RELAZIONE 1.        sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rifonde la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio
2.        sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rifonde la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

29.8.2005 - ***I

(COM(2004)0486 – C6‑0141/2004 – 2004/0155(COD))
e
(COM(2004)0486 – C6‑0144/2004 – 2004/0159(COD))
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Alexander Radwan


Procedura : 2004/0155(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0257/2005
Testi presentati :
A6-0257/2005
Discussioni :
Testi approvati :

1. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rifonde la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio

(COM(2004)0486 – C6‑0141/2004 – 2004/0155(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0486 )[1],

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0141/2004),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6‑0257/2005),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis) La comunicazione della Commissione dell'11 maggio 1999 dal titolo "Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione" cita vari obiettivi che devono essere realizzati per il completamento del mercato interno dei servizi finanziari. Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha fissato l'obiettivo di attuare il piano d'azione entro il 2005. La ridefinizione delle disposizioni in materia di fondi propri costituisce uno degli elementi sostanziali del piano d'azione.

Motivazione

Secondo il relatore si dovrebbe far riferimento al piano d'azione nel settore finanziario in quanto la ridefinizione delle disposizioni in materia di fondi propri deve essere considerata un elemento sostanziale in questo contesto.

Emendamento 2

Considerando 9

(9) I principi del mutuo riconoscimento e della vigilanza esercitata dallo Stato membro d'origine esigono che le autorità competenti di ogni Stato membro non concedano o revochino l'autorizzazione qualora elementi come il programma d'attività, l'ubicazione delle attività o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che l'ente creditizio ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio svolge o intende svolgere la maggior parte delle proprie attività. Un ente creditizio che sia persona giuridica deve essere autorizzato nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria. Un ente creditizio che non sia persona giuridica deve avere l'amministrazione centrale nello Stato membro in cui ha ricevuto l'autorizzazione. D'altra parte, gli Stati membri devono esigere che l'amministrazione centrale di un ente creditizio sia sempre situata nello Stato membro d'origine e che essa vi operi effettivamente.

(9) I principi del mutuo riconoscimento e della vigilanza esercitata dallo Stato membro d'origine esigono che le autorità competenti di ogni Stato membro non concedano o revochino l'autorizzazione qualora elementi come il programma d'attività, l'ubicazione delle attività o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che l'ente creditizio ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio svolge o intende svolgere la maggior parte delle proprie attività. Qualora non vi sia alcuna indicazione evidente ma la maggior parte delle attività delle imprese di un gruppo bancario si trovi in un altro Stato membro le cui autorità competenti sono incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata, la responsabilità dell'esercizio della vigilanza su base consolidata, nel quadro degli articoli 125 e 126, deve essere modificata unicamente con l'accordo di dette autorità competenti. Un ente creditizio che sia persona giuridica deve essere autorizzato nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria. Un ente creditizio che non sia persona giuridica deve avere l'amministrazione centrale nello Stato membro in cui ha ricevuto l'autorizzazione. D'altra parte, gli Stati membri devono esigere che l'amministrazione centrale di un ente creditizio sia sempre situata nello Stato membro d'origine e che essa vi operi effettivamente.

Motivazione

Il relatore sostiene questa proposta di modifica del Consiglio il cui obiettivo è impedire un "arbitrato di vigilanza", vale a dire non si può consentire un semplice spostamento di sede allo scopo esclusivo di subire il controllo di un'altra autorità di vigilanza.

Emendamento 3

Considerando 11 bis (nuovo)

 

(11 bis) La direttiva ha lo scopo di porre per gli Stati membri l'obbligo di abilitare le autorità competenti a applicare i requisiti in materia di capitale su base consolidata e, ove lo ritengano opportuno, a livello transfrontaliero o in via supplementare su base individuale. Lascia altresì impregiudicato un più ampio esame, annunciato nel Libro verde dalla Commissione sulla politica in materia di servizi finanziari (2005-2010) per quanto riguarda le modalità con cui in futuro saranno sottoposti a vigilanza gli enti di credito che operano a livello transfrontaliero con filiali o succursali.

Emendamento 4

Considerando 12 bis (nuovo)

 

(12 bis) Per quanto riguarda gli enti autorizzati dalle proprie autorità competenti, gli Stati membri possono altresì emanare disposizioni più severe di quelle fissate all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 2, e agli articoli 12, 19 a 21, da 44 a 52, 75 e da 120 a 122. Gli Stati membri possono inoltre esigere che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 123 su base individuale o su altra base e che il subconsolidamento di cui all'articolo 73 paragrafo 2 sia applicato ad altri livelli all'interno di un gruppo.

Motivazione

Afin d'éviter tout malentendu, ce considérant (qui reprend la position du Conseil) précise que la portée de la présente directive est d'harmonisation minimale, comme l'était la directive 2000/12/CE. Par conséquent, les Etats membres restent libres d'édicter des règles plus strictes que celles qui sont prévues par la directive.

Emendamento 5

Considerando 33 bis (nuovo)

 

(33 bis) Al riguardo il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha approvato il 26 giugno 2004 uno schema di regolamentazione sulla convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Le disposizioni della presente direttiva riguardanti i requisiti patrimoniali minimi degli enti creditizi nonché le disposizioni della direttiva 93/6/CEE concernenti l'importo minimo dei fondi propri degli enti creditizi e delle imprese di investimento costituiscono l'equivalente delle disposizioni dello schema di regolamentazione del Comitato di Basilea.

Motivazione

Durch diesen Erwägungsgrund würde klarstellt, dass die EU-Richtlinie die konkrete Umsetzung der Baseler Rahmenvereinbarung darstellt und inhaltlich ein Äquivalent zur Baseler Regelung bildet. Ein solcher Passus wäre von Bedeutung zur Vermeidung der "Doppelrechnung" bzw. Erstellung eines "Überleitungsbogens" für Baseler Zwecke für die international tätigen Institute (Basel-Banken).

Emendamento 6

Considerando 34

(34) E' essenziale tener conto della diversità degli enti creditizi nella Comunità, prevedendo sistemi alternativi di calcolo dei requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito che incorporino livelli diversi di sensibilità al rischio e che richiedano gradi diversi di sofisticatezza. L'utilizzo dei rating esterni e delle stime interne degli enti creditizi dei singoli parametri di rischio di credito rappresenta un progresso significativo in termini di sensibilità al rischio e di solidità prudenziale delle norme in materia di rischio di credito. Occorre prevedere adeguati incentivi per spingere gli enti creditizi ad adottare i metodi che presentano una maggiore sensibilità al rischio

(34) E' essenziale tener conto della diversità degli enti creditizi nella Comunità, prevedendo sistemi alternativi di calcolo dei requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito che incorporino livelli diversi di sensibilità al rischio e che richiedano gradi diversi di sofisticatezza. L'utilizzo dei rating esterni e delle stime interne degli enti creditizi dei singoli parametri di rischio di credito rappresenta un progresso significativo in termini di sensibilità al rischio e di solidità prudenziale delle norme in materia di rischio di credito. Occorre prevedere adeguati incentivi per spingere gli enti creditizi ad adottare i metodi che presentano una maggiore sensibilità al rischio. Nel produrre le stime richieste per l'applicazione dei metodi relativi al rischio di credito previsti dalla presente direttiva, gli enti creditizi dovranno adeguare le loro esigenze in materia di trattamento dei dati agli interessi legittimi dei loro clienti con riguardo alla protezione dei dati, conformemente alla normativa comunitaria vigente sulla protezione dei dati, potenziando nel contempo i processi degli enti creditizi per la misurazione e la gestione del rischio di credito al fine di disporre di metodi per la determinazione dei requisiti patrimoniali di vigilanza degli enti creditizi che siano indicativi della sofisticatezza dei singoli processi messi in atto dagli enti creditizi. Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità delle disposizioni sul trasferimento di dati personali previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati1. A tale riguardo, il trattamento dei dati in relazione all'assunzione e alla gestione di esposizioni nei confronti di clienti deve intendersi riferito anche allo sviluppo e alla validazione di sistemi di gestione e misurazione del rischio di credito. Ciò corrisponde tanto alla realizzazione del legittimo interesse degli enti creditizi quanto alla finalità della direttiva di applicare metodi migliori per la misurazione e il controllo del rischio e di utilizzarli anche a fini di regolamentazione in materia di requisiti patrimoniali. La Commissione è invitata ad elaborare una comunicazione che esamini in che misura i requisiti in materia di protezione dei dati pregiudichino l'applicazione della presente direttiva.

 

------------------

1 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Motivazione

Clarifies the recital to show that the collection and storage of personal data for developing and validating internal risk management instruments and for risk management itself is admissible and compatible with EU data protection law.

Emendamento 7

Considerando 34 bis (nuovo)

 

(34 bis) Nell'utilizzo sia di stime esterne che interne degli enti creditizi ovvero di rating interni, occorre tener conto del fatto che attualmente solo questi ultimi sono elaborati da una unità - lo stesso ente creditizio -, che è sottoposto ad obbligo europeo di vigilanza. In caso di rating esterni si fa ricorso ai prodotti di cosiddette agenzie di rating riconosciute che in Europa non sono attualmente sottoposte a costante vigilanza. Visto l'elevato valore dei rating esterni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali nel quadro della presente direttiva, è necessaria una più concreta definizione del futuro processo di riconoscimento e vigilanza.

Motivazione

Secondo il relatore occorre far presente che l'importante ruolo che la direttiva attribuisce ai rating esterni nel calcolo dei requisiti patrimoniali è problematico nella misura in cui questi rating sono formulati da imprese private che attualmente non sono soggette ad alcun obbligo (europeo) di vigilanza.

Emendamento 8

Considerando 35 bis (nuovo)

 

(35 bis) Le disposizioni della presente direttiva si attengono al principio di proporzionalità con riguardo in particolare alla diversità degli enti creditizi in termini di dimensioni e portata delle operazioni e di gamma delle attività. Tale principio di proporzionalità implica anche che per le esposizioni al dettaglio vengono riconosciute procedure di rating il più possibile semplici, anche secondo il metodo basato sui rating interni.

Motivazione

The committee welcomes and follows the Council amendment. When the directive is implemented there is a need to ensure that smaller institutions are not disproportionately burdened in their business activity by prudential requirements.
There is also a need to prevent the advantages for consumers and SMUs of reducing own funds for retail exposures from being offset by the excessive complexity of rating processes and hence the rating cost. The proposal is in line with the Union’s general policy aim of simplifying SMUs’ access to financial resources (e.g. European Council 2005 Spring summit).

Emendamento 9

Considerando 35 ter (nuovo)

 

(35 ter) Il Parlamento europeo accoglie con favore la natura evolutiva della presente direttiva, ossia che gli enti possono scegliere da un metodo ramificato di complessità variabile. In particolare, per consentire agli enti creditizi di dimensioni minori di adottare il metodo basato sui rating interni, più sensibile al rischio, se del caso le autorità competenti applicano le disposizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettere a) e b). Le disposizioni vanno interpretate nel senso che le classi di rischio di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere a) e b) comprendono tutte le esposizioni che, direttamente o indirettamente, sono equiparate a quella di cui alla presente direttiva. Come regola generale, le autorità competenti non devono distinguere tra i metodi ramificati in relazione alle procedure di vigilanza, ossia alle banche che operano a norma del metodo standardizzato non deve essere applicata una vigilanza più rigorosa.

Emendamento 10

Considerando 36

(36) Occorre accordare un maggiore riconoscimento alle tecniche di attenuazione del rischio di credito nel quadro di norme miranti ad assicurare che la solvibilità non venga compromessa da un indebito riconoscimento.

(36) Occorre accordare un maggiore riconoscimento alle tecniche di attenuazione del rischio di credito nel quadro di norme miranti ad assicurare che la solvibilità non venga compromessa da un indebito riconoscimento. Nella misura del possibile occorre che nel metodo standardizzato, ma anche negli altri metodi, siano riconosciute le tutele bancarie volte ad attenuare i rischi di credito già consuete nei diversi Stati membri.

Motivazione

It is important to ensure that the existing security techniques are still recognised in future, such as exposure assignment.

Emendamento 11

Considerando 38

(38) Il rischio operativo rappresenta un rischio notevole per gli enti creditizi e pertanto deve essere coperto con fondi propri. E' essenziale tener conto delle diversità degli enti creditizi nella Comunità, prevedendo sistemi alternativi di calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo che incorporino livelli diversi di sensibilità al rischio e che richiedano gradi diversi di sofisticatezza. Occorre prevedere adeguati incentivi per spingere gli enti creditizi ad adottare i metodi che presentano una maggiore sensibilità al rischio. Dato che le tecniche di misurazione e di gestione del rischio operativo sono ancora in fase di evoluzione, le norme devono essere soggette a costante riesame e se del caso aggiornate, in particolare per quanto riguarda i requisiti patrimoniali applicabili alle diverse aree di attività e il riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio.

(38) Il rischio operativo rappresenta un rischio notevole per gli enti creditizi e pertanto deve essere coperto con fondi propri. E' essenziale tener conto delle diversità degli enti creditizi nella Comunità, prevedendo sistemi alternativi di calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo che incorporino livelli diversi di sensibilità al rischio e che richiedano gradi diversi di sofisticatezza. Occorre prevedere adeguati incentivi per spingere gli enti creditizi ad adottare i metodi che presentano una maggiore sensibilità al rischio. Dato che le tecniche di misurazione e di gestione del rischio operativo sono ancora in fase di evoluzione, le norme devono essere soggette a costante riesame e se del caso aggiornate, in particolare per quanto riguarda i requisiti patrimoniali applicabili alle diverse aree di attività e il riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio. Particolare attenzione va prestata a questo proposito alle assicurazioni nei metodi semplificati di calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio operativo.

Motivazione

Il relatore si compiace del fatto che sia prevista una verifica regolare ed eventualmente un aggiornamento dei metodi di valutazione del rischio operativo che sono tuttora in parte troppo grossolani. Ciò vale in particolare per la possibilità di tener conto delle assicurazioni nei metodi semplificati per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio operativo.

Emendamento 12

Considerando 48

(48) Affinché il mercato interno nel settore bancario possa funzionare efficacemente, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria deve contribuire all'applicazione uniforme della presente direttiva e alla convergenza delle prassi di vigilanza in tutta la Comunità.

(48) Affinché il mercato interno nel settore bancario possa funzionare efficacemente, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria deve contribuire all'applicazione uniforme della presente direttiva e alla convergenza delle prassi di vigilanza in tutta la Comunità. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria deve riferire annualmente al comitato bancario europeo nonché al Parlamento europeo sui progressi realizzati per quanto riguarda la convergenza delle prassi di vigilanza e l'esercizio dei diritti di opzione nazionali.

Motivazione

Il relatore si compiace della richiesta del Consiglio secondo la quale il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria deve riferire annualmente sui progressi realizzati per quanto riguarda la convergenza delle prassi di vigilanza. Occorre però, oltre al comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, riferire anche al Parlamento europeo. In questo modo si consentirà ad entrambe le istituzioni di seguire strettamente l'auspicata convergenza delle prassi di vigilanza nonché l'esercizio dei diritti di opzione nazionali.

Emendamento 13

Considerando 48 bis (nuovo)

 

(48 bis) La Commissione e il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria devono consentire un controllo parlamentare e politico della loro attività per ovviare al rischio di una prassi regolamentare senza legittimazione democratica sia per quanto riguarda l'armonizzazione europea che, parallelamente, per quanto riguarda l'applicazione a livello nazionale.

Motivazione

Secondo il relatore occorre garantire che l'attività del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria sia soggetto a controllo democratico.

Emendamento 14

Considerando 57 bis (nuovo)

 

(57 bis) L'adozione delle misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva e l'esercizio dei poteri conferiti alla Commissione a norma della stessa sono subordinati al pieno rispetto da parte di tutte le istituzioni europee dell'accordo politico vigente basato sulla risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2002 sulla legislazione sui servizi finanziari1, sulla dichiarazione ufficiale resa in pari data dinanzi al Parlamento europeo dalla Commissione e sulla lettera del Commissario Bolkestein del 2 ottobre 20012 per quanto riguarda la salvaguardia il ruolo del Parlamento in detta procedura. Occorre assicurare le prerogative del Parlamento nei termini di cui all'articolo I-36 del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa. Pertanto le disposizioni che conferiscono alla Commissione le competenze di esecuzione non devono entrare in vigore fino a quando un accordo interistituzionale non codifichi l'attuale accordo.

 

------------------

1 GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 115.

2 GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 83.

Emendamento 15

Articolo 1, paragrafo 3

3. Gli enti esclusi a titolo permanente a norma dell'articolo 5, eccettuate, tuttavia, le banche centrali degli Stati membri, sono considerati enti finanziari ai fini dell'applicazione dell'articolo 39 e del titolo V, capo 4, sezione 1.

3. Gli enti esclusi a titolo permanente a norma dell'articolo 2, eccettuate, tuttavia, le banche centrali degli Stati membri, sono considerati enti finanziari ai fini dell'applicazione dell'articolo 39 e del titolo V, capo 4, sezione 1.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 16

Articolo 3, paragrafo 1, comma 3

Ove si tratti di enti creditizi diversi da quelli costituiti in zone recentemente sottratte al mare o risultanti dalla fusione o scissione di enti esistenti dipendenti dall'organismo centrale, la Commissione può, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 150, fissare norme supplementari per l'applicazione del secondo comma, ivi compresa l'abrogazione delle esenzioni previste al primo comma, quando ritiene che il collegamento di nuovi enti che beneficiano del regime previsto al secondo comma possa avere effetti negativi sulla concorrenza.

Ove si tratti di enti creditizi diversi da quelli costituiti in zone recentemente sottratte al mare o risultanti dalla fusione o scissione di enti esistenti dipendenti dall'organismo centrale, la Commissione può, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 151, fissare norme supplementari per l'applicazione del secondo comma, ivi compresa l'abrogazione delle esenzioni previste al primo comma, quando ritiene che il collegamento di nuovi enti che beneficiano del regime previsto al secondo comma possa avere effetti negativi sulla concorrenza.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 17

Articolo 4, punto 6

6) «enti»: ai fini del titolo V, capo 2, sezioni 2 e 3, gli enti di cui alla definizione dell'[articolo 2, punto 3, della direttiva 93/6/CEE del Consiglio];

6) «enti»: ai fini del titolo V, capo 2, sezioni 2 e 3, gli enti di cui alla definizione dell'[articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 93/6/CEE del Consiglio];

Motivazione

Cross reference / Typographical error

Emendamento 18

Articolo 4, punto 6 bis (nuovo)

 

6 bis) "piccola o media impresa": l'impresa che appartiene ad un gruppo il cui fatturato complessivo annuale consolidato è inferiore a 50 milioni di EUR; in casi motivati, il fatturato complessivo annuale consolidato può superare i 50 milioni di EUR;

Motivazione

In vista della classificazione sulla base del portafoglio di negoziazione è necessaria una definizione del concetto di "piccola o media impresa"che dovrebbe essere identica a quella della corrispondente definizione del portafoglio delle imprese (Allegato VII, parte 1, punto 4).

Emendamento 19

Articolo 4, punto 10

10) «partecipazione ai fini dell'articolo 57, paragrafo 2, lettere o) e p), degli articoli da 71 a 73 e del titolo V, capo 4 »: una partecipazione ai sensi dell'articolo 17, prima frase, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, oppure il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20% dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

10) «partecipazione ai fini dell'articolo 57, lettere o) e p), degli articoli da 71 a 73 e del titolo V, capo 4 »: una partecipazione ai sensi dell'articolo 17, prima frase, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, oppure il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20% dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 20

Articolo 4, punto 14

14) «ente creditizio impresa madre in uno Stato membro»: un ente creditizio avente come filiazione un ente creditizio o un ente finanziario o che detenga una partecipazione in detti enti, e che non sia a sua volta filiazione di un altro ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria creata nello stesso Stato membro, e nel quale nessun altro ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro detenga una partecipazione;

14) «ente creditizio impresa madre in uno Stato membro»: un ente creditizio avente come filiazione un ente creditizio o un ente finanziario o che detenga una partecipazione in detti enti, e che non sia a sua volta filiazione di un altro ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria creata nello stesso Stato membro;

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio volta a chiarire e migliorare la definizione.

Emendamento 21

Articolo 4, punto 16

16) «ente creditizio impresa madre nell'UE»: ente creditizio impresa madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un altro ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o di una società di partecipazione finanziaria creata in uno qualsiasi degli Stati membri e nel quale nessun altro ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri detenga una partecipazione;

16) «ente creditizio impresa madre nell'UE»: ente creditizio impresa madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un altro ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o di una società di partecipazione finanziaria creata in uno qualsiasi degli Stati membri;

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio.

Emendamento 22

Articolo 4, punto 17

17) «società di partecipazione finanziaria madre nell'UE»: una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri;

17) «società di partecipazione finanziaria madre nell'UE»: una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o di un'altra società di partecipazione finanziaria creata in uno qualsiasi degli Stati membri;

Motivazione

Alignment with Council proposal. Replaces amemdment 14 of the Radwan draft report.

Emendamento 23

Articolo 4, punto 18

18) «enti del settore pubblico»: organismi amministrativi non commerciali dipendenti dalle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali, oppure da autorità che a parere delle autorità competenti esercitino le stesse responsabilità attribuite alle amministrazioni regionali e alle autorità locali;

18) «enti del settore pubblico»: organismi amministrativi non commerciali dipendenti dalle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali, oppure da autorità che a parere delle autorità competenti esercitino le stesse responsabilità attribuite alle amministrazioni regionali e alle autorità locali o imprese non commerciali di proprietà di governi centrali che usufruiscono di accordi specifici (garanzie) o possono includere organismi autoamministrati disciplinati per legge che sono soggetti al controllo pubblico, come Camere e istituti di sicurezza sociale;

Motivazione

Follows from amendment 111 of the Radwan draft report.

Emendamento 24

Articolo 4, punto 26

26) «perdita»: perdita economica, compresi sconti significativi sul nominale, nonché i costi rilevanti diretti e indiretti collegati al recupero del credito;

26) «perdita»: ai fini del titolo V, capo 2, sezione 3, perdita economica, compresi sconti significativi sul nominale, nonché i costi rilevanti diretti e indiretti collegati al recupero del credito;

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio.

Emendamento 25

Articolo 4, punto 28

28) «fattore di conversione»: il rapporto tra la parte non utilizzata di una linea di credito soggetta ad un limite prestabilito, che verrà utilizzata in caso di inadempimento e risulterà quindi in un'esposizione, e la parte attualmente non utilizzata di detta linea di credito;

28) «fattore di conversione»: il rapporto tra la parte non utilizzata di una linea di credito che verrà utilizzata in caso di inadempimento e risulterà quindi in un'esposizione, e la parte attualmente non utilizzata di detta linea di credito, l'entità della linea di credito è determinata dal limite prestabilito, a meno che il limite non prestabilito sia più elevato;

Motivazione

Alignment with Council proposal. Substitution of amendment 16 of Radwan report.

Emendamento 26

Articolo 4, punto 29

29) «perdita attesa»: il rapporto tra l'importo che si prevede andrà perso su un'esposizione a seguito del potenziale inadempimento di una controparte o in caso di diluizione nel corso di un periodo di un anno e l'importo dell'esposizione al momento dell'inadempimento;

29) «perdita attesa»: ai fini del titolo V, capo 2, sezione 3, il rapporto tra l'importo che si prevede andrà perso su un'esposizione a seguito del potenziale inadempimento di una controparte o in caso di diluizione nel corso di un periodo di un anno e l'importo dell'esposizione al momento dell'inadempimento;

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio.

Emendamento 27

Articolo 4, punto 33

33) «operazione di vendita con patto di riacquisto»: operazione disciplinata da un accordo rientrante nella definizione di "operazione di vendita con patto di riacquisto" di cui all'[articolo 3, lettera m), della direttiva 93/6/CEE];

33) «operazione di vendita con patto di riacquisto»: operazione disciplinata da un accordo rientrante nella definizione di "operazione di vendita con patto di riacquisto" di cui all'[articolo 3, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 93/6/CEE];

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 28

Articolo 4, punto 34

34) «concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito»: operazione rientrante nella definizione di "concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito" di cui all'[articolo 3, lettera n), della direttiva 93/6/CEE]

34) «concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito»: operazione rientrante nella definizione di "concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito" di cui all'[articolo 3, paragrafo 1, lettera n), della direttiva 93/6/CEE]

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 29

Articolo 4, punto 45, lettera b)

b) due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono legami in termini di controllo ai sensi del primo trattino, ma che sotto il profilo del rischio devono essere considerate un insieme in quanto esistono tra di loro legami tali che con tutta probabilità, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, l'altra o tutte le altre potrebbero incontrare difficoltà di rimborso;

b) due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono legami in termini di controllo ai sensi della lettera a), ma che sotto il profilo del rischio devono essere considerate un insieme in quanto esistono tra di loro legami tali che con tutta probabilità, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, l'altra o tutte le altre potrebbero incontrare difficoltà di rimborso;

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 30

Articolo 4, punto 47 bis (nuovo)

 

47 bis) «crediti commerciali acquistati»: i crediti commerciali acquistati da un ente creditizio che possono essere trattati con un approccio distinto basato sul rischio di inadempimento dei debitori dei crediti commerciali e sul rischio di diluizione, invece che come esposizioni verso i venditori di crediti commerciali cui fa ricorso.

Motivazione

The Basel Committee did not intend to capture Factoring and Invoice Discounting business within the Purchased Receivables approach. These changes are required to enable firms to adopt the more appropriate corporate secured lending approaches for such product groups. If the Directive remains unchanged and is applied literally by member states, it would pose a significant risk to SME liquidity.

Emendamento 31

Articolo 6

Gli Stati membri prevedono che gli enti creditizi devono aver ricevuto un'autorizzazione prima di iniziare l'attività. Fatte salve le disposizioni degli articoli da 7 a 9 e degli articoli 11 e 12, essi ne fissano le condizioni e le notificano alla Commissione.

Gli Stati membri prevedono che gli enti creditizi devono aver ricevuto un'autorizzazione prima di iniziare l'attività. Fatte salve le disposizioni degli articoli da 7 a 12, essi ne fissano le condizioni e le notificano alla Commissione.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 32

Articolo 24, paragrafo 1, lettera e)

e) l'ente finanziario è incluso effettivamente, in particolare per le attività in questione, nella vigilanza su base consolidata alla quale è sottoposta l'impresa madre, o ciascuna delle imprese madri, in conformità al titolo V, capo 4, sezione 1, segnatamente per il calcolo del coefficiente di solvibilità, per il controllo dei grandi fidi e per la limitazione delle partecipazioni prevista dall'articolo 120.

e) l'ente finanziario è incluso effettivamente, in particolare per le attività in questione, nella vigilanza su base consolidata alla quale è sottoposta l'impresa madre, o ciascuna delle imprese madri, in conformità al titolo V, capo 4, sezione 1, segnatamente ai fini dei requisiti minimi di fondi propri di cui all'articolo 75, per il controllo dei grandi fidi e per la limitazione delle partecipazioni prevista dall'articolo 120 all'articolo 122.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 33

Articolo 26, paragrafo 4

4. Per le succursali che hanno iniziato l'attività, secondo le disposizioni dello Stato membro ospitante, prima del 1° gennaio 1993, si presume che esse siano già state oggetto della procedura di cui all'articolo 25 e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ad esse si applicano, a decorrere dalla predetta data, le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 23, alle sezioni 2 e 5 e all'articolo 43.

4. Per le succursali che hanno iniziato l'attività, secondo le disposizioni dello Stato membro ospitante, prima del 1° gennaio 1993, si presume che esse siano già state oggetto della procedura di cui all'articolo 25 e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ad esse si applicano, a decorrere dalla predetta data, le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 23 e all'articolo 43, alle sezioni 2 e 5.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 34

Articolo 36

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui si sono verificati rifiuti ai sensi degli articoli 25 e 26, o per i quali sono stati adottati dei provvedimenti in conformità delle disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 3.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui si sono verificati rifiuti ai sensi degli articoli 25 e 26, paragrafi da 1 a 3, o per i quali sono stati adottati dei provvedimenti in conformità delle disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 3.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 35

Articolo 46, comma 1

Gli Stati membri possono concludere con le autorità competenti di paesi terzi e con le autorità o organi di tali paesi di cui all'articolo 47 e all'articolo 48, paragrafo 1 accordi di cooperazione che prevedano scambi d'informazioni solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Questo scambio di informazioni deve avere lo scopo di contribuire all'esecuzione del compito di vigilanza da parte delle autorità o organi suddetti.

Gli Stati membri possono concludere con le autorità competenti di paesi terzi e con le autorità o organi di tali paesi di cui all'articolo 47 e all'articolo 48, paragrafo 1 accordi di cooperazione che prevedano scambi d'informazioni solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 44, paragrafo 1. Questo scambio di informazioni deve avere lo scopo di contribuire all'esecuzione del compito di vigilanza da parte delle autorità o organi suddetti.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 36

Articolo 57, lettera o), punto i)

i) imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 6 della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, dell'articolo 6 della prima direttiva 79/267/CEE1 del Consiglio o dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

i) imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 6 della prima direttiva 73/239/CEE1 del Consiglio, dell'articolo 4 della direttiva 2002/83/CE1 del Consiglio o dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

------------------

1 GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1.

------------------

1 GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 37

Articolo 57, lettera p), punto ii)

ii) strumenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 79/267/CEE;

ii) strumenti di cui all'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2002/83/CE;

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 38

Articolo 58

In caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio, ente finanziario, impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio di queste ultime, l'autorità competente può consentire deroghe alle disposizioni relative alle deduzioni di cui alle lettere da l) a p).

In caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio, ente finanziario, impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio di queste ultime, l'autorità competente può consentire deroghe alle disposizioni relative alle deduzioni di cui alle lettere da l) a p) dell'articolo 57.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 39

Articolo 59

In alternativa alle deduzioni degli elementi di cui alle lettere da o) a p), gli Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare, mutatis mutandis, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE. Il metodo 1 («consolidamento contabile») può essere applicato soltanto qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.

In alternativa alle deduzioni degli elementi di cui alle lettere da o) a p) dell'articolo 57, gli Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare, mutatis mutandis, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE. Il metodo 1 («consolidamento contabile») può essere applicato soltanto qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 40

Articolo 60, comma 1

Gli Stati membri possono stabilire che, per il calcolo dei fondi propri su base individuale, gli enti creditizi soggetti alla vigilanza su base consolidata conformemente alle disposizioni del capo 4, sezione 1 o alla vigilanza supplementare ai sensi della direttiva 2002/87/CE, non siano tenuti a dedurre gli elementi di cui alle lettere da l) a p) detenuti in enti creditizi, enti finanziari, imprese di assicurazione o di riassicurazione, società di partecipazione assicurativa, inclusi nel consolidamento o nell'ambito della vigilanza supplementare.

Gli Stati membri stabiliscono che, per il calcolo dei fondi propri su base individuale, gli enti creditizi soggetti alla vigilanza su base consolidata conformemente alle disposizioni del capo 4, sezione 1 o che sono associati a un ente centrale e, in quanto gruppo, soddisfano i requisiti del livello minimo di fondi propri su base consolidata, o alla vigilanza supplementare ai sensi della direttiva 2002/87/CE, non deducono gli elementi di cui alle lettere da l) a p) dell'articolo 57 detenuti in enti creditizi, enti finanziari, imprese di assicurazione o di riassicurazione, società di partecipazione assicurativa, inclusi nel consolidamento o nell'ambito della vigilanza supplementare.

Motivazione

The existing Article introduces a national discretion which will result in different approaches across the EU, leading to significant competitive distortions in respect of capital requirements for identical underlying business. The proposed change provides an important levelling of the playing field.

Emendamento 41

Articolo 62

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sui progressi realizzati nella convergenza mirante ad una definizione comune di fondi propri. Entro il 1° gennaio 2009, sulla base delle relazioni, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica del presente articolo e degli articoli da 35 a 39.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sui progressi realizzati nella convergenza mirante ad una definizione comune di fondi propri. Entro il 1° gennaio 2009, sulla base delle relazioni, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica degli articoli della presente sezione.

Motivazione

Si sostiene la modifica del riferimento incrociato proposta dal Consiglio.

Emendamento 42

Articolo 63, paragrafo 2, comma 2

Si aggiungono inoltre le azioni privilegiate cumulative diverse da quelle previste all'articolo 57, paragrafo 2, lettera h).

Si aggiungono inoltre le azioni privilegiate cumulative diverse da quelle previste all'articolo 57, lettera h).

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 43

Articolo 63, paragrafo 3

3. Per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, sottosezione 2, gli importi positivi risultanti dal calcolo di cui all'allegato VII, parte 1, punto 34 possono essere riconosciuti come altri elementi fino a concorrenza dello 0,6% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla sottosezione 2. Per detti enti creditizi le rettifiche di valore e gli accantonamenti inclusi nel calcolo di cui all'allegato VII, sezione 3, parte 1, punto 34 e le rettifiche di valore e gli accantonamenti per esposizioni di cui all'articolo 57, lettera e) non sono inclusi nei fondi propri se non conformemente alla presente disposizione. A questo fine, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non comprendono gli importi calcolati in relazione alle posizioni inerenti a cartolarizzazione per le quali sia previsto un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%.

3. Per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, sottosezione 2, gli importi positivi risultanti dal calcolo di cui all'allegato VII, parte 1, punto 34 possono essere riconosciuti come altri elementi fino a concorrenza dello 0,6% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla sottosezione 2. Per detti enti creditizi le rettifiche di valore e gli accantonamenti inclusi nel calcolo di cui all'allegato VII, parte 1, punto 34 e le rettifiche di valore e gli accantonamenti per esposizioni di cui all'articolo 57, lettera e) non sono inclusi nei fondi propri se non conformemente alla presente disposizione. A questo fine, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non comprendono gli importi calcolati in relazione alle posizioni inerenti a cartolarizzazione per le quali sia previsto un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 44

Articolo 65, paragrafo 1, alinea

1. Quando il calcolo deve essere effettuato su base consolidata, gli elementi enunciati all'articolo 57, paragrafo 2, sono presi in considerazione in base ai loro importi consolidati conformemente alle norme fissate al capo 4, sezione 1. Inoltre possono essere assimilati alle riserve consolidate, per il calcolo dei fondi propri, i seguenti elementi quando sono creditori («negativi»):

1. Quando il calcolo deve essere effettuato su base consolidata, gli elementi enunciati all'articolo 57, sono presi in considerazione in base ai loro importi consolidati conformemente alle norme fissate al capo 4, sezione 1. Inoltre possono essere assimilati alle riserve consolidate, per il calcolo dei fondi propri, i seguenti elementi quando sono creditori («negativi»):

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 45

Articolo 66, paragrafo 1, lettera a)

a) il totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) è limitato al massimo al 100% degli elementi di cui alla lettera a) più gli elementi di cui alle lettere b) e c) meno quelli indicati alle lettere da i) a k) e al 50% degli importi di cui alla lettera q);

a) il totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) è limitato al massimo al 100% degli elementi di cui alla lettera a) più gli elementi di cui alle lettere b) e c) meno quelli indicati alle lettere da i) a k);

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio. Dopo il terzo documento di consultazione, il Comitato di Basilea ha ricalibrato le ponderazioni di rischio dei requisiti del metodo IRB sulla base del concetto di "unexpected losses (UL)", precisando cioè che è necessario detenere il patrimonio regolamentare solo per gli scostamenti inattesi dalle perdite attese (perdite inattese) (UL). Le perdite attese (EL) sono coperte da rettifiche di valore e margini d'interesse. Non è stato più possibile tener pienamente conto dei necessari adeguamenti della Convenzione quadro di Basilea nel progetto di direttiva della Commissione.

Emendamento 46

Articolo 66, paragrafo 1, lettera b)

b) il totale degli elementi di cui alle lettere da g) a h) è limitato al massimo al 50% degli elementi di cui alla lettera a) più gli elementi di cui alle lettere b) e c) meno quelli indicati alle lettere da i) a k) e al 50% degli importi di cui alla lettera q);

b) il totale degli elementi di cui alle lettere da g) a h) è limitato al massimo al 50% degli elementi di cui alla lettera a) più gli elementi di cui alle lettere b) e c) meno quelli indicati alle lettere da i) a k);

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento 47

Articolo 66, paragrafo 1, lettera c)

c) il totale degli elementi di cui alla lettera l) viene dedotto dal totale degli elementi.

soppresso

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento 48

Articolo 66, paragrafo 2

2) Gli elementi di cui all'articolo 57, lettera r) sono dedotti dal totale degli elementi di cui alle lettere da a) a h) dello stesso articolo, a meno che l'ente creditizio non includa i primi nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 75 conformemente all'allegato IX, parte 4.

2) Il totale degli elementi di cui all'articolo 57, lettere da l) a r) è dedotto per metà dal totale degli elementi di cui alle lettere da a) a c) meno quelli indicati alle lettere da i) a k) e per metà dal totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) dell'articolo 57, una volta applicate le limitazioni di cui al paragrafo 1. Nella misura in cui la metà del totale degli elementi di cui alle lettere da l) a r) eccede il totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h), l'eccedenza è dedotta dal totale degli elementi di cui alle lettere da a) a c) meno quelli indicati alle lettere da i) a k). Gli elementi di cui alla lettera r) non sono dedotti se sono stati inclusi nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 75 conformemente all'allegato IX, parte 4.

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento articolo 4, punto 14.

Emendamento 49

Articolo 66, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Ai fini delle sezioni 5 e 6, le disposizioni della presente sezione vanno lette senza tenere conto degli elementi di cui all'articolo 57, lettere da q) e r) e dell'articolo 63, paragrafo 3.

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento articolo 4, punto 14.

Emendamento 50

Articolo 69, paragrafo 1, lettera b)

b) l'impresa madre si assume l'obbligo incondizionato, esplicito e irrevocabile di trasferire fondi propri alla filiazione e di coprirne le passività, ovvero i rischi delle filiazioni sono di entità trascurabile;

b) l'impresa madre soddisfa l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudenziale della filiazione e dichiara, con il consenso dell'autorità competente, di garantire l'impegno assunto dalla filiazione, ovvero i rischi delle filiazioni sono di entità trascurabile;

Emendamento 51

Articolo 69, paragrafo 1, lettera d)

d) l'impresa madre ha il diritto di nominare e revocare la maggioranza dei membri dell'organo di direzione della filiazione.

d) l'impresa madre ha il diritto di nominare e revocare la maggioranza dei membri dell'organo di direzione della filiazione, se ciò è consentito dalle norme di diritto societario, o dell'organo di vigilanza della stessa.

Motivazione

This provision contravenes share law in Member States where appointing and removing members of the management body is by law the formal responsibility of the supervisory board.

Emendamento 52

Articolo 69, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri possono optare di non applicare le disposizioni dell'articolo 68 a un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro ove esso sia soggetto ad autorizzazione e supervisione dello Stato membro in questione e sia inserito nella vigilanza su base consolidata e purché siano soddisfatti i requisiti seguenti, al fine di assicurare che i fondi propri siano adeguatamente suddivisi tra l'impresa madre e le filiali:

 

a) non vi sono impedimenti giuridici o sostanziali, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività all'ente creditizio impresa madre in uno Stato membro;

 

b) le procedure di valutazione, calcolo e controllo dei rischi pertinenti per la vigilanza consolidata comprendono l'ente creditizio impresa madre in uno Stato membro;

 

c) le autorità competenti che si avvalgono delle disposizioni del presente paragrafo informano le autorità competenti di tutti gli Stati membri.

Emendamento 53

Articolo 69, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 144, le autorità competenti dello Stato membro che si avvale del paragrafo 2 bis, pubblicano le seguenti informazioni secondo le modalità di cui all'articolo 144:

 

a) i criteri utilizzati per determinare se non vi sono impedimenti giuridici o sostanziali, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività;

 

b) il numero di enti creditizi imprese madri che si avvalgono del disposto di cui al paragrafo 2 bis e il numero di essi che incorporano filiazioni in un paese terzo;

 

c) su base aggregata per lo Stato membro:

 

i) l'importo totale dei fondi propri su base consolidata dell'ente creditizio impresa madre in uno Stato membro che si avvale del disposto di cui al paragrafo 2 bis, detenuto da filiazioni in un paese terzo;

 

ii) la percentuale dell'importo totale dei fondi propri su base consolidata dell'ente creditizio impresa madre nello Stato membro che si avvale del disposto di cui al paragrafo 2 bis, costituita da fondi propri detenuti da filiazioni in un paese terzo;

 

iii) la percentuale dell'importo totale minimo dei fondi propri a norma dell'articolo 75 su base consolidata dell'ente creditizio impresa madre nello Stato membro che si avvale del disposto di cui al paragrafo 2 bis, costituita da fondi propri detenuti da filiazioni in un paese terzo

Emendamento 54

Articolo 70, paragrafo 1

Le autorità competenti possono autorizzare caso per caso gli enti creditizi imprese madri in uno Stato membro a includere nel calcolo dei requisiti ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, le filiazioni aventi sede nella Comunità che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettere a), c) e d) e le cui esposizioni o passività rilevanti siano detenute nei confronti di detto ente creditizio impresa madre in uno Stato membro.

1. Fatti salvi i paragrafi 1bis - 1quater, le autorità competenti possono autorizzare caso per caso gli enti creditizi imprese madri a includere nel calcolo dei requisiti ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, le filiazioni che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettere c) e d) e le cui esposizioni o passività rilevanti siano detenute nei confronti di detto ente creditizio impresa madre.

Motivazione

Alignment with Council proposal + editorial error. Substitution of am 25 of Radwan draft report.

Emendamento 55

Articolo 70, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il trattamento di cui al paragrafo 1 è ammesso soltanto qualora l'ente creditizio impresa madre dimostri pienamente alle autorità competenti le circostanze e le disposizioni, comprese quelle giuridiche, in base alle quali non vi sono, e non sono previsti, impedimenti giuridici, sostanziali o pratici, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività su richiesta della filiazione all'impresa madre.

Motivazione

Credit institutions, including those that typically service small retail consumers and SMEs, often hold mortgages or leased assets within subsidiaries. The amendment to Article 70 seeks to ensure that competent authorities can take full and appropriate account of the prudential risk posed by subsidiaries to credit institutions at an individual level. To avoid incurring prohibitive costs, the requirement of subsidiaries should be the ability to repay liabilities when due.

Emendamento 56

Articolo 70, paragrafo 1 ter (nuovo)

 

1 ter. Se un'autorità competente esercita il potere discrezionale di cui al paragrafo 1, essa informa regolarmente e almeno una volta all'anno le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri sul ricorso fatto al paragrafo 1 e sulle circostanze e disposizioni di cui al paragrafo 1 bis. Se la filiazione ha sede in un paese terzo, l'autorità competente fornisce le medesime informazioni anche alle autorità competenti del paese terzo in questione.

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 70, paragrafo 1.

Emendamento 57

Articolo 70, paragrafo 1 quater (nuovo)

 

1 quater. Fatti salvi i principi generali dell'articolo 144, le autorità competenti che si avvalgono del paragrafo 1 pubblicano le seguenti informazioni secondo le modalità previste all'articolo 144:

 

a) i criteri utilizzati per determinare se non vi sono impedimenti giuridici, sostanziali o pratici, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività;

 

b) il numero degli enti creditizi imprese madri che si avvalgono del paragrafo 1 e il numero di questi enti che incorporano filiazioni in un paese terzo;

 

c) su base aggregata per lo Stato membro:

 

i) l'importo totale dei fondi propri degli enti creditizi imprese madri che si avvalgono del paragrafo 1, detenuti in filiazioni situate in un paese terzo;

 

ii) la percentuale dell'importo totale dei fondi propri degli enti creditizi imprese madri che si avvalgono del paragrafo 1, rappresentata dai fondi propri detenuti in filiazioni situate in un paese terzo;

 

iii) la percentuale dell'importo totale minimo di fondi propri fissato all'articolo 75 degli enti creditizi imprese madri che si avvalgono del paragrafo 1, rappresentata dai fondi propri detenuti in filiazioni situate in un paese terzo.

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 70, paragrafo 1.

Emendamento 58

Articolo 70, paragrafo 1, comma 2

Tuttavia, per quanto riguarda le loro filiazioni più importanti, pubblicano le informazioni specificate all'allegato XII, parte 1, punto 5, su base individuale o subconsolidata.

Le filiazioni più importanti degli enti creditizi imprese madri nell'UE, pubblicano le informazioni specificate all'allegato XII, parte 1, punto 5, su base individuale o subconsolidata. Le autorità competenti dell'ente creditizio impresa madre classificano le filiazioni più importanti.

Motivazione

Si riprende la proposta di emendamento del Consiglio.

Emendamento 59

Articolo 70, paragrafo 2, comma 2

Tuttavia, per quanto riguarda le loro filiazioni più importanti, pubblicano le informazioni specificate all'allegato XII, parte 1, punto 5, su base individuale o subconsolidata.

Le filiazioni più importanti di società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, pubblicano le informazioni specificate all'allegato XII, parte 1, punto 5, su base individuale o subconsolidata. Le autorità competenti dell'ente creditizio impresa madre classificano le filiazioni più importanti.

Motivazione

Si riprende la proposta di emendamento del Consiglio.

Emendamento 60

Articolo 72, paragrafo 3

3. Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione degli articoli da 125 a 131 possono decidere di non applicare, in tutto o in parte, i paragrafi 1 e 2 agli enti creditizi inclusi in un'informativa equivalente pubblicata su base consolidata da parte dell'impresa madre avente sede in un paese terzo.

3. Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione degli articoli 125 e 126 possono decidere di non applicare, in tutto o in parte, i paragrafi 1 e 2 agli enti creditizi inclusi in un'informativa equivalente pubblicata su base consolidata da parte dell'impresa madre avente sede in un paese terzo.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 61

Articolo 73, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri o le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione degli articoli da 125 a 131 possono rinunciare, nei casi indicati di seguito ad includere nel consolidamento un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari, che è una filiazione o in cui è detenuta una partecipazione:

1. Gli Stati membri o le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione degli articoli 125 e 126 possono rinunciare, nei casi indicati di seguito ad includere nel consolidamento un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari, che è una filiazione o in cui è detenuta una partecipazione:

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 62

Articolo 74, paragrafo 2, comma 1

2. Nonostante i requisiti di cui agli articoli da 68 a 72, le autorità competenti vigilano affinché i calcoli per la verifica del rispetto da parte degli enti creditizi degli obblighi previsti all'articolo 75 vengano effettuati almeno due volte l'anno.

2. Nonostante i requisiti di cui agli articoli da 68 a 72, i calcoli per la verifica del rispetto da parte degli enti creditizi degli obblighi previsti all'articolo 75 sono effettuati almeno due volte l'anno.

Motivazione

Si riprende la proposta di emendamento del Consiglio inteso a trasferire agli enti creditizi la responsabilità per i calcoli.

Emendamento 63

Articolo 74, paragrafo 2, comma 2

I calcoli vengono effettuati o dagli stessi enti creditizi, nel qual caso essi notificano alle autorità competenti i risultati ottenuti e gli elementi di calcolo richiesti, o dalle autorità competenti sulla base dei dati forniti dagli enti creditizi.

Gli enti creditizi notificano alle autorità competenti i risultati ottenuti e gli elementi di calcolo richiesti.

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 74, paragrafo 2.

Emendamento 64

Articolo 75, comma unico, lettera b)

b) relativamente alle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione, per il rischio di posizione, per il rischio di regolamento, per il rischio di controparte e, qualora sia possibile superare i limiti di cui agli articoli da 111 a 117, per i grandi fidi che superano tali limiti, i requisiti patrimoniali determinati conformemente alla [direttiva 93/6/CEE, capo V, sezione 4];

b) relativamente alle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione, per il rischio di posizione, per il rischio di regolamento, per il rischio di controparte e, qualora sia possibile superare i limiti di cui agli articoli da 111 a 117, per i grandi fidi che superano tali limiti, i requisiti patrimoniali determinati conformemente alla [direttiva 93/6/CEE, articolo 18 e capo V, sezione 4 di detta direttiva];

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 65

Articolo 79, paragrafo 2, lettera b)

b) l'esposizione deve essere inclusa in un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, in modo che i rischi ad essa associati siano sostanzialmente ridotti;

b) l'esposizione deve essere inclusa in un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, in modo che i rischi ad essa associati siano sostanzialmente ridotti; tuttavia, i requisiti attinenti al livello di diversificazione non devono comportare restrizioni sproporzionate per gli enti creditizi minori;

Motivazione

Requisiti troppo stringenti in materia di grado di diversificazione potrebbero portare a notevoli limitazioni delle possibilità operative degli istituti di minori dimensioni.

Emendamento 66

Articolo 79, paragrafo 2, lettera c)

c) l'importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni scadute, dovuto all'ente creditizio o all'impresa madre e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti collegati debitori non deve superare, secondo le informazioni in possesso dell'ente creditizio, 1 milione di EUR. L'ente creditizio deve compiere ogni ragionevole passo per acquisire dette informazioni.

c) l'importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni scadute, dovuto all'ente creditizio e alle imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti collegati debitori, ad esclusione però dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili, non deve superare, secondo le informazioni in possesso dell'ente creditizio, 1 milione di EUR. L'ente creditizio deve compiere ogni ragionevole passo per acquisire dette informazioni.

Emendamento 67

Articolo 79, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio può essere classificato nella classe delle esposizioni al dettaglio.

Emendamento 68

Articolo 80, paragrafo 3

3. Ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso enti, le autorità competenti decidono se adottare il metodo basato sul merito di credito dell'amministrazione centrale del territorio in cui l'ente creditizio è registrato ovvero il metodo basato sul merito di credito dell'ente controparte, conformemente all'allegato VI.

3. Ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso enti, le autorità competenti decidono se adottare il metodo basato sul merito di credito dell'amministrazione centrale del territorio in cui l'ente è registrato ovvero il metodo basato sul merito di credito dell'ente controparte, conformemente all'allegato VI.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 69

Articolo 80, paragrafo 7, alinea

7. Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a passività aventi la forma degli elementi di cui all'articolo 57, paragrafo 1, punti da 1 a 8, le autorità competenti possono esentare dai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo le esposizioni di un ente creditizio verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

7. Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a passività aventi la forma degli elementi di cui all'articolo 57, lettere a)-h), le autorità competenti possono esentare dai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo le esposizioni di un ente creditizio verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un'impresa legata da un rapporto ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

Emendamento 70

Articolo 80, paragrafo 7 bis (nuovo)

 

7 bis. Le autorità competenti possono inoltre applicare un fattore di ponderazione del rischio dello 0% alle esposizioni degli enti creditizi che soddisfano le seguenti condizioni:

 

a) i requisiti di cui al paragrafo 7, lettere a), d) ed e);

 

b) l'ente creditizio e i debitori partecipano allo stesso sistema di protezione istituzionale che soddisfa i requisiti della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi1 o rientra in un sistema congiunto di garanzia uguale o analogo a quello di cui all'articolo 3, lettera a), di detta direttiva;

 

c) le esposizioni tra i membri del sistema di cui alla lettera b) sono garantite interamente, senza limiti, dai membri nel loro insieme;

 

d) i partecipanti al sistema di cui alla lettera b) sono tenuti a fornire preavviso di almeno 24 mesi se intendono rinunciare al sistema;

 

e) sono esclusi l'uso multiplo di elementi ammissibili al calcolo di fondi propri (coefficiente multiplo) nonché qualsiasi inopportuna creazione di fondi propri tra membri del sistema di cui alla lettera b).

 

f) il sistema di cui alla lettera b) dispone di strumenti adeguati e uniformamente stabiliti per la verifica e la classificazione del rischio (tale da dare un quadro completo della situazione di rischio di ogni singolo membro) con corrispondenti possibilità di intervento;

 

g) il sistema di cui alla lettera b) effettua il proprio esame del rischio che è trasmesso a ogni singolo membro;

 

h) l'adeguatezza del sistema di cui alla lettera f) è convalidata e controllata a intervalli regolari dalle autorità competenti;

 

i) il sistema di cui alla lettera b) pubblica, almeno una volta all'anno, una relazione, comprendente un bilancio aggregato, un rendiconto dei profitti e delle perdite, un rendiconto della situazione e una relazione sul rischio del sistema di protezione istituzionale nel suo insieme. In conformità del disposto di cui all'articolo 80, paragrafo 7 bis, lettera f), le esposizioni in arretrato nel sistema di protezione istituzionale sono soggette a vigilanza a norma dell'allegato VII, parte 4, punto 44 bis.

 

----------------

1 GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.

Emendamento 71

Articolo 84, paragrafo 2, comma 2

Qualora un ente creditizio impresa madre nell'UE e le sue filiazioni ovvero un ente finanziario impresa madre nell'UE e le sue filiazioni utilizzino il metodo basato sui rating interni su base unificata per l'impresa madre e le sue filiazioni, le autorità competenti possono consentire che i requisiti minimi di cui all'allegato VII, parte 4, vengano rispettati dall'impresa madre e dalle sue filiazioni considerate congiuntamente.

Qualora un ente creditizio impresa madre nell'UE e le sue filiazioni ovvero una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e le sue filiazioni utilizzino il metodo basato sui rating interni su base unificata, le autorità competenti possono consentire che i requisiti minimi di cui all'allegato VII, parte 4, vengano rispettati dall'impresa madre e dalle sue filiazioni considerate congiuntamente.

Motivazione

Si riprendono le precisazioni proposte dal Consiglio.

Emendamento 72

Articolo 84, paragrafo 3

3. Un ente creditizio che chieda l'autorizzazione all'applicazione del metodo basato sui rating interni deve dimostrare di aver utilizzato, per le relative classi di esposizioni, sistemi di rating sostanzialmente in linea con i requisiti minimi previsti dal presente allegato ai fini della misurazione e della gestione interne del rischio almeno nel corso dei tre anni precedenti l'autorizzazione all'uso del metodo basato sui rating interni. Tale obbligo si applica a decorrere dal 31 dicembre 2010.

3. Un ente creditizio che chieda l'autorizzazione all'applicazione del metodo basato sui rating interni deve dimostrare di aver utilizzato, per le relative classi di esposizioni, sistemi di rating sostanzialmente in linea con i requisiti minimi previsti nell'allegato VII, parte 4, ai fini della misurazione e della gestione interne del rischio almeno nel corso dei due anni precedenti l'autorizzazione all'uso del metodo basato sui rating interni.

Motivazione

Si riprende la proposta di emendamento del Consiglio.

Emendamento 73

Articolo 86, paragrafo 4

4. Un ente creditizio che chieda l'autorizzazione all'utilizzo di stime interne delle perdite in caso di inadempimento e/o dei fattori di conversione deve dimostrare di aver elaborato e utilizzato stime interne delle perdite in caso di inadempimento e/o dei fattori di conversione secondo modalità sostanzialmente conformi con i requisiti minimi previsti nel presente allegato per l'utilizzo delle stime interne di detti parametri almeno nel corso dei tre anni precedenti l'autorizzazione all'uso delle stime interne delle perdite in caso di inadempimento e/o dei fattori di conversione. Tale obbligo si applica a decorrere dal 31 dicembre 2010.

4. Un ente creditizio che chieda l'autorizzazione all'utilizzo di stime interne delle perdite in caso di inadempimento e/o dei fattori di conversione deve dimostrare di aver elaborato e utilizzato stime interne delle perdite in caso di inadempimento e/o dei fattori di conversione secondo modalità sostanzialmente conformi con i requisiti minimi previsti nell'allegato VII, parte 4, per l'utilizzo delle stime interne di detti parametri almeno nel corso dei tre anni precedenti l'autorizzazione all'uso delle stime interne delle perdite in caso di inadempimento e/o dei fattori di conversione.

Motivazione

Si riprende la proposta di emendamento del Consiglio.

Emendamento 74

Articolo 86, paragrafo 2, lettera a)

a) esposizioni verso governi regionali e autorità locali che sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi della sottosezione 1;

a) esposizioni verso governi regionali, autorità locali o enti del settore pubblico che sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi della sottosezione 1;

Motivazione

Follows from amendment 111 of the Radwan draft report.

Emendamento 75

Articolo 86, paragrafo 4, lettera a)

a) deve trattarsi di esposizioni nei confronti di individui o di una piccola o media impresa, a condizione, in quest'ultimo caso, che l'importo totale dovuto all'ente creditizio o all'impresa madre e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori collegati non superi 1 milione di EUR, secondo le informazioni in possesso dell'ente creditizio, il quale deve aver adottato tutte le misure ragionevoli per verificare tale situazione;

a) deve trattarsi di esposizioni nei confronti di individui o di una piccola o media impresa, a condizione, in quest'ultimo caso, che l'importo totale dovuto all'ente creditizio o all'impresa madre e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori collegati, ad esclusione però dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili, non superi 1 milione di EUR, secondo le informazioni in possesso dell'ente creditizio, il quale deve aver adottato tutte le misure ragionevoli per verificare tale situazione;

Emendamento 76

Articolo 84, paragrafo 4, lettera c)

c) le esposizioni non sono gestite su base individuale secondo modalità analoghe alle esposizioni rientranti nella classe delle esposizioni verso imprese;

c) le esposizioni non sono gestite su base individuale secondo modalità identiche alle esposizioni rientranti nella classe delle esposizioni verso imprese;

Motivazione

Il requisito di cui alla lettera c) non deve assolutamente comportare un peggioramento della qualità dei servizi creditizi forniti alle piccole e medie imprese..

Emendamento 77

Articolo 86, paragrafo 4, lettera d)

d) ogni esposizione è inclusa in un numero significativo di esposizioni gestite in maniera analoga.

d) ogni esposizione è inclusa in un numero significativo di esposizioni gestite in maniera analoga, tuttavia, i requisiti attinenti al livello di diversificazione non devono comportare restrizioni sproporzionate per gli enti creditizi minori.

Emendamento 78

Articolo 86, paragrafo 4, comma 1 bis (nuovo)

 

Il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio è classificato nella classe delle esposizioni al dettaglio.

Motivazione

The present value of retail minimum lease payments should be considered as belonging to the retail claims or contingent retail claims class in order to guarantee consistency.

Emendamento 79

Articolo 86, paragrafo 8

8. La classe di esposizioni di cui al paragrafo 1, lettera g) include il valore residuale degli immobili dati in locazione, se non altrimenti disposto dalla presente direttiva.

8. La classe di esposizioni di cui al paragrafo 1, lettera g) include il valore residuale degli immobili dati in locazione quando il rischio su questo valore residuale non viene trasferito al locatario. Per contro, se è trasferito al locatario, tale rischio rappresenta un'obbligazione creditoria del locatario che deve essere trattata di conseguenza.

Motivazione

By definition and according to the international accounting rules, a financial lease is a financing contract whereby the risk of the residual value is transferred to the lessee. Hence, the residual value must be treated exactly as the other instalments, i.e. with a credit risk weighting and not an “other asset” risk weight. The Basel Accord clearly identifies the risk on residual value, which is a credit obligation when this risk is transferred to the lessee or belongs to the “other asset” category when the risk is kept by the lender. Unfortunately, probably by oversight, this distinction has been dropped in the Directive and must be reinserted.

Emendamento 80

Articolo 87, paragrafo 2

2. Gli importi ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati vengono calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punto 26.

2. Gli importi ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati vengono calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punto 26. Tuttavia, le aziende possono trattare il factoring e lo sconto crediti come un prestito garantito, e in questo caso non si applicano le disposizioni degli articoli 87 e 88 concernenti i crediti commerciali acquistati.

Motivazione

The Basel Committee did not intend to capture Factoring and Invoice Discounting business within the Purchased Receivables approach. These changes are required to enable firms to adopt the more appropriate corporate secured lending approaches for such product groups. If the Directive remains unchanged and is applied literally by member states, it would pose a significant risk to SME liquidity.

Emendamento 81

Articolo 87, paragrafo 4

4. In deroga al paragrafo 3, gli importi ponderati per il rischio di credito di tutte le esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera e) vengono calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punti da 15 a 24, previa approvazione delle autorità competenti. Le autorità competenti autorizzano un ente creditizio ad utilizzare il metodo di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 24 a 25 solo se l'ente creditizio soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato VII, parte 4, punti da 114 a 122.

4. In deroga al paragrafo 3, gli importi ponderati per il rischio di credito di tutte le esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera e) vengono calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punti da 15 a 24, previa approvazione delle autorità competenti. Le autorità competenti autorizzano un ente creditizio ad utilizzare il metodo di cui all'allegato VII, parte 1, punti 23 e 24 solo se l'ente creditizio soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato VII, parte 4, punti da 114 a 122.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 82

Articolo 87, paragrafo 5

5. In deroga al paragrafo 3, gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni da finanziamenti specializzati possono essere calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punto 5. Le autorità competenti emanano istruzioni sulle modalità a cui gli enti devono attenersi nell'attribuzione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati ai sensi dell'allegato VII, parte 1, punto 5, e approvano le metodologie di attribuzione utilizzate dagli enti.

5. In deroga al paragrafo 3, gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni da finanziamenti specializzati possono essere calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punto 5. Le autorità competenti emanano istruzioni sulle modalità a cui gli enti creditizi devono attenersi nell'attribuzione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati ai sensi dell'allegato VII, parte 1, punto 5, e approvano le metodologie di attribuzione utilizzate dagli enti.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 83

Articolo 87, paragrafo 11, comma 1

11. Qualora le esposizioni verso un organismo di investimento collettivo soddisfino i criteri di cui all'allegato VI, parte 1, punti da 74 a 75 e l'ente creditizio sia a conoscenza di tutte le esposizioni sottostanti dell'organismo di investimento collettivo, l'ente creditizio tiene conto di dette esposizioni sottostanti ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente ai metodi di cui alla presente sottosezione.

11. Qualora le esposizioni sotto forma di organismo di investimento collettivo soddisfino i criteri di cui all'allegato VI, parte 1, punti da 74 a 75 e l'ente creditizio sia a conoscenza di tutte le esposizioni sottostanti dell'organismo di investimento collettivo, l'ente creditizio tiene conto di dette esposizioni sottostanti ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente ai metodi di cui alla presente sottosezione.

Motivazione

The CIU treatment should refer to a situation in which a bank holds a stake in a CIU; this is evidenced by the fact that the CIU approach approximates the equity approach. However, the wording "exposures to CIU" can be interpreted as including exposures that banks have to CIUs (mainly derivatives).

Emendamento 84

Articolo 87, paragrafo 12, comma 1 e 2, alinea

12. Qualora le esposizioni verso un organismo di investimento collettivo non soddisfino i criteri di cui all'allegato VI, parte 1, punti da 74 a 75, o qualora l'ente creditizio non sia a conoscenza di tutte le esposizioni sottostanti dell'organismo di investimento collettivo, l'ente creditizio tiene conto delle esposizioni sottostanti e calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente al metodo di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 17 a 19. Qualora non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di capitale privati, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente creditizio tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale. A tale scopo, le esposizioni in strumenti diversi dagli strumenti di capitale sono classificate in una delle classi (esposizioni in strumenti di capitale privati, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati o altre esposizioni in strumenti di capitale) di cui all'allegato VII, parte 1, paragrafo 17, e le esposizioni sconosciute sono classificate nella classe delle altre esposizioni in strumenti di capitale.

12. Qualora le esposizioni sotto forma di organismo di investimento collettivo non soddisfino i criteri di cui all'allegato VI, parte 1, punti da 74 a 75, o qualora l'ente creditizio non sia a conoscenza di tutte le esposizioni sottostanti dell'organismo di investimento collettivo, l'ente creditizio tiene conto delle esposizioni sottostanti e calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente al metodo di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 17 a 19. Qualora non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di capitale privati, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente creditizio tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale. A tale scopo, le esposizioni in strumenti diversi dagli strumenti di capitale sono classificate in una delle classi (esposizioni in strumenti di capitale privati, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati o altre esposizioni in strumenti di capitale) di cui all'allegato VII, parte 1, paragrafo 17, e le esposizioni sconosciute sono classificate nella classe delle altre esposizioni in strumenti di capitale.

In alternativa al metodo descritto sopra, a condizione che venga adeguatamente assicurata l'esattezza del calcolo e della segnalazione, gli enti creditizi possono incaricare un terzo di calcolare, sulla base delle esposizioni sottostanti degli organismi di investimento collettivo, gli importi medi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente ai metodi indicati di seguito, e di segnalarli:!

In alternativa al metodo descritto sopra, a condizione che venga adeguatamente assicurata l'esattezza del calcolo e della segnalazione, gli enti creditizi possono calcolare autonomamente oppure incaricare un terzo di calcolare, sulla base delle esposizioni sottostanti degli organismi di investimento collettivo, gli importi medi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente ai metodi indicati di seguito, e di segnalarli:

Emendamento 85

Articolo 88, paragrafo 2

2. Per il calcolo degli importi delle perdite attese conformemente all'allegato VII, parte 1, punti da 27 a 33 si utilizzano gli stessi dati relativi alla probabilità di inadempimento, alla perdita in caso di inadempimento e al valore dell'esposizione per ogni singola esposizione utilizzati per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all'articolo 87.

2. Per il calcolo degli importi delle perdite attese conformemente all'allegato VII, parte 1, punti da 27 a 33 si utilizzano gli stessi dati relativi alla probabilità di inadempimento, alla perdita in caso di inadempimento e al valore dell'esposizione per ogni singola esposizione utilizzati per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all'articolo 87. Per le esposizioni insolute per le quali gli enti creditizi utilizzino le stime interne delle perdite in caso di inadempimento, la perdita attesa (EL) equivale alla migliore stima della perdita attesa (ELBE) effettuata dall'ente creditizio per l'esposizione insoluta, conformemente all'allegato VII, parte 4, punto 79.

Motivazione

Si riprende la proposta di emendamento del Consiglio. Si tratta di un adeguamento al criterio EL/UL (cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 66)

Emendamento 86

Articolo 89, paragrafo 1, lettera d), punto ii)

ii) le esposizioni verso l'amministrazione centrale siano classificate nella classe di merito di credito 1 ai sensi della sottosezione 1;

ii) le esposizioni verso l'amministrazione centrale siano associate a un fattore di ponderazione dello 0% ai sensi della sottosezione 1;

Motivazione

Si riprende la nuova formulazione proposta dal Consiglio.

Emendamento 87

Articolo 89, paragrafo 1, lettera e)

e) per le esposizioni di un ente creditizio verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o una filiazione della sua impresa madre, purché la controparte sia un ente o una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario, una società di gestione patrimoniale o un'impresa di servizi ausiliari soggetta ad opportuni requisiti prudenziali;

e) per le esposizioni di un ente creditizio verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o una filiazione della sua impresa madre, purché la controparte sia un ente o una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario, una società di gestione patrimoniale o un'impresa di servizi ausiliari soggetta ad opportuni requisiti prudenziali, ovvero un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, e per le esposizioni tra enti creditizi che rispondono ai criteri fissati all'articolo 87, paragrafo 7, lettera a), nonché per le esposizioni tra istituti organizzati all'interno di in un accordo riconosciuto di garanzia creditizia sulla ripartizione delle perdite;

Motivazione

Hour-glass structured banking groups (cf justification to amendment 3) and non-consolidating banking groups which comply with solvency guarantees as stipulated in amendment (20) should be eligible for IRB approaches.

Emendamento 88

Articolo 89, paragrafo 1, lettera f)

f) per le esposizioni in strumenti di capitale verso soggetti i cui crediti siano idonei a ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari a zero ai sensi della sottosezione 1 (compresi i soggetti che beneficiano di sostegno pubblico, ai quali è applicabile un fattore di ponderazione zero);

f) per le esposizioni in strumenti di capitale verso soggetti i cui crediti siano idonei a ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari a zero ai sensi della sottosezione 1 (compresi i soggetti che beneficiano di sostegno pubblico, ai quali è applicabile un fattore di ponderazione a rischio zero);

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 89

Articolo 89, paragrafo 1, lettera g bis) (nuova)

 

g bis) per le esposizioni di cui all'allegato VI, punto 38 bis che soddisfano le condizioni ivi stabilite.

Motivazione

Si riprende la proposta di emendamento del Consiglio volta a permettere di tenere in conto le riserve tenute al di fuori degli istituti.

Emendamento 90

Articolo 89, paragrafo 1, lettera g ter) (nuova)

 

g ter) per garanzie statali e riassicurate dallo Stato a norma dell'allegato VIII, parte 2, punto 18.

Motivazione

Cross reference error. Substitution of am 44 of the Radwan draft report.

Emendamento 91

Articolo 92, paragrafo 4

4. Nel caso di protezione del credito assistita, l'ente creditizio che concede il prestito ha il diritto di liquidare, a tempo debito, o di conservare le attività da cui deriva la protezione in caso di inadempimento, di insolvenza, di fallimento del debitore, e, se del caso, dell'ente depositario della garanzia reale, o in altre circostanze legate al credito previste nella documentazione relativa all'operazione. Il grado di correlazione tra il valore delle attività sulle quali si basa la protezione e il merito di credito del debitore non deve essere indebito.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 92

Articolo 93, paragrafo 3

3. Qualora l'importo ponderato per il rischio includa già la protezione del credito ai sensi degli articoli da 78 a 83 o, se del caso, degli articoli da 84 a 93, la protezione del credito non viene ulteriormente riconosciuta ai sensi della presente sottosezione.

3. Qualora l'importo ponderato per il rischio includa già la protezione del credito ai sensi degli articoli da 78 a 83 o, se del caso, degli articoli da 84 a 89, la protezione del credito non viene ulteriormente riconosciuta ai sensi della presente sottosezione.

Motivazione

Rettifica del parametro trasversale.

Emendamento 93

Articolo 93 bis (nuovo)

 

Articolo 93 bis

 

Se un ente creditizio funge da fornitore di protezione, la copertura patrimoniale viene determinata in base ai seguenti principi:

 

a) in caso di protezione del credito non assistita, il fornitore della protezione deve determinare la propria copertura patrimoniale come se il rischio di credito assunto derivasse da un impegno diretto;

 

b) in caso di protezione del credito assistita, l'ente creditizio, se nell'ambito di tale prodotto oltre al rischio di inadempimento del prestito garantito si assume anche il rischio di un eventuale inadempimento dell'acquirente della protezione e/o inadempimento della garanzia, deve procedere nel modo seguente:

 

(i) se per la protezione del credito assistita è disponibile un rating esterno di un'agenzia di valutazione del merito di credito idonea, che tenga conto di tutti i rischi di inadempimento rilevanti dal punto di vista del fornitore della protezione, vengono applicati i fattori di ponderazione del rischio stabiliti agli articoli da 78 a 83;

 

(ii) se per il prodotto non è disponibile alcun rating di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito idonea, per determinare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio vengono aggregati i fattori di ponderazione del rischio relativi al rapporto di fido garantito, all'acquirente della protezione e alla garanzia, e gli stessi fattori vengono moltiplicati per l'importo nominale della garanzia;

 

(iii) non si procede all'aggregazione del fattore di ponderazione del rischio relativo alla garanzia se l'ente creditizio ne tiene già conto come posizione da computare;

 

(iv) se la struttura giuridica della protezione del credito assistita fa escludere una perdita per il fornitore della protezione in caso di inadempimento dell'acquirente della protezione (ad esempio grazie al fatto che la garanzia viene prestata ad un soggetto giuridico costituito ad hoc), nell'aggregazione si può trascurare il fattore di ponderazione del rischio relativo all'acquirente della protezione; qualora dalla struttura giuridica dovessero derivare nuovi rischi di inadempimento (ad esempio investimento di una garanzia in contante in valori mobiliari da parte di un soggetto giuridico costituito ad hoc), se ne deve tener conto nell'aggregazione;

 

(v) il fattore di ponderazione del rischio risultante dall'aggregazione che il fornitore della protezione deve applicare è limitato al 1250%.

Motivazione

The proposal contains (analogous to the Basel framework text) with two minor exceptions no provisions on the capital requirements for security providers. To ensure equal competition a harmonised arrangement is proposed, on the lines of the system of credit guarantee for a basket of exposures

Emendamento 94

Articolo 94, comma 1

Quando un ente creditizio utilizza il metodo standardizzato di cui alla sottosezione 1 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per la classe di esposizioni alla quale le esposizioni cartolarizzate sarebbero assegnate a norma dell'articolo 79, esso calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione inerente a cartolarizzazione in conformità all'allegato IX, parte 4, punti da 6 a 35.

Quando un ente creditizio utilizza il metodo standardizzato di cui agli articoli 78-83 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per la classe di esposizioni alla quale le esposizioni cartolarizzate sarebbero assegnate a norma dell'articolo 79, esso calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione inerente a cartolarizzazione in conformità all'allegato IX, parte 4, punti da 1 a 35.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 95

Articolo 94, comma 2

In tutti gli altri casi, esso calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio in conformità all'allegato IX, parte 4, punti da 36 a 74.

In tutti gli altri casi, esso calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio in conformità all'allegato IX, parte 4, punti da 1 a 5 e da 36 a 74.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 96

Articolo 100, paragrafo 1

1. In caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative che prevedano una clausola di rimborso anticipato, l'ente creditizio cedente o promotore calcola, conformemente all'allegato IX, un ulteriore importo dell'esposizione ponderato per il rischio, in relazione al rischio di un aumento, a seguito dell'attivazione della clausola di rimborso anticipato, dei livelli di rischio di credito ai quali è esposto.

1. In caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative che prevedano una clausola di rimborso anticipato, l'ente creditizio cedente calcola, conformemente all'allegato IX, un ulteriore importo dell'esposizione ponderato per il rischio, in relazione al rischio di un aumento, a seguito dell'attivazione della clausola di rimborso anticipato, dei livelli di rischio di credito ai quali è esposto.

Motivazione

Si riprende la proposta del Consiglio.

Emendamento 97

Articolo 100, paragrafo 2

2. A tali fini, per "esposizione rotativa" si intende un'esposizione nella quale un cliente può variare l’ammontare utilizzato all’interno di un limite concordato e per clausola di rimborso anticipato si intende una clausola contrattuale che impone, al verificarsi di determinati eventi, il rimborso della posizione dell'investitore prima della scadenza originariamente stabilita per i titoli emessi.

2. A tali fini, per "esposizione rotativa" si intende un'esposizione nella quale il saldo in essere può oscillare a seconda dei prelievi e dei rimborsi decisi dai clienti entro un limite concordato e per clausola di rimborso anticipato si intende una clausola contrattuale che impone, al verificarsi di determinati eventi, il rimborso della posizione dell'investitore prima della scadenza originariamente stabilita per i titoli emessi.

Motivazione

The current wording could imply that revolving exposures includes mortgages where customers can draw amounts up to an agreed limit. The proposed amendment also ensures consistency with the definition of revolving exposures in Annex VII, part 1 and paragraph 11.

Emendamento 98

Articolo 100, paragrafo 3

3. Nel caso di cartolarizzazioni dotate di una clausola di rimborso anticipato di esposizioni al dettaglio senza impegno a fermo, revocabili incondizionatamente e senza preavviso, qualora il rimborso anticipato sia innescato da un valore quantitativo in relazione ad un elemento diverso dal margine positivo medio a tre mesi, le autorità competenti possono applicare un trattamento che si avvicini molto a quello prescritto nell'allegato IX, parte 4, punti da 27 a 30 per determinare il fattore di conversione indicato.

soppresso

Motivazione

Si riprende la proposta del Consiglio. Il paragrafo 3 è spostato nell'allegato IX, parte 4, punto 30 bis.

Emendamento 99

Articolo 100, paragrafo 4

4.Qualora un'autorità competente intenda applicare ad una determinata cartolarizzazione un trattamento in conformità al paragrafo 3, essa ne informa innanzitutto le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri. Prima che l'applicazione di un simile trattamento diventi parte integrante della politica generale dell'autorità competente in materia di cartolarizzazioni che prevedono clausole di rimborso anticipato del tipo considerato, l'autorità competente consulta le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e tiene conto delle opinioni da queste espresse. Le opinioni espresse nel corso di tale consultazione ed il trattamento adottato sono resi pubblici dall'autorità competente in questione.

soppresso

Motivazione

Si riprende la proposta del Consiglio. Il paragrafo 4 è spostato nell'allegato IX, parte 4, punto 30 ter.

Emendamento 100

Articolo 101, paragrafo 1

1. Un ente creditizio cedente o promotore non fornisce a un'operazione di cartolarizzazione un supporto superiore a quanto stabilito dalle sue obbligazioni contrattuali nel tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori.

1. Un ente creditizio cedente che, in relazione ad una cartolarizzazione, si è avvalso dell'articolo 95 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o un ente creditizio promotore non fornisce a un'operazione di cartolarizzazione un supporto superiore a quanto stabilito dalle sue obbligazioni contrattuali nel tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori.

Motivazione

Si riprende la proposta di emendamento del Consiglio allo scopo di aumentare la flessibilità delle cartolarizzazioni non finalizzate a un alleggerimento del proprio patrimonio, dato che così migliorano le possibilità di riequilibrare i bilanci.

Emendamento 101

Articolo 101, paragrafo 2

2. Se, in relazione ad una determinata cartolarizzazione, un ente creditizio cedente o promotore non si conforma al paragrafo 1, l'autorità competente gli impone quanto meno di detenere, a fronte di tutte le esposizioni cartolarizzate, la dotazione patrimoniale che sarebbe richiesta se non fossero state cartolarizzate. L'ente creditizio rende noto pubblicamente di aver fornito supporto extracontrattuale e l'impatto di tale supporto sul patrimonio di vigilanza.

soppresso

Motivazione

See Amendment to Article 101, paragraph 1 of Mr García-Margallo y Marfil.

Emendamento 102

Articolo 104, paragrafo 3

3. Per aree di attività definite, le autorità competenti possono, a determinate condizioni, autorizzare un ente creditizio ad utilizzare un indicatore alternativo per calcolare il suo requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo.

3. Per aree di attività definite, le autorità competenti possono, a determinate condizioni, autorizzare un ente creditizio ad utilizzare un indicatore alternativo per calcolare il suo requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo come indicato nell'allegato X, parte 2, punti da 9 a 16.

Motivazione

Manca il rimando (proposta del Consiglio).

Emendamento 103

Articolo 105, paragrafo 1

1. Gli enti creditizi possono utilizzare metodi avanzati di misurazione basati sui propri sistemi interni di misurazione del rischio, a condizione che l'autorità competente autorizzi esplicitamente l'utilizzo dei modelli di cui trattasi per il calcolo del requisito patrimoniale.

1. Gli enti creditizi possono utilizzare metodi avanzati di misurazione basati sul proprio sistema di misurazione del rischio operativo, a condizione che l'autorità competente autorizzi esplicitamente l'utilizzo dei modelli di cui trattasi per il calcolo del requisito patrimoniale.

Motivazione

A fini di maggiore coerenza linguistica (proposta del Consiglio).

Emendamento 104

Articolo 105, paragrafo 3

3. Quando un metodo avanzato di misurazione è destinato ad essere utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni ovvero dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, le autorità competenti delle diverse entità giuridiche collaborano strettamente, conformemente a quanto disposto agli articoli da 128 a 132. La domanda di utilizzazione include gli elementi elencati nell'allegato X, parte 3.

3. Quando un metodo avanzato di misurazione è destinato ad essere utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni ovvero dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, le autorità competenti delle diverse entità giuridiche collaborano strettamente, conformemente a quanto disposto agli articoli da 128 a 129. La domanda di utilizzazione include gli elementi elencati nell'allegato X, parte 3.

Motivazione

Rettificare il rimando (proposta del Consiglio).

Emendamento 105

Articolo 105, paragrafo 4

4. Quando un ente creditizio impresa madre nell'UE e le sue filiazioni ovvero un ente finanziario impresa madre nell'UE e le sue filiazioni utilizzano un metodo avanzato di misurazione su base unificata per l'impresa madre e le sue filiazioni, le autorità competenti possono permettere che i criteri di idoneità definiti nell'allegato X, parte 3 siano soddisfatti dall'impresa madre e dalle sue filiazioni considerate congiuntamente.

4. Quando un ente creditizio impresa madre nell'UE e le sue filiazioni ovvero le filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE utilizzano un metodo avanzato di misurazione su base unificata, le autorità competenti possono permettere che i criteri di idoneità definiti nell'allegato X, parte 3 siano soddisfatti dall'impresa madre e dalle sue filiazioni considerate congiuntamente.

Motivazione

A fini di maggiore coerenza linguistica (proposta del Consiglio).

Emendamento 106

Articolo 108, comma 2

A tali fini, la sezione 1 può essere letta senza tenere conto dell'articolo 57, lettera q) e dell'articolo 63, paragrafo 3 e va letta senza tenere conto dell'articolo 66, paragrafo 2.

soppresso

Motivazione

Si riprende la proposta di emendamento del Consiglio. La disposizione per evitare l'abbassamento dei limiti dei grandi fidi in seguito al criterio EL/UL è spostata all'articolo 66, paragrafo 2 bis (nuovo).

Emendamento 107

Articolo 110, paragrafo 2, comma 1

2. Fatta eccezione per il caso di enti creditizi che si avvalgono dell'articolo 114 per il riconoscimento delle garanzie reali nel calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafi 1, 2 e 3, possono essere dispensati dall'obbligo della notifica ai sensi del paragrafo 1 i fidi esentati in virtù dell'articolo 111, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), f), g) e h). La notifica prevista al paragrafo 1, lettera b), può avvenire due volte all'anno per i fidi di cui all'articolo 111, paragrafo 3, lettere e) e da i) a s) ed agli articoli 115 e 116.

2. Fatta eccezione per il caso di enti creditizi che si avvalgono dell'articolo 114 per il riconoscimento delle garanzie reali nel calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafi 1, 2 e 3, possono essere dispensati dall'obbligo della notifica ai sensi del paragrafo 1 i fidi esentati in virtù dell'articolo 113, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), f), g) e h). La notifica prevista al paragrafo 1, lettera b), può avvenire due volte all'anno per i fidi di cui all'articolo 113, paragrafo 3, lettere e) e da i) a s) ed agli articoli 115 e 116.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 108

Articolo 110, paragrafo 3

3. Gli Stati membri possono esigere che vengano notificate le concentrazioni di fidi nei confronti dei datori di garanzie reali accettate dall'ente creditizio.

soppresso

Motivazione

Banks normally track (concentrations in) unfunded credit protection providers by adding guarantees and credit derivatives issued by a counterparty to this counterparty's overall exposure level and by managing this overall exposure level. For netting and funded credit protection, it is irrelevant who has provided the collateral (the bank is basically only interested in having a legally effective pledge on the collateral). Also, in 99% of the cases the collateral will be provided by the client itself (exceptionally its parent). There is one important exception: receivables as collateral. There can indeed be concentrations in the underlying parties on whom a bank's client has a claim. It is however impossible for an international bank consisting of many different legal entities with different source systems to combine the data of these different receivable issuers so that these concentrations can be identified. Already, matching counterparty identifiers is impossible The operational burden for banks would be enormous. This requirement would only be relevant for specialised banks active in limited industry sectors.

Emendamento 109

Articolo 111, paragrafo 1

1. Un ente creditizio non può concedere ad un singolo cliente o a un gruppo di clienti collegati fidi il cui valore superi il 25% dei fondi propri dell'ente creditizio stesso. A tal fine e ai fini delle altre disposizioni del presente articolo, la sezione 1 può essere letta senza tenere conto dell'articolo 57, lettera q) e dell'articolo 63, paragrafo 3 e va letta senza tenere conto dell'articolo 66, paragrafo 2.

1. Un ente creditizio non può concedere ad un singolo cliente o a un gruppo di clienti collegati fidi il cui valore superi il 25% dei fondi propri dell'ente creditizio stesso.

Motivazione

Si riprende la proposta di emendamento del Consiglio. La disposizione per evitare l'abbassamento dei limiti dei grandi fidi in seguito al criterio EL/UL è spostata all'articolo 66, paragrafo 2 bis (nuovo).

Emendamento 110

Articolo 113, paragrafo 3, alinea

3. Gli Stati membri possono esentare in tutto o in parte dall'applicazione dell'articolo 111 i fidi seguenti:

3. Per le esposizioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 2, gli Stati membri esentano in tutto o in parte dall'applicazione dell'articolo 111 soltanto i fidi seguenti:

Motivazione

Paragraph 2 should allow exemption of intra-group exposures irrespective of maturity and not be constrained by the distinction between under and over 1 year maturities in paragraph 3(i),(j) and (k).
Where groups manage intra-group exposure and liquidity risk on an integrated basis, the imposition of an artificial maturity constraint on intra-group exposure would serve to inhibit the prudent management of liquidity risk, by forcing subsidiaries' longer term assets to be funded by the parent bank on a short term basis, and impair unjustifiably banks' ability to compete through subsidiaries in each Member State.

Emendamento 111

Articolo 113, paragrafo 3, lettera c)

c) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali o banche multilaterali di sviluppo, laddove ai crediti non garantiti nei confronti del soggetto che presta la garanzia si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83;

c) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni centrali, banche centrali, enti del settore pubblico, organizzazioni internazionali o banche multilaterali di sviluppo, laddove ai crediti non garantiti nei confronti del soggetto che presta la garanzia si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83;

Motivazione

Follows from amendment 111 of the Radwan draft report.

Emendamento 112

Articolo 113, paragrafo 3, lettera d)

d) altri fidi concessi ad amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali o banche multilaterali di sviluppo o da queste garantiti, laddove ai crediti non garantiti nei confronti del soggetto ai quali il fido viene concesso o dal quale è garantito si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83;

d) altri fidi concessi ad amministrazioni centrali, banche centrali, enti del settore pubblico, organizzazioni internazionali o banche multilaterali di sviluppo o da queste garantiti, laddove ai crediti non garantiti nei confronti del soggetto ai quali il fido viene concesso o dal quale è garantito si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83;

Motivazione

Follows from amendment 111 of the Radwan draft report.

Emendamento 113

Articolo 113, paragrafo 3, lettera f)

(f) voci dell'attivo ed altri fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da garanzie reali su titoli di debito emessi dalle amministrazioni centrali o dalle banche centrali da organizzazioni internazionali, da banche multilaterali di sviluppo o dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali degli Stati membri, laddove tali titoli rappresentano crediti nei confronti dell'emittente ai quali si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83;

(f) voci dell'attivo ed altri fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da garanzie reali su titoli di debito emessi dalle amministrazioni centrali o dalle banche centrali, da enti del settore pubblico, da organizzazioni internazionali, da banche multilaterali di sviluppo o dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali degli Stati membri, laddove tali titoli rappresentano crediti nei confronti dell'emittente ai quali si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83;

Motivazione

Follows from amendment 111 of the Radwan draft report.

Emendamento 114

Articolo 113, paragrafo 3, lettera l)

(l) obbligazioni coperte definite agli articoli da 78 a 83;

(l) obbligazioni coperte definite all'allegato VI, parte 1, paragrafi da 65 a 67;

Motivazione

Improved linguistic consistency.

Emendamento 115

Articolo 114, paragrafo 2, comma 1

2. Fatto salvo il paragrafo 3, un ente creditizio che, ai sensi degli articoli da 84 a 89, sia autorizzato ad utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione per una classe di esposizioni, può essere autorizzato, qualora sia in grado, con modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, di stimare gli effetti delle garanzie reali finanziarie sui suoi fidi separatamente da altri aspetti inerenti alle perdite in caso di inadempimento, a tenere conto di tali effetti nel calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 113, paragrafo 3.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, un ente creditizio che, ai sensi degli articoli da 84 a 89, sia autorizzato ad utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione per una classe di esposizioni, può essere autorizzato, qualora sia in grado, con modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, di stimare gli effetti delle garanzie reali finanziarie sui suoi fidi separatamente da altri aspetti inerenti alle perdite in caso di inadempimento, a tenere conto di tali effetti nel calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafi da 1 a 3.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 116

Articolo 114, paragrafo 2, comma 3

Un ente creditizio autorizzato ad utilizzare le stime interne degli effetti delle garanzie reali finanziarie deve farlo con modalità ritenute coerenti dalle autorità competenti. In particolare, questo metodo deve essere utilizzato per tutti i grandi fidi.

Un ente creditizio autorizzato ad utilizzare le stime interne degli effetti delle garanzie reali finanziarie deve farlo con modalità ritenute coerenti con il metodo relativo al capitale.

Motivazione

These changes are required to harmonise treatment of large exposures with capital requirements. The maturity mismatch aspect will particularly affect small banks using the standardised approach to credit risk mitigation.

Emendamento 117

Articolo 114, paragrafo 2, comma 4

Un ente creditizio autorizzato a norma degli articoli da 84 a 89 ad utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione per una determinata classe di esposizioni, che non calcoli il valore dei suoi fidi utilizzando il metodo di cui al primo comma, può essere autorizzato ad utilizzare il metodo di cui al paragrafo 9(1) o il metodo di cui all'articolo 113, paragrafo 3, lettera o), per il calcolo del valore dei fidi. Un ente creditizio può utilizzare uno solo di questi due metodi.

Un ente creditizio autorizzato a norma degli articoli da 84 a 89 ad utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione per una determinata classe di esposizioni, che non calcoli il valore dei suoi fidi utilizzando il metodo di cui al primo comma, può essere autorizzato ad utilizzare il metodo di cui al paragrafo 1 o il metodo di cui all'articolo 113, paragrafo 3, lettera o), per il calcolo del valore dei fidi. Un ente creditizio può utilizzare uno solo di questi due metodi.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 118

Articolo 114, paragrafo 3, comma 4

Qualora da una simile prova di stress risulti che il valore di realizzo di una garanzia reale accettata è inferiore a quanto sarebbe consentito tenere in conto ai sensi dei paragrafi 2 o 3, il valore della garanzia che può essere riconosciuto per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafi da 1 a 3, è ridotto di conseguenza.

Qualora da una simile prova di stress risulti che il valore di realizzo di una garanzia reale accettata è inferiore a quanto sarebbe consentito tenere in conto ai sensi dei paragrafi 1 e 2 l'ente deve tener conto di questa situazione ai sensi della propria valutazione di adeguatezza patrimoniale, di pilastro 2.

Motivazione

Stress testing collateral is essential for robust risk management of concentration risk and it is appropriate to make such tests obligatory.
If the results of the stress tests feed into Pillar 1, however, it will create an incentive for weak stress testing. Smaller banks would be most affected as they may have to, reduce exposures to small business customers. Costs to trading firms would also increase.
Therefore the stress test should be taken into account in firms’ Pillar 2 assessments and reviewed by regulators.

Emendamento 119

Articolo 114, paragrafo 3, comma 5, lettera a bis) (nuova)

 

a bis) le politiche e le procedure volte a risolvere una situazione per la quale la prova di stress indica che esiste un valore di realizzo di una garanzia accettata inferiore a quella presa in considerazione ai paragrafi 2 e 3;

Motivazione

The appropriate response to the risk of lower realisable value of collateral is not more capital; in practice firms should request more collateral and/or diversity of collateral.

Emendamento 120

Articolo 116

In deroga alle disposizioni dell'articolo 113, paragrafo 3, lettera i) e dell'articolo 115, paragrafo 2, gli Stati membri possono attribuire una ponderazione del 20% alle voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti creditizi, indipendentemente dalla loro durata.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 113, paragrafo 3, lettera i) e dell'articolo 115, paragrafo 2, gli Stati membri possono attribuire una ponderazione del 20% alle voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti, indipendentemente dalla loro durata.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 121

Articolo 121

Le azioni o quote detenute in via temporanea, a causa di un'operazione di sostegno finanziario in vista del risanamento o del salvataggio di un'impresa o a causa della sottoscrizione di un'emissione di titoli durante la normale durata di tale sottoscrizione o in nome proprio ma per conto terzi, non sono comprese nelle partecipazioni qualificate ai fini del calcolo dei limiti fissati dai paragrafi 1 e 2. Le azioni o quote non aventi il carattere d'immobilizzi finanziari ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE non sono incluse.

Le azioni o quote detenute in via temporanea, a causa di un'operazione di sostegno finanziario in vista del risanamento o del salvataggio di un'impresa o a causa della sottoscrizione di un'emissione di titoli durante la normale durata di tale sottoscrizione o in nome proprio ma per conto terzi, non sono comprese nelle partecipazioni qualificate ai fini del calcolo dei limiti fissati dall'articolo 120, paragrafi 1 e 2. Le azioni o quote non aventi il carattere d'immobilizzi finanziari ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE non sono incluse.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 122

Articolo 122, paragrafo 1

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare alle partecipazioni nelle imprese di assicurazione di cui alle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE o nelle imprese di riassicurazione di cui alla direttiva 98/78/CE i limiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare alle partecipazioni nelle imprese di assicurazione di cui alle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE o nelle imprese di riassicurazione di cui alla direttiva 98/78/CE i limiti di cui all'articolo 120, paragrafi 1 e 2.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 123

Articolo 124, paragrafo 4

4. Le autorità competenti stabiliscono la frequenza e l'intensità del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell'importanza sistemica, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente creditizio di cui trattasi. Il riesame e la valutazione sono aggiornati almeno una volta l'anno.

4. Le autorità competenti stabiliscono la frequenza e l'intensità del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente creditizio di cui trattasi, e tenendo conto altresì del principio di proporzionalità. Il riesame e la valutazione sono aggiornati almeno una volta l'anno.

Motivazione

In view of the small and medium-sized credit institutions present in many Member States it is essential to highlight the idea of proportional application explicitly. The rapporteur has taken up the proposal by the Council working groups in Amendment 5 and proposes a new Recital 35a. But in our view this idea should also be explicitly included in Article 124 of the directive.

Emendamento 124

Articolo 129, paragrafo 1, alinea

1. L'autorità competente preposta all'esercizio della vigilanza su base consolidata di enti creditizi imprese madri nell'UE e di enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'UE esegue i compiti seguenti:

1. In aggiunta agli obblighi imposti dalle disposizioni della presente direttiva, l'autorità competente preposta all'esercizio della vigilanza su base consolidata di enti creditizi imprese madri nell'UE e di enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'UE esegue i compiti seguenti:

Motivazione

Si riprende la proposta di emendamento del Consiglio.

Emendamento 125

Articolo 129, paragrafo 1, lettera a)

a) la verifica sotto il profilo della vigilanza e la valutazione del rispetto dei requisiti stabiliti all'articolo 71, all'articolo 72, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 73, paragrafo 3;

soppresso

Motivazione

Va accolta la soppressione proposta dal Consiglio della lettera a) del paragrafo 1, dato che così si possono evitare ambiguità in materia di responsabilità delle autorità di vigilanza competenti per il consolidamento.

Emendamento 126

Articolo 129, paragrafo 1, lettera c)

c) la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali e in situazioni di emergenza, compreso in relazione alle attività di cui all'articolo 124, in collaborazione con le autorità competenti interessate, ed in relazione agli articoli 43 e 141.

c) la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali e in situazioni di emergenza, compreso in relazione alle attività di cui all'articolo 124, in collaborazione con le autorità competenti interessate.

Motivazione

See justification to Amendment to Article 129, paragraph 1, introductory part by J. Purvis.

Emendamento 127

Articolo 129, paragrafo 2

2. Quando una domanda per l'ottenimento di un'autorizzazione di cui rispettivamente all'articolo 84, paragrafo 1, all'articolo 87, paragrafo 9 e all'articolo 105 è presentata da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, le autorità competenti decidono di comune accordo, dopo essersi ampiamente consultate, se concedere l'autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione.

2. Quando una domanda per l'ottenimento di un'autorizzazione di cui rispettivamente all'articolo 84, paragrafo 1, all'articolo 87, paragrafo 9 e all'articolo 105 è presentata, con una domanda congiunta all'autorità competente di cui al paragrafo 1, da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, le autorità competenti fanno quanto in loro potere per raggiungere, entro sei mesi, una decisione comune sulla domanda nonché sulle eventuali condizioni cui subordinare tale autorizzazione.

Le domande di cui al primo comma sono presentate esclusivamente all'autorità competente di cui al paragrafo 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le autorità competenti decidono insieme, al massimo entro sei mesi e in un unico documento, in merito alla domanda. Tale documento è trasmesso al richiedente. In mancanza di una decisione entro il termine di sei mesi, è l'autorità competente di cui al paragrafo 1 a decidere in merito alla domanda.

Il periodo indicato al primo comma inizia alla data di ricezione della domanda completa da parte dell'autorità competente di cui al paragrafo 1, che la trasmette senza indugio alle altre autorità competenti. In mancanza di una decisione comune delle autorità competenti entro il termine di sei mesi, è l'autorità competente di cui al paragrafo 1 a decidere in merito alla domanda, tenendo conto delle osservazioni e delle riserve formulate dalle altre autorità competenti nel periodo di sei mesi.

 

La decisione comune ai sensi del primo comma e la decisione di cui al secondo comma sono messe a punto, unitamente ad una motivazione completa, dall'autorità competente di cui al paragrafo 1 e inoltrate al richiedente e alle altre autorità competenti. Ogni richiedente può presentare ricorso contro una decisione adottata nei suoi confronti. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente direttiva, le domande presentate a norma del primo comma sono trattate in base alle disposizioni giuridiche e alle procedure dello Stato membro in cui ha sede l'autorità competente indicata al paragrafo 1. Le decisioni adottate ai sensi del primo e secondo comma sono applicabili, senza restrizioni e altre formalità, in tutta la Comunità non appena entrate in vigore nello Stato membro dell'autorità che ha adottato la decisione.

Motivazione

Le proposte di modifica mirano a chiarire l'ambito e la posizione giuridica delle parti che partecipano alla procedura, nonché le disposizioni giuridiche in base alle quali quest'ultima viene attuata, e ciò nell'interesse della certezza giuridica e di una coerente applicazione delle rispettive normative nazionali.

Emendamento 128

Articolo 130, paragrafo 1

1. Qualora si verifichi una situazione di emergenza che possa compromettere la stabilità del sistema finanziario, compresa la sua integrità, le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata, fatto salvo il titolo V, capo 1, sezione 2, avvertono non appena possibile le autorità di cui all'articolo 49, lettera a) e all'articolo 50. Tale obbligo si applica a tutte le autorità competenti responsabili per un determinato gruppo in base agli articoli 125 e 126 e alle autorità competenti di cui all'articolo 129, paragrafo 1.

1. Qualora all'interno di un gruppo bancario si verifichi una situazione di emergenza che possa compromettere la stabilità del sistema finanziario in uno qualsiasi degli Stati membri in cui sono state autorizzate imprese del gruppo bancario, l'autorità competente preposta all'esercizio della vigilanza su base consolidata avverte non appena possibile, fatto salvo il titolo V, capo 1, sezione 2, le autorità di cui all'articolo 49, lettera a) e all'articolo 50. Tale obbligo si applica a tutte le autorità competenti responsabili per un determinato gruppo di cui agli articoli 125 e 126 e alle autorità competenti di cui all'articolo 129, paragrafo 1. Se possibile sono utilizzati specifici canali di comunicazione esistenti.

Motivazione

Si riprende la proposta di emendamento del Consiglio con la precisazione delle modalità procedurali e dei canali di comunicazione.

Emendamento 129

Articolo 131, comma 2 bis (nuovo)

 

Vige il principio che i risultati successivamente accertati dagli enti creditizi sono sottoposti al riconoscimento reciproco dalle autorità di vigilanza interessate, e ciò tanto per i calcoli a livello consolidato quanto per i conti individuali.

Motivazione

In view of the number of rights of choice, pan-European credit institutions will have to face differing national provisions. To avoid the administrative costs associated with dual accounting, the mutual recognition of national provisions must be introduced.

Emendamento 130

Articolo 131, comma 3

Le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione ad una filiazione di un'impresa madre che sia un ente creditizio, possono delegare, con un accordo bilaterale, la propria responsabilità di vigilanza alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa madre affinché esse si incarichino della vigilanza della filiazione conformemente alle disposizioni della presente direttiva. La Commissione deve essere informata dell'esistenza e del tenore di tali accordi. Essa trasmette queste informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri ed al comitato consultivo bancario.

Le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione ad una filiazione di un'impresa madre che sia un ente creditizio, possono delegare, con un accordo bilaterale, la propria responsabilità di vigilanza alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa madre affinché esse si incarichino della vigilanza della filiazione conformemente alle disposizioni della presente direttiva. La Commissione deve essere informata dell'esistenza e del tenore di tali accordi. Essa trasmette queste informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri ed al comitato bancario europeo.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 131

Articolo 132, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

 

Le informazioni di cui al primo comma sono considerate essenziali se possono materialmente influenzare la valutazione circa la solidità finanziaria di un ente creditizio o di un ente finanziario in un altro Stato membro.

Motivazione

Si riprende la chiarificazione terminologica proposta dal Consiglio.

Emendamento 132

Articolo 132, paragrafo 1, comma 2

In particolare, le autorità competenti incaricate della vigilanza consolidata di imprese dell'UE assicurano che le informazioni rilevanti vengano trasmesse alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate della vigilanza delle filiazioni di tali imprese madri. Nel determinare la portata delle informazioni rilevanti si tiene conto dell'importanza di dette filiazioni all'interno del sistema finanziario di tali Stati membri.

In particolare, le autorità competenti incaricate della vigilanza consolidata di enti creditizi imprese madri e enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'UE trasmettono alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate della vigilanza delle filiazioni di tali imprese madri tutte le informazioni rilevanti. Nel determinare la portata delle informazioni rilevanti si tiene conto dell'importanza di dette filiazioni all'interno del sistema finanziario di tali Stati membri.

Motivazione

Si riprende la formulazione più coerente proposta dal Consiglio.

Emendamento 133

Articolo 132, paragrafo 2

2. Le autorità competenti incaricate della vigilanza di enti creditizi controllati da un ente creditizio impresa madre nell'UE contattano l'autorità competente di cui all'articolo 129, paragrafo 1, quando hanno bisogno di informazioni sull'attuazione dei metodi e delle metodologie menzionati nella presente direttiva che possono essere già a disposizione di tale autorità competente.

2. Le autorità competenti incaricate della vigilanza di enti creditizi controllati da un ente creditizio impresa madre nell'UE contattano ogniqualvolta possibile l'autorità competente di cui all'articolo 129, paragrafo 1, quando hanno bisogno di informazioni sull'attuazione dei metodi e delle metodologie menzionati nella presente direttiva che possono essere già a disposizione di tale autorità competente.

Motivazione

Si riprende la proposta di emendamento del Consiglio.

Emendamento 134

Articolo 136, paragrafo 1, comma 2, lettera b)

b) rafforzare i dispositivi e le strategie messi in atto per conformarsi agli articoli 22 e 123;

b) chiedere il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto per conformarsi agli articoli 22 e 123;)

Motivazione

Si riprende la formulazione più coerente proposta dal Consiglio.

Emendamento 135

Articolo 136, paragrafo 1, comma 2, lettera e)

e) ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi di enti creditizi.

e) chiedere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi di enti creditizi.

Motivazione

Si riprende la proposta di emendamento del Consiglio.

Emendamento 136

Articolo 136, paragrafo 2

2. Le autorità competenti impongono un requisito patrimoniale specifico, superiore al livello minimo fissato dall'articolo 75, almeno agli enti creditizi che hanno messo in atto dispositivi, processi, meccanismi e strategie inadeguati per la gestione e la copertura dei loro rischi, se la semplice applicazione di altre misure non appare sufficiente a rafforzare tali dispositivi entro un periodo di tempo adeguato.

Le autorità competenti impongono un requisito patrimoniale specifico, superiore al livello minimo fissato dall'articolo 75, almeno agli enti creditizi che non soddisfano i requisiti fissati agli articoli 22, 109 e 123, o nei confronti dei quali è stata presa una decisione negativa circa gli elementi di cui all'articolo 124, paragrafo 3 se la semplice applicazione di altre misure non sembra in grado di migliorare sufficientemente i dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie entro un periodo di tempo adeguato.

Motivazione

Si approva l'emendamento del Consiglio.

Emendamento 137

Articolo 137, paragrafo 2

2. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possono procedere, o far procedere mediante revisori esterni, alla verifica in loco delle informazioni ricevute dalle società di partecipazione miste e dalle loro filiazioni. Se la società di partecipazione mista o una delle filiazioni è un'impresa di assicurazione, ci si può avvalere anche della procedura di cui all'articolo 140, paragrafo 1. Se la società di partecipazione mista o una delle filiazioni ha sede in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'ente creditizio filiazione, la verifica in loco delle informazioni avviene con la procedura di cui all'articolo 140, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possono procedere, o far procedere mediante revisori esterni, alla verifica in loco delle informazioni ricevute dalle società di partecipazione miste e dalle loro filiazioni. Se la società di partecipazione mista o una delle filiazioni è un'impresa di assicurazione, ci si può avvalere anche della procedura di cui all'articolo 140, paragrafo 1. Se la società di partecipazione mista o una delle filiazioni ha sede in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'ente creditizio filiazione, la verifica in loco delle informazioni avviene con la procedura di cui all'articolo 141.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 138

Articolo 143, paragrafo 3, comma 1

3. In mancanza di una vigilanza equivalente, gli Stati membri applicano per analogia al predetto ente creditizio le disposizioni di cui alla presente direttiva o autorizzano le loro autorità competenti a far ricorso ad altre tecniche di vigilanza idonee a conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata sugli enti creditizi.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 139

Articolo 144, paragrafo 1, comma 2

Le informazioni comunicate ai sensi del primo comma sono tali da consentire un raffronto significativo dei metodi adottati dalle autorità competenti dei vari Stati membri.

Le informazioni comunicate ai sensi del primo comma sono tali da consentire un raffronto significativo dei metodi adottati dalle autorità competenti dei vari Stati membri. Le informazioni sono pubblicate in un formato comune e aggiornate regolarmente. Esse sono accessibili da un'unica ubicazione elettronica.

Motivazione

Si caldeggia l'emendamento del Consiglio che promuove il raffronto delle prassi di vigilanza.

Emendamento 140

Articolo 145, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Gli enti creditizi sono invitati a rivelare le proprie decisioni di rating per iscritto e in modo comprensibile alle PMI e ad altre società che chiedano prestiti. Qualora un impegno volontario del settore in tale contesto risulti inadeguato sono adottate misure legislative nazionali. I costi amministrativi degli enti creditizi devono mantenersi ad un tasso adeguato all'entità del prestito.

Emendamento 141

Articolo 146, paragrafo 1

1. In deroga all'articolo 145, le autorità competenti autorizzano un ente creditizio a non pubblicare una o più informazioni di cui all'allegato XII, parte 2, qualora esso ritenga che tali informazioni, alla luce del criterio specificato nell'allegato XII, parte 1, punto 1, non siano da considerarsi rilevanti.

1. In deroga all'articolo 145, gli enti creditizi possono omettere di pubblicare una o più informazioni di cui all'allegato XII, parte 2, qualora tali informazioni, alla luce del criterio specificato nell'allegato XII, parte 1, punto 1, non siano considerate rilevanti.

Motivazione

Si caldeggia la proposta del Consiglio che conferisce all'ente creditizio anziché alle autorità di vigilanza la decisione di pubblicare talune informazioni.

Emendamento 142

Articolo 146, paragrafo 2

2. In deroga all'articolo 145, le autorità competenti autorizzano un ente creditizio a non pubblicare una o più voci di cui all'allegato XII, parti 2 e 3, qualora esso ritenga che tali voci includerebbero informazioni che, alla luce dei criteri specificati nell'allegato XII, parte 1, punti 2 e 3, siano da considerarsi esclusive o confidenziali.

2. In deroga all'articolo 145, gli enti creditizi possono omettere di pubblicare una o più voci di cui all'allegato XII, parti 2 e 3, qualora tali voci includano informazioni che, alla luce dei criteri specificati nell'allegato XII, parte 1, punti 2 e 3, siano considerate esclusive o confidenziali.

Motivazione

Si caldeggia l'emendamento del Consiglio.

Emendamento 143

Articolo 146, paragrafo 3

3. Nei casi eccezionali di cui al paragrafo 2, l'ente creditizio interessato precisa nelle sue comunicazioni il fatto che determinate voci non sono pubblicate, la ragione della mancata pubblicazione, oltre a pubblicare informazioni di carattere più generale sulla questione oggetto dell'obbligo di informativa.

3. Nei casi eccezionali di cui al paragrafo 2, l'ente creditizio interessato precisa nelle sue comunicazioni il fatto che determinate voci non sono pubblicate, la ragione della mancata pubblicazione, oltre a pubblicare informazioni di carattere più generale sulla questione oggetto dell'obbligo di informativa, se queste non sono da classificare come segrete o confidenziali secondo i criteri definiti nell'allegato XII, parte I, punti 2 e 3.

Motivazione

The requirement in 146(3) to publicly describe and explain or justify the reasons for not disclosing a piece of information must not have the effect of undermining confidence. In the absence of sufficient overall provision of individual details, such a requirement may mean that the protection sought from non-disclosure is not obtained. To clarify, Article 146(3) should therefore also say that the requirement to explain non-disclosure of a fact can only apply where this does not reduce the area and effect of protection.

Emendamento 144

Articolo 148, paragrafo 1

1. Le autorità competenti permettono agli enti creditizi di determinare i mezzi e le sedi più appropriati per la diffusione delle informazioni e gli strumenti di verifica più adeguati per conformarsi effettivamente ai requisiti in materia di informativa stabiliti all'articolo 145. Nella misura del possibile, tutte le comunicazioni sono effettuate negli stessi mezzi o nelle stesse sedi.

1. Gli enti creditizi possono determinare i mezzi e le sedi più appropriati per la diffusione delle informazioni e gli strumenti di verifica più adeguati per conformarsi effettivamente ai requisiti in materia di informativa stabiliti all'articolo 145. Nella misura del possibile, tutte le comunicazioni sono effettuate negli stessi mezzi o nelle stesse sedi.

Motivazione

Si caldeggia l'emendamento del Consiglio.

Emendamento 145

Articolo 150, paragrafo 1, alinea

1. Fatta salva, per quanto riguarda i fondi propri, la proposta che la Commissione può presentare ai sensi dell'articolo 62, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 151 le modifiche da apportare alla presente direttiva per quanto riguarda i punti sottoelencati:

Fatta salva, per quanto riguarda i fondi propri, la proposta che la Commissione può presentare ai sensi dell'articolo 62, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 151 gli adattamenti tecnici da apportare alla presente direttiva per quanto riguarda i punti sottoelencati:

Motivazione

A giudizio del relatore il concetto di "modifica" ha una portata di gran lunga più ampia del concetto di "adattamenti tecnici". Il correlato notevole ampliamento di competenze non è accettabile anche in considerazione delle competenze già esistenti.

Emendamento 146

Articolo 150, paragrafo 1, lettera d)

d) le modifiche dell'elenco di cui all'articolo 2;

d) gli adattamenti tecnici dell'elenco di cui all'articolo 2;

Motivazione

Nell'elenco 2 figurano istituzioni come per esempio le banche centrali che esulano dalla sfera di applicazione della presente direttiva. Qualora alla Commissione, come previsto, fosse consentito di procedere a "modifiche" le sue competenze sarebbero eccessive poiché in tal caso essa potrebbe eventualmente escludere dalla sfera di applicazione della presente direttiva intere categorie di istituzioni. Pertanto il concetto di "adattamenti tecnici", appare più adeguato.

Emendamento 147

Articolo 150, paragrafo 1, lettera h)

h) le modifiche degli articoli da 56 a 67, al fine di tenere conto degli sviluppi in materia di principi contabili o di altri requisiti stabiliti dalla legislazione comunitaria;

h) gli adattamenti tecnici degli articoli da 56 a 67 e dell'articolo 74 a seguito di sviluppi in materia di principi contabili o di altri requisiti stabiliti dalla legislazione comunitaria, o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza;

Motivazione

A giudizio del relatore occorre evidenziare che non si deve automaticamente tener conto delle modifiche apportate ai principi contabili internazionali bensì si debbono applicare a livello europeo le procedure all'uopo previste.

Emendamento 148

Articolo 150, paragrafo 1, lettera j)

j) l'importo specificato all'articolo 79, paragrafo 2, lettera c) ed all'articolo 86, paragrafo 4, lettera a), per tenere conto degli effetti dell'inflazione;

j) l'importo specificato all'articolo 4, paragrafo 6 bis, all'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 86, paragrafo 4, lettera a), all'articolo 89, paragrafo 1, lettera b bis) e all'allegato VII, parte 1, punto 4, e all'allegato VII, parte 2, punto 14 per tenere conto degli effetti dell'inflazione;

Motivazione

Replaces amendment 76 of the Radwan draft report in order to take account of Article 89(1)ba (new).

Emendamento 149

Articolo 150, paragrafo 1, lettera l)

l) l'adeguamento delle disposizioni degli allegati da V a XII, al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, con particolare riferimento ai nuovi prodotti finanziari, o dei principi contabili o di altri requisiti stabiliti dalla legislazione comunitaria.

l) l'adeguamento delle disposizioni degli allegati da V a XII, al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, con particolare riferimento ai nuovi prodotti finanziari, o dei principi contabili o di altri requisiti stabiliti dalla legislazione comunitaria, o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza.

Motivazione

Si rinvia all'emendamento dell'articolo 150, paragrafo 1, lettera h).

Emendamento 150

Articolo 150, paragrafo 2, lettera b)

b) una riduzione temporanea del livello minimo di fondi propri fissato all'articolo 75 o dei fattori di ponderazione del rischio di cui al titolo V, capo 2, sezione 3, per tener conto di circostanze specifiche;

b) una riduzione temporanea del livello minimo di fondi propri fissato all'articolo 75 e/o dei fattori di ponderazione del rischio di cui al titolo V, capo 2, sezione 3, per tener conto di circostanze specifiche;

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 151

Articolo 150, paragrafo 2, lettera e)

e) precisazione del formato, della struttura, del contenuto e della data di pubblicazione annuale della comunicazione di cui all'articolo 114.

e) precisazione del formato, della struttura, del contenuto e della data di pubblicazione annuale della comunicazione di cui all'articolo 144.

Motivazione

Riferimento sbagliato.

Emendamento 152

Articolo 150, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Nessuno dei provvedimenti attuativi emanati può modificare le disposizioni della presente direttiva.

Motivazione

L'aggiunta del paragrafo 2 bis è necessaria per garantire i diritti del Parlamento.

Emendamento 153

Articolo 150 bis (nuovo)

 

Articolo 150 bis

 

L'applicazione dell'articolo 150 è differita fino a quando non sono modificate, in conformità dell'articolo I-36 del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, le condizioni che disciplinano le competenze del Parlamento, della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea ai sensi della decisione 1999/468/CE.

Emendamento 154

Articolo 152, paragrafo 1

1. Gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 84 a 89 o che applicano i metodi avanzati di misurazione di cui all'articolo 105 per il calcolo dei loro requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo detengono, durante il primo, il secondo e il terzo periodo di dodici mesi successivi alla data indicata all'articolo 157, fondi propri di importo sempre superiore o uguale agli importi indicati ai paragrafi 2, 3 e 4.

1. Gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 84 a 89 detengono, durante il primo, il secondo e il terzo periodo di dodici mesi successivi al 31 dicembre 2006, fondi propri di importo sempre superiore o uguale agli importi indicati ai paragrafi 2, 3 e 4.

Motivazione

Si approva l'emendamento del Consiglio.

Emendamento 155

Articolo 152, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. Gli enti creditizi che applicano i metodi avanzati di misurazione di cui all'articolo 105 per il calcolo dei loro requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo detengono, durante il secondo e il terzo periodo di dodici mesi successivi al 31 dicembre 2006, fondi propri di importo sempre superiore o uguale agli importi indicati ai paragrafi 3 e 4.

Motivazione

Si approva l'emendamento del Consiglio.

Emendamento 156

Articolo 152, paragrafo 2

2. Per il primo periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 1, l'importo dei fondi propri è pari al 95% dell'importo totale minimo dei fondi propri che l'ente creditizio dovrebbe detenere durante tale periodo ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 93/6/CEE, conformemente a quanto disposto da tale direttiva e dalla direttiva 2000/12/CE prima della data indicata all'articolo 157 della presente direttiva.

2. Per il primo periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 1, l'importo dei fondi propri è pari al 95% dell'importo totale minimo dei fondi propri che l'ente creditizio dovrebbe detenere durante tale periodo ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 93/6/CEE, conformemente a quanto disposto da tale direttiva e dalla direttiva 2000/12/CE prima della data indicata all'articolo 157, paragrafo 1 della presente direttiva.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 157

Articolo 152, paragrafo 3

3. Per il secondo periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 1, l'importo dei fondi propri è pari al 90% dell'importo totale minimo dei fondi propri che l'ente creditizio dovrebbe detenere durante tale periodo ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 93/6/CEE, conformemente a quanto disposto da tale direttiva e dalla direttiva 2000/12/CE prima della data indicata all'articolo 157 della presente direttiva.

3. Per il secondo periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 1, l'importo dei fondi propri è pari al 90% dell'importo totale minimo dei fondi propri che l'ente creditizio dovrebbe detenere durante tale periodo ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 93/6/CEE, conformemente a quanto disposto da tale direttiva e dalla direttiva 2000/12/CE prima della data indicata all'articolo 157, paragrafo 1 della presente direttiva.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 158

Articolo 152, paragrafo 4

4. Per il terzo periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 1, l'importo dei fondi propri è pari all'80% dell'importo totale minimo dei fondi propri che l'ente creditizio dovrebbe detenere durante tale periodo ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 93/6/CEE, conformemente a quanto disposto da tale direttiva e dalla direttiva 2000/12/CE prima della data indicata all'articolo 157 della presente direttiva.

4. Per il terzo periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 1, l'importo dei fondi propri è pari all'80% dell'importo totale minimo dei fondi propri che l'ente creditizio dovrebbe detenere durante tale periodo ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 93/6/CEE, conformemente a quanto disposto da tale direttiva e dalla direttiva 2000/12/CE prima della data indicata all'articolo 157, paragrafo 1 della presente direttiva.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 159

Articolo 152, paragrafo 5

5. Ai fini del rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4 si prendono in considerazione gli importi dei fondi propri corretti integralmente in modo da riflettere le differenze esistenti tra il calcolo dei fondi propri conformemente a quanto disposto dalla direttiva 2000/12/CE e dalla direttiva 93/6/CEE, prima della data indicata all'articolo 157 della presente direttiva, e il calcolo dei fondi propri conformemente alla presente direttiva, differenze derivanti dal trattamento distinto, ai sensi degli articoli da 84 a 89 della presente direttiva, delle perdite attese e delle perdite inattese.

5. Ai fini del rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4 si prendono in considerazione gli importi dei fondi propri corretti integralmente in modo da riflettere le differenze esistenti tra il calcolo dei fondi propri conformemente a quanto disposto dalla direttiva 2000/12/CE e dalla direttiva 93/6/CEE, prima della data indicata all'articolo 157, paragrafo 1 della presente direttiva, e il calcolo dei fondi propri conformemente alla presente direttiva, differenze derivanti dal trattamento distinto, ai sensi degli articoli da 84 a 89 della presente direttiva, delle perdite attese e delle perdite inattese.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 160

Articolo 152, paragrafo 7

7. Fino al 31 dicembre 2007 gli enti creditizi possono considerare che gli articoli del titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 1, relativi al metodo standardizzato, sono sostituiti dagli articoli da 42 a 46 della direttiva 2000/12/CE nel testo in vigore prima della data indicata all'articolo 157.

7. Fino al 1° gennaio 2008 gli enti creditizi possono considerare che gli articoli del titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 1, relativi al metodo standardizzato, nonché sottosezione 2 (metodo IRB semplice) sono sostituiti dagli articoli da 42 a 46 della direttiva 2000/12/CE nel testo in vigore prima del 31 dicembre 2006.

Motivazione

Incorporates the Council proposal, bearing in mind that not only banks that have opted for the standardised approach but also banks that have chosen the Simple IRB Approach can choose when in the period from 1.1.2007 to 1.1.2008 to begin implementing Basel II.

Emendamento 161

Articolo 152, paragrafo 8, lettera a)

a) si applicano le disposizioni degli articoli da 42 a 46 di detta direttiva nel testo in vigore prima della data menzionata all'articolo 157;

a) si applicano le disposizioni degli articoli da 42 a 46 di detta direttiva nel testo in vigore prima della data menzionata all'articolo 157, paragrafo 1;

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 162

Articolo 152, paragrafo 8, lettera e)

e) il trattamento di cui all'articolo 43, paragrafo 3, di detta direttiva si applica agli strumenti derivati figuranti all'allegato IV di detta direttiva, che si tratti di voci di bilancio o di voci fuori bilancio e le cifre risultanti dal trattamento previsto in tale allegato sono considerate come importi delle esposizioni ponderati per il rischio;

e) il trattamento di cui all'articolo 43, paragrafo 3, di detta direttiva si applica agli strumenti derivati figuranti all'allegato IV di detta direttiva, che si tratti di voci di bilancio o di voci fuori bilancio e le cifre risultanti dal trattamento previsto nell'allegato III sono considerate come importi delle esposizioni ponderati per il rischio;

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 163

Articolo 152, paragrafo 10

10. Qualora venga esercitata la facoltà di cui al paragrafo 7, il requisito patrimoniale relativo al rischio operativo di cui all'articolo 75, lettera e) è ridotto della percentuale corrispondente al rapporto tra il valore delle esposizioni dell'ente creditizio per il quale gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alla facoltà di cui al paragrafo 7 ed il valore totale delle sue esposizioni.

10. Qualora venga esercitata la facoltà di cui al paragrafo 7, il requisito patrimoniale relativo al rischio operativo di cui all'articolo 75, lettera d) è ridotto della percentuale corrispondente al rapporto tra il valore delle esposizioni dell'ente creditizio per il quale gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alla facoltà di cui al paragrafo 7 ed il valore totale delle sue esposizioni.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 164

Articolo 152, paragrafo 11

11. Qualora un ente creditizio calcoli gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi della facoltà di cui al paragrafo 7 per tutte le sue esposizioni, si possono applicare gli articoli da 48 a 50 della direttiva 2000/12/CE relativi ai grandi fidi nel testo in vigore prima della data menzionata all'articolo 157.

11. Qualora un ente creditizio calcoli gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi della facoltà di cui al paragrafo 7 per tutte le sue esposizioni, si possono applicare gli articoli da 48 a 50 della direttiva 2000/12/CE relativi ai grandi fidi nel testo in vigore prima del 31 dicembre 2006.

Motivazione

Si approva l'emendamento del Consiglio.

Emendamento 165

Articolo 152, paragrafo 12

12. Qualora venga esercitata la facoltà di cui al paragrafo 7, i riferimenti agli articoli da 46 a 52 della presente direttiva vanno letti come riferimenti agli articoli da 42 a 46 della direttiva 2000/12/CE nel testo in vigore prima della data menzionata all'articolo 157.

12. Qualora venga esercitata la facoltà di cui al paragrafo 7, i riferimenti agli articoli da 46 a 52 della presente direttiva vanno letti come riferimenti agli articoli da 42 a 46 della direttiva 2000/12/CE nel testo in vigore prima del 31 dicembre 2006.

Motivazione

Si approva l'emendamento del Consiglio.

Emendamento 166

Articolo 152, paragrafo 12 bis (nuovo)

 

12 bis. Qualora venga esercitata la facoltà di cui al al paragrafo 7 o se l'ente creditizio rientra nel disposto dell'articolo 157, paragrafo 2, gli articoli 124, 145 e 149 non si applicano prima della data ivi prevista .

Motivazione

There is a need to clarify the point that Pillars II and III will apply in the transitional period only if an institution is also applying Pillar I. This must be the case not only for the Standardised Approach but also for the two progressive approaches. The three pillars are strongly interdependent and cannot be implemented separately from one another in any of the three approaches.

Emendamento 167

Articolo 152, paragrafo 12 ter (nuovo)

 

12 ter. Gli enti creditizi possono calcolare il valore di riferimento a norma dei paragrafi da 1 a 4 anche sulla base del requisito patrimoniale medio del 2005 e del 2006 e dell'incremento delle somme di bilancio dal 2007 al 2009.

Motivazione

The directive stipulates that credit institutions implementing progressive approaches (IRB, AMA) to ascertain their own fund requirements must carry out ‘floor calculations’ in the years 2007 to 2009. It is specifically stated that the own capital supply in 2007 must represent at least 95 % (in 2008 at least 90 % and in 2009 at least 80 %) of the minimum capital requirements that the institution would have to reserve when implementing Basel I. This burdensome obligation is not justified, as the complete Basel I data and calculation machinery would have to run for another three years – in parallel with the new data collection – and possibly even longer. Since the institutions are already facing substantial conversion costs, we should here endeavour to avoid unnecessary extra expenditure. The competent authorities should be permitted to specify and authorise simplified procedures in this regard.

Emendamento 168

Articolo 153, comma 1

Nel calcolare gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni derivanti da operazioni di leasing immobiliare relative a uffici o locali per il commercio situati nel loro territorio e rispondenti ai criteri enunciati all'allegato VI, parte 1, punto 51, le autorità competenti possono, fino al 31 dicembre 2012, autorizzare l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio del 50% senza tuttavia che si applichi l'allegato VI, parte 1, punti 55 e 56.

Nel calcolare gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni derivanti da operazioni di leasing immobiliare relative a uffici o locali per il commercio situati nel loro territorio e rispondenti ai criteri enunciati all'allegato VI, parte 1, punto 51, le autorità competenti possono, fino al 31 dicembre 2012, autorizzare l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio del 50% senza tuttavia che si applichi l'allegato VI, parte 1, punti 52 e 53.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 169

Articolo 153, comma 2 bis (nuovo)

 

Fino al 31 dicembre 2012 nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'allegato VI, parte 1, punto 4, alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro è applicata la medesima ponderazione del rischio che sarebbe applicata a tali esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale.

Motivazione

The Directive amends the rules relating to risk weights are applied to government debt denominated and funded in a currency other than the domestic currency. Without the suggested amendment, the risk weights, as a consequence of the EU membership compared to the pre-accession status, for several new Member States holding debt denominated in euro would significantly increase. This would make it difficult for these Member States to adopt the single currency by imposing costs on Member States in the process of accession to the euro-zone when new debt issued will be denominated in euro and previously issued debt will gradually be converted into euro. Furthermore, the higher risk weights would also make it more costly for investors in other Member States to invest in such new Member States, hindering the single market.
Therefore a six-year long transitional period till the end of 2012 is deemed necessary during which the same risk-weights shall be applied to the exposures to Member States’ central governments or central banks denominated in domestic currency and in euro. This will contribute to ensuring new Member States (first of all Visegrad countries and possibly Romania and Bulgaria) prepare smoothly for the accession to the euro-zone.

Emendamento 170

Articolo 154, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. Fino al 31 dicembre 2011 le autorità competenti di ogni Stato membro possono, ai fini di cui all'allegato VI, parte 1, punto 58, fissare i giorni di arretrato fino a 180 per le esposizioni di cui all'allegato VI, parte 1, punti da 13 a 18 e da 39 a 41, ove le condizioni locali rendano tali adeguamenti appropriati. La cifra precisa può differire all'interno delle linee di prodotti.

 

Le autorità competenti che non esercitano la facoltà di cui al comma che precede in relazione all'esposizione nel proprio territorio, possono fissare un numero più elevato di giorni per esposizioni con controparti insediate nel territorio di altri Stati membri le cui autorità competenti hanno esercitato la facoltà. La cifra precisa si colloca tra 90 giorni e la cifra fissata per esposizioni con controparti analoghe nel rispettivo territorio.

Emendamento 171

Articolo 154, paragrafo 1, 1 ter e 1 quater (nuovi)

1. I requisiti di cui all'articolo 84, paragrafi 3 e 4 si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2009.

1 ter. Fino al 31 dicembre 2010 agli enti creditizi che chiedono l'autorizzazione all'utilizzo del metodo basato sui rating interni prima del 2010, con previa autorizzazione delle autorità competenti, il requisito di utilizzo biennale prescritto all'articolo 84, paragrafo 3, può essere ridotto a un periodo non inferiore a un anno.

 

1 quater. Fino al 31 dicembre 2010 agli enti creditizi che chiedono l'autorizzazione all'utilizzo di stime interne delle perdite e/o fattori di conversione il requisito di utilizzo trennale prescritto all'articolo 84, paragrafo 4 può essere ridotto a un periodo non inferiore a due anni.

Emendamento 172

Articolo 154, paragrafo 1 quinquies (nuovo)

 

1 quinquies. Fino al 31 dicembre 2012 le autorità competenti dei singoli Stati membri possono consentire agli enti creditizi di continuare ad applicare alle partecipazioni di cui all'articolo 57 (lettera o), purché acquisite prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, il trattamento di cui all'articolo 38 della direttiva 2000/12/CE in quanto applicabile prima della data di cui all'articolo 157, paragrafo 1.

Emendamento 173

Articolo 154, paragrafo 3, comma 1

3. Fino al 31 dicembre 2017, le autorità competenti degli Stati membri possono esentare dal trattamento secondo il metodo basato sui rating interni talune esposizioni in strumenti di capitale detenute al 31 dicembre 2007.

3. Fino al 31 dicembre 2017, le autorità competenti degli Stati membri possono esentare dal trattamento secondo il metodo basato sui rating interni talune esposizioni in strumenti di capitale detenute al 31 dicembre 2007. Quando le autorità competenti di uno Stato membro accordano detta esenzione, essa è estesa anche a tutte le esposizioni in strumenti di capitale detenute da filiali europee di enti creditizi di questo Stato membro nonché alle esposizioni in strumenti di capitale detenute in un altro Stato membro, emesse da un ente di emissione avente sede in questo Stato membro.

Motivazione

The 10-year grandfathering provisions for equity, under which Member State will be allowed to exempt from the IRB treatment certain equity exposures held on 31 December 2007 until 31 December 2017 is subject to national discretion. This will create an unlevel playing field within the EU. The 10-year grandfathering provisions for equity, under which Member State will be allowed to exempt from the IRB treatment certain equity exposures held on 31 December 2007 until 31 December 2017 is subject to national discretion. This will create an unlevel playing field within the EU. Thus at a minimum, in case a host supervisor allows the grandfathering provision in its home country, this provision should be automatically extended to equity exposures held by foreign subsidiaries of banks in this host country as well as to equity exposures held in another country that are issued by an equity issuer established in the host country.

Emendamento 174

Articolo 156, comma 2

Sulla base di tale analisi, e tenuto conto del contributo della Banca centrale europea, la Commissione elabora una relazione biennale e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnandola, eventualmente, con adeguate proposte.

Sulla base di tale analisi, e tenuto conto del contributo della Banca centrale europea, la Commissione elabora una relazione biennale e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnandola, eventualmente, con adeguate proposte. I contributi provenienti dalle parti implicate nell'assunzione e nella concessione di crediti sono presi in debita considerazione nel redigere la relazione.

Emendamento 175

Articolo 156, comma 2 bis (nuovo)

 

Quattro anni dopo la data di cui all'articolo 157, paragrafo 2, la Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva e redige una relazione specifica, con particolare attenzione per tutti gli aspetti di cui agli articoli da 68 a 73, 80, paragrafo 7 e 7 bis, e 129, da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio corredata da ogni proposta appropriata.

Emendamento 176

Articolo 157, paragrafo 1, comma 2

Fatto salvo il paragrafo 2, essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 31 dicembre 2006.

Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Motivazione

Poiché l'entrata in vigore della normativa l'ultimo giorno dell'anno ha comportato un ingiustificato dispendio finanziario in termini di predisposizione dei conti di gestione, il relatore caldeggia alla stessa stregua del Consiglio un differimento della data di entrata in vigore di un secondo teorico per fissarla al 1° gennaio dell'anno successivo.

Emendamento 177

Articolo 157, paragrafo 2

2. Gli Stati membri applicano, entro il 31 dicembre 2007, e non prima, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 87, paragrafo 9 e all'articolo 105.

2. Gli Stati membri applicano, entro il 1° gennaio 2008, e non prima, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 87, paragrafo 9 e all'articolo 105.

Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento all'articolo 157, paragrafo 1, comma 2.

Emendamento 178

Articolo 158, paragrafo 1

1. La direttiva 2000/12/CE, come modificata dalle direttive che figurano all'allegato XV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle stesse direttive, che figurano all'allegato XV, parte B.

1. La direttiva 2000/12/CE, come modificata dalle direttive che figurano all'allegato XIII, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle stesse direttive, che figurano all'allegato XIII, parte B.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 179

Articolo 158, paragrafo 2

2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato XVI.

2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato XIV.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 180

Allegato III, titolo 2, comma 3 (dopo la tabella 1)

Per il calcolo dell'esposizione creditizia potenziale futura, conformemente alla fase b), le autorità competenti possono permettere agli enti creditizi sino al 31 dicembre 2006 di applicare le percentuali specificate in appresso anziché quelle della tabella 1, purché gli enti in questione si avvalgano dell'opzione prevista all'articolo 11 bis della direttiva 93/6/CEE per i contratti di cui al punto 3, lettere b) e c), dell'allegato IV.

Per il calcolo dell'esposizione creditizia potenziale futura, conformemente alla fase b), le autorità competenti possono permettere agli enti creditizi di applicare le percentuali specificate in appresso anziché quelle della tabella 1, purché gli enti in questione si avvalgano dell'opzione prevista all'allegato IV, paragrafo 21 della direttiva 93/6/CEE per i contratti di cui al punto 3, lettere b) e c), dell'allegato IV.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 181

Allegato V, titolo 6 bis (nuovo)

 

6 bis. RISCHI DI MERCATO

Motivazione

Si approva l'estensione proposta dal Consiglio dell'elenco dei rischi da prendere in considerazione.

Emendamento 182

Allegato V, punto 9 bis (nuovo)

 

9 bis. Sono attuate politiche e procedure per la misurazione e la gestione di tutte le fonti materiali e gli effetti dei rischi di mercato.

Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento all'allegato V, titolo 6 bis (nuovo).

Emendamento 183

Allegato VI, parte 1, punto 2

2. Alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali per le quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution, di seguito ECAI) prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1, nel rispetto dell’attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi della scala di valutazione del merito di credito.

2. Fermo restando il punto 3, alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali per le quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution, di seguito ECAI) prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1, nel rispetto dell’attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi della scala di valutazione del merito di credito.

Motivazione

L'emendamento è teso a garantire che, come indicato al punto 3, ai rischi per la Banca centrale europea sia comunque assegnata una ponderazione dello 0%.

Emendamento 184

Allegato VI, parte 1, punto 4

4. A discrezione delle autorità competenti, alle esposizioni verso la loro amministrazione centrale e la loro banca centrale denominate e finanziate in valuta locale può applicarsi un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello indicato al punto 2.

4. Alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale dell'amministrazione centrale e detta banca centrale si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0%.

Motivazione

Si approva la soppressione proposta dal Consiglio del diritto nazionale di opzione.

Emendamento 185

Allegato VI, parte 1, punto 5

5. Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano la discrezionalità di cui al punto 4, le autorità competenti di altri Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare lo stesso fattore di ponderazione del rischio alle esposizioni verso tale amministrazione centrale o banca centrale denominate e finanziate in quella valuta.

soppresso

Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento all'allegato VI, parte 1, punto 4.

Emendamento 186

Allegato VI, parte 1, punto 7, alinea

7. Una valutazione del merito di credito di un’agenzia può essere riconosciuta solo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

7. Le valutazioni del merito di credito di un’agenzia per il credito all’esportazione sono riconosciute dalle autorità competenti se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

Motivazione

Si approva la soppressione proposta dal Consiglio di tale diritto nazionale di opzione.

Emendamento 187

Allegato VI, parte 1, punto 7, comma 1, lettera a)

a) la valutazione è un punteggio concordato dalle agenzie per il credito all’esportazione aderenti all’Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits dell’OCSE;

a) si tratta di un punteggio concordato dalle agenzie per il credito all’esportazione aderenti all’Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits dell’OCSE;

Motivazione

Si approva l'emendamento del Consiglio.

Emendamento 188

Allegato VI, parte 1, punto 7, lettera b)

b) l’agenzia per il credito all’esportazione pubblica le proprie valutazioni del merito di credito e si conforma alla metodologia definita dall’OCSE e la valutazione è associata a uno dei sette premi minimi di assicurazione delle esportazioni (minimum export insurance premiums, di seguito MEIP) stabiliti dalla metodologia dell’OCSE.

b) l’agenzia per il credito all’esportazione pubblica le proprie valutazioni del merito di credito e si conforma alla metodologia definita dall’OCSE e la valutazione è associata a uno degli otto premi minimi di assicurazione delle esportazioni (minimum export insurance premiums, di seguito MEIP) stabiliti dalla metodologia dell’OCSE.

Motivazione

La modifica proposta dal Consiglio al punto 7, lettera b) nonché alla tabella 2 è teso ad uniformarsi all'accordo quadro di Basilea.

Emendamento 189

Allegato VI, parte 1, punto 7, tabella 2, punto -1 (nuovo)

 

0

 

0%

Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento all'allegato 6, parte 1, punto 7, lettera b).

Emendamento 190

Allegato VI, parte 1, punto 9

9. Fermi restando i punti da 10 a 12, alle esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali si applica un fattore di ponderazione del rischio pari a quello delle esposizioni verso enti. L’esercizio di questa discrezionalità da parte delle autorità competenti è indipendente dall’esercizio della discrezionalità da parte delle autorità competenti di cui all’articolo 80. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato ai punti 30, 31 e 36.

9. Fermi restando i punti da 10 a 12, alle esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali si applica un fattore di ponderazione del rischio pari a quello delle esposizioni verso enti. Questo trattamento è indipendente dall’esercizio della discrezionalità di cui all’articolo 80, paragrafo 3. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato ai punti 30, 31 e 36.

Motivazione

Si plaude alla soppressione caldeggiata dal Consiglio di tale diritto nazionale di opzione. Rettifica del riferimento trasversale.

Emendamento 191

Allegato VI, parte 1, punto 10

10. A discrezione delle autorità competenti, Le esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali possono essere trattate come le esposizioni verso le amministrazioni centrali di rispettiva appartenenza, a condizione che non vi sia nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni in quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di inadempimento.

10. Le esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali sono trattate come le esposizioni verso le amministrazioni centrali di rispettiva appartenenza, a condizione che non vi sia nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni in quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di inadempimento.

 

Le autorità competenti elaborano e rendono pubblico l'elenco delle amministrazioni regionali e delle autorità locali cui applicare un fattore di ponderazione del rischio equivalente a quello applicato alle amministrazioni centrali.

Motivazione

Si plaude alla soppressione di tale diritto nazionale di opzione approvata dal Consiglio e si approva l'aggiunta dell'obbligo di pubblicazione.

Emendamento 192

Allegato VI, parte 1, punto 10 bis (nuovo)

 

10 bis. Le esposizioni nei confronti di chiese e comunità religiose costituite come enti di diritto pubblico, nella misura in cui riscuotano imposte conformemente alla legislazione che conferisce loro questo diritto, sono considerate come esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali a meno che non si applichi il paragrafo 10. In questo caso, ai fini dell'articolo 89, lettera a) non può essere rifiutata l'autorizzazione ad applicare la sottosezione 1.

Motivazione

Replaces amendment 113 of the Radwan draft report.

Emendamento 193

Allegato VI, parte 1, punto 11

11. Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano la discrezionalità di cui al punto 10, le autorità competenti di altri Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare lo stesso fattore di ponderazione del rischio alle esposizioni verso tali amministrazioni regionali e autorità locali.

soppresso

Motivazione

L'emendamento all'allegato VI, parte 1, punto 10 rende superfluo il punto 11.

Emendamento 194

Allegato VI, parte 1, punto 15

15. A discrezione delle autorità competenti, le esposizioni verso enti del settore pubblico possono essere trattate come esposizioni verso gli enti. L’esercizio di questa discrezionalità da parte delle autorità competenti è indipendente dall’esercizio della discrezionalità da parte delle autorità competenti di cui all’articolo 80. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato ai punti 30, 31 e 36.

15. A discrezione delle autorità competenti, le esposizioni verso enti del settore pubblico possono essere trattate come esposizioni verso gli enti. L’esercizio di questa discrezionalità da parte delle autorità competenti è indipendente dall’esercizio della discrezionalità di cui all’articolo 80. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato ai punti 30, 31 e 36.

Motivazione

Si approva la soppressione proposta dal Consiglio.

Emendamento 195

Allegato VI, parte 1, punto 15 bis (nuovo)

 

15 bis. In circostanze eccezionali le esposizioni verso enti del settore pubblico possono essere considerate come esposizioni verso l'amministrazione centrale di rispettiva appartenenza quando a giudizio delle autorità competenti non vi è alcuna differenza di rischio tra tali esposizioni, dovuta all'esistenza di una garanzia adeguata da parte dell'amministrazione centrale.

Motivazione

Il relatore plaude alla possibilità proposta dal Consiglio di equiparare in casi eccezionali esposizioni verso enti del settore pubblico alle esposizioni verso l'amministrazione centrale.

Emendamento 196

Allegato VI, parte 1, punto 16

16. Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano la discrezionalità di trattare le esposizioni verso enti del settore pubblico come esposizioni verso enti, le autorità competenti di altri Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare lo stesso fattore di ponderazione alle esposizioni verso tali enti del settore pubblico.

16. Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano la discrezionalità di trattare le esposizioni verso enti del settore pubblico come esposizioni verso enti o come esposizioni verso l’amministrazione centrale di rispettiva appartenenza, le autorità competenti di altri Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare lo stesso fattore di ponderazione alle esposizioni verso tali enti del settore pubblico.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento all’allegato VI, parte 1, punto 15 bis (nuovo).

Emendamento 197

Allegato VI, parte 1, punto 19

19. Ai fini degli articoli da 78 a 83, la Inter-American Investment Corporation è considerata una banca multilaterale di sviluppo.

19. Ai fini degli articoli da 78 a 83, la Inter-American Investment Corporation, la Black Sea Trade and Development Bank e la Central American Bank for Economic Integration sono considerate banche multilaterali di sviluppo.

Motivazione

The Central American Bank for Economic Integration is considered a Multilateral Development Bank and therefore it must receive exactly the same general treatment as all the others Multilateral Banks and not that of the special regime.

Emendamento 198

Allegato VI, parte 1, punto 20

20. Fermi restando i punti 21 e 22, le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo vengono trattate come le esposizioni verso enti creditizi conformemente ai punti da 28 a 31. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine come specificato ai punti 30, 31 e 36.

20. Fermi restando i punti 21 e 22, le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo vengono trattate come le esposizioni verso enti conformemente ai punti da 28 a 31. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine come specificato ai punti 30, 31 e 36.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 199

Allegato VI, parte 1, punto 24 bis (nuovo)

 

24 bis. Ferme restando le altre disposizioni dei punti da 24 a [38], alle esposizioni verso enti finanziari autorizzati e sottoposti alla vigilanza dalle autorità competenti responsabili dell’autorizzazione e vigilanza degli enti creditizi e sottoposti a requisiti prudenziali equivalenti a quelli applicati agli enti creditori si applica un fattore di ponderazione del rischio pari a quello applicato alle esposizioni verso enti.

Motivazione

Viene ripresa la modifica proposta dal Consiglio, mirata a garantire che gli enti finanziari quali le società di leasing e di factoring siano oggetto dello stesso trattamento nel quadro della direttiva in esame.

Emendamento 200

Allegato VI, parte 1, punto 27 bis (nuovo)

 

27 bis. Le esposizioni verso istituti creditizi con una durata effettiva originaria di tre mesi o inferiore sono ponderate con il 20%.

Motivazione

A 20 % risk weighting is appropriate for such exposures by analogy with paragraph 31

Emendamento 201

Allegato VI, parte 1, punto 33

33. Il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine, così come definito al punto 30, si applica a tutte le esposizioni verso enti di durata iniziale fino a tre mesi quando non esiste una specifica valutazione delle esposizioni a breve termine.

33. Il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine, così come definito al punto 30, si applica a tutte le esposizioni verso enti di durata residua fino a tre mesi quando non esiste una specifica valutazione delle esposizioni a breve termine.

Motivazione

Viene ripresa la modifica proposta dal Consiglio, che ha l’effetto di ridurre i requisiti patrimoniali adottando come riferimento la durata residuale invece della durata iniziale.

Emendamento 202

Allegato VI, parte 1, punto 36

36. Laddove le autorità competenti abbiano adottato per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali il metodo descritto ai punti da 4 a 6, a loro discrezione possono altresì assegnare alle esposizioni verso enti con durata originaria effettiva pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate in valuta locale, sulla base di entrambi i metodi descritti ai punti da 26 a 27 e ai punti da 28 a 31, un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla categoria immediatamente meno favorevole del fattore di ponderazione preferenziale, di cui ai punti da 4 a 6, assegnato alle esposizioni verso l’amministrazione centrale.

36. Alle esposizioni verso enti con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate in valuta locale, soggette alla discrezione delle autorità competenti, sulla base di entrambi i metodi descritti ai punti da 26 a 27 e ai punti da 28 a 31, può essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla categoria immediatamente meno favorevole del fattore di ponderazione preferenziale, di cui ai punti da 4 a 6, assegnato alle esposizioni verso l’amministrazione centrale.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento all’allegato VI, parte 1, punto 33.

Emendamento 203

Allegato VI, parte 1, punto 37

37. Alle esposizioni con durata originaria effettiva pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate nella valuta nazionale del debitore, non può essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 20%.

37. Alle esposizioni con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate nella valuta nazionale del debitore, non può essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 20%.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento all’allegato VI, parte 1, punto 33.

Emendamento 204

Allegato VI, parte 1, titolo 6.7. bis (nuovo)

 

6.7 bis. Obbligo di riserve minime imposto dalla Banca centrale europea (BCE)

Motivazione

Viene ripresa la disposizione proposta dal Consiglio volta a tener conto delle riserve minime detenute dalla Banca centrale europea.

Emendamento 205

Allegato VI, parte 1, punto 38 bis (nuovo)

 

38 bis. Qualora l’esposizione verso un ente abbia la forma di riserve minime imposte dalla BCE o dalla Banca centrale di uno Stato membro, che l’ente creditizio deve detenere, gli Stati membri possono autorizzare l’applicazione della ponderazione del rischio applicabile alle esposizioni verso la Banca centrale dello Stato membro in questione, a condizione che:

 

(a) le riserve siano detenute conformemente al regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime1, o a regolamenti successivi di sostituzione, o conformemente alle disposizioni nazionali, equivalenti sotto ogni aspetto materiale a detto regolamento, e

 

(b) in caso di fallimento o insolvenza dell’ente che detiene le riserve, queste ultime siano ripagate pienamente e tempestivamente all’ente creditizio e non siano rese disponibili per far fronte ad altre passività dell’ente.

 

1 GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento all’allegato VI, parte 1, titolo 6.7. bis (nuovo).

Emendamento 206

Allegato VI, Parte 1, punto 39, comma 1

39. Alle esposizioni per le quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un’ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 5, nel rispetto dell’attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi di una scala di valutazione del merito di credito.

39. Alle esposizioni per le quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un’ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della seguente tabella, nel rispetto dell’attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi di una scala di valutazione del merito di credito.

Motivazione

Precisazione redazionale.

Emendamento 207

Allegato VI, parte 1, punto 41

41. Le esposizioni che soddisfano i criteri elencati all’articolo 79, paragrafo 2, possono ricevere, a discrezione delle autorità competenti, una ponderazione del rischio del 75%.

41. Le esposizioni che soddisfano i criteri elencati all’articolo 79, paragrafo 2, ricevono una ponderazione del rischio del 75%.

Motivazione

Translation error in Radwan draft report. The German wording "werden...belegt" means "shall be assigned" not "may be assigned". This is an intentional deviation from the Council wording.

Emendamento 208

Allegato VI, parte 1, punto 43

43. Alle esposizioni pienamente e totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteche su immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario si applica un fattore di ponderazione del 35%.

43. Alle esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteche su immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario beneficiario nel caso di imprese di investimento a carattere personale si applica un fattore di ponderazione del 35%.

Emendamento 209

Allegato VI, parte 1, punto 44 bis (nuovo)

 

44 bis. Fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui al punto 45, lettere da a) a d), alle esposizioni relative a operazioni di leasing immobiliare concernenti proprietà di tipo residenziale e disciplinate da disposizioni legislative in virtù delle quali il locatore mantiene la piena proprietà del bene locato finché il locatario non si sia avvalso della sua opzione di acquisto, può essere attribuita una ponderazione del rischio del 35%. A tal fine si applicano i punti 46 e 47.

Motivazione

Viene ripresa la modifica proposta dal Consiglio.

Emendamento 210

Allegato VI, parte 1, punto 45, alinea

45. Nell’esercizio della loro discrezionalità, le autorità competenti si ritengono soddisfatte solo qualora siano rispettate le condizioni seguenti:

45. Nell’esercizio della loro discrezionalità, ai fini dei punti 43 e 44, le autorità competenti si ritengono soddisfatte solo qualora siano rispettate le condizioni seguenti:

Motivazione

Viene ripreso il chiarimento proposto dal Consiglio.

Emendamento 211

Allegato VI, parte 1, punto 48

48. A discrezione delle autorità competenti, le esposizioni pienamente e totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle predette autorità, da ipoteche su uffici o locali per il commercio situati sul loro territorio possono ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 50%.

48. A discrezione delle autorità competenti, le esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle predette autorità, da ipoteche su uffici o locali per il commercio situati sul loro territorio possono ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 50%.

Motivazione

Replaces amendment 125 of the Radwan draft report.

Emendamento 212

Allegato VI, parte 1, punto 50

50. A discrezione delle autorità competenti, le esposizioni relative ad operazioni di leasing su uffici o locali per il commercio situati sul loro territorio e soggetti a disposizioni di legge che garantiscono al locatore il mantenimento della piena proprietà del bene affittato fino al momento dell'opzione di acquisto da parte del locatario possono ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 50%.

50. A discrezione delle autorità competenti, le esposizioni relative ad operazioni di leasing su uffici o locali per il commercio situati sul loro territorio dove l'ente creditizio è il locatore e il locatario ha un'opzione di acquisto, possono ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 50% a condizione che l'esposizione dell'ente creditizio sia pienamente e completamente garantita dalla proprietà del bene.

Motivazione

Islamic law forbids the payment of interest on borrowing. Islamic products are therefore treated as a leasing arrangement rather than a residential mortgage.
The suggested amendment addresses technical problems with the Commission’s original proposal to ensure that it fully covers the Ijara type product, by removing the ‘governed by statutory provisions requirement’.

Emendamento 213

Allegato VI, parte 1, punto 55, lettera a)

a) fino al 50% del valore di mercato (o laddove applicabile e se inferiore il 60% del valore del credito ipotecario non deve superare lo 0,3% dei prestiti in essere in un qualsiasi anno;

a) le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali fino al 50% del valore di mercato (o laddove applicabile e se inferiore il 60% del valore del credito ipotecario) non superano lo 0,3% dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno;

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 214

Allegato VI, parte 1, punto 55, lettera b)

b) le perdite complessive derivanti da prestiti su immobili non residenziali non devono superare lo 0,5% dei prestiti in essere in un qualsiasi anno.

b) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali non devono superare lo 0,5% dei prestiti garantiti da immobili non residenziali in essere in un qualsiasi anno.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 215

Allegato VI, parte 1, punto 56

56. Se uno dei limiti di cui al punto 55 non viene rispettato in un qualsiasi anno, cessa la possibilità di utilizzare questo trattamento e la seconda condizione di cui al punto 51, lettera b), deve essere nuovamente soddisfatta prima che sia ripristinata la possibilità di utilizzare il trattamento.

56. Se uno dei limiti di cui al punto 55 non viene rispettato in un qualsiasi anno, cessa la possibilità di avvalersi del punto 55 e la condizione di cui al punto 51, lettera b), si applica fintantoché non siano soddisfatte in un anno successivo le condizioni di cui al punto 55.

Motivazione

Vengono ripresi i chiarimenti proposti dal Consiglio.

Emendamento 216

Allegato VI, parte 1, punto 58, alinea

58. Ferme restando le disposizioni contenute ai punti da 59 a 62, la parte non garantita di una posizione scaduta da oltre 90 giorni ha il fattore di ponderazione del rischio seguente:

58. Ferme restando le disposizioni contenute ai punti da 59 a 62, la parte non garantita di una posizione scaduta da oltre 90 giorni, oltre la soglia fissata dalle autorità competenti e corrispondente a un livello ragionevole di rischio, ha il fattore di ponderazione del rischio seguente:

Emendamento 217

Allegato VI, Parte 1, punto 58, lettera c)

c) 50%, a discrezione delle autorità competenti, se le rettifiche di valore sono pari ad almeno il 50% della parte non garantita dell’esposizione al lordo delle rettifiche di valore.

soppresso

Motivazione

Alcune discrezionalità nazionali andrebbero soppresse per migliorare l'armonizzazione delle normative nel mercato interno. Molte di queste soppressioni sono raccomandate anche dalle autorità nazionali di vigilanza bancaria.

Emendamento 218

Allegato VI, parte 1, punto 65, alinea

65. Per “obbligazioni coperte” si intendono le obbligazioni che soddisfano i criteri di cui all’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE garantite da una delle seguenti attività:

65. Per “obbligazioni coperte” si intendono le obbligazioni che soddisfano i criteri di cui all’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE (UCITS) garantite da una delle seguenti attività:

Emendamento 219

Allegato VI, parte 1, punto 65, lettera a)

a) esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente allegato, o esposizioni garantite da questi stessi soggetti;

a) esposizioni verso amministrazioni centrali nell’UE;

Emendamento 220

Allegato VI, parte 1, punto 65, lettera b)

b) esposizioni verso enti del settore pubblico, amministrazioni regionali ed autorità locali che siano ponderate come esposizioni verso enti o amministrazioni centrali e banche centrali rispettivamente secondo i punti 15, 9 o 10 e che siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente allegato, o esposizioni garantite da questi stessi soggetti;

b) esposizioni verso enti del settore pubblico, amministrazioni regionali ed autorità locali nell’Unione europea ed esposizioni verso o garantite da governi centrali, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali, enti del settore pubblico, amministrazioni regionali ed autorità locali che siano ponderate come esposizioni verso enti o amministrazioni centrali e banche centrali rispettivamente secondo i punti 15, 15 bis, 9 o 10 e che siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente allegato, o esposizioni garantite da questi stessi soggetti, (b bis) purché non eccedano il 20% dell'importo nominale delle obbligazioni coperte in essere degli enti emittenti e siano classificate come minimo nella classe di merito di credito 2 secondo le modalità previste nel presente allegato;

Emendamento 221

Allegato VI, parte 1, punto 65, lettera c)

c) esposizioni verso enti che siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente allegato. L’importo totale di questa tipologia di esposizione non supera il 10% dell’ammontare nominale delle obbligazioni coperte in essere dell’ente creditizio emittente. Le esposizioni determinate dalla trasmissione di pagamenti dai debitori di prestiti garantiti da immobili ai possessori di obbligazioni coperte non vengono considerate ai fini del calcolo del limite del 10%;

c) esposizioni verso enti che siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente allegato. L’importo totale di questa tipologia di esposizione non supera il 15% dell’ammontare nominale delle obbligazioni coperte in essere dell’ente creditizio emittente. Le esposizioni determinate dalla trasmissione e gestione di pagamenti o da operazioni di liquidazione dai debitori di prestiti garantiti da immobili ai possessori di obbligazioni coperte non vengono considerate ai fini del calcolo del limite del 15%. Le esposizioni verso istituti con scadenza inferiore a 100 giorni non sono incluse nel requisito della classe 1, sebbene tali istituti debbano come minimo essere classificati nella classe di merito di credito 2, secondo le modalità previste nel presente allegato;

Motivazione

A 10% ceiling on the level of substitution assets that may be held in the cover pool is too restrictive for flexible management in this developing sector of financial services, and should be increased to 15%.
Requiring holders of deposits eligible as substitution assets to be of Step 1 quality for covered bonds to carry a 10% risk weighting is excessive, especially where the deposits are of short-term duration (i.e. not exceeding 100 days). Issuers of covered bonds could be constrained from placing deposits, eligible to qualify as substitution assets in given asset pools, within the group structure (e.g. with the parent bank), which would adversely impact on liquidity and could restrict bond issuance in the Union. A step 2 credit rating for such deposit holders would reflect current market practice, while underpinning the low-risk approach which secures such deposits.

Emendamento 222

Allegato VI, parte 1, punto 65, lettera c), comma 1 bis (nuovo)

 

Le esposizioni legate alla trasmissione e alla gestione di pagamenti o di prodotti di liquidazione del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di quote senior o titoli di debito non sono comprese nel calcolo del limite del 20%.

Emendamento 223

Allegato VI, parte 1, punto 65, lettera d)

d) prestiti garantiti da immobili residenziali o quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale di cui al punto 44, nel caso in cui i gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, non superano l’80% del valore degli immobili costituiti in garanzia;

d) prestiti garantiti da immobili residenziali o quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale di cui al punto 44, fino al minore degli importi del capitale nazionale, nel caso in cui i gravami, se combinati con eventuali gravami precedenti, non superano l'80% del valore degli immobili costituiti in garanzia; o prestiti garantiti da quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da equivalenti enti di cartolarizzazione disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro che cartolarizzano esposizioni relative a immobili non residenziali a condizione che almeno il 90% delle attività di tali Fonds Communs de Créances o equivalenti enti di cartolarizzazione disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro sia composto da ipoteche ed eventuali gravami precedenti fino al minore degli importi del capitale nazionale in arretrato nelle quote, gli importi del capitale nazionale dei gravami, che insieme non superino il 80% del valore degli immobili costituiti in garanzia e che le quote siano classificate nella classe di merito di credito 1 di cui al presente allegato qualora non superino il 20% del valore nominale dell’emissione di obbligazioni coperte.

Emendamento 224

Allegato VI, parte 1, punto 65, lettera d), comma 1 bis (nuovo)

 

Le esposizioni legate alla trasmissione e alla gestione di pagamenti o di prodotti di liquidazione del debitore di prestiti garantiti con immobili di quote senior o da titoli di debito non sono comprese nel calcolo del limite del 20%.

Emendamento 225

Allegato VI, parte 1, punto 65, lettera e)

e) prestiti garantiti da immobili non residenziali o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale di cui al punto 49 nel caso in cui i gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, non superano il 60% del valore degli immobili costituiti in garanzia. Quando l’indice di copertura del finanziamento del 60% è superato fino ad un livello massimo del 70%, le autorità competenti possono riconoscere come ammissibili i prestiti garantiti da immobili non residenziali, se il valore delle attività totali costituite a garanzia reale delle obbligazioni coperte supera il valore nominale di tali obbligazioni di almeno il 10% e il diritto dei possessori delle obbligazioni soddisfa i requisiti di certezza giuridica di cui all'allegato IX. Il diritto dei possessori delle obbligazioni deve essere prioritario rispetto a tutti gli altri diritti sui beni costituiti in garanzia.

e) prestiti garantiti da immobili non residenziali o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale di cui al punto 49, fino al minore degli importi del capitale nazionale, nel caso in cui i gravami, se combinati con eventuali gravami precedenti, non superano il 60% del valore degli immobili costituiti in garanzia, o prestiti garantiti da quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da equivalenti enti di cartolarizzazione disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro che cartolarizzano esposizioni relative a immobili residenziali a condizione che almeno il 90% delle attività di tali Fonds Communs de Créances o equivalenti enti di cartolarizzazione disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro sia composto da ipoteche e eventuali gravami precedenti fino al minore degli importi del capitale nazionale in arretrato nelle quote, gli importi del capitale nazionale dei gravami, che insieme non superino il 60% del valore degli immobili costituiti in garanzia e che le quote siano classificate nella classe di merito di credito 1 di cui al presente allegato qualora non superino il 20% degli immobili costituiti in garanzia. Quando l’indice di copertura del finanziamento del 60% è superato fino ad un livello massimo del 70%, le autorità competenti possono riconoscere come ammissibili i prestiti garantiti da immobili non residenziali, se il valore delle attività totali costituite a garanzia reale delle obbligazioni coperte supera il valore nominale di tali obbligazioni di almeno il 10% e il diritto dei possessori delle obbligazioni soddisfa i requisiti di certezza giuridica di cui all'allegato VIII. Il diritto dei possessori delle obbligazioni deve essere prioritario rispetto a tutti gli altri diritti sui beni costituiti in garanzia.

Emendamento 226

Allegato VI, parte 1, punto 65, lettera e), comma 1 bis (nuovo)

 

Le esposizioni legate alla trasmissione e alla gestione di pagamenti o di prodotti di liquidazione del debitore di prestiti garantiti con immobili di quote senior o da titoli di debito non sono comprese nel calcolo del limite del 20%.

Emendamento 227

Allegato VI, parte 1, punto 65, lettera e bis) (nuova)

 

e bis) prestiti garantiti da navi, nel caso in cui i gravami, insieme a eventuali gravami precedenti, non superino il 60% del valore della nave costituita in garanzia.

 

A questi fini, il termine “garantiti” comprende situazioni in cui le attività di cui alle lettere da a) ad e bis) sono destinate dalla legge esclusivamente alla protezione dei possessori delle obbligazioni contro le perdite.

 

Fino al 31 dicembre 2010 il limite del 20% per le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da equivalenti enti di cartolarizzazione di cui alle lettere d) ed e) non si applica a condizione che tali quote dispongano di una valutazione del merito di credito di un’ECAI prescelta appartenente alla categoria più favorevole di valutazione del merito di credito fatta dall’ECAI per le obbligazioni coperte. Prima della scadenza del suddetto periodo la deroga è soggetta a riesame, a seguito del quale la Commissione può, se del caso, prorogare il periodo secondo la procedura di cui all’articolo 151, con o senza un’ulteriore clausola di riesame.

 

Fino al 31 dicembre 2010 la percentuale del 60% di cui alla lettera e bis) può essere sostituita dalla percentuale del 70%. Prima della scadenza del suddetto periodo la deroga è soggetta a riesame, a seguito del quale la Commissione può, se del caso, prorogare il periodo secondo la procedura di cui all’articolo 151, con o senza un’ulteriore clausola di riesame.

Emendamento 228

Allegato VI, parte 1, punto 70, alinea

70. Alle esposizioni a breve termine verso enti o imprese per cui sia disponibile una valutazione del merito di credito di un’ECAI prescelta è applicabile un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 6, nel rispetto dell’attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi della scala di valutazione del merito di credito:

70. Alle esposizioni a breve termine verso enti creditizi o imprese per cui sia disponibile una valutazione del merito di credito di un’ECAI prescelta è applicabile un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 6, nel rispetto dell’attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi della scala di valutazione del merito di credito:

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 229

Allegato VI, parte 1, punto 86

86. Quando un ente creditizio fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni alla condizione che l’n-mo inadempimento tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, se per lo strumento esiste una valutazione esterna del merito di credito di un’ECAI idonea, si applicano i fattori di ponderazione del rischio prescritti agli articoli da 78 a 83. Se lo strumento è privo del rating di una di queste agenzie, al fine di ottenere l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio i fattori di ponderazione delle esposizioni incluse nella serie sono aggregati, tranne le esposizioni n-1, fino a un massimo del 1250% e moltiplicati per l’ammontare nominale della protezione fornita dal derivato su crediti. Le n-1 esposizioni da escludere dall’aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell’esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell’aggregazione.

86. Quando un ente creditizio fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni alla condizione che l’n-mo inadempimento tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, se per lo strumento esiste una valutazione esterna del merito di credito di un’ECAI idonea, si applicano i fattori di ponderazione del rischio prescritti agli articoli da 94 a 101. Se lo strumento è privo del rating di una di queste agenzie, al fine di ottenere l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio i fattori di ponderazione delle esposizioni incluse nella serie sono aggregati, tranne le esposizioni n-1, fino a un massimo del 1250% e moltiplicati per l’ammontare nominale della protezione fornita dal derivato su crediti. Le n-1 esposizioni da escludere dall’aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell’esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell’aggregazione.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 230

Allegato VI, parte 2, punto 9, lettera c bis) (nuova)

 

c bis) almeno due banche utilizzino i rating dell'ECAI per l’emissione di obbligazioni e/o l’analisi del rischio di credito.

Motivazione

In order to providing for the full credibility of ECAI’s individual credit assessment, the amendment makes for greater rigour in authorising and recognising the new rating agencies and guarantees the reliability of the judgements the ECAIs issue on the borrower’s creditworthiness. As a matter of fact, the market credibility is one of the most important requirement to recognise the eligible ECAI and market acceptance of them represents a significant proof of ECAIs’ reliability.

Emendamento 231

Allegato VI, parte 2, punto 10

10. Le autorità competenti verificano che le singole valutazioni del merito di credito siano disponibili alle medesime condizioni quanto meno per tutti i soggetti titolari di un legittimo interesse in esse.

10. Le autorità competenti verificano che le singole valutazioni del merito di credito siano disponibili alle medesime condizioni quanto meno per tutti gli enti creditizi titolari di un legittimo interesse in esse.

Motivazione

Viene ripresa la modifica proposta dal Consiglio volta ad allineare le disposizioni a all’Accordo quadro di Basilea.

Emendamento 232

Allegato VI, parte 2, punto 11

11. In particolare, le autorità competenti verificano che le singole valutazioni del merito di credito siano disponibili per soggetti esteri alle medesime condizioni che per i soggetti nazionali titolari di un legittimo interesse in esse.

11. In particolare, le autorità competenti verificano che le singole valutazioni del merito di credito siano disponibili per enti creditizi esteri alle medesime condizioni che per i soggetti nazionali titolari di un legittimo interesse in esse.

Motivazione

Viene ripresa la modifica proposta dal Consiglio.

Emendamento 233

Allegato VI, parte 3, punto 1

1. Un ente può prescegliere una o più ECAI idonee per determinare i fattori di ponderazione del rischio applicabili alle voci dell’attivo e alle voci fuori bilancio.

1. Un ente creditizio può prescegliere una o più ECAI idonee per determinare i fattori di ponderazione del rischio applicabili alle voci dell’attivo e alle voci fuori bilancio.

Motivazione

Viene ripresa la modifica proposta dal Consiglio.

Emendamento 234

Allegato VI, parte 3, punto 3

3. Un ente che decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un’ECAI idonea deve utilizzarle in modo continuo e coerente nel tempo.

3. Un ente creditizio che decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un’ECAI idonea deve utilizzarle in modo continuo e coerente nel tempo.

Motivazione

Viene ripresa la modifica proposta dal Consiglio.

Emendamento 235

Allegato VI, parte 3, punto 8

8. Gli enti creditizi utilizzano valutazioni del merito di credito che sono state richieste. Le autorità competenti possono consentire agli enti creditizi di utilizzare valutazioni che non sono state richieste.

soppresso

Motivazione

Viene ripresa la modifica proposta dal Consiglio.

Emendamento 236

Allegato VI, parte 3, punto 18

18. In deroga al punto 17, quando un’esposizione deriva dalla partecipazione dell’ente creditizio ad un prestito che è stato accordato da una banca multilaterale di sviluppo il cui status di creditore privilegiato è riconosciuto nel mercato, le autorità competenti possono consentire che la valutazione del merito di credito relativa alla posizione in valuta nazionale del debitore sia utilizzata a fini di ponderazione.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 237

Allegato VII, parte 1, punto 3, comma 4

Fattore di ponderazione del rischio = LGD*(N[…

Fattore di ponderazione del rischio = (LGD*N[…

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 238

Allegato VII, parte 1, punto 3, comma 5 bis (nuovo)

 

Per PD = 0, RW è: 0

Motivazione

Viene ripresa la modifica proposta dal Consiglio. Si tratta di un’aggiunta importante perché copre i casi in cui PD = 0 e permette di tener conto delle variazioni al livello dell'approccio UL/EL (cfr. altresì l’emendamento all’articolo 66).

Emendamento 239

Allegato VI, parte 1, punto 3, comma 5 ter, alinea (nuovo)

 

Per PD = 1:

Motivazione

Viene ripresa la modifica proposta dal Consiglio. Cfr. l’emendamento all’allegato VII, parte 1, punto 3, comma 5 bis (nuovo).

Emendamento 240

Allegato VI, parte 1, punto 3, comma 5 quater (nuovo)

 

per le esposizioni insolute per le quali gli enti creditizi applicano i valori della LGD di cui alla parte 2, punto 8, RW è: 0;

Motivazione

Viene ripresa la modifica proposta dal Consiglio.

Emendamento 241

Allegato VI, parte 1, punto 3, comma 5 quinquies (nuovo)

 

per le esposizioni insolute per le quali gli enti creditizi utilizzano stime interne della LGD, RW è: max{0, 12.5 *(LGD-ELBE)},

Motivazione

Viene ripresa la modifica proposta dal Consiglio.

Emendamento 242

Allegato VI, punto 3, comma 5 sexies (nuovo)

 

dove ELBE è la migliore stima della perdita attesa effettuata dall’ente creditizio per l’esposizione insoluta conformemente alla parte 4, punto 79 del presente allegato.

Motivazione

Viene ripresa la modifica proposta dal Consiglio. Si tratta di un’aggiunta importante perché copre i casi in cui PD = 0 e permette di tener conto delle variazioni al livello dell'approccio UL/EL (cfr. altresì l’emendamento all’articolo 66).

Emendamento 243

Allegato VII, parte 1, punto 5, comma 3

Nell’assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati gli enti tengono conto dei fattori seguenti: il grado di solidità finanziaria, il contesto politico-giuridico, le caratteristiche dell’operazione e/o dell’attività, la solidità del promotore e dello sponsor incluso ogni eventuale flusso di reddito da partenariato pubblico-privato, il pacchetto di garanzia.

Nell’assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati gli enti creditizi tengono conto dei fattori seguenti: il grado di solidità finanziaria, il contesto politico-giuridico, le caratteristiche dell’operazione e/o dell’attività, la solidità del promotore e dello sponsor incluso ogni eventuale flusso di reddito da partenariato pubblico-privato, il pacchetto di garanzia.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 244

Allegato VII, parte 1, punto 6

6. Per essere ammessi al trattamento previsto per le esposizioni verso imprese, i crediti verso imprese acquistati devono soddisfare i requisiti minimi di cui alla parte 4, punti da 104 a 108. Per i crediti verso imprese acquistati che rispettano inoltre le condizioni di cui al punto 12, qualora fosse indebitamente oneroso per un ente creditizio utilizzare per tali crediti i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni verso imprese esposti nella parte 4, possono essere utilizzati i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni al dettaglio secondo le modalità indicate nella parte 4.

6. Per i loro crediti verso imprese acquistati, gli enti creditizi devono soddisfare i requisiti minimi di cui alla parte 4, punti da 104 a 108. Per i crediti verso imprese acquistati che rispettano inoltre le condizioni di cui al punto 12, qualora fosse indebitamente oneroso per un ente creditizio utilizzare per tali crediti i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni verso imprese esposti nella parte 4, possono essere utilizzati i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni al dettaglio secondo le modalità indicate nella parte 4.

Motivazione

Viene ripresa la modifica proposta dal Consiglio per allineare il punto all’articolo 87, paragrafo 2.

Emendamento 245

Allegato VII, parte 1, punto 7

7. Per i crediti verso imprese acquistati, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite (first loss) in caso di perdite per inadempimento o di perdite per diluizione o in entrambi i casi possono essere trattate come posizioni first loss ai fini dello schema di cartolarizzazione IRB.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 246

Allegato VII, parte 1, punto 9, comma 3

Fattore di ponderazione del rischio = LGD*(N[…

Fattore di ponderazione del rischio (RW) = (LGD*N[…

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 247

Allegato VII, parte 1, punto 9, comma 4 bis (nuovo)

 

Per PD = 1 (esposizione insoluta), RW è: max{0, 12.5 *(LGD-ELBE)};

Motivazione

Viene ripresa la modifica proposta dal Consiglio.

Emendamento 248

Allegato VII, parte 1, punto 9, comma 4 ter (nuovo)

 

dove ELBE è la migliore stima della perdita attesa effettuata dall’ente creditizio per l’esposizione insoluta conformemente alla parte 4, punto 79, del presente allegato.

Motivazione

Viene ripresa la modifica proposta dal Consiglio. Cfr. la motivazione dell’emendamento al precedente punto 6.

Emendamento 249

Allegato VII, parte 1, punto 10

10. Per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili il valore derivante dalla formula di correlazione di cui al punto 9 è sostituito da un coefficiente di correlazione (R) dello 0,15.

10. Per i prestiti ipotecari e i gravami nei confronti di singole persone, il valore derivante dalla formula di correlazione di cui al punto 9 è sostituito da un coefficiente di correlazione (R) dello 0,15.

Motivazione

This wording should be preferred, to safeguard uniformity between Basel and the EU provision.

Emendamento 250

Allegato VI, parte 1, punto 11, comma 2 bis (nuovo)

 

In deroga alla lettera b), le autorità competenti possono rinunciare ad esigere un’esposizione non assistita da garanzia per le aperture di credito garantite connesse a un conto stipendio. In tal caso, gli importi recuperati dalla garanzia non sono presi in considerazione nella stima della LGD.

Motivazione

Viene ripresa la modifica proposta dal Consiglio.

Emendamento 251

Allegato VII, parte 1, punto 15

15. Previa approvazione delle autorità competenti, un ente creditizio può applicare differenti metodi a differenti portafogli se internamente l’ente creditizio stesso fa uso di approcci diversi. Qualora un ente creditizio sia autorizzato ad utilizzare differenti metodi, tale ente dimostra alle autorità competenti che la sua scelta è coerente e non è dettata da considerazioni di arbitraggio regolamentare.

15. Un ente creditizio può applicare differenti metodi a differenti portafogli se internamente l’ente creditizio stesso fa uso di approcci diversi. Qualora un ente creditizio utilizzi differenti metodi, tale ente dimostra alle autorità competenti che la sua scelta è coerente e non è dettata da considerazioni di arbitraggio regolamentare.

Motivazione

The possibility to employ different approaches for equity exposures should be allowed in all the 25 Member States and not as a national discretion, as in any cases the credit institution ought to demonstrate to the competent authorities that the choice is made consistently. Otherwise, credit institutions operating across borders could be subject to materially different treatment to competitors operating in the same market. This would be inconsistent with the Single Market objective.

Emendamento 252

Allegato VII, parte 1, punto 20

20. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alle formule di cui al punto 3. Se gli enti non dispongono di sufficienti informazioni per poter impiegare la definizione di inadempimento di cui alla parte 4, punti da 44 a 48, viene applicato un fattore di graduazione di 1,5 ai fattori di ponderazione.

20. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alle formule di cui al punto 3. Se gli enti creditizi non dispongono di sufficienti informazioni per poter impiegare la definizione di inadempimento di cui alla parte 4, punti da 44 a 48, viene applicato un fattore di graduazione di 1,5 ai fattori di ponderazione.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 253

Allegato VII, parte 1, punto 23

23. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono pari alla perdita potenziale sulle esposizioni in strumenti di capitale dell’ente ottenuta impiegando modelli interni VaR (value at risk – valore a rischio) soggetti all’intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile della differenza fra i rendimenti trimestrali e un opportuno tasso d’interesse privo di rischio calcolato su un periodo campione di lunga durata, moltiplicato per 12,5. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a livello di singola esposizione non sono inferiori alla somma degli importi minimi delle esposizioni ponderati per il rischio prescritti nell’ambito del metodo PD/LGD e degli importi corrispondenti delle perdite attese moltiplicati per 12,5.

23. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono pari alla perdita potenziale sulle esposizioni in strumenti di capitale dell’ente creditizio ottenuta impiegando modelli interni VaR (value at risk – valore a rischio) soggetti all’intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile della differenza fra i rendimenti trimestrali e un opportuno tasso d’interesse privo di rischio calcolato su un periodo campione di lunga durata, moltiplicato per 12,5. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a livello di singola esposizione non sono inferiori alla somma degli importi minimi delle esposizioni ponderati per il rischio prescritti nell’ambito del metodo PD/LGD e degli importi corrispondenti delle perdite attese moltiplicati per 12,5 e calcolati sulla base dei valori PD di cui all’allegato VII, parte 2, punto 22, lettera a), e dei corrispondenti valori LGD di cui all’allegato VII, parte 2, punti 23 e 24.

Motivazione

Cross reference / Typographical error. Substitutes Amendment 151 of Radwan draft report.

Emendamento 254

Allegato VII, parte 1, punto 25

25. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio si calcolano conformemente alla formula seguente:

25. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio si calcolano conformemente alla formula seguente:

importo dell’esposizione ponderato per il rischio = 100% * valore dell’esposizione.

importo dell’esposizione ponderato per il rischio = 100% * valore dell’esposizione, fatta eccezione per i casi in cui l’esposizione è un valore residuo. In tal caso esso va calcolato per ciascun anno conformemente alla formula seguente: 1/t * 100% * valore dell’esposizione, dove “t” è il numero di anni della durata del contratto di leasing.

Motivazione

If a lessee is in default before the end of the lease contract term, the credit risk relating to this event is taken into account via LGDs. In the other case of a lessee not being in default, the residual value of the leased asset is exclusively subject to market risk and, even then, this risk is only realised at the end of the contract. The credit institution should take into account a portion of the residual value risk each year over the lease contract term. The most simple and effective way to determine this proportion is to take into account the same fraction of the exposure every year.

Emendamento 255

Allegato VII, parte 1, punto 28, comma 3

I premi su esposizioni acquistate sono trattati come EL.

Per le esposizioni insolute (PD=1), per le quali gli enti creditizi utilizzano le proprie stime della LGD, EL = ELBE, vale a dire le migliori stime della perdita attesa effettuate dall'ente creditizio per le esposizioni insolute conformemente alla parte 4, punto 79 del presente allegato.

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio per adeguare la regolamentazione all'Accordo quadro di Basilea per quanto concerne il metodo EL/UL.

Emendamento 256

Allegato VII, parte 1, punto 29, tabella 2

Testo della Commissione

Durata residua

categoria 1

categoria 2

categoria 3

categoria 4

categoria 5

inferiore a 2,5 anni

0%

5%

35%

100%

625%

pari o superiore a 2,5 anni

5%

10%

35%

100%

625%

Emendamento del Parlamento

Durata residua

categoria 1

categoria 2

categoria 3

categoria 4

categoria 5

inferiore a 2,5 anni

0%

0,4%

2,8%

8%

50%

pari o superiore a 2,5 anni

0,4%

0,8%

2,8%

8%

50%

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 257

Allegato VII, parte 1, punto 29, comma 2

Quando le autorità competenti hanno consentito ad un ente creditizio di assegnare in generale ponderazioni preferenziali del 50% alle esposizioni di categoria 1 e del 70% alle esposizioni di categoria 2, il valore EL per le esposizioni della categoria 1 è pari a 0% e per le esposizioni della categoria 2 è pari al 5%.

Quando le autorità competenti hanno consentito ad un ente creditizio di assegnare in generale ponderazioni preferenziali del 50% alle esposizioni di categoria 1 e del 70% alle esposizioni di categoria 2, il valore EL per le esposizioni della categoria 1 è pari a 0% e per le esposizioni della categoria 2 è pari allo 0,4%.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 258

Allegato VII, parte 1, punto 30

30. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio si calcolano conformemente ai metodi di cui ai punti da 17 a 19 sono calcolati secondo la formula seguente:

30. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio si calcolano conformemente ai metodi di cui ai punti da 17 a 19 sono calcolati secondo la formula seguente:

importo delle perdite attese =   EL * il valore dell’esposizione.

importo delle perdite attese =   EL * il valore dell’esposizione.

I valori EL sono:

I valori EL sono:

EL =   10% per le esposizioni in strumenti di capitale privati nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati;

EL =   0,8% per le esposizioni in strumenti di capitale privati nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati;

EL =   10% per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati;

EL =   0,8% per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati;

EL =   30% per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale.

EL =   2,4% per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 259

Allegato VII, parte 1, punto 34

34. Gli importi delle perdite attese calcolati conformemente ai punti 28, 29 e 33 vengono sottratti dalla somma delle rettifiche di valore e degli accantonamenti relativi a tali esposizioni. Gli sconti sulle esposizioni acquistate di cui alla parte 3, punto 1 vengono trattati nello stesso modo delle rettifiche di valore, i premi sulle esposizioni acquistate di cui alla parte 3, punto 1 vengono aggiunti agli importi delle perdite attese. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate e le rettifiche di valore e gli accantonamenti relativi a tali esposizioni non sono inclusi in questo calcolo.

34. Gli importi delle perdite attese calcolati conformemente ai punti 28, 29 e 33 vengono sottratti dalla somma delle rettifiche di valore e degli accantonamenti relativi a tali esposizioni. Gli sconti sulle esposizioni in bilancio acquistate già in stato di inadempimento di cui alla parte 3, punto 1 vengono trattati nello stesso modo delle rettifiche di valore. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate e le rettifiche di valore e gli accantonamenti relativi a tali esposizioni non sono inclusi in questo calcolo.

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio per adeguare la regolamentazione all'articolo 87, paragrafo 2 (cfr. emendamento all'articolo 87, paragrafo 2).

Emendamento 260

Allegato VII, parte 2, punto 5

5. Gli enti creditizi possono riconoscere la protezione del credito non assistita nel calcolo della PD conformemente alle disposizioni degli articoli da 90 a 93.

5. Gli enti creditizi possono riconoscere la protezione del credito non assistita nel calcolo della PD conformemente alle disposizioni degli articoli da 90 a 93. Per il rischio di diluizione, tuttavia, le autorità competenti possono riconoscere come ammissibili fornitori di protezione dei crediti non assistita diversi da quelli indicati nell'allegato VIII, parte 1.

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio per adeguare la regolamentazione all'articolo 87, paragrafo 2 (cfr. emendamento all'articolo 87, paragrafo 2).

Emendamento 261

Allegato VII, parte 2, punto 6

6. Gli enti creditizi che utilizzano le proprie stime della LGD possono riconoscere la protezione del credito non assistita adeguando le PD in applicazione del punto 11.

6. Gli enti creditizi che utilizzano le proprie stime della LGD possono riconoscere la protezione del credito non assistita adeguando le PD in applicazione del punto 10.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 262

Allegato VII, parte 2, punto 7

7. Per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati la PD viene posta pari alla stima della EL per il rischio di diluizione. Se un ente creditizio è autorizzato ad utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese e può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati, può essere utilizzata la stima della PD.

7. Per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati la PD viene posta pari alla stima della EL per il rischio di diluizione. Se un ente creditizio è autorizzato ad utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese e può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati, può essere utilizzata la stima della PD. Gli enti creditizi possono riconoscere la protezione del credito non assistita nel calcolo della PD conformemente alle disposizioni degli articoli da 90 a 93. Le autorità competenti possono riconoscere come ammissibili fornitori di protezione dei crediti non assistita diversi da quelli indicati nell'allegato VIII, parte 1. Se un ente creditizio è autorizzato a utilizzare le proprie stime della LGD per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati, può riconoscere la protezione del credito non assistita adeguando le PD in applicazione delle disposizioni del punto 10.

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio per adeguare la regolamentazione all'articolo 87, paragrafo 2 (cfr. emendamento all'articolo 87, paragrafo 2).

Emendamento 263

Allegato VII, parte 2, punto 8, lettera d)

d) le obbligazioni coperte quali definite all’allegato VI, parte 1, punti da 65 a 67 possono ricevere un valore LGD del 12,5%.

d) le obbligazioni coperte quali definite all’allegato VI, parte 1, punti da 65 a 67 possono ricevere un valore LGD del 12,5%.

 

In deroga al comma 1, ove non applicato l'allegato VI, parte 1, punto 65, lettere b bis) ed e bis), e i limiti superiori fissati alle lettere c), d) ed e) siano ridotti del 10% dell'importo nominale delle obbligazioni coperte in essere dell’ente creditizio emittente o qualora le obbligazioni coperte hanno una valutazione di credito di un'ECAI indicata che sia la categoria più favorevole della valutazione di credito dell'ECAI rispetto alle obbligazioni coperte, può essere attribuito un valore della LGD del 10%. Le disposizioni del presente punto sono riesaminate entro il 31 dicembre 2010.

Emendamento 264

Allegato VII, parte 2, punto 10

10. In deroga al punto 8, se un ente creditizio è autorizzato ad utilizzare le stime interne della LGD per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, la protezione del credito non assistita può essere riconosciuta rettificando le stime della PD o della LGD, a condizione che siano soddisfatti dei requisiti minimi come specificato nella parte 4 e previa approvazione delle autorità competenti. Un ente creditizio non può attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD corrette in modo tale per cui il fattore di ponderazione successivo alla rettifica risulterebbe inferiore a quello di una esposizione diretta comparabile verso il garante.

10. In deroga al punto 8, se un ente creditizio è autorizzato ad utilizzare le stime interne della LGD per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, la protezione del credito non assistita può essere riconosciuta rettificando le stime della PD e/o della LGD, a condizione che siano soddisfatti dei requisiti minimi come specificato nella parte 4 e previa approvazione delle autorità competenti. Un ente creditizio non può attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD corrette in modo tale per cui il fattore di ponderazione successivo alla rettifica risulterebbe inferiore a quello di una esposizione diretta comparabile verso il garante.

Motivazione

Since the ultimate repayment source is represented by the guarantor of the exposure, it is the PD but also the LGD estimates of this guarantor that reflect the risk of the bank that ultimately is incurred. The PD substitution implies that the bank incurs a risk on the guarantor; consequently, it is this party’s LGD that should be used. Double default methodology is deemed to change this stipulation.

Emendamento 265

Allegato VII, parte 2, punto 10 bis (nuovo)

 

10 bis. In deroga al punto 8, un ente creditizio che utilizzi le proprie stime della LGD per le obbligazioni coperte può basarsi, per il calcolo dei requisiti patrimoniali, sui dati forniti dalla banca di emissione.

Motivazione

Per motivi di efficienza, ossia per agevolare alla banca acquirente il compito di raccolta dei dati, il relatore propone che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per le obbligazioni coperte, si possano utilizzare i dati forniti dalla banca di emissione.

Emendamento 266

Allegato VII, parte 2, punto 12, lettera d)

d) Se un ente creditizio è autorizzato a utilizzare le stime interne della PD per i crediti verso imprese acquistati, per gli importi utilizzati M è pari alla durata media ponderata delle esposizioni in questione e non può essere inferiore ad 1 anno. Il medesimo valore di M è impiegato anche per il margine non utilizzato su un programma di acquisti non revocabile, a condizione che questo preveda efficaci clausole accessorie, dispositivi automatici di rimborso anticipato o altre formule che tutelino l’ente creditizio acquirente da un significativo deterioramento nella qualità dei crediti futuri che esso è tenuto ad acquistare nel periodo di validità del programma. In assenza di tali protezioni, la M per il margine non utilizzato è calcolata come la somma della durata del credito commerciale con scadenza più distante incluso nell’accordo di acquisto e della durata residua del programma di acquisto e non può essere inferiore ad 1 anno.

d) Se un ente creditizio è autorizzato a utilizzare le stime interne della PD per i crediti verso imprese acquistati, per gli importi utilizzati M è pari alla durata media ponderata delle esposizioni in questione e non può essere inferiore a 90 giorni. Il medesimo valore di M è impiegato anche per il margine non utilizzato su un programma di acquisti non revocabile, a condizione che questo preveda efficaci clausole accessorie, dispositivi automatici di rimborso anticipato o altre formule che tutelino l’ente creditizio acquirente da un significativo deterioramento nella qualità dei crediti futuri che esso è tenuto ad acquistare nel periodo di validità del programma. In assenza di tali protezioni, la M per il margine non utilizzato è calcolata come la somma della durata del credito commerciale con scadenza più distante incluso nell’accordo di acquisto e della durata residua del programma di acquisto e non può essere inferiore a 90 giorni.

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio.

Emendamento 267

Allegato VII, parte 2, punto 14

14. Le autorità competenti possono consentire di misurare M secondo le modalità di cui al punto 11 per le esposizioni verso imprese situate nella Comunità il cui fatturato e il cui attivo consolidato siano inferiori a 500 milioni di EUR.

14. Le autorità competenti possono consentire di misurare M secondo le modalità di cui al punto 11 per le esposizioni verso imprese situate nella Comunità il cui fatturato e il cui attivo consolidato siano inferiori a 500 milioni di EUR. Le autorità competenti possono sostiuire l'attivo totale di 500 milioni di EUR con un attivo totale di 1000 milioni di EUR per le imprese che investono principlamente in beni immobili.

Motivazione

The right of the member states to exempt certain corporates from the use of effective maturity in the advanced IRB approach is likely not to apply for housing and real estate corporates in Germany as they often exceed the threshold value in their consolidated assets due to their high investment costs. The maturity adjustments impact especially the housing and real estate corporates in Germany and Austria, because they are largely funded by mortgage loans with long maturities. Experience in the past shows that this financing scheme does not result in an increase of risk.

Emendamento 268

Allegato VII, parte 2, punto 19

19. La protezione del credito non assistita può essere riconosciuta rettificando la PD nel rispetto del punto 21.

19. La protezione del credito non assistita può essere riconosciuta rettificando la PD nel rispetto del punto 21. Per il rischio di diluizione, quando gli enti creditizi non utilizzano le proprie stime delle LGD, si applicano gli articoli da 90 a 93; a tal fine, tuttavia, le autorità competenti possono riconoscere come ammissibili fornitori di protezione dei crediti non assistita diversi da quelli indicati nell'allegato VIII, parte 1.

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio per adeguare la regolamentazione all'articolo 87, paragrafo 2 (cfr. emendamento all'articolo 87, paragrafo 2).

Emendamento 269

Allegato VII, parte 2, punto 20

20. Gli enti creditizi forniscono stime interne della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti minimi esposti nella parte 4 e all’approvazione delle autorità competenti. Per il rischio di diluizione dei crediti acquistati il valore da attribuire alla LGD è il 75%. Se un ente creditizio può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti acquistati, può essere utilizzata la stima della PD.

20. Gli enti creditizi forniscono stime interne della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti minimi esposti nella parte 4 e all’approvazione delle autorità competenti. Per il rischio di diluizione dei crediti acquistati il valore da attribuire alla LGD è il 75%. Se un ente creditizio può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti acquistati, può essere utilizzata la stima della LGD.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 270

Allegato VII, parte 2, punto 21

21. La protezione del credito non assistita può essere riconosciuta rettificando le stime della PD o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti minimi di cui alla parte 4, punti da 95 a 103 e all’approvazione delle autorità competenti, in relazione o ad una singola esposizione o ad un aggregato di esposizioni. Un ente creditizio non può attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD corrette in modo tale per cui il fattore di ponderazione successivo alla rettifica risulterebbe inferiore a quello di una esposizione diretta comparabile verso il garante.

21. La protezione del credito non assistita può essere riconosciuta rettificando le stime della PD o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti minimi di cui alla parte 4, punti da 95 a 103 e all’approvazione delle autorità competenti, in relazione o ad una singola esposizione o ad un aggregato di esposizioni. Un ente creditizio non può attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD corrette in modo tale per cui il fattore di ponderazione successivo alla rettifica risulterebbe inferiore a quello di una esposizione diretta comparabile verso il garante, come quella derivante dall’applicazione dello stesso metodo all’esposizione garantita e al garante.

Motivazione

It is proposed to amend §21 of part 2 of Appendix VII, incorporating a proposal intended to be applied only when the exposure guaranteed and the guarantor are covered by an identical internal rating method as the current treatment does not appear to be prudentially justified.

Emendamento 271

Allegato VII, parte 2, punto 22, lettera c)

c) 0,40% per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati, comprese altre posizioni corte quali definite nella parte 1, punto 17.

c) 0,40% per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati, comprese altre posizioni corte quali definite nella parte 1, punto 18.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 272

Allegato VII, parte 2, punto 22, lettera d)

d) 1,25% per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale, comprese altre posizioni corte quali definite nella parte 1, punto 17.

d) 1,25% per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale, comprese altre posizioni corte quali definite nella parte 1, punto 18.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 273

Allegato VII, parte 3, punto 2

2. Quando gli enti creditizi utilizzano accordi tipo di compensazione in relazione ad operazioni di vendita con patto di riacquisto o ad operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito il valore dell’esposizione è calcolato conformemente agli articoli da 90 a 93.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 274

Allegato VII, parte 3, punto 4

4. Il valore dell’esposizione per i contratti di leasing è il flusso scontato dei canoni di leasing.

4. Il valore dell’esposizione per i contratti di leasing è dato dai canoni di leasing minimi scontati.

 

I canoni di leasing minimi sono i canoni che il locatario è o può essere obbligato a versare per la durata del leasing e qualsiasi opzione di acquisto conveniente (vale a dire un’opzione il cui esercizio è ragionevolmente certo). I canoni di leasing minimi comprendono altresì eventuali valori residuali garantiti, che soddisfano le condizioni di cui all’allegato VIII, parte 1, punti 26-28 riguardanti l’ammissibilità dei fornitori di protezione, nonché i requisiti minimi per il riconoscimento di altri tipi di garanzie di cui all’allegato VIII, parte 2, punti 14-18.

Motivazione

The Commission's text calls for a split between lease payment streams and residual values. This has practical application difficulties. To avoid this, lease exposures should be equivalent to IAS 17 (the IASB standard that sets out accounting rules for leasing) minimum lease payments as these include guaranteed residual values.

Emendamento 275

Allegato VII, parte 3, punto 9

9. Il valore dell’esposizione per i margini non utilizzati acquistati delle esposizioni rotative da crediti verso imprese acquistati è calcolato moltiplicando il margine disponibile del credito accordato per 75%.

soppresso

Emendamento 276

Allegato VII, parte 3, punto 10

10. Quando un’esposizione assume la forma di titoli venduti, costituiti in garanzia o dati in prestito nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci il valore dell’esposizione è rappresentato dal valore dei titoli o delle merci determinato conformemente all’articolo 74. Quando viene utilizzato il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie quale definito nell’allegato VIII, parte 3, al valore dell’esposizione viene aggiunta la rettifica per volatilità appropriata per tali titoli o merci, come indicato in tale allegato e parte.

10. Quando un’esposizione assume la forma di titoli o merci venduti, costituiti in garanzia o dati in prestito nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci il valore dell’esposizione è rappresentato dal valore dei titoli o delle merci determinato conformemente all’articolo 74. Quando viene utilizzato il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie quale definito nell’allegato VIII, parte 3, al valore dell’esposizione viene aggiunta la rettifica per volatilità appropriata per tali titoli o merci, come indicato in tale allegato e parte.

Motivazione

The German version of the COM proposal already included "or commodities". For the English version, this amendment is needed as an alignment to the Council proposal.

Emendamento 277

Allegato VII, parte 3, punto 11, lettera a)

a) alle linee di credito senza impegno a fermo, revocabili incondizionatamente o provviste di clausola di revoca automatica, in qualsiasi momento a discrezione dell’ente e senza preavviso si applica un fattore di conversione dello 0%. Per applicare un fattore di conversione dello 0%, gli enti creditizi effettuano una sorveglianza attiva della situazione finanziaria del debitore e i loro sistemi di controllo interno permettono loro di rilevare immediatamente un deterioramento del suo merito di credito. Le linee di credito al dettaglio non utilizzate possono essere considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all’ente creditizio di revocarle nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata;

a) alle linee di credito senza impegno a fermo, revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento a discrezione dell’ente creditizio e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca in seguito al deteriorarsi della qualità creditizia del debitore, si applica un fattore di conversione dello 0%. Per applicare un fattore di conversione dello 0%, gli enti creditizi effettuano una sorveglianza attiva della situazione finanziaria del debitore e i loro sistemi di controllo interno permettono loro di rilevare immediatamente un deterioramento del suo merito di credito. Le linee di credito al dettaglio non utilizzate possono essere considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all’ente creditizio di revocarle nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata;

Emendamento 278

Allegato VII, parte 3, punto 11, lettera b bis (nuova)

 

b bis) Per i margini non utilizzati acquistati delle esposizioni rotative da crediti revocabili incondizionatamente o provviste di clausola di revoca automatica, in qualsiasi momento a discrezione dell’ente e senza preavviso, si applica un fattore di conversione dello 0%. Per applicare un fattore di conversione dello 0%, gli enti creditizi effettuano una sorveglianza attiva della situazione finanziaria del debitore e i loro sistemi di controllo interno permettono loro di rilevare immediatamente un deterioramento del suo merito di credito.

Emendamento 279

Allegato VII, parte 3, punto 11, lettera d)

d) gli enti creditizi che soddisfano i requisiti minimi per l’uso delle stime interne dei fattori di conversione di cui alla parte 4 possono utilizzare tali stime per i vari tipi di prodotti, previa approvazione delle autorità competenti.

d) gli enti creditizi che soddisfano i requisiti minimi per l’uso delle stime interne dei fattori di conversione di cui alla parte 4 possono utilizzare tali stime per i vari tipi di prodotti, di cui alle lettere da a) a d), previa approvazione delle autorità competenti, sempreché non si tratti di linee di credito immediatamente revocabili o automaticamente revocate, alle quali si applica la lettera a).

Emendamento 280

Allegato VII, parte 3, punto 13

13. Per tutte le voci fuori bilancio diverse da quelle menzionate ai punti da 1 a 11, il valore dell’esposizione viene determinato conformemente all’allegato II.

13. Per tutte le voci fuori bilancio diverse da quelle menzionate ai punti da 1 a 11, il valore dell’esposizione è pari alle seguenti percentuali del suo valore: 100% nel caso di voce a rischio pieno, 50% se a rischio medio, 20% se a rischio medio-basso, 0% se a rischio basso. A tal fine le voci fuori bilancio vengono assegnate alle categorie di rischio indicate nell'allegato II.

Emendamento 281

Allegato VII, parte 4, punto 10

10. Per ottenere il riconoscimento da parte delle autorità competenti dell’uso di stime interne dei fattori di conversione a fini di calcolo dei requisiti patrimoniali, un sistema di rating incorpora una scala di rating distinta per le operazioni, che riflette esclusivamente le caratteristiche dell’operazione connesse al fattore di conversione.

soppresso

Motivazione

Credit institutions use their internal rating systems to associate a PD with each obligorgrade, and an LGD with each credit facility. For those two risk parameters (PD and LGD), a rating system has to be put in place. This rating system must comply with certain requirements as set out in part 4 of Annex VII. In addition to those two risk parameters, credit institutions calculate a conversion factor (“exposure value”) per product type. That conversion factor is a calculation applied to the undrawn part of a credit facility. Thus for conversion factors, a quantification process suffices and there is no rating assessment process which is needed (as for LGD and PD). Therefore, it would be wrong to include all assignment and validation requirements that have to be used for PD and LGD to the conversion factor. This would also be in conformity with US standards (as mentioned by the FED).

Emendamento 282

Allegato VII, parte 4, punto 11

11. Per “grado di merito dell’operazione” si intende una categoria di rischio, nell’ambito di una scala di rating dell’operazione appartenente ad un sistema di rating, alla quale un’esposizione è assegnata in base a un insieme ben definito e distinto di criteri, dai quali sono derivate le stime interne della LGD o dei fattori di conversione. La definizione del grado comprende una descrizione sia delle modalità di assegnazione delle esposizioni al grado sia dei criteri utilizzati per distinguere il livello di rischio dei diversi gradi.

11. Per “grado di merito dell’operazione” si intende una categoria di rischio, nell’ambito di una scala di rating dell’operazione appartenente ad un sistema di rating, alla quale un’esposizione è assegnata in base a un insieme ben definito e distinto di criteri, dai quali sono derivate le stime interne della LGD. La definizione del grado comprende una descrizione sia delle modalità di assegnazione delle esposizioni al grado sia dei criteri utilizzati per distinguere il livello di rischio dei diversi gradi.

Motivazione

Under the proposal, rating system requirements as set out in part 4 of annex VII should also apply to “conversion factors”, whereas in practice it can only apply to two risk parameters (PD and LGD). For those two risk parameters (PD and LGD), a rating system has indeed to be put in place, but conversion factors are a calculation (a number) applied to the credit facility. Thus for conversion factors, there is no rating assessment process which is needed. It would therefore be impossible to comply with the rating requirements that have to be used for PD and LGD to the conversion factor. This would also be in conformity with US standards (as mentioned by the FED).

Emendamento 283

Allegato VII, parte 4, punto 12

12. Una rilevante concentrazione di esposizioni a livello di singolo grado di merito dell’operazione è giustificata da evidenze empiriche comprovanti che quel grado copre una fascia di LGD o di fattore di conversione ragionevolmente ristretta e che il rischio di tutte le esposizioni assegnate a quel grado rientra in tale fascia.

12. Una rilevante concentrazione di esposizioni a livello di singolo grado di merito dell’operazione è giustificata da evidenze empiriche comprovanti che quel grado copre una fascia di LGD ragionevolmente ristretta e che il rischio di tutte le esposizioni assegnate a quel grado rientra in tale fascia.

Motivazione

Under the proposal, rating system should also apply to “conversion factors”, whereas in practice it can only apply to two risk parameters (PD and LGD). For those two risk parameters (PD and LGD), a rating system does have to be put in place, but conversion factors are a calculation (a number) applied to the credit facility. Thus for conversion factors, there is no rating assessment process needed. It would therefore, be impossible to apply the rating requirements that have to be used for PD and LGD to the conversion factor. This would also be in conformity with proposed US standards.

Emendamento 284

Allegato VII, parte 4, punto 24, lettera b bis) (nuova)

 

b bis) quando la protezione del consumatore, il segreto bancario o altre norme legislative proibiscono li scambio di dati sui clienti.

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio per adeguare la regolamentazione all'Accordo quadro di Basilea.

Emendamento 285

Allegato VII, parte 4, punto 40, lettera e)

e) i dati sui tassi di perdita e sui margini reddituali per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate.

e) i dati sui tassi di perdita per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate.

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio per adeguare la regolamentazione all'Accordo quadro di Basilea.

Emendamento 286

Allegato VII, parte 4, punto 41

41. Un ente creditizio dispone di processi validi per le prove di stress impiegate per valutare la propria adeguatezza patrimoniale. Tali prove individuano gli eventi potenziali o i cambiamenti nelle condizioni economiche atti a produrre effetti sfavorevoli sulle esposizioni dell’ente creditizio e valutano la capacità dello stesso di far fronte a tali circostanze.

41. Un ente creditizio dispone di processi validi per le prove di stress impiegate per valutare la propria adeguatezza patrimoniale.

Motivazione

Credit institutions are already required to adopt conservative views and stress internal estimations of PD, LGD and exposure at default, including taking into account an economic downturn (Annex VII, part 4, paragraphs 19, 49, 54, 63, 74, 87 & 114). The Commission proposal will make all types of obligor and exposure more capital intensive and therefore more expensive and will particularly affect SMEs and small banks.

Emendamento 287

Allegato VII, parte 4, punto 42

42. Gli enti creditizi eseguono regolarmente prove di stress mirate al rischio di credito per valutare l’impatto di talune condizioni specifiche sui loro requisiti patrimoniali complessivi per il rischio di credito. La prova da utilizzare è scelta dall’ente creditizio ma è soggetta alla revisione dell’autorità di vigilanza. Tale prova è significativa e ragionevolmente prudente e considera almeno l'effetto di situazioni di moderata recessione. Gli enti creditizi valutano la migrazione fra i propri rating nel quadro degli scenari delle prove di stress. Gli enti creditizi sottopongono a prove di stress i portafogli contenenti la grande maggioranza delle proprie esposizioni.

42. Gli enti creditizi eseguono regolarmente prove di stress mirate al rischio di credito per valutare l’impatto di talune condizioni specifiche sui loro requisiti patrimoniali complessivi per il rischio di credito. La prova da utilizzare è scelta dall’ente creditizio ma è soggetta alla revisione dell’autorità di vigilanza. Tale prova è significativa e ragionevolmente prudente. Gli enti creditizi valutano la migrazione fra i propri rating nel quadro degli scenari delle prove di stress. Gli enti creditizi sottopongono a prove di stress i portafogli che costituiscono le prorie esposizioni complessive di rischio di credito.

Motivazione

Credit institutions are already required to adopt conservative views and stress internal estimations of PD, LGD and exposure at default, including taking into account an economic downturn (Annex VII, part 4, paragraphs 19, 49, 54, 63, 74, 87 & 114). The Commission proposal will make all types of obligor and exposure more capital intensive and therefore more expensive and will particularly affect SMEs and small banks. paragraph 42 relates to Pillar 2 requirements and could be moved to Annex XI paragraph 1(a).

Emendamento 288

Allegato VII, parte 4, punto 44, comma 2

Il conteggio dei giorni di arretrato inizia dal momento in cui il debitore ha superato il limite concesso, ha ricevuto notifica di un limite inferiore al saldo negativo in essere o ha utilizzato credito senza autorizzazione.

Per gli scoperti, il conteggio dei giorni di arretrato inizia dal momento in cui il debitore ha superato il limite concesso, ha ricevuto notifica di un limite inferiore al saldo negativo in essere o ha utilizzato credito senza autorizzazione e l'importo scoperto è considerevole.

Motivazione

The Commission proposal conflicts with the Basel Framework and the suggested amendment reflects industry practice. There must be a materiality element to the definition of days past due to ensure defaults are not triggered by a small excess, e.g. EUR 1. For credit cards the minimum payment date is embodied in the contractual relationship with the counterparty and therefore the adoption of any other days past due interpretation will conflict with industry practice and potentially impact the terms and conditions for credit cards.

Emendamento 289

Allegato VII, parte 4, punto 44, comma 3 bis (nuovo)

 

Il conteggio dei giorni di arretrato per le carte di credito inizia dalla data di addebito del pagamento minimo.

Motivazione

The Commission proposal conflicts with the Basel Framework and the suggested amendment reflects industry practice. There must be a materiality element to the definition of days past due to ensure defaults are not triggered by a small excess, e.g. EUR 1. For credit cards the minimum payment date is embodied in the contractual relationship with the counterparty and therefore the adoption of any other days past due interpretation will conflict with industry practice and potentially impact the terms and conditions for credit cards.

Emendamento 290

Allegato VII, parte 4, punto 44, comma 6 bis (nuovo)

 

In ogni caso l'esposizione in arretrato è superiore alla soglia fissata dalle autorità competenti e corrispondente a un livello ragionevole di rischio.

Emendamento 291

Allegato VII, parte 4, punto 49

49. Le stime interne dell’ente creditizio dei parametri di rischio PD, LGD, fattore di conversione e EL integrano tutti i dati, le informazioni e i metodi rilevanti. Le stime si basano sull’esperienza storica e su evidenze empiriche e non semplicemente su valutazioni discrezionali. Le stime sono plausibili e intuitive e sono basate sulle determinanti sostanziali dei rispettivi parametri di rischio. Quanto più limitati sono i dati di cui dispone un ente creditizio, tanto più prudente deve essere la stima

49. Le stime interne dell’ente creditizio dei parametri di rischio PD, LGD, fattore di conversione e EL integrano tutti i dati, le informazioni e i metodi rilevanti. Le stime si basano sull’esperienza storica e su evidenze empiriche, inclusi modelli statistici. Le stime sono plausibili e intuitive e sono basate sulle determinanti sostanziali dei rispettivi parametri di rischio.

Motivazione

The intent is to ensure that a credit institution that has little historical data is not permitted to calculate own estimates of the risk parameters based on such inadequate data. However, the statement on conservatism can be interpreted in such a way as to prevent firms with genuinely high quality business lines, for which extensive default data is unavailable (either internally or across the industry, including Low Default Portfolios) from applying the advanced approach to these exposures.

Emendamento 292

Allegato VII, parte 4, punto 66

66. A prescindere dal fatto che l’ente creditizio impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima della PD il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione disponibile per una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. Il presente punto si applica anche in caso di applicazione del metodo PD/LGD agli strumenti di capitale.

66. A prescindere dal fatto che l’ente creditizio impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima della PD il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione disponibile per una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. Il presente punto si applica anche in caso di applicazione del metodo PD/LGD agli strumenti di capitale. Gli Stati membri possono consentire a enti di credito non autorizzati a utilizzare le proprie stime della LDG o fattori di conversione di detenere dati pertinenti per un periodo di due anni quando applicano il metodo basato sui rating interni. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 154, paragrafo 5.

Emendamento 293

Allegato VII, parte 4, punto 71

71. A prescindere dal fatto che l’ente creditizio impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima delle caratteristiche di perdita il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. Un ente creditizio non è tenuto ad attribuire uguale importanza ai dati storici se può dimostrare all’autorità competente che le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita.

71. A prescindere dal fatto che l’ente creditizio impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima delle caratteristiche di perdita il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. Un ente creditizio non è tenuto ad attribuire uguale importanza ai dati storici se può dimostrare all’autorità competente che le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita. Gli Stati membri possono autorizzare gli enti di credito ad utilizzare dati pertinenti su un periodo di due anni quando applicano il metodo basato sui rating interni. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 154, paragrafo 5.

Emendamento 294

Allegato VII, parte 4, punto 78

78. Nella misura in cui un ente creditizio non soddisfa i requisiti minimi per le garanzie reali di cui all’allegato VIII, l’importo recuperabile da tali garanzie non è preso in considerazione nelle sue stime della LGD.

78. Nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di garanzie reali, gli enti creditizi devono stabilire, relativamente alla gestione di garanzie reali, alla certezza giuridica e alla gestione dei rischi, requisiti interni che siano, in linea generale, coerenti con i requisiti di cui all’allegato VIII, parte 2.

Motivazione

The Commission’s proposal would severely restrict the use of the Advanced IRB approach and would not be in keeping with the Basel Framework; the suggested changes bring them back in line. The draft proposed by the Commission might imply that if purchased credit risk mitigation does not meet all the requirements throughout Annex VIII, then own-LGD estimates cannot reflect the degree of credit risk mitigation obtained. This is impractical because it will require firms with relatively complex collateralised transactions to distinguish, within the estimated LGD, the cash collected from risk mitigation meeting the requirements and that collected from mitigation that does not meet the requirements. It is also unnecessary because own-LGD estimates must take into consideration any available relevant information, including any instrument that historically can be demonstrated to have an effect on LGD. Moreover, advanced IRB banks started developing their LGD methodologies in the understanding that they could bring in their own internal operational and eligibility requirements for collateral as long as they could base their LGD ratings on historical evidence, i.e. validate them, and as long as those methodologies would be validated by their supervisors. Compared to a previous version of the proposed Directive, the stronger wording of paragraph 78 now suddenly means that what has been developed is not good enough. It would oblige banks to rebuild their models that they have been so far developing to calculate LGD estimates and will not provide any incentives to go for the most advanced approach.

Emendamento 295

Allegato VII, parte 4, punto 79

79. Per il caso specifico delle esposizioni già in stato di inadempimento, l’ente creditizio usa le proprie migliori stime della perdita attesa per ciascuna esposizione, date le circostanze economiche correnti e lo status dell’esposizione stessa.

79. Per il caso specifico delle esposizioni già in stato di inadempimento, l’ente creditizio si basa sulla somma delle proprie migliori stime della perdita attesa per ciascuna esposizione, date le circostanze economiche correnti e lo status dell’esposizione stessa, nonché la possibilità di ulteriori perdite inattese durante il periodo di recupero.

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio per adeguare la regolamentazione all'Accordo quadro di Basilea per quanto concerne il metodo EL/UL.

Emendamento 296

Allegato VII, parte 4, punto 81

81. Le stime della LGD si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di sette anni per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.

81. Le stime della LGD si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di quattro anni per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.

Motivazione

Ziel ist es, ein zu großes Auseinanderlaufen der Anforderungen von Basis-Ansatz und fortgeschrittenem IRB-Ansatz zu vermeiden.

Emendamento 297

Allegato VII, parte 4, punto 85

85. Le stime della LGD si basano su dati relativi a un periodo di osservazione minimo di cinque anni. In deroga al punto 73, gli enti creditizi non sono tenuti ad attribuire uguale importanza ai dati storici se possono dimostrare all’autorità competente che le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita.

85. Le stime della LGD si basano su dati relativi a un periodo di osservazione minimo di cinque anni. In deroga al punto 73, gli enti creditizi non sono tenuti ad attribuire uguale importanza ai dati storici se possono dimostrare all’autorità competente che le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita. Gli Stati membri possono autorizzare gli enti di credito ad utilizzare dati pertinenti su un periodo di due anni quando applicano il metodo basato sui rating interni. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 154, paragrafo 5.

Emendamento 298

Allegato VII, parte 4, punto 86

86. Gli enti creditizi stimano i fattori di conversione per grado di merito o aggregato sulla base dei fattori di conversione medi effettivi per grado o aggregato utilizzando tutti gli inadempimenti osservati nell’ambito delle fonti di dati (media ponderata degli inadempimenti).

86. Gli enti creditizi stimano i fattori di conversione per grado di merito o aggregato sulla base dei fattori di conversione medi previsti per grado o aggregato utilizzando tutti gli inadempimenti osservati nell’ambito delle fonti di dati (media ponderata degli inadempimenti).

Motivazione

Si accoglie con favore la precisazione proposta dal Consiglio.

Emendamento 299

Allegato VII, parte 4, punto 92

92. Le stime del fattore di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di sette anni per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.

92. Le stime del fattore di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di quattro anni per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.

Motivazione

The aim is to prevent excessive divergence of exposures between the basic approach and the progressive IRB approach.

Emendamento 300

Allegato VII, parte 4, punto 94

94. Le stime dei fattori di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni. In deroga al punto 86, un ente creditizio non è tenuto ad attribuire uguale importanza ai dati storici se può dimostrare all’autorità competente che le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore degli utilizzi.

94. Le stime dei fattori di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni. In deroga al punto 86, un ente creditizio non è tenuto ad attribuire uguale importanza ai dati storici se può dimostrare all’autorità competente che le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore degli utilizzi. Gli Stati membri possono autorizzare gli enti di credito ad utilizzare dati pertinenti su un periodo di due anni quando applicano il metodo basato sui rating interni. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 154, paragrafo 5.

Emendamento 301

Allegato VII, parte 4, punto 97

97. Gli enti creditizi dispongono di criteri chiaramente definiti riguardo ai tipi di garanti che essi riconoscono per il calcolo delle esposizioni ponderate per il rischio.

97. Gli enti creditizi dispongono di criteri chiaramente definiti riguardo ai tipi di garanti che essi riconoscono per il calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 302

Allegato VII, parte 4, punto 100

100. Gli enti creditizi dispongono di criteri chiaramente definiti per rettificare i gradi di merito, gli aggregati o le stime della LGD e, nel caso dei crediti al dettaglio e dei crediti acquistati ammissibili, il processo di assegnazione delle esposizioni ai vari gradi o aggregati in modo da rispecchiare l’effetto delle garanzie personali ai fini del calcolo delle attività ponderate per il rischio. Tali criteri rispondono ai requisiti minimi di cui ai punti da 18 a 30.

100. Gli enti creditizi dispongono di criteri chiaramente definiti per rettificare i gradi di merito, gli aggregati o le stime della LGD e, nel caso dei crediti al dettaglio e dei crediti acquistati ammissibili, il processo di assegnazione delle esposizioni ai vari gradi o aggregati in modo da rispecchiare l’effetto delle garanzie personali ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni. Tali criteri rispondono ai requisiti minimi di cui ai punti da 18 a 30.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 303

Allegato VII, parte 4, punto 123

123. Tutti gli aspetti sostanziali del processo di rating e di stima sono approvati dal consiglio di amministrazione – o un suo comitato esecutivo - e dall’alta direzione dell'ente creditizio. Tali organi hanno una nozione generale dei sistemi di rating dell’ente creditizio e una conoscenza particolareggiata delle connesse segnalazioni alla direzione.

123. Tutti gli aspetti sostanziali del processo di rating e di stima sono approvati dai responsabili della direzione di cui all'articolo 11 – o un suo comitato esecutivo - e dall’alta direzione dell'ente creditizio. Tali organi hanno una nozione generale dei sistemi di rating dell’ente creditizio e una conoscenza particolareggiata delle connesse segnalazioni alla direzione.

Motivazione

Si accoglie con favore la proposta del Consiglio di migliorare la coerenza del testo.

Emendamento 304

Allegato VII, parte 4, punto 124

124. L’alta direzione informa il consiglio di amministrazione, o il comitato esecutivo, sui cambiamenti sostanziali o sulle deroghe dalle politiche stabilite che influiscono in modo sostanziale sul funzionamento dei sistemi di rating dell’ente creditizio.

124. L’alta direzione informa il consiglio di amministrazione, o il comitato esecutivo nominato dai responsabili della direzione di cui all'articolo 11, sui cambiamenti sostanziali o sulle deroghe dalle politiche stabilite che influiscono in modo sostanziale sul funzionamento dei sistemi di rating dell’ente creditizio.

Motivazione

Si accoglie con favore il miglioramento della coerenza testuale proposto dal Consiglio.

                                                      Emendamento 305

Allegato VII, parte 4, punto 130

130. L’audit interno rivede almeno una volta l’anno il sistema di rating dell’ente creditizio e il suo funzionamento, ivi comprese l’attività del servizio crediti e le stime della PD, della LGD, della EL e dei fattori di conversione. Fra gli aspetti da esaminare rientra la conformità con tutti i requisiti minimi applicabili.

130. L’audit interno, ovvero un'altra unità di audit analogamente indipendente, rivede almeno una volta l’anno il sistema di rating dell’ente creditizio e il suo funzionamento, ivi comprese l’attività del servizio crediti e le stime della PD, della LGD, della EL e dei fattori di conversione. Fra gli aspetti da esaminare rientra la conformità con tutti i requisiti minimi applicabili.

Motivazione

Dovrebbe essere prevista un'unità di audit diversa dall'audit interno nel caso in cui quest'ultimo non disponga delle capacità necessarie per l'esame del sistema di rating dell'ente creditizio.

Emendamento 306

Allegato VIII, parte 1, punto 7, comma 1, lettera c bis) (nuova)

 

c bis) Le autorità competenti possono riconoscere come garanzie reali materiali ammissibili strumenti di un tipo diverso da quelli sopra indicati purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

 

i) esistenza di un mercato liquido per lo smobilizzo della garanzia reale in modo rapido ed economicamente efficiente; e

 

ii) esistenza di prezzi di mercato della garanzia ben consolidati e pubblicamente disponibili. L’ente deve essere in grado di dimostrare che nulla indica che l’importo netto derivante dallo smobilizzo della garanzia si discosti in misura significativa da tali prezzi di mercato.

Motivazione

The category “other collateral” includes liens on ships and aircraft. The market values of these collateral assets are readily determined, producing effective reduction of risk. But their credit risk mitigation effect is recognised only in the IRB approach. Our hope is that these types of collateral, which are quite widely used in the credit market, can go towards reducing capital charges for banks adopting the Standardised approach as well.

Emendamento 307

Allegato VIII, parte 1, punto 7, comma 2, punto i)

i) i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando, in forza dell’allegato VI, le esposizioni nei loro confronti sono trattate come esposizioni verso l’amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono situate;

i) i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando, in forza degli articoli da 78 a 83, le esposizioni nei loro confronti sono trattate come esposizioni verso l’amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono situate;

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 308

Allegato VIII, parte 1, punto 7, comma 2, punto i bis) (nuovo)

 

i bis) i titoli di debito emessi da enti del settore pubblico trattati come esposizioni verso governi centrali in conformità dell'allegato VI, parte 1, paragrafo 15 bis;

Motivazione

Follows from amendment 111 of the Radwan draft report.

Emendamento 309

Allegato VIII, parte 1, punto 7, comma 3, punto iii)

iii) i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui non si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0%.

iii) i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui non si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in forza degli articoli da 78 a 83.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 310

Allegato VIII, parte 1, punto 10 bis (nuovo)

 

Crediti

 

10 bis. Le autorità competenti possono riconoscere come garanzie reali ammissibili i crediti derivanti da operazioni commerciali o da operazioni con una durata originaria non superiore ad un anno. Sono esclusi i crediti collegati a cartolarizzazioni, sub-partecipazioni e derivati su crediti o gli importi dovuti da soggetti affiliati.

Motivazione

See justification to Amendment to Annex VIII, part 1, paragraph 10 a (new).

Emendamento 311

Allegato VIII, parte 1, punto 10 ter (nuovo)

 

Altre garanzie reali materiali

 

10 ter. Le autorità competenti possono riconoscere come garanzie reali materiali ammissibili strumenti di un tipo diverso da quelli di cui ai punti da 11 a 17 purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

 

a) esistenza di un mercato liquido per lo smobilizzo della garanzia reale in modo rapido ed economicamente efficiente; e

 

b) esistenza di prezzi di mercato della garanzia ben consolidati e pubblicamente disponibili. L'ente deve essere in grado di dimostrare che nulla indica che l'importo netto derivante dallo smobilizzo della garanzia si discosti in misura significativa da tali prezzi di mercato.

Motivazione

See justification to Amendment to Annex VIII, part 1, paragraph 10 a (new).

Emendamento 312

Allegato VIII, parte 1, punto 13, alinea

13. Gli immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario e gli immobili non residenziali quali gli uffici e i locali per il commercio, possono essere riconosciuti come garanzie reali ammissibili se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

13. Gli immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario effettivo nel caso delle società d'investimento personale e gli immobili non residenziali quali gli uffici e i locali per il commercio, possono essere riconosciuti come garanzie reali ammissibili se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

Motivazione

In the high net worth market many individuals purchase their properties through Special Purpose Vehicles for a number of reasons. Failure to allow these SPVs to be treated as retail exposures penalises credit institutions (i.e. requires higher capital) especially small banks who tend to specialise in the high net worth market.

Emendamento 313

Allegato VIII, parte 1, punto 13, lettera a)

a) il valore dell’immobile non deve dipendere in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Questo requisito non esclude le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell’immobile che la regolarità dell’adempimento del debitore;

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 314

Allegato VIII, parte 1, punto 13, lettera b)

b) il rischio del debitore non deve dipendere in misura rilevante dai risultati dell’immobile o del progetto immobiliare sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti. Di conseguenza, il rimborso del debito non deve dipendere in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall’immobile sottostante che funge da garanzia.

b) il rischio del debitore non deve dipendere in misura rilevante dai risultati dell’immobile o del progetto immobiliare sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti oltre che dai flussi finanziari generati dall’immobile.

Motivazione

Persons with substantial own funds often purchase property via personal investment companies although these are not really undertakings. Private property loans are often based on the property cash-flow as a source of redemption. This must continue to be possible under the IRB approach.

Emendamento 315

Allegato VIII, parte 1, punto 17

17. Le autorità competenti degli Stati membri possono rinunciare ad esigere dai loro enti l’osservanza della condizione b) di cui al punto 13 per gli immobili non residenziali situati sul loro territorio, se si sono accertate che sul loro territorio esiste un mercato di immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato e che i tassi di perdita derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali soddisfano le condizioni seguenti:

17. Le autorità competenti degli Stati membri possono rinunciare ad esigere dai loro enti creditizi l’osservanza della condizione b) di cui al punto 13 per gli immobili non residenziali situati sul loro territorio, se si sono accertate che sul loro territorio esiste un mercato di immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato e che i tassi di perdita derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali soddisfano le condizioni seguenti:

a) fino al 50 % del valore di mercato (o laddove applicabile e se inferiore il 60% del valore del credito ipotecario non deve superare lo 0,3% dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno;

a) le perdite derivanti da prestiti garantiti mediante immobili non residenziali fino al 50 % del valore di mercato (o laddove applicabile e se inferiore il 60% del valore del credito ipotecario non supera lo 0,3% dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno;

b) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali non devono superare lo 0,5 % dei prestiti in essere in un qualsiasi anno.

b) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali non devono superare lo 0,5 % dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un determinato anno.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 316

Allegato VIII, parte 1, punto 19

19. Le autorità competenti di uno Stato membro che non si avvalgono della deroga di cui al punto 17 possono riconoscere come immobili non residenziali ammissibili quelli riconosciuti tali in virtù di tale deroga in un altro Stato membro.

19. Le autorità competenti di uno Stato membro possono riconoscere come immobili non residenziali ammissibili quelli riconosciuti tali in virtù della deroga di cui al punto 17 in un altro Stato membro.

Motivazione

Si accoglie con favore la precisazione proposta dal Consiglio.

Emendamento 317

Allegato VIII, parte 1, punto 21, alinea

21. Le autorità competenti possono riconoscere come garanzie reali materiali ammissibili strumenti di un tipo diverso da quelli di cui ai punti da 13 a 19 purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

21. Le autorità competenti riconoscono come garanzie reali materiali ammissibili strumenti di un tipo diverso da quelli di cui ai punti da 13 a 19 purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

Motivazione

L'emendamento mira ad eliminare la facoltà di valutazione delle autorità nazionali.

Emendamento 318

Allegato VIII, parte 1, punto 21, lettere a) e b)

a) esistenza di un mercato liquido per lo smobilizzo della garanzia reale in modo rapido ed economicamente efficiente; e

i) esistenza di un mercato liquido per lo smobilizzo della garanzia reale in modo rapido ed economicamente efficiente; e

b) esistenza di prezzi di mercato della garanzia ben consolidati e pubblicamente disponibili. L’ente deve essere in grado di dimostrare che nulla indica che l’importo netto derivante dallo smobilizzo della garanzia si discosti in misura significativa da tali prezzi di mercato.

ii) esistenza di prezzi di mercato della garanzia pubblicamente disponibili. L’ente creditizio deve essere in grado di dimostrare che nulla indica che l’importo netto derivante dallo smobilizzo della garanzia si discosti in misura significativa da tali prezzi di mercato.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 319

Allegato VIII, parte 1, punto 26, alinea

26. I seguenti soggetti possono essere riconosciuti come fornitori di protezione dei crediti non assistita:

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 320

Allegato VIII, parte 1, punto 26, lettera e)

e) enti del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati dalle autorità competenti come esposizioni verso enti in applicazione degli articoli da 78 a 83;

e) enti del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati dalle autorità competenti come esposizioni verso enti o verso governi centrali in applicazione degli articoli da 78 a 83;

Motivazione

Follows from amendment 111 of the Radwan draft report.

Emendamento 321

Allegato VIII, parte 1, punto 26, lettera g bis (nuova)

(g bis) persone fisiche

Motivazione

As long as private individuals have a rating that has been assigned via a validated model, private individuals should be recognised as eligible providers of unfunded protection.

Emendamento 322

Allegato VIII, parte 2, punto 3, lettera a)

a) gli accordi devono disporre di una solida base giuridica ed essere applicabili nella giurisdizione competente, anche in caso di insolvenza o fallimento della controparte;

a) gli accordi devono essere efficaci e applicabili sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti, anche in caso di insolvenza o fallimento della controparte;

Motivazione

Si accolgono con favore le proposte di modifica del Consiglio, intese a migliorare la coerenza del testo.

Emendamento 323

Allegato VIII, parte 2, punto 4, lettera a)

a) disporre di una solida base giuridica ed essere applicabili nella giurisdizione competente,, anche in caso di insolvenza o fallimento della controparte;

a) essere efficaci e applicabili sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti, anche in caso di insolvenza o fallimento della controparte;

Motivazione

Vengono accolte con favore le proposte di modifica del Consiglio, intese a migliorare la coerenza del testo.

Emendamento 324

Allegato VIII, parte 2, punto 6, lettera a), comma 2

I titoli emessi dal debitore, o da altra entità collegata del gruppo, non sono ammessi.

I titoli emessi dal debitore, o da altra entità collegata del gruppo, non sono ammessi. Tuttavia, le obbligazioni coperte conformi ai termini dell'allegato VI, punti da 65 a 67, emesse dal debitore, possono essere riconosciute come ammissibili qualora siano fornite come garanzia reale per operazioni di vendita con patto di riacquisto, a condizione che sia rispettato il primo comma del presente punto.

Motivazione

Si accoglie con favore la modifica del Consiglio.

Emendamento 325

Allegato VIII, parte 2, punto 8, lettera a)

a) Certezza giuridica

a) Certezza giuridica

L’ipoteca o il vincolo devono essere validamente opponibili in tutti i sistemi giurisdizionali ed essere prontamente registrati nella forma prescritta. La garanzia deve essere validamente costituita (ossia, devono essere stati osservati tutti i requisiti giuridici per perfezionare la garanzia stessa). Il contratto di protezione e il procedimento giuridico sottostante devono essere tali da consentire all’ente creditizio di escutere la garanzia in tempi ragionevoli.

Al momento della conclusione del contratto di credito, l’ipoteca o il vincolo devono essere validamente opponibili in tutti i sistemi giurisdizionali ed essere prontamente registrati nella forma prescritta. La garanzia deve essere validamente costituita (ossia, devono essere stati osservati tutti i requisiti giuridici per perfezionare la garanzia stessa). Il contratto di protezione e il procedimento giuridico sottostante devono essere tali da consentire all’ente creditizio di escutere la garanzia in tempi ragionevoli.

Motivazione

Point (a) needs clarifying so that credit institutions do not have to check all 25 jurisdictions at the time of concluding a credit agreement. Rather they need only check the jurisdictions that are relevant to the checking situation concerned.

Emendamento 326

Allegato VIII, parte 2, punto 8, lettera b), comma 1

Il valore dell’immobile deve essere sorvegliato frequentemente ed almeno una volta all’anno. Una verifica più frequente deve aver luogo nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative. È possibile utilizzare metodi di valutazione statistici per sorvegliare il valore dell’immobile e individuare gli immobili che necessitano di una rivalutazione. L’immobile deve essere stimato da un perito indipendente, se le informazioni indicano che il valore può essere diminuito in misura rilevante in relazione ai prezzi generali del mercato. Per prestiti superiori a 3 milioni di EUR o al 5% dei fondi propri dell'ente creditizio, l'immobile deve essere valutato da un perito indipendente almeno ogni tre anni.

Il valore dell’immobile deve essere sorvegliato frequentemente ed almeno una volta all’anno per gli immobili non residenziali e una volta ogni tre anni per gli immobili residenziali. Una verifica più frequente deve aver luogo nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative. È possibile utilizzare metodi di valutazione statistici per sorvegliare il valore dell’immobile e individuare gli immobili che necessitano di una rivalutazione. La stima dell'immobile deve essere riveduta da un perito indipendente, se le informazioni indicano che il valore può essere diminuito in misura rilevante in relazione ai prezzi generali del mercato. Per prestiti superiori a 3 milioni di EUR o al 5% dei fondi propri dell'ente creditizio, la stima dell'immobile deve essere riveduta da un perito indipendente almeno ogni tre anni.

Motivazione

Il relatore accoglie con favore la proposta del Consiglio di estendere da uno a tre anni il tempo minimo per la revisione della stima degli immobili residenziali.
Inoltre, come proposto dal Consiglio, per i prestiti superiori a 3 milioni di euro o al 5% dei fondi propri di un ente creditizio è opportuno rinunciare ad una valutazione obbligatoria ogni tre anni da parte di un perito indipendente ed esaminare in un primo tempo in che misura sia necessaria una nuova valutazione.

Emendamento 327

Allegato VIII, parte 2, punto 9, lettera a), punto iv)

iv) L’atto costitutivo della garanzia deve essere documentato nelle forme dovute e prevedere una chiara e solida procedura per la pronta escussione della garanzia. Le procedure interne dell’ente creditizio devono assicurare che vengano osservate le condizioni giuridiche per dichiarare l’inadempimento del cliente e ottenere la pronta escussione della garanzia. In caso di crisi finanziaria o di inadempimento del debitore, l’ente creditizio deve avere il diritto di vendere o trasferire i crediti ad altre parti senza il previo consenso dei debitori interessati.

iv) L’atto costitutivo della garanzia deve essere documentato nelle forme dovute e prevedere una chiara e solida procedura per la pronta escussione della garanzia. Le procedure interne dell’ente creditizio devono assicurare che vengano osservate le condizioni giuridiche per dichiarare l’inadempimento del debitore e ottenere la pronta escussione della garanzia. In caso di crisi finanziaria o di inadempimento del debitore, l’ente creditizio deve avere il diritto di vendere o trasferire i crediti ad altre parti senza il previo consenso dei debitori interessati.

Motivazione

Si accoglie con favore la precisazione proposta dal Consiglio, intesa a migliorare la coerenza del testo.

Emendamento 328

Allegato VIII, parte 2, punto 9, lettera b), punto ii)

ii) Il margine fra l’importo dell’esposizione e il valore dei crediti deve riflettere tutti i fattori pertinenti, compresi i costi di incasso, le concentrazioni presenti nell’aggregato dei crediti dato in garanzia da uno stesso debitore e i potenziali rischi di concentrazione a livello delle esposizioni complessive dell’ente creditizio oltre a quelli controllati dalla metodologia generale dell’ente stesso. L’ente creditizio deve mantenere un appropriato e continuo processo di sorveglianza sui crediti. Deve essere sorvegliata la conformità con i limiti complessivi di concentrazione applicabili all’ente creditizio. Inoltre occorre rivedere su base regolare il rispetto delle clausole accessorie del contratto di finanziamento, dei vincoli ambientali e delle altre prescrizioni legali.

ii) Il margine fra l’importo dell’esposizione e il valore dei crediti deve riflettere tutti i fattori pertinenti, compresi i costi di incasso, le concentrazioni presenti nell’aggregato dei crediti dato in garanzia da uno stesso debitore e i potenziali rischi di concentrazione a livello delle esposizioni complessive dell’ente creditizio oltre a quelli controllati dalla metodologia generale dell’ente stesso. L’ente creditizio deve mantenere un appropriato e continuo processo di sorveglianza sui crediti. Inoltre occorre rivedere su base regolare il rispetto delle clausole accessorie del contratto di finanziamento, dei vincoli ambientali e delle altre prescrizioni legali.

Motivazione

For netting and funded credit protection, it is irrelevant who has provided the collateral. In 99% of cases it will be provided by the client itself. Furthermore, though there can be concentrations in the underlying parties on whom a bank's client has a claim, it is impossible for an international bank with many different legal entities and systems to combine the data of the receivable issuers to identify these concentrations. In addition, this is a double default issue and we note that the issue of double default is being examined by the Basel/IOSCO Trading Book.

Emendamento 329

Allegato VIII, parte 2, punto 10, lettera a)

a) il contratto di garanzia deve essere validamente opponibile a termini di tutte le leggi applicabili e consentire all’ente creditizio di escutere la garanzia in tempi ragionevoli;

a) il contratto di garanzia deve essere efficace e opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti e consentire all’ente creditizio di escutere la garanzia in tempi ragionevoli;

Motivazione

Si accoglie con favore la precisazione proposta dal Consiglio, intesa a migliorare la coerenza del testo.

Emendamento 330

Allegato VIII, parte 2, punto 10, lettera f)

f) le politiche di credito dell’ente creditizio riguardo alla struttura dell’operazione devono prevedere congrui requisiti concernenti l’ammontare della garanzia rispetto a quello dell’esposizione, la capacità di liquidare prontamente la garanzia, la possibilità di stabilire in modo obiettivo un prezzo o un valore di mercato, la frequenza con cui questo può essere ottenuto (ad esempio, mediante perizie di esperti) e la volatilità del valore della garanzia;

f) le politiche di credito dell’ente creditizio riguardo alla struttura dell’operazione devono prevedere congrui requisiti concernenti l’ammontare della garanzia rispetto a quello dell’esposizione, la capacità di liquidare prontamente la garanzia, la possibilità di stabilire in modo obiettivo un prezzo o un valore di mercato, la frequenza con cui questo può essere ottenuto (ad esempio, mediante perizie di esperti) e la volatilità o una simulazione della volatilità del valore della garanzia;

Motivazione

While it is common practice for a credit institution’s credit policy to address the type of exposure and to whom it is made, including taking into account collateral values, this requirement may lead to misinterpretation. Indeed, while for some types of assets such as motor cars and aircrafts for example an institution is able to be aware of value fluctuations, for others this is difficult to determine.

Emendamento 331

Allegato VIII, parte 2, punto 11, lettera b)

b) vi deve essere una sana gestione del rischio da parte del locatore riguardo alla locazione del bene, alla sua destinazione d’uso, alla sua età e al piano di ammortamento;

b) vi deve essere una sana gestione del rischio da parte del locatore riguardo alla destinazione d’uso del bene locato, alla sua età, e al piano di ammortamento, compresa un'adeguata vigilanza del valore della garanzia reale;

Motivazione

The lessor cannot keep constant track of the asset’s location but as property owner can find the location only within a specific period of notice.

Emendamento 332

Allegato VIII, parte 2, punto 11, lettera d)

d) il divario fra il tasso di ammortamento del bene materiale e il piano di ammortamento dei canoni dovuti non deve essere talmente ampio da sovrastimare l’effetto di attenuazione del rischio di credito attribuito al bene dato in leasing.

d) qualora non sia già stato accertato nel calcolo del livello LGD, il divario fra il valore dell'importo non ammortizzato e il valore di mercato della garanzia non deve essere talmente ampio da sovrastimare l’effetto di attenuazione del rischio di credito attribuito al bene dato in leasing.

Motivazione

Il valore dell'importo non ammortizzato non dovrebbe discostarsi troppo dal valore di mercato. Inoltre il requisito si applica solo se il rischio del valore patrimoniale di base non è già stato preso in considerazione nel calcolo della LGD.

Emendamento 333

Allegato VIII, parte 2, punto 12, lettera a)

a) il credito del debitore verso l’ente terzo deve essere esplicitamente costituito in garanzia o ceduto in pegno a favore dell’ente creditizio che concede il prestito;

a) il credito del debitore verso l’ente terzo deve essere esplicitamente costituito in garanzia o ceduto in pegno a favore dell’ente creditizio che concede il prestito e tale costituzione in garanzia o cessione in pegno deve essere efficace e opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti;

Motivazione

Si accolgono con favore i chiarimenti proposti dal Consiglio, intesi a migliorare la coerenza del testo.

Emendamento 334

Allegato VIII, parte 2, punto 13, lettera c)

c) la società che fornisce l’assicurazione vita deve ricevere notifica della costituzione in garanzia o della cessione in pegno e di conseguenza non può risolvere il contratto o versare importi esigibili ai termini del contratto senza il consenso dell’ente creditizio che concede il prestito;

c) la società che fornisce l’assicurazione vita deve ricevere notifica della costituzione in garanzia o della cessione in pegno e di conseguenza non può versare importi esigibili ai termini del contratto senza il consenso dell’ente creditizio che concede il prestito;

Motivazione

Cancelling the insurance contract cannot be made dependent upon the consent of the lending credit institution, since the reasons for cancellation naturally derive from the relationship between insured and insurer.

Emendamento 335

Allegato VIII, parte 2, punto 13, lettera d)

d) la polizza deve avere un valore di riscatto dichiarato che non è riducibile;

d) il valore dichiarato di riscatto dell'assicurazione non è riducibile;

Motivazione

Point 13(d) needs amending since as a rule the insurance policy does not contain details of the surrender value

Emendamento 336

Allegato VIII, parte 2, punto 13, lettera g)

g) la protezione del credito deve essere fornita per tutta la durata del prestito; e

g) la protezione del credito deve essere fornita per tutta la durata del prestito; ove ciò non sia possibile perché la polizza assicurativa scade prima del contratto creditizio, l'ente creditizio deve garantire che l'importo derivante dalla polizza di assicurazione funga da garanzia reale per l'ente creditizio fino al termine del contratto di credito.

Motivazione

As a rule the terms of the insurance contract and the credit agreement are not congruent. The addition takes this fact into account.

Emendamento 337

Allegato VIII, parte 2, punto 13, lettera h)

h) la garanzia deve essere legalmente opponibile in tutti i sistemi giurisdizionali interessati.

h) la garanzia o la cessione in pegno deve essere efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito.

Motivazione

Si accolgono con favore le precisazioni del Consiglio, intese a migliorare la coerenza del testo.

Emendamento 338

Allegato VIII, parte 2, punto 14, lettera d)

d) la protezione del credito deve essere validamente opponibile in tutti i sistemi giurisdizionali interessati.

d) la protezione del credito deve essere efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito.

Motivazione

Si accolgono con favore i chiarimenti proposti dal Consiglio, intesi a migliorare la coerenza del testo.

Emendamento 339

Allegato VIII, parte 2, punto 16, alinea

16. Quando un'esposizione è protetta da una garanzia personale che è a sua volta assistita dalla controgaranzia di un'amministrazione centrale o di una banca centrale, di un'amministrazione regionale o di un'autorità locale i crediti verso le quali sono trattati come i crediti verso il governo del paese in cui hanno sede, in applicazione degli articoli da 78 a 83, di una banca multilaterale di sviluppo alla quale si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in base agli articoli da 78 a 83, o di un ente del settore pubblico le esposizioni verso il quale sono trattate come le esposizioni verso enti creditizi, in applicazione degli articoli da 78 a 83, l'esposizione può essere trattata come un'esposizione protetta da una garanzia personale fornita dall'entità in questione purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

16. Quando un'esposizione è protetta da una garanzia personale che è a sua volta direttamente o indirettamente assistita dalla controgaranzia di un'amministrazione centrale o di una banca centrale, di un'amministrazione regionale, di un'autorità locale o di un ente del settore pubblico i crediti verso le quali sono trattati come i crediti verso il governo del paese in cui hanno sede, in applicazione degli articoli da 78 a 83, di una banca multilaterale di sviluppo alla quale si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in base agli articoli da 78 a 83, o di un ente del settore pubblico le esposizioni verso il quale sono trattate come le esposizioni verso enti creditizi, in applicazione degli articoli da 78 a 83, l'esposizione può essere trattata come un'esposizione protetta da una garanzia personale fornita dall'entità in questione purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

Motivazione

The way in which eligible counter-guarantors operate in the various Member States is not homogeneous. In some countries the eligible counter-guarantor guarantees directly the guarantor. In others, it guarantees the guarantor indirectly via a technical means which is normally a guarantee fund. It is important that the directive maintains a neutral stance vis à vis the technique eligible guarantors choose to operate with due to the specific conditions prevailing in a given national market. The three conditions specified at the end of the paragraph, and in particular the requirement for competent authorities to be satisfied ensures in all admissible cases that any chosen technical means does not create any prudential concern.

Emendamento 340

Allegato VIII, parte 2, punto 17, lettera a)

a) in caso di inadempimento o di mancato pagamento della controparte riconosciuto come tale, l’ente creditizio che concede il prestito deve avere il diritto di rivalersi tempestivamente sul garante per le somme dovute a titolo del credito per il quale è fornita la protezione. Il pagamento da parte del garante non deve essere subordinato alla condizione che l’ente creditizio che concede il prestito si rivalga in primo luogo sul debitore;

a) in caso di inadempimento e/o di mancato pagamento della controparte riconosciuto come tale, l’ente creditizio che concede il prestito deve avere il diritto di rivalersi tempestivamente sul garante per le somme dovute a titolo del credito per il quale è fornita la protezione. Il pagamento da parte del garante non deve essere subordinato alla condizione che l’ente creditizio che concede il prestito si rivalga in primo luogo sul debitore;

 

Nel caso di protezione del credito non assistita a copertura di mutui ipotecari su immobili residenziali i requisiti di cui ai punti 14, lettera c), punto iii), e 17, lettera a), devono essere rispettati entro un termine generale di 24 mesi.

Motivazione

Si accoglie con favore il chiarimento proposto dal Consiglio, inteso a migliorare la coerenza del testo.

Emendamento 341

Allegato VIII, parte 2, punto 18, alinea

18. Nel caso di garanzie personali fornite nel contesto di sistemi di mutua garanzia riconosciuti a tal fine dalle autorità competenti o fornite dalle entità di cui al punto 16 o assistite da una loro controgaranzia, i requisiti di cui alla lettera a) possono essere considerati rispettati quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

18. Nel caso di garanzie personali fornite nel contesto di sistemi di mutua garanzia riconosciuti a tal fine dalle autorità competenti o fornite dalle entità di cui al punto 16 o assistite da una loro controgaranzia, i requisiti di cui al punto 17, lettera a), sono considerati rispettati quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

Motivazione

Si accolgono con favore la proposta del Consiglio relativa all'eliminazione della facoltà di valutazione nazionale nonché la precisazione concernente il rimando.

Emendamento 342

Allegato VIII, parte 2, punto 18, lettera a)

a) le autorità competenti si sono accertate che l’ente creditizio che concede il prestito ha il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del garante, corrispondente ad una stima attendibile dell'importo delle perdite economiche che l’ente creditizio stesso potrebbe subire, comprese le perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, in proporzione alla copertura della garanzia personale;

a) l’ente creditizio che concede il prestito ha il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del garante, corrispondente ad una stima attendibile dell'importo delle perdite economiche che l’ente creditizio stesso potrebbe subire, comprese le perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, in proporzione alla copertura della garanzia personale;

Motivazione

Si accoglie con favore la proposta del Consiglio di eliminare questa facoltà di valutazione a livello nazionale.

Emendamento 343

Allegato VIII, parte 2, punto 18, lettera b)

b) le autorità competenti si sono accertate in altro modo degli effetti di protezione delle perdite assicurati dalla garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto.

b) l'ente creditizio che concede il prestito può dimostrare che gli effetti di protezione delle perdite assicurati dalla garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento, giustificano tale trattamento.

Motivazione

Cfr. la motivazione relativa al punto 16.

Emendamento 344

Allegato VIII, parte 2, punto 19, lettera a), punto i)

i) il mancato pagamento degli importi dovuti ai termini dell'obbligazione contrattuale sottostante, in essere all'epoca del mancato pagamento (con un periodo di tolleranza strettamente in linea con quello previsto nell'obbligazione sottostante o ad esso inferiore),

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 345

Allegato VIII, parte 2, punto 19, lettera b)

b) quando gli eventi creditizi specificati nel derivato su crediti non includono la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante di cui alla lettera a), iii), la protezione del credito può essere comunque riconosciuta previa una riduzione del valore riconosciuto come previsto alla parte 3, punto 84;

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 346

Allegato VIII, parte 3, punto 1

1. Ferme restando le parti da 4 a 6, quando sono rispettate le disposizioni delle parti 1 e 2, il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui alla sottosezione 1, articoli da 78 a 83 e il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese di cui agli articoli da 84 a 89 possono essere modificati conformemente alle disposizioni della presente parte.

1. Ferme restando le parti da 4 a 6, quando sono rispettate le disposizioni delle parti 1 e 2, il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui agli articoli da 78 a 83 e il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese di cui agli articoli da 84 a 89 possono essere modificati conformemente alle disposizioni della presente parte.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 347

Allegato VIII, parte 3, punto 6

6. La posizione netta in ciascun tipo di titolo è calcolata sottraendo dal valore totale dei titoli di tale tipo dati in prestito, venduti o forniti nel quadro di un accordo tipo di compensazione, il valore totale dei titoli di tale tipo presi in prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell’accordo.

6. La posizione netta in ciascun tipo di titolo o merce è calcolata sottraendo dal valore totale dei titoli o delle merci di tale tipo dati in prestito, venduti o forniti nel quadro di un accordo tipo di compensazione, il valore totale dei titoli o delle merci di tale tipo presi in prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell’accordo.

Motivazione

Si accolgono con favore le modifiche proposte dal Consiglio in relazione al trattamento delle operazioni relative alle merci.

Emendamento 348

Allegato VIII, parte 3, punto 12

12. In alternativa all'uso del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o delle rettifiche per volatilità basate su stime interne per il calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) derivante dall'applicazione di un accordo tipo di compensazione ammissibile riguardante operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari diverse dalle operazioni in derivati, gli enti creditizi possono essere autorizzati a utilizzare un metodo basato su modelli interni che tenga conto degli effetti di correlazione tra le posizioni in titoli soggette all'accordo tipo di compensazione e della liquidità degli strumenti interessati. I modelli interni utilizzati per questo metodo forniscono stime della variazione potenziale di valore dell'importo non garantito dell'esposizione (∑E - ∑C).

12. In alternativa all'uso del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o delle rettifiche per volatilità basate su stime interne per il calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente (E*), gli enti creditizi possono essere autorizzati a utilizzare un metodo basato su modelli interni per le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o le altre operazioni correlate ai mercati finanziari diverse dalle operazioni in derivati. I modelli interni devono valutare la variazione potenziale dell'esposizione, nel rispetto dei requisiti minimi definiti in appresso, e in particolare dovrebbero tener conto degli effetti di correlazione tra le posizioni in titoli e della liquidità degli strumenti interessati. I modelli possono riflettere la compensazione, ma solo se tale compensazione è ammissibile ai fini degli accordi tipo di compensazione riguardanti le posizioni.

Motivazione

The draft proposed by the Commission could imply that internal models can only be used if all transactions are covered by a netting agreement. Credit institutions should be allowed to take account of diversification across their market risk positions with a given counterparty regardless of the applicability of netting. Netting and diversification are distinct concepts. The existence of a netting agreement reduces both the current and future exposure to a counterparty. Diversification, which is recognised in internal models, limits future exposure without the need for a netting agreement being in place.

Emendamento 349

Allegato VIII, parte 3, punto 13

13. Un ente creditizio può optare per il metodo dei modelli interni indipendentemente dalla scelta operata fra metodo standardizzato e metodo IRB di base per la misurazione del rischio di credito. Tuttavia se un ente creditizio decide di utilizzare il metodo basato su modelli interni, lo applica all'intera gamma di controparti e di titoli, esclusi i portafogli non rilevanti per i quali può utilizzare il metodo delle rettifiche di vigilanza o quello delle rettifiche basate su stime interne di cui ai punti da 5 a 11.

13. Un ente creditizio può optare per il metodo dei modelli interni indipendentemente dalla scelta operata fra gli articoli da 78 e 83 e gli articoli da 84 a 89 per il calcolo degli importi dell'esposizione ponderati per il rischio. Tuttavia se un ente creditizio decide di utilizzare il metodo basato su modelli interni, lo applica all'intera gamma di controparti e di titoli, esclusi i portafogli non rilevanti per i quali può utilizzare il metodo delle rettifiche di vigilanza o quello delle rettifiche basate su stime interne di cui ai punti da 5 a 11.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 350

Allegato VIII, parte 3, punto 17, lettera c)

c) periodo di liquidazione equivalente a 5 giorni, eccetto nel caso di operazioni diverse dalle operazioni di vendita con patto di riacquisto o dalle operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito per le quali si applica un periodo di liquidazione equivalente a 10 giorni;

c) periodo di liquidazione equivalente a 5 giorni, eccetto nel caso di operazioni diverse dalle operazioni di vendita di titoli con patto di riacquisto o dalle operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito per le quali si applica un periodo di liquidazione equivalente a 10 giorni;

Motivazione

Si accoglie con favore la proposta del Consiglio.

Emendamento 351

Allegato VIII, parte 3, punto 19

19. Le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi ad utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di categorie di rischio e tra categorie di rischio se si sono accertate che il sistema applicato dall'ente per misurare le correlazioni è solido e viene attuato con correttezza.

19. Le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi ad utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di categorie di rischio e tra categorie di rischio se si sono accertate che il sistema applicato dall'ente creditizio per misurare le correlazioni è solido e viene attuato con correttezza.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 352

Allegato VIII, parte 3, punto 21, comma 3

Quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati in applicazione della sottosezione 1, articoli da 78 a 83, E è il valore che ciascuna distinta esposizione rientrante nell'accordo avrebbe in assenza della protezione del credito.

Quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati in applicazione degli articoli da 78 a 83, E è il valore che ciascuna distinta esposizione rientrante nell'accordo avrebbe in assenza della protezione del credito.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 353

Allegato VIII, parte 3, punto 21, comma 5

C è il valore corrente dei titoli presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna di tali esposizioni.

C è il valore corrente di mercato dei titoli presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna di tali esposizioni.

Motivazione

Si accoglie con favore la proposta del Consiglio.

Emendamento 354

Allegato VIII, parte 3, punto 22

22. Per il calcolo dei requisiti patrimoniali sulla base di modelli interni, gli enti creditizi impiegano il risultato del modello riferito al giorno lavorativo precedente.

22. Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sulla base di modelli interni, gli enti creditizi impiegano il risultato del modello riferito al giorno lavorativo precedente.

Motivazione

Si accoglie con favore la proposta del Consiglio.

Emendamento 355

Allegato VIII, parte 3, punto 24, titolo

Metodo IRB di base

Metodo IRB

Motivazione

Si accoglie con favore la proposta del Consiglio.

Emendamento 356

Allegato VIII, parte 3, punto 27

27. Il fattore di ponderazione del rischio applicabile in forza degli articoli da 78 a 83 se il creditore avesse un'esposizione diretta verso lo strumento dato in garanzia si applica alle parti dei crediti coperte dal valore di mercato della garanzia riconosciuta. Il fattore di ponderazione del rischio relativo alla parte garantita non può essere inferiore al 20%, ad eccezione dei casi previsti ai punti da 28 a 30. La parte residua dell'esposizione riceve la ponderazione del rischio applicabile ad un'esposizione non garantita verso la controparte in forza degli articoli da 78 a 83.

27. Il fattore di ponderazione del rischio applicabile in forza degli articoli da 78 a 83 se il creditore avesse un'esposizione diretta verso lo strumento dato in garanzia si applica alle parti dei crediti coperte dal valore di mercato della garanzia riconosciuta. Il fattore di ponderazione del rischio della parte garantita non può essere inferiore al 20%, ad eccezione dei casi previsti ai punti da 28 a 30. La parte residua dell'esposizione riceve la ponderazione del rischio applicabile ad un'esposizione non garantita verso la controparte in forza degli articoli da 78 a 83.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 357

Allegato VIII, parte 3, punto 34, comma 8

E è il valore dell’esposizione quale determinato in applicazione degli articoli da 78 a 83 o, a seconda dei casi, degli articoli da 84 a 89, se l’esposizione non fosse garantita.

E è il valore dell’esposizione quale determinato in applicazione degli articoli da 78 a 83 o, a seconda dei casi, degli articoli da 84 a 89, se l’esposizione non fosse garantita. A tal fine per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai sensi degli articoli da 78 a 83 il valore dell'esposizione delle voci fuori bilancio elencate nell'allegato II è pari al 100% del valore e non alle percentuali indicate nell'articolo 78, paragrafo 1; parimenti, per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai sensi degli articoli da 84 a 89, il valore dell'esposizione delle voci elencate nell'allegato VII, parte 3, punti da 11 a 13 è calcolato in base a un fattore di conversione del 100% anziché ai fattori di conversione o alle percentuali indicate in detti punti.

Motivazione

Si accoglie con favore l'adeguamento proposto dal Consiglio all'accordo quadro di Basilea.

Emendamento 358

Allegato VIII, parte 3, punto 37, tabella 5, colonna 2, riga 1

periodo di liquidazione di 20 giorni (%)

periodo di liquidazione di 10 giorni (%)

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 359

Allegato VIII, parte 3, punto 40

40. Per i titoli non ammissibili prestati o venduti nell’ambito di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, la rettifica per volatilità è la stessa applicabile agli strumenti di capitale quotati in un mercato ufficiale e non inclusi nei principali indici.

40. Per i titoli o le merci non ammissibili prestati o venduti nell’ambito di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, la rettifica per volatilità è la stessa applicabile agli strumenti di capitale quotati in un mercato ufficiale e non inclusi nei principali indici.

Motivazione

Si accoglie con favore la proposta del Consiglio di inserire le operazioni relative alle merci.

Emendamento 360

Allegato VIII, parte 3, punto 41

41. Per le quote di organismi di investimento collettivo ammissibili, la rettifica per volatilità è la più elevata applicabile, visto il periodo di liquidazione dell’operazione di cui al punto 38, ad una qualsiasi delle attività nelle quali il fondo ha il diritto di investire.

41. Per le quote di organismi di investimento collettivo ammissibili, la rettifica per volatilità corrisponde alla media ponderata delle rettifiche per volatilità che sarebbero applicabili, visto il periodo di liquidazione dell’operazione di cui al punto 38, alle attività nelle quali il fondo ha investito. Qualora l'ente creditizio non conosca le attività nelle quali il fondo ha investito, la rettifica per volatilità è la più elevata applicabile ad una qualsiasi delle attività nelle quali il fondo ha il diritto di investire.

Motivazione

Si accoglie con favore la proposta del Consiglio.

Emendamento 361

Allegato VIII, parte 3, punto 43

43. Le autorità competenti possono consentire agli enti che soddisfano i requisiti di cui ai punti da 48 a 57 di utilizzare le proprie stime interne della volatilità per calcolare le rettifiche per volatilità da applicare a garanzie reali ed esposizioni.

43. Le autorità competenti consentono agli enti creditizi che soddisfano i requisiti di cui ai punti da 48 a 57 di utilizzare le proprie stime interne della volatilità per calcolare le rettifiche per volatilità da applicare a garanzie reali ed esposizioni.

Motivazione

Alignment with Council proposal. Replaces amendment 200 of the Radwan draft report.

Emendamento 362

Allegato VIII, parte 3, punto 59

59. Per quanto riguarda le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, quando un ente creditizio impiega il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o il metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne e quando le condizioni di cui alle lettere da a) a h) sono soddisfatte, le autorità competenti possono consentire agli enti creditizi di non applicare le rettifiche per volatilità calcolate in forza dei punti da 35 a 38 e di applicare invece una rettifica per volatilità dello 0%. Questa opzione è preclusa agli enti creditizi che impiegano il metodo dei modelli interni di cui ai punti da 12 a 22.

59. Per quanto riguarda le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, quando un ente creditizio impiega il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o il metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne e quando le condizioni di cui alle lettere da a) a h) sono soddisfatte, gli enti creditizi possono non applicare le rettifiche per volatilità calcolate in forza dei punti da 35 a 38 e applicare invece una rettifica per volatilità dello 0%. Questa opzione è preclusa agli enti creditizi che impiegano il metodo dei modelli interni di cui ai punti da 12 a 22.

Motivazione

Si accoglie con favore la proposta del Consiglio di eliminare la facoltà di valutazione a livello nazionale.

Emendamento 363

Allegato VIII, parte 3, punto 59, lettera a)

a) L’esposizione e la garanzia reale devono essere entrambe rappresentate da contante ovvero da titoli di cui alla parte 1, punto 7, lettera b).

a) L’esposizione e la garanzia reale devono essere entrambe rappresentate da contante ovvero da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali ai sensi della parte 1, punto 7, lettera b) e ammessi a un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83.

Motivazione

Si accoglie con favore l'adeguamento proposto dal Consiglio all'accordo quadro di Basilea.

Emendamento 364

Allegato VIII, parte 3, punto 59, lettera h), alinea

h) La controparte deve essere considerata un operatore primario di mercato dalle autorità competenti. La categoria “operatori primari di mercato” può comprendere i seguenti soggetti:

h) La controparte deve essere considerata un operatore primario di mercato dalle autorità competenti. La categoria “operatori primari di mercato” comprende i seguenti soggetti:

Motivazione

Si accoglie con favore l'eliminazione della discrezionalità nazionale proposta dal Consiglio.

Emendamento 365

Allegato VIII, parte 3, punto 61

61. E* quale calcolata secondo le modalità di cui al punto 34 è considerata come valore dell’esposizione ai fini dell’articolo 80.

61. E* quale calcolata secondo le modalità di cui al punto 34 è considerata come valore dell’esposizione ai fini dell’articolo 80. Nel caso delle voci fuori bilancio elencate nell'allegato II E* è considerata come valore a cui sono applicate le percentuali indicate nell'articolo 78, paragrafo 2 per giungere al valore dell'esposizione.

Motivazione

Si accolgono con favore le precisazioni proposte dal Consiglio nonché l'adeguamento all'accordo quadro di Basilea.

Emendamento 366

Allegato VIII, parte 3, punto 62, titolo

Metodo IRB di base

Metodo IRB

Motivazione

Si accoglie con favore la precisazione proposta dal Consiglio.

Emendamento 367

Allegato VIII, parte 3, punto 62, comma 2

LGD* = Max {0, LGD x [(E*/E]}

LGD* = LGD x [(E*/E]

Motivazione

Si accoglie con favore la proposta di modifica del Consiglio.

Emendamento 368

Allegato VIII, parte 3, punto 62, comma 5

E è il valore dell’esposizione in applicazione degli articoli da 84 a 89;

E è il valore dell’esposizione calcolato come previsto al punto 34;

Motivazione

Si accoglie con favore la proposta di modifica del Consiglio.

Emendamento 369

Allegato VIII, parte 3, punto 71

71. Quando il rapporto tra il valore della garanzia reale e il valore dell'esposizione supera un secondo più elevato livello soglia C** (ossia il livello di copertura prescritto per il pieno riconoscimento della LGD) di cui alla tabella 6, LGD* è determinata conformemente alla tabella seguente.

71. Quando il rapporto tra il valore della garanzia reale e il valore dell'esposizione supera un secondo più elevato livello soglia C** (ossia il livello di copertura prescritto per il pieno riconoscimento della LGD) di cui alla tabella 6, LGD* è determinata conformemente alla tabella 6.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 370

Allegato VIII, parte 3, punto 73, comma 2, alinea

A titolo di deroga, conformemente ai livelli di copertura indicati, fino al 31 dicembre 2012 le autorità competenti possono

A titolo di deroga, conformemente ai livelli di copertura indicati, fino al 31 dicembre 2012

Motivazione

This requirement will have a negative impact on individual borrowers or SMEs. Indeed, these types of borrowers often receive finance in cases where the amount of the exposure is the same as the value of the collateral, i.e. 100% of the purchase price of an asset is often financed by the credit institution. Given a degree of collateralisation of 140%, the institution may only grant a part of the necessary sum. The borrower would therefore either be faced with a higher cost of lending or have to provide other types of collateral.

Emendamento 371

Allegato VIII, parte 3, punto 73, comma 2, lettera a)

a) consentire agli enti creditizi di assegnare una LGD del 30% alle esposizioni di primo rango in forma di leasing di immobili non residenziali; e

a) gli enti creditizi possono assegnare una LGD del 30% alle esposizioni di primo rango in forma di leasing di immobili non residenziali; e

Motivazione

This requirement will have a negative impact on individual borrowers or SMEs. Indeed, these types of borrowers often receive finance in cases where the amount of the exposure is the same as the value of the collateral, i.e. 100% of the purchase price of an asset is often financed by the credit institution. Given a degree of collateralisation of 140%, the institution may only grant a part of the necessary sum. The borrower would therefore either be faced with a higher cost of lending or have to provide other types of collateral.

Emendamento 372

Allegato VIII, parte 3, punto 73, comma 2, lettera b)

b) consentire agli enti creditizi di assegnare una LGD del 35% alle esposizioni di primo rango in forma di leasing di attrezzature.

b) gli enti creditizi possono assegnare una LGD del 35% alle esposizioni di primo rango in forma di leasing di attrezzature.

Motivazione

This requirement will have a negative impact on individual borrowers or SMEs. Indeed, these types of borrowers often receive finance in cases where the amount of the exposure is the same as the value of the collateral, i.e. 100% of the purchase price of an asset is often financed by the credit institution. Given a degree of collateralisation of 140%, the institution may only grant a part of the necessary sum. The borrower would therefore either be faced with a higher cost of lending or have to provide other types of collateral.

Emendamento 373

Allegato VIII, parte 3, punto 73, comma 2, lettera b bis) (nuova)

 

b bis) consentire agli enti creditizi di assegnare una LGD del 30% alle esposizioni di primo rango garantite da immobili residenziali o non residenziali.

Motivazione

Si accoglie con favore la proposta del Consiglio di assimilare i crediti garantiti da immobili residenziali o non residenziali ai crediti garantiti da immobili non residenziali in leasing.

Emendamento 374

Allegato VIII, parte 3, punto 74, lettere a) e b)

a) fino al 50 % del valore di mercato (o, laddove applicabile e se inferiore, il 60% del valore del credito ipotecario) non deve superare lo 0,3% dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali e/o non residenziali in un qualsiasi anno;

a) le perdite derivanti da prestiti garantiti rispettivamente da immobili residenziali o da immobili non residenziali fino al 50 % del valore di mercato (o, laddove applicabile e se inferiore, il 60% del valore del credito ipotecario) non superano lo 0,3% dei prestiti in essere garantiti da tale forma di beni immobili in un qualsiasi anno;

b) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti rispettivamente da immobili residenziali o da immobili non residenziali non devono superare lo 0,5% dei prestiti in essere garantiti da tale forma di beni immobili in un qualsiasi anno.

b) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti rispettivamente da immobili residenziali o da immobili non residenziali non superano lo 0,5% dei prestiti in essere garantiti da tale forma di beni immobili in un qualsiasi anno.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 375

Allegato VIII, parte 3, punto 76

76. Le autorità competenti che non autorizzano il trattamento di cui al punto 73 possono autorizzare gli enti creditizi ad applicare i fattori di ponderazione del rischio ammessi nell'ambito del predetto trattamento per le esposizioni garantite rispettivamente da immobili residenziali o da immobili non residenziali ubicati nel territorio degli Stati membri le cui autorità competenti autorizzano detto trattamento, previa l'osservanza delle condizioni applicabili nello Stato membro in oggetto.

76. Le autorità competenti che non autorizzano il trattamento di cui al punto 74 possono autorizzare gli enti creditizi ad applicare i fattori di ponderazione del rischio ammessi nell'ambito del predetto trattamento per le esposizioni garantite rispettivamente da immobili residenziali o da immobili non residenziali ubicati nel territorio degli Stati membri le cui autorità competenti autorizzano detto trattamento, previa l'osservanza delle condizioni applicabili nello Stato membro in oggetto.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 376

Allegato VIII, parte 3, punto 84

84. Il valore della protezione del credito non assistita (G) è l’importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare in caso di inadempimento o di non pagamento da parte del debitore o in caso di altri eventi creditizi specificati. Nel caso dei derivati su crediti che non includono come evento creditizio la ristrutturazione dell’obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti per capitale, interessi o commissioni e si configuri come evento all’origine di perdite su crediti (ad esempio l’imputazione di una rettifica di valore o di costi analoghi al conto economico), il valore di protezione del credito calcolato in applicazione del presente punto, prima frase è ridotto del 40%.

84. Il valore della protezione del credito non assistita (G) è l’importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare in caso di inadempimento o di non pagamento da parte del debitore o in caso di altri eventi creditizi specificati. Nel caso dei derivati su crediti che non includono come evento creditizio la ristrutturazione dell’obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti per capitale, interessi o commissioni e si configuri come evento all’origine di perdite su crediti (ad esempio l’imputazione di una rettifica di valore o di costi analoghi al conto economico).

Motivazione

Adeguamento agli emendamenti all'allegato VIII, parte 3, punto 84, lettere a) e b).

Emendamento 377

Allegato VIII, parte 3, punto 84, lettera a) (nuova)

a) qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare non sia superiore al valore dell'esposizione, il valore della protezione del credito calcolato in applicazione del presente punto, prima frase è ridotto del 40%;

Motivazione

Si sostiene il ravvicinamento della normativa, proposto dal Consiglio, all'accordo quadro di Basilea.

Emendamento 378

Allegato VIII, parte 3, punto 84, lettera b) (nuova)

b) qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare sia superiore al valore dell'esposizione, il valore della protezione del credito non supera il 60% del valore dell'esposizione.

Motivazione

Si sostiene il ravvicinamento della normativa, proposto dal Consiglio, all'accordo quadro di Basilea.

Emendamento 379

Allegato VIII, parte 3, punto 90

90. Le autorità competenti possono estendere il trattamento di cui all'allegato VI, punti da 4 a 6, alle esposizioni o alle quote di esposizioni assistite da garanzia dell'amministrazione centrale o della banca centrale nel caso in cui la garanzia stessa sia denominata nella valuta nazionale del debitore e l'esposizione sia finanziata nella medesima valuta.

90. Le autorità competenti possono estendere il trattamento di cui all'allegato VI, parte 1, punti da 4 a 6, alle esposizioni o alle quote di esposizioni assistite da garanzia dell'amministrazione centrale o della banca centrale nel caso in cui la garanzia stessa sia denominata nella valuta nazionale del debitore e l'esposizione sia finanziata nella medesima valuta.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 380

Allegato VIII, parte 3, Titolo 2.2.3.

Metodo IRB di base

Metodo IRB

Emendamento 381

Allegato IX, parte 1, titolo

Parte 1 – Definizioni ai fini dell'allegato IX

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 382

Allegato IX, parte 2, punto 4

4. Per ragioni di chiarezza, si specifica che il punto 3 si riferisce all'intero aggregato di esposizioni incluso nella cartolarizzazione. Fermi restando i punti da 5 a 8, l'ente creditizio cedente è tenuto a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutti i segmenti della cartolarizzazione conformemente alle disposizioni della parte 4, compresi quelli relativi al riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito. Ad esempio quando un segmento è trasferito ad un terzo mediante una protezione del credito non assistita, il fattore di ponderazione del rischio di tale parte terza si applica al segmento nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell'ente creditizio cedente.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 383

Allegato IX, parte 2, punto 5

5. Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al punto 3, vengono presi in considerazione eventuali disallineamenti di durata tra la protezione del credito che accompagna i segmenti e le esposizioni cartolarizzate conformemente ai punti da 6 a 8. Si considera come durata delle esposizioni cartolarizzate la durata più lunga tra tutte le esposizioni, fino ad un massimo di 5 anni.

5. Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al punto 3, vengono presi in considerazione eventuali disallineamenti di durata tra la protezione del credito che accompagna i segmenti e le esposizioni cartolarizzate conformemente ai punti da 6 a 8.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 384

Allegato IX, parte 2, punto 6

6. Si considera come durata delle esposizioni cartolarizzate la durata più lunga tra tutte le esposizioni, fino ad un massimo di 5 anni. La durata della protezione del credito è determinata conformemente all'allegato VIII.

6. Si considera come durata delle esposizioni cartolarizzate la durata media ponderata di dette esposizioni, fino ad un massimo di 5 anni. La durata della protezione del credito è determinata conformemente all'allegato VIII.

Motivazione

See justification for amendment to Annex IX, part 2, paragraph 5.

Emendamento 385

Allegato IX, parte 2, punto 7, alinea

7. Quando un ente creditizio cedente utilizza la parte 4, punti da 6 a 35 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, esso ignora eventuali disallineamenti di durata nel calcolo di detti importi per i segmenti che sono privi di una valutazione del merito di credito o che ne hanno una di qualità inferiore a “investment grade”. Per tutti gli altri segmenti, il trattamento dei disallineamenti di durata di cui all’allegato VIII si applica conformemente alla formula seguente:

7. Un ente creditizio cedente ignora eventuali disallineamenti di durata nel calcolo di detti importi per i segmenti che sono corredati dalla ponderazione per il rischio del 1250% nel contesto della parte 4. Per tutti gli altri segmenti, il trattamento dei disallineamenti di durata di cui all’allegato VIII si applica conformemente alla formula seguente:

Motivazione

This amendment is a consequence of the Ecofin proposal to delete paragraph 8 in Annex IX, Part 4 without replacement. As a result, tranches rated below investment grade are no longer automatically provided with a risk weighting of 1 250 % . Hence the question of the need for calculating a maturity mismatch should cease to depend on the investment grade criterion. Instead, the (more stringent) exception should, in the spirit of the original intention and by analogy to treatment in the IRB approach, only apply to tranches with a risk weighting of 1 250 %. Amending the first sentence enables securitisation to be treated equally in the Standard approach and the IRB approach. The German translation of ‘shall’ is ‘hat ... zu’ and not ‘kann’

Emendamento 386

Allegato IX, parte 2, punto 8

8. Quando un ente creditizio cedente utilizza la parte 4, punti da 36 a 74 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, esso ignora eventuali disallineamenti di durata nel calcolo di detti importi per i segmenti o le quote di essi che sono associati ad un fattore di ponderazione del rischio del 1250% in forza di tali punti. Per tutti gli altri segmenti o quote di segmenti, il trattamento dei disallineamenti di durata di cui all’allegato VIII si applica conformemente alla formula di cui al punto 7.

soppresso

Motivazione

As a result of the amendment to Annex IX, Part 2, point 7 the requirements in point 8 can be included in point 7, so point 8 can be deleted.

Emendamento 387

Allegato IX, parte 3, punto 1, lettera b)

b) deve essere a disposizione del pubblico e del mercato. Le valutazioni sono considerate pubblicamente disponibili solo se sono state pubblicate in una forma accessibile al pubblico e se sono incluse nella matrice di migrazione dell’ECAI. Le valutazioni che sono messe a disposizione esclusivamente di un numero limitato di entità non sono considerate pubblicamente disponibili.

b) quando la cartolarizzazione avviene mediante offerta pubblica di valori mobiliari, deve essere a disposizione del pubblico una verifica della classe di merito del credito dell'ECAI. Le valutazioni sono considerate pubblicamente disponibili solo se sono state pubblicate in una forma accessibile al pubblico e se sono incluse nella matrice di migrazione dell’ECAI. Le valutazioni che sono state elaborate in quanto parte di una transazione privata e sono messe a disposizione esclusivamente di un numero limitato di entità sono considerate pubblicamente disponibili solo se elaborate e verificate dall'ECAI con modalità comparabili alle transazioni notificate pubblicamente..

Motivazione

If the securitisation does not take place via a public offering there is a need to ensure that the credit quality assessment is publicly disclosed. But the wording safeguards the necessary transparency and reliability of the credit quality assessment for investors

Emendamento 388

Allegato IX, parte 3, punto 5

5. Nei casi in cui le ECAI prescelte forniscano due valutazioni diverse per una posizione, l’ente creditizio usa la valutazione meno favorevole.

5. Nei casi in cui le ECAI prescelte forniscano due valutazioni diverse per un segmento, l’ente creditizio usa la valutazione meno favorevole.

Motivazione

This requirement may have the unintended consequence of reducing the competitive landscape of the ECAI market. Competition adds depth to market expertise and helps enhance best practice standards. The use of different ECAIs for different tranches should not be construed as evidence of cherry picking, rather reflective of the economics of transactions, the dynamic nature of the securitisation market and differentiated expertise of ECAIs.

Emendamento 389

Allegato IX, parte 3, punto 6

6. Nei casi in cui le ECAI prescelte forniscano più di due valutazioni per una posizione, si usano le due valutazioni più favorevoli. Se le due valutazioni più favorevoli sono diverse, si applica la meno favorevole delle due.

6. Nei casi in cui le ECAI prescelte forniscano più di due valutazioni per un segmento, si usano le due valutazioni più favorevoli. Se le due valutazioni più favorevoli sono diverse, si applica la meno favorevole delle due.

Motivazione

This requirement may have the unintended consequence of reducing the competitive landscape of the ECAI market. Competition adds depth to market expertise and helps enhance best practice standards. The use of different ECAIs for different tranches should not be construed as evidence of cherry picking, rather reflective of the economics of transactions, the dynamic nature of the securitisation market and differentiated expertise of ECAIs.

Emendamento 390

Allegato IX, parte 4, punto 6

6. Fermi restando i punti 8 e 9, l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione provvista di rating è calcolato applicando al valore dell’esposizione il fattore di ponderazione del rischio assegnato alla classe di merito di credito alla quale la valutazione è stata associata dalle autorità competenti conformemente all’articolo 98, come indicato nelle seguenti tabelle 1 e 2.

6. Fermo restando il punto 9, l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione provvista di rating è calcolato applicando al valore dell’esposizione il fattore di ponderazione del rischio assegnato alla classe di merito di credito alla quale la valutazione è stata associata dalle autorità competenti conformemente all’articolo 98, come indicato nelle seguenti tabelle 1 e 2.

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio a correzione dei riferimenti trasversali.

Emendamento 391

Allegato IX, parte 4, punto 8

8. Gli enti creditizi cedenti e quelli promotori applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1250% a tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione mantenute e riacquistate che hanno una valutazione del merito di credito di un’ECAI prescelta che sia stata associata dalle autorità competenti ad una classe di merito di credito inferiore a 3. Nel determinare se una posizione abbia una valutazione di tale tipo, si applicano le disposizioni della parte 3, punti da 2 a 7.

soppresso

Motivazione

Si sostiene la proposta del Consiglio di equiparare gli enti creditizi cedenti nel metodo standard e nel metodo IRB nel contesto delle cartolarizzazioni.

Emendamento 392

Allegato IX, parte 4, punto 10

10. Le autorità competenti possono consentire che gli enti creditizi applichino alle posizioni inerenti a cartolarizzazione prive di rating il trattamento di cui al punto 11 per quanto riguarda il calcolo dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio, purché la composizione dell’aggregato di esposizioni cartolarizzate sia nota in ogni momento.

10. Gli enti creditizi possono applicare alle posizioni inerenti a cartolarizzazione prive di rating il trattamento di cui al punto 11 per quanto riguarda il calcolo dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio, purché la composizione dell’aggregato di esposizioni cartolarizzate sia nota in ogni momento.

Motivazione

Si prende atto con soddisfazione della soppressione proposta dal Consiglio di questo diritto nazionale di voto.

Emendamento 393

Allegato IX, parte 4, punto 16

16. Per determinare il valore dell’esposizione, un fattore di conversione dello 0% può essere applicato all’importo nominale di una linea di liquidità che sia revocabile incondizionatamente purché le condizioni di cui al punto 14 siano soddisfatte e il rimborso degli utilizzi abbia priorità rispetto ad altri diritti sui flussi finanziari derivanti dalle esposizioni cartolarizzate.

16. Per determinare il valore dell’esposizione, un fattore di conversione dello 0% può essere applicato all’importo nominale di una linea di liquidità che sia revocabile incondizionatamente purché il rimborso degli utilizzi abbia priorità rispetto ad altri diritti sui flussi finanziari derivanti dalle esposizioni cartolarizzate.

Motivazione

The Commission proposal requires cash advance facilities to meet all the requirements of eligible liquidity facilities. This will cause many cash advance facilities to be ineligible; it is super-equivalent to paragraph 582 of the Basel Framework and creates an un-level playing field.

Emendamento 394

Allegato IX, parte 4, punto 20

20. In questo ambito, per “ragioni di credito” del cedente si intende l’importo nominale della parte nozionale di un aggregato di importi utilizzati ceduti in una cartolarizzazione, la cui proporzione in relazione all’importo dell’aggregato totale ceduto nell’operazione determina la proporzione dei flussi finanziari generati dalla riscossione di capitale e interessi e da altri importi associati che non sono disponibili per effettuare pagamenti a coloro che hanno posizioni inerenti alla cartolarizzazione.

20. In questo ambito, per “ragioni di credito” del cedente si intende il valore di esposizione della parte nozionale di un aggregato di importi utilizzati ceduti in una cartolarizzazione, la cui proporzione in relazione all’importo dell’aggregato totale ceduto nell’operazione determina la proporzione dei flussi finanziari generati dalla riscossione di capitale e interessi e da altri importi associati che non sono disponibili per effettuare pagamenti a coloro che hanno posizioni inerenti alla cartolarizzazione.

Le ragioni di credito del cedente, in quanto tali, non possono essere subordinate alle ragioni di credito degli investitori.

Le ragioni di credito del cedente, in quanto tali, non possono essere subordinate alle ragioni di credito degli investitori.

Per “ragioni di credito degli investitori” si intende l’importo nominale della parte nozionale residua dell’aggregato di importi utilizzati.

Per “ragioni di credito degli investitori” si intende il valore di esposizione della parte nozionale residua dell’aggregato di importi utilizzati.

Motivazione

Alignment with amendment of Annex IX, part 4, para 68.

Emendamento 395

Allegato IX, parte 4, punto 22, lettera a)

a) le cartolarizzazioni di esposizioni rotative nell’ambito delle quali gli investitori restano interamente esposti ai futuri utilizzi da parte dei debitori, cosicché il rischio relativo alle linee sottostanti non viene riassunto dall’ente creditizio cedente nemmeno dopo che si sia verificato un evento determinante l’ammortamento anticipato, sono esenti dal trattamento dell’ammortamento anticipato, e

a) le cartolarizzazioni di esposizioni rotative nell’ambito delle quali gli investitori restano interamente esposti ai futuri utilizzi da parte dei debitori, cosicché il rischio relativo alle linee sottostanti non viene riassunto dall’ente creditizio cedente nemmeno dopo che si sia verificato un evento determinante l’ammortamento anticipato, e

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 396

Allegato IX, parte 4, punto 26, lettera b)

b) per tutta la durata dell’operazione, i pagamenti di interessi e di capitale, le spese, le perdite e i recuperi sono ripartiti pro rata fra le ragioni di credito del cedente e degli investitori sulla base del saldo dei crediti risultante all’inizio di ogni mese;

b) per tutta la durata dell’operazione, i pagamenti di interessi e di capitale, le spese, le perdite e i recuperi sono ripartiti pro rata fra le ragioni di credito del cedente e degli investitori sulla base del saldo dei crediti risultante in uno o più punti di riferimento durante ogni mese;

Motivazione

Sharing between originator and investor is based on the balance of receivables outstanding each month, but not necessarily at the beginning of each month. The proposed change is more in line with general market practice.

Emendamento 397

Allegato IX, parte 4, punto 30 bis (nuovo)

30 bis. Nel caso di cartolarizzazioni dotate di una clausola di rimborso anticipato di esposizioni al dettaglio senza impegno a fermo, revocabili incondizionatamente e senza preavviso, qualora il rimborso anticipato sia innescato da un valore quantitativo in relazione ad un elemento diverso dal margine positivo medio a tre mesi, le autorità competenti possono applicare un trattamento che si avvicini molto a quello prescritto all'allegato IX, parte 4 nei punti da 27 a 30 per determinare il fattore di conversione indicato.

Motivazione

Si sostiene lo stralcio proposto dal Consiglio dall'articolo 100, paragrafo 3 all'Allegato IX, Parte 4, punto 30 bis (nuovo).

Emendamento 398

Allegato IX, parte 4, Numero 30 ter (nuovo)

30 ter. Qualora un'autorità competente intenda applicare ad una determinata cartolarizzazione un trattamento in conformità del punto 3, essa ne informa innanzitutto le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri. Prima che l'applicazione di un simile trattamento diventi parte integrante della politica generale dell'autorità competente in materia di cartolarizzazioni che prevedono clausole di rimborso anticipato del tipo considerato, l'autorità competente consulta le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e tiene conto delle opinioni da queste espresse. Le opinioni espresse nel corso di tale consultazione ed il trattamento adottato sono resi pubblici dall'autorità competente in questione.

Motivazione

Si sostiene lo stralcio proposto dal Consiglio dall'articolo 100, paragrafo 3 all'Allegato IX, Parte 4, punto 30 bis (nuovo).

Emendamento 399

Allegato IX, parte 4, punto 36

36. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 96 l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio delle posizioni inerenti a cartolarizzazione è calcolato conformemente ai punti da 36 a 74.

36. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 96 l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio delle posizioni inerenti a cartolarizzazione è calcolato conformemente ai punti da 37 a 74.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 400

Allegato IX, parte 4, punto 42, lettera d)

d) in fase di elaborazione della propria metodologia di valutazione interna l’ente creditizio deve prendere in considerazione tutte le metodologie pubblicate delle ECAI idonee per la valutazione dei titoli connessi a esposizioni della medesima tipologia di quelle cartolarizzate. Questo esercizio deve essere documentato dall’ente creditizio e ripetuto almeno una volta all’anno;

d) in fase di elaborazione della propria metodologia di valutazione interna l’ente creditizio deve prendere in considerazione le pertinenti metodologie pubblicate delle ECAI idonee che valutano il documento commerciale del programma ABCP. Questo esercizio deve essere documentato dall’ente creditizio e ripetuto regolarmente, come evidenziato al paragrafo 42, lettera g);

Motivazione

It would be virtually impossible to take “all” ratings methodologies into consideration in the development of an internal assessment methodology. At the very least it should be limited to ECAIs that rate the ABCP programme’s commercial paper.

Emendamento 401

Allegato IX, parte 4, punto 45, comma 1

45. Nell’ambito del metodo basato sui rating, l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione provvista di rating è calcolato applicando al valore dell’esposizione il fattore di ponderazione del rischio associato con la classe di merito di credito alla quale la valutazione del merito di credito è stata associata dalle autorità competenti conformemente all’articolo 98 come indicato alle tabelle 4 e 5.

45. Nell’ambito del metodo basato sui rating, l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione provvista di rating è calcolato applicando al valore dell’esposizione il fattore di ponderazione del rischio associato con la classe di merito di credito alla quale la valutazione del merito di credito è stata associata dalle autorità competenti conformemente all’articolo 98 come indicato alle tabelle 4 e 5 moltiplicato per 1,06.

Motivazione

Si sostiene l'adeguamento proposto dal Consiglio del fattore di scala a seguito della decisione EL/UL.

Emendamento 402

Allegato IX, parte 4, punto 45, comma 1 bis (nuovo) (dopo la tabella 5)

 

Quando sono disponibili nuovi dati empirici, la ponderazione del rischio associata al livello di qualità del credito deve essere ricalcolata e modificata conformemente alle tabelle 4 e 5.

Motivazione

The risk weight in tables 4 and 5 have been calibrated against US high yield bond spreads, which has no connection with securitised asset transactions. Therefore once EU competent authorities have more empirical evidence on history of securitised asset the risk weight must be recalibrated and reinserted in the annex.

Emendamento 403

Allegato IX, parte 4, punto 46

46. Fermo restando il punto 47, i fattori di ponderazione del rischio della colonna A di ciascuna tabella si applicano quando la posizione riguarda il segmento con rango più elevato della cartolarizzazione. Per determinare se un segmento abbia il rango più elevato a tal fine, non è obbligatorio prendere in considerazione gli importi dovuti a titolo di contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo.

46. Fermi restando i punti 46 e 47, i fattori di ponderazione del rischio della colonna A di ciascuna tabella si applicano quando la posizione riguarda il segmento con rango più elevato della cartolarizzazione. Per determinare se un segmento abbia il rango più elevato a tal fine, non è obbligatorio prendere in considerazione gli importi dovuti a titolo di contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo.

Motivazione

Si sostiene l'adeguamento dei riferimenti trasversali proposto dal Consiglio.

Emendamento 404

Allegato IX, parte 4, punto 46 bis (nuovo)

46 bis. Un fattore di ponderazione del rischio del 6% può essere applicato a una posizione che sia una posizione del segmento con rango più elevato della cartolarizzazione e tale segmento abbia il rango più elevato sotto ogni profilo rispetto a un altro segmento delle posizioni della cartolarizzazione in cui riceverebbe un fattore di ponderazione del rischio del 7% ai sensi del punto 45, purché:

 

a) l'autorità competente sia certa che ciò è giustificato dalle capacità di assorbimento delle perdite dei segmenti subordinati della cartolarizzazione; e

 

b) la posizione sia oggetto di una valutazione del merito di credito esterna che è stato stabilito sia associata a una classe di merito di credito 1 nella tabella 4 o 5 oppure, qualora priva di rating, siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 41, lettere da a), a c) laddove le "posizioni di riferimento" siano considerate posizioni del segmento subordinato che riceverebbero un fattore di ponderazione del rischio del 7% ai sensi del punto 45.

Motivazione

Si sostiene l'adeguamento, proposto dal Consiglio, del fattore di ponderazione del rischio del segmento con rango più elevato.

Emendamento 405

Allegato IX, parte 4, punto 51, comma 5 bis (nuovo)

5 bis.Cfr. infra

(

Motivazione

Typographical error/ in agreement with the Council.

to be inserted after the word 'where' in the 7th line which comes after the formula

Emendamento 406

Allegato IX, parte 4, punto 53

53. Le disposizioni di cui ai punti 54 e 55 si applicano al fine di determinare il valore dell’esposizione di una posizione priva di rating inerente a cartolarizzazione consistente in taluni tipi di linee di liquidità.

53. Le disposizioni di cui ai punti da 54 a 57 si applicano al fine di determinare il valore dell’esposizione di una posizione priva di rating inerente a cartolarizzazione consistente in taluni tipi di linee di liquidità.

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio a correzione dei riferimenti trasversali.

Emendamento 407

Allegato IX, parte 4, punto 56

56. Qualora per un ente creditizio risulti impraticabile il calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate come se queste non fossero state cartolarizzate, esso può, in via eccezionale e previo consenso delle autorità competenti, essere temporaneamente autorizzato ad applicare il metodo esposto di seguito per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni prive di rating inerenti a cartolarizzazione consistenti in linee di liquidità.

56. Qualora per un ente creditizio risulti impraticabile calcolare gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate come se queste non fossero state cartolarizzate, esso può, in via eccezionale e previo consenso delle autorità competenti, essere temporaneamente autorizzato ad applicare il metodo esposto di seguito per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni prive di rating inerenti a cartolarizzazione consistenti in linee di liquidità che soddisfano le condizioni per essere considerate "linee di liquidità ammissibili" di cui al punto 14 o che rientrano nei termini del punto 54.

Motivazione

Si sostiene l'adeguamento proposto dal Consiglio all'accordo quadro di Basilea.

Emendamento 408

Allegato IX, parte 4, punto 57

57. Il massimo fattore di ponderazione del rischio applicabile in forza degli articoli da 78 a 83 ad una qualsiasi delle esposizioni cartolarizzate qualora queste non fossero state cartolarizzate può essere applicato alla posizione inerente a cartolarizzazione rappresentata dalla linea di liquidità. Per determinare il valore dell’esposizione della posizione un fattore di conversione del 50% può essere applicato all’importo nominale della linea di liquidità se quest’ultima ha durata originaria pari o inferiore ad un anno. Se la linea di liquidità soddisfa le condizioni di cui al punto 54, può essere applicato un fattore di conversione del 20%.

57. Il fattore medio di ponderazione del rischio applicabile in forza degli articoli da 78 a 83 ad una qualsiasi delle esposizioni cartolarizzate qualora queste non fossero state cartolarizzate può essere applicato alla posizione inerente a cartolarizzazione rappresentata dalla linea di liquidità. Per determinare il valore dell’esposizione della posizione un fattore di conversione del 50% può essere applicato all’importo nominale della linea di liquidità se quest’ultima ha durata originaria pari o inferiore ad un anno. Se la linea di liquidità soddisfa le condizioni di cui al punto 54, può essere applicato un fattore di conversione del 20%. Negli altri casi si applica un fattore di conversione del 100%.

Motivazione

Si sostiene l'adeguamento proposto dal Consiglio all'accordo quadro di Basilea.

Emendamento 409

Allegato IX, parte 4, punto 68, comma 1, lettera a)

a) dell’importo nominale della parte nozionale di un aggregato di importi utilizzati ceduti in una cartolarizzazione, la cui proporzione in relazione all’importo dell’aggregato totale ceduto nell’operazione determina la proporzione dei flussi finanziari generati dalla riscossione di capitale e interessi e altri importi associati che non sono disponibili per effettuare pagamenti a coloro che hanno posizioni inerenti a cartolarizzazione e

a) del valore di esposizione della parte nozionale di un aggregato di importi utilizzati ceduti in una cartolarizzazione, la cui proporzione in relazione all’importo dell’aggregato totale ceduto nell’operazione determina la proporzione dei flussi finanziari generati dalla riscossione di capitale e interessi e altri importi associati che non sono disponibili per effettuare pagamenti a coloro che hanno posizioni inerenti a cartolarizzazione e

Motivazione

If in the case of undrawn amounts the aim were on the nominal value, as the Commission proposal stipulates, this would lead to an unjustified higher capital requirement compared to the text proposed in Basel, because the conversion factors under Annex VII, Part 3, point 11 would not be taken into account. This can be prevented by basing it not on the nominal value but on the exposure value (equivalent to ‘Exposure at Default’ in the Basel framework agreement), which also takes account of any conversion factors.

Emendamento 410

Allegato IX, parte 4, punto 68, comma 1, lettera b)

b) dell’importo nominale della parte dell’aggregato di importi non utilizzati delle linee di credito i cui importi utilizzati sono stati ceduti nella cartolarizzazione, la cui proporzione in relazione all’importo totale di tali importi non utilizzati è la stessa della proporzione tra l’importo nominale descritto alla lettera a) e l’importo nominale dell’aggregato di importi utilizzati ceduti nella cartolarizzazione.

b) del valore di esposizione della parte dell’aggregato di importi non utilizzati delle linee di credito i cui importi utilizzati sono stati ceduti nella cartolarizzazione, la cui proporzione in relazione all’importo totale di tali importi non utilizzati è la stessa della proporzione tra il valore di esposizione descritto alla lettera a) e il valore di esposizione dell’aggregato di importi utilizzati ceduti nella cartolarizzazione.

Motivazione

See justification to amendment to paragraph 68, subparagr. 1, point (a) by A. Radwan.

Emendamento 411

Allegato IX, parte 4, punto 68, comma 3

Per “ragioni di credito degli investitori” si intende l’importo nominale della parte nozionale dell’aggregato di importi utilizzati che non rientrano nella lettera a) più l’importo nominale della parte dell’aggregato di importi non utilizzati delle linee di credito, i cui importi utilizzati sono stati ceduti nella cartolarizzazione che non rientrano nella lettera b).

Per “ragioni di credito degli investitori” si intende il valore di esposizione della parte nozionale dell’aggregato di importi utilizzati che non rientrano nella lettera a) più il valore di esposizione della parte dell’aggregato di importi non utilizzati delle linee di credito, i cui importi utilizzati sono stati ceduti nella cartolarizzazione che non rientrano nella lettera b).

Motivazione

See justification to amendment to paragraph 68, subparagr. 1, point (a) by A. Radwan.

Emendamento 412

Allegato IX, parte 4, punto 73, alinea

73. Ai fini dell’applicazione del punto 73

73. Ai fini dell’applicazione del punto 72

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 413

Allegato X, parte 1, punto 3

3. La media triennale è calcolata sulla base delle sei ultime osservazioni su base annuale effettuate alla metà e alla fine dell’esercizio. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, possono essere utilizzate stime aziendali.

3. La media triennale è calcolata sulla base delle tre ultime osservazioni su base annuale effettuate alla fine dell'esercizio. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, possono essere utilizzate stime aziendali.

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio intesa a ridurre il periodo di osservazione necessario per calcolare l'indicatore pertinente.

Emendamento 414

Allegato X, parte 1, punto 6, tabella 1, punto 3

3. Proventi su titoli

a) proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile

b) proventi di partecipazioni

c) proventi di partecipazioni in imprese collegate

3. Proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio intesa a impedire doppioni di pagamento nella distribuzione degli utili all'interno di un gruppo.

Emendamento 415

Allegato X, parte 1, punto 7

7. L’indicatore è calcolato al lordo di accantonamenti e di spese operative.

7. L’indicatore è calcolato sostanzialmente al lordo di accantonamenti e di spese operative. Le spese operative comprendono le provvigioni versate per i servizi forniti in outsourcing da terzi che non sono l'impresa madre o filiazioni dell'ente creditizio né filiazioni di un'impresa madre che è anche l'impresa madre dell'ente creditizio. Le spese per i servizi forniti in outsourcing da terzi possono ridurre l'indicatore soltanto se destinate a un'impresa sottoposta a vigilanza ai sensi della presente direttiva.

Motivazione

La proposta del Consiglio si fonda sulla valutazione che l'outsorcing non riduce di per sé i rischi operativi. Per impedire tuttavia che l'outsourcing a imprese non appartenenti a gruppi, ma sottoposte a vigilanza individuale, sia spesso gravato con un capitale di rischio e risulti più costoso dell'outsourcing a imprese non sottoposte a vigilanza (all'esterno dell'UE), sarebbe necessario stabilire che un ente creditizio che opera in outsourcing possa detrarre dal lordo la spesa pere i fornitori di servizi quando si tratta di un'impresa sottoposta a vigilanza in conformità alla normativa UE e all'accordo di Basilea II.

Emendamento 416

Allegato X, parte 2, punto 1

1. Nel quadro del metodo standardizzato il requisito patrimoniale per il rischio operativo è pari alla semplice somma dei requisiti patrimoniali per ciascuna delle aree di attività riportate nella tabella 2.

1. Nel quadro del metodo standardizzato il requisito patrimoniale per il rischio operativo è pari alla semplice somma dei requisiti patrimoniali per ciascuna delle aree di attività riportate nella tabella 2. Ogni anno, un requisito patrimoniale negativo in un'area di attività, risultante da un rendimento lordo negativo, può essere imputato a tutto l'insieme. Tuttavia, quando l'onere patrimoniale complessivo in tutte le aree di attività in un anno determinato sia negativo, la produzione rapportata al numeratore per quell'anno è pari a zero.

Motivazione

Replaces amendment 227 of the Radwan draft report.

Emendamento 417

Allegato X, parte 2, punto 3

3. L’indicatore è calcolato individualmente per ciascuna area di attività.

3. L’indicatore pertinente è calcolato individualmente per ciascuna area di attività.

Motivazione

È importante il chiarimento proposto dal Consiglio.

Emendamento 418

Allegato X, parte 2, punto 4

4. Per ciascuna area di attività, l’indicatore rilevante è la media riferita a tre esercizi della somma dei proventi netti da interessi e dei proventi netti non da interessi, come previsto alla parte 1, punti da 5 a 9.

4. Per ciascuna area di attività, l’indicatore rilevante è la media riferita a tre esercizi della somma dei proventi netti da interessi e dei proventi annui netti non da interessi, come previsto alla parte 1, punti da 5 a 9.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 419

Allegato X, parte 2, punto 5

5. La media triennale è calcolata sulla base delle sei ultime osservazioni su base annuale effettuate alla metà e alla fine dell’esercizio. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, possono essere utilizzate stime aziendali.

5. La media triennale è calcolata sulla base delle tre ultime osservazioni su base annuale effettuate alla fine dell’esercizio. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, possono essere utilizzate stime aziendali.

Motivazione

Si sostiene l'alleggerimento proposto dal Consiglio per quanto concerne la frequenza di osservazione nel quadro della comunicazione della media triennale.

Emendamento 420

Allegato X, parte 2, punto 6

6. Qualora da una delle osservazioni risulti che la somma dei proventi netti da interessi e dei proventi netti non da interessi è negativa, tale dato viene posto pari a zero.

soppresso

Motivazione

Coerenza con l'emendamento relativo all'Allegato X, Parte 2, punto 1.

Emendamento 421

Allegato X, parte 2, punto 6, tabella 2, colonna 1, riga 4

Intermediazione al dettaglio

Intermediazione al dettaglio

(Attività con singole persone fisiche o con entità di piccole e medie dimensioni che soddisfano i criteri di cui all’articolo 55 per la classe delle esposizioni al dettaglio)

(Attività con singole persone fisiche o con entità di piccole e medie dimensioni che soddisfano i criteri di cui all’articolo 79 per la classe delle esposizioni al dettaglio)

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 422

Allegato X, parte 2, punto 8, alinea

8. Gli enti creditizi elaborano politiche e criteri specifici documentati per l’attribuzione dell’indicatore alle aree di attività e alle attività correnti nell’ambito del metodo standardizzato. I criteri vengono rivisti e adattati se del caso in funzione di attività e rischi nuovi o mutevoli. I principi per la classificazione delle aree di attività sono:

8. Gli enti creditizi elaborano politiche e criteri specifici documentati per l’attribuzione dell’indicatore pertinente alle aree di attività e alle attività correnti nell’ambito del metodo standardizzato. I criteri vengono rivisti e adattati se del caso in funzione di attività e rischi nuovi o mutevoli. I principi per la classificazione delle aree di attività sono:

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio.

Emendamento 423

Allegato X, parte 2, punto 8, lettera d)

d) gli enti creditizi possono utilizzare metodi interni di stima per attribuire l’indicatore alle varie aree di attività. I costi prodotti in un’area di attività che sono imputabili ad una diversa area possono essere riattribuiti all’area alla quale si riferiscono usando ad esempio un trattamento basato su costi interni di trasferimento tra le due aree;

d) gli enti creditizi possono utilizzare metodi interni di stima per attribuire l’indicatore pertinente alle varie aree di attività. I costi prodotti in un’area di attività che sono imputabili ad una diversa area possono essere riattribuiti all’area alla quale si riferiscono usando ad esempio un trattamento basato su costi interni di trasferimento tra le due aree;

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio.

Emendamento 424

Allegato X, parte 2, punto 11

11. Per l’area di attività “servizi bancari al dettaglio”, il totale di prestiti e anticipazioni è composto dagli importi complessivamente utilizzati nei seguenti portafogli creditizi: crediti al dettaglio, crediti a PMI considerati come crediti al dettaglio, crediti al dettaglio acquistati.

11. Per le aree di attività “servizi bancari al dettaglio”, e "servizi bancari a carattere commerciale", il totale di prestiti e anticipazioni è composto dagli importi complessivamente utilizzati nei corrispondenti portafogli creditizi. Per l'area "servizi bancari a carattere commerciale" è altresì incluso il valore dei titoli non detenuti nel portafoglio di negoziazione.

Motivazione

Si sostiene la riformulazione proposta dal Consiglio.

Emendamento 425

Allegato X, parte 2, punto 12

12. Per l’area “servizi bancari a carattere commerciale”, il totale di prestiti e anticipazioni è composto dagli importi complessivamente utilizzati nei seguenti portafogli creditizi: imprese, governi, enti, finanziamenti specializzati, PMI trattate come imprese e crediti verso imprese acquistati. Vi è altresì incluso il valore dei titoli non detenuti nel portafoglio di negoziazione.

soppresso

Motivazione

Coerenza con l'emendamento relativo all'Allegato X, Parte 2, punto 11.

Emendamento 426

Allegato X, parte 2, punto 15

15. L’ente creditizio opera in misura assolutamente prevalente nei “servizi bancari al dettaglio” e nei “servizi bancari a carattere commerciale”, che costituiscono almeno il 90% del suo reddito.

15. L’ente creditizio opera in misura assolutamente prevalente nei “servizi bancari al dettaglio” e/o nei “servizi bancari a carattere commerciale”, che costituiscono almeno il 90% del suo reddito.

Motivazione

Si sostiene il chiarimento proposto dal Consiglio.

Emendamento 427

Allegato X, parte 2, punto 16

16. L’ente creditizio è in grado di dimostrare alle autorità competenti che una quota significativa delle sue attività nei “servizi bancari al dettaglio” e/o nei “servizi bancari a carattere commerciale” comprende prestiti associati ad un’elevata probabilità di inadempimento e che il metodo standardizzato alternativo offre una base migliore per valutare il rischio operativo.

16. L’ente creditizio è in grado di dimostrare alle autorità competenti che il metodo standardizzato alternativo offre una base migliore per valutare il rischio operativo.

Motivazione

For determination of capital cost's operational risk the Directive allows to use bank's income indicator, and - if necessary- credit volume indicator, as an alternative indicator. Application of income indicator leads unfair results for CEE-banks, but the current 16th paragraph preclude the use of alternative indicator.

Emendamento 428

Allegato X, parte 2, punto 17, alinea

17. Oltre ai requisiti generali di gestione del rischio di cui all’articolo 22 e all’allegato V, gli enti creditizi soddisfano i seguenti criteri di idoneità:

17. Oltre ai requisiti generali di gestione del rischio di cui all’articolo 22 e all’allegato V, gli enti creditizi soddisfano i criteri di idoneità sottoelencati. Il rispetto di tali criteri deve essere determinato e tenuto conto delle dimensioni e della portata delle attività dell'ente creditizio e del principio di proporzionalità.

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio in cui si chiarisce che il principio di proporzionalità vale anche per l'adeguatezza del capitale di rischio operativo nel quadro del metodo tradizionale.

Emendamento 429

Allegato X, parte 3, punto 14

14. Gli enti creditizi sono in grado di classificare i propri dati storici di perdita in funzione delle pertinenti aree di attività definite nella parte 2 e delle tipologie di eventi definite nella parte 5, nonché di fornire su richiesta questi dati alle autorità competenti. Esistono criteri documentati e oggettivi per attribuire le perdite alle specifiche aree di attività e tipologie di eventi. Le perdite da rischio operativo collegate al rischio di credito e storicamente incluse nella banca dati interna relativa al rischio di credito sono registrate nella banca dati sul rischio operativo e rilevate separatamente. Tali perdite non sono soggette all’applicazione del requisito previsto per il rischio operativo fintantoché continuano ad essere trattate come rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi. Le perdite da rischio operativo collegate ai rischi di mercato vengono computate ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo.

14. Gli enti creditizi sono in grado di classificare i propri dati storici di perdita in funzione delle pertinenti aree di attività definite nella parte 2 e delle tipologie di eventi definite nella parte 5, nonché di fornire su richiesta questi dati alle autorità competenti. Esistono criteri documentati e oggettivi per attribuire le perdite alle specifiche aree di attività e tipologie di eventi. Le perdite da rischio operativo collegate al rischio di credito, che sono materiali e storicamente incluse nella banca dati interna relativa al rischio di credito sono rilevate separatamente. Tali perdite non sono soggette all’applicazione del requisito previsto per il rischio operativo fintantoché continuano ad essere trattate come rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi. Le perdite da rischio operativo collegate ai rischi di mercato vengono computate ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo.

Motivazione

There is no need to require credit risk related losses to be entered in the operational riskdata base, where it is ignored for capital calculation. It could be a flag on the event in the credit risk data base. IT system design should be left to firms.

Emendamento 430

Allegato X, parte 3, punto 15

15. I dati interni sulle perdite dell’ente creditizio sono esaurienti, nel senso che colgono tutte le attività e le esposizioni rilevanti da tutti i pertinenti sottosistemi e articolazioni territoriali. Gli enti creditizi sono in grado di dimostrare che l’eventuale esclusione di attività o esposizioni, individualmente o in combinazione tra loro, non produce un impatto significativo sulle stime di rischio complessive. Viene definita un’adeguata soglia minima di perdita per la raccolta dei dati interni.

15. I dati interni sulle perdite dell’ente creditizio sono esaurienti, nel senso che colgono tutte le attività e le esposizioni rilevanti da tutti i pertinenti sottosistemi e articolazioni territoriali. Gli enti creditizi sono in grado di dimostrare che l’eventuale esclusione di attività o esposizioni, individualmente o in combinazione tra loro, non produce un impatto significativo sulle stime di rischio complessive. Vengono definite adeguate soglie minime di perdita per la raccolta dei dati interni.

Motivazione

The draft proposed by the Commission only allows for a single threshold which is impractical. The approach in the Basel Framework, which allows for variable thresholds, is preferred.

Emendamento 431

Allegato X, parte 3, titolo 2 (dopo il punto 24)

2. Effetto delle assicurazioni

2. Effetto delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio

Motivazione

The management of operational risks is still a domain in rapid evolution and generally accepted best practices are still to be defined. Therefore, the title should allow for new risk mitigation techniques or risk transfer mechanisms.

Emendamento 432

Allegato X, parte 3, punto 25

25. Gli enti creditizi possono riconoscere l’effetto delle assicurazioni previo il rispetto delle condizioni di cui ai punti da 26 a 29.

25. Gli enti creditizi possono riconoscere l’effetto delle assicurazioni previo il rispetto delle condizioni di cui ai punti da 26 a 29 e di altri meccanismi di trasferimento del rischio nel loro modello interno AMA purché sia raggiunto un effetto mitigatore evidente del rischio.

Motivazione

The management of operational risks is still a domain in rapid evolution and generally accepted best practices are still to be defined. There, overprescriptive rules will restrain a constant improvement in the risk management technique. Risk mitigation will not be limited to insurance products. For instance, financial market products will probably be created, which have a return associated to the non-materialisation of operational risks. Therefore, the title “Impact of insurance” should be amended to “Risk mitigation” or to “Impact of insurance and other risk transfer mechanisms”, and paragraph 25 should be enlarged, aiming not to inhibit market developments, and to allow new risk mitigation techniques or risk transfer mechanisms.

Emendamento 433

Allegato X, parte 3, punto 26

26. L’assicuratore deve essere autorizzato ad esercitare l’attività di assicurazione o di riassicurazione.

26. L’assicuratore deve essere autorizzato ad esercitare l’attività di assicurazione o di riassicurazione e ha un rating minimo sulla sua capacità di indennizzo da parte di una ECAI ammissibile che l'autorità competente ha deciso di associare alla classe di merito del credito 3 o superiore conformemente alle norme di ponderazione del rischio delle esposizioni per gli enti creditizi in virtù degli articoli da 78 e 83.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 434

Allegato X, parte 3, punto 27, alinea

27. L’assicuratore deve possedere un rating sulla sua capacità di indennizzo pari almeno ad A (o equivalente);

27. L'assicurazione e il quadro assicurativo degli enti creditizi devono ottemperare alle seguenti condizioni:

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 435

Allegato X, parte 3, punto 27, lettera a)

a) la polizza assicurativa deve avere una durata iniziale non inferiore a un anno. Per le polizze con durata residua inferiore a un anno l’ente creditizio deve adottare appropriati coefficienti di scarto (haircut) rappresentativi della decrescente vita residua della polizza; per polizze con durata residua pari o inferiore a 90 giorni, è previsto un coefficiente di scarto pari al 100%;

a) la polizza assicurativa deve avere una durata iniziale non inferiore a un anno. Per le polizze con durata residua inferiore a un anno l’ente creditizio deve adottare appropriati coefficienti di scarto (haircut) rappresentativi della decrescente vita residua della polizza; per polizze con durata residua pari o inferiore a 90 giorni, è previsto un coefficiente di scarto pari al 100%; la suddetta disposizione non è applicabile nel caso di polizze soggette a rinnovo automatico e irrevocabile alla scadenza;

Motivazione

In respect of lower capital charges by virtue of insurance policies of more than a year’s duration, it is standard practice to renew operational risk insurance annually. Thus on any given observation date for the capital requirement, the residual life of a policy may be less than a year. For policies that are not one-off, but stipulated on a continuing basis, the provision in point a) of paragraph 27 with less than one year of residual life should not apply.

Emendamento 436

Allegato XI, parte 1, lettera b)

b) l’esposizione al rischio di liquidità e di concentrazione degli enti creditizi e la relativa gestione, compresa l’osservanza degli obblighi di cui agli articoli da 108 a 118;

b) l’esposizione al rischio di concentrazione degli enti creditizi e la relativa gestione, compresa l’osservanza degli obblighi di cui agli articoli da 108 a 118;

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio.

Emendamento 437

Allegato XI, parte 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) l'esposizione al rischio di liquidità degli enti creditizi e la relativa gestione.

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio.

Emendamento 438

Allegato XI, punto 1, lettera d ter) (nuova)

 

d ter) l'impatto degli effetti di diversificazione e il modo in cui detti effetti vengono presi in considerazione nel sistema di misurazione del rischio.

Motivazione

Diversification is one of the key principles in risk and portfolio management and a crucial factor for determining economic capital. Since there is no recognition of diversification effects in the calculation of regulatory capital requirements, diversification effects should be recognized within the Supervisory Review Process.

Emendamento 439

Allegato XII, parte 1, punto 5

5. L’obbligo di informativa di cui alla parte 2, punto 4, lettera f) è previsto conformemente all’articolo 72, paragrafi 1 e 2.

5. L’obbligo di informativa di cui alla parte 2, punti 3 e 4 è previsto conformemente all’articolo 72, paragrafi 1 e 2.

Motivazione

Compensazione a motivo della soppressione dell'Allegato XII, Parte 2, punto 4, lettera f) (Consiglio).

Emendamento 440

Allegato XII, parte 2, punto 3, lettera c)

c) l'ammontare totale dei fondi propri supplementari e dei fondi propri quali definiti all'[allegato V della direttiva 93/6/CEE];

c) l'ammontare totale dei fondi propri supplementari e dei fondi propri quali definiti al [Capo IV della direttiva 93/6/CEE];

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 441

Allegato XII, parte 2, punto 4, lettera c), punto i)

i) ciascuno dei metodi di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 15 a 25;

i) ciascuno dei metodi di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 15 a 24;

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 442

Allegato XII, parte 2, punto 4, lettera f)

f) i coefficienti di solvibilità calcolati sulla base dei fondi propri totali e dei fondi propri di base.

soppresso

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio di sopprimere il riferimento ai coefficienti di solvibilità, dal momento che nella direttiva non vi è più alcun riferimento.

Emendamento 443

Allegato XII, parte 2, punto 9, alinea

9. Ciascun ente creditizio che calcola i propri requisiti patrimoniali conformemente all'[allegato VIII della direttiva 93/6/CEE] pubblica le seguenti informazioni:

9. Ciascun ente creditizio che calcola i propri requisiti patrimoniali conformemente all'[allegato V della direttiva 93/6/CEE] pubblica le seguenti informazioni:

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 444

Allegato XII, parte 2, punto 14, lettera d)

d) i valori delle esposizioni per ciascuna delle classi di esposizioni specificate all’articolo 86. Le esposizioni verso le amministrazioni centrali, le banche centrali, gli enti creditizi e le imprese, laddove gli enti creditizi utilizzano stime interne della LGD o di fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, vengono indicate separatamente dalle esposizioni per le quali gli enti creditizi non utilizzano tali stime;

d) i valori delle esposizioni per ciascuna delle classi di esposizioni specificate all’articolo 86. Le esposizioni verso le amministrazioni centrali, le banche centrali, gli enti e le imprese, laddove gli enti creditizi utilizzano stime interne della LGD o di fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, vengono indicate separatamente dalle esposizioni per le quali gli enti creditizi non utilizzano tali stime;

Emendamento 445

Allegato XII, parte 3, punto 14, lettera f)

f) per la classe delle esposizioni al dettaglio e per ciascuna delle categorie di cui alla lettera c) supra, le informazioni di cui alla lettera e) supra (se applicabile, a livello di aggregato) o un'analisi delle esposizioni (prestiti in essere e valori delle esposizioni per margini non utilizzati) con un numero di gradi di EL sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito (se applicabile, a livello di aggregato);

f) per la classe delle esposizioni al dettaglio e per ciascuna delle categorie di cui alla lettera c), punto iv) supra, le informazioni di cui alla lettera e) supra (se applicabile, a livello di aggregato) o un'analisi delle esposizioni (prestiti in essere e valori delle esposizioni per margini non utilizzati) con un numero di gradi di EL sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito (se applicabile, a livello di aggregato);

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 446

Allegato XII, parte 3, punto 14, lettera g)

g) le rettifiche di valore effettive nel periodo precedente per ciascuna classe di esposizioni (esposizioni al dettaglio e ciascuna delle categorie di cui alla lettera c) supra) e variazioni rispetto al passato;

g) le rettifiche di valore effettive nel periodo precedente per ciascuna classe di esposizioni (esposizioni al dettaglio e ciascuna delle categorie di cui alla lettera c), punto iv) supra) e variazioni rispetto al passato;

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 447

Allegato XII, parte 3, punto 14, lettera i)

i) le stime dell'ente creditizio rispetto ai risultati effettivi su un periodo più lungo. Esse dovrebbero quantomeno includere informazioni sulle stime di perdita a fronte delle perdite effettive in ciascuna classe di esposizioni (esposizioni al dettaglio e ciascuna delle categorie di cui alla lettera c) supra), su un lasso di tempo sufficiente a consentire una valutazione significativa della prestazione dei processi di rating interni per ciascuna classe di esposizioni (esposizioni al dettaglio e per ciascuna delle categorie di cui alla lettera c) supra). Se del caso, gli enti creditizi disaggregano ulteriormente tali dati per fornire un'analisi della PD e, per quelli che adottano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione, dei risultati della LGD e dei fattori di conversione a fronte delle stime fornite nelle summenzionate segnalazioni quantitative sulla valutazione del rischio.

i) le stime dell'ente creditizio rispetto ai risultati effettivi su un periodo più lungo. Esse dovrebbero quantomeno includere informazioni sulle stime di perdita a fronte delle perdite effettive in ciascuna classe di esposizioni (esposizioni al dettaglio e ciascuna delle categorie di cui alla lettera c), punto iv) supra), su un lasso di tempo sufficiente a consentire una valutazione significativa della prestazione dei processi di rating interni per ciascuna classe di esposizioni (esposizioni al dettaglio e per ciascuna delle categorie di cui alla lettera c), punto iv) supra). Se del caso, gli enti creditizi disaggregano ulteriormente tali dati per fornire un'analisi della PD e, per quelli che adottano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione, dei risultati della LGD e dei fattori di conversione a fronte delle stime fornite nelle summenzionate segnalazioni quantitative sulla valutazione del rischio.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 448

Allegato XIV, Tavola di concordanza

Testo della Commissione

Presente direttiva

Direttiva 2000/12/CE

Direttiva 2000/28/CE

Direttiva 2001/87/CE

Direttiva 2004/69/CE

Direttiva 2004/xx/CE

Articolo 1

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 3

Atto di adesione

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 3

Articolo 2, paragrafi 5 e 6

 

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 1 ultima frase

 

 

 

 

Articolo 3, punto 2

Articolo 4, paragrafo 1, punto 1

Articolo 1, punto 1

 

 

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punti da 2 a 5

 

Articolo 1, punti da 2 a 5

 

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punti da 7 a 9

 

Articolo 1, punti da 6 a 8

 

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 10

 

 

Articolo 29, punto 1, lettera a)

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punti da 11 a 14

Articolo 1, punti 10, 12 e 13

 

 

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punti 21 e 22

 

 

Articolo 29, punto 1, lettera b)

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 23

Articolo 1, punto 23

 

 

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punti da 45 a 47

Articolo 1, punti da 25 a 27

 

 

 

 

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 1, punto 1 comma 2

 

 

 

 

Articolo 5

Articolo 3

 

 

 

 

Articolo 6

Articolo 4

 

 

 

 

Articolo 7

Articolo 8

 

 

 

 

Articolo 8

Articolo 9

 

 

 

 

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1 e articolo 1, punto 11

 

 

 

 

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 10

Articolo 5, paragrafi da 3 a 7

 

 

 

 

Articolo 11

Articolo 6

 

 

 

 

Articolo 12

Articolo 7

 

 

 

 

Articolo 13

Articolo 10

 

 

 

 

Articolo 14

Articolo 11

 

 

 

 

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 12

 

 

 

 

Articolo 15, paragrafi 2 e 3

 

 

Articolo 29, punto 2

 

 

Articolo 16

Articolo 13

 

 

 

 

Articolo 17

Articolo 14

 

 

 

 

Articolo 18

Articolo 15

 

 

 

 

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1

 

 

 

 

Articolo 19, paragrafo 2

 

 

Articolo 29, punto 3

 

 

Articolo 20

Articolo 16, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 21

Articolo 16, paragrafi da 4 a 6

 

 

 

 

Articolo 22

Articolo 17

 

 

 

 

Articolo 23

Articolo 18

 

 

 

 

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 19, commi dal primo al terzo

 

 

 

 

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 19, sesto comma

 

 

 

 

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 19, quarto comma

 

 

 

 

Articolo 25, paragrafi da 1 a 3

Articolo 20, paragrafi 1, 2 e paragrafo 3, primo e secondo comma

 

 

 

 

Articolo 25, paragrafo 3

Articolo 19, quinto comma

 

 

 

 

Articolo 25, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 3, terzo comma

 

 

 

 

Articolo 26

Articolo 20, paragrafi da 4 a 7

 

 

 

 

Articolo 27

Articolo 1, punto 3, ultima frase

 

 

 

 

Articolo 28

Articolo 21

 

 

 

 

Articolo 29

Articolo 22

 

 

 

 

Articolo 30

Articolo 22, paragrafi da 2 a 4

 

 

 

 

Articolo 31

Articolo 22, paragrafo 5

 

 

 

 

Articolo 32

Articolo 22, paragrafo 6

 

 

 

 

Articolo 33

Articolo 22, paragrafo 7

 

 

 

 

Articolo 34

Articolo 22, paragrafo 8

 

 

 

 

Articolo 35

Articolo 22, paragrafo 9

 

 

 

 

Articolo 36

Articolo 22, paragrafo 10

 

 

 

 

Articolo 37

Articolo 22, paragrafo 11

 

 

 

 

Articolo 38

Articolo 24

 

 

 

 

Articolo 39, paragrafi 1 e 2

Articolo 25

 

 

 

 

Articolo 39, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 3, punto 8

Articolo 40

Articolo 26

 

 

 

 

Articolo 41

Articolo 27

 

 

 

 

Articolo 42

Articolo 28

 

 

 

 

Articolo 43

Articolo 29

 

 

 

 

Articolo 44

Articolo 30, paragrafi da 1 a 3

 

 

 

 

Articolo 45

Articolo 30, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 46

Articolo 30, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 47

Articolo 30, paragrafo 5

 

 

 

 

Articolo 48

Articolo 30, paragrafi 6 e 7

 

 

 

 

Articolo 49

Articolo 30, paragrafo 8

 

 

 

 

Articolo 50

Articolo 30, paragrafo 9, primo e secondo comma

 

 

 

 

Articolo 51

Articolo 30, paragrafo 9, terzo comma

 

 

 

 

Articolo 52

Articolo 30, paragrafo 10

 

 

 

 

Articolo 53

Articolo 31

 

 

 

 

Articolo 54

Articolo 32

 

 

 

 

Articolo 55

Articolo 33

 

 

 

 

Articolo 56

Articolo 34, paragrafo 1

 

 

 

 

Articolo 57

Articolo 34, paragrafo 2, primo comma

 

Articolo 34, paragrafo 1, punto 2, ultima frase

 

Articolo 29, punto 4, lettera a)

 

 

Articolo 58

 

 

Articolo 29, punto 4, lettera b)

 

 

Articolo 59

 

 

Articolo 29, punto 4, lettera b)

 

 

Articolo 60

 

 

Articolo 29, punto 4, lettera b)

 

 

Articolo 61

Articolo 34, paragrafi 3 e 4

 

 

 

 

Articolo 63

Articolo 35

 

 

 

 

Articolo 64

Articolo 36

 

 

 

 

Articolo 65

Articolo 37

 

 

 

 

Articolo 66, paragrafi 1 e 2

Articolo 38, paragrafi 1 e 2

 

 

 

 

Articolo 67

Articolo 39

 

 

 

 

Articolo 73

Articolo 52, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 106

Articolo 1, paragrafo 24

 

 

 

 

Articolo 107

Articolo 1, punto 1, terzo comma

 

 

 

 

Articolo 108

Articolo 48, paragrafo 1

 

 

 

 

Articolo 109

Articolo 48, paragrafo 4, primo comma

 

 

 

 

Articolo 110

Articolo 48, paragrafi 2 e 3 e paragrafo 4, primo e secondo comma

 

 

 

 

Articolo 111

Articolo 49, paragrafi da 1 a 5

 

 

 

 

Articolo 113, paragrafi da 1 a 3

Articolo 49, paragrafi 4, 6 e 7

 

 

 

 

Articolo 115, paragrafi 1 e 2

Articolo 49, paragrafi 8 e 9

 

 

 

 

Articolo 116

Articolo 49, paragrafo 10

 

 

 

 

Articolo 117

Articolo 49, paragrafo 11

 

 

 

 

Articolo 118

Articolo 50

 

 

 

 

Articolo 120

Articolo 51, paragrafi 1, 2 e 5

 

 

 

 

Articolo 121

Articolo 51, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 122, paragrafi 1 e 2

Articolo 51, paragrafo 6

 

Articolo 29, punto 5

 

 

Articolo 125

Articolo 53, paragrafi 1 e 2

 

 

 

 

Articolo 126

Articolo 53, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 128

Articolo 53, paragrafo 5

 

 

 

 

Articolo 133, paragrafo 1

Articolo 54, paragrafo 1

 

Articolo 29, punto 7, lettera a)

 

 

Articolo 133, paragrafi 2 e 3

Articolo 54, paragrafi 2 e 3

 

 

 

 

Articolo 134, paragrafo 1

Articolo 54, paragrafo 4, primo comma

 

 

 

 

Articolo 134, paragrafo 2

Articolo 54, paragrafo 4, secondo comma

 

 

 

 

Articolo 135

 

 

Articolo 29, punto 8

 

 

Articolo 137

Articolo 55, paragrafi 1 e 2

 

 

 

 

Articolo 138

 

 

Articolo 29, punto 9

 

 

Articolo 139

Articolo 56, paragrafi da 1 a 3

 

 

 

 

Articolo 140

Articolo 56, paragrafi da 4 a 6

 

 

 

 

Articolo 141

Articolo 56, paragrafo 7

 

Articolo 29, punto 10

 

 

Articolo 142

Articolo 56, paragrafo 8

 

 

 

 

Articolo 143

 

 

Articolo 29, punto 11

 

Articolo 3, punto 10

Articolo 150

Articolo 60, paragrafo 1

 

 

 

 

Articolo 151

Articolo 60, paragrafo 2

 

 

 

Articolo 3, punto 10

Articolo 158

Articolo 67

 

 

 

 

Articolo 159

Articolo 68

 

 

 

 

Articolo 160

Articolo 69

 

 

 

 

Allegato I

Allegato I

 

 

 

 

Allegato I, ultima frase

 

 

 

Articolo 68

 

Allegato II

Allegato II

 

 

 

 

Allegato III

Allegato III

 

 

 

 

Allegato IV

Allegato IV

 

 

 

 

Emendamento del Parlamento

Presente direttiva

Direttiva 2000/12/CE

Direttiva 2000/28/CE

Direttiva 2002/87/CE

Direttiva 2004/69/CE

Direttiva 2004/xx/CE

Articolo 1

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

 

 

 

 

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Atto di adesione

 

 

 

 

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 3

Articolo 2, paragrafi 5 e 6

 

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, ultima frase

 

 

 

 

Articolo 3, punto 2

Articolo 4, punto 1

Articolo 1, punto 1

 

 

 

 

Articolo 4, punti da 2 a 5

 

Articolo 1, punti da 2 a 5

 

 

 

Articolo 4, punti da 7 a 9

 

Articolo 1, punti da 6 a 8

 

 

 

Articolo 4, punto 10

 

 

Articolo 29, punto 1, lettera a)

 

 

Articolo 4 punti da 11 a 14

Articolo 1, punti 10, 12 e 13

 

 

 

 

Articolo 4, punti 21 e 22

 

 

Articolo 29, punto 1, lettera b)

 

 

Articolo 4, punto 23

Articolo 1, punto 23

 

 

 

 

Articolo 4, punti da 45 a 47

Articolo 1, punti da 25 a 27

 

 

 

 

soppresso

soppresso

 

 

 

 

Articolo 5

 

 

 

 

 

Articolo 6

Articolo 4

 

 

 

 

Articolo 7

Articolo 8

 

 

 

 

Articolo 8

Articolo 3

 

 

 

 

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1 e articolo 1, punto 11

 

 

 

 

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 10

Articolo 5, paragrafi da 3 a 7

 

 

 

 

Articolo 11

Articolo 6

 

 

 

 

Articolo 12

Articolo 7

 

 

 

 

Articolo 13

Articolo 10

 

 

 

 

Articolo 14

Articolo 11

 

 

 

 

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 12

 

 

 

 

Articolo 15, paragrafi 2 e 3

 

 

Articolo 29, punto 2

 

 

Articolo 16

Articolo 13

 

 

 

 

Articolo 17

Articolo 14

 

 

 

 

Articolo 18

Articolo 15

 

 

 

 

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1

 

 

 

 

Articolo 19, paragrafo 2

 

 

Articolo 29, punto 3

 

 

Articolo 20

Articolo 16, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 21

Articolo 16, paragrafi da 4 a 6

 

 

 

 

Articolo 22

Articolo 17

 

 

 

 

Articolo 23

Articolo 18

 

 

 

 

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 19, commi dal primo al terzo

 

 

 

 

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 19, sesto comma

 

 

 

 

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 19, quarto comma

 

 

 

 

Articolo 25, paragrafi da 1 a 3

Articolo 20, paragrafi 1, 2 e paragrafo 3, primo e secondo comma

 

 

 

 

Articolo 25, paragrafo 3

Articolo 19, quinto comma

 

 

 

 

Articolo 25, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 3, terzo comma

 

 

 

 

Articolo 26

Articolo 20, paragrafi da 7 a 4

 

 

 

 

Articolo 27

Articolo 1, punto 3, ultima frase

 

 

 

 

Articolo 28

Articolo 21

 

 

 

 

Articolo 29

Articolo 22

 

 

 

 

Articolo 30

Articolo 22, paragrafi da 2 a 4

 

 

 

 

Articolo 31

Articolo 22, paragrafo 5

 

 

 

 

Articolo 32

Articolo 22, paragrafo 6

 

 

 

 

Articolo 33

Articolo 22, paragrafo 7

 

 

 

 

Articolo 34

Articolo 22, paragrafo 8

 

 

 

 

Articolo 35

Articolo 22, paragrafo 9

 

 

 

 

Articolo 36

Articolo 22, paragrafo 10

 

 

 

 

Articolo 37

Articolo 22, paragrafo 11

 

 

 

 

Articolo 38

Articolo 24

 

 

 

 

Articolo 39, paragrafi 1 e 2

Articolo 25

 

 

 

 

Articolo 39, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 3, punto 8

Articolo 40

Articolo 26

 

 

 

 

Articolo 41

Articolo 27

 

 

 

 

Articolo 42

Articolo 28

 

 

 

 

Articolo 43

Articolo 29

 

 

 

 

Articolo 44

Articolo 30, paragrafi da 1 a 3

 

 

 

 

Articolo 45

Articolo, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 46

Articolo 30, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 47

Articolo 30, paragrafo 35

 

 

 

 

Articolo 48

Articolo 30, paragrafi 6 e 7

 

 

 

 

Articolo 49

Articolo 30, paragrafo 8

 

 

 

 

Articolo 50

Articolo 30, paragrafo 9, primo e secondo comma

 

 

 

 

Articolo 51

Articolo 30, paragrafo 9, terzo comma

 

 

 

 

Articolo 52

Articolo 30, paragrafo 10

 

 

 

 

Articolo 53

Articolo 31

 

 

 

 

Articolo 54

Articolo 32

 

 

 

 

Articolo 55

Articolo 33

 

 

 

 

Articolo 56

Articolo 34, paragrafo 1

 

 

 

 

Articolo 57

Articolo 34, paragrafo 2, primo comma

Articolo 34, paragrafo 2, punto 2, ultima frase

 

Articolo 29, punto 4, lettera a)

 

 

Articolo 58

 

 

Articolo 29, punto 4, lettera b)

 

 

Articolo 59

 

 

Articolo 29, punto 4, lettera b)

 

 

Articolo 60

 

 

Articolo 29, punto 4, lettera b)

 

 

Articolo 61

Articolo 34, paragrafi 3 e 4

 

 

 

 

Articolo 63

Articolo 35

 

 

 

 

Articolo 64

Articolo 36

 

 

 

 

Articolo 65

Articolo 37

 

 

 

 

Articolo 66, paragrafi 1 e 2

Articolo 38, paragrafi 1 e 2

 

 

 

 

Articolo 67

Articolo 39

 

 

 

 

Articolo 73

Articolo 52, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 106

Articolo 1, punto 24

 

 

 

 

Articolo 107

Articolo 1, punto 1, terzo comma

 

 

 

 

Articolo 108

Articolo 48, paragrafo 1

 

 

 

 

Articolo 109

Articolo 48, paragrafo 4, primo comma

 

 

 

 

Articolo 110

Articolo 48, paragrafi 2 e 3 e paragrafo 4, primo e secondo comma

 

 

 

 

Articolo 111

Articolo 49, paragrafi da 1 a 5

 

 

 

 

Articolo 113, paragrafi da 1 a 3

Articolo 49, paragrafi 4, 6 e 7

 

 

 

 

Articolo 115, paragrafi 1 e 2

Articolo 49, paragrafi 8 e 9

 

 

 

 

Articolo 116

Articolo 49, paragrafo 10

 

 

 

 

Articolo 117

Articolo 49, paragrafo 11

 

 

 

 

Articolo 118

Articolo 50

 

 

 

 

Articolo 120

Articolo 51, paragrafi 1, 2 e 5

 

 

 

 

Articolo 121

Articolo 51, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 122, paragrafi 1 e 2

Articolo 51, paragrafo 6

 

Articolo 29, punto 5

 

 

Articolo 125

Articolo 53, paragrafi 1 e 2

 

 

 

 

Articolo 126

Articolo 53, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 128

Articolo 53, paragrafo 5

 

 

 

 

Articolo 133, paragrafo 1

Articolo 54, paragrafo 1

 

Articolo 29, punto 7, lettera a)

 

 

Articolo 133, paragrafi 2 e 3

Articolo 54, paragrafi 2 e 3

 

 

 

 

Articolo 134, paragrafo 1

Articolo 54, paragrafo 4, primo comma

 

 

 

 

Articolo 134, paragrafo 2

Articolo 54, paragrafo 4,secondo comma

 

 

 

 

Articolo 135

 

 

Articolo 29, punto 8

 

 

Articolo 137

Articolo 55, paragrafi 1 e 2

 

 

 

 

Articolo 138

 

 

Articolo 29, punto 9

 

 

Articolo 139

Articolo 56, paragrafi da 1 a 3

 

 

 

 

Articolo 140

Articolo 56, paragrafi da 4 a 6

 

 

 

 

Articolo 141

Articolo 56, paragrafo 7

 

Articolo 29, punto 10

 

 

Articolo 142

Articolo 56, paragrafo 8

 

 

 

 

Articolo 143

 

 

Articolo 29, punto 11

 

Articolo 3, punto 10

Articolo 150

Articolo 60, paragrafo 1

 

 

 

 

Articolo 151

Articolo 60, paragrafo 2

 

 

 

Articolo 3, punto 10

Articolo 158

Articolo 67

 

 

 

 

Articolo 159

Articolo 68

 

 

 

 

Articolo 160

Articolo 69

 

 

 

 

Allegato I

Allegato I

 

 

 

 

Allegato I, ultima frase

 

 

 

Articolo 68

 

Allegato II

Allegato II

 

 

 

 

Allegato III

Allegato III

 

 

 

 

Allegato IV

Allegato IV

 

 

 

 

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

  • [1]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

2. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rifonde la direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento degli enti creditizi

(COM(2004)0486 – C6‑0144/2004 – 2004/0159(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0486 )[1],

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0144/2004),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6‑0257/2005),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 449

Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) Nella comunicazione della Commissione dell'11 maggio 1999 dal titolo "Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione" sono menzionati i diversi obiettivi perseguiti per la realizzazione del mercato interno dei servizi finanziari. Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 si è dato l'obiettivo di attuare il piano d'azione entro il 2005. La nuova formulazione delle disposizioni sui mezzi propri costituisce un elemento essenziale del piano d'azione.

Motivazione

Secondo il relatore non può mancare un'indicazione al piano d'azione per il settore finanziario dal momento che la nuova formulazione delle disposizioni concernenti i mezzi propri è un elemento essenziale in questo contesto.

Emendamento 450

Considerando 19 bis (nuovo)

(19 bis) I requisiti patrimoniali per i negoziatori per conto proprio di merci, inclusi quelli attualmente esentati dall'applicazione delle disposizioni della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, saranno riesaminati ove opportuno in concomitanza con la revisione della suddetta esenzione, a norma dell'articolo 65, paragrafo 3 della direttiva 2004/39/CE;

Motivazione

Il relatore sostiene la proposta di modifica del Consiglio relativa al regime derogatorio per i negoziatori di merci.

Emendamento 451

Considerando 19 ter (nuovo)

(19 ter) L'obiettivo della liberalizzazione dei mercati del gas e dell’energia elettrica è importante per la Comunità sia sul piano economico che su quello politico. Pertanto, i requisiti patrimoniali e le altre norme prudenziali che devono essere applicati alle imprese che operano in questi mercati devono essere proporzionati e non interferire indebitamente con la realizzazione dell'obiettivo della liberalizzazione. In particolare, occorrerà tenere presente tale obiettivo quando si procederà alla revisione di cui al considerando 19 bis;

Motivazione

Il relatore sostiene la proposta di modifica del Consiglio relativa al regime derogatorio per i negoziatori di merci.

Emendamento 452

Considerando 27 bis (nuovo)

(27 bis) Nell'interesse di un ottimo funzionamento del mercato interno nel settore bancario, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria deve contribuire ad un'applicazione coerente a livello comunitario della presente direttiva e al ravvicinamento delle tecniche di controllo prudenziale. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria riferirà annualmente al comitato bancario europeo e al Parlamento europeo sui progressi compiuti in materia di convergenza delle tecniche di controllo prudenziale e l'esercizio dei diritti nazionali di voto.

Motivazione

Il relatore ritiene che tale punto dovrebbe essere accolto analogamente al considerando (48) e al relativo emendamento alla riformulazione presentata dalla Commissione per quanto concerne la direttiva 2000/12/CE.

Emendamento 453

Considerando 32

(32) Le misure di esecuzione della presente direttiva devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(32) Le misure di esecuzione della presente direttiva devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. È necessario garantire che, all'atto dell'emanazione delle misure di attuazione, la Commissione non modifichi le disposizioni della presente direttiva ed agisca conformemente ai principi sanciti nella stessa.

Motivazione

Il relatore ritiene necessario inserire tale aggiunta per tutelare i diritti del Parlamento.

Emendamento 454

Considerando 32 bis (nuovo)

 

(32 bis) L'adozione delle misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva e l'esercizio dei poteri conferiti alla Commissione a norma della stessa sono subordinati al pieno rispetto da parte di tutte le istituzioni europee dell'accordo politico vigente basato sulla risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2002 sulla legislazione sui servizi finanziari1, sulla dichiarazione ufficiale resa in pari data dinanzi al Parlamento europeo dalla Commissione e sulla lettera del Commissario Bolkestein del 2 ottobre 20012 per quanto riguarda la salvaguardia il ruolo del Parlamento in detta procedura. Occorre assicurare le prerogative del Parlamento nei termini di cui all'articolo I-36 del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa. Pertanto le disposizioni che conferiscono alla Commissione le competenze di esecuzione non devono entrare in vigore fino a quando un accordo interistituzionale non codifichi l'attuale accordo.

 

------------------

1 GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 115.

2 GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 83.

Emendamento 455

Articolo 1, paragrafo 1

1. La presente direttiva stabilisce i requisiti di adeguatezza patrimoniale che si applicano alle imprese d'investimento e agli enti creditizi, le regole per calcolarli e le regole per la loro vigilanza prudenziale. Gli Stati membri applicano le prescrizioni della presente direttiva alle imprese di investimento e agli enti creditizi definiti all'articolo 2.

1. La presente direttiva stabilisce i requisiti di adeguatezza patrimoniale che si applicano alle imprese d'investimento e agli enti creditizi, le regole per calcolarli e le regole per la loro vigilanza prudenziale. Gli Stati membri applicano le prescrizioni della presente direttiva alle imprese di investimento e agli enti creditizi definiti all'articolo 3.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 456

Articolo 2, paragrafo 1, comma 1

1. Subordinatamente agli articoli 18, 20, da 28 a 32, 34 e 39 della presente direttiva, gli articoli da 68 a 73 della direttiva [2000/12/CE] si applicano mutatis mutandis alle imprese d'investimento.

1. Subordinatamente agli articoli 18, 20, da 22 a 32, 34 e 39 della presente direttiva, gli articoli da 68 a 73 della direttiva [2000/12/CE] si applicano mutatis mutandis alle imprese d'investimento. Allorché si applicano gli articoli da 70 a 72 della direttiva [2000/12/CE] alle imprese di investimento, i riferimenti agli enti creditizi imprese madri in uno Stato membro sono intesi come riferimenti a imprese di investimento madri in uno Stato membro e i riferimenti a enti creditizi imprese madri nell'UE sono intesi come riferimenti a imprese di investimento madri nell'UE.

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni contenute nella riformulazione della direttiva 2000/12/CE proposta dalla Commissione per quanto concerne il settore di applicazione nonché la correzione delle indicazioni trasversali.

Emendamento 457

Articolo 2, paragrafo 1, comma 2, alinea

Inoltre, gli articoli da 71 a 73 della direttiva [2000/12/CE] si applicano nelle seguenti situazioni:

soppresso

Motivazione

Si veda l'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1, comma 1, lettera a e b). Si sostiene la riformulazione proposta dal Consiglio.

Emendamento 458

Articolo 2, paragrafo 1, comma 2, lettera a)

a) l’impresa madre di un’impresa d’investimento in uno Stato membro è un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro;

Quando un'impresa di investimento madre in uno Stato membro è l'impresa madre di un ente creditizio, solo tale impresa di investimento madre è soggetta ai requisiti su base consolidata a norma degli articoli da 71 a 73 della direttiva [2000/12/CE].

Motivazione

Si veda l'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1, comma 2.

Emendamento 459

Articolo 2, paragrafo 1, comma 2, lettera b)

b) l’impresa madre di un ente creditizio in uno Stato membro è un’impresa d’investimento madre in uno Stato membro.

Quando un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro è l'impresa madre di un'impresa di investimento, solo tale ente creditizio impresa madre è soggetto ai requisiti su base consolidata a norma degli articoli da 71 a 73 della direttiva [2000/12/CE].

Motivazione

Si veda l'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1, comma 2.

Emendamento 460

Articolo 3, paragrafo 1, comma 1, lettera f)

f) «impresa d’investimento madre in uno Stato membro»: un’impresa d’investimento che ha come impresa figlia un ente o un altro ente finanziario o che detiene una partecipazione in siffatte entità e che non è essa stessa un’impresa figlia di un altro ente autorizzato nel medesimo Stato membro, o di una società di partecipazione finanziaria costituita nel medesimo Stato membro, e nella quale nessun altro ente autorizzato nel medesimo Stato membro detiene una partecipazione;

f) «impresa d’investimento madre in uno Stato membro»: un’impresa d’investimento che ha come impresa figlia un ente o un ente finanziario o che detiene una partecipazione in siffatte entità e che non è essa stessa un’impresa figlia di un altro ente autorizzato nel medesimo Stato membro, o di una società di partecipazione finanziaria costituita nel medesimo Stato membro;

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio.

Emendamento 461

Articolo 3, paragrafo 1, comma 1, lettera g)

g) «impresa d’investimento madre nell’UE»: un’impresa di investimento madre in uno Stato membro che non è un’impresa figlia di un altro ente autorizzato in uno Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria costituita in uno Stato membro, e nella quale nessun altro ente autorizzato in uno Stato membro detiene una partecipazione;

g) «impresa d’investimento madre nell’UE»: un’impresa di investimento madre in uno Stato membro che non è un’impresa figlia di un altro ente autorizzato in uno Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria costituita in uno Stato membro;

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio.

Emendamento 462

Articolo 3, paragrafo 1, comma 2

Ai fini dell’esercizio della vigilanza su base consolidata, il termine impresa d’investimento include le imprese d’investimento riconosciute di paesi terzi.

Ai fini dell’esercizio della vigilanza su base consolidata, il termine impresa d’investimento include le imprese d’investimento di paesi terzi.

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio.

Emendamento 463

Articolo 15, comma 1, alinea

Le attività non liquide di cui alla lettera d) dell'articolo 12, paragrafo 2 comprendono:

Le attività non liquide di cui alla lettera d) dell'articolo 13, paragrafo 2 comprendono:

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 464

Articolo 15, comma 1, lettera b)

b) partecipazioni, compresi i crediti subordinati, in enti creditizi o enti finanziari, facenti parte dei fondi propri di tali enti, salvo se detratti a norma delle lettere da l) a p) dell'articolo 57 della direttiva [2000/12/CE] o dell'articolo 15, lettera d) della presente direttiva.

b) partecipazioni, compresi i crediti subordinati, in enti creditizi o enti finanziari, facenti parte dei fondi propri di tali enti, salvo se detratti a norma delle lettere da l) a p) dell'articolo 57 della direttiva [2000/12/CE] o dell'articolo 16, lettera d) della presente direttiva.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 465

Articolo 15, comma 1, lettera g)

g) giacenze in natura, a meno che esse siano già soggette agli obblighi di copertura patrimoniale almeno altrettanto rigorosi di quelli stabiliti negli articoli da 18 a 20.

g) giacenze in natura, a meno che esse siano già soggette agli obblighi di copertura patrimoniale almeno altrettanto rigorosi di quelli stabiliti negli articoli 18 e 20.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 466

Articolo 16, lettera b)

b) l'esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) non comprende le componenti di cui alle lettere da l) a p) dell'articolo 57 della direttiva [2000/12/CE] che l'impresa di investimento detiene nei confronti di imprese incluse nel consolidamento quale definito all'articolo 2, paragrafo 1 della presente direttiva.

b) l'esclusione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) non comprende le componenti di cui alle lettere da l) a p) dell'articolo 57 della direttiva [2000/12/CE] che l'impresa di investimento detiene nei confronti di imprese incluse nel consolidamento quale definito all'articolo 2, paragrafo 1 della presente direttiva.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 467

Articolo 19, paragrafo 1

1. Ai fini del punto 14 dell’allegato I, a discrezione delle autorità nazionali, una ponderazione dello 0% può essere applicata agli strumenti di debito emessi dalle stesse entità e denominati e finanziati in valuta locale.

1. Ai fini del punto 14 dell’allegato I, a discrezione delle autorità nazionali, una ponderazione dello 0% può essere applicata agli strumenti di debito emessi dalle entità elencate nell'allegato I, tabella 1, quando tali strumenti di debito sono denominati e finanziati in valuta locale.

Motivazione

Si sostiene il chiarimento proposto dal Consiglio.

Emendamento 468

Articolo 20, paragrafo 3, lettera a)

a) imprese di investimento che negoziano per conto proprio allo scopo di eseguire ordini dei clienti o allo scopo di essere ammessi ad un sistema di compensazione e regolamento o a una borsa valori riconosciuta quando operano in qualità di agenti o eseguono ordini di clienti;

a) imprese di investimento che negoziano per conto proprio allo scopo di eseguire ordini dei clienti o al solo scopo di essere ammessi ad un sistema di compensazione e regolamento o a una borsa valori riconosciuta quando operano in qualità di agenti o eseguono ordini di clienti;

Motivazione

Si apprezza la puntualizzazione proposta dal Consiglio.

Emendamento 469

Articolo 20, paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis. L'articolo 21 si applica unicamente alle imprese di investimento alle quali si applica l'articolo 20, paragrafo 2 o paragrafo 3 e alle condizioni ivi specificate.

Motivazione

Si apprezza la puntualizzazione proposta dal Consiglio in relazione alle intenzioni perseguite nell'articolo 21.

Emendamento 470

Articolo 22, paragrafo 1, comma 1, lettera a)

a) ciascuna impresa di investimento del gruppo utilizzi la definizione di fondi propri contenuta nell’articolo 16;

a) ciascuna impresa di investimento nell'UE appartenente al gruppo utilizzi la definizione di fondi propri contenuta nell’articolo 16;

Motivazione

La proposta del Consiglio mira a chiarire quali sono i requisiti prescritti per le imprese di investimento extracomunitarie ed è quindi ben accetta.

Emendamento 471

Articolo 22, paragrafo 1, comma 1, lettera c)

c) ciascuna impresa di investimento del gruppo soddisfi i requisiti prescritti negli articoli 18 e 20 su base individuale e deduca al tempo stesso dai suoi fondi propri ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati;

c) ciascuna impresa di investimento nell'UE appartenente al gruppo soddisfi i requisiti prescritti negli articoli 18 e 20 su base individuale e deduca al tempo stesso dai suoi fondi propri ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati;

Motivazione

Si veda l'emendamento all'articolo 22, paragrafo 1, comma 1, lettera a).

Emendamento 472

Articolo 22, paragrafo 1, comma 2

Quando i criteri di cui al primo comma sono soddisfatti, ciascuna impresa di investimento deve disporre di sistemi di verifica e controllo delle fonti di capitale e di finanziamento di tutte le società di partecipazione finanziaria, imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari facenti parte del gruppo.

Quando i criteri di cui al primo comma sono soddisfatti, ciascuna impresa di investimento nell'UE deve disporre di sistemi di verifica e controllo delle fonti di capitale e di finanziamento di tutte le società di partecipazione finanziaria, imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari facenti parte del gruppo.

Motivazione

Si veda l'emendamento all'articolo 22, paragrafo 1, comma 1, lettera a).

Emendamento 473

Articolo 22, paragrafo 2

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire alle società di partecipazione finanziaria che sono imprese madri di un'impresa di investimento del gruppo di utilizzare un valore inferiore al valore calcolato conformemente alla lettera d) del paragrafo 1, purché non sia inferiore alla somma dei requisiti prescritti negli articoli 18 e 20 su base individuale alle imprese di investimento, agli enti finanziari, alle società di gestione patrimoniale e alle imprese di servizio ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati e all'importo totale di ogni passività eventuale nei confronti di imprese di investimento, istituti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbe altrimenti consolidata. Ai fini del presente paragrafo il requisito patrimoniale per le imprese di investimento, gli enti finanziari, le società di gestione patrimoniale e le imprese di servizi ausiliari di paesi terzi è un requisito patrimoniale nazionale.

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire alle società di partecipazione finanziaria che sono imprese madri in un'impresa di investimento del gruppo di utilizzare un valore inferiore al valore calcolato conformemente alla lettera d) del paragrafo 1, purché non sia inferiore alla somma dei requisiti prescritti negli articoli 18 e 20 su base individuale alle imprese di investimento, agli enti finanziari, alle società di gestione patrimoniale e alle imprese di servizio ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati e all'importo totale di ogni impegno eventuale nei confronti di imprese di investimento, istituti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbe altrimenti consolidata. Ai fini del presente paragrafo il requisito patrimoniale per le imprese di investimento di paesi terzi, gli enti finanziari, le società di gestione patrimoniale e le imprese di servizi ausiliari di paesi terzi è un requisito di fondi propri nazionali.

Motivazione

Translation error in the French version. See last sentences: ...... les entreprises d'investissement de pays tiers, ...

Emendamento 474

Articolo 23, comma 3

Quando le autorità competenti derogano all’obbligo di vigilanza su base consolidata previsto dall’articolo 22, i requisiti di cui al titolo V, capo 5 della direttiva [2000/12/CE] continuano ad applicarsi su base individuale e i requisiti di cui all’articolo 124 della direttiva [2000/12/CE] continuano ad applicarsi alla vigilanza delle imprese di investimento su base individuale.

Quando le autorità competenti derogano all’applicazione dei requisiti patrimoniali su base consolidata previsto dall’articolo 22, i requisiti di cui all'articolo 123 e al titolo V, capo 5 della direttiva [2000/12/CE] si applicano su base individuale e i requisiti di cui all’articolo 124 della direttiva [2000/12/CE] si applicano alla vigilanza delle imprese di investimento su base individuale.

Motivazione

La modifica del Consiglio serve a chiarire e uniformare il testo alla nuova versione della direttiva 2000/12/CE proposta dalla Commissione ed è quindi accolta.

Emendamento 475

Articolo 24, comma 2, alinea

Quando le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, l’impresa di investimento madre è tenuta a detenere fondi propri che siano costantemente superiori o pari al più elevato dei due seguenti requisiti consolidati, calcolati secondo le disposizioni contenute nella sezione 3 del presente capo:

Quando le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, un’impresa di investimento madre in uno Stato membro è tenuta a detenere fondi propri a livello consolidato che siano costantemente superiori o pari al più elevato dei due seguenti importi, calcolati in base alla posizione finanziaria consolidata dell'impresa di investimento madre e in conformità della sezione 3 del presente capo:

Motivazione

La modifica del Consiglio serve a chiarire e uniformare il testo alla nuova versione della direttiva 2000/12/CE proposta dalla Commissione ed è quindi accolta.

Emendamento 476

Articolo 24, comma 2 bis (nuovo)

 

Quando le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, un’impresa di investimento controllata da una società di partecipazione finanziaria è tenuta a detenere fondi propri a livello consolidato che siano costantemente superiori o pari al più elevato dei due seguenti importi, calcolati in base alla posizione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria e in conformità della sezione 3 del presente capo:

 

a) la somma dei requisiti patrimoniali indicati nelle lettere da a) a c) dell’articolo 75 della direttiva [2000/12/CE];

 

b) l’importo prescritto all’articolo 21.

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio.

Emendamento 477

Articolo 25, comma 2

Quando le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, l’impresa di investimento madre è tenuta a detenere fondi propri che siano costantemente superiori o pari al più elevato della somma dei requisiti consolidati, calcolati secondo le disposizioni contenute nella sezione 3 del presente capo, dei requisiti patrimoniali indicati nelle lettere da a) a c) dell’articolo 75 della direttiva [2000/12/CE] e dell’importo stabilito all’articolo 21 della presente direttiva.

Quando le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, un’impresa di investimento madre in uno Stato membro è tenuta a detenere fondi propri a livello consolidato che siano costantemente superiori o pari al più elevato della somma dei requisiti consolidati, dei requisiti patrimoniali indicati nelle lettere da a) a c) dell’articolo 75 della direttiva [2000/12/CE] e dell’importo stabilito all’articolo 21 della presente direttiva, calcolati in base alla posizione finanziaria consolidata dell'impresa di investimento madre e in conformità della sezione 3 del presente capo.

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio.

Emendamento 478

Articolo 25, comma 2 bis (nuovo)

 

Quando le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, un’impresa di investimento controllata da una società di partecipazione finanziaria è tenuta a detenere fondi propri a livello consolidato che siano costantemente superiori o pari alla somma dei requisiti indicati nelle lettere da a) a c) dell'articolo 75 della direttiva [2000/12/CE] e dell'importo prescritto all'articolo 21 della presente direttiva, calcolati in base alla posizione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria e in conformità della sezione 3 del presente capo.

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio.

Emendamento 479

Articolo 30, paragrafo 4

4. In deroga al paragrafo 3 le autorità competenti possono consentire che le attività costituite da crediti e altre esposizioni verso imprese di investimento riconosciute di paesi terzi e stanze di compensazione o borse di strumenti finanziari riconosciute siano soggette allo stesso trattamento riservato alle esposizioni verso enti creditizi di cui all'articolo 113, paragrafo 2, punto i), all’articolo 115, paragrafo 2 e all’articolo 116 della direttiva [2000/12/CE] .

4. In deroga al paragrafo 3 le autorità competenti possono consentire che le attività costituite da crediti e altre esposizioni verso imprese di investimento riconosciute di paesi terzi e stanze di compensazione o borse di strumenti finanziari riconosciute siano soggette allo stesso trattamento riservato alle esposizioni verso enti creditizi di cui all'articolo 113, paragrafo 3, punto i) all’articolo 115, paragrafo 2 e all’articolo 116 della direttiva [2000/12/CE] .

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 480

Articolo 34

Le autorità competenti esigono che ciascuna impresa di investimento, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 13 della direttiva 2004/39/CE, soddisfi i requisiti di cui agli articoli 22 e 123 della direttiva [2000/12/CE].

Le autorità competenti esigono che ciascuna impresa di investimento, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 13 della direttiva 2004/39/CE, soddisfi i requisiti di cui agli articoli 22 e 123 della direttiva [2000/12/CE], fatte salve le disposizioni sul livello di applicazione di cui agli articoli da 68 a 73 della suddetta direttiva.

Motivazione

La modifica del Consiglio serve a chiarire e uniformare le disposizioni alla nuova versione della direttiva 2000/12/CE proposta dalla Commissione per quanto riguarda l'integrazione delle imprese di investimento nel secondo pilastro, ed è quindi accolta.

Emendamento 481

Articolo 37, paragrafo 1, alinea

1. Gli articoli da 124 a 132, 136 e 144 della direttiva [2000/12/CE] si applicano mutatis mutandis alla vigilanza delle imprese di investimento, con i seguenti adattamenti:

Il titolo V, capo 3 della direttiva [2000/12/CE] si applica mutatis mutandis alla vigilanza delle imprese di investimento, con i seguenti adattamenti:

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio.

Emendamento 482

Articolo 37, paragrafo 1, comma 2

Se una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE ha tra le sue imprese figlie tanto un ente creditizio quanto un’impresa di investimento, un’autorità competente responsabile della vigilanza dell’ente creditizio è designata come responsabile della vigilanza consolidata delle entità controllate da quella società di partecipazione finanziaria madre.

Se una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE ha tra le sue imprese figlie tanto un ente creditizio quanto un’impresa di investimento, il titolo V, capitolo 4, della direttiva [2000/12/CE] si applica alla vigilanza degli enti creditizi come se si facesse riferimento a enti creditizi.

Motivazione

The Commission text would require a consolidated group with a financial holding company parent to be subject to lead regulation by the supervisor of the bank within a group irrespective of the overall composition of the financial group. The automatic primacy of the banking regulator neglects the fact that in some groups the overwhelming balance of business will be towards the investment firms. It is inappropriate for this outcome to be applied automatically.
In keeping with the principle of the Financial Conglomerates Directive [2002/87/EC] the regulations for consolidation and the allocation of responsibility for consolidated supervision to the competent authority should reflect the composition of the group on a case by case basis where a financial holding company has both a credit institution and investment firm as subsidiaries.

Emendamento 483

Articolo 37, paragrafo 2

2. Le disposizioni di cui all’articolo 129, paragrafo 2 della direttiva [2000/12/CE] si applicano anche al riconoscimento dei modelli interni degli enti a norma dell’allegato V della presente direttiva.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 129, paragrafo 2 della direttiva [2000/12/CE] si applicano anche al riconoscimento dei modelli interni degli enti a norma dell’allegato V della presente direttiva, qualora la domanda sia presentata da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni o da un'impresa di investimento madre nell'UE e dalle sue filiazioni, o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE.

Motivazione

La modifica del Consiglio serve a uniformare il testo alla nuova versione della direttiva 2000/12/CE proposta dalla Commissione ed è quindi accolta.

Emendamento 484

Articolo 42, paragrafo 1, alinea

1. La Commissione delibera sulle eventuali modifiche da apportare ai seguenti punti secondo la procedura di cui all’articolo 43, paragrafo 2:

1. La Commissione delibera sugli eventuali adattamenti tecnici da apportare ai seguenti punti secondo la procedura di cui all’articolo 43, paragrafo 2:

Motivazione

Come precisato nell'emendamento all'articolo 150, paragrafo 1 della nuova versione della direttiva 2000/12/CE proposta dalla Commissione, il concetto di "modifiche" appare troppo vago, nel contesto delle ampie competenze di attuazione della Commissione. Analogamente all'articolo 150 della suddetta direttiva, va privilegiata anche qui la formulazione "adattamenti tecnici".

Emendamento 485

Articolo 42, paragrafo 1, lettera c)

c) modifica degli importi del capitale iniziale prescritto negli articoli da 5 a 9 e dell'importo di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per tener conto degli sviluppi del settore in campo economico e monetario;

c) adattamento degli importi del capitale iniziale prescritto negli articoli da 5 a 9 e dell'importo di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per tener conto degli sviluppi del settore in campo economico e monetario;

Motivazione

Si veda l'emendamento all'articolo 42, paragrafo 1, alinea.

Emendamento 486

Articolo 42, paragrafo 1, lettera d)

d) modifica della classificazione delle imprese di investimento di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, per tener conto degli sviluppi dei mercati finanziari;

d) adattamento della classificazione delle imprese di investimento di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, per tener conto degli sviluppi dei mercati finanziari;

Motivazione

Si veda l'emendamento all'articolo 42, paragrafo 1, alinea.

Emendamento 487

Articolo 42, paragrafo 1, lettera g)

g) modifica delle disposizioni tecniche degli allegati da I a VII per tener conto degli sviluppi dei mercati finanziari, delle tecniche di misurazione del rischio, delle norme contabili o dei requisiti stabiliti dalla legislazione comunitaria.

g) adattamento delle disposizioni tecniche degli allegati da I a VII a seguito degli sviluppi dei mercati finanziari, delle tecniche di misurazione del rischio, delle norme contabili e dei requisiti intesi a tener conto della legislazione comunitaria, o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza.

Motivazione

L'emendamento intende uniformare le disposizioni a modifiche analoghe apportate all'articolo 150, paragrafo 1, lettera h), della nuova versione della direttiva 2000/12/CE, proposta dalla Commissione.
Si veda anche l'emendamento all'articolo 42, paragrafo 1.

Emendamento 488

Articolo 42, paragrafo 1, lettera g bis) (nuova)

 

g bis) adattamenti tecnici intesi a tenere conto dell'esito della revisione di cui all'articolo 65, paragrafo 3 della direttiva 2004/39/CE.

Motivazione

Si sostiene la disposizione di attuazione proposta dal Consiglio ovvero il campo di applicazione della direttiva MIFID, ma solo se si tiene conto della formulazione "adattamenti tecnici".

Emendamento 489

Articolo 42, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. Nessuna delle misure di attuazione previste può modificare le disposizioni della presente direttiva.

Motivazione

È necessario aggiungere questa disposizione per salvaguardare i diritti del Parlamento.

Emendamento 490

Articolo 42 bis (nuovo)

 

Articolo 42 bis

 

L'applicazione dell'articolo 42 è differita fino a quando non sono modificate, in conformità dell'articolo I-36 del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, le condizioni che disciplinano le competenze del Parlamento, della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea ai sensi della decisione 1999/468/CE.

Emendamento 491

Articolo 43, paragrafo 1

1. La Commissione è assistita da un comitato.

1. La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo (in appresso "il comitato") istituito con decisione 2004/10/CE1 della Commissione.

____________

GU L 3 del 7.1.2004, pag. 36.

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire e uniformare il testo a quello dell'articolo 151, paragrafo 1, della nuova versione della direttiva 2000/12/CE, proposta dalla Commissione.

Emendamento 492

Articolo 43, paragrafo 2

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui all’articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 della stessa.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica la procedura di cui all’articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 della stessa.

Motivazione

Si tratta di un chiarimento.

Emendamento 493

Articolo 45 bis (nuovo)

 

Articolo 45 bis

 

1. Le autorità competenti possono consentire alle imprese di investimento di superare i limiti dei grandi fidi di cui all'articolo 111 della direttiva [2000/12/CE]. Gli eventuali superamenti non devono essere inclusi dalle imprese di investimento nel calcolo dei requisiti patrimoniali aggiuntivi riguardanti tali limiti di cui all'articolo 75, lettera b) della direttiva [2000/12/CE]. Tale potere discrezionale può essere esercitato fino al 31 dicembre 2010 o fino alla data dell'entrata in vigore delle modifiche risultanti dal trattamento dei grandi fidi, a norma dell'articolo 119 della direttiva [2000/12/EC], a seconda della data più prossima. Per esercitare tale potere discrezionale, devono essere soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) - d), oppure la condizione e):

 

a) l'impresa di investimento presta servizi di investimento o effettua attività di investimento connessi con gli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10, sezione C, allegato 1 della direttiva 2004/39/CE;

 

b) l'impresa di investimento non presta detti servizi né effettua dette attività di investimenti per clienti al dettaglio o per loro conto;

 

c) il superamento dei limiti di cui al primo capoverso è connesso a crediti derivanti da contratti che costituiscono gli strumenti finanziari di cui alla lettera a), riguardano merci o valori base di cui all'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2004/39/CE (MIFID) e sono calcolati conformemente agli allegati III e IV della direttiva [2000/12/CE], oppure da contratti relativi alla fornitura di merci o diritti di emissione;

 

d) l'impresa di investimento dispone di una strategia documentata di gestione e, in particolare, di controllo e limitazione dei rischi derivanti dalla concentrazione delle esposizioni. L'impresa di investimento informa senza indugio le autorità competenti in merito alla strategia e a tutte le modifiche sostanziali di questa. L'impresa di investimento prende le opportune disposizioni per garantire una sorveglianza continua del merito di credito dei debitori, a seconda della loro incidenza sul rischio di concentrazione. Tali disposizioni devono consentire all'impresa di investimento di reagire in modo adeguato e con sufficiente tempestività all'eventuale deterioramento di detto merito di credito.

 

e) I crediti che superano i limiti previsti per i grandi fidi sono trattati da una società di clearing riconosciuta.

 

2. Quando un'impresa di investimento supera i limiti interni fissati conformemente alla strategia di cui al paragrafo 1, lettera d), deve notificare senza indugio all'autorità competente l'entità e la natura del superamento nonché la controparte.

Motivazione

Translation error in para 1(c):"Basiswerte" means "underlyings" not "basic dimensions".

Emendamento 494

Articolo 45 ter (nuovo)

 

Articolo 45 ter

 

In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2011 le autorità competenti possono decidere, caso per caso, di non applicare i requisiti patrimoniali di cui all'articolo 75, lettera d), della direttiva [2000/12/CE] alle imprese di investimento alle quali non si applica l'articolo 20, paragrafi 2 e 3, le cui posizioni totali di portafoglio di negoziazione non eccedono mai 50 milioni di EUR e il cui numero medio di dipendenti nel settore non supera le 100 unità nel corso dell'esercizio finanziario.

 

Si applica invece il trattamento nel quale i requisiti patrimoniali devono essere almeno equivalenti al maggiore degli importi seguenti:

 

a) i requisiti patrimoniali di cui all'articolo 75, lettera d), della direttiva [2000/12/CE]; e

 

b) 12/88 del maggiore dei seguenti:

 

i) la somma dei requisiti patrimoniali di cui all' articolo 75, lettera da a) a c) della direttiva [2000/12/CE]; e

 

ii) l'importo stabilito all'articolo 21, fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 5.

 

Qualora si applichi la lettera b) del comma due, su base almeno annuale si applica un aumento supplementare. L'applicazione della deroga non può portare a un calo del livello globale dei requisiti patrimoniali per un'impresa d'investimento vigenti al 31 dicembre 2006, a meno che tale riduzione non sia prudenzialmente motivata da una riduzione delle dimensioni delle attività dell'impresa d'investimento.

 

Prima della scadenza di detto termine la Commissione verifica se occorra prorogare la deroga

Motivazione

Il relatore lascia alle autorità nazionali riunite nel comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria la facoltà stabilire, per un periodo limitato nel tempo, un massimale comune per l'aumento dei requisiti patrimoniali risultanti dall'obbligo di copertura del rischio operativo, qualora lo si ritenga necessario e adeguato al rischio.

Emendamento 495

Articolo 45 quater (nuovo)

 

Articolo 45 quater

 

1. Le disposizioni riguardanti i requisiti patrimoniali di cui alla presente direttiva e alla direttiva [2000/12/CE] non si applicano alle imprese d'investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi d'investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, punti 5, 6, 7 e 10 della direttiva 2004/39/CE fino a quando la Commissione non avrà presentato, sulla base di consultazioni pubbliche e alla luce delle discussioni con le autorità competenti, una relazione sui risultati indicati al paragrafo 2, lettere a) e b), che seguono e in materia non siano stati approvati emendamenti dal Parlamento e dal Consiglio.

 

2. La relazione di cui al paragrafo 1 esamina i punti seguenti:

 

a) un regime appropriato per la vigilanza prudenziale delle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi d'investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, punti 5, 6, 7 e 10 della direttiva 2004/39/CE;

 

b) l'opportunità di modificare la direttiva 2004/39/CE onde introdurre un'ulteriore categoria di impresa d'investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi d'investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, punti 5, 6, 7 e 10 della direttiva 2004/39/CE;

Motivazione

Il relatore lascia alle autorità nazionali riunite nel comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria la facoltà stabilire, per un periodo limitato nel tempo, un massimale comune per l'aumento dei requisiti patrimoniali risultanti dall'obbligo di copertura del rischio operativo, qualora lo si ritenga necessario e adeguato al rischio.

Emendamento 496

Articolo 46, paragrafo 1, comma 2

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 31 dicembre 2006.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Emendamento 497

Articolo 47, paragrafo 1, lettera a)

a) i riferimenti contenuti nell’allegato II, punto 6 della direttiva [2000/12/CE] sono intesi come riferimenti alla direttiva 2000/12/CE nel testo in vigore prima della data di cui all’articolo 46;

a) i riferimenti contenuti nell’allegato II, punto 6 della presente direttiva alla direttiva [2000/12/CE] sono intesi come riferimenti alla direttiva 2000/12/CE nel testo in vigore prima della data di cui all’articolo 46;

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio.

Emendamento 498

Articolo 47, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. Per quanto riguarda le posizioni del portafoglio di negoziazione, la data di cui all'articolo 152, paragrafo ,7 della direttiva [2000/12/CE] è differita al 1° gennaio 2009 oppure alla data in cui entra in vigore l'eventuale revisione del trattamento del rischio di controparte, a norma dell'articolo 41 della presente direttiva, a seconda della data più prossima.

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio la quale prevede un periodo transitorio che consente una verifica dell'articolo 41.

Emendamento 499

Articolo 47, paragrafo 1, lettera b)

b) L’allegato II, punto 4.1., si applica nel testo in vigore prima della data di cui all’articolo 46.

b) L’allegato II, punto 4.1. della direttiva [93/6/CEE], si applica nel testo in vigore prima della data di cui all’articolo 46.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 500

Articolo 47 bis (nuovo)

 

Articolo 47 bis

 

Entro quattro anni dalla data di cui all'articolo 46, paragrafo 1, la Commissione procede a un riesame ed elabora una relazione sull'applicazione della presente direttiva, che presenta poi al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente corredata da opportune proposte di emendamento.

Emendamento 501

Allegato 1, titolo (nuovo) (prima del punto 8)

A. Trattamento nei confronti del venditore della protezione

Motivazione

Re-ordering is required to clarify the treatment of the main forms of credit derivatives, distinguishing between the capital charge applied to the protection seller and that applied to the protection buyer, as well as between single name and multiple name credit linked notes.

Emendamento 502

Allegato 1, punto 8, alinea

8. Per i derivati su crediti, salvo disposizioni contrarie, va utilizzato l’ammontare nozionale del contratto derivato sul credito. Nel calcolo della copertura patrimoniale richiesta per il rischio di mercato della parte che assume il rischio di credito (il “venditore della protezione”), le posizioni sono determinate come segue:

8. Nel calcolo della copertura patrimoniale richiesta per il rischio di mercato della parte che assume il rischio di credito (il “venditore della protezione”), salvo disposizioni contrarie, va utilizzato l’ammontare nozionale del contratto derivato sul credito. Ai fini del calcolo del carico di rischio specifico, diverso da quello dei total return swaps, la scadenza del contratto di credito derivativo si applica in luogo della scadenza dell'obbligazione. Le posizioni sono determinate come segue:

Motivazione

Change necessary to ensure clarity and consistency between the Directive and the Basel Accord.

Emendamento 503

Allegato 1, punto 8, comma 2

Un total return swap dà origine a una posizione lunga nel rischio generale di mercato dell’obbligazione di riferimento e una posizione corta nel rischio generale di mercato di un titolo di Stato al quale è assegnata una ponderazione del rischio dello 0% ai sensi dell’allegato VI della direttiva [2000/12/CE]. Esso dà inoltre origine a una posizione lunga nel rischio specifico dell’obbligazione di riferimento.

(i) Un total return swap dà origine a una posizione lunga nel rischio generale di mercato dell’obbligazione di riferimento e una posizione corta nel rischio generale di mercato di un titolo di Stato con una scadenza di durata pari al periodo che va fino alla successiva fissazione del tasso di interesse e al quale è assegnata una ponderazione del rischio dello 0% ai sensi dell’allegato VI della direttiva [2000/12/CE]. Esso dà inoltre origine a una posizione lunga nel rischio specifico dell’obbligazione di riferimento.

Motivazione

Change necessary to ensure clarity and consistency between the Directive and the Basel Accord.

Emendamento 504

Allegato 1, punto 8, comma 3

Un credit default swap non dà origine ad una posizione per il rischio generale di mercato. Ai fini del rischio specifico, l’ente deve registrare una posizione lunga sintetica in una obbligazione dell’entità di riferimento. Se il prodotto comporta il pagamento di premi o di interessi, i flussi di cassa corrispondenti vanno rappresentati come posizioni nozionali in un titolo di Stato con un corrispondente tasso fisso o variabile.

(ii) Un credit default swap non dà origine ad una posizione per il rischio generale di mercato. Ai fini del rischio specifico, l’ente deve registrare una posizione lunga sintetica in una obbligazione dell’entità di riferimento, a meno che il derivativo non abbia una notazione e soddisfi le condizioni per essere considerato una voce di debito qualificata, caso in cui può essere registrata un'unica posizione lunga. Se il prodotto comporta il pagamento di premi o di interessi, i flussi di cassa corrispondenti vanno rappresentati come posizioni nozionali in titoli di Stato.

Motivazione

Change necessary to ensure clarity and consistency between the Directive and the Basel Accord.

Emendamento 505

Allegato 1, punto 8, comma 4

Una credit linked note (strumento collegato al merito di credito) dà origine a una posizione lunga nel rischio generale di mercato della note stessa, come un prodotto derivato su interessi. Ai fini del rischio specifico, nasce una posizione lunga sintetica in una obbligazione dell’entità di riferimento. Inoltre, nasce una posizione lunga nel rischio specifico dell'emittente della note.

(iii) Una credit linked note (strumento collegato al merito di credito) a un solo nome dà origine a una posizione lunga nel rischio generale di mercato della note stessa, come un prodotto derivato su interessi. Ai fini del rischio specifico, nasce una posizione lunga sintetica in una obbligazione dell’entità di riferimento. Un'ulteriore posizione lunga nasce nell'emittente della note. Allorché la credit linked note beneficia di una notazione esterna e soddisfa i requisiti per essere considerata un titolo di credito ammissibile, può essere registrata un'unica posizione lunga nel rischio specifico della note.

Motivazione

Change necessary to ensure clarity and consistency between the Directive and the Basel Accord.

Emendamento 506

Allegato 1, punto 8, comma 5

Un paniere first-asset-to-default dà origine a una posizione pari all’ammontare nozionale in una obbligazione di ciascuna entità di riferimento. Se l’ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio è minore del requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo di cui alla prima frase del presente comma, l’importo del pagamento massimo può essere preso come requisito patrimoniale per il rischio specifico.

soppresso

Motivazione

Change necessary to ensure clarity and consistency between the Directive and the Basel Accord.

Emendamento 507

Allegato 1, punto 8, comma 6

Un paniere second-asset-to-default dà origine a una posizione pari all’ammontare nozionale in una obbligazione di ciascuna entità di riferimento meno una (quella con il requisito patrimoniale più basso per il rischio specifico). Se l’ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio è minore del requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo di cui alla prima frase del presente comma, detto ammontare può essere preso come requisito patrimoniale per il rischio specifico.

soppresso

Motivazione

Change necessary to ensure clarity and consistency between the Directive and the Basel Accord.

Emendamento 508

Allegato 1, punto 8, comma 7

Se un paniere credit linked note ha un rating esterno e soddisfa le condizioni per essere considerato una voce di debito qualificata, può essere registrata un’unica posizione lunga con il rischio specifico dell’emittente della note invece delle posizioni di rischio specifiche per tutte le entità di riferimento.

soppresso

Motivazione

Change necessary to ensure clarity and consistency between the Directive and the Basel Accord.

Emendamento 509

Allegato 1, punto 8, comma 8

Un prodotto basato su un paniere che garantisce una protezione proporzionale dà origine ad una posizione in ciascuna entità di riferimento ai fini del rischio specifico: l'ammontare nozionale totale del contratto è ripartito tra le posizioni secondo la proporzione dell’ammontare nozionale totale che è rappresentata da ciascuna esposizione verso un’entità di riferimento. Se può essere scelta più di una obbligazione di una entità di riferimento, il rischio specifico è determinato dall’obbligazione con la ponderazione per il rischio più elevata. Invece della scadenza dell’obbligazione si applica la scadenza del contratto derivato su crediti.

iv) Oltre a una posizione lunga nel rischio specifico dell'emittente della note, una credit linked note a più nomi che garantisce una protezione proporzionale dà origine ad una posizione in ciascuna entità di riferimento in cui l'ammontare nozionale totale del contratto è ripartito tra le posizioni secondo la proporzione dell’ammontare nozionale totale che è rappresentata da ciascuna esposizione verso un’entità di riferimento. Se può essere scelta più di una obbligazione di una entità di riferimento, il rischio specifico è determinato dall’obbligazione con la ponderazione per il rischio più elevata.

 

Allorché la credit linked note a più nomi beneficia di una notazione esterna e soddisfa i requisiti per essere considerata un titolo di credito ammissibile, può essere registrata un'unica posizione lunga nel rischio specifico della note.

Motivazione

Change necessary to ensure clarity and consistency between the Directive and the Basel Accord.

Emendamento 510

Allegato 1, punto 8, comma 8 bis (nuovo)

v) Un credito derivativo first-asset-to-default dà origine a una posizione pari all’ammontare nozionale in una obbligazione di ciascuna entità di riferimento. Se l’ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio è minore del requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo di cui alla prima frase del presente comma, l’importo del pagamento massimo può essere preso come requisito patrimoniale per il rischio specifico.

 

Un credito derivativo second-asset-to-default dà origine a una posizione pari all’ammontare nozionale in una obbligazione di ciascuna entità di riferimento meno una (quella con il requisito patrimoniale più basso per il rischio specifico). Se l’ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio è minore del requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo di cui alla prima frase del presente comma, detto ammontare può essere preso come requisito patrimoniale per il rischio specifico.

 

Allorché un first o second-asset to default derivativo beneficia di una notazione esterna e soddisfa i requisiti per essere considerato un titolo di credito ammissibile, il venditore della protezione deve calcolare solo il rischio specifico che riflette la notazione del derivativo.

Motivazione

Change necessary to ensure clarity and consistency between the Directive and the Basel Accord.

Emendamento 511

Allegato 1, punto 8, titolo (nuovo) (prima del punto 9)

 

B. Trattamento nei confronti del compratore della protezione

Motivazione

Re-ordering is required to clarify the treatment of the main forms of credit derivatives, distinguishing between the capital charge applied to the protection seller and that applied to the protection buyer, as well as between single name and multiple name credit linked notes.

Emendamento 512

Allegato 1, punto 14, tabella 1, colonna 1, riga 2

Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri ai quali sarebbe attribuita una ponderazione di rischio dello 0% secondo l’approccio RSA o IRB.

Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri ai quali sarebbe attribuita una ponderazione di rischio dello 0% secondo l’approccio standardizzato o IRB.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 513

Allegato 1, punto 14, tabella 1, colonna 1, riga 3, frase 1

Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri ai quali sarebbe attribuita una ponderazione di rischio del 20% o del 50% secondo l’approccio RSA o IRB.

Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri ai quali sarebbe attribuita una ponderazione di rischio del 20% o del 50% secondo l’approccio standardizzato.

Motivazione

Cross reference / Typographical error.

Emendamento 514

Allegato I, punto 15, lettera d)

d) sono posizioni lunghe e corte in attività emesse da enti che, secondo quanto stabilito discrezionalmente dalle autorità competenti, sono soggetti ai requisiti di adeguatezza patrimoniale stabiliti nella direttiva [2000/12/CE].

d) posizioni lunghe e corte in attività emesse da enti soggetti ai requisiti di adeguatezza patrimoniale stabiliti nella direttiva [2000/12/CE] che i) sono considerate sufficientemente liquide dagli enti interessati e ii) la cui qualità d'investimento è, a giudizio dell'ente, almeno equivalente a quella delle attività di cui alla precedente lettera a).

Motivazione

Si sostiene la soppressione del diritto di voto nazionale, proposta dal Consiglio.

Emendamento 515

Allegato I, punto 46

46. In tutti i casi che non rientrano nel punto 45, si calcola un requisito patrimoniale per il rischio specifico per ciascuno dei due lati della posizione.

46. In tutti i casi che non rientrano nei punti da 43 a 45, si calcola un requisito patrimoniale per il rischio specifico per ciascuno dei due lati delle posizioni.

Motivazione

Si sostiene il chiarimento e la rettifica del Consiglio.

Emendamento 516

Allegato II, punto 6, comma 2

si considera l’allegato IV della direttiva [2000/12/CE] modificato in modo che, dopo il punto 3), lettera d), si leggano i termini “e derivati su crediti”;

si considera l’allegato IV della direttiva [2000/12/CE] modificato in modo che, dopo il punto 3, si leggano i termini “e derivati su crediti”;

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio.

Emendamento 517

Allegato II, punto 6, comma 3

si considera l’allegato III della direttiva [2000/12/CE] modificato in modo che, dopo la tabella 1 bis, siano inserite le disposizioni seguenti:

si considera l’allegato III della direttiva [2000/12/CE] modificato in modo che, dopo la tabella 1, siano inserite le disposizioni seguenti:

Motivazione

Si sostiene la modifica proposta dal Consiglio.

Emendamento 518

Allegato II, punto 8

8. Ai fini del punto 5, nel caso delle operazioni di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, tutti gli strumenti finanziari e tutte le merci che possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione possono essere riconosciuti come garanzie reali ammissibili. Per le esposizioni dovute a strumenti derivati negoziati fuori borsa contabilizzati nel portafoglio di negoziazione, le merci che possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione possono anche essere riconosciute come garanzie reali ammissibili. Ai fini del calcolo delle correzioni di volatilità, quando gli strumenti finanziari o le merci sono concessi in prestito, venduti o messi a disposizione, o presi in prestito, acquistati o ricevuti a titolo di garanzia o ad altro titolo nel quadro di una simile operazione, gli strumenti e le merci in questione sono trattati allo stesso modo degli strumenti di capitale non inclusi in un indice principale quotati in una borsa riconosciuta.

8. Ai fini del punto 5, nel caso delle operazioni di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, registrate nel portafoglio di negoziazione, tutti gli strumenti finanziari e tutte le merci che possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione possono essere riconosciuti come garanzie reali ammissibili. Per le esposizioni dovute a strumenti derivati negoziati fuori borsa contabilizzati nel portafoglio di negoziazione, le merci che possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione possono anche essere riconosciute come garanzie reali ammissibili. Ai fini del calcolo delle correzioni di volatilità, quando gli strumenti finanziari o le merci non ammissibili a norma dell'allegato VIII della direttiva [2000/12/CE] sono concessi in prestito, venduti o messi a disposizione, o presi in prestito, acquistati o ricevuti a titolo di garanzia o ad altro titolo nel quadro di una simile operazione e l'istituto adotta l'approccio supervisore di correzione di volatilità, a norma dell'allegato VIII, parte 3, della direttiva [2000/12/CE], gli strumenti e le merci in questione sono trattati allo stesso modo degli strumenti di capitale non inclusi in un indice principale quotati in una borsa riconosciuta.

 

Allorché gli istituti adottano l'approccio di valutazione proria per le correzioni di volatilità, a norma dell'allegato III, parte 3, della direttiva [2000/12/CE] in relazione a strumenti finanziari o a merci che non sono ammissibili a norma dell'allegato VIII della direttiva [2000/12/CE], le correzioni di volatilità devono essere calcolate per ogni singolo elemento. Allorché gli istituti adottano l'approccio modelli interni, definito all'allegato VII, parte 3, della direttiva [2000/12/CE], essi possono applicare tale approccio anche al portafoglio di negoziazione.

Motivazione

The proposed amendment makes the Directive consistent with paragraph 703 of the Basel Framework, which provides firms with the option to apply haircutting methodologies to collateral in the trading book. The ECOFIN supported the inclusion of the own estimates approach, but not the recognition of the Internal Models Approach. Although this area will probably be revisited by the Trading Book Review, it is important that this methodology should be an option available to firms.

Emendamento 519

Allegato II, punto 9, lettera b)

b) tutti gli elementi concessi in prestito, venduti o messi a disposizione, o presi in prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell’operazione possono essere riconosciuti come garanzie finanziarie ammissibili ai sensi delle disposizioni del titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 3 della direttiva [2000/12/CE] senza che venga applicato il punto 8 del presente allegato.

b) tutti gli elementi presi in prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell’operazione possono essere riconosciuti come garanzie finanziarie ammissibili ai sensi delle disposizioni del titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 3 della direttiva [2000/12/CE] senza che venga applicato il punto 8 del presente allegato.

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio che chiarisce il testo.

Emendamento 520

Allegato V, punto 13, comma 4

Per le quote di OIC vengono computate le posizioni attuali in valuta estera dell’OIC. Gli enti possono utilizzare informazioni relative alle posizioni in valuta dell’OIC fornite da terzi, se l’esattezza di dette informazioni è adeguatamente garantita. Se l’ente non è al corrente delle posizioni in valuta estera dell’OIC, si presume che l’OIC sia investito in valuta fino al limite massimo consentito per la valuta estera dal mandato d’investimento dell’OIC stesso e l’ente, per le posizioni del portafoglio di negoziazione, computa l’esposizione indiretta massima che potrebbe raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l'OIC nel calcolare il proprio requisito patrimoniale per il rischio di cambio. A tal fine aumenta proporzionalmente la posizione nelle quote dell’OIC fino all’esposizione massima agli elementi degli investimenti sottostanti che consegue dal mandato di gestione del fondo. La posizione ipotetica dell’OIC in valuta estera è trattata come una valuta distinta secondo il trattamento degli investimenti in oro. Se invece è nota la direzione degli investimenti dell’OIC, la posizione lunga complessiva può essere sommata alla posizione complessiva aperta lunga in valuta e la posizione corta complessiva può essere sommata con la posizione complessiva aperta corta in valuta. Non sarebbe consentita alcuna compensazione tra dette posizioni prima del calcolo.

Per le quote di OIC vengono computate le posizioni attuali in valuta estera dell’OIC. Gli enti possono utilizzare informazioni relative alle posizioni in valuta dell’OIC fornite da terzi, se l’esattezza di dette informazioni è adeguatamente garantita. Se l’ente non è al corrente delle posizioni in valuta estera dell’OIC, tale posizione dovrebbe essere stralciata e trattata in conformità dell'allegato III, punto 2.1.

Motivazione

Si sostiene la proposta di modifica del Consiglio.

Emendamento 521

Allegato VII, parte B, punto 2, lettera b)

b) linee di segnalazione gerarchica chiare e indipendenti (nella fattispecie, indipendenti dal front office) per l’unità responsabile del processo di valutazione.

b) linee di segnalazione gerarchica chiare per l’unità responsabile del processo di verifica.

Motivazione

The requirement that there should be independent reporting lines appears to contradict the process whereby traders are responsible for marking positions in the first instance with independent price verification being carried out by a separate department as recognised in paragraph 7. The core concept is that a clear and robust verification process should exist. The requirement to demonstrate independence may compromise the ability of traders to function, without enhancing the risk management of the environment.

Emendamento 522

Allegato VII, parte B, punto 6, lettera b)

b) i dati di mercato provengono da una fonte informativa che sia, per quanto possibile, in linea con i prezzi di mercato; la correttezza dei dati di mercato per la specifica posizione oggetto di valutazione e i parametri del modello vanno verificati quotidianamente;

b) i dati di mercato provengono da una fonte informativa che sia, per quanto possibile, in linea con i prezzi di mercato; la correttezza dei dati di mercato per la specifica posizione oggetto di valutazione e i parametri del modello vanno verificati frequentemente;

Motivazione

Si sostiene la modifica proposta dal Consiglio.

  • [1]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

I.          Introduzione

Sulla base della «Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali per le banche attive a livello internazionale — Nuovo schema di regolamentazione» (Basilea II) del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) del 26 giugno 2004, il 14 luglio 2004 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva concernente la rifusione delle direttive 2000/12/CE e 93/6/CEE sui fondi propri. Il 9 luglio 2003, il Parlamento europeo ha presentato una relazione d’iniziativa, facendo riferimento al terzo documento di consultazione elaborato dai servizi della Commissione sui requisiti relativi al capitale proprio per gli istituti di credito e le imprese di investimento.

Le normative europee vigenti si fondano sull’accordo di Basilea sul capitale, del 1988 (Basilea I). Nel corso degli anni è emerso che il capitale proprio disciplinato dalla regolamentazione corrisponde in misura sempre minore, per livello e composizione, al capitale totale, ossia a quello interno alla banca, ritenuto indispensabile per la copertura dei rischi. Fra le ragioni addotte vi sono:

· La copertura delle attività di rischio, finora forfettaria, consente solo una minima differenziazione dei requisiti patrimoniali.

· Fino ad ora la legislazione non ha mai richiesto la riserva di capitale per il cosiddetto rischio operativo, benché quest’ultimo rappresenti un notevole fattore di rischio.

· Il contesto attuale non consente di prendere in considerazione strumenti finanziari e metodi più recenti per il controllo del rischio di credito.

· In alcuni ambiti (ad esempio quello della cartolarizzazione) si effettua un arbitraggio sul capitale, ossia si preferiscono le attività economiche per le quali, rispetto ad altre attività economiche rischiose, non esistono requisiti patrimoniali, oppure questi ultimi sono troppo esigui.

II.       Obiettivo e struttura delle nuove disposizioni relative ai fondi propri

La proposta presentata dalla Commissione per la rifusione delle direttive 2000/12/CE e 93/6/CEE prevede di innalzare notevolmente i requisiti patrimoniali in funzione del rischio di credito, nonché di tenere conto degli sviluppi più recenti relativi ai mercati finanziari e alla gestione dei rischi degli enti creditizi, al fine di giungere ad una maggiore convergenza del capitale totale con quello disciplinato dalla regolamentazione. Inoltre, nel quadro dei requisiti per i fondi patrimoniali, saranno presi in considerazione per la prima volta, oltre ai rischi di credito (e di mercato), anche rischi operativi, nonché disposizioni per la cartolarizzazione e tecniche per l’attenuazione del rischio di credito. Entrambe le direttive dovranno essere obbligatoriamente applicate, come in precedenza, a tutti gli enti creditizi e le imprese di investimento dell’UE, a prescindere dalle loro dimensioni, nel rispetto del mercato interno comunitario e con l’obiettivo di impedire distorsioni della concorrenza. Per poter tenere conto delle differenze strutturali nei mercati finanziari dei 25 Stati membri dell’UE, nonché delle maggiori differenze fra i vari istituti, sono previste opzioni nazionali. Si prevedono inoltre deroghe per le imprese di investimento.

La proposta di direttiva adotta il modello delineato nell’accordo di Basilea, basato su tre pilastri. L’elemento centrale delle disposizioni è rappresentato dai requisiti patrimoniali minimi, definiti al pilastro I. Esistono varie e complesse procedure per la valutazione del rischio di credito [metodo standardizzato, metodo IRB di base (approccio basato su sistemi di internal rating) e metodo IRB avanzato] e del rischio operativo [metodo base dell’indicatore, metodo standardizzato, metodo avanzato di misurazione (AMA)]. L’obiettivo di tale «concetto evolutivo» è preservare gli enti minori dall'eccessiva pressione dovuta all'introduzione dei requisiti patrimoniali; allo stesso tempo si mira a fornire loro l’impulso, nonché la possibilità, di passare gradualmente a procedimenti più sensibili al rischio, avvicinando ulteriormente il capitale disciplinato dalla regolamentazione a quello totale. Accanto ai metodi di misurazione quantitativi indicati nel pilastro I, che sono considerati di per sé insufficienti, per garantire la solvibilità di una banca si applica un controllo qualitativo rafforzato delle banche, (il cosiddetto pilastro I), nonché un potenziamento della disciplina di mercato, mediante le disposizioni del pilastro III.

III.      Punti di discussione

Diversamente dalla direttiva europea sui fondi propri, la quale è giuridicamente vincolante per tutti gli istituti bancari e le imprese di investimento dell’UE, lo schema di regolamentazione di Basilea è una raccomandazione priva di forza giuridica, indirizzata alle banche che operano a livello internazionale. Esso mira dunque a non mettere a rischio la competitività a livello internazionale ed europeo di gruppi europei con attività transfrontaliere. È tuttavia necessario tenere conto, allo stesso tempo, delle parità di condizioni a livello nazionale. A questo proposito occorre prendere in considerazione la diversità delle strutture, per evitare di favorire determinati gruppi. A livello nazionale, inoltre, sono in particolare gli enti creditizi più piccoli, che optano per il metodo standardizzato, a temere di subire un pregiudizio nel riconoscimento di garanzie di credito e costi di attuazione elevati in proporzione alle loro dimensioni. A livello europeo il numero elevato di opzioni nazionali, pari quasi a 150, è fonte di preoccupazione. Per contro, una tempestiva attuazione delle nuove normative è nell’interesse della stragrande maggioranza degli istituti bancari. I soggetti economici debitori, in particolare le piccole e medie imprese, richiedono un adeguato grado di trasparenza nel processo di rating delle banche. Fra i punti in discussione oggetto di controversia figurano:

1) Il campo d’applicazione della direttiva

Per quanto concerne il campo d’applicazione delle disposizioni relative ai fondi propri, la Commissione ha scelto un approccio che si discosta dallo schema di Basilea. Lo schema di regolamentazione di Basilea prevede essenzialmente, per le banche attive a livello internazionale, l’applicazione al gruppo bancario considerato su base consolidata. Occorre pertanto procedere ad un subconsolidamento, ossia lo schema di regolamentazione deve essere applicato anche a ciascun livello del gruppo bancario sulla base di un’integrazione globale. A tutela di chi deposita, le autorità di vigilanza devono inoltre verificare che le singole banche o i gruppi bancari dispongano di un capitale proprio adeguato. La proposta della Commissione prevede sostanzialmente la vigilanza sui singoli istituti (articolo 68, paragrafo 1 della direttiva 2000/12/CE). L’articolo 69 prevede anche la possibilità, per le autorità nazionali di vigilanza, di esentare dalla vigilanza sui singoli istituti gli enti creditizi subordinati di un gruppo bancario, purché sussistano determinati presupposti; in tal caso il capitale proprio della filiazione nazionale può essere considerato a livello di casa madre.

Per quanto concerne la conformità ai presupposti enunciati all’articolo 69, alcuni auspicano l’applicazione generalizzata delle disposizioni (cancellazione dell’opzione) ed il conseguente ampliamento della norma alle filiazioni europee, mentre altri valutano criticamente la possibilità di mantenere il capitale proprio solo a livello di gruppo per ragioni di ponderazione del rischio. Questi ultimi dubitano inoltre della compatibilità di un’estensione alle filiazioni europee con i benefici dello schema di Basilea, poiché in tal caso né la vigilanza sui singoli istituti, ritenuta sostanzialmente indispensabile in seno all’UE, né il subconsolidamento e la verifica previsti a Basilea per le banche «attive a livello internazionale» potrebbero essere efficaci a livello individuale.

Il relatore ritiene che sarebbe opportuno considerare la cancellazione delle opzioni per quanto concerne la conformità ai severi presupposti succitati — alla luce, in particolare, della limitazione temporale relativa alla trasferibilità dei fondi propri — poiché in tal modo si potrebbero evitare distorsioni della concorrenza in seno all’UE. Appare tuttavia prematuro estendere la norma alle filiazioni europee. Alla luce dei progressi dell’integrazione europea è però auspicabile l'introduzione di una clausola di revisione, in forza della quale la Commissione verifichi, dopo un determinato periodo, i presupposti per l’estensione dell’articolo 69.

2) La gestione dei crediti infragruppo

L’articolo 80, paragrafo 7, regola la gestione dei crediti infragruppo, ossia i rapporti di credito fra le imprese madri e le filiazioni, nonché fra le filiazioni dello stesso gruppo. Anche questo punto è oggetto di controversia. La proposta di direttiva prevede la possibile attribuzione ai crediti infragruppo nazionali di una ponderazione di rischio pari allo zero per cento, a discrezione delle autorità nazionali, purché si tratti di un gruppo creditizio, la filiazione sia inserita in un consolidamento integrale e sia attuata una gestione centralizzata dei rischi.

Alcuni, fra i quali la BCE, ritengono che, in linea generale, una ponderazione pari a zero dei crediti infragruppo non sia adeguata ai rischi e sia quindi inammissibile. Altri pongono in rilievo il fatto che una ponderazione pari a zero dei crediti infragruppo sia fattibile già oggi e trovi applicazione in alcuni Stati membri dell’UE senza obiezioni. Ai fini del mercato interno si raccomanda un’estensione della normativa ai crediti intergruppo a livello europeo. Si discute anche in merito alla questione dei criteri fondamentali da applicare per la concessione di tale privilegio. In questo ambito il criterio determinante dovrebbe essere l’esposizione al rischio.

Il relatore ritiene che si debba affermare il principio secondo il quale rischi uguali devono essere gestiti nello stesso modo e che le autorità nazionali di controllo debbano avere potere discrezionale nel formulare tale giudizio. Anche in questo punto occorre esaminare criticamente l’estensione della normativa alle filiazioni presenti nell’UE, alla luce dell’attuale grado di integrazione dei mercati finanziari europei e del quadro giuridico; è comunque auspicabile che il quadro complessivo sia sottoposto ad una revisione dopo un periodo di cinque anni.

3)        La ripartizione dei compiti fra gli enti preposti all’esercizio della vigilanza nello Stato membro d’origine e quelli corrispondenti nello Stato membro ospitante

In forza dell’articolo 129 della direttiva 2000/12/CE, all’autorità preposta alla vigilanza su base consolidata nello Stato membro d’origine è attribuito un ruolo più importante di quanto non abbia avuto finora rispetto all’autorità preposta alla vigilanza nello Stato membro ospitante. L’articolo 129 consente di presentare una richiesta unitaria a livello di gruppo per i metodi IRB e AMA, nonché per il metodo dei modelli interni per i rischi di mercato; in conseguenza di detta richiesta, le autorità di vigilanza dei gruppi di imprese devono concordare una normativa comune per l’autorizzazione della procedura. Se non si trova un accordo entro sei mesi, la proposta della Commissione prescrive disposizioni comuni obbligatorie per tutte le autorità di vigilanza interessate, applicabili dal responsabile della vigilanza dell’impresa madre. Fino ad ora la sorveglianza delle filiazioni è stata di competenza dell’autorità preposta alla vigilanza nello Stato membro ospitante.

Qualcuno ritiene che la proposta della Commissione abbia una portata troppo vasta. Essa non rispetterebbe il diritto d’intervento degli enti preposti alla vigilanza nello Stato membro ospitante e lascerebbe aperte complesse questioni giuridiche. Occorre inoltre esaminare criticamente l’eventualità di una disgregazione della responsabilità nazionale relativa alla stabilità del sistema bancario e all’assunzione di parti rilevanti della vigilanza bancaria da parte di un’autorità straniera, soprattutto in caso di crisi. La proposta in questione suscita inoltre perplessità in materia di concorrenza, poiché su mercati finanziari nazionali fortemente dominati dai gruppi bancari stranieri i sistemi di internal rating di banche concorrenti sarebbero autorizzati da diversi enti di vigilanza europei. Contro le precedenti osservazioni si fa valere il fatto che senza le disposizioni dell’articolo 129 gli enti creditizi attivi a livello europeo dovrebbero operare nel peggiore dei casi con altri 24 modelli, ossia requisiti patrimoniali, che determinerebbero fra l’altro costi elevati; senza il termine di sei mesi il sistema non potrebbe essere operativo. Sarebbe dunque necessario un ampliamento della competenza degli enti di vigilanza dello Stato membro d’origine nell’ambito del II e del III pilastro.

Il relatore ritiene che le disposizioni di cui all’articolo 129 debbano essere sostanzialmente mantenute. Fra i presupposti per un ampliamento delle competenze degli enti di vigilanza dello Stato membro d’origine vi sono un sistema di garanzia dei depositi armonizzato e un diritto amministrativo comune, nonché lo scioglimento della questione dei «mutuanti di ultima istanza». Poiché nei prossimi anni si compiranno progressi in questi settori, si accoglie con favore la clausola di revisione proposta dal Consiglio. Lo stesso vale per la possibilità che il ruolo più importante degli enti preposti alla vigilanza su base consolidata non dia buoni risultati.

IV       Comitatologia

La presente direttiva non è una direttiva Lamfalussy nel senso originario. Tuttavia, ai fini della sua modifica si propone la procedura Lamfalussy. Il relatore ritiene sia indispensabile mettere in previsione il diritto di avocazione (la cosiddetta "call-back option") per il Parlamento, al fine di garantire i diritti di quest'ultimo.

PARERE della commissione giuridica (8.6.2005)

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari


1. sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rifusione della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio
(COM(2004)0486 – C6‑0141/2004 – 2004/0155(COD))2. sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rifusione della direttiva del Consiglio 93/6/CEE, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi
(COM(2004)0486 – C6‑0144/2004 – 2004/0159(COD))

Relatrice per parere: Maria Berger

BREVE MOTIVAZIONE

L'accordo di Basilea del 1988 (Basilea I) aveva portato all'adozione di requisiti patrimoniali minimi in più di 100 paesi. L'UE ha approvato, tra l'altro, la direttiva 2000/12/CE, che ha consolidato precedenti direttive riguardanti il coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e il rischio derivante per questi ultimi dalla concessione di crediti. La direttiva 93/6/CEE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ha esteso alle imprese d'investimento sia il rischio creditizio che il rischio di mercato. Le nuove proposte (che attuano nell'UE il nuovo accordo di Basilea - Basilea II) mirano ad eliminare le carenze sinora individuate, assicurando che il capitale degli istituti finanziari rifletta meglio i rischi cui essi sono esposti, e precisano le modalità di applicazione dei requisiti alle singole imprese di investimento, ai gruppi di imprese e ai gruppi misti. La vostra relatrice desidera esprimere il suo sostegno ai principali obiettivi delle proposte e al necessario aggiornamento delle norme, in risposta ai significativi progressi compiuti nelle tecniche di misurazione e di gestione del rischio nei servizi finanziari.

La relatrice vorrebbe tuttavia proporre alcuni emendamenti che possono contribuire a semplificare il sistema dei requisiti patrimoniali. Alcuni di questi emendamenti riguardano l'eliminazione delle discrezionalità nazionali allo scopo di migliorare l'armonizzazione delle normative nel mercato interno. Molte di queste soppressioni sono raccomandate anche dalle autorità nazionali di vigilanza presenti nel CEBS.

La proposta applica la "tecnica della rifusione", conformemente all'Accordo interistituzionale 2002/C 77/01, che consente di apportare modifiche sostanziali alla legislazione esistente senza un'autonoma direttiva di modifica. La relatrice considera giusta la scelta dell'articolo 47, paragrafo 2 del trattato CE come base giuridica della proposta in esame. Il principio di sussidiarietà è rispettato, essendo la direttiva lo strumento più adeguato per realizzare gli obiettivi perseguiti. Poiché le direttive si limitano ai requisiti necessari, è rispettato anche il principio di proporzionalità.

Va rilevato tuttavia che l'Accordo Basilea II è stato deciso al di fuori delle procedure legislative della Comunità europea, il che potrebbe far sorgere legittimi dubbi sul mandato democratico della proposta. Per quanto concerne la rifusione della direttiva 2000/12/CE, ciò vale in particolare per le modifiche proposte alle competenze di esecuzione, laddove la Commissione è autorizzata, fra l'altro, a modificare gli articoli 56-67 che disciplinano i fondi propri (Sezione l del Capo 2). Nel caso della direttiva 93/6/CEE, la Commissione è autorizzata fra l'altro a modificare le categorie delle imprese di investimento di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, nonché le disposizioni tecniche degli Allegati da I a VII. Al fine di assicurare un adeguato controllo sulle conseguenti modifiche della regolamentazione sostanziale, è quindi necessario introdurre l'opportuno sistema di comitato, compresa la clausola di caducità ("sunset clause") già prevista. ad esempio, nella direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA 1

Testo della Commissione[1]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 63 bis (nuovo)

 

(63 bis) Il Parlamento europeo dovrebbe disporre di un periodo di tre mesi dalla prima trasmissione dei progetti di emendamenti e di misure di esecuzione per esaminarli e pronunciarsi in merito. Tuttavia, in casi urgenti e debitamente motivati, questo periodo può essere abbreviato. Se entro tale periodo il Parlamento europeo approva una risoluzione, la Commissione è tenuta a riesaminare i progetti di emendamenti o di misure.

Motivazione

Il presente considerando mira a tutelare i poteri del Parlamento europeo nell'ambito della procedura di comitato di cui all'articolo 151 modificato.

Emendamento 2

Articolo 89, paragrafo 1, lettera a)

a) per la classe di esposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera a), qualora, dato il numero limitato di controparti importanti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti creditizi dotarsi di un sistema di rating per dette controparti;

a) per la classe di esposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera a), qualora (soppressione) il numero (soppressione) di controparti importanti sia limitato o risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti creditizi dotarsi di un sistema di rating per dette controparti;

Motivazione

Data la difficoltà di applicare, anche nel caso di un numero più elevato di controparti, modelli di rating selettivi per la classe di esposizioni (amministrazioni centrali e banche centrali) di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera a), si dovrebbe prevedere la possibilità di un'applicazione parziale del metodo standard, soprattutto tenendo conto degli enti creditizi più piccoli, anche quando si verifica solo una delle due condizioni d'applicazione.

Emendamento 3

Articolo 129, paragrafo 2

2. Quando una domanda per l'ottenimento di un'autorizzazione di cui rispettivamente all'articolo 84, paragrafo 1, all'articolo 87, paragrafo 9 e all'articolo 105 è presentata da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, le autorità competenti decidono di comune accordo, dopo essersi ampiamente consultate, se concedere l'autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione.

2. Quando una domanda per l'ottenimento di un'autorizzazione di cui rispettivamente all'articolo 84, paragrafo 1, all'articolo 87, paragrafo 9 e all'articolo 105 è presentata, con una domanda congiunta all'autorità competente di cui al paragrafo 1, da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, le autorità competenti fanno quanto in loro potere per raggiungere, entro sei mesi, una decisione comune sulla domanda nonché sulle eventuali condizioni cui subordinare tale autorizzazione.

Le domande di cui al primo comma sono presentate esclusivamente all'autorità competente di cui al paragrafo 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le autorità competenti decidono insieme, al massimo entro sei mesi e in un unico documento, in merito alla domanda. Tale documento è trasmesso al richiedente. In mancanza di una decisione entro il termine di sei mesi, è l'autorità competente di cui al paragrafo 1 a decidere in merito alla domanda.

Il periodo indicato al primo comma inizia alla data di ricezione della domanda completa da parte dell'autorità competente di cui al paragrafo 1, che la trasmette senza indugio alle altre autorità competenti. In mancanza di una decisione comune delle autorità competenti entro il termine di sei mesi, è l'autorità competente di cui al paragrafo 1 a decidere in merito alla domanda, tenendo conto delle osservazioni e delle riserve formulate dalle altre autorità competenti nel periodo di sei mesi.

 

La decisione comune ai sensi del primo comma e la decisione di cui al secondo comma sono messe a punto, unitamente ad una motivazione completa, dall'autorità competente di cui al paragrafo 1 e inoltrate al richiedente e alle altre autorità competenti. Ogni richiedente può presentare ricorso contro una decisione adottata nei suoi confronti. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente direttiva, le domande presentate a norma del primo comma sono trattate in base alle disposizioni giuridiche e alle procedure dello Stato membro in cui ha sede l'autorità competente indicata al paragrafo 1. Le decisioni adottate ai sensi del primo e secondo comma sono applicabili, senza restrizioni e altre formalità, in tutta la Comunità non appena entrate in vigore nello Stato membro dell'autorità che ha adottato la decisione.

Motivazione

Le proposte di modifica mirano a chiarire l'ambito e la posizione giuridica delle parti che partecipano alla procedura, nonché le disposizioni giuridiche in base alle quali quest'ultima viene attuata, e ciò nell'interesse della certezza giuridica e di una coerente applicazione delle rispettive normative nazionali

Emendamento 4

Articolo 145, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli enti creditizi rendono noti gli elementi chiave del proprio processo di rating alle piccole e medie imprese che richiedono un finanziamento. Qualora le associazioni nazionali degli enti creditizi e quelle delle piccole e medie imprese non concordino prima del 31 dicembre 2006 un codice nazionale di informativa volontaria, le autorità competenti applicano un’appropriata regolamentazione per assicurare che una tale informativa sia realizzata.

Motivazione

La trasparenza del processo di rating rappresenta un tema importante per le PMI. Le banche dovrebbero rendere noti gli elementi chiave del proprio processo di rating a chi richiede il finanziamento. Ciò può essere raggiunto in modo ottimale a livello nazionale.

Emendamento 5

Articolo 151

1. La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo (in appresso "il comitato") istituito con decisione 2004/10/CE della Commissione.

1. La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo (in appresso "il comitato") istituito con decisione 2004/10/CE della Commissione

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica la procedura di comitato di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 della stessa.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

2 bis. Fatte salve le misure di esecuzione già adottate, alla scadenza di un periodo quadriennale successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, è sospesa l'applicazione delle sue disposizioni che richiedono l'adozione di norme tecniche, emendamenti e decisioni ai sensi del paragrafo 2. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare le disposizioni in questione conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato e, a tal fine, le rivedono prima della scadenza del periodo sopra indicato.

Motivazione

Occorre mantenere il controllo democratico sulle modifiche significative apportate agli atti legislativi. La clausola di caducità tutela i poteri del Parlamento europeo nel caso in cui le relative disposizioni dovessero entrare in vigore con il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.

Emendamento 6

Articolo 154, paragrafo 4

4. Fino al 31 dicembre 2011, nel caso delle esposizioni verso imprese, le autorità competenti di ciascuno Stato membro stabiliscono il numero preciso di giorni di arretrato che tutti gli enti creditizi situati sul proprio territorio devono rispettare ai fini della definizione di inadempimento di cui all'allegato VII, parte 4, punto 44, per le esposizioni verso le controparti situate in tale Stato membro. Il termine è compreso tra 90 e 180 giorni, qualora ciò appaia opportuno in base alle condizioni locali. Per le esposizioni verso controparti di questo tipo situate nei territori di altri Stati membri, le autorità competenti fissano un numero di giorni di arretrato che non è più elevato di quello stabilito dall’autorità competente dello Stato membro in questione.

soppresso


Motivazione

Adeguamenti di carattere redazionale che si rendono necessari in seguito alla soppressione del riferimento all'articolo 154, paragrafo 4 nell'Allegato VII, parte 4, punto 44.

Emendamento 7

Articolo 154, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Ai fini dell’allegato VI, Parte 1, punto 58, le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono, fino al 31 dicembre 2011, estendere a un massimo di 180 giorni il termine oltre il quale considerare un’attività scaduta per le esposizioni indicate nell’allegato VI, Parte 1, punti da 13 a 18 e da 39 a 41, ove le condizioni nazionali lo consentano. Tale termine può variare a seconda delle linee di prodotti.

 

Le autorità competenti che non si avvalgono della facoltà di cui al primo comma, per le esposizioni verso le controparti ubicate nel proprio territorio di pertinenza possono prevedere un termine più lungo a fronte delle attività verso controparti ubicate nel territorio degli Stati membri le cui autorità competenti abbiano esercitato tale facoltà. Il termine effettivo deve essere compreso fra 90 giorni e il numero di giorni fissato dalle altre autorità competenti per le esposizioni verso le controparti ubicate all’interno dei rispettivi territori di pertinenza.

 

Motivazione

Quanto disposto nell'emendamento è stato chiaramente dimenticato nel corso delle ultime negoziazioni a Basilea creando un evidente squilibrio tra l’Approccio IRB e Standard. La mancata correzione del testo esistente potrebbe facilmente essere interpretata come uno squilibrio dell’intera nuova struttura regolamentare contro le piccole banche che adotteranno l’Approccio Standard. Un testo simile è stato, inoltre, concordato a livello di Consiglio Europeo nel dicembre 2004.

Emendamento 8

Allegato VI, Parte 1, punto 5

5. Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano la discrezionalità di cui al punto 4, le autorità competenti di altri Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare lo stesso fattore di ponderazione del rischio alle esposizioni verso tale amministrazione centrale o banca centrale denominate e finanziate in quella valuta.

soppresso

Motivazione

L'emendamento si propone di instaurare condizioni eque all'interno di uno Stato membro.

Emendamento 9

Allegato VI, Parte 1, punto 7, alinea

7. Una valutazione del merito di credito di un’agenzia per il credito all’esportazione può essere riconosciuta solo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

7. Un'agenzia per il credito all'esportazione è riconosciuta dalle autorità competenti solo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

Motivazione

L'emendamento chiarisce il testo.

Emendamento 10

Allegato VI, Parte 1, punto 9

9. Fermi restando i punti da 10 a 12, alle esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali si applica un fattore di ponderazione del rischio pari a quello delle esposizioni verso enti. L’esercizio di questa discrezionalità da parte delle autorità competenti è indipendente dall’esercizio della discrezionalità da parte delle autorità competenti di cui all’articolo 80. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato ai punti 30, 31 e 36.

9. Fermi restando i punti da 10 a 12, alle esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali si applica un fattore di ponderazione del rischio pari a quello delle esposizioni verso enti. Tale trattamento è indipendente dall'esercizio della discrezionalità di cui all'articolo 80, paragrafo 3. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato ai punti 30, 31 e 36.

Motivazione

L'emendamento chiarisce il testo.

Emendamento 11

Allegato VI, Parte 1, punto 10

10. A discrezione delle autorità competenti, le esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali possono essere trattate come le esposizioni verso le amministrazioni centrali di rispettiva appartenenza, a condizione che non vi sia nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni in quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di inadempimento.

10. Le esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali sono trattate come le esposizioni verso le amministrazioni centrali di rispettiva appartenenza, a condizione che non vi sia nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni in quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di inadempimento.

 

Le autorità competenti elaborano e rendono pubblico l'elenco delle amministrazioni regionali e delle autorità locali cui applicare un fattore di ponderazione del rischio equivalente a quello applicato alle amministrazioni centrali.

Motivazione

Alcune discrezionalità nazionali andrebbero soppresse per migliorare l'armonizzazione della normativa nel mercato interno. Molte di queste soppressioni sono raccomandate anche dalle autorità nazionali di vigilanza bancaria.

Emendamento 12

Allegato VI, Parte 1, punto 11

11. Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano la discrezionalità di cui al punto 10, le autorità competenti di altri Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare lo stesso fattore di ponderazione del rischio alle esposizioni verso tali amministrazioni regionali e autorità locali.

soppresso

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle modifiche all'Allegato VI, Parte 1, punto 10, intese a instaurare condizioni eque all'interno di uno Stato membro.

Emendamento 13

Allegato VI, Parte 1, punto 28

28. Alle esposizioni verso enti aventi una durata originaria effettiva superiore a tre mesi per le quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un’ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 4, nel rispetto dell’attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi della scala di valutazione del merito di credito.

soppresso

Tabella 4

soppressa

Motivazione

Viene eliminata la discrezionalità nazionale.

Emendamento 14

Allegato VI, Parte 1, punto 29

29. Le esposizioni verso enti privi di rating ricevono un fattore di ponderazione del 50%.

soppresso

Motivazione

Viene eliminata la discrezionalità nazionale.

Emendamento 15

Allegato VI, Parte 1, punto 30

30. Alle esposizioni verso enti aventi una durata originaria effettiva pari o inferiore a tre mesi per le quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un’ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 5, nel rispetto dell’attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi della scala di valutazione del merito di credito.

Tabella 5

Classe di merito di credito    1         2  3  4  5  6

Fattori di ponderazione del rischio 20%  20%  20%  50%  50%  150%

 

30. Se un’esposizione interbancaria, cui altrimenti verrebbe attribuita una ponderazione di rischio conformemente al paragrafo 6.3, punto 26, ha una scadenza effettiva originaria pari o inferiore a sei mesi, il coefficiente di ponderazione è attribuito secondo lo schema riportato nella tabella.

 

Tabella 5 (*)

 

(*) Tabella 5

Grado di qualità creditizia assegna-to alle ammini-strazioni centrali

1

2

3

4

5

6

Ponderazione di rischio dell’espo-sizione

20%

20%

20%

50%

50%

150%

Motivazione

Nel quadro delle due opzioni previste per le esposizioni interbancarie va sottolineato che, diversamente dal metodo basato sulla valutazione del merito di credito, di cui auspichiamo la soppressione, il metodo basato sulla ponderazione di rischio relativa alle amministrazioni centrali del paese in cui la banca opera non prevede un trattamento preferenziale dei crediti a breve termine. Oltre a sollecitare l’introduzione di questa possibilità, si raccomanda di ampliare la definizione di “breve termine” per includervi tutti i crediti con vita originaria fino a sei mesi (anziché tre).

Emendamento 16

Allegato VI, Parte 1, punto 31

31.      Alle esposizioni verso enti privi di rating aventi una durata originaria effettiva pari o inferiore a tre mesi si applica un fattore di ponderazione del rischio del 20%.

soppresso

Motivazione

Nel quadro delle due opzioni previste per le esposizioni interbancarie va sottolineato che, diversamente dal metodo basato sulla valutazione del merito di credito, di cui auspichiamo la soppressione, il metodo basato sulla ponderazione di rischio relativa alle amministrazioni centrali del paese in cui la banca opera non prevede un trattamento preferenziale dei crediti a breve termine. Oltre a sollecitare l’introduzione di questa possibilità, si raccomanda di ampliare la definizione di “breve termine” per includervi tutti i crediti con vita originaria fino a sei mesi (anziché tre).

Emendamento 17

Allegato VI, Parte 1, punto 39, comma 1

39. Alle esposizioni per le quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un’ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 5, nel rispetto dell’attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi di una scala di valutazione del merito di credito.

39. Alle esposizioni per le quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un’ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della seguente tabella, nel rispetto dell’attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi di una scala di valutazione del merito di credito.

Motivazione

Precisazione redazionale.

Emendamento 18

Allegato VI, Parte 1, punto 41

41. Le esposizioni che soddisfano i criteri elencati all’articolo 79, paragrafo 2, possono ricevere, a discrezione delle autorità competenti, una ponderazione del rischio del 75%.

41. Le esposizioni che soddisfano i criteri elencati all’articolo 79, paragrafo 2, ricevono una ponderazione del rischio del 75%.

Motivazione

Alcune discrezionalità nazionali andrebbero soppresse per migliorare l'armonizzazione della normativa nel mercato interno. Molte di queste soppressioni sono raccomandate anche dalle autorità nazionali di vigilanza bancaria presenti nel CEBS.

                                                                  Emendamento 19

Allegato VI, Parte 1, punto 58, lettera c)

c)        50%, a discrezione delle autorità competenti, se le rettifiche di valore sono pari ad almeno il 50% della parte non garantita dell’esposizione al lordo delle rettifiche di valore.

soppresso

Motivazione

Alcune discrezionalità nazionali andrebbero soppresse per migliorare l'armonizzazione delle normative nel mercato interno. Molte di queste soppressioni sono raccomandate anche dalle autorità nazionali di vigilanza bancaria.

Emendamento 20

Allegato VI, Parte 1, punto 82

82. Gli Stati membri possono consentire un fattore di ponderazione del 10% per le esposizioni verso enti specializzati nei mercati interbancari e del debito pubblico nel proprio Stato membro di origine, sottoposti a stretta vigilanza dalle autorità competenti, qualora le suddette voci dell'attivo siano pienamente e totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, da voci dell'attivo ponderate allo 0% o al 20% e riconosciute da dette autorità quali garanzie adeguate.

soppresso

Motivazione

Alcune discrezionalità nazionali andrebbero soppresse per migliorare l'armonizzazione delle normative nel mercato interno. Molte di queste soppressioni sono raccomandate anche dalle autorità nazionali di vigilanza bancaria.

Emendamento 21

Allegato VI, Parte 2, punto 9, lettera c (bis) (nuova)

(c bis) l'uso, da parte di almeno due banche, di rating della ECAI per l’analisi del rischio di credito o nel caso di emissione di obbligazioni.

Motivazione

L’emendamento si pone l’obiettivo di rendere più rigoroso il processo di autorizzazione e riconoscimento da parte delle Autorità di Vigilanza delle nuove Agenzie di Rating, al fine di garantirne l’affidabilità per la valutazione del merito creditizio dell’obbligato principale, nel pieno rispetto del principio di “credibilità”.

La “credibilità” da parte del mercato è difatti uno dei requisiti fondamentali per il riconoscimento delle Agenzie di rating ai fini del calcolo dei requisiti di capitale e rappresenta una delle più significative prove della loro affidabilità.

Emendamento 22

Allegato VII, Parte 4, punto 44, lettera b)

b)        il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l’ente creditizio, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.

b)        il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l’ente creditizio, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.

Il conteggio dei giorni di arretrato inizia dal momento in cui il debitore ha superato il limite concesso, ha ricevuto notifica di un limite inferiore al saldo negativo in essere o ha utilizzato credito senza autorizzazione.

Il conteggio dei giorni di arretrato inizia dal momento in cui il debitore ha superato il limite concesso, ha ricevuto notifica di un limite inferiore al saldo negativo in essere o ha utilizzato credito senza autorizzazione.

Per limite concesso si intende un limite notificato al debitore.

Per limite concesso si intende un limite notificato al debitore.

Nel caso delle esposizioni al dettaglio e verso enti del settore pubblico, le autorità competenti fissano un termine per il periodo di arretrato secondo le modalità di cui al punto 48.

 

Nel caso delle esposizioni verso imprese, le autorità competenti possono fissare un termine per il periodo di arretrato secondo le modalità di cui all’articolo 154, paragrafo 4.

 

Nel caso delle esposizioni al dettaglio gli enti creditizi possono applicare la presente definizione a livello di singola operazione.

Nel caso delle esposizioni al dettaglio gli enti creditizi possono applicare la presente definizione a livello di singola operazione.

Motivazione

Le diverse definizioni di inadempimento comportano un ulteriore fattore costo per gli enti creditizi che svolgono un'attività transfrontaliera e possono anche causare gravi distorsioni della concorrenza. Appare quindi necessario stabilire una definizione uniforme dell'inadempimento.

Emendamento 23

Allegato VII, Parte 4, punto 48

48. Nel caso delle esposizioni al dettaglio e verso enti del settore pubblico, le autorità competenti di ciascuno Stato membro stabiliscono il numero preciso di giorni di arretrato che tutti gli enti creditizi situati sul proprio territorio rispettano ai fini della definizione di inadempimento di cui al punto 44, per le esposizioni verso le predette controparti situate in tale Stato. Tale numero è compreso tra 90 e 180 giorni e può variare a seconda delle linee di prodotto. Per le esposizioni verso le predette controparti situate nei territori di altri Stati membri, le autorità competenti fissano un numero di giorni di arretrato che non è più elevato di quello stabilito dall’autorità competente dello Stato membro in questione.

soppresso

Motivazione

Adeguamento redazionale a seguito della soppressione del riferimento al punto 48 nell'Allegato VII, Parte 4, punto 44.

Emendamento 24

Allegato VIII, Parte 1, punto 7, lettera c bis) (nuova)

(c bis) tipologie di attività materiali, diverse da quelle suddette, accettate dalle autorità competenti come garanzie idonee, ove sussistano i seguenti presupposti:

(i) l’esistenza di un mercato liquido per lo smobilizzo della garanzia in modo rapido ed economicamente efficiente;

(ii) la presenza di prezzi di mercato della garanzia certi e accessibili al pubblico. L’ente creditizio deve essere in grado di dimostrare che non vi sono indicazioni di un significativo scostamento del prezzo netto ricevuto alla cessione della garanzia da tali prezzi di mercato.

 

Motivazione

La categoria “other collateral” include ipoteche su navi o su aeromobili. Poiché il loro valore di mercato è prontamente determinabile, queste garanzie reali hanno una effettiva funzione di attenuazione del rischio di credito (credit risk mitigation), la quale tuttavia è riconosciuta unicamente nel metodo IRB. Si auspica che queste tipologie di garanzie reali, il cui uso è abbastanza diffuso nel mercato del credito, possano parimenti concorrere in futuro a una riduzione dei coefficienti patrimoniali per le banche che adottano il metodo standardizzato.

Emendamento 25

Allegato VIII, Parte 2, punto 16, lettera c)

c)        l’autorità competente deve accertare che la copertura è solida e che non esistono precedenti storici dai quali si possa evincere che la copertura della controgaranzia è di fatto inferiore a quella fornita da una garanzia diretta dell’entità in questione.

c)        l'ente creditizio può dimostrare che la copertura è solida e che non esistono precedenti storici dai quali si possa evincere che la copertura della controgaranzia è di fatto inferiore a quella fornita da una garanzia diretta dell’entità in questione.

Motivazione

Gli enti creditizi dovrebbero avere la possibilità di chiedere il riconoscimento delle controgaranzie quale fattore di riduzione del rischio.

Emendamento 26

Allegato VIII, Parte 2, punto 18

18. Nel caso di garanzie personali fornite nel contesto di sistemi di mutua garanzia riconosciuti a tal fine dalle autorità competenti o fornite dalle entità di cui al punto 16 o assistite da una loro controgaranzia, i requisiti di cui alla lettera a) possono essere considerati rispettati quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

18. Nel caso di garanzie personali fornite nel contesto di sistemi di mutua garanzia riconosciuti a tal fine dalle autorità competenti o fornite dalle entità di cui al punto 16 o assistite da una loro controgaranzia, i requisiti di cui alla lettera a) sono considerati rispettati quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) le autorità competenti si sono accertate che l’ente creditizio che concede il prestito ha il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del garante, corrispondente ad una stima attendibile dell'importo delle perdite economiche che l’ente creditizio stesso potrebbe subire, comprese le perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, in proporzione alla copertura della garanzia personale;

a) l’ente creditizio che concede il prestito ha il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del garante, corrispondente ad una stima attendibile dell'importo delle perdite economiche che l’ente creditizio stesso potrebbe subire, comprese le perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, in proporzione alla copertura della garanzia personale;

b) le autorità competenti si sono accertate in altro modo degli effetti di protezione delle perdite assicurati dalla garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto.

b) l'ente creditizio che concede il prestito può dimostrare che gli effetti di protezione delle perdite assicurati dalla garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento, giustificano tale trattamento.

Motivazione

Cfr. la motivazione relativa al punto 16.

Emendamento 27

Allegato VIII, Parte 3, punto 43

43. Le autorità competenti possono consentire agli enti che soddisfano i requisiti di cui ai punti da 48 a 57 di utilizzare le proprie stime interne della volatilità per calcolare le rettifiche per volatilità da applicare a garanzie reali ed esposizioni.

43. Le autorità competenti consentono agli enti che soddisfano i requisiti di cui ai punti da 48 a 57 di utilizzare le proprie stime interne della volatilità per calcolare le rettifiche per volatilità da applicare a garanzie reali ed esposizioni.

Motivazione

Viene eliminata la discrezionalità nazionale.

Emendamento 28

Allegato VIII, Parte 3, punto 59

59. Per quanto riguarda le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, quando un ente creditizio impiega il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o il metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne e quando le condizioni di cui alle lettere da a) a h) sono soddisfatte, le autorità competenti possono consentire agli enti creditizi di non applicare le rettifiche per volatilità calcolate in forza dei punti da 35 a 38 e di applicare invece una rettifica per volatilità dello 0%. Questa opzione è preclusa agli enti creditizi che impiegano il metodo dei modelli interni di cui ai punti da 12 a 22.

59. Per quanto riguarda le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, quando un ente creditizio impiega il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o il metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne e quando le condizioni in appresso sono soddisfatte gli enti creditizi non applicano le rettifiche per volatilità specificate in precedenza e applicano invece una rettifica per volatilità dello 0%. Questa opzione è preclusa agli enti creditizi che impiegano il metodo dei modelli interni di cui ai punti da 12 a 22.

a) L’esposizione e la garanzia reale devono essere entrambe rappresentate da contante ovvero da titoli di cui alla parte 1, punto 7, lettera b).

a) L’esposizione e la garanzia reale devono essere entrambe rappresentate da contante ovvero da titoli di cui alla parte 1, punto 7, lettera b).

b) L’esposizione e la garanzia reale devono essere denominate nella stessa valuta.

b) L’esposizione e la garanzia reale devono essere denominate nella stessa valuta.

c) La durata dell’operazione non deve superare un giorno oppure sia l’esposizione sia la garanzia reale devono essere soggette a rivalutazione e ad adeguamento dei margini su base giornaliera.

c) La durata dell’operazione non deve superare un giorno oppure sia l’esposizione sia la garanzia reale devono essere soggette a rivalutazione e ad adeguamento dei margini su base giornaliera.

d) Viene considerato che il lasso di tempo tra l’ultima rivalutazione precedente un omesso adeguamento dei margini da parte della controparte e l’escussione della garanzia reale non debba superare i quattro giorni lavorativi.

d) Viene considerato che il lasso di tempo tra l’ultima rivalutazione precedente un omesso adeguamento dei margini da parte della controparte e l’escussione della garanzia reale non debba superare i quattro giorni lavorativi.

e) L’operazione deve essere regolata tramite un sistema di regolamento abilitato a quel tipo di operazioni.

e) L’operazione deve essere regolata tramite un sistema di regolamento abilitato a quel tipo di operazioni.

f) La documentazione che disciplina l'operazione deve essere conforme a quella normalmente utilizzata per operazioni di vendita con patto di riacquisto o per operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito sui titoli in questione.

f) La documentazione che disciplina l'operazione deve essere conforme a quella normalmente utilizzata per operazioni di vendita con patto di riacquisto o per operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito sui titoli in questione.

g)        L’operazione deve essere disciplinata da norme contrattuali, opportunamente documentate, che ne prevedono l’immediata cessazione nel caso in cui la controparte non ottemperi all’obbligo di consegna del contante, dei titoli o dei margini, oppure si riveli altrimenti inadempiente.

g)        L’operazione deve essere disciplinata da norme contrattuali, opportunamente documentate, che ne prevedono l’immediata cessazione nel caso in cui la controparte non ottemperi all’obbligo di consegna del contante, dei titoli o dei margini, oppure si riveli altrimenti inadempiente.

h) La controparte deve essere considerata un operatore primario di mercato dalle autorità competenti. La categoria “operatori primari di mercato” può comprendere i seguenti soggetti:

h) La controparte deve essere considerata un operatore primario di mercato dalle autorità competenti. La categoria “operatori primari di mercato” comprende i seguenti soggetti:

– le entità di cui alla parte 1, punto 7, lettera b), alle esposizioni verso le quali è assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in applicazione degli articoli da 78 a 83;

– le entità di cui alla parte 1, punto 7, lettera b), alle esposizioni verso le quali è assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in applicazione degli articoli da 78 a 83;

– gli enti;

– gli enti;

– le altre società finanziarie (comprese le imprese di assicurazioni) alle esposizioni verso le quali è applicabile un fattore di ponderazione del rischio del 20% in forza degli articoli da 78 a 83 o che, nel caso degli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente agli articoli da 83 a 89, non dispongono di una valutazione del merito di credito di un’ECAI riconosciuta e sono valutate internamente con una probabilità di inadempimento equivalente a quella associata alla classe di merito di credito 2 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui agli articoli da 78 a 83;

– le altre società finanziarie (comprese le imprese di assicurazioni) alle esposizioni verso le quali è applicabile un fattore di ponderazione del rischio del 20% in forza degli articoli da 78 a 83 o che, nel caso degli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente agli articoli da 83 a 89, non dispongono di una valutazione del merito di credito di un’ECAI riconosciuta e sono valutate internamente con una probabilità di inadempimento equivalente a quella associata alla classe di merito di credito 2 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui agli articoli da 78 a 83;

– gli organismi di investimento collettivo regolamentati e soggetti a requisiti patrimoniali o di leva finanziaria;

– gli organismi di investimento collettivo regolamentati e soggetti a requisiti patrimoniali o di leva finanziaria;

– gli organismi di compensazione riconosciuti.

– gli organismi di compensazione riconosciuti.

 

Le autorità competenti elaborano e pubblicano un elenco delle controparti che considerano operatori primari di mercato.

Motivazione

Eliminazione della discrezionalità nazionale

Emendamento 29

Allegato VIII, Parte 3, punto 66

66. Il valore della garanzia reale è il valore di mercato o il valore del credito ipotecario, ridotto se del caso per tenere conto dei risultati della sorveglianza di cui alla parte 2, punto 8 e di eventuali diritti di prelazione sull’immobile.

66. Il valore della garanzia reale è il valore di mercato o il valore del credito ipotecario, ridotto se del caso per tenere conto dei risultati della sorveglianza di cui alla parte 2, punto 8, di eventuali diritti di prelazione sull’immobile e di eventuali asimmetrie tra la valuta dello Stato in cui si trova il bene immobile e la valuta dell'esposizione sottostante.

Motivazione

Come avviene per le garanzie finanziarie, anche per la valutazione delle garanzie immobiliari si dovrebbe procedere a riduzioni in base alla valuta (FX-hair cuts).

Emendamento 30

Allegato IX, Parte 4, punto 8

8. Gli enti creditizi cedenti e quelli promotori applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1250% a tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione mantenute e riacquistate che hanno una valutazione del merito di credito di un’ECAI prescelta che sia stata associata dalle autorità competenti ad una classe di merito di credito inferiore a 3. Nel determinare se una posizione abbia una valutazione di tale tipo, si applicano le disposizioni della parte 3, punti da 2 a 7.

soppresso

Motivazione

Analogamente al metodo IRB, anche il metodo standard dovrebbe, in linea generale, prevedere un pari trattamento fra enti creditizi cedenti e promotori da una parte e investitori dall'altra. L'applicazione, prevista dal metodo standard, di ponderazioni differenti per posizioni associate ad una classe di merito di credito inferiore a 3 non appare giustificata.

Emendamento 31

Allegato IX, Parte 4, punto 10

10. Le autorità competenti possono consentire che gli enti creditizi applichino alle posizioni inerenti a cartolarizzazione prive di rating il trattamento di cui al punto 11 per quanto riguarda il calcolo dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio, purché la composizione dell’aggregato di esposizioni cartolarizzate sia nota in ogni momento.

10. Un ente creditizio può applicare alle posizioni inerenti a cartolarizzazione prive di rating il trattamento di cui al punto 11 per quanto riguarda il calcolo dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio, purché dimostri che la composizione dell’aggregato di esposizioni cartolarizzate è nota in ogni momento.

Motivazione

L'emendamento sopprime la discrezionalità nazionale e la rende un'opzione per gli enti creditizi.

Emendamento 32

Allegato X, Parte 3, punto 27, lettera a)

a) la polizza assicurativa deve avere una durata iniziale non inferiore a un anno. Per le polizze con durata residua inferiore a un anno l’ente creditizio deve adottare appropriati coefficienti di scarto (haircut) rappresentativi della decrescente vita residua della polizza; per polizze con durata residua pari o inferiore a 90 giorni, è previsto un coefficiente di scarto pari al 100%;

a)  la polizza assicurativa deve avere una durata iniziale non inferiore a un anno. Per le polizze con durata residua inferiore a un anno l’ente creditizio deve adottare appropriati coefficienti di scarto (haircut) rappresentativi della decrescente vita residua della polizza; per polizze con durata residua pari o inferiore a 90 giorni, è previsto un coefficiente di scarto pari al 100%. Tale disposizione non si applica ai contratti con rinnovo automatico alla scadenza.

 

Motivazione

Riguardo la possibilità di fruire di una riduzione dei coefficienti patrimoniali in virtù della presenza di polizze assicurative di durata superiore a un anno, la prassi più diffusa prevede che le polizze riguardanti i rischi operativi vengano rinnovate annualmente e che possano avere scadenze distribuite in coincidenza di diverse date di rinnovo. È possibile quindi che, in corrispondenza di una certa data di rilevazione del requisito patrimoniale, la vita residua di una copertura possa essere inferiore all’anno. Non é logico diminuire pro quota l’effetto di tale copertura solo perché la prosecuzione è soggetta a rinnovo.

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA 2

Testo della Commissione[2]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 33

Articolo 20, paragrafo 3

3.        In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire alle imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme alle disposizioni dell’articolo 9, ma che rientrano nelle categorie che seguono, di detenere fondi propri che siano costantemente superiori o pari alla somma dei requisiti patrimoniali calcolati secondo le disposizioni delle lettere da a) a c) della direttiva [2000/12/CE] e dell’importo prescritto nell’articolo 21 della presente direttiva.

soppresso

a) imprese di investimento che negoziano per conto proprio allo scopo di eseguire ordini dei clienti o allo scopo di essere ammessi ad un sistema di compensazione e regolamento o a una borsa valori riconosciuta quando operano in qualità di agenti o eseguono ordini di clienti;

 

b) imprese di investimento:

 

i) che non detengono denaro o valori mobiliari della clientela;

 

ii) che effettuano solo negoziazioni per conto proprio;

 

iii) che non hanno clienti esterni;

 

iv) per le quali l’esecuzione e il regolamento delle operazioni vengono effettuati sotto la responsabilità di un organismo di compensazione e sono garantiti dal medesimo organismo.

 

Motivazione

L'articolo 20, paragrafo 3 va soppresso in quanto la deroga specifica prevista, secondo cui determinate imprese di investimento sono esentate dai requisiti relativi ai fondi propri per il rischio operativo e, in aggiunta ai fondi propri per il rischio creditizio e di mercato, sono tenute a garantire solo una copertura forfettaria (25%) delle spese generali fisse dell'anno precedente, confonde in modo incomprensibile rischio di mercato e rischio operativo, con potenziale distorsione della concorrenza.

Emendamento 34

Articolo 20, paragrafo 4

4. Le imprese di investimento di cui ai paragrafi 2 e 3 rimangono soggette a tutte le altre disposizioni relative al rischio operativo contenute nell’allegato V della direttiva [2000/12/CE].

4.         imprese di investimento di cui al paragrafo 2 rimangono soggette a tutte le altre disposizioni relative al rischio operativo contenute nell’allegato V della direttiva [2000/12/CE].

Motivazione

Adeguamento redazionale a seguito della soppressione dell'articolo 20, paragrafo 3.

Emendamento 35

Articolo 22, paragrafo 1, lettera b)

b) tutte le imprese di investimento del gruppo rientrino nelle categorie di cui ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 20;

b) tutte le imprese di investimento del gruppo rientrino nelle categorie di cui al paragrafo 2 dell’articolo 20;

Motivazione

Adeguamento redazionale a seguito della soppressione dell'articolo 20, paragrafo 3.

Emendamento 36

Articolo 25, comma 1

In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento dai requisiti patrimoniali consolidati ivi stabiliti, a condizione che tutte le imprese di investimento del gruppo rientrino tra le imprese di investimento di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, e il gruppo non comprenda enti creditizi.

In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento dai requisiti patrimoniali consolidati ivi stabiliti, a condizione che tutte le imprese di investimento del gruppo rientrino tra le imprese di investimento di cui all’articolo 20, paragrafo 2, e il gruppo non comprenda enti creditizi.

Motivazione

Adeguamento redazionale a seguito della soppressione dell'articolo 20, paragrafo 3.

Emendamento 37

Articolo 42, paragrafo 1, lettera d)

d)        modifica della classificazione delle imprese di investimento di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, per tener conto degli sviluppi dei mercati finanziari;

d)        modifica della classificazione delle imprese di investimento di cui all’articolo 20, paragrafo 2, per tener conto degli sviluppi dei mercati finanziari;

Motivazione

Adeguamento redazionale a seguito della soppressione dell'articolo 20, paragrafo 3.

Emendamento 38

Allegato I, paragrafo 15, lettera d)

d) sono posizioni lunghe e corte in attività emesse da enti che, secondo quanto stabilito discrezionalmente dalle autorità competenti, sono soggetti ai requisiti di adeguatezza patrimoniale stabiliti nella direttiva [2000/12/CE].

d) posizioni lunghe e corte in attività emesse da enti soggetti ai requisiti di adeguatezza patrimoniale stabiliti nella direttiva [2000/12/CE] e che soddisfano i seguenti criteri:.

 

i) sono considerate sufficientemente liquide dagli enti interessati e

ii) la loro qualità di investimento è, a giudizio dell'ente, almeno equivalente a quella delle attività di cui alla lettera a);

Motivazione

L'emendamento elimina la discrezionalità nazionale ma aggiunge criteri di solvibilità e liquidità.

PROCEDURA

Titolo

1. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rifusione della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio

2. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rifusione della direttiva del Consiglio 93/6/CEE, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Riferimenti

1. (COM(2004)0486 – C6 0141/2004 – 2004/0155(COD))

2. (COM(2004)0486 – C6 0144/2004 – 2004/0159(COD))

Commissione competente per il merito

ECON

Commissione competente per parere
  Annuncio in Aula

JURI
14.4.2005

Cooperazione rafforzata

No

Relatrice
  Nomina

Maria Berger
3.2.2005

Esame in commissione

23.5.2005

 

 

 

 

Approvazione degli emendamenti

6.6.2005

Esito della votazione

favorevoli:

contrari:

astensioni:

21

0

0

 

 

Membri titolari presenti al momento della votazione

Maria Berger, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Evelin Lichtenberger, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, József Szájer

Supplenti (articolo 178, paragrafo 2) presenti al momento della votazione finale

 

  • [1]  GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
  • [2]  GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

PROCEDURA(1)

Titolo

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rifonde la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio

Riferimenti

COM(2004)0486 – C6 0141/2004 – 2004/0155(COD)

Base giuridica

art. 251, par. 2, e art. 47, par. 2, CE

Base regolamentare

art. 51

Presentazione della proposta al PE

15.7.2004

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

ECON
14.4.2005

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

JURI
14.4.2005

 

 

 

 

Pareri non espressi
  Decisione

 

 

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Alexander Radwan
21.9.2004

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Procedura semplificata
  Decisione

 

Contestazione della base giuridica
  Parere JURI

 

 

 

Modifica della dotazione finanziaria
  Parere BUDG

 

 

 

Consultazione del Comitato economico e sociale europeo
  Decisione in Aula



Consultazione del Comitato delle regioni
  Decisione in Aula


Esame in commissione

22.10.2004

18.1.2005

29.3.2005

23.5.2005

14.6.2005

Approvazione

13.7.2005

Esito della votazione finale

favorevoli:

contrari:

astensioni:

36

0

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Zsolt László Becsey, Pier Luigi Bersani, Bowles Sharon Margaret, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Paolo Cirino Pomicino, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht, John Whittaker

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Harald Ettl, Catherine Guy-Quint, Ona Juknevičienė, Jules Maaten, Thomas Mann, Giovanni Pittella, Kamal Syed Salah, Corien Wortmann-Kool

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Deposito – A6

29.8.2005

A6-0257/2005

Osservazioni

...

PROCEDURA(2)

Titolo

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rifonde la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Riferimenti

COM(2004)0486 – C6 0144/2004 – 2004/0159(COD)

Base giuridica

art. 251, par. 2, e art. 47, par. 2, CE

Base regolamentare

art. 51

Presentazione della proposta al PE

15.7.2004

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

ECON
14.4.2005

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

JURI
14.4.2005

 

 

 

 

Pareri non espressi
  Decisione

 

 

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Alexander Radwan
21.9.2004

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Procedura semplificata
  Decisione

 

Contestazione della base giuridica
  Parere JURI

 

 

 

Modifica della dotazione finanziaria
  Parere BUDG

 

 

 

Consultazione del Comitato economico e sociale europeo
  Decisione in Aula



Consultazione del Comitato delle regioni
  Decisione in Aula


Esame in commissione

22.10.2004

18.1.2005

29.3.2005

23.5.2005

14.6.2005

Approvazione

13.7.2005

Esito della votazione finale

favorevoli:

contrari:

astensioni:

36

0

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Zsolt László Becsey, Pier Luigi Bersani, Bowles Sharon Margaret, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Paolo Cirino Pomicino, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht, John Whittaker

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Harald Ettl, Catherine Guy-Quint, Ona Juknevičienė, Jules Maaten, Thomas Mann, Giovanni Pittella, Kamal Syed Salah, Corien Wortmann-Kool

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Deposito – A6]

29.8.2005

A6-0257/2005

Osservazioni

...