RELAZIONE su una strategia per la semplificazione del contesto normativo
23.3.2006 - (2006/2006(INI))
Commissione giuridica
Relatore: Giuseppe Gargani
Relatori per parere (*):
Marie-Line Reynaud, commissione per gli affari costituzionali
(*)Cooperazione rafforzata tra le commissioni – articolo 47 del regolamento
MOTIVAZIONE
I. Premessa
1. La Comunicazione COM (2005) 535 si inserisce nel quadro delle iniziative della Commissione da tempo adottate allo scopo di migliorare la qualità della legislazione comunitaria. L'obiettivo generale è quello di contribuire ad un contesto normativo europeo che soddisfi criteri legislativi certi e rigorosi. In quest’ottica, la strategia di Lisbona ambisce a migliorare quegli aspetti dell'"acquis" comunitario che influiscono sulla competitività delle imprese.
I recenti sforzi in questo campo hanno dato vita all'Accordo Interistituzionale (AII) "Legiferare meglio", firmato il 16 dicembre 2003[1], nel quale si prendono in esame diversi aspetti della questione: dal migliore coordinamento nell’iter legislativo alla maggiore trasparenza e accessibilità, dalle analisi di impatto alla trasposizione del diritto comunitario, dalle tecniche di codificazione e semplificazione alla comitatologia, dai metodi di regolamentazione alternativi alla riduzione del volume della legislazione.
Più in generale, la Commissione ha presentato, negli ultimi anni, numerose Comunicazioni e proposte in quest'ambito[2]. Il Parlamento, dal canto suo, si è pronunciato in diverse occasioni su i problemi relativi alla qualità della legislazione comunitaria[3].
2. Anche il Consiglio dell'Unione Europea si è occupato diffusamente della questione. In un ampio dibattito durante il Consiglio del 28 e 29 novembre 2005, questo ha accolto favorevolmente la Comunicazione sulla semplificazione, riaffermando l'importanza degli sforzi rivolti a tal fine. In particolare, il Consiglio ha riconosciuto che in alcune circostanze i regolamenti possono rivelarsi strumenti più appropriati delle direttive, e ciò nell'interesse della certezza giuridica e del buon funzionamento del mercato interno. In ogni caso, il Consiglio sottolinea che la scelta dell'approccio giuridico più adeguato deve farsi sulla base di analisi condotte caso per caso e tenendo sempre presenti i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
In altre occasioni, il Consiglio ha sostenuto sia l'importanza di testi giuridici comprensibili per i cittadini e per gli operatori, sia l'importanza del ruolo della codificazione e delle analisi di impatto.
II. La Comunicazione della Commissione.
1. Premesso che la semplificazione mira a rendere la legislazione comunitaria e nazionale meno gravosa, di facile applicazione e quindi più efficace nel conseguire gli obiettivi prefissi, con la Comunicazione COM (2005)535 la Commissione intende proseguire nel cammino intrapreso e sviluppare i principi stabiliti in precedenza, allo scopo di rendere più concreto il processo di semplificazione.
La Comunicazione si compone idealmente di due parti. La prima consiste nel “programma modulato di semplificazione” ed indica quali atti legislativi la Commissione intende riesaminare nei prossimi tre anni in vista della loro semplificazione. Il programma viene dettagliatamente descritto nell’Allegato 2 della Comunicazione e sarà periodicamente riveduto ed aggiornato.
La Commissione integrerà inoltre tutte le principali iniziative di semplificazione nei programmi di lavoro annuali e intende pubblicare una serie di comunicazioni complementari in settori come l'agricoltura o l'ambiente.
2. La seconda parte della Comunicazione, a carattere più generale, stabilisce gli obiettivi, i metodi e le procedure relativi alla semplificazione.
La Commissione propone cinque strumenti di semplificazione: l'abrogazione, la codificazione, la rifusione, la modifica della strategia normativa ed un maggiore ricorso alle tecnologie dell'informazione.
3. Più in particolare, l’abrogazione consiste nell’eliminazione degli atti legislativi adottati dal 1957 in poi che sono divenuti, con il passare degli anni, irrilevanti o obsoleti a causa del progresso tecnico o tecnologico, dell’evoluzione delle politiche perseguite dall’Unione europea, di cambiamenti nell’applicazione di regole generali del trattato o dell’elaborazione di regole o norme internazionali.
4. Per codificazione s'intende il procedimento mediante il quale gli atti da codificare sono revocati e sostituiti da un unico atto che non contiene cambiamenti sostanziali rispetto ad essi. Esso comporta quindi la rielaborazione del testo consolidato in un unico atto giuridico nuovo, coerente e comprensibile, che sostituisce formalmente l'atto di partenza e tutte le modifiche successive.
Il suo funzionamento è concretamente reso possibile dal gruppo consultivo dei servizi giuridici delle tre Istituzioni, cui spetta il compito di vagliare le proposte della Commissione e di garantire al Parlamento europeo ed al Consiglio che esse rappresentano una vera codificazione e che la Commissione non ha introdotto nei testi cambiamenti sostanziali.
Del processo di codificazione fa parte l'eliminazione di tutte le disposizioni obsolete, l'armonizzazione della terminologia impiegata nel nuovo atto e l'elaborazione del suo preambolo. Grazie a questo meccanismo è possibile ridurre il volume della legislazione mantenendone inalterata la sostanza.
5. La rifusione è un processo mediante il quale un nuovo atto giuridicamente vincolante, che abroga gli atti cui si sostituisce, combina insieme, da una parte, la modifica della sostanza politica della legislazione e, dall’altra, la codificazione delle altre disposizioni destinate a rimanere immutate.
La tecnica della rifusione non solo permette l’aggiornamento degli atti legislativi mediante la loro modifica sostanziale, ma consente altresì la codificazione di testi normativi a volte dispersi e, perciò, facilita la comprensione e la semplificazione della legislazione.
La rifusione è regolata nell'Accordo Interistituzionale del 28 novembre 2001[4].
6. La modifica della strategia normativa opera in due direzioni. Da un lato, essa comporta una maggiore apertura ai metodi di regolamentazione alternativi, come la coregolamentazione e l’autoregolamentazione.
La coregolamentazione, secondo quanto stabilito dall'AII "Legiferare meglio" (punto 18), è il meccanismo mediante il quale un atto legislativo comunitario autorizza le parti competenti in un determinato settore (agenti economici, interlocutori socialie, organizzazioni non governative, associazioni ecc.) a realizzare gli obiettivi definiti dall'autorità legislativa.
Per autoregolamentazione si intende invece la possibilità lasciata agli operatori economici, alle parti sociali, alle organizzazioni non governative o alle associazioni, di adottare tra di loro e per sé stessi orientamenti comuni a livello europeo (in particolare codici di condotta o accordi settoriali)(punto 22 del citato AII).
Dall’altro lato, la modifica della strategia normativa concerne la scelta dello strumento legislativo adeguato, mediante la sostituzione di direttive con regolamenti.
Come è noto, il regolamento garantisce un'applicazione immediata, senza distorsioni causate dalla trasposizione, senza discrepanze dovute alla scelta della norma di applicazione e senza necessità di aumentare la legislazione nazionale.
Il regolamento si presenta allora come uno strumento fondamentale di semplificazione. La direttiva dovrebbe essere proposta unicamente quando i principi di sussidiarietà e di proporzionalità suggeriscono di lasciare maggiori spazi di discrezionalità agli Stati membri.
7. Il maggiore ricorso alle tecnologie dell'informazione consente di sfruttare più efficacemente il considerevole potenziale delle tecnologie dell’informazione. In effetti, servizi amministrativi on line integrati e sicuri possono contribuire a ridurre gli oneri burocratici accelerando le procedure, riducendo il flusso cartaceo, consentendo un’applicazione più uniforme della legislazione e limitando il rischio di errori.
8. La Commissione conclude chiedendo l'appoggio delle Istituzioni e degli Stati membri nell’opera di semplificazione.
III. La Posizione del Relatore
1. Il progetto di relazione sulla semplificazione che qui si presenta intende rispondere alla Comunicazione della Commissione, e , possibilmente, avanzare alcune proposte per rendere più efficaci i metodi di semplificazione da questa proposti.
2. In particolare, il vostro Relatore non può che concordare con la tecnica dell’abrogazione. Sembra logico non solo appoggiare, ma anche esigere che la Commissione proponga l'abrogazione degli atti giuridici divenuti irrilevanti o obsoleti.
Occorre tuttavia richiamare l’attenzione della Commissione sul fatto che in tali casi l'abrogazione della normativa comunitaria dovrebbe essere accompagnata da un nuovo atto giuridico comunitario, il quale, per la teoria della preemption, avrebbe per effetto quello di impedire agli Stati membri di disciplinare le materie che siano state deregolamentate a livello comunitario. La Commissione dovrà pertanto adottare le misure opportune in questo senso.
L'idea della Commissione di introdurre nelle proprie proposte legislative una clausola di revisione sembra interessante e, ad una prima analisi, potrebbe essere appoggiata dal Parlamento.
3. Il vostro Relatore esprime poi vivo apprezzamento per la codificazione, dal momento che questo metodo produce testi più leggibili e giuridicamente certi e si presenta pertanto come uno degli strumenti di semplificazione più importanti.
Su circa 2400 famiglie di atti legislativi potenzialmente interessati , il Parlamento Europeo ha trattato finora solo 49 proposte di codificazione che hanno riguardato principalmente il settore agricolo o altre politiche estremamente settoriali. Si spera che nei prossimi due anni la codificazione incida su aspetti decisivi dell'economia, quali il diritto societario, la proprietà intellettuale o la tutela dei consumatori. Deve criticarsi l'assenza di ambizione della Commissione nell'uso di questa tecnica. È necessario un impulso politico della Commissione affinché sia data priorità alla codificazione degli aspetti centrali della competitività delle imprese e degli interessi dei cittadini.
4. La rifusione costituisce probabilmente lo strumento di semplificazione più significativo e il suo uso dovrebbe essere ampiamente incoraggiato. Le iniziative legislative della Commissione in settori quali il mercato interno e l’ambiente potrebbero per esempio essere proposte di rifusione.
Spesso tuttavia, la doppia natura di questo strumento – codificazione e modifica dell'atto precedente, il quale è abrogato da un nuovo atto giuridico – rende particolarmente complessa questa tecnica. Ciò spiega perché la Commissione raramente ricorre ad essa ed anzi ha dimostrato di preferire iniziative di tipo più tradizionale, come semplici modifiche o aggiunte agli atti in vigore.
In effetti, a quanto risulta, soltanto dodici rifusioni sono state presentate in conformità all'AII sulla rifusione del 2002: due si sono concluse con la loro pubblicazione, due sono state ritirate e otto sono ancora pendenti. È difficile comprendere per quale motivo il principale strumento di semplificazione venga usato così raramente. Questo è uno degli aspetti su cui il Parlamento Europeo potrebbe intervenire.
Il vostro Relatore ritiene che la rifusione sia stata usata in maniera limitata e che questo sia conseguenza di un mancato adeguamento del regolamento del Parlamento all'Accordo Interistituzionale che la regola.
Il Parlamento Europeo potrebbe inoltre richiamare la Commissione ad un’applicazione più rigorosa dell'AII sulla rifusione , specialmente in merito ad una maggiore differenziazione tra la parte codificata, alla quale dovrebbe chiaramente applicarsi l’AII sulla codificazione del 1994[5], le modifiche sostanziali e gli adattamenti meramente formali o redazionali (punto 4, terzo trattino, dell’AII sulla rifusione).
In effetti, oltre a distinguere le parti modificate sostanzialmente e le parti codificate, si potrebbe introdurre la definizione di una terza categoria di interventi, accanto a quelli di codificazione e di rifusione, tale da prevedere le facilitazioni opportune per la semplificazione degli atti giuridici comunitari. Questa terza categoria potrebbe per esempio comprendere gli adattamenti redazionali o formali cui fa riferimento il punto 4, terzo trattino, dell’AII citato da ultimo. Queste modifiche o adattamenti formali sarebbero esaminati dal Gruppo consultivo (punto 4 dell’AII sulla codificazione), che attesterebbe la loro neutralità politica, come già accade per i processi di codificazioni.
Sarebbe anche opportuno vagliare la possibilità di introdurre presso il Parlamento europeo e il Consiglio una procedura accelerata per le rifusioni, mantenendo naturalmente in piedi il normale iter legislativo comunitario, ma introducendo, per esempio, una procedura di esame dinanzi ad una commissione unica del Parlamento o stabilendo che la commissione competente debba previamente pronunciarsi sull’applicazione o meno della procedura semplificata (prevista dal regolamento) a una proposta di rifusione.
L'AII "Legiferare meglio" stabilisce al punto 36 che le autorità legislative dovranno modificare i propri metodi di lavoro creando strutture ad hoc competenti sulla semplificazione legislativa. Una riforma dell’AII sulla rifusione (o un nuovo AII o la modifica dell’AII “Legiferare meglio”) potrebbe comprendere queste procedure ad hoc.
In ogni caso, l'importanza della rifusione come strumento di semplificazione esigerebbe tanto l'esame da parte del Parlamento dell’AII e delle cause della sua scarsa applicazione, quanto l'assunzione da parte delle Istituzioni delle proprie responsabilità.
In particolare, se veramente si desidera che questo strumento sia efficace, il Parlamento europeo ed il Consiglio dovrebbero accettare le limitazioni derivanti dall'applicazione dell'AII sulla codificazione, astenendosi dall’emendare le parti codificate in occasione della rifusione (come si desume dal punto 8 dell’AII testé citato). Questo impegno potrebbe essere accompagnato da una procedura eccezionale per emendare la parte codificata, quando questo sia necessario per ragioni di coerenza con la parte sottoposta a modifica. Ciò comporta naturalmente una modifica del punto 8 dell'AII sulla rifusione, che, allo stato, non lo consente.
5. Con riguardo alla modifica della strategia normativa, e, in particolare, alla coregolamentazione, il Parlamento Europeo ha espresso apertamente il proprio parere nella risoluzione del 9 marzo 2004 sulle comunicazioni della Commissione sulla semplificazione e il miglioramento della regolamentazione comunitaria, ribadendo il proprio diritto di opporsi all'entrata in vigore di un accordo volontario adottato nel contesto della coregolamentazione.
È evidente che la Commissione può fare ricorso alla coregolamentazione e all'autoregolamentazione solo con grande prudenza e sempre nel quadro normativo fornito nell'AII "Legiferare meglio", il quale, in ogni caso, stabilisce la trasmissione dei progetti di accordi all'autorità legislativa.
La proposta della Commissione di estendere la coregolamentazione ad importanti settori dell'attività economica (per esempio, quello dei servizi) sembra del tutto ragionevole. È fondamentale che la Commissione dia esecuzione all'AII "Legiferare meglio", e soprattutto che si impegni a chiarire nella proposta legislativa le condizioni e i limiti nel rispetto dei quali le parti interessate possono concludere accordi volontari.
6. Quanto alla sostituzione di direttive con regolamenti, è di capitale importanza nella semplificazione della legislazione, dato che pone fine ai problemi di trasposizione e contribuisce a ridurre notevolmente gli strumenti normativi, purché vi si ricorra con prudenza e senza pregiudizio delle competenze degli Stati membri .
7. Il vostro Relatore non muove alcuna obiezione in merito alla proposta della Commissione di sfruttare al meglio tutto il potenziale delle tecnologie dell'informazione. Il Parlamento può favorire i piani d'azione relativi ai futuri servizi amministrativi on line e incoraggiare anche le proposte legislative che modificano le procedure per incorporarvi le nuove tecnologie.
8. In conclusione, sembra opportuno salutare con favore l’impegno della Commissione a sviluppare ulteriormente la sua strategia di semplificazione del contesto legislativo, e ciò – non lo si dimentichi mai – nell’interesse dei cittadini ad avere Istituzioni più efficienti e strumenti normativi più efficaci.
La Commissione dovrebbe tuttavia tenere presenti le osservazioni che precedono e cercare di essere più precisa riguardo al miglioramento dei metodi di semplificazione nel rispetto delle procedure legislative previste dai Trattati. Forse la revisione dell'AII sulla rifusione, come più volte indicato, permetterebbe di potenziare notevolmente gli strumenti e i risultati della semplificazione.
Il vostro Relatore ritiene infine opportuno invitare la Commissione a presentare senza indugio, tenendo conto degli orientamenti esposti sopra, una proposta di rifusione degli Accordi interistituzionali che disciplinano la qualità della legislazione dell'Unione.
- [1] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
- [2] Oltre alle comunicazioni generali, la Commissione ha presentato recentemente comunicazioni settoriali collegate a questa tematica, nei settori della agricoltura, della pesca o dell’ambiente.
- [3] Si pensi alle seguenti risoluzioni:
- Risoluzione del 26 ottobre 2000 sulle relazioni della Commissione "Legiferare meglio 1998: una responsabilità comune",
- Risoluzione del 29 novembre 2001 sul Libro Bianco della Commissione "La Governance europea",
- Risoluzione del 8 aprile 2003 sulle relazioni della Commissione dal titolo "Legiferare meglio 2000" e "Legiferare meglio 2001",
- Risoluzione del 26 febbraio 2004 sulla relazione della Commissione "Legiferare meglio 2002,
- Risoluzione di 9 marzo 2004 sulla Comunicazione della Commissione su semplificare e migliorare la regolamentazione,
- Risoluzione del 20 aprile 2004 sull'impatto della normativa comunitaria e delle procedure di consultazione. - [4] GU C 77/1 del 28.03.2002, p. 1.
- [5] GU C 102 del 4.4.1996, p. 2.
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI (20.3.2006)
destinato alla commissione giuridica
su una strategia per la semplificazione del contesto normativo
(2006/2006(INI))
Relatrice per parere: Pervenche Berès
SUGGERIMENTI
La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. sostiene con vigore l'iniziativa di semplificare la normativa UE e concorda con la Commissione sull'esigenza di concentrare la legislazione europea sui tre maggiori obiettivi della strategia di Lisbona;
2. esprime rammarico al fatto che la Commissione non abbia consultato né il Parlamento né il Consiglio a proposito della semplificazione normativa; esprime preoccupazione a proposito della mancata attenzione all'effetto della semplificazione, che spesso non è un esercizio puramente tecnico ma può portare a cambiamenti fondamentali e che dovrebbe invece rimanere di competenza del legislatore; vista la mancanza di consultazione e di coordinamento da parte della Commissione, nutre seri dubbi sul reale impegno di quest'ultima a semplificare e migliorare la normativa;
3. si dichiara favorevole a una funzione normativa basata su principi; è del parere che le proposte della Commissione potrebbero non essere sufficienti;
4. sostiene la codificazione dell'acquis comunitario, ma si dichiara scettico sulla sua totale rifusione, che ben potrebbe generare interpretazioni divergenti nell'ambito delle Istituzioni europee; avverte che la semplificazione non deve portare alla riscrittura dell'acquis senza un controllo democratico;
5. pur non essendo contrario alla autoregolamentazione del settore industriale in quanto tale, ove appropriata ed efficace, esprime preoccupazione per la mancanza di controllo democratico quando viene affidata ad organi esterni e non eletti la responsabilità di importanti cambiamenti di politica, come nel caso dei principi contabili internazionali (IAS), senza supervisione parlamentare;
6. ritiene che concentrare la legislazione su principi politici, da una parte, e lasciare le misure di applicazione alla comitatologia, dall'altra, sia accettabile soltanto con un nuovo accordo interistituzionale; è del parere che "legiferare meglio" sarà un obiettivo raggiunto soltanto in caso esista reciproca fiducia tra le Istituzioni europee, nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento;
7. invita quindi la Commissione a presentare un pianificazione più accurata e rispettosa della democrazia relativa alla semplificazione e al miglioramento della funzione legislativa comunitaria.
PROCEDURA
Titolo |
Una strategia per la semplificazione del contesto normativo | |||||
Riferimenti |
||||||
Commissione competente per il merito |
JURI | |||||
Parere espresso da |
ECON | |||||
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula |
| |||||
Relatore per parere |
Pervenche Berès | |||||
Relatore per parere sostituito |
| |||||
Esame in commissione |
20.3.2006 |
|
|
|
| |
Approvazione |
20.3.2006 | |||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
28 0 0 | ||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Sharon Bowles, Ieke van den Burg, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček. | |||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Harald Ettl, Catherine Guy-Quint, Werner Langen, Vladimír Maňka. | |||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
| |||||
Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
... | |||||
23.2.2006
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE
LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE
destinato alla commissione giuridica
su una strategia per la semplificazione del contesto normativo
Relatore per parere: Gyula Hegyi
SUGGERIMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. sostiene con fermezza il processo di semplificazione del contesto normativo dell'Unione europea, come pure l'obiettivo di assicurare un contesto normativo necessario, semplice ed efficace; sottolinea tuttavia che tale processo deve essere basato su una serie di condizioni preliminari, quali:
i) la piena partecipazione del Parlamento europeo al dibattito interistituzionale sulla semplificazione e, in qualità di colegislatore, all'adozione della legislazione soggetta al "processo di semplificazione";
ii) una consultazione ampia e trasparente di tutte le parti interessate, ivi inclusi non solo gli Stati membri e le imprese ma anche le organizzazioni non governative;
iii) il miglioramento della generale trasparenza del processo normativo, in particolare aprendo al pubblico le riunioni del Consiglio in cui esso esercita la funzione legislativa;
2. si compiace dell'intenzione di ridurre gli oneri inutili per le PMI e di rafforzare l'uso delle tecnologie dell'informazione; ritiene che la semplificazione del contesto normativo dell'Unione europea dovrebbe mirare tra l'altro a rendere la legislazione più semplice e più efficace e pertanto maggiormente "orientata all'utente";
3. accoglie con favore l'impostazione della Commissione, che consiste nell'individuare le necessità di semplificazione dal punto di vista settoriale, nonché la proposta di utilizzare i metodi dell'abrogazione, della codificazione e della rifusione; mette tuttavia in guardia da un'analisi eccessivamente ristretta e puramente finanziaria e amministrativa dei costi e dei benefici della legislazione in questione; è convinto che qualsiasi valutazione ai fini della semplificazione debba tener conto in egual misura degli aspetti economici, sociali, ambientali e sanitari e non dovrebbe essere limitata a considerazioni a breve termine; ritiene che il processo di semplificazione non debba in alcun caso comportare un abbassamento degli standard della legislazione in vigore;
4. sottolinea che gli strumenti legislativi tradizionali devono continuare ad essere utilizzati di norma per conseguire gli obiettivi strategici fissati nei trattati; ritiene che l'uso dei metodi di regolamentazione alternativi, quali la coregolamentazione, possa rappresentare un'efficace integrazione delle misure legislative, laddove tali metodi permettano di conseguire miglioramenti di portata equivalente o superiore rispetto a quelli che potrebbero essere realizzati attraverso la legislazione; sottolinea che qualsiasi uso dei metodi di regolamentazione alternativi deve essere conforme all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"[1];
5. ritiene che il ricorso alla coregolamentazione comporti il rischio di ridurre la trasparenza e la responsabilità, a causa dell'esclusione dei rappresentanti eletti dal processo decisionale e della disuguaglianza dei diritti di partecipazione delle organizzazioni non governative e delle altre parti interessate; ritiene pertanto che la coregolamentazione, sotto forma di normazione, dovrebbe essere strettamente limitata alle misure di armonizzazione puramente tecniche;
6. ribadisce che qualsiasi ricorso alle competenze di esecuzione della Commissione ("comitatologia") richiede una completa revisione della decisione 1999/468/CE, al fine:
i) di garantire una maggiore trasparenza,
ii) di assicurare che qualsiasi conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione sia limitato alle misure di esecuzione e sia soggetto a una chiara definizione degli obiettivi, del contenuto, della portata e della durata della delega dei poteri,
iii) di garantire l'introduzione di una parità formale tra i poteri del Parlamento europeo e quelli del Consiglio per quanto riguarda il controllo di tali misure attraverso l'introduzione di adeguati meccanismi di richiamo o di clausole di limitazione temporale della validità ("sunset clauses");
7. appoggia il parere della Commissione secondo cui le clausole di revisione svolgono una funzione analoga a quella delle clausole di limitazione temporale della validità, presentando tuttavia un minor rischio di lacune legislative, e indica pertanto una chiara preferenza per le clausole di revisione rispetto alle clausole di limitazione temporale della validità;
8. non è convinto del merito della proposta di sostituire le direttive con regolamenti, visto che tale misura potrebbe causare problemi di esecuzione, in quanto i regolamenti non tengono conto delle condizioni amministrative o ambientali estremamente diverse a livello nazionale; teme di conseguenza che ciò potrebbe portare a una legislazione che rispecchierebbe il minimo comune denominatore piuttosto che il livello necessario per il conseguimento degli obiettivi prefissati; chiede pertanto che si proceda a un'attenta valutazione, caso per caso, dei vantaggi e degli svantaggi di tale misura, prima di proporre la sostituzione di una direttiva con un regolamento;
9. prende atto delle azioni previste dal Programma modulato di semplificazione della Commissione e si impegna a cooperare attivamente per il conseguimento dell'obiettivo della semplificazione degli atti legislativi in questione, se del caso nel contesto del prossimo processo legislativo;
10. si rammarica del ritiro di alcune proposte legislative, in particolare quelle concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, nonché la possibilità di applicare un'aliquota di accisa ridotta a taluni oli minerali contenenti biocarburanti e ai biocarburanti;
11. auspica che le diverse proposte di rifusione e di revisione della Commissione contribuiranno a migliorare il livello di sviluppo economico e sociale nell'Unione europea nel contesto della politica di sviluppo sostenibile, nonché il livello di protezione della salute dei consumatori e della qualità del loro ambiente, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del trattato.
PROCEDURA
Titolo |
Una strategia per la semplificazione del contesto normativo | |||||
Riferimenti |
||||||
Commissione competente per il merito |
JURI | |||||
Parere espresso da |
ENVI | |||||
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula |
| |||||
Relatore per parere |
Gyula Hegyi | |||||
Relatore per parere sostituito |
| |||||
Esame in commissione |
22.2.2006 |
|
|
|
| |
Approvazione |
22.2.2006 | |||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
45 0 0 | ||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Dorette Corbey, Avril Doyle, Jillian Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman | |||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
María del Pilar Ayuso González, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Jutta D. Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Miroslav Mikolášik, Robert Sturdy | |||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Miguel Angel Martínez Martínez | |||||
Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
| |||||
20.3.2006
PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI (*)
destinato alla commissione giuridica
sulla strategia di semplificazione del contesto normativo
Relatore per parere (*): Marie-Line Reynaud
(*) Cooperazione rafforzata tra commissioni - articolo 47 del regolamento
SUGGERIMENTI
La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
A. considerando che da oltre dieci anni sono all'ordine del giorno delle istituzioni iniziative di "semplificazione del contesto normativo" (semplificazione) con forme e orientamenti assai diversi,
B. considerando che nella sua comunicazione, del 25 ottobre 2005, dal titolo "Attuazione del programma comunitario di Lisbona: una strategia per la semplificazione del contesto normativo" (COM(2005)0535), la Commissione presenta la semplificazione, a giusto titolo, non come tecnica legislativa distinta dalla codificazione, dalla rifusione o dalla semplice abrogazione bensì come un'iniziativa globale comprendente tutti questi strumenti insieme, destinata a rendere le norme comunitarie e nazionali di più facile applicazione e dunque meno onerose,
C. considerando che tale iniziativa è, per la Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio, uno strumento al servizio della strategia di Lisbona,
D. considerando che una siffatta iniziativa presuppone uno stretto partenariato in materia tra le istituzione europee in primo luogo e tra queste ultime e le autorità nazionali in seguito,
E. considerando che le esperienze fatte dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento in materia di rifusione di testi legislativi sono state valutate recentemente in una relazione dei servizi giuridici delle tre istituzioni la quale ha evidenziato talune "malattie infantili", come pure taluni insegnamenti utili per il futuro[2],
F considerando che le iniziative di semplificazione avviate a seguito del lancio del secondo programma di semplificazione nel febbraio 2003, (COM(2003)0071) sono state di natura e portata quanto mai differenti, andando dalla revisione puntuale delle direttive al riaggiustamento normativo di un intero settore, cosa che rende difficile un'uniformazione dell'approccio procedurale,
1. ricorda che, pur essendo necessaria e auspicabile, la semplificazione non deve in alcun caso indurre a rimettere in causa le politiche adottate; di conseguenza, se si procede ad una modifica dell'acquis comunitario, anche di minore importanza, quest'ultima non può essere fatta al di fuori del controllo democratico, ma deve essere sottoposta al legislatore;
2. sottolinea che se in taluni settori si registra un eccesso di regolamentazione, ciò è dovuto in gran parte all'attività legislativa degli Stati membri e che di conseguenza, all'abrogazione di norme comunitarie deve seguire un'abrogazione delle corrispondenti disposizioni nazionali;
3. si stupisce che la questione della riforma dell'attuale sistema di delega della funzione normativa (sistema della "comitatologia") sia sollevata nella succitata comunicazione della Commissione solo brevemente ed incidentalmente[3], proprio mentre una siffatta riforma potrebbe contribuire considerevolmente alla semplificazione del diritto comunitario derivato, permettendo alla Commissione di adottare disposizioni attuative mediante procedure più rapide;
4. constata che il "tasso di successo" delle iniziative di semplificazione avviate a partire dal 2003 non è deludente e che la durata media delle procedure non è esagerata a fronte della complessità delle materie[4];
5. rileva nondimeno che il numero di iniziative di semplificazione avviate successivamente a tale data è stato molto limitato e che gli obiettivi di riduzione del volume dell'acquis comunitario inizialmente fissati sono tutt'altro che raggiunti;
6. rileva altresì che le procedure che disciplinano taluni strumenti utilizzati nel quadro della strategia di semplificazione, in particolare la procedura di rifusione, potrebbero essere precisati dal punto di vista delle competenze di ciascuna istituzione, onde evitare contenziosi procedurali e conseguenti blocchi; fa osservare che in tale contesto occorre preservare la totalità delle prerogative del Parlamento; ritiene che la commissione per gli affari costituzionali dovrebbe comunque prevedere metodi di lavoro che consentano ai deputati di esaminare efficacemente il processo di semplificazione;
7. si dichiara pronta a contribuire energicamente agli sforzi congiunti che restano da compiere da parte delle tre istituzioni per rilanciare il processo di semplificazione;
8. si impegna, per quanto la concerne, a riflettere sul miglioramento delle sue procedure e delle sue tecniche legislative interne onde accelerare i dossier "semplificazione" nel rispetto delle procedure previste dal diritto primario, nella fattispecie il trattato che istituisce la Comunità europea;
9. ritiene che una siffatta iniziativa debba prendere le mosse dall'analisi delle iniziative di semplificazione messe in cantiere dopo il 2003, analisi che potrebbe permettere, successivamente, di individuare possibilità di miglioramento delle tecniche e delle procedure applicate in seno al Parlamento;
10. incarica il suo Presidente di rinviare alla commissione competente, per esame, la questione delle eventuali modifiche da apportare al regolamento del Parlamento.
PROCEDURA
Titolo |
Strategia di semplificazione del contesto normativo | |||||
Riferimenti |
||||||
Commissione competente per il merito |
JURI | |||||
Parere espresso da |
AFCO | |||||
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula |
19.1.2006 | |||||
Relatore per parere |
Marie-Line Reynaud | |||||
Relatore per parere sostituito |
| |||||
Esame in commissione |
21.2.2006 |
|
|
|
| |
Approvazione |
20.3.2006 | |||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
14 0 0 | ||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Carlos Carnero González, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Panayiotis Demetriou, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ignasi Guardans Cambó, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Marie-Line Reynaud, Johannes Voggenhuber | |||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Georgios Papastamkos, Jacek Protasiewicz, Jacques Toubon | |||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
| |||||
Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
| |||||
- [1] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
- [2] Relazione di valutazione dell'applicazione dell'accordo interistituzionale per un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti giuridici, del 21 settembre 2005.
- [3] Al punto 3.d., in fine.
- [4] La Commissione segnala nella sua comunicazione di cui sopra, in una nota a piè di pagina 26, che "attualmente quindici proposte legislative di semplificazione sono ancora pendenti". Un aggiornamento da parte dei servizi, attualmente in corso, dimostrerà che oltre la metà sono già approvate o in procinto di esserlo.
PROCEDURA
Titolo |
Una strategia per la semplificazione del contesto normativo |
||||||||||||
Numero di procedura |
|||||||||||||
Commissione competente per il merito |
JURI |
||||||||||||
Commissione(i) competente(i) per parere |
AFET 19.1.2006 |
DEVE 19.1.2006 |
INTA 19.1.2006 |
BUDG 19.1.2006 |
CONT 19.1.2006 | ||||||||
|
ECON 19.1.2006 |
EMPL 19.1.2006 |
ENVI 19.1.2006 |
ITRE 19.1.2006 |
IMCO 19.1.2006 | ||||||||
|
TRAN 19.1.2006 |
REGI 19.1.2006 |
AGRI 19.1.2006 |
PECH 19.1.2006 |
CULT 19.1.2006 | ||||||||
|
LIBE 19.1.2006 |
FEMM 19.1.2006 |
PETI 19.1.2006 |
|
| ||||||||
Pareri non espressi |
AFET 23.1.2006 |
DEVE 25.1.2006 |
INTA 23.11.2006 |
BUDG 16.3.2006 |
CONT 22.2.2006 |
||||||||
|
EMPL 1.2.2006 |
ITRE 26.1.2006 |
IMCO 30.1.2006 |
TRAN 24.1.2006 |
REGI 31.1.2006 |
||||||||
|
AGRI 26.1.2006 |
PECH 31.1.2006 |
CULT 23.1.2006 |
LIBE 16.3.2006 |
FEMM 24.1.2006 |
||||||||
|
PETI 16.3.2006 |
|
|
|
|
||||||||
Cooperazione rafforzata |
AFCO |
|
|
|
|
||||||||
Relatore(i) |
Giuseppe Gargani |
|
|||||||||||
Relatore(i) sostituito(i) |
|
|
|||||||||||
Esame in commissione |
30.1.2006 |
23.2.2006 |
21.3.2006 |
|
|
||||||||
Approvazione |
21.3.2006 |
||||||||||||
Esito della votazione finale |
+ : – : 0 : |
19 0 0 |
|||||||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Maria Berger, Rosa Díez González, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Gabriele Hildegard Stauner, Andrzej Jan Szejna, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka |
||||||||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Jean-Paul Gauzès, Marie Panayotopoulos-Cassiotou |
||||||||||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
|
||||||||||||
Deposito |
23.3.2006 |
|
|||||||||||
Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
... |
||||||||||||