RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi
6.2.2006 - (COM(2005)0113 – C6‑0181/2005 – 2005/0052(CNS)) - *
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Dimitrios Papadimoulis
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi
(COM(2005)0113 – C6‑0181/2005 – 2005/0052(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0113)[1],
– visti l'articolo 308 del trattato CE e l'articolo 203 del trattato Euratom, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6‑0181/2005 ),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6‑0027/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. specifica che gli stanziamenti indicati nella proposta di regolamento sono da considerare puramente orientativi fino a che non sarà stato raggiunto un accordo sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007 e anni successivi;
3. invita la Commissione, una volta adottate le prossime prospettive finanziarie, a confermare gli importi indicati nella proposta di regolamento o, se del caso, a presentare gli importi adeguati per l'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio, garantendo così la loro compatibilità con il massimale;
4. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 119, secondo comma, del trattato Euratom;
5. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
6. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6 bis. invita il Consiglio e la Commissione ad esaminare il presente parere come sua prima lettura nel quadro della procedura di codecisione a norma della base giuridica modificata;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Titolo | |
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi
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Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento di prevenzione, risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi (L'emendamento si applica a tutto il testo, ovunque si faccia riferimento alla preparazione e alla risposta rapida). |
Motivazione | |
La proposta della Commissione non si occupa della prevenzione. La questione è essenziale, poiché una gestione integrata delle emergenze comprende misure preventive, oltre alla preparazione e alla risposta rapida. Inoltre, alcune delle azioni ammissibili si applicano non solo alla preparazione ma anche alla prevenzione. | |
Emendamento 2 Visto 1 | |
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308, |
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1, |
Motivazione | |
L'obiettivo principale del regolamento è la protezione della salute pubblica e dell'ambiente, come espresso chiaramente nel suo primo articolo (Oggetto). Tutte le azioni ammissibili al finanziamento nel quadro della proposta sono subordinate all'obiettivo precipuo di proteggere la salute umana e l'ambiente. | |
Emendamento 3 Visto 2 | |
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 203, |
soppresso |
Motivazione | |
Gli incidenti nucleari dovrebbero essere oggetto di uno strumento legislativo distinto. | |
Emendamento 4 Considerando 1 | |
(1) A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera u), del trattato che istituisce la Comunità europea, l’azione della Comunità comporta misure in materia di protezione civile. |
(1) Emergenze gravi possono seriamente colpire sia la salute pubblica che l'ambiente. Il trattato CE contiene una base giuridica che comprende sia l'ambiente che la salute pubblica - l'Articolo 175, paragrafo 1 - su cui dovrebbe essere basato il presente strumento. |
Motivazione | |
L'obiettivo principale del regolamento è la protezione della salute pubblica e dell'ambiente, come espresso chiaramente nel suo primo articolo (Oggetto). Tutte le azioni ammissibili al finanziamento nel quadro della proposta sono subordinate all'obiettivo precipuo di proteggere la salute umana e l'ambiente. | |
Emendamento 5 Considerando 2 | |
(2) A tal fine, con decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio è stato creato un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile. |
(2) Con decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio è stato creato un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile. |
Motivazione | |
Coerente con la modifica del considerando 1. | |
Emendamento 6 Considerando 2 bis (nuovo) | |
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(2 bis) Il cambiamento climatico ha un forte impatto globale negativo, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, con conseguenze potenzialmente catastrofiche. Negli ultimi dieci anni, le perdite economiche derivanti da calamità naturali determinate dal tempo si sono moltiplicate per sei rispetto al livello degli anni '60. |
Motivazione | |
Il testo della Commissione non fa riferimento specifico al cambiamento climatico: è, tuttavia, collegato indirettamente alle questioni ad esso relative. Esso fa riferimento a molti rischi, senza menzionare in modo specifico il cambiamento climatico. È importante esaminare molte delle questioni cui si fa riferimento alla luce del cambiamento climatico. | |
Emendamento 7 Considerando 2 ter (nuovo) | |
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(2 ter) La riduzione dei rischi di disastro, compresa la riduzione della vulnerabilità alle calamità naturali, costituisce parte integrante dello sviluppo sostenibile ed una delle condizioni essenziali per la realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del millennio. |
Motivazione | |
Il piano di attuazione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg prevede un approccio integrato e multirischio per affrontare i pericoli, la valutazione e la gestione delle calamità, compresa la prevenzione, il contenimento, la preparazione, la risposta e la ripresa. | |
Emendamento 8 Considerando 2 quater (nuovo) | |
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(2 quater) La gestione e l'uso della terra sono parte integrante delle politiche e dei programmi di prevenzione e mitigazione di catastrofi. Quindi i programmi e le politiche devono attuare impostazioni gestionali integrate a livello ambientale e di risorse naturali che comprendano una riduzione del rischio di catastrofi, come la gestione integrata di alluvioni e di foreste, l'idonea gestione di terreni paludosi e di altri ecosistemi sensibili, nonché la valutazione di rischio in zone urbane, |
Motivazione | |
Sottolineare e rafforzare la centralità dei problemi ambientali nella gestione di calamità è diventata una priorità e presuppone una sana gestione delle risorse naturali quale strumento per prevenire calamità o attenuarne l'impatto sulla popolazione, gli alloggi e la vita. |
Emendamento 9
Considerando 2 quinquies (nuovo)
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(2 quinquies) Le regioni isolate e più periferiche della UE hanno caratteristiche ed esigenze specifiche determinate dalle peculiarità geografiche, territoriali e socioeconomiche. Queste possono influenzare negativamente, rendere difficoltosa l'erogazione di assistenza e risorse di intervento creando particolari necessità nel caso di una grave emergenza. |
Motivazione
Le regioni più periferiche o isolate richiedono maggiore attenzione nell'ambito dei diversi meccanismi e strumenti comunitari.
Emendamento 10
Considerando 3
(3) È necessario istituire uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi inteso a fornire sostegno finanziario, per contribuire ad aumentare l’efficacia dei sistemi di preparazione e risposta rapida alle emergenze gravi, in particolare nell’ambito della decisione 2001/792/CE. |
(3) È necessario istituire uno strumento di prevenzione, risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi inteso a fornire sostegno finanziario, per contribuire ad aumentare l’efficacia dei sistemi di preparazione e risposta rapida alle emergenze gravi, in particolare nell’ambito del centro di controllo e informazione istituito con decisione 2001/792/CE. |
Motivazione
A seguito del cambiamento nel titolo.
Emendamento 11
Considerando 4
(4) Il presente strumento darà maggiore visibilità alla solidarietà espressa dalla Comunità nei confronti dei paesi colpiti da emergenze gravi, favorendo l’assistenza reciproca attraverso la mobilitazione dei mezzi d’intervento degli Stati membri. |
(4) Il presente strumento darà maggiore visibilità alla solidarietà espressa dalla Comunità nei confronti dei paesi, sia all'interno che all'esterno dell'UE, che devono far fronte a emergenze gravi, derivanti da catastrofi naturali, industriali o tecnologiche, ivi compreso l'inquinamento marino, o da atti di terrorismo, favorendo l’assistenza reciproca attraverso la mobilitazione dei mezzi d’intervento degli Stati membri. |
Motivazione
Sottolineare e rafforzare la centralità dei problemi ambientali nella gestione di calamità è diventata una priorità e presuppone una sana gestione delle risorse naturali quale strumento per prevenire calamità o attenuarne l'impatto sulla popolazione, gli alloggi e la vita.
Emendamento 12
Considerando 4 bis (nuovo)
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(4 bis) Il Consiglio ha adottato le conclusioni sul miglioramento delle capacità di protezione civile europee,1 |
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1 GU C 304 dell'1.12.2005, pag. 1. |
Motivazione
E' indispensabile includere nello strumento azioni di intervento per sistemi di allerta e preallarme.
Emendamento 13
Considerando 4 ter (nuovo)
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(4 ter) Lo strumento potrebbe essere utilizzato per interventi all'interno come all'esterno dei confini territoriali dell'Unione europea per motivi sia di solidarietà sia di assistenza a cittadini dell'UE in difficoltà in paesi terzi. |
Motivazione
Non pochi sono i cittadini dell'UE che viaggiano al di fuori delle frontiere dell'UE e pertanto corrono rischi in casi di gravi eventi calamitosi verificatisi al di fuori delle frontiere dell'UE.
Emendamento 14
Considerando 4 quater (nuovo)
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(4 quater) Qualora si ricorra allo strumento per interventi al di fuori dei confini territoriali dell'Unione europea è importante coordinare tali interventi con le Nazioni Unite. |
Motivazione
Oggigiorno l'ONU costituisce un sistema efficace per assistere paesi colpiti da disastri o gravi eventi calamitosi. Per evitare doppioni e trarre benefici dalla congiunzione delle risorse sarebbe opportuno coordinare con gli omologhi dell'ONU lo strumento dell'UE di preparazione e risposta rapida contestualmente alla modifica dell'articolo 8.
Emendamento 15
Considerando 4 quinquies (nuovo)
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(4 quinquies) L'azione comunitaria non deve attenuare la responsabilità di quei terzi che, in base al principio "chi inquina paga" sono soprattutto responsabili del danno da essi provocato. |
Motivazione
Il principio "chi inquina paga" stabilisce che un operatore è considerato responsabile laddove abbia causato il danno derivante.
Emendamento 16
Considerando 4 sexies (nuovo)
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(4 sexies) E' necessaria ulteriore cooperazione per potenziare l'efficacia delle banche dati sui beni militari e sulle capacità rilevanti per gli interventi della protezione civile necessari a seguito di catastrofi naturali o derivanti d'azione umana, |
Motivazione
Per migliorare gli interventi UE devono essere utilizzati tutti gli strumenti e le capacità disponibili.
Emendamento 17
Considerando 4 septies (nuovo)
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(4 septies) Per facilitare e garantire migliore prevenzione, preparazione e risposta alle gravi emergenze occorre svolgere vastissime campagne d'informazione, nonché promuovere iniziative di educazione e di consapevolezza rivolte al grande pubblico e in particolare ai giovani, con l'obiettivo di aumentare il livello di autoprotezione e delle misure precauzionali da adottare in caso di calamità. |
Motivazione
Le misure di protezione civile devono essere integrate nei moduli d'insegnamento e nelle campagne volte ad aumentare la consapevolezza della necessità di prevenzione, preparazione e risposta rapida a gravi incidenti e per garantire la partecipazione della società civile all'azione preventiva e di risposta.
Emendamento 18
Considerando 4 octies (nuovo)
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(4 octies) I volontari sono una valida forza nella gestione delle catastrofi, hanno un importante ruolo da svolgere nelle attività di protezione civile e forniscono un'ampia gamma di servizi nella pianificazione e nella risposta a gravi emergenze, sia come membri di organizzazioni di volontari, sia come singoli individui. |
Motivazione
La capacità di una comunità di riprendersi dagli effetti devastanti di una catastrofe presuppone che i cittadini pianifichino e partecipino attivamente alla preparazione. I volontari possono fornire servizi vitali in assenza di operatori d'emergenza il cui arrivo può essere ritardato a seguito di una grande catastrofe.
Emendamento 19 Considerando 6 bis (nuovo) | |
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(6 bis)L'espressione della solidarietà con i paesi terzi di fronte a disastri ed emergenze costituisce, da molti anni, parte dell'azione esterna dell'Unione europea e rispetta il principio di solidarietà; estendere la protezione civile dell'UE oltre l'Unione fornirebbe valore aggiunto e aumenterebbe l'efficienza e l'efficacia dello strumento. |
Motivazione | |
L'UE dovrebbe mostrare la sua solidarietà concreta, nel caso di grandi emergenze, nei confronti di paesi terzi, in particolare dei paesi in via di sviluppo, dove il numero e la portata delle calamità naturali, e il loro crescente impatto negli ultimi anni, hanno determinato enormi perdite di vite umane e conseguenze negative a lungo termine, sotto il profilo sociale, economico ed ambientale. | |
Emendamento 20 Considerando 7 | |
(7) Per coerenza, è opportuno che le azioni di risposta rapida realizzate al di fuori della Comunità siano disciplinate dal regolamento (CE) n. […]/2005 del Consiglio del […] che istituisce uno strumento per la stabilità . Per lo stesso motivo, le azioni che rientrano nel campo di applicazione della decisione […]/2005 del Consiglio che istituisce il programma specifico “Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo” o relative al mantenimento dell’ordine pubblico, al rispetto della legge e alla salvaguardia della sicurezza interna non devono essere trattate dallo strumento. |
(7) Per coerenza, è opportuno che le azioni che rientrano nel campo di applicazione della decisione […]/2005 del Consiglio che istituisce il programma specifico “Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo” o relative al mantenimento dell’ordine pubblico, al rispetto della legge e alla salvaguardia della sicurezza interna non devono essere trattate dallo strumento. |
Motivazione | |
La Comunità dovrebbe essere in grado di dimostrare solidarietà ai paesi terzi, rispondendo alle situazioni di emergenza sul loro territorio. Una risposta rapida alle gravi emergenze al di fuori dell'Unione europea dovrebbe, pertanto, essere compresa nel campo d'applicazione dello strumento. | |
La proposta di uno Strumento di stabilità (COM(2004)630), attualmente in discussione in seno al Consiglio, non potrebbe conseguire lo stesso obiettivo, anche qualora comprendesse le azioni di protezione civile al di fuori dell'Unione europea, a causa del suo ampio campo di applicazione (promozione di pace e stabilità; sicurezza della popolazione civile nei paesi terzi). | |
Emendamento 21 Considerando 9 | |
(9) L’aggiudicazione di contratti di appalto pubblico e la concessione di sovvenzioni in virtù del presente regolamento devono essere conformi al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee . Vista la specificità degli interventi di protezione civile è opportuno che possano essere concesse sovvenzioni anche alle persone fisiche. |
(9) L’aggiudicazione di contratti di appalto pubblico e la concessione di sovvenzioni in virtù del presente regolamento devono essere conformi al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee . Vista la specificità degli interventi di protezione civile è opportuno che possano essere concesse sovvenzioni anche alle persone fisiche e alle organizzazioni non governative. |
Motivazione | |
E' opportuno esaminare le conseguenze del coinvolgimento delle ONG nella preparazione alle emergenze e nella risposta ad esse. |
Emendamento 22
Considerando 10
(10) Al fine di aumentare l’efficienza e l’efficacia dello strumento deve essere consentita la partecipazione di paesi terzi. |
(10) Al fine di aumentare l’efficienza e l’efficacia dello strumento è auspicabile la partecipazione di paesi terzi, poiché le emergenze in tali paesi possono avere conseguenze rilevanti per gli Stati membri dell'UE.. |
Motivazione
Soprattutto nel caso di grandi catastrofi in Stati confinanti con l'UE, possono essere coinvolti anche Stati membri dell'Unione.
Emendamento 23
Considerando 11 bis (nuovo)
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(11 bis) Per permettere un'attuazione efficace del presente regolamento, spetta alla Commissione, in una con gli Stati membri, realizzare in tempi rapidi un preciso inventario dei mezzi esistenti in seno all'Unione europea in materia di protezione civile (uomini, materiali, ...). |
Motivazione
Prima di mobilitare i mezzi per far fronte a una calamità, è importante conoscere a monte il materiale esistente e le risorse umane disponibili.
Emendamento 24
Considerando 12
(12) Occorre prevedere disposizioni opportune per monitorare adeguatamente la realizzazione delle azioni finanziate dallo strumento. |
(12) Occorre prevedere disposizioni opportune per monitorare adeguatamente la realizzazione delle azioni finanziate dallo strumento. E' necessaria la massima trasparenza nell'attuazione dell'assistenza finanziaria comunitaria così come l'adeguato monitoraggio dell'utilizzo delle risorse. |
Motivazione
In conformità con l'iniziativa di trasparenza europea lanciata nel marzo 2005 per aumentare la responsabilità e la trasparenza delle istituzioni UE.
Emendamento 25 Considerando 16 bis (nuovo) | |
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(16 bis)L'azione della Comunità nel settore della protezione civile funge da complemento delle politiche delle autorità nazionali, regionali e locali. Le regioni e i comuni sono i primi interessati nei casi di disastro e devono, pertanto, essere pienamente coinvolti nella concezione, attuazione e monitoraggio delle politiche di protezione civile. |
Motivazione | |
La risposta normale ed opportuna a un incidente che venga a perturbare la normalità sarà a livello locale/regionale piuttosto che a livello nazionale o sovranazionale. La preparazione per le risposte di emergenza dovrebbe, pertanto, essere anch'essa a livello locale, in quanto dovrebbero essere sviluppati piani sulla base dell'esperienza locale. | |
Emendamento 26 Considerando 16 ter (nuovo) | |
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(16 ter) Un quadro finanziario, ai sensi del punto 33 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(1), è inserito nel regolamento per l'intera durata del programma, senza avere ripercussioni sui poteri dell'autorità di bilancio come definiti dal trattato. (1) GU C 172, del 18.6.1999, pag. 1. |
Motivazione | |
Fa riferimento alla procedura di codecisione, a seguito della modifica della base giuridica. | |
Emendamento 27 Considerando 17 | |
(17) Il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica non prevedono, ai fini dell’adozione del presente regolamento, altri poteri se non quelli di cui, rispettivamente, all’articolo 308 e all’articolo 203, |
soppresso |
Motivazione | |
L'obiettivo principale del regolamento è la protezione della salute pubblica e dell'ambiente, come espresso chiaramente nel suo primo articolo (Oggetto). Tutte le azioni ammissibili al finanziamento nel quadro della proposta sono subordinate all'obiettivo precipuo di proteggere la salute umana e l'ambiente. | |
Emendamento 28 Considerando 17 bis (nuovo) | |
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(17 bis) Il Parlamento europeo ha approvato una serie di risoluzioni a seguito di calamità naturali, compresa quella dell'8 settembre 2005* in cui invita la Commissione e gli Stati membri a lavorare nel senso di una cooperazione più stretta per quanto concerne le misure di protezione civile in caso di calamità naturali, nella prospettiva di prevenire e ridurre al minimo il loro devastante impatto, in particolare mediante la messa a disposizione di mezzi supplementari di protezione civile. * Testi approvati P6_TA-(2005)0334, par. 9. |
Emendamento 29
Articolo 1, primo comma
Il presente regolamento istituisce, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi (di seguito “lo strumento”) destinato a sostenere ed integrare le attività degli Stati membri finalizzate alla protezione delle persone, dell’ambiente e dei beni in caso di emergenza grave. |
Il presente regolamento istituisce, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, uno strumento di prevenzione, risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi (di seguito “lo strumento”) destinato a sostenere ed integrare le attività degli Stati membri finalizzate alla protezione delle persone, della sanità e della sicurezza pubbliche, dell’ambiente, dei beni e del patrimonio culturale in caso di emergenza grave. |
Motivazione
A seguito della modifica del titolo.
Emendamento 30
Articolo 1, secondo comma
Il regolamento istituisce norme per la concessione di un aiuto finanziario, nell’ambito dello strumento, destinato ad azioni che migliorino il grado di preparazione della Comunità alle emergenze gravi. |
Il regolamento istituisce norme per la concessione di un aiuto finanziario e tecnico, nell’ambito dello strumento, destinato ad azioni che migliorino la capacità di prevenzione del rischio e il grado di preparazione della Comunità alle emergenze gravi, e prevede progetti pilota volti a sviluppare gruppi di temi d'interesse generale europeo e/o a contribuire al rafforzamento o alla creazione di reti appropriate a livello europeo. |
Motivazione
L'assistenza tecnica è contemplata all'articolo 10.
Emendamento 31 Articolo 1, comma 3 | |
Il regolamento prevede inoltre disposizioni specifiche per la concessione di un sostegno finanziario al fine di agevolare una risposta rapida ed efficace in caso di emergenza grave.
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Il regolamento prevede inoltre disposizioni specifiche per la concessione di un sostegno finanziario e tecnico al fine di agevolare una risposta rapida ed efficace in caso di emergenza grave.
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Motivazione | |
L'aiuto tecnico è prevista dall'articolo 10. | |
Emendamento 32 Articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo) | |
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3 bis. Il regolamento prevede altresì un esame e una catalogazione completi delle fonti di rischio (ad esempio lo stoccaggio di taluni materiali) nonché dei mezzi - in particolare le risorse limitate - che potrebbero essere mobilitati per affrontare i vari tipi di emergenza grave, come pure misure volte ad agevolare lo scambio di tali informazioni tra gli Stati membri. |
Emendamento 33 Articolo 2, paragrafo 1 | |
1. Il presente regolamento si applica alla preparazione alle emergenze gravi, a prescindere dalla natura delle stesse. |
1. Il presente regolamento si applica alla prevenzione, preparazione e risposta rapida a tutti i tipi di grave emergenza definiti all'articolo 3(1), che avvenga all'interno o all'esterno della Comunità, con particolare riguardo per la sanità pubblica. |
Il regolamento è applicabile anche alla gestione delle conseguenze immediate di un’emergenza grave che avvenga all’interno della Comunità e nei paesi che partecipano al meccanismo comunitario istituito dalla decisione 2001/792. |
Il regolamento è applicabile anche alla gestione delle conseguenze immediate di un’emergenza grave che avvenga all’interno e all'esterno della Comunità. |
Il regolamento si applica inoltre alla preparazione e risposta rapida alle conseguenze delle emergenze gravi in termini di salute pubblica. |
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Motivazione | |
La Comunità dovrebbe essere in grado di dimostrare solidarietà ai paesi terzi, rispondendo alle situazioni di emergenza sul loro territorio. Una risposta rapida alle gravi emergenze al di fuori dell'Unione europea dovrebbe, pertanto, essere compresa nel campo di applicazione dello strumento. | |
Emendamento 34 Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo) | |
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1 bis. Le modalità operative dello strumento tengono debitamente conto della pertinente dimensione regionale. La Commissione e gli Stati membri interagiscono quanto più strettamente possibile, ove le normative applicabili negli Stati membri lo consentano, con le autorità locali e regionali per quanto concerne la definizione e la gestione dello strumento. |
Emendamento 35 Articolo 2 bis (nuovo) | |
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Articolo 2 bis Durata e risorse di bilancio Il regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2013. Il quadro finanziario per l'attuazione dello strumento è fissato a EUR 278 milioni per il periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 gennaio 2013 (sette anni). |
Motivazione | |
A seguito dell'emendamento volto ad inserire le azioni esterne del campo d'applicazione del presente regolamento, il bilancio deve essere aumentato; un importo supplementari di EUR 105 milioni per un periodo di 7 anni sembra adeguato. |
Emendamento 36
Articolo 3, punto 1
(1) “emergenza grave”, qualsiasi situazione che abbia o possa avere conseguenze negative sulle persone, sui beni o sull’ambiente e che possa determinare una richiesta di assistenza; |
(1) “emergenza grave”, qualsiasi situazione che abbia o possa avere conseguenze negative sulle persone, sulla sanità e la sicurezza pubbliche, sui beni, sul patrimonio culturale o sull’ambiente determinata da catastrofi naturali, industriali o tecnologiche, ivi compreso l'inquinamento marittimo o derivante da atti di terrorismo; |
Or. en
Motivazione
La definizione proposta è troppo vaga. La nuova definizione riflette meglio il contenuto del regolamento.
Emendamento 37 Articolo 3, punto 1 bis (nuovo) | |
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(1 bis) "prevenzione", qualsiasi azione che garantisca di evitare, nella pratica, l'impatto negativo di pericoli e qualsiasi mezzo volto a ridurre al minimo le calamità naturali o provocate dall'uomo; |
Motivazione | |
La prevenzione è parte dell'oggetto del presente regolamento. | |
Emendamento 38 Articolo 3, punto 3 | |
(3) “preparazione”, qualsiasi azione adottata in anticipo per garantire un’efficace risposta rapida. |
(3) “preparazione”, qualsiasi azione adottata in anticipo per garantire un’efficace risposta rapida all'impatto di pericoli naturali e tecnologici e al degrado ambientale, compresa l'emissione di preallarmi puntuali ed efficaci. |
Motivazione | |
La preparazione e la risposta da sole non sono sufficienti a ridurre i rischi, se non sono accompagnate da preallarmi. Questi non possono essere separati poiché possono essere decisivi nella definizione delle misure da adottare. | |
Emendamento 39 Articolo 3, punto 3 bis (nuovo) | |
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(3 bis) "Preallarme", la comunicazione di informazioni puntuali ed efficaci che permette di adottare misure volte a evitare o a ridurre i rischi e a garantire la preparazione per una risposta efficace. |
Motivazione | |
Il preallarme è un elemento fondamentale della riduzione dei rischi di calamità. |
Emendamento 40
Articolo 3, punto 3 bis (nuovo)
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(3 bis) "Inventario", qualsiasi censimento delle risorse materiali e umane esistenti in materia di protezione civile in seno all'Unione europea. Tale inventario è aggiornato regolarmente dalla Commissione europea. |
Motivazione
Prima di mobilitare i mezzi per far fronte a una calamità, è importante conoscere a monte il materiale esistente e le risorse umane disponibili.
Emendamento 41
Articolo 3 bis (nuovo)
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Articolo 3 bis |
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Regioni periferiche |
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Il presente regolamento deve fornire assistenza adeguata ed equa a tutte le regioni, garantendo ai cittadini che vivono nelle regioni periferiche, isolate, insulari o remote non facilmente accessibili di godere di un livello di sicurezza simile a quello di altre regioni dell'UE. Squadre per interventi specializzati devono essere disponibili per tali regioni. |
Motivazione
Occorre dedicare una particolare attenzione alle regioni isolate e periferiche ove le caratteristiche geografiche comportano gravi problemi allorché si formano e si inviano le squadre.
Emendamento 42
Articolo 4, preambolo
Gli Stati che non sono membri dell’Unione europea possono partecipare al presente strumento qualora gli accordi e le procedure lo consentano. |
Le seguenti azioni, sia all'interno che all'esterno dei confini territoriali dell'Unione europea possono partecipare al presente strumento qualora gli accordi e le procedure lo consentano. |
Motivazione
Non pochi sono i cittadini dell'UE che viaggiano al di fuori delle frontiere dell'UE e pertanto corrono rischi in casi di gravi eventi calamitosi verificatisi al di fuori delle frontiere dell'UE.
Emendamento 43 Articolo 4, punto 1 | |
(1) studi, indagini, modelli, sviluppo di scenari e stesura di piani di emergenza; |
(1) studi, indagini, modelli, sviluppo di scenari di interventi di soccorso della protezione civile e stesura di piani di emergenza; |
Motivazione | |
La regola generale dev'essere che le capacità nazionali non siano finanziate dallo strumento. Potranno essere finanziati solo i mezzi e le attività sovranazionali che abbiano un valore aggiunto per la Comunità. | |
Emendamento 44 Articolo 4, punto 2 | |
(2) assistenza allo sviluppo di capacità; |
(2) assistenza allo sviluppo di capacità e di coordinamento delle azioni; |
Motivazione | |
Una delle chiavi di successo del presente regolamento è il coordinamento delle azioni. | |
Emendamento 45 Articolo 4, punto 3 | |
(3) formazione, esercitazioni, workshop, scambio di personale ed esperti; |
(3) formazione, riunioni, esercitazioni, workshop, scambio di personale ed esperti; |
Motivazione | |
Per completare le azioni ammissibili previste dal presente regolamento. | |
Emendamento 46 Articolo 4, punto 3 bis (nuovo) | |
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(3 bis) specifica formazione del personale che parteciperà alle azioni nell'ambito della prevenzione, della risposta rapida e della preparazione alle emergenze gravi in modo da rispondere meglio alle particolari esigenze dei disabili; |
Motivazione | |
Le persone che parteciperanno alle azioni di prevenzione, risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi dovranno conoscere le particolari esigenze (ad esempio in tema di comunicazione, modalità di trasferimento, ecc.) che denotano le varie categorie di persone disabili per poter espletare meglio la loro attività. Nell'ambito della formazione del personale vanno altresì inclusi temi che riguardano le peculiarità dei disabili. | |
Emendamento 47 Articolo 4, punto 4 | |
(4) progetti di dimostrazione; |
(4) progetti e programmi di dimostrazione; |
Motivazione | |
Per completare le azioni ammissibili previste dal presente regolamento. | |
Emendamento 48 Articolo 4, punto 5 | |
(5) trasferimento tecnologico; |
(5) trasferimento di conoscenza, tecnologia, esperienza e condivisione di esperienze acquisite e delle migliori prassi; |
Motivazione | |
Per completare le azioni idonee contemplate dal presente regolamento. | |
Emendamento 49 Articolo 4, punto 6 | |
(6) attività di sensibilizzazione e divulgazione; |
(6) attività di sensibilizzazione e divulgazione volte, in particolare, a richiamare la vigilanza di tutti; |
Motivazione | |
Le calamità dovute agli incendi sono quasi sempre di origine umana. Anche un appello alla vigilanza, accompagnato da un'informazione sulle pene, è un mezzo di prevenzione che non va trascurato. | |
Emendamento 50 Articolo 4, punto 7 bis (nuovo) | |
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(7 bis) Intervento per sistemi di allerta, preallarme e reazione; |
Motivazione | |
E' indispensabile includere nello strumento azioni di intervento per sistemi di allerta e preallarme. | |
Emendamento 51 Articolo 4, punto 9 | |
(9) creazione e mantenimento di sistemi e strumenti di comunicazione sicuri; |
(9) creazione e mantenimento di sistemi e strumenti di comunicazione affidabili e sicuri; |
Motivazione | |
Cfr. motivazione precedente. | |
Emendamento 52 Articolo 4, punto 12 | |
(12) mobilitazione e invio in missione di esperti, funzionari di collegamento e osservatori; |
(12) mobilitazione e invio in missione di esperti, funzionari di collegamento e osservatori con mezzi e attrezzature adeguati; |
Motivazione | |
La regola generale dev'essere che le capacità nazionali non siano finanziate dallo strumento. Potranno essere finanziati solo i mezzi e le attività sovranazionali che abbiano un valore aggiunto per la Comunità. | |
Emendamento 53 Articolo 4, punto 12 bis (nuovo) | |
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(12 bis) promozione dell'attuazione di programmi e attività di valutazione del rischio a livello locale e di preparazione a catastrofi in scuole e istituti di istruzione superiore e l'uso di altri canali che permettano di far giungere le informazioni ai giovani e ai bambini; |
Motivazione | |
Le misure di protezione civile devono essere integrate in moduli formativi e in campagne di consapevolezza per aumentare la presa di coscienza delle fonti di rischio e garantire la partecipazione della società civile all'azione di prevenzione e di risposta. | |
Emendamento 54 Articolo 4, punto 14 bis (nuovo) | |
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(14 bis) Promozione di procedure per armonizzare gli approcci, i metodi e i mezzi per la prevenzione delle emergenze gravi e per una risposta ad esse. |
Motivazione | |
Un certo livello di armonizzazione è necessario per conseguire una maggiore efficienza. | |
Emendamento 55 Articolo 4, punto 14 ter (nuovo) | |
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(14 ter) sviluppo di partenariati fra regioni con analoghi rischi di catastrofe per scambiare know-how sulla gestione dell'emergenza. |
Motivazione | |
Per completare le azioni idonee contemplate dal presente regolamento. | |
Emendamento 56 Articolo 5, punto 4 bis (nuovo) | |
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(4 bis) condividere esperienza, individuare e attuare le migliori prassi concernenti iniziative a livello nazionale, regionale e locale intraprese per la prevenzione di catastrofi naturali, industriali o tecnologiche; |
Motivazione | |
A seguito dell'inserimento della prevenzione nel titolo e nella portata del regolamento. | |
Emendamento 57 Articolo 5, punto 4 ter (nuovo) | |
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(4 ter) condividere esperienza e attuare le migliori prassi concernenti iniziative a livello nazionale, regionale e locale indirizzate al pubblico, e in particolare ai giovani, con l'obiettivo di aumentare il livello di autoprotezione; |
Motivazione | |
A seguito dell'inserimento di un nuovo punto "informazione al pubblico" nelle azioni idonee. | |
Emendamento 58 Articolo 5, punto 5 | |
(5) incentivare, promuovere e sostenere lo scambio di know-how e di esperienze sulla gestione delle conseguenze immediate delle emergenze gravi e lo scambio delle tecnologie necessarie; |
(5) incentivare, promuovere e sostenere lo scambio di know-how e di esperienze in particolare sulle misure di prevenzione, la gestione delle conseguenze immediate delle emergenze gravi e lo scambio delle tecnologie e del personale necessari; |
Motivazione | |
La prevenzione costituisce un elemento importante per ridurre il rischio. I detentori di know-how e di esperienze sono persone. | |
Emendamento 59 Articolo 5, punto 9 | |
(9) garantire la disponibilità e il trasporto di laboratori mobili e di strutture mobili ad alta sicurezza. |
((9) garantire la disponibilità e il trasporto di speciali attrezzature e tecnologie della protezione civile, ad esempio laboratori mobili e strutture mobili ad alta sicurezza. |
Motivazione | |
I laboratori mobili e le strutture mobili ad alta sicurezza sono solo una parte delle attrezzature tecnologiche. | |
Emendamento 60 Articolo 5, comma 1 bis (nuovo) | |
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Il quadro giuridico per le misure finanziate ai sensi del presente regolamento consente ai settori interessati di soddisfare, se del caso, a nuovi obblighi e prevede che tutte le azioni intraprese rispettino rigorosamente i diritti fondamentali. |
Emendamento 61 Articolo 5 bis (nuovo) | |
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Articolo 5 bis |
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Coesione e coordinamento delle azioni |
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La Commissione vigila affinché i mezzi e i sistemi di allerta, preallarme e reazione siano efficaci e collegati agli altri sistemi di allerta comunitaria. |
Motivazione | |
La Commissione deve assicurare il collegamento delle azioni dello strumento e dei sistemi di allerta, preallarme e reazione. | |
Emendamento 62 Articolo 5 ter (nuovo) | |
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Articolo 5 ter |
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Coesione e coordinamento |
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La Commissione contribuisce, in cooperazione con gli Stati membri, a assicurare la qualità delle azioni attraverso il monitoraggio, il coordinamento e la valorizzazione delle attività di allerta, preallarme e reazione al fine di garantire l'ottimizzazione dello strumento. |
Motivazione | |
Si ritiene opportuno che la Commissione, in collaborazione agli Stati membri, assicuri il monitoraggio e il coordinamento delle azioni di allerta, preallarme e reazione al fine di garantire l'ottimizzazione dello strumento. | |
Emendamento 63 Articolo 5 quater (nuovo) | |
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Articolo 5 quater |
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Volontari |
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La preparazione dei volontari e la risposta a gravi catastrofi naturali o derivanti dall'azione umana devono essere sempre sotto il controllo e la supervisione dell'autorità statutaria locale e i volontari devono ricevere una formazione specifica che potenzi le loro capacità di individuare, rispondere e reagire ad una grave emergenza o ad una catastrofe. |
Motivazione | |
Le catastrofi possono mettere in crisi le risorse delle autorità locali e dei servizi d'emergenza. In tali periodi un supporto aggiuntivo da parte del settore di volontariato non ha prezzo. Per contribuire a dare una risposta adeguatamente coordinata in periodi di crisi i volontari devono lavorare di stretto concerto con i servizi di emergenza e le autorità locali prima, durante e dopo una grave emergenza. Volontari non coordinati possono ostacolare l'impegno di salvataggio. | |
Emendamento 64 Articolo 7, paragrafo 4 | |
4. I programmi di lavoro annuali sono adottati conformemente alla procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2. |
4. I programmi di lavoro annuali sono adottati conformemente alla procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Una volta adottato, il programma di lavoro annuale viene trasmesso all'autorità di bilancio per informazione. |
Emendamento 65 Articolo 8, paragrafo 2 | |
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Allorquando gli interventi contestuali allo strumento sono compiuti al di fuori dei confini territoriali dell'Unione europea essi vanno coordinati con le Nazioni Unite qualora non sussistano particolari motivi che vi si oppongano. |
Or. sv | |
Motivazione | |
Oggigiorno l'ONU costituisce un sistema efficace per assistere paesi colpiti da disastri o gravi eventi calamitosi. Per evitare doppioni e trarre benefici dalla congiunzione delle risorse sarebbe opportuno coordinare con gli omologhi dell'ONU lo strumento dell'UE di preparazione e risposta rapida. | |
Emendamento 66 Articolo 8 bis (nuovo) | |
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Articolo 8 bis |
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Cooperazione con le organizzazioni internazionali |
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Per evitare doppioni, potenziare al massimo l'organizzazione di attività di risposta efficiente in base alle informazioni condivise e per ottimizzare l'uso di tutte le risorse occorre stabilire con le organizzazioni internazionali collegamenti più diretti e una cooperazione potenziata, strutturata e permanente. |
Motivazione | |
La creazione di sinergie nella cooperazione con organizzazioni internazionali è di vitale importanza. Oggigiorno l'ONU costituisce un sistema efficace per assistere paesi colpiti da disastri o gravi eventi calamitosi. Per evitare doppioni e trarre benefici dalla congiunzione delle risorse sarebbe opportuno coordinare con gli omologhi dell'ONU lo strumento dell'UE di preparazione e risposta rapida. | |
Emendamento 67 Articolo 9, paragrafo 1 bis (nuovo) | |
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1 bis) Qualora dalle informazioni fornite ai sensi del primo comma risulti la provenienza da altre fonti del sostegno finanziario quest'ultimo si limita al massimo a quella parte della richiesta per la quale non è disponibile altro finanziamento. |
Motivazione | |
L'articolo 1 stabilisce che lo strumento si prefigge di sostenere e integrare gli sforzi compiuti dagli Stati membri. In sede di erogazione del sostegno finanziario occorre tener conto di altre fonti di finanziamento di un'azione. | |
Emendamento 68 Articolo 9, paragrafo 2 | |
2. Occorre ricercare sinergie e complementarità con altri strumenti dell’Unione europea o della Comunità. |
2. Occorre ricercare sinergie, coerenza e complementarità con altri strumenti dell’Unione europea o della Comunità, fra l'altro con il Fondo di solidarietà europeo, con lo strumento per la stabilità e con ECHO, in modo da evitare doppioni e garantire l'ottimizzazione del valore aggiunto e dell'uso di risorse. Occorre fare lo stesso per quanto riguarda, in particolare, la proposta di decisione della Commissione riguardante il finanziamento di un progetto pilota relativo ad una serie di azioni preparatorie in vista del rafforzamento della lotta contro il terrorismo, che fornirà il finanziamento per il sistema generale di allerta rapida (ARGUS) e il programma europeo di protezione delle infrastrutture critiche (EPCIP), anche al fine di garantire la coerenza nei settori della protezione delle infrastrutture critiche e della protezione civile. |
Motivazione | |
C'è il rischio che alcune delle attività connesse con i suddetti Fondi e strumenti siano talmente simili da rischiare confusione o doppioni in caso di coordinamento inefficace. | |
Emendamento 69 Articolo 10, paragrafo 1, comma 2 | |
Vi rientrano, in particolare, le spese per studi, riunioni, attività informative, pubblicazioni, spese per le reti informatiche (e le apparecchiature connesse) finalizzate allo scambio di informazioni e ogni altra spesa di assistenza tecnica e amministrativa cui la Commissione debba eventualmente fare ricorso per l’attuazione del presente regolamento. |
Vi rientrano, in particolare, le spese per studi, riunioni, attività informative, pubblicazioni, spese per le reti informatiche (e le apparecchiature connesse) finalizzate allo scambio di informazioni e ogni altra spesa di assistenza tecnica, amministrativa e di personale cui la Commissione debba eventualmente fare ricorso per l’attuazione del presente regolamento. |
Emendamento 70 Articolo 10 bis (nuovo) | |
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Articolo 10 bis |
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Attuazione delle azioni e coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri |
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1. La Commissione assicura, in stretta collaborazione con gli Stati membri, l'attuazione delle azioni e delle misure dello strumento conformemente a quanto disposto dall'articolo 13, garantendone uno sviluppo armonico e equilibrato. |
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2. Ai fini dell'attuazione, la Commissione assicura il coordinamento e l'integrazione delle reti e dei sistemi di allerta, di preallarme e di reazione tempestiva alle emergenze gravi. |
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3. La Commissione e gli Stati membri intraprendono, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, azioni volte a assicurare il funzionamento efficace dello strumento e a sviluppare meccanismi a livello comunitario e degli Stati membri per conseguirne gli obiettivi. Assicurano altresì che venga fornita la dovuta informazione in merito alle azioni sostenute dallo strumento, nonché il conseguimento della più ampia partecipazione possibile alle azioni attuate dalle autorità locali e regionali come pure dalle organizzazioni non governative. |
Emendamento 71 Articolo 12, paragrafo 4 | |
4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un’azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati. |
4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un’azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può chiedere chiarimenti o ulteriori spiegazioni. Se la risposta permane insoddisfacente, la Commissione annulla il sostegno finanziario residuo e procede al recupero dei fondi già erogati. |
Motivazione | |
Qualora la risposta del beneficiario permanga insoddisfacente dopo la richiesta di chiarimenti, è necessario che la Commissione annulli d'ufficio il sostegno finanziario e chieda il recupero dei fondi già erogati. | |
Emendamento 72 Articolo 13, paragrafo 1 | |
1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (“il comitato”). |
1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri, tra cui rappresentanti delle autorità locali e regionali, e presieduto dal rappresentante della Commissione (“il comitato”). |
Motivazione | |
Le autorità regionali e locali devono svolgere un ruolo centrale nella prevenzione e nella gestione delle calamità. | |
Emendamento 73 Articolo 14, punto 2, lettera (a) | |
(a) entro il 31 dicembre 2010, una relazione intermedia di valutazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi connessi all’applicazione del presente regolamento; |
(a) entro il 31 dicembre 2010, una relazione intermedia di valutazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi connessi all’applicazione del presente regolamento. Tale relazione deve contenere in particolare informazioni relative alle richieste presentate, alle decisioni di sostegno adottate e alla liquidazione dell'assistenza finanziaria concessa; |
Or. en | |
Motivazione | |
E' necessaria una periodica revisione dell'effettiva esecuzione in base ad una relazione della Commissione aggiornata alla luce di tutte le informazioni disponibili. Si presterà particolare attenzione a migliorare i sistemi di controllo degli impegni finanziari e i controlli volti a garantire l'effettivo uso degli stanziamenti impegnati. | |
Emendamento 74 Articolo 14, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
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2 bis. La Commissione si impegna a dare rapidamente seguito a questa prima iniziativa, essenzialmente finanziaria, presentando al più presto al Parlamento europeo le sue proposte di modifica della decisione 2001/792/CE. |
MOTIVAZIONE
Introduzione
Il recente catastrofico maremoto in Asia, il forte ciclone tropicale in Louisiana e in Mississippi e ancora le devastanti inondazioni in Romania, Bulgaria, Svizzera, Austria, Germania e Francia, la grave siccità in Spagna e Portogallo e gli incendi che hanno distrutto quasi 180 000 ettari di foresta in Portogallo ci ricordano ancora una volta che le catastrofi naturali costituiscono una minaccia a livello mondiale. I rischi urbani, il degrado ambientale e il riscaldamento globale dovrebbero rendere prioritaria la riduzione delle catastrofi per tutti i governi della UE e per la UE stessa, mentre il consolidamento del meccanismo comunitario di protezione civile dovrebbe divenire un obiettivo immediato, prima che si verifichi il prossimo disastro naturale.
Premessa
Il meccanismo comunitario di protezione civile favorisce e semplifica la mobilitazione dei soccorsi immediati di protezione civile verso le nazioni colpite dalle catastrofi. Istituito nell'ottobre 2001 con decisione 2001/792/CE-Euratom del Consiglio, il meccanismo può essere attivato in caso di calamità naturale o causata dall'uomo, compresi gli incidenti nucleari. Attualmente partecipano al meccanismo trenta Stati: i 25 Stati membri della UE più Bulgaria, Liechtenstein, Norvegia e Islanda. A complemento del meccanismo esiste un "programma d'azione comunitario a favore della protezione civile", istituito con decisione 1999/847/CE del Consiglio, tramite il quale si possono finanziare attività volte all'azione preventiva, alla preparazione e a una risposta efficace. La scadenza è prevista per la fine del 2006.
Per il periodo 2007-2013 la Commissione ha proposto i seguenti strumenti che intendono istituire il quadro giuridico necessario per gli interventi futuri nel settore della protezione civile:
- lo strumento di solidarietà (COM(2005) 108) in sostituzione dell'attuale fondo di solidarietà e finalizzato al rimborso dei costi sostenuti dagli Stati membri per far fronte alle conseguenze delle catastrofi più gravi;
- lo strumento di stabilità (COM(2004) 630) per gli interventi esterni alla UE;
- il programma "Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo" (COM(2005) 124), mirato alla prevenzione, alla preparazione e alla gestione delle conseguenze in materia di terrorismo limitatamente all'intelligence e alle attività di contrasto;
- lo strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi (COM(2005) 113 def.), destinato migliorare le capacità di risposta della UE nell'ambito del meccanismo di protezione civile, oltre che a ottimizzare l'assistenza in termini di preparazione e risposta rapida alle emergenze gravi; l'obiettivo principale della norma è quello di sostenere e integrare le attività degli Stati membri finalizzate alla protezione delle persone, dell’ambiente e dei beni in caso di emergenza grave e istituire norme per la concessione di un aiuto finanziario destinato ad azioni che migliorino il grado di preparazione della Comunità alle emergenze gravi, oltre a fissare disposizioni specifiche per la concessione di un sostegno finanziario al fine di agevolare una risposta rapida ed efficace in caso di emergenza grave.
Raccomandazioni della commissione
Base giuridica
La Commissione ha proposto gli artt. 308 del trattato CE e 203 del trattato Euratom come base giuridica del regolamento, sostenendo che i trattati non prevedono una base giuridica specifica per le misure di protezione civile.
La commissione suggerisce l'art. 175, paragrafo 1 del trattato CE come base giuridica corretta alla luce della finalità e del contenuto della proposta e in considerazione del fatto che l'obiettivo preponderante del regolamento appare la protezione delle persone e dell'ambiente, come si legge all'art. 1 (oggetto) del regolamento proposto. Inoltre, tutte le azioni ammissibili per il finanziamento secondo la proposta (articolo 4) sono in ultima analisi finalizzate alla protezione della salute umana e alla tutela dell'ambiente.
Campo d'applicazione
Prevenzione
La proposta della Commissione non tratta la prevenzione.
La commissione suggerisce di includere tale tematica nel campo di applicazione dello strumento, dato che una gestione integrata delle emergenze comprende le misure preventive, la preparazione e la risposta. La prevenzione rappresenta un elemento fondamentale nella riduzione dei rischi e non può essere separata dalla preparazione e dalla risposta immediata, essendo decisiva per determinare il corretto approccio, per esempio relativamente alle misure di gestione del rischio di inondazioni a lungo termine.
Interventi nei paesi terzi
La proposta della Commissione dispone il finanziamento di interventi di protezione civile nell'ambito della UE e degli Stati partecipanti vincolati dai protocolli d'intesa, e non prevede la possibilità di risposta alle catastrofi in paesi terzi, per quanto questa sia prevista invece nella decisione del Consiglio che istituisce il meccanismo comunitario di protezione civile.
La commissione suggerisce di ampliare ai paesi terzi il campo di applicazione. Gli interventi di protezione civile nei paesi terzi ricadono nel campo di applicazione della proposta per uno strumento di stabilità (COM(2004) 630). Comunque sia, poiché il Consiglio ha deciso di modificare la base giuridica dello strumento stesso, gli interventi di protezione esterna alla UE non dovrebbero più essere inclusi nel campo di applicazione; è pertanto opportuno includerli in questo regolamento secondo il principio di solidarietà.
Inquinamento marino
Le emergenze legate all'inquinamento marino accidentale dovrebbero essere inserite nell'ambito della protezione civile nel nuovo strumento giuridico di risposta rapida e preparazione, poiché al di là del meccanismo di protezione civile non vi sono altri strumenti specifici per gestire le conseguenze dei disastri marittimi. L'inquinamento marino accidentale è esplicitamente incluso nel settore della protezione civile al pari delle catastrofi naturali, tecnologiche, radiologiche o ambientali nell'art. 1 della decisione che istituisce il meccanismo comunitario (2001/792/CE). I recenti incidenti marittimi hanno dimostrato che uno Stato costiero non è in grado da solo di venire a capo di un vasto scarico di idrocarburi senza l'assistenza di altri Stati.
Definizioni
Secondo la commissione, si potrebbe aggiungere valore e chiarezza grazie ad una definizione chiara e concordata di "protezione civile" e della terminologia associata. Essa ritiene che un ulteriore chiarimento di termini come "prevenzione", "preparazione" e "allarme rapido" possa essere utile.
Principio di sussidiarietà
La commissione concorda con la Commissione che i principi della protezione civile della UE devono fondarsi su un approccio di tipo "bottom up" e che la responsabilità primaria delle attività di protezione civile debba ricadere sugli Stati membri. Essa desidera evidenziare che l'azione comunitaria in questo settore integra le politiche delle autorità nazionali, regionali e locali; poiché le regioni e i comuni sono i primi interessati in caso di disastro, questi dovrebbero essere pienamente coinvolti nelle attività di progettazione, attuazione e monitoraggio delle politiche in materia di protezione civile.
Tipo di strumento giuridico
La commissione concorda con la proposta della Commissione di utilizzare il regolamento. Altri tipi di strumento giuridico non sarebbero adeguati, visti la natura e il contenuto di alcuni degli obblighi fissati nella proposta, che possono essere raggiunti solo mediante uno strumento giuridico direttamente applicabile.
Bilancio
Per quanto concerne il bilancio, lo strumento non fissa alcuna somma concreta, limitandosi alle stime indicative della scheda finanziaria della Commissione, basata sull'esperienza acquisita tramite gli attuali strumenti per la protezione civile.
Gli interventi del passato dimostrano che è necessario consolidare il sistema e aumentare o introdurre determinate nuove spese. Anche l'emendamento della commissione, volto a includere nel campo di applicazione il finanziamento delle azioni nei paesi terzi, evidenzia la necessità di aumentare il bilancio; sembra pertanto adeguata una somma ulteriore di € 105 milioni per il periodo di 7 anni.
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA
Commissione giuridica
Il Presidente
On. Karl-Heinz Florenz
Presidente
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
BRUXELLES
Oggetto: Base giuridica della proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi (COM(2005)0113 – C6‑0181/2005 – 2005/0052(CNS))[2]
Signor Presidente,
con lettera del 18 luglio 2005 Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento, sulla legittimità e sull'opportunità della base giuridica della proposta della Commissione in oggetto.
Mentre la base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 308 del trattato CE e dall'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, Lei suggerisce che l'obiettivo principale della proposta è la protezione della salute umana e dell'ambiente e che, pertanto, la sua base giuridica debba essere l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE.
La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 15 settembre 2005.
La proposta di regolamento istituisce "uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi". La commissione ha rilevato che la proposta fa riferimento all'articolo 3, paragrafo 1, lettera u) del trattato CE in quanto l’azione della Comunità comporta misure in materia di protezione civile, che costituisce un'attività o un settore politico distinti rispetto alla "politica nel settore dell'ambiente" cui si fa riferimento all'articolo 3, paragrafo 1, lettera l). La commissione ha rilevato, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 6 del trattato CE, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3 e che non esiste una base giuridica ad hoc per la protezione civile, sia nel trattato CE che nel trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.
Di conseguenza, è stato necessario esaminare, alla luce dei testi tradizionali utilizzati dalla Corte di giustizia, se il centro di gravità della proposta fosse la protezione civile, nel qual caso le basi giuridiche suppletive dell'articolo 308 del trattato CE e dell'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica sarebbero l'unica opzione possibile, o se invece fosse la protezione della salute umana e dell'ambiente, nel qual caso l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE costituirebbe la base giuridica opportuna.
A tale riguardo, è importante sottolineare che l'articolo 308 del trattato CE e l'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica possono essere utilizzati come base giuridica solo se i trattati non hanno previsto altrove le competenze necessarie[3].
Secondo la Corte di giustizia, la scelta della base giuridica non è soggettiva, ma deve essere basata su fattori oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale[4], come l'obiettivo e il contenuto della misura in questione[5]. Inoltre, il fattore decisivo dovrebbe essere l'oggetto principale di una misura[6].
Un'attenta analisi dei considerando e del dispositivo della proposta di regolamento dimostra che il suo centro di gravità è, in effetti, la protezione civile. Le misure di protezione civile hanno ovviamente conseguenze per la protezione dell'ambiente e della salute pubblica. Lo strumento proposto, tuttavia, riguarda le modalità con cui predisporre gli strumenti e le attrezzature volti a garantire la preparazione alle emergenze gravi (cfr. articolo 2 (campo di applicazione) congiuntamente all'articolo 4 (Azioni ammissibili) e articolo 5 (Criteri). Di conseguenza, la misura proposta non riguarda la protezione dell'ambiente e la protezione della salute umana di per se stesse.
Non sembra esserci giustificazione nel testo per basare la proposta di regolamento sia sull'articolo 308 del trattato CE che sull'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.
Di conseguenza, l'opportuna base giuridica della proposta di regolamento del Consiglio è l'articolo 308 del trattato CE.
Nella riunione del 15 settembre 2005, ed in conformità delle proposte presentate dal relatore per parere, on. Antonio López-Istúriz White, la commissione giuridica ha deciso, con 15 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astensioni[7], di raccomandare che il riferimento all'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica venga soppresso, lasciando come unica base giuridica l'articolo 308 del trattato CE.
Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.
Giuseppe Gargani
28.11.2005
PARERE DELLA COMMISSIONE PER i BILANCI
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi
(COM(2005)0113 – C6‑0181/2005 – 2005/0052(CNS))
Relatore per parere: Janusz Lewandowski
BREVE MOTIVAZIONE
Il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura nel bilancio 2006 un progetto pilota di cooperazione transfrontaliera nella lotta alle catastrofi naturali. L'obiettivo è quello di sensibilizzare alla cooperazione e fornire un quadro per lo sviluppo di una cooperazione più stretta per quanto concerne le misure di protezione civile, nella prospettiva di prevenire o quanto meno ridurre al minimo le conseguenze di tali catastrofi, mediante strumenti di allarme immediato, di coordinamento e logistici a livello transfrontaliero (risoluzione del PE dell'8 settembre 2005).
Nella comunicazione sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013, adottata il 14 luglio 2004, la Commissione ha invocato un intervento su scala europea inteso a garantire una risposta comune, efficiente e coordinata, alle situazioni di emergenza determinate da cause diverse.
La proposta si prefigge di sviluppare uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi, che dovrebbe servire a predisporre e mettere in atto misure comunitarie di protezione civile al fine di fornire l'aiuto finanziario della Comunità a sostegno e integrazione delle attività degli Stati membri finalizzate alla protezione delle persone, dell'ambiente e dei beni in caso di emergenze gravi.
La parte riguardante la solidarietà viene sviluppata nell'ambito di una proposta complementare relativa ad un fondo di solidarietà dell'Unione europea.
Proposta della Commissione
La Comunità ha approvato due importanti decisioni del Consiglio che prevedono una serie di misure e azioni nel settore della protezione civile intese a consolidare la cooperazione e l'assistenza tra Stati membri.
Una volta adottata, la proposta costituirà la nuova base giuridica che consentirà di erogare un sostegno finanziario comunitario agli interventi e alle misure di protezione civile riguardanti il settore della preparazione e della risposta rapida. La proposta si basa sugli articoli 308 del trattato CE e 203 del trattato Euratom.
Lo strumento si fonda sul principio di sussidiarietà, per cui un meccanismo comunitario fornirebbe valore aggiunto a sostegno e integrazione delle politiche nazionali nel settore dell'assistenza reciproca in materia di protezione civile.
La proposta conferirà agli operatori della protezione civile degli Stati membri, che svolgono un ruolo determinante intervenendo tempestivamente, gli strumenti per migliorare l'efficacia e l'efficienza nel preparare in anticipo, a livello comunitario, i mezzi e le attrezzature adeguati da inviare sul posto, nel favorire la messa in comune delle risorse e l'assistenza reciproca.
In tale contesto la Commissione propone di intensificare l'azione sinora intrapresa dalla Comunità e focalizzarla su due priorità: risposta alle catastrofi e preparazione.
L'importo stimato per lo strumento è pari a 173 Mio EUR per il periodo 2007-2013.
L'aiuto finanziario sarà erogato in conformità con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[8] e potrà assumere la forma di sovvenzioni o contratti di appalto pubblico sulla base del programma di lavoro annuale approvato dalla Commissione. L'attuazione del regolamento sarà sottoposta al controllo della Commissione e della Corte dei conti.
Inoltre, la Commissione ha provveduto a garantire che le procedure da seguire nel corso di un intervento di risposta rapida in caso di emergenza grave consentano la flessibilità necessaria per intervenire con urgenza.
Commenti
Il relatore per parere accoglie favorevolmente la proposta della Commissione, soprattutto per quanto riguarda la semplificazione proposta per la risposta rapida in caso di emergenza grave, e invita di conseguenza la Commissione a garantire che il programma venga attuato in maniera trasparente e coerente.
In aggiunta alle misure proposte dalla Commissione, il relatore per parere avanza i suggerimenti proposti di seguito.
1. Occorre sottolineare che la somma indicata nella scheda finanziaria legislativa rimarrà solo indicativa fino al raggiungimento di un accordo sulle prospettive finanziarie 2007-2013.
2. Si noti che la somma indicata nella scheda finanziaria legislativa non fa parte della decisione del Consiglio. Si deve considerare che tale somma dovrebbe essere aggiunta come dotazione indicativa per i sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2007.
3. Non sono previste relazioni all'autorità di bilancio prima del terzo anno di attuazione dello strumento. Le informazioni annuali favoriranno l'autorità di bilancio nel processo decisionale e nella valutazione dell'efficienza dello strumento. Si propone pertanto di chiedere alla Commissione di trasmettere per informazione il programma di lavoro annuale all'autorità di bilancio.
EMENDAMENTI
La commissione per i bilanci invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Progetto di risoluzione legislativa
Emendamento 1 Paragrafo 1 bis (nuovo) | |
1 bis. specifica che gli stanziamenti indicati nella proposta di regolamento sono da considerare puramente orientativi fino a che non sarà stato raggiunto un accordo sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007 e anni successivi; | |
Emendamento 2 Paragrafo 1 ter (nuovo) | |
1 ter. invita la Commissione, una volta adottate le prossime prospettive finanziarie, a confermare gli importi indicati nella proposta di regolamento o, se del caso, a presentare gli importi adeguati per l'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio, garantendo così la loro compatibilità con il massimale; |
Proposta di regolamento
Testo della Commissione[9] | Emendamenti del Parlamento | ||||||||||
Emendamento 3 Articolo 2 bis (nuovo) | |||||||||||
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Articolo 2 bis | ||||||||||
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Le risorse destinate a un impegno a titolo dello strumento vengono fissate su base indicativa, ai sensi del paragrafo 34 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio1, a 173 milioni di euro per un periodo di 7 anni a partire dal 1° gennaio 2007. | ||||||||||
|
GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo da ultimo modificato dalla decisione 2005/708/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 14.10.2005, pag. 24). | ||||||||||
Motivazione | |||||||||||
Una volta presa una decisione la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per fissare l'importo di riferimento in relazione al massimale adeguato delle prospettive finanziarie (vedasi emendamento alla risoluzione legislativa). L'importo di riferimento è iscritto alle condizioni definite al paragrafo 34 dell'Accordo interistituzionale (non codecisione). | |||||||||||
Emendamento 4 Articolo 7, paragrafo 4 | |||||||||||
4. I programmi di lavoro annuali sono adottati conformemente alla procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2. |
4. I programmi di lavoro annuali sono adottati conformemente alla procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Una volta adottato, il programma di lavoro annuale viene trasmesso all'autorità di bilancio per informazione. | ||||||||||
Motivazione | |||||||||||
Un'informazione annuale aiuterà l'autorità di bilancio a prendere le decisioni appropriate e a valutare l'efficacia dello strumento. | |||||||||||
Emendamento 5 | |||||||||||
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Motivazione | |||||||||||
L'amministrazione dello strumento deve essere effettuata dal personale della Commissione ricorrendo ai fondi disponibili a tal fine. Il finanziamento dell'amministrazione attraverso programmi operativi è in conflitto con il principio di bilancio della specificazione, può portare a mancanza di trasparenza e ad eludere il regolamento finanziario. |
PROCEDURA
Titolo |
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi | |||||
Riferimenti |
(COM(2005)0113 – C6‑0181/2005 – 2005/0052(CNS)) | |||||
Commissione competente per il merito |
ENVI | |||||
Parere espresso da |
BUDG | |||||
Relatore per parere |
Janusz Lewandowski | |||||
Esame in commissione |
23.11.2005 |
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| |
Approvazione |
23.11.2005 | |||||
Esito della votazione finale |
+ : |
20 | ||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Neena Gill, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Silvana Koch-Mehrin, Sergej Kozlík, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, Wojciech Roszkowski, Antonis Samaras, Esko Seppänen, László Surján, Helga Trüpel | |||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Peter Šťastný | |||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
... | |||||
23.1.2006
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi
(COM(2005)0113 – C6‑0181/2005 – 2005/0052(CNS))
Relatore per parere: Stavros Lambrinidis
EMENDAMENTI
La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione[10] | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Titolo | |
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di prevenzione, risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi |
|
(L'aggiunta della parola "prevenzione" si applica all'intero testo ovunque sono menzionate risposta rapida e preparazione). |
Emendamento 2 Visto 1 | |
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308, |
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, |
Motivazione | |
La finalità principale del regolamento in esame è la protezione delle persone e dell'ambiente, come espresso chiaramente nell'articolo 1 (oggetto). Tutte le azioni ammissibili al finanziamento nel quadro del regolamento perseguono l'obiettivo ultimo di proteggere la salute umana e tutelare l'ambiente. | |
Emendamento 3 Visto 2 | |
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 203, |
soppresso |
Motivazione | |
Gli incidenti nucleari dovrebbero essere trattati in uno strumento legislativo distinto. | |
Emendamento 4 Considerando 2 bis (nuovo) | |
|
(2 bis) Le regioni isolate e ultraperiferiche della Comunità presentano caratteristiche ed esigenze specifiche dovute alla posizione geografica, alla topografia e alle condizioni socioeconomiche. Queste circostanze sfavorevoli fanno sì che sia particolarmente difficile fornire con tempestività soccorso e mezzi di intervento e far fronte ad esigenze particolari in caso di emergenze gravi. |
Motivazione | |
Le regioni ultraperiferiche o isolate devono essere oggetto di maggiore attenzione nel quadro dei vari meccanismi e strumenti comunitari. | |
Emendamento 5 Considerando 4 bis (nuovo) | |
|
(4 bis) Onde facilitare e migliorare la prevenzione, la preparazione e la risposta alle emergenze gravi è necessario varare ampie campagne di informazione e iniziative di educazione e sensibilizzazione rivolte al pubblico e, in particolare, ai giovani, con l'obiettivo di aumentare il livello di autoprotezione e di potenziare le misure cautelative da adottare in caso di catastrofe. |
Motivazione | |
Le misure di protezione civile devono essere integrate nei programmi di insegnamento e nelle campagne volte a sensibilizzare il pubblico quanto alle necessità della prevenzione, della preparazione e della risposta alle emergenze gravi e ad assicurare la partecipazione della società civile all'azione preventiva e di risposta. | |
Emendamento 6 Considerando 6 bis (nuovo) | |
|
(6 bis) La solidarietà con i paesi terzi di fronte a catastrofi e situazioni di emergenza si manifesta da molti anni nell'ambito delle azioni esterne della Comunità e in conformità del principio di solidarietà. L'estensione della protezione civile della Comunità al di fuori del suo territorio, oltre a rientrare nelle responsabilità umanitarie e di solidarietà della Comunità, apporterebbe un valore aggiunto e aumenterebbe l'efficienza e l'efficacia del funzionamento. |
Motivazione | |
L'UE dovrebbe mostrare la sua solidarietà concreta nei confronti dei paesi terzi in caso di emergenze gravi, in particolare nei confronti dei paesi in via di sviluppo dove il numero e la portata delle catastrofi naturali nonché il loro crescente impatto negli ultimi anni hanno provocato enormi perdite di vite umane e serie conseguenze a lungo termine sul piano sociale, economico e ambientale. | |
Emendamento 7 Articolo 1 | |
Il presente regolamento istituisce, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi (di seguito “lo strumento”) destinato a sostenere ed integrare le attività degli Stati membri finalizzate alla protezione delle persone, dell’ambiente e dei beni in caso di emergenza grave. |
Il presente regolamento istituisce, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, uno strumento di prevenzione, risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi (di seguito “lo strumento”) destinato a sostenere ed integrare le attività degli Stati membri finalizzate alla protezione delle persone, della salute pubblica, dell’ambiente, dei beni e del patrimonio culturale in caso di emergenza grave. |
Il regolamento istituisce norme per la concessione di un aiuto finanziario, nell’ambito dello strumento, destinato ad azioni che migliorino il grado di preparazione della Comunità alle emergenze gravi. |
Il regolamento istituisce norme per la concessione di un aiuto finanziario, nell’ambito dello strumento, destinato ad azioni che migliorino il grado di preparazione della Comunità alle emergenze gravi, e prevede progetti pilota volti a sviluppare gruppi di temi d'interesse generale europeo e/o a contribuire al rafforzamento o alla creazione di reti appropriate a livello europeo. |
Il regolamento prevede inoltre disposizioni specifiche per la concessione di un sostegno finanziario al fine di agevolare una risposta rapida ed efficace in caso di emergenza grave. |
Il regolamento prevede inoltre disposizioni specifiche per la concessione di un sostegno finanziario al fine di agevolare una risposta rapida ed efficace in caso di emergenza grave. |
|
Il regolamento prevede altresì un esame e una catalogazione completi delle fonti di rischio (ad esempio lo stoccaggio di taluni materiali) nonché dei mezzi - in particolare le risorse limitate - che potrebbero essere mobilitati per affrontare i vari tipi di emergenza grave, come pure misure volte ad agevolare lo scambio di tali informazioni tra gli Stati membri. |
Emendamento 8 Articolo 2, paragrafo 1 | |
1. Il presente regolamento si applica alla preparazione alle emergenze gravi, a prescindere dalla natura delle stesse. |
1. Il presente regolamento si applica alla prevenzione, alla preparazione e alla risposta rapida a tutte le forme di emergenza grave, all'interno e all'esterno della Comunità, con particolare attenzione per gli aspetti inerenti alla salute pubblica. |
Il regolamento è applicabile anche alla gestione delle conseguenze immediate di un’emergenza grave che avvenga all’interno della Comunità e nei paesi che partecipano al meccanismo comunitario istituito dalla decisione 2001/792. |
Il regolamento è applicabile anche alla gestione delle conseguenze immediate di un’emergenza grave che avvenga all’interno e all'esterno della Comunità. |
Il regolamento si applica inoltre alla preparazione e risposta rapida alle conseguenze delle emergenze gravi in termini di salute pubblica. |
|
Motivazione | |
La Comunità dovrebbe poter dimostrare la sua solidarietà nei confronti dei paesi terzi reagendo a situazioni di emergenza sul loro territorio. Occorre pertanto far rientrare nel campo di applicazione dello strumento la risposta rapida alle emergenze gravi al di fuori dell'Unione. | |
Emendamento 9 Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo) | |
|
1 bis. Le modalità operative dello strumento tengono debitamente conto della pertinente dimensione regionale. La Commissione e gli Stati membri operano in collegamento quanto più stretto possibile, ove le normative applicabili negli Stati membri lo consentano, con le autorità locali e regionali per quanto concerne la definizione e la gestione dello strumento. |
Emendamento 10 Articolo 2 bis (nuovo) | |
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Articolo 2 bis |
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Durata e risorse di bilancio |
|
Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. Il quadro finanziario per l'attuazione dello strumento è fissato a 278 milioni di euro per il periodo settennale dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. |
Motivazione | |
Come conseguenza dell'emendamento volto ad inserire le azioni esterne nel campo di applicazione del regolamento in esame, la dotazione finanziaria deve essere aumentata; un importo supplementare di 105 milioni di euro per il periodo di 7 anni sembra adeguato. | |
Emendamento 11 Articolo 5, comma 1 bis (nuovo) | |
|
Il quadro giuridico per le misure finanziate consente ai settori interessati di far fronte, se del caso, a nuovi obblighi e garantisce che tutte le azioni intraprese rispettino rigorosamente i diritti fondamentali. |
Emendamento 12 Articolo 9, paragrafo 2 | |
2. Occorre ricercare sinergie e complementarità con altri strumenti dell’Unione europea o della Comunità. |
2. Occorre ricercare sinergie e complementarità con altri strumenti dell’Unione europea o della Comunità, in particolare con la proposta di decisione della Commissione riguardante il finanziamento di un progetto pilota relativo ad una serie di azioni preparatorie in vista del rafforzamento della lotta contro il terrorismo, che fornirà il finanziamento per il sistema generale di allerta rapida (ARGUS) e il programma europeo di protezione delle infrastrutture critiche (EPCIP), anche al fine di garantire la coerenza nei settori della protezione delle infrastrutture critiche e della protezione civile. |
Motivazione | |
C'è il rischio che alcune delle attività rientranti nei fondi e negli strumenti summenzionati siano così simili da dare adito a confusione o a doppioni se il coordinamento non è efficace. | |
Emendamento 13 Articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
|
2 bis. La Commissione si impegna a dare rapidamente seguito a questa prima iniziativa, essenzialmente finanziaria, presentando al più presto al Parlamento europeo le sue proposte di modifica della decisione del Consiglio [relativa a un meccanismo di protezione civile in caso di emergenza]. |
PROCEDURA
Titolo |
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi | |||||
Riferimenti |
COM(2005)0113 – C6‑0181/2005 – 2005/0052(CNS) | |||||
Commissione competente per il merito |
ENVI | |||||
Parere espresso da |
LIBE | |||||
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula |
| |||||
Relatore per parere |
Stavros Lambrinidis | |||||
Relatore per parere sostituito |
| |||||
Esame in commissione |
16.1.2006 |
23.1.2006 |
|
|
| |
Approvazione |
23.1.2006 | |||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
15 1 0 | ||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Edit Bauer, Johannes Blokland, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Antoine Duquesne, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Timothy Kirkhope, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Martine Roure, Inger Segelström, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka | |||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Katalin Lévai, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud | |||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
| |||||
Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
| |||||
PROCEDURA
Titolo |
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi | ||||||
Riferimenti |
COM(2005)0113 – C6‑ 0181/2005 – 2005/0052(CNS) | ||||||
Base giuridica |
| ||||||
Base regolamentare |
| ||||||
Consultazione del PE |
7.6.2005 | ||||||
Commissione competente per il merito |
ENVI | ||||||
Annuncio in Aula |
9.6.2005 | ||||||
Commissione(i) competente(i) per parere |
BUDG |
LIBE |
|
|
| ||
Annuncio in Aula |
9.6.2005 |
9.6.2005 |
|
|
| ||
Pareri non espressi |
– |
|
|
|
| ||
Decisione |
– |
|
|
|
| ||
Cooperazione rafforzata |
– | ||||||
Annuncio in Aula |
– | ||||||
Relatore(i) |
Dimitrios Papadimoulis | ||||||
Nomina |
24.5.2005 | ||||||
Relatore(i) sostituito(i) |
– | ||||||
Procedura semplificata |
– | ||||||
Decisione |
– | ||||||
Contestazione della base giuridica |
JURI | ||||||
Parere JURI |
15.9.2005 | ||||||
Modifica della dotazione finanziaria |
– | ||||||
Parere BUDG |
– | ||||||
Consultazione del Comitato economico e sociale europeo |
| ||||||
Decisione in Aula |
– | ||||||
Consultazione del Comitato delle regioni |
| ||||||
Decisione in Aula |
– | ||||||
Esame in commissione |
22.11.2005 |
|
|
|
| ||
Approvazione |
24.1.2005 | ||||||
Esito della votazione finale |
favorevoli: |
49 | |||||
|
contrari: |
1 | |||||
|
astensioni: |
0 | |||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Adamos Adamou, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Edite Estrela, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Jules Maaten, Linda McAvan, Marios Matsakis, Riitta Myller, Péter Olajos, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman | ||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Milan Gaľa, Jutta D. Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Karin Jöns, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle | ||||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
– | ||||||
Deposito - rif. A6 |
6.2.2006 |
| |||||
- [1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
- [2] Non ancora pubblicata in GU.
- [3] Causa 45/86 Commissione contro Consiglio [1987] ECR1493, para. 13
- [4] Causa 45/86, Commissione contro Consiglio [1987] ECR 1439, para. 5.
- [5] Causa C-300/89, Commissione contro Consiglio [1991] ECR I-287, para. 10.
- [6] Causa C-377/98, Paesi Bassi contro Parlamento europeo e Consiglio [2001] ECR I-7079, para. 27, con riferimento alla Causa C-155/91, Commissione contro Consiglio [1993] ECR I-939, para 19-21.
. - [7] Erano presenti al momento della votazione finale: Giuseppe Gargani (presidente), Rainer Wieland (vicepresidente), Antonio López-Istúriz White (relatore per parere), Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Nicole Fontaine (in sostituzione di Syed Kamall), Janelly Fourtou (in sostituzione di Diana Wallis), Monica Frassoni, Adeline Hazan (in sostituzione di Katalin Lévai), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger (in sostituzione di Alain Lipietz), Toine Manders (in sostituzione di Viktória Mohácsi), Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Dimitrios Papadimoulis, Alexander Radwan (in sostituzione di Piia-Noora Kauppi), Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.
- [8] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
- [9] GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
- [10] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.