RELAZIONE sull'iniziativa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord volta all'adozione di una decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2003/170/GAI relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge

17.3.2006 - (10706/2005 – C6‑0255/2005 – 2005/0808(CNS)) - *

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatrice: Martine Roure

Procedura : 2005/0808(CNS)
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A6-0064/2006
Testi presentati :
A6-0064/2006
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'iniziativa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord volta all'adozione di una decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2003/170/GAI relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge

(10706/2005 – C6‑0255/2005 – 2005/0808(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista l'iniziativa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (10706/2005),

–   visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

–   visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio,

–   visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6‑0064/2006),

1.  approva l'iniziativa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord quale emendata;

2.  invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Testo proposto
dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

 

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)

 

1 bis. Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla associazione di detti due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen1, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto H della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo2

 

__________________

1 GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
2 GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

Motivazione

L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, dell'iniziativa intende aggiungere delle disposizioni all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione 2003/170/GAI del Consiglio che riguardano Europol e, di conseguenza, non si riferiscono all'acquis di Schengen né costituiscono il suo sviluppo.

Come il considerando 17 della decisione 2003/170/GAI del Consiglio menzionava precisamente quale articolo non costituiva uno sviluppo dell'acquis di Schengen, anche la presente iniziativa lo deve indicare affinché il considerando 17 della direttiva 2003/170/GAI del Consiglio possa essere debitamente adeguato.

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1
Articolo 1, paragrafo 1, comma 1 (decisione 2003/170/GAI)

"Ai fini della presente decisione si intende per 'ufficiale di collegamento dell'Europol' un funzionario dell'Europol distaccato all'estero, in uno o più paesi terzi o presso organizzazioni internazionali, al fine di sostenere e coordinare la cooperazione tra le autorità di tali paesi o organizzazioni e l'Europol favorendo lo scambio di informazioni tra di essi."

"Ai fini della presente decisione si intende per 'ufficiale di collegamento dell'Europol' un funzionario dell'Europol distaccato all'estero, in uno o più paesi terzi o presso organizzazioni internazionali, al fine di sostenere e coordinare la cooperazione, da un lato, tra le autorità di tali paesi o organizzazioni e l'Europol e, dall'altro, tra gli ufficiali di collegamento distaccati dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge nei paesi terzi o nell'organizzazione internazionale in cui è distaccato, favorendo lo scambio di informazioni tra di essi."

Motivazione

(La prima parte del testo della motivazione non concerne la versione italiana)

In secondo luogo, gli ufficiali di collegamento dell'Europol devono svolgere sia una funzione simile a quella degli ufficiali distaccati dagli Stati membri, sia un ruolo di coordinatore dell'operato di questi ultimi. Tale doppia funzione eviterà all'insieme degli ufficiali distaccati inutili doppioni delle proprie missioni e consentirà loro di realizzare un lavoro più performante e più completo perché, quando ciò sarà possibile, si tratterà di un lavoro di équipe.

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2
Articolo 1, paragrafo 2, comma 1 bis (decisione 2003/170/GAI)

"La presente decisione lascia impregiudicate le funzioni degli ufficiali di collegamento dell'Europol nel quadro della convenzione Europol, delle sue modalità di attuazione e degli accordi di cooperazione conclusi tra l'Europol e il paese terzo o l'organizzazione internazionale interessati."

"La presente decisione lascia impregiudicate le funzioni degli ufficiali di collegamento dell'Europol nel quadro della convenzione Europol, delle disposizioni adottate per la sua attuazione e degli accordi di cooperazione conclusi tra l'Europol e il paese terzo o l'organizzazione internazionale interessati."

Motivazione

(La prima parte del testo della motivazione non concerne la versione italiana)

In secondo luogo, si ritiene più appropriata la riformulazione qui sopra proposta.

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)
Articolo 2, paragrafo 1 (decisione 2003/170/GAI)

 

2 bis) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

 

"1. Ogni Stato membro provvede affinché, da un lato, i rispettivi ufficiali di collegamento stabiliscano e mantengano contatti diretti con le autorità competenti dello Stato di accoglienza o dell'organizzazione internazionale al fine di favorire e accelerare la raccolta e lo scambio di informazioni e, dall'altro, affinché i rispettivi ufficiali di collegamento procedano con Europol a uno scambio immediato e diretto delle informazioni raccolte."

Motivazione

Per raggiungere l'obiettivo di far emergere uno spirito europeo di cooperazione dei servizi di polizia e di repressione, si ritiene essenziale e fondamentale lo scambio diretto di informazioni tra gli ufficiali distaccati e l'agenzia centrale Europol. È dunque necessario che, nel quadro delle loro mansioni, tali ufficiali procedano a questo scambio immediato con Europol.

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2 TER (nuovo)
Articolo 2, paragrafo 3 (decisione 2003/170/GAI)

 

2 ter) All'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

 

"3. Gli ufficiali di collegamento svolgono le loro funzioni nel quadro delle loro competenze e nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi nazionali, dalla convenzione Europol e da eventuali accordi con gli Stati di accoglienza o con le organizzazioni internazionali, nonché nel rispetto, tra queste disposizioni, di quelle relative alla protezione dei dati di carattere personale."

Motivazione

Dato che la convenzione Europol non è ancora stata recepita nell'insieme delle legislazioni nazionali degli Stati membri, si ritiene necessario menzionarla nel presente testo.

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2 QUATER (nuovo)
Articolo 2, paragrafo 3 bis (nuovo) (decisione 2003/170/GAI)

 

2 quater) All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"3 bis. Gli ufficiali di collegamento, quando sono molti e si trovano distaccati da diversi Stati membri in uno stesso paese terzo o in una stessa organizzazione internazionale, coordinano le proprie azioni e i propri lavori in modo da ridurre al massimo i doppioni delle missioni. A tal fine si organizzano per operare come équipe e cercano di sviluppare dei legami con ufficiali di collegamento distaccati in altri paesi, con i quali una collaborazione si rivelerebbe necessaria o utile per raccogliere, completare e collegare informazioni che oltrepassano il semplice quadro nazionale, multinazionale o dell'organizzazione presso cui sono distaccati."

Motivazione

La natura transfrontaliera di numerose organizzazioni o associazioni sia criminali che terroristiche richiede la cooperazione e la reciprocità di talune missioni tra ufficiali di collegamento distaccati in diversi paesi al fine di aumentare la coerenza e l'efficacia di tali missioni.

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3
Articolo 4, paragrafo 1, nuova frase (decisione 2003/170/GAI)

"Tali riunioni possono essere convocate anche per iniziativa di qualunque altro Stato membro e soprattutto degli Stati membri che operano da 'nazione guida' della cooperazione dell'UE in un paese o regione specifici."

"Tali riunioni possono essere convocate anche per iniziativa di Europol o di qualunque altro Stato membro e soprattutto degli Stati membri che operano da 'nazioni guida' della cooperazione dell'UE in un paese o regione specifici."

Motivazione

Essendo un'agenzia centrale, Europol deve possedere analogamente agli Stati membri il diritto di organizzare queste riunioni.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)
Articolo 4, paragrafo 2 (decisione 2003/170/GAI)

 

3 bis) All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

 

"2. Gli Stati membri provvedono affinché i loro ufficiali di collegamento distaccati nello stesso paese terzo o presso la medesima organizzazione internazionale si prestino reciprocamente assistenza nei contatti con le autorità dello Stato di accoglienza. Ove opportuno, gli Stati membri possono convenire reciprocamente che i loro ufficiali di collegamento distaccati in uno stesso paese terzo o presso la medesima organizzazione internazionale si ripartiscano i compiti tra loro e provvedano affinché sia individuato e debitamente preso in considerazione l'interesse dell'insieme dei paesi dell'Unione europea. Se tale ripartizione dei compiti non è stata concordata tra gli Stati membri, Europol e il suo ufficiale di collegamento distaccato in questo stesso paese terzo o presso la medesima organizzazione internazionale, qualora ce ne sia uno, si fanno carico della sua realizzazione ed attuazione effettiva."

Motivazione

Qualora diversi Stati membri procedano al distacco di ufficiali di collegamento in uno stesso paese o presso una stessa organizzazione, si verificano sovente doppioni inutili delle missioni e delle attività di tali ufficiali. È necessario quindi realizzare un lavoro di équipe in questi paesi per consentire una maggiore efficacia delle nostre missioni.

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3 TER (nuovo)
Articolo 4, paragrafo 3 (decisione 2003/170/GAI)

 

3 ter) All'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

 

"3. Gli Stati membri possono convenire a livello bilaterale o multilaterale che gli ufficiali di collegamento distaccati da uno Stato membro in un paese terzo o presso un'organizzazione internazionale si curino altresì degli interessi di uno o più Stati membri ed operino in maniera più globale tenendo conto dell'interesse dell'UE."

Motivazione

Facendo parte di una stessa Unione, è nell'interesse di tutti i paesi membri che ciascuno si curi degli interessi e della sicurezza degli altri. Inoltre, dato che i nostri interessi particolari non sono fondamentalmente diversi in materia di sicurezza e di cooperazione di polizia, tale missione non rappresenterà un sovraccarico per gli ufficiali.

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3 QUATER (nuovo)
Articolo 5, paragrafo 1 (decisione 2003/170/GAI)

 

3 quater) All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

 

"1. Gli Stati membri provvedono affinché i loro ufficiali di collegamento nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali forniscano, in conformità della legislazione nazionale, della convenzione Europol e degli strumenti internazionali pertinenti, e fermo restando il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali, alle rispettive autorità nazionali da cui dipendono e a Europol le informazioni concernenti le gravi minacce di reato rivolte ad altri Stati membri non rappresentati dai propri ufficiali di collegamento nel paese terzo o presso l'organizzazione internazionale di cui trattasi. Le autorità nazionali ed Europol valutano, in conformità della legislazione nazionale e della convenzione Europol nonché in funzione della gravità delle minacce, se sia necessario informare gli Stati membri interessati."

Motivazione

Dato che la convenzione Europol non è ancora stata recepita nell'insieme delle legislazioni nazionali degli Stati membri, si ritiene necessario menzionarla nel presente testo.

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3 QUINQUIES (nuovo)
Articolo 5, paragrafo 2 (decisione 2003/170/GAI)

 

3 quinquies) All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

 

"2. Gli ufficiali di collegamento degli Stati membri nei paesi terzi o presso organizzazioni internazionali possono, conformemente alla legislazione nazionale, alla convenzione Europol e agli strumenti internazionali pertinenti e, fermo restando il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali, fornire informazioni relative a gravi minacce di reato contro un altro Stato membro direttamente agli ufficiali di collegamento dello Stato membro in questione e ad Europol, se tale Stato membro è rappresentato nel paese terzo o presso l'organizzazione internazionale di cui trattasi."

Motivazione

In primo luogo, dato che la convenzione Europol non è ancora stata recepita nell'insieme delle legislazioni nazionali degli Stati membri, si ritiene necessario menzionarla nel presente testo.

Secondariamente, nel quadro di un comune spirito di solidarietà tra gli Stati membri, quando le minacce sono dirette contro uno di questi, lo stesso deve essere avvisato quanto prima, anche se non dispone di ufficiali di collegamento nel paese da cui proviene tale eventuale minaccia.

Emendamento 12

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3 SEXIES (nuovo)
Articolo 5, paragrafo 4 (decisione 2003/170/GAI)

 

3 sexies) All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

 

"4. Gli Stati membri valutano la richiesta di cui al paragrafo 3 conformemente alla rispettiva legislazione nazionale, alla convenzione Europol e agli strumenti internazionali pertinenti, e indicano il più presto possibile se tale richiesta possa essere soddisfatta."

Motivazione

Dato che la convenzione Europol non è ancora stata recepita nell'insieme delle legislazioni nazionali degli Stati membri, si ritiene necessario menzionarla nel presente testo.

Emendamento 13

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4
Articolo 8, paragrafo 3 (decisione 2003/170/GAI)

"3. Nel rispetto della legislazione nazionale e della convenzione Europol, gli Stati membri possono rivolgere all'Europol la richiesta di utilizzare gli ufficiali di collegamento dell'Europol distaccati in paesi terzi o presso organizzazioni internazionali al fine di scambiare informazioni pertinenti. Le richieste sono rivolte all'Europol attraverso le unità nazionali degli Stati membri nel rispetto della convenzione Europol."

"3. Conformemente alla convenzione Europol, gli Stati membri provvedono, se possibile e necessario, a presentare all'Europol la richiesta di poter ricorrere ai suoi ufficiali di collegamento distaccati in paesi terzi o presso organizzazioni internazionali al fine di utilizzare pienamente i canali di Europol per lo scambio di informazioni pertinenti. Le richieste sono rivolte all'Europol attraverso le unità nazionali degli Stati membri, conformemente alla convenzione Europol."

Motivazione

La formulazione indicata sembra la più pertinente. Da un lato è inutile riferirsi nel paragrafo al diritto nazionale e, dall'altro, il testo presenta una maggiore coerenza con lo spirito della decisione 2003/170/GAI del 27 febbraio 2003, "relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge".

Emendamento 14

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4
Articolo 8, paragrafo 4 (decisione 2003/170/GAI)

"4. L'Europol provvede affinché i suoi ufficiali di collegamento distaccati nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali gli forniscano le informazioni concernenti gravi minacce di reato rivolte agli Stati membri per le quali l'Europol è competente a titolo della convenzione Europol. Tali informazioni sono trasmesse alle autorità competenti degli Stati membri interessati attraverso unità nazionali, nel rispetto della convenzione Europol."

"4. L'Europol provvederà affinché i suoi ufficiali di collegamento distaccati nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali gli forniscano le informazioni concernenti gravi minacce di reato rivolte agli Stati membri per le quali l'Europol è competente a titolo della convenzione Europol. Tali informazioni saranno comunicate alle autorità competenti degli Stati membri interessati attraverso unità nazionali, conformemente alla convenzione Europol."

 

 

Motivazione

La formulazione qui indicata rende maggiormente vincolante il ruolo di Europol circa la trasmissione di informazioni in caso di gravi minacce dirette contro gli Stati membri.

MOTIVAZIONE

Decisione 2003/170/GAI del Consiglio

La decisione del Consiglio relativa all’utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all’estero da parte delle autorità degli Stati membri incaricate dell’applicazione della legge (10507/02-C5-0357/2002 - 2002/0815(CNS)) era principalmente volta ad attuare gli accordi già previsti a tale scopo nell’azione comune del 14 ottobre 1996 (96/602/GAI).

Tale decisione del Consiglio, su iniziativa della Danimarca, ha permesso di porre rimedio alla fragilità giuridica dell’azione comune del 1996, dovuta al fatto che quest’ultima non godeva di alcuna forza giuridica vincolante e che la Corte di giustizia non è competente a giudicare dell’attuazione di questo tipo di azioni o della loro interpretazione.

Pur riprendendo in larga misura il contenuto dell’azione comune precedente, tale decisione imponeva nondimeno obblighi espliciti agli Stati membri in materia di cooperazione comunitaria.

Tuttavia, tale decisione era stata conseguita sulla base del minimo comune denominatore, a causa delle reticenze espresse dagli Stati membri in merito ad una cooperazione estesa in questo settore.

Parere legislativo del PE in merito alla decisione 2003/170/GAI

Il Parlamento europeo ha approvato l’iniziativa danese introducendo una serie di emendamenti approvati in sede di commissione di merito.

Il Parlamento chiedeva, essenzialmente, che la decisione dovesse applicarsi agli ufficiali di collegamento dell'Europol e che fosse maggiormente vincolante dal punto di vista giuridico. Misura attuata dalla decisione ivi esaminata. Il Parlamento riteneva infatti che gli ufficiali di collegamento, responsabili della difesa degli interessi del proprio Stato membro di origine, inviati in un paese terzo o presso un’organizzazione internazionale, dovessero difendere anche gli interessi degli Stati membri che non dispongono di personale sul posto.

Gli emendamenti approvati erano volti al conseguimento di tre obiettivi ben definiti:

- in primo luogo, si auspicava vivamente un approccio comunitario ai compiti assegnati agli ufficiali di collegamento;

- in secondo luogo, si sosteneva fortemente l’idea di una cooperazione tra gli Stati membri nell’ambito dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia mediante un netto rafforzamento della cooperazione tra gli ufficiali di collegamento dei diversi Stati membri e gli ufficiali di Europol qualora si trovino nello stesso paese terzo;

- in terzo luogo, il Parlamento chiedeva che gli strumenti concernenti le competenze degli ufficiali di collegamento e la protezione dei dati a livello dell’Unione acquisissero carattere vincolante, per evitare che l’insieme dei regolamenti nazionali e delle norme che regolano Europol venissero a complicare tali strumenti di controllo giudiziario.

Obiettivi della nuova decisione del Consiglio che modifica la decisione 2003/170/GAI

In seguito alla valutazione dell’attuazione della decisione 2003/170/GAI è emersa chiaramente la necessità di modificarne alcune disposizioni.

Tali modifiche perseguono l’obiettivo di rendere vincolante la prassi in vigore, secondo cui gli Stati membri impiegano ufficiali di collegamento dell'Europol ai fini della trasmissione di informazioni. Tali ufficiali sono pertanto inviati anche in uno o più paesi terzi o presso una o più organizzazioni internazionali per sostenere e coordinare la cooperazione tra le autorità di tale o tali paesi terzi ed Europol e favorire lo scambio di informazioni.

Questi stessi ufficiali hanno anche il compito di comunicare informazioni concernenti minacce criminali che potrebbero essere dirette contro uno o più Stati membri ed essere utilizzate per scambiare informazioni su richiesta di uno Stato membro.

Tale decisione è quindi intesa ad applicare la precedente decisione agli ufficiali di collegamento distaccati da parte di Europol e, in senso più ampio, a rendere giuridicamente vincolante il ruolo attualmente svolto da detti ufficiali.

Posizione della relatrice

La relatrice è consapevole dei problemi posti dall’assenza di coordinamento e di cooperazione tra gli ufficiali di collegamento distaccati da parte delle autorità di controllo dei diversi Stati membri in uno stesso paese o presso una stessa organizzazione.

In seguito all’incontro tra i parlamenti nazionali in merito al futuro dello spazio di libertà e di sicurezza dell’Unione europea, svoltosi il 17 e il 18 ottobre 2005, la relatrice ha auspicato un rafforzamento del ruolo svolto dagli ufficiali di collegamento dell'Europol.

Per tale motivo la relazione consta di due serie di emendamenti, una concernente il testo originale della decisione 2003/170/GAI e l’altra attinente alla presente iniziativa del Consiglio. Era infatti necessario modificare alcuni emendamenti della decisione originale, per evitare che gli emendamenti concernenti l’iniziativa proposta dal Consiglio si trovassero in contraddizione con alcuni articoli della decisione 2003/170/GAI.

Gli ufficiali di collegamento dell'Europol saranno quindi responsabili degli stessi compiti degli ufficiali di collegamento distaccati dagli Stati membri, nonché del coordinamento del lavoro di questi ultimi qualora si ritrovino in più di uno in uno stesso paese o presso una stessa organizzazione. Tali misure sono volte a rafforzare lo spirito di solidarietà e cooperazione dei servizi di polizia degli Stati membri, ma intendono anche permettere una maggiore efficacia di questi ultimi nei compiti che sono loro affidati evitando, per esempio, che una stessa operazione sia eseguita due volte per conto di due diversi Stati membri.

La relatrice ha inoltre voluto assicurarsi che le informazioni raccolte dagli ufficiali di collegamento distaccati da parte degli Stati membri siano comunicate in modo diretto ed automatico in primo luogo a Europol e, in secondo luogo, agli altri Stati membri, in caso di potenziali minacce dirette contro uno Stato membro che non disponga di alcun ufficiale distaccato nel paese di origine di dette minacce.

Infine, alla luce del fatto che la convenzione Europol non è ancora stata recepita in tutte le legislazioni nazionali degli Stati membri, la relatrice ha, in tutti i punti del testo precedente che presentavano un riferimento alle legislazioni nazionali, introdotto un riferimento parallelo e complementare alla convenzione Europol, la qual cosa consentirà, tra l'altro, che quest’ultima sia presa nella dovuta considerazione in questo tipo di missioni da parte degli Stati membri che non hanno ancora adottato le necessarie misure per integrare la convenzione nella propria legislazione nazionale.

PROCEDURA

Titolo

Iniziativa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord volta all'adozione di una decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2003/170/GAI relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge

Riferimenti

10706/2005 – C6‑0255/2005 – 2005/0808(CNS)

Consultazione del PE

31.8.2005

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

LIBE
6.9.2005

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Pareri non espressi
  Decisione

 

 

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Martine Roure
13.10.2005

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Procedura semplificata – decisione

 

Contestazione della base giuridica
  Parere JURI

 

 

 

Modifica della dotazione finanziaria
  Parere BUDG

 

 

 

Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula

 

Consultazione del Comitato delle regioni –
decisione in Aula

 

Esame in commissione

12.12.2005

16.1.2006

 

 

 

Approvazione

13.3.2006

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

40

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alexander Nuno Alvaro, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Michael Cashman; Jean-Marie Cavada; Charlotte Cederschiöld, Fausto Correia, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Lilli Gruber, Adeline Hazan, Ewa Klamt, Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Inger Segelström, Antonio Tajani, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà; Tatjana Ždanoka.

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Frederika Brepoels, Panayiotis Demetriou, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sophia in 't Veld, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Hubert Pirker, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud, Bogusław Sonik, Johannes Voggenhuber, Rainer Wieland

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Deposito 

17.3.2006

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

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