Relazione - A6-0034/2006Relazione
A6-0034/2006

RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

23.2.2006 - (COM(2005)0698 – C6‑0027/2006 – 2005/0275(CNS)) - *

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf


Procedura : 2005/0275(CNS)
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Ciclo del documento :  
A6-0034/2006
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A6-0034/2006
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(COM(2005)0698 – C6‑0027/2006 – 2005/0275(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0698)[1],

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0027/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6‑0034/2006),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio a modificare in un primo tempo il regolamento (CEE) n. 2081/92 solo nella misura in cui ciò sia necessario in relazione alla decisione arbitrale dell'Organizzazione mondiale del commercio, e a discutere invece degli altri elementi della proposta della Commissione senza essere condizionato da vincoli di tempo;

4.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 3

(3) Inoltre, tra i consumatori si fa strada una certa tendenza a privilegiare la qualità piuttosto che la quantità nell’alimentazione. Questa ricerca di prodotti specifici si esprime, tra l'altro, in una domanda crescente di prodotti agricoli o alimentari aventi un'origine geografica determinata.

(3) Inoltre, un numero continuamente crescente di consumatori privilegia la qualità piuttosto che la quantità nell’alimentazione. Questa ricerca di prodotti specifici si esprime, tra l'altro, in una domanda crescente di prodotti agricoli o alimentari aventi un'origine geografica determinata.

Motivazione

È confermato che negli ultimi anni un numero continuamente crescente di consumatori sceglie di acquistare prodotti con denominazione d'origine o indicazione geografica apprezzandone la qualità.

Emendamento 2

Considerando 5

(5) In relazione all'etichettatura i prodotti agricoli e alimentari sono soggetti alle norme generali fissate dalla Comunità e segnatamente all'osservanza della direttiva 2000/13/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. Tenuto conto della loro specificità, è opportuno stabilire una serie di disposizioni particolari complementari per i prodotti agricoli ed alimentari provenienti da un’area geografica delimitata. È inoltre opportuno rendere obbligatorio l’utilizzo delle diciture e dei simboli comunitari per le denominazioni comunitarie allo scopo, da un lato, di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le relative garanzie e, dall’altro, di permettere una identificazione più facile di questi prodotti sui mercati e facilitarne i controlli. È tuttavia necessario prevedere un termine ragionevole affinché gli operatori possano adeguarsi a tale obbligo.

(5) In relazione all'etichettatura i prodotti agricoli e alimentari sono soggetti alle norme generali fissate dalla Comunità e segnatamente all'osservanza della direttiva 2000/13/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. Tenuto conto della loro specificità, è opportuno stabilire una serie di disposizioni particolari complementari per i prodotti agricoli ed alimentari provenienti da un’area geografica delimitata. È inoltre opportuno rendere obbligatorio l’utilizzo delle diciture e dei simboli comunitari per le denominazioni comunitarie allo scopo, da un lato, di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le relative garanzie e, dall’altro, di permettere una identificazione più facile di questi prodotti sui mercati e facilitarne i controlli. A tali fini, e in conseguenza di tale obbligo, è altresì opportuna un'adeguata diversificazione dei simboli comunitari che sono associati alle diverse diciture comunitarie, in modo da assicurare una univoca corrispondenza tra ciascuna di esse e il simbolo specifico. È tuttavia necessario prevedere un termine ragionevole affinché gli operatori possano adeguarsi a tale obbligo.

Emendamento 3

Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis) In relazione all'estensione del campo di applicazione del presente regolamento ai prodotti provenienti dai paesi terzi, e al fine di garantire il consumatore dal rischio di confusione tra simbolo comunitario e provenienza del prodotto, è necessario indicare nelle etichettature il luogo di origine e il luogo di trasformazione del prodotto agricolo o alimentare commercializzato con una denominazione registrata.

Emendamento 4

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis) Il consolidamento della politica comunitaria sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche presuppone, oltre ai chiarimenti e alla semplificazione perseguiti con il presente regolamento, la negoziazione di un registro multilaterale nel quadro dell'OMC, al fine di garantire la durevolezza di tale politica.

Emendamento 5

Considerando 12

(12) L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS, 1994, che figura all'allegato 1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio), comprende disposizioni specifiche relative all'esistenza, l'acquisizione, la portata, il mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale nonché i mezzi per farli rispettare.

(12) L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS, 1994, che figura all'allegato 1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio), comprende disposizioni specifiche relative all'esistenza, l'acquisizione, la portata, il mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale nonché i mezzi per farli rispettare. La tutela della proprietà intellettuale nel quadro del commercio mondiale assume un'importanza sempre maggiore per l'Unione europea. Le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine rivestono un ruolo particolare al riguardo.

Motivazione

La proprietà intellettuale è l'ultima materia prima di cui dispongono gli europei e deve essere adeguatamente tutelata.

Emendamento 6

Considerando 13

(13) La protezione mediante registrazione, prevista dal presente regolamento, è aperta alle indicazioni geografiche dei paesi terzi che siano già protette nel loro paese d’origine.

(13) La protezione mediante registrazione, prevista dal presente regolamento, è aperta alle indicazioni geografiche dei paesi terzi che siano già protette nel loro paese d’origine. Allo stesso tempo, la Commissione deve impegnarsi affinché i paesi terzi riconoscano i prodotti comunitari con denominazione d'origine e indicazione geografica. Campagne di informazione e di promozione dentro e fuori l'Unione europea sono necessarie per informare i consumatori.

Motivazione

È importante che la Commissione si attivi in modo coordinato e sistematico affinché l'Unione europea e i paesi terzi riconoscano reciprocamente le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche.

Emendamento 7

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), alinea

a) «denominazione d'origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare

a) «denominazione d'origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare e/o identificare un prodotto agricolo o alimentare

Motivazione

Sembra più opportuno utilizzare i due termini "identificare" e "designare" nelle due definizioni di DOP e di IGP.

A titolo di esempio:

–    nel caso della DOP Roquefort, il termine geografico subentra di fatto al nome stesso del prodotto alimentare, per cui il termine geografico "designa" il prodotto,

–    nel caso della DOP Huile de Nyons, il termine geografico si impiega solo accompagnato dal nome del prodotto alimentare, per cui il termine geografico "identifica" il prodotto.

Emendamento 8

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), trattino 3

– la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata;

– la cui produzione, trasformazione, elaborazione e, se del caso, il condizionamento avvengono nella zona geografica delimitata;

Motivazione

Taluni produttori hanno deciso liberamente di rendere obbligatorio il condizionamento dei loro prodotti nelle zone di produzione, onde facilitare i controlli e offrire ai consumatori una garanzia totale quanto all'origine e alla qualità del prodotto.

Il condizionamento costituisce un elemento importante della produzione che, ove non effettuato correttamente, può alterare il prodotto. Esso rappresenta una tappa del trattamento del prodotto che esige caratteristiche intrinseche e un reale know how.

Le operazioni di condizionamento nelle regioni di produzione permettono inoltre di limitare i rischi di frode grazie al controllo rigoroso dei prodotti condizionati. Tali controlli offrono ai consumatori le migliori garanzie di qualità e di rintracciabilità del prodotto.

Un siffatto obbligo permetterebbe infine di mantenere nel territorio le popolazioni interessate dal riconoscimento delle indicazioni, cosa che rappresenterebbe un vantaggio economico manifesto, in particolare a motivo dell'evidente valore aggiunto.

Emendamento 9

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), alinea

b) «indicazione geografica», un’indicazione che serve ad identificare un prodotto agricolo o alimentare

b) «indicazione geografica», un’indicazione o il nome di una regione, di un luogo determinato o di un paese che serve a designare e/o ad identificare un prodotto agricolo o alimentare

Motivazione

Le IGP sono riconosciute allorché una o più di tali operazioni sono realizzate nella zona delimitata. La nuova redazione proposta dalla Commissione è soggetta a rischi di interpretazione in un dibattimento giuridico.

Emendamento 10

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), trattino 1

– come originario di una regione, di un luogo determinato o di un paese,

– come originario di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese,

Motivazione

Per la definizione delle IGP è opportuno riprendere la stessa formula utilizzata per le DOP, onde evitare l'emergenza di IGP nazionali che potrebbero essere considerate, a termine, una forma di protezionismo nazionale.

Emendamento 11

Articolo 2, paragrafo 2

2. Sono altresì considerate come denominazioni d'origine le denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione o di un luogo determinato e che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo e terzo trattino.

2. Sono altresì considerate come denominazioni d'origine o indicazioni geografiche le denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione o di un luogo determinato e che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo e terzo trattino, e al paragrafo 1, lettera b).

Motivazione

Si propone di inserire in tale paragrafo le IGP. Infatti, è importante che i prodotti che non possono soddisfare alle condizioni di accesso alla DOP possano aver accesso all'IGP ove corrispondano alla definizione di cui al paragrafo 1, lettera b). Ciò favorirà inevitabilmente il riconoscimento del sistema DOP/IGP nel quadro delle discussioni all'OMC.

Emendamento 12

Articolo 2, paragrafo 3, alinea

3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), sono equiparate a denominazioni d'origine, in conformità alle norme dettagliate di cui all’articolo 16, lettera a), talune designazioni geografiche qualora le materie prime dei prodotti da esse designati provengano da una zona geografica più ampia della zona di trasformazione o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

3. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), sono equiparate a denominazioni d'origine o a indicazioni geografiche, in conformità alle norme dettagliate di cui all’articolo 16, lettera a), talune designazioni geografiche qualora le materie prime dei prodotti da esse designati provengano da una zona geografica più ampia della zona di trasformazione o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

Motivazione

Si propone di inserire in tale paragrafo le IGP. Infatti, è importante che i prodotti che non possono soddisfare alle condizioni di accesso alla DOP possano aver accesso all'IGP ove corrispondano alla definizione di cui al paragrafo 1, lettera b). Ciò favorirà inevitabilmente il riconoscimento del sistema DOP/IGP nel quadro delle discussioni all'OMC.

Inoltre, molti prodotti lavorati a partire da materie prime carnee beneficiano di una IGP con zona di elaborazione del prodotto finito diversa dalla zona di produzione degli animali.

Emendamento 13

Articolo 2, paragrafo 3, lettera c bis) (nuova)

 

c bis) il beneficiario della deroga indichi sull'etichetta o l'imballaggio l'origine delle materie prime.

Emendamento 14

Articolo 2, paragrafo 3, comma 2

Le designazioni suddette devono essere state riconosciute come denominazioni d’origine nel paese d’origine anteriormente al 1° maggio 2004.

soppresso

Emendamento 15

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;

b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;

Motivazione

È opportuno prestare attenzione al controllo delle caratteristiche organolettiche nel quadro del rispetto del disciplinare.

Inoltre, ciò non è in linea con la definizione delle IGP, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), che prevede "una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica...". La reputazione di un prodotto non comporta necessariamente caratteristiche organolettiche specifiche e determinabili.

Emendamento 16

Articolo 4, paragrafo 2, lettera h)

h) qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto agricolo o alimentare in questione;

h) qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto agricolo o alimentare in questione e, a seconda dei casi, le condizioni di utilizzazione dei termini geografici protetti sulle etichette di prodotti elaborati, per designare i prodotti DOP o IGP utilizzati come ingredienti;

Motivazione

Tale precisazione consolida l'impiego come ingredienti dei prodotti che rispettano le regole DOP/IGP.

Emendamento 17

Articolo 4, paragrafo 2, lettera h bis) (nuova)

 

h bis) se del caso, la decisione del titolare del diritto di procedere a talune operazioni di condizionamento unicamente nella zona di produzione onde garantire gli elementi che giustificano il legame di cui alla lettera f);

Motivazione

Taluni produttori hanno deciso liberamente di rendere obbligatorio il condizionamento dei loro prodotti nelle zone di produzione, onde facilitare i controlli e offrire ai consumatori una garanzia totale quanto all'origine e alla qualità del prodotto.

Il condizionamento costituisce un elemento importante della produzione che, ove non effettuato correttamente, può alterare il prodotto. Esso rappresenta una tappa del trattamento del prodotto che esige caratteristiche intrinseche e un reale know how.

Un siffatto obbligo permetterebbe infine di mantenere nel territorio le popolazioni interessate dal riconoscimento delle indicazioni, cosa che rappresenterebbe un vantaggio economico manifesto, in particolare a motivo dell'evidente valore aggiunto.

Le operazioni di condizionamento nelle regioni di produzione permettono inoltre di limitare i rischi di frode grazie al controllo rigoroso dei prodotti condizionati. Tali controlli offrono ai consumatori le migliori garanzie di qualità e di rintracciabilità del prodotto.

Emendamento 18

Articolo 5, paragrafo 3, lettera c) ii)

ii) la descrizione sintetica del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi, inclusi, eventualmente, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di ottenimento che giustifica il legame.

ii) la descrizione sintetica del legame del prodotto con l'ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, o con l'origine geografica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi, inclusi eventualmente, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di ottenimento che giustifica il legame.

Motivazione

La differenza qualitativa tra una IPG/DOP e un marchio sta nel legame particolare esistente tra un prodotto alimentare di una determinata qualità, da un lato, e le caratteristiche dello spazio naturale e la tradizione socioculturale ad esso relative, dall'altro.

Emendamento 19

Articolo 5, paragrafo 4, comma 2

Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento

Lo Stato membro esamina senza indugio la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se essa sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento

Motivazione

Per tutti gli interessati è assolutamente necessario che gli Stati membri esaminino le domande di registrazione in tempi brevi.

Emendamento 20

Articolo 5, paragrafo 5, comma 1

5. Nel corso dell'esame di cui al paragrafo 4, secondo comma, lo Stato membro attua una procedura di opposizione a livello nazionale, che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni legittimo interessato stabilito o residente sul suo territorio possa dichiarare opposizione alla domanda.

5. Nel corso dell'esame di cui al paragrafo 4, secondo comma, lo Stato membro attua una procedura di opposizione a livello nazionale, che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di sei mesi nel corso del quale ogni legittimo interessato stabilito o residente sul suo territorio possa dichiarare opposizione alla domanda.

Motivazione

Onde prevenire inutili ritardi per il richiedente, occorre definire con chiarezza il periodo durante il quale sia possibile fare opposizione.

Emendamento 21

Articolo 5, paragrafo 7, lettera a bis) (nuova)

 

a bis) il disciplinare di cui all'articolo 4;

Motivazione

Dal momento che si tratta di riconoscimento comunitario, il disciplinare deve essere oggetto di esame da parte della Commissione. Questa mancanza può portare ad una disomogeneità in sede di riconoscimento delle DOP e IGP. Il solo documento riassuntivo non è sufficiente a far conoscere alla Commissione tutti gli aspetti della domanda e a consentirle di valutarla appieno.

Emendamento 22

Articolo 5, paragrafo 9, comma 1

9. La domanda di registrazione che riguarda una zona geografica situata in un paese terzo è composta dagli elementi previsti al paragrafo 3 nonché dagli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

9. La domanda di registrazione che riguarda una zona geografica situata in un paese terzo è composta dagli elementi previsti al paragrafo 3 nonché dagli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine. Qualora taluni elementi si rivelassero insufficienti, la Commissione ha il diritto di esigere dal richiedente di un paese terzo tutte le informazioni complementari pertinenti, compresa la copia del disciplinare.

Motivazione

È fondamentale che la Commissione disponga di una copia del disciplinare onde poter verificare che gli elementi iscritti nel documento unico siano fedeli al contenuto del disciplinare originale.

Spetta infatti alla Commissione garantire la credibilità del sistema europeo delle indicazioni geografiche e, di conseguenza, accertarsi della validità delle domande di registrazione presentate dagli Stati membri.

Emendamento 23

Articolo 6, paragrafo 1, comma 1

1. La Commissione esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento.

1. La Commissione esamina la domanda con i mezzi appropriati, entro un termine di sei mesi, per stabilire se essa sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento.

Motivazione

Il testo della proposta della Commissione non ha ripreso il termine di sei mesi attualmente applicabile. L'emendamento intende correggere questo dettaglio tecnico.

Emendamento 24

Articolo 6, paragrafo 2, comma 1

2. Quando le condizioni del presente regolamento sembrano soddisfatte, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare, di cui all'articolo 5, paragrafo 5, quinto comma.

2. Quando le condizioni del presente regolamento sembrano soddisfatte ed entro 6 mesi dalla data di ricezione della domanda di cui all'articolo 5, paragrafo 7, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare, di cui all'articolo 5, paragrafo 5, quinto comma.

Motivazione

Onde prevenire inutili ritardi, è necessario che le domande siano esaminate entro un termine chiaramente definito. Per tali motivi, occorre mantenere il termine di 6 mesi per l'esame, come peraltro menzionato nel regolamento (CEE) n. 2081/92.

Emendamento 25

Articolo 7, paragrafo 4, comma 2

La registrazione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La registrazione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e su Internet, includendo il riferimento della pubblicazione del disciplinare, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5. Qualora la domanda di registrazione riguardi una zona geografica situata in un paese terzo, la Commissione pubblica il disciplinare conformemente all'articolo 5, paragrafo 5.

Motivazione

È necessario garantire la pubblicazione del disciplinare in formato elettronico anche per quanto riguarda le indicazioni geografiche di prodotti provenenti da paesi terzi. Inoltre, il disciplinare deve essere reso facilmente accessibile agli operatori del settore.

Emendamento 26

Articolo 7, paragrafo 6

6. La Commissione tiene un registro aggiornato delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

6. La Commissione tiene un registro aggiornato delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e pubblica tale registro su Internet.

Motivazione

Il registro deve essere facilmente accessibile per i produttori e i consumatori.

Emendamento 27

Articolo 8, comma 2 bis (nuovo)

 

I simboli comunitari sono distinti da codici di colori diversi per ciascuno di essi.

Motivazione

La Comunità europea ha creato loghi per le DOP, le IGP e le specialità tradizionali garantite (STG). Tali loghi sono identici dal punto di vista della forma e del colore. Il solo elemento che li distingue è la dicitura in caratteri piccoli, spesso illeggibili, sul logo della "denominazione d'origine protetta" o della "specialità tradizionale garantita".

Tenendo conto delle specificità di questi tre tipi di denominazione, è opportuno distinguere i tre loghi mediante un codice di colori specifico per ciascuno di essi. Ciò permetterebbe di garantire un'informazione chiara del consumatore.

Emendamento 28

Articolo 8, comma 3 bis (nuovo)

 

Il luogo di origine e il luogo di trasformazione di tutti i prodotti agricoli o alimentari commercializzati con una denominazione registrata conformemente al presente regolamento sono chiaramente e visibilmente indicati nell'etichettatura.

Motivazione

La proposta riconosce l'utilizzabilità delle diciture, abbreviazioni e loghi anche sulle etichette dei prodotti di paesi terzi. A garanzia del consumatore, è necessario introdurre l'obbligo di indicare nell'etichettatura il luogo di origine e di trasformazione del prodotto, onde evitare confusione tra logo comunitario e provenienza del prodotto. D'altronde tale obbligo é attualmente previsto all'articolo 12, paragrafo 2, comma 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Emendamento 29

Articolo 10, paragrafo 3

3. A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 gli Stati membri designano un'autorità centrale competente, specificamente responsabile dell'applicazione del sistema di controllo relativo al presente regolamento.

3. A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 gli Stati membri designano un organismo ufficiale incaricato del controllo e della sorveglianza del rispetto della regolamentazione comunitaria in materia di indicazione geografica.

Motivazione

Conformemente alla legislazione in vigore, le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano a tutti i prodotti alimentari nel territorio comunitario. Ciò vale evidentemente per gli operatori che beneficiano del regolamento (CEE) n. 2081/92, per cui è superfluo citarlo.

Per contro, oggi è quanto mai difficile per i titolari di diritti sapere a chi rivolgersi per far cessare pratiche sleali in uno Stato membro diverso dal loro. Di conseguenza, è opportuno istituire una rete di organismi di controllo che assicuri il rispetto della regolamentazione comunitaria per garantire la coerenza e l'efficacia del sistema di protezione delle indicazioni geografiche in tutto il territorio dell'Unione europea.

Emendamento 30

Articolo 10, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. I titolari di diritti possono presentare ricorsi all'organismo di controllo nazionale interessato, chiedendogli di intervenire per proteggere la loro denominazione registrata.

Motivazione

Conformemente alla legislazione in vigore, le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano a tutti i prodotti alimentari nel territorio comunitario. Ciò vale evidentemente per gli operatori che beneficiano del regolamento (CEE) n. 2081/92, per cui è superfluo citarlo.

Per contro, oggi è quanto mai difficile per i titolari di diritti sapere a chi rivolgersi per far cessare pratiche sleali in uno Stato membro diverso dal loro. Di conseguenza, è opportuno istituire una rete di organismi di controllo che assicuri il rispetto della regolamentazione comunitaria per garantire la coerenza e l'efficacia del sistema di protezione delle indicazioni geografiche in tutto il territorio dell'Unione europea.

Emendamento 31

Articolo 10, paragrafo 3 ter (nuovo)

 

3 ter. La lista di tali organismi di controllo è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e aggiornata regolarmente.

Motivazione

Conformemente alla legislazione in vigore, le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano a tutti i prodotti alimentari nel territorio comunitario. Ciò vale evidentemente per gli operatori che beneficiano del regolamento (CEE) n. 2081/92, per cui è superfluo citarlo.

Per contro, oggi è quanto mai difficile per i titolari di diritti sapere a chi rivolgersi per far cessare pratiche sleali in uno Stato membro diverso dal loro. Di conseguenza, è opportuno istituire una rete di organismi di controllo che assicuri il rispetto della regolamentazione comunitaria per garantire la coerenza e l'efficacia del sistema di protezione delle indicazioni geografiche in tutto il territorio dell'Unione europea.

Emendamento 32

Articolo 11, paragrafo 6

6. I costi connessi ai controlli previsti dal presente articolo sono a carico degli operatori interessati dai controlli.

6. I costi connessi ai controlli previsti dal presente articolo possono essere a carico degli operatori interessati dai controlli.

Motivazione

Gli organismi di controllo possono essere di vario tipo (pubblici, semipubblici, privati), in funzione delle decisioni prese al riguardo nei singoli Stati membri; in base alla loro tipologia, cambiano anche le loro modalità di finanziamento, il che significa che il regolamento non può stabilire come devono essere coperti i costi in questione.

Emendamento 33

Articolo 12, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)

 

La domanda di annullamento forma oggetto di una consultazione delle parti interessate nello Stato membro in questione.

Motivazione

Tenendo conto degli effetti di un annullamento della registrazione di una IGP o di una DOP e del valore che può avere la denominazione, al di là del raggruppamento di produttori, per la regione interessata, è opportuno prevedere una procedura intesa a far sì che le parti interessate possano far valere il loro punto di vista.

Emendamento 34

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta;

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto, in particolare su tutti i tipi di etichettatura e di imballaggi prodotti, interamente o parzialmente, indipendentemente dalla loro forma, di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta;

Motivazione

È opportuno vigilare sull'impiego delle denominazioni negli indirizzi (esempio: nome della via modificata al fine di usurpare una denominazione, ecc.).

Emendamento 35

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

 

a bis) qualsiasi impiego commerciale di una denominazione registrata per prodotti alimentari senza l'accordo preventivo del titolare del diritto;

Motivazione

Il nome delle indicazioni geografiche registrate è spesso utilizzato in denominazioni di vendita di specialità o preparati culinari benché la parte del prodotto IGP nel prodotto finale sia spesso estremamente limitata, se non inesistente. Ciò rappresenta un abuso di reputazione delle denominazioni protette e un inganno del consumatore.

Onde prevenire un riferimento abusivo all'ingrediente IGP o DOP in una denominazione di vendita, è opportuno conferire ai titolari di un'indicazione geografica un diritto di controllo sull'utilizzazione di tale nome. A seconda dei casi, i titolari possono esigere che l'utilizzazione del nome dell'IGP o della DOP si limiti a una menzione nell'elenco degli ingredienti.

Emendamento 36

Articolo 13, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

 

Se un prodotto trasformato contiene un prodotto agricolo o alimentare oggetto di una registrazione conformemente al presente regolamento, l'utilizzo della relativa dicitura nell'etichettatura del prodotto trasformato deve essere soggetto a un'apposita autorizzazione rilasciata dall'associazione che ha ottenuto il riconoscimento.

Motivazione

L'utilizzo delle diciture nei prodotti trasformati dovrebbe essere oggetto di apposita autorizzazione all'uso da parte della associazione che ha ottenuto il riconoscimento.

Emendamento 37

Articolo 13, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. Qualora esista una IGP o una DOP concernente prodotti agricoli o alimentari, i termini geografici diversi ma inclusi nell'area geografica protetta non sono utilizzabili su prodotti simili che non beneficiano di tale IGP o DOP.

Motivazione

Questo approccio permette di evitare che dei prodotti possano approfittare, per vie traverse, di una denominazione registrata mediante l'impiego di una denominazione geografica nel quadro di un'indicazione di provenienza semplice e senza ricorrere a sistemi di controllo atti a garantire la lealtà dell'informazione nei confronti del consumatore. Esempio: nel quadro dell'IGP prugne di Agen, i termini "Périgord", "Gers" o "Lectoure", ecc. possono essere utilizzati solo per le prugne che beneficiano dell'IGP "pruneau d'Agen".

Emendamento 38

Allegato I, trattini da 6 bis a 6 septies (nuovi)

 

– aceto di vino,

 

– aceto di uve di Corinto,

 

– vino di bacche o bevande fermentate a base di bacche, oltre al sidro e al sidro di pere,

 

– sale, sale marino tradizionale e fior di sale,

 

– condimenti,

 

– misture di erbe aromatiche.

Motivazione

La valorizzazione mediante un'etichetta identificabile può rappresentare un autentico strumento di sviluppo economico e sociale per le regioni interessate, in particolare nel caso di regioni svantaggiate, in cui la promozione e la valorizzazione mediante un'etichetta costituiscono un importante strumento di sviluppo economico e sociale.

Le spezie e alcuni tipi di sale ottenuti secondo tecniche particolari dovrebbero rientrare nel campo d'applicazione dell'allegato I, poiché possono presentare un elevato valore culinario ed economico.

Emendamento 39

Allegato II, trattino 7

- vimini,

- vimini e oggetti in vimini,

Motivazione

Dal momento che in realtà non si può parlare di commercializzazione dei vimini in quanto tali, si propone di inserire nell'allegato II gli oggetti in vimini.

Traduzione esterna

  • [1]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

1. Contesto della proposta della Commissione

Con il regolamento (CEE) n. 2081/92 e il regolamento (CEE) n. 2082/92, l’Unione europea prevede un regime particolare di protezione a favore dei produttori di “specialità regionali”. Il regime facoltativo consente ai produttori di registrarsi nell’ambito di un sistema comunitario per la tutela obbligatoria di determinati prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine.

La denominazione d’origine protetta (DOP) identifica la denominazione di un prodotto la cui produzione, trasformazione e fabbricazione devono aver luogo in un’area geografica determinata in base a un procedimento riconosciuto e prestabilito.

Nel caso dell’indicazione geografica protetta (IGP), il legame con il territorio è presente in almeno uno degli stadi di produzione, trasformazione o fabbricazione del prodotto oppure può trattarsi di un prodotto che gode di una certa fama.

La specialità tradizionale garantita (STG), che viene disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2082/92, non fa riferimento a un’origine geografica ma pone l’accento sulla composizione tradizionale del prodotto o su un metodo di produzione e/o lavorazione tradizionali.

La protezione delle indicazioni geografiche è da molti anni al centro delle discussioni con i partner commerciali internazionali dell’UE nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

A seguito della conclusione dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS), la legislazione UE è stata rielaborata al fine di consentire ai paesi terzi (in base a determinate condizioni) un accesso paritario al sistema europeo[1].

Tuttavia sia gli Stati Uniti che l’Australia hanno presentato una denuncia presso l’organo di risoluzione delle controversie dell’OMC nell’intento di far dichiarare il regolamento (CEE) n. 2081/92 incompatibile con gli accordi internazionali, quali l’accordo TRIPS[2].

Nell’aprile 2005, l’organo di risoluzione delle controversie dell’OMC ha adottato due rapporti dei Gruppi speciali che giungono alla conclusione che il regolamento UE non è in contrasto con gli obblighi OMC riguardo alla maggior parte dei punti oggetto di controversia. Tuttavia, all’UE è stato imposto di migliorare l’accesso dei cittadini dei paesi terzi al sistema UE, equiparandoli ai cittadini UE soprattutto per quanto concerne la presentazione delle domande e i diritti d’opposizione. Le misure di adeguamento del regolamento UE, che rappresentano una parte essenziale della presente proposta legislativa, devono essere adottate entro il 20 aprile 2006.

2. Contenuto della proposta della Commissione: modifiche rispetto al regolamento (CEE) n. 2081/92

Nella proposta in oggetto, le disposizioni introdotte dal regolamento (CE) n. 692/2003 concernenti le modalità d’accesso dei paesi terzi nonché i correlati principi di equivalenza, reciprocità e sorveglianza equiparabile, vengono annullate per essere sostituite da una procedura semplificata. Un paese terzo può presentare una domanda di registrazione alla Commissione a condizione che l’indicazione geografica o la denominazione d’origine sia tutelata anche sul proprio territorio. Anche le disposizioni relative ai controlli risultano più flessibili.

Inoltre, la Commissione intende specificare la suddivisione dei compiti fra la Commissione stessa e gli Stati membri nell’ambito alla procedura d’accreditamento, affinché gli Stati membri assicurino il controllo della documentazione presentata al momento della domanda, a volte molto ampia, mentre a livello europeo si proceda esclusivamente all’esame finale e alla consultazione con gli altri Stati membri. Oltre a ciò, agli Stati membri deve essere consentita la riscossione di una tassa.

L’uso del logo comunitario per IGP e DOP, finora facoltativo, deve essere imposto come obbligatorio, così come l’utilizzo della relativa denominazione (“indicazione geografica protetta” e “denominazione d’origine protetta”) o dell’acronimo (“IGP” e “DOP”).

Occorre ridurre il termine di cui dispone un altro Stato per opporsi alla registrazione, termine che passa da sei a quattro mesi (articolo 7). Inoltre, è necessario modificare le disposizioni in materia di comitatologia e applicare in futuro la regolamentazione attinente sia al comitato di gestione che di regolamentazione (articolo 15).

3. Posizione del relatore / Motivazione delle proposte di emendamento

Le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine offrono un contributo rilevante al valore aggiunto delle zone rurali in Europa. La considerazione di cui godono tali prodotti presso i consumatori europei consente ai produttori di accedere ai mercati di fascia superiore. Solo in Francia e in Italia, il valore di mercato di tali prodotti viene stimato al di sopra dei 10 miliardi di euro. Per sette Stati membri[3], il valore aggiunto ottenuto grazie alle indicazioni geografiche si attesta intorno ai 5,2 miliardi di euro l’anno e ha un corrispondente impatto per quanto attiene alla creazione e al mantenimento dei posti di lavoro nelle zone rurali.

Inoltre, le indicazioni geografiche hanno un ruolo fondamentale nell’ambito delle discussioni di principio sulla qualificazione del commercio di prodotti alimentari e agricoli nel quadro dell’OMC. È indicativo che sia gli Stati Uniti che l’Australia abbiano avviato un’offensiva così imponente contro le IGP pur non avendo finora presentato alcuna domanda per entrare a far parte del sistema europeo delle indicazioni geografiche protette. Si tratta di una questione di principio: i marchi commerciali devono essere protetti nel quadro dell’accordo TRIPS e in via del tutto eccezionale i suddetti paesi intendono riconoscere l’indicazione geografica solo per un numero ristretto di vini e bevande spiritose.

L’Unione europea deve difendere le indicazioni geografiche con tutte le proprie forze e capacità diplomatiche, soprattutto nell’ambito delle trattative pendenti per l’attuazione delle decisioni di Hong Kong. Le indicazioni geografiche rappresentano un ottimo mezzo per arrivare a una qualificazione del commercio internazionale. Per tale motivo, anche il fatto che l’organo di risoluzione delle controversie abbia respinto le accuse di principio di Stati Uniti e Australia assume un significato eccezionale.

Eppure, anche dopo il giudizio arbitrale dell’OMC, chiaramente a vantaggio dell’Unione europea, nel corso delle trattative nel quadro dell’agenda di Doha, la controversia sulla protezione dei marchi registrati (trademarks) rispetto alle denominazioni geografiche di qualità mantiene i suoi toni accesi. Al momento non è stato neanche definito il registro multilaterale delle denominazioni d’origine per vini e bevande alcoliche, previsto nell’accordo TRIPS e oggetto di trattative fin dal 1997. Al centro della posizione negoziale dell’Unione europea dovrebbe porsi la questione di estendere il registro fino a comprendere i prodotti alimentari e gli altri prodotti agricoli[4]. Tuttavia al momento, considerati i gravi conflitti su riduzione dei dazi doganali e sovvenzioni all’esportazione, servizi e prodotti industriali, non vi sono segnali di un consolidamento duraturo delle indicazioni geografiche nel quadro dell’OMC.

Al contrario, il sistema europeo delle indicazioni geografiche protette viene continuamente disatteso dai singoli attori dell’industria alimentare:

· La Kraft Foods produce negli Stati Uniti un “Parmigiano” che viene sottoposto a stagionatura per sei mesi (rispetto al minimo di dodici mesi previsto nell’Unione europea).

· Nel frattempo, secondo gli Stati Uniti, Cognac, Sherry, Porto e Champagne sono denominazioni generiche e pertanto non andrebbero protetti come prodotti a denominazione d’origine, caratterizzati da particolari norme di qualità.

Di fatto, anche all’interno dell’Unione europea le esigenze di qualità delle indicazioni geografiche protette continuano a essere oggetto di discussione. Così, per esempio, sono state nel frattempo modificate le norme per la produzione del prosciutto di Parma in modo che non sia più consentita la lavorazione di maiali importati dai Paesi Bassi o dal Belgio. Ciononostante, i mezzi di comunicazione continuano a riferire che in Italia per la produzione del prosciutto di Parma vengono impiegati maiali allevati non solo oltre i confini regionali ma persino al di là dei confini nazionali. Per garantire che siano rispettati i criteri specifici definiti dai produttori al momento della registrazione (il “disciplinare”), gli Stati membri non attuano misure di sorveglianza o lo fanno in modo inadeguato.

Secondo il relatore, è assolutamente necessario che siano rispettate e controllate le norme di qualità dei prodotti tutelati nel quadro del presente regolamento. Inoltre, occorre che la controversa questione relativa all’acquisto di quantitativi supplementari di materia prima sia regolamentata in modo talmente rigoroso da non mettere in dubbio la credibilità dei marchi di qualità. Se l’Unione europea non impone al suo interno norme più rigorose, è destinata a occupare una posizione negoziale molto difficile nell’ambito dell’imminente confronto all’interno dell’OMC.

Inoltre, il relatore manifesta perplessità in merito alla proposta dalla Commissione di affidare agli Stati membri l’esame delle domande di registrazione presentate. Quantunque anche nel passato fosse previsto un controllo preliminare della documentazione a cura delle autorità competenti degli Stati membri, andrebbe specificato che la decisione finale sulla registrazione deve essere presa a livello comunitario. Pertanto, si dovrebbe parlare non già di riconoscimento “nazionale” ma soltanto di riconoscimento “provvisorio”.

È innegabile che, con circa 300 domande al momento in lavorazione, i servizi della Commissione preposti sono gravati da una considerevole mole di lavoro. Tuttavia, anziché proporre un trasferimento di tale onere sulle autorità degli Stati membri, che in sé comporta il rischio di una rinazionalizzazione, andrebbe considerata l’ipotesi di affidare l’incarico di rivedere e registrare le domande relative alle indicazioni geografiche e alle denominazioni d’origine a un’agenzia europea. Di ciò gli esperti del settore hanno già discusso e, malgrado tutti i problemi riguardanti le agenzie europee attualmente esistenti, il relatore è del parere che la presente proposta legislativa dovrebbe occuparsi della questione, anziché cercare una soluzione presumibilmente facile nella nazionalizzazione, che a lungo termine potrebbe rendere fortemente criticabile il sistema europeo delle indicazione geografiche.

  • [1]  Regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio dell’8 aprile 2003, relazione PE JM Fruteau A5-375/2002.
  • [2]  I punti al centro della controversia erano in particolare l’assenza di parità di trattamento nei riguardi degli altri membri OMC (vale a dire, un trattamento preferenziale riservato agli Stati membri UE), una presunta scarsa tutela dei marchi (trademarks), la mancanza del diritto di opposizione dei partner commerciali nei confronti di un uso delle indicazioni geografiche che risultasse indebito o causa di distorsione della concorrenza nonché una presunta mancanza di trasparenza del sistema UE. Numerose violazioni sono state riconosciute, quali quelle nei confronti dell’accordo TRIPS, degli articoli 1 e 3 del GATT, dell’articolo 2 dell’accordo sugli ostacoli tecnici al commercio (OTC) e dell’articolo 56 paragrafo 4 dell’accordo OMC.
  • [3]  Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna. Le cifre menzionate si basano sulle indicazioni di oriGIn (www.origin-gi.com) e sono calcolate escludendo il settore dei vini e delle bevande spiritose.
  • [4]  Come richiesto nel dicembre 2004 da molti membri OMC, ma non dall'Unione europea (vedi WT/GC/W/540).

PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

Riferimenti

COM(2005)0698 – C6‑0027/2006 – 2005/0275(CNS)

Consultazione del PE

24.1.2006

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

AGRI
1.2.2006

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

INTA
1.2.2006

IMCO
1.2.2006

ENVI
1.2.2006

 

 

Pareri non espressi
  Decisione

INTA
25.1.2006

IMCO
30.1.2006

ENVI
30.1.2006

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf
23.11.2005

 

Esame in commissione

25.1.2006

21.2.2006

 

 

 

Approvazione

21.2.2006

Esito della votazione finale

+: 38

–:

0:

 

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marie-Hélène Aubert, Peter Baco, Katerina Batzeli, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Jean-Claude Fruteau, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, María Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Albert Jan Maat, Diamanto Manolakou, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Jeffrey Titford, Kyösti Virrankoski, Janusz Wojciechowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Bernadette Bourzai, Ilda Figueiredo, Vincenzo Lavarra, Astrid Lulling, Zdzisław Zbigniew Podkański

Deposito

23.2.2006

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

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