RELAZIONE recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeodestinata al Consiglio sulla valutazione del mandato d'arresto europeo

27.2.2006 - (2005/2175(INI))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatrice: Adeline Hazan

Procedura : 2005/2175(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0049/2006
Testi presentati :
A6-0049/2006
Testi approvati :

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DESTINATA AL CONSIGLIO

sulla valutazione del mandato d'arresto europeo

(2005/2175(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Adeline Hazan, a nome del gruppo PSE, sulla valutazione del mandato d'arresto europeo (B6‑0455/2005),

–   visto il trattato di Amsterdam che ha sancito per la prima volta l'obiettivo dell'istituzione di uno spazio giudiziario europeo,

–   viste le conclusioni del Vertice di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, che fanno del principio del riconoscimento reciproco la chiave di volta della cooperazione giudiziaria,

–   vista la sua risoluzione, del 6 febbraio 2002, sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativo al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri[1],

–   vista la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri[2],

–   vista la relazione della Commissione basata sull'articolo 34 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002 (COM(2005)0063),

–   vista la relazione della Commissione basata sull'articolo 34 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002 (COM(2006)0008),

–   viste le sentenze della Corti costituzionali di Polonia (27 aprile 2005), Repubblica federale di Germania (18 luglio 2005) e Cipro (7 novembre 2005) e le varie procedure in corso, in particolare dinanzi al Tribunale di arbitrato belga,

–   visto l'incontro parlamentare del 17 e 18 ottobre 2005 sul tema del miglioramento del controllo parlamentare sulla cooperazione giudiziaria e di polizia in Europa, che ha riunito un centinaio di parlamentari nazionali e di membri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

–   visto l'articolo 114, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6‑0049/2006),

A. considerando il carattere innovativo ed esemplare che rappresenta il mandato d'arresto europeo per lo sviluppo e la cooperazione giudiziaria e il rafforzamento della fiducia reciproca nonché il suo impatto diretto sulle libertà pubbliche,

B.  considerando che il mandato d'arresto europeo rimane uno dei principali strumenti dell'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria così come in materia di lotta contro il terrorismo e contro la grande criminalità,

C. considerando che la prima valutazione svolta dalla Commissione dimostra che il mandato d'arresto europeo ha superato la prova della sua efficacia rispetto al meccanismo di estradizione, lento e farraginoso e ormai superato; che esso permette anche di ridurre i rischi che un imputato o un condannato sfuggano alla giustizia per motivi di "sovranità giudiziaria", permettendo in tal modo di lottare in modo più efficace contro la criminalità organizzata e il terrorismo,

D. sottolineando che uno degli aspetti innovativi del mandato d'arresto europeo consiste precisamente nella soppressione dell'ingerenza del potere politico nella procedura, rispetto alla procedura di estradizione,

E.  considerando la volontà manifesta di vari Stati membri di conservare gli elementi del sistema tradizionale di estradizione (controllo della doppia incriminazione, intervento del potere politico nella procedura giudiziaria) o ancora di aggiungere motivi supplementari di rifiuto contrari alla decisione quadro 2002/584/GAI quali motivi politici o di sicurezza nazionale oppure rispetto dei diritti fondamentali,

F.  considerando gli ostacoli pratici riscontrati nell'attuazione del mandato d'arresto europeo, in particolare in termini di traduzione, trasmissione o utilizzo di formulari divergenti, poco compatibili con le esigenze del mandato d'arresto europeo,

G. considerando le difficoltà di trasposizione riscontrate recentemente da vari Stati membri (in particolare la Germania) e la necessità di rendere i testi costituzionali nazionali conformi alla decisione quadro 2002/584/GAI al fine di consentire la consegna di connazionali (in particolare in Polonia e Cipro),

H. temendo che tali difficoltà finiscano per estinguere la fiducia reciproca e creare un effetto a catena tale da rimettere in questione l'applicazione del mandato d'arresto europeo da parte di altri Stati membri, come dimostra il fatto che, a seguito della decisione della Corte costituzionale tedesca di annullare la normativa di recepimento della decisione quadro, vari Stati membri hanno segnalato che dovranno ritornare ad applicare transitoriamente gli strumenti di estradizione esistenti prima del mandato d'arresto europeo, fintantoché non sarà approvata una nuova legge di recepimento conforme alla Legge fondamentale della Repubblica Federale tedesca,

I.   considerando che la mancanza di fiducia reciproca tra giudici va messa in correlazione alla carenza di norme minime comuni in materia di procedura penale e che ciò limita l'efficacia della cooperazione giudiziaria,

J.   ricordando che la costruzione di uno spazio europeo di libertà, di sicurezza e di giustizia basato sulla fiducia reciproca non può prescindere da un livello minimo di armonizzazione delle legislazioni nazionali, come ha sottolineato il Parlamento nella sua risoluzione del 15 febbraio 2005[3] ,

K. considerando che la prima valutazione presentata dalla Commissione (COM(2005)0063) riguardava solo 24 Stati membri e ha potuto essere completata solo recentemente per quanto riguarda l'Italia (COM(2006)0008), ultimo Stato membro ad avere recepito la decisione quadro 2002/584/GAI,

L.  considerando che i problemi riscontrati dagli Stati membri in sede di trasposizione sono per lo più della stessa natura, come dimostrano le discussioni svolte in occasione dell'incontro parlamentare del 17-18 ottobre 2005 e che in futuro saranno necessari scambi di informazioni rafforzati ed una maggiore cooperazione tra parlamenti nazionali e il Parlamento europeo per garantire una trasposizione in buone condizioni della decisione quadro 2002/584/GAI e di altre ancora all'esame,

M. considerando che il trattato che adotta una costituzione per l'Europa comporta numerosi progressi nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in Europa; considerando che, tra tali progressi, la soppressione dei "pilastri" e la comunitarizzazione delle procedure sono di natura tale da rafforzare la capacità d'azione dell'Unione europea così come il carattere democratico e trasparente delle decisioni adottate; sottolineando che tale parte del trattato non è stata oggetto di discussioni, né di contestazioni, in occasione delle recenti campagne di ratifica,

N. deplorando che il ruolo del Parlamento nell'adozione del mandato d'arresto europeo, come il controllo da parte della Corte di giustizia sulla sua applicazione, siano limitati dal fatto che esso è uno strumento del terzo pilastro, basato sugli articoli 31 e 34 del trattato UE (Titolo VI),

O. considerando che è opportuno applicare i trattati attualmente in vigore nella loro interezza e, di conseguenza, realizzare la "passerella" prevista dall'articolo 42 del trattato UE, che prevede la possibilità per gli Stati membri di decidere di integrare il mandato d'arresto europeo nel "primo pilastro", al fine di garantire il controllo democratico da parte del Parlamento europeo e il controllo giurisdizionale da parte della Corte di giustizia europea,

P.  considerando che il 15 dicembre 2005 la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Svezia e la Norvegia hanno firmato la Convenzione che istituisce il mandato d'arresto nordico, il quale, pur essendo fondato sui principi e sulla struttura del mandato d'arresto europeo, presenta vari aspetti innovativi rispetto a quest’ultimo, giacché prevede un regime di consegna più efficace, in particolare grazie alla riduzione del numero di motivi facoltativi di rifiuto dell'esecuzione e a termini procedurali ancora più brevi rispetto a quelli previsti dal mandato d'arresto europeo, e considerando altresì che l'Unione europea potrà utilmente ispirarsi al mandato d'arresto nordico per rafforzare l'efficacia del mandato d'arresto europeo,

1.  rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

Trasposizione e attuazione pratica

a)  adottare al più presto la proposta di decisione quadro relativa a taluni diritti procedurali accordati nel quadro delle procedure penali nell'Unione europea, tenendo conto degli emendamenti proposti dal Parlamento nella sua posizione del 12 aprile 2005[4]; tale misura è infatti essenziale per garantire il medesimo livello di protezione giuridica ai cittadini dell'Unione europea e, grazie alla garanzie da essa previste, agevolerà la consegna, da parte di uno Stato membro, di uno dei suoi cittadini ad un altro Stato membro,

b)  accertarsi che, nella trasposizione delle decisione quadro 2002/584/GAI, gli Stati membri non reintroducano controlli sistematici della doppia incriminazione per i loro cittadini, in quanto ciò nuocerebbe all'efficacia del mandato d'arresto europeo e incrinerebbe il principio di fiducia reciproca tra Stati membri,

c)  accertarsi che nessuna autorità politica possa ingerirsi nella procedura di attuazione del mandato d'arresto europeo, ingerenza che creava problemi nella procedura di estradizione; ricorda che ormai l'autorità centrale deve limitarsi ad un ruolo di agevolatore nella procedura di consegna di persone indagate o condannate,

d)  vigilare a che le difficoltà persistenti in taluni Stati membri quanto all'applicazione ratione temporis della decisione quadro 2002/584/GAI siano risolte e che esse non nuocciano alla sua attuazione da parte degli Stati membri che la applicano finora in modo corretto,

e)  vigilare a che gli Stati membri adottino quanto prima le misure necessarie in modo da evitare qualsiasi ostacolo di natura costituzionale o giuridico all'applicazione del mandato di arresto europeo ai loro cittadini,

f)   prevedere che il Consiglio presenti una relazione annuale al Parlamento europeo sulle misure adottate per incoraggiare gli Stati membri a garantire un recepimento corretto ed un'applicazione efficace del mandato d'arresto europeo, come raccomandato alle lettere b), c), d) ed e),

Valutazione

      g)  prevedere con il Parlamento, nel quadro delle competenze delle due autorità di bilancio, che la Commissione, in veste di custode dei trattati, disponga delle risorse necessarie ad un'opera approfondita di verifica della qualità della trasposizione,

      h) condurre, con l'appoggio della Commissione e in modo coordinato, una valutazione oggettiva, imparziale e più approfondita delle difficoltà riscontrate dagli addetti alla giustizia nei vari Stati membri, arricchendola di una valutazione qualitativa mediante una ripartizione dei mandati d'arresto europei per tipo di infrazioni,

      i)  evitare di moltiplicare le ricerche parallele su tale argomento, anche se il Consiglio può essere tentato di procedere ad un proprio studio, trattandosi di una misura del "terzo pilastro" (Titolo VI del Trattato sull'Unione europea),

      j)  informare e consultare regolarmente il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sui progressi realizzati nell'attuazione del mandato d'arresto europeo, associandoli al processo di valutazione nello spirito dell'articolo III-260 del trattato che adotta una costituzione per l'Europa,

Diritti fondamentali

      k) vigilare affinché gli Stati membri, nel recepire la decisione quadro, non impongano al giudice che esegue un mandato d'arresto europeo di controllarne sistematicamente la conformità con i diritti fondamentali, il che comporterebbe il rischio di discriminazioni, mentre il meccanismo è fondato sul principio del riconoscimento reciproco e lo Stato membro d'emissione esercita già tale controllo

      l)  prestare particolare attenzione alla questione del rispetto dei diritti umani e delle libertà individuali nell'applicazione del mandato d'arresto europeo, compito per il quale dovrà essere sollecitato il contributo della futura agenzia dei diritti fondamentali,

Efficacia e democrazia

      m) attivare quanto prima la "passerella" prevista dall'articolo 42 del trattato sull'Unione europea, integrando così il mandato d'arresto europeo nel "primo pilastro", al fine di conferire un carattere pienamente democratico ed una maggiore efficacia alle misure adottate nel quadro dello Spazio europeo di libertà, di sicurezza e di giustizia;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

  • [1]  GU C 284 del 21.11.2002, pag. 193.
  • [2]  GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.
  • [3]  Testi adottati in tale data, P6_TA (2005)0030.
  • [4]  Testi adottati in tale data, P6_TA(2005)0091.

MOTIVAZIONE

Nel presentare, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, la presente raccomandazione sulla valutazione del mandato d’arresto europeo, la relatrice si fonda sui risultati presentati dalla Commissione nella relazione basata sull’articolo 34 della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 concernente il mandato d’arresto europeo e le relative procedure. La relatrice non ritornerà, in tale contesto, sulle osservazioni dettagliate contenute nei due documenti di lavoro già presentati[1].

Gli incontri parlamentari svoltisi a Bruxelles il 17 e il 18 ottobre scorsi [2], che hanno riunito quasi un centinaio di parlamentari degli Stati membri dell’Unione e i membri della commissione LIBE, hanno permesso, nel corso di una seduta appositamente dedicata al mandato d’arresto europeo, di fare il punto sulle modalità della sua attuazione nei diversi Stati membri. I dibattiti hanno evidenziato i progressi conseguiti rispetto al sistema classico di estradizione, ma anche il fatto che sussistono ancora numerose difficoltà, o a causa di scelte di recepimento contestabili, in alcuni casi oggetto di sanzioni in seguito alle verifiche di costituzionalità delle leggi nazionali di recepimento, o nell’applicazione pratica.

Sulla base dei dati attualmente disponibili e delle informazioni complementari ricevute da parte degli Stati membri, delle organizzazioni professionali e delle ONG, nonché alla luce dei dibattiti degli incontri parlamentari, la relatrice sottopone pertanto all’approvazione della commissione LIBE e del Parlamento le raccomandazioni dettagliate ivi allegate.

La relatrice attende con interesse le valutazioni aggiornate che la Commissione deve ancora presentare per l’Italia e poi per l’insieme degli Stati membri nel 2006, auspicando che forniscano dati qualitativi più dettagliati rispetto a quelli disponibili allo stadio attuale.

  • [1]  PE 362.745 e PE 362.744.
  • [2]  http://www.europarl.eu.int/comparl/libe/elsj/events/hearings/20051017/default_en.htm

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DESTINATA AL CONSIGLIO (B6‑0455/2005) (1.9.2005  )

presentata a norma dell'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento

da Adeline Hazan

a nome del gruppo PSE

sulla valutazione del mandato d'arresto europeo

Il Parlamento europeo,

–   vista la decisione quadro del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri,

–   vista la relazione della Commissione (COM 2005/63) in base all'articolo 34 della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002,

–   viste le recenti sentenze delle Corti costituzionali di Polonia e Germania,

–   visto l'articolo 114, paragrafo 1, del suo regolamento,

1.  rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

a)  assicurarsi che, nel recepimento della decisione quadro, gli Stati membri non reintroducano la verifica sistematica della doppia incriminazione per i loro cittadini in quanto essa nuoce all'efficacia del mandato d'arresto europeo e compromette il principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri,

b)  essere attento al fatto che un'attuazione non uniforme del mandato d'arresto europeo (mancato recepimento da parte di tutti gli Stati dei considerando 12 e 13 concernenti i diritti fondamentali) rischia di creare discriminazioni a seconda che il giudice dello Stato di esecuzione debba controllare o meno la conformità del mandato d'arresto europeo ai diritti fondamentali mentre la natura del testo si fonda sul principio del riconoscimento reciproco,

c)  preoccuparsi del perdurare di una certa ingerenza da parte dell'autorità politica nella procedura del mandato d'arresto europeo, ingerenza che ha posto problemi nella procedura di estradizione, mentre attualmente l'autorità centrale non deve andare oltre il suo ruolo di agevolare la procedura di consegna dei sospetti o delle persone condannate,

d)  tener conto del fatto che persistono difficoltà in alcuni Stati membri nell'applicazione ratione temporis della decisione quadro e che, di fatto, ciò rischia di porre problemi nell'attuazione da parte di altri Stati che procedono ad un'applicazione corretta della decisione quadro,

e)  provvedere affinché il Parlamento europeo venga regolarmente consultato sui progressi realizzati nell'attuazione del mandato d'arresto europeo,

f)   fare in modo che venga realizzata una valutazione più approfondita, obiettiva e imparziale delle difficoltà di fatto incontrate dagli operatori della giustizia,

g)  interrogarsi sulla possibilità di rivedere, in futuro, la decisione quadro al fine di ampliare l'elenco delle 32 categorie di reati in relazione alle quali non deve essere verificata la doppia incriminazione,

h)  provvedere affinché la questione del rispetto dei diritti umani e delle libertà individuali sia oggetto di particolare attenzione nell'applicazione del mandato d'arresto europeo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo

destinata al Consiglio sulla valutazione del mandato d'arresto europeo

Numero di procedura

2005/2175(INI)

Proposta(e) di raccomandazione di base

B6-0455/2005

 

 

Base regolamentare

art. 114, par. 3

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

LIBE
29.9.2005

Decisione di elaborare una relazione

26.9.2005

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula


Pareri non espressi
  Decisione

 

 

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Altre proposte di raccomandazione incluse nella relazione

 

 

 

 

 

Relatrice(i)
  Nomina

Adeline Hazan

26.9.2005

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

 

 

 

Esame in commissione

5.10.2005

24.1.2006

22.2.2006

 

 

Approvazione

22.2.2006

 

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

– :

0:

39

3

4

Membri presenti al momento della votazione finale

Alexander Nuno Alvaro, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Fausto Correia, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Antoine Duquesne, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Lilli Gruber, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Sarah Ludford, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Camiel Eurlings, Evelyne Gebhardt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Bill Newton Dunn, Marie-Line Reynaud, Kyriacos Triantaphyllides, Jan Zahradil

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Deposito

27.2.2006

A6‑0049/2006

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

 

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DI BASE

Numero B6

Relatrice

Titolo

Commissione competente per il merito

Commissione competente per parere

Deposito

B6-0455/2005
Adeline Hazan a nome del gruppo PSE
Valutazione del mandato d'arresto europeo
LIBE
1.9.2005