RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeoe del Consiglio che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze

24.11.2005 - (COM(2005)0253 – C6‑0191/2005 – 2005/0111(COD)) - ***I

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatrice: Piia-Noora Kauppi


Procedura : 2005/0111(COD)
Ciclo di vita in Aula
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A6-0334/2005
Testi presentati :
A6-0334/2005
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze

(COM(2005)0253 – C6‑0191/2005 – 2005/0111(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0253 )[1],

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0191/2005),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6‑0334/2005),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo)

 

6 bis) Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione nel quadro dei servizi finanziari1, ha chiesto che Parlamento e Consiglio partecipino allo stesso titolo al controllo delle modalità con cui la Commissione esercita le sue competenze di esecuzione, così da rispecchiare le competenze legislative del Parlamento a norma dell'articolo 251 del trattato. La Commissione, nella dichiarazione solenne pronunciata lo stesso giorno dinanzi al Parlamento dal suo Presidente, ha appoggiato tale richiesta. L'11 dicembre 2002 la Commissione ha proposto modifiche alla decisione 1999/468/CE ( COM(2002)0719) e ha quindi presentato una proposta modificata il 22 aprile 2004 (COM(2004)0324). Il Parlamento europeo ritiene che tale proposta non tuteli le sue prerogative legislative; a suo avviso, il Parlamento e il Consiglio dovrebbero avere la possibilità di valutare il conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione entro un periodo determinato. È pertanto opportuno limitare il periodo nel corso del quale la Commissione può adottare misure di esecuzione.

 

1 GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 115.

Motivazione

L'obiettivo è di allineare le disposizioni in materia di comitatologia della direttiva MIFID su quelle adottate nel quadro della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 6 TER (nuovo)

 

6 ter) È opportuno che il Parlamento europeo disponga di un termine di tre mesi dalla prima trasmissione dei progetti di modifica e di misure di esecuzione per esaminarli e pronunciarsi in proposito. Tuttavia, in casi urgenti e debitamente motivati, dovrebbe essere possibile abbreviare tale termine. Qualora il Parlamento europeo approvi una risoluzione entro detto termine, la Commissione dovrebbe riesaminare i progetti di modifica o di misure.

Motivazione

L'obiettivo è di allineare le disposizioni in materia di comitatologia della direttiva MIFID su quelle adottate nel quadro della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo)

 

7 bis) Dato che la scadenza relativa all'obbligo per gli Stati membri di recepire la direttiva 2004/39/CE nel diritto nazionale è successiva rispetto a quella prevista perché le imprese d'investimento e le banche si conformino ai nuovi requisiti, le disposizioni della direttiva 2004/39/CE non verranno applicate fino al 1° novembre 2007; è quindi opportuno abrogare la direttiva 93/22/CE a partire dal 1° novembre 2007.

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)

Articolo 64 (direttiva 2004/39/CE)

 

-1. L'articolo 64 è modificato nel modo seguente:

 

a) È aggiunto un nuovo paragrafo 2 bis:

 

"2 bis. Nessuna delle misure di esecuzione adottate può modificare le disposizioni fondamentali della presente direttiva.";

 

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

 

"3. Fatte salve le misure di esecuzione già approvate, allo scadere di un termine di due anni dall'adozione della presente direttiva, ed entro e non oltre il 1° aprile 2008, l'applicazione delle disposizioni che richiedono l'adozione di norme tecniche, modifiche e decisioni ai sensi del paragrafo 2 è sospesa. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare le disposizioni secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato e, a tal fine, le riesaminano prima dello scadere del termine o della data sopraindicati."

Motivazione

L'obiettivo è di allineare le disposizioni in materia di comitatologia della direttiva MIFID su quelle adottate nel quadro della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 65 (direttiva 2004/39/CE)

a) il testo dei paragrafi da 1 a 4 è sostituito dal seguente:

a) il testo dei paragrafi da 1 a 4 è sostituito dal seguente:

"1. Al più tardi entro il 30 aprile 2007, la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'eventuale estensione del campo di applicazione delle disposizioni della presente direttiva riguardanti gli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione alle operazioni relative a categorie di strumenti finanziari diversi dalle azioni.

"1. Al più tardi entro il 31 ottobre 2007, la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'eventuale estensione del campo di applicazione delle disposizioni della presente direttiva riguardanti gli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione alle operazioni relative a categorie di strumenti finanziari diversi dalle azioni.

2. Al più tardi entro il 30 aprile 2008, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione dell'articolo 27.

2. Al più tardi entro il 31 ottobre 2008, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione dell'articolo 27.

3. Al più tardi entro il 30 ottobre 2007, la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per quanto riguarda:

3. Al più tardi entro il 30 aprile 2008, la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per quanto riguarda:

a) l'opportunità di mantenere l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera k) per le imprese la cui attività principale consiste nel negoziare per conto proprio strumenti finanziari derivati su merci;

a) l'opportunità di mantenere l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera k) per le imprese la cui attività principale consiste nel negoziare per conto proprio strumenti finanziari derivati su merci;

b) il contenuto e la forma da dare ai requisiti adeguati da applicare ai fini dell'autorizzazione delle predette imprese in qualità di imprese di investimento ai sensi della presente direttiva e della relativa vigilanza;

b) il contenuto e la forma da dare ai requisiti adeguati da applicare ai fini dell'autorizzazione delle predette imprese in qualità di imprese di investimento ai sensi della presente direttiva e della relativa vigilanza;

c) l'adeguatezza delle norme riguardanti la nomina degli agenti collegati ai fini della prestazione di servizi e/o dell'esercizio di attività di investimento, in particolare per quanto riguarda la vigilanza;

c) l'adeguatezza delle norme riguardanti la nomina degli agenti collegati ai fini della prestazione di servizi e/o dell'esercizio di attività di investimento, in particolare per quanto riguarda la vigilanza;

d) l'opportunità di mantenere l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i).

d) l'opportunità di mantenere l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i).

4. Al più tardi entro il 30 ottobre 2007, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'eliminazione degli ostacoli che possono impedire il consolidamento a livello europeo delle informazioni che le sedi di negoziazione sono tenute a rendere pubbliche.”

4. Al più tardi entro il 30 aprile 2008, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'eliminazione degli ostacoli che possono impedire il consolidamento a livello europeo delle informazioni che le sedi di negoziazione sono tenute a rendere pubbliche.”

b) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

b) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Al più tardi entro il 30 aprile 2006, la Commissione, sulla base delle discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di mantenere i requisiti in materia di assicurazione della responsabilità civile professionale imposti agli intermediari in base alla normativa comunitaria.”

"6. Al più tardi entro il 31 ottobre 2006, la Commissione, sulla base delle discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di mantenere i requisiti in materia di assicurazione della responsabilità civile professionale imposti agli intermediari in base alla normativa comunitaria.”

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a facilitare l'accordo con il Consiglio.

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 69 (direttiva 2004/39/CE)

"1. La direttiva 93/22/CEE è abrogata a partire dal 30 ottobre 2006. I riferimenti alla direttiva 93/22/CEE s'intendono fatti alla presente direttiva. I riferimenti ai termini definiti nella direttiva 93/22/CEE o ai suoi articoli s'intendono fatti ai termini equivalenti definiti nella presente direttiva o agli articoli della presente direttiva.

"1. La direttiva 93/22/CEE è abrogata a partire dal 1° novembre 2007. I riferimenti alla direttiva 93/22/CEE s'intendono fatti alla presente direttiva. I riferimenti ai termini definiti nella direttiva 93/22/CEE o ai suoi articoli s'intendono fatti ai termini equivalenti definiti nella presente direttiva o agli articoli della presente direttiva."

2. Gli Stati membri prevedono che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali adottate per conformarsi alla direttiva 93/22/CE restano in vigore fino all’applicazione delle misure adottate in applicazione dell’articolo 70 e in ogni caso non oltre il 30 aprile 2007.”

 

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a facilitare l'accordo con il Consiglio.

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 70, comma 1 (direttiva 2004/39/CE)

“Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 ottobre 2006 al più tardi. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate sono applicabili a decorrere dal 1° maggio 2007."

“Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2007 al più tardi. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate sono applicabili a decorrere dal 1° novembre 2007."

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a facilitare l'accordo con il Consiglio.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 71, paragrafi da 1 a 4 (direttiva 2004/39/CE)

"1. Le imprese di investimento già autorizzate nei rispettivi Stati membri d'origine a prestare servizi di investimento anteriormente al 30 aprile 2007 si considerano autorizzate ai fini della presente direttiva se le legislazioni di detti Stati membri contemplano che per esercitare siffatte attività esse debbano ottemperare a condizioni comparabili a quelle previste negli articoli da 9 a 14.

"1. Le imprese di investimento già autorizzate nei rispettivi Stati membri d'origine a prestare servizi di investimento anteriormente al 1° novembre 2007 si considerano autorizzate ai fini della presente direttiva se le legislazioni di detti Stati membri contemplano che per esercitare siffatte attività esse debbano ottemperare a condizioni comparabili a quelle previste negli articoli da 9 a 14.

2. Un mercato regolamentato o un gestore del mercato già autorizzato nel suo Stato membro d'origine anteriormente al 30 aprile 2007 si considera autorizzato ai fini della presente direttiva se la legislazione di tale Stato membro contempla che il mercato regolamentato o il gestore del mercato, a seconda dei casi, debba ottemperare a condizioni comparabili a quelle previste nel titolo III.

2. Un mercato regolamentato o un gestore del mercato già autorizzato nel suo Stato membro d'origine anteriormente al 1° novembre 2007 si considera autorizzato ai fini della presente direttiva se la legislazione di tale Stato membro contempla che il mercato regolamentato o il gestore del mercato, a seconda dei casi, debba ottemperare a condizioni comparabili a quelle previste nel titolo III.

3. Gli agenti collegati già registrati in un registro pubblico anteriormente al 30 aprile 2007 si considerano registrati ai fini della presente direttiva se le legislazioni di detti Stati membri contemplano che gli agenti collegati debbano ottemperare a condizioni comparabili a quelle previste nell'articolo 23.

3. Gli agenti collegati già registrati in un registro pubblico anteriormente al 1° novembre 2007 si considerano registrati ai fini della presente direttiva se le legislazioni di detti Stati membri contemplano che gli agenti collegati debbano ottemperare a condizioni comparabili a quelle previste nell'articolo 23.

4. Le informazioni comunicate anteriormente al 30 aprile 2007 ai fini degli articoli 17, 18 o 30 della direttiva 93/22/CEE si considerano comunicate ai fini degli articoli 31 e 32 della presente direttiva.”

4. Le informazioni comunicate anteriormente al 1° novembre 2007 ai fini degli articoli 17, 18 o 30 della direttiva 93/22/CEE si considerano comunicate ai fini degli articoli 31 e 32 della presente direttiva.

 

4 bis. Ogni sistema esistente che rientra nella definizione di sistema multilaterale di negoziazione gestito da un operatore del mercato regolamentato è autorizzato, su richiesta dell'operatore del mercato regolamentato, in quanto sistema multilaterale di negoziazione, purché sia conforme a criteri equivalenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva per l'autorizzazione e la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e a condizione che la relativa richiesta sia inoltrata entro diciotto mesi dal 1° novembre 2007."

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a facilitare l'accordo con il Consiglio.

Emendamento 9

ARTICOLO 2, COMMA 1

Gli Stati membri attuano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 ottobre 2006 al più tardi. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri attuano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2007 al più tardi. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni., che sono applicabili a decorrere dal 1° novembre 2007.

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a facilitare l'accordo con il Consiglio.

  • [1]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/39/CE (Mercati degli strumenti finanziari) era stato in origine concordato in seno al Consiglio e dal Parlamento europeo perché corrispondesse ai 24 mesi usuali dopo l'entrata in vigore della direttiva e cioè fosse fissato all'aprile 2006. E' tuttavia emerso che i significativi adeguamenti che la direttiva sui mercati degli strumenti finanziari comporterà per i partecipanti al mercato e le autorità nazionali rendono necessario posticipare tale termine.

Inoltre, una trasposizione effettiva ed adeguata della direttiva dipende dall'elaborazione e dall'esecuzione delle necessarie misure tecniche. Queste sono ora in fase di preparazione e si prevede di adottare all'inizio del 2006 la serie completa di misure per le 17 disposizioni previste dalla direttiva. Il termine originario per la trasposizione (aprile 2006) non avrebbe lasciato tempo sufficiente per la concomitante adozione delle misure di esecuzione e imporrebbe un'inutile pressione sulla loro preparazione. L'adozione di tali misure non può essere accelerata sia per la loro complessità che per la necessità di procedere ad ampie consultazioni conformemente alla procedura Lamfalussy e di creare consenso, senza contare che il processo deve essere portato avanti conformemente ai requisiti della procedura di comitatologia specificati nella decisione 1999/468/CE.

La trasposizione di quelle disposizioni della direttiva che sono collegate alle misure di esecuzione non può avvenire fino a che non sono state appunto finalizzate le concomitanti misure di esecuzione. Di fatto tale ritardo compromette a sua volta la tempestiva trasposizione di altre disposizioni della direttiva connesse alle disposizioni che richiedono misure di esecuzione. Pertanto, al fine di garantire un'applicazione effettiva ed uniforme della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari in tutti gli Stati membri a partire dal termine per la trasposizione, è opportuno posticipare alcune altre scadenze.

Sintesi della proposta

Si propone di:

–    prorogare di 6 mesi, cioè al 30 ottobre 2006, il termine entro cui gli Stati membri devono trasporre la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari nel diritto nazionale;

–    concedere un ulteriore periodo di 6 mesi, dopo la trasposizione nel diritto nazionale, per l'effettiva applicazione della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, in modo da fornire alle imprese tempo sufficiente per adeguare i loro sistemi e le loro procedure interne in modo da conformarsi ai requisiti della direttiva, cioè fino al 30 aprile 2007;

–    prorogare di 6 mesi la data di abrogazione della direttiva 93/22/CE (direttiva sui servizi di investimento) che deve essere sostituita dalla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, in modo che coincida con il termine di trasposizione della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari così da evitare un vuoto giuridico. Si propone tuttavia di prescrivere agli Stati membri di mantenere il loro attuale regime regolamentare nazionale di esecuzione della direttiva 93/22/CE per altri 6 mesi dopo l'abrogazione della direttiva al fine di evitare un vuoto giuridico.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di direttiva del Parlamento europeo

e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze

Riferimenti

(COM(2005)0253 – C6‑0191/2005 – 2005/0111(COD))

Presentazione della proposta al PE

14.6.2005

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

ECON
22.6.2005

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

JURI
22.6.2005

 

 

 

 

Pareri non espressi
  Decisione

JURI

5.10.2005

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Piia-Noora Kauppi
4.7.2005

 

Esame in commissione

5.10.2005

10.10.2005

21.11.2005

 

 

Approvazione

22.11.2005

Esito della votazione finale

unanimità

 

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pervenche Berès, Pier Luigi Bersani, Sharon Margaret Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Jan Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Enrico Letta, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Karin Riis-Jørgensen, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Katerina Batzeli, Jorgo Chatzimarkakis, Catherine Guy-Quint, Ján Hudacký, Werner Langen, Thomas Mann

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Deposito 

24.11.2005

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

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