RELAZIONE
17.6.2005 - (13049/2004 – COM(2004)0593 – C6‑0240/2004 – 2004/0200(CNS)) - (13054/2004 – COM(2004)0593 – C6‑0241/2004 – 2004/0199(CNS)) - *
1. sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera
2. sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Timothy Kirkhope
1. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera
(13049/2004 – COM(2004)0593 – C6‑0240/2004 – 2004/0200(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2004)0593)[1],
– visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera (13049/2004),
– visti l'articolo 63, paragrafo 1, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0240/2004),
– viste le competenze del comitato misto previsto dall'accordo, che costituisce "un quadro istituzionale specifico" ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE,
– visto il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, secondo la quale l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, che prevede l'applicazione della procedura del parere conforme, è la base giuridica corretta,
– visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione giuridica (A6‑0201/2005),
1. approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;
2. si riserva il diritto di difendere le prerogative conferitegli dal trattato;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Confederazione svizzera.
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Trattino 1 | |
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma, |
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, secondo comma, |
Emendamento 2 Trattino 2 | |
visto il parere del Parlamento europeo, |
visto il parere conforme del Parlamento europeo, |
- [1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
2. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen
(13054/2004 – COM(2004)0593 – C6‑0241/2004 – 2004/0199(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2004)0593)[1],
– visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera (13054/2004),
– visti l'articolo 62, l'articolo 63, paragrafo 3, gli articoli 66 e 95, nonché l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0241/2004),
– viste le competenze del comitato misto previsto dall'accordo, che costituisce "un quadro istituzionale specifico" ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE,
– visto il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, secondo la quale l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, che prevede l'applicazione della procedura del parere conforme, è la base giuridica corretta,
– visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione giuridica (A6‑0201/2005),
1. approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;
2. si riserva il diritto di difendere le prerogative conferitegli dal trattato;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Confederazione svizzera.
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Trattino 1 | |
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma, |
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma, |
Emendamento 2 Trattino 2 | |
visto il parere del Parlamento europeo, |
visto il parere conforme del Parlamento europeo, |
- [1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
Dopo la conclusione dei cosiddetti "Accordi bilaterali I", l'UE ha espresso l'intendimento di rafforzare la cooperazione con la Svizzera per quanto riguarda la tassazione transfrontaliera dei risparmi e la lotta contro la frode in materia di imposte indirette. In cambio, la Svizzera ha chiesto l'apertura di trattative concernenti la sua associazione ai sistemi di Schengen/Dublino.
Il 17 giugno 2002 la Commissione è stata autorizzata dal Consiglio[1] a varare i negoziati in questione, sfociati in due accordi distinti anche se interconnessi: il primo relativo all'acquis di Schengen, il secondo all'acquis "Dublino/Eurodac". Gli accordi sono stati elaborati sul modello generale di quelli conclusi con la Norvegia e l'Islanda[2], ma in armonia con le specifiche esigenze costituzionali della Svizzera.
Il Parlamento europeo viene ora consultato sui due accordi in parola.
1. L'accordo sull'acquis di Schengen
Scopo dell'accordo è di associare la Svizzera alle attività dell'UE nel campo dell'acquis di Schengen. L'approvazione di nuovi atti o misure resterà comunque appannaggio esclusivo delle Istituzioni europee. In tal modo la Svizzera contribuirà allo sviluppo della legislazione sull'acquis di Schengen de facto, senza partecipare al processo decisionale de jure.
La Svizzera dovrà accogliere ed applicare l'acquis di Schengen e i suoi sviluppi senza eccezioni o deroghe[3]. In merito all'adozione del futuro acquis di Schengen, nel caso in cui la costituzione svizzera richieda un referendum, la Confederazione avrà una moratoria di due anni per l'accoglimento e l'attuazione dei nuovi atti o provvedimenti[4]. Nel frattempo, laddove possibile, la Svizzera porrà in vigore l'atto o il provvedimento in questione in via provvisoria. Tuttavia, la mancata applicazione provvisoria del nuovo atto o provvedimento da parte della Svizzera potrà determinare "misure proporzionate e necessarie per garantire il buon funzionamento della cooperazione Schengen".[5]
L'accordo istituisce anche un comitato misto composto di rappresentanti del governo svizzero, di membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione.
Il comitato misto è inteso come foro di discussione sugli strumenti giuridici che svilupperanno l'acquis di Schengen, con il che si garantisce che si terrà debito conto delle preoccupazioni della Confederazione. Esso fornisce una sede di dibattito sulle difficoltà pratiche connesse all'acquis di Schengen e alla cooperazione fra le parti contraenti ed ha quale compito quello di assicurare l'efficace funzionamento dell'accordo. Il comitato misto ha facoltà di mantenere l'accordo anche qualora la Svizzera non applichi un determinato sviluppo dell'acquis di Schengen ed ha la prerogativa di comporre eventuali situazioni di conflitto sorte nel quadro dell'accordo.
L'accordo sarà attuato solo dopo che il Consiglio, dopo aver proceduto a un'apposita valutazione, avrà deciso che la Svizzera soddisfa tutte le condizioni per partecipare alla cooperazione istituita dal dispositivo Schengen.
2. Accordo relativo all'acquis "Dublino/Eurodac"
In questo secondo accordo la Svizzera sarà vincolata sia all'acquis di Dublino che alla normativa Eurodac. La Svizzera dovrà accettare, attuare ed applicare concretamente l'attuale e futuro acquis di Dublino/Eurodac senza eccezioni come pure le pertinenti disposizioni della direttiva sulla protezione dei dati.
L'accordo ha adottato per lo più la medesima struttura dell'accordo sull'acquis di Schengen. La partecipazione della Svizzera all'area Dublino/Eurodac si limita al processo di formazione delle decisioni. Il processo di approvazione del futuro acquis Dublino/Eurodac da parte della Svizzera è soggetto alle stesse condizioni e procedure. L'associazione della Svizzera differisce tuttavia a livello istituzionale, in quanto si svolgerà nel quadro di un comitato misto, composto di rappresentanti della Comunità europea - a sua volta rappresentata dalla Commissione - e della Svizzera. In ordine alla gestione e alla risoluzione dell'accordo, il comitato misto ha fondamentalmente le stesse funzioni di quelle istituite nel quadro dell'accordo sull'acquis di Schengen.
Ai due accordi sono allegati gli Atti finali contenenti le dichiarazioni, unilaterali e comuni, delle parti contraenti relativamente agli accordi stessi, nonché le schede finanziarie legislative, che prevedono il contributo della Svizzera al finanziamento dell'attuazione degli accordi. Gli accordi dispongono anche un contributo finanziario della Svizzera allo sviluppo dell'acquis di Schengen, in particolare di SIS II, nonché all'unità centrale Eurodac.
3. Il dibattito in Svizzera
Dei nove dossier approvati dal parlamento svizzero il 17 dicembre 2004, quello più controverso è stato rappresentato dagli accordi di associazione Schengen/Dublino. I fautori di Schengen ritengono che l'accordo rafforzerà l'impegno della Svizzera contro la criminalità internazionale e favorirà l'industria turistica. I suoi oppositori credono invece che senza controlli alle frontiere la Svizzera diverrà poco sicura e che il Paese trasferirà una parte della sua sovranità a una comunità sopranazionale[6]. Il Partito popolare svizzero sostiene anche che gli accordi sono un tentativo per spingere la Svizzera sulla strada dell'adesione all'UE.
Contro gli accordi di Schengen/Dublino il Partito popolare svizzero ha presentato al governo il 31 marzo 2005 una petizione per un referendum recante oltre 86 000 firme, ben oltre il minimo richiesto di 50 000. Gli elettori decideranno il 5 giugno 2005 se la Svizzera potrà aderire agli accordi.
Secondo un sondaggio condotto dalla Televisione svizzera nel febbraio 2005, il 59% degli elettori sono a favore degli accordi di Schengen/Dublino. [7] L'inchiesta mostra che il numero dei cittadini svizzeri che si sono espressi a favore è diminuito dall'ottobre 2004, quando il 69% degli intervistati si erano dichiarati per il sì. L'Istituto di demoscopia e ricerca GFS Bern ha osservato che questo voto rifletterà probabilmente la scelta del popolo svizzero fra sovranità nazionale e sicurezza[8].
4. Posizione del relatore
4.1. Base giuridica delle proposte
Sebbene quello negoziato con la Svizzera sia un testo unico, la Commissione propone di approvare l'accordo sull'acquis di Schengen con due atti distinti (uno attinente al primo pilastro, l'altro al terzo[9]). L'accordo Dublino/Eurodac riguarda comunque solo il primo pilastro. Per i due strumenti del primo pilastro la Commissione ha scelto come base giuridica il primo comma dell'articolo 300, paragrafo 3 TCE, che prevede la consultazione semplice del Parlamento.
Con lettera in data 27 gennaio 2005, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ha richiesto alla commissione giuridica, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, un parere in merito alla base giuridica proposta. In data 31 marzo 2005 la commissione giuridica ha espresso il parere che il comitato misto creato con gli accordi potrebbe, in virtù delle sue competenze, essere considerato un quadro istituzionale specifico ai sensi del secondo comma dell'articolo 300, paragrafo 3 TCE. Pertanto la Commissione avrebbe dovuto indicare come base giuridica della proposta l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma (che prevede la procedura del parere conforme).
4.2. Valutazione delle proposte
Con tali accordi la Svizzera diverrà il terzo Stato, dopo l'Islanda e la Norvegia, a partecipare agli acquis di Schengen e di Dublino/Eurodac, pur continuando a rimanere al di fuori dell'UE. Nel caso particolare della Svizzera l'associazione può essere giustificata dalla sua posizione geografica centrale rispetto agli Stati membri dell'UE.
Tali accordi potranno esplicare una serie di effetti positivi. La partecipazione della Svizzera all'acquis di Schengen eliminerà determinati ostacoli alla libera circolazione delle persone, sia per i cittadini di tale area che per i cittadini di Paesi terzi[10], e rafforzerà la cooperazione nei settori dell'acquis di Schengen.
Tuttavia, occorre menzionare alcuni punti problematici degli accordi.
In primo luogo, l'associazione della Svizzera all'acquis di Schengen/Dublino potrebbe causare ulteriori complicazioni in un'area già interessata dalla "geometria variabile". La Svizzera dovrà infatti firmare e porre in attuazione accordi con la Norvegia e l'Islanda da un lato, e con la Danimarca, dall'altro e ciò potrebbe essere fonte di ulteriori complicazioni in determinati ambiti politici e giuridici.
In secondo luogo, in merito all'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, è un fatto che la Svizzera non è membro dell'unione doganale e continuerà ad effettuare controlli sui beni alle frontiere. Tale situazione potrebbe in determinate circostanze permettere l'estensione di tali controlli alle persone. Al riguardo, è indispensabile che la Svizzera rispetti il principio dell'abolizione dei controlli frontalieri sulle persone.
In terzo luogo, la Svizzera ha avuto concessa la possibilità di decidere sovranamente se accettare o meno i nuovi atti o provvedimenti e, qualora si renda necessario un referendum, si è stabilita una moratoria di due anni. Con tali disposizioni si è tenuto conto delle specifiche esigenze costituzionali della Confederazione elvetica. E' peraltro importante tener presente che, data l'interconnessione tra gli acquis di Schengen e di Dublino, i loro sviluppi devono essere accettati e simultaneamente applicati da tutti gli Stati partecipanti. Per evitare di minare tale principio, è importante che la Svizzera cerchi di limitare il periodo di moratoria e di agire in buona fede.
Infine, il relatore considera che il Parlamento europeo deve in futuro, per poter esercitare le sue prerogative, essere meglio informato in merito all'andamento dei negoziati internazionali.
In conclusione, tenuto conto delle considerazioni che precedono, il relatore è favorevole all'accordo e raccomanda di dare parere conforme.
- [1] 2437a riunione del Consiglio Affari generali svoltasi a Lussemburgo il 17 giugno 2002.
- [2] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36 e GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40.
- [3] E' stata comunque accordata un'eccezione relativamente allo sviluppo dell'acquis di Schengen, nel caso in cui esso riguardi richieste di ricerca o confische a fronte di reati nel campo della fiscalità diretta, se i reati stessi non sono puniti dalla legge svizzera con una pena privativa della libertà.
- [4] La Norvegia e l'Islanda hanno beneficiato di una moratoria di rispettivamente 6 mesi e 4 settimane per l'accoglimento e l'attuazione del futuro acquis di Schengen/Dublino.
- [5] Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), secondo comma dell'accordo.
- [6] EU negotiation package in the bag, Swiss Review n.1, pag. 9, febbraio 2005.
- [7] http://www.swisspolitics.org.
- [8] http://www.swisspolitics.org
- [9] In base agli articoli 24 e 38 del TUE il Parlamento europeo non viene consultato sullo strumento che ricade nel terzo pilastro.
- [10] I cittadini di Paesi terzi che vivono in Svizzera, ad esempio, non dovranno più richiedere un visto per viaggiare in altri Stati Schengen.
1. PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA
On. Jean-Marie Cavada
Presidente
Commissione per le libertà civili, la giustizia
e gli affari interni
BRUXELLES
Oggetto: Base giuridica della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera, relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (13049/2004 - COM(2004)0593 – C6-0240/2004 –2004/0200(CNS))[1].
Signor Presidente,
con lettera del 27 gennaio 2005 il Suo predecessore, on. Jean-Louis Bourlanges, ha sottoposto, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento, all'esame della commissione giuridica, la validità e la pertinenza della base giuridica della proposta della Commissione in oggetto. La proposta si basa sull'articolo 63, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con la prima frase dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE. Nella fattispecie, è richiesta la semplice consultazione del Parlamento.
Nelle riunioni del 3 febbraio e 31 marzo 2005, la commissione ha esaminato la succitata problematica.
L'accordo di cui trattasi riguarda i criteri e i meccanismi che consentono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno Stato membro o in Svizzera. L'accordo configura un obbligo per la Svizzera di accettare e di applicare i regolamenti di Dublino e di Eurodac insediando un comitato misto composto da rappresentanti delle parti (la Comunità europea e la Svizzera) con poteri decisionali in taluni settori.
Si tratta ora di appurare se un tale comitato misto debba o meno essere considerato quale generatore di "un quadro istituzionale specifico che organizza procedure di cooperazione" ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE e che necessita pertanto del parere conforme del Parlamento europeo .
Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) risulta chiaramente che la scelta della base giuridica non è lasciata alla discrezione del legislatore comunitario bensì deve obbedire ad elementi oggettivi, soggetti al controllo giurisdizionale. Tra questi elementi figurano in particolare l'obiettivo ed il contenuto dell'atto giuridico[2].
Orbene, tenendo conto dell'oggetto e del contenuto della proposta di decisione del Consiglio recante stipula del succitato accordo con la Svizzera, il comitato misto può essere considerato come "un quadro istituzionale specifico".
Infatti un siffatto comitato misto comporta la creazione di una struttura organizzativa che disponga del potere discrezionale di prendere decisioni vincolanti per le parti aderenti all'accordo, con specifico riferimento al ripristino di tale accordo ed alla risoluzione delle controversie.
Pertanto, la base giuridica della proposta di decisione del Consiglio in oggetto non è corretta, poiché essa avrebbe dovuto indicare l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE che prevede la procedura del parere conforme anziché l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma del trattato CE, che prevede la procedura del parere semplice .
Nella riunione del 31 marzo 2005 la commissione giuridica, alla luce delle predette considerazioni e su proposta del relatore per le basi giuridiche, on. Manuel Medina Ortega, ha pertanto deciso all'unanimità[3], che la base giuridica della proposta di decisione del Consiglio in oggetto dovrebbe far menzione dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE e non già del primo comma della stessa disposizione.
Pertanto, la commissione giuridica reputa opportuno che il Parlamento europeo chieda di essere nuovamente consultato sulla stipula del succitato accordo.
Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.
(f.to) Giuseppe Gargani
Presidente della commissione giuridica
- [1] Non ancora pubblica in Gazzetta ufficiale.
- [2] Cfr. sentenza CGCE del 23 febbraio 1999 nella causa C-42/97, Parlamento/Consiglio, Racc. 1999, pag. I-869, punto 36.
- [3] Erano presenti al momento della votazione gli onn. Andrzej Jan Szejna (presidente f.f.), Manuel Medina Ortega (relatore per parere in sostituzione di Nicola Zingaretti), Alexander Nuno Alvaro (in sostituzione di Antonio Di Pietro), Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Piia-Noora Kauppi, Kurt Lechner (in sostituzione di Antonio López-Istúriz White), Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Antonio Masip Hidalgo, Aloyzas Sakalas e Jaroslav Zvěřina.
2. PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA
On. Jean-Marie Cavada
Presidente
Commissione per le libertà civili, la giustizia
e gli affari interni
BRUXELLES
Oggetto: Base giuridica della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (13054/2004 - COM(2004)0593 – C6-0241/2004 – 2004/0199(CNS))[1].
Signor Presidente,
con lettera del 27 gennaio 2005, il Suo predecessore, on. Jean-Louis Bourlanges, ha sottoposto, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento, all'esame della commissione giuridica, la validità e la pertinenza della base giuridica della proposta della Commissione in oggetto. La proposta si basa sugli articoli 62, 63, paragrafo 3, 66 e 95 in combinato disposto con la seconda frase dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE. Nella fattispecie, è richiesta la semplice consultazione del Parlamento.
Nelle riunioni del 3 febbraio e 31 marzo 2005, la commissione ha esaminato la succitata problematica.
L'accordo di cui trattasi riguarda l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione ed allo sviluppo dell'acquis di Schengen. L'accordo fa obbligo alla Svizzera di accettare ed applicare l'attuale e futuro acquis di Schengen. L'articolo 3 dell'accordo insedia un comitato misto composto da rappresentanti del governo svizzero e da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione, con poteri decisionali in taluni settori.
Si tratta ora di appurare se un tale comitato misto debba o meno essere considerato quale generatore di "un quadro istituzionale specifico che organizza procedure di cooperazione" ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE e che necessita pertanto del parere conforme del Parlamento europeo .
Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) risulta chiaramente che la scelta della base giuridica non è lasciata alla discrezione del legislatore comunitario bensì deve obbedire ad elementi oggettivi, soggetti al controllo giurisdizionale. Tra questi elementi figurano in particolare l'obiettivo ed il contenuto dell'atto giuridico[2].
Orbene, tenendo conto dell'oggetto e del contenuto della proposta di decisione del Consiglio recante stipula del succitato accordo con la Svizzera, il comitato misto può essere considerato come "un quadro istituzionale specifico".
Infatti un siffatto comitato misto comporta la creazione di una struttura organizzativa che disponga del potere discrezionale di prendere decisioni vincolanti per le parti aderenti all'accordo, con specifico riferimento al mantenimento di tale accordo ed alla risoluzione delle controversie.
Pertanto, la base giuridica della proposta di decisione del Consiglio in oggetto non è corretta, poiché essa avrebbe dovuto indicare l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE che prevede la procedura del parere conforme anziché l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma del trattato CE, che prevede la procedura del parere semplice.
Nella riunione del 31 marzo 2005 la commissione giuridica, alla luce delle predette considerazioni e su proposta del relatore per le basi giuridiche, on. Manuel Medina Ortega, ha pertanto deciso all'unanimità[3], che la base giuridica della proposta di decisione del Consiglio in oggetto dovrebbe far menzione dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE e non già il primo comma della stessa disposizione.
Pertanto, la commissione giuridica reputa opportuno che il Parlamento europeo chieda di essere nuovamente consultato sulla stipula del succitato accordo.
Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.
(f.to) Giuseppe Gargani
Presidente della commissione giuridica
- [1] Non ancora pubblica in Gazzetta ufficiale
- [2] Cfr. sentenza CGCE del 23 febbraio 1999 nella causa C-42/97, Parlamento/Consiglio, Racc. 1999, pag. I-869, punto 36.
- [3] Erano presenti al momento della votazione gli onn. Andrzej Jan Szejna (presidente f.f.), Manuel Medina Ortega (relatore per parere in sostituzione di Nicola Zingaretti), Alexander Nuno Alvaro (in sostituzione di Antonio Di Pietro), Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Piia-Noora Kauppi, Kurt Lechner (in sostituzione di Antonio López-Istúriz White), Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Antonio Masip Hidalgo, Aloyzas Sakalas e Jaroslav Zvěřina.
1. PROCEDURA
Titolo |
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera | ||||||
Riferimenti |
13049/2004 – COM(2004)0593 – C6-0240/2004 – 2004/0200(CNS) | ||||||
Base giuridica |
art. 300, par. 3, primo comma, CE | ||||||
Base regolamentare |
art. 51, 83, par. 7 e 35 | ||||||
Consultazione del PE |
3.12.2004 | ||||||
Commissione competente per il merito |
LIBE | ||||||
Commissione(i) competente(i) per parere |
AFET |
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Pareri non espressi |
AFET 08.12.2004 |
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Cooperazione rafforzata |
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Relatore(i) |
Timothy Kirkhope |
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Relatore(i) sostituito(i) |
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Procedura semplificata |
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Contestazione della base giuridica |
JURI |
/ |
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Modifica della dotazione finanziaria |
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/ |
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Consultazione del Comitato economico e sociale europeo |
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Consultazione del Comitato delle regioni |
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Esame in commissione |
18.1.2005 |
26.4.2005 |
13.6.2005 |
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| ||
Approvazione |
13.6.2005 | ||||||
Esito della votazione finale |
favorevoli: contrari: astensioni: |
29 0 0 | |||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Edit Bauer, Mihael Brejc, Maria Carlshamre, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Kinga Gál, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Edith Mastenbroek, Inger Segelström, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka | ||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Jeanine Hennis-Plasschaert, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Siiri Oviir, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud, Kyriacos Triantaphyllides | ||||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
| ||||||
Deposito – A6 |
17.6.2005 |
A6-0201/2005 | |||||
Osservazioni |
... | ||||||
2. PROCEDURA
Titolo |
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. | ||||||
Riferimenti |
13054/2004 – COM(2004)0593 – C6-0241/2004 – 2004/0199(CNS) | ||||||
Base giuridica |
art. 300, par. 3, primo comma, CE | ||||||
Base regolamentare |
art. 51, 83, par. 7 e 35 | ||||||
Consultazione del PE |
3.12.2004 | ||||||
Commissione competente per il merito |
LIBE | ||||||
Commissione(i) competente(i) per parere |
AFET |
|
|
|
| ||
Pareri non espressi |
AFET 08.12.2004 |
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Cooperazione rafforzata |
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Relatore(i) |
Timothy Kirkhope |
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Relatore(i) sostituito(i) |
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Procedura semplificata |
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Contestazione della base giuridica |
JURI |
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Modifica della dotazione finanziaria |
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Consultazione del Comitato economico e sociale europeo |
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Consultazione del Comitato delle regioni |
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Esame in commissione |
18.1.2005 |
26.4.2005 |
13.6.2005 |
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Approvazione |
13.6.2005 | ||||||
Esito della votazione finale |
favorevoli: contrari: astensioni: |
28 0 1 | |||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Edit Bauer, Mihael Brejc, Maria Carlshamre, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Kinga Gál, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Edith Mastenbroek, Inger Segelström, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka | ||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Jeanine Hennis-Plasschaert, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Siiri Oviir, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud, Kyriacos Triantaphyllides | ||||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
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Deposito – A6 |
17.6.2005 |
A6-0201/2005 | |||||
Osservazioni |
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