RELAZIONE sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE

24.1.2006 - (PE-CONS 3672/2005 – C6‑0417/2005 – 2003/0255(COD)) - ***III

Delegazione del Parlamento europeo al comitato di conciliazione
Presidente della delegazione: Alejo Vidal-Quadras Roca
Relatore: Helmuth Markov

Procedura : 2003/0255(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0005/2006
Testi presentati :
A6-0005/2006
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE

(PE-CONS 3672/2005 – C6‑0417/2005 – 2003/0255(COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

–   visti il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e le pertinenti dichiarazioni della Commissione al riguardo (PE-CONS 3672/2005 – C6‑0417/2005),

–   vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0628)[2],

–   vista la sua posizione in seconda lettura[3] sulla posizione comune del Consiglio[4],

–   visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2005)0302)[5],

–   visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,

–   visto l'articolo 65 del suo regolamento,

–   vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A6‑0005/2006),

1.  approva il progetto comune e ricorda le dichiarazioni della Commissione al riguardo;

2.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

3.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo, unitamente alle pertinenti dichiarazioni della Commissione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.

  • [1]  GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 38.
  • [2]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
  • [3]  Testi approvati del 13.4.2005, P6_TA(2005)0121.
  • [4]  GU C 63 E del 15.3.2005, pag. 1
  • [5]  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Contesto

Il 21 ottobre 2003 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione della legislazione UE relativa a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. La proposta è intesa ad abrogare e sostituire la direttiva 88/599/CE, allo scopo di aggiornare e migliorare la quantità e la qualità dell'applicazione delle disposizioni previste in quest'ambito. Dall'avvio dell'iter procedurale, il Parlamento ha sempre considerato la proposta (COD 2003/0255) una sorta di "pacchetto" unico con la proposta di regolamento sull'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (COD 2001/0241).

In seguito alla prima lettura del Parlamento, il 20 aprile 2004, il Consiglio ha definito, il 9 dicembre 2004, una posizione comune che ha accolto, integralmente o in parte, solo 7 dei 38 emendamenti presentati in prima lettura e ha apportato modifiche sostanziali alla proposta delle Commissione. Il 6 aprile 2005, il Parlamento ha approvato, in seconda lettura, 35 emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Con lettera del 9 settembre 2005, il Consiglio ha informato il Parlamento di non poter accettare tutti gli emendamenti proposti dall'Aula e ha fatto presente l'esigenza di ricorrere alla procedura di conciliazione. La procedura di conciliazione è stata avviata formalmente il 12 ottobre 2005.

Procedura di conciliazione

La delegazione del Parlamento, la cui riunione costitutiva si è svolta il 10 maggio 2005 a Strasburgo, ha incaricato l'on. Vidal-Quadras Roca (vice presidente del PE e presidente della delegazione), l'on. Costa (presidente della commissione per i trasporti), l'on. Markov (relatore), l'on. Grosch e l'on. Piecyk di avviare i negoziati con il Consiglio.

Tra il 5 luglio e il 22 novembre 2005 sono stati organizzati quattro triloghi, seguiti da riunioni della delegazione del PE, che hanno consentito di raggiungere un accordo su 21 emendamenti, che sono stati oggetto di un accordo generale. Il comitato di conciliazione si è riunito la sera di martedì 6 dicembre 2005 per risolvere la questione dei 14 emendamenti non compresi nell'accordo. Nelle prime ore di mercoledì, dopo oltre 6 ore di trattative, è stato raggiunto un accordo, ratificato dalla delegazione del Parlamento europeo con 14 voti a favore e 4 contrari.

I punti salienti dell'accordo raggiunto nella riunione di conciliazione sono sintetizzati in appresso.

1.        Accordo AETR

In seguito all'accordo raggiunto con il Consiglio sull'ambito territoriale di applicazione del regolamento (COD 2001/0241) rispetto all'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada ("AETR"), il Parlamento ha accettato di ritirare il proprio emendamento equivalente alla proposta di direttiva (COD 2003/0255). Le controparti hanno inoltre concordato l'avvio di negoziati tra la Comunità e i paesi terzi interessati in merito all'applicazione di norme equivalenti a quelle stabilite nella direttiva. In attesa della conclusione di tali negoziati, gli Stati membri riporteranno nelle comunicazioni alla Commissione i dati relativi ai controlli eseguiti sui veicoli di paesi terzi.

La Commissione e gli Stati membri hanno inoltre ribadito in una dichiarazione congiunta l'intenzione di compiere ogni sforzo possibile per garantire che, entro 2 anni dall'entrata in vigore della direttiva, le disposizioni dell'AETR siano ravvicinate a quelle della direttiva; in caso contrario la Commissione proporrà azioni idonee a risolvere la questione.

2.        Controlli minimi

Su insistenza del Parlamento il Consiglio ha accettato l'aumento dei controlli che saranno eseguiti a partire dal 2008 dagli Stati membri, fino al raggiungimento di almeno il 2% dei giorni lavorativi dei conducenti di veicoli soggetti all'ambito di applicazione della nuova normativa, e di almeno il 3% a partire dal 2010. La proposta del Consiglio prevedeva originariamente rispettivamente il 2% dal 2009 e il 3% dal 2011. A partire dal 2012, inoltre, la percentuale minima di controlli potrà essere aumentata dalla Commissione al 4%.

È stato altresì concordato che almeno il 15% dei giorni lavorativi oggetto di verifica saranno sottoposti a controlli stradali e almeno il 30% a controlli presso la sede delle imprese. A partire dal 2008 tali cifre saranno aumentate rispettivamente al 30% e al 50%. I controlli saranno pertanto eseguiti principalmente presso la sede delle imprese, dove è possibile compiere ispezioni più accurate di quelle stradali.

L'accordo raggiunto specifica inoltre che i controlli stradali saranno organizzati in vari luoghi, potranno avvenire in qualunque momento e riguarderanno una vasta porzione della rete stradale, in modo da rendere difficile il fatto di evitare i punti di controllo; inoltre saranno eseguiti in base ad un sistema di rotazione casuale che garantirà un adeguato equilibrio geografico.

3.        Violazioni comuni e sanzioni

Il Consiglio non ha accettato alcun riferimento all'armonizzazione delle sanzioni, sostenendo che queste ultime rientravano nella potestà degli Stati membri. Ciononostante, su insistenza del Parlamento, il Consiglio ha accettato di includere nell'allegato alla direttiva un elenco non esaustivo di violazioni comuni, che rispecchiasse gli elementi principali presenti nell'emendamento del Parlamento. Tra le violazioni contenute nell'elenco si possono citare il superamento dei periodi massimi di guida giornalieri, settimanali o quindicinali, la mancata osservanza del periodo di riposo minimo giornaliero o settimanale, la mancata osservanza della pausa minima nonché la mancata ottemperanza, per quanto attiene al tachigrafo, dei requisiti stabiliti dalla normativa UE.

La Commissione si è inoltre impegnata in una dichiarazione a fornire, in futuro, un elenco maggiormente dettagliato, che integrerà le violazioni summenzionate con limiti di valore specifici, il cui superamento costituirà una violazione grave.

4.  Direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

Questo aspetto ha costituito lo scoglio maggiore al raggiungimento di una soluzione negoziale. Il Consiglio ha continuato a difendere la propria posizione comune, rifiutando di inserire un collegamento alla direttiva sull'orario di lavoro 2002/15/CE che avrebbe permesso alle autorità di controllo degli Stati membri di eseguire ispezioni per verificare se i limiti all'orario di lavoro, fissati dalla direttiva, fossero stati rispettati, consentendo, ad esempio, di tenere conto dell'affaticamento dei conducenti provocato dalle operazioni di carico e scarico dei veicoli.

Tutte le proposte di compromesso avanzate dalla delegazione del Parlamento europeo sulla questione sono state respinte dal Consiglio. Alla fine le due istituzioni hanno concordato di porre l'accento, nel considerando della direttiva, sull'importanza della direttiva sull'orario di lavoro 2002/15/CE per la creazione di un mercato comune della sicurezza stradale e delle condizioni di lavoro. È stato inoltre aggiunto un nuovo considerando, il quale afferma che sarebbe opportuno affrontare, attraverso l'applicazione della direttiva sull'orario di lavoro 2002/15/CE, il problema dei rischi derivati dall'affaticamento dei conducenti.

Conclusioni

L'accordo generale raggiunto con il Consiglio può essere considerato soddisfacente per il Parlamento dato che la frequenza e intensità dei controlli eseguiti dagli Stati membri, segnatamente presso la sede delle imprese, sono state chiaramente aumentate, le violazioni sono state categorizzate in base alla gravità e sono in corso di armonizzazione a livello UE ed è stato garantito il ravvicinamento dell'accordo AETR alla legislazione dell'Unione europea. Di conseguenza, le nuove norme rafforzano i diritti dei guidatori, migliorano l'ambiente e le condizioni di lavoro, contribuendo in tal modo ad una maggiore sicurezza stradale in Europa.

La delegazione del Parlamento al comitato di conciliazione raccomanda pertanto all'Aula di approvare il progetto comune in terza lettura.

PROCEDURA

Titolo

Progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE

Riferimenti

PE-CONS 3672/2005 – C6-0417/2005 – 2003/0255(COD)

Base giuridica

art. 251, par. 5, e art. 71 CE

Base regolamentare

art. 65

Presidente della delegazione: Vicepresidente

Alejo Vidal-Quadras Roca

Presidente della commissione competente per il merito

Paolo Costa

TRAN

Relatore(i)

Helmuth Markov

 

Proposta della Commissione

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione della direttiva 2002/15/CE e dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada – COM(2003)0628 – C5-0601/2003

Prima lettura del PE – P5

20.4.2004

P5-TA(2004)0306

Posizione comune del Consiglio
  Annuncio in Aula

11336/1/2004 – C6-0249/2004

16.12.2004

Posizione della Commissione
(art. 251, par. 2, secondo comma, terzo trattino)

COM(2004)0815

Seconda lettura del PE – P5

13.4.2005

P6-TA(2005)0121

Parere della Commissione
(art. 251, par. 2, terzo comma, lettera c))

COM(2005)0302

Ricevimento della seconda lettura da parte del Consiglio

17.5.2005

Lettera del Consiglio sulla mancata approvazione degli emendamenti del PE

9.9.2005

Riunioni del comitato di conciliazione

12.10.2005

6.12.2005

 

 

Votazione della delegazione del PE

6.12.2005

Esito della votazione

favorevoli:

contrari:

astensioni:

14

4

 

Membri titolari presenti

Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Georg Jarzembowski, Anne E. Jensen, Dieter-Lebrecht Koch, Eva Lichtenberger, Helmuth Markov, Willi Piecyk, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Gary Titley, Alejo Vidal-Quadras Roca, Corien Wortmann-Kool

Supplenti presenti

Inés Ayala Sender, Den Dover, Roland Gewalt, Ewa Hedkvist Petersen

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti

Zita Pleštinská

Accordo in sede di comitato di conciliazione

6.12.2005

Constatazione, da parte dei copresidenti, dell'approvazione del progetto comune e trasmissione di quest'ultimo al PE e al Consiglio

8.12.2005

Deposito – A6

24.1.2006

A6-0005/2006

PROROGHE DEI TERMINI

Proroga del termine per la seconda lettura del Consiglio

Proroga del termine per la convocazione del comitato

        Istituzione richiedente – data

no

 

 

Proroga del termine per i lavori del comitato

        Istituzione richiedente – data

 

Consiglio – 17.11.2005

Proroga del termine per l'adozione dell'atto

        Istituzione richiedente – data

 

PE – 15.12.2005