RELAZIONE sugli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico

9.2.2005 - (2004/2186(INI))

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatrice: Sophia in 't Veld


Procedura : 2004/2186(INI)
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A6-0034/2005
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sugli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico

(2004/2186(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visto il progetto di decisione della Commissione, del 18 febbraio 2004, riguardante l'applicazione dell'articolo 86 del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale, quale trasmesso al Parlamento europeo per parere l'8 settembre 2004,

–   visto il progetto di direttiva della Commissione, del 18 febbraio 2004, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, quale trasmesso al Parlamento europeo per parere l'8 settembre 2004,

–   visto il documento di lavoro della Commissione su una disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico ("Disciplina"), quale trasmesso al Parlamento europeo per parere l'8 settembre 2004,

–   visti gli articoli 2, 5, 16, 73, 86, 87 e 88 del trattato CE,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sui servizi di interesse generale, segnatamente quelle del: 17 dicembre 1997 sulla comunicazione della Commissione "Servizi di interesse generale in Europa"[1]; 18 maggio 2000 sul progetto di direttiva che modifica la direttiva 80/723/CEE della Commissione relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche[2]; 13 novembre 2001 sulla comunicazione della Commissione "I servizi d'interesse generale in Europa"[3]; 14 gennaio 2004 sul "Libro verde sui servizi di interesse generale"[4],

–  visto il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")[5],

–   visto il "Libro verde sui servizi di interesse generale" (COM(2003)0270) e il "Libro bianco sui servizi di interesse generale" (COM(2004)0374) della Commissione,

–   viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, e le conclusioni dei Consigli europei di Laeken (dicembre 2001) e di Barcellona (marzo 2002), che invitano la Commissione a fornire chiarimenti in merito al regime degli aiuti di Stato nell'ambito dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato,

–   vista la relazione elaborata nel novembre 2004 dal Gruppo di alto livello presieduto da Wim Kok sulla strategia di Lisbona, intitolata "Facing the challenge"[6],

–   visti gli articoli I-3; I-5; II-96; III-122; III-166; III-167; III-238 del trattato che istituisce una costituzione per l'Europa, quale firmato dagli Stati membri a Roma il 29 ottobre 2004,

–   vista la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa ai servizi d'interesse generale, segnatamente la sentenza Altmark del 24 luglio 2003[7],

–   visto il parere del Comitato delle regioni del 29 settembre 2004[8]3,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 ottobre 2004[9]4,

–   visto l'articolo 45 e l'articolo 112, paragrafo 2, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0034/2005),

A. considerando che servizi d'interesse generale (SIG) di elevata qualità, accessibili a tutti, non solo costituiscono un importante elemento di coesione sociale ed economica, ma possono anche contribuire in misura considerevole alla competitività dell'economia europea,

B.  considerando che il trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa riconosce il diritto delle autorità locali all'autogoverno (articolo I-5) e fa della coesione territoriale un obiettivo globale dell'Unione (articolo I-3),

C. considerando che l'interesse del cittadino nel suo duplice ruolo di consumatore (di servizi) e di contribuente deve costituire il principio guida; considerando che alle imprese che forniscono SIG vanno concesse compensazioni al solo scopo di assicurare la fornitura di servizi di alta qualità, accessibili e a prezzi abbordabili e che obiettivi di altro tipo devono essere conseguiti con altre forme di sostegno,

D. considerando che, fatte salve le norme vigenti in materia di mercato interno, i servizi pubblici a livello locale vengono gestiti in base a decisioni prese da organismi democraticamente legittimati, vicini ai cittadini e capaci di rispondere alle loro necessità in maniera adeguata e innovativa,

E.  considerando che il mercato interno, la liberalizzazione e il rispetto delle norme di concorrenza hanno, nel complesso, migliorato l'accesso ai SIG, offrendo nuovi servizi con maggiori opportunità di scelta, una migliore qualità e costi più bassi per i consumatori,

F.  considerando che l'importo complessivo degli aiuti di Stato concessi ogni anno nell'Unione europea rappresenta più del 50% del bilancio annuale dell'Unione stessa, anche in base alle stime più caute; considerando che gli aiuti di Stato hanno ripercussioni sulle finanze pubbliche, sulla concorrenza e sulla capacità delle imprese private di investire in un ambiente economico globalizzato; considerando che le compensazioni che costituiscono aiuti di Stato sono finanziate dal contribuente europeo e devono quindi essere utilizzate in modo responsabile ed efficace,

G. considerando che non è sempre possibile distinguere chiaramente tra due categorie separate, segnatamente i SIG e i servizi d'interesse economico generale (SIEG), dal momento che la qualificazione di "non economico" ha una duplice dimensione: l'obiettivo e l'intento del servizio e la forma giuridica del prestatore (pubblico, privato o altro) e il contesto economico in cui opera (libero mercato, mercato regolamentato, monopolio statale, ecc.); considerando che vi sono notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda entrambi questi aspetti, il che rende una singola definizione europea sia impossibile che contraria ai principi di sussidiarietà e autogoverno; considerando tuttavia necessario, per ragioni pratiche e operative, elaborare criteri per stabilire in quali circostanze possano essere concesse deroghe alle norme in materia di concorrenza; considerando che la qualificazione di "non economico" deve poggiare su criteri che riguardano sia l'obiettivo del servizio, da un lato, che il fornitore di servizi e il contesto economico, dall'altro,

H. considerando che le autorità pubbliche mantengono in ogni momento la responsabilità esclusiva per quanto riguarda la definizione del quadro di criteri e condizioni applicabili alla fornitura di servizi, indipendentemente dallo status giuridico del prestatore e a prescindere dal fatto che il servizio venga fornito o meno sulla base della libera concorrenza,

I.   considerando che la definizione di criteri e condizioni quadro per i SIG e il livello del servizio atteso sono perlopiù legati alle tradizioni nazionali, regionali o locali, e dovrebbe quindi essere lasciata alle autorità nazionali, regionali o locali competenti, nell'ambito del loro diritto all'autogoverno e ferme restando le norme vigenti in materia di mercato interno,

J.   considerando che un servizio di questo tipo dovrebbe essere conferito mediante un atto ufficiale che definisca i dettagli dell'obbligo di servizio, così da garantire che solo i SIG riconosciuti beneficino delle disposizioni proposte,

K. considerando che il conferimento mediante un tale atto ufficiale deve ottemperare a criteri di trasparenza nonché basarsi sulla parità di condizioni per tutti i concorrenti,

L.  considerando che il concetto di compensazione racchiude qualsiasi tipo di aiuto, sia in denaro che in risorse fisiche o umane, o basato su una disposizione giuridica o sulla natura giuridica dello status del beneficiario in relazione al finanziamento del contratto,

M. considerando che la proposta della Commissione si applica soltanto ai casi che non ottemperano ai quattro criteri definiti dalla Corte di giustizia europea nella sentenza Altmark e che una volta adempiuti i quattro criteri le compensazioni non sono considerate aiuti statali,

N. considerando che l'importo della compensazione non può eccedere quanto necessario per la gestione del servizio e non deve essere utilizzato per finanziare attività al di fuori dell'ambito del servizio in questione (le cosiddette "sovvenzioni incrociate"),

O. considerando che la compensazione deve essere messa a disposizione di tutti gli operatori, indipendentemente dal loro status giuridico, incaricati di fornire SIG,

P.  considerando che la concessione di aiuti di Stato ad un monopolio rappresenta solitamente un ostacolo al corretto funzionamento del mercato e deve quindi essere esaminata a fondo e pienamente giustificata,

Q. considerando che l'incarico di servizio per il quale sono ammissibili le compensazioni o gli aiuti di Stato ai sensi delle disposizioni proposte dovrebbe essere aggiudicato mediante una procedura di gara equa e trasparente,

R.  considerando la difficoltà di valutare la portata e le implicazioni delle proposte in questione in assenza di dati concernenti il numero di imprese, l'importo complessivo degli aiuti di Stato e l'onere amministrativo totale,

S.  considerando che la giustificazione per la concessione di aiuti di Stato a imprese incaricate di un SIG o di compensazioni di Stato andrebbe rivista a intervalli congrui e regolari, perché emergono nuovi servizi o perché, al contrario, i servizi esistenti diventano obsoleti o vengono prestati mediante nuovi strumenti a seguito del progresso tecnologico e dei cambiamenti che intervengono nella società,

T.  considerando che sono necessari efficaci e severi controlli in sede di concessione di aiuti o compensazioni statali onde garantire una concorrenza leale e trasparenza e abolire le discriminazioni,

U. considerando che, nell'applicare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la Commissione europea dovrebbe concentrarsi sul controllo degli abusi aventi un impatto significativo sul mercato interno; considerando che i servizi pubblici a livello locale non influiscono di norma sul commercio transfrontaliero,

Aspetti generali

1.  accoglie favorevolmente le proposte della Commissione e sottoscrive gli obiettivi di ridurre inutili oneri burocratici e di fornire chiarimenti di tipo giuridico; rileva che, come annunciato dalla Commissione nel suo summenzionato Libro bianco sui servizi d'interesse generale, i chiarimenti giuridici devono definire quando una compensazione non costituisce un aiuto statale; chiede comunque alla Commissione di chiarire cosa non costituisce un aiuto statale.

2.  raccomanda che le disposizioni siano applicate senza ritardi, onde limitare al minimo il vuoto giuridico che viene a crearsi tra la pronuncia della sentenza Altmark e la data dell'entrata in vigore delle disposizioni proposte; ritiene che, in attesa della loro entrata in vigore, dette disposizioni debbano essere applicate a tutti gli aiuti di Stato concessi successivamente alla sentenza Altmark e che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della decisione; ritiene che gli aiuti di Stato che non soddisfano tali condizioni debbano essere trattati in conformità delle direttive quadro, degli orientamenti e dei pareri pertinenti;

3.  invita la Commissione a chiarire adeguatamente tutte le conseguenze giuridiche degli strumenti proposti nonché il modo in cui interagiscono e la loro compatibilità con la vigente normativa dell'UE in materia di appalti pubblici e con le disposizioni legislative settoriali dell'UE;

4.  chiede alla Commissione di chiarire lo status giuridico della Disciplina comunitaria, anche allo scopo di consentire al Parlamento europeo di svolgere pienamente il proprio ruolo in questo dibattito altamente politico;

5.  sottolinea che è necessario elaborare e chiarire ulteriormente i criteri risultanti dalla giurisprudenza Altmark, in particolare il quarto criterio, con il riferimento ivi compreso a una "impresa media, gestita in modo efficiente"; invita pertanto la Commissione a concludere i lavori inerenti all'annunciata comunicazione interpretativa della sentenza Altmark; propone di effettuare un'analisi comparativa, unitamente a un'adeguata consultazione dei diretti interessati, ai fini di un'ulteriore chiarificazione di tali criteri allo scopo di conseguire certezza del diritto;

Per quanto riguarda la Disciplina

6.  sottoscrive l'approccio generale adottato dalla Commissione nella Disciplina;

7.  plaude alla prevista deroga a favore degli organismi pubblici di radiodiffusione (paragrafo 4), poiché, così facendo, si riconoscono le peculiarità del servizio pubblico di radiodiffusione rispetto ad altri SIEG nonché le competenze degli Stati membri quali riconosciute dal Protocollo di Amsterdam;

8.  plaude alla decisione della Commissione di consultare il Parlamento europeo sulla proposta Disciplina;

9.  sottolinea che alle istituzioni aventi legittimità democratica in materia, ossia le autorità nazionali, regionali e locali, spetta la responsabilità di definire i SIEG nonché di imporre obblighi ai prestatori di servizio all'uopo incaricati e di valutare questi ultimi;

10. sottolinea la necessità di ampie consultazioni, in particolare con gli utenti, sia al momento di definire gli obblighi di servizio che all'atto di valutare se detti obblighi vengano assolti dal prestatore; ritiene che, essendo gli aiuti di Stato ammessi per la fornitura di un servizio particolare, la soddisfazione dell'utente è la principale giustificazione per la loro concessione;

11. chiede che siano applicate rigorosamente le norme per le imprese che utilizzano le sovracompensazioni per finanziare un altro SIEG gestito dalla stessa impresa; ritiene che un simile trasferimento debba risultare dalla contabilità dell'impresa in questione e debba essere effettuato conformemente ai principi enunciati nella Disciplina; ritiene che gli Stati membri abbiano l'obbligo di assicurare che tali trasferimenti vengano sottoposti a un adeguato controllo; reputa opportuno che siano applicate le norme sulla trasparenza contenute nella direttiva 80/723/CEE[10] della Commissione;

12. sottolinea che il punto 22 (la sovracompensazione che va a beneficio di un'impresa pubblica può essere utilizzata dallo Stato, in qualità di azionista, per procedere ad un apporto finanziario a favore di detta impresa) non sembra rispettare il principio della neutralità; propone che esso sia riformulato così da coprire tutti i prestatori, indipendentemente dal loro status giuridico;

13. ritiene che per "impresa" si debba intendere qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento, e che per "impresa pubblica" si debba intendere ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 80/723/CEE;

14. è favorevole all'esclusione del servizio pubblico di radiodiffusione in ragione del ruolo specifico che esso riveste riguardo alle esigenze democratiche, sociali e culturali della società;

15. ritiene che la decisione debba rimanere valida per quattro anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore e che per il suo rinnovo essa debba essere sottoposta a una revisione che includa una valutazione esaustiva dell'impatto, basata su informazioni fattuali e ampie consultazioni, ponendo in particolare l'accento sugli utenti; chiede che le relative informazioni siano messe a disposizione Parlamento europeo;

16. accoglie con particolare soddisfazione il punto 11 della Disciplina relativo alle tariffe sociali;

Per quanto riguarda il progetto di decisione sull'applicazione dell'articolo 86 del trattato

17. chiede che la Commissione definisca chiaramente il campo di applicazione del progetto di decisione;

18. propone che i "piccoli" SIEG siano definiti come imprese che non influiscono in misura sostanziale sullo sviluppo degli scambi e sulla concorrenza, dal momento che il loro fatturato è limitato o perché le loro attività sono di carattere prettamente locale;

19. insiste sul fatto che anche nei casi in cui gli aiuti di Stato per i servizi di interesse generale sono ammissibili, tali servizi dovrebbero comunque essere soggetti a una procedura di gara equa e trasparente, in base alla quale l'importo dei suddetti aiuti è stabilito in maniera oggettiva;

20. è del parere che la soglia applicabile per l'esenzione delle compensazioni per il servizio pubblico dall'obbligo di notificazione dovrebbe essere abbastanza elevata da garantire una flessibilità sufficiente e un onere amministrativo minimo, senza distorcere in modo ingiustificato la concorrenza; condivide in linea di principio i riferimenti suggeriti dalla Commissione, vale a dire la definizione standard di PMI e la soglia per le compensazioni;

21. è favorevole a una politica fondata su prove e propone pertanto che, per il loro rinnovo, le disposizioni proposte formino soggetto di una revisione che comprenda una valutazione esaustiva dell'impatto basata su informazioni fattuali e ampie consultazioni e ponga particolarmente l'accento sugli utenti; chiede che le relative informazioni siano messe a disposizione del Parlamento europeo;

22. chiede alla Commissione di precisare se le soglie relative al fatturato si riferiscono all'impresa nel suo complesso o alle sue singole attività;

23. chiede disposizioni addizionali intese ad evitare il rischio che le imprese più grandi si scindano in entità più piccole per aggirare il criterio della soglia, rischio che vale anche per settori che si compongono di numerosi piccoli prestatori che operano essenzialmente come un operatore unico;

24. osserva che nel campo di applicazione del progetto di decisione rientrano gli ospedali e le imprese con incarichi di edilizia popolare, quantunque anche in questi settori aiuti di cospicua entità potrebbero comportare distorsioni di concorrenza; fa altresì presente che tali settori risultano interessanti anche per operatori privati; rileva inoltre che la concessione di sovvenzioni potrebbe incidere negativamente sulla concorrenza e che pertanto sarebbe opportuno non esentare specificamente i predetti settori dall'obbligo di notifica e porre in atto le disposizioni dell'articolo 1, punto i) del progetto di decisione;

25. chiede alla Commissione di chiarire quali principi intende applicare al momento di valutare i singoli casi;

26. ritiene che, nel settore dei trasporti, la decisione vada applicata solamente alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico per collegamenti marittimi e aerei con isole e collegamenti aerei e terrestri con insediamenti remoti e isolati, concessa conformemente alle regolamentazioni settoriali vigenti, il cui traffico annuale non superi i 300 000 passeggeri;

Per quanto riguarda il progetto di direttiva sulla trasparenza

27. concorda con la Commissione sul fatto che i criteri della sentenza Altmark necessitino di ulteriori chiarimenti; precisa tuttavia che, siccome la direttiva sulla trasparenza è parte del pacchetto legislativo sugli aiuti di Stato e mira esclusivamente ad assicurare la vigilanza su di essi, la sua sfera di applicazione dovrebbe essere circoscritta agli aiuti di Stato stessi; concorda con la Commissione sul fatto che le imprese cui è concessa compensazione sulla base dei criteri risultanti dalla giurisprudenza Altmark non devono beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di contabilità separate;

28. rileva che sembra intercorrere un certo lasso di tempo tra la pronuncia della sentenza Altmark (luglio 2003), la Disciplina e la decisione proposte (prima metà del 2005) e il termine entro il quale gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva sulla trasparenza (più di 12 mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale); chiede chiarimenti alla Commissione quanto alle disposizioni in vigore durante questo periodo e a possibili vuoti giuridici;

Modifiche

29. chiede alla Commissione di tener conto delle seguenti modifiche al suo progetto di decisione sull'applicazione dell'articolo 86 del trattato agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale:

Progetto di decisione Modifiche del Parlamento

Modifica 1

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis) Per "impresa" si intende qualsiasi entità impegnata in un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Per "impresa pubblica" si intende l'impresa che risponda alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche1.

____________________

1GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva quale modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75).

 

Modifica 2

Articolo 1, punto i)

i) Le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse alle imprese il cui fatturato totale annuo al netto dalle imposte non ha raggiunto un totale di (...) negli ultimi due esercizi annuali precedenti quello dell'assegnazione del SIEG e per cui l'importo annuale della compensazione per il servizio in questione rimane inferiore a (...). Quest'ultima soglia può essere determinata considerando una media annuale che rappresenti gli importi attualizzati delle compensazioni concesse nel corso del contratto o in un periodo di cinque anni. Per gli enti creditizi, la soglia di (…) è sostituita da una soglia di (…) del totale dello stato patrimoniale.

i) Le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse alle imprese il cui fatturato totale annuo al netto dalle imposte non ha raggiunto un totale di 50 milioni di euro negli ultimi due esercizi annuali precedenti quello dell'assegnazione del SIEG e per cui l'importo annuale della compensazione per il servizio in questione rimane inferiore a 15 milioni di euro. Quest'ultima soglia può essere determinata considerando una media annuale che rappresenti gli importi attualizzati delle compensazioni concesse nel corso del contratto o in un periodo di cinque anni. Per gli enti creditizi, la soglia di 50 milioni di euro è sostituita da una soglia di 800 milioni di euro del totale dello stato patrimoniale.

Modifica 3

Articolo 1, punto ii)

ii) Le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse agli ospedali che svolgono servizi di interesse economico generale.

ii) Le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse agli ospedali che svolgono servizi di interesse economico generale, purché lo Stato membro interessato presenti alla Commissione una descrizione dettagliata delle modalità di organizzazione e di finanziamento del suo settore ospedaliero, così da consentire alla Commissione di valutare se tale compensazione è compatibile con il trattato. Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione qualsiasi modifica nell'organizzazione o nel finanziamento del settore in questione.

 

Modifica 4

Articolo 1, punto iii)

iii) Le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse alle imprese aventi incarichi di edilizia popolare che svolgono servizi di interesse economico generale.

iii) Le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse alle imprese aventi incarichi di edilizia popolare che svolgono servizi di interesse economico generale, purché lo Stato membro interessato presenti alla Commissione una descrizione dettagliata delle modalità di organizzazione e di finanziamento delle imprese aventi incarichi di edilizia popolare sul suo territorio, così da consentire alla Commissione di valutare se tale compensazione è compatibile con il trattato. Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione qualsiasi modifica nell'organizzazione o nel finanziamento delle imprese in questione.

 

Modifica 5

Articolo 1, punto iv)

iv) Nel settore dei trasporti la presente decisione si applica esclusivamente alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico per i collegamenti marittimi con le isole, concesse conformemente alle regolamentazioni settoriali e il cui traffico annuale non superi i 100 000 passeggeri

iv) Nel settore dei trasporti la presente decisione si applica esclusivamente alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico per i collegamenti marittimi e aerei con le isole e per i collegamenti terrestri e aerei con insediamenti remoti o isolati, concesse conformemente alle regolamentazioni settoriali e il cui traffico annuale non superi i 300 000 passeggeri

Modifica 6

Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. La presente decisione si applica fatti salvi i disposti di cui agli articoli 81 e 82 del trattato.

Modifica 7

Articolo 2

Nella misura in cui costituiscono aiuti di Stato le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico che soddisfano le condizioni stabilite dalla presente decisione sono compatibili con il mercato comune ed esentata dall'obbligo di notificazione preventiva di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, fatta salva l'esistenza di disposizioni più rigorose relativamente agli obblighi di servizio pubblico nelle normative comunitarie settoriali.

Nella misura in cui costituiscono aiuti di Stato le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico che soddisfano le condizioni stabilite dalla presente decisione sono compatibili con il mercato comune ed esentata dall'obbligo di notificazione preventiva di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, fatta salva l'esistenza di disposizioni relativamente agli obblighi di servizio pubblico nelle normative comunitarie settoriali.

Modifica 8

Articolo 4, lettera b bis) (nuova)

 

b bis) la necessità pubblica, altrimenti inadeguatamente assolta, soddisfatta da tale atto.

Modifica 9

Articolo 4, comma 1 bis (nuovo)

 

Nel definire gli obblighi di servizio pubblico e nel valutare l'ottemperanza a detti obblighi da parte delle imprese interessate, gli Stati membri procedono ad ampie consultazioni, ponendo in particolare l'accento sugli utenti.

Modifica 10

Articolo 4, comma 1 ter (nuovo)

 

Per poter beneficiare della presente decisione, l'incarico di servizio pubblico è assegnato per mezzo di una procedura di gara equa e trasparente.

Modifica 11

Articolo 7 bis (nuovo)

 

Articolo 7 bis

 

La presente decisione rimane valida per quattro anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. Il rinnovo della presente decisione è soggetto a una revisione, comprendente una valutazione esaustiva dell'impatto basata su informazioni fattuali e ampie consultazioni, con particolarmente l'accento sugli utenti. Le relative informazioni sono messe a disposizione del Parlamento europeo.

30. chiede alla Commissione di tener conto delle seguenti modifiche al suo documento di lavoro su una disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico:

Documento di lavoro della Commissione sulla Disciplina comunitaria

 

Modifiche del Parlamento

Modifica 12

Punto 3 bis (nuovo)

 

3 bis. In attesa della sua entrata in vigore, la presente disciplina si applica altresì a tutti gli aiuti di Stato concessi successivamente alla sentenza Altmark che soddisfino le condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente decisione. Gli aiuti di Stato che non soddisfano tali condizioni sono esaminati in base alle direttive quadro, agli orientamenti e ai pareri pertinenti.

Modifica 13

Punto 4

4. Le disposizioni della presente disciplina si applicano fatte salve le disposizioni specifiche più severe relative agli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle normative

e nelle misure comunitarie settoriali. La presente disciplina non si applica al servizio

pubblico di radiodiffusione, che rientra nel campo di applicazione della comunicazione

della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio

pubblico di radiodiffusione.

4. Le disposizioni della presente disciplina si applicano fatte salve le disposizioni specifiche relative agli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle normative

e nelle misure comunitarie settoriali. La presente disciplina non si applica al servizio

pubblico di radiodiffusione, che rientra nel campo di applicazione della comunicazione

della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio

pubblico di radiodiffusione.

Modifica 14

Punto 7 bis (nuovo)

 

7 bis. Il concetto di compensazione racchiude qualsiasi tipo di aiuto, sia in denaro che in risorse fisiche o umane. In sede di valutazione della necessità di compensazione, va tenuto conto dei vantaggi derivanti da una disposizione giuridica o dallo status giuridico del beneficiario.

Modifica 15

Punto 2, paragrafo 8

8. Dalla giurisprudenza risulta che, in assenza di normative comunitarie in materia, gli Stati membri dispongono di un ampio potere di valutazione per quanto riguarda la natura dei servizi che possono essere definiti di interesse economico generale. In mancanza di normative comunitarie in materia, il compito della Commissione è dunque di vigilare affinché tali disposizioni siano applicate senza errori manifesti. Ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, infatti, soltanto le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale sono imprese incaricate "di una missione specifica".

8. Dalla giurisprudenza risulta che, in assenza di normative comunitarie in materia, gli Stati membri dispongono di un ampio potere di valutazione per quanto riguarda la natura dei servizi che possono essere definiti di interesse economico generale. Nel definire gli obblighi di servizio pubblico e nel valutare l'ottemperanza a detti obblighi da parte delle imprese interessate, gli Stati membri procedono ad ampie consultazioni, ponendo in particolare l'accento sugli utenti. In mancanza di normative comunitarie in materia, il compito della Commissione è dunque di vigilare affinché tali disposizioni siano applicate senza errori manifesti. Ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, infatti, soltanto le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale sono imprese incaricate "di una missione specifica".

Modifica 16

Punto 8 bis (nuovo)

 

8 bis. Per "impresa" si intende qualsiasi entità impegnata in un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dal modo in cui è finanziata. Per "impresa pubblica" si intende ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 80/723/CEE1.

______________________

1 GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva quale modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75).

Modifica 17

Punto 11 bis (nuovo)

 

11 bis. Laddove per un SIEG possano essere concessi aiuti di Stato, le imprese che prestano tali servizi devono continuare ad essere selezionate secondo una procedura di gara equa e trasparente, in cui l'importo dell'aiuto di Stato è stabilito oggettivamente.

Modifica 18

Punto 11 ter (nuovo)

 

11 ter. Le autorità pubbliche rimangono in ogni momento esclusivamente e primariamente responsabili per la definizione del quadro di criteri e condizioni applicabili alla fornitura di servizi, indipendentemente dallo status giuridico del prestatore e a prescindere dal fatto che il servizio venga fornito o meno sulla base della libera concorrenza.

Modifica 19

Punto 11 quater (nuovo)

 

11 quater. Al momento di definire gli obblighi di servizio pubblico e di valutare se tali obblighi sono soddisfatti dall'impresa interessata, gli Stati membri procedono ad ampie consultazioni, ponendo in particolare l'accento sugli utenti.

Modifica 20

Punto 21

21. Una sovracompensazione può essere utilizzata per finanziare un altro SIEG gestito dalla stessa impresa, ma un simile trasferimento deve risultare dalla contabilità dell'impresa in questione.

 

21. Una sovracompensazione può essere utilizzata per finanziare un altro SIEG gestito dalla stessa impresa, ma un simile trasferimento deve risultare dalla contabilità dell'impresa in questione ed essere effettuato in conformità delle norme e dei principi definiti nella presente disciplina. Gli Stati membri assicurano che tali trasferimenti formino oggetto di controllo adeguato. Sono applicate le norme in materia di trasparenza di cui alla direttiva 80/723/CEE.

Modifica 21

Punto 22

22. Quando la sovracompensazione va a beneficio di un'impresa pubblica, l'eventuale sovracompensazione può essere utilizzata dallo Stato, in qualità di azionista, per procedere ad un apporto finanziario a favore di detta impresa, purché sia soddisfatto il criterio dell'investitore privato. Questo trasferimento deve tuttavia essere effettuato secondo le modalità abituali in ambito commerciale, vale a dire sotto forma di aumento di capitale o di concessione di prestiti, e rispettare le disposizioni nazionali applicabili, in particolare in materia commerciale e fiscale. L'operazione deve essere individuata come tale nel bilancio dell'impresa beneficiaria e risultare da una decisione formale delle autorità pubbliche. La decisione deve precisare l'utilizzo al quale è destinato il trasferimento finanziario. Se il contributo finanziario dello Stato non è invece conforme al principio dell'investitore privato, esso deve essere notificato alla Commissione a norma delle disposizioni dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

 

22. Quando la sovracompensazione va a beneficio di un'impresa, indipendentemente dalla sua forma giuridica, l'eventuale sovracompensazione può essere utilizzata dallo Stato, in qualità di azionista, per procedere ad un apporto finanziario a favore di detta impresa, purché sia soddisfatto il criterio dell'investitore privato. Questo trasferimento deve tuttavia essere effettuato secondo le modalità abituali in ambito commerciale, vale a dire sotto forma di aumento di capitale o di concessione di prestiti, e rispettare le disposizioni nazionali applicabili, in particolare in materia commerciale e fiscale. L'operazione deve essere individuata come tale nel bilancio dell'impresa beneficiaria e risultare da una decisione formale delle autorità pubbliche. La decisione deve precisare l'utilizzo al quale è destinato il trasferimento finanziario. Se il contributo finanziario dello Stato non è invece conforme al principio dell'investitore privato, esso deve essere notificato alla Commissione a norma delle disposizioni dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

Modifica 22

Punto 24

La presente disciplina entra in vigore al momento della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è valida fino al 31 dicembre 2007. La Commissione potrà, previa consultazione degli Stati membri, modificare la presente disciplina prima del 31 dicembre 2007 per motivi importanti connessi allo sviluppo del mercato comune.

 

La presente disciplina entra in vigore al momento della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed il suo periodo di validità termina quattro anni dopo la sua entrata in vigore. La Commissione potrà, previa consultazione degli Stati membri, modificare la presente disciplina prima della sua data di scadenza per motivi importanti connessi allo sviluppo del mercato comune. Il rinnovo della disciplina è soggetto ad una revisione che comprende una valutazione esaustiva dell'impatto fondata su informazioni fattuali e sui risultati di ampie consultazioni condotte dalla Commissione sulla base dei dati forniti dagli Stati membri. Le relative informazioni sono messe a disposizione Parlamento europeo.

 

°

° °

31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

PROCEDURA

Titolo

Aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico

Numero di procedura

2004/2186(INI)

Base regolamentare

artt. 45 e 112

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula dell'autorizzazione

ECON
18.11.2004

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

TRAN
18.11.2004

REGI
18.11.2004

JURI
18.11.2004

IMCO
18.11.2004

 

Pareri non espressi
  Decisione

TRAN
15.12.2004

REGI
19.1.2005

JURI
24.11.2004

IMCO
1.2.2005

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Proposta(e) di risoluzione inclusa(e) nella relazione

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Sophia in 't Veld
13.9.2004

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Esame in commissione

4.10.2004

22.10.2004

18.1.2005

2.2.2005

 

Approvazione

2.2.2005

Esito della votazione finale

favorevoli:

contrari:

astensioni:

30

5

10

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Pier Luigi Bersani, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Ian Hudghton, Christopher Huhne, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts,Kurt Joachim Lauk, Enrico Letta,Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Karin Riis-Jørgensen, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Alain Lipietz, Sarah Ludford, Diamanto Manolakou, Antonis Samaras, Gilles Savary, Theresa Villiers, Corien Wortmann-Kool, Josef Zieleniec

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Ambroise Guellec

Deposito – A6

9.2.2005

A6‑0034/2005

Osservazioni

...

  • [1]  GU C 14 del 19.1.1998, pag. 74.
  • [2]  GU C 59 del 23.2.2001, pag. 238.
  • [3]  GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 153.
  • [4]  GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 294.
  • [5]  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.
  • [6]  http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en.html
  • [7]  Causa C-280/00, Altmark Trans e Magdeburg - Nahverkehrsgesellschaft Altmark [2003] CGCE I-7747
  • [8] 3 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
  • [9] 4 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
  • [10]  GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35.