RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione "Capitale europea della cultura" per gli anni dal 2007 al 2019
10.3.2006 - (COM(2005)0209 – C6-0157/2005 – 2005/0102(COD)) - ***I
Commissione per la cultura e l'istruzione
Relatrice: Christa Prets
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione "Capitale europea della cultura" per gli anni dal 2007 al 2019
(COM(2005)0209 – C6‑0157/2005 – 2005/0102(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0209)[1],
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 151 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0157/2005),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6‑0061/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando 2 | |
(2) Da uno studio effettuato sui risultati ottenuti fino al 2004 dalla manifestazione "Capitale europea della cultura" emerge che essa ha ripercussioni positive per la risonanza data dai mezzi di comunicazione, lo sviluppo culturale e turistico e il riconoscimento da parte degli abitanti dell'importanza della scelta della loro città. L'azione va però ancora migliorata. |
(2) Da uno studio effettuato sui risultati ottenuti fino al 2004 dalla manifestazione "Capitale europea della cultura" emerge che essa ha ripercussioni positive per la risonanza data dai mezzi di comunicazione, lo sviluppo culturale e turistico e il riconoscimento da parte degli abitanti dell'importanza della scelta della loro città. L'azione va però ancora migliorata, in particolare per quanto riguarda i suoi effetti a lungo termine sullo sviluppo culturale della città e della regione interessate. |
Emendamento 2 Considerando 2 bis (nuovo) | |
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(2 bis) Consentendo alle città di associare le loro regioni circostanti, comprese le isole, è possibile raggiungere un pubblico più vasto e amplificare l'impatto della manifestazione. |
Emendamento 3 Considerando 3 | |
(3) I soggetti interessati alla manifestazione hanno sottolineato l'esistenza di problemi nella procedura di selezione istituita dalla decisione 1419/1999/CE ed hanno raccomandato il monitoraggio delle proposte, in particolare per migliorarne la dimensione europea. |
(3) I soggetti interessati alla manifestazione hanno sottolineato l'esistenza di problemi nella procedura di selezione istituita dalla decisione 1419/1999/CE ed hanno raccomandato il monitoraggio delle proposte, in particolare per migliorarne la dimensione europea, la promozione della concorrenza e una ridefinizione del ruolo della giuria. |
Emendamento 4 Considerando 4 | |
(4) L'importanza e l'impatto della manifestazione "Capitale europea della cultura" richiedono l'istituzione di una procedura di selezione mista, svolta a livello nazionale ed europeo, e l'introduzione di un forte elemento di monitoraggio. |
(4) L'importanza e l'impatto della manifestazione "Capitale europea della cultura" richiedono l'istituzione di una procedura di selezione mista, svolta a livello nazionale ed europeo, e l'introduzione di un forte elemento di monitoraggio e consulenza, per integrare una componente nazionale e rafforzare la dimensione europea. |
Emendamento 5 Considerando 6 | |
(6) Dopo la nomina è necessaria una fase di monitoraggio per garantire il valore aggiunto europeo dell'azione. |
(6) Per garantire il valore aggiunto europeo dell'azione, dopo la nomina è necessaria una fase di monitoraggio, in cui in primo luogo viene verificato il rispetto dei criteri stabiliti per il programma culturale e, in secondo luogo, sono offerte una consulenza e assistenza specialistiche. |
Emendamento 6 Considerando 6 bis (nuovo) | |
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(6 bis) Andrebbe istituita una giuria composta da sei esperti nazionali e sette esperti europei; l'intera giuria, composta da 13 esperti (la "giuria"), controllerà la fase di selezione fino alla designazione della città; soltanto i sette esperti europei della giuria (che diventano il "gruppo di monitoraggio e consulenza") controlleranno il processo di monitoraggio e forniranno orientamenti alle capitali durante la fase di monitoraggio fino alla manifestazione. |
Emendamento 7 Considerando 6 ter (nuovo) | |
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(6 ter) Onde fornire sostegno e assistenza sia alle città candidate che a quelle designate, è opportuno che la Commissione attivi un sito Internet dedicato al tema "Capitale europea della cultura" (contenente candidature, selezione, attuazione e link), provvedendo alla sua gestione e al suo regolare aggiornamento. |
Motivazione | |
La relatrice sollecita l'attivazione di un sito Internet di cui la Commissione assicuri la manutenzione e l'aggiornamento. Il sito dovrebbe contemplare tra l'altro: una sezione dedicata alle domande frequenti con relative risposte; link, esempi delle migliori prassi e suggerimenti utili per le "capitali europee della cultura"; informazioni sulle condizioni da soddisfare in vista di una candidatura come capitale europea della cultura; un elenco di mentori (quali i dirigenti e gli esperti attivi nel quadro di precedenti manifestazioni "capitale europea della cultura"); gli indirizzi presso i quali contattare gli esperti del gruppo di monitoraggio e consulenza; riferimenti alle reti già esistenti, ad esempio la rete "capitali europee della cultura e mesi della cultura". | |
Emendamento 8 Considerando 6 quater (nuovo) | |
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(6 quater) È importante promuovere la diffusione di prassi eccellenti, in particolare allo scopo di garantire il valore aggiunto europeo dell'iniziativa. Sarebbe pertanto opportuno incoraggiare le reti delle precedenti capitali europee della cultura a svolgere un ruolo costruttivo per quanto riguarda lo scambio di esperienze e prassi eccellenti con le future capitali europee della cultura, in particolare sulla base di scambi durante la fase preparatoria. |
Emendamento 9 Considerando 7 | |
(7) È importante che la qualità del programma in relazione agli obiettivi e ai criteri dell'azione e in particolare al suo valore aggiunto europeo sia ricompensata con l'assegnazione di un premio. |
(7) È importante che la qualità del programma in relazione agli obiettivi e ai criteri dell'azione e in particolare al suo valore aggiunto europeo sia ricompensata con l'assegnazione di un premio sotto forma di contributo finanziario. |
Motivazione | |
L'assegnazione del premio, consistente in un contributo finanziario, si basa sulla relazione finale del gruppo di monitoraggio e consulenza e presuppone il rispetto degli obiettivi e criteri dell'azione, nonché delle raccomandazioni della giuria e del gruppo di monitoraggio e consulenza. | |
Emendamento 10 Considerando 7 bis (nuovo) | |
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(7 bis) Onde garantire che la manifestazione "capitale europea della cultura" abbia effetti duraturi, è auspicabile che la manifestazione e le strutture e le capacità create nel suo contesto vengano utilizzate quale base per una strategia duratura di sviluppo della dimensione culturale delle città interessate. |
Emendamento 11 Considerando 7 ter (nuovo) | |
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(7 ter) Per consentire la partecipazione di paesi terzi alle iniziative culturali europee, è opportuno studiare la possibilità di un "Mese della cultura"1 o iniziative analoghe. |
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_______________________ 1 Conclusioni dei ministri della Cultura riuniti in sede di Consiglio, del 18 maggio 1990, sulla futura eleggibilità a "Città europea della cultura" e su una manifestazione speciale "Mese della cultura europea" (GU C 162 del 3.7.1990, pag. 1). |
Emendamento 12 Considerando 8 | |
(8) La procedura di nomina stabilita nella presente decisione si estende su un periodo di sei anni; poiché la decisione entra in vigore nel 2007, tale procedura non può quindi essere applicata per gli anni 2011 e 2012. Per tali anni si applica la procedura di nomina prevista dalla decisione 1419/1999/CE, modificata dalla decisione 649/2005/CE. |
Non riguarda la versione italiana |
Motivazione | |
Non riguarda la versione italiana. | |
Emendamento 13 Articolo 2, paragrafo 1 | |
1. Possono essere nominate "Capitale europea della cultura" per un periodo di un anno, a turno, le città degli Stati membri indicati nell'elenco figurante nell'allegato. |
1. Le città degli Stati membri e dei paesi candidati che aderiranno all'Unione europea dopo il 31 dicembre 2006 possono essere nominate "Capitale europea della cultura" per un periodo di un anno, a turno, secondo l'ordine figurante nell'allegato. |
Motivazione | |
Occorre prevedere disposizioni circa i futuri allargamenti, così da chiarire la posizione dei paesi con i quali sono in corso negoziati di adesione e garantire loro parità di trattamento. In particolare, la proposta dovrebbe precisare le disposizioni applicabili alla Romania e alla Bulgaria. | |
Emendamento 14 Articolo 3, paragrafo 3 | |
3. Il programma culturale risponde ai seguenti criteri, raggruppati nelle due categorie "Dimensione europea" e "Città e cittadini": |
soppresso |
Per quanto riguarda la "Dimensione europea", il programma: |
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a) promuove la cooperazione tra operatori culturali, artisti e città di altri Stati membri in qualsiasi settore culturale, |
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b) mette in luce la ricchezza della diversità culturale in Europa, |
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c) mette in rilievo gli aspetti comuni delle culture europee. |
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Per quanto riguarda l'aspetto "Città e i cittadini" il programma: |
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a) suscita l'interesse dei cittadini che abitano nella città e nei dintorni nonché dei cittadini stranieri, |
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b) è sostenibile e costituisce parte integrante dello sviluppo culturale a lungo termine della città. |
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Motivazione | |
I criteri sono oggetto di un nuovo articolo a se stante. | |
Emendamento 15 Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo) | |
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3 bis. Il programma è compatibile con qualsiasi strategia o politica culturale nazionale dello Stato membro in questione o, se applicabile nel quadro dell'assetto costituzionale dello Stato membro, qualsiasi strategia culturale regionale, a condizione che tale strategia o politica non intenda limitare il numero delle città che possono essere designate capitali della cultura nel quadro della presente decisione. |
Motivazione | |
L'emendamento prende atto dell'auspicio degli Stati membri che si tenga conto della dimensione politico-culturale nazionale. | |
Emendamento 16 Articolo 3 bis (nuovo) | |
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Articolo 3 bis |
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Criteri di candidatura |
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Il programma culturale risponde ai seguenti criteri, raggruppati nelle due categorie "Dimensione europea" e "Città e cittadini": |
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Per quanto riguarda la "Dimensione europea", il programma: |
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a) promuove la cooperazione tra operatori culturali, artisti e città degli Stati membri interessati e di altri Stati membri in qualsiasi settore culturale, |
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b) valorizza la ricchezza della diversità culturale in Europa, |
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c) evidenzia gli aspetti comuni delle culture europee. |
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Per quanto riguarda l'aspetto "Città e i cittadini", il programma: |
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a) promuove la partecipazione dei cittadini che abitano nella città e nei dintorni e suscita il loro interesse come pure quello dei cittadini provenienti dall'estero, |
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b) è sostenibile e costituisce parte integrante dello sviluppo culturale e sociale a lungo termine della città. |
Emendamento 17 Articolo 4, paragrafo 1, comma 2 | |
Gli inviti a presentare candidature, indirizzati alle città potenzialmente interessate alla nomina, menzionano i criteri di cui all'articolo 3 della presente decisione, riportati sul sito Internet della Commissione. |
Gli inviti a presentare candidature, indirizzati alle città potenzialmente interessate alla nomina, menzionano i criteri di cui all'articolo 3 della presente decisione e gli orientamenti disponibili sul sito Internet della Commissione. |
Motivazione | |
Il sito Internet della Commissione deve illustrare con esattezza e in modo comprensibile i requisiti che le capitali della cultura devono soddisfare, oltre ad offrire un aiuto alle città nell'adempimento dei criteri per i loro programmi culturali. | |
Emendamento 18 Articolo 5, paragrafo 2 | |
2. La giuria è composta da 13 membri, nominati dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione e dal Comitato delle regioni nonché dagli Stati membri interessati ogni anno. Essa designa il suo presidente fra le personalità nominate dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione e dal Comitato delle regioni. |
2. La giuria è composta da 13 membri. Sette membri sono nominati dalle Istituzioni europee: due dal Parlamento europeo, due dal Consiglio, due dalla Commissione e uno dal Comitato delle regioni. Gli altri sei sono nominati dagli Stati membri interessati in consultazione con la Commissione europea. Gli Stati membri procedono quindi alla nomina formale della giuria. La giuria designa il suo presidente fra le personalità nominate dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione e dal Comitato delle regioni. |
Motivazione | |
L'emendamento è inteso a precisare la composizione della giuria. | |
Si propone che la nomina ufficiale della giuria sia semplificata concentrando la procedura in un'unica decisione, invece di procedere a nomine molteplici in tempi diversi. Tuttavia, le istituzioni continuerebbero ad avere la responsabilità della nomina dei loro rispettivi membri in seno alla giuria di selezione. Il ruolo degli Stati membri ai fini della nomina della giuria diventerebbe così una pura formalità e gli Stati membri non potrebbero nominare le nomine fatte dalle istituzioni. | |
Emendamento 19 Articolo 5, paragrafo 3 | |
3. Due membri della giuria sono nominati dal Parlamento europeo, due dal Consiglio, due dalla Commissione e uno dal Comitato delle regioni. |
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I membri della giuria sono esperti indipendenti, che non si trovano in una situazione di conflitto d'interessi e hanno esperienza e competenze rilevanti attinenti al settore culturale, allo sviluppo culturale delle città e all'organizzazione della manifestazione "Capitale europea della cultura". |
3. I membri della giuria sono esperti indipendenti, che non si trovano in una situazione di conflitto d'interessi rispetto alle città che hanno risposto all'invito a presentare candidature e hanno esperienza e competenze rilevanti attinenti al settore culturale, allo sviluppo culturale delle città e all'organizzazione della manifestazione "Capitale europea della cultura". |
Essi sono nominati per un mandato di tre anni. |
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In deroga al primo comma, nel primo anno seguente l'entrata in vigore della presente decisione due esperti sono nominati dalla Commissione per un anno, due dal Parlamento europeo per due anni, due dal Consiglio per tre anni e uno dal Comitato delle regioni per tre anni. |
I sette membri nominati dalle Istituzioni europee ricoprono il mandato per tre anni. A titolo di deroga, nel primo anno seguente l'entrata in vigore della presente decisione due esperti sono nominati dalla Commissione per un anno, due dal Parlamento europeo per due anni, due dal Consiglio per tre anni e uno dal Comitato delle regioni per tre anni. |
Motivazione | |
L'emendamento è inteso a precisare la composizione della giuria. | |
Emendamento 20 Articolo 5, paragrafo 4 | |
4. Ciascuno degli Stati membri interessati nomina come membri, d’intesa con la Commissione, sei personalità indipendenti dalle città candidate. |
soppresso |
I membri della giuria sono esperti indipendenti, che non si trovano in situazione di conflitto d’interessi e hanno esperienza e competenze rilevanti attinenti al settore culturale o allo sviluppo delle città. |
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Motivazione | |
L'emendamento è inteso a precisare la composizione della giuria. | |
Emendamento 21 Articolo 6, paragrafo 2, comma 3 | |
Essa presenta la relazione allo Stato membro competente ed alla Commissione. |
Essa presenta la relazione allo Stato membro competente ed alla Commissione. Ciascuno Stato membro interessato approva formalmente l'elenco delle città preselezionate in base alle relazioni della giuria. |
Motivazione | |
L'emendamento è inteso a precisare la composizione della giuria. | |
Emendamento 22 Articolo 7, paragrafo 2, comma 1 | |
2. Nove mesi dopo la prima riunione di selezione ciascuno degli Stati membri interessati convoca la giuria per la selezione finale. |
2. Nove mesi dopo la prima riunione di preselezione ciascuno degli Stati membri interessati convoca la giuria per la selezione finale. |
Motivazione | |
L'emendamento è inteso a chiarire la terminologia della proposta. | |
Emendamento 23 Articolo 8, paragrafo 2, comma 1 | |
2. Il Parlamento europeo può trasmettere un parere alla Commissione entro due mesi dal ricevimento delle designazioni degli Stati membri interessati. |
2. Il Parlamento europeo può trasmettere un parere alla Commissione entro tre mesi dal ricevimento delle designazioni degli Stati membri interessati. |
Motivazione | |
Il Parlamento europeo deve disporre di un periodo di tempo sufficiente per esprimere il proprio parere. Il termine di tre mesi corrisponde anche a quanto previsto dalla decisione 1419/1999/CE, del 25 maggio 1999, riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione "Capitale europea della cultura" per gli anni dal 2005 al 2019. | |
Emendamento 24 Articolo 8 bis (nuovo) | |
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Articolo 8 bis |
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Gruppo di monitoraggio e consulenza |
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È istituito un gruppo di monitoraggio e consulenza che verifica l'attuazione degli obiettivi e l'applicazione dei criteri dell'azione e fornisce alle capitali sostegno e consulenza dalla data della designazione all'inizio della manifestazione "Capitale europea della cultura". |
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1. Il gruppo è composto da sette esperti nominati dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione e dal Comitato delle regioni. Lo Stato membro interessato può inoltre nominare un suo osservatore. |
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2. Tre mesi prima delle riunioni del gruppo, le città interessate trasmettono alla Commissione relazioni intermedie sull'attività in corso. |
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3. La Commissione convoca il gruppo e i rappresentanti della città interessata. Il gruppo è convocato in due occasioni per fornire una consulenza ed esprimere una valutazione sui preparativi per la manifestazione, al fine di aiutare le città a predisporre un programma di elevata qualità con una forte dimensione europea. La prima riunione ha luogo almeno due anni prima dello svolgimento della manifestazione e la seconda riunione almeno otto mesi prima. |
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4. Dopo ogni riunione il gruppo predispone una relazione sull'andamento dei preparativi della manifestazione e sugli eventuali provvedimenti da adottare. Tali relazioni prestano un'attenzione particolare al valore aggiunto europeo della manifestazione, in conformità dei criteri stabiliti all'articolo 3 e delle raccomandazioni figuranti nelle relazioni della giuria e del gruppo di monitoraggio e consulenza. |
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5. Le relazioni sono trasmesse alla Commissione, alle città e agli Stati membri interessati e sono pubblicate sul sito Internet della Commissione. |
Motivazione | |
Il nuovo impianto del testo rende coerente la proposta legislativa. Il nuovo articolo 8 bis semplifica la struttura del testo, precisando nel contempo il ruolo del gruppo di monitoraggio e consulenza. In tal modo si mette in risalto l'aiuto prestato dalla giuria alle capitali della cultura nell'elaborazione dei loro programmi, aiuto che comprende soprattutto la consulenza degli esperti e la tempestiva soluzione di eventuali problemi nella fase di monitoraggio. | |
Emendamento 25 Articolo 9 | |
Articolo 9 |
soppresso |
Monitoraggio intermedio |
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1. Le città nominate Capitali della cultura presentano alla Commissione, al più tardi 27 mesi prima dell'inizio della manifestazione, una relazione intermedia sullo stato d’avanzamento dei preparativi del programma della manifestazione. |
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La Commissione procede a una valutazione indipendente di tale relazione. |
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2. Al più tardi 24 mesi prima dell’inizio della manifestazione, la Commissione convoca i sette esperti nominati dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione e dalle autorità responsabili dell’attuazione dei programmi delle città nominate capitali europee della cultura. |
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A partire da questa fase gli esperti formano il “gruppo di monitoraggio”. |
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Essi si riuniscono per valutare la preparazione della manifestazione, in particolare per quanto riguarda il valore aggiunto dei programmi. |
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Il gruppo di monitoraggio predispone una relazione di monitoraggio intermedio sull'avanzamento dei preparativi della manifestazione e sui provvedimenti che restano da prendere, in linea con gli obiettivi ed i criteri dell'azione e le raccomandazioni figuranti nelle relazioni delle giurie di cui all'articolo 7, paragrafo 2. |
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La relazione di monitoraggio intermedio è trasmessa alla Commissione, alle città e agli Stati membri interessati entro il mese seguente la riunione di monitoraggio intermedio e sarà pubblicata sul sito Internet della Commissione. |
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Motivazione | |
Il nuovo impianto del testo rende coerente la proposta legislativa. Il contenuto dell'articolo 9 è integrato nel nuovo articolo 8 bis. | |
Emendamento 26 Articolo 10 | |
Articolo 10 |
soppresso |
Monitoraggio finale |
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1. Le città nominate Capitali della cultura presentano alla Commissione, al più tardi 9 mesi prima dell'inizio della manifestazione, una relazione finale sull’andamento dei preparativi del programma della manifestazione. La Commissione procede a una valutazione indipendente di tale relazione. |
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2. La Commissione convoca una riunione del gruppo di monitoraggio con le autorità responsabili dell’attuazione dei programmi delle città nominate Capitali europee della cultura al più tardi sei mesi prima dell'inizio della manifestazione, al fine di valutare la preparazione della manifestazione, in particolare per quanto riguarda il valore aggiunto europeo del programma. |
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Il gruppo di monitoraggio predispone una relazione di monitoraggio finale sull'andamento dei preparativi della manifestazione e sui provvedimenti che restano da prendere, in linea con gli obiettivi ed i criteri dell'azione e le raccomandazioni figuranti nelle relazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma e all’articolo 9, paragrafo 2, quarto comma. |
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La relazione di monitoraggio finale è trasmessa alla Commissione, alle città e agli Stati membri interessati entro il mese seguente la riunione di monitoraggio finale e sarà pubblicata sul sito Internet della Commissione. |
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Motivazione | |
Il nuovo impianto del testo rende coerente la proposta legislativa. Il contenuto dell'articolo 10 è integrato nel nuovo articolo 8 bis. | |
Emendamento 27 Articolo 11 | |
Articolo 11 |
soppresso |
Premio |
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In base alla relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, la Commissione può assegnare un premio a ciascuna delle città nominate, a condizione che i loro programmi rispondano ai criteri dell'azione e alle raccomandazioni formulate nelle fasi di selezione e di monitoraggio di cui agli articoli 9 e 10. Tale premio ricompensa la qualità del programma in relazione agli obiettivi del programma specificati all’articolo 3. |
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Motivazione | |
La relatrice propone una nuova versione dell'articolo 11 in un altro emendamento. | |
Emendamento 28 Articolo 11 bis (nuovo) | |
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Articolo 11 bis |
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Premio |
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In base alla relazione elaborata dal gruppo di monitoraggio e consulenza dopo la sua seconda riunione, otto mesi prima della manifestazione, la Commissione conferisce un premio alle città designate in onore di Melina Mercouri, purché soddisfino i criteri stabiliti all'articolo 3 e abbiano attuato le raccomandazioni formulate dalla giuria e dal gruppo di monitoraggio e consulenza. Il premio, in denaro, è conferito integralmente al più tardi tre mesi prima dell'inizio dell'anno interessato. |
Emendamento 29 Articolo 12, comma 2 | |
La Commissione presenta una relazione su tale valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni. |
Entro la fine dell'anno successivo alla manifestazione "Capitale europea della cultura", la Commissione presenta una relazione su tale valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni. |
Emendamento 30 Articolo 13 | |
La decisione 1419/1999/CE modificata dalla decisione 649/2005/CE è abrogata. |
La decisione 1419/1999/CE modificata dalla decisione 649/2005/CE è abrogata. Tale decisione continua tuttavia ad applicarsi alle città che sono state designate Capitali europee della cultura per il 2007, 2008, 2008 e 2009. |
Emendamento 31 Articolo 14 | |
1. La procedura di monitoraggio di cui agli articoli 9 e 10 della presente decisione si applica alle città nominate Capitali europee della cultura per il 2010 in base alla decisione 1419/1999/CE modificata dalla decisione 649/2005/CE. La Commissione può assegnare un premio alle città nominate in base all’articolo 11 della presente decisione. |
1. La procedura di monitoraggio di cui all'articolo 9 della presente decisione si applica alle città nominate Capitali europee della cultura per il 2010 in base alla decisione 1419/1999/CE modificata dalla decisione 649/2005/CE. La Commissione assegna un premio alle città nominate in base all’articolo 11 della presente decisione. |
2. In deroga agli articoli da 4 a 8, alla nomina delle Capitali europee della cultura per gli anni 2011 e 2012 si applica la seguente procedura di decisione: |
2. In deroga agli articoli da 3 a 8, alla nomina delle Capitali europee della cultura per gli anni 2011 e 2012 si applica la seguente procedura di decisione: |
1) Sono nominate Capitali europee della cultura, a turno, città degli Stati membri indicati nell’elenco figurante nell’allegato. |
1) Sono nominate Capitali europee della cultura, a turno, città degli Stati membri indicati nell’elenco figurante nell’allegato. |
2) Ciascuno Stato membro, a turno, designa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni una o più città candidate alla nomina. |
2) Ciascuno Stato membro, a turno, designa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni una o più città candidate alla nomina. |
3) Tale designazione è comunicata al più tardi quattro anni prima dell’inizio della manifestazione in questione e può essere accompagnata da una raccomandazione dello Stato membro interessato. |
3) Tale designazione è comunicata al più tardi quattro anni prima dell’inizio della manifestazione in questione e può essere accompagnata da una raccomandazione dello Stato membro interessato. |
4) La Commissione istituisce ogni anno una giuria, che predispone una relazione sulla designazione o sulle designazioni alla luce degli obiettivi e delle caratteristiche dell’azione. |
4) La Commissione istituisce ogni anno una giuria, che predispone una relazione sulla designazione o sulle designazioni alla luce degli obiettivi e delle caratteristiche dell’azione. |
5) La giuria è composta da sette alte personalità indipendenti, esperte nel settore culturale, di cui due nominate dal Parlamento europeo, due dal Consiglio, due dalla Commissione e uno dal Comitato delle regioni. |
5) La giuria è composta da sette alte personalità indipendenti, esperte nel settore culturale, di cui due nominate dal Parlamento europeo, due dal Consiglio, due dalla Commissione e uno dal Comitato delle regioni. |
6) La giuria presenta la sua relazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio. |
6) La giuria presenta la sua relazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio. |
7) Il Parlamento europeo può trasmettere alla Commissione un parere sulla designazione o sulle designazioni entro tre mesi dalla ricezione della relazione. |
7) Il Parlamento europeo può trasmettere alla Commissione un parere sulla designazione o sulle designazioni entro tre mesi dalla ricezione della relazione. |
8) Il Consiglio, deliberando in base a una raccomandazione della Commissione, formulata tenendo conto del parere del Parlamento europeo e della relazione della giuria, nomina ufficialmente una città quale Capitale europea della cultura per l'anno per il quale è stata designata. |
8) Il Consiglio, deliberando in base a una raccomandazione della Commissione, formulata tenendo conto del parere del Parlamento europeo e della relazione della giuria, nomina ufficialmente una città quale Capitale europea della cultura per l'anno per il quale è stata designata. |
9) La designazione comprende un programma culturale basato sui criteri stabiliti nell’articolo 3. |
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Emendamento 32 Articolo 14, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
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2 bis. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, i criteri di cui all'articolo 3 e all'allegato II della decisione n. 1419/1999/CE, quale emendata dalla decisione n. 649/2005/CE, si applicano alle Capitali della cultura per il 2010, 2011 e 2012, a meno che la città in questione decida di basare il suo programma sui criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 3. |
Motivazione | |
Articolo 14, paragrafo 1 - Si propone che il testo precisi che la CE "assegna" (invece di "può assegnare") il premio alle città. E ciò a condizione che, come citato nell'articolo, le città rispettino il criterio della dimensione europea previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, e abbiano applicato le raccomandazioni formulate dalla giuria di selezione e del gruppo di monitoraggio e consulenza. Tuttavia le città devono essere certe che, una volta rispettati tali requisiti, esse riceveranno i finanziamenti a titolo del programma Cultura (anziché ciò sia lasciato alla discrezione della Comunità). | |
Articolo 14, paragrafo 2 - Mentre gli articoli da 4 a 8 riguardano le procedure di selezione, l'articolo 3 prevede requisiti complementari che incidono su tali procedure. E' pertanto necessario chiarire che qualsiasi deroga dovrebbe essere estese anche all'articolo 3. Le Capitali della cultura 2011 e 2012 sarebbero comunque assoggettate alle nuove procedure in materia di monitoraggio e consulenza. | |
Articolo 14, paragrafo 3 - Le Capitali della cultura 2010, 2011 e 2012 dovrebbero tutte beneficiare delle procedure in materia di monitoraggio e di consulenza previste dalla nuova decisione ed essere pertanto ammissibili a un premio. Tuttavia, dato che esse dovranno presentare domanda per essere designate capitali della cultura dimostrando di possedere i requisiti previsti dall'attuale decisione del 1999, potrebbe essere difficile e disorientante per tali capitali essere valutate nuovamente sulla base dei nuovi criteri durante la procedura di monitoraggio e consulenza. Pertanto, pur incoraggiando le città a cercare di tener conto dei nuovi criteri, sarebbe difficile costringerle a farlo qualora non lo volessero. | |
Emendamento 33 Articolo 15 | |
La presente decisione si applica a partire dal 1° gennaio 2007. |
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a partire dal 1° gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo 4, che si applica a partire dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Motivazione | |
L'emendamento è inteso a precisare l'entrata in vigore della decisione. | |
Emendamento 34 ALLEGATO | |
ALLEGATO Ordine di presentazione delle candidature a "Capitale europea della cultura" |
ALLEGATO Ordine di presentazione delle candidature a "Capitale europea della cultura"1 |
2007 Lussemburgo 2008 Regno Unito 2009 Austria - Lituania 2010 Germania - Ungheria 2011 Finlandia - Estonia 2012 Portogallo - Slovenia 2013 Francia - Slovacchia 2014 Svezia - Lettonia 2015 Belgio - Repubblica ceca 2016 Spagna - Polonia 2017 Danimarca - Cipro 2018 Paesi Bassi - Malta 2019 Italia |
2007 Lussemburgo - Romania 2 2008 Regno Unito 2009 Austria - Lituania 2010 Germania - Ungheria 2011 Finlandia - Estonia 2012 Portogallo - Slovenia 2013 Francia - Slovacchia 2014 Svezia - Lettonia 2015 Belgio - Repubblica ceca 2016 Spagna - Polonia 2017 Danimarca - Cipro 2018 Paesi Bassi - Malta 2019 Italia - Bulgaria 3 |
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‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 1 L'Irlanda ha potuto designare una "Capitale europea della cultura" nel 2005, la Grecia nel 2006. 2 A norma della decisione 1419/1999/CE, la città rumena di Sibiu è stata designata Capitale europea della cultura per l'anno 2007. 3 La Bulgaria parteciperà alla manifestazione Capitale europea della cultura nel 2019 subordinatamente alla sua adesione all'UE. |
Motivazione | |
L'allegato dovrebbe essere inserito, dato che la decisione 649/2005/CE che istituisce l'elenco sarà abrogata con l'entrata in vigore della nuova decisione. Con l'avvicinarsi della data di adesione all'UE della Romania e della Bulgaria è importante provvedere a inserirle nell'allegato per evitare un ulteriore procedura COD mirante ad aggiungerle all'elenco. | |
Visto che la Romania ospiterà una manifestazione Capitale della cultura nel 2007 in qualità di paese terzo, essa non potrà ospitare un ulteriore manifestazione. Il paese figura tuttavia nell'emendamento giacché dovrebbe diventare uno Stato membro nel 2007. L'allegato permette alla Bulgaria di partecipare nel 2019, ma precisa che non potrà partecipare nell'ipotesi, alquanto remota, che non abbia aderito all'UE prima del 2019. |
- [1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
Il programma "Capitale europea della cultura" è stato istituito nel 1985 su iniziativa dell'allora ministro della Cultura greco Melina Mercouri, al fine di avvicinare i cittadini europei.
L'esperienza ha dimostrato che il programma ha un impatto positivo e duraturo sullo sviluppo delle città prescelte ed inoltre suscita notevole interesse da parte dei cittadini.
LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
Il documento mira ad evidenziare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni del patrimonio culturale europeo ed a consentire una conoscenza reciproca più profonda tra i cittadini dell'Unione europea. La proposta prevede altresì il rafforzamento dell'aspetto concorrenziale e del valore aggiunto europeo, oltre ad introdurre una fase di monitoraggio.
Coinvolgimento dei nuovi Stati membri dell'UE
In conformità dell'elenco attualmente in vigore di Stati membri "gemellati" autorizzati a candidare città al titolo di Capitale della cultura per il periodo 2009-2019, a partire dal 2009 saranno nominate ogni anno due Capitali della cultura, al fine di consentire ai 10 nuovi Stati membri di partecipare al programma.
L'aspetto finanziario
La presente proposta non ha implicazioni finanziarie dirette, poiché tale aspetto rientra nel quadro del programma Cultura 2000 e del futuro programma Cultura 2007. Nella fase attuale la proposta della Commissione relativa al programma Cultura 2007 consentirebbe di triplicare il contributo comunitario.
Premio
Alla città selezionata sarà assegnato un premio, qualora la fase preparatoria rispetti gli obiettivi ed i criteri della manifestazione. Tale premio costituisce altresì il sostegno finanziario destinato all'attuazione del programma di manifestazioni della Capitale della cultura.
Giuria di selezione/gruppo di monitoraggio*[1]
Durante la fase di selezione opera una giuria mista, composta da 7 esperti nominati dalle istituzioni europee e da 6 esperti nominati dagli Stati membri interessati.
Nella fase di monitoraggio interviene quindi il gruppo di monitoraggio*, che segue i preparativi della Capitale della cultura durante l’anno in questione fornendo assistenza e consulenza. Esso si compone di 7 esperti europei.
Procedura
La proposta in esame della Commissione costituisce una riforma della decisione 1419/1999/CE approvata nel 1999 dal Parlamento europeo e dal Consiglio riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione "Capitale europea della cultura" per gli anni dal 2005 al 2019[2].
L’ordine cronologico della procedura è il seguente:
Asse temporale * n anno della Capitale della cultura |
Azione |
Ambito di competenza | |
Proposta della Commissione
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Proposte di modifica della relatrice
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n-6 |
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Invito alla presentazione di candidature |
Stato membro |
n-5 |
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Riunione di preselezione della giuria nel rispettivo Stato membro (13 esperti) |
Stato membro |
n-5 + 9 mesi |
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Riunione della giuria per la selezione finale nel rispettivo Stato membro (13 esperti) |
Stato membro |
n-4 |
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Comunicazione della designazione di una città alle istituzioni europee |
Stato membro |
n-4 + 2 mesi |
n-4 +3 mesi |
Parere del Parlamento europeo circa la designazione |
Parlamento europeo |
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Nomina a Capitale della cultura |
Consiglio |
n-2 - 3 mesi (tre mesi prima della riunione di monitoraggio intermedia) |
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Trasmissione della relazione intermedia delle città nominate alla Commissione |
Capitale della cultura |
n-2 |
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Riunione di monitoraggio intermedia del gruppo di monitoraggio* (7 esperti europei + rappresentanti della Capitale della cultura) |
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n-2+1 |
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Relazione intermedia del gruppo di monitoraggio* alla Commissione ed allo Stato membro |
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n-9 mesi (tre mesi prima della riunione di monitoraggio conclusiva) |
n-11 mesi (tre mesi prima della riunione di monitoraggio conclusiva) |
Trasmissione della relazione finale delle città nominate alla Commissione europea |
Capitale della cultura |
n-6 mesi |
n- 8 mesi |
- Riunione di monitoraggio conclusiva (7 esperti europei + rappresentanti della Capitale della cultura |
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n - 7 mesi |
- Trasmissione della relazione finale del gruppo di monitoraggio* |
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- Premio (sostegno finanziario per la Capitale della cultura) |
Commissione europea |
n
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Anno della Capitale della cultura |
Capitale della cultura |
n+1 |
n+ max. 3 mesi |
Valutazione dei risultati della manifestazione |
Commissione europea |
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICA DELLA RELATRICE
La relatrice esprime un giudizio positivo sul fatto che la proposta sia destinata a rafforzare la dimensione europea ed a migliorare la trasparenza della procedura di selezione.
La relatrice approva che il contributo comunitario previsto nell'ambito del programma "Cultura 2007" sia pari al triplo di quello erogato nel quadro del programma in corso.
A tal proposito, la relatrice sottolinea la necessità di uno stanziamento tempestivo di risorse comunitarie sufficienti a beneficio della Capitale della cultura, al fine di consentire una felice e regolare attuazione del programma di manifestazioni, ed in tale contesto propone quanto segue:
Premio
Alla città prescelta viene assegnato un premio in onore di Melina Mercuri, consistente in una sovvenzione finanziaria. Per ottenere il premio, le rispettive Capitali della cultura devono soddisfare gli obiettivi ed i criteri dell'azione comunitaria, nonché osservare le raccomandazioni della giuria di selezione e del gruppo di monitoraggio e consulenza delle rispettive città. Il premio si basa sulla relazione finale del gruppo di monitoraggio e consulenza.
A partire dalla nomina della Capitale della cultura, il gruppo di monitoraggio e consulenza ha il compito di valutare in modo obiettivo lo stato dei preparativi per il programma della manifestazione, e al contempo di garantire alla Capitale della cultura un'assistenza nell'elaborazione dei programmi che comprenda soprattutto la consulenza professionale e la gestione tempestiva dei possibili inconvenienti nella fase di monitoraggio.
La relatrice ritiene necessario trovare una soluzione tale da integrare la Romania e la Bulgaria nell'iniziativa della Capitale europea della cultura.
In merito ai criteri di selezione per i programmi culturali menzionati nella proposta, la relatrice sottolinea la necessità di fornire tempestivamente informazioni complementari e chiarimenti sul piano contenutistico, affinché le Capitali europee dispongano di un quadro preciso dei requisiti che sono tenute a soddisfare. Le informazioni complementari devono essere reperibili sia nell'allegato della proposta sia sul sito Internet della Capitale europea della cultura.
La relatrice richiede l'istituzione di un sito Internet monitorato su base continua ed aggiornato a scadenza regolare. Esso dovrà:
– fornire informazioni aggiuntive ed assistenza alle città impegnate nel processo di candidatura, selezione o attuazione;
– creare collegamenti tra i programmi delle città designate;
– incentivare la messa in rete nonché lo scambio di esperienze e di know-how tra le Capitali della cultura attuali e passate.
In particolare esso dovrà comprendere quanto segue:
– le domande più frequenti e le relative risposte;
– guide, esempi di migliori prassi e consigli utili per la Capitale della cultura;
– una lista di mentori (p.es. direttori ed esperti delle Capitali della cultura precedenti);
– recapiti degli esperti che compongono il gruppo di monitoraggio e consulenza;
– rimandi a reti già esistenti, come ad esempio la rete "Capitali europee della cultura e mesi della cultura europea".
La relatrice appoggia la proposta generale della Commissione europea di offrire ai paesi terzi, mediante la riattivazione dell'iniziativa "Mese della cultura"[3] o di un'iniziativa equivalente, la possibilità di partecipare a manifestazioni culturali europee.
OPINIONE DI MINORANZA
Opinione di minoranza dell'on. Erna Hennicot-Schoepges a norma dell'articolo 48 del regolamento del Parlamento europeo
L'on. Erna Hennicot-Schoepges rammenta le sue proposte di emendamento, non accolte durante la votazione finale, che erano intese in primo luogo a:
· semplificare e alleggerire le procedure sopprimendo il ruolo della giuria al fine di lasciare agli Stati membri l'incombenza di selezionare e designare la capitale europea della cultura, in base ai loro criteri, in piena cognizione delle particolarità regionali e locali delle diverse città candidate;
· organizzare in rete le ex capitali europee della cultura allo scopo di accompagnare le future capitali della cultura durante la fase preparatoria, in base alle esperienze acquisite durante le manifestazioni precedenti, e ciò in particolare per assicurare il valore aggiunto europeo dell'iniziativa.
Pur non essendo sua intenzione opporsi al consenso raggiunto, all'on. Erna Hennicot-Schoepges preme comunque sottolineare i rischi della procedura rivista: si tratta di evitare l'esperienza negativa vissuta dal Lussemburgo, durante la procedura di selezione da parte di una giuria, in qualità di capitale europea della cultura per il 2007.
Nel pronunciarsi sulle iniziative dei candidati, la giuria dovrà dimostrare una conoscenza approfondita delle sensibilità dei suoi interlocutori e del contesto della regione interessata, onde contribuire allo sviluppo culturale piuttosto che premiare ciò che già esiste.
- [1] Proposta di modifica della relatrice in merito alla terminologia: * Gruppo di monitoraggio e consulenza.
- [2] GU L 166 dell'1.7.1999, pagg. 1-5.
- [3] Conclusioni dei ministri della Cultura riuniti in sede di Consiglio il 18 maggio 1990, riguardanti le condizioni future per la nomina a "Capitale europea della cultura" e l'istituzione di un "Mese della cultura europea" (GU C 162 del 3.7.1990, pag. 1).
PROCEDURA
Titolo |
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione "Capitale europea della cultura" per gli anni dal 2007 al 2019 | ||||||||||
Riferimenti |
COM(2005)0209 – C6-0157/2005 – 2005/0102(COD) | ||||||||||
Presentazione della proposta al PE |
30.5.2005 | ||||||||||
Commissione competente per il merito |
CULT | ||||||||||
Commissione(i) competente(i) per parere |
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Pareri non espressi |
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Cooperazione rafforzata |
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Relatore(i) |
Christa Prets |
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Relatore(i) sostituito(i) |
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Procedura semplificata – decisione |
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Contestazione della base giuridica |
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Modifica della dotazione finanziaria |
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Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula |
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Consultazione del Comitato delle regioni – decisione in Aula |
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Esame in commissione |
3.10.2005 |
28.11.2005 |
23.1.2006 |
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Approvazione |
23.2.2006 | ||||||||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
20 0 1 | |||||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Maria Badia I Cutchet, Christopher Beazley, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Miguel Portas, Christa Prets, Karin Resetarits, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal | ||||||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Emine Bozkurt, Hanna Foltyn-Kubicka, Nina Škottová | ||||||||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
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Deposito |
10.3.2006 | ||||||||||
Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
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