RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

1.7.2005 - (COM(2004)0177 – C6‑0005/2004 – 2004/0065(COD)) - ***I

Commissione giuridica
Relatore: Bert Doorn
"Relatore per parere (*):
Wolf Klinz, commissione per i problemi economici e monetari"
(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni – articolo 47 del regolamento"


Procedura : 2004/0065(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0224/2005
Testi presentati :
A6-0224/2005
Discussioni :
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

(COM(2004)0177 – C6‑0005/2004 – 2004/0065(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0177)[1],

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0005/2004),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6‑0224/2005),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO 4

(4) Basandosi sui lavori di questo comitato la Commissione ha pubblicato una raccomandazione sul controllo della qualità della revisione legale dei conti nell'UE nel novembre 2000 e una raccomandazione sull'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE nel maggio 2002. Entrambe queste raccomandazioni vengono attualmente messe in pratica dagli Stati membri.

(4) Basandosi sui lavori di questo comitato la Commissione ha pubblicato una raccomandazione sul controllo della qualità della revisione legale dei conti nell'UE nel novembre 2000 e una raccomandazione sull'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE nel maggio 2002.

Motivazione

Precisazione di carattere tecnico.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)

 

(4 bis) Obiettivo della presente direttiva è un'elevata armonizzazione, sebbene non completa, dei requisiti in materia di revisione legale dei conti. Lo Stato membro che prescrive la revisione legale dei conti ha facoltà di imporre requisiti più rigorosi, salvo disposizione contraria nel testo della direttiva.

Motivazione

Precisazione di carattere tecnico.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 8

(8) I revisori legali dei conti sono tenuti a rispettare le più rigorose regole etiche. Devono pertanto essere soggetti ad una deontologia professionale.

(8) I revisori legali dei conti sono tenuti a rispettare le più rigorose regole etiche. Devono pertanto essere soggetti ad una deontologia professionale. Ciò riguarda quanto meno la loro funzione di interesse pubblico, la loro integrità e obiettività nonché la loro competenza professionale e diligenza. Per funzione di interesse pubblico dei revisori legali dei conti si intende il fatto che una vasta comunità di persone ed enti fa affidamento sulla qualità del loro lavoro. La buona qualità della revisione contabile contribuisce al regolare funzionamento dei mercati, migliorando l'integrità e l'efficienza dei bilanci pubblicati. La Commissione può adottare, come regole minime, misure di esecuzione in materia di deontologia, prendendo in considerazione a tal fine i principi contenuti nel codice deontologico della Federazione internazionale dei revisori contabili (IFAC).

Motivazione

Emendamento inteso a chiarire il concetto di deontologia professionale.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 9

(9) È importante che i revisori legali dei conti e le imprese di revisione contabile rispettino il diritto alla privacy dei loro clienti. Dovrebbero pertanto essere vincolati da regole severe in materia di riservatezza e di segreto professionale, che tuttavia non dovrebbero ostacolare l'applicazione corretta dei principi contabili.

(9) È importante che i revisori legali dei conti e le imprese di revisione contabile rispettino il diritto alla privacy dei loro clienti. Dovrebbero pertanto essere vincolati da regole severe in materia di riservatezza e di segreto professionale, che tuttavia non dovrebbero ostacolare l'applicazione corretta delle disposizioni della presente direttiva. Tali regole in materia di riservatezza dovrebbero applicarsi parimenti ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile che non partecipano più a una specifica missione di revisione.

Motivazione

Le modifiche al considerando 9 rispecchiano il contenuto dell'emendamento 1 del parere ECON. Il paragrafo 4 dell'articolo 23 tiene già conto dell'emendamento 22 del predetto parere ECON (cfr. l'emendamento di compromesso all'articolo 23).

Emendamento 5

CONSIDERANDO 10

(10) I revisori legali e le imprese di revisione contabile devono essere indipendenti quando effettuano la revisione legale dei conti. Se si trovano in una situazione che potrebbe pregiudicare la loro indipendenza, devono rinunciare all'incarico di revisione contabile. Devono anche rifiutare di prestare qualsiasi servizio diverso dalla revisione contabile che potrebbe pregiudicare la loro indipendenza.

(10) I revisori legali e le imprese di revisione contabile devono essere indipendenti quando effettuano la revisione legale dei conti. Se si trovano in una situazione in cui i rischi per la loro indipendenza sono troppo rilevanti, anche previa applicazione di misure volte a limitare tali rischi, dovrebbero rinunciare all'incarico di revisione contabile o astenersene. La conclusione secondo cui esiste una relazione che compromette l'indipendenza del revisore può essere diversa per quanto riguarda la relazione tra il revisore e l'ente sottoposto a revisione o tra la rete e tale ente. Un terzo oggettivo, ragionevole e informato non giungerebbe alla conclusione che la relazione di associazione tra soci ed enti senza scopo di lucro che effettuano la revisione contabile di tali soci compromette l'indipendenza degli enti di revisione nella misura in cui i soci non esercitano un'influenza sul processo di revisione.

 

Tra i rischi per l'indipendenza del revisore legale dei conti o dell'impresa di revisione contabile possono essere annoverati l'esistenza di un interesse finanziario diretto o indiretto nei confronti dell'ente oggetto della revisione e la prestazione di servizi aggiuntivi diversi dalla revisione contabile. Anche il livello degli onorari ricevuti dall'ente sottoposto alla revisione contabile e/o la struttura di tali onorari possono costituire un rischio per l'indipendenza di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile. Tra i tipi di misure da adottare per limitare o eliminare detti rischi rientrano divieti, restrizioni, altre strategie e procedure nonché la trasparenza. I revisori legali e le imprese di revisione contabile dovrebbero rifiutarsi di prestare qualsiasi servizio diverso dalla revisione contabile che potrebbe compromettere la loro indipendenza. La Commissione può adottare, come norme minime, misure di esecuzione in materia di indipendenza, eventualmente prendendo in considerazione a tal fine i principi contenuti nella sua raccomandazione del 16 maggio 2002 sull'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE.

 

Ai fini della determinazione dell'indipendenza dei revisori, deve essere chiaro il concetto di "rete" in cui essi operano. A questo proposito, è necessario prendere in considerazione varie circostanze, quali i casi in cui una struttura potrebbe essere definita come rete in quanto finalizzata alla condivisione degli utili o dei costi, cosa che può anche essere dimostrata se i revisori legali e/o le imprese di revisione contabile hanno clienti abituali comuni. I criteri per dimostrare l'esistenza di una rete vanno giudicati e valutati in base a tutti gli elementi fattuali di cui si conosce l'esistenza.

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire il concetto di indipendenza e a conferire maggiore chiarezza alla nuova definizione di rete di cui all'articolo 2, punto 5), come proposto mediante l'emendamento di compromesso a tale articolo. L'emendamento fornisce altresì chiarimenti sugli enti di revisione che non perseguono interessi finanziari propri e non sono impostati secondo il principio della massimizzazione degli utili. Scopo di tali organizzazioni è fornire ai soli soci servizi di revisione contabile di elevata qualità ed economicamente vantaggiosi. Nella prestazione di tali servizi è garantita l'indipendenza giuridica, organizzativa e personale degli enti in questione rispetto ai soci.

Emendamento 6

CONSIDERANDO 10 BIS (nuovo)

 

(10 bis) Ove ciò sia opportuno per garantire l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, in caso di auto-riesame o interesse personale dovrebbe spettare allo Stato membro, anziché al revisore legale o all'impresa di revisione contabile, decidere se il revisore o l'impresa dovrebbe dimettersi o astenersi dall'incarico di revisione contabile nei confronti dei propri clienti. Tuttavia, ciò non dovrebbe sfociare in una situazione in cui gli Stati membri abbiano l'obbligo generale di impedire ai revisori legali dei conti o alle imprese di revisione contabile di prestare ai loro clienti servizi diversi dalla revisione contabile. Onde determinare se, in caso di interesse personale o auto-riesame, sia opportuno che un revisore legale dei conti o un'impresa di revisione contabile non effettui revisioni legali dei conti al fine di salvaguardare l'indipendenza del revisore o dell'impresa di revisione, occorre fra l'altro considerare se l'ente di interesse pubblico sottoposto a revisione ha emesso o meno valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (1).

 

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(1) GU L 145 del 30.04.2004, pag. 1.

Motivazione

Nel quadro della definizione dei requisiti di indipendenza del revisore rispetto all'ente sottoposto alla revisione contabile, occorre operare una distinzione tra gli enti di interesse pubblico e quelli che non rientrano in tale categoria.

Emendamento 7

CONSIDERANDO 11

(11) È importante garantire che tutte le revisioni legali dei conti prescritte dal diritto comunitario siano di qualità uniformemente elevata. Tutte le revisioni legali dei conti devono pertanto essere effettuate conformemente ai principi di revisione internazionali. Gli Stati membri devono essere autorizzati ad imporre procedure di revisione aggiuntive solo se esse derivano da requisiti specifici relativi alla portata della revisione legale dei conti.

(11) È importante garantire che tutte le revisioni legali dei conti prescritte dal diritto comunitario siano di qualità uniformemente elevata. Tutte le revisioni legali dei conti devono pertanto essere effettuate conformemente ai principi di revisione internazionali. Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovranno essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1, e tenuto debito conto della dichiarazione resa dalla Commissione dinnanzi al Parlamento europeo il 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione relativa ai servizi finanziari. Un comitato o gruppo tecnico per la revisione dei conti assisterà la Commissione nella valutazione della validità tecnica di tutti i principi di revisione internazionali; esso coinvolgerà anche il sistema degli organismi pubblici di vigilanza degli Stati membri. Per conseguire il massimo livello di armonizzazione, gli Stati membri devono essere autorizzati ad imporre procedure o requisiti nazionali di revisione aggiuntivi solo se essi derivano da requisiti giuridici nazionali specifici relativi alla portata della revisione legale dei conti annuali consolidati, nel senso che tali requisiti non rientrano nei principi di revisione internazionali (International Standards on Auditing – ISA). Gli Stati membri potrebbero mantenere dette procedure di revisione aggiuntive finché le procedure o i requisiti per la revisione dei conti saranno stati contemplati da principi di revisione internazionali successivamente adottati. Se i principi di revisione internazionali adottati contengono tuttavia procedure di revisione la cui attuazione creerebbe un conflitto giuridico specifico con la legislazione nazionale, in conseguenza di requisiti nazionali specifici relativi alla portata della revisione legale dei conti, gli Stati membri possono, fintantoché il conflitto perdura, stralciare la parte dei principi di revisione internazionali che forma oggetto del conflitto, purché siano applicate le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3. Ogni aggiunta o stralcio da parte degli Stati membri dovrebbe contribuire a un alto livello di credibilità dei conti annuali delle società ed essere nell'interesse generale. Ne consegue che gli Stati membri possono, ad esempio, chiedere all'organo di vigilanza una relazione aggiuntiva o imporre altri requisiti in materia di relazioni o revisione in base a norme nazionali sul governo societario.

 

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GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Motivazione

L'emendamento rispecchia il testo del considerando 9 del regolamento ISA al fine di chiarire gli ambiti entro i quali possono essere esercitate le competenze di comitatologia della Commissione. Onde tener conto delle preoccupazioni espresse circa l'adozione integrale degli ISA, è stato aggiunto l'aggettivo "tutti" alla quarta frase.

Emendamento 8

CONSIDERANDO 12

(12) L'adozione di un principio di revisione internazionale ai fini della sua applicazione nella Comunità presuppone che sia generalmente accettato a livello internazionale e che sia stato elaborato con la piena partecipazione di tutte le parti interessate in esito ad una procedura aperta e trasparente, che conferisca maggiore credibilità ai conti annuali e ai conti consolidati e che sia nell'interesse generale europeo.

(12) L'adozione di un principio di revisione internazionale da parte della Commissione, ai fini della sua applicazione nella Comunità, presuppone che esso sia generalmente accettato a livello internazionale e che sia stato elaborato con la piena partecipazione di tutte le parti interessate in esito ad una procedura aperta e trasparente, che conferisca maggiore credibilità ai conti annuali e ai conti consolidati e che sia nell'interesse generale europeo. L'esigenza di adottare l'International Audit Practice Statement come parte di un principio dovrebbe essere valutata, caso per caso, nell'ambito della procedura di comitatologia. La Commissione si accerta che, prima dell'avvio del processo di adozione, venga effettuata un'analisi volta a verificare se tali requisiti siano stati rispettati e informa i membri del comitato di regolamentazione per la revisione contabile in merito ai risultati di tale analisi.

Motivazione

L'emendamento chiarisce che la necessità di adottare gli ISA deve essere valutata e stabilisce la relativa procedura.

Emendamento 9

CONSIDERANDO 13

(13) Per quanto riguarda i conti consolidati, è importante che vi sia una chiara ripartizione delle responsabilità tra i revisori legali che effettuano la revisione dei conti delle diverse componenti di un gruppo. A tal fine la soluzione migliore è che il revisore del gruppo assuma la piena responsabilità per la relazione di revisione.

(13) Per quanto riguarda i conti consolidati, è importante che vi sia una chiara ripartizione delle responsabilità tra i revisori legali che effettuano la revisione dei conti delle diverse componenti di un gruppo. A tal fine il revisore del gruppo dovrebbe assumersi la piena responsabilità per la relazione di revisione.

Emendamento 10

CONSIDERANDO 14

(14) Per rendere più comparabili società che applicano gli stessi principi contabili, la Commissione deve adottare uno schema comune di relazione di revisione per la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati redatti conformemente ai principi contabili internazionali adottati.

(14) Per rendere più comparabili società che applicano gli stessi principi contabili e per promuovere la fiducia del pubblico nei confronti della funzione di revisione, la Commissione può adottare uno schema comune di relazione di revisione per la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati redatti conformemente ai principi contabili internazionali adottati, a meno che a livello comunitario non sia stata adottata una norma adeguata per tale relazione.

Motivazione

Emendamento inteso ad apportare un necessario chiarimento.

Emendamento 11

CONSIDERANDO 15

(15) Lo svolgimento regolare di ispezioni è un buon metodo per garantire che la revisione legale dei conti sia sempre di qualità elevata. Occorre pertanto che i revisori legali e le imprese di revisione contabile siano soggetti ad un sistema di controllo della qualità che sia organizzato in modo indipendente dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile controllati.

(15) Lo svolgimento regolare di ispezioni è un buon metodo per garantire che la revisione legale dei conti sia sempre di qualità elevata. Occorre pertanto che i revisori legali e le imprese di revisione contabile siano soggetti ad un sistema di controllo della qualità che sia organizzato in modo indipendente dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile controllati. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 29 sui sistemi di controllo della qualità, gli Stati membri possono esigere che, qualora singoli revisori attuino una politica comune di controllo della qualità, siano presi in considerazione solo i requisiti relativi alle imprese di revisione contabile. Gli Stati membri possono strutturare il sistema di controllo della qualità in modo tale da far sì che ciascun singolo revisore sia soggetto a un controllo della qualità almeno ogni sei anni. A questo proposito, il finanziamento del sistema di controllo della qualità dovrebbe essere esente da influenze indebite. La Commissione dovrebbe avere la competenza di adottare norme di attuazione su materie inerenti all'organizzazione dei sistemi di controllo della qualità e al loro finanziamento, qualora la fiducia del pubblico nel sistema di controllo della qualità fosse seriamente compromessa. I sistemi di controllo pubblico degli Stati membri sono incoraggiati a definire un approccio coordinato per quanto concerne lo svolgimento del controllo della qualità onde evitare l'imposizione di inutili oneri agli interessati.

Motivazione

L'aggiunta al considerando 15 tiene conto degli emendamenti 5 e 26 del parere ECON.

Emendamento 12

CONSIDERANDO 17

(17) Gli Stati membri devono organizzare un sistema efficace di controllo pubblico dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile applicando il principio del controllo da parte del paese di origine. Le disposizioni giuridiche che disciplinano tale controllo pubblico devono consentire una cooperazione efficace a livello comunitario tra le attività dei sistemi di controllo degli Stati membri. Le autorità competenti degli Stati membri devono cooperare ogni volta che ciò è necessario per assolvere i propri obblighi di controllo sui revisori legali o sulle imprese di revisione contabile da loro abilitati. Tale cooperazione può contribuire in modo significativo a garantire che la revisione legale dei conti sia di qualità uniformemente elevata nella Comunità.

(17) Gli Stati membri dovrebbero organizzare un sistema efficace di controllo pubblico dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile applicando il principio del controllo da parte del paese di origine. Le disposizioni giuridiche che disciplinano tale controllo pubblico devono consentire una cooperazione efficace a livello comunitario tra le attività dei sistemi di controllo degli Stati membri. Il sistema di controllo pubblico deve essere diretto da persone esterne alla professione di revisore che abbiano buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale. Gli Stati membri possono tuttavia consentire ad una minoranza di operatori del settore di partecipare alla direzione di tale sistema. Tali persone esterne alla professione possono essere specialisti che non hanno mai avuto legami con la professione di revisore dei conti o ex operatori del settore che hanno lasciato la professione. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero cooperare ogni volta che ciò è necessario per assolvere i propri obblighi di controllo sui revisori legali o sulle imprese di revisione contabile da loro abilitati. Tale cooperazione può contribuire in modo significativo a garantire che la revisione legale dei conti sia di qualità uniformemente elevata nella Comunità. Data la necessità di garantire una cooperazione e un coordinamento efficienti a livello europeo tra le autorità competenti designate dagli Stati membri, la designazione di un unico ente incaricato di assicurare la cooperazione non dovrebbe pregiudicare la possibilità, per ciascuna autorità, di cooperare direttamente con le altre autorità competenti degli Stati membri.

Motivazione

L'emendamento è in linea con il testo del Consiglio.

Emendamento 13

CONSIDERANDO 17 BIS (nuovo)

 

(17 bis) Per garantire il rispetto delle disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 3 (Principi in materia di controllo pubblico), nel caso delle persone esterne alla professione di revisore si ritiene che esse abbiano buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale sia in virtù delle loro precedenti competenze professionali, sia perché dispongono di conoscenze relative ad almeno una delle materie elencate all'articolo 8.

Motivazione

Precisazione di carattere tecnico.

Emendamento 14

CONSIDERANDO 18

(18) Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile devono essere designati dall'assemblea generale degli azionisti dell'ente sottoposto alla revisione contabile. Per proteggere l'indipendenza del revisore, è importante che la sua revoca sia possibile solo se è motivata da valide ragioni e se tali ragioni vengono comunicate alle autorità responsabili del controllo pubblico.

(18) Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile dovrebbero essere designati dall'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto alla revisione contabile. Per proteggere l'indipendenza del revisore, è importante che la sua revoca sia possibile solo se è motivata da valide ragioni e se tali ragioni vengono comunicate alle autorità responsabili del controllo pubblico.

Motivazione

Il concetto "azionisti o membri" si ritrova comunemente nella legislazione comunitaria e rispecchia le differenze tra gli Stati membri sul piano del governo societario.

Emendamento 15

CONSIDERANDO 20

(20) I comitati interni per la revisione contabile e sistemi efficaci di controllo interno contribuiscono a minimizzare i rischi finanziari, operativi e di inosservanza delle disposizioni ed accrescono la qualità dell'informativa finanziaria.

(20) I comitati interni per la revisione contabile e sistemi efficaci di controllo interno contribuiscono a minimizzare i rischi finanziari, operativi e di inosservanza delle disposizioni ed accrescono la qualità dell'informativa finanziaria. Gli Stati membri possono prendere in considerazione la raccomandazione della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza1, che illustra le modalità di istituzione e di funzionamento dei comitati interni per la revisione contabile.

 

Gli Stati membri possono stabilire che le funzioni assegnate al comitato interno per la revisione contabile siano svolte dall'organo di amministrazione o di sorveglianza nel suo insieme, ove lo si ritenga opportuno per accrescere l'efficienza del governo societario. Tuttavia, il rispetto dei requisiti in materia di composizione fissati nella presente direttiva è obbligatorio per gli enti di interesse pubblico che non soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari2 o che non sono esentati in virtù di un'altra disposizione della presente direttiva.

 

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1 GU L 52 del 25.2.2005, pag. 51.

2 GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire le funzioni dei comitati interni per la revisione contabile con riferimento agli emendamenti all'articolo 39.

Emendamento 16

CONSIDERANDO 20 BIS (nuovo)

 

(20 bis) In relazione alle mansioni del comitato interno per la revisione contabile di cui all'articolo 39, il revisore legale dei conti o l'impresa di revisione contabile non è in alcun modo subordinato al comitato.

Motivazione

L'emendamento tiene conto dell'emendamento di compromesso all'articolo 39.

Emendamento 17

CONSIDERANDO 20 TER (nuovo)

 

(20 ter) Gli Stati membri possono decidere anche di esentare dall'obbligo di istituire un comitato interno per la revisione contabile gli enti di interesse pubblico che sono organismi di investimento collettivo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Tale opzione tiene conto del fatto che, nei casi in cui l'organismo di investimento collettivo funziona semplicemente al fine di mettere in comune il patrimonio, il ricorso a un comitato interno per la revisione contabile non sarà sempre opportuno. L'informativa finanziaria e i rischi connessi non sono paragonabili a quelli di altri enti di interesse pubblico. Inoltre, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e le loro società di gestione operano in un contesto normativo rigidamente definito, e sono soggetti a meccanismi di gestione specifici, quali i controlli esercitati dal depositario. Quanto agli organismi di investimento collettivo non armonizzati dalla direttiva 85/611/CEE1 ma che sono soggetti a salvaguardie equivalenti a norma della direttiva succitata, gli Stati membri sono autorizzati, in questa particolare fattispecie, a disporre che siano trattati alla stessa stregua degli organismi di investimento collettivo armonizzati a livello di UE.

 

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1 Direttiva 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM.)) (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3), da ultimo modificata dalla direttiva 2004/39/CE.

Motivazione

L'emendamento tiene conto dell'emendamento di compromesso all'articolo 39.

Emendamento 18

CONSIDERANDO 20 QUATER (nuovo)

 

(20 quater) Onde rafforzare l'indipendenza dei revisori contabili degli enti di pubblico interesse, il socio o i soci principali che effettuano la revisione di tali enti dovrebbero essere sottoposti a rotazione. Ai fini di tale rotazione, gli Stati membri dovrebbero prescrivere la sostituzione di uno o più soci principali che si occupano dell'ente sottoposto a revisione contabile, consentendo nel contempo all'impresa di revisione cui il socio o i soci principali sono associati di continuare ad essere il revisore legale di tale ente. Ove uno Stato membro lo ritenga opportuno per conseguire le finalità prefissate, può, in alternativa, prescrivere la sostituzione dell'impresa di revisione contabile, fatte salve le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 2, della presente direttiva. In tal caso, il periodo per la sostituzione dovrebbe essere sufficientemente lungo.

Motivazione

L'emendamento tiene conto dell'emendamento di compromesso all'articolo 40 sulla rotazione esterna.

Emendamento 19

CONSIDERANDO 21

(21) Le relazioni esistenti tra i mercati dei capitali accentuano la necessità di garantire che le revisioni contabili effettuate da revisori di paesi terzi e aventi attinenza al mercato comunitario dei capitali siano anch'esse di qualità elevata. I revisori in questione devono pertanto essere iscritti in un albo, per poter essere assoggettati ai controlli di qualità e al sistema di indagini e di sanzioni. Devono essere possibili deroghe su base di reciprocità, previo il superamento di un test di equivalenza che sarà realizzato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri.

(21) Le relazioni esistenti tra i mercati dei capitali accentuano la necessità di garantire che le revisioni contabili effettuate da revisori di paesi terzi e aventi attinenza al mercato comunitario dei capitali siano anch'esse di qualità elevata. I revisori in questione devono pertanto essere iscritti in un albo, per poter essere assoggettati ai controlli di qualità e al sistema di indagini e di sanzioni. Devono essere possibili deroghe su base di reciprocità, previo il superamento di un test di equivalenza che sarà realizzato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. In ogni caso, la revisione contabile degli enti che abbiano emesso valori mobiliari in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2004/39/CE dovrebbe essere sempre effettuata da un revisore iscritto all'albo in uno Stato membro ovvero sottoposto al controllo dell'autorità competente del paese terzo di cui è originario, se tale paese terzo è riconosciuto dalla Commissione o da uno Stato membro come paese che applica requisiti equivalenti a quelli dell'Unione europea per quanto concerne i principi in materia di controllo pubblico, controllo della qualità, indagini e sanzioni, e se l'accordo ha carattere di reciprocità. Il fatto che uno Stato membro abbia riconosciuto come equivalente il sistema di controllo della qualità di un paese terzo non implica che altri Stati membri siano tenuti ad accettare siffatta valutazione di equivalenza a livello nazionale e non pregiudica la decisione della Commissione.

Motivazione

L'emendamento tiene conto, da un lato, dei requisiti relativi alle revisioni contabili effettuate su società quotate in borsa nell'Unione europea e, dall'altro, delle implicazioni pratiche, per le autorità competenti degli Stati membri, dell'iscrizione all'albo di revisori di paesi terzi.

Emendamento 20

CONSIDERANDO 22

(22) La complessità della revisione dei conti dei gruppi internazionali rende necessaria una cooperazione efficace tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle dei paesi terzi. Gli Stati membri devono pertanto garantire che le autorità competenti nazionali consentano ai loro omologhi dei paesi terzi di avere accesso ai documenti di revisione e ad altri documenti rilevanti. Al fine di tutelare i diritti delle parti interessate e nel contempo facilitare l'accesso a tali documenti, gli Stati membri devono essere autorizzati ad accordare un accesso diretto alle autorità competenti dei paesi terzi, previo accordo dell'autorità competente nazionale.

(22) La complessità della revisione dei conti dei gruppi internazionali rende necessaria una cooperazione efficace tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle dei paesi terzi. Gli Stati membri devono pertanto garantire che le autorità competenti nazionali consentano ai loro omologhi dei paesi terzi di avere accesso ai documenti di revisione e ad altri documenti rilevanti. Al fine di tutelare i diritti delle parti interessate e nel contempo facilitare l'accesso a tali documenti, gli Stati membri devono essere autorizzati ad accordare un accesso diretto alle autorità competenti dei paesi terzi, previo accordo dell'autorità competente nazionale. Fra i criteri rilevanti per garantire l'accesso rientra l'adeguatezza delle autorità competenti del paese terzo, in merito alla quale è la Commissione a decidere. In attesa della decisione della Commissione, e senza pregiudizio per la stessa, gli Stati membri possono valutare tale adeguatezza.

Motivazione

L'emendamento tiene conto, da un lato, dei requisiti relativi alle revisioni contabili effettuate su società quotate in borsa nell'Unione europea e, dall'altro, delle implicazioni pratiche, per le autorità competenti degli Stati membri, dell'iscrizione all'albo di revisori di paesi terzi.

Emendamento 21

CONSIDERANDO 22 BIS (nuovo)

 

(22 bis) La comunicazione di informazioni di cui all'articolo 34 dovrebbe avvenire in conformità delle disposizioni sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi fissate nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1).

 

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(1) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Motivazione

La direttiva dovrebbe tener conto delle direttive dell'Unione europea sul trasferimento di dati.

Emendamento 22

CONSIDERANDO 23 BIS (NUOVO)

 

(23 bis) A decorrere dalla data della prima trasmissione del progetto di misure di esecuzione, il Parlamento europeo disporrà di tre mesi di tempo per esaminare tali misure e pronunciarsi in proposito. Qualora il Parlamento adotti una risoluzione entro tale termine, la Commissione procede al riesame del progetto di misure a norma dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CEE.

Emendamento 23

CONSIDERANDO 27 BIS (nuovo)

 

(27 bis) I revisori legali dei conti e le imprese di revisione contabile hanno la responsabilità di svolgere le loro attività con diligenza e dovrebbero pertanto essere tenuti al risarcimento dei danni finanziari causati per negligenza. Tuttavia, la capacità dei revisori e delle imprese di revisione di ottenere una copertura assicurativa per la responsabilità professionale deve essere mantenuta intatta, cosa non fattibile se gli interessati fossero soggetti a una responsabilità finanziaria illimitata. Inoltre, la responsabilità illimitata o anche massimali sproporzionatamente elevati di responsabilità potrebbero provocare distorsioni della concorrenza sul mercato della revisione contabile, in quanto avvantaggerebbero unilateralmente le imprese più grandi. E' pertanto necessario che la presente direttiva imponga agli Stati membri di adottare misure appropriate per limitare la responsabilità finanziaria dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile. Tuttavia, tenuto conto del fatto che i regimi di responsabilità degli Stati membri possono variare in misura considerevole, è opportuno che la presente direttiva prescriva l'obiettivo, ma non gli strumenti che gli Stati membri devono o possono utilizzare per conseguirlo.

Motivazione

E' impossibile garantire una responsabilità illimitata. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adoperarsi per promuovere un adeguato regime di responsabilità.

Emendamento 24

ARTICOLO 1

La presente direttiva stabilisce regole riguardanti la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati nella misura in cui tale revisione sia prescritta dal diritto comunitario.

La presente direttiva stabilisce regole riguardanti la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

Motivazione

Il termine "legale" indica già che la revisione è prescritta dal diritto comunitario.

Emendamento 25

ARTICOLO 2, PUNTO 1

1) "revisione legale dei conti" la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati nella misura in cui essa sia prescritta dal diritto comunitario ed effettuata conformemente alle disposizioni della presente direttiva;

1) "revisione legale dei conti" la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati nella misura in cui essa sia prescritta dal diritto comunitario;

Motivazione

Una volta che la direttiva sarà stata recepita, essa diverrà parte integrante del diritto comunitario.

Emendamento 26

ARTICOLO 2, PUNTO 3

3) "impresa di revisione contabile" un ente abilitato ad esercitare la revisione legale dei conti dalle autorità competenti di uno Stato membro conformemente alle disposizioni della presente direttiva, indipendentemente dalla sua forma giuridica;

3) "impresa di revisione contabile" un organismo giuridico o qualsiasi altro ente abilitato ad esercitare la revisione legale dei conti dalle autorità competenti di uno Stato membro conformemente alle disposizioni della presente direttiva, indipendentemente dalla sua forma giuridica;

Motivazione

La proposta della Commissione non tiene conto degli istituti di revisione contabile delle banche di risparmio e delle banche cooperative poiché non si tratta di "imprese" nel senso indicato in precedenza.

Emendamento 27

ARTICOLO 2, PUNTO 3 BIS (nuovo)

 

3 bis) "ente di revisione contabile di un paese terzo" un ente che, quale che sia la sua forma giuridica, effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una società registrata in un paese terzo;

Motivazione

Precisazione di carattere tecnico.

Emendamento 28

ARTICOLO 2, PUNTO 3 TER (nuovo)

 

3 ter) "revisore di un paese terzo" una persona fisica che effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una società registrata in un paese terzo;

Motivazione

Precisazione di carattere tecnico.

Emendamento 29

ARTICOLO 2, PUNTO 4

4) "revisore del gruppo" il revisore legale o l'impresa di revisione contabile incaricati della revisione legale dei conti consolidati;

4) "revisore del gruppo" il revisore legale/ i revisori legali o l'impresa/ le imprese di revisione contabile incaricati della revisione legale dei conti consolidati;

Motivazione

Precisazione di carattere tecnico.

Emendamento 30

ARTICOLO 2, PUNTO 5

5) "rete" (network) la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o un'impresa di revisione contabile e che si avvale di uno stesso nome o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali;

5) "rete" (network) la struttura più ampia

 

- che è finalizzata alla cooperazione e alla quale appartengono un revisore legale o un'impresa di revisione contabile, e

 

che persegue chiaramente la condivisione degli utili e dei costi o fa capo a una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali;

Motivazione

L'emendamento ristruttura la definizione di "rete". Per chiarire ulteriormente la definizione stessa è stata aggiunta una frase al considerando 10, come proposto con l'emendamento di compromesso al medesimo considerando.

Emendamento 31

ARTICOLO 2, PUNTO 8

8) "autorità competenti" le autorità o gli organismi designati dalla legge che sono responsabili per la regolamentazione e la vigilanza dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile;

8) "autorità competenti" le autorità o gli organismi designati dalla legge che sono responsabili per la regolamentazione e/o il controllo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile ovvero di loro aspetti specifici; quando, in un articolo, si fa riferimento alle "autorità competenti", si intendono le autorità o gli organi responsabili delle funzioni menzionate nell'articolo in questione;

Motivazione

Precisazione di carattere tecnico.

Emendamento 32

ARTICOLO 2, PUNTO 9)

9) "principi di revisione internazionali" gli International Standards on Auditing (ISA) e i relativi International Audit Practice Statements, nella misura in cui siano pertinenti per la revisione legale dei conti;

9) "principi di revisione internazionali" gli International Standards on Auditing (ISA) e le dichiarazioni e i principi relativi, nella misura in cui siano pertinenti per la revisione legale dei conti;

Motivazione

L'emendamento si riferisce anche ad altri principi, quali ad esempio l'International Standard of Quality Control (principio internazionale del controllo della qualità).

Emendamento 33

ARTICOLO 2, PUNTO 11

11) "ente di interesse pubblico" gli enti che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti, in particolare le società regolate dal diritto di uno Stato membro i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE (1) del Consiglio, così come le banche e gli altri istituti finanziari e le imprese di assicurazioni.

11) "ente di interesse pubblico" gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2004/39/CE, gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (1), e le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (2). Gli Stati membri hanno facoltà di riconoscere carattere di interesse pubblico anche ad altri enti, ad esempio gli enti che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti;

______________________________________________

(1) GU L 141 dell'11.06.1993, pag. 27.

______________________________________________

(1) GU L 126 del 26.05.2000, pag. 1. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 2004/39/CE.

 

(2) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

Motivazione

Date le conseguenze che comporta per una società la qualifica di "ente di interesse pubblico", è necessario definire con precisione tale nozione.

Emendamento 34

ARTICOLO 2, PUNTO 11 BIS (nuovo)

 

11 bis) "cooperativa" una società cooperativa europea ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (1), ovvero qualsiasi altra cooperativa per la quale il diritto comunitario prescrive la revisione legale dei conti, come gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2000/12/CE e le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE;

 

______________________________________________

(1) GU L 207 del 18.08.2003, pag. 1. Regolamento modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 15/2004 (GU L 116 del 22.4.2004, pag. 68).

Motivazione

Dato l'importante ruolo delle cooperative negli Stati membri dell'Unione, è opportuno definirle esplicitamente.

Emendamento 35

ARTICOLO 2, PUNTO 11 TER (nuovo)

 

11 ter) "persona esterna alla professione di revisore" qualsiasi persona fisica che, per almeno tre anni prima della sua partecipazione alla direzione del sistema di controllo pubblico, non abbia effettuato revisioni legali dei conti, non abbia detenuto diritti di voto in un'impresa di revisione contabile, non sia stata membro dell'organo di amministrazione o di direzione di un'impresa di revisione contabile e che non sia stata impiegata presso un'impresa di revisione contabile né sia stata ad essa altrimenti associata;

Motivazione

La nozione di persona esterna alla professione di revisore deve essere chiaramente definita.

Emendamento 36

ARTICOLO 2, PUNTO 11 QUATER (nuovo)

 

11 quater) "socio/soci principale/principali"

 

a. il revisore o i revisori legali designati da un'impresa di revisione contabile, per un determinato incarico di revisione contabile, come i principali responsabili dell'esecuzione della revisione legale dei conti per conto dell'impresa di revisione contabile;

 

b. nel caso della revisione dei conti di un gruppo, quanto meno il revisore o i revisori legali designati da un'impresa di revisione contabile come i principali responsabili dell'esecuzione della revisione legale dei conti a livello del gruppo, nonché il revisore o i revisori legali designati come i principali responsabili a livello delle maggiori società controllate; o

 

c. il revisore o i revisori legali che firmano la relazione di revisione.

Motivazione

Precisazione di carattere tecnico.

Emendamento 37

ARTICOLO 3

 

1. Le revisioni legali dei conti sono effettuate esclusivamente dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile abilitati dallo Stato membro che impone la revisione legale.

1. Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti che sono responsabili per l'abilitazione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile.

2. Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti che sono responsabili per l'abilitazione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile.

Le autorità competenti possono essere associazioni professionali a condizione che siano soggette a controllo pubblico, come previsto agli articoli 31 e 42.

Le autorità competenti possono essere associazioni professionali a condizione che siano soggette a un sistema di controllo pubblico quale previsto dalla presente direttiva.

2. Le revisioni legali dei conti sono effettuate esclusivamente dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile abilitati dallo Stato membro nel quale le revisioni legali hanno luogo.

2 bis. Fatto salvo l'articolo 11, le autorità competenti degli Stati membri possono abilitare in qualità di revisori legali soltanto le persone fisiche che soddisfano almeno le condizioni di cui all'articolo 4 e agli articoli da 6 a 10.

3. Le autorità competenti degli Stati membri abilitano in qualità di revisori legali le persone fisiche che soddisfano quanto meno le condizioni di cui agli articoli da 4 a 10.

3. Le autorità competenti degli Stati membri possono abilitare in qualità di imprese di revisione contabile soltanto gli enti che soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a c bis).

Le predette autorità abilitano in qualità di impresa di revisione contabile soltanto gli enti che soddisfano le seguenti condizioni:

Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari soltanto in relazione alla lettera c), le quali devono essere proporzionate agli obiettivi prefissi e non devono andare oltre lo stretto necessario.

a) le persone fisiche che effettuano le revisioni legali dei conti per conto dell’impresa di revisione contabile devono almeno soddisfare le condizioni di cui agli articoli da 4 a 10 e devono essere abilitate in qualità di revisore legale nello Stato membro dell'impresa di revisione contabile;

a) le persone fisiche che effettuano le revisioni legali dei conti per conto dell'impresa devono almeno soddisfare le condizioni di cui all'articolo 4 e agli articoli da 6 a 12 e devono essere abilitate in qualità di revisori legali in quello Stato membro;

b) la maggioranza dei diritti di voto deve essere detenuta da revisori legali o da imprese di revisione contabile che sono abilitati in uno Stato membro;

b) la maggioranza dei diritti di voto deve essere detenuta da imprese di revisione contabile che sono abilitate in uno Stato membro o da persone fisiche che soddisfano almeno le condizioni di cui all'articolo 4 e agli articoli da 6 a 12; gli Stati membri possono prevedere che dette persone fisiche debbano altresì essere abilitate in uno Stato membro; ai fini della revisione legale delle cooperative e di enti analoghi di cui all'articolo 45 della direttiva 86/635/CEE, gli Stati membri possono stabilire altre disposizioni specifiche relative ai diritti di voto;

c) la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione dell'impresa di revisione contabile deve essere costituita da revisori legali o imprese di revisione contabile che sono abilitati in uno Stato membro. Quando tale organo non conta più di due membri, uno di loro deve essere un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che abbiano conseguito l'abilitazione in uno Stato membro.

c) una maggioranza fino a un massimo del 75% dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione dell'impresa deve essere costituita da imprese di revisione contabile che sono abilitate in uno Stato membro o da persone fisiche che soddisfano almeno le condizioni di cui all'articolo 4 e agli articoli da 6 a 12; gli Stati membri possono prevedere che dette persone fisiche debbano altresì essere abilitate in uno Stato membro. Quando tale organo non conta più di due membri, uno di loro deve soddisfare almeno le condizioni di cui al presente paragrafo;

 

c bis) l'impresa soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4.

Motivazione

L'emendamento chiarisce le condizioni relative all'abilitazione delle imprese di revisione contabile.

Emendamento 38

ARTICOLO 4

Le autorità competenti di uno Stato membro rilasciano l'abilitazione esclusivamente alle persone fisiche o alle imprese che soddisfano il requisito di onorabilità e che non partecipano ad alcuna attività incompatibile con la funzione di revisione legale dei conti.

Le autorità competenti di uno Stato membro possono rilasciare l'abilitazione esclusivamente alle persone fisiche o alle imprese che soddisfano il requisito di onorabilità.

Motivazione

La nozione di "onorabilità" indica già che la persona fisica o l'impresa non partecipa ad alcuna attività incompatibile con la funzione di revisione legale dei conti.

Emendamento 39

ARTICOLO 5

1. L'abilitazione di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile la cui onorabilità sia stata seriamente compromessa viene revocata.

1. L'abilitazione di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile la cui onorabilità sia stata seriamente compromessa viene revocata. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere un termine ragionevole per consentire agli interessati di conformarsi al requisito dell'onorabilità.

2. L'abilitazione di un'impresa di revisione contabile viene revocata se una qualunque delle condizioni di cui all'articolo 3 cessa di essere soddisfatta. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere un termine di regolarizzazione non superiore ai sei mesi per conformarsi alle predette condizioni.

2. L'abilitazione di un'impresa di revisione contabile viene revocata se una qualunque delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere b) e c), cessa di essere soddisfatta. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere un termine ragionevole di regolarizzazione per conformarsi alle predette condizioni.

 

2 bis. Quando per una qualunque ragione l'abilitazione di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile è revocata, l'autorità competente dello Stato membro in cui l'abilitazione è revocata comunica tale revoca e i motivi della stessa alle autorità competenti degli Stati membri in cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sono altresì abilitati e che figurano nell'albo del suddetto Stato membro conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b bis).

Motivazione

I revisori devono avere la possibilità di soddisfare i requisiti di onorabilità stabiliti nella presente direttiva.

Emendamento 40

ARTICOLO 6

Una persona fisica può essere abilitata ad esercitare la revisione legale dei conti soltanto se, avendo completato il livello di studi che dà accesso all'università, ha concluso in seguito un corso di formazione teorica ed effettuato un tirocinio, superando un esame di idoneità professionale organizzato o riconosciuto dallo Stato, dello stesso livello dell'esame finale di studi universitari.

Fatto salvo l'articolo 11, una persona fisica può essere abilitata ad esercitare la revisione legale dei conti soltanto se, avendo completato il livello di studi che dà accesso all'università o un livello equivalente, ha concluso in seguito un corso di formazione teorica ed effettuato un tirocinio, superando un esame di idoneità professionale organizzato o riconosciuto dallo Stato membro interessato, dello stesso livello dell'esame finale di studi universitari o di livello equivalente.

Motivazione

L'emendamento tiene conto del fatto che non in tutti gli Stati membri i revisori legali dei conti compiono studi universitari.

Emendamento 41

ARTICOLO 8

Controllo delle conoscenze teoriche

Controllo delle conoscenze teoriche

1. Il controllo delle conoscenze teoriche, compreso nell'esame, verte in particolare sulle materie seguenti:

1. Il controllo delle conoscenze teoriche, compreso nell'esame, verte in particolare sulle materie seguenti:

a) teoria e principi di contabilità generale,

a) teoria e principi di contabilità generale,

b) obblighi legali e norme concernenti la redazione dei conti annuali e dei conti consolidati,

b) obblighi legali e norme concernenti la redazione dei conti annuali e dei conti consolidati,

c) principi contabili internazionali,

c) principi contabili internazionali,

d) analisi finanziaria,

d) analisi finanziaria,

e) contabilità analitica di esercizio e contabilità di gestione (cost and management accounting),

e) contabilità analitica di esercizio e contabilità di gestione (cost and management accounting),

f) gestione del rischio e controllo interno,

f) gestione del rischio e controllo interno,

g) revisione contabile,

g) revisione contabile e capacità professionali,

h) obblighi giuridici e norme professionali riguardanti la revisione legale dei conti ed i revisori legali,

h) obblighi giuridici e norme professionali riguardanti la revisione legale dei conti ed i revisori legali,

i) principi di revisione internazionali,

i) principi di revisione internazionali,

j) capacità professionali,

 

k) deontologia professionale e indipendenza.

j) deontologia professionale e indipendenza.

2. Tale controllo ha per oggetto anche le seguenti materie nella misura in cui sono rilevanti per la revisione contabile:

2. Tale controllo ha inoltre per oggetto almeno le seguenti materie nella misura in cui sono rilevanti per la revisione contabile:

a) diritto delle società e governo societario,

a) diritto delle società e governo societario,

b) diritto fallimentare e procedure analoghe,

b) diritto fallimentare e procedure analoghe,

c) diritto tributario,

c) diritto tributario,

d) diritto civile e commerciale,

d) diritto civile e commerciale,

e) diritto della sicurezza sociale e del lavoro,

e) diritto della sicurezza sociale e del lavoro,

f) tecnologie dell'informazione e sistemi informatici,

f) tecnologie dell'informazione e sistemi informatici,

g) economia aziendale, economia generale ed economia finanziaria,

g) economia aziendale, economia generale ed economia finanziaria,

h) matematica e statistica,

h) matematica e statistica,

i) principi fondamentali di gestione finanziaria aziendale.

i) principi fondamentali di gestione finanziaria aziendale.

3. La Commissione può modificare l'elenco delle materie su cui verte il controllo delle conoscenze teoriche di cui al paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

3. La Commissione può modificare l'elenco delle materie su cui verte il controllo delle conoscenze teoriche di cui al paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2. La Commissione, nell'adottare tali misure di esecuzione, tiene conto degli sviluppi della revisione e della professione di revisore dei conti.

Motivazione

L'emendamento è in linea con il testo del Consiglio.

Emendamento 42

ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

2. In deroga dell'articolo 7, gli Stati membri possono disporre che i possessori di diplomi universitari o di titoli equivalenti in una o più materie di cui all'articolo 8 siano esentati dal controllo della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche per le materie che siano già state oggetto di un tirocinio comprovato da un esame o diploma riconosciuto dallo Stato.

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 43

ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché la totalità del tirocinio sia effettuata presso persone che offrano sufficienti garanzie circa la formazione del tirocinante.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la totalità del tirocinio sia effettuata presso persone che offrano sufficienti garanzie circa la propria capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante.

Motivazione

Precisazione di carattere tecnico.

Emendamento 44

ARTICOLO 11

Gli Stati membri possono abilitare in qualità di revisore legale una persona che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6 se tale persona può dimostrare:

Gli Stati membri possono abilitare in qualità di revisore legale una persona che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6 se tale persona può dimostrare:

a) di aver esercitato per quindici anni attività professionali che le abbiano consentito di conseguire un'esperienza sufficiente nei settori finanziario, giuridico e contabile, nonché superato l'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 6; oppure

a) di aver esercitato per quindici anni attività professionali che le abbiano consentito di conseguire un'esperienza sufficiente nei settori finanziario, giuridico e contabile, nonché superato l'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 7; oppure

b) di aver esercitato per sette anni attività professionali nei settori di cui sopra, di aver inoltre svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 10, nonché superato l'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 6.

b) di aver esercitato per sette anni attività professionali nei settori di cui sopra, di aver inoltre svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 10, nonché superato l'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 7.

Motivazione

La normativa comunitaria deve riflettere la realtà.

Emendamento 45

ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2

2. Il periodo di attività professionale e il tirocinio non devono essere più brevi del corso di formazione teorica e del tirocinio di cui all'articolo 6.

2. Il periodo di attività professionale e il tirocinio non devono essere più brevi del corso di formazione teorica e del tirocinio di cui all'articolo 10.

Motivazione

Precisazione di carattere tecnico.

Emendamento 46

ARTICOLO 14

Le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono le procedure da seguire per l'abilitazione dei revisori legali già abilitati in altri Stati membri. Tali procedure possono richiedere al massimo il superamento di una prova attitudinale conformemente all'articolo 4 della direttiva 89/48/CEE del Consiglio. La prova attitudinale verte esclusivamente sulla conoscenza delle leggi e delle regolamentazioni dello Stato membro in oggetto, nella misura in cui tale conoscenza sia rilevante per la revisione legale dei conti.

Le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono le procedure da seguire per l'abilitazione dei revisori legali già abilitati in altri Stati membri. Tali procedure possono richiedere al massimo il superamento di una prova attitudinale conformemente all'articolo 4 della direttiva 89/48/CEE del Consiglio. La prova attitudinale, che è effettuata in una delle lingue consentite dalle norme linguistiche applicabili nello Stato membro interessato, verte esclusivamente sulla conoscenza delle leggi e delle regolamentazioni dello Stato membro in oggetto, nella misura in cui tale conoscenza sia rilevante per la revisione legale dei conti.

Motivazione

Precisazione di carattere tecnico.

Emendamento 47

ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1

1. Gli Stati membri assicurano che i revisori legali e le imprese di revisione contabile che sono stati abilitati siano iscritti in un albo conformemente agli articoli 16 e 17.

1. Gli Stati membri assicurano che i revisori legali e le imprese di revisione contabile che sono stati abilitati siano iscritti in un albo conformemente agli articoli 16 e 17. In casi eccezionali, gli Stati membri possono non applicare i requisiti in materia di pubblicità di cui agli articoli 15 e 16, esclusivamente nella misura necessaria ad attenuare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi individuo.

2. Gli Stati membri assicurano che ciascun revisore legale e ciascuna impresa di revisione contabile siano identificati nell'albo con un numero individuale. Le informazioni richieste per l'iscrizione sono registrate e conservate nell’albo in forma elettronica e sono accessibili al pubblico elettronicamente.

2. Gli Stati membri assicurano che ciascun revisore legale e ciascuna impresa di revisione contabile siano identificati nell'albo con un numero individuale. Le informazioni richieste per l'iscrizione sono conservate nell'albo in forma elettronica e sono accessibili al pubblico elettronicamente.

3. L'albo contiene altresì il nome e l’indirizzo delle autorità competenti incaricate del controllo della qualità di cui all'articolo 29, delle indagini e delle sanzioni di cui all'articolo 30 e del controllo pubblico di cui all'articolo 31.

3. L'albo contiene altresì il nome e l'indirizzo delle autorità competenti incaricate dell'abilitazione di cui all'articolo 3, del controllo della qualità di cui all'articolo 29, delle indagini e delle sanzioni di cui all'articolo 30 e del controllo pubblico di cui all'articolo 31.

4. Gli Stati membri assicurano che l'albo di cui al paragrafo 1 sia pienamente operativo al più tardi un anno dopo la data di cui all'articolo 53, paragrafo 1.

4. Gli Stati membri assicurano che l'albo di cui al paragrafo 1 sia pienamente operativo al più tardi un anno dopo la data di cui all'articolo 53, paragrafo 1.

Motivazione

L'emendamento è inteso a fornire chiarimenti circa l'iscrizione all'albo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile.

Emendamento 48

ARTICOLO 16

Per quanto riguarda i revisori legali, l'albo contiene quanto meno le informazioni seguenti:

1. Per quanto riguarda i revisori legali, l'albo contiene quanto meno le informazioni seguenti:

a) nome, indirizzo e numero di iscrizione;

a) nome, indirizzo e numero di iscrizione;

b) se applicabile, il nome e l'indirizzo dell'impresa di revisione contabile presso la quale è impiegato il revisore legale o con la quale il revisore legale è associato in qualità di socio o altrimenti.

b) se applicabile, il nome, l'indirizzo, l'indirizzo Internet nonché il numero di iscrizione dell'impresa di revisione contabile presso la quale è impiegato il revisore legale o con la quale il revisore legale è associato in qualità di socio o altrimenti;

 

b bis) ogni altra iscrizione in qualità di revisore legale presso le autorità competenti di altri Stati membri o in qualità di revisore contabile presso paesi terzi, compresi i nomi delle autorità competenti per l'iscrizione e, se del caso, i numeri di iscrizione.

 

2. I revisori contabili di paesi terzi iscritti conformemente all'articolo 45 figurano chiaramente nell'albo in quanto tali, e non in qualità di revisori legali.

Motivazione

Paragrafo 1: si tratta di un chiarimento tecnico. Paragrafo 2: i revisori contabili di paesi terzi non sono abilitati nell'Unione europea e pertanto non sono revisori legali.

Emendamento 49

ARTICOLO 17

Per quanto riguarda le imprese di revisione contabile, l'albo contiene quanto meno le informazioni seguenti:

1. Per quanto riguarda le imprese di revisione contabile, l'albo contiene quanto meno le informazioni seguenti:

a) nome, indirizzo e numero di iscrizione;

a) nome, indirizzo e numero di iscrizione;

b) forma giuridica;

b) forma giuridica;

c) estremi per contattare l'impresa, persona di riferimento principale e, dove applicabile, sito web;

c) estremi per contattare l'impresa, persona di riferimento principale e, dove applicabile, sito web;

d) indirizzo di ciascun ufficio situato nello Stato membro in questione;

d) indirizzo di ciascun ufficio situato nello Stato membro in questione;

e) nome e numero di iscrizione di tutti i revisori legali impiegati dall'impresa o ad essa associati in qualità di soci o altrimenti;

e) nome e numero di iscrizione di tutti i revisori legali impiegati dall'impresa o ad essa associati in qualità di soci o altrimenti;

f) nomi e indirizzi professionali di tutti i proprietari e gli azionisti;

f) nomi e indirizzi professionali di tutti i proprietari e gli azionisti;

g) nomi e indirizzi professionali di tutti i membri dell'organo di amministrazione o di direzione;

g) nomi e indirizzi professionali di tutti i membri dell'organo di amministrazione o di direzione;

h) se applicabile, denominazione della rete della quale l'impresa fa parte ed elenco dei nomi e degli indirizzi delle imprese appartenenti a tale rete e delle affiliate o indicazione del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico.

h) se applicabile, denominazione della rete della quale l'impresa fa parte ed elenco dei nomi e degli indirizzi delle imprese appartenenti a tale rete e delle affiliate o indicazione del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico;

 

h bis) ogni altra iscrizione in qualità di impresa di revisione contabile presso le autorità competenti di altri Stati membri e in qualità di ente di revisione contabile presso paesi terzi, compresi i nomi delle autorità competenti per l'iscrizione e, se del caso, i numeri di iscrizione.

 

2. Gli enti di revisione contabile di paesi terzi iscritti conformemente all'articolo 45 figurano chiaramente nell'albo in quanto tali, e non in qualità di imprese di revisione contabile.

Motivazione

Paragrafo 1: si tratta di un chiarimento tecnico. Paragrafo 2: i revisori contabili di paesi terzi non sono abilitati nell'Unione europea e pertanto non sono revisori legali.

Emendamento 50

ARTICOLO 19

Le informazioni registrate nell'albo conformemente agli articoli 16 e 17 sono firmate dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile. Tale firma può essere una firma elettronica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le informazioni fornite alle autorità competenti conformemente agli articoli 16, 17 e 18 sono firmate dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile. Quando l'autorità competente prevede che le informazioni possano essere fornite per via elettronica, tale firma può essere ad esempio una firma elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione

La possibilità di fornire informazioni per via elettronica allevia l'onere amministrativo nell'Unione europea.

Emendamento 51

CAPO IV, TITOLO

Deontologia e segreto professionale

Deontologia, segreto professionale e indipendenza

Motivazione

Precisazione di carattere tecnico.

Emendamento 52

ARTICOLO 21

1. Gli Stati membri assicurano che tutti i revisori legali e tutte le imprese di revisione contabile siano tenuti al rispetto di principi di deontologia professionale che regolino quanto meno la loro responsabilità globale nei confronti del pubblico, la loro integrità e la loro obiettività, nonché la loro competenza professionale e diligenza.

Gli Stati membri assicurano che tutti i revisori legali e tutte le imprese di revisione contabile siano tenuti al rispetto di principi di deontologia professionale. In essi rientrano quanto meno la funzione di interesse pubblico, l'integrità e l'obiettività, la competenza professionale e la diligenza.

2. La Commissione può adottare misure di esecuzione in materia di deontologia professionale conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

2. Al fine di assicurare la fiducia nella funzione di revisione e l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione può adottare misure di esecuzione in materia di principi deontologici conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Motivazione

L'emendamento è inteso a fornire chiarimenti quanto alla deontologia professionale.

Emendamento 53

ARTICOLO 22

Articolo 22

Articolo 23

Riservatezza e segreto professionale

Riservatezza e segreto professionale

1. Gli Stati membri assicurano che tutte le informazioni e tutti i documenti ai quali il revisore legale o l'impresa di revisione contabile hanno accesso quando effettuano la revisione legale dei conti siano protetti da regole appropriate in materia di riservatezza e segreto professionale.

1. Gli Stati membri assicurano che tutte le informazioni e tutti i documenti ai quali il revisore legale o l'impresa di revisione contabile hanno accesso quando effettuano la revisione legale dei conti siano protetti da regole appropriate in materia di riservatezza e segreto professionale.

2. Le predette regole in materia di riservatezza e di segreto professionale applicabili ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile non ostacolano la facoltà delle autorità nazionali competenti di far applicare i principi contabili né gli scambi di informazioni con altri revisori o con le autorità competenti di altri Stati membri come disposto dall'articolo 34 in caso di revisione dei conti dei gruppi internazionali.

2. Le predette regole in materia di riservatezza e di segreto professionale applicabili ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile non ostacolano l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

 

2 bis. Quando un revisore legale o un'impresa di revisione contabile sono sostituiti da un altro revisore legale o da un'altra impresa di revisione contabile, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile uscenti forniscono al revisore legale o all'impresa di revisione contabile subentranti l'accesso a tutte le informazioni pertinenti concernenti l'ente sottoposto a revisione.

 

2 ter. I revisori legali e le imprese di revisione contabile che cessano di partecipare a uno specifico incarico di revisione contabile, così come i revisori legali e le imprese di revisione contabile precedenti, continuano ad essere soggetti alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda il suddetto incarico di revisione contabile.

Motivazione

L'emendamento di compromesso riunisce in un testo unico i vari emendamenti presentati ai paragrafi dell'articolo 22 sulla riservatezza e il segreto professionale.

Emendamento 54

CAPO V, TITOLO

Capo V

soppresso

Indipendenza

 

(Il capo IV e il capo V si fondono)

Motivazione

Precisazione di carattere tecnico.

Emendamento 55

ARTICOLO 23

Articolo 23

Indipendenza e obiettività

Articolo 22

Indipendenza e obiettività

1. Gli Stati membri assicurano che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di un ente siano indipendenti da quest'ultimo e non siano in alcun modo coinvolti nelle decisioni prese dalla sua direzione. Il revisore legale o l’impresa di revisione contabile non effettuano la revisione legale dei conti di un ente con il quale hanno relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere (comprese quelle derivanti dalla prestazione al cliente di taluni servizi aggiuntivi) che potrebbero comprometterne l'indipendenza.

1. Gli Stati membri assicurano che il revisore legale e/o l'impresa di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di un ente siano indipendenti da quest'ultimo e non siano in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

 

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché un revisore legale o un'impresa di revisione contabile non effettuino la revisione legale dei conti di un ente qualora tra tale ente e il revisore legale o l'impresa di revisione contabile o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette (comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi aggiuntivi diversi dalla revisione contabile), dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile risulta compromessa.

 

Se l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile rischia di essere compromessa, come in caso di autorevisione, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile devono adottare misure volte a ridurre tali rischi. Se, rispetto alle misure adottate, i rischi sono di tale rilevanza da compromettere l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, questi non effettuano la revisione legale dei conti. Per quanto concerne gli enti di revisione contabile basati sull'associazione, gli Stati membri provvedono affinché, quando un siffatto ente di revisione contabile effettua la revisione legale dei conti di uno dei suoi soci, ai revisori che effettuano la revisione legale e alle persone che si trovano in una posizione tale da potere esercitare un'influenza sulla revisione si applichino i principi di indipendenza. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, relativamente alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, un revisore legale o un'impresa di revisione contabile non effettuino la revisione, in caso di autorevisione o di interesse personale, qualora ciò sia necessario per salvaguardare la loro indipendenza.

2. Gli Stati membri assicurano che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile certifichino nei documenti di revisione i possibili rischi per la loro indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi.

2. Gli Stati membri assicurano che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile certifichino nei documenti di revisione i possibili rischi rilevanti per la loro indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi.

 

2 bis. Al fine di garantire la fiducia nella funzione di revisione e di assicurare l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2, può adottare misure di esecuzione basate sui principi e concernenti:

 

a) i rischi e le misure di cui al paragrafo 2;

 

b) le situazioni in cui la rilevanza dei rischi di cui al paragrafo 1 bis è tale da compromettere l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile;

 

c) i casi di autorevisione e di interesse personale di cui al paragrafo 1 bis, secondo comma, in cui possono o meno essere effettuate revisioni legali.

Motivazione

L'emendamento di compromesso mira a riunire le proposte formulate nei vari emendamenti all'articolo in questione al fine di definire requisiti chiari e rigorosi per l'indipendenza del revisore legale rispetto all'ente sottoposto alla revisione, compresi gli enti di revisione contabile basati sull'associazione. Tali enti non hanno scopo di lucro e la loro indipendenza giuridica, organizzativa e personale rispetto ai membri è garantita. Pertanto, è sufficiente che i requisiti in materia di indipendenza siano soddisfatti dal singolo revisore legale e dalle altre persone che possono trovarsi in una posizione tale da poter esercitare un'influenza sul risultato della revisione.

Emendamento 56

ARTICOLO 25, LETTERA A)

a) siano di livello adeguato a consentire una revisione dei conti di buona qualità;

soppressa

Motivazione

Spetta al mercato decidere se gli onorari richiesti per le revisioni legali dei conti siano adeguati o meno.

Emendamento 57

ARTICOLO 26

1. Gli Stati membri prescrivono che i revisori legali e le imprese di revisione contabile eseguano le revisioni legali dei conti conformemente ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

1. Gli Stati membri prescrivono che i revisori legali e le imprese di revisione contabile eseguano le revisioni legali dei conti conformemente ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2. Gli Stati membri possono applicare un principio di revisione nazionale fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di revisione internazionale concernente la medesima materia. I principi di revisione internazionali adottati sono pubblicati integralmente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

2. La Commissione adotta principi di revisione internazionali ai fini della loro applicazione nella Comunità solo a condizione che:

2. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2, può decidere in merito all'applicabilità nella Comunità dei principi di revisione internazionali. La Commissione adotta principi di revisione internazionali ai fini della loro applicazione nella Comunità solo a condizione che:

a) siano generalmente accettati a livello internazionale e siano stati elaborati secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria;

a) siano generalmente accettati a livello internazionale e siano stati elaborati secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria;

b) conferiscano un livello elevato di credibilità ai conti annuali o ai conti consolidati conformemente ai principi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE e all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 83/349/CEE;

b) contribuiscano a un livello elevato di credibilità e di qualità dei conti annuali o dei conti consolidati conformemente ai principi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE e all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 83/349/CEE, e

c) siano nell'interesse generale europeo.

c) siano nell'interesse generale europeo.

3. Gli Stati membri possono imporre procedure di revisione aggiuntive solo se esse derivano da requisiti specifici relativi alla portata della revisione legale dei conti. Gli Stati membri comunicano tali procedure aggiuntive alla Commissione.

3. Gli Stati membri possono imporre procedure di revisione o requisiti aggiuntivi o, in casi eccezionali, stralciare parte dei principi di revisione internazionali di cui al paragrafo 1 solo se tali requisiti aggiuntivi derivano da requisiti giuridici nazionali specifici relativi alla portata della revisione legale dei conti. Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure o requisiti aggiuntivi di revisione siano conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), e li comunicano alla Commissione e agli Stati membri prima della loro adozione. Nel caso eccezionale di stralcio di parti di un principio di revisione internazionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i propri requisiti giuridici nazionali specifici e i motivi del loro mantenimento almeno sei mesi prima dell'adozione a livello nazionale ovvero, nel caso di requisiti già esistenti al momento dell'adozione di un principio di revisione internazionale, entro e non oltre tre mesi dall'adozione del principio di revisione internazionale in questione.

 

4. Gli Stati membri possono imporre requisiti aggiuntivi in relazione alla revisione legale dei conti annuali o dei conti consolidati per un periodo di due anni dopo lo scadere del periodo di recepimento di cui all'articolo 53, paragrafo 1.

Motivazione

L'emendamento riunisce i vari emendamenti presentati ai paragrafi dell'articolo 26. Al paragrafo 2, lettera a), inserisce la proposta della commissione ECON e propone un testo di compromesso per il paragrafo 3.

Emendamento 58

ARTICOLO 27, LETTERA B)

b) quando la revisione legale dei conti di una componente del gruppo è effettuata da un revisore legale o da un'impresa di revisione contabile abilitati in uno Stato membro diverso da quello del revisore del gruppo, quest'ultimo conservi la documentazione della verifica da esso effettuata del lavoro di revisione svolto dal suddetto revisore legale o dalla suddetta impresa di revisione contabile;

b) il revisore del gruppo esegue una verifica e conserva la documentazione della verifica da esso effettuata del lavoro di revisione svolto dai revisori contabili di un paese terzo, dai revisori legali, dagli enti di revisione contabile di un paese terzo o dalle imprese di revisione contabile ai fini della revisione contabile del gruppo; la documentazione conservata dal revisore del gruppo è atta a consentire all'autorità competente di verificare adeguatamente il lavoro svolto dal revisore del gruppo;

Motivazione

Precisazione di carattere tecnico.

Emendamento 59

ARTICOLO 27, LETTERA C)

c) quando la revisione dei conti di una componente del gruppo è effettuata da un revisore legale o da un’impresa di revisione contabile che non sono abilitati in uno Stato membro, il revisore del gruppo conservi una copia della documentazione relativa al lavoro di revisione svolto dal suddetto revisore e dalla suddetta impresa di revisione contabile, compresi i documenti di revisione, soltanto ai fini della revisione dei conti del gruppo.

c) quando la revisione dei conti di una componente del gruppo di imprese è effettuata da revisori o enti di revisione contabile di un paese terzo che non ha alcun accordo di cooperazione ai sensi dell'articolo 47, il revisore del gruppo ha la responsabilità di garantire che la documentazione relativa al lavoro di revisione svolto dai revisori contabili o dagli enti di revisione contabile del paese terzo, compresi i documenti di lavoro pertinenti ai fini della revisione dei conti del gruppo, sia debitamente consegnata, su richiesta, alle autorità incaricate del controllo pubblico. Per garantire tale consegna, il revisore del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti di revisione contabile del paese terzo un accesso adeguato e illimitato, su richiesta, ovvero adotta qualunque altra misura opportuna. Se ostacoli giuridici o di altro tipo impediscono la trasmissione di documenti di revisione da un paese terzo al revisore del gruppo, la documentazione conservata dal revisore del gruppo deve includere la prova che egli ha preso le opportune misure per avere accesso alla documentazione di revisione e, nel caso di ostacoli di natura non giuridica, la prova degli ostacoli incontrati.

Motivazione

Leggera modifica dell'emendamento 127, in linea con l'ultimo testo del Consiglio.

Emendamento 60

ARTICOLO 28, PARAGRAFO 1

1. Quando la revisione legale dei conti è effettuata da un'impresa di revisione contabile, la relazione di revisione è firmata dal revisore legale/dai revisori legali che effettuano la revisione legale per conto dell'impresa di revisione contabile.

1. Quando la revisione legale dei conti è effettuata da un'impresa di revisione contabile, la relazione di revisione è firmata dal revisore legale/dai revisori legali che effettuano la revisione legale per conto dell'impresa di revisione contabile. In circostanze eccezionali, gli Stati membri possono prevedere che tale firma non debba essere resa pubblica, qualora il fatto di renderla pubblica possa comportare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi individuo. In ogni caso, i nomi delle persone interessate sono noti alle autorità competenti.

Motivazione

Precisazione di carattere tecnico.

Emendamento 61

ARTICOLO 28, PARAGRAFO 2

2. La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2, uno schema comune di relazione di revisione per i conti annuali o consolidati che siano stati redatti conformemente ai principi contabili internazionali adottati.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 78/660/CEE, e qualora la Commissione non abbia adottato uno schema comune di relazione di revisione conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, al fine di migliorare la fiducia del pubblico nella funzione di revisione la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2, uno schema comune di relazione di revisione per i conti annuali o consolidati che siano stati redatti conformemente ai principi contabili internazionali adottati.

Motivazione

Precisazione di carattere tecnico.

Emendamento 62

ARTICOLO 29

1. Gli Stati membri assicurano che tutti i revisori legali e le imprese di revisione contabile siano soggetti ad un sistema di controllo della qualità che soddisfi quanto meno i seguenti criteri:

1. Gli Stati membri assicurano che tutti i revisori legali e le imprese di revisione contabile siano soggetti ad un sistema di controllo della qualità che soddisfi quanto meno i seguenti criteri:

a) il sistema di controllo della qualità deve essere organizzato in modo tale da essere indipendente dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile oggetto del controllo di qualità e deve essere soggetto al controllo pubblico quale descritto al capo IX;

a) il sistema di controllo della qualità deve essere organizzato in modo tale da essere indipendente dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile oggetto del controllo di qualità e deve essere soggetto al controllo pubblico quale descritto al capo IX;

b) il finanziamento del sistema di controllo della qualità deve essere sicuro ed esente da qualsiasi influenza indebita da parte dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile;

b) il finanziamento del sistema di controllo della qualità deve essere sicuro ed esente da qualsiasi influenza indebita da parte dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile;

c) il sistema di controllo della qualità deve essere dotato di risorse adeguate;

c) il sistema di controllo della qualità deve essere dotato di risorse adeguate;

d) le persone che effettuano i controlli della qualità devono avere la formazione e l'esperienza professionale appropriate in materia di revisione legale dei conti e di informativa finanziaria, nonché una formazione specifica in materia di controllo della qualità;

d) le persone che effettuano i controlli della qualità devono avere la formazione e l'esperienza professionale appropriate in materia di revisione legale dei conti e di informativa finanziaria, nonché una formazione specifica in materia di controllo della qualità;

e) la selezione delle persone che verranno incaricate di eseguire le verifiche per specifici controlli della qualità deve avvenire in base ad una procedura obiettiva volta ad evitare qualsiasi conflitto di interesse tra le predette persone e il revisore legale o l'impresa di revisione contabile oggetto del controllo della qualità;

e) la selezione delle persone che verranno incaricate di eseguire le verifiche per specifici controlli della qualità deve avvenire in base ad una procedura obiettiva volta ad evitare qualsiasi conflitto di interesse tra le predette persone e il revisore legale o l'impresa di revisione contabile oggetto del controllo della qualità;

f) il controllo della qualità deve includere una valutazione del sistema interno di controllo della qualità dell’impresa di revisione contabile basata su una verifica adeguata dei documenti di revisione selezionati, volta a stabilire se siano conformi ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili;

f) il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti di revisione selezionati, deve includere una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse investite, degli onorari fatturati per la revisione nonché del sistema interno di controllo della qualità nell'impresa di revisione contabile;

g) il controllo della qualità deve dare luogo alla redazione di una relazione contenente le principali conclusioni di tale controllo;

g) il controllo della qualità deve dare luogo alla redazione di una relazione contenente le principali conclusioni di tale controllo;

h) il controllo della qualità deve aver luogo almeno ogni sei anni;

h) il controllo della qualità deve aver luogo almeno ogni sei anni;

i) i risultati globali del sistema di controllo della qualità devono essere pubblicati annualmente;

i) i risultati globali del sistema di controllo della qualità devono essere pubblicati annualmente;

j) le raccomandazioni formulate a seguito dei controlli della qualità devono essere recepite dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile entro un termine ragionevole.

j) le raccomandazioni formulate a seguito dei controlli della qualità devono essere recepite dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile entro un termine ragionevole.

In caso di mancato recepimento delle raccomandazioni di cui al primo comma, lettera j), il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sono soggetti a misure o sanzioni disciplinari, come previsto all'articolo 30.

In caso di mancato recepimento delle raccomandazioni di cui al primo comma, lettera j), il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sono soggetti, se del caso, a misure o sanzioni disciplinari, come previsto all'articolo 30.

2. La Commissione può adottare misure di esecuzione in materia di sistemi di controllo della qualità conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

2. La Commissione può adottare misure di esecuzione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2, atte a promuovere la fiducia del pubblico nella funzione di revisione e ad assicurare l'applicazione uniforme del paragrafo 1, lettere a), b) e da e) a j).

Motivazione

In linea con il testo del Consiglio.

Emendamento 63

ARTICOLO 30, PARAGRAFO 2

2. Fatti salvi i regimi nazionali in materia di responsabilità civile, gli Stati membri prevedono sanzioni civili, amministrative o penali efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, qualora le revisioni legali dei conti non siano effettuate conformemente alla presente direttiva.

2. Fatti salvi i regimi nazionali in materia di responsabilità civile, gli Stati membri prevedono sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, qualora le revisioni legali dei conti non siano effettuate conformemente alle disposizioni di applicazione della presente direttiva.

Motivazione

Dovrebbe spettare agli Stati membri definire le sanzioni da infliggere ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che non effettuano la revisione in conformità delle disposizioni di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 64

ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3

3. Gli Stati membri prevedono che ciascuna misura presa o sanzione inflitta a revisori legali e a imprese di revisione contabile venga resa pubblica nei modi dovuti. Il sistema di sanzioni deve includere la possibilità di revocare l'abilitazione del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile.

3. Gli Stati membri prevedono che le misure prese o le sanzioni inflitte a revisori legali e a imprese di revisione contabile vengano rese pubbliche nei modi dovuti. Il sistema di sanzioni deve includere la possibilità di revocare l'abilitazione.

Motivazione

Precisazione di carattere tecnico.

Emendamento 65

ARTICOLO 30 BIS (nuovo)

 

Articolo 30 bis

 

Responsabilità dei revisori legali

 

Prima della fine del 2006, la Commissione presenta una relazione sull'impatto che la normativa nazionale vigente in materia di responsabilità nel contesto dello svolgimento di revisioni legali dei conti esercita sui mercati europei dei capitali e sulle condizioni di assicurazione per i revisori legali e le imprese di revisione contabile; detta relazione comprende un'analisi delle limitazioni della responsabilità finanziaria. La Commissione procede, se del caso, a una consultazione pubblica. Alla luce della relazione di cui sopra, e ove lo ritenga opportuno, la Commissione presenta raccomandazioni agli Stati membri.

Motivazione

In linea con il compromesso concordato in occasione del trilogo informale.

Emendamento 66

ARTICOLO 31, PARAGRAFO 3

3. Il sistema di controllo pubblico deve essere diretto da persone esterne alla professione di revisore che abbiano buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale. Gli Stati membri possono tuttavia consentire ad una minoranza di operatori del settore di partecipare alla direzione di tale sistema. Le persone che partecipano al controllo pubblico devono essere selezionate secondo una procedura di nomina indipendente e trasparente.

3. Il sistema di controllo pubblico deve essere diretto da persone esterne alla professione di revisore che abbiano buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale. Gli Stati membri possono tuttavia consentire ad una minoranza di operatori del settore di partecipare alla direzione di tale sistema. Le persone che partecipano alla direzione del sistema di controllo pubblico devono essere selezionate secondo una procedura di nomina indipendente e trasparente.

Motivazione

In linea con il testo del Consiglio.

Emendamento 67

ARTICOLO 31, PARAGRAFO 7

7. Il sistema di controllo pubblico deve essere dotato di risorse finanziarie adeguate. Il finanziamento del sistema di controllo pubblico deve essere sicuro ed esente da qualsiasi influenza indebita da parte dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 68

ARTICOLO 32

Gli Stati membri assicurano che le disposizioni giuridiche relative ai sistemi di controllo pubblico consentano un'effettiva cooperazione comunitaria tra le attività dei sistemi di controllo degli Stati membri. A tal fine gli Stati membri designano un ente responsabile di assicurare la cooperazione. Tale cooperazione comprende la possibilità che il sistema di controllo pubblico di ciascuno Stato membro sia soggetto a verifica da parte di altri Stati membri.

Gli Stati membri assicurano che le disposizioni giuridiche relative ai sistemi di controllo pubblico consentano un'effettiva cooperazione comunitaria tra le attività dei sistemi di controllo degli Stati membri. A tal fine gli Stati membri designano un ente responsabile di assicurare la cooperazione.

Motivazione

La responsabilità della qualità dei sistemi di controllo pubblico a livello comunitario incombe alla Commissione.

Emendamento 69

ARTICOLO 33 BIS (nuovo)

 

Articolo 33 bis

 

Designazione delle autorità competenti

 

1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per i compiti di cui alla presente direttiva e ne informano la Commissione.

 

2. Le autorità competenti sono organizzate in modo tale da evitare conflitti di interessi.

Motivazione

Precisazione di carattere tecnico.

Emendamento 70

ARTICOLO 34

Articolo 34
Cooperazione tra gli Stati membri nel quadro di indagini

Articolo 34
Segreto professionale e cooperazione tra gli Stati membri

1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano ogni volta che ciò è necessario per assolvere i propri obblighi di vigilanza sui revisori legali o sulle imprese di revisione contabile da loro abilitati. Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri. In particolare si scambiano informazioni e cooperano alle attività di indagine per quanto riguarda le revisioni legali dei conti.

1. Le autorità competenti degli Stati membri responsabili dell'abilitazione, dell'iscrizione all'albo, del controllo della qualità, dell'ispezione e della disciplina cooperano tra loro ogni qual volta necessario per assolvere i rispettivi compiti ai sensi della direttiva. Le autorità competenti di uno Stato membro responsabili dell'abilitazione, dell'iscrizione all'albo, del controllo della qualità, dell'ispezione e della disciplina prestano assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri. In particolare, le autorità competenti si scambiano informazioni e cooperano nelle indagini connesse con lo svolgimento delle revisioni legali dei conti.

2. Le autorità competenti provvedono, su richiesta, a comunicare immediatamente le informazioni necessarie per le finalità di cui al paragrafo 1. Se del caso, le autorità competenti cui la richiesta è indirizzata prendono immediatamente le misure necessarie al fine di reperire le informazioni richieste. Qualora non sia in grado di fornire immediatamente le informazioni, l'autorità competente destinataria della richiesta notifica all'autorità competente richiedente i motivi dell'impedimento. Le informazioni così fornite sono coperte dal segreto d'ufficio cui sono soggetti coloro che prestano o hanno prestato la loro attività in seno alle autorità competenti che ricevono l'informazione.

2. L'obbligo del segreto d'ufficio si applica a tutti coloro che prestano o hanno prestato la loro attività in seno alle autorità competenti. Le informazioni coperte dal segreto d'ufficio non possono essere rivelate a nessun'altra persona o autorità se non in virtù di una legge o di una procedura regolamentare o amministrativa di uno Stato membro.

Le autorità competenti possono rifiutare di soddisfare una richiesta di informazioni qualora:

 

a) la loro comunicazione possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l’ordine pubblico dello Stato destinatario della richiesta,

 

b) dinnanzi alle autorità dello Stato destinatario della richiesta sia già stato iniziato un procedimento giudiziario per gli stessi fatti e contro lo stesso revisore legale o la stessa impresa di revisione contabile, o

 

c) le autorità dello Stato destinatario della richiesta abbiano già pronunciato una sentenza definitiva a carico delle stesse persone per gli stessi fatti.

 

Fatti salvi gli obblighi che loro incombono nell'ambito di procedimenti penali, le autorità che ricevono informazioni conformemente al paragrafo 1 possono utilizzarle esclusivamente per l'espletamento delle loro funzioni, così come definite nella presente direttiva, e nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente legati all'esercizio di tali funzioni.

 

3. Qualora un'autorità competente sia convinta che siano in atto o siano state attuate attività contrarie alle disposizioni della presente direttiva sul territorio di un altro Stato membro, essa lo notifica nel modo più preciso possibile all'autorità competente dell'altro Stato membro. L'autorità competente dell'altro Stato membro prende le misure opportune. Essa informa l'autorità competente notificante dell'esito e, nella misura del possibile, degli eventuali sviluppi significativi della sua azione.

3. Il paragrafo 2 non osta a che le autorità competenti si scambino informazioni riservate. Le informazioni scambiate sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio, cui sono tenuti coloro che prestano o hanno prestato la loro attività in seno alle autorità competenti.

4. L'autorità competente di uno Stato membro può altresì chiedere che vengano compiute indagini sul territorio di un altro Stato membro, ad opera dell'autorità competente di quest'ultimo.

4. Le autorità competenti provvedono, su richiesta, a comunicare senza indugio le informazioni necessarie per le finalità di cui al paragrafo 1. Se del caso, le autorità competenti cui la richiesta è indirizzata prendono senza indugio le misure necessarie al fine di reperire le informazioni richieste. Qualora l'autorità competente destinataria della richiesta non sia in grado di fornire senza indugio le informazioni, essa notifica all'autorità competente richiedente i motivi dell'impedimento. Le informazioni così fornite sono coperte dal segreto d'ufficio, cui sono soggetti coloro che prestano o hanno prestato la loro attività in seno alle autorità competenti che hanno ricevuto l'informazione.

Essa può inoltre chiedere che venga consentito ad alcuni suoi rappresentanti di accompagnare i membri dell'autorità competente dell’altro Stato membro durante l’espletamento delle indagini.

Le autorità competenti possono rifiutare di soddisfare una richiesta di informazioni qualora:

Le indagini sono compiute sotto la responsabilità dello Stato membro nel territorio del quale esse hanno luogo.

 

Le autorità competenti possono rifiutarsi di accogliere la richiesta di compiere indagini a norma del primo comma o di acconsentire che il loro personale sia accompagnato da rappresentanti di un’autorità competente di un altro Stato membro a norma del secondo comma, qualora le indagini in questione possano pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l’ordine pubblico dello Stato destinatario della richiesta, ovvero quando nello Stato destinatario della richiesta sia già stato iniziato un procedimento giudiziario per gli stessi fatti e contro le stesse persone, ovvero quando le autorità dello Stato destinatario della richiesta abbiano già pronunciato una sentenza definitiva a carico delle stesse persone per gli stessi fatti.

 

 

a) la loro comunicazione possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato destinatario della richiesta o violare norme nazionali di sicurezza, o

 

b) dinanzi alle autorità dello Stato destinatario della richiesta sia già stato iniziato un procedimento giudiziario per gli stessi fatti e contro lo stesso revisore legale o la stessa impresa di revisione contabile, o

 

c) le autorità dello Stato destinatario della richiesta abbiano già pronunciato una sentenza definitiva a carico delle stesse persone per gli stessi fatti.

 

Fatti salvi gli obblighi che loro incombono nell'ambito di procedimenti giudiziari, le autorità che ricevono informazioni conformemente al paragrafo 1 possono utilizzarle esclusivamente per l'espletamento delle loro funzioni, così come definite nella presente direttiva, e nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente legati all'esercizio di tali funzioni.

5. La Commissione può adottare misure di esecuzione in merito alle procedure di scambio di informazioni e alle modalità delle indagini transfrontaliere di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, conformemente alla procedura di cui all’articolo 49, paragrafo 2.

5. Qualora un'autorità competente sia convinta che siano in atto o siano state svolte attività contrarie alle disposizioni della presente direttiva sul territorio di un altro Stato membro, lo notifica nel modo più preciso possibile all'autorità competente dell'altro Stato membro. Quest'ultima prende le misure opportune e informa l'autorità competente notificante dell'esito e, nella misura del possibile, degli eventuali sviluppi intermedi significativi della sua azione.

 

5 bis. L'autorità competente di uno Stato membro può altresì chiedere che vengano compiute indagini sul territorio di un altro Stato membro, ad opera dell'autorità competente di quest'ultimo.

 

Essa può inoltre chiedere che venga consentito ad alcuni suoi rappresentanti di accompagnare i membri dell'autorità competente dell'altro Stato membro durante l'espletamento delle indagini.

 

Le indagini sono compiute sotto la responsabilità dello Stato membro nel territorio del quale esse hanno luogo.

 

Le autorità competenti possono rifiutarsi di accogliere la richiesta di compiere indagini a norma del primo comma o di acconsentire a che il loro personale sia accompagnato da personale di un'autorità competente di un altro Stato membro a norma del secondo comma, qualora le indagini in questione possano pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato destinatario della richiesta, ovvero quando nello Stato destinatario della richiesta sia già stato iniziato un procedimento giudiziario per gli stessi fatti e contro le stesse persone, ovvero quando le autorità dello Stato destinatario della richiesta abbiano già pronunciato una sentenza definitiva a carico delle stesse persone per gli stessi fatti.

 

6 ter. Per facilitare la cooperazione con le autorità competenti, la Commissione può adottare misure di esecuzione in merito alle procedure di scambio di informazioni e alle modalità delle indagini transfrontaliere di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Motivazione

In linea con il testo del Consiglio.

Emendamento 71

ARTICOLO 35

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sono designati dall'assemblea generale degli azionisti dell'ente sottoposto alla revisione contabile. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri possono prevedere che tale designazione sia subordinata all'approvazione preventiva di un'autorità di vigilanza competente o che sia effettuata da un tribunale o da un altro organismo indicato dal diritto nazionale.

1. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sono designati dall'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto alla revisione contabile.

 

 

2. Gli Stati membri possono prevedere altri sistemi o modalità di designazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, purché tali sistemi o modalità mirino ad assicurare l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile rispetto ai membri esecutivi dell'organo di amministrazione o all'organo di dirigenza dell'ente sottoposto alla revisione contabile.

Motivazione

La nozione di "azionisti o membri" è ricorrente nell'acquis comunitario e riflette le differenze nella struttura di governo societario negli Stati membri dell'UE.

Emendamento 72

ARTICOLO 36, PARAGRAFO 2

2. Sia l'ente sottoposto alla revisione contabile che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile informano l'autorità o le autorità responsabili del controllo pubblico in merito alla revoca o alle dimissioni, fornendo una spiegazione adeguata delle ragioni che le hanno motivate.

 

2. Gli Stati membri assicurano che l'ente sottoposto alla revisione contabile e il revisore legale o l'impresa di revisione contabile informino l'autorità o le autorità responsabili del controllo pubblico in merito alla revoca o alle dimissioni durante il mandato, fornendo una spiegazione adeguata delle ragioni che le hanno motivate.

 

Motivazione

Precisazione di carattere tecnico.

Emendamento 73

ARTICOLO 37

Comunicazione tra l'ente sottoposto alla revisione contabile e il revisore legale o l’impresa di revisione contabile

Applicazione agli enti di interesse pubblico non quotati

Gli Stati membri assicurano che siano in vigore regole adeguate che prevedono un'effettiva comunicazione tra il revisore legale o l'impresa di revisione contabile e l'ente sottoposto alla revisione contabile e che tale comunicazione sia adeguatamente registrata dall'ente sottoposto alla revisione contabile.

Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione di uno o più requisiti di cui al presente capo gli enti di interesse pubblico che non hanno emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18 della direttiva 2004/39/CE e i loro revisori legali o le loro imprese di revisione contabile.

 

(L'articolo 37 al capo X del testo della Commissione diviene l'articolo 37 al capo XI nell'emendamento del Parlamento con modifica integrale del testo)

Motivazione

Precisazione di carattere tecnico. Il testo della Commissione è impossibile da applicare e crea oneri amministrativi. Visto ciò che implica per le imprese l'essere considerate enti di interesse pubblico, è necessario definire chiaramente la nozione di ente di interesse pubblico.

Emendamento 74

ARTICOLO 38, PARAGRAFO 1, ALINEA

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico pubblichino sul loro sito web una relazione di trasparenza annuale che includa quanto meno le informazioni seguenti:

 

1. Gli Stati membri assicurano che i revisori legali o le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico pubblichino sul loro sito web, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario, una relazione di trasparenza annuale che includa quanto meno le informazioni seguenti:

 

Motivazione

Precisazione di carattere tecnico.

Emendamento 75

ARTICOLO 38, PARAGRAFO 1, LETTERA C)

c) una dichiarazione sulla loro struttura di governo;

c) una descrizione della loro struttura di governo;

Motivazione

Il termine "descrizione" definisce meglio il tipo di informazione richiesta.

Emendamento 76

ARTICOLO 38, PARAGRAFO 1, LETTERA E)

e) un'indicazione di quando si è svolto l'ultimo controllo della qualità;

 

e) un'indicazione di quando si è svolto l'ultimo controllo della qualità di cui all'articolo 29;

 

Motivazione

Precisazione di carattere tecnico.

Emendamento 77

ARTICOLO 38, PARAGRAFO 1, COMMA 1 BIS (nuovo)

 

In circostanze eccezionali, gli Stati membri possono derogare al disposto di cui alla lettera f) nella misura necessaria a limitare un rischio imminente e concreto per la sicurezza personale di qualsiasi individuo.

Motivazione

Precisazione di carattere tecnico.

Emendamento 78

ARTICOLO 38, PARAGRAFO 2

2. La relazione di trasparenza è firmata dall'impresa di revisione contabile. Tale firma può essere una firma elettronica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

2. La relazione di trasparenza è firmata dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile, a seconda dei casi. Tale firma può ad esempio essere una firma elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

Motivazione

Precisazione di carattere tecnico.

Emendamento 79

ARTICOLO 39

1. Gli enti di interesse pubblico sono dotati di un comitato interno per la revisione contabile, composto dai membri non esecutivi dell'organo di amministrazione o dai membri dell'organo di vigilanza dell'ente ed almeno un membro indipendente competente in materia di contabilità e/o di revisione contabile.

1. Gli enti di interesse pubblico sono dotati di un comitato interno per la revisione contabile. Gli Stati membri stabiliscono se il comitato debba essere composto dai membri non esecutivi dell'organo di amministrazione e/o dai membri dell'organo di vigilanza dell'ente stesso sottoposto a revisione e/o da membri designati dall'assemblea generale degli azionisti. Almeno un membro del comitato deve essere indipendente e competente in materia di contabilità e/o di revisione contabile.

Gli Stati membri possono permettere che negli enti di interesse pubblico che soddisfano i criteri dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/71/CE le funzioni assegnate al comitato interno per la revisione contabile possano essere svolte dall'organo di amministrazione o di vigilanza nel suo insieme, a condizione, almeno, che quando il presidente di tale organo è un membro con incarichi esecutivi, non sia presidente del comitato interno per la revisione contabile.

2. Il comitato intero per la revisione contabile è incaricato tra l'altro:

2. Fatta salva la responsabilità dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza o di altri membri designati dall'assemblea generale degli azionisti dell'ente sottoposto a revisione, il comitato interno per la revisione contabile è incaricato tra l'altro:

a) di monitorare il processo di informativa finanziaria;

a) di monitorare il processo di informativa finanziaria;

b) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;

b) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;

c) di vigilare sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

c) di monitorare la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

d) di verificare e monitorare l’indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione contabile;

d) di verificare e monitorare l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione contabile;

e) di adempiere al compito di cui all'articolo 43.

 

3. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile presenta una relazione al comitato interno per la revisione contabile sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, in particolare su eventuali importanti lacune nel controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria, e assiste il comitato interno per la revisione contabile nell'adempimento dei suoi compiti.

3. La proposta dell'organo di amministrazione o dell'organo di vigilanza negli enti di interesse pubblico di designare un revisore legale o un'impresa di revisione contabile è basata su una raccomandazione formulata dal comitato interno per la revisione contabile.

 

3 bis. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile presenta una relazione al comitato interno per la revisione contabile sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, in particolare su eventuali importanti lacune nel controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

 

3 ter. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 bis del presente articolo non si applicano agli enti di interesse pubblico aventi un organo analogo al comitato interno per la revisione contabile istituito e operante in conformità delle disposizioni vgienti nello Stato membro in cui è registrato l'ente da sottoporre a revisione contabile.

 

3 quater. Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di istituire un comitato interno per la revisione contabile:

 

a) gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese figlie ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CE se la società soddisfa, a livello di gruppo, i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 bis;

 

b) gli enti di interesse pubblico che costituiscono organismi di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CE. Gli Stati membri possono altresì esentare gli enti di diritto pubblico il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali versati dal pubblico, il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi e che non cercano di acquisire il controllo legale o gestionale di uno qualsiasi degli emittenti degli investimenti sottostanti, a condizione che detti organismi d'investimento collettivo siano autorizzati e assoggettati alla vigilanza delle autorità competenti e che dispongano di un depositario avente funzioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 85/611/CE;

 

c) gli enti di interesse pubblico la cui unica attività consiste nell'emettere strumenti finanziari a fronte di operazioni di cartolarizzazione quali definiti all'articolo 2, punto 5, del regolamento della Commissione (CE) n. 809/2004 del 29 aprile 2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE1; in tali casi gli Stati membri esigono che l'ente in questione illustri al pubblico i motivi per cui ritiene non opportuno disporre di un comitato interno di revisione contabile ovvero di un organo di amministrazione o di vigilanza incaricato di svolgere le funzioni di comitato interno per la revisione contabile;

 

d) gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 1, punto 1, della direttiva 2000/12/CE le cui azioni non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE e che hanno, in modo continuo o ripetuto, emesso esclusivamente titoli di debito, purché il totale dell'importo nominale di tutti i titoli in questione resti inferiore a 100.000.000 euro, e che non abbiano pubblicato un prospetto ai sensi della direttiva 2003/71/CE.

 

____________________

1 GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1.

Motivazione

In linea con il compromesso raggiunto in occasione del trilogo informale; si tiene altresì conto dei vari emendamenti proposti all'articolo 39.

Emendamento 80

ARTICOLO 40

In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24, gli Stati membri assicurano che:

1. In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 22 e 24, gli Stati membri assicurano che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico:

a) il revisore legale o l'impresa di revisione contabile comunichino ogni anno al comitato interno per la revisione contabile dell'ente sottoposto alla revisione contabile, ed esaminino con esso, i rischi che pregiudicano la loro indipendenza e le misure di garanzia applicate per limitare tale rischi, nonché i servizi aggiuntivi forniti;

a) confermino ogni anno per iscritto al comitato interno per la revisione contabile la loro indipendenza dall'ente di interesse pubblico sottoposto alla revisione contabile;

b) il revisore legale o l'impresa di revisione contabile confermino altresì ogni anno per iscritto la loro indipendenza al comitato interno per la revisione contabile dell'ente sottoposto alla revisione contabile;

b) comunichino ogni anno al comitato interno per la revisione contabile gli eventuali servizi aggiuntivi forniti all'ente sottoposto alla revisione contabile e

c) il revisore legale o il socio principale incaricato delle revisione legale per conto dell'impresa di revisione contabile siano sostituiti nella funzione di revisione legale dei conti al più tardi dopo cinque anni o, in alternativa, l'impresa di revisione contabile sia sostituita al più tardi dopo sette anni;

c) esaminino con esso i rischi che pregiudicano l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile e le misure di garanzia applicate per limitare tali rischi, documentati dal revisore o dall'impresa conformemente all'articolo 22, paragrafo 2.

d) il revisore legale o il socio principale incaricato della revisione legale per conto dell'impresa di revisione contabile non siano autorizzati ad accettare una funzione dirigenziale di rilievo nell'ente sottoposto alla revisione contabile prima che sia trascorso un periodo di almeno due anni dalle loro dimissioni dall'incarico di revisione legale dei conti in qualità di revisore o di socio principale dell’impresa di revisione contabile.

 

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché il socio principale o i soci principali responsabili della revisione legale siano sostituiti nella funzione di revisione legale dei conti al più tardi dopo sette anni dalla data di designazione e siano riammessi a partecipare alla revisione contabile dell'ente dopo un periodo minimo di due anni.

 

3. Il revisore legale o il socio principale incaricato della revisione legale per conto di un'impresa di revisione contabile non sono autorizzati ad accettare una funzione dirigenziale di rilievo nell'ente sottoposto alla revisione contabile prima che sia trascorso un periodo di almeno due anni dalle loro dimissioni dall'incarico di revisione legale dei conti in qualità di revisore o di socio principale dell'impresa di revisione contabile.

Motivazione

Compromesso in linea con l'esito del trilogo informale.

Emendamento 81

ARTICOLO 42

Articolo 42

soppresso

Controllo pubblico

 

La possibilità di cui all'articolo 31, paragrafo 3 di autorizzare una minoranza di operatori del settore a partecipare alla direzione del sistema di controllo pubblico non si applica nel caso del sistema di controllo pubblico riguardante revisori legali e imprese di revisione contabile incaricati della revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.

 

Motivazione

Per un sistema efficace di controllo pubblico è necessario prevedere la partecipazione di un certo numero di operatori del settore.

Emendamento 82

ARTICOLO 43

Articolo 43

soppresso

Designazione dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile

 

Negli enti di interesse pubblico, la proposta dell'organo di amministrazione o dell'organo di vigilanza di designare un revisore legale o un'impresa di revisione contabile è basata su una selezione fatta dal comitato interno per la revisione contabile.

 

Motivazione

L'obbligo di istituire un comitato interno per la revisione contabile presso gli enti di interesse pubblico comporta una regolamentazione complessa e disturba il dibattito sul governo societario e l'ulteriore sviluppo di quest'ultimo a livello degli Stati membri. Tale obbligo comporterebbe inoltre inutili oneri burocratici e costi supplementari ed è per tale motivo in contrasto con la strategia di Lisbona.

Emendamento 83

ARTICOLO 44

Su base di reciprocità, le autorità competenti di uno Stato membro possono abilitare revisori di paesi terzi alla funzione di revisori legali a condizione che la persona in questione dimostri:

1. Su base di reciprocità, le autorità competenti di uno Stato membro possono abilitare un revisore di un paese terzo alla funzione di revisore legale a condizione che la persona in questione dimostri di ottemperare a requisiti equivalenti a quelli di cui all'articolo 4 e agli articoli da 6 a 13.

a) di essere stata abilitata in qualità di revisore contabile;

 

b) di possedere conoscenze teoriche, competenze pratiche e doti di integrità equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva;

 

c) di possedere le conoscenze giuridiche necessarie per l'esercizio della revisione legale dei conti in tale Stato membro.

 

 

2. Prima di rilasciare l'abilitazione a un revisore di un paese terzo che ottempera ai requisiti di cui al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro applicano i requisiti di cui all'articolo 14.

Motivazione

Precisazione di carattere tecnico.

Emendamento 84

ARTICOLO 45, TITOLO

Iscrizione all'albo dei revisori e delle imprese di revisione contabile di paesi terzi

Iscrizione all'albo e controllo dei revisori e degli enti di revisione contabile di paesi terzi

Motivazione

Precisazione di carattere tecnico.

Emendamento 85

ARTICOLO 45

1. Le autorità competenti di uno Stato membro iscrivono all'albo, conformemente agli articoli 15, 16 e 17, tutti i revisori e le imprese di revisione contabile di paesi terzi che presentino una relazione di revisione riguardante:

 

1. Le autorità competenti di uno Stato membro iscrivono all'albo, conformemente agli articoli 15, 16 e 17, tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di paesi terzi che presentino una relazione di revisione riguardante:

a) i conti annuali o i conti consolidati di una società stabilita al di fuori della Comunità, i cui strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato del suddetto Stato membro ai sensi dell'articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE;

 

a) i conti annuali o i conti consolidati di una società registrata al di fuori della Comunità e i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato del suddetto Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2004/39/CE, tranne quando la compagnia sia emittente esclusivamente di titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2004/109/CE1 (Trasparenza) del valore nominale unitario di almeno 50.000 euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, equivalente ad almeno 50.000 euro alla data dell'emissione;

 

b) i conti consolidati redatti da un'impresa madre che non sia regolata dal diritto di uno Stato membro relativi ad un insieme più ampio di imprese al quale appartenga un'impresa madre regolata dal diritto del suddetto Stato membro, quando quest'ultima sia esentata dall'obbligo di redigere conti consolidati in virtù dell'articolo 11 della direttiva 83/349/CEE.

 

 

2. Si applica l'articolo 18.

 

2. Si applicano gli articoli 18 e 19.

 

3. Gli Stati membri assoggettano le imprese di revisione contabile di paesi terzi iscritte all'albo ai loro sistemi nazionali di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni.

 

3. Gli Stati membri assoggettano i revisori contabili e gli enti di revisione contabile di paesi terzi iscritti all'albo ai loro sistemi nazionali di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni. Gli Stati membri possono esentare i revisori contabili e gli enti di revisione contabile di paesi terzi iscritti all'albo dall'essere soggetti al loro sistema di controllo della qualità qualora un altro Stato membro, o un sistema di controllo della qualità di un paese terzo ritenuto equivalente conformemente all'articolo 46, abbia già effettuato un controllo della qualità del revisore o dell'ente di revisione del paese terzo nel corso dei tre anni precedenti.

 

4. Fatto salvo l'articolo 46, le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati di cui al paragrafo 1 redatte da imprese di revisione contabile di paesi terzi che non sono iscritte all'albo dello Stato membro sono prive di effetti giuridici in tale Stato membro.

 

4. Fatto salvo l'articolo 46, le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati di cui al paragrafo 1 redatte da revisori o enti di revisione contabile di paesi terzi che non sono iscritte all'albo dello Stato membro sono prive di effetti giuridici in tale Stato membro.

 

5. Gli Stati membri possono iscrivere all'albo le imprese di revisione contabile di paesi terzi soltanto se:

 

5. Gli Stati membri possono iscrivere all'albo le imprese di revisione contabile di paesi terzi soltanto se:

 

a) esse soddisfano requisiti equivalenti a quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma;

 

a) esse soddisfano requisiti equivalenti a quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 3;

 

b) la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione dell'impresa di revisione contabile soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli da 4 a 10;

 

b) la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile del paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli da 4 a 10;

 

c) il revisore incaricato della revisione legale per conto dell'impresa di revisione contabile soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli da 4 a 10;

 

c) il revisore proveniente da un paese terzo incaricato della revisione legale per conto dell'impresa di revisione contabile di un paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli da 4 a 10;

 

d) le revisioni dei conti annuali o dei conti consolidati di cui al paragrafo 1 sono effettuate conformemente ai principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26, nonché ai requisiti di cui al capo V;

 

d) le revisioni dei conti annuali o dei conti consolidati di cui al paragrafo 1 sono effettuate conformemente ai principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26, nonché ai requisiti di cui agli articoli 22, 24 e 25, o conformemente a norme e requisiti equivalenti;

 

e) esse pubblicano sul loro sito web una relazione di trasparenza annuale che contiene le informazioni di cui all'articolo 38.

 

e) esse pubblicano sul loro sito web una relazione di trasparenza annuale che contiene le informazioni di cui all'articolo 38 o ottemperano a requisiti di informativa equivalenti.

 

 

5 bis. Ai fini dell'applicazione uniforme del paragrafo 5, lettera d), l'equivalenza di cui al paragrafo 5, lettera d) è valutata dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri ed è la Commissione che decide in merito conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2. In attesa di tale decisione della Commissione, gli Stati membri possono valutare l'equivalenza di cui al paragrafo 1 fintantoché la Commissione non sia pervenuta a una decisione.

 

__________________________

Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

Motivazione

L'emendamento tiene conto, da un lato, dei requisiti relativi a tutte le revisioni effettuate su compagnie quotate nell'Unione europea e, dall'altro, delle implicazioni pratiche, per le autorità competenti negli Stati membri dell'UE, dell'iscrizione all'albo di revisori di paesi terzi.

Emendamento 86

ARTICOLO 46

Gli Stati membri possono non applicare o modificare i requisiti di cui all'articolo 45, paragrafi 1 e 3, su base di reciprocità solo a condizione che l'impresa di revisione contabile sia soggetta, nel paese terzo in cui ha sede, a sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni che soddisfino requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 29, 30 e 31. L'equivalenza è valutata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e decisa dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

 

1. Gli Stati membri possono non applicare o modificare i requisiti di cui all'articolo 45, paragrafi 1 e 3, su base di reciprocità solo a condizione che gli enti di revisione contabile o i revisori di paesi terzi siano soggetti, nel paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni che soddisfino requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 29, 30 e 31.

 

 

1 bis. Ai fini dell'applicazione uniforme del paragrafo 1, l'equivalenza di cui al paragrafo 1 è valutata dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri ed è la Commissione che decide in merito conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2. Gli Stati membri possono valutare l'equivalenza di cui al paragrafo 1 o basarsi sulle valutazioni condotte da altri Stati membri fintantoché la Commissione non sia pervenuta a una decisione. Se la Commissione decide che il requisito di equivalenza di cui al paragrafo 1 non è stato rispettato, essa può permettere agli enti di revisione contabile interessati di continuare le loro attività di revisione conformemente ai requisiti dello Stato membro in questione per un periodo transitorio adeguato.

 

1 ter. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

 

a) la loro valutazione dell'equivalenza di cui al paragrafo 2 e

 

b) gli elementi principali delle disposizioni di cooperazione con sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del paese terzo, sulla base del paragrafo 1.

Motivazione

L'emendamento tiene conto, da un lato, dei requisiti relativi a tutte le revisioni effettuate su compagnie quotate nell'Unione europea e, dall'altro, delle implicazioni pratiche, per le autorità competenti negli Stati membri dell'UE, dell'iscrizione all'albo di revisori di paesi terzi.

Emendamento 87

ARTICOLO 47, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

a) i documenti di revisione o gli altri documenti richiesti riguardino la revisione dei conti di società che hanno emesso strumenti finanziari in tale paese terzo;

a) i documenti di revisione o gli altri documenti richiesti riguardino la revisione dei conti di società che hanno emesso strumenti finanziari in tale paese terzo o che sono componenti di un gruppo emittente conti consolidati statutari nel paese terzo in questione;

Motivazione

Precisazione di carattere tecnico.

Emendamento 88

ARTICOLO 47, PARAGRAFO 1, LETTERA D BIS) (nuova)

 

d bis) la trasmissione non violi le norme che disciplinano il segreto professionale e la protezione dei dati e norme analoghe.

Motivazione

Occorre porre l'accento sulla protezione dei dati e la riservatezza.

Emendamento 89

ARTICOLO 47, PARAGRAFO 3

3. L'adeguatezza delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c) viene decisa dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2. La valutazione di tale adeguatezza avviene in collaborazione con gli Stati membri ed è basata sui requisiti di cui all'articolo 34 o su risultati funzionali essenzialmente equivalenti. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

 

3. L'adeguatezza delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c) viene decisa dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2, al fine di agevolare la cooperazione tra autorità competenti. La valutazione di tale adeguatezza avviene in collaborazione con gli Stati membri ed è basata sui requisiti di cui all'articolo 34 o su risultati funzionali essenzialmente equivalenti. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

 

Motivazione

Precisazione di carattere tecnico.

Emendamento 90

ARTICOLO 47, PARAGRAFO 5

5. La Commissione può definire i casi eccezionali di cui al paragrafo 4 conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

 

5. La Commissione può specificare i casi eccezionali di cui al paragrafo 4 conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2, al fine di agevolare la cooperazione tra autorità competenti e di assicurare l'applicazione uniforme di detto paragrafo.

 

Motivazione

Precisazione di carattere tecnico.

Emendamento 91

ARTICOLO 48

Articolo 48

soppresso

Misure di esecuzione

 

Oltre alle altre misure di esecuzione previste nella presente direttiva, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2, misure di esecuzione volte a tenere conto degli sviluppi in materia di revisione legale dei conti e ad assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva nella Comunità.

 

 

Motivazione

Se necessario, gli articoli della direttiva prevedono la comitatologia. Il presente articolo risulta pertanto superfluo.

Emendamento 92

ARTICOLO 49, PARAGRAFO 2, COMMA 1

2. Quando viene fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, in combinato disposto con l'articolo 8 della stessa.

2. Quando viene fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, in combinato disposto con l'articolo 8 della stessa. A decorrere dalla prima trasmissione del progetto di misure di esecuzione, il Parlamento europeo dispone di tre mesi di tempo per esaminarle e pronunciarsi in proposito. Qualora il Parlamento europeo adotti una risoluzione entro tale termine, la Commissione procede al riesame del progetto di misure.

Emendamento 93

ARTICOLO 50, PUNTO 1, LETTERA A)
Articolo 43 (direttiva 78/660/CEE)

a) All'articolo 43, paragrafo 1 è aggiunto il seguente punto:

 

a) All'articolo 43, paragrafo 1 è aggiunto il seguente punto:

 

"15) gli onorari versati nell'esercizio finanziario al revisore legale o all'impresa di revisione contabile per la revisione legale dei conti annuali e gli onorari versati per gli altri servizi di verifica (assurance services), per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile.";

"15) nel caso di enti di interesse pubblico quali definiti all'articolo 2, paragrafo 11 della direttiva xx/xxx/CE (ottava direttiva), separatamente gli onorari versati nell'esercizio finanziario al revisore legale o all'impresa di revisione contabile per la revisione legale dei conti annuali e gli onorari versati per gli altri servizi di verifica (assurance services), per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile.";

Motivazione

Rendere pubblici gli onorari dei revisori ha senso solo quando si tratta di enti di interesse pubblico. Nel caso delle altre imprese, questo obbligo significa solo l'aggiunta di inutili oneri amministrativi.

Emendamento 94

ARTICOLO 50, PUNTO 1, LETTERA B)

Articolo 44, paragrafo 1 (Direttiva 78/660/CEE)

b) il testo dell'articolo 44, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

soppresso

"1. Gli Stati membri possono permettere che le società di cui all'articolo 11 redigano un allegato in forma abbreviata sprovvisto delle indicazioni richieste all'articolo 43, paragrafo 1, punti da 5 a 12, all'articolo 14bis e all'articolo 15. Tuttavia, l'allegato deve contenere complessivamente per tutte le voci interessate le indicazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, punto 6."

 

 

Motivazione

Dato l'emendamento proposto all'articolo 50, punto 1, lettera a), la presente versione dell'articolo 50, punto 1, lettera b) risulta superflua.

Emendamento 95

ARTICOLO , PARAGRAFO 1, LETTERA B

Articolo 44, paragrafo 1 (Direttiva 78/660/CEE)

b) il testo dell'articolo 44, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

b) all'articolo 45 è aggiunto il seguente paragrafo:

"1. Gli Stati membri possono permettere che le società di cui all'articolo 11 redigano un allegato in forma abbreviata sprovvisto delle indicazioni richieste all'articolo 43, paragrafo 1, punti da 5 a 12, all'articolo 14bis e all'articolo 15. Tuttavia, l'allegato deve contenere complessivamente per tutte le voci interessate le indicazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, punto 6."

"3. Gli Stati membri possono esentare dal requisito di cui all'articolo 43, paragrafo 1, punto 15, gli enti che non hanno emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della direttiva 2004/39/CE .".

Motivazione

Le piccole e medie imprese dovrebbero essere escluse dalla presente direttiva onde evitare un eccesso di regolamentazione.

Emendamento 96

ARTICOLO 50, PUNTO 2
Articolo 34 (Direttiva 83/349/CEE)

2. All'articolo 34 della direttiva 83/349/CEE è aggiunto il seguente punto:

2. All'articolo 34 della direttiva 83/349/CEE è aggiunto il seguente punto:

 

"16) gli onorari versati nell'esercizio finanziario al revisore legale o all'impresa di revisione contabile per la revisione legale dei conti consolidati e gli onorari versati per gli altri servizi di verifica (assurance services), per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile.".

 

"16) nel caso di enti di interesse pubblico quali definiti all'articolo 2, paragrafo 11 della direttiva xx/xxx/CE (ottava direttiva), separatamente gli onorari versati nell'esercizio finanziario al revisore legale o all'impresa di revisione contabile per la revisione legale dei conti consolidati e gli onorari versati per gli altri servizi di verifica (assurance services), per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile.".

 

Motivazione

Rendere pubblici gli onorari dei revisori ha senso solo quando si tratta di enti di interesse pubblico. Nel caso delle altre imprese, questo obbligo significa solo l'aggiunta di inutili oneri amministrativi.

Emendamento 97

ARTICOLO 52 BIS (nuovo)

 

Articolo 52 bis

Armonizzazione minima

Gli Stati membri che esigono la revisione legale dei conti possono imporre requisiti più severi, salvo altrimenti indicato nel testo della presente direttiva.

Motivazione

Si vuole chiarire che la direttiva è una direttiva di armonizzazione minima. In linea con quanto concordato nel quadro del trilogo informale.

Emendamento 98

ARTICOLO 53, PARAGRAFO 1

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1° gennaio 2006 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva le disposizioni necessarie per conformarsi ad essa. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Motivazione

Gli Stati membri necessitano di tempo sufficiente per ottemperare alle disposizioni della direttiva.

  • [1]  GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

L'attuale proposta della Commissione europea sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati costituisce una nuova fase del processo, iniziato nel 1996, mirante a un'impostazione più armonizzata della revisione legale nell'UE. Alla luce delle raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo nella risoluzione sul caso "Parmalat", nonché della risoluzione sul governo societario, della direttiva sui prospetti, della direttiva sugli abusi di mercato e degli International Accounting Standards (ISA), il relatore accoglie con entusiasmo la proposta in esame.

Tuttavia, il relatore ritiene che sia necessario precisare alcuni punti, nella fattispecie le disposizioni concernenti i comitati interni per la revisione contabile, l'indipendenza dei revisori e la loro responsabilità. Gli emendamenti presentati dal relatore mirano, da un lato, a completare e precisare tali aspetti e, dall'altro, a ravvicinare la posizione del Parlamento a quella del Consiglio e della Commissione, alla luce di una serie di riunioni informali di trilogo, in vista di un possibile accordo in prima lettura.

È stata applicata con la commissione per i problemi economici e monterari una cooperazione rafforzata a norma dell'articolo 47 del regolamento e gli emendamenti di compromesso del relatore hanno ripreso tutta una serie di emendamenti presentati da suddetta commissione.

Gli elementi principali possono essere così riassunti:

Comitato interno per la revisione contabile:

La Commissione europea propone l'introduzione obbligatoria di comitati interni per la revisione contabile presso gli enti di interesse pubblico, come le società quotate in Borsa. Il comitato interno per la revisione contabile è incaricato di monitorare il processo di informativa finanziaria. Il relatore condivide l'opinione della Commissione, secondo cui sistemi di controllo interno efficienti contribuiscono a ridurre al minimo, in particolare, i rischi finanziari e operativi. L'istituzione di un comitato interno per la revisione contabile potrebbe quindi fornire un apporto in tal senso. Il relatore nutre tuttavia una riserva di fondo nei confronti di un obbligo stabilito a livello europeo di introdurre un siffatto comitato. L'esperienza insegna che, a causa delle differenze tra i sistemi nazionali di governo societario, questo tipo di struttura, lanciata da Bruxelles, porta a regolamentazioni inutilmente complesse. A giudizio del relatore, sarebbe saggio lasciare alla legislazione degli Stati membri il compito di determinare in che modo le imprese devono regolamentare e controllare il processo di informativa finanziaria. Questo corrisponderebbe inoltre a una tendenza che si sta già delineando, secondo cui le discussioni sulle strutture del governo societario – e il loro ulteriore sviluppo – devono svolgersi a livello di Stato membro.

Di conseguenza, gli emendamenti di compromesso al considerando 20 e seguenti e all'articolo 39 riconoscono agli Stati membri la possibilità di mantenere propri organi nazionali assimilabili ai comitati interni per la revisione contabile.

Indipendenza dei revisori

Visti gli scandali contabili degli ultimi due anni, è estremamente importante che nella direttiva figurino chiare disposizioni a garanzia dell'indipendenza dei revisori. Gli articoli 23 e 24 dispongono giustamente che il revisore non possa avere alcuna influenza sulla direzione dell'ente oggetto della revisione legale e che la direzione dell'ente non possa avere alcuna influenza sul revisore. I criteri stabiliti per i revisori devono però essere ragionevoli e, soprattutto, applicabili. Il relatore ritiene che i criteri in materia di indipendenza non debbano comportare inutili oneri amministrativi, soprattutto per le piccole e medie imprese.

Gli emendamenti concernenti in particolare il considerando 10 e gli articoli 22 e 23 riflettono tali preoccupazioni, ma contengono anche disposizioni specifiche sulla relazione di associazione tra soci ed enti senza scopo di lucro.

All'articolo 40 la Commissione prevede una garanzia supplementare dell'indipendenza dei revisori grazie a una sostituzione dei revisori ogni cinque anni, o delle imprese di revisione contabile ogni sette anni. Il relatore nutre seri dubbi quanto alla sostituzione delle imprese di revisione contabile, in quanto ciò comporta enormi costi per la società oggetto della revisione e può portare a errori. La sostituzione dell'impresa di revisione deve essere un'eccezione, e non certo la regola.

Il testo emendato dell'articolo 40, paragrafo 2 prevede la sostituzione dei soci principali al più tardi dopo sette anni.

Limitazione della responsabilità

In numerosi Stati membri esiste la possibilità di limitare la responsabilità dei revisori. Il relatore ritiene ovviamente che i revisori debbano rendere conto degli errori compiuti. Se i revisori devono essere responsabili dei loro errori, la loro responsabilità deve poter essere assicurata. La responsabilità illimitata non è assicurabile e non costituisce quindi una soluzione.

Di conseguenza, il nuovo articolo 30 bis prevede che la Commisione presenti una relazione e sottoponga eventuali raccomandazioni agli Stati membri.

Comitatologia

I numerosi riferimenti alla procedura di comitatologia contenuti nella direttiva dovrebbero essere corredati di chiari riferimenti al diritto di avocazione (call back) da parte del Parlamento europeo.

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (17.3.2005)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e che modifica le direttive 78/660/CEE e 3/349/CEE del Consiglio
(COM(2004)0177 – C6‑0005/2004 – 2004/0065(COD))

Relatore per parere (*) : Wolf Klinz

(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni – articolo 47 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

Introduzione

Il settore della revisione contabile attraversa da svariati anni una serie di difficoltà in tutto il mondo. Scandali come quelli legati a Enron, Parmalat e Fowtex hanno indebolito la fiducia dei consumatori e degli investitori. Tali scandali hanno raggiunto proporzioni spaventose ed hanno riguardato vari tipi di frode quali, ad esempio: l'insider trading ( sfruttamento di informazioni a carattere riservato), il falso in bilancio e transazioni simulate.

Tali scandali impongono che si passi all'azione. Tuttavia, ristabilire la fiducia nei mercati non è l'unico obiettivo della proposta di direttiva. Essa punta anche a rafforzare i diritti degli azionisti, ad accrescere la sicurezza degli investimenti e la competitività delle imprese europee nonché ad assicurare i benefici del mercato interno.

La proposta della Commissione

La proposta della Commissione sulla revisione legale è il risultato di anni di preparazione e tiene conto delle raccomandazioni del 2000-2002. Essa sostituirà l'ottava direttiva sui revisori legali (1984), la quale disciplina unicamente l'accreditamento dei revisori contabili ma non si occupa di procedure di revisione, supervisione o controllo esterno della qualità. Pertanto la proposta di direttiva potrà riempire tali lacune.

La proposta di direttiva fa chiarezza sui compiti dei revisori legali e stabilisce dei principi etici a garanzia della loro professionalità e indipendenza, ad esempio: l'integrità, l'obiettività, la competenza professionale, la riservatezza e il segreto professionale nonché la responsabilità generale. Per responsabilità generale si intende che il controllore del gruppo ha la piena responsabilità della relazione di revisione contabile sui conti consolidati; pertanto egli controlla il lavoro degli altri revisori contabili. Con la responsabilità generale dovrebbe essere possibile evitare le frodi e migliorare la qualità. Questi stessi obiettivi sono perseguiti dai controlli della qualità (almeno ogni sei anni), le relazioni di trasparenza (compilate dalle imprese di revisione contabile ogni anno), l'introduzione delle International Accounting Standards (IAS), vale a dire delle norme contabili internazionali, un'accresciuta cooperazione tra le autorità competenti e la creazione di un comitato regolamentare europeo per la revisione contabile. Con la creazione di un comitato interno di revisione contabile, in diretta comunicazione con il revisore contabile, i revisori dovrebbero disporre degli strumenti necessari per resistere ad indebite pressioni da parte della direzione. Inoltre, l'indipendenza dovrebbe essere garantita dall'esclusione di ogni attività incompatibile e dalla sostituzione (rotazione) interna ed esterna.

Analisi critica

Il vostro relatore desidera esprimere il suo forte appoggio agli obiettivi della direttiva. Egli resta tuttavia scettico in merito ad una serie di punti. È necessario stabilire un equilibrio tra la esigenza di ridurre i rischi di frode e quella di assicurare una sana concorrenza ed alti livelli di servizio e qualità. Egli ha proposto pertanto alcuni emendamenti intesi a fare chiarezza su alcuni punti, altri per tener conto delle caratteristiche specifiche di talune strutture bancarie ed altri ancora per quanto concerne il comitato interno di revisione contabile, il principio della sostituzione, il campo di applicazione dei servizi offerti dal revisore contabile e la responsabilità finanziaria (di cui la Commissione non ha tenuto conto). Molti di questi punti sono parimenti oggetto di discussione in seno al Consiglio.

In conseguenza dell'introduzione dell'obbligo di creare un comitato interno di revisione contabile, i consigli di amministrazione di alcune PMI quotate in borsa coinciderebbero con i comitati interni di revisione contabile. Inoltre, almeno un membro del consiglio di amministrazione dovrebbe avere un'expertise in materia contabile. Pertanto l'obbligo di creare un tale comitato porterebbe ad un cambiamento dei membri del consiglio di amministrazione. Nondimeno il vantaggio derivante dal poter disporre di un'expertise professione sembra giustificare un tale cambiamento. Quando si crea un comitato interno di revisione contabile, occorre assicurare che il presidente del consiglio di amministrazione non sia il capo del comitato stesso, come propone l'emendamento. A parte i cambiamenti necessari per le PMI, vi è un'altra parte che sarebbe colpita in misura anche maggiore: lo Special Purpose Vehicule (SPV). Poiché gli SPV non svolgono altra attività che quella di emettere titoli e obbligazioni, in questo caso la creazione di un comitato interno di revisione contabile sembra ingiustificata. Pertanto, dovrebbe essere prevista un'esenzione dall'obbligo di istituire un comitato di questo tipo (cfr. emendamento).

In linea di massima si può accogliere con favore il principio della sostituzione (rotazione) poiché esso assicura l'indipendenza. Da un lato la sostituzione presenta svantaggi quali costi supplementari, la perdita di know-how e pertanto il pericolo di errori. Dall'altro rafforza l'indipendenza e la valutazione obiettiva. La sostituzione del o dei partner chiave per la revisione contabile dovrebbe aver luogo almeno ogni sette anni, con un intervallo di almeno due anni tra un ingaggio e l'altro.

La portata dei servizi offerti da imprese di revisione contabile non dovrebbe essere limitata esclusivamente al controllo contabile. Accade spesso che durante il processo di revisione sorgano problemi, ad esempio di tipo fiscale, o si ponga l'esigenza del parere di esperti che in questo caso sono risolti con la massima facilità dal revisore stesso. Tuttavia, i servizi di consultazione non dovrebbero assumere un'importanza maggiore rispetto a quelli di revisione contabile. Pertanto la portata dei servizi diversi da quelli di revisione contabile dovrebbe essere limitata (cfr. emendamento).

Una responsabilità civile illimitata non presenta alcun vantaggio. Al contrario là dove essa è illimitata le imprese di revisione contabile non possono garantire un risarcimento e gli enti non recuperano il denaro perso. Pertanto si propone, con un emendamento, l'introduzione di un limite di responsabilità.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO 9

(9) È importante che i revisori legali dei conti e le imprese di revisione contabile rispettino il diritto alla privacy dei loro clienti. Devono pertanto essere vincolati da regole severe in materia di riservatezza e di segreto professionale, che tuttavia non devono ostacolare l’applicazione corretta dei principi contabili.

(9) È importante che i revisori legali dei conti e le imprese di revisione contabile rispettino il diritto alla privacy dei loro clienti. Devono pertanto essere vincolati da regole severe in materia di riservatezza e di segreto professionale, che tuttavia non devono ostacolare l’applicazione corretta dei principi contabili. Queste regole di riservatezza si applicano parimenti ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che hanno smesso di partecipare ad una missione di revisione specifica.

Motivazione

L'obbligo del segreto professionale non cessa con la fine della missione. Conviene pertanto affermarne la portata generale.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 10

(10) I revisori legali e le imprese di revisione contabile devono essere indipendenti quando effettuano la revisione legale dei conti. Se si trovano in una situazione che potrebbe pregiudicare la loro indipendenza, devono rinunciare all’incarico di revisione contabile. Devono anche rifiutare di prestare qualsiasi servizio diverso dalla revisione contabile che potrebbe pregiudicare la loro indipendenza.

(10) I revisori legali e le imprese di revisione contabile devono essere indipendenti quando effettuano la revisione legale dei conti. Se si trovano in una situazione in cui il rischio per la loro indipendenza, anche dopo l'applicazione di salvaguardie intese a mitigarlo, è troppo grave, devono rinunciare ovvero astenersi dall'incarico di revisione contabile. Si potrebbe concludere che esiste una relazione che compromette l'indipendenza del revisore contabile in modo differente a seconda che si tratti di una relazione tra il revisore contabile e l'ente sottoposto alla revisione contabile o tra la rete e l'ente sottoposto alla revisione contabile. Possono costituire rischi per l'indipendenza di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile, ad esempio, un interesse finanziario diretto o indiretto nell'ente sottoposto alla revisione contabile. Anche il livello della remunerazione ricevuta per la fornitura di servizi aggiuntivi diversi dalla revisione contabile dall'ente sottoposto alla revisione contabile e/o la struttura delle remunerazioni possono minacciare l'indipendenza di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile. Le salvaguardie da applicare per ridurre o eliminare tali rischi comprendono divieti, restrizioni, altre politiche e procedure e ancora la divulgazione. I revisori legali e le imprese di revisione contabile possono fornire servizi aggiuntivi diversi dalla revisione contabile qualora essi non che possono compromettere la loro indipendenza.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 11

(11) È importante garantire che tutte le revisioni legali dei conti prescritte dal diritto comunitario siano di qualità uniformemente elevata. Tutte le revisioni legali dei conti devono pertanto essere effettuate conformemente ai principi di revisione internazionali. Gli Stati membri devono essere autorizzati ad imporre procedure di revisione aggiuntive solo se esse derivano da requisiti specifici relativi alla portata della revisione legale dei conti.

(11) È importante garantire che tutte le revisioni legali dei conti prescritte dal diritto comunitario siano di qualità uniformemente elevata. Tutte le revisioni legali dei conti devono pertanto essere effettuate conformemente ai principi di revisione internazionali una volta che questi siano stati adottati dalla Commissione, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della presente direttiva. Un comitato o gruppo tecnico sulla revisione contabile dovrebbe assistere la Commissione nella valutazione degli International standard on auditing (ISA), e dovrebbe parimenti coinvolgere il sistema degli organismi pubblici di controllo degli Stati membri. Onde realizzare un livello massimo di armonizzazione, gli Stati membri devono essere autorizzati ad imporre procedure o requisiti di revisione aggiuntivi solo se esse derivano da requisiti giuridici nazionali specifici relativi alla revisione legale dei conti annuali o dei conti consolidati, restando inteso che tali requisiti non sono stati coperti dagli ISA adottati. Gli Stati membri potrebbero mantenere tali procedure aggiuntive di revisione contabile fino a quando le procedure o i requisiti di revisione contabile sono stati coperti dagli ISA successivamente adottati. Ogni requisito aggiuntivo imposto dagli Stati membri dovrebbe contribuire a conferire ai conti annuali delle società un alto livello di credibilità e dovrebbe rispondere all'interesse pubblico. Ciò implica che gli Stati membri possono ad esempio richiedere una relazione di revisione contabile aggiuntiva all'organo di vigilanza o imporre altri requisiti in materia di relazione di revisione contabile basati sulle norme nazionali di governance societaria.

Motivazione

Il problema è che i criteri ISA, elaborati dalla categoria professionale dei revisori contabili, sono ancora adottati in modo incompleto, debole e talvolta ancora in fase di elaborazione. Dovrebbe essere consentito pertanto agli Stati membri di prescrivere, se lo ritengono necessario, criteri approfonditi di revisione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero avere anche la facoltà di introdurre criteri di revisione a livello nazionale che non si riferiscono alla "portata" della revisione contabile. D'altro canto occorre assicurare che gli Stati membri non impongano criteri di revisione contabile meno rigorosi degli ISA.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 12

(12) L’adozione di un principio di revisione internazionale ai fini della sua applicazione nella Comunità presuppone che sia generalmente accettato a livello internazionale e che sia stato elaborato con la piena partecipazione di tutte le parti interessate in esito ad una procedura aperta e trasparente, che conferisca maggiore credibilità ai conti annuali e ai conti consolidati e che sia nell’interesse generale europeo.

(12) L’adozione di un principio di revisione internazionale ai fini della sua applicazione nella Comunità presuppone che sia generalmente accettato a livello internazionale e che sia stato elaborato con la piena partecipazione di tutte le parti interessate in esito ad una procedura aperta e trasparente, che conferisca maggiore credibilità ai conti annuali e ai conti consolidati e che sia nell’interesse generale europeo. Durante la procedura di adozione, la Commissione consulta il Parlamento europeo e il Consiglio nonché i rappresentanti della professione e delle imprese onde garantire che l'interesse europeo sia tenuto nel debito conto.

Motivazione

Conviene evitare i problemi posti dall'adozione delle norme contabili internazionali (IAS) da parte della Commissione e assicurare che la procedura proposta sia trasparente ed aperta.

Emendamento 5

CONSIDERANDO 15

(15) Lo svolgimento regolare di ispezioni è un buon metodo per garantire che la revisione legale dei conti sia sempre di qualità elevata. Occorre pertanto che i revisori legali e le imprese di revisione contabile siano soggetti ad un sistema di controllo della qualità che sia organizzato in modo indipendente dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile controllati.

(15) Lo svolgimento regolare di ispezioni è un buon metodo per garantire che la revisione legale dei conti sia sempre di qualità elevata. Occorre pertanto che i revisori legali e le imprese di revisione contabile siano soggetti ad un sistema di controllo della qualità che sia organizzato in modo indipendente dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile controllati. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 29 sul controllo della qualità, gli Stati membri possono disporre che, qualora singoli revisori contabili abbiano una politica comune di controllo della qualità, si debba tener conto unicamente dei requisiti applicabili alle imprese di revisione contabile. Gli Stati membri possono organizzare un sistema di controllo della qualità in modo tale che ciascun revisore contabile singolo sia soggetto a un controllo della qualità ogni sei anni. A tale riguardo, il finanziamento del sistema di controllo della qualità dovrebbe essere esente da indebite influenze.

Motivazione

Il presente emendamento è il risultato delle discussioni in seno al Consiglio per l'adozione del testo in Parlamento nel quadro di un'unica lettura.

Occorre prevedere condizioni paritarie per il controllo della qualità che dovrebbe pertanto aver luogo ad un ritmo identico per tutti gli Stati membri, ad esempio ogni sei anni.

Emendamento 6

CONSIDERANDO 18

(18) Il revisore legale o l’impresa di revisione contabile devono essere designati dall’assemblea generale degli azionisti dell’ente sottoposto alla revisione contabile. Per proteggere l’indipendenza del revisore, è importante che la sua revoca sia possibile solo se è motivata da valide ragioni e se tali ragioni vengono comunicate alle autorità responsabili del controllo pubblico.

 

(18) Il revisore legale o l’impresa di revisione contabile devono essere designati dall’assemblea generale degli azionisti o dei membri dell’ente sottoposto alla revisione contabile. Gli Stati membri possono autorizzare sistemi alternativi di nomina a condizione che tali sistemi non minaccino l'indipendenza del revisore contabile rispetto all'ente sottoposto alla revisione contabile. Per proteggere l’indipendenza del revisore, è importante che la sua revoca sia possibile solo se è motivata da valide ragioni e se tali ragioni vengono comunicate alle autorità responsabili del controllo pubblico.

Emendamento 7

CONSIDERANDO 23

(23) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione e tenuto debito conto della dichiarazione rilasciata dalla Commissione al Parlamento europeo il 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione relativa ai servizi finanziari. A tal fine viene istituito un comitato incaricato di assistere la Commissione.

(23) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione e tenuto debito conto della dichiarazione rilasciata dalla Commissione al Parlamento europeo il 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione relativa ai servizi finanziari. A tal fine viene istituito un comitato incaricato di assistere la Commissione. I poteri del Parlamento europeo e, in particolare, il suo diritto di "call back" dovrebbero essere tenuti nel debito conto dalla Commissione, segnatamente per quanto riguarda le prerogative del comitato di cui agli articoli 1, paragrafo 2 e 48 della presente direttiva.

Motivazione

La procedura di comitatologia stabilita con la procedura detta di Lamfalussy non deve portare all'adozione di principi politici al livello 2. Il Parlamento europeo deve avere la possibilità, allo stesso titolo del Consiglio, di verificare che la Commissione europea rispetti tale principio e, se questo non è il caso, di disporre dei mezzi per intervenire.

Emendamento 8

CONSIDERANDO 23 BIS (NUOVO)

 

(23 bis) Il Parlamento europeo deve disporre, a decorrere dalla prima trasmissione del progetto di misure di esecuzione, di un termine di tre mesi di tempo per esaminare tali misure e pronunciarsi in proposito. Qualora il Parlamento adotti una risoluzione entro tale termine, il progetto viene esaminato dalla Commissione a norma dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CEE.

Emendamento 9

ARTICOLO 2, PUNTO 3

3) "impresa di revisione contabile" un ente abilitato ad esercitare la revisione legale dei conti dalle autorità competenti di uno Stato membro conformemente alle disposizioni della presente direttiva, indipendentemente dalla sua forma giuridica;

3) "impresa di revisione contabile" un organismo giuridico o qualsiasi altro ente abilitato ad esercitare la revisione legale dei conti dalle autorità competenti di uno Stato membro conformemente alle disposizioni della presente direttiva, indipendentemente dalla sua forma giuridica;

Motivazione

La proposta della Commissione non tiene conto degli istituti di revisione contabile delle banche di risparmio e delle banche cooperative poiché non si tratta di "imprese" nel senso indicato in precedenza.

Emendamento 10

ARTICOLO 2, PUNTO 5

5) "rete" (network) la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o un’impresa di revisione contabile e che si avvale di uno stesso nome o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali;

5) "rete” (network) la struttura più ampia di cooperazione alla quale appartengono un revisore legale o un’impresa di revisione contabile e che è chiaramente tesa ad una ripartizione del profitto e dei costi o condivide una proprietà e una gestione del controllo comuni, politiche e procedure di qualità comuni, una strategia commerciale comune, uno stesso nome o una parte significativa delle risorse professionali;

Motivazione

Il presente emendamento è il risultato delle discussioni in seno al Consiglio per l'adozione del testo in Parlamento nell'ambito di un'unica lettura. Ciononostante la definizione di "rete" non dovrebbe essere troppo ampia ed includere ogni forma possibile di cooperazione.

Emendamento 11

ARTICOLO 2, PUNTO 9

9) "principi di revisione internazionali" gli International Standards on Auditing (ISA) e i relativi International Audit Practice Statements, nella misura in cui siano pertinenti per la revisione legale dei conti;

9) "principi di revisione internazionali" gli International Standards on Auditing (ISA) e le relative norme, nella misura in cui siano pertinenti per la revisione legale dei conti;

Motivazione

Oltre che agli ISA occorre far riferimento solo alle norme relative, quale l'International Standard on Quality Control 1 (ISQC 1) e non agli International Audit Practice Statements poiché questi ultimi hanno un grado di autorità inferiore e riguardano piuttosto le prassi migliori.

Emendamento 12

ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3, COMMA 2, LETTERA B)

b) la maggioranza dei diritti di voto deve essere detenuta da revisori legali o da imprese di revisione contabile che sono abilitati in uno Stato membro;

b) la maggioranza dei diritti di voto deve essere detenuta da revisori legali o da imprese di revisione contabile che sono abilitati in uno Stato membro o da persone fisiche che soddisfano almeno le condizioni stabilite agli articoli 4 e 6-12; gli Stati membri provvedono a che tali persone fisiche siano sottoposte all'obbligo dell'approvazione in ciascuno Stato membro. Ai fini della revisione legale delle cooperative e degli enti analoghi di cui all'articolo 45 della direttiva 86/635/CEE, gli Stati membri possono fissare altre disposizioni specifiche in relazione ai diritti di voto. Per i residui diritti di voto della minoranza, qualsiasi persona potenzialmente autorizzata a esercitare diritti di voto può essere accettata solo a condizione che non eserciti alcuna indebita influenza o sembri esercitare tale influenza sulla professionalità e l'indipendenza dell'impresa di revisione contabile;

Motivazione

Il presente emendamento è il risultato delle discussioni in seno al Consiglio per l'adozione del testo in Parlamento nell'ambito di un'unica lettura. Nondimeno la partecipazione di enti commerciali nelle imprese di revisione contabili dovrebbe essere proibita in quanto incompatibile con l'indipendenza e l'obiettività del revisore contabile.

Emendamento 13

ARTICOLO 6

Una persona fisica può essere abilitata ad esercitare la revisione legale dei conti soltanto se, avendo completato il livello di studi che dà accesso all'università, ha concluso in seguito un corso di formazione teorica ed effettuato un tirocinio, superando un esame di idoneità professionale organizzato o riconosciuto dallo Stato, dello stesso livello dell'esame finale di studi universitari.

Una persona fisica può essere abilitata ad esercitare revisioni legali dei documenti di cui all'articolo 1 soltanto se, avendo completato il livello di studi che dà accesso all'università, ha concluso in seguito un corso di formazione teorica ed effettuato un tirocinio, superando un esame di idoneità professionale organizzato o riconosciuto dallo Stato membro, dello stesso livello dell'esame finale di studi universitari. La formazione e la valutazione devono essere ad un livello almeno equivalente a quello del primo ciclo di studi universitari per una durata minima di tre anni; elementi rilevanti della formazione e della valutazione debbono essere a un livello pari al secondo ciclo di studi universitari, che implica il positivo completamento del livello del primo ciclo.

 

Gli Stati membri assicurano che le persone abilitate dimostrino di disporre ancora di tali competenze e qualifiche attraverso un perfezionamento professionale permanente.

 

Tali requisiti sono ulteriormente specificati agli articoli 7, 8, 9 e 10.

Motivazione

In conformità della dichiarazione di Bologna, il primo livello di studi universitari dovrebbe coprire un periodo di tre anni. Parte sostanziale della formazione e della valutazione dei revisori legali dovrebbe corrispondere a un livello universitario di secondo grado.

Emendamento 14

ARTICOLO 7

Esame di idoneità professionale

Idoneità professionale

La persona fisica autorizzata ad effettuare revisioni legali deve poter effettuare revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati in conformità delle leggi, delle regolamentazioni e delle norme applicabili a tale revisione.

L’esame di idoneità professionale di cui all’articolo 6 garantisce il livello necessario di conoscenze teoriche delle materie relative alla revisione legale dei conti e la capacità di applicare concretamente tali conoscenze. Tale esame deve essere almeno in parte scritto.

La valutazione dell'idoneità e delle qualifiche professionali di cui all’articolo 6 misura la capacità della persona sottoposta a valutazione di:

 

a) pianificare ed effettuare la revisione contabile o la revisione dei conti consolidati di una società e redigere una relazione al riguardo in conformità delle leggi, delle regolamentazioni, delle norme e dei codici di etica professionale pertinenti;

 

b) sapere come giustificare transazioni ed altri eventi relativi a persone giuridiche o ai conti consolidati di imprese commerciali in conformità delle leggi, delle regolamentazioni e delle norme pertinenti;

 

c) conoscere l'ambiente giuridico, fiscale e commerciale nel quale l'impresa opera;

 

d) comprendere gli aspetti della gestione strategica e commerciale, in particolare della gestione finanziaria e delle tecnologie dell'informazione che sono rilevanti per la revisione contabile di una società o dei conti consolidati;

 

e) conoscere le procedure, i sistemi e i controlli dell'impresa nella misura richiesta per valutare i rischi per l'impresa stessa e per la revisione contabile.

Motivazione

I requisiti in termini di istruzione e formazione da soddisfare per essere abilitati e registrati in quanto revisori legali in uno Stato membro contenuti nell'ottava direttiva sul diritto societario vanno modificati sostanzialmente al fine di:

· tener conto dei cambiamenti che hanno avuto luogo per quanto concerne le norme etiche, di relazione finanziaria e di revisione contabile;

· tener conto delle nuove norme relative alla formazione stabilite dall'International Federation of Accountants;

riflettere l'approccio relativo al contenuto del curriculum adottato dalla maggior parte degli organismi professionali che pone l'accento sulla capacità di svolgere i compiti e i ruoli specifici di un revisore legale più che su di un elenco di materie.

Emendamento 15

ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1

Controllo delle conoscenze teoriche

Valutazione dell'idoneità professionale

1. Il controllo delle conoscenze teoriche, compreso nell'esame, verte in particolare sulle materie seguenti:

1. Tale valutazione punta a misurare la capacità della persona sottoposta a valutazione di:

a) teoria e principi di contabilità generale,

a) applicare le pertinenti conoscenze teoriche nella pratica e a integrare conoscenze ed esperienze;

b) obblighi legali e norme concernenti la redazione dei conti annuali e dei conti consolidati,

b) esercitare le capacità di analisi, valutazione, giudizio professionale e scetticismo professionale;

c) principi contabili internazionali,

c) agire nel pubblico interesse in conformità dei pertinenti codici di etica professionale.

d) analisi finanziaria,

 

e) contabilità analitica di esercizio e contabilità di gestione (cost and management accounting),

 

f) gestione del rischio e controllo interno,

 

g) revisione contabile,

 

h) obblighi giuridici e norme professionali riguardanti la revisione legale dei conti ed i revisori legali,

 

i) principi di revisione internazionali,

 

j) capacità professionali,

 

k) deontologia professionale e indipendenza.

 

Motivazione

I requisiti in termini di istruzione e formazione da soddisfare per essere abilitati e registrati in quanto revisori legali in uno Stato membro contenuti nell'Ottava direttiva sul diritto societario vanno modificati sostanzialmente al fine di:

· tener conto dei cambiamenti che hanno avuto luogo per quanto concerne le norme etiche, di relazione finanziaria e di revisione contabile;

· tener conto delle nuove norme relative alla formazione stabilite dall'International Federation of Accountants;

riflettere l'approccio relativo al contenuto del curriculum adottato dalla maggior parte degli organismi professionali che pone l'accento sulla capacità di svolgere i compiti e i ruoli specifici di un revisore legale più che su di un elenco di materie.

Emendamento 16

ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2

2. Tale controllo ha per oggetto anche le seguenti materie nella misura in cui sono rilevanti per la revisione contabile:

2. Una parte rilevante dell'esame di valutazione deve essere effettuata per iscritto (tra l'altro, su computer).

 

L'esame dovrebbe assicurare che la persona sottoposta a valutazione dispone di conoscenze sufficienti per l'esecuzione di una revisione contabile nei seguenti settori:

a) diritto delle società e governo societario,

a) Revisione contabile:

- concetti, procedure e gestione dell'incarico assicurativo,

- norme internazionali e leggi, regolamentazioni e norme nazionali relative alle revisioni legali di documenti contabili e a coloro che le effettuano,

- analisi e valutazione critica delle dichiarazioni finanziarie.

b) diritto fallimentare e procedure analoghe,

b) Contabilità e relazione finanziaria:

- contabilità e attività di relazione finanziaria,

- contabilità di gestione,

- controllo della gestione,

- norme internazionali e leggi, regolamentazioni e norme nazionali concernenti la redazione dei conti annuali e dei conti consolidati e i metodi di valutazione delle voci di bilancio, di calcolo dei profitti e delle perdite, lo stato della liquidità e cambiamenti nel capitale sociale.

c) diritto tributario,

c) Ambiente giuridico, fiscale e commerciale:

- diritto economico e commerciale, diritto civile, diritto in materia di insolvenza e procedure analoghe, fondamenti delle leggi concernenti i mercati del capitale e l'occupazione,

- valutazioni dell'impresa,

- fiscalità e impatto della fiscalità sulle decisioni finanziarie e gestionali,

- tecnologie dell'informazione,

- sistemi e controlli di impresa,

- conoscenze in materia organizzativa e di gestione dell'impresa, in particolare dell'economia generale e finanziaria, governance societaria, scienza della gestione (compresi i metodi quantitativi), comportamento organizzativo, gestione finanziaria, commercio internazionale e globalizzazione.

Una parte sostanziale delle conoscenze relative alle revisioni contabili e all'attività di relazione contabile e finanziaria deve corrispondere a un livello di istruzione universitaria di secondo grado. Le altre parti devono corrispondere almeno a un livello universitario di primo grado della durata minima di tre anni.

d) diritto civile e commerciale,

 

e) diritto della sicurezza sociale e del lavoro,

 

f) tecnologie dell’informazione e sistemi informatici,

 

g) economia aziendale, economia generale ed economia finanziaria,

 

h) matematica e statistica,

 

i) principi fondamentali di gestione finanziaria aziendale.

 

Motivazione

I requisiti in termini di istruzione e formazione da soddisfare per essere abilitati e registrati in quanto revisori legali in uno Stato membro contenuti nell'Ottava direttiva sul diritto societario vanno modificati sostanzialmente al fine di:

· tener conto dei cambiamenti che hanno avuto luogo per quanto concerne le norme etiche, di relazione finanziaria e di revisione contabile;

· tener conto delle nuove norme relative alla formazione stabilite dall'International Federation of Accountants;

riflettere l'approccio relativo al contenuto del curriculum adottato dalla maggior parte degli organismi professionali che pone l'accento sulla capacità di svolgere i compiti e i ruoli specifici di un revisore legale più che su di un elenco di materie.

Emendamento 17

ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3

3. La Commissione può modificare l’elenco delle materie su cui verte il controllo delle conoscenze teoriche di cui al paragrafo 1 secondo la procedura di cui all’articolo 49, paragrafo 2.

3. La Commissione può modificare l’elenco delle materie su cui verte il controllo delle conoscenze teoriche di cui ai paragrafi 1 e 2 secondo la procedura di cui all’articolo 49, paragrafo 2.

Motivazione

Emendamento subordinato all'adozione degli emendamenti di John Purvis all'articolo 8, paragrafi 1 e 2.

Emendamento 18

ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

1. In deroga agli articoli 7 e 8, gli Stati membri possono disporre che le persone che hanno superato un esame universitario o un esame equivalente oppure sono in possesso di diplomi universitari o di titoli equivalenti in una o più materie di cui all'articolo 8 siano esentate dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie che hanno già formato oggetto di detto esame o di detti diplomi.

1. In deroga agli articoli 7 e 8, gli Stati membri possono disporre che le persone che hanno superato una valutazione universitaria o equivalente oppure sono in possesso di diplomi universitari o di titoli equivalenti in una o più materie di cui all'articolo 8 siano esentate dalla valutazione delle conoscenze teoriche per le materie che hanno già formato oggetto di delle valutazioni o dei diplomi in questione.

Motivazione

Poiché gli organi in questione possono scegliere di valutare le persone in diversi modi, il termine "valutazione" è più appropriato del termine "esame".

Emendamento 19

ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

2. In deroga dell'articolo 7, gli Stati membri possono disporre che i possessori di diplomi universitari o di titoli equivalenti in una o più materie di cui all'articolo 8 siano esentati dal controllo della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche per le materie che siano già state oggetto di un tirocinio comprovato da un esame o diploma riconosciuto dallo Stato.

2. In deroga dell'articolo 7, gli Stati membri possono disporre che i possessori di diplomi universitari o di titoli equivalenti in una o più materie di cui all'articolo 8 siano esentati dalla valutazione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche per le materie che siano già state oggetto di un tirocinio comprovato da una valutazione o diploma riconosciuto dallo Stato.

Motivazione

Poiché gli organismi possono scegliere di valutare le persone in vari modi, il termine "valutazione" è più appropriato del termine "esame".

Emendamento 20

ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1

1. Al fine di acquisire la capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche il cui controllo fa parte dell'esame, occorre completare un tirocinio di almeno tre anni relativo tra l’altro alla revisione dei conti annuali, dei conti consolidati o di altri documenti di bilancio. Tale tirocinio deve essere effettuato per almeno due terzi presso un revisore legale o un’impresa di revisione contabile abilitati in uno Stato membro.

1. Al fine di acquisire la capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche il cui controllo fa parte della valutazione, occorre completare un tirocinio di almeno tre anni relativo tra l’altro alla revisione dei conti annuali, dei conti consolidati o di altri documenti di bilancio. Tale tirocinio deve essere effettuato per almeno due terzi sotto la supervisione di una persona autorizzata dalla legislazione dello Stato membro in cui la formazione ha luogo in conformità della presente direttiva; lo Stato membro può, tuttavia, consentire che la formazione pratica si attui sotto la supervisione di una persona autorizzata dalla legislazione di un altro Stato membro, in conformità della presente direttiva.

Motivazione

Poiché gli organismi in questione possono scegliere di valutare le persone in diversi modi, il termine "valutazione" è più appropriato del termine "esame".

L'emendamento chiarisce l'intenzione della proposta della Commissione europea di consentire ad un revisore contabile autorizzato in un altro Stato membro dell'UE di effettuare una supervisione della formazione pratica.

Emendamento 21

ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché la totalità del tirocinio sia effettuata presso persone che offrano sufficienti garanzie circa la formazione del tirocinante.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la totalità del tirocinio sia effettuata sotto la supervisione di persone che offrano sufficienti garanzie circa la formazione del tirocinante.

Motivazione

Chiarimento del testo.

Emendamento 22

ARTICOLO 22, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

 

2 bis. Queste regole di riservatezza si applicano parimenti al revisore legale o all'impresa di revisione contabile che hanno smesso di partecipare ad una missione di revisione specifica.

Motivazione

L'obbligo del segreto professionale non cessa con la fine della missione. Conviene dunque affermarne la portata generale.

Emendamento 23

ARTICOLO 23, PARAGRAFO 1

1. Gli Stati membri assicurano che il revisore legale o l’impresa di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di un ente siano indipendenti da quest’ultimo e non siano in alcun modo coinvolti nelle decisioni prese dalla sua direzione. Il revisore legale o l’impresa di revisione contabile non effettuano la revisione legale dei conti di un ente con il quale hanno relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere (comprese quelle derivanti dalla prestazione al cliente di taluni servizi aggiuntivi) che potrebbero comprometterne l'indipendenza.

1. Gli Stati membri assicurano che il revisore legale o l’impresa di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di un ente siano indipendenti da quest’ultimo e non siano in alcun modo coinvolti nel processo decisionale di tale ente.

Emendamento 24

ARTICOLO 23, PARAGRAFO 2

2. Gli Stati membri assicurano che il revisore legale o l’impresa di revisione contabile certifichino nei documenti di revisione i possibili rischi per la loro indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi.

2. Gli Stati membri assicurano che qualora l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile sia esposta a rischi quali l'autoriesame, l'interesse personale, il patrocinio legale, la familiarità o la fiducia o l'intimidazione, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile debbano applicare salvaguardie per mitigare tali rischi. Se la gravità dei rischi rispetto alle salvaguardie applicate è tale da compromettere la loro indipendenza, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile non effettuano la revisione legale.

 

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile non effettuano la revisione legale se esiste una relazione diretta o indiretta finanziaria, di affari, di lavoro o di altro tipo tra il revisore legale, l'impresa di revisione legale o la rete e l'ente sottoposto a revisione contabile che compromette l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile.

 

Gli Stati membri assicurano, in particolare, che, ove si tratti di revisioni legali di enti di pubblico interesse, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile possano fornire servizi aggiuntivi diversi dalla revisione contabile all'ente sottoposto a revisione, ma solo qualora una valutazione obiettiva e ragionevole concluda che l'indipendenza del revisore o dell'impresa di revisione non è compromessa e che il livello di rimunerazione non è tale da minacciare tale indipendenza.

Emendamento 25

ARTICOLO 26, PARAGRAFO 1

1. Gli Stati membri prescrivono che i revisori legali e le imprese di revisione contabile eseguano le revisioni legali dei conti conformemente ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 49, paragrafo 2.

1. Gli Stati membri prescrivono che i revisori legali e le imprese di revisione contabile eseguano le revisioni legali dei conti conformemente ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 49, paragrafo 2. Gli Stati membri possono continuare ad applicare le norme nazionali fino a quando la Commissione non ha adottato norme internazionali a disciplina della stessa materia.

Motivazione

Gli Stati membri devono poter prevedere misure transitorie fino a quando la Commissione non ha adottato le norme di revisione contabile internazionali corrispondenti alla materia.

Occorre, d'altro canto, inquadrare in moro rigoroso l'adozione delle norme di revisione contabile internazionali ed è necessario che tale adozione tenga conto dell'interesse pubblico europeo.

Emendamento 26

ARTICOLO 26, PARAGRAFO 2, LETTERA A)

a) siano generalmente accettati a livello internazionale e siano stati elaborati secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria;

a) siano generalmente accettati a livello internazionale e siano stati elaborati secondo una procedura appropriata, alla quale partecipino i diversi gruppi interessati, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria;

Motivazione

Occorre assicurare che per l'adozione di principi internazionali di revisione contabile siano coinvolti nel processo decisionale tutti i gruppi interessati quali, ad esempio, accanto alle maggiori imprese di revisione contabile, i rappresentanti di piccole imprese.

Emendamento 27

ARTICOLO 26, PARAGRAFO 3

3. Gli Stati membri possono imporre procedure di revisione aggiuntive solo se esse derivano da requisiti specifici relativi alla portata della revisione legale dei conti. Gli Stati membri comunicano tali procedure aggiuntive alla Commissione.

3. Gli Stati membri possono imporre procedure o requisiti in aggiunta agli international auditing standards di cui al paragrafo 1 solo se essi derivano da requisiti giuridici nazionali specifici relativi alla portata della revisione legale dei conti. Gli Stati membri assicurano che tali procedure o requisiti aggiuntivi di revisione sono conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c) e comunicano tali procedure aggiuntive alla Commissione e agli Stati membri prima della loro adozione.

Motivazione

Il problema è che i criteri ISA, elaborati dalla categoria professionale dei revisori contabili, siano ancora adottati in modo incompleto, debole e talvolta ancora in fase di elaborazione. Dovrebbe essere consentito pertanto agli Stati membri di prescrivere, se lo ritengono necessario, criteri approfonditi di revisione. In particolare gli Stati membri dovrebbero avere anche la facoltà di introdurre a livello nazionale tali criteri di revisione che non si riferiscono alla "portata" della revisione contabile. D'altro canto occorre assicurare che gli Stati membri non impongano criteri di revisione contabile meno rigorosi degli ISA.

Emendamento 28

ARTICOLO 29, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA H)

h) il controllo della qualità deve aver luogo almeno ogni sei anni;

h) il controllo della qualità deve aver luogo ogni sei anni;

Motivazione

L'emendamento si propone di garantire gli stessi oneri legislativi per tutte le imprese di revisione contabile in Europa.

Emendamento 29

ARTICOLO 35

Il revisore legale o l’impresa di revisione contabile sono designati dall’assemblea generale degli azionisti dell’ente sottoposto alla revisione contabile. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri possono prevedere che tale designazione sia subordinata all’approvazione preventiva di un’autorità di vigilanza competente o che sia effettuata da un tribunale o da un altro organismo indicato dal diritto nazionale.

Il revisore legale o l’impresa di revisione contabile sono designati dall’assemblea generale degli azionisti o di membri dell’ente sottoposto alla revisione contabile. Gli Stati membri possono autorizzare sistemi o modalità alternativi per la nomina del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile a condizione che tali sistemi o modalità siano intesi ad assicurare l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile rispetto ai membri dell'organo di amministrazione o alla direzione dell'ente sottoposto alla revisione contabile.

Motivazione

Il presente emendamento è il risultato delle discussioni in seno al Consiglio per l'adozione del testo in Parlamento nell'ambito di un'unica lettura. Occorre tuttavia sottolineare il ruolo del proprietario nella nomina e promuovere la concorrenza.

Emendamento 30

ARTICOLO 39, PARAGRAFO 1

1. Gli enti di interesse pubblico sono dotati di un comitato interno per la revisione contabile, composto dai membri non esecutivi dell’organo di amministrazione o dai membri dell’organo di vigilanza dell’ente ed almeno un membro indipendente competente in materia di contabilità e/o di revisione contabile.

1. Gli enti di interesse pubblico sono dotati di un comitato interno per la revisione contabile, composto dai membri non esecutivi dell’organo di amministrazione o dai membri dell’organo di vigilanza dell’ente. Il comitato interno per la revisione contabile è composto da membri indipendenti aventi comprovate conoscenze ed esperienza nel settore finanziario.

Motivazione

È essenziale che i dipendenti siano rappresentati nei comitati interni per la revisione contabile.

Emendamento 31

ARTICOLO 39, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

 

3 bis. Nelle piccole e medie imprese d'interesse pubblico che rispondono ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese 1, le funzioni assegnate al comitato interno di revisione contabile possono essere svolte dall'organismo nel suo complesso, a condizione che almeno un membro sia adeguatamente competente, a livello pratico, in materia contabile e/o di revisione contabile e che il presidente dell'organo di supervisione non sia il presidente del comitato interno di revisione contabile.

 

1 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Emendamento 32

ARTICOLO 39, PARAGRAFO 3 TER (nuovo)

 

3 ter. Gli Stati membri possono esentare gli enti di pubblico interesse dall'obbligo di disporre di un comitato interno di revisione contabile se l'unica attività dell'ente in questione consiste nell'emettere strumenti finanziari a fronte di operazioni di cartolarizzazione quali sono definiti all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento della Commissione (CE) n. 809/2004 del 29 aprile 2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari1.

 

1 GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1.

Motivazione

Gli enti di pubblico interesse proposti per l'esenzione dall'obbligo di disporre di un comitato interno di revisione contabile sono già tenuti a presentare i conti in conformità della quarta direttiva sul diritto societario. Nel caso particolare di questi enti a scopo specifico, l'obbligo di disporre di un comitato interno di revisione contabile non offrirebbe un contributo significativo in termini di controllo supplementare nell'interesse degli investitori e comporterebbe, al contrario, costi aggiuntivi sproporzionati. Gli Special Purpose Vehicles non hanno né il diritto né la capacità di impegnarsi in attività diverse dall'emissione di titoli. Essi svolgono un ruolo importante per migliorare la liquidità del mercato senza offrire alcuna protezione supplementare agli investitori coinvolti.

Emendamento 33

ARTICOLO 40, LETTERA C)

c) il revisore legale o il socio principale incaricato delle revisione legale per conto dell’impresa di revisione contabile siano sostituiti nella funzione di revisione legale dei conti al più tardi dopo cinque anni o, in alternativa, l’impresa di revisione contabile sia sostituita al più tardi dopo sette anni;

c) i soci principali siano sostituiti nella funzione di revisione legale dei conti al più tardi sette anni dopo la data di nomina e siano autorizzati a partecipare di nuovo alla revisione dei conti dell'ente sottoposto a revisione dopo un periodo minimo di due anni;

Emendamento 34

ARTICOLO 40, LETTERA C BIS) (nuova)

 

c bis) Il paragrafo precedente si applica alle imprese quotate in borsa, quelle sottoposte a revisione pubblica o alle imprese aventi un fatturato annuo superiore a 100 milioni di euro.

Motivazione

Occorre distinguere le imprese quotate in borsa o sottoposte a revisione pubblica e le piccole e medie imprese le quali sono sottoposte a revisione contabile da imprese piccole che mancano delle infrastrutture necessarie per la sostituzione e potrebbero far perdere loro i clienti.

Emendamento 35

ARTICOLO 43 BIS (nuovo)

 

Articolo 43 bis

 

Responsabilità civile

 

1. Gli Stati membri assicurano che la loro legislazione non imponga un onere illimitato in termini di responsabilità civile ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile.

 

2. Gli Stati membri possono scegliere di:

 

a) imporre per legge un quadro per il risarcimento di danni o perdite dei quali i revisori legali o le imprese di revisione contabile possono essere responsabili, e

 

b) consentire ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile di limitare la loro responsabilità civile ad un importo esatto o proporzionato fissato dalla legge o sulla base di un contratto stipulato con i proprietari dell'ente sottoposto a revisione contabile.

Emendamento 36

ARTICOLO 47, PARAGRAFO 1, LETTERA D BIS) (NUOVA)

 

d bis) la trasmissione non violi le norme concernenti la riservatezza professionale, la protezione dei dati e disposizioni analoghe.

Motivazione

La protezione dei dati e la riservatezza devono essere sottolineate.

Emendamento 37

ARTICOLO 49, PARAGRAFO 2, COMMA 1

2. Quando viene fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, in combinato disposto con l'articolo 8 della stessa.

2. Quando viene fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, in combinato disposto con l'articolo 8 della stessa.

 

A decorrere dalla prima trasmissione del progetto di misure di esecuzione, il Parlamento europeo dispone di tre mesi di tempo per esaminare tali misure e pronunciarsi in proposito. Qualora il Parlamento europeo adotti una risoluzione entro tale termine, il progetto viene esaminato dalla Commissione.

Emendamento 38

ARTICOLO , PARAGRAFO 1, LETTERA B

Articolo 44, paragrafo 1 (Direttiva 78/660/CEE)

b) il testo dell'articolo 44, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

b) All'articolo 45 è aggiunto il seguente paragrafo:

"1. Gli Stati membri possono permettere che le società di cui all'articolo 11 redigano un allegato in forma abbreviata sprovvisto delle indicazioni richieste all'articolo 43, paragrafo 1, punti da 5 a 12, all’articolo 14bis e all’articolo 15. Tuttavia, l'allegato deve contenere complessivamente per tutte le voci interessate le indicazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, punto 6."

"3. Gli Stati membri possono esentare gli enti che non hanno emesso titoli trasferibili ammessi alla negoziazione sul mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, 1-14 della direttiva 2004/39/CE dal requisito di cui all'articolo 43, 1-15.".

Motivazione

Le piccole e medie imprese dovrebbero essere escluse dalla presente direttiva onde evitare un eccesso di regolamentazione.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

Riferimenti

COM(2004)0177 – C6-0005/2004 – 2004/0065(COD)

Commissione competente per il merito

JURI

Commissione competente per parere

        Annuncio in Aula

ECON

15.9.2004

Cooperazione rafforzata

Relatore per parere
  Nomina

Wolf Klinz
13.9.2004

Esame in commissione

1.2.2005

21.2.2005

14.3.2005

 

 

Approvazione degli emendamenti

15.3.2005

Esito della votazione finale

favorevoli:

contrari:

astensioni:

38

2

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Pier Luigi Bersani, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Paolo Cirino Pomicino, Elisa Ferreira, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht, Graham Watson, Lars Wohlin

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Harald Ettl, Ján Hudacký, Ona Juknevičienė, Werner Langen, Jules Maaten, Thomas Mann, Andreas Schwab

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (18.3.2005)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
(COM(2004)0177 – C6‑0005/2004 – 2004/0065(COD))

Relatore per parere: Phillip Whitehead

BREVE MOTIVAZIONE

I vari scandali verificatisi di recente in Europa rendono l'iniziativa della Commissione alquanto gradita. Simili avvenimenti scuotono la fiducia degli investitori e le loro ramificazioni investono la società nel suo insieme, ripercotendosi negativamente sul completamento e l'efficace funzionamento del mercato interno. Va inoltre ricordato che la proposta di direttiva tocca anche aspetti relativi alla protezione dei consumatori, giacché questi ultimi iniziano ad investire in borsa e la garanzia delle loro pensioni dipende in misura non trascurabile dal rigore delle pratiche di revisione contabile dell'Unione europea.

Il relatore per parere plaude pertanto alla proposta di direttiva in oggetto e apprezza il notevole impegno del relatore della commissione competente per il merito nel risolvere le questioni ancora aperte. Sulla base di un'attenta analisi e consapevole di star elaborando il presente parere in qualità di presidente della commissione, il relatore per parere ha deciso di sottoporre all'esame della commissione soltanto cinque emendamenti. I primi tre sono intesi a trovare un compromesso tra la proposta della Commissione di rendere obbligatori i comitati di revisione contabile e l'emendamento dell'on. Doorn teso invece a sopprimere il relativo disposto. Il quarto e il quinto emendamento vertono sul problema dell'avvicendamento del socio/dell'impresa di revisione contabile. Poiché in questo caso non sembra possibile alcuna forma di compromesso, il relatore per parere ha scelto di seguire la linea di condotta adottata dal relatore della commissione competente per il merito, che sembra una soluzione equilibrata e sensata al problema di assicurare la qualità della revisione contabile e di garantire l'indipendenza del revisore.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

ARTICOLO 23

1. Gli Stati membri assicurano che il revisore legale o l’impresa di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di un ente siano indipendenti da quest’ultimo e non siano in alcun modo coinvolti nelle decisioni prese dalla sua direzione. Il revisore legale o l’impresa di revisione contabile non effettuano la revisione legale dei conti di un ente con il quale hanno relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere (comprese quelle derivanti dalla prestazione al cliente di taluni servizi aggiuntivi) che potrebbero comprometterne l'indipendenza

1. Gli Stati membri assicurano che il revisore legale e/o l’impresa di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di un ente siano indipendenti da quest’ultimo e non siano coinvolti nelle sue decisioni.

 

 

2. Gli Stati membri assicurano che il revisore legale o l’impresa di revisione contabile certifichino nei documenti di revisione i possibili rischi per la loro indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi.

2. Gli Stati membri assicurano che, se l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile è soggetta a rischi quali l'autorevisione, l'interesse personale, l'esercizio del patrocinio legale, la familiarità o la fiducia o l'intimidazione, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile devono applicare salvaguardie al fine di limitare tali rischi. Qualora la gravità dei rischi rispetto alle salvaguardie applicate sia tale che la loro indipendenza ne risulta compromessa, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile non effettuano la revisione legale.

 

Il revisore legale o l'impresa di revisione non effettuano la revisione legale qualora esista una relazione finanziaria, commerciale o di lavoro diretta o indiretta tra il revisore legale, l'impresa di revisione contabile o la rete di cui fa parte e l'ente sottoposto a revisione che compromette l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione.

 

Gli Stati membri, in particolare, assicurano che, in caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, il revisore legale o l'impresa di revisione possano fornire all'ente sottoposto a revisione servizi aggiuntivi diversi dalla revisione, ma solo nella misura in cui una parte terza obiettiva, ragionevole e informata ritenga che ciò non comprometta l'indipendenza del revisore o dell'impresa di revisione.

Motivazione

Nello stabilire i requisiti di indipendenza del revisore, vi sono determinati criteri che vanno applicati a tutte le revisioni, a prescindere dalla grandezza dell'ente sottoposto a revisione. Tuttavia, nel campo dei servizi diversi dalla revisione, è opportuno operare una distinzione tra i servizi diversi dalla revisione prestati a enti di pubblico interesse e servizi diversi dalla revisione prestati ad altri enti. In quest'ultimo caso, ogni limitazione della gamma di tali servizi darebbe luogo a costi inutili.

Emendamento 2

ARTICOLO 39, PARAGRAFO 1

1. Gli enti di interesse pubblico sono dotati di un comitato interno per la revisione contabile, composto dai membri non esecutivi dell’organo di amministrazione o dai membri dell’organo di vigilanza dell’ente ed almeno un membro indipendente competente in materia di contabilità e/o di revisione contabile.

1. Gli Stati membri possono disporre che gli enti di interesse pubblico debbano essere dotati di un comitato interno per la revisione contabile, composto dai membri non esecutivi dell’organo di amministrazione o dai membri dell’organo di vigilanza dell’ente ed almeno un membro indipendente competente in materia di contabilità e/o di revisione contabile.

Emendamento 3

ARTICOLO 39, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

 

1 bis. Qualora uno Stato membro decida di non rendere obbligatorio il comitato interno per la revisione contabile, esso assicura alla Commissione, mediante debita motivazione, che le proprie disposizioni nazionali garantiscono le stesse misure di salvaguardia.

Emendamento 4

ARTICOLO 39, PARAGRAFI 2 e 3

2. Il comitato interno per la revisione contabile è incaricato tra l’altro

2. Ove uno Stato membro decida di rendere obbligatorio il comitato interno per la revisione contabile, quest'ultimo è incaricato tra l’altro

a) di monitorare il processo di informativa finanziaria;

a) di monitorare il processo di informativa finanziaria;

b) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;

b) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;

c) di vigilare sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

c) di vigilare sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

d) di verificare e monitorare l’indipendenza del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi aggiuntivi all’ente sottoposto alla revisione contabile;

d) di verificare e monitorare l’indipendenza del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi aggiuntivi all’ente sottoposto alla revisione contabile;

e) di adempiere al compito di cui all’articolo 43.

e) di adempiere al compito di cui all’articolo 43.

3. Il revisore legale o l’impresa di revisione contabile presenta una relazione al comitato interno per la revisione contabile sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, in particolare su eventuali importanti lacune nel controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria, e assiste il comitato interno per la revisione contabile nell’adempimento dei suoi compiti.

3. Ove uno Stato membro decida di rendere obbligatorio il comitato interno per la revisione contabile, quest'ultimo presenta una relazione al comitato interno per la revisione contabile sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, in particolare su eventuali importanti lacune nel controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria, e assiste il comitato interno per la revisione contabile nell’adempimento dei suoi compiti.

Emendamento 5

ARTICOLO 40, PARAGRAFO 1, ALINEA e LETTERE A), B) e C)

In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24, gli Stati membri assicurano che:

In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24, ciascuno Stato membro assicura che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale o le revisioni legali dei conti degli enti di interesse pubblico:

a) il revisore legale o l’impresa di revisione contabile comunichino ogni anno al comitato interno per la revisione contabile dell’ente sottoposto alla revisione contabile, ed esaminino con esso, i rischi che pregiudicano la loro indipendenza e le misure di garanzia applicate per limitare tale rischi, nonché i servizi aggiuntivi forniti;

a) confermi ogni anno, per iscritto, alla(e) persona(e) responsabile(i) o al servizio responsabile in seno all'ente, ai sensi della legge vigente nello Stato membro, la propria indipendenza rispetto all'ente di interesse pubblico sottoposto alla revisione contabile;

b) il revisore legale o l’impresa di revisione contabile confermino altresì ogni anno per iscritto la loro indipendenza al comitato interno per la revisione contabile dell’ente sottoposto alla revisione contabile;

b) comunichi ogni anno alla(e) persona(e) responsabile(i) o al servizio responsabile in seno all'ente, ai sensi della legge vigente nello Stato membro, qualsiasi servizio aggiuntivo fornito all'ente sottoposto alla revisione contabile e

c) il revisore legale o il socio principale incaricato delle revisione legale per conto dell’impresa di revisione contabile siano sostituiti nella funzione di revisione legale dei conti al più tardi dopo cinque anni o, in alternativa, l’impresa di revisione contabile sia sostituita al più tardi dopo sette anni;

c) discuta con la(e) persona(e) responsabile(i) o il servizio responsabile in seno all'ente, ai sensi della legge vigente nello Stato membro, dei rischi che pregiudicano l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile e delle misure di garanzia applicate per limitare tale rischi, documentate dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile a norma dell'articolo 22, paragrafo 2;

Emendamento 6

Articolo 40, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. Gli Stati membri assicurano che almeno il revisore legale o il socio principale incaricato della revisione legale per conto del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, siano sostituiti nella funzione di revisione legale dei conti al più tardi dopo sette anni dalla data di nomina e siano riammessi a partecipare al controllo contabile dell'ente sottoposto a revisione dopo un periodo minimo di due anni. Gli Stati membri in cui, al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva, vige un sistema obbligatorio di rotazione esterna del revisore legale, possono inoltre prevedere che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile siano sostituiti entro un periodo massimo di sette anni per almeno due anni, a condizione che, al momento dell'avvicendamento dell'impresa di revisione contabile, anche il revisore legale o il socio principale incaricato della revisione legale per conto dell'impresa di revisione contabile sia sostituito nella funzione di revisione legale dei conti.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

Riferimenti

COM(2004)0177 – C6-0005/2004 – 2004/0065(COD)

Commissione competente per il merito

JURI

Commissione competente per parere

        Annuncio in Aula

IMCO

15.9.2004

Cooperazione rafforzata

No

Relatore per parere
  Nomina

Phillip Whitehead
30.11.2004

Esame in commissione

18.1.2005

16.3.2005

 

 

 

Approvazione degli emendamenti

16.3.2005

Esito della votazione finale

favorevoli:

contrari:

astensioni:

28

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Bert Doorn, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Andreas Schwab, József Szájer, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Phillip Whitehead

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean-Claude Fruteau, Benoît Hamon, Bogusław Liberadzki, Joseph Muscat, Alexander Stubb

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

  • [1]  GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (17.3.2005)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
(COM(2004)0177 – C6‑0005/2004 – 2004/0065(COD))

Relatore per parere: Paul Rübig

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]

 

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO 11

(11) È importante garantire che tutte le revisioni legali dei conti prescritte dal diritto comunitario siano di qualità uniformemente elevata. Tutte le revisioni legali dei conti devono pertanto essere effettuate conformemente ai principi di revisione internazionali. Gli Stati membri devono essere autorizzati ad imporre procedure di revisione aggiuntive solo se esse derivano da requisiti specifici relativi alla portata della revisione legale dei conti.

(11) È importante garantire che tutte le revisioni legali dei conti prescritte dal diritto comunitario siano di qualità uniformemente elevata. Tutte le revisioni legali dei conti devono pertanto essere effettuate conformemente ai principi di revisione internazionali. Un comitato o un gruppo tecnico sulla revisione contabile dovrebbe assistere la Commissione nella valutazione della validità tecnica dei principi di revisione internazionali, nonché implicare in tale processo il sistema di autorità pubbliche di vigilanza degli Stati membri. Gli Stati membri devono essere autorizzati ad imporre procedure di revisione aggiuntive solo se esse derivano da requisiti specifici relativi alla portata della revisione legale dei conti.


Motivazione

L'aspetto problematico è che i principi internazionali di revisione (ISA) elaborati dal corpo degli esperti contabili sono ancora incompleti, troppo elastici e, in parte, in corso di rielaborazione. Sarebbe pertanto opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di prevedere principi di revisione più rigorosi a livello nazionale ove lo reputino necessario. In particolare, gli Stati membri dovrebbero poter introdurre a livello nazionale anche principi di revisione non riguardanti la "portata" della revisione legale dei conti. D'altra parte, occorre assicurare che gli Stati membri non prevedano requisiti di revisione meno rigorosi dei principi ISA.


Emendamento 2

ARTICOLO 2, COMMA UNICO, PUNTO 11

(11) “ente di interesse pubblico” gli enti che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti, in particolare le società regolate dal diritto di uno Stato membro i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, così come le banche e gli altri istituti finanziari e le imprese di assicurazioni.

(11) “ente di interesse pubblico” gli enti regolati dal diritto di uno Stato membro i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio.


Motivazione

La definizione che figura nella proposta è troppo ampia e vaga, e pertanto non offre la necessaria certezza giuridica, fondamentale al momento di valutare l'esatto campo di applicazione della direttiva. Di conseguenza, soltanto le società quotate in borsa dovrebbero essere considerate "enti di interesse pubblico", dal momento che tali società sono caratterizzate dall'anonimato degli azionisti e degli obbligazionisti, che hanno accesso soltanto ad informazioni a disposizione del pubblico. Le banche, gli altri istituti finanziari e le imprese di assicurazioni non quotate in borsa non dovrebbero rientrare nella definizione, dal momento che tali organismi sono già soggetti ad un controllo più che adeguato.

Emendamento 3

ARTICOLO 23, PARAGRAFO 1

1.        Gli Stati membri assicurano che il revisore legale o l’impresa di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di un ente siano indipendenti da quest’ultimo e non siano in alcun modo coinvolti nelle decisioni prese dalla sua direzione. Il revisore legale o l’impresa di revisione contabile non effettuano la revisione legale dei conti di un ente con il quale hanno relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere (comprese quelle derivanti dalla prestazione al cliente di taluni servizi aggiuntivi) che potrebbero comprometterne l'indipendenza.

1.        Gli Stati membri assicurano che il revisore legale o l’impresa di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di un ente siano indipendenti da quest’ultimo e non siano in alcun modo coinvolti nelle decisioni prese dalla sua direzione. Gli Stati membri possono prendere le misure appropriate per garantire tale indipendenza. Il revisore legale o l’impresa di revisione contabile non effettuano la revisione legale dei conti di un ente con il quale hanno relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere (comprese quelle derivanti dalla prestazione al cliente di taluni servizi aggiuntivi) che potrebbero comprometterne l'indipendenza.


Motivazione

Per tenere conto delle specificità nazionali e poter reagire in modo flessibile a situazioni specifiche, è necessario prevedere che gli Stati membri possano prendere misure appropriate per garantire l'indipendenza dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile.

Emendamento 4

ARTICOLO 25, COMMA UNICO, LETTERA B)

b) non siano né influenzati né determinati dalla prestazione di servizi aggiuntivi all’ente sottoposto alla revisione contabile;

soppressa

Motivazione

È opportuno evitare disposizioni inutili sugli onorari. Sono gli organi della società sottoposta alla revisione contabile che devono decidere se l'onorario richiesto per la revisione è adeguato o meno.

Emendamento 5

ARTICOLO 38, PARAGRAFO 1, LETTERA J)

j) informazioni sulla base per il calcolo della remunerazione dei soci.

soppressa

Motivazione

L'informazione di cui alla lettera j) non è necessaria per garantire la qualità della revisione legale, e mette in pericolo la concorrenza tra le imprese di revisione contabile.


Emendamento 6

ARTICOLO 39, PARAGRAFO 1

1.        Gli enti di interesse pubblico sono dotati di un comitato interno per la revisione contabile, composto dai membri non esecutivi dell’organo di amministrazione o dai membri dell’organo di vigilanza dell’ente ed almeno un membro indipendente competente in materia di contabilità e/o di revisione contabile.

1.        Gli enti di interesse pubblico possono essere dotati di un comitato interno per la revisione contabile. Gli Stati membri determinano se tale comitato debba essere composto da membri indipendenti non esecutivi dell’organo di amministrazione e/o dell’organo di vigilanza dell’ente nonché da membri designati con decisione a maggioranza dall'assemblea generale degli azionisti dell'ente sottoposto alla revisione contabile. Almeno un membro del comitato interno per la revisione contabile deve essere indipendente e competente in materia di contabilità e/o di revisione contabile.


Motivazione

I comitati interni per la revisione contabile dovrebbero continuare ad essere regolamentati da codici nazionali, non essere soggetti a prescrizioni di direttive adottate a livello dell'Unione europea. Ove siano costituiti, i comitati per la revisione contabile dovrebbero essere composti da membri non esecutivi.

Emendamento 7

ARTICOLO 39, PARAGRAFO 2, ALINEA

2. Il comitato intero per la revisione contabile è incaricato tra l’altro

2. Il comitato interno per la revisione contabile può essere incaricato tra l’altro

Motivazione

Un'impostazione prescrittiva come quella illustrata nella proposta della Commissione impedirebbe alla missione dei comitati interni per la revisione contabile di mutare in conformità delle esigenze del mercato, come avviene attualmente. Ad esempio, se originariamente la missione dei comitati interni per la revisione contabile consisteva principalmente nel rivedere i conti, ora essi partecipano sempre più alle decisioni concernenti la nomina e la sostituzione dei revisori esterni, il controllo della loro indipendenza ecc. Pertanto i comitati interni per la revisione contabile dovrebbero rimanere nell'ambito degli ordinamenti nazionali e non essere prescritti in una direttiva a livello dell'UE.

Emendamento 8

ARTICOLO 39, PARAGRAFO 3

3. Il revisore legale o l’impresa di revisione contabile presenta una relazione al comitato interno per la revisione contabile sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, in particolare su eventuali importanti lacune nel controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria, e assiste il comitato interno per la revisione contabile nell’adempimento dei suoi compiti.

3. Il revisore legale o l’impresa di revisione contabile può presentare una relazione al comitato interno per la revisione contabile sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, in particolare su eventuali importanti lacune nel controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria, e può assistere il comitato interno per la revisione contabile nell’adempimento dei suoi compiti.


Motivazione

Un'impostazione prescrittiva come quella illustrata nella proposta della Commissione impedirebbe alla missione dei comitati interni per la revisione contabile di mutare in conformità delle esigenze del mercato, come avviene attualmente. Ad esempio, se originariamente la missione dei comitati interni per la revisione contabile consisteva principalmente nel rivedere i conti, ora essi partecipano sempre più alle decisioni concernenti la nomina e la sostituzione dei revisori esterni, il controllo della loro indipendenza ecc. Pertanto i comitati interni per la revisione contabile dovrebbero rimanere nell'ambito degli ordinamenti nazionali e non essere prescritti in una direttiva a livello dell'UE.


Emendamento 9

ARTICOLO 40, PARAGRAFO 1, LETTERA C)

c) il revisore legale o il socio principale incaricato delle revisione legale per conto dell’impresa di revisione contabile siano sostituiti nella funzione di revisione legale dei conti al più tardi dopo cinque anni o, in alternativa, l’impresa di revisione contabile sia sostituita al più tardi dopo sette anni;

c) il revisore legale o il socio principale incaricato delle revisione legale per conto dell’impresa di revisione contabile siano sostituiti nella funzione di revisione legale dei conti al più tardi dopo sette anni dalla data di designazione e siano autorizzati a partecipare nuovamente alla revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione dopo un periodo di due anni;

Motivazione

Un sistema di rotazione esterna delle imprese di revisione contabile aumenterebbe i costi, soprattutto per le piccole società quotate in borsa. È un fatto ampiamente accettato, e l'esperienza dimostra, che in un sistema di quel genere la qualità della revisione potrebbe diminuire in quanto il nuovo revisore non conosce a sufficienza la storia della società e il funzionamento della stessa non gli è familiare.

Estendendo da cinque a sette anni il periodo di rotazione del socio incaricato si risponde alle esigenze dei piccoli Stati membri. Questa disposizione è peraltro compatibile con i requisiti della raccomandazione della Commissione sull'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'Unione europea adottata nel 2002.

Emendamento 10

ARTICOLO 42

Articolo 42

Controllo pubblico

soppresso

La possibilità di cui all’articolo 31, paragrafo 3 di autorizzare una minoranza di operatori del settore a partecipare alla direzione del sistema di controllo pubblico non si applica nel caso del sistema di controllo pubblico riguardante revisori legali e imprese di revisione contabile incaricati della revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.

 

Motivazione

Le disposizioni che stabiliscono quali persone sono autorizzate a dirigere un sistema di controllo pubblico devono presentare maggiore flessibilità.

Emendamento 11

ARTICOLO 50, PARAGRAFO 1, LETTERA B)

Articolo 45, paragrafo 2 bis (nuovo) (Direttiva 78/660/CEE)

b) il testo dell'articolo 44, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

b) all'articolo 45 è aggiunto il paragrafo seguente:

"1. Gli Stati membri possono permettere che le società di cui all'articolo 11 redigano un allegato in forma abbreviata sprovvisto delle indicazioni richieste all'articolo 43, paragrafo 1, punti da 5 a 12, all’articolo 14bis e all’articolo 15. Tuttavia, l'allegato deve contenere complessivamente per tutte le voci interessate le indicazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, punto 6."

"2 bis. Gli Stati membri possono esonerare gli enti che non hanno emesso titoli negoziabili ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE dalle prescrizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, punto 15)."

Motivazione

La possibilità di esonero non è sufficientemente ampia. Il campo di applicazione dovrebbe essere limitato allo stretto necessario, per evitare regolamentazioni inutili. In particolare, si tratta di alleggerire l'onere delle medie imprese. Si tratta quindi di estendere la possibilità di esonero a tutte le società di capitali la cui attività non è orientata ai mercati finanziari. Gli Stati membri restano liberi di fissare requisiti più rigorosi.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

Riferimenti

COM(2004)0177 – C6‑0005/2004 – 2004/0065(COD)

Commissione competente per il merito

JURI

Commissione competente per parere

        Annuncio in Aula

ITRE

15.9.2004

Cooperazione rafforzata

 

Relatore per parere
  Nomina

Paul Rübig
7.10.2004

Esame in commissione

18.1.2005

2.2.2005

 

 

 

Approvazione degli emendamenti

17.3.2005

Esito della votazione finale

favorevoli:

contrari:

astensioni:

25

7

12

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Richard James Ashworth, Ivo Belet, Jan Březina, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, András Gyürk, Fiona Hall, Rebecca Harms, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Dorette Corbey, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Wolf Klinz, Peter Liese, Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Vittorio Prodi, John Purvis, Esko Seppänen, Peter Skinner

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

  • [1]  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

Riferimenti

COM(2004)0177 – C6 0005/2004 – 2004/0065(COD)

Base giuridica

art. 251, par. 2, e art. 44, par. 2, lettera g) CE

Base regolamentare

art. 51

Presentazione della proposta al PE

 

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

JURI
15.9.2004

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

EMPL


15.9.2004

ITRE


15.9.2004

IMCO


15.9.2004

LIBE


15.9.2004

 

Pareri non espressi
  Decisione

EMPL
20.9.2004

LIBE
24.11.2004

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

ECON
13.1.2005

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Bert Doorn
14.9.2004

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Procedura semplificata
  Decisione

 

Contestazione della base giuridica
  Parere JURI

 

/

 

Modifica della dotazione finanziaria
  Parere BUDG

 

/

 

Consultazione del Comitato economico e sociale europeo
  Decisione in Aula



0.0.0000

Consultazione del Comitato delle regioni
  Decisione in Aula


0.0.0000

Esame in commissione

31.8.2004

21.9.2004

6.10.2004

24.11.2004

 

 

2.2.2005

7.3.2005

21.4.2005

Approvazione

21.6.2005

Esito della votazione finale

favorevoli:

contrari:

astentioni:

22

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Maria Berger, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Marcin Libicki, Alain Lipietz, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Viktória Mohácsi, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean-Paul Gauzès, Arlene McCarthy, Toine Manders, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, József Szájer

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Deposito – A6

1.7.2005

A6-0224/2005

Osservazioni