RELAZIONE sull'iniziativa della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord in vista dell'adozione della decisione del Consiglio relativa alla protezione dell'euro contro la falsificazione attraverso la designazione dell'Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell'euro

1.4.2005 - (14811/2004 – C6‑0221/2004 – 2004/0817(CNS)) - *

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Augustín Díaz de Mera García Consuegra


Procedura : 2004/0817(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0079/2005
Testi presentati :
A6-0079/2005
Discussioni :
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'iniziativa della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord in vista dell'adozione della decisione del Consiglio relativa alla protezione dell'euro contro la falsificazione attraverso la designazione dell'Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell'euro

(14811/2004 – C6‑0221/2004 – 2004/0817(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord (14811/2004)[1],

–   visti l'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

–   visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0221/2004),

–   visti l'articolo 93 e l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6‑0079/2005),

1.  approva l'iniziativa della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord quale emendata;

2.  invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord.

Testo della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del NordEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 1

(1) In quanto moneta legale di 12 Stati membri, l'euro si è sempre più affermato su scala mondiale divenendo pertanto uno degli obiettivi privilegiati delle organizzazioni internazionali dedite alla falsificazione.

(1) In quanto moneta legale di 12 Stati membri, l'euro ha acquisito un'importanza straordinaria su scala mondiale e la sua falsificazione è divenuta pertanto uno degli obiettivi privilegiati delle organizzazioni criminali nazionali e internazionali che operano tanto sul territorio dell'Unione quanto al di fuori di esso.

Motivazione

Emendamento inteso a chiarire e precisare il testo.

Emendamento 2

Considerando 2

(2) L'euro è diventato altresì l'obiettivo dei falsari dei paesi terzi.

soppresso

Motivazione

Il considerando va soppresso poiché il suo contenuto è incluso nel primo considerando, sia nella stesura originale, sia in quella proposta nell'emendamento ad esso relativo.

Emendamento 3

Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis) Gli Stati membri non possono garantire individualmente l'adeguata protezione dell'euro, dal momento che le banconote e le monete metalliche denominate in euro circolano anche al di fuori del territorio degli Stati membri partecipanti all'unione monetaria.

Motivazione

Ovviamente, non è possibile proteggere adeguatamente l'euro, che è la moneta legale di dodici Stati membri dell'Unione europea, se tale protezione è gestita in modo individuale.

Emendamento 4

Considerando 3 ter (nuovo)

 

(3 ter) È altresì necessario accrescere la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi ultimi e l'Europol per rafforzare il sistema di protezione dell'euro al di fuori del territorio dell'Unione europea.

Motivazione

Per proteggere l'euro contro la falsificazione al di fuori del territorio dell'Unione europea è indispensabile che tutti gli Stati membri e l'Europol collaborino strettamente fra loro.

Emendamento 5

Considerando 4

(4) La convenzione per la repressione del falso nummario, adottata a Ginevra il 20 aprile 1929 (in seguito denominata "convenzione di Ginevra"), dovrebbe essere applicata con maggiore efficacia tenuto conto delle condizioni dell'integrazione europea.

(4) La convenzione internazionale per la repressione del falso nummario, adottata a Ginevra il 20 aprile 1929 (in seguito denominata "convenzione di Ginevra"), e il suo protocollo addizionale dovrebbero essere applicati con maggiore efficacia onde garantire una protezione globale, efficace e omogenea dell'euro.

Motivazione

La denominazione corretta della convenzione include il termine "internazionale". Occorre inoltre menzionare il suo protocollo addizionale, che è parte integrante della convenzione stessa.

Per altro verso, le misure necessarie per proteggere l'euro contro le attività illegali che potrebbero recargli pregiudizio vanno adottate e applicate sempre e comunque, quale che sia lo stato di avanzamento dell'integrazione europea.

Emendamento 6

Considerando 5

(5) I paesi terzi necessitano di un punto di contatto centrale per le informazioni relative agli euro falsificati e tutte le informazioni pertinenti dovrebbero essere raccolte presso l'Europol, per essere analizzate.

(5) I paesi terzi necessitano di un punto di contatto centrale per le informazioni relative agli euro falsificati e tutte le informazioni pertinenti dovrebbero essere raccolte presso l'Europol, per essere analizzate parallelamente agli uffici centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e in stretta cooperazione con essi.

Motivazione

È necessario che i paesi terzi dispongano di un punto di contatto centrale. Tuttavia, le competenze e i meccanismi di trasmissione delle informazioni definiti dalla convenzione Europol e dai successivi protocolli di modifica non possono garantire, allo stato attuale, una protezione reale ed efficace dell'euro.

Va ricordato che, sino all'entrata in vigore del protocollo adottato nel novembre 2003 (che prevede la possibilità di contatti diretti tra i servizi competenti designati e l'Europol e in cui è contemplato anche che l'Europol funga da punto di contatto dell'Unione europea nei suoi rapporti con paesi od organismi terzi ai fini della repressione della falsificazione dell'euro), l'Europol non può stabilire contatti diretti con gli Stati membri, ma deve avvalersi del tramite degli uffici di collegamento di ciascuno di essi. Questa trasmissione "a tappe" dell'informazione rallenterebbe l'attivazione dei meccanismi volti a evitare che siano messe in circolazione banconote e monete in euro falsificate e ad intercettarle. Si veda anche la motivazione dell'emendamento 8 al considerando 7.

Emendamento 7

Considerando 6

(6) Alla luce del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, il Consiglio ritiene opportuno che tutti gli Stati membri divengano parti contraenti della convenzione di Ginevra ed istituiscano uffici centrali, ai sensi dell'articolo 12 di detta convenzione.

(6) Alla luce della decisione quadro del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro1 e del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, il Consiglio ritiene opportuno che tutti gli Stati membri divengano parti contraenti della convenzione di Ginevra ed istituiscano uffici centrali, ai sensi dell'articolo 12 di detta convenzione.

 

__________________________

1 GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1.

Motivazione

Per gli Stati membri che ancora non lo avessero fatto, l'obbligo di aderire alla convenzione di Ginevra del 1929 è già sancito dall'articolo 2 della decisione quadro del 29 maggio 2000, che si applica ai 25 Stati membri dell'Unione. A fini di informazione si segnala che, attualmente, solo la Slovenia e Malta non hanno ancora ratificato la convenzione di Ginevra.

Emendamento 8

Considerando 7

(7) Il Consiglio ritiene opportuno designare l'Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell'euro, ai sensi dell'articolo 12 della convenzione di Ginevra,

(7) Il Consiglio ritiene opportuno designare l'Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell'euro, attività che esso deve svolgere in stretta cooperazione con gli uffici centrali nazionali degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 12 della convenzione di Ginevra,

Motivazione

Un altro grave inconveniente è dato dal fatto che l'Europol può trasmettere informazioni contenenti dati a carattere personale solamente ai paesi od organismi terzi con i quali ha precedentemente concluso un accordo in tal senso (cfr. l'atto del Consiglio del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi (GU C 88 del 30.3.1999, pag. 1) e l'atto del Consiglio del 28 febbraio 2002, che modifica l'atto del Consiglio del 12 marzo 1999). Questa limitazione sarebbe di notevole ostacolo alla funzione di raccolta e scambio di informazioni che si intende conferire all'Europol in quanto ufficio centrale dell'Unione europea.

Concludendo, fintanto che l'attività dell'Europol sarà soggetta alle limitazioni attuali, è indispensabile che l'Europol eserciti le proprie funzioni in quanto ufficio centrale dell'Unione europea competente per la lotta contro la falsificazione dell'euro in stretta collaborazione con gli uffici centrali degli Stati membri. Solo in questo modo sarà possibile realizzare l'obiettivo ultimo della proposta, ossia un'efficace protezione della moneta unica. Si veda anche la motivazione dell'emendamento 6 al considerando 5.

Emendamento 9

Articolo 1, paragrafo 1

1. Per gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Ginevra, vale a dire Austria, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito, l'Europol agisce, conformemente alla dichiarazione figurante nell'allegato in seguito denominata "dichiarazione" per la lotta contro la falsificazione dell'euro, ai sensi dell'articolo 12, prima frase della convenzione di Ginevra. Per la falsificazione di tutte le altre monete e per le funzioni di ufficio centrale non delegate all'Europol in virtù della dichiarazione, gli uffici centrali nazionali mantengono le attuali competenze.

1. Per gli Stati membri l'Europol agisce, conformemente alla dichiarazione figurante nell'allegato, in seguito denominata "dichiarazione", come ufficio centrale dell'Unione europea per la protezione dell'euro contro la falsificazione, ai sensi dell'articolo 12, prima frase della convenzione di Ginevra, parallelamente agli uffici centrali nazionali degli Stati membri e in stretta cooperazione con essi. Per la falsificazione di tutte le altre monete e per le funzioni di ufficio centrale delegate e non delegate all'Europol in virtù della dichiarazione, gli uffici centrali nazionali mantengono le attuali competenze.

Motivazione

L'obbligo di designare un'autorità centrale ai sensi della convenzione di Ginevra incombe già a tutti gli Stati membri, ad esclusione di Malta e della Slovenia, che sono comunque vincolati dall'acquis comunitario, che comprende l'obbligo di aderire alla convenzione stessa (cfr. l'emendamento 7 al considerando 6). Di conseguenza, e in attesa di una ratifica formale da parte dei paesi summenzionati, è già possibile affermare che l'Europol opererà per conto di tutta l'Unione europea come autorità centrale competente in relazione alla falsificazione dell'euro (con tutte le riserve indicate nelle motivazioni dell'emendamento 6 al considerando 5 e dell'emendamento 8 al considerando 7).

Emendamento 10

Articolo 1, paragrafo 2

2. Gli Stati membri non ancora parti contraenti della convenzione di Ginevra, vale a dire Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Slovacchia e Slovenia, dovranno aderirvi. All'atto dell'adesione essi designano, conformemente alla dichiarazione, l'Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell'euro, ai sensi dell'articolo 12, prima frase, della convenzione di Ginevra.

soppresso

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 9 all'articolo 1, paragrafo 1.

Emendamento 11

Articolo 2 paragrafo 1

1. I Governi degli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Ginevra emanano la dichiarazione e incaricano il rappresentante della Repubblica federale di Germania di inoltrarla al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

1. I Governi degli Stati membri emanano la dichiarazione e incaricano il rappresentante della Repubblica federale di Germania di inoltrarla al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 9 all'articolo 1, paragrafo 1.

Emendamento 12

Articolo 2 paragrafo 2

2. I Governi degli Stati membri che non sono ancora parti contraenti della convenzione di Ginevra emanano senza indugio all'atto dell'adesione la dichiarazione e incaricano il rappresentante della Repubblica federale di Germania di inoltrarla al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

soppresso

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 9 all'articolo 1, paragrafo 1.

Emendamento 13

Allegato, alinea

…………………, Stato membro dell'Unione europea ha conferito all'Ufficio europeo di polizia (in seguito denominato "Europol") il mandato di lottare contro la falsificazione dell'euro.

…………………, Stato membro dell'Unione europea ha conferito all'Ufficio europeo di polizia (in seguito denominato "Europol") il mandato di operare come ufficio centrale dell'Unione europea nella lotta contro la falsificazione dell'euro ai sensi della convenzione di Ginevra, svolgendo tale compito parallelamente agli uffici centrali nazionali degli Stati membri e in stretta cooperazione con essi.

Motivazione

Si vedano la motivazione dell'emendamento 6 al considerando 5 e quella dell'emendamento 8 al considerando 7.

Emendamento 14

Allegato, punto 1.1

1.1. L'Europol centralizza e vaglia, secondo la convenzione Europol, tutte le informazioni che agevolino le indagini, la prevenzione e la lotta contro la falsificazione dell'euro e trasmette senza indugio tali informazioni agli uffici centrali nazionali degli Stati membri dell'UE.

1.1. L'Europol centralizza e vaglia, secondo la convenzione Europol e in stretta cooperazione con gli uffici centrali nazionali degli Stati membri, tutte le informazioni che agevolino le indagini, la prevenzione e la lotta contro la falsificazione dell'euro.

Motivazione

Coerentemente con quanto sostenuto nella relazione, la necessità che l'Europol operi come autorità centrale parallelamente agli uffici centrali nazionali deriva sostanzialmente dalle serie limitazioni poste dal quadro giuridico attuale dell'Europol. Esso infatti può trasmettere informazioni agli Stati membri solo per il tramite degli uffici nazionali di collegamento di ciascuno Stato membro - il che ostacola e rallenta la trasmissione dei dati - e può trasmettere informazioni contenenti dati di carattere personale a Stati od organismi terzi solo dopo aver stipulato con essi un accordo in tal senso, come previsto dall'atto del Consiglio del 12 marzo 1999 (GU C 88 del 30.3.1999, pag. 1).

È possibile che tali problemi saranno risolti in futuro, ma al momento sono un ostacolo insuperabile ai fini di un'adeguata protezione dell'euro contro la falsificazione. È dunque indispensabile che le informazioni siano trasmesse contemporaneamente sia all'Europol che allo Stato membro dell'Unione che potrebbe esserne direttamente interessato, al quale spetta di porre in essere i provvedimenti del caso.

Emendamento 15

Allegato, punto 1.5, alinea

1.5. Ad eccezione dei casi di interesse meramente locale, l'Europol, nella misura ritenuta opportuna, notifica agli uffici centrali dei paesi terzi:

1.5. Ad eccezione dei casi di interesse meramente locale, l'Europol, nella misura ritenuta opportuna, notifica agli uffici centrali dei paesi terzi, tenendo conto delle limitazioni contemplate nell'atto del Consiglio del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi:

 

__________________________

1 GU C 88 del 30.3.1999, pag. 1.

Motivazione

Come illustrato nella relazione, l'atto del Consiglio citato nell'emendamento prevede che l'Europol possa inviare informazioni contenenti dati personali unicamente ai paesi od organismi terzi con i quali è stato concluso un accordo. Pertanto, occorre tener conto di tale riserva ove si tratta di prevedere l'invio di informazioni. In mancanza di un accordo, l'invio deve avvenire per il tramite degli uffici centrali nazionali.

Emendamento 16

Allegato, punto 1.7

1.7. Qualora l'Europol non sia in grado di svolgere le funzioni di cui ai punti da 1.1 a 1.6 conformemente alla convenzione Europol, gli uffici centrali nazionali degli Stati membri mantengono la propria competenza.

soppresso

Motivazione

Si vedano le motivazioni dell'emendamento 6 al considerando 5, dell'emendamento 8 al considerando 7 e dell'emendamento 14 al punto 1.1. dell'allegato.

Coerentemente con gli emendamenti proposti, si parte dalla premessa che, nella situazione attuale, l'Europol non è in grado di svolgere le funzioni che gli si vogliono affidare.

Emendamento 17

Allegato, punto 1 bis (nuovo)

 

1 bis. L'Europol esercita le competenze ad esso attribuite per la protezione dell'euro contro la falsificazione, nel quadro della convenzione di Ginevra, parallelamente agli uffici centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e in stretta cooperazione con essi.

Motivazione

Si vedano le motivazioni dell'emendamento 6 al considerando 5, dell'emendamento 8 al considerando 7 e dell'emendamento 14 al punto 1.1 dell'allegato.

Emendamento 18

Allegato, punto 2

2. Per quanto riguarda la falsificazione di tutte le altre monete e le funzioni di ufficio centrale non delegate all'Europol conformemente al punto 1, gli uffici centrali nazionali mantengono le attuali competenze.

2. Per quanto riguarda le misure di protezione di tutte le altre monete contro la falsificazione, gli uffici centrali nazionali mantengono le attuali competenze.

Motivazione

Emendamento dettato da esigenze di coerenza con gli emendamenti precedenti.

  • [1]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Introduzione

L'Unione europea ha preso provvedimenti importanti a tutela dell'euro addirittura prima che la nuova valuta venisse messa in circolazione il 1 gennaio 2002. Ciò allo scopo di evitare per l'euro gli assai diffusi episodi di contraffazione rilevati nel caso delle singole valute degli Stati membri. Una cosa è fuor di dubbio: gli Stati membri non sono in grado di combattere la contraffazione ciascuno per proprio conto. Oggi i contraffattori di valuta professionisti sono altamente raffinati e approfittano sia del fatto che l'Unione europea non dispone più di frontiere interne sia della mancanza di risorse tecniche e operative di taluni Stati membri. La contraffazione è anche diffusa negli Stati UE che non fanno ancora parte della zona euro. Alla luce di tali circostanze, la UE si concentra su azioni tese principalmente a proteggere l'euro mediante un quadro giuridico adeguato, nel cui ambito la contraffazione possa essere considerata un reato, vengano istituiti organismi che consentano la centralizzazione delle informazioni e si possano stringere accordi per facilitare la cooperazione fra tutti coloro che si occupano della lotta contro la frode.

In ogni caso, il problema mantiene la sua rilevanza. In base ai dati raccolti dal Sistema di monitoraggio dei falsi (un archivio elettronico che registra le informazioni tecniche, statistiche e geografiche riguardanti la contraffazione dell'euro e a cui accedono le banche centrali e le autorità competenti), nel 2004 la Banca centrale europea ha ritirato dalla circolazione banconote in euro per un valore di 44.801.510. Tuttavia, non ci sono solo cattive notizie, dal momento che abbiamo la dimostrazione che i provvedimenti adottati per combattere la contraffazione stanno portando i loro frutti: nel 2003/2004 il numero delle operazioni in cui sono stati sequestrati euro falsi è aumentato nel 20% mentre la contraffazione delle banconote da 50 e 100 euro è diminuita rispettivamente del 5% e del 38%. Tuttavia, e malgrado tali tendenze favorevoli, l'euro è ancora al centro di numerosi casi di contraffazione.

Visione d'insieme della proposta

La proposta è un'iniziativa promossa dalla Repubblica Federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per fare in modo che l'Europol venga designato come ufficio centrale della UE ai fini della lotta contro la contraffazione dell'euro, ai sensi degli articoli 12 e segg. della Convenzione internazionale di Ginevra per la repressione del falso nummario, del 1929. In base alle norme previste nella Convenzione, ai Paesi che ne fanno parte è richiesto di nominare un ufficio che, in ciascun Paese, centralizzi tutte le informazioni che si ritiene possano facilitare le indagini, la prevenzione e la repressione della contraffazione di valuta. Allo scopo di ottimizzare e dare rilievo all'operato della UE in tale settore, gli Stati membri hanno deciso di nominare l'Europol come ufficio centrale UE competente in materia di contraffazione dell'euro. Per quanto concerne gli uffici degli Stati membri, questi manterranno poteri e responsabilità in merito alla contraffazione di altre valute.

Commenti sugli emendamenti

L'attuale quadro giuridico in cui opera l'Europol (la Convenzione Europol e i protocolli di modifica) ha avuto un ruolo fondamentale nel fornire la base per gli emendamenti presentati al Progetto di decisione del Consiglio. A parere del relatore, la proposta è ambiziosa ma al contempo non realistica, poiché non tiene conto delle restrizioni che ostacoleranno l'Europol nel tentativo di adempiere agli obblighi che gli verranno assegnati.

In primo luogo, le autorità competenti che negli Stati membri detengono le informazioni sulla contraffazione dell'euro (ad esempio, le informazioni concernenti le stamperie da cui escono gli euro falsi oppure i dati riguardanti la circolazione di euro contraffatti all'interno della UE) non saranno in grado di fornire tali informazioni o dati direttamente all'Europol, dal momento che lo scambio di informazioni fra l'Europol e gli Stati membri avviene tramite gli uffici di collegamento nazionali. Tale fatto, unito alla natura specifica della contraffazione di valuta, fa sì che uno scambio di informazioni non diretto divenga inutile, poiché ostacola il flusso delle informazioni e potrebbe addirittura esporre l'euro a rischi ancora maggiori, Ciò è esattamente quello che il progetto di relazione sottolinea e cerca di evitare.

Inoltre, l'Europol opera sulla base di notevoli restrizioni nel momento in cui stabilisce un contatto diretto con i paesi terzi o le altre organizzazioni internazionali: ai sensi dell'articolo 2 dell'Atto del Consiglio del 1999, l'Europol può trasmettere dati di carattere personale ad un paese terzo o ad un organismo solamente nel quadro di un accordo fra le due parti. In assenza di un simile accordo, non è possibile trasmettere alcuna informazione.

Questi due fattori rappresentano degli ostacoli gravi e decisivi che impediscono all'Europol di operare in modo efficace e soddisfacente in qualità di ufficio centrale della UE competente in materia di contraffazione dell’euro. Per tale motivo, il relatore ritiene che per raggiungere l'obiettivo fondamentale della proposta (vale a dire un'adeguata protezione dell'euro dalla contraffazione), gli uffici centrali attualmente esistenti negli Stati membri dovrebbero mantenere i loro poteri in materia di protezione dell’euro. Ciò, unitamente all'istituzione di un meccanismo per una stretta cooperazione e lo scambio di informazioni fra tali uffici e l'Europol, può dotare tutti gli organismi e le autorità responsabili per la protezione dell'euro di armi più efficaci per combattere la contraffazione.

Conclusione

L'Europol è disciplinato da una Convenzione che risale al 1995, che è stata oggetto di successive revisioni per l'intero periodo a partire dalla sua entrata in vigore. Tali revisioni hanno sempre avuto come obiettivo principale quello di estendere i suoi poteri. Tuttavia finora non si è fatto nulla per modificare il quadro giuridico dell'Europol, malgrado una serie di richieste da parte del Parlamento[1], il quale ha sottolineato che se l'Europol deve realmente divenire uno strumento efficace di lotta contro la criminalità organizzata nella UE, occorre abolire le seguenti restrizioni:

§ L'Europol opera ancora nel quadro della cooperazione intergovernativa, malgrado il costante aumento dei suoi poteri.

§ Le decisioni concernenti l'Europol continuano ad essere approvate dal Consiglio all'unanimità.

§ Il Parlamento non è in grado di esercitare un controllo democratico adeguato sull'Europol.

§ L'attuale procedura per modificare la Convenzione è troppo lunga e laboriosa e richiede la ratifica da parte di tutti gli Stati membri. Tuttavia, sostituendola con una decisione del Consiglio, si dovrebbe affrontare il problema di garantire il necessario accordo politico. Pertanto nessuna delle due ipotesi è realmente convincente.

Per tutte le ragioni sopramenzionate, il Parlamento ha ripetutamente chiesto che l'Europol venga trasformato in un organismo comunitario, dotato di un bilancio proprio e soggetto al controllo democratico da parte del Parlamento e della Corte di giustizia.

L'inadeguatezza del quadro giuridico dell'Europol si riflette ancora una volta nella proposta che è oggetto della presente relazione: l'Europol non dispone né delle risorse giuridiche, né di quelle operative o di bilancio che gli consentano di prendere provvedimenti efficaci per contrastare la contraffazione dell'euro.

1.  In primo luogo (come già sottolineato dal relatore) il quadro giuridico dell'Europol è il primo degli impedimenti con il quale l'Ufficio europeo di polizia deve combattere.

2.  In secondo luogo, l'Europol non ha funzioni operative di alcun tipo, funzioni che (in particolare nel settore della contraffazione delle valute) potrebbero condurre a risultati efficaci e decisivi.

3.  In terzo luogo, l'Europol non dispone di un bilancio proprio con il quale fornire sostegno operativo negli Stati membri (all'interno o all'esterno della zona euro) in cui vengono condotte azioni o indagini volte a reprimere la contraffazione dell'euro.

In breve, la nomina dell'Europol in qualità di ufficio centrale degli Stati membri, a cui competono le azioni di lotta contro la contraffazione dell'euro, deve essere accompagnata da provvedimenti volti a stabilire una base giuridica e di bilancio. Si tratta dell'unico modo per dotare la UE di strumenti adeguati ed efficaci per combattere le frodi nei confronti della moneta unica.

  • [1]  Vedi la Raccomandazione del Parlamento europeo del 30 maggio 2002 sul futuro sviluppo di Europol e la sua integrazione a pieno titolo nel sistema istituzionale dell’Unione europea (GU C 187 E del 7.8.2003, pag. 144) e la sua Raccomandazione del 10 aprile 2003 sullo sviluppo futuro di Europol (GU C 64 E del 12.3.2004, pag. 588).

PROCEDURA

Titolo

Iniziativa della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord in vista dell'adozione della decisione del Consiglio relativa alla protezione dell'euro contro la falsificazione attraverso la designazione dell'Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell'euro

Riferimenti

14811/2004 – C6‑0221/2004 – 2004/0817(CNS)

Base giuridica

art. 39, par. 1, UE

Base regolamentare

artt. 93 e 51

Consultazione del PE

2.12.2004

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

LIBE
14.12.2004

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

ECON
14.12.2004

 

 

 

 

Pareri non espressi
  Decisione

ECON
21.2.2005

 

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Augustín Díaz de Mera García Consuegra
18.1.2005

 

Esame in commissione

16.3.2005

31.3.2005

 

 

 

Approvazione

31.3.2005

Esito della votazione finale

unanimità

 

 

 

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Antoine Duquesne, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Ole Krarup, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Sarah Ludford, Jaime Mayor Oreja, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka.

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Gérard Deprez, Camiel Eurlings, Giovanni Claudio Fava, Ignasi Guardans Cambó, Panayiotis Demetriou, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sophia in 't Veld, Vincent Peillon, Marie-Line Reynaud, Bogusław Sonik, Jan Zahradil.

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Deposito – A6

1.4.2005

A6‑0079/2005

Osservazioni