RELAZIONE sulla richiesta dell’on. Umberto Bossi riguardante la difesa della sua immunità parlamentare e dei suoi privilegi
(2003/2171(IMM))

21 aprile 2004

Commissione giuridica e per il mercato interno
Relatore: Kurt Lechner

Procedura : 2003/2171(IMM)
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A5-0281/2004
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PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 12 maggio 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di avere ricevuto una richiesta dell’on. Umberto Bossi riguardante la difesa della sua immunità parlamentare, contestualmente ad un procedimento presso un tribunale italiano. La richiesta è stata deferita alla commissione giuridica e per il mercato interno, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento.

Nella riunione del 6 novembre 2003 la commissione ha nominato relatore Klaus-Heiner Lehne.

Nella riunione del 27 gennaio 2004, 24 febbraio 2004 e 17 marzo 2004 ha proceduto a uno scambio di opinioni sulle ragioni che militano a favore e/o o contro la difesa dei privilegi. Nell’ultima riunione indicata ha ascoltato un rappresentante dell’on. Umberto Bossi sulla richiesta di cui trattasi, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento.

Nella riunione del 6 aprile 2004 Klaus-Heiner Lehne si è dimesso da relatore. La commissione ha pertanto nominato relatore Kurt Lechner.

Nella riunione del 20 aprile 2004 ha esaminato il progetto di relazione e ha approvato la proposta di decisione con 11 voti favorevoli, uno contrario e un'astensione.

Hanno partecipato alla votazione Giuseppe Gargani (presidente), Ioannis Koukiadis (vicepresidente), Kurt Lechner (relatore), Uma Aaltonen, Paolo Bartolozzi, Ward Beysen, Bert Doorn, Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Gian Paolo Gobbo, Lord Inglewood, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Roy Perry, Francesco Enrico Speroni (in sostituzione di Alexandre Varaut).

La relazione è stata depositata il 21 aprile 2004.

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta dell’on. Umberto Bossi riguardante la difesa della sua immunità parlamentare e dei suoi privilegi

(2003/2171(IMM))

Il Parlamento europeo,

-   vista la richiesta inoltrata dall'on. Umberto Bossi e resa nota in Aula il 12 maggio 2003, riguardante la difesa della sua immunità, contestualmente ad un procedimento pendente dinanzi al tribunale di Brescia,

-   visti l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 4, paragrafo 2 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

-   viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986[1],

-   visti gli articoli 6 e 6 bis del suo regolamento,

-   vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0281/2004),

A.   considerando che l’on. Umberto Bossi è stato eletto al Parlamento europeo in occasione della quinta elezione a suffragio universale diretto del 13 giugno 1999, che il suo mandato è stato verificato dal Parlamento il 15 dicembre 1999[2] e che il suo mandato è scaduto il 10 giugno 2001,

B.   considerando che i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni[3],

C.   considerando che il divieto di perseguire in via giudiziaria comporta anche il divieto di ricorrere alle vie legali contro un membro del Parlamento europeo,

D.   considerando che ai membri del Parlamento europeo compete di partecipare alle vicende politiche della loro circoscrizione elettorale e che pertanto si può, a giusta ragione, muovere dal presupposto che in sede di pubblicazione di articoli di stampa su temi controversi essi esercitano le loro funzioni di membri del PE,

1.   decide di difendere l'immunità e i privilegi del suo ex membro, on. Umberto Bossi;

2.   propone, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo summenzionato e tenendo conto dei procedimenti in corso nello Stato membro in questione, di dichiarare che il procedimento in oggetto non deve essere proseguito; invita pertanto il tribunale a trarne le opportune conclusioni;

3.   incarica il suo Presidente di comunicare immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione al tribunale di Brescia.

  • [1] Cfr. Raccolta della giurisprudenza della Corte 1964, pag. 399, causa 101/63 (Wagner/Fohrmann e Krier), e Raccolta 1986, pag. 2403, causa 149/85 (Wybot/Faure).
  • [2] Decisione del Parlamento europeo del 15.12.1999 sulla verifica dei mandati della 5a elezione a suffragio universale diretto del Parlamento europeo del 10-13.6.1999 (GU C 296 del 18.10.2000, pag. 93).
  • [3] Art. 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

MOTIVAZIONE

I.   Ricevibilità della richiesta

Il primo mandato dell’on. Umberto Bossi quale membro del Parlamento europeo si è protratto dal 19 luglio 1994 fino al 19 luglio 1999. Il suo secondo mandato dal 20 luglio 1999 fino al 10 giugno 2001, data della sua nomina a ministro (incompatibilità a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino, dell’Atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’Assemblea a suffragio universale diretto[1]).

Gli articoli di stampa di cui trattasi sono stati pubblicati già il 24 maggio 2001 e il 25 maggio 2001 in vari quotidiani italiani.

A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento europeo, la richiesta è pertanto ricevibile, poiché in detto periodo l’on. Umberto Bossi era membro del Parlamento europeo.

II.   Fatti e fondatezza della richiesta

L’avvocato Matteo Brigandi in una lettera inviata l’11 novembre 2003 al Presidente del Parlamento europeo, on. Pat Cox, comunicava i motivi che avevano indotto l’ex membro, on. Umberto Bossi, a sollecitare la difesa dei suoi privilegi e delle sue immunità[2].

Il procedimento si basa su un’azione civile promossa dalla dott.ssa Paola Braggion, residente in Como, dinanzi al tribunale di Brescia, con la quale l’attrice si prefigge quanto segue:

  • constatazione che le affermazioni del convenuto, on. Umberto Bossi, negli articoli giornalistici pubblicati il 24 maggio 2001 e il 25 maggio 2001 in vari quotidiani italiani sono lesive dell’onore, della reputazione e dell’identità personale nonché, in generale, dei diritti della personalità dell’attrice;
  • condanna del convenuto al risarcimento dei danni imputabili a dette affermazioni a discrezione del tribunale.

1.   I fatti

Il 24 e 25 maggio 2001 apparivano nei quotidiani “La Repubblica”, “Il Giornale”, “Il Corriere di Como”, “Libero”, “La Provincia” e “La Stampa” vari articoli giornalistici che riportavano affermazioni dell’on. Umberto Bossi in ordine alla sua condanna del giorno precedente ad un anno e quattro mesi di reclusione, con la condizionale, per il reato di vilipendio alla bandiera nazionale.

L’attrice, dott.ssa Paola Braggion, sotto la cui presidenza il tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù, aveva condannato il deputato il 23 maggio 2001 per vilipendio alla bandiera nazionale ad un anno e quattro mesi di reclusione, si sente lesa sia sul piano personale sia nella sua veste di giudice da dette affermazioni, giacché si insinua che essa avrebbe strumentalizzato il proprio ufficio per attaccare il governo da poco formatosi e, nello svolgere le proprie funzioni, avrebbe istruito processi basati su reati di opinione.

Al che l’attrice rileva che, nell’esercizio delle funzioni che la legge le ha attribuito, non ha svolto nient’altro che il proprio dovere. Le dichiarazioni del convenuto presentano all’opinione pubblica un’immagine dell’attrice distorta ed aberrante.

2.   Articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (PPI)

L’articolo 9 del PPI recita testualmente:

“I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni”.

È pertanto determinante appurare se le opinioni oggetto dell’azione giudiziaria siano state espresse nell’esercizio delle funzioni di membro del Parlamento europeo e se il perseguimento abbia, per analogia, carattere penale.

Anche un’azione giudiziaria civile può configurarsi come un perseguimento da parte dello Stato di un deputato ai sensi dell'articolo 9 del PPI[3].

In proposito, occorre rilevare due criteri:

-   il tipo ed il contesto politico nel cui ambito sono state rilasciate le affermazioni incriminate di un membro del Parlamento europeo;

-   l’entità del danno fatto valere in via civile dall’attore.

Il Parlamento europeo ha sempre dichiarato, quale principio basilare, che in alcun caso si procede alla revoca dell’immunità allorquando le azioni o le affermazioni addebitate al membro siano state compiute nell’ambito delle sue attività politiche o in diretta relazione[4]. Il diritto a siffatte esternazioni riveste un’importanza centrale per il ruolo di un deputato eletto dal popolo.

In applicazione di detti principi, il vostro relatore rileva che le dichiarazioni dell’ex membro Umberto Bossi costituiscono un’espressione di opinioni ammissibili nell’arena politica. Le affermazioni vanno considerate nel contesto del confronto politico allora in atto fra una parte dell’apparato giudiziario e una parte dell’establishment politico, e si riferiscono ad una vicenda di autentico interesse pubblico. Il diritto a siffatte esternazioni riveste un’importanza centrale per il ruolo di un deputato eletto dal popolo.

L’ex membro Umberto Bossi ha collocato in un contesto politico generale la sua propria condanna ad una pena detentiva non irrilevante, seppur con la condizionale, rinfacciando all’intera magistratura giudicante italiana di indulgere ad una giustizia eccessivamente politicizzata.

III.   Conclusione

Alla luce delle precedenti considerazioni la commissione giuridica e per il mercato interno raccomanda al Parlamento europeo di difendere, a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, del suo regolamento, l'immunità e i privilegi del suo ex membro, on. Umberto Bossi.

  • [1] GU L 278 dell’8.10.1976, pagg. 5-11.
  • [2] Comunicazione ai membri n. 29/2003 (PE 338.479).
  • [3] Richiesta di difesa dell’immunità degli onn. Jannis Sakellariou (A5-0309/2003) e Giuseppe Gargani (decisione del 16.12.2003, 2003/2182(IMM)).
  • [4] Da ultimo, nel caso della richiesta di revoca dell’immunità di Mogens N.J. Camre (decisione dell’1.7.2003, 2003/2249(IMM)).