RELAZIONE sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate

24.2.2005 - (COM(2004)0699 – COM(2005)0043 – C6‑0001/2005 – 2004/0242(CNS)) - *

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Antolín Sánchez Presedo
Relatore per parere (*):
Margrietus van den Berg, commissione per lo sviluppo
(*) Cooperazione rafforzata tra commissioni – articolo 47 del regolamento


Procedura : 2004/0242(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0045/2005
Testi presentati :
A6-0045/2005
Testi approvati :

(*)       Cooperazione rafforzata tra commissioni – articolo 47 del regolamentoPROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate

(COM(2004)0699COM(2005)0043 – C6‑0001/2005 – 2004/0242(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0699)[1],

–   vista la proposta modificata della Commissione al Consiglio (COM(2005)0043)[2],

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo "Paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: Il ruolo del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità per il decennio 2006/2015" (COM(2004)0461)[3],

–   vista la propria risoluzione del 14 ottobre 2004 "Paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: Il ruolo del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità per il decennio 2006/2015"[4],

–   visto l'articolo 133 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0001/2005),

–   visto l'articolo 51 del proprio regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'agricoltura e della commissione per la pesca (A6‑0045/2005),

1.  approva la proposta modificata della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 1 bis (nuovo)

 

(1 bis) Fin dalla sua creazione, il sistema delle preferenze generalizzate (SPG) è stato uno dei principali strumenti della politica commerciala e di sviluppo dell'UE per aiutare i paesi in via di sviluppo (PVS) a ridurre la povertà generando entrate tramite il commercio internazionale e per contribuire al loro sviluppo sostenibile promuovendo lo sviluppo industriale e la diversificazione delle loro economie.

Motivazione

Occorre sottolineare che l'obiettivo principale e generale del sistema è quello di aiutare i PVS a ridurre la povertà.

Emendamento 2

Considerando 4

(4) Questo primo regolamento di applicazione di tali orientamenti deve coprire il periodo 1° aprile 2005-31 dicembre 2008.

(4) Questo primo regolamento di applicazione di tali orientamenti deve coprire, una volta pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il periodo 1° aprile 2005-31 dicembre 2008.

Motivazione

Il relatore intende facilitare un’applicazione anticipata del primo regolamento a quei paesi che possono trarre maggiori benefici da questa possibilità, inclusi i paesi colpiti dalla catastrofe dello tsunami.

Emendamento 3

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis) Per aumentare il tasso di utilizzo del SPG e consentire ai PVS di sfruttare i vantaggi del commercio internazionale e dei regimi preferenziali, l'Unione europea si adopererà per fornire a tali paesi, e in primo luogo ai paesi meno sviluppati (PMS), un'adeguata assistenza tecnica.

Emendamento 4

Considerando 7

(7) Il regime speciale per lo sviluppo sostenibile e il buon governo si basa sul concetto integrale di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell'OIL riguardante i principi e i diritti fondamentali del lavoro (1998), la dichiarazione delle Nazioni Unite per il millennio (2000) e la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002). I paesi in via di sviluppo che la non diversificazione e la scarsa integrazione nel sistema commerciale internazionale rendono particolarmente vulnerabili e per i quali la ratifica e l’effettiva applicazione delle convenzioni di base sui diritti dell’uomo e del lavoro, sulla tutela dell’ambiente e sul buon governo comportano particolari oneri e responsabilità dovrebbero quindi beneficiare di preferenze tariffarie supplementari, volte a promuovere la crescita economica per dare una risposta concreta al fabbisogno di sviluppo sostenibile. Questo regime prevede la sospensione dei dazi a favore dei paesi beneficiari.

(7) Il regime speciale per lo sviluppo sostenibile e il buon governo si basa sul concetto integrale di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell'OIL riguardante i principi e i diritti fondamentali del lavoro (1998), la dichiarazione delle Nazioni Unite per il millennio (2000) e la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002). I paesi in via di sviluppo che la non diversificazione e la mancanza di mezzi per sviluppare la propria economia e di un'adeguata integrazione nel sistema commerciale internazionale rendono particolarmente vulnerabili e per i quali la ratifica e l’effettiva applicazione delle convenzioni di base sui diritti dell’uomo e del lavoro, sulla tutela dell’ambiente e sul buon governo comportano particolari oneri e responsabilità dovrebbero quindi beneficiare di preferenze tariffarie supplementari, volte a promuovere la crescita economica per dare una risposta concreta al fabbisogno di sviluppo sostenibile. Questo regime prevede la sospensione dei dazi ad valorem a favore dei paesi beneficiari, nonché dei dazi specifici (salvo se combinati con un dazio ad valorem).

Emendamento 5

Considerando 9

(9) La Commissione deve verificare l’effettiva applicazione delle convenzioni internazionali conformemente ai rispettivi meccanismi e valutare il nesso esistente tra preferenze tariffarie supplementari e promozione dello sviluppo sostenibile.

Non concerne la versione italiana

Motivazione

[Nota del traduttore: l'emendamento è stato presentato - in inglese - perché in tale lingua (ma non in italiano) la proposta modificata della Commissione elimina il carattere di obbligatorietà che il contenuto di questo considerando aveva nella proposta originaria; pertanto, sebbene l'emendamento non concerna la versione italiana, se ne riporta ugualmente qui di seguito la motivazione fornita dai suoi presentatori].

Il cambiamento del modo verbale nella proposta modificata rispetto alla proposta iniziale sopprime l’obbligo per la Commissione di verificare l’applicazione effettiva delle convenzioni e di valutare gli effetti dello schema di preferenze tariffarie. Considerando che in passato la Commissione non ha mai proceduto a tale verifica, è opportuno che il regolamento preveda l’obbligo di effettuare una verifica adeguata in modo tale da accertare se la Commissione sta realizzando i propri obiettivi. Inoltre, è necessario garantire che le convenzioni siano correttamente applicate nella pratica e che i paesi possano aspettarsi di essere sottoposti a controlli a tale riguardo.

Emendamento 6

Considerando 13 bis (nuovo)

 

(13 bis) Per evitare l'erosione delle preferenze, nel regolamento successivo la Commissione valuterà l'opportunità di trasferire prodotti attualmente classificati come "sensibili" nella categoria dei prodotti "non sensibili".

Emendamento 7

Considerando 16

(16) Per motivi di coerenza della politica commerciale comunitaria, i paesi beneficiari non possono usufruire al tempo stesso dello schema comunitario di preferenze generalizzate e di un accordo di libero scambio che copra almeno tutte le preferenze previste a loro favore dallo schema attuale.

(16) Per motivi di coerenza della politica commerciale comunitaria, i paesi beneficiari non possono usufruire al tempo stesso dello schema comunitario di preferenze generalizzate e di un accordo di libero scambio che copra e applichi con efficacia, e se del caso rafforzi, almeno tutte le preferenze loro accordate dallo schema attuale.

Motivazione

Il relatore desidera rafforzare la coerenza della politica commerciale comunitaria assicurando che un accordo di libero scambio sia concluso e imperniato sulle preferenze di cui un paese già beneficia in virtù del sistema attuale. Di conseguenza, il nuovo accordo di libero scambio deve applicare, e se del caso consolidare, tutte le preferenze in precedenza garantite dal sistema attuale.

Emendamento 8

Considerando 17 bis (nuovo)

 

(17 bis) A partire dal 2008, il meccanismo di graduazione sarà applicato in modo da impedire l'eventuale graduazione delle importazioni provenienti da paesi beneficiari dell'attuale schema le cui esportazioni verso la Comunità in un dato settore non siano aumentate in confronto ad altri beneficiari dell'SPG.

Motivazione

La nuova formula di graduazione dipende in larga misura dalla "base" delle importazioni a cui viene applicata. Per eliminare le incertezze concernenti il meccanismo di graduazione dopo il 2008, l'emendamento punta ad evitare l'eventuale graduazione di paesi conseguente all'aumento puramente aritmetico che risulterebbe da una "base" minore di importazioni ammissibili all'SPG dovuta alla graduazione di talune importazioni dell'SPG e all'eventuale esclusione dall'SPG di paesi beneficiari di accordi commerciali con la Comunità.

Emendamento 9

Considerando 18 bis (nuovo)

 

(18 bis) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 che stabilisce il sistema di norme d'origine sarà prossimamente riveduto affinché risponda meglio all'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e industriale.

 

La revisione sarà ultimata al più tardi un anno prima della scadenza del presente regolamento e riguarderà la forma, la sostanza e le procedure del sistema delle norme di origine, sulla base delle migliori pratiche internazionali e con l'intento di armonizzare i sistemi vigenti nell'Unione europea.

 

Il nuovo sistema delle norme di origine prenderà in considerazione, fra le altre questioni, il cumulo transregionale e il cumulo globale, l'eliminazione del requisito del duplice processo di trasformazione per taluni prodotti, e la possibilità di considerare un paese ammissibile al trattamento preferenziale previsto dall'SPG e dal regime "Tutto fuorché le armi" (EBA) anche se non è il paese finale di esportazione, purché un valore significativo sia aggiunto alle merci in tale paese.


Motivazione

Le norme di origine vigenti sono più rigorose di quanto non sia necessario per raggiungere il loro obiettivo. Di conseguenza, i tassi di utilizzo delle preferenze dell'SPG, compreso il regime "Tutto fuorché le armi", restano inaccettabilmente bassi. La Commissione dovrebbe adeguare quanto prima le norme di origine affinché si prestino meglio all'obiettivo di favorire lo sviluppo economico e industriale.


Emendamento 10

Considerando 21 bis (nuovo)

 

(21 bis) Ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 6, dell'accordo di partenariato ACP-UE, la revisione del presente regolamento nel 2008 terrà conto degli interessi dei paesi ACP, compresi quelli che non sono PMS (paesi meno sviluppati), che non intendano o non siano in grado di concludere un accordo di partenariato economico nel quadro dell'Accordo di Cotonou, in modo che l'SPG assicuri loro almeno un trattamento preferenziale equivalente a quello di cui beneficiavano in virtù dell'Accordo di Cotonou.

 

Motivazione

È importante sottolineare che i paesi ACP non PMS che non sono in grado di aderire a un accordo di partenariato economico con la Comunità devono vedersi accordare una valida alternativa per le preferenze di cui beneficiavano in virtù dell'Accordo di Cotonou. L'attuale regolamento SPG dovrà pertanto essere sottoposto a un'eventuale revisione previa discussione con i paesi ACP.

Emendamento 11

Articolo 1, paragrafo 1

1. Lo schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate (in appresso “lo schema”) si applica dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2008 conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

1. Lo schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate (in appresso “lo schema”) si applica, una volta pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2008 conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Motivazione

Cfr. emendamento al considerando 4.

Emendamento 12

Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. Sulla base dei più recenti dati comparabili e aggiustati disponibili al momento dell’adozione del presente regolamento, la Commissione stabilisce quali sono i paesi beneficiari che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1.

Motivazione

L’emendamento ripristina la logica dell’articolo 3, paragrafo 2, della versione originaria, COM(2004)0699, al fine di aumentare la sicurezza dei dati e di creare trasparenza per tutti i paesi potenzialmente beneficiari. Non è chiaro per quale motivo nella proposta modificata della Commissione si sia scelto di sopprimere questo paragrafo. Se si intende tener conto delle ripercussioni della catastrofe dello tsunami sulle relazioni commerciali, il termine relativo ai dati considerati deve essere spostato dalla data proposta inizialmente (1° settembre 2004) alla data più recente alla quale sono disponibili dati comparabili.

Emendamento 13

Articolo 3, paragrafo 1 ter (nuovo)

 

1 ter. La Commissione pubblica ogni anno nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso in cui sono elencati i paesi beneficiari che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1.

Motivazione

Il relatore ritiene che tale misura favorirebbe la prevedibilità dello schema.

Emendamento 14

Articolo 3, paragrafo 2

2. I paesi beneficiari firmatari di un accordo commerciale con la Comunità che copra almeno tutte le preferenze previste a loro favore dallo schema attuale sono esclusi dall’elenco dell'allegato I.

2. Nel caso di paesi beneficiari firmatari di un accordo commerciale con la Comunità, l'applicazione dell'accordo commerciale ha la prevalenza, purché attui in modo efficace, e se del caso rafforzi, almeno tutte le preferenze accordate a tali paesi dallo schema attuale. Un accordo commerciale con la Comunità non preclude l'ammissibilità al regime speciale di incentivazione di cui al capitolo II, sezione 2, del presente regolamento.

Motivazione

Occorre sottolineare che un accordo commerciale bilaterale o regionale con la Comunità prevale sulle concessioni commerciali unilaterali. Tuttavia, anziché "escludere" i paesi beneficiari dall'elenco dell'allegato I a causa di un accordo commerciale, è opportuno operare una distinzione fra paesi ammissibili (beneficiari potenziali) e beneficiari effettivi.

Emendamento 15

Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Per migliorare l'impatto dello schema attuale, la Commissione fornisce ai paesi in via di sviluppo, e in particolare ai paesi meno sviluppati (PMS), un'adeguata assistenza tecnica al fine di dotarli della capacità istituzionale e regolamentare necessaria per sfruttare i vantaggi del commercio internazionale e dell'SPG.

Motivazione

Come stabilito nella dichiarazione di Doha dell'OMC, nel "Consenso di Monterrey" e nelle conclusioni del WSSD di Johannesburg, i paesi in via di sviluppo devono beneficiare di un'adeguata assistenza affinché possano partecipare pienamente al sistema commerciale internazionale e ai regimi preferenziali.

Emendamento 16

Articolo 3, paragrafo 3 ter (nuovo)

 

3 ter. Quando la Commissione stabilisce le percentuali di graduazione, il calcolo comprende il livello delle importazioni in precedenza suscettibili di usufruire dell'SPG dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.


Motivazione

Quando l'Unione europea siglerà accordi commerciali con PVS, questi non potranno più partecipare all'SPG. Ciò non dovrebbe riflettersi sulle percentuali di graduazione di altri PVS.

Emendamento 17

Articolo 5, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. La Commissione considera prioritaria, in seno all'Organizzazione mondiale del commercio, l'armonizzazione delle norme d'origine che stabiliscono un trattamento preferenziale a favore dei paesi in via di sviluppo e di quelli meno sviluppati.

Motivazione

Coerentemente con il processo di Doha si propone che, nel quadro dei lavori di armonizzazione delle norme d'origine attualmente in corso in seno all'OMC, l'Unione europea esprima la propria volontà di concedere la priorità ai lavori concernenti ' SPG.

Emendamento 18

Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Viene inoltre fornita assistenza tecnica per aiutare i paesi in via di sviluppo ammissibili al regime a conformarsi ai requisiti in materia di ratifica ed effettiva applicazione previsti dal nuovo regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

Motivazione

È opportuno assistere i paesi in via di sviluppo che intendano assumersi gli specifici oneri e le responsabilità derivanti dalla ratifica e dall'applicazione effettiva delle convenzioni internazionali richieste dal regime speciale di incentivazione.

Emendamento 19

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

(c) si impegnino a ratificare e a porre effettivamente in applicazione le convenzioni di cui alla Parte B dell’allegato III che non hanno ancora ratificato,

(c) inizino concretamente le procedure volte a ratificare e a porre effettivamente in applicazione tutte le convenzioni elencate nell’allegato III entro 4 anni dalla data alla quale è stato loro inizialmente concesso l'accordo speciale di incentivazione,

Motivazione

Una semplice dichiarazione di impegni non può essere sufficiente per consentire a un paese di beneficiare degli speciali incentivi dell'SPG. (ex emendamento 49 INTA)

Il regime speciale di incentivazione è parte essenziale dell'SPG in quanto stimolo per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. Non deve pertanto essere limitato ai paesi che sono sufficientemente sviluppati al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, ma deve rimanere un incentivo negli anni a venire. (ex emendamento 13 DEVE) [N.d.t.: la proposta modificata della Commissione prevede alla lettera (c) che i paesi in questione "si impegnino a ratificare e a porre effettivamente in applicazione entro il 31 dicembre 2008 le convenzioni di cui…", ma la data è stata tralasciata per errore nella versione italiana del documento della Commissione]

Emendamento 20

Articolo 9, paragrafo 2, lettera b)

(b) le cui importazioni coperte dall’SPG nella Comunità rappresentino meno dell’1%, in valore, di tutte le importazioni coperte dall’SPG nella Comunità.

(b) le cui importazioni coperte dall’SPG nella Comunità rappresentino meno dell’1%, in valore, di tutte le importazioni coperte dall’SPG nella Comunità, o meno del 2% di tale totale se le loro importazioni coperte dall'SPG in un singolo settore rappresentano più del 50% del totale delle loro importazioni coperte dall'SPG nella Comunità.

Motivazione

Tale deroga manterrebbe una stretta soglia per le importazioni coperte, garantendo al contempo che solo i paesi altamente dipendenti siano qualificati vulnerabili ai fini del regime SPG+.

Emendamento 21

Articolo 9, paragrafo 3

3. La Commissione verificherà lo stato di ratifica e l’effettiva applicazione delle convenzioni di cui all’allegato III. Prima che scada il presente regolamento, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni suddette, raccomandando all’occorrenza di imporne la ratifica e l’effettiva applicazione ai paesi che desiderino beneficiare in futuro del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

3. La Commissione verificherà lo stato di ratifica e l’effettiva applicazione delle convenzioni di cui all’allegato III. Prima del termine del periodo di applicazione del presente regolamento, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica e di applicazione delle convenzioni suddette da parte di ciascun paese beneficiario del regime speciale di incentivazione. La Commissione includerà, ove opportuno, raccomandazioni per l'adozione, da parte di un determinato paese, di ulteriori misure per l'effettiva applicazione di una convenzione.

 

Nella relazione la Commissione valuterà altresì l'efficacia del regime speciale quanto alla realizzazione dei suoi obiettivi e, se del caso, raccomanderà la revisione dell'allegato III.

Motivazione

Il regime speciale dell'SPG ha sinora avuto un impatto limitato ed è importante far sì che il nuovo regime speciale possa essere adeguato e riveduto nel tempo affinché raggiunga il suo scopo.

Emendamento 22

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)

(a) un paese o territorio tra quelli elencati nell’allegato I abbia presentato una richiesta in tal senso entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e

(a) un paese o territorio tra quelli elencati nell’allegato I abbia presentato una richiesta in tal senso e


Motivazione

Il regime speciale di incentivazione è parte essenziale dell'SPG in quanto stimolo per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. Non deve pertanto essere limitato ai paesi che sono sufficientemente sviluppati al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, ma deve rimanere un incentivo negli anni a venire.

Emendamento 23

Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. La Commissione può considerare come equivalente al rispetto delle condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 1, il caso in cui uno Stato che soddisfa alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, non abbia, per vincoli costituzionali, ratificato e applicato un massimo di due delle convenzioni elencate nell'allegato III ma si impegni a ratificarle e ad applicarle nel più breve tempo possibile in funzione delle proprie norme costituzionali e con l'assistenza delle organizzazioni internazionali competenti. La Commissione verifica il rigoroso rispetto dell'impegno e revoca i benefici del regime speciale in caso di infrazione o dilazione ingiustificata da parte del paese richiedente. La Commissione ascolta ogni fonte pertinente, compresa la competente organizzazione internazionale e, se del caso, il Parlamento europeo e rappresentanti della società civile, e informa il comitato e il Parlamento europeo.

Motivazione

Conformemente all'obiettivo fondamentale d'incoraggiare e incentivare il regime speciale, l'emendamento intende rendere i requisiti del regolamento compatibili con i vincoli giuridici dei paesi ammissibili che si impegnino a ratificare e ad applicare le 16 convenzioni elencate nella parte A dell'allegato III.

Emendamento 24

Articolo 11, paragrafo 1

1. Quando riceve una domanda corredata delle informazioni di cui all’articolo 10, la Commissione la esamina tenendo conto delle conclusioni delle organizzazioni e delle agenzie internazionali competenti. La Commissione può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e può verificare le informazioni ricevute con il paese richiedente o con persone fisiche o giuridiche.

1. Quando riceve una domanda corredata delle informazioni di cui all’articolo 10, la Commissione la esamina tenendo conto delle conclusioni delle organizzazioni e delle agenzie internazionali competenti. La Commissione può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e deve verificare le informazioni ricevute con il paese richiedente o con ogni fonte pertinente compresi, se del caso, il Parlamento europeo e i pertinenti rappresentanti della società civile, come le parti sociali. La Commissione informa il paese richiedente, il Parlamento europeo e il comitato in merito alle proprie valutazioni e invita il paese richiedente a formulare osservazioni.

Or. en

Motivazione

Al momento di verificare l'applicazione di molte delle convenzioni elencate nell'allegato III, occorrerà tenere presenti i punti di vista dei rappresentanti della società civile, compresi i membri dei parlamenti nazionali. Il Parlamento europeo dovrebbe essere costantemente informato delle principali procedure relative alla gestione del sistema.

Emendamento 25

Articolo 11, paragrafo 3

3. La Commissione notifica al paese richiedente la decisione adottata ai sensi del paragrafo 2. I paesi a cui è concesso il regime speciale di incentivazione vengono informati della data di entrata in vigore della relativa decisione. La Commissione include, entro il 30 giugno 2005, nell’elenco di cui all’allegato I, colonna E i paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

3. La Commissione notifica al paese richiedente la decisione adottata ai sensi del paragrafo 2. I paesi a cui è concesso il regime speciale di incentivazione vengono informati della data di entrata in vigore della relativa decisione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, entro il 30 giugno 2005, un elenco dei paesi beneficiari inclusi nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

Emendamento 26

Articolo 11, paragrafo 4

4. Un paese richiedente al quale il regime speciale di incentivazione non venga concesso può chiedere e ottenere che la Commissione giustifichi la sua decisione.

4. Se il regime speciale di incentivazione non viene concesso a un paese richiedente, la Commissione giustifica la sua decisione e ne comunica i motivi al paese richiedente e al Parlamento europeo.

Motivazione

Ai fini di una maggiore trasparenza, certezza giuridica e controllo democratico, tanto il Parlamento europeo quanto i paesi beneficiari dovrebbero essere informati in ogni momento dell'applicazione, dell'evoluzione e dei risultati dell'SPG.

Emendamento 27

Articolo 11, paragrafo 5

5. La Commissione gestisce tutti i contatti con il paese richiedente, per quanto concerne la richiesta, in stretto coordinamento con il comitato di cui all’articolo 26.

5. La Commissione gestisce tutti i contatti con il paese richiedente, per quanto concerne la domanda, in stretto coordinamento con il comitato di cui all’articolo 26 e con il Parlamento europeo.

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 11, paragrafo 4.

Emendamento 28

Articolo 12, paragrafo 4

3. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1701 sono ridotti del 20% a decorrere dal 1° luglio 2006, del 50% a decorrere dal 1° luglio 2007 e dell'80% a decorrere dal 1° luglio 2008. Tali dazi sono totalmente sospesi a decorrere dal 1° luglio 2009.

4. Fatti salvi i maggiori periodi di transizione e/o le minori percentuali che saranno eventualmente stabiliti dalla futura riforma dell'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore dello zucchero, i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1701 sono ridotti del 20% a decorrere dal 1° luglio 2006, del 50% a decorrere dal 1° luglio 2007 e dell'80% a decorrere dal 1° luglio 2008. Tali dazi sono totalmente sospesi a decorrere dal 1° luglio 2009.

Emendamento 29

Articolo 12, paragrafo 5 bis (nuovo)

 

5 bis. Il paragrafo 5 non pregiudica le disposizioni che saranno stabilite dalla futura riforma dell'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore dello zucchero.

Emendamento 30

Articolo 12, paragrafo 7

7. I paesi che le Nazioni Unite depennano dall’elenco dei paesi meno sviluppati vengono depennati anche dall'elenco dei beneficiari del presente regime. L’esclusione di un paese dal regime e la fissazione di un periodo transitorio vengono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 1.

7. I paesi che le Nazioni Unite depennano dall’elenco dei paesi meno sviluppati vengono depennati anche dall'elenco dei beneficiari del presente regime. L’esclusione di un paese dal regime e la fissazione di un periodo transitorio ragionevole, di durata compresa fra 12 e 24 mesi, vengono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 1.

Motivazione

Il relatore desidererebbe che il periodo transitorio fosse definito più chiaramente, ai fini della trasparenza e della certezza giuridica. Tuttavia, dato che le Nazioni Unite stanno preparando una proposta relativa al periodo transitorio che la Commissione intende applicare, il relatore ha voluto almeno modificare leggermente la formulazione del testo affinché lo schema risulti maggiormente prevedibile.

Emendamento 31

Articolo 13, paragrafo 1

1. Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 8 sono abolite per i prodotti originari di un paese beneficiario appartenenti a un determinato settore quando la media delle importazioni comunitarie provenienti da tale paese dei prodotti appartenenti al settore in questione, a cui si applica il regime di cui beneficia il paese suddetto, superi per tre anni consecutivi, sulla base dei più recenti dati disponibili il 1° settembre 2004, il 15% del valore delle importazioni comunitarie degli stessi prodotti da tutti i paesi e territori elencati nell’allegato I. La soglia fissata per il settore XI è del 12,5%.

1. Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 8 sono abolite per i prodotti originari di un paese beneficiario appartenenti a un determinato settore quando esso ha raggiunto un elevato livello di competitività. A tal fine, si considera che un paese beneficiario abbia raggiunto un elevato livello di competitività quando il valore medio delle importazioni comunitarie di prodotti appartenenti ad un settore in detto paese che beneficiano dei regimi concessi in virtù dello schema attuale superi del 15% per tre anni consecutivi, sulla base dei più recenti dati disponibili il 1° settembre 2004, il valore delle importazioni comunitarie degli stessi prodotti da tutti i paesi e territori elencati nell’allegato I. La soglia fissata per il settore XI è del 10%.

Motivazione

Lo scopo prioritario dell'SPG è di promuovere lo sviluppo e la diversificazione commerciale dei paesi meno sviluppati. La perdita delle preferenze in seguito alla graduazione non è una sanzione, ma il risultato dell'accresciuta competitività, che dimostra che le preferenze non sono più necessarie per promuovere le esportazioni.

Col venir meno delle quote basate sull’accordo multifibre l’industria tessile europea rischia di essere gravemente danneggiata da una soglia del 12,5%, che non permetterebbe di escludere paesi che non hanno bisogno di preferenze per stimolare la capacità di esportazione della loro industria tessile altamente competitiva e la cui performance nel settore fa di loro concorrenti di primo piano sul mercato comunitario.

Emendamento 32

Articolo 13, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Il calcolo delle percentuali di graduazione dopo il 2008 si baserà sui dati utilizzati secondo le modalità di cui al paragrafo 1, includendo tutte le importazioni coperte dall'SPG alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Al fine di promuovere la prevedibilità e di agevolare gli investimenti esteri, ai paesi beneficiari va garantito che le soglie di graduazione non siano influenzate, e di fatto ridotte, dalle graduazioni e dalla totale esclusione dall'SPG di alcuni paesi a causa della conclusione, dal 2004, di altri accordi commerciali con l'UE.

Emendamento 33

Articolo 15, paragrafo 1, lettera e)

(e) pratiche commerciali sleali, gravi e sistematiche, che hanno ripercussioni negative per l’industria comunitaria, comprese quelle vietate o passibili di azione legale ai sensi degli accordi OMC, a condizione che un organo competente dell'OMC abbia preventivamente effettuato una verifica in tal senso e che non si siano presi provvedimenti in merito alla pratica sleale;

(e) pratiche commerciali sleali, gravi e sistematiche, che hanno ripercussioni negative per l’industria comunitaria, comprese quelle vietate o passibili di azione legale ai sensi degli accordi OMC;

Motivazione

La disposizione soppressa è troppo macchinosa e comporta tempi eccessivi. Ne conseguirebbe che la Comunità non potrebbe intervenire rapidamente o efficacemente nei confronti di pratiche commerciali sleali.

Emendamento 34

Articolo 15, paragrafo 1, lettera (f)

(h) violazioni gravi e sistematiche degli obiettivi delle organizzazioni o delle intese regionali in materia di pesca di cui la Comunità fa parte, relativamente alla difesa e alla gestione delle risorse alieutiche.

(f) violazioni gravi e sistematiche degli obiettivi delle organizzazioni o delle intese regionali in materia di pesca di cui la Comunità fa parte, relativamente alla difesa e alla gestione delle risorse alieutiche, nonché la mancata osservanza delle norme europee in materia igienico-sanitaria.

Motivazione

Il nuovo SPG si estende ora a tutti i prodotti della pesca, e bisogna tener conto del fatto che questi, essendo prodotti alimentari molto deperibili, devono soddisfare condizioni ottimali per il consumo umano e che la normativa europea è estremamente esigente in materia igienico-sanitaria per quanto riguarda i nostri stessi prodotti.

Emendamento 35

Articolo 16, paragrafo 1

1. Se la Commissione o uno Stato membro riceve informazioni tali da giustificare una revoca temporanea dei regimi preferenziali e se la Commissione ritiene che vi siano motivi sufficienti per avviare un'inchiesta, la Commissione ne informa il comitato.

1. Se la Commissione, il Parlamento europeo o uno Stato membro riceve informazioni tali da giustificare una revoca temporanea dei regimi preferenziali e se la Commissione ritiene che vi siano motivi sufficienti per avviare un'inchiesta, la Commissione ne informa immediatamente il comitato e il Parlamento europeo.

Motivazione

E' opportuno rafforzare il ruolo del Parlamento europeo.

Emendamento 36

Articolo 16, paragrafo 2

2. La Commissione può decidere di avviare un’inchiesta secondo la procedura di cui all’articolo 28.

2. La Commissione può decidere di avviare un’inchiesta secondo la procedura di cui all’articolo 28. Con riferimento alle ragioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), la Commissione avvia immediatamente un'indagine in tutti i casi in cui il comitato della Conferenza OIL sull'applicazione delle norme abbia approvato un "paragrafo speciale" sulle pratiche di lavoro in un paese beneficiario riguardo alle norme fondamentali del lavoro.

Motivazione

L'UE andrebbe incoraggiata a procedere ulteriormente nel senso di una maggiore efficacia degli strumenti OIL. L'applicazione delle norme fondamentali del lavoro è di particolare importanza al fine di mantenere la legittimità del programma d'incentivazione speciale dell'SPG+. Dovrebbe essere quindi obbligatorio avviare un'indagine nel caso in cui l'OIL segnali violazioni delle norme fondamentali del lavoro.

Emendamento 37

Articolo 17, paragrafo 3

3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e le verifica all’occorrenza con gli operatori economici e il paese beneficiario interessati. Le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili dei diversi organi di controllo delle Nazioni Unite, dell'OIL e delle altre organizzazioni internazionali competenti servono come punto di partenza per l'indagine volta a stabilire se sia giustificata la revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a).

3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e le verifica all’occorrenza con gli operatori economici, i pertinenti rappresentanti della società civile, incluse le parti sociali, e il paese beneficiario interessati. Le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili di altre istituzioni dell'UE e dei diversi organi di controllo delle Nazioni Unite, dell'OIL e delle altre organizzazioni internazionali competenti servono come punto di partenza per l'indagine volta a stabilire se sia giustificata la revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a).

Motivazione

Il Parlamento europeo andrebbe informato immediatamente quando paesi vengono inclusi o esclusi dal sistema di preferenze generalizzate nonché in merito a qualsiasi importante procedura concernente la gestione del sistema.

Emendamento 38

Articolo 18, paragrafo 1

1. La Commissione presenta al comitato una relazione sulle proprie risultanze.

1. La Commissione presenta al comitato e al Parlamento europeo una relazione sulle proprie risultanze.

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 11, paragrafo 4.

Emendamento 39

Articolo 18, paragrafo 5

5. Se alla fine del periodo di cui al paragrafo 3 la Commissione constata che il paese beneficiario interessato non si è impegnato come dovuto e ritiene che sia necessaria una revoca temporanea, essa presenta un'adeguata proposta al Consiglio, il quale delibera a maggioranza qualificata entro 30 giorni. L'eventuale decisione del Consiglio di procedere ad una revoca temporanea entra in vigore sei mesi dopo la data dell'adozione, a meno che non si stabilisca nel frattempo che i motivi che la giustificano non sussistono più.

5. Se alla fine del periodo di cui al paragrafo 3 la Commissione constata che il paese beneficiario interessato non si è impegnato come dovuto e ritiene che sia necessaria una revoca temporanea, essa presenta, dopo averne informato il Parlamento europeo, un'adeguata proposta al Consiglio, il quale delibera a maggioranza qualificata entro 30 giorni. L'eventuale decisione del Consiglio di procedere ad una revoca temporanea entra in vigore sei mesi dopo la data dell'adozione, a meno che non si stabilisca nel frattempo che i motivi che la giustificano non sussistono più.

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 11, paragrafo 4.

Emendamento 40

Articolo 19, paragrafo 1, alinea

1. La Commissione può sospendere, dopo averne informato il comitato, i regimi preferenziali previsti dal presente regolamento per tutti o alcuni prodotti originari di un determinato paese beneficiario:

1. La Commissione può sospendere, dopo averne informato il comitato e il Parlamento europeo, i regimi preferenziali previsti dal presente regolamento per tutti o alcuni prodotti originari di un determinato paese beneficiario:

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 11, paragrafo 4.

Emendamento 41

Articolo 20, paragrafo 4

4. La Commissione delibera entro 30 giorni lavorativi, previa consultazione del comitato.

4. La Commissione delibera entro 30 giorni lavorativi, previa consultazione del comitato e dopo avere informato il Parlamento europeo.

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 11, paragrafo 4.

Emendamento 42

Articolo 20, paragrafo 5

5. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato, può applicare tutte le misure preventive strettamente necessarie.

5. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato e il Parlamento europeo, può applicare tutte le misure preventive strettamente necessarie.

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 11, paragrafo 4.

Emendamento 43

Articolo 21

Quando le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I del trattato CE causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati della Comunità o nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può sospendere i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti interessati dopo averne informato il comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore interessato.

Quando le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I del trattato CE causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati della Comunità o nei relativi meccanismi regolatori o i prodotti della pesca non soddisfano i requisiti minimi previsti per prodotti dell’Unione europea aventi caratteristiche analoghe, la Commissione può sospendere i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti interessati dopo averne informato il comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore interessato.

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 15, paragrafo 1, lettera (f).

Emendamento 44

Articolo 21

Quando le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I del trattato CE causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati della Comunità o nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può sospendere i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti interessati dopo averne informato il comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore interessato.

Quando le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I del trattato CE causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati della Comunità o nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può sospendere i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti interessati dopo averne informato il Parlamento europeo e il comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore interessato.

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 11, paragrafo 4.

Emendamento 45

Articolo 22, paragrafo 1

1. La Commissione informa il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi degli articoli 19, 20 o 21 prima che questa diventi effettiva. La Commissione informa anche il Consiglio e gli Stati membri.

1. La Commissione informa nel più breve tempo possibile il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi degli articoli 19, 20 o 21 prima che questa diventi effettiva. La Commissione informa anche il Consiglio, il Parlamento europeo e gli Stati membri.

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 11, paragrafo 4.

Emendamento 46

Articolo 22, paragrafo 2

2. Qualunque Stato membro può deferire entro 10 giorni al Consiglio una decisione adottata ai sensi degli articoli 19, 20 o 21. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro 30 giorni.

2. Qualunque Stato membro può deferire entro 10 giorni al Consiglio una decisione adottata ai sensi degli articoli 19, 20 o 21. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro 30 giorni, dopo averne informato il Parlamento europeo.

Motivazione

Cfr. L'emendamento all'articolo 11, paragrafo 4.

Emendamento 47

Articolo 25, paragrafo 3

3. La Commissione sorveglia, in stretta collaborazione con gli Stati membri, le importazioni dei prodotti del codice NC 0803 00 19, delle voci tariffarie 0603, 1006 e 1701 e dei codici NC 1604 14 11, 1604 14 18, 1604 14 90, 1604 19 39 e 1604 20 70 onde stabilire se sussistano le condizioni di cui agli articoli 20 e 21.

3. La Commissione sorveglia, in stretta collaborazione con gli Stati membri, le importazioni dei prodotti del codice NC 0803 00 19, delle voci tariffarie 0603, 1006 e 1701 e dei codici NC 1604 14 11, 1604 14 18, 1604 14 90, 1604 19 39, 1604 20 70, 1604 14 16 e 1604 19 31 onde stabilire se sussistano le condizioni di cui agli articoli 20 e 21.

Motivazione

L'inclusione all’articolo 25 di queste voci tariffarie, riferite ai filetti e prodotti trasformati di tonno, affinché si applichino loro le misure di seguito e di sorveglianza previste dallo stesso, è necessaria in quanto i prodotti in oggetto sono di natura estremamente sensibile.

Emendamento 48

Articolo 25 bis (nuovo)

Articolo 25 bis

 

1. La Commissione informa periodicamente il Parlamento in merito a:

 

a) le statistiche sugli scambi commerciali tra l'Unione europea e i paesi beneficiari dell'SPG;

 

b) lo stato della ratifica e dell'applicazione delle convenzioni elencate nell'allegato III da parte di ciascun paese beneficiario del regime speciale di incentivazione; ove opportuno, la Commissione include raccomandazioni per l'adozione, da parte di un determinato paese, di ulteriori misure per l'effettiva applicazione di una convenzione;

 

c) informazioni pertinenti sui progressi compiuti verso la realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), in particolare nei paesi meno sviluppati;

 

2. La Commissione elabora uno studio di valutazione d'impatto sugli effetti dell'SPG per il periodo 1° luglio 2005 - 1° gennaio 2007. Lo studio è trasmesso entro il 1° marzo 2007 al comitato, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo.

 

3. La Commissione, previa consultazione del comitato, stabilisce i contenuti dello studio di valutazione dell'impatto di cui al paragrafo 2, che comprende i punti di vista dei paesi beneficiari e in ogni caso contiene almeno i seguenti elementi

- un'analisi statistica approfondita dei tassi di utilizzo dell'SPG per paese e per settore, compreso un confronto con anni precedenti;

- una valutazione degli effetti sociali e commerciali della graduazione sui paesi cui essa è applicata;

- una valutazione preliminare degli effetti della graduazione futura sui paesi ai quali essa potrebbe essere applicata col prossimo regolamento;

- uno studio comparato del trattamento preferenziale offerto ai paesi ACP dall'SPG e dall'accordo di Cotonou ACP-UE, nella prospettiva di assicurare loro, in un regolamento rivisto, almeno un trattamento preferenziale equivalente a quello loro concesso in base all'accordo di Cotonou;

- un'analisi degli effetti potenziali di un'estensione del sistema di preferenze attraverso un aumento del margine preferenziale accordato per i prodotti sensibili e/o il trasferimento di prodotti "sensibili" alla categoria dei prodotti "non sensibili";

- una valutazione del contributo del presente regolamento alla realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio, in particolare in relazione ai paesi meno sviluppati.

 

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, in occasione della conclusione del Doha Round, una relazione speciale nella quale esamina l'impatto dei negoziati sullo schema istituito dal presente regolamento e valuta le misure da adottare per garantire l'efficacia del sistema di preferenze generalizzate.

Motivazione

È necessario istituire un sistema regolare per monitorare e valutare l'attuazione del regolamento e per tenere informato il PE, introdurre nel regolamento misure relative all'impatto che i negoziati dell'OMC avranno sui paesi meno sviluppati, e tenere conto di una valutazione ad ampio raggio del sistema, nonché dell'opinione dei paesi beneficiari, prima di prendere iniziative per la revisione del presente regolamento. In un contesto caratterizzato dall'erosione delle preferenze, occorre dedicare particolare attenzione alla possibilità di migliorare la portata e la generosità dello schema.

Emendamento 49

Articolo 26, paragrafo 3

3. Il comitato esamina gli effetti dello schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate sulla base di una relazione annuale della Commissione per il periodo 1° aprile 2005-31 dicembre 2008. La relazione riguarda tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. Il comitato esamina gli effetti dello schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate sulla base dello studio di valutazione d'impatto di cui all'articolo 25 bis.


Motivazione

Per un'adeguata revisione del regolamento nel 2008 è necessario un valido studio di valutazione d'impatto sul funzionamento del sistema nel periodo 2005-2007.

Emendamento 50

Articolo 30, paragrafo 1

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2005. Il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio è abrogato dal 1° aprile 2005.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2005. Il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio è abrogato dal 1° aprile 2005, fatto salvo il paragrafo 1 bis.

Motivazione

Cfr. emendamento al considerando 4.

Emendamento 51

Articolo 30, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. Le sezioni 2 e 4 del titolo II, le sezioni 1 e 2 del titolo III e il titolo IV del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio continuano ad essere applicabili fino alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'elenco dei paesi beneficiari che possono usufruire del regime speciale di incentivazione di cui al capitolo II, sezione 2, del presente regolamento. Fino al 31 dicembre 2005 i regimi speciali di incentivazione previsti dal regolamento del Consiglio (CE) n. 2501/2001 continuano ad essere applicabili ai paesi beneficiari che non sono inclusi nell'elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione di cui al capitolo II, sezione 2, del presente regolamento.

Motivazione

La presente disposizione offre la possibilità di una scappatoia per i paesi beneficiari nel periodo transitorio tra l'abrogazione dei precedenti regimi speciali di incentivazione e l'entrata in vigore del nuovo regime. In tal modo si potrebbe anche agevolare una tempestiva applicazione del nuovo regolamento in linea con l'emendamento 2 così da garantire il principio della fiducia legittima e della sana gestione e da evitare danni indesiderati e non voluti ai paesi beneficiari e agli operatori economici.

Emendamento 52

Articolo 30, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Entro il 1° giugno 2007 la Commissione trasmette al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo la proposta di regolamento rivisto per il periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2011. La nuova proposta tiene debitamente conto dei risultati dello studio di valutazione d'impatto di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 2.


Motivazione

Per ottemperare al requisito di un anno di prevedibilità, richiesto dai paesi beneficiari e dagli operatori economici, il regolamento rivisto deve essere approvato entro il 1° gennaio 2008. Per consentire una significativa consultazione del Parlamento europeo e delle parti interessate, la proposta deve essere presentata almeno sei mesi prima (1° giugno 2007). Tale scadenzario consente alla Commissione di incorporare i risultati dello studio di valutazione d'impatto, che devono essere pubblicati entro il 1° marzo 2007. Lo scadenzario delle relazioni e delle revisioni dovrebbe, se possibile, essere incorporato nei regolamenti futuri.

  • [1]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
  • [2]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
  • [3]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
  • [4]  P6_TA(2004)0024.

MOTIVAZIONE

Prima della scadenza, il 31 dicembre 2005, del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), e dopo l'approvazione, nel luglio 2004, delle linee direttrici sulla funzione dello SPG nel decennio 2006-2015 (COM(2004)0461), la Commissione ha pubblicato, il 20 ottobre 2004, la proposta del primo regolamento del Consiglio relativo all'applicazione del nuovo SPG (COM(2004)0699).

Il Parlamento europeo ha seguito i dettagli della revisione dello schema con il massimo interesse, adoperandosi fin dal primo momento per conferire al processo la massima trasparenza e il massimo controllo democratico.

Prima della pubblicazione della presente proposta di regolamento, il Parlamento ha risposto alla comunicazione del 7 luglio sulle nuove linee direttrici dello SPG nel decennio 2006-2015 per mezzo di due interrogazioni orali (alla Commissione e al Consiglio), a nome delle commissioni per il commercio e per lo sviluppo, seguite da discussioni (nella seduta plenaria del 14 ottobre) e da una risoluzione approvata con un'ampia maggioranza[1]. La presente relazione non è pertanto che il culmine di un lavoro parlamentare di lungo percorso su un tema fondamentale per le relazioni dell'Unione europea con il resto del mondo.

Fin dalla sua creazione, nel 1971, lo SPG è sempre stato uno strumento fondamentale della politica commerciale che aiuta i paesi in via di sviluppo a produrre reddito attraverso il commercio internazionale, con l'obiettivo di contribuire all'eliminazione della povertà e alla promozione di uno sviluppo sostenibile. Lo SPG deve essere pertanto coerente con gli obiettivi della politica di sviluppo e compatibile con il Programma di Doha.

Sfortunatamente, e contro l'esplicita richiesta espressa dal Parlamento nella risoluzione P6_TA-(2004)0024 (paragrafo 21) la Commissione non ha avviato il processo di consultazione sul primo regolamento di applicazione del nuovo SPG con il sufficiente anticipo affinché i paesi partner, i rappresentanti della società civile e le istituzioni dell'UE, compreso il Parlamento europeo, potessero partecipare ed essere consultati approfonditamente ed entro termini ragionevoli.

Il relatore desidera rilevare che questo frettoloso processo di consultazione e revisione dello schema è insoddisfacente e particolarmente sfortunato alla luce della nuova Costituzione. Una volta ratificata, la nuova Costituzione concederà al Parlamento il ruolo di colegislatore in materia commerciale, ed i regolamenti di applicazione dello SPG saranno approvati secondo la procedura di codecisione (procedura legislativa ordinaria).

Spiegazione degli emendamenti

Gli emendamenti presentati dal relatore mirano a migliorare la proposta della Commissione conformemente a quattro obiettivi fondamentali: 1) conseguire un sistema più efficace che risponda meglio agli interessi dei paesi beneficiari e degli operatori economici; 2) ottenere un regolamento più chiaro e trasparente, che consenta un processo di revisione maggiormente regolamentato, che garantisca la partecipazione dei beneficiari; 3) garantire che il regolamento rispetti la funzione di controllo democratico che il Parlamento deve esercitare; infine 4) adattare lo SPG dell'Unione europea al quadro multilaterale della OMC e al processo di Doha.

Gli emendamenti proposti si possono sintetizzare negli elementi seguenti:

1. Calendario

Il relatore ritiene, e così risulta dai suoi emendamenti, che il calendario di applicazione proposto dalla Commissione sia inadeguato. La stessa Commissione ha sottolineato in svariate occasione la necessità che il successivo regolamento di applicazione dello SPG fosse pubblicato con anticipo sufficiente (almeno otto mesi) affinché gli operatori economici e i paesi beneficiari si adattassero ai mutamenti introdotti, in particolare per quanto riguarda il nuovo regime speciale. Il relatore deplora pertanto che, contrariamente a quanto previsto nella comunicazione di luglio sulle linee direttrici dello SPG, e contrariamente anche a quanto annunciato dallo stesso Commissario P. Lamy presente dinanzi al Parlamento riunito in plenaria durante la discussione del 14 ottobre, la proposta della Commissione disponga l'entrata in vigore piena e indiscriminata del nuovo regolamento al 1° luglio 2005, invece che al 1° gennaio 2006 come aveva annunciato inizialmente – quindi con un anticipo che rende impossibile garantire una transizione ordinata verso l'applicazione del nuovo regime speciale.

L'entrata in vigore il 1° luglio è stata giustificata dalla Commissione sulla base del lodo arbitrale della OMC del 10 settembre 2004. Il relatore ritiene, tuttavia, che il calendario previsto contraddica tanto lo spirito della risoluzione P6_TA(2004)0024 del Parlamento quanto le conclusioni del Consiglio del 12 ottobre, e possa determinare conseguenze assai negative, poiché:

1)        impedisce un termine ragionevole per la consultazione delle parti coinvolte e interessate e dello stesso Parlamento europeo;

2)        viola i principi di buona gestione, certezza giuridica e fiducia legittima degli attuali beneficiari;

3)        contrariamente a quanto sostenuto dalle stessa Commissione europea, il calendario proposto non offre le garanzie minime di prevedibilità e adattamento: tanto i paesi beneficiari quanto i vari operatori hanno bisogno di un termine più lungo per adeguare le proprie amministrazioni doganali e le operazioni ai cambiamenti introdotti dal nuovo regolamento;

4)        è evidente che i paesi potenzialmente beneficiari del regime speciale di incentivazione dello sviluppo sostenibile e del buon governo (SPG +) necessitano di un periodo più lungo per adeguarsi alle nuove condizioni, molto più restrittive, imposte dalla proposta della Commissione – in alcuni casi, anche per rispettare le rispettive norme costituzionali e le norme dello Stato di diritto;

5)        la proposta può creare, in un esempio di cattiva amministrazione, una situazione di vuoto giuridico assai dannosa per i paesi beneficiari e gli operatori economici, durante l'interregno che va dall'estinzione totale degli effetti dell'attuale regolamento all'applicazione effettiva del nuovo regime speciale.

La data prevista per l'abrogazione del regolamento attualmente in vigore (30 giugno 2005) può giungere ad essere incompatibile con la procedura prevista dalla stessa proposta di regolamento per l'applicazione del nuovo regime speciale. L'articolo 10 della proposta di regolamento sancisce infatti che il regime speciale sarà concesso a condizione, tra l'altro, che un paese ammissibile "abbia presentato una richiesta in tal senso entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento". Se il "presente regolamento" è pubblicato il prima possibile, ovvero nel marzo-aprile 2005, è difficile che al 1° luglio 2005 siano trascorsi i tre mesi previsti per la presentazione delle richieste (cui occorrerebbe aggiungere un termine ragionevole per l'esame delle stesse). Può pertanto facilmente accadere che, in virtù della procedura prevista, un paese beneficiario di un regime speciale in vigore non possa accedere al nuovo regime speciale unico che lo sostituirà il 1° luglio 2005. In definitiva, i paesi beneficiari dei regimi speciali attualmente in vigore dovranno affrontare un periodo di adattamento eccessivamente breve o, nel peggiore dei casi, l'avvicendarsi di tre quadri giuridici diversi in un breve periodo: il regolamento attualmente in vigore, una situazione di vuoto giuridico, e l'applicazione effettiva del nuovo regolamento.

Tutto ciò considerato, l'applicazione del lodo arbitrale della OMC deve risultare compatibile con le ineludibili esigenze di trasparenza, certezza giuridica e buona gestione. A tal fine, il relatore ha proposto nei suoi emendamenti l'entrata in vigore immediata (il 1° luglio 2005) per la regolamentazione nel suo insieme e i benefici suscettibili di applicazione automatica, e l'entrata in vigore differita (al 1° gennaio 2006) per i benefici del regime speciale previsto nella sezione 2 del Titolo II, la cui applicazione effettiva richiede una procedura preliminare. In tal modo, si mette in chiaro l'indubbia volontà di riforma e di applicazione del lodo, senza pregiudicare i principi superiori che reggono l'ordinamento giuridico.

2. Clausola di esclusione (articolo 3, paragrafo 5) e clausola di graduazione (articolo 13, paragrafo 1)

Il relatore ha riformulato le cosiddette "clausola di esclusione" e "clausola di graduazione", con l'obiettivo di presentare disposizioni più rigorose e ragionate.

Per quanto riguarda la "graduazione", il relatore desidera esprimere la propria preoccupazione per un meccanismo che, nonostante semplifichi lo schema grazie ad un criterio unico e obiettivo (quota di mercato), potrebbe finire per discriminare paesi con il medesimo grado di sviluppo, in funzione unicamente delle loro dimensioni. La Commissione dovrebbe illustrare in maniera più dettagliata la compatibilità del meccanismo di graduazione proposto con gli impegni di "non discriminazione" assunti in seno alla OMC. Il relatore ritiene che la "graduazione" debba essere applicata in funzione di dati obiettivi e pertinenti, alla luce di una strategia di sviluppo sostenibile che promuova una maggiore diversificazione economica.

3. Norme d'origine

Le norme d'origine e le procedure amministrative che comportano sono una delle principali ragioni della sottoutilizzazione, soprattutto da parte dei paesi meno sviluppati, delle preferenze commerciali concesse dallo SPG. La proposta di regolamento non introduce alcun cambiamento nel sistema di norme d'origine. Tuttavia, alla luce del dibattito avviato dal Libro verde della Commissione sul futuro delle norme d'origine e in attesa di una riforma approfondita del Codice doganale, il relatore ritiene necessario inserire nello stesso regolamento un messaggio inequivocabile in merito all'urgenza di avviare una riforma sostanziale a favore dei paesi beneficiari dello schema attuale. Tale riforma dovrebbe consentire il cumulo regionale proposto dalla Commissione e aggiungere la possibilità di un cumulo orizzontale tra regioni, o globale, che favorisca i paesi beneficiari dei regimi speciali dello SPG. In tale contesto, occorre contemplare una regolamentazione più favorevole rispetto alle condizioni previste per il conferimento dell'origine a un prodotto. In conformità con il processo di Doha si propone che, nel quadro dei lavori di armonizzazione delle norme d'origine attualmente in corso in seno all'OMC, l'Unione europea esprima la propria volontà di concedere la priorità ai lavori relativi allo SPG.

4. Studi di valutazione e applicazione del Doha Round

Conformemente al messaggio palese della risoluzione B6-0072/2004 del Parlamento, dell'11 ottobre 2004, il relatore deplora vivamente che il presente regolamento – il primo ad applicare le nuove direttrici decennali per lo SPG – non faccia riferimento ad alcuna valutazione preliminare esauriente del funzionamento e dell'efficacia dello schema.

Al fine di impedire che tale flagrante carenza di informazione quantitativa e qualitativa sul funzionamento dello SPG si ripresenti in futuro, il relatore ha proposto un nuovo articolo che disciplina la procedura di valutazione dello schema e l'inserimento delle osservazioni degli Stati beneficiari.

Inoltre, il relatore propone un'analisi specifica degli effetti potenziali sullo SPG dopo la conclusione dei negoziati multilaterali in corso (Doha Round). Tale studio contribuirà a far sì che i paesi in via di sviluppo e quelli meno sviluppati partecipino attivamente e senza reticenze al processo negoziale, nella certezza che l'Unione europea applicherà le misure necessarie non soltanto per evitare una "erosione delle preferenze" ma anche per mantenere e rafforzare l'attuale trattamento preferenziale.

Nel contempo, e precisamente con l'obiettivo di migliorare gli indici di utilizzazione dello schema in un contesto caratterizzato dall'erosione delle preferenze, il relatore propone che prima della prossima revisione si valutino gli effetti potenziali dell'incremento del massimale preferenziale attraverso un aumento del margine preferenziale (3,5%) previsto per i prodotti "sensibili". La Commissione ha utilizzato soltanto uno (l'ampliamento dei numero di prodotti "non sensibili") dei tre strumenti disponibili (numero dei prodotti, margine preferenziale e cambiamento della categoria di prodotto) per aumentare la generosità delle preferenze concesse attraverso lo SPG.

5. Il ruolo del Parlamento

Il relatore deplora infine che la Commissione abbia dimenticato, in una proposta così sensibile, di prevedere la partecipazione del Parlamento alle principali procedure di gestione dello SPG. Nella speranza che la nuova Costituzione sia ratificata e che i regolamenti di applicazione dello SPG siano approvati in futuro secondo la procedura legislativa ordinaria (codecisione), il relatore propone vari emendamenti volti a far rispettare la funzione di controllo democratico esercitata dal Parlamento.

6. Democrazia partecipativa e miglioramenti tecnici

L'aumento della trasparenza, l'esigenza di studi preliminari nonché la divulgazione e diffusione delle informazioni sono elementi necessari per promuovere un dialogo autentico con le parti interessate, le istituzioni competenti, gli interlocutori sociali e la società civile. La trasparenza e la certezza giuridica derivanti dai miglioramenti tecnici introdotti deve costituire un marchio d'identità dell'Unione europea.

PARERE della commissione per lo sviluppo (19.1.2005)

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate
(COM(2004)0699 - C6-0001/2005 - 2004/0242(CNS))

Relatore per parere: Margrietus van den Berg

(*) Cooperazione rafforzata tra commissioni - Articolo 47 del regolamento

BREVE GIUSTIFICAZIONE

La proposta di regolamento relativo all'applicazione di un nuovo schema di preferenze tariffarie generalizzate è stata pubblicata dalla Commissione il 20 ottobre 2004 e, a quanto si evince dal testo, dovrebbe disciplinare il sistema di preferenze generalizzate (SPG) dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2008.

Tale proposta fa seguito a una comunicazione del 7 luglio 20014 che illustra le linee direttrici relative al nuovo SPG per il periodo decennio che va dal 2006 al 2015. In seguito alla presentazione di interrogazioni orali alla Commissione e al Consiglio da parte della commissione per lo sviluppo e della commissione per il commercio internazionale, detta comunicazione è stata oggetto di un ampio dibattito in plenaria il 14 ottobre 2004 e di una risoluzione approvata quasi all'unanimità.

Dalla sua creazione nel 1971 l'SPG ha costituito uno strumento chiave della politica di sviluppo dell'Unione europea. In effetti, ogni anno l'Unione europea "regala" 2,2 miliardi di dollari USA sotto forma di preferenze commerciali, il che è in realtà superiore al livello di aiuto ufficiale allo sviluppo.

Spetta alla commissione per lo sviluppo in particolare e al Parlamento europeo in generale far sì che il sistema di preferenze generalizzate mantenga il forte accento posto sullo sviluppo.

Le riforme proposte nel testo all'esame sono state precedentemente illustrate dalla Commissione nella comunicazione del 7 luglio 2004, cui il Parlamento europeo ha reagito il 14 ottobre 2004 mediante una risoluzione approvata con un'ampia maggioranza. Come il Parlamento europeo precisa in tale risoluzione il relatore per parere appoggia decisamente gli obiettivi enunciati nella comunicazione e ulteriormente sviluppati nella proposta di regolamento, quali la semplificazione, la stabilizzazione e la chiarificazione dei regimi, la concentrazione delle preferenze sui paesi in via di sviluppo che ne hanno maggiormente bisogno e la promozione della componente dello sviluppo sostenibile.

Sono tuttavia emerse alcune divergenze tra la comunicazione e la proposta di regolamento presentata dalla Commissione in merito alle quali il Parlamento europeo vorrebbe avere chiarimenti o informazioni supplementari.

La prima differenza tra la comunicazione e il testo legislativo che il relatore per parere ha notato riguarda la data proposta per l'applicazione del regolamento. Dall'inizio del processo di revisione fino al 20 ottobre scorso - data della pubblicazione della proposta di regolamento - la Commissione sosteneva che la data di entrata in vigore del nuovo regolamento sarebbe stata il 1° gennaio 2006. Tale data è stata confermata dal Commissario Pascal Lamy nel suo intervento in plenaria dinanzi al Parlamento europeo il 14 ottobre 2004. Come hanno rilevato numerosi parlamentari durante il dibattito con Pascal Lamy, detta data comporta già un calendario serrato per la consultazione del Parlamento europeo e delle parti interessate.

La Commissione ha sempre considerato di un'importanza prioritaria la "prevedibilità" dell'SPG per cui ha costantemente insistito sul fatto che il regolamento relativo al nuovo SPG dovrebbe essere adottato almeno 12 mesi prima della sua entrata in vigore. Il Commissario Lamy aveva convenuto che tale periodo avrebbe potuto essere ridotto a 9 mesi al fine di lasciare il tempo sufficiente ad una consultazione costruttiva del Parlamento europeo.

Nelle conclusioni adottate il 12 ottobre 2004 il Consiglio ha riconosciuto la necessità di consultazioni costruttive con il Parlamento europeo e gli altri attori interessati sulla riforma dell'SPG nonché la necessità che gli operatori economici dispongano di un adeguato periodo per adeguarsi alle nuove norme.

Ora che la proposta della Commissione è stata pubblicata constatiamo che la data scelta per l'entrata in vigore del testo è il 1° luglio 2005. La Commissione spiega che tale cambiamento è dovuto al gruppo di esperti dell'OMC che ha esaminato la denuncia presentata dall'India contro il "regime droga" dell'SPG. La decisione impone all'Unione europea di applicare cambiamenti anteriormente al 1° luglio 2005 e la Commissione propone di procedere in tal senso attraverso la riforma presentata. Il relatore per parere ritiene tuttavia che l'Unione europea dovrebbe tener conto dei fattori seguenti:

    -    se il nuovo regolamento entrasse in vigore il 1° luglio 2005 potrebbe comportare                                 notevoli inconvenienti per i paesi che beneficiano attualmente del regime speciale     dell'SPG (diritto del lavoro, protezione dell'ambiente, lotta contro la produzione ed il     traffico di droga), compresi la Comunità andina e i paesi dell'America centrale. In       teoria tali paesi presentano le condizioni per usufruire di un regime analogo (SPG +)     ma avranno bisogno di più di tre mesi per prepararvisi. Alcuni paesi come il Salvador     dovrebbero modificare la loro costituzione prima di ratificare alcune delle         convenzioni.

Il calendario proposto dalla Commissione è contrario ad alcuni principi già enunciati dalla Commissione stessa:

 -    le necessità di una consultazione costruttiva delle parti interessate,

     -    la necessità di "prevedibilità" per gli operatori economici,

     -    la necessità che le amministrazioni doganali si preparino all'applicazione del nuovo                    sistema,

     -    il rischio di un vuoto giuridico pericoloso qualora il regime precedente venga                           abrogato il 30 giugno 2005 (come indica la proposta) senza che il nuovo regime sia     ancora pronto ad entrare in vigore. Sarebbe troppo ottimistico           pensare che la Commissione e il Consiglio saranno in grado di adottare l'elenco dei     beneficiari dell'SPG + anteriormente al 1° luglio 2005.

Di conseguenza, nei suoi emendamenti il relatore per parere propone di ritornare alla data prevista del 1° gennaio 2006 incoraggiando la Commissione e il Consiglio a cercare di raggiungere soluzioni alternative in modo da conformarsi alla decisione dell'OMC senza però anticipare la data di entrata in vigore del regolamento in esame.

Il relatore per parere propone inoltre di modificare alcuni articoli in modo da coinvolgere il Parlamento europeo e i rappresentanti della società civile, in quanto fonti potenziali di informazione e verificatori dell'attuazione delle convenzioni pertinenti.

Infine, il relatore per parere propone modifiche di minore portata del testo di alcuni articoli per chiarirne il significato giuridico.

Il relatore per parere ha l'intenzione di sollevare questioni supplementari in nuovi emendamenti al proprio progetto di testo una volta che avrà consultato le parti interessate. Essi riguardano soprattutto gli aspetti seguenti:

Norme d'origine: Nella sua comunicazione la Commissione rendeva nota l'intenzione di riformare il sistema delle norme d'origine quanto alla forma, alla sostanza e alle procedure riconoscendo che la complessità delle disposizioni spiega essenzialmente la sotto utilizzazione delle preferenze commerciali dell'SPG, in particolare da parte dei paesi meno avanzati (PMA). La proposta di regolamento non presenta però alcuna modifica all'attuale sistema. La posizione del Parlamento europeo è stata chiaramente illustrata nella risoluzione approvata all'unanimità il 14 ottobre 2004: estensione al cumulo interregionale e possibilità di cumulo completo o globale.

Il relatore per parere intende chiedere al Parlamento europeo di commissionare ad esperti indipendenti, una revisione di questo aspetto, da inviare alla Commissione e all Consiglio perché ne tengano conto, in tempo per la prossima revisione del regolamento che verrà realizzata entro tre anni.

"Generosità "dello strumento: sottolineando che l'SPG dell'Unione europea è il più generoso schema di preferenze commerciali offerto da paesi sviluppati a paesi in via di sviluppo, il relatore per parere vuole ricordare che nella sua proposta di regolamento la Commissione non è andata lontano come avrebbe potuto. L'Unione europea potrebbe ricorrere a 3 strumenti per far fronte al problema dell'erosione delle preferenze: estendere l'elenco dei prodotti che rientrano nel sistema; trasferire alcuni prodotti dalla categoria di prodotti "sensibili" alla categoria di prodotti "non sensibili" e aumentare i margini preferenziali per entrambe le categorie. Nella sua proposta di regolamento la Commissione ha deciso di applicare solo la prima possibilità iscrivendo circa 300 nuovi prodotti nell'elenco dei prodotti che rientrano nel sistema. Ciò potrebbe essere sufficiente per i primi 3 anni ma la commissione per lo sviluppo dovrebbe invitare la Commissione e il Consiglio a interessarsi anche alle altre due opzioni. Ciò sarà particolarmente importante se, a seguito di una conclusione positiva del round di Doha, l'erosione delle preferenze diventasse maggiore.

Il relatore per parere evidenzierà certo altri punti nei suoi emendamenti futuri sulla base dei parere delle parti interessate, cioè: dialogo sociale (partecipazione dei sindacati alla revisione dei requisiti SPG +), clausole di revisione (disposizioni di salvaguardia, articolo 15) e analisi più approfondita del nuovo meccanismo di graduazione proposto (fondato esclusivamente sul criterio della parte di mercato, articolo 13).

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a inserire nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]

 

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 1 bis (nuovo)

 

(1 bis) Fin dalla sua creazione, il sistema di preferenze generalizzate (SPG) è stato uno dei più importanti strumenti di assistenza ai paesi in via di sviluppo (PVS) nella lotta contro la povertà, aiutandoli a generare entrate tramite il commercio internazionale, contribuendo al loro sviluppo sostenibile, promuovendo lo sviluppo industriale e la diversificazione delle loro economie.

Motivazione

Il relatore per parere vuole evidenziare che l'obiettivo principale e generale del sistema è quello di aiutare i PVS a ridurre la povertà.

Emendamento 2

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis) Per aumentare il tasso di utilizzo del SPG e consentire ai PVS di trarre vantaggio dal commercio internazionale e dai regimi preferenziali , l'Unione europea si adopererà per fornire a tali paesi, in primo luogo a quelli meno sviluppati (PMS), un'adeguata assistenza tecnica.

Emendamento 3

Considerando 7

(7) Il regime speciale per lo sviluppo sostenibile e il buon governo si basa sul concetto integrale di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell'OIL riguardante i principi e i diritti fondamentali del lavoro (1998), la dichiarazione delle Nazioni Unite per il millennio (2000) e la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002). I paesi in via di sviluppo che la non diversificazione e la scarsa integrazione nel sistema commerciale internazionale rendono particolarmente vulnerabili e per i quali la ratifica e l’effettiva applicazione delle convenzioni di base sui diritti dell’uomo e del lavoro, sulla tutela dell’ambiente e sul buon governo comportano particolari oneri e responsabilità dovrebbero quindi beneficiare di preferenze tariffarie supplementari, volte a promuovere la crescita economica per dare una risposta concreta al fabbisogno di sviluppo sostenibile. Questo regime prevede la sospensione dei dazi a favore dei paesi beneficiari.

(7) Il regime speciale per lo sviluppo sostenibile e il buon governo si basa sul concetto integrale di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell'OIL riguardante i principi e i diritti fondamentali del lavoro (1998), la dichiarazione delle Nazioni Unite per il millennio (2000) e la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002). I paesi in via di sviluppo che la non diversificazione, la mancanza di mezzi per sviluppare la propria economia e di un'adeguata integrazione nel sistema commerciale internazionale rendono particolarmente vulnerabili e per i quali la ratifica e l’effettiva applicazione delle convenzioni di base sui diritti dell’uomo e del lavoro, sulla tutela dell’ambiente e sul buon governo comportano particolari oneri e responsabilità dovrebbero quindi beneficiare di preferenze tariffarie supplementari, volte a promuovere la crescita economica per dare una risposta concreta al fabbisogno di sviluppo sostenibile. Questo regime prevede la sospensione dei dazi a favore dei paesi beneficiari.

Emendamento 4

Considerando 16 bis (nuovo)

 

(16 bis) La soglia di graduazione della sezione 11 per un paese beneficiario non dovrebbe essere inferiore al 12,5%.

Emendamento 5

Considerando 17 bis (nuovo)

 

(17 bis) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 che stabilisce il sistema di norme d'origine sarà prossimamente riveduto affinché risponda meglio all'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e industriale.

 

La revisione sarà ultimata al più tardi un anno prima della sua scadenza e riguarderà la forma, la sostanza e le procedure del sistema delle norme di origine, si baserà sulla migliore pratica internazionale, e punterà ad armonizzare i sistemi vigenti nell'Unione europea.

 

Il nuovo sistema delle norme di origine terrà fra l'altro conto della cumulazione interregionale e globale, dell'eliminazione del requisito di un duplice processo di trasformazione per taluni prodotti e del fatto che un paese può essere ammissibile al trattamento preferenziale previsto dall'SPG e da "Tutto fuorché le armi" (EBA) anche se non è il paese di destinazione finale dell'esportazione, purché un notevole valore sia aggiunto alle merci in tale paese.


Motivazione

Le norme di origine vigenti sono più rigorose di quanto non sia necessario per raggiungere il loro obiettivo. Di conseguenza, i tassi di utilizzo del SPG, compreso il regime "Tutto fuorché le armi", restano inaccettabilmente bassi. La Commissione dovrebbe quanto prima adeguare le norme di origine, affinché meglio si prestino all'obiettivo di favorire lo sviluppo economico e industriale.


Emendamento 6

Considerando 21 bis (nuovo)

 

(21 bis) Ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 6, dell'accordo di partenariato ACP-UE, la revisione del presente regolamento nel 2008 terrà conto degli interessi dei paesi ACP, compresi i paesi non PMS, non disposti a concludere un accordo di partenariato economico (APE) nel quadro dell'accordo di Cotonou o non in grado di farlo, affinché il SPG diventi una valida "rete di sicurezza" alternativa per tali paesi.


Motivazione

Nel giugno 1998, in sede di attribuzione del mandato a negoziare gli APE nel quadro dell'accordo di Cotonou, il Consiglio e la Commissione hanno affermato che la revisione del SPG nel 2004 avrebbe fornito ai paesi ACP non PMS che non sono in grado di aderire agli APE una nuova struttura per il commercio, equivalente a quella di cui disponevano nel quadro della Convenzione di Lomé. L'attuale regolamento del SPG non fornisce un'adeguata alternativa a tali preferenze e dovrebbe pertanto essere sottoposto a un'eventuale revisione, previa discussione con i paesi ACP.

Emendamento 7

Articolo 3, paragrafo 5

5. I paesi beneficiari firmatari di un accordo commerciale con la Comunità che copra almeno tutte le preferenze previste a loro favore dallo schema attuale sono esclusi dall’elenco dell'allegato I.

5. Nel caso dei paesi beneficiari firmatari di un accordo commerciale con la Comunità, ha priorità l'applicazione dell'accordo commerciale a condizione che includa le preferenze previste dal presente schema per il paese interessato nonché la possibilità di ottenere preferenze equivalenti al regime speciale di incentivazione, alle stesse condizioni di quelle previste dal presente regolamento. L'accordo commerciale esclude il paese interessato dall'elenco dell'allegato I.


Motivazione

A differenza del testo della motivazione, quello del regolamento permette a taluni accordi di libero scambio con i PVS, come ad esempio gli APE, di offrire un accesso preferenziale meno favorevole di quello offerto dal nuovo SPG. Il testo della motivazione sostiene invece che gli APE dovranno consentire un accesso preferenziale analogo a quello ottenuto in precedenza.

Il regime speciale di incentivazione è parte essenziale dell'SPG e costituisce un incentivo per lo sviluppo sostenibile, il buongoverno e l'ambiente per cui andrebbe inserito in qualsiasi futuro accordo commerciale tra l'Unione europea e i paesi in via di sviluppo.

Emendamento 8

Articolo 3, paragrafo 5 bis (nuovo)

 

5 bis. Quando la Commissione stabilisce le percentuali di graduazione, il calcolo comprende il livello delle importazioni in precedenza suscettibili di usufruire del SPG dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 5.


Motivazione

Quando l'Unione europea sigla accordi commerciali con PVS, questi non potranno più partecipare al SPG. Ciò non dovrebbe riflettersi sulle percentuali di graduazione di altri PVS.


Emendamento 9

Articolo 5, paragrafo 2

2. Ai fini dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

2. Ai fini dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione. Forma, contenuto e procedure del sistema delle norme d'origine sono oggetto di revisione regolare per valutarne l'impatto sui tassi di utilizzo del SPG e per promuovere maggiormente lo sviluppo economico e industriale.


Motivazione

Le norme d'origine vigenti sono più rigorose di quanto non sia necessario per raggiungere il loro obiettivo. Di conseguenza, i tassi di utilizzo del SPG, compreso il regime "Tutto fuorché le armi", restano inaccettabilmente bassi. La Commissione dovrebbe quanto prima adeguare le norme d'origine affinché meglio si prestino all'obiettivo di favorire lo sviluppo economico e industriale.



Emendamento 10

Articolo 7, paragrafo 2

2. I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato II come prodotti sensibili sono ridotti di 3,5 punti percentuali. Per i prodotti del settore 11 la riduzione è del 20%.

2. I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato II come prodotti sensibili sono ridotti di 4 punti percentuali. Per i prodotti del settore 11 la riduzione è del 30%.

Motivazione

Il relatore per parere ritiene che tale percentuale debba essere aumentata conformemente agli obiettivi di cui nella comunicazione della Commissione COM(2004)461.


Emendamento 11

Articolo 7, paragrafo 4

4. I dazi specifici della tariffa doganale comune diversi dai dazi minimi e massimi sui prodotti elencati nell'allegato II come prodotti sensibili sono ridotti del 30%. La riduzione è del 15% per i prodotti del codice NC 2207.

4. I dazi specifici della tariffa doganale comune diversi dai dazi minimi e massimi sui prodotti elencati nell'allegato II come prodotti sensibili sono ridotti del 40%.


Motivazione

Il relatore per parere ritiene che tale percentuale debba essere aumentata, conformemente agli obiettivi di cui nella comunicazione della Commissione COM(2004) 461. Non è giustificato applicare un margine preferenziale inferiore nel caso delle bevande alcoliche (Codice NC 2207).


Emendamento 12

Articolo 9, paragrafo 1, trattino 2 bis (nuovo)

 

- non siano in grado, per un motivo specifico e per un periodo di tempo determinato, di ratificare tutte le convenzioni richieste, ma abbiano dimostrato il proprio impegno nei confronti dei principi e dei diritti di cui nelle convenzioni e a condizione che, in un prossimo futuro, le ratifichino,

Motivazione

L'emendamento si richiama alla Costituzione salvadoregna che attualmente non consente la ratifica della Convenzione 87 sulla libertà di associazione e della Convenzione 98 sulla negoziazione collettiva. Se El Salvador si dimostra disposto a riformare la propria Costituzione nel futuro prossimo e nella pratica rispetta i principi delle convenzioni, dovrebbe potere temporaneamente beneficiare del regime speciale di incoraggiamento del SPG.

Emendamento 13

Articolo 9, paragrafo 1, ultima frase

In ogni caso, i paesi beneficiari devono ratificare le 27 convenzioni entro il 31 dicembre 2008.

In ogni caso, i paesi beneficiari devono ratificare le 27 convenzioni entro 4 anni dalla data della prima concessione del regime speciale di incentivazione.


Motivazione

Il regime speciale di incentivazione è parte essenziale del SPG in quanto stimolo per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. Non deve pertanto essere limitato ai paesi che sono sufficientemente sviluppati quando il presente regolamento entra in vigore, ma rimanere un incentivo negli anni a venire.

Emendamento 14

Articolo 10, paragrafo 1, lettera (a)

(a)       un paese o territorio tra quelli elencati nell’allegato I abbia presentato una richiesta in tal senso entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento;

(a)       un paese o territorio tra quelli elencati nell’allegato I abbia presentato una richiesta in tal senso;


Motivazione

Il regime speciale di incentivazione è parte essenziale del SPG in quanto stimolo per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. Non deve pertanto essere limitato ai paesi che sono sufficientemente sviluppati quando il presente regolamento entra in vigore, ma rimanere un incentivo negli anni a venire.

Emendamento 15

Articolo 11, paragrafo 1

1. Quando riceve una domanda corredata delle informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, la Commissione la esamina tenendo conto delle conclusioni delle organizzazioni e delle agenzie internazionali competenti. Essa può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e può verificare le informazioni ricevute con il paese richiedente o con persone fisiche o giuridiche. La Commissione informa il paese richiedente in merito alla valutazione e lo invita a formulare osservazioni.

1. Quando riceve una domanda corredata delle informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, la Commissione la esamina tenendo conto delle conclusioni delle organizzazioni e delle agenzie internazionali competenti. Essa può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e deve verificare le informazioni ricevute con il paese richiedente e con altre fonti competenti, compreso il Parlamento europeo e i competenti rappresentanti della società civile, come le parti sociali. La Commissione informa il paese richiedente in merito alla valutazione e lo invita a formulare osservazioni.

Motivazione

E' opportuno tenere conto del Parlamento europeo e di altre "fonti competenti", quali i rappresentanti della società civile, compresi i parlamenti nazionali, in sede di verifica dell'applicazione della maggior parte delle convenzioni incluse nell'allegato III, come le convenzioni sui diritti dell'uomo e sulle norme del lavoro. Il relatore per parere ha altresì aggiunto le parti sociali, compresi i sindacati, dal momento che il loro contributo può essere molto importante per verificare l'applicazione delle convenzioni OIL.


Emendamento 16

Articolo 15, paragrafo 1, lettera (e) bis

(e) bis pratiche commerciali sleali, gravi e sistematiche, non contemplate dalla lettera e) ma che ledono gli interessi della Comunità e contro le quali non si possono prendere provvedimenti né ai sensi della lettera e) né a norma dell'articolo 20;

soppresso

Motivazione

Il dumping sociale e quello ambientale, e non tanto gli interessi comunitari in quanto tali, dovrebbero giustificare un'interruzione dei vantaggi accordati a tali paesi. Si propone pertanto che tali aspetti vengano fatti rientrare nella lettera b) di questo paragrafo. D'altronde, l'articolo 20 consente anche di tutelare settori particolarmente vulnerabili.

Emendamento 17

Articolo 16, paragrafo 1

1. Se la Commissione o uno Stato membro riceve informazioni tali da giustificare una revoca temporanea e se la Commissione ritiene che vi siano motivi sufficienti per avviare un'inchiesta, la Commissione ne informa il comitato.

1. Se la Commissione, il Parlamento europeo o uno Stato membro ricevono informazioni tali da giustificare una revoca temporanea e se la Commissione ritiene che vi siano motivi sufficienti per avviare un'inchiesta, la Commissione ne informa il comitato e il Parlamento europeo.


Motivazione

E' opportuno rafforzare il ruolo del Parlamento europeo.

Emendamento 18

Articolo 17, paragrafo 3

3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e le verifica all’occorrenza con gli operatori economici e il paese beneficiario interessati. Le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni dei diversi organi di controllo delle Nazioni Unite, dell'OIL e delle altre organizzazioni internazionali competenti servono come punto di partenza per l'indagine volta a stabilire se sia giustificata la revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a).

3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e le verifica all’occorrenza con gli operatori economici, i competenti rappresentanti della società civile, comprese le parti sociali, e il paese beneficiario interessati. Le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni di altre istituzioni europee e dei diversi organi di controllo delle Nazioni Unite, dell'OIL e delle altre organizzazioni internazionali competenti servono come punto di partenza per l'indagine volta a stabilire se sia giustificata la revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a).


Motivazione

Dal momento che la revoca di preferenze può essere decisa non solo sulla base di considerazioni economiche, come in precedenza, ma anche sulla base di violazioni di principi che figurano nelle convenzioni riportate all'allegato III, la consultazione con la società civile (comprese le parti sociali, come i sindacati) e le altre istituzioni dell'UE (compreso il Parlamento europeo) è obbligatoria.

Emendamento 19

Articolo 26, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. La Commissione elabora una valutazione dell'impatto del SPG per il periodo dal 1° luglio 2005 al 1° gennaio 2007. La valutazione è quindi trasmessa, entro il 1° marzo 2007, al comitato, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale.


Motivazione

Per un'adeguata revisione del regolamento nel 2008 è necessaria una valida valutazione dell'impatto sul funzionamento del sistema nel periodo 2005-2007.


Emendamento 20

Articolo 26, paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter. Il comitato stabilisce i contenuti della valutazione dell'impatto che in ogni caso comprende gli elementi seguenti:

 

- uno studio comparato dei tassi di utilizzo del SPG a titolo del presente regolamento e di quelli precedenti, al fine di individuare tendenze positive e negative;

 

- una valutazione delle conseguenze della graduazione negli indicatori di povertà dei paesi colpiti;

 

- una valutazione preliminare (per estrapolazione) delle conseguenze della graduazione futura sui paesi ai quali potrebbe essere applicata nel prossimo regolamento;

 

- uno studio comparato del trattamento preferenziale offerto dal SPG e dall'accordo di Cotonou ai paesi ACP, nella prospettiva di incorporare in un regolamento rivisto le modifiche necessarie per tenere conto della specificità di talune economie ACP.

Motivazione

Per un'adeguata revisione del regolamento nel 2008 è necessaria un'efficace valutazione dell'impatto sul funzionamento del sistema nel 2005-2007. L'emendamento riporta gli elementi che la valutazione dovrebbe includere.

Emendamento 21

Articolo 26, paragrafo 3

3. Il comitato esamina gli effetti dello schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate, sulla base di una relazione annuale della Commissione per il periodo 1° luglio 2005-31 dicembre 2008. Tale relazione copre tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. Il comitato esamina gli effetti dello schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate, sulla base di una valutazione dell'impatto di cui all'articolo 26, paragrafo 2 bis.


Motivazione

Per un'adeguata revisione del regolamento nel 2008 è necessaria una valida valutazione dell'impatto sul funzionamento del sistema nel 2005-2007.

Emendamento 22

Articolo 30, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2501/2001, del Consiglio, Titolo II, Sezioni 2 e 4, Titolo III, Sezioni 1 e 2, e Titolo IV, continueranno ad essere applicate ai paesi che sono suscettibili di usufruire del trattamento preferenziale di cui nella Sezione 2 del presente regolamento, ma che, per mancanza di tempo, non sono stati in grado di conformarsi alle procedure amministrative.


Motivazione

L'emendamento mira a mantenere il trattamento preferenziale dei paesi che attualmente beneficiano di incentivi specifici del SPG (droghe, diritti dei lavoratori o ambiente), fino a quando non si conformeranno alle farraginose procedure amministrative necessarie per beneficiare del SPG +. La Commissione sostiene che tutto sarà pronto entro il 1° luglio 2005. Il relatore per parere non pone in dubbio quanto afferma la Commissione e mantiene la data di entrata in vigore del nuovo regolamento (1° luglio 2005); di conseguenza, egli ritira i precedenti emendamenti 2, 3 e 7.

Tuttavia, il relatore per parere propone questo emendamento per far fronte al bisogno di prevedibilità degli operatori economici e a quello delle amministrazioni doganali di prepararsi per applicare un nuovo sistema e per evitare il rischio di creare un pericoloso vuoto giuridico nel caso il regime precedente sia abrogato entro il 30 giugno 2005 e quello nuovo non sia ancora in vigore.

Tale nuova formulazione dell'entrata in vigore del regolamento attuale è più conforme alle norme dell'OMC e, al contempo, non reca pregiudizio ai paesi beneficiari e agli operatori economici, visto l'elevato grado di affidabilità.

Emendamento 23

Articolo 30, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Entro il 1° giugno 2007 la Commissione trasmette al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale la proposta di regolamento rivisto che copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011. La nuova proposta tiene debitamente conto dei risultati della valutazione dell'impatto di cui all'articolo 26, paragrafo 2 bis.


Motivazione

Per ottemperare al requisito di un anno di prevedibilità, richiesto dai paesi beneficiari e dagli operatori economici, il regolamento rivisto deve essere approvato entro il 1° gennaio 2008. Per consentire una significativa consultazione del Parlamento europeo e delle parti interessate, la proposta deve essere presentata almeno sei mesi prima (1° giugno 2007). Tale scadenzario consente alla Commissione di incorporare i risultati della valutazione dell'impatto che saranno pubblicati entro il 1° marzo 2007. Lo scadenzario dovrebbe essere incorporato nei regolamenti futuri.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate

Numero di procedura

COM(2004)0699 – C6‑0001/2005 – 2004/0242(CNS)

Commissione responsabile

INTA

Parere

DEVE

11.1.2005

Cooperazione rafforzata

Relatore per parere
  Data di nomina

Margrietus van den Berg
2.12.2004

Discussione in commissione

2.12.2004

19.1.2005

 

 

 

Data per l'adozione di proposte

19.1.2005

Risultato del voto finale

favorevoli:

contrari:

astensioni:

32

0

0

Membri presenti alla votazione finale

Alessandro Battilocchio, Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Nirj Deva, Koenraad Dillen, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Jana Hybášková, Glenys Kinnock, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Luisa Morgantini, Józef Pinior, José Javier Pomés Ruiz, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Anna Záborská, Jan Zahradil, Mauro Zani

Supplenti presenti alla votazione finale

Fiona Hall, Alain Hutchinson, Manolis Mavrommatis, Zbigniew Zaleski, Gabriele Zimmer

Supplenti presenti alla votazione finale a norma dell'articolo 178, paragrafo 2

 

  • [1]  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate

Riferimenti

(COM(2004)0699COM(2005)0043 – C6‑0001/2005 – 2004/0242(CNS))

Base giuridica

art. 133 CE

Base regolamentare

art. 51

Consultazione del PE

4.1.2005

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

INTA

11.1.2005

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

DEVE

 

11.1.2005

BUDG

 

11.1.2005

ENVI

 

11.1.2005

AGRI

 

11.1.2005

PECH

 

11.1.2005

Pareri non espressi
  Decisione

BUDG

 

15.12.2004

ENVI

 

30.11.2004

AGRI

 

23.11.2004

PECH

 

25.1.2005

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

DEVE

13.1.2005

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Antolín Sánchez Presedo

25.10.2004

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Procedura semplificata
  Decisione

 

Contestazione della base giuridica
  Parere JURI

 

 

 

Modifica della dotazione finanziaria
  Parere BUDG

 

 

 

Consultazione del Comitato economico e sociale europeo
  Decisione in Aula



Consultazione del Comitato delle regioni
  Decisione in Aula


Esame in commissione

1.9.2004

22.2.2005

30.9.2004

12.12.2004

17.1.2005

2.2.2005

Approvazione

22.2.2005

Esito della votazione finale

favorevoli:

contrari:

astensioni:

25

0

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Kader Arif, Enrique Barón Crespo, Françoise Castex, Giulietto Chiesa, Jan Christian Ehler, Glyn Ford, Sajjad Karim, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Erika Mann, David Martin, Javier Moreno Sánchez, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Bogusław Rogalski, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Johan Van Hecke, Daniel Varela Suanzes-Carpegna and Zbigniew Zaleski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Anna Elzbieta Fotyga, Filip Andrzej Kaczmarek, Maria Martens, Antolín Sánchez Presedo and Jonas Sjöstedt

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Manolis Mavrommatis and Zuzana Roithová

Deposito – A6

24.2.2005

A6-0045/2005

Osservazioni

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