è stata adottata dal Comitato esecutivo (le cui funzioni sono attualmente esercitate dal Consiglio, dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e del Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nel quadro istituzionale e giuridico dell'UE), istituito dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen ed è stato modificato a più riprese, un fatto che ne rende indispensabile la rielaborazione. Tuttavia, mentre si procede alla rielaborazione del Manuale comune in una forma giuridica propria alla Comunità, è urgente che gli aspetti relativi al timbro dei documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi siano raccolti in forma chiara, precisa e vincolante nell'ambito di un regolamento. | |||
| Emendamento 6 CONSIDERANDO 2 TER (nuovo) | |||
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(2 ter) Nella riunione del 19 dicembre 2002 il Consiglio "Giustizia e Affari interni" ha adottato conclusioni sui controlli alle frontiere esterne e la lotta all'immigrazione clandestina, invitando la Commissione a chiarire le vigenti disposizioni dell'acquis di Schengen in materia, a proporre le modifiche del caso e a studiare la possibilità di una maggiore armonizzazione delle procedure che vanno applicate ai controlli di frontiera. | |||
Motivazione Il Consiglio "Giustizia e Affari interni" del 19 dicembre 2002 ha impresso un impulso decisivo al rafforzamento delle procedure di controllo ai punti d'ingresso dello "spazio Schengen". | |||
| Emendamento 7 CONSIDERANDO 4 | |||
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(4) Le conclusioni adottate dal Consiglio “Giustizia e Affari interni” dell’8 maggio 2003 relative all’introduzione di corsie separate, e debitamente segnalate, alle frontiere esterne, in funzione della nazionalità dei viaggiatori, così come la presentazione di una proposta volta a stabilire norme specifiche in materia di piccolo traffico di frontiera, apporteranno miglioramenti nella gestione delle frontiere esterne da parte dei servizi responsabili, cosa che permetterà di superare più facilmente le eventuali difficoltà pratiche derivanti dall’obbligo di procedere all’apposizione sistematica dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi. Queste misure contribuiranno inoltre a rendere del tutto eccezionale l’adozione di eventuali misure di snellimento dei controlli sulle persone alle frontiere esterne. |
(4) Le conclusioni adottate dal Consiglio “Giustizia e Affari interni” dell’8 maggio 2003 relative all’introduzione di corsie di controllo separate, e debitamente segnalate, alle frontiere esterne, in funzione della nazionalità dei viaggiatori così come la presentazione di una proposta volta a stabilire norme specifiche in materia di piccolo traffico di frontiera, apporteranno miglioramenti nella gestione delle frontiere esterne da parte dei servizi responsabili, cosa che permetterà di superare più facilmente le eventuali difficoltà pratiche derivanti dall’obbligo di procedere all’apposizione sistematica dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi. Queste misure contribuiranno inoltre a rendere del tutto eccezionale l’adozione di eventuali misure di snellimento dei controlli sulle persone alle frontiere esterne. | ||
Motivazione Le conclusioni del Consiglio "Giustizia e Affari interni", precedentemente menzionate, fanno riferimento a corsie di controllo separate per effettuare controlli all'ingresso ai punti di attraversamento delle frontiere esterne terrestri, giacché tali misure erano già previste per l'attraversamento delle frontiere marittime e aeree negli aeroporti internazionali, nei porti e sui traghetti. | |||
| Emendamento 8 CONSIDERANDO 5 | |||
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(5) In virtù dell’obbligo impartito agli Stati membri di procedere all’apposizione sistematica dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell’ingresso nel territorio degli Stati membri, e della limitazione delle circostanze in cui potranno essere adottate misure di snellimento dei controlli sulle persone alle frontiere esterne, l’assenza del timbro d’ingresso su tali documenti di viaggio può far presumere che il loro detentore si trovi in una situazione irregolare per quanto riguarda la durata del soggiorno breve. Tale presunzione deve tuttavia poter essere confutata con ogni mezzo di prova atto a dimostrare la regolarità della durata del soggiorno. |
(5) In virtù dell’obbligo impartito agli Stati membri di procedere all’apposizione sistematica dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell’ingresso nel territorio degli Stati membri, mediante l'attraversamento delle frontiere esterne dello spazio Schengen, e della limitazione delle circostanze in cui potranno essere adottate misure di snellimento dei controlli sulle persone alle frontiere esterne, l’assenza del timbro d’ingresso su tali documenti di viaggio può far presumere che il loro detentore si trovi in una situazione irregolare per quanto riguarda la durata del soggiorno breve. Tale presunzione deve tuttavia poter essere confutata con ogni mezzo di prova documentale atto a dimostrare la regolarità della durata del soggiorno. | ||
Motivazione L'emendamento è inteso a precisare che i mezzi di prova devono essere documentali. È inoltre opportuno indicare con assoluta chiarezza che l'ingresso nel territorio dello Stato membro deve avvenire dalla frontiera esterna dello spazio Schengen. | |||
| Emendamento 9 CONSIDERANDO 7 | |||
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(7) La Convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen e il Manuale comune devono essere modificati di conseguenza. |
(7) La Convenzione di Schengen e il Manuale comune sulle frontiere esterne devono essere modificati di conseguenza. | ||
Motivazione Cfr. la motivazione degli emendamenti nn. 1 (titolo) e 4 (considerando 2). | |||
| Emendamento 10 CONSIDERANDO 9 | |||
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Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen come inteso nell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen rientrante nel settore di cui all'articolo 1, punto B della decisione 1999/437/CE del Consiglio del 17 maggio 1999 relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo. |
(9) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen come inteso nell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, e firmato a Bruxelles il 18 maggio 1999, sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen rientrante nel settore di cui all'articolo 1, punto B della decisione 1999/437/CE del Consiglio del 17 maggio 1999 relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo. | ||
Motivazione Data la sua importanza, è sempre utile precisare la data e il luogo della firma dell'accordo. | |||
| Emendamento 11 CONSIDERANDO 10 | |||
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(10) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, conformemente alla decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. Di conseguenza il Regno Unito non partecipa alla sua adozione, e non è vincolato dalla sua applicazione né ad essa soggetto. |
(10) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non partecipa, conformemente alla decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. Di conseguenza il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non partecipa alla sua adozione, e non è vincolato dalla sua applicazione né ad essa soggetto. | ||
Motivazione La decisione del Consiglio e il Protocollo di Schengen recano il termine "Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord". È opportuno pertanto conservare questa denominazione. | |||
| Emendamento 12 ARTICOLO 2, PUNTO 1 Articolo 6, paragrafo 2, lettera e) (Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen) | |||
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"e) Se per circostanze eccezionali e impreviste, che richiedono misure immediate, non è possibile effettuare tali controlli, devono essere stabilite delle priorità. A tale riguardo, il controllo della circolazione all'ingresso ha la precedenza, in linea di massima, sul controllo all'uscita. Lo Stato membro interessato informa in merito il Consiglio e la Commissione il più rapidamente possibile." |
"e) Se per circostanze eccezionali e impreviste, che richiedono misure immediate, non è possibile effettuare tali controlli, devono essere stabilite delle priorità. A tale riguardo, il controllo della circolazione all'ingresso ha la precedenza, in linea di massima, sul controllo all'uscita. Lo Stato membro interessato informa immediatamente il Segretariato generale del Consiglio e quello della Commissione delle misure impreviste adottate. | ||
Motivazione Viste le importanti implicazioni di tali misure che possono impedire, totalmente o parzialmente, l'applicazione delle misure di controllo alle frontiere esterne, il Segretariato del Consiglio deve essere informato immediatamente. Emendamento 13
Articolo 23 bis, paragrafo 2 (Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen)
Motivazione La presentazione di chiare prove documentali deve essere sufficiente per confutare la presunzione e ciò deve essere indicato chiaramente. | |||
| Emendamento 14 ARTICOLO 2, PUNTO 3 Articolo 23 bis, paragrafo 3 (Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen) | |||
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3. Se la presunzione di cui al paragrafo 1 non è confutata, le autorità competenti possono applicare le disposizioni previste all'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5." |
3. Se la presunzione di cui al paragrafo 1 non è confutata, le autorità competenti applicano le disposizioni previste all'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5." | ||
Motivazione "Mutatis mutandis" il presente emendamento si basa su argomentazioni analoghe a quelle enunciate al secondo paragrafo della motivazione dell'emendamento 13, al paragrafo 1 dell'articolo 23 bis (nuovo) della Convenzione di Schengen. | |||
| Emendamento 15 ARTICOLO 3, INTRODUZIONE E PUNTO 1 Punto 1.3.5 (Manuale comune) | |||
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La parte II del Manuale comune è modificata come segue: |
La parte II del Manuale comune sulle frontiere esterne è modificata come segue: | ||
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1) Il punto 1.3.5. è sostituito dal testo seguente: |
1) Il punto 1.3.5. è sostituito dal testo seguente: | ||
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"In circostanze eccezionali e impreviste i controlli alle frontiere terrestri possono essere snelliti. Queste circostanze ricorrono quando eventi imprevisti provocano un'intensità del traffico che rende eccessivi i tempi di attesa per raggiungere i posti di controllo, sebbene siano sfruttate tutte le possibilità organizzative e di personale." |
"In circostanze eccezionali e impreviste definite in maniera uniforme, si procede allo snellimento dei controlli alle frontiere terrestri, marittime o aeree. | ||
Motivazione I controlli esercitati alle frontiere esterne da un determinato Stato membro non vengono effettuati soltanto a vantaggio dello Stato in questione bensì a vantaggio di tutti gli Stati che costituiscono lo spazio Schengen, i cui interessi vanno tutelati in maniera uguale. Pertanto, le circostanze eccezionali che giustificano lo snellimento delle disposizioni di controllo e la loro applicazione vanno definite in maniera chiara e precisa, senza lasciare alcun margine che possa consentire interpretazioni divergenti nei diversi Stati membri. | |||
| Emendamento 16 ARTICOLO 3, PUNTO 3 Punto 2.1.1, paragrafo 1, frase introduttiva, lettera a) (Manuale comune) | |||
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Al momento dell'ingresso nel territorio di uno Stato membro si appone sistematicamente un timbro: |
Al momento dell'ingresso nel territorio di uno Stato membro, se viene attraversata una frontiera esterna, si appone sistematicamente un timbro: | ||
Motivazione È opportuno precisare che l'ingresso nel territorio di uno Stato membro avviene attraverso una frontiera esterna dello spazio Schengen. | |||
| Emendamento 17 ARTICOLO 3, PUNTO 5 Punto 3.4.2.3, paragrafo 3 (Manuale comune) | |||
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Anche in caso di snellimento dei controlli, gli agenti responsabili sono tenuti a procedere conformemente al punto 1.3.5.4. |
Anche in caso di snellimento dei controlli dovuto a circostanze eccezionali, gli agenti responsabili sono tenuti a procedere conformemente al punto 1.3.5.4." | ||
Motivazione Il presente emendamento è coerente con l'emendamento 16 al punto 1.3.5. del Manuale comune sulle frontiere esterne, che elimina la possibilità di snellire i controlli in circostanze eccezionali, e un eventuale snellimento è ammissibile soltanto in casi eccezionali definiti e applicati in maniera uniforme in tutti gli Stati dello spazio Schengen. Il punto 3.4.2.3 del Manuale comune sulle frontiere esterne è ridotto al testo presentato, poiché sono soppressi i due paragrafi che autorizzano lo snellimento dei controlli di frontiera in circostanze eccezionali imputabili essenzialmente all'intensità del traffico. | |||
| Emendamento 18 ARTICOLO 4 | |||
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Gli Stati membri adottano tutte le opportune misure per informare i cittadini dei paesi terzi dell'applicazione del presente regolamento. |
Gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio adottano tutte le opportune misure per informare i cittadini dei paesi terzi dell'applicazione del presente regolamento. | ||
Motivazione Sia la Commissione che il Consiglio devono partecipare, insieme agli Stati membri, alla preparazione e all'applicazione di una strategia comune di informazione volta a garantire che i cittadini dei paesi terzi siano a conoscenza delle nuove disposizioni che saranno applicate sistematicamente allorché attraverseranno le frontiere esterne dello spazio Schengen. | |||
- [1] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
I. INTRODUZIONE
Prima dell’entrata in vigore degli accordi di Schengen, ogni Stato membro effettuava individualmente il controllo all’ingresso nel proprio territorio, tenendo conto che l’articolo 54 del Trattato CE aveva stabilito il principio della libera circolazione dei lavoratori originari degli Stati membri, e di conseguenza il divieto dell’obbligo di possedere un permesso di ingresso tra Stati membri.
L’accordo di Schengen relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni è stato firmato il 14 giugno 1985 tra Francia, Germania e Benelux, nell’ambito di una cooperazione intergovernativa, dal momento che su questo tema non tutti gli Stati membri della Comunità europea condividevano l’idea di aprire lo spazio europeo alla libera circolazione delle persone, fossero queste cittadini europei o di Paesi terzi.
La convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen è stata firmata dagli stessi Stati membri il 19 giugno 1990 ed è entrata in vigore il 26 marzo 1995. Successivamente, hanno aderito agli accordi tutti gli Stati dell’Unione, eccezion fatta per la Gran Bretagna e l’Irlanda. A questi tredici Stati si devono aggiungere l’Islanda e la Norvegia, che si sono associati.
Obiettivo dell’accordo è quello di abolire progressivamente i controlli tra le frontiere interne degli Stati membri e trasferire questi controlli alle frontiere esterne, nonché rafforzare la cooperazione giuridica, doganale e di polizia con “misure compensatorie” che garantiscano la sicurezza nel territorio dell’Unione Europea. Una delle principali misure è costituita dal Sistema di Informazione di Schengen (SIS).
Il Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1 maggio 1999, ha mantenuto, tra le “misure di accompagnamento”, la strategia di soppressione dei controlli delle persone alle frontiere interne dell’UE, come previsto dall’articolo 61 del TCE.
Attualmente, il controllo dell’ingresso dei cittadini provenienti da Paesi terzi nel territorio dei Paesi firmatari dell’accordo di Schengen è realizzato alle frontiere esterne dei Paesi facenti parte dello “spazio Schengen”. Tali frontiere sono denominate “frontiere esterne”, per distinguerle dalle “frontiere interne”, che separano invece tra di loro il territorio degli Stati membri.
II. SOPPRESSIONE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE INTERNE DELL’UE E SPOSTAMENTO DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE ESTERNE.
Il Trattato di Amsterdam ha dato un impulso decisivo alla politica di soppressione progressiva dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri trasferendo questi controlli alle frontiere esterne. In virtù di un protocollo annesso al Trattato, gli Stati membri parte degli accordi di Schengen (tutti tranne il Regno Unito e l’Irlanda) sono autorizzati ad instaurare tra di loro una cooperazione rafforzata negli ambiti di pertinenza dello spazio Schengen.
Le misure di controllo alle frontiere esterne sono previste nella Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen. Il Manuale comune è invece lo strumento di applicazione della Convenzione. Tale Manuale si compone di due parti: “le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri” e “il controllo delle frontiere”.
III. PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE L’OBBLIGO DI PROCEDERE ALL’APPOSIZIONE SISTEMATICA DI TIMBRI SUI DOCUMENTI DI VIAGGIO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI AL MOMENTO DELL’ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI
La progressiva realizzazione dello “spazio Schengen” ha prodotto in ciascuno Stato membro procedure diverse in merito ai controlli delle proprie frontiere esterne.
Questo si è ripercosso negativamente anche sulle verifiche dell’adempimento delle condizioni del soggiorno di corta durata dei cittadini dei Paesi terzi che si trovano nel territorio degli Stati membri.
Pertanto la Commissione ha presentato una proposta di Regolamento del Consiglio, al fine di stabilire l’obbligatorietà dell’apposizione sistematica di un timbro sul documento di viaggio di tali cittadini, al momento del controllo all’ingresso delle frontiere esterne.
IV. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA LEGISLATIVA
La relatrice condivide la proposta della Commissione, in quanto l’apposizione sistematica di un timbro sul documento di viaggio può contribuire efficacemente alla lotta contro l’immigrazione clandestina.
E’ altresì importante adottare uno strumento comunitario per stabilire in modo uniforme un livello equivalente di controllo delle frontiere esterne, laddove la responsabilità dello Stato che esercita il controllo investe anche il resto dei Paesi dello spazio Schengen.
Gli emendamenti presentati mirano semplicemente a precisare il contenuto della proposta.
In particolare, pare opportuno specificare per l’insieme del testo legislativo che qualora si parli di “Manuale comune”, si tratta sempre del Manuale comune sulle frontiere esterne.
Un’altra puntualizzazione riguarda il mezzo di prova da esibire da parte del cittadino di un paese terzo sprovvisto del timbro d’ingresso sul proprio documento di viaggio per dimostrare la propria regolarità: sembra più pertinente, da un punto di vista giuridico, parlare di “prove documentali” anziché di “ogni mezzo di prova” o di una presunzione dimostrata “in qualsiasi modo”, cui segue, nel testo della Commissione, una lista di possibili giustificazioni.
Un’altra precisazione riguarda le circostanze eccezionali che possono far snellire i controlli alle frontiere: trattandosi di controlli che sono effettuati a vantaggio di tutti gli Stati che costituiscono lo spazio Schengen, è necessario che tali circostanze siano definite in maniera uniforme.
La relatrice ritiene comunque che questo regolamento sia un primo passo verso una riforma più completa del sistema attuale, che preveda l’apposizione sistematica di un timbro anche all’uscita dal territorio dello spazio Schengen. Esistono infatti documenti che autorizzano l’attraversamento delle frontiere più volte, nell’ambito di un soggiorno limitato. Risulta quindi pressoché impossibile comprovare il periodo di tempo che il cittadino di un paese terzo trascorre effettivamente sul territorio degli Stati membri in assenza di un timbro di uscita.