RELAZIONE sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità dell'on. Bruno Gollnisch

29.11.2005 - (2005/2072(IMM))

Commissione giuridica
Relatrice: Diana Wallis

Procedura : 2005/2072(IMM)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0376/2005
Testi presentati :
A6-0376/2005
Discussioni :
Testi approvati :

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità dell'on. Bruno Gollnisch

(2005/2072(IMM))

Il Parlamento europeo,

–   vista la richiesta dell'on. Luca Romagnoli di difesa dell'immunità dell'on. Bruno Gollnisch, presentata con lettera del 7 aprile 2005 e comunicata in seduta plenaria il 14 aprile 2005,

–   avendo ascoltato l'on. Bruno Gollnisch, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e le immunità delle Comunità europee e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

–   viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986[1],

–   visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese,

–   visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6‑0376/2005

1.  decide di non difendere i privilegi e le immunità dell'on. Bruno Gollnisch;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la relazione della sua commissione competente per il merito alle autorità responsabili della Repubblica francese.

  • [1]  Causa 101/63: Wagner contro Fohrmann e Krier [1964], ECR 195, e causa 149/85, Wybot contro Faure e altri, [1986] ECR 2391.

MOTIVAZIONE

I.         I FATTI

Nella seduta del 14 aprile 2005 il Presidente del Parlamento europeo ha annunciato di aver ricevuto la richiesta di difesa dell'immunità parlamentare dell'on. Bruno Gollnisch, MPE. La richiesta era stata presentata con lettera del 7 aprile 2005 dall'on. Luca Romagnoli, debitamente deferita alla commissione giuridica. Con lettera del 25 aprile l'on. Romagnoli ribadiva la sua richiesta e chiedeva misure d'urgenza per confermare l'immunità del deputato interessato. L'on. Gollnisch aveva espresso il suo accordo conformemente all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento con e-mail del 13 aprile 2005.

Con riferimento all'articolo 26, paragrafo 2 della Costituzione francese, le autorità francesi non hanno finora richiesto la revoca dell'immunità dell'on. Bruno Gollnisch.

La richiesta riguarda l'azione penale contro l'on. Gollnisch in relazione alle osservazioni da lui formulate durante una conferenza stampa l'11 ottobre 2004, a Lione. Nel corso di tale conferenza stampa Bruno Gollnisch aveva discusso, secondo la sua dichiarazione personale del 20 giugno 2005, tra l'altro, della cosiddetta "relazione Russo", una relazione commissionata dal Ministero francese dell'Istruzione concernente le opinioni politiche dei professori dell'Università di Lione III, dove l'on. Gollnisch è professore di lingua e civiltà giapponese. L'on. Gollnisch, secondo le informazioni da lui fornite, ha espresso la sua posizione sulla relazione, formulato alcune osservazioni molto critiche sull'interferenza politica nella relazione e ricevuto quindi domande al riguardo. In risposta a tali domande l'on. Gollnisch, sempre secondo le informazioni da lui fornite, aveva "chiesto la libertà di ricerca, spiegando che alcuni aspetti della storia ufficiale della seconda guerra mondiale avevano assunto nuove connotazioni e che oggi disponiamo di una migliore comprensione dei crimini stalinisti che non erano stati neanche menzionati nel processo di Norimberga". In tale ambito aveva espresso il suo giudizio sul massacro di Katyn.

È il caso di rilevare in breve che, virtualmente, nessuno dei comunicati in occasione della conferenza stampa dell'on. Bruno Gollnisch faceva riferimento al fatto che fosse deputato al PE.

I suoi commenti formulati nel contesto di suddetta conferenza stampa sono stati interpretati come una messa in discussione dei crimini contro l'umanità commessi dal regime nazionalsocialista. Il presidente della Licra (Ligue international contre le racisme et l'antisemitisme), on. Patrick Gaubert, MPE, ha chiesto al Ministero della giustizia francese di indagare sulla questione in applicazione della "legge Gayssot" (comunicato stampa della Licra del 13 ottobre 2004). Il 14 ottobre 2004 il Presidente del Parlamento europeo ha condannato le dichiarazioni dell'on. Gollnisch. Il 15 ottobre 2004 il Ministro francese della giustizia, Dominique Perben, candidato alle elezioni comunali di Lione, come pure l'on. Gollnisch, aveva quindi dato l'ordine di avviare un'indagine sull'on. Gollnisch. Con lettera del 29 novembre 2004, il procuratore capo della Corte d'appello di Lione aveva incaricato il pubblico ministero di Lione di perseguire legalmente l'on. Gollnisch per aver messo in discussione crimini contro l'umanità.

Il procuratore di Lione ha avviato un procedimento penale contro l'on. Gollnisch sulla base dell'articolo 24bis della cosiddetta "legge Gayssot", aggiunto nel 1990 alla legge del 29 luglio 1981 sulla libertà di stampa che vieta, prevedendo sanzioni penali, l'espressione in pubblico di opinioni che negano i crimini contro l'umanità.

Con lettera del 9 giugno 2005 la commissione giuridica ha invitato le competenti autorità nazionali a fornirle informazioni addizionali sul caso. Con lettera del 18 luglio trasmessa alla relatrice il 22 luglio, il Ministro francese della Giustizia, Pascal Clement, ha confermato che il procuratore della Repubblica aveva avviato indagini presso il Tribunale penale di Lione sulla base dell'articolo 24bis della legge del 29 luglio 1981 perchè l'on. Gollnisch avrebbe dichiarato in pubblico quanto segue:

"Non esiste alcuno storico serio che aderisca integralmente alle conclusioni del processo di Norimberga. Ritengo che sul dramma dei campi di concentramento il dibattito debba restare libero. Sul numero di morti, sul modo in cui le persone sono morte gli storici hanno il diritto di discutere".

"Non esiste più nessuno storico serio che aderisca integralmente alle conclusioni del processo di Norimberga. Questa asserzione non fa di me l'apologeta degli indiscussi crimini commessi dal nazionalsocialismo nel corso della seconda guerra mondiale, regime per cui né io né i miei amici abbiamo mai avuto la minima simpatia. Quanto al numero effettivo di morti, gli storici possono discuterne".

"Non rimetto in discussione l'esistenza dei campi di concentramento. Ci sono state deportazioni per motivi razziali e senza dubbio centinaia di migliaia o di milioni di persone sono state sterminate. Il numero effettivo dei morti, 50 anni dopo i fatti, potrà essere discusso dagli storici. Personalmente non nego le camere a gas omicide ma il dibattito deve restare libero".

"L'esistenza delle camere a gas è un argomento di competenza degli storici".

L'on. Gollnisch ha dichiarato di non aver messo in discussione i crimini contro l'umanità perpetrati dal regime nazionalsocialista in quanto aveva solo affermato che spettava agli storici discutere di tali argomenti e che si trattava di un'interpretazione malevola delle sue osservazioni estrapolate dal contesto.

Secondo la lettera del 18 luglio era stato previsto di ascoltare l'on. Gollnisch il 26 aprile 2005 ma l'udienza era stata rinviata ad una data successiva. L'on. Gollnisch poteva essere rappresentato da un suo legale a tale udienza o poteva chiederne il rinvio. Nel quadro dell'indagine giudiziaria l'on. Gollnisch non si trova sotto osservazione o sorveglianza e nessuna misura di sicurezza è stata presa nei suoi confronti.

Successivamente è risultato che l'udienza prevista per il caso dell'on. Gollnisch era fissata al 6 settembre 2005. Il Presidente del Parlamento, su richiesta del presidente della commissione giuridica, ha scritto al Ministero francese della giustizia il 13 luglio per chiedere se la procedura poteva essere sospesa al fine di dare al Parlamento il tempo necessario per adottare la sua decisione in merito alla questione dell'immunità parlamentare dell'on. Gollnisch. Il Ministro della giustizia ha risposto con lettera del 29 luglio. In tale lettera affermava che, in considerazione dell'indipendenza del potere giudiziario, non poteva mettere in discussione la decisione del Tribunale penale di Lione che fissava la data dell'udienza. Tuttavia, in uno spirito di collaborazione con le Istituzioni europee, avrebbe domandato all'ufficio del pubblico ministero di Lione di informare il tribunale in merito alle difficoltà causate al Parlamento dalla data dell'udienza e di chiedere di aggiornare l'udienza del 6 settembre. Il giudice ha aggiornato l'udienza del 6 settembre al 29 novembre 2005.

II.       TESTI E CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'IMMUNITÀ DEI     DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO

1. Gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965, recitano quanto segue:

           "9.      I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o             perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro     funzioni.

           10.      Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso                     beneficiano:

                      a.         sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del                         Parlamento del loro paese,

                      b.         sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni                             provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

                      L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del                          Parlamento europeo o ne ritornano.

                      L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può                      inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad     uno dei suoi membri."

2. In tale contesto l'articolo 26[1] della Costituzione francese recita:

           "Nessun membro del Parlamento può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni.

           Nessun membro del Parlamento può essere arrestato o soggetto a qualsiasi altra misura di privazione o di restrizione della libertà per reati penali o minori senza l'autorizzazione dell'Assemblea alla quale appartiene. Detta autorizzazione non è richiesta in caso di flagranza o di condanna definitiva.

           La detenzione, le misure di privazione o di restrizione della libertà o l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento sono sospese per la durata della sessione qualora l'Assemblea alla quale appartiene lo richieda.

           L'Assemblea interessata si riunisce di pieno diritto in sedute supplementari per consentire, se del caso, l'applicazione del suddetto comma."

3. La procedura in seno al Parlamento europeo è disciplinata dagli articoli 6 e 7 del regolamento. Le disposizioni attinenti di tali articoli sono le seguenti:

"Articolo 6 Revoca dell'immunità:

               1. Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità il Parlamento cerca principalmente di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni.

    (…)

    3. Ogni richiesta diretta al Presidente da un deputato o da un ex-deputato in difesa dei privilegi e delle immunità è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente.

    (…)"

"Articolo 7 Procedura in materia di immunità:

          1. La commissione competente esamina senza indugio e nell'ordine in cui sono state       presentate le richieste di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

          2. La commissione presenta una proposta di decisione che si limita a raccomandare       l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa   delle immunità e dei privilegi.

          3. La commissione può chiedere all'autorità interessata le informazioni e tutti i   chiarimenti che ritiene necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di   difendere l'immunità. Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere   ascoltato; egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che   ritiene pertinenti. Può farsi rappresentare da un altro deputato.

          (…)

          6. Nei casi concernenti la difesa dei privilegi o delle immunità, la commissione               indica se le circostanze costituiscono un ostacolo di ordine amministrativo o di altra   natura alla libertà di circolazione dei deputati da e verso il luogo di riunione del   Parlamento o all'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro   mandato, oppure se sono assimilabili agli aspetti dell'articolo 10 del protocollo sui   privilegi e le immunità che non rientrano nell'ambito del diritto nazionale, e formula   una proposta per invitare l'autorità interessata a trarre le debite conclusioni.

          7. La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità           interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla   colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o l'inopportunità di perseguire   penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della   richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito   della questione.

          (…)"

4. Dalla sua prima legislatura quinquennale, il Parlamento europeo ha trattato tutta una serie di richieste di revoca dell'immunità. Dai dibattiti del Parlamento su tali richieste sono emersi alcuni principi generali che sono stati definitivamente riconosciuti nella risoluzione approvata dal Parlamento nella seduta del 10 marzo 1987[2]. Essi si basano sulla relazione dell'on. Donnez sul progetto di protocollo recante revisione del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (A2-121/86). Per sintetizzare, è opportuno ricordare alcuni di tali principi che risultano importanti nel caso in questione:

a) L'immunità parlamentare non è un privilegio concesso a beneficio di un singolo deputato ma una garanzia dell'indipendenza del Parlamento e di quella dei suoi deputati rispetto ad altre istituzioni.

b) Il fatto che l'articolo 10, primo comma, lettera a) del Protocollo sui privilegi e sulle immunità faccia riferimento alle immunità riconosciute ai membri del Parlamento dal loro paese non vuol dire che il Parlamento europeo non abbia la facoltà di definire le proprie regole in materia di revoca dell'immunità parlamentare. Le decisioni del Parlamento hanno gradualmente creato un concetto coerente di immunità parlamentare europea che è, in via di principio, indipendente dalle varie prassi dei parlamenti nazionali. In questo modo si evitano differenze nel trattamento dei deputati connesse alla loro nazionalità. Di conseguenza, nel considerare l'immunità esistente in base al diritto nazionale, il Parlamento europeo applica i propri principi coerenti per decidere se revocare o meno l'immunità di un suo deputato.

L'immunità parlamentare esiste per tutelare la libertà di espressione e di dibattito politico dei deputati. La commissione competente del Parlamento considera quindi quale principio fondamentale che in tutti i casi in cui gli atti del deputato accusato costituiscono parte della sua attività politica o vi sono direttamente connessi, l'immunità non viene revocata.

In tale ambito rientra, ad esempio, l'espressione della propria opinione nel contesto dell'attività politica durante dimostrazioni, in riunioni pubbliche o in pubblicazioni a carattere politico, sulla stampa, in un libro, alla televisione, con la firma di un volantino politico o addirittura in tribunale.

c) Questo principio viene considerato, insieme ad altre argomentazioni a favore o contro la revoca dell'immunità, in particolare il "fumus persecutionis" cioè la presunzione che l'azione penale trovi origine nell'intenzione di recare pregiudizio alle attività politiche di un deputato. Come definito nella motivazione della relazione Donnez il concetto di "fumus persecutionis" sta a significare, essenzialmente, che l'immunità non viene revocata qualora esista il sospetto che l'azione penale si fondi sull'intenzione di pregiudicare le attività politiche del deputato.

Ad esempio, quando le azioni sono intentate da un avversario politico, in assenza di prove del contrario l'immunità non è revocata nella misura in cui tali azioni vanno considerate come volte a nuocere al deputato interessato e non ad ottenere una riparazione del danno. Analogamente l'immunità non viene revocata quando le azioni vengono portate avanti in circostanze tali da indurre a ritenere che siano state avviate esclusivamente al fine di nuocere al deputato interessato.

III. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE PROPOSTA

1. La commissione giuridica ha discusso in modo particolareggiato gli articoli del Protocollo sui privilegi e le immunità che sono applicabili a questa fattispecie. La commissione ha deciso che il presente caso deve essere esaminato alla luce dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 relativamente ai suddetti principi.

All'articolo 9 si afferma che "i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni". Tale immunità assoluta vale soltanto per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle funzioni dai deputati del Parlamento europeo.

Il Parlamento ha sempre e coerentemente seguito il principio fondamentale che l'immunità vada sempre difesa nei casi in le accuse fatte a un deputato riguardano atti commessi nell'esercizio delle sue funzioni politiche di deputato del Parlamento europeo oppure sono direttamente connesse con tali funzioni[3]. Gli stessi principi devono valere nel caso di una richiesta di difesa dell'immunità parlamentare[4].

a) In applicazione di questi principi la commissione rileva che quando l'on. Gollnisch ha espresso il suo parere durante la conferenza stampa dell'11 ottobre 2004, egli non stava esercitando il suo diritto alla libertà di espressione collegato all'"esercizio delle sue funzioni" di deputato del Parlamento europeo.

Secondo le spiegazioni date dall'on. Gollnisch stesso egli aveva espresso la sua opinione in merito al massacro di Katyn rispondendo alle domande di alcuni giornalisti sulle sue osservazioni estremamente critiche relative alle interferenze politiche nella relazione Rousso concernente le posizioni politiche dei professori dell'Università Lyon III. Le dichiarazioni erano direttamente collegate alle attività professionali dell'on. Gollnisch in quanto professore presso l'Università di Lyon III e non avevano niente a che fare con i suoi compiti di deputato del Parlamento europeo.

Non si può quindi sostenere che stava parlando "nell'esercizio delle sue funzioni" in quanto deputato del Parlamento europeo.

b) L'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento viene rispettato. Secondo le informazioni fornite dal ministro degli esteri francese, l'inchiesta penale che interessa l'on. Gollnisch non gli impedisce di esercitare le sue funzioni; ad esempio non gli impedisce di partecipare alle sedute del Parlamento, alle riunioni di commissione, ecc. Sempre secondo le informazioni fornite, l'on. Gollnisch non è obbligato ad essere presente alle udienze e può farsi rappresentare dai suoi legali. Inoltre, su sua richiesta, l'udienza può essere rinviata.

2. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento la proposta di decisione della commissione dovrebbe semplicemente raccomandare l'adozione o la reiezione della richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità.

IV. CONCLUSIONI

Sulla base delle considerazioni sopra riportate la commissione giuridica, avendo esaminato gli elementi a favore e quelli contrari alla difesa dell'immunità, raccomanda che la richiesta di difesa dell'immunità dell'on. Gollnisch venga respinta.

  • [1]  Articolo modificato dalla legge costituzionale n. 95-880 del 4 agosto 1995.
  • [2]  GU C 99, del 13.4.1987, pag. 44.
  • [3]  Cfr. il caso concernente l'immunità dell'on. N. J. Camre, decisone del 1° luglio 2003, 2002/2249(IMM)
  • [4]  Cfr. il caso concernente la richiesta di difesa dell'immunità dell'on. Sakellariou, decisione del 23 settembre 2003, 2003/2023(IMM)

PROCEDURA

Titolo

Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità dell'on. Bruno Gollnisch

Numero di procedura

2005/2072(IMM)

Richiesta di difesa dell'immunità
  trasmessa da
  Domanda
  Annuncio in Aula


Luca Romagnoli
7.4.2005
14.4.2005

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

JURI
14.4.2005

Base regolamentare

art. 6, par. 3, e art. 7

Relatore
  Nomina

Diana Wallis
21.4.2005

Relatore sostituito

 

Esame in commissione

23.5.2005

20.6.2005

13.7.2005

 

 

Approvazione

22.11.2005

Esito della votazione finale

 

favorevoli:

contrari:
astensioni:

13
3
1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Maria Berger, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Deposito – A6

29.11.2005

A6-0376/2005