RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglioche istituisce un programma d’azione comunitaria in materia di salute e tutela dei consumatori (2007-2013)- aspetti dei consumatori

23.2.2006 - (COM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD)) - ***I

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatrice: Marianne Thyssen


Procedura : 2005/0042B(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0032/2006

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d’azione comunitaria in materia di salute e tutela dei consumatori (2007-2013) - aspetti dei consumatori

(COM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0115 )[1],

-    vista la decisione della Conferenza dei Presidenti del 30 giugno 2005, con cui è stato deciso di dividere in due parti la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d’azione comunitaria in materia di salute e tutela dei consumatori (2007-2013), assegnandone una alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e l'altra alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ai fini dell'elaborazione di due relazioni separate,

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 153 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0225/2005),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione giuridica (A6-0032/2005),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  sottolinea che gli stanziamenti menzionati nella proposta della Commissione per il periodo successivo al 2006 sono subordinati a una decisione sul prossimo contesto finanziario pluriennale;

3.  invita la Commissione, se del caso, a presentare una proposta concernente l'adeguamento dell'importo finanziario di riferimento al momento dell'adozione del prossimo contesto finanziario pluriennale;

4.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Titolo del programma

che istituisce un programma d’azione comunitaria in materia di salute e tutela dei consumatori (2007-2013)

che istituisce un programma d’azione comunitaria in materia di tutela dei consumatori (2007-2013)

Motivazione

L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori)

.

Emendamento 2

Visto 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 152 e 153,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 153,

Motivazione

L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).

Emendamento 3

Considerando 1

(1) La Comunità può contribuire alla protezione della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei cittadini tramite azioni nel campo della salute pubblica e della tutela dei consumatori.

(1) La Comunità può contribuire alla protezione della sicurezza e degli interessi economici dei cittadini tramite azioni nel campo della tutela dei consumatori.

Motivazione

L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).

Emendamento 4

Considerando 2

(2) Di conseguenza è opportuno istituire un programma d'azione comunitaria nel campo della salute e della tutela dei consumatori, che sostituisca la decisione 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 che adotta un programma di azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) e la decisione 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 dicembre 2003 che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007 . Tali decisioni devono quindi essere abrogate.

(2) Di conseguenza è opportuno istituire un programma d'azione comunitaria nel campo della tutela dei consumatori, che sostituisca la decisione 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 dicembre 2003 che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007. Tale decisione deve quindi essere abrogata.

Motivazione

L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).

Emendamento 5

Considerando 3

(3) Nel conservare gli elementi essenziali e le specificità delle azioni in campo sanitario e della tutela dei consumatori, un programma integrato unico deve contribuire ad accrescere al massimo le sinergie tra obiettivi e l'efficacia nell'amministrare le azioni condotte in tali settori. Riunire le attività che interessano la salute e la tutela dei consumatori in un programma unico deve servire al conseguimento di obiettivi comuni, quali la protezione dei cittadini contro i rischi e le minacce, e ad aumentare la loro capacità di decidere con cognizione di causa, nel proprio interesse, e a sfruttare l'opportunità in tal senso, nonché a sostenere l'integrazione degli obiettivi relativi alla salute e al consumo in tutte le politiche e attività comunitarie. La messa in comune di strutture e dispositivi amministrativi deve consentire una più efficace attuazione del programma e contribuire allo sfruttamento ottimale dei mezzi comunitari disponibili finalizzati alla tutela della salute e dei consumatori.

soppresso

Motivazione

L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).

Emendamento 6

Considerando 4

(4) Le politiche in materia di salute e di tutela dei consumatori perseguono obiettivi comuni attinenti alla protezione contro i rischi, al miglioramento della capacità decisionale dei cittadini e all'integrazione delle preoccupazioni relative alla salute e alla tutela dei consumatori in tutte le politiche comunitarie; essi hanno in comune inoltre strumenti quali la comunicazione, il potenziamento delle capacità della società civile in relazione alla salute e alla tutela dei consumatori, nonché la promozione della cooperazione internazionale in tali campi. Questioni quali l'alimentazione e l'obesità, il tabacco ed altre scelte riguardo al consumo che influiscono sulla salute sono esempi di questioni trasversali che interessano sia quest'ultima sia la tutela dei consumatori. Associando tali obiettivi e strumenti comuni sarà possibile condurre con maggiore efficacia ed efficienza le attività attinenti sia alla salute che alla protezione dei consumatori. Inoltre, ciascuno di questi due settori si distingue per obiettivi particolari che vanno perseguiti tramite azioni e strumenti propri a ciascuno di essi.

soppresso

Motivazione

L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).

Emendamento 7

Considerando 5

(5) Il coordinamento con altre politiche ed altri programmi comunitari costituisce un elemento essenziale dell'obiettivo comune consistente nell'integrare le politiche della salute e della tutela dei consumatori nelle restanti politiche. Allo scopo di favorire le sinergie e di evitare doppi impieghi, saranno utilizzati in maniera appropriata altri fondi e programmi comunitari; tra questi i programmi quadro comunitari di ricerca e i loro risultati, i fondi strutturali e il programma statistico comunitario.

(5) Parallelamente all'attuazione degli obiettivi di politica dei consumatori stabiliti nel presente programma, occorre conferire un'elevata priorità all'integrazione degli interessi dei consumatori in tutte le politiche comunitarie, a norma dell'articolo 153 del trattato. Il coordinamento con altre politiche ed altri programmi comunitari costituisce un elemento essenziale dell'integrazione delle politiche della tutela dei consumatori nelle restanti politiche. Allo scopo di favorire le sinergie e di evitare doppi impieghi, altri fondi e programmi comunitari devono contribuire finanziariamente all'integrazione degli interessi dei consumatori nei loro campi d'applicazione rispettivi.

Motivazione

Sottolinea con maggiore forza l'esigenza di una politica integrata per proteggere i consumatori.

Emendamento 8

Considerando 6

(6) E' nell'interesse generale dell'Unione europea che la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei cittadini, nonché gli interessi dei consumatori nel quadro dell'elaborazione delle norme relative a prodotti e servizi, siano difesi a livello comunitario. La realizzazione degli obiettivi chiave del programma può dipendere anche dall'esistenza di reti specializzate che richiedono a loro volta la partecipazione finanziaria della Comunità per poter svilupparsi e funzionare. Dato il carattere particolare degli organismi interessati, e in casi di utilità eccezionale, il rinnovo del sostegno comunitario al funzionamento di tali organismi non deve essere assoggettato al principio della riduzione progressiva dell'aiuto comunitario.

(6) E' nell'interesse generale dell'Unione europea che la sicurezza dei servizi e dei prodotti non alimentari e gli interessi economici dei cittadini, nonché gli interessi dei consumatori nel quadro dell'elaborazione delle norme relative a prodotti e servizi, siano difesi a livello comunitario. La realizzazione degli obiettivi chiave del programma può dipendere anche dall'esistenza di reti specializzate che richiedono a loro volta la partecipazione finanziaria della Comunità per poter svilupparsi e funzionare. Dato il carattere particolare degli organismi interessati, e in casi di utilità eccezionale, il rinnovo del sostegno comunitario al funzionamento di tali organismi non deve essere assoggettato al principio della riduzione progressiva dell'aiuto comunitario.

Motivazione

L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).

Emendamento 9

Considerando 7

(7) L'attuazione del programma deve basarsi sulle azioni e sui dispositivi strutturali già esistenti nel campo della sanità pubblica e della protezione dei consumatori; tra questi l'Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica creata dalla decisione 2004/858/CE della Commissione . Per l'attuazione del programma è necessario cooperare intensamente con gli organismi e le agenzie interessate, in particolare con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie istituito dal regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(7) L'attuazione del programma deve basarsi sulle azioni e sui dispositivi strutturali già esistenti nel campo della della protezione dei consumatori. Per l'attuazione del programma è necessario cooperare intensamente con gli organismi e le agenzie interessate.

Motivazione

L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).

Emendamento 10

Considerando 8 bis (nuovo)

 

(8 bis) L'attuazione del programma deve tener conto del fatto che il mercato interno non può funzionare correttamente se il livello di protezione dei consumatori in alcuni Stati membri è inferiore a quello di altri Stati membri. Il programma deve pertanto rivolgere particolare attenzione al rafforzamento della protezione dei consumatori e a campagne di sensibilizzazione dei consumatori nei dieci nuovi Stati membri, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2005 sulla promozione e la protezione degli interessi dei consumatori nei nuovi Stati membri1.

 

1 Testi approvati, P6_TA(2005)0526.

Motivazione

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ha approvato all'unanimità la relazione sulla promozione e la protezione degli interessi dei consumatori nei nuovi Stati membri, e il grande impegno del Parlamento europeo per un rafforzamento della protezione dei consumatori nei nuovi Stati membri è evidente. È quindi importante che sia la Commissione che gli Stati membri tengano presente gli obiettivi di tale relazione nell'attuare il programma d'azione in materia di protezione dei consumatori 2007-2013.

Emendamento 11

Considerando 9

(9) L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede la cooperazione nei campi della sanità pubblica e della tutela dei consumatori tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che fanno parte dello Spazio economico europeo (paesi AELS/SEE), dall'altro. Occorre inoltre adottare disposizioni affinché altri paesi, in particolare i paesi limitrofi, i paesi che hanno presentato domanda di adesione, che sono candidati all'adesione o aderenti alla Comunità, possano partecipare al programma, tenendo conto in particolare delle potenziali minacce per la salute, emergenti in altri paesi, che possano avere un impatto sul territorio comunitario.

(9) L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede la cooperazione nel campo della tutela dei consumatori tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che fanno parte dello Spazio economico europeo (paesi AELS/SEE), dall'altro. Occorre inoltre adottare disposizioni affinché altri paesi, in particolare i paesi limitrofi, i paesi che hanno presentato domanda di adesione, che sono candidati all'adesione o aderenti alla Comunità, possano partecipare al programma.

Motivazione

L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).

Emendamento 12

Considerando 11

(11) E’ opportuno, inoltre, sviluppare la cooperazione con le organizzazioni internazionali interessate, quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate, tra le quali l'Organizzazione mondiale della sanità, nonché con il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in vista dell'attuazione del programma, puntando alla massima efficacia e al massimo rendimento delle misure attinenti alla salute e alla tutela dei consumatori sul piano sia comunitario che internazionale, tenendo conto delle capacità e dei ruoli particolari delle diverse organizzazioni.

(11) E’ opportuno, inoltre, sviluppare la cooperazione con le organizzazioni internazionali interessate in vista dell'attuazione del programma, puntando alla massima efficacia e al massimo rendimento delle misure attinenti alla tutela dei consumatori sul piano sia comunitario che internazionale, tenendo conto delle capacità e dei ruoli particolari delle diverse organizzazioni.

Emendamento 13

Considerando 12

(12) Onde accrescere il valore e l'impatto del programma, occorre che le misure intraprese siano oggetto di un monitoraggio regolare e di valutazioni periodiche, comprese delle valutazioni esterne indipendenti.

(12) Onde accrescere il valore e l'impatto del programma, occorre che le misure intraprese siano oggetto di un monitoraggio regolare e di valutazioni periodiche, comprese delle valutazioni esterne indipendenti. Ai fini della valutabilità della politica dei consumatori è opportuno per quanto possibile definire obiettivi misurabili ed elaborare validi indicatori.

Emendamento 14

Considerando 12 bis (nuovo)

 

(12 bis) Visto il ruolo svolto quotidianamente dalla piccole imprese e dalle imprese artigianali in materia di informazione e consulenza ai consumatori sui prodotti e sui servizi e su possibili crisi sanitarie o sui rischi legati all'impiego di determinati materiali, occorre sostenere l'azione delle imprese e delle industrie e delle loro organizzazioni presso i consumatori a tutti i livelli e provvedere a che le legislazioni comunitarie siano applicabili.

Motivazione

Gli artigiani svolgono un ruolo essenziale giorno per giorno in materia di informazione e consulenza dei consumatori con cui entrano in rapporto diretto. Risulta pertanto fondamentale provvedere il più a monte possibile a che le politiche europee di protezione dei consumatori siano direttamente applicabili per le piccole imprese. In detto contesto è essenziale effettuare sistematicamente, prima di ogni nuovo intervento, studi sull'impatto per le imprese artigianali e le piccole imprese.

Emendamento 15

Considerando 13

(13) Dal momento che gli obiettivi dell'azione prevista nel campo della salute e della tutela dei consumatori non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo del carattere transnazionale delle problematiche in gioco e che tali obiettivi possono essere meglio realizzati a livello comunitario, in quanto l'azione comunitaria può risultare più incisiva ed efficace di altre solo nazionali quando si tratta di proteggere la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei cittadini, la Comunità può adottare misure in applicazione del principio della sussidiarietà enunciato all’articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello medesimo articolo, la presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi.

(13) Dal momento che gli obiettivi dell'azione prevista nel campo della tutela dei consumatori non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo del carattere transnazionale delle problematiche in gioco e che tali obiettivi possono essere meglio realizzati a livello comunitario, in quanto l'azione comunitaria può risultare più incisiva ed efficace di altre solo nazionali quando si tratta di proteggere la sicurezza e gli interessi economici dei cittadini, la Comunità può adottare misure in applicazione del principio della sussidiarietà enunciato all’articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello medesimo articolo, la presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi.

Motivazione

L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).

Emendamento 16

Considerando 14

(14) La Commissione deve garantire una transizione appropriata al programma in oggetto che sostituisce i due programmi attuali, in particolare per quanto riguarda la proroga delle misure pluriennali e il mantenimento delle strutture di appoggio sul piano amministrativo, quale l’Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica,

(14) La Commissione deve garantire una transizione appropriata al programma in oggetto che sostituisce il programma attuale, in particolare per quanto riguarda la proroga delle misure pluriennali, nonché la valutazione dei successi conseguiti dal programma precedente e l'individuazione dei settori cui occorre prestare maggiore attenzione.

Motivazione

Il presente emendamento fa seguito alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di dividere il programma nelle sue parti componenti (protezione dei consumatori e salute).

Emendamento 17

Considerando 14 bis (nuovo)

 

(14 bis) Se la Commissione adotta una decisione di delega per gli aspetti logistici ed amministrativi dell'esecuzione del programma, essa dovrebbe farlo dopo una positiva analisi costi/benefici e dopo avere valutato se l'ampliamento delle delle competenze dell'Agenzia esecutiva per il programma di salute pubblica non sia preferibile alla creazione di una Agenzia esecutiva complementare.

Emendamento 18

Articolo 1

La presente decisione istituisce un programma d’azione comunitaria nel campo della salute e della tutela dei consumatori, relativo al periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2013 (in appresso “il programma”).

La presente decisione istituisce un programma d’azione comunitaria nel campo della tutela dei consumatori, relativo al periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2013 (in appresso “il programma”).

Motivazione

L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).

Emendamento 19

Articolo 2, paragrafo 1

1. Il programma integra e appoggia la politica degli Stati membri e contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e alla difesa dei loro interessi economici.

1. Il programma integra e appoggia la politica degli Stati membri e contribuisce alla tutela della sicurezza dei cittadini e alla difesa dei loro interessi economici mediante azioni a valore aggiunto.

Motivazione

L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).

Emendamento 20

Articolo 2, paragrafo 2

2. Lo scopo previsto al paragrafo 1 è perseguito tramite la realizzazione di obiettivi comuni, nonché di obiettivi specifici relativi alla salute e alla tutela dei consumatori.

2. Lo scopo previsto al paragrafo 1 è perseguito tramite la realizzazione degli obiettivi seguenti, da raggiungere tramite le azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 3:

(a) Gli obiettivi comuni relativi alla salute e alla tutela dei consumatori da perseguire tramite le azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 1 della presente decisione sono i seguenti:

 

- proteggere i cittadini contro i rischi e le minacce che sfuggono al controllo del singolo;

 

- accrescere la capacità dei cittadini di decidere al meglio riguardo alla loro salute e ai loro interessi in quanto consumatori;

 

- integrare nelle altre politiche comunitarie gli obiettivi attinenti alla salute e alla tutela dei consumatori.

 

(b) Gli obiettivi specifici relativi alla tutela dei consumatori da perseguire tramite le azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 2 della presente decisione sono i seguenti:

 

- proteggere i cittadini dalle minacce per la salute;

 

- incoraggiare strategie intese a favorire uno stile di vita più sano;

 

- contribuire a ridurre l'incidenza delle grandi malattie;

 

- migliorare l'efficacia e il funzionamento dei sistemi sanitari.

 

(c) Gli obiettivi specifici relativi alla tutela dei consumatori da perseguire tramite le azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 3 della presente decisione sono i seguenti:

 

- approfondire la conoscenza delle problematiche attinenti al consumo e ai mercati;

- approfondire la conoscenza delle problematiche attinenti al consumo e ai mercati, prestando particolare attenzione alle diverse esigenze delle distinte fasce d'età;

- regolamentare meglio la protezione dei consumatori;

- regolamentare meglio la protezione dei consumatori, con una maggiore partecipazione dei rappresentanti dei consumatori, di altri esponenti della società civile e degli organismi di ricerca rispetto a quella che può essere assicurata dalle piccole imprese e dalle aziende artigianali;

- migliorare l'esecuzione della legislazione, il monitoraggio e i mezzi di ricorso;

- migliorare l'esecuzione della legislazione, il monitoraggio e i mezzi giudiziari ed extragiudiziari di ricorso e;

 

 

- migliorare l'informazione e l'educazione dei consumatori e responsabilizzarli.

- migliorare l'informazione e l'educazione dei consumatori e responsabilizzarli;

Motivazione

Il presente emendamento fa seguito alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di dividere il programma nelle sue parti componenti (protezione dei consumatori e salute).

Emendamento 21

Articolo 3, paragrafo 2, lettera (a)

(a) il 60% del costo delle azioni destinate a favorire la realizzazione di un obiettivo proprio di una politica comunitaria nel campo della salute e della tutela dei consumatori, salvo in casi di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario non supererà l’80% dei costi e

(a) il 50% del costo delle azioni destinate a favorire la realizzazione di un obiettivo proprio di una politica comunitaria nel campo della tutela dei consumatori, salvo in casi di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario non supererà l’80% dei costi, nel rispetto delle condizioni fissate all'allegato 3 bis.

Emendamento 22

Articolo 3, paragrafo 2, lettera (b)

(b) il 60% delle spese di funzionamento di un organismo che persegua uno scopo di interesse generale europeo, qualora tale aiuto si riveli necessario per rappresentare a livello comunitario gli interessi dei cittadini in tema di salute o di consumo, o per realizzare gli obiettivi chiave del programma, salvo in casi di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario potrà arrivare fino al 95% delle spese sostenute. Il rinnovo di tale partecipazione finanziaria può derogare al principio di riduzione progressiva.

(b) il 50% delle spese di funzionamento di un organismo che persegua uno scopo di interesse generale europeo, qualora tale aiuto si riveli necessario per rappresentare a livello comunitario gli interessi dei cittadini in tema di consumo, o per realizzare gli obiettivi chiave del programma, nel rispetto delle condizioni fissate all'allegato 3 bis e

Emendamento 23

Articolo 3, paragrafo 2, lettera (b bis) (nuova)

 

(b bis) il 95% delle spese di funzionamento di organizzazioni europee dei consumatori che rappresentino gli interessi dei consumatori nell'elaborazione di norme per i prodotti e i servizi a livello comunitario, nel rispetto delle condizioni fissate all'allegato 3 bis.

Emendamento 24

Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Il rinnovo della partecipazione finanziaria per le azioni di cui al paragrafo 2, lettere (b) e (b bis) può derogare al principio di riduzione progressiva.

                                                             Emendamento 25

Articolo 3, paragrafo 3

3. Ai fini di cui al paragrafo 1, lettera a), la partecipazione finanziaria della Comunità, laddove la natura dell'obiettivo da raggiungere lo giustifichi, può comportare un finanziamento congiunto da parte di questa e di uno o più Stati membri o da parte della Comunità e delle autorità competenti di altri paesi partecipanti. In tal caso, la partecipazione comunitaria non supera il 50%, salvo in casi di utilità eccezionale, in cui essa non supera il 70% dei costi. Tale contributo comunitario può essere accordato ad un organismo pubblico o ad un organismo senza scopo di lucro designato dallo Stato membro o dall'autorità competente interessata, riconosciuta dalla Commissione.

3. Ai fini di cui al paragrafo 1, lettera a), la partecipazione finanziaria della Comunità, laddove la natura dell'obiettivo da raggiungere lo giustifichi, può comportare un finanziamento congiunto da parte di questa e di uno o più Stati membri o da parte della Comunità e delle autorità competenti di altri paesi partecipanti. In tal caso, la partecipazione comunitaria non supera il 50%, salvo in casi di utilità eccezionale, in cui essa non supera il 70% dei costi.

Emendamento 26

Articolo 3, paragrafo 4 bis (nuovo)

 

(4 bis) I criteri di valutazione della presenza o meno di un caso di utilità eccezionale figuranti ai paragrafi 2, lettera a) e 3, sono prima definiti nel piano di lavoro annuo previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento 27

Articolo 5, paragrafo 1

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo indicato all'articolo 1 è pari a 1203 milioni di EUR.

1. La dotazione finanziaria indicativa per l'esecuzione del presente programma per il periodo di sette anni a partire dal 1° gennaio 2007, è pari a 233,46 milioni di EUR

Motivazione

L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori) e alla risoluzione del Parlamento le sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013, dell'8 giugno 2005 (Prospettive finanziarie - Relazione Böge).

Emendamento 28

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

(a) il piano di lavoro annuo per la messa in opera del programma, che definisce le priorità da rispettare e le azioni da intraprendere, ivi compresi la ripartizione delle risorse e i criteri pertinenti;

(a) il piano di lavoro annuo per la messa in opera del programma, che definisce le priorità da rispettare e le azioni da intraprendere, ivi compresi la ripartizione delle risorse e i criteri pertinenti segnatamente per la selezione, la concessione e la percentuale applicabile del contributo finanziario della Comunità;

Emendamento 29

Articolo 11

Le decisioni 1786/2002/CE e 20/2004/CE sono abrogate.

La decisione 20/2004/CE è abrogata.

Motivazione

L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).

Emendamento 30

Articolo 12

La Commissione adotta tutte le misure necessarie per assicurare la transizione dalle misure adottate in virtù delle decisioni 1786/2002/CE e 20/2004/CE a quelle da attuarsi nel quadro del presente programma.

La Commissione adotta tutte le misure necessarie per assicurare la transizione dalle misure adottate in virtù della decisione 20/2004/CE a quelle da attuarsi nel quadro del presente programma.

Motivazione

L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).

Emendamento 31

Allegato 1

 

L'allegato è soppresso.

Motivazione

L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).

Emendamento 32

Allegato 2

 

L'allegato è soppresso.

Motivazione

L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).

Emendamento 33

Allegato 3 bis (nuovo)

 

Allegato 3 bis

 

Criteri per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2

 

1. I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) possono essere accordati a una persona giuridica o a un'associazione di persone giuridiche (come organismi pubblici indipendenti e organizzazioni regionali di consumatori), che agiscano indipendentemente dal settore industriale e da quello commerciale e siano responsabili dell'esecuzione dei progetti.

 

2. I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) possono essere assegnati a organizzazioni comunitarie di consumatori che:

 

a) sono non governative, senza fini di lucro, indipendenti interessi industriali, commerciali, delle imprese o da altri interessi incompatibili e hanno come obiettivi e attività principali la promozione e la tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori nella Comunità;

 

b) sono state delegate a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello comunitario da organizzazioni nazionali di consumatori di almeno la metà degli Stati membri, le quali rappresentano i consumatori, secondo le norme o le pratiche nazionali, e sono attive a livello regionale o nazionale; e

 

c) hanno fornito alla Commissione resoconti soddisfacenti in merito ai loro aderenti, al loro regolamento interno e alle fonti di finanziamento.

 

3. I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b bis) possono essere assegnati a organizzazioni comunitarie di consumatori che:

 

a) sono non governative, senza fini di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali, delle imprese o da altri interessi incompatibili, e hanno come obiettivi e attività principali la rappresentanza degli interessi dei consumatori nel processo di standardizzazione a livello comunitario; e

 

b) sono state delegate in almeno due terzi degli Stati membri a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello comunitario:

 

- da organismi che rappresentano, secondo le norme o le pratiche nazionali, le organizzazioni di consumatori negli Stati membri, o

 

- in assenza di tali organizzazioni, da organizzazioni nazionali di consumatori negli Stati membri le quali rappresentano i consumatori, secondo le norme o le pratiche nazionali, e sono attive a livello nazionale; e

 

c) hanno fornito alla Commissione informazioni soddisfacenti sulla loro composizione, sulle loro norme interne e sulle fonti di finanziamento.

4. I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 possono essere concessi a un organismo pubblico o a un organismo senza fini di lucro designato dallo Stato membro o dalla competente autorità interessata con l'accordo della Commissione.

Emendamento 34

Allegato 3, Titolo

ALLEGATO 3: Politica dei consumatori – Azioni e misure di sostegno

ALLEGATO: Azioni e strumenti di cui all'articolo 2

Motivazione

L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).

Emendamento 35

Allegato 3, Sezione "Obiettivo 1", Azione 3

Azione 3: Raccolta, scambio e analisi di dati e messa a punto di strumenti di valutazione che forniscano una base di conoscenze scientifiche in materia di esposizione dei consumatori alle sostanze chimiche liberate dai prodotti.

Azione 3: Raccolta, scambio e analisi di dati e messa a punto di strumenti di valutazione che forniscano una base di conoscenze scientifiche in materia di sicurezza dei prodotti di consumo e dei servizi, compresa l'esposizione dei consumatori alle sostanze chimiche liberate dai prodotti.

Emendamento 36

Allegato 3, Sezione "Obiettivo 1", Azione 3 bis (nuova)

 

Azione 3 bis: Introduzione di una procedura di rendiconto regolare sul consumo e la protezione dei consumatori nel mercato europeo, basata sulla creazione di un sistema permanente d'informazione e di monitoraggio dei consumatori a livello europeo che riunisca, esamini e analizzi i dati utili per fornire informazioni obiettive, affidabili e comparabili, tali da consentire alla Comunità e agli Stati membri di adottare misure per proteggere i consumatori, valutare i risultati delle stesse, stimolare lo scambio di informazioni sulle prassi migliori e garantire che il pubblico sia informato correttamente sullo stato del consumo nel mercato interno.

Motivazione

Un simile strumento migliorerebbe l'impatto politico della politica per i consumatori a livello europeo e contribuirebbe ad avviare un ampio dibattito pubblico ogni due o tre anni in merito ai cambiamenti collegati al consumo e alla protezione dei consumatori.

Emendamento 37

Allegato 3, Sezione "Obiettivo I", Azione 3 ter (nuova)

 

Azione 3 ter: Realizzazione di un repertorio delle legislazioni, delle regolamentazioni e delle prassi esistenti nei diversi Stati membri e delle misure di attuazione delle legislazioni comunitarie negli Stati membri.

Motivazione

Risulta essenziale procedere a un repertorio delle legislazioni, delle regolamentazioni e delle prassi esistenti nei diversi Stati membri. La protezione dei consumatori rappresenta infatti una tematica tenuta in considerazione sia da numerosi Stati membri, sia dalle imprese a prescindere dalle loro dimensioni. Occorre provvedere a che l'Unione europea tenga in conto le legislazioni esistenti e si impegni a far sì che gli Stati membri che ne sono ancora sprovvisti intervengano per colmare tale lacuna.

Emendamento 38

Allegato 3, Sezione "Obiettivo II"

Obiettivo II – Regolamentare meglio la tutela dei consumatori

Obiettivo II – Regolamentare meglio la tutela dei consumatori e armonizzare la legislazione in materia

Azione 4: Elaborazione di iniziative legislative e di altre iniziative normative, nonché promozione di iniziative di autoregolamentazione, tra cui:

Azione 4: Elaborazione di iniziative legislative e di altre iniziative normative, nonché promozione di iniziative di autoregolamentazione assicurando la partecipazione degli operatori interessati, come le organizzazioni di piccole e medie imprese, di microimprese e di aziende artigianali, tra cui:

4.1. l'analisi comparativa dei mercati e dei sistemi normativi;

4.1. l'analisi comparativa dei mercati e dei sistemi normativi;

4.2. la consulenza giuridica e tecnica per lo sviluppo delle politiche relative alla sicurezza dei servizi;

4.2. la consulenza giuridica e tecnica per lo sviluppo delle politiche relative alla sicurezza dei servizi;

4.3 la consulenza tecnica in relazione alla valutazione della necessità di norme di sicurezza dei prodotti e dell’elaborazione di mandati di normalizzazione del CEN per prodotti e servizi;

4.3 la consulenza tecnica in relazione alla valutazione della necessità di norme di sicurezza dei prodotti e dell’elaborazione di mandati di normalizzazione del CEN per prodotti e servizi;

4.4 la consulenza giuridica e tecnica per lo sviluppo delle politiche relative agli interessi economici dei consumatori;

4.4 la consulenza giuridica e tecnica per lo sviluppo delle politiche relative agli interessi economici dei consumatori;

4.5 seminari con le parti interessate ed esperti.

4.5 seminari con le parti interessate ed esperti;

 

4.5 bis) il dialogo organizzazioni europee di consumatori, rappresentanti di imprese - prestando particolare attenzione alle piccole e medie imprese - e la Commissione europea.

 

4.5 ter) la consulenza giuridica e tecnica per lo sviluppo di uno strumento di armonizzazione relativo alla tutela dei consumatori e ai contratti transfrontalieri;

 

4.5 quater) la consulenza giuridica e tecnica per l'elaborazione di linee guida concernenti pratiche commerciali corrette, secondo le quali il produttore, su richiesta, deve essere in grado di circostanziare ogni asserzione su un prodotto o un servizio e ha l'obbligo di fornire al consumatore informazioni preliminari sulle condizioni di acquisto.

 

 

Emendamento 39

Allegato 3, Sezione "Obiettivo III", Azione 5 bis (nuova)

 

Azione 5 bis: Elaborazione di un quadro istituzionale e giuridico generale per la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione in materia di applicazione della legislazione.

Motivazione

In un mercato unico sempre più integrato, le autorità nazionali sono responsabili del rispetto effettivo delle leggi in materia di protezione dei consumatori. Tale obbligo compete loro non soltanto nei confronti dei propri consumatori, ma anche verso tutti i consumatori dell'UE. Il necessario quadro istituzionale e giuridico esiste per il momento soltanto in fase embrionale.

Emendamento 40

Allegato 3, Sezione "Obiettivo III", Azione 7, punto 7.3 bis (nuovo)

 

7.3 bis. sostegno alla consultazione scientifica e alla valutazione dei rischi, ivi compresi i compiti dei comitati scientifici indipendenti istituiti con la decisione 2004/210/CE1 della Commissione.

 

1 GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.

Emendamento 41

Allegato 3, Sezione "Obiettivo III," Azione 7, punto 7.4 bis (nuovo)

 

7.4 bis. analisi dei dati relativi agli infortuni ed elaborazione di orientamenti sulle migliori pratiche relativamente alla sicurezza dei prodotti e dei servizi destinati ai consumatori e facilitazione dell'accesso a tali informazioni per i consumatori.

Motivazione

L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).

Emendamento 42

Allegato 3, Sezione "Obiettivo III," Azione 7, punto 7.4 ter. (nuovo)

 

7.4 ter. elaborazione di metodologie di raccolta dei dati sugli infortuni legati alla sicurezza dei prodotti e dei servizi di consumo e gestione di una base di dati in tale ambito.

Emendamento 43

Allegato 3, Sezione "Obiettivo III", Azione 9

Azione 9: Controllo del recepimento e dell’applicazione da parte degli Stati membri della legislazione in materia di tutela dei consumatori, in particolare della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, nonché delle politiche nazionali di tutela dei consumatori.

Azione 9: Controllo del recepimento e dell’applicazione da parte degli Stati membri della legislazione in materia di tutela dei consumatori, in particolare della direttiva sulle pratiche commerciali sleali e del regolamento sulla cooperazione amministrativa, nonché delle politiche nazionali di tutela dei consumatori.

Motivazione

Il regolamento rappresenta un progresso notevole per garantire che gli Stati membri collaborino ai fini del rispetto della politica per i consumatori.

Emendamento 44

Allegato 3, Sezione "Obiettivo III," Azione 10

Azione 10: Messa a disposizione delle associazioni dei consumatori di competenze tecniche e giuridiche specifiche al fine di aiutarle a sostenere azioni di applicazione della legislazione e di sorveglianza.

Azione 10: Messa a disposizione delle associazioni dei consumatori, e in particolare delle associazioni dei consumatori dei nuovi Stati membri, di competenze tecniche e giuridiche specifiche al fine di aiutarle a sostenere azioni di applicazione della legislazione e di sorveglianza.

Emendamento 45

Allegato 3, Sezione "Obiettivo IV", Azione 10 bis (nuova)

 

Azione 10 bis: Migliorare la comunicazione con i cittadini dell'UE per quanto riguarda le questioni attinenti alla tutela dei consumatori:

 

10.1. conferenze, seminari e riunioni di esperti e delle parti interessate;

 

10.2. pubblicazioni riguardanti tematiche d’interesse per la politica nel campo della tutela dei consumatori;

 

10.3. comunicazione di informazioni on line.

Emendamento 46

Allegato 3, Sezione "Obiettivo IV", Titolo

Obiettivo 4 - Migliorare l'informazione e l'educazione dei consumatori e responsabilizzarli.

Obiettivo 4 - Aumentare la capacità dei cittadini di prendere decisioni migliori in merito ai loro interessi in quanto consumatori - Migliorare l'informazione e l'educazione dei consumatori e responsabilizzarli.

Motivazione

L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).

Emendamento 47

Allegato 3, Sezione "Obiettivo IV", Azione 12

Azione 12: Azioni di informazione sulle misure di protezione dei consumatori, in particolare nei nuovi Stati membri, in cooperazione con le loro associazioni dei consumatori.

Azione 12: Azioni di informazione sulle misure di protezione dei consumatori e sui diritti dei consumatori, in particolare nei nuovi Stati membri, in cooperazione con le loro associazioni dei consumatori.

Emendamento 48

Allegato 3, Sezione "Obiettivo IV", Azione 13

Azione 13: Educazione dei consumatori, comprese azioni mirate ai giovani consumatori e sviluppo di strumenti interattivi on-line di educazione dei consumatori.

Azione 13: Educazione dei consumatori, comprese azioni specifiche rivolte ai giovani consumatori, ai consumatori anziani nonché a specifiche categorie di consumatori manifestamente più vulnerabili, e sviluppo di strumenti interattivi on-line di educazione dei consumatori.

Emendamento 49

Allegato 3, Sezione "Obiettivo IV", Azione 16

Contributi finanziari ad azioni congiunte condotte con enti pubblici o senza finalità di lucro facenti parte di reti comunitarie che forniscono informazione ed assistenza ai consumatori per aiutarli ad esercitare i loro diritti e ad ottenere accesso ai mezzi appropriati per la risoluzione delle controversie (la rete dei centri europei dei consumatori).

Contributi finanziari ad azioni congiunte condotte con enti pubblici o senza finalità di lucro facenti parte di reti comunitarie che forniscono informazione ed assistenza ai consumatori per aiutarli ad esercitare i loro diritti e ad ottenere accesso ad assistenza e consulenza giuridica, mediazione ed altre forme alternative per la risoluzione delle controversie, incluso il sistema SOLVIT della Commissione, iscrivendo il tutto sotto l'egida della rete dei centri europei dei consumatori. Sarà rivolta particolare attenzione all'assistenza ai nuovi Stati membri e ai paesi candidati.

Motivazione

La portata di quest'azione dovrebbe essere il più ampia possibile e coprire chiaramente i meccanismi esistenti a disposizione dei cittadini, incluso il sistema SOLVIT. È necessario destinare particolare attenzione ai nuovi Stati membri o ai paesi in processo di adesione al fine di sostenere le loro organizzazioni dei consumatori meno sviluppate.

Emendamento 50

Allegato 3, Sezione "Obiettivo IV," Azione 18 bis (nuova)

 

Azione 18 bis: Potenziamento delle capacità delle associazioni dei consumatori negli Stati membri che hanno una tradizione più recente nel campo della tutela dei consumatori e della partecipazione dei consumatori all'elaborazione delle politiche, fornendo loro una formazione atta a sviluppare le loro competenze e assistenza finanziaria per campagne di informazione e per il controllo dell'applicazione della legislazione comunitaria in materia di consumatori.

Motivazione

Le organizzazioni dei consumatori nei nuovi Stati membri hanno particolare necessità di rafforzare le proprie capacità, in quanto molte di esse stanno iniziando soltanto ora a svilupparsi. Numerose di queste organizzazioni non beneficiano di alcun sostegno governativo e non sono nemmeno in grado di mettere a punto servizi da offrire a pagamento ai consumatori, dato che a questi ultimi manca la consapevolezza di detenere dei diritti. Tali organizzazioni non dispongono quindi di risorse finanziarie e non sono in grado di sviluppare competenze. Nei nuovi Stati membri vi è altresì un problema in termini di consapevolezza non solo tra i consumatori ma anche tra i politici, i quali, rispetto ai loro colleghi dei vecchi Stati membri, hanno meno esperienza di lavoro con le organizzazioni dei consumatori quale controparte.

Emendamento 51

Allegato 3, Sezione "Obiettivo IV bis" (nuovo)

 

Obiettivo IV bis. - Accrescere la partecipazione della società civile, degli organismi di ricerca e delle parti interessate all'elaborazione della politica di tutela dei consumatori e sviluppare la cooperazione internazionale nel campo della ricerca relativa ai consumatori affinché risponda alle esigenze della società e si evitino sovrapposizioni.

 

Azione 19 bis. Promozione e rafforzamento delle associazioni dei consumatori su scala comunitaria.

 

Azione 19 ter. Costituzione di reti di organizzazioni non governative dei consumatori e di altre parti interessate

 

Azione 19 quater: Potenziamento degli organismi e dei meccanismi di consultazione su scala comunitaria.

Motivazione

L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).

Emendamento 52

Allegato 3, Sezione "Obiettivo 4 ter" (nuovo)

 

Obiettivo 4 ter. - Integrare gli obiettivi della politica dei consumatori nelle altre politiche comunitarie

 

Azione 19 quinquies - Elaborazione e applicazione di metodi di valutazione dell'impatto delle politiche e delle attività comunitarie sugli interessi dei consumatori.

 

Azione 19 sexies - Scambio di migliori pratiche con gli Stati membri in materia di politiche nazionali.

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 39 del relatore e sopprime una delle azioni in quanto coperta da un'altra azione.

Emendamento 53

Allegato 3, Sezione "Obiettivo IV quater" (nuovo)

 

Obiettivo IV quater - Promozione della cooperazione internazionale nel campo della protezione dei consumatori.

 

Azione 19 septies - Misure di cooperazione con le organizzazioni internazionali.

 

Azione 19 octies - Misure di cooperazione con i paesi terzi non partecipanti al programma.

 

Azione 19 nonies - Misure di incoraggiamento al dialogo tra le associazioni dei consumatori.

Motivazione

L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).

Emendamento 54

Allegato 3, Sezione "Azione comune a tutti gli obiettivi", Azione 20

Azione 20: Contributi finanziari a progetti specifici a livello comunitario o nazionale specifici in vista della realizzazione di altri obiettivi della politica dei consumatori.

Azione 20: Contributi finanziari a progetti specifici a livello comunitario o nazionale in vista della realizzazione di obiettivi della politica dei consumatori, tra cui progetti volti a promuovere lo scambio transfrontaliero di informazioni e migliori prassi.

Traduzione esterna

  • [1]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

1. Contesto e struttura della nuova strategia e della decisione proposta dalla Commissione

Attualmente è in vigore un "programma d’azione comunitaria in materia di salute (2003-2008)" istituito mediante la decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ai sensi dell’articolo 152 del trattato. Oltre a questo, esiste un altro programma d’azione "che stabilisce un quadro generale per finanziare le attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007", istituito mediante la decisione n. 20/2004/CE adottata ai sensi dell’articolo 153 del trattato.

La Commissione propone che le due decisioni di cui sopra siano abrogate prima dello scadere dei programmi e siano sostituite da un programma integrato valido sette anni, a decorrere dal 2007. La Commissione ritiene che la propria proposta di integrare i programmi renderà la politica comunitaria più efficiente, coerente e visibile, dato che i due settori presentano obiettivi comuni per conseguire i quali sono spesso attuate azioni simili. Grazie a procedure amministrative e di bilancio semplificate e con il sostegno di un’"agenzia esecutiva" comune, un programma congiunto consentirebbe, a termine, secondo il parere della Commissione, di realizzare dei risparmi.

Al fine di sfruttare appieno le sinergie, nella proposta sono definiti tre "obiettivi fondamentali" e sei "azioni comuni". È inoltre suggerita una linea di bilancio con una dotazione pari a 1 203 milioni di euro. Inoltre, l’agenzia esecutiva istituita nel 2004 per il programma in materia di salute sarà ampliata e includerà la salute dei consumatori.

Al fine di rispondere alle attese delle parti interessate, la natura specifica dei due settori di intervento continua ad essere presa in considerazione e il programma mantiene le caratteristiche proprie delle azioni in ciascun ambito, sviluppandole ulteriormente. Pertanto, oltre alla sezione concernente l’azione comune sono presenti una sezione separata relativa alla salute e un’altra sezione riguardante le azioni in materia di politica dei consumatori e le misure di sostegno.

2. Osservazioni della relatrice sulla struttura del programma di azione integrato

La relatrice propone di suddividere il programma integrato in un nuovo programma in materia di tutela dei consumatori e in un altro programma concernente la salute pubblica. Né i motivi di natura politica né quelli di ordine pratico a favore di un’integrazione dei programmi d’azione di cui sopra appaiono convincenti. Le sinergie perseguite saranno in realtà molto più ridotte di quanto auspicato. Inoltre, le economie di scala a cui fa riferimento la Commissione non sono dimostrate in alcun punto dello studio di impatto, che appare eccessivamente lungo. Un altro argomento a sfavore del programma integrato riguarda i poteri della Commissione nei due settori, che sono troppo differenti.

Inoltre, l’idea di integrare i programmi non si concilia appieno con i rispettivi obiettivi sociali delle diverse organizzazioni della società civile impegnate nei due settori in questione. Lo stesso vale per quanto riguarda la distribuzione dei poteri all’interno degli Stati membri, considerato che, in generale, detti poteri non solo sono ripartiti tra i vari ministeri ma, negli Stati federali, anche tra i diversi livelli politici. Per di più, gli utenti dei servizi di sanità pubblica non possono essere trattati, sotto ogni aspetto, alla stregua di semplici consumatori.

Oltre a tali motivi sostanziali e di ordine istituzionale, vi sono anche considerazioni di natura finanziaria che giustificano il fatto di mantenere i due programmi separati. Ciascun settore gode di maggiore sicurezza quando dispone di una propria linea di bilancio. Colpisce inoltre il fatto che nessuno abbia richiesto tale "fusione" e che, in generale, le parti interessate (e certamente i consumatori) non la sostengano.

La relatrice pertanto propone, dopo aver consultato il relatore della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e con il sostegno della Conferenza dei presidenti, che la proposta sia suddivisa e che la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori si occupi solo della protezione dei consumatori. Pertanto, le seguenti osservazioni riguardano soltanto gli aspetti relativi alla protezione dei consumatori del programma pluriennale proposto.

3. Osservazioni della relatrice sul programma d’azione in materia di tutela dei consumatori

L’articolo 1 istituisce il programma per un periodo di sette anni (2007-2013) quale continuazione del programma attuale, il quale è abrogato all’articolo 11. Ciò è pienamente conforme alla richiesta presentata precedentemente dal Parlamento alla Commissione (risoluzione dell’8 giugno 2005 sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013, relazione Böge). Sebbene il programma attuale non sia ancora giunto a termine, appare opportuno avviare in tempo utile il programma legislativo e farlo decorrere per un periodo che coincida con l’(auspicato) accordo interistituzionale sulle prospettive finanziarie.

L’articolo 2 definisce gli obiettivi, che sono completati dalle azioni e dagli strumenti definiti nell’allegato. Gli elementi chiave del programma attuale sono mantenuti, ma sono riorganizzati ed ampliati. In futuro, ad esempio, si presterà particolare attenzione al fatto di approfondire le conoscenze ed ampliare i dati scientifici concernenti la domanda e il comportamento dei consumatori e i mercati. Lo sviluppo di indicatori e parametri di riferimento affidabili in materia di politica dei consumatori costituisce un altro elemento nuovo; se in seguito tali strumenti saranno utilizzati per la valutazione dei risultati dei programmi, sarà possibile conseguire dei progressi anche in tale ambito. Secondo la relatrice, gli indicatori utilizzati fino ad ora presentano, purtroppo, un carattere troppo marcatamente quantitativo e troppo soggettivo e potrebbero pertanto essere senza dubbio migliorati.

In seguito alla suddivisione, parte degli scopi e delle azioni definiti nell’elenco degli obiettivi comuni e nell’allegato dovranno essere riformulati e spostati.

Per quanto concerne il contenuto delle azioni concrete, occorre prestare un’attenzione maggiore e più esplicita a:

- i nuovi Stati membri, i quali presentano spesso una tradizione più recente per quanto concerne la tutela dei consumatori e la partecipazione di questi ultimi alla politica, il che fa sì che la consapevolezza dei diritti dei consumatori e le competenze delle organizzazioni dei consumatori siano ancora troppo limitate;

- l’invecchiamento della popolazione, tenendo presente che le persone anziane sono tra i consumatori meno in grado di difendere i propri interessi;

- fare in modo che i consumatori vulnerabili, ai quali non è sempre possibile garantire una protezione giuridica adeguata e sicura e ai quali è pertanto necessario dedicare maggiore attenzione nell’ambito dei programmi d’azione, siano maggiormente in grado di difendere i propri interessi.

L’articolo 3 definisce i metodi di attuazione e l’importo massimo del contributo finanziario della Comunità alle azioni e alle spese necessarie al funzionamento di alcune organizzazioni. Occorre rilevare che le soglie del contributo finanziario della Comunità sono state aumentate in modo considerevole e che i criteri per l’assegnazione, così come le condizioni per l’applicazione in via straordinaria di soglie più elevate, sono molto meno chiari rispetto al programma attuale. Ciò trova una scarsa giustificazione nello studio di impatto. Appare quindi preferibile, a meno che la Commissione non fornisca ulteriori argomenti in proposito, mantenere le soglie normali al 50% e concordare soglie eccezionali più elevate a patto che siano fornite giustificazioni sistematiche ed esplicite dell’"utilità eccezionale", che costituisce il motivo per cui si applicano soglie più elevate.

Ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 l’attuazione del programma è affidata alla Commissione, la quale è assistita da un comitato (in base alla procedura di comitatologia).

L’articolo 5 stabilisce il bilancio totale, soggetto a previa approvazione da parte dell'autorità di bilancio, per tutta la durata del programma. In vista della suddivisione del programma proposto in due programmi separati, tale bilancio dovrebbe essere adeguato. A tal fine, la relatrice ha applicato la formula di distribuzione utilizzata dalla stessa Commissione, ottenendo un importo totale pari a 233,46 milioni di euro. Tale importo rappresenta un aumento considerevole delle risorse finanziarie destinate al programma concernente i consumatori. Ciò trova giustificazione, tra le altre cose, nell’impatto del precedente allargamento dell’Unione europea e nella futura adesione di nuovi paesi, i quali presentano una tradizione meno radicata in materia di protezione dei consumatori. Ciò è peraltro conforme alla succitata risoluzione del Parlamento dell’8 giugno 2005.

Gli articoli 8 e 9 riguardano gli aspetti internazionali. A differenza del programma precedente, è prevista, a giusto titolo, l’eventuale partecipazione al programma dei paesi ai quali si applicano accordi di vicinato, dei paesi in via di adesione o candidati all'adesione e di alcuni paesi dei Balcani occidentali.

L’articolo 10 concerne il monitoraggio, la valutazione (intermedia) e la divulgazione dei risultati.

L’articolo 12 incarica la Commissione di adottare tutte le misure transitorie necessarie.

Agenzia esecutiva

Negli articoli della proposta non è fatto alcun riferimento a un’eventuale delega dei poteri di attuazione ad un’"agenzia esecutiva" per quanto riguarda il programma. Tuttavia, vi si fa menzione nel considerando 14 e nella comunicazione della Commissione che figura, assieme alla proposta, nello stesso documento della Commissione.

Secondo la relatrice, una decisione della Commissione concernente la delega di poteri apporterebbe dei vantaggi. La Commissione disporrebbe di un margine di manovra maggiore per perseguire i propri compiti strategici e potrebbe dedicare maggiori sforzi a un adeguamento più rapido dell’acquis, tenendo conto degli obiettivi di una "migliore regolamentazione". Qualora la Commissione intenda adottare una decisione volta a istituire una delega di poteri, la relatrice raccomanda di eseguire dapprima un’analisi dell’efficienza dei costi, di limitare la delega di poteri a compiti logistici e amministrativi e di affidare tali poteri all’agenzia esecutiva istituita per il programma in materia di salute pubblica, il cui nome dovrebbe eventualmente essere cambiato. Sarebbe preferibile che la sezione dell’agenzia dedicata alla tutela dei consumatori non sia definita un "istituto", in quanto tale denominazione sarebbe fuorviante in relazione ai suoi poteri.

Lingue

La relatrice si rammarica infine per l’attenzione scarsa, se non del tutto assente, riservata alla traduzione dei documenti della Commissione nell’ambito del presente fascicolo. Lo studio di impatto ampliato è disponibile solo in una versione linguistica mista (che passa dal francese all’inglese, anche nell’ambito di uno stesso capitolo). Anche i due allegati che costituiscono parte della comunicazione (che è stata tradotta) i quali definiscono la strategia e sono contenuti nello stesso documento COM sono, in tutte le versioni linguistiche del documento, disponibili purtroppo solo in inglese.

PARERE della commissione per i bilanci (27.1.2006)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di salute e tutela dei consumatori (2007-2013) - Aspetti dei consumatori
(COM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD))

Relatrice per parere: Brigitte Douay

BREVE MOTIVAZIONE

PREAMBOLO

La presente comunicazione intende istituire un programma comune di salute pubblica e di tutela dei consumatori. La parte salute pubblica rientra nella competenza della commissione ambiente e sarà trattata a parte. Il presente documento intende presentare un parere destinato alla commissione per il mercato interno e la tutela dei consumatori, competente per il merito, per la parte riguardante la tutela dei consumatori.

INTRODUZIONE

Obiettivo del presente programma è l'armonizzazione della tutela dei consumatori in tutto il mercato interno in modo che í cittadini possano spostarvisi e acquistarvi beni con la stessa fiducia che avrebbero trovandosi nel loro paese d'origine.

Il programma si organizzerà tenendo conto di obiettivi comuni alla salute e alla tutela dei consumatori e a obiettivi specifici di ognuno di questi due settori.

Gli obiettivi comuni ai settori salute e tutela dei consumatori sono[1]:

•.      Proteggere i cittadini dai rischi e dalle minacce che sfuggono al controllo dell'individuo e che gli Stati membri da soli non possono contrastare in maniera efficace (ad esempio, le minacce in campo sanitario, i prodotti non sicuri, le pratiche commerciali sleali).

•       Accrescere la capacità dei cittadini di decidere al meglio riguardo alla loro salute e ai loro interessi in quanto consumatori.

•       Integrare gli obiettivi in materia di salute e di tutela dei consumatori in tutte le politiche comunitarie al fine di fondare le decisioni politiche su tematiche attinenti alla salute e al consumo.

La tutela dei consumatori si orienta verso obiettivi specifici che riprendono quelli perseguiti nel programma 2002-2006:

•       maggiore comprensione dei consumatori e dei mercati;

•       migliore regolamentazione della tutela dei consumatori;

•       migliore controllo dell'applicazione della legislazione, del seguito ad esso dato e dei mezzi di ricorso.

•       migliore informazione e educazione dei consumatori.

Tutti questi obiettivi devono essere attuati cercando sinergie con le altre politiche comunitarie. In modo più generale occorre incoraggiare il coordinamento della politica della tutela dei consumatori e le altre politiche (ricerca o politiche strutturali) consentendone così la sua applicazione generale.

MEZZI FINANZIARI

La scheda finanziaria prevista per il periodo in questione è pari a 1 203 milioni di euro (escluse le spese amministrative) ripartiti su cinque linee di bilancio (3 per la salute pubblica, 2 per la tutela dei consumatori: 17 02 01 e 17 01 04 03) e prevede il ricorso ad un'agenzia esecutiva. In effetti, la commissione raccomanda di estendere il campo di competenza dell'agenzia esecutiva per la salute in modo che quest'ultima possa garantire l'assistenza tecnica richiesta dal programma in parola, in modo razionale ed efficace, tenuto conto che gli stanziamenti in rapporto al programma attuale sono raddoppiati.

La scheda finanziaria per tutto il periodo si ripartisce nel modo seguente:

110.981 milioni di euro per le azioni comuni alle due politiche

804.995 milioni di euro per la salute

193.838 milioni di euro per la tutela dei consumatori

93.185 milioni di euro destinati a finanziare l'Istituto dei consumatori "Consumer Institute" (agenzia esecutiva)

COMMENTI

Il relatore è favorevole alla proposta della Commissione, in particolare al concreto aumento del bilancio destinato alla tutela dei consumatori e alla volontà della Commissione di inserire questa politica in tutti i programmi e gli strumenti comunitari.

Tuttavia il relatore formula le seguenti osservazioni:

1.   occorre sottolineare che l'importo indicato all'articolo 5 deve essere considerato puramente indicativo fintantoché non si sia raggiunto un accordo definitivo sulle prospettive finanziarie;

2.   la contraffazione, che all'inizio ha colpito l'industria del lusso, con la riproduzione fraudolenta delle marche, dei disegni e dei modelli, colpisce oggi tutti i settori economici. Essa non riguarda più soltanto le grandi società ma anche le PMI e soprattutto i consumatori. In effetti le contraffazioni rappresentano sempre di più un rischio per la sicurezza e la salute dei consumatori, che si tratti di medicine adulterate, di apparecchi elettrici difettosi, di pezzi di ricambio non conformi, di cosmetici che rappresentano veri e propri veleni o di giocattoli pericolosi, per citare solo alcuni esempi. Per questo motivo occorre informare meglio i consumatori, clienti potenziali volontari, naïf o ignoranti in merito ai contraffattori, sui reali pericoli per se stessi e per i loro cari e sulle potenziali sanzioni giudiziarie applicabili;

3.   occorre mobilitare tutte le sinergie che possono esistere fra strumenti comunitari in materia di tutela del consumatore per ottimizzare la riuscita del programma in parola la cui scheda finanziaria è relativamente limitata se si tiene conto dell'importanza del settore in gioco;

4.   la Commissione pertanto deve prendere tutte le misure necessarie per garantire il migliore rapporto costo-efficacia del programma in parola e dimostrare, redigendo una relazione di valutazione di metà percorso, i progressi realizzati in questo settore su un periodo di cinque anni.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per il mercato interno e la tutela dei consumatori, competente per il merito, ad incorporare nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento 1

Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis.  sottolinea che gli stanziamenti indicati nella proposta legislativa per il periodo successivo al 2006 dipendono dalla decisione relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale;

Emendamento 2

Paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter.   invita la Commissione a presentare, ove opportuno, una proposta mirante ad adeguare l'importo di riferimento finanziario del presente programma una volta che il prossimo quadro finanziario pluriennale sia stato adottato;

Motivazione

L'importo di riferimento finanziario non può essere fissato fintanto che le prospettive finanziarie non siano state definitivamente adottate. Una volta presa questa decisione, la Commissione dovrà presentare una proposta legislativa per determinare l'importo di riferimento tenendo conto del corrispondente massimale del quadro finanziario.

Proposta di decisione

Testo della Commissione[2]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 3

Considerando 4

(4) Le politiche in materia di salute e di tutela dei consumatori perseguono obiettivi comuni attinenti alla protezione contro i rischi, al miglioramento della capacità decisionale dei cittadini e all'integrazione delle preoccupazioni relative alla salute e alla tutela dei consumatori in tutte le politiche comunitarie; essi hanno in comune inoltre strumenti quali la comunicazione, il potenziamento delle capacità della società civile in relazione alla salute e alla tutela dei consumatori, nonché la promozione della cooperazione internazionale in tali campi. Questioni quali l'alimentazione e l'obesità, il tabacco ed altre scelte riguardo al consumo che influiscono sulla salute sono esempi di questioni trasversali che interessano sia quest'ultima sia la tutela dei consumatori. Associando tali obiettivi e strumenti comuni sarà possibile condurre con maggiore efficacia ed efficienza le attività attinenti sia alla salute che alla protezione dei consumatori. Inoltre, ciascuno di questi due settori si distingue per obiettivi particolari che vanno perseguiti tramite azioni e strumenti propri a ciascuno di essi.

(4) Le politiche in materia di salute e di tutela dei consumatori perseguono obiettivi comuni attinenti alla protezione contro i rischi, al miglioramento della capacità decisionale dei cittadini e all'integrazione delle preoccupazioni relative alla salute e alla tutela dei consumatori in tutte le politiche comunitarie; essi hanno in comune inoltre strumenti quali la comunicazione, il potenziamento delle capacità della società civile in relazione alla salute e alla tutela dei consumatori, nonché la promozione della cooperazione internazionale in tali campi. Questioni quali l'alimentazione e l'obesità, il tabacco, i comportamenti a rischio ed altre scelte riguardo al consumo che influiscono sulla salute sono esempi di questioni trasversali che interessano sia quest'ultima sia la tutela dei consumatori.

Anche la contraffazione, che rappresenta contemporaneamente un inganno per i consumatori e un pericolo per la loro salute, deve essere combattuta con vigore a livello europeo. Associando tali obiettivi e strumenti comuni sarà possibile condurre con maggiore efficacia ed efficienza le attività attinenti sia alla salute che alla protezione dei consumatori. Inoltre, ciascuno di questi due settori si distingue per obiettivi particolari che vanno perseguiti tramite azioni e strumenti propri a ciascuno di essi.

Motivazione

Occorre rafforzare a livello europeo e internazionale la lotta contro la contraffazione che si avvicina ad un furto di prodotti e di marche: essa inganna i consumatori, è pericolosa per la salute, nuoce all'occupazione (si stimano a 100.000 i posti di lavoro perduti ogni anno nell'Unione europea a causa della contraffazione).

Emendamento 4

Articolo 3, paragrafo 2, lettera (b)

(b) il 60% delle spese di funzionamento di un organismo che persegua uno scopo di interesse generale europeo, qualora tale aiuto si riveli necessario per rappresentare a livello comunitario gli interessi dei cittadini in tema di salute o di consumo, o per realizzare gli obiettivi chiave del programma, salvo in casi di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario potrà arrivare fino al 95% delle spese sostenute. Il rinnovo di tale partecipazione finanziaria può derogare al principio di riduzione progressiva.

(b) il 60% delle spese di funzionamento di un organismo che persegua uno scopo di interesse generale europeo, qualora tale aiuto si riveli necessario per rappresentare a livello comunitario gli interessi dei cittadini in tema di salute o di consumo, o per realizzare gli obiettivi chiave del programma, salvo in casi di utilità eccezionale, come nel caso di organismi che rappresentano i consumatori in materia di standardizzazione, per i quali il contributo comunitario potrà arrivare fino al 95% delle spese sostenute.

 

La Commissione cerca, in linea generale, di concedere finanziamenti di base biennali mediante convenzioni quadro di partenariato. Ai sensi dell'articolo 163 del Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario1, una tale convenzione quadro di partenariato stabilisce, tra il beneficiario e la Commissione, un rapporto di lungo termine che non può, tuttavia, superare i due anni.

 

_____________________

1 Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Motivazione

L'applicazione dell'articolo 163 delle modalità di esecuzione del Regolamento finanziario garantirà una maggiore sicurezza finanziaria alle pertinenti associazioni di consumatori e ridurrà l'onere amministrativo che grava sulla Commissione e le organizzazioni europee di consumatori. Il finanziamento di base, contrariamente al finanziamento dei progetti, è per sua natura destinato ad organizzazioni che perseguono obiettivi a lungo termine. Pertanto, la possibilità di stabilire una cooperazione a lungo termine si presta in modo particolare ai richiedenti di finanziamenti di base.

Emendamento 5

Articolo 4

La Commissione assicura l’attuazione del programma conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 7.

La Commissione assicura l’attuazione del programma conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 7 basandosi in particolare sulle azioni e sui dispositivi che già esistono nei settori della tutela dei consumatori per favorire le sinergie garantendo un buon coordinamento e una buona visibilità delle azioni realizzate..

Emendamento 6

Articolo 5, paragrafo 1

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo indicato all'articolo 1 è pari a 1203 milioni di euro.

1. La dotazione finanziaria indicativa per l'esecuzione del presente programma per il periodo di sette anni a partire dal 1° gennaio 2007, è pari a 1203 milioni di euro.

Motivazione

L'importo di riferimento finanziario è indicativo fintantoché le prospettive finanziarie non siano state definitivamente adottate. Una volta presa questa decisione, la Commissione dovrà presentare una proposta legislativa per determinare l'importo di riferimento tenendo conto del corrispondente massimale del quadro finanziario (cfr. l'emendamento alla risoluzione legislativa).

Emendamento 7

Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. La spesa amministrativa globale del programma inclusa la spesa interna e di gestione per l'Agenzia esecutiva di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettera a) deve essere proporzionata ai compiti previsti dal relativo programma ed è soggetta alla decisione delle autorità legislative e di bilancio.

Emendamento 8

Articolo 7, paragrafo 1, alinea

1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione relativamente alle questioni citate in appresso sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 6, paragrafo 2:

1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione relativamente alle questioni citate in appresso sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 6, paragrafo 3:

Motivazione

Emendamento 9

Articolo 9 bis (nuovo)

 

Articolo 9 bis

Tutela degli interessi finanziari

della Comunità

 

1. La Commissione provvede affinché, nell'esecuzione delle azioni finanziate a titolo della presente decisione, le disposizioni del Regolamento finanziario siano rispettate e gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illegale, mediante controlli efficaci e il recupero degli importi indebitamente versati e, nel caso in cui vengano constatate irregolarità, mediante sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee1, al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità2 e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)3.

2. Per le azioni comunitarie finanziate a titolo della presente decisione, la nozione di irregolarità definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 significa qualsiasi infrazione ad una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi infrazione ad una obbligazione contrattuale derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti attraverso una spesa ingiustificata.

3. La Commissione assicura che, nel finanziamento delle azioni comunitarie ai sensi della presente decisione, sia realizzato il migliore rapporto costo/efficacia.

___________________

1 GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

2 GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

3 GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

 

Motivazione

Il Regolamento finanziario costituisce il principale testo giuridico sulla tutela degli interessi finanziari.

Emendamento 10

Articolo 10, paragrafo 3

3. La Commissione fa sì che il programma venga valutato dopo tre anni dal suo inizio, nonché quando è giunto a termine. La Commissione comunica le relative conclusioni, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

3. La Commissione fa sì che il programma venga valutato dopo tre anni dal suo inizio, due anni prima della sua scadenza, nonché quando è giunto a termine. La Commissione comunica le relative conclusioni, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Motivazione

È importante che in caso di prolungamento del programma sia disponibile una valutazione recente.

Emendamento 11

Allegato 1, punto 1.1 bis (nuovo)

 

1.1 bis. Informazione dei consumatori sui pericoli dei prodotti contraffatti per la loro salute e sicurezza.

Motivazione

È necessario informare maggiormente i consumatori sui pericoli sulla loro salute e sicurezza presentati da certi prodotti contraffatti: ad esempio, le medicine, i cosmetici, i giocattoli, i pezzi di ricambio delle automobili, ecc.

Emendamento 12

Allegato 3, obiettivo IV, azione 18

Contributi finanziari delle associazioni comunitarie dei consumatori.

Contributi finanziari delle associazioni comunitarie dei consumatori, e in particolare nei nuovi Stati membri.

Motivazione

Nei nuovi Stati membri le organizzazioni dei consumatori hanno un bisogno imperativo di finanziamenti per sviluppare le proprie capacità, in quanto la maggior parte sono di recente costituzione e non ricevono finanziamenti dei rispettivi governi.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di salute e tutela dei consumatori (2007-2013)

Riferimenti

(COM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD))

Commissione competente per il merito

IMCO

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

BUDG

7.7.2005

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

No

Relatore per parere
  Nomina

Brigitte Douay

4.7.2005

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

25.1.2006

 

 

 

 

Approvazione

25.1.2006

Esito della votazione finale

+ :
– :
0 :

Unanimità

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Bárbara Dührkop Dührkop, Markus Ferber, Neena Gill, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Giovanni Pittella, Wojciech Roszkowski, Anders Samuelsen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Yannick Vaugrenard, Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter, Marilisa Xenogiannakopoulou

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...

  • [1]  COM(2005)115, pag. 3, punto 2.1.
  • [2]  Non ancora pubblicato nella G.U.

PARERE della commissione giuridica (1.2.2006)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d’azione comunitaria in materia di salute e tutela dei consumatori (2007-2013) - aspetti riguardanti i consumatori
(COM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD))

Relatore per parere: Aloyzas Sakalas

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione riunisce le politiche della salute pubblica e della tutela dei consumatori in un singolo programma. A seguito della richiesta avanzata dalle principali commissioni competenti (commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare), la Conferenza dei Presidenti ha deciso, il 30 giugno 2005, di separare i due aspetti della proposta. La commissione giuridica desidera esprimere il suo appoggio a questa decisione dinanzi al rischio che la politica per la salute pubblica possa schiacciare la politica per la protezione dei consumatori. Inoltre, non si realizzano economie di scala con la valutazione dell'impatto a largo raggio effettuata dalla Commissione. La commissione si è comunque concentrata sulle parti della proposta che rientrano nelle sue competenze quali definite dal regolamento. Il presente parere è pertanto destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, responsabile per la parte della proposta riguardante la protezione dei consumatori.

La proposta istituisce un programma settennale quale successore del programma attuale, basato sulla decisione 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007. La commissione giuridica considera appropriato il fatto che la durata del programma coincida con quella delle prospettive finanziarie dell'Unione, finalmente adottate durante il Consiglio europeo del dicembre 2005. Egli considera positivo anche l'ampliamento degli obiettivi di protezione dei consumatori. Ciò nondimeno, intende proporre alcuni emendamenti volti a contribuire a migliorare la politica di protezione dei consumatori europei.

La decisione che istituisce il programma attuale era basata sull'articolo 153 del trattato e la stessa base giuridica è proposta per il programma in esame. La commissione giuridica è dell'avviso che la base giuridica scelta è appropriata. Il principio di sussidiarietà è rispettato, poiché la decisione che istituisce un programma è lo strumento più adeguato per raggiungere gli obiettivi perseguiti, in quanto crea una struttura di sostegno alle azioni degli Stati membri.

L'ampia valutazione dell'impatto della strategia e del programma afferma, al punto 5.2., che vi sono sfide cui "solo l'azione a livello dell'UE può fare fronte" e che le azioni nazionali dovrebbe essere completate da misure comunitarie. A questo fine la Commissione pensa di estendere le competenze dell'agenzia esecutiva istituita per il programma di salute pubblica al fine di creare un Istituto europeo dei consumatori incaricato di attuare le azioni mirate alla protezione dei consumatori. La commissione giuridica appoggia l'idea, ma ritiene che sarebbe opportuno effettuare un'analisi prima di avanzare la proposta. Egli propone che l'agenzia europea per la protezione dei consumatori sia un organismo distinto dall'agenzia per la sanità, anche se le due agenzie potrebbero avere un'infrastruttura in comune e condividere apparecchiature e risorse.

Il programma proposto sembra offrire un valore aggiunto rispetto alle misure esistenti nel campo della protezione dei consumatori, tenendo presente che nel 2004 diversi nuovi Stati membri si sono uniti all'Unione europea e che, in alcuni di essi, la tradizione della protezione dei consumatori e della partecipazione dei consumatori alla sfera politica è lungi dall'essere consolidata. Un altro aspetto, rilevante per tutta l'Unione, è che i consumatori ancora non approfittano appieno del mercato interno, a causa di una certa mancanza di fiducia, di un insufficiente riferimento ai loro interessi nell'elaborazione delle altre politiche europee e dell'insufficiente organizzazione autonoma dei consumatori stessi. Inoltre, le risorse finanziarie ed umane attualmente disponibili non consentono alla Commissione di raccogliere in modo sistematico e coerente dati su vari aspetti di protezione dei consumatori e di elaborare una base di conoscenze per lo sviluppo della protezione dei consumatori a livello dell'Unione europea.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]

 

Emendamenti del Parlamento

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA 1

Emendamento 1

Considerando 3

(3) Nel conservare gli elementi essenziali e le specificità delle azioni in campo sanitario e della tutela dei consumatori, un programma integrato unico deve contribuire ad accrescere al massimo le sinergie tra obiettivi e l’efficacia nell’amministrare le azioni condotte in tali settori. Riunire le attività che interessano la salute e la tutela dei consumatori in un programma unico deve servire al conseguimento di obiettivi comuni, quali la protezione dei cittadini contro i rischi e le minacce, e ad aumentare la loro capacità di decidere con cognizione di causa, nel proprio interesse, e a sfruttare l’opportunità in tal senso, nonché a sostenere l’integrazione degli obiettivi relativi alla salute e al consumo in tutte le politiche e attività comunitarie. La messa in comune di strutture e dispositivi amministrativi deve consentire una più efficace attuazione del programma e contribuire allo sfruttamento ottimale dei mezzi comunitari disponibili finalizzati alla tutela della salute e dei consumatori.

(3) Nel conservare gli elementi essenziali e le specificità delle azioni in campo sanitario e della tutela dei consumatori, un programma integrato unico deve contribuire ad accrescere al massimo le sinergie tra obiettivi e l’efficacia nell’amministrare le azioni condotte in tali settori. Riunire le attività che interessano la salute e la tutela dei consumatori in un programma unico deve servire al conseguimento di obiettivi comuni, quali l'aumento della fiducia dei cittadini nel mercato interno, la protezione dei cittadini contro i rischi e le minacce e ad aumentare la loro capacità di decidere con cognizione di causa, nel proprio interesse, e a sfruttare l’opportunità in tal senso, nonché a sostenere l’integrazione degli obiettivi relativi alla salute e al consumo in tutte le politiche e attività comunitarie. La messa in comune di strutture e dispositivi amministrativi deve consentire una più efficace attuazione del programma e contribuire allo sfruttamento ottimale dei mezzi comunitari disponibili finalizzati alla tutela della salute e dei consumatori.

Motivazione

Gli obiettivi della politica attuata nei settori della sanità e dei consumatori devono consistere nel miglioramento della qualità di vita dei cittadini dell'Unione europea sul piano sanitario, su quello di una maggiore sicurezza e di una maggiore fiducia nei prodotti del mercato interno.

Emendamento 2

Considerando 14 bis (nuovo)

 

(14 bis) La Commissione elabora una proposta per la creazione di un'agenzia incaricata di svolgere i compiti previsti per il proposto Istituto europeo dei consumatori quale agenzia distinta dall'agenzia esecutiva per il programma di salute pubblica, ma che ne condivida le infrastrutture e le apparecchiature.

Motivazione

È necessario che la Commissione sia assistita nella gestione delle azioni per la protezione dei consumatori, così come è necessario che vi sia un organismo in grado di effettuare tutte le analisi di dati significative per gli obiettivi di protezione dei consumatori. Per quanto riguarda la divisione della proposta originale in due parti, l'"Istituto dei consumatori" (il nome esatto sarà da stabilire al momento della sua creazione) non dovrebbe far parte dell'agenzia per la salute pubblica, ma sarebbe ragionevole che, per motivi di economia, le due agenzie condividessero le proprie risorse.

Emendamento 3

Considerando 14 ter (nuovo)

 

(14 ter) La direzione generale per la salute e la protezione dei consumatori della Commissione dovrebbe impegnarsi a cooperare strettamente con le altre direzioni generali della Commissione sin dalle fasi più precoci in cui il lavoro di queste ultime ha un'influenza sulla protezione dei consumatori. Ciò è da considerarsi di particolare importanza per quanto riguarda i lavori della direzione generale per la giustizia, la libertà e la sicurezza nel campo del diritto civile (diritto privato internazionale, mediazione, risoluzione alternativa delle controversie, assistenza giuridica), nonché per quanto concerne la direzione generale per il mercato interno e i servizi.

Motivazione

Molte delle proposte legislative elaborate dalla DG per la giustizia, la libertà e la sicurezza hanno un impatto sulla protezione dei consumatori. La Commissione dovrebbe essere tenuta a svolgere adeguate consultazioni interne. L'emendamento risponde alla necessità di integrare la politica di protezione dei consumatori nelle altre politiche comunitarie.

Emendamento 4

Articolo 2, paragrafo 1

1. Il programma integra e appoggia la politica degli Stati membri e contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e alla difesa dei loro interessi economici.

1. Il programma integra e appoggia, mediante azioni a valore aggiunto, la politica degli Stati membri e contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e alla difesa dei loro interessi economici.

Motivazione

Il miglioramento della salute dei cittadini europei costituisce l'obiettivo finale di tutte le azioni attuate nel settore sanitario nel quadro del trattato e la sua modernizzazione, attraverso la ricerca, è indispensabile.

Emendamento 5

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c), secondo trattino

– regolamentare meglio la protezione dei consumatori;

– regolamentare meglio la protezione dei consumatori e, in particolare, integrare meglio la politica di protezione dei consumatori nelle altre politiche comunitarie, specialmente nel settore del diritto civile;

Motivazione

La necessità di garantire la coerenza con altre politiche comunitarie dovrebbe essere considerata un obiettivo specifico del programma.

Emendamento 6

Articolo 3 bis (nuovo)

 

Articolo 3 bis

 

Beneficiari

 

1. I contributi finanziari per le azioni congiunte 6 e 16 possono essere assegnati a un ente pubblico o a un ente senza fini di lucro designato dallo Stato membro o dalla competente autorità interessata, su accordo della Commissione.

 

2. I contributi finanziari per l'azione 17 possono essere assegnati a organizzazioni europee di consumatori che:

 

a) sono non governative, senza fini di lucro, indipendenti dai settori della produzione, del commercio e degli affari o da altri interessi in conflitto, e hanno come obiettivi e attività principali la rappresentanza degli interessi dei consumatori nel processo di standardizzazione a livello comunitario e

 

b) sono state delegate in almeno due terzi degli Stati membri a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello comunitario:

 

— da organismi che rappresentano, secondo le norme o le pratiche nazionali, le organizzazioni di consumatori negli Stati membri, o

 

— in assenza di tali organizzazioni, da organizzazioni nazionali di consumatori negli Stati membri le quali rappresentano i consumatori, secondo le norme o le pratiche nazionali, e sono attive a livello nazionale.

 

3. I contributi finanziari per l'azione 18 possono essere assegnati a organizzazioni europee di consumatori che:

 

a) sono non governative, senza fini di lucro, indipendenti dai settori della produzione, del commercio e degli affari o da altri interessi in conflitto, e hanno come obiettivi e attività principali la promozione e la tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori nel territorio comunitario; e

 

b) sono state delegate a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello europeo da organizzazioni nazionali di almeno la metà degli Stati membri della Comunità, le quali rappresentano i consumatori, secondo le norme o le pratiche nazionali, e sono attive a livello regionale o nazionale; e

 

c) hanno fornito alla Commissione resoconti soddisfacenti in merito ai loro aderenti, al loro regolamento interno e alle fonti di finanziamento.

Motivazione

Le condizioni che le organizzazioni finanziate a titolo del programma devono soddisfare dovrebbero rimanere le stesse specificate all'articolo 7 dell'esistente decisione 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007.

Emendamento 7

Articolo 9

Durante l'attuazione del programma sono incoraggiate le relazioni con i paesi terzi non partecipanti e con le organizzazioni internazionali interessate.

Durante l'attuazione del programma sono incoraggiate le relazioni con i paesi terzi non partecipanti e con le organizzazioni internazionali interessate, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti e la lotta contro i commercianti disonesti.

Motivazione

Tanto il rafforzamento della capacità dei cittadini ad adottare migliori decisioni non soltanto per difendere i loro interessi nel settore sanitario, ma anche in qualità di consumatori, quanto il ricorso a collaborazioni tra i servizi dei diversi Stati membri sono indispensabili nel processo di definizione della politica comunitaria della sanità e di protezione dei cittadini europei.

Emendamento 8

Allegato 3, Obiettivo I, Azione 2

Raccolta e scambio di dati e informazioni che forniscano una base di conoscenze per elaborare la politica dei consumatori ed integrare gli interessi dei consumatori nelle altre politiche comunitarie, grazie anche ad indagini sui comportamenti dei consumatori e delle imprese, lavori di ricerca sul consumo e, più in generale, sul mercato nell'ambito dei servizi finanziari, nonché raccolta e analisi di dati statistici e di altri dati pertinenti, il cui elemento statistico sarà sviluppato, qualora necessario, sulla base del programma statistico comunitario.

Raccolta e scambio di dati e informazioni che forniscano una base di conoscenze per elaborare la politica dei consumatori ed integrare gli interessi dei consumatori nelle altre politiche comunitarie, grazie anche ad indagini sui comportamenti dei consumatori e delle imprese, in particolare sul modo in cui i regimi giuridici diversi e l'assenza di meccanismi transfrontalieri efficaci di ricorso influiscono sul comportamento dei consumatori nel mercato interno, lavori di ricerca sul consumo e, più in generale, sul mercato nell'ambito dei servizi finanziari, nonché raccolta e analisi di dati statistici e di altri dati pertinenti, il cui elemento statistico sarà sviluppato, qualora necessario, sulla base del programma statistico comunitario.

Motivazione

È ampiamente provato che la differenza dei regimi giuridici ha un effetto dissuasivo sul diritto del consumatore ad effettuare acquisti transfrontalieri.

Emendamento 9

Allegato 3, Obiettivo II, Azione 4, punto 4.4

4.4 la consulenza giuridica e tecnica per lo sviluppo delle politiche relative agli interessi economici dei consumatori;

4.4 la consulenza giuridica e tecnica per lo sviluppo delle politiche relative agli interessi economici dei consumatori, in particolare il proseguimento dell'esame di un modello di ricorso collettivo europeo;

Emendamento 10

Allegato 3, Obiettivo 3, Azione 6

Contributi finanziari per attività specifiche comuni di sorveglianza e di applicazione, al fine di migliorare la cooperazione nel campo dell’amministrazione e dell’applicazione della legislazione comunitaria relativa alla tutela dei consumatori, ivi compresa la direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti, nonché per altre azioni che rientrano nel contesto della cooperazione amministrativa.

Contributi finanziari per attività specifiche comuni di sorveglianza e di applicazione, al fine di migliorare la cooperazione nel campo dell’amministrazione e dell’applicazione della legislazione comunitaria relativa alla tutela dei consumatori, ivi compresa la direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti, nonché per altre azioni che rientrano nel contesto della cooperazione amministrativa, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3bis, paragrafo 1.

Motivazione

Emendamento reso necessario dall'emendamento 3.

Emendamento 11

Allegato 3, Obiettivo 4, Azione 16

Contributi finanziari ad azioni congiunte condotte con enti pubblici o senza finalità di lucro facenti parte di reti comunitarie che forniscono informazione ed assistenza ai consumatori per aiutarli ad esercitare i loro diritti e ad ottenere accesso ai mezzi appropriati per la risoluzione delle controversie (la rete dei centri europei dei consumatori).

Contributi finanziari ad azioni congiunte condotte con enti pubblici o senza finalità di lucro facenti parte di reti comunitarie che forniscono informazione ed assistenza ai consumatori per aiutarli ad esercitare i loro diritti e ad ottenere accesso ai mezzi appropriati per la risoluzione delle controversie (la rete dei centri europei dei consumatori), nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3bis, paragrafo 1. .

Motivazione

Emendamento reso necessario dall'emendamento 3.

Emendamento 12

Allegato 3, Obiettivo 4, Azione 16

Contributi finanziari ad azioni congiunte condotte con enti pubblici o senza finalità di lucro facenti parte di reti comunitarie che forniscono informazione ed assistenza ai consumatori per aiutarli ad esercitare i loro diritti e ad ottenere accesso ai mezzi appropriati per la risoluzione delle controversie (la rete dei centri europei dei consumatori).

Contributi finanziari ad azioni congiunte condotte con enti pubblici o senza finalità di lucro facenti parte di reti comunitarie che forniscono informazione ed assistenza ai consumatori per aiutarli ad esercitare i loro diritti e ad ottenere accesso ad assistenza e consulenza giuridica, mediazione ed altre forme alternative per la risoluzione delle controversie, incluso il sistema SOLVIT della Commissione, iscrivendo il tutto sotto l'egida della rete dei centri europei dei consumatori. Sarà rivolta particolare attenzione all'assistenza ai nuovi Stati membri e ai paesi candidati.

Motivazione

La portata di quest'azione dovrebbe essere il più ampia possibile e coprire chiaramente i meccanismi esistenti a disposizione dei cittadini, incluso il sistema SOLVIT. È necessario destinare particolare attenzione ai nuovi Stati membri o ai paesi in processo di adesione al fine di sostenere le loro organizzazioni dei consumatori meno sviluppate.

Emendamento 13

Allegato 3, Obiettivo 4, Azione 17

Contributi finanziari alla copertura dei costi di funzionamento delle associazioni dei consumatori comunitarie che rappresentano gli interessi dei consumatori nell’elaborazione delle norme relative ai prodotti e servizi su scala comunitaria.

Contributi finanziari alla copertura dei costi di funzionamento delle associazioni dei consumatori comunitarie che rappresentano gli interessi dei consumatori nell’elaborazione delle norme relative ai prodotti e servizi su scala comunitaria, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3bis, paragrafo 1.

Motivazione

Emendamento reso necessario dall'emendamento 3.

Emendamento 14

Allegato 3, Obiettivo 4, Azione 18

Contributi finanziari alla copertura dei costi di funzionamento delle associazioni dei consumatori comunitarie.

Contributi finanziari alla copertura dei costi di funzionamento delle associazioni dei consumatori comunitarie, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3bis, paragrafo 1.

Motivazione

Emendamento reso necessario dall'emendamento 3.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d’azione comunitaria in materia di salute e tutela dei consumatori (2007-2013) - aspetti riguardanti i consumatori

Riferimenti

COM(2005)0115 – C6 0225/2005 – 2005/0042B(COD)

Commissione competente per il merito

IMCO

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

JURI
13.10.2005

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

No

Relatore per parere
  Nomina

Aloyzas Sakalas
15.9.2005

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

28.11.2005

 

 

 

 

600103

31.1.2006

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

18

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Maria Berger, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Marcin Libicki, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Alexander Nuno Alvaro, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Roland Gewalt, Eva Lichtenberger, Manuel Medina Ortega, Michel Rocard

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...

  • [1]  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d’azione comunitaria in materia di salute e tutela dei consumatori (2007-2013)

Riferimenti

COM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD)

Presentazione della proposta al PE

6.7.2005

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

IMCO

7.7.2005

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

BUDG

7.7.2005

JURI

13.10.2005

ENVI

7.7.2005

 

 

Pareri non espressi
  Decisione

ENVI

14.9.2005

 

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

No

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Marianne Thyssen
4.7.2005

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Procedura semplificata – decisione

 

Contestazione della base giuridica
  Parere JURI


/

JURI
31.1.2006

Modifica della dotazione finanziaria
  Parere BUDG

 

/

BUDG
2.2.2006

Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula

 

Consultazione del Comitato delle regioni –
decisione in Aula

 

Esame in commissione

12.7.2005

14.9.2005

23.11.2005

25.1.2006

21.2.2006

Approvazione

21.2.2006

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

30

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Godfrey Bloom, Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Béatrice Patrie, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Simon Coveney, Cecilia Malmström, Joseph Muscat, Alexander Stubb, Gary Titley, Anja Weisgerber

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Deposito 

23.2.2006

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

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