RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari
29.3.2006 - (9858/3/2005 – C6‑0018/2006 – 2003/0165(COD)) - ***II
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatrice: Adriana Poli Bortone
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari
(9858/3/2005 – C6‑0018/2006 – 2003/0165(COD))
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione comune del Consiglio (9858/3/2005 – C6‑0018/2006),
– vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0424)[2],
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6‑0122/2006),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione comune del Consiglio | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando 1 | |
(1) Vi è un numero crescente di alimenti etichettati e pubblicizzati nella Comunità recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute. Per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e facilitare le loro scelte, i prodotti immessi sul mercato devono essere sicuri e adeguatamente etichettati. |
(1) Vi é un numero crescente di alimenti etichettati e pubblicizzati nella Comunità recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute. Premesso che una dieta sana, varia ed equilibrata costituisce un presupposto per una buona salute e che i prodotti presi separatamente hanno un'importanza relativa rispetto all'insieme dell'alimentazione, per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e facilitare le loro scelte, i prodotti immessi sul mercato devono essere sicuri e adeguatamente etichettati. |
Emendamento 2 Considerando 4 | |
(4) Il presente regolamento si dovrebbe applicare a tutte le indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, compresa tra l'altro la pubblicità generica di prodotti alimentari e le campagne promozionali quali quelle appoggiate in toto o in parte da autorità pubbliche. Esso non si dovrebbe applicare alle indicazioni che figurano in comunicazioni non commerciali, quali gli orientamenti o i consigli dietetici espressi da autorità e organi della sanità pubblica, né a comunicazioni e informazioni non commerciali riportate nella stampa e in pubblicazioni scientifiche. Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai marchi e alle altre denominazioni commerciali che possono essere interpretati come indicazioni nutrizionali o sulla salute. |
(4) Il presente regolamento si dovrebbe applicare a tutte le indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, compresa tra l'altro la pubblicità generica di prodotti alimentari e le campagne promozionali quali quelle appoggiate in toto o in parte da autorità pubbliche. Esso non si dovrebbe applicare alle indicazioni che figurano in comunicazioni non commerciali, quali gli orientamenti o i consigli dietetici espressi da autorità e organi della sanità pubblica, né a comunicazioni e informazioni non commerciali riportate nella stampa e in pubblicazioni scientifiche. Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi alle denominazioni commerciali che possono essere interpretati come indicazioni nutrizionali o sulla salute. |
Motivazione | |
I marchi sono già disciplinati da una legislazione distinta e devono quindi essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento. | |
Emendamento 3 Considerando 5 bis (nuovo) | |
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(5 bis) Sussiste un legame fra assunzione di alimenti e salute. I consumatori hanno sempre più bisogno di informazioni affidabili e obiettive sulla qualità e il valore nutrizionale degli alimenti che consumano. In diversi Stati membri si utilizzano simboli che contrassegnano la qualità o il profilo del prodotto alimentare ("signposting"). Tali simboli aiutano il consumatore ad operare scelte sane. Il presente regolamento non vieta il mantenimento dei simboli di indicazione qualitativa impiegati negli Stati membri. Per evitare confusione tra i consumatori a causa della pluralità di simboli utilizzati da produttori, supermercati, associazioni di consumatori o autorità nazionali, è auspicabile elaborare entro tempi ragionevoli un'indicazione di qualità a livello europeo, che sia affidabile e dia garanzie ai consumatori. |
Motivazione | |
Nella posizione comune, la definizione di indicazione nutrizionale riporta l'espressione "proprietà nutrizionali benefiche", per assicurare che il presente regolamento non osti all'applicazione di un sistema di signposting. E' opportuno che tale finalità sia resa esplicita. | |
Emendamento 4 Considerando 9 | |
(9) Gli alimenti promossi mediante indicazioni possono essere percepiti dal consumatore come portatori di un vantaggio nutrizionale, fisiologico o per la salute in generale rispetto ad altri prodotti simili o diversi ai quali tali sostanze nutritive e altre sostanze non sono aggiunte. Ciò può incoraggiare i consumatori a compiere scelte che influenzano direttamente la loro assunzione complessiva delle singole sostanze nutritive o di altro tipo in modo contrario ai pareri scientifici in materia. Per contrastare questo potenziale effetto indesiderato, è opportuno imporre talune restrizioni per quanto riguarda i prodotti recanti indicazioni. In questo contesto, fattori come la presenza di determinate sostanze, ad esempio il contenuto di alcol o il profilo nutrizionale del prodotto, sono criteri appropriati per determinare se il prodotto stesso possa recare indicazioni. Avvalersi di tali criteri a livello nazionale, benché giustificato per consentire ai consumatori di compiere scelte nutrizionali informate, rischia di creare ostacoli al commercio intracomunitario e dovrebbe quindi essere armonizzato a livello comunitario. |
(9) Gli alimenti promossi mediante indicazioni possono essere percepiti dal consumatore come portatori di un vantaggio nutrizionale, fisiologico o per la salute in generale rispetto ad altri prodotti simili o diversi ai quali tali sostanze nutritive e altre sostanze non sono aggiunte. Ciò può incoraggiare i consumatori a compiere scelte che influenzano direttamente la loro assunzione complessiva delle singole sostanze nutritive o di altro tipo in modo contrario ai pareri scientifici in materia. Per contrastare questo potenziale effetto indesiderato, è opportuno imporre talune restrizioni per quanto riguarda i prodotti recanti indicazioni. In questo contesto, fattori come la presenza di determinate sostanze la cui assunzione potrebbe determinare un significativo squilibrio nel fabbisogno dietetico quotidiano o il cui abuso potrebbe portare ad un danno alla salute dell'individuo sono criteri appropriati per determinare se il prodotto stesso possa recare indicazioni. Avvalersi di tali criteri a livello nazionale, benché giustificato per consentire ai consumatori di compiere scelte nutrizionali informate, rischia di creare ostacoli al commercio intracomunitario e dovrebbe quindi essere armonizzato a livello comunitario. |
Motivazione | |
Sembra inappropriato indicare un solo elemento che può causare squilibrio nella dieta. Piuttosto sembra più utile indicare genericamente tutti gli elementi nutrizionali che possono avere un effetto dannoso sulla salute. | |
Emendamento 5 Considerando 16 | |
(16) La fondatezza scientifica dovrebbe essere l'aspetto principale di cui tenere conto nell'utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute, e gli operatori del settore alimentare che fanno uso di indicazioni dovrebbero giustificarle. |
(16) La fondatezza scientifica dovrebbe essere l'aspetto principale di cui tenere conto nell'utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute, e gli operatori del settore alimentare che fanno uso di indicazioni dovrebbero giustificarle. Devono tuttavia essere previste deroghe specifiche per le PMI. |
Motivazione | |
È importante che il regolamento segua un approccio più proporzionato per tenere conto delle difficoltà amministrative e finanziarie cui le PMI possono confrontarsi, senza tuttavia compromettere la sicurezza dei prodotti. | |
Emendamento 6 Considerando 24 | |
(24) In considerazione della direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, la quale vieta, nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti di cui tratta, ogni riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti al loro impiego, si ritiene opportuno estendere questa restrizione a tutti gli alimenti. |
(24) In considerazione della direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, la quale vieta, nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti di cui tratta, ogni riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti al loro impiego, si ritiene opportuno estendere questa restrizione a tutti gli alimenti. Per i prodotti alimentari non specificamente concepiti per il controllo del peso, ma la cui commercializzazione fa riferimento a una riduzione dello stimolo della fame o a un maggior senso di sazietà, tali indicazioni dovrebbero avere un fondamento scientifico. |
Motivazione | |
Si riprende quanto approvato in prima lettura dal Parlamento per disciplinare anche le affermazioni sugli effetti benefici in termini di riduzione di peso di alimenti non specificamente dietetici. | |
Emendamento 7 Considerando 27 | |
(27) Una dieta varia ed equilibrata è una premessa necessaria per una buona salute e i singoli prodotti hanno un’importanza relativa nel contesto generale del regime alimentare. Inoltre, la dieta è uno dei tanti fattori che influenzano l’insorgere di determinate malattie umane. Altri fattori, come l’età, la predisposizione genetica, il livello dell’attività fisica, il consumo di tabacco e altre sostanze che provocano assuefazione, l’esposizione ambientale e lo stress possono influenzare l’insorgere delle malattie. Pertanto, l’apposizione di indicazioni riguardanti la riduzione di un rischio di malattia dovrebbe essere sottoposta a condizioni specifiche. |
(27) Premesso che l’insorgere di determinate malattie umane oltre che dall'età, la predisposizione genetica, il livello dell’attività fisica, il consumo di tabacco e altre sostanze che provocano assuefazione, l’esposizione ambientale e lo stress, può essere determinato anche da una dieta errata, l’apposizione di indicazioni riguardanti la riduzione di un rischio di malattia sui prodotti alimentari dovrebbe essere sottoposta a condizioni specifiche. |
Motivazione | |
Il riferimento all'importanza di una dieta bilanciata è stato inserito nel considerando 1 come principio generale su cui basare l'intero regolamento. Il presente emendamento precisa che le indicazioni nutrizionali devono essere specificamente regolamentati per l'incidenza che ha la dieta sulla salute umana. | |
Emendamento 8 Considerando 27 bis (nuovo) | |
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(27 bis) Il presente regolamento deve applicarsi nel rispetto delle diverse abitudini alimentari, dei prodotti tradizionali e delle culture gastronomiche degli Stati membri, e delle loro regioni, che costituiscono un patrimonio da rispettare e conservare. |
Motivazione | |
Il presente emendamento ribadisce l'importanza della cultura gastronomica europea come già proposto in prima lettura. | |
Emendamento 9 Considerando 28 | |
(28) Al fine di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori nello scegliere una dieta sana, la formulazione e la presentazione di tali indicazioni dovrebbero essere prese in considerazione nel parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare e nella successiva procedura di autorizzazione. |
(28) Al fine di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori nello scegliere una dieta sana, la formulazione e la presentazione di tali indicazioni dovrebbero essere prese in considerazione nel parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare e nella successiva procedura. |
Emendamento 10 Considerando 33 | |
(33) È necessario adottare opportune misure transitorie per consentire agli operatori del settore alimentare, di adeguarsi ai requisiti del presente regolamento. |
(33) È necessario adottare opportune misure transitorie per consentire agli operatori del settore alimentare, in particolare alle PMI, di adeguarsi ai requisiti del presente regolamento. |
Motivazione | |
Le piccole e medie imprese devono essere sostenute nell'adeguamento al regolamento. | |
Emendamento 11 Considerando 34 bis (nuovo) | |
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(34 bis) E' opportuno predisporre al momento opportuno una campagna generale di informazione sulle questioni nutrizionali e sull'importanza di adottare sane abitudini alimentari. |
Motivazione | |
Per valutare appieno le informazioni nutrizionali contenute nelle etichette, il consumatore dovrebbe essere informato con opportune campagne sul significato delle stesse nonché sul fabbisogno energetico giornaliero consigliato per le diverse categorie di consumatori. | |
Emendamento 12 Articolo 1, paragrafo 2, comma 1 | |
1. Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell'etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale, compresi quelli commercializzati senza imballaggio o offerti alla rinfusa. |
1. Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell'etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale, compresi i prodotti importati. Esso non si applica tuttavia ai prodotti alimentari offerti al consumatore senza imballaggio o che vengono imballati solo al punto di vendita (prodotti freschi quali, ad esempio, frutta, verdure o pane). |
Motivazione | |
Per analogia alla direttiva 2000/13/CE del 20 marzo 2000, i prodotti alimentari non imballati e i prodotti freschi quali la frutta, le verdure o il pane devono essere esclusi dal campo di applicazione del regolamento. |
Imporre al piccolo dettagliante o al venditore di merce cosiddetta "sfusa" le disposizioni di cui al presente regolamento sembra un provvedimento troppo restrittivo e che rischia di rivelarsi inapplicabile.
Invece, per salvaguardare la competitività dell'industria europea nei confronti delle importazioni dai paesi terzi, occorre che tale regolamento si applichi anche a tutti i prodotti importati per non svantaggiare i produttori europei. L'emendamento riprende numerosi emendamenti approvati in prima lettura agli articoli 13-14-15-16-17.
Emendamento 13 Articolo 1, paragrafo 3 | |
3. Un marchio, denominazione commerciale o denominazione di fantasia riportato sull'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto alimentare che può essere interpretato come indicazione nutrizionale o sulla salute può essere utilizzato senza essere soggetto alle procedure di autorizzazione previste dal presente regolamento a condizione che l'etichettatura, presentazione o pubblicità rechino anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute conforme alle disposizioni del presente regolamento. |
3. Il presente regolamento non si applica ai marchi d'impresa che sono conformi alle disposizioni della direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa1, e del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario2.
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________ 1 GU L 40, dell'11.2.1989, pag. 1, modificata dalla decisione 92/10/CEE (GU L 6, dell'11.1.1992, pag. 35). 2 GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 422/2004 (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1). |
Motivazione | |
L'inclusione dei marchi d'impresa nell'ambito di applicazione del presente regolamento darebbe origine a una notevole incertezza del diritto e porrebbe in una situazione di svantaggio i proprietari di marchi registrati che talvolta dipendono notevolmente dal riconoscimento del nome commerciale. | |
Emendamento 14 Articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo) | |
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3 bis. Inoltre i marchi generici che sono tradizionalmente impiegati per indicare una proprietà di una categoria di prodotti alimentari o bevande che potrebbe comportare effetti sulla salute, quali digestivi o pastiglie per la tosse, dovrebbero essere esentate dall'applicazione del presente regolamento. |
Emendamento 15 Articolo 1, paragrafo 4 bis (nuovo) | |
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4. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni specifiche riguardanti gli alimenti per particolari usi nutrizionali e quelle relative agli integratori alimentari definite dalla legislazione comunitaria. |
Motivazione | |
Si riprende l'articolo 1, paragrafo 4 della prima lettura del Parlamento. | |
Onde evitare ogni incertezza circa l'inclusione o meno degli integratori alimentari nel campo di applicazione del regolamento in esame, essi dovrebbero essere espressamente menzionati all'articolo 1. | |
Emendamento 16 Articolo 4, paragrafo 1 | |
1. Entro .... *, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, stabilisce i profili nutrizionali specifici e le condizioni, comprese le esenzioni, da rispettare per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute per gli alimenti e/o loro categorie. |
1. Entro …* la Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, stabilisce i profili nutrizionali specifici, comprese le esenzioni, che devono essere rispettati dagli alimenti o da talune loro categorie per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute nonché le condizioni concernenti l'uso di indicazioni nutrizionali o sulla salute per alimenti o categorie di alimenti per quanto riguarda i profili nutrizionali. |
I profili nutrizionali definiti per gli alimenti e/o loro categorie e le condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute per gli alimenti e/o loro categorie in considerazione dei loro profili nutrizionali sono elaborati tenendo conto, in particolare: |
I profili nutrizionali per gli alimenti e/o loro categorie sono elaborati tenendo conto, in particolare: |
a) delle quantità di determinate sostanze nutritive e di altro tipo contenute nel prodotto alimentare, quali grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale/sodio; |
a) delle quantità di determinate sostanze nutritive e di altro tipo contenute nel prodotto alimentare, quali grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale/sodio; |
b) del ruolo e dell'importanza dell'alimento (o delle categorie di alimenti) nella dieta della popolazione in genere o, se del caso, di certi gruppi a rischio, compresi i bambini; |
b) del ruolo e dell'importanza dell'alimento (o delle categorie di alimenti) e del loro contributo alla dieta della popolazione in genere (in relazione al consumo quotidiano) o, se del caso, di certi gruppi a rischio, compresi i bambini. Occorre tenere debitamente conto degli gli usi alimentari e dei modelli di consumo nei vari Stati membri; |
c) della composizione nutrizionale globale dell'alimento e della presenza di sostanze nutritive il cui effetto sulla salute sia stato scientificamente riconosciuto. |
c) della composizione nutrizionale globale dell'alimento e della presenza di sostanze nutritive il cui effetto sulla salute sia stato scientificamente riconosciuto. |
I profili nutrizionali sono basati sulle conoscenze scientifiche in materia di dieta, nutrizione e rapporto di queste ultime con la salute. |
I profili nutrizionali sono basati sulle conoscenze scientifiche in materia di dieta, nutrizione e rapporto di queste ultime con la salute. |
Nel determinare i profili nutrizionali, la Commissione chiede all'Autorità di fornire, entro 12 mesi, un pertinente parere scientifico riguardante in particolare i punti seguenti: |
Nel determinare i profili nutrizionali, la Commissione chiede all'Autorità di fornire, entro 12 mesi, un pertinente parere scientifico riguardante in particolare i punti seguenti: |
i) necessità di stabilire profili per gli alimenti in generale e/o per le loro categorie; |
i) necessità di stabilire profili per gli alimenti in generale e/o per le loro categorie; |
ii) scelta e dosaggio delle sostanze nutritive da prendere in considerazione; |
ii) scelta e dosaggio delle sostanze nutritive da prendere in considerazione; |
iii) scelta di quantitativi/basi di riferimento per i profili; |
iii) scelta di quantitativi/basi di riferimento per i profili; |
iv) metodo di calcolo dei profili e |
iv) metodo di calcolo dei profili e |
v) prova del sistema proposto. |
v) fattibilità e prova del sistema proposto. |
Nel determinare i profili nutrizionali, la Commissione procede a consultazioni con le parti interessate, in particolare gli operatori del settore alimentare e le associazioni dei consumatori. |
Nel determinare i profili nutrizionali, la Commissione procede a consultazioni con le parti interessate, in particolare gli operatori del settore alimentare e le associazioni dei consumatori. Viene conferita particolare attenzione alle PMI. |
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Entro 3 mesi dalla data di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla fattibilità dei profili nutrizionali elaborati e dei relativi dati scientifici. |
I profili nutrizionali e le loro condizioni di uso sono aggiornati per tener conto degli sviluppi scientifici in materia secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. |
I profili nutrizionali e le loro condizioni di uso sono aggiornati per tener conto degli sviluppi scientifici in materia secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2 previa consultazione delle parti interessate. |
Motivazione | |
Emendamento volto a raggiungere un compromesso con il Consiglio. | |
È importante prestare attenzione alle PMI e agli usi alimentari dei diversi Stati membri. | |
Emendamento 17 Articolo 4, paragrafo 2 | |
2. In deroga al paragrafo 1, le indicazioni nutrizionali relative alla riduzione di grassi, grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale/sodio sono consentite, senza fare riferimento a un profilo per una o più sostanze nutritive per cui viene data l'indicazione, purché risultino conformi alle condizioni del presente regolamento. |
2. In deroga al paragrafo 1, le indicazioni nutrizionali sono consentite, purché facciano anche riferimento alle sostanze nutritive che non rispondono al profilo nutrizionale. Tali informazioni hanno carattere fattuale e non discriminatorio e sono chiaramente visibili per il consumatore. |
Motivazione | |
Le indicazioni dovrebbero essere ammissibili anche qualora vi sia un elemento che non risponde al profilo nutrizionale. L'obbligo supplementare di fornire informazioni nutrizionali consentirebbe ai consumatori di effettuare una scelta informata. Occorre tenere conto dei dettagli della presentazione a seguito dell'assolvimento del compito dell'Autorità e nel contesto della revisione della direttiva 90/496/CE relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari. | |
Emendamento 18 Articolo 4, paragrafo 3 | |
3. Le bevande contenenti più dell'1,2% in volume di alcol non possono recare: |
3. Le bevande contenenti più dell'1,2% in volume di alcol non possono recare indicazioni sulla salute, a meno che sostengano i messaggi della Comunità o dell'Autorità nazionale circa i pericoli dell'abuso di alcol. |
a) indicazioni sulla salute; |
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b) indicazioni nutrizionali diverse da quelle relative a una riduzione nel contenuto alcolico o energetico. |
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Motivazione | |
La definizione di indicazione sulla salute potrebbe applicarsi a qualsiasi messaggio sull'alcool e sulla salute, il che potrebbe pregiudicare le avvertenze sulla salute. Occorre pertanto precisare tale situazione. | |
La soppressione del punto (b) del comma 3 dell'articolo 4 comporta che le indicazioni nutrizionali non siano proibite riguardo alle bevande alcoliche. | |
Emendamento 19 Articolo 4, paragrafo 4 | |
4. In mancanza di norme comunitarie specifiche sulle indicazioni nutrizionali riguardanti la riduzione o l'assenza di contenuto alcolico o energetico in bevande che di norma contengono alcol, possono essere applicate norme nazionali pertinenti ai sensi delle disposizioni del trattato. |
4. In mancanza di norme comunitarie specifiche sulle indicazioni nutrizionali riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione o l'assenza di contenuto alcolico o energetico in bevande che di norma contengono alcol, possono essere applicate norme nazionali pertinenti ai sensi delle disposizioni del trattato. |
Emendamento 20 Articolo 4, paragrafo 5 | |
5. Gli alimenti o le categorie di alimenti diversi da quelli di cui al paragrafo 3 per i quali le indicazioni nutrizionali o sulla salute devono essere limitate o vietate possono essere determinati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2 e alla luce di prove scientifiche. |
soppresso |
Emendamento 21 Articolo 4, paragrafo 5 bis (nuovo) | |
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5 bis. L'Autorità fornisce alle PMI, se del caso, informazioni e orientamenti generali per consigliarle sul miglioramento del contenuto nutrizionale dei loro prodotti, consentendo loro in tal modo di rispettare i profili nutrizionali stabiliti ai sensi delle disposizioni del presente articolo. |
Motivazione | |
È importante prestare attenzione alle esigenze e alle preoccupazioni delle PMI. | |
Emendamento 22 Articolo 5, paragrafo 1 | |
1. L'impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se sono rispettate le seguenti condizioni: |
1. L'impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se sono rispettate le seguenti condizioni: |
si è dimostrato che la presenza, l'assenza o il contenuto ridotto in un alimento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di dati scientifici generalmente accettati; |
si è dimostrato che la presenza, l'assenza o il contenuto ridotto in un alimento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di conoscenze scientifiche generalmente accettate; |
b) la sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione: |
b) la sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione: |
i) è contenuta nel prodotto finale in una quantità significativa ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, in quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di dati scientifici generalmente accettati, o |
i) è contenuta nel prodotto finale in una quantità significativa ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, in quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di conoscenze scientifiche generalmente accettate, o |
ii) non è presente o è presente in quantità ridotta, in modo da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di dati scientifici generalmente accettati; |
ii) non è presente o è presente in quantità ridotta, in modo da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di conoscenze scientifiche generalmente accettate; |
c) se del caso, la sostanza nutritiva o di altro tipo per la quale è fornita l'indicazione si trova in una forma utilizzabile dall'organismo; |
c) se del caso, la sostanza nutritiva o di altro tipo per la quale è fornita l'indicazione si trova in una forma utilizzabile dall'organismo; |
la quantità del prodotto tale da poter essere ragionevolmente consumata fornisce una quantità significativa della sostanza nutritiva o di altro tipo cui si riferisce l'indicazione, ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, una quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di dati scientifici generalmente accettati; |
la quantità del prodotto tale da poter essere ragionevolmente consumata fornisce una quantità significativa della sostanza nutritiva o di altro tipo cui si riferisce l'indicazione, ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, una quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di conoscenze scientifiche generalmente accettate; |
e) conformità con le condizioni specifiche di cui al capo III o IV, secondo il caso. |
e) conformità con le condizioni specifiche di cui al capo III o IV, secondo il caso. |
Motivazione | |
L'espressione "dati scientifici generalmente accettati" non è stata definita. Occorre fare riferimento alle questioni della scienza del consenso e della scienza emergente per poter impiegare le indicazioni sui vantaggi per la salute in una fase iniziale del processo di scoperta, utilizzando un linguaggio ed una terminologia adeguati ("potrebbe", "può", "probabile", possibile", ecc.). L'espressione "conoscenze scientifiche generalmente accettate" ne tiene conto, nello spirito dell'emendamento 30 della prima lettura. | |
Emendamento 23 Articolo 6, paragrafo 1 | |
1. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate su dati scientifici generalmente accettati. |
1. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate e sostanziate sullo stato delle conoscenze scientifiche generalmente accettate. |
Emendamento 24 Articolo 8 | |
1. Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate nell'allegato e conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento. |
1. Fatto salvo il paragrafo 1 bis, le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se sono conformi al presente regolamento e rispettano le condizioni stabilite dall'allegato. |
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1 bis. Le indicazioni dello stato nutrizionale di un alimento, incluso il logotipo, possono essere consentite negli Stati membri purché siano conformi alle linee direttrici o alle norme stabilite dalle autorità nazionali ed aiutino i consumatori ad effettuare scelte volte ad un regime alimentare sano. |
2. Le modifiche dell'allegato sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2 e, se del caso, previa consultazione dell'Autorità. |
2. Le modifiche dell'allegato sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2 e, se del caso, previa consultazione dell'Autorità e con la partecipazione di associazioni di consumatori per valutare la percezione e la comprensione delle indicazioni in questione. |
Emendamento 25 Articolo 10, paragrafo 3 | |
3. Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14. |
3. Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14 o nell'allegato. |
Emendamento 26 Articolo 11 | |
In mancanza di norme comunitarie specifiche relative a raccomandazioni o avalli da parte di associazioni mediche nazionali o di associazioni di volontariato si possono applicare le pertinenti norme nazionali conformemente alle disposizioni del trattato. |
In mancanza di norme comunitarie specifiche relative a raccomandazioni o avalli da parte di operatori sanitari e associazioni nutrizionali/dietetiche nazionali o di associazioni di volontariato si possono applicare le pertinenti norme nazionali conformemente alle disposizioni del trattato. |
Motivazione | |
Raccomandazioni utili ai consumatori per quanto riguarda le diete, gli alimenti e la salute possono essere formulate anche da operatori sanitari debitamente qualificati come infermieri, dentisti e farmacisti, nonché da nutrizionisti e dietisti debitamente qualificati. La proposta originale della Commissione non prevedeva che gli avalli fossero disciplinati conformemente alle norme nazionali. Il testo della posizione comune è pertanto interamente nuovo. In prima lettura il Parlamento ha riconosciuto gli avalli forniti da operatori sanitari. | |
Emendamento 27 Articolo 12, lettere b) e c) | |
b) indicazioni che fanno riferimento alla percentuale o all'entità della perdita di peso; |
b) indicazioni che fanno riferimento alla percentuale o all'entità della perdita di peso, a meno che non siano scientificamente fondate; |
c) indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario e altre associazioni non contemplate dall'articolo 11. |
c) indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario e altre associazioni non contemplate dall'articolo 11, a meno che non siano scientificamente fondate; |
(Ripristina l'emendamento 42 della prima lettura) | |
Motivazione | |
Le restrizioni relative all'uso di indicazioni sulla salute devono basarsi su criteri scientifici. | |
Emendamento 28 Articolo 12, lettera c bis) (nuova) | |
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c bis) le indicazioni destinate esclusivamente ai bambini, a meno che non siano scientificamente fondate. |
Motivazione | |
E' opportuno tutelare la salute dei soggetti meno difesi e quindi più a rischio. | |
Emendamento 29 Articolo 13 | |
1. Le indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento ai seguenti elementi: |
1. Le indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento ai seguenti elementi: |
a) il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo, o |
a) il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo, o |
b) funzioni psicologiche e comportamentali, o |
b) funzioni psicologiche e comportamentali, o |
c) fatta salva la direttiva 96/8/CE, il dimagrimento o il controllo del peso oppure la riduzione dello stimolo della fame o un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell'energia apportata dal regime alimentare, |
c) fatta salva la direttiva 96/8/CE, il dimagrimento o il controllo del peso oppure la riduzione dello stimolo della fame o un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell'energia apportata dal regime alimentare, |
che sono incluse nell'elenco di cui al paragrafo 3 possono essere fornite senza essere oggetto della procedura di autorizzazione di cui agli articoli da 15 a 18, purché siano: |
che sono basate sull'elenco di cui al paragrafo 3 possono essere fornite senza essere oggetto delle procedure di cui agli articoli da 15 a 18, purché siano: |
basate su dati scientifici generalmente accettati e |
basate su conoscenze scientifiche generalmente accettate e |
ii) ben comprese dal consumatore medio. |
ii) ben comprese dal consumatore medio. |
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elenchi delle indicazioni di cui al paragrafo 1 entro ... *, corredati delle relative condizioni applicabili e dei riferimenti alla fondatezza scientifica pertinente. |
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elenchi delle indicazioni di cui al paragrafo 1 entro ... *, corredati delle relative condizioni applicabili e dei riferimenti alla fondatezza scientifica pertinente. |
3. Previa consultazione dell'Autorità, entro ... * la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, l'elenco comunitario delle indicazioni consentite di cui al paragrafo 1 e tutte le condizioni necessarie per il loro impiego. |
3. Previa consultazione dell'Autorità, entro ... * * la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, l'elenco comunitario delle indicazioni consentite di cui al paragrafo 1 e tutte le condizioni necessarie per il loro impiego. |
4. Qualsiasi modifica apportata all'elenco di cui al paragrafo 3 basata su dati scientifici generalmente accettati è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, previa consultazione dell'Autorità, su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro. |
4. Qualsiasi modifica apportata all'elenco di cui al paragrafo 3 basata su conoscenze scientifiche generalmente accettate è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, previa consultazione dell'Autorità, su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro. |
5. Qualsiasi inserimento di indicazioni nell'elenco di cui al paragrafo 3 basate su dati scientifici recenti e/o che includono una richiesta di protezione di dati riservati è adottato secondo la procedura di cui agli articoli da 15 a 18. |
5. Qualsiasi inserimento di indicazioni nell'elenco di cui al paragrafo 3 basate su conoscenze scientifiche recenti e/o che includono una richiesta di protezione di dati riservati è adottato secondo la procedura di cui agli articoli da 15 a 18. |
___________________ * GU: l'ultimo giorno del mese di entrata in vigore del presente regolamento più un anno. |
____________________ * GU: l'ultimo giorno del mese di entrata in vigore del presente regolamento più sei mesi. |
* * GU: L'ultimo giorno del mese di entrata in vigore del presente regolamento più tre anni. |
* * GU: l'ultimo giorno del mese di entrata in vigore del presente regolamento più due anni. |
Motivazione | |
L'emendamento sostituisce il termine "dati" con il termine "conoscenze", in sintonia con gli emendamenti proposti agli articoli 5 e 6. | |
Per consentire alle PMI di ottenere un accesso più rapido all'elenco di indicazioni consentite che possono essere impiegate senza espletare la procedura di autorizzazione, è necessario accorciare i termini per la compilazione dell'elenco. I due emendamenti proposti mirano ad abbreviare a 2 anni il calendario dell'elaborazione dell'elenco delle indicazioni consentite. | |
Emendamento 30 Articolo 13, paragrafo 5 bis (nuovo) | |
|
5 bis. Le indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e da quelle riguardanti lo sviluppo e la salute dei bambini, che non sono coperte dal paragrafo 1, possono essere fornite previa registrazione secondo la procedura di cui all'articolo 17 bis. |
Motivazione | |
L'obiettivo principale del presente emendamento è prevedere una procedura più rapida (solo 6 mesi) lasciando tutto il tempo alla valutazione scientifica dell'EFSA. È questo l'unico modo per garantire al consumatore che, abbreviando il periodo, la qualità della valutazione non ne risenta. Qualora l'EFSA ritenga che l'indicazione possa non essere scientificamente fondata, si applica la procedura di "autorizzazione", con intervento della Commissione e attivazione della procedura di comitato. | |
È essenziale esaminare con la massima attenzione e precisione tutte le indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini nonché quelle riguardanti la riduzione del rischio di malattia. | |
Emendamento 31 Article 14, titolo e paragrafo 1 | |
Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia |
Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia e indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini |
1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2000/13/CE, le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia possono essere fornite qualora ne sia stato autorizzato, secondo la procedura di cui agli articoli da 15 a 18 del presente regolamento, l'inserimento in un elenco comunitario di tali indicazioni consentite unitamente a tutte le condizioni necessarie per il loro impiego. |
1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2000/13/CE, le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia e quelle che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini possono essere fornite qualora ne sia stato autorizzato, secondo la procedura di cui agli articoli da 15 a 18 del presente regolamento, l'inserimento in un elenco comunitario di tali indicazioni consentite unitamente a tutte le condizioni necessarie per il loro impiego. |
Motivazione | |
È essenziale esaminare con la massima attenzione e precisione tutte le indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini nonché quelle riguardanti la riduzione del rischio di malattia. | |
Emendamento 32 Articolo 15, paragrafo 3 bis (nuovo) | |
|
3 bis. Alle PMI è concesso un sostegno particolare nella preparazione dei fascicoli. |
Motivazione | |
Le PMI non devono essere penalizzate dall'applicazione del nuovo sistema. | |
Emendamento 33 Articolo 16, paragrafo 1 | |
1. Nel formulare il parere, l'Autorità si sforza di rispettare un termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda valida. Detto termine è prorogato qualora l'Autorità chieda al richiedente ulteriori informazioni a norma del paragrafo 2. |
1. Nel formulare il parere, l'Autorità rispetta un termine di quattro mesi dalla data di ricevimento della domanda valida. Detto termine è prorogato di due mesi qualora l'Autorità chieda al richiedente ulteriori informazioni a norma del paragrafo 2. |
Motivazione | |
L'emendamento restringe i termini per il parere dell'EFSA nel quadro della procedura di autorizzazione, in considerazione del fatto che il processo deve rispondere alle esigenze di proporzionalità e di protezione dei consumatori. | |
Emendamento 34 Articolo 16, paragrafo 2 | |
2. Se del caso, l'Autorità, o una delle competenti autorità nazionali per suo tramite, può chiedere al richiedente di completare i dettagli che corredano la domanda entro una data scadenza. |
2. Se del caso, l'Autorità, o una delle competenti autorità nazionali per suo tramite, può chiedere al richiedente di completare i dettagli che corredano la domanda entro una data scadenza. Il richiedente può contattare direttamente il panel di esperti dell'Autorità e ha anche il diritto di essere ascoltato e di fornire informazioni complementari per il fascicolo. |
Emendamento 35 Articolo 16, paragrafo 3 | |
3. Per elaborare il parere, l'Autorità: |
3. Per elaborare il parere, l'Autorità si accerta: |
a) si accerta che la formulazione proposta per l'indicazione sulla salute sia basata su dati scientifici; |
a) che l'indicazione sulla salute sia basata su dati scientifici; |
b) valuta se la formulazione dell'indicazione sulla salute soddisfi i criteri stabiliti dal presente regolamento; |
b) che la formulazione dell'indicazione sulla salute soddisfa i criteri stabiliti dal presente regolamento; |
c) si esprime sulla formulazione proposta per l'indicazione sulla salute, valutando se è comprensibile e significativa per il consumatore medio. |
|
Emendamento 36 Articolo 16, paragrafo 4 | |
4. Il parere favorevole all'autorizzazione dell'indicazione sulla salute riporta i seguenti dettagli: |
4. Il parere riporta i seguenti dettagli: |
a) nome e indirizzo del richiedente; |
a) nome e indirizzo del richiedente; |
b) sostanza nutritiva o di altro tipo oppure alimento o categoria di alimenti in riferimento a cui sarà fornita l'indicazione sulla salute e le sue caratteristiche particolari; |
b) sostanza nutritiva o di altro tipo oppure alimento o categoria di alimenti in riferimento a cui sarà formulata l'indicazione sulla salute e sue caratteristiche particolari; |
c) la formulazione raccomandata dell'indicazione sulla salute proposta, comprese, se del caso, le condizioni d'impiego specifiche; |
c) una proposta per la formulazione dell'indicazione sulla salute, comprese, se del caso, le condizioni d'impiego specifiche; |
d) se applicabile, condizioni o restrizioni d'uso dell'alimento e/o una dicitura o avvertenza supplementare che dovrebbe accompagnare l'indicazione sulla salute sull'etichettatura e nella pubblicità. |
d) se necessario, le condizioni d'uso dell'alimento e/o una dicitura o un avviso supplementare che deve accompagnare l'indicazione sulla salute nell'etichetta e nella pubblicità. |
Or. en | |
Motivazione | |
E' modificato l'obbligo per l'EFSA di raccomandare una formulazione per le indicazioni nutrizionali, dato che tale ambito non rientra nelle competenze specialistiche dell'Agenzia. | |
Emendamento 37 Articolo 17, paragrafo 1 | |
1. Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell'Autorità, la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 22, paragrafo 2 un progetto di decisione relativo agli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite, tenuto conto del parere dell'Autorità, di ogni disposizione pertinente del diritto comunitario e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione considerata. Se il progetto di decisione non è conforme al parere dell'Autorità, la Commissione motiva le divergenze. |
1. Entro due mesi dal ricevimento del parere dell'Autorità, la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 22, paragrafo 2 un progetto di decisione relativo agli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite, tenuto conto del parere dell'Autorità, di ogni disposizione pertinente del diritto comunitario e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione considerata. Se il progetto di decisione non è conforme al parere dell'Autorità, la Commissione motiva le divergenze. |
Emendamento 38
Articolo 17 bis (nuovo)
|
Articolo 17 bis |
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Registrazione comunitaria |
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1. Per le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 13, paragrafo 5 bis, un operatore del settore alimentare che intenda utilizzare un'indicazione sulla salute non inclusa nell'elenco previsto all'articolo 13, paragrafo 3, può chiedere l'applicazione della procedura di registrazione. |
|
2. La domanda di registrazione è trasmessa alla competente autorità nazionale di uno Stato membro, che ne rilascia ricevuta, per iscritto, entro 14 giorni dal suo ricevimento. |
|
La domanda riporta i dati previsti all'articolo 15, paragrafo 3, ed è motivata. |
|
3. Il fascicolo è trasmesso senza indugio all'Autorità per una valutazione scientifica e, per conoscenza, alla Commissione e agli Stati membri. |
|
La procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, paragrafo 3, lettere a) e b), e paragrafi 5 e 6 si applica per analogia. |
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4. La registrazione dell'indicazione è concessa dalla Commissione entro 5 mesi dalla data di ricevimento della richiesta di registrazione, salvo che l'Autorità vi si opponga con un parere sfavorevole quanto alla fondatezza scientifica dell'indicazione. |
|
Il richiedente può utilizzare l'indicazione a decorrere dalla data di registrazione. |
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5. In caso di parere sfavorevole dell'Autorità quanto alla fondatezza scientifica dell'indicazione, l'indicazione è soggetta ad autorizzazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 17. |
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6. L'elenco delle indicazioni registrate ai sensi del paragrafo 1 è stabilito dalla Commissione in conformità delle disposizioni dell'articolo 20. |
Motivazione
L'obiettivo principale del presente emendamento è prevedere una procedura più rapida (solo 6 mesi), lasciando tutto il tempo alla valutazione scientifica dell'EFSA. È questo l'unico modo per garantire al consumatore che, abbreviando il periodo, la qualità della valutazione non ne risenta. Qualora l'EFSA ritenga che l'indicazione possa non essere scientificamente fondata, si applica la procedura di "autorizzazione", con intervento della Commissione e attivazione della procedura di comitato.
Emendamento 39
Articolo 19, paragrafo 2, lettera c)
c) le indicazioni sulla salute autorizzate e le relative condizioni di applicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo1, all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 20, all'articolo 23, paragrafo 2 e all'articolo 27, paragrafo 6 e le misure nazionali di cui all'articolo 22, paragrafo 3; |
c) le indicazioni sulla salute autorizzate e le relative condizioni di applicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo1, all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 2 e all'articolo 27, paragrafo 6, le indicazioni nutrizionali registrate di cui all'articolo 17 bis, le disposizioni previste all'articolo 20 e le misure nazionali di cui all'articolo 22, paragrafo 3; |
Motivazione
L'obiettivo principale del presente emendamento è prevedere una procedura più rapida (solo 6 mesi) lasciando tutto il tempo alla valutazione scientifica dell'EFSA. È questo l'unico modo per garantire al consumatore che, abbreviando il periodo, la qualità della valutazione non ne risenta. Qualora l'EFSA ritenga che l'indicazione possa non essere scientificamente fondata, si applica la procedura di "autorizzazione", con intervento della Commissione e attivazione della procedura di comitato.
Emendamento 40 Articolo 19 bis (nuovo) | |
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Articolo 19 bis |
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Diritti di proprietà intellettuale |
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La notifica, la registrazione e la pubblicazione di un'indicazione non devono pregiudicare alcun eventuale diritto di proprietà intellettuale di cui può avvalersi il richiedente in relazione all'indicazione stessa o a qualunque dato scientifico o informazione contenuti nel fascicolo. Tali diritti sono tutelati conformemente alla legislazione comunitaria o a qualunque disposizione nazionale non in conflitto con il diritto comunitario. |
(Ripristina l'emendamento 70 della prima lettura) | |
Emendamento 41 Articolo 20, paragrafo 1, alinea | |
1. I dati scientifici e le altre informazioni contenuti nella domanda, richiesti a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, non possono essere usati a beneficio di un richiedente successivo per un periodo di sette anni dalla data dell'autorizzazione, a meno che il richiedente successivo non abbia concordato con il richiedente precedente la possibilità di usare tali dati e informazioni, qualora: |
1. I dati scientifici e le altre informazioni contenuti nella domanda, richiesti a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, non possono essere usati a beneficio di un richiedente successivo per un periodo di quattro anni dalla data dell'autorizzazione, a meno che il richiedente successivo non abbia concordato con il richiedente precedente la possibilità di usare tali dati e informazioni, qualora: |
Motivazione | |
Le PMI solitamente non possono permettersi gli studi scientifici necessari per l'elaborazione di una loro propria indicazione. L'unica possibilità che hanno è di avvalersi delle indicazioni elencate all'articolo 13 che possono essere utilizzate a titolo gratuito, senza dover espletare alcuna procedura di autorizzazione/registrazione. Per consentire alle PMI di avvalersi di indicazioni di questo tipo, occorre abbreviare i tempi della protezione dei dati. Va ricordato che in prima lettura il PE aveva stabilito che la protezione dei dati deve durare solo 3 anni. | |
Emendamento 42 Articolo 20, paragrafo 2 | |
2. Fino al termine del periodo di sette anni di cui al paragrafo 1, nessun richiedente successivo ha il diritto di far riferimento ai dati designati come protetti da proprietà industriale dal richiedente precedente, a meno che e fino a che la Commissione non prenda una decisione per stabilire se l'indicazione potesse o avesse potuto essere inclusa nell'elenco di cui all'articolo 14, o, nel caso, all'articolo 13 se il richiedente precedente non avesse presentato i dati designati come protetti da proprietà industriale. |
2. Fino al termine del periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1, nessun richiedente successivo ha il diritto di far riferimento ai dati designati come protetti da proprietà industriale dal richiedente precedente, a meno che e fino a che la Commissione non prenda una decisione per stabilire se l'indicazione potesse o avesse potuto essere inclusa nell'elenco di cui all'articolo 14, o, nel caso, all'articolo 13 se il richiedente precedente non avesse presentato i dati designati come protetti da proprietà industriale. |
Emendamento 43 Articolo 26 | |
Entro ..., la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione del mercato negli alimenti a proposito dei quali sono fornite indicazioni nutrizionali o sulla salute, e sulla comprensione delle indicazioni da parte dei consumatori, corredata, se necessario, di una proposta di modifiche. |
Entro ..., la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione del mercato negli alimenti a proposito dei quali sono fornite indicazioni nutrizionali o sulla salute, e sulla comprensione delle indicazioni da parte dei consumatori, corredata, se necessario, di una proposta di modifiche. La relazione comprende altresì una valutazione dell'impatto del presente regolamento sulla salute pubblica. |
_____________ GU: l'ultimo giorno del quinto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento più sei anni. |
_____________ GU: quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. |
Motivazione | |
Anticipando la revisione, si avrebbe la possibilità di analizzare gli eventuali conflitti tra il regolamento e le norme pertinenti in materia di marchi depositati. Ripristino della rispettiva parte dell'emendamento 71 della prima lettura. | |
Emendamento 44 Articolo 27, paragrafo 1 | |
1. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione del presente regolamento e non conformi al presente regolamento possono essere commercializzati fino alla data di scadenza, ma non oltre … **. Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, gli alimenti possono essere commercializzati fino a dodici mesi dall'adozione dei pertinenti profili nutrizionali e delle rispettive condizioni d'uso. ____________ ** GU: L'ultimo giorno del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
1. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione del presente regolamento e non conformi al presente regolamento possono essere commercializzati fino alla data di scadenza. Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, gli alimenti possono essere commercializzati fino a ventiquattro mesi dall'adozione dei pertinenti profili nutrizionali e delle rispettive condizioni d'uso. |
Motivazione | |
Occorre concedere agli operatori un periodo sufficiente per soddisfare i requisiti del regolamento. Le indicazioni non conformi al regolamento vanno consentite fino alla data di scadenza. | |
Emendamento 45 Articolo 27, paragrafo 2 | |
2. I prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica esistenti anteriormente al 1° gennaio 2005 e non conformi al presente regolamento possono continuare ad essere commercializzati fino a .... Trascorso tale periodo, si applicano le disposizioni del presente regolamento. ____________ * GU: Data di entrata in vigore del presente regolamento più dieci anni. |
soppresso |
Motivazione | |
Si veda l'emendamento all'articolo 1, paragrafo 3. | |
Emendamento 46 Articolo 27, paragrafo 3 | |
3. Le indicazioni nutrizionali che sono state utilizzate in uno Stato membro anteriormente al 1º gennaio 2005 ai sensi di disposizioni nazionali ad esse applicabili e che non sono incluse nell'allegato possono continuare ad essere impiegate fino a ...**, sotto la responsabilità degli operatori economici del settore alimentare e fatta salva l'adozione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 23.
|
3. Le indicazioni nutrizionali che sono state utilizzate in uno Stato membro anteriormente al 1º gennaio 2005 ai sensi di disposizioni nazionali ad esse applicabili e che non sono incluse nell'allegato possono continuare ad essere impiegate per non più di tre anni successivi alla data di entrata in vigore specificata all'articolo 28, sotto la responsabilità degli operatori economici del settore alimentare e fatta salva l'adozione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 23. |
____________
** GU: Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. |
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- [1] Testi approvati del 26.5.2005, P6_TA(2005)0201.
- [2] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
1. Precedenti
Nel luglio 2003 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizion ali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (COM (2003)0424 - C5-0329/2003 - 2003/0165 (COD)). Il Parlamento europeo ha votato la prima lettura della proposta il 26 maggio 2005 e il Consiglio ha adottato la propria posizione comune alla riunione dell' 8 e 9 dicembre 2005.
In prima lettura il Parlamento ha adottato numerosi emendamenti che hanno inserito alcune istanze volte a facilitare l'applicazione nella pratica del presente regolamento: per i consumatori come anche per gli operatori del settore.
Sotto il primo profilo si è sottolineata l'importanza di etichette facilmente leggibili. Particolare cautela è stata imposta con riferimento alle etichette sui prodotti destinati ai bambini. Nondimeno sono state chieste misure, come campagne di informazione, dirette ad aumentare la consapevolezza del consumatore sull'importanza di una dieta equilibrata e bilanciata. Il Parlamento, in prima lettura, ha anche sottolineato l'importanza di preservare la varietà delle tradizioni gastronomiche nazionali.
Altri emendamenti avevano come obiettivo le imprese del settore alimentare. Si è quindi votato per l'assistenza alle PMI nell'applicazione del presente regolamento, per la sua estensione ai prodotti importati, al fine di non diminuire la competitività delle imprese europee.
Come risaputo, vi sono stati due punti sui quali, invece, il voto si è diviso in prima lettura: i profili nutrizionali e la procedura di "registrazione" dei claims.
Sul primo aspetto, il Parlamento si è espresso contro la regolamentazione dei profili nutrizionali degli alimenti rigettando l'articolo 4. Secondo quanto votato in prima lettura, per apporre un claim sulla confezione di un prodotto alimentare è sufficiente che vi siano conoscenze scientifiche generalmente accettate che indichino che una tale sostanza abbia l'effetto nutrizionale o fisiologico dichiarato e che la sostanza sia presente in una certa quantità utilizzabile dal nostro organismo.
Sul secondo aspetto, il Parlamento ha votato in favore di una procedura di notifica al posto di una procedura di autorizzazione, riducendo, in sostanza gli oneri per le imprese.
2. Commenti sulla posizione comune
La posizione comune del Consiglio, pur mantenendo gli orientamenti di fondo della proposta della Commissione, ha tuttavia inserito alcuni cambiamenti destinati in generale a tutelare l'informazione corretta del consumatore.
L'articolo 4 riprende in sostanza la posizione della Commissione. Si sofferma sulla necessità di redigere i profili nutrizionali tenendo anche conto della diversità dei destinatari ed in particolare tenendo conto dei diversi gruppi di consumatori, di quelli a rischio, come anche dei bambini.
Per quanto concerne la procedura, i produttori devono sottostare, di norma, ad una procedura di autorizzazione. Vi sono tuttavia una serie di claims "permessi" che sono inseriti in una lista preparata dalla Commissione (secondo la procedura di cui all'articolo 13) e che possono essere utilizzati senza dover sottostare ad alcuna procedura.
3. Conclusioni
Il presente regolamento dovrebbe riuscire a conciliare le diverse esigenze della tutela della salute e della corretta informazione del consumatore con la necessità per l'industria di non essere sottoposta ad oneri eccessivi.
Come risaputo, la posizione comune del Consiglio è molto vicina a quella del vostro relatore in prima lettura, tuttavia è chiaro che obiettivo principale di questa seconda lettura sia di trovare il più ampio accordo politico tra i gruppi come anche tra le istituzioni europee.
Pertanto, pur non proponendo sostanziali emendamenti alla posizione commune, sono fortemente intenzionata a trovare, il prima possibile, un accordo sui due punti cruciali: profili nutrizionali e procedura di "autorizzazione/notifica".
Infine, il vostro relatore ha considerato molto importanti gli emendamenti non recepiti in prima lettura sui bambini; sulle piccole e medie imprese; sui diritti di proprietà intellettuale; sull' inapplicabilità del presente regolamento sui prodotti sfusi, ecc.
PROCEDURA
Titolo |
Posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari | |||||||
Riferimenti |
9858/3/2005 – C6 0018/2006 – 2003/0165(COD) | |||||||
Prima lettura del PE – Numero P |
26.5.2005 |
|||||||
Proposta della Commissione |
COM(2003)0424 – C5‑0329/2003 | |||||||
Proposta modificata della Commissione |
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Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune |
19.1.2006 | |||||||
Commissione competente per il merito |
ENVI | |||||||
Relatore(i) |
Adriana Poli Bortone |
| ||||||
Relatore(i) sostituito(i) |
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| ||||||
Esame in commissione |
30.1.2006 |
21.3.2006 |
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| |||
Approvazione |
21.3.2006 | |||||||
Esito della votazione finale |
+ : – : 0 : |
45 9 6 | ||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Adamos Adamou, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jillian Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Adriana Poli Bortone, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Åsa Westlund | |||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Alfonso Andria, María del Pilar Ayuso González, Bairbre de Brún, Miroslav Mikolášik, Ria Oomen-Ruijten, Amalia Sartori, Renate Sommer, Andres Tarand, Thomas Wise | |||||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Roberta Angelilli | |||||||
Deposito |
29.3.2006 |
| ||||||
Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
... | |||||||