RELAZIONE sulla richiesta di difesa dei privilegi e dell'immunità di Umberto Bossi

22.6.2005 - (2004/2101(IMM))

Commissione giuridica
Relatrice: Wallis Diana

Procedura : 2004/2101(IMM)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0210/2005
Testi presentati :
A6-0210/2005
Discussioni :
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1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta di difesa dei privilegi e dell'immunità di Umberto Bossi

(2004/2101(IMM))

Il Parlamento europeo,

–   vista la richiesta dell'avvocato che rappresenta l'on. Umberto Bossi, che chiede la difesa della sua immunità in collegamento con il procedimento penale pendente di fronte al Tribunale di Brescia del 7 maggio 2004, come comunicato in seduta plenaria il 22 luglio 2004,

–   visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

–   viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986[1],

–   visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6‑0210/2005),

A. considerando che l'on. Umberto Bossi è stato membro del Parlamento europeo nella quarta legislatura (inizio mandato 19 luglio 1994, verifica del mandato 15 novembre 1994, termine del mandato 19 luglio 1999), e nella quinta legislatura (inizio mandato 20 luglio 1999, verifica del mandato 15 dicembre 1999, termine del mandato 10 giugno 2001 per incompatibilità),

B.  considerando che i membri del Parlamento europeo non possono essere soggetti a nessuna forma di inchiesta, detenzione o procedimento giudiziario in merito a opinioni o voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni[2],

1.  decide di difendere l'immunità e i privilegi dell'on. Umberto Bossi;

2.  propone, conformemente all'articolo 9 del suddetto Protocollo e visto il procedimento nel pertinente Stato membro, di dichiarare che detto procedimento non debba essere continuato; pertanto chiede al Tribunale di trarre le opportune conclusioni;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione insieme alla relazione della commissione responsabile al Tribunale di Brescia.

  • [1]  Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, e causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391.
  • [2]  Articolo 9 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

2. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta di difesa dei privilegi e dell'immunità di Umberto Bossi

(2004/2101(IMM))

Il Parlamento europeo,

–   vista la richiesta dell'avvocato che rappresenta l'on. Umberto Bossi, che chiede la difesa della sua immunità in collegamento con il procedimento penale pendente di fronte al Tribunale di Bergamo del 7 maggio 2004, come comunicato in seduta plenaria il 22 luglio 2004,

–   visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

–   viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986[1],

–   visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6‑0210/2005),

A. considerando che l'on. Umberto Bossi è stato membro del Parlamento europeo nella quarta legislatura (inizio mandato 19 luglio 1994, verifica del mandato 15 novembre 1994, termine del mandato 19 luglio 1999), e nella quinta legislatura (inizio mandato 20 luglio 1999, verifica del mandato 15 dicembre 1999, termine del mandato 10 giugno 2001 per incompatibilità),

B.  considerando che i membri del Parlamento europeo non possono essere soggetti a nessuna forma di inchiesta, detenzione o procedimento giudiziario in merito a opinioni o voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni[2],

1.  decide di difendere i privilegi e l'immunità dell'on. Umberto Bossi;

2.  propone, conformemente all'articolo 9 del suddetto Protocollo e visto il procedimento nel pertinente Stato membro, di dichiarare che detto procedimento non debba essere continuato; pertanto chiede al Tribunale di trarre le opportune conclusioni;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione insieme alla relazione della commissione responsabile al Tribunale di Bergamo.

  • [1]  Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, e causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391.
  • [2]  Articolo 9 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

3. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta di difesa dei privilegi e dell'immunità di Umberto Bossi

(2004/2101(IMM))

Il Parlamento europeo,

–   vista la richiesta dell'avvocato che rappresenta l'on. Umberto Bossi, che chiede la difesa della sua immunità in collegamento con il procedimento penale pendente di fronte alla Pretura circondariale di Milano del 7 maggio 2004, come comunicato in seduta plenaria il 22 luglio 2004,

–   visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

–   viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986[1],

–   visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6‑0210/2005),

A. considerando che l'on. Umberto Bossi è stato membro del Parlamento europeo nella quarta legislatura (inizio mandato 19 luglio 1994, verifica del mandato 15 novembre 1994, termine del mandato 19 luglio 1999), e della quinta legislatura (inizio mandato 20 luglio 1999, verifica del mandato 15 dicembre 1999, termine del mandato 10 giugno 2001 per incompatibilità),

B.  considerando che i membri del Parlamento europeo non possono essere soggetti a nessuna forma di inchiesta, detenzione o procedimento giudiziario in merito a opinioni o voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni[2],

C. considerando che nella causa cui si riferisce la sentenza della Pretura Circondariale di Milano, l'on. Umberto Bossi ha minacciato e aggredito agenti della polizia italiana che stavano perquisendo i locali della sede di Milano della Lega Nord, su ordine del Procuratore di Verona,

D. considerando che all'epoca l'on. Umberto Bossi era membro del Parlamento italiano e che la Corte costituzionale italiana il 17 maggio 2001 decideva che egli non godeva dell'immunità parlamentare in quanto riteneva che insulti e atti di resistenza e violenza non fossero atti cui si possa applicare il privilegio parlamentare,

E.  considerando che nel caso in parola è possibile applicare soltanto l'articolo 10, lettera a, del protocollo sui privilegi e le immunità e che si può concludere che i membri del Parlamento italiano non godono dell'immunità parlamentare per quanto riguarda procedimenti giudiziari in tali circostanze,

1.  decide di non difendere i privilegi e le immunità dell'on. Umberto Bossi in connessione con il procedimento penale pendente di fronte alla Pretura circondariale di Milano;

  • [1]  Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, e causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391.
  • [2]  Articolo 9 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

MOTIVAZIONE

I. Ricevibilità della richiesta

Il primo mandato di Umberto Bossi quale membro del Parlamento europeo è iniziato il 19 luglio 1994 ed è finito il 19 luglio 1999 mentre il suo secondo mandato è iniziato il 20 luglio 1999 ed è durato fino al 10 giugno 2001, giorno in cui è stato nominato Ministro (incompatibilità, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino dell'atto riguardante l'elezione dei rappresentati dell'Assemblea a suffragio universale diretto[1]). Il suo terzo mandato è iniziato il 20 luglio 2004. I fatti riguardanti il processo pendente di fronte al Tribunale di Brescia si sono svolti il 26 febbraio 1996; quelli riguardanti il processo pendente di fronte al Tribunale di Bergamo si sono svolti il 4 agosto 1995 mentre quelli riguardanti il processo pendente di fronte alla Pretura circondariale di Milano sono avvenuti il 18 settembre 1996.

Le richieste pertanto sono ricevibili conformemente all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento del Parlamento europeo in quanto all'epoca dei fatti Umberto Bossi era membro del Parlamento europeo.

II. Sostanze e meriti delle richieste

Conformemente all'articolo 6 del regolamento del Parlamento europeo il Presidente ha comunicato nella seduta del 22 luglio 2004 di aver ricevuto tre richieste dall'avvocato che rappresenta l'on. Umberto Bossi, deputato del Parlamento europeo, perché fosse difesa la sua immunità parlamentare in relazione ai procedimenti giudiziari pendenti di fronte ai tribunali di Brescia e di Bergamo nonché alla Pretura circondariale di Milano.

In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 3, il Presidente ha deferito tutte le richieste alla commissione giuridica, quale commissione competente.

II. 1. TRIBUNALE DI BRESCIA

II. 1.1. Fatti della causa

La sera del 26 febbraio 1996 Umberto Bossi, leader del partito politico Lega Lombarda, membro della Camera dei deputati italiana, teneva un comizio a Tradate, nel corso del quale formulava diverse osservazioni sulla magistratura o più esattamente su un suo rappresentante esprimendosi come segue: "ci sono dei magistrati che bramano dalla voglia di mettere in galera la gente. Anche in provincia di Varese ce n'è uno che è un gran cornuto. Il suo nome non lo faccio, tanto tutti sanno chi è". Le parole dell'on. Bossi veniva riportate dalla stampa, in particolare dai giornali il Giorno e la Prealpina il 6 marzo 1996.

Il 28 marzo 1996 il sig. Agostino Abate, sostituto procuratore presso il Tribunale di Varese ha intentato querela per diffamazione in base alle notizie riportate nei quotidiani di cui sopra.

In base ai suddetti fatti l'on. Bossi è stato tratto in giudizio per diffamazione, con l'aggravante di aver commesso tale reato a mezzo stampa contro un pubblico ufficiale (Articolo 595 (I) e (III) e articolo 61, paragrafo 10 del Codice Penale).

Il Tribunale di Brescia ha ritenuto l'on. Umberto Bossi colpevole del reato di diffamazione imputatogli condannandolo a un periodo di detenzione di un mese e dieci giorni ordinandogli di pagare i costi del processo nonché i danni alla parte lesa.

II. 1.2. Disposizioni applicabili

L'articolo 9 del Protocollo dei privilegi e delle immunità recita:

"I Membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivi delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni".

È basilare pertanto determinare se le dichiarazioni oggetto del procedimento giudiziario, siano state fatte dall'on. Bossi nell'esercizio delle sue funzioni in qualità di membro del Parlamento europeo.

Il Parlamento ha sempre considerato come principio fondamentale che l'immunità non possa in nessun caso essere revocata quando le azioni o le dichiarazioni di cui un membro è accusato siano state effettuate nell'esercizio delle sue funzioni politiche o fossero direttamente collegate a tali funzioni. Il diritto di fare tali dichiarazioni è d'importanza basilare per il ruolo di un membro del Parlamento eletto dal popolo.

Conformemente ai suddetti principi la commissione giuridica nota che le dichiarazioni in parola dell'on. Umberto Bossi rappresentano l'espressione di opinioni nel corso di uno scambio di opinioni politiche.

II. 1.3. Conclusioni

In base alle suddette considerazioni e conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento, dopo aver esaminato le ragioni a favore e contro la difesa dell'immunità del membro interessato, la commissione giuridica raccomanda che il Parlamento europeo difenda l'immunità parlamentare dell'on. Umberto Bossi.

II. 2. TRIBUNALE DI BERGAMO

II. 2.1. Fatti della causa

La sera del 4 agosto 1995 l'on. Bossi ha fatto due discorsi di fronte ad un pubblico composto da diverse centinaia di persone, prima a Brembate di sopra e poi ad Albano Sant'Alessandro, nel quadro dei festival della Lega svolti in queste due città.

Nel comizio di Brembate l'on. Bossi dopo aver espresso le proprie opinioni sulla politica italiana degli ultimi anni e sul ruolo svolto dalla forza politica che egli rappresenta, ha rivolto critiche verso i fascisti affermando che "chiunque va in parlamento sa che si tratta di forza politica in vendita da sempre, sa che si tratta e si trattava di forza politica vicina, usabile dal ricco epulone andreottiano cioè dalla parte più mafiosa della Democrazia Cristiana; sa che si tratta del partito da sempre, che ha dato quei voti lì, da sempre contiguo e in rapporto di continuità, dico perché sono buono, ma vorrei dire in rapporto di continuità con la mafia; fascista vuol dire mafioso, va bene? (applausi). Noi dovremmo … guardate … individuare chi ha votato fascista, non interessa AN eccetera, fascisti si tratta. Ognuno di loro è nemico del nord, ricordatevelo bene, e individuateli un o per uno io dissi, dissi allora faremo se pigliano i voti casa per casa, perché i fascisti li abbiamo mandati via a calci nel sedere nel dopoguerra (applausi). Nemici del nord, individuateli uno per uno, casa per casa, non vanno lasciati fuggire questa marmaglia" Inoltre ha anche affermato "e allora dobbiamo stare attenti, uno per uno ricordate, ricordate, segnatevi: ho sentito che vota fascista, che andiamo a prenderli, brutta canaglia. Sono i tempi giusti per questa marmaglia. Dicono che vogliono venire a Mantova, a fare la festa dei giovani. Oh poer fioi, poveri ragazzi, poveri fascisti, cosa la Lombardia è fatta di gente per bene ma non rompeteci le scatole perché vi mangiamo vivi fascistacci, brutti fascisti schifosi. Allora giusto per essere chiari noi vedemmo queste cosa, cadde il regime e tre giorni dopo … zitti i fascisti se no vi arrivano pesanti, zitti … qui se c'è … i fascisti sappiano che il loro posto è da Napoli in giù, va bene. Attenti a non sbagliare, siamo delle belve quando ci sono i fascisti intorno, siamo delle belve (applausi) anche se sono camuffati, anche se sono finiani o finini o quello che volete chiamarli, diventiamo delle belve, va bene, perché noi li conosciamo bene, le forze mafiose, va bene?".

L'articolo 414 del Codice penale italiano prevede una pena detentiva tra uno e cinque anni per chiunque inciti pubblicamente altri a commettere uno o più reati e per chiunque giustifichi pubblicamente uno o più reati.

Gli atti criminali di cui sopra sono inclusi tra i reati contro l'ordine pubblico, come varie forme di associazioni a delinquere e la distruzione, il saccheggio e attacchi a servizi di pubblica utilità.

Nel 1995 l'on. Bossi era anche membro del Parlamento italiano.

Per gli stessi fatti la Camera dei Deputati nella seduta del 20 gennaio 1998 approvava la relazione della commissione per l'autorizzazione dei procedimenti giudiziari in quanto riteneva che gli atti imputati a Bossi non fossero coperti dal privilegio parlamentare conformemente all'articolo 68 della Costituzione.

II. 2.2. Disposizioni applicabili

L'articolo 9 del PPI recita:

"I Membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivi delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni".

È basilare pertanto determinare se le dichiarazioni oggetto del procedimento giudiziario, sono state fatte dall'on. Bossi nell'esercizio delle sue funzioni in qualità di membro del Parlamento europeo.

Il Parlamento ha sempre considerato come principio fondamentale che l'immunità non possa in nessun caso essere revocata quando le azioni o le dichiarazioni di cui un membro è accusato siano state effettuate nell'esercizio delle sue funzioni politiche o fossero direttamente collegate a tali funzioni. Il diritto di fare tali dichiarazioni è d'importanza basilare per il ruolo di un membro del Parlamento eletto dal popolo.

Conformemente ai suddetti principi la commissione giuridica nota che le dichiarazioni in parola dell'on. Umberto Bossi rappresentano l'espressione di opinioni nel corso di uno scambio di opinioni politiche.

II. 2.3. Conclusioni

In base alle suddette considerazioni e conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento, dopo aver esaminato le ragioni a favore e contro la difesa dell'immunità del membro interessato, la commissione giuridica raccomanda che il Parlamento europeo difenda l'immunità parlamentare dell'on. Umberto Bossi.

II. 3. PROCURA CIRCONDARIALE DI MILANO

II. 3.1. Fatti della causa

L'on. Bossi è imputato dei reati previsti dagli articoli 110, 337 e 339 del Codice Penale in quanto ognuno, agendo con la complicità e con l'appoggio morale e l'aiuto materiale dell'altro e con quello di altre persone non identificate, rafforzando pertanto le rispettive intenzioni criminali e creando le condizioni materiali perché si commettesse il reato, ha usato violenza e ha minacciato funzionari della polizia di Stato, appartenenti in particolare alla Digos di Verona e di Milano e all'Ufficio generale per la prevenzione dei reati di Milano che stavano svolgendo una perquisizione della sede di Milano della Lega Nord, predisposta dal Pubblico Ministero di Verona il 18 settembre 1996 a Milano.

Durante questa operazione di polizia tra l'altro i funzionari sono stati spinti, tirati, presi a calci e a pugni. Alcuni hanno subito lesioni. In particolare l'on. Bossi ha strattonato un ispettore afferrandolo per l'uniforme, che è finita in brandelli.

Egli ha anche insultato insieme ad altri i funzionari della polizia di Stato durante la perquisizione di cui al punto (A) trattandoli da fascisti, mafiosi e Pinochet.

All'epoca l'on. Bossi era membro del Parlamento italiano.

Dopo una prima decisione presa dalla Camera dei deputati il 16 marzo 1999 secondo la quale i fatti di cui al procedimento giudiziario pendente di fronte alla Procura circondariale di Milano erano coperti dal privilegio del parlamento italiano, la Corte costituzionale a seguito di un conflitto di competenze tra il Parlamento e la Corte di appello di Milano conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, della Costituzione annullava quella decisione ritenendo che gli insulti e gli atti di resistenza e violenza non sono in nessun modo atti cui possa applicarsi il privilegio parlamentare[2].

II. 3.2. Disposizioni applicabili

Ai sensi del PPI i membri del Parlamento sono protetti nei confronti di procedimenti giudiziari per quanto riguarda le opinioni espresse o esercitate nell'esercizio delle loro funzioni (articolo 9) e godono dell'immunità durante le sessioni del Parlamento europeo alle condizioni precisate all'articolo 10.

Nel caso in parola può essere applicato solo l'articolo 10, lettera a):

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a) sul territorio nazionale, dell'immunità riconosciuta ai membri del parlamento del loro paese.

L'articolo 10 rimanda alla legislazione nazionale e pertanto agli accordi sull'immunità nazionale in Italia. L'articolo 68, primo paragrafo, della Costituzione italiana prevede che i membri del parlamento non siano censurabili, che non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. L'inviolabilità è stabilita nel secondo e nel terzo paragrafo dell'articolo 68 della Costituzione.

Nel caso in parola deve essere applicato il secondo paragrafo dell'articolo 68 "Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza".

La commissione giuridica ritiene che si possa concludere che i membri del parlamento italiano non godono dell'immunità parlamentare per quanto riguarda i procedimenti giudiziari in queste circostanze.

II. 3.3. Conclusioni

In base alle suddette considerazioni e conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento, dopo aver esaminato le ragioni a favore e contro la difesa dell'immunità del membro interessato, la commissione giuridica raccomanda che il Parlamento europeo non difenda l'immunità parlamentare dell'on. Umberto Bossi.

  • [1]  GU L 278 dell'8.10.1976, pagg.5-11.
  • [2]  Vedi Corte costituzionale 9-17 maggio 2001, n. 137.

1. PROCEDURA

Titolo

Richiesta di difesa dei privilegi e dell'immunità di Umberto Bossi

Numero di procedura

2004/2101(IMM)

Richiesta di difesa dell'immunità
  trasmessa da
  Domanda
  Annuncio in Aula


Avvocato che rappresenta Umberto Bossi
7.5.2004
22.7.2004

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

JURI

22.7.2004

Base regolamentare

art. 6, par. 3, e art. 7

Relatore
  Nomina

Diana Wallis
14.9.2004

Relatore sostituito

 

Esame in commissione

21.9.2004

30.11.2004

20.1.2005

30.3.2005

21.6.2005

Approvazione

21.6.2005

Esito della votazione finale

 

favorevoli:

contrari:
astensioni:

8
3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Maria Berger, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Viktória Mohácsi, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Manuel Medina Ortega

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Deposito – A6

22.6.2005

A6-0210/2005

2. PROCEDURA

Titolo

Richiesta di difesa dei privilegi e dell'immunità di Umberto Bossi

Numero di procedura

2004/2101(IMM)

Richiesta di difesa dell'immunità
  trasmessa da
  Domanda
  Annuncio in Aula


Avvocato che rappresenta Umberto Bossi
7.5.2004
22.7.2004

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

JURI

22.7.2004

Base regolamentare

art. 6, par. 3, e art. 7

Relatore
  Nomina

Diana Wallis
14.9.2004

Relatore sostituito

 

Esame in commissione

21.9.2004

30.11.2004

20.1.2005

30.3.2005

21.6.2005

Approvazione

21.6.2005

Esito della votazione finale

 

favorevoli:

contrari:
astensioni:

8
5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Maria Berger, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Viktória Mohácsi, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Manuel Medina Ortega

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Deposito – A6

22.6.2005

A6-0210/2005

3. PROCEDURA

Titolo

Richiesta di difesa dei privilegi e dell'immunità di Umberto Bossi

Numero di procedura

2004/2101(IMM)

Richiesta di difesa dell'immunità
  trasmessa da
  Domanda
  Annuncio in Aula


Avvocato che rappresenta Umberto Bossi
7.5.2004
22.7.2004

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

JURI

22.7.2004

Base regolamentare

art. 6, par. 3, e art. 7

Relatore
  Nomina

Diana Wallis
14.9.2004

Relatore sostituito

 

Esame in commissione

21.9.2004

30.11.2004

20.1.2005

30.3.2005

21.6.2005

Approvazione

21.6.2005

Esito della votazione finale

 

favorevoli:

contrari:
astensioni:

12
1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Maria Berger, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Viktória Mohácsi, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Manuel Medina Ortega

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Deposito – A6

22.6.2005

A6-0210/2005