RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti
23.3.2006 - (9857/3/2005 – C6‑0017/2006 – 2003/0262(COD)) - ***II
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatrice: Karin Scheele
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti
(9857/3/2005 – C6‑0017/2006 – 2003/0262(COD))
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione comune del Consiglio (9857/3/2005 – C6‑0017/2006),
– vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0671)[2],
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6‑0078/2006),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione comune del Consiglio | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando 15 | |
(15) Per tale motivo detti livelli massimi e altre condizioni che ne limitino l'aggiunta agli alimenti dovrebbero essere adottati, ove necessario, tenendo conto dei livelli massimi di sicurezza fissati con il metodo della valutazione scientifica del rischio in base a dati scientifici generalmente riconosciuti e della loro potenziale assunzione derivante da altri alimenti. Si dovrebbero inoltre tenere in dovuta considerazione i consumi di riferimento di vitamine e minerali da parte della popolazione. Ove sia necessario stabilire, per talune vitamine e minerali, limitazioni circa gli alimenti ai quali possono essere aggiunte, le priorità dovranno essere date alle finalità di reintegrarne il tenore, laddove esso sia stato ridotto durante le procedure di produzione, magazzinaggio o trattamento, e di dare a tali alimenti un valore nutrizionale analogo a quello degli alimenti che intendono sostituire. |
(15) Per tale motivo detti livelli massimi e altre condizioni che ne limitino l'aggiunta agli alimenti dovrebbero essere adottati, ove necessario, tenendo conto dei livelli massimi di sicurezza fissati con il metodo della valutazione scientifica del rischio in base a dati scientifici generalmente riconosciuti e della loro potenziale assunzione derivante da altri alimenti. Si dovrebbero inoltre tenere in dovuta considerazione i consumi di riferimento di vitamine e minerali da parte della popolazione. Ove sia necessario stabilire, per talune vitamine e minerali, limitazioni circa gli alimenti ai quali possono essere aggiunte (ad esempio l'aggiunta di iodio al sale), le priorità dovranno essere date alle finalità di reintegrarne il tenore, laddove esso sia stato ridotto durante le procedure di produzione, magazzinaggio o trattamento, e di dare a tali alimenti un valore nutrizionale analogo a quello degli alimenti che intendono sostituire. |
(Ripristino dell'emendamento 3 in prima lettura, in versione modificata) | |
Motivazione | |
L'aggiunta intenzionale di iodio a tutti i generi alimentari sarebbe pericolosa alla luce dello stretto margine tra apporto auspicabile e dose tossica cronica. Una dose tossica cronica provoca una reazione pericolosa solo quando un quantitativo eccessivo di una sostanza viene assunto durante un determinato periodo. | |
Emendamento 2 Considerando 19 bis (nuovo) | |
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(19 bis) Le dosi giornaliere raccomandate (RDA–recommended daily allowances) nella direttiva 90/496/CEE non coprono tutte le vitamine e le sostanze minerali elencate negli allegati I e II del presente regolamento e sono inoltre superate. Di conseguenza è opportuna una revisione delle dosi giornaliere. |
(Ripristino dell'emendamento 5 in prima lettura, in versione modificata) | |
Motivazione | |
Le dosi giornaliere raccomandate (assunzione raccomandata di sostanze nutritive) fissate nella direttiva 90/496/CEE relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari sono superate e sono già state sostituite per molti generi alimentari. Ad esempio, secondo la direttiva 90/496/CEE, il fabbisogno di vitamina C è di 60 mg mentre in base alle più recenti raccomandazioni del DACH (società per la nutrizione di Germania, Austria e Svizzera) il fabbisogno di vitamina C assomma a circa 100 mg al giorno. |
Emendamento 3
Articolo 2, comma 1 bis (nuovo)
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Per "determinata altra sostanza" si intende una sostanza diversa da una sostanza nutritiva che ha un effetto nutrizionale o fisiologico. |
(Ripristino dell'emendamento 9 in prima lettura, in versione modificata)
Motivazione
Le vitamine e i minerali ammessi come integratori sono elencati e definiti negli allegati I e II. Pertanto è necessaria perlomeno una definizione di "determinate altre sostanze" anche nel corpo del regolamento. Questa definizione deriva dalla posizione comune dell'8 dicembre sul regolamento relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (articolo 2, paragrafo 2, punto 3).
Emendamento 4 Articolo 2, comma 1 ter (nuovo) | |
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Il "quantitativo di assunzione giornaliera raccomandato" è il quantitativo da fissare, da parte dell'impresa alimentare, quale definita nel regolamento (CE) n. 178/2002, in considerazione delle quantità massime stabilite conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento e delle dosi giornaliere raccomandate per le sostanze nutritive fissate nella direttiva 90/496/CEE. |
(Ripristino dell'emendamento 10 in prima lettura, in versione modificata) | |
Motivazione | |
Di solito le confezioni di generi alimentari contengono varie porzioni e il quantitativo di 100 g spesso non corrisponde a una porzione consumata. Pertanto per il consumatore è importante disporre di informazioni pertinenti in merito al quantitativo di assunzione raccomandato dal produttore. Solo in questo modo le informazioni sul valore nutritivo sono utili. Si veda anche l'emendamento all'articolo 7, paragrafo 3. | |
Emendamento 5 Articolo 3, paragrafo 2, alinea | |
2. Vitamine e minerali possono essere aggiunti agli alimenti, a prescindere dal fatto che siano o meno normalmente presenti in detti alimenti, per tener conto di quanto segue: |
2. Vitamine e minerali nella forma biodisponibile per il corpo umano possono essere aggiunti agli alimenti, a prescindere dal fatto che siano o meno normalmente presenti in detti alimenti, per tener conto in particolare di quanto segue: |
(Ripristino dell'emendamento 11 in prima lettura, in versione modificata) | |
Motivazione | |
Le vitamine e i minerali che vengono aggiunti agli alimenti devono poter essere assorbiti dal corpo. In caso contrario il consumatore viene ingannato e in casi estremi sono possibili effetti collaterali negativi sulla salute (come ad esempio diarrea o ridotto assorbimento di altre sostanze nutritive). | |
L'attuale formulazione delle condizioni per l'aggiunta di vitamine e di minerali, definite all'articolo 3, paragrafo 2, non copre la nozione di reintegrazione o di equivalenza nutrizionale. |
Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 3, comma 1 bis (nuovo)
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Prima di procedere a tali modifiche, la Commissione consulta le parti interessate, in particolare l'industria alimentare e le associazioni di consumatori. |
(Ripristino dell'emendamento 13 in prima lettura in versione modificata)
Emendamento 7
Articolo 4, comma 2
Gli altri alimenti o le categorie di alimenti cui non si possono aggiungere vitamine e minerali possono essere determinati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, alla luce di prove scientifiche e considerando il valore nutrizionale. |
Gli altri alimenti o le categorie di alimenti cui non si possono aggiungere particolari vitamine e minerali possono essere determinati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, alla luce di prove scientifiche, nel caso in cui sussista un rischio per la salute pubblica. |
(Ripristino dell'emendamento 19 in prima lettura)
Motivazione
In prima lettura, il Parlamento europeo ha votato un emendamento (n. 19) in base al quale il divieto di aggiunta di vitamine e minerali può essere istituito solo se vi è il fondato timore che il superamento della dose quotidiana consentita comporti un rischio per la salute pubblica. L'emendamento mira a reinserire nel regolamento tale chiarimento.
Emendamento 8
Articolo 6, paragrafo 1
1. Quando una vitamina o un minerale è aggiunto agli alimenti, la quantità totale della vitamina o del minerale presenti, per qualunque scopo, nell'alimento venduto non supera le quantità massime fissate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Per i prodotti concentrati e disidratati le quantità massime fissate sono quelle presenti negli alimenti preparati per il consumo in base alle istruzioni fornite dal produttore. |
1. Quando una vitamina o un minerale è aggiunto agli alimenti, la quantità totale della vitamina o del minerale presenti, per qualunque scopo, nell'alimento venduto non supera le quantità massime fissate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. La Commissione presenta a tal fine proposte concernenti le quantità massime entro …*. Per i prodotti concentrati e disidratati le quantità massime fissate sono quelle presenti negli alimenti preparati per il consumo in base alle istruzioni fornite dal produttore. |
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_______ * Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. |
Motivazione
Le quantità massime sicure, già previste nella direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari, non sono ancora applicate. Per la sicurezza del consumatore, è urgentemente necessario fissare tali quantità massime. Il Parlamento europeo in prima lettura ha dichiarato che le quantità massime dovrebbero essere stabilite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il Consiglio non ha stabilito alcuna data. Pertanto, un periodo di due anni è un compromesso adeguato.
Emendamento 9
Articolo 6, paragrafo 6
6. L'aggiunta di una vitamina o di un minerale all'alimento risulta nella presenza della vitamina o del minerale in questione nell'alimento almeno in una quantità significativa, ove definita, in conformità dell'allegato della direttiva 90/496/CEE. Le quantità minime, comprese eventuali quantità inferiori, per specifici alimenti o categorie di alimenti, sono adottate, in deroga alle quantità significative sopra menzionate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. |
6. L'aggiunta di una vitamina o di un minerale all'alimento risulta nella presenza della vitamina o del minerale in questione nell'alimento almeno in una quantità significativa, ossia il 15% della dose giornaliera raccomandata (RDA) per 100 g (solidi) o il 7,5% della RDA per 100 ml (liquidi) o il 5% della RDA per 100 kcal (12% della RDA per 1MJ) o il 15% della RDA per porzione. Le quantità minime, comprese eventuali quantità inferiori, per specifici alimenti o categorie di alimenti, sono adottate, in deroga alle quantità significative sopra menzionate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. |
(Ripristino dell'emendamento 25 in prima lettura)
Motivazione
Il presente emendamento mira a un compromesso tra la posizione comune del Consiglio e la posizione del Parlamento in prima lettura, quando il Parlamento ha votato un emendamento destinato ad allineare i livelli di riferimento agli standard internazionali fissati negli orientamenti del CODEX alimentarius, per cui ai prodotti solidi sono applicabili livelli diversi rispetto ai prodotti liquidi, in quanto, per i liquidi (bevande), la dimensione della porzione di norma è più ampia di quella dei solidi. L'utilizzazione del termine "dose giornaliera raccomandata" consente di armonizzare tale requisito con l'attuale legislazione UE sull'etichettatura degli alimenti.
Emendamento 10
Articolo 7, paragrafo 3
3. L'etichettatura nutrizionale dei prodotti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali e che sono disciplinati dal presente regolamento è obbligatoria. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all'articolo 4, paragrafo 1, gruppo 2, della direttiva 90/496/CEE e nelle quantità totali di vitamine e minerali qualora essi siano aggiunti all'alimento. |
3. L'etichettatura nutrizionale dei prodotti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali e che sono disciplinati dal presente regolamento è obbligatoria. Le informazioni da fornire sono le seguenti: |
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a) le informazioni specificate all'articolo 4, paragrafo 1, gruppo 2, della direttiva 90/496/CEE; |
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b) le quantità totali di vitamine e minerali qualora essi siano aggiunti all'alimento. Le informazioni in merito alle vitamine e alle sostanze minerali espresse per 100 g o per 100 ml, come specificato all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 90/496/CEE, dovrebbero essere fornite anche per porzione (quantità per porzione) in valori assoluti e come percentuale della dose giornaliera raccomandata (RDA); |
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c) il quantitativo di assunzione giornaliero del prodotto raccomandato dal produttore per porzione laddove tale informazione sia opportuna e possa essere facilmente dedotta; |
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d) un ammonimento a non superare la dose giornaliera raccomandata indicata. |
(Ripristino dell'emendamento 30 in prima lettura, in versione modificata)
Motivazione
Di solito le confezioni di generi alimentari contengono varie porzioni e il quantitativo di 100 g spesso non corrisponde a una porzione che verrebbe consumata. Pertanto per il consumatore è importante disporre di informazioni pertinenti in merito al quantitativo di assunzione raccomandato dal produttore. Solo in questo modo le informazioni sul valore nutritivo sono utili. Il presente emendamento assicura che i consumatori dispongano solamente di informazioni pertinenti per tutelarsi da un'assunzione troppo elevata di vitamine e minerali. La proposta relativa all'assunzione giornaliera raccomandata e all'avvertimento è in linea altresì con la direttiva sugli integratori alimentari (2002/46/CE).
Emendamento 11
Articolo 9, paragrafo 2, lettera g bis) (nuova)
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g bis) le informazioni sulle sostanze elencate nell'allegato III, Parte C, il cui uso è di norma consentito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5. |
Motivazione
Le sostanze sottoposte ad esame e che hanno ottenuto una valutazione positiva dovrebbero essere esplicitamente incluse nel registro comunitario.
Emendamento 12 Articolo 18, comma 3 | |
I prodotti immessi in commercio o etichettati prima del ...* che non sono conformi alle disposizioni del presente regolamento possono essere commercializzati fino al …**. |
I prodotti immessi in commercio o etichettati prima del ...* che non sono conformi alle disposizioni del presente regolamento possono essere commercializzati fino alla vendita di tutti gli stock. |
--------------------- * GU: primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. ** GU: ultimo giorno del ventinovesimo mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. |
--------------------- * GU: primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
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Motivazione | |
Alcuni prodotti alimentari durano per giorni, altri anche per anni. L'indicazione di una data fissa (29 mesi) non consente di tener conto dei prodotti che durano più a lungo. L'emendamento prevede, al posto della data, la "vendita di tutti gli stock" e ciò permette di tener conto dei prodotti di breve e lunga durata, evitando però una maggiore flessibilità per i prodotti di breve durata. |
- [1] Testi approvati del 26.5.2005, P6_TA(2005)0202.
- [2] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
Attualmente esistono notevoli differenze tra le diverse normative nazionali relative all’aggiunta volontaria di vitamine, minerali e talune altre sostanze ai prodotti alimentari.
Appare quindi auspicabile cercare di armonizzare le normative comunitarie concernenti l’aggiunta di vitamine, minerali e talune altre sostanze, purché tale armonizzazione sia in grado di garantire una maggiore tutela del consumatore. I prodotti non possono in alcun modo rappresentare un pericolo per la salute pubblica.
Il 26 maggio 2005 il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura 46 emendamenti.
Nel dicembre 2005 il Consiglio ha adottato una posizione comune senza tenere conto di alcuni importanti emendamenti del Parlamento europeo. Per questo motivo tali emendamenti sono stati ripresentati.
1. Biodisponibilità di vitamine e minerali
Le vitamine e i minerali aggiunti devono essere biodisponibili, ovvero assimilabili dall’organismo. In caso contrario il consumatore viene tratto in inganno; inoltre, in casi estremi, potrebbero perfino manifestarsi effetti negativi per la salute. Il Consiglio ha sì tenuto conto della biodisponibilità delle sostanze nei considerando ma occorre stabilirla anche in un articolo.
2. Definizione delle quantità massime considerate sicure di vitamine e minerali
Un’assunzione eccessiva di vitamine e minerali può avere effetti dannosi sulla salute. Per questo motivo è necessario definire i tenori massimi considerati sicuri per l’aggiunta di queste sostanze ai prodotti alimentari. I tenori massimi sono già stati previsti dalla direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari, ma finora non sono stati ancora definiti. È quindi indispensabile una rapida definizione di tali limiti massimi.
3. Etichettature e informazioni per i consumatori
Le informazioni per i consumatori devono essere comprensibili e utili nonché contenere tutti i dati rilevanti per proteggere il consumatore da un’eccessiva assunzione di vitamine e minerali.
PROCEDURA
Titolo |
Posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti | ||||||
Riferimenti |
9857/3/2005 – C6 0017/2006 – 2003/0262(COD) | ||||||
Prima lettura del PE – Numero P |
26.5.2005 |
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Proposta della Commissione |
COM(2003)0671 – C5-0538/2003 | ||||||
Proposta modificata della Commissione |
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Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune |
19.1.2006 | ||||||
Commissione competente per il merito |
ENVI | ||||||
Relatore(i) |
Karin Scheele |
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Relatore(i) sostituito(i) |
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Esame in commissione |
30.1.2006 |
21.3.2006 |
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Approvazione |
21.3.2006 | ||||||
Esito della votazione finale |
+: 0: |
53 2 2 | |||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Adamos Adamou, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jillian Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Adriana Poli Bortone, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Åsa Westlund | ||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Alfonso Andria, María del Pilar Ayuso González, Bairbre de Brún, Jutta D. Haug, Miroslav Mikolášik, Amalia Sartori, Andres Tarand, Thomas Wise | ||||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
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Deposito |
23.3.2006 |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
... | ||||||