RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeoe del Consiglio relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
3.4.2006 - (COM(2005)0399 – C6‑0256/2005 – 2005/0166(COD)) - ***I
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatrice: Frederika Brepoels
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
(COM(2005)0399 – C6‑0256/2005 – 2005/0166(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0399 )[1],
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0256/2005),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6‑0124/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando 7 bis (nuovo) | |
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(7 bis) È opportuno che tra i compiti dell'Osservatorio rientri quello di fornire informazioni sulle migliori pratiche e sulle linee direttrici negli Stati membri e di agevolare lo scambio di tali pratiche tra essi. |
Emendamento 2 Considerando 8 | |
(8) La risoluzione del Consiglio del 15 novembre 2001, relativa all’attuazione dei cinque indicatori epidemiologici di base in materia di droga, invita gli Stati membri a garantire, appoggiandosi ai punti focali nazionali, la disponibilità di informazioni riguardanti i cinque indicatori epidemiologici di base in una forma che consenta il raffronto.
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(8) La risoluzione del Consiglio del 15 novembre 2001, relativa all’attuazione dei cinque indicatori epidemiologici di base in materia di droga, insiste sulla necessità che gli Stati membri garantiscano, appoggiandosi ai punti focali nazionali, la disponibilità di informazioni riguardanti i cinque indicatori epidemiologici di base in una forma che consenta il raffronto. L'applicazione di tali indicatori da parte degli Stati membri è un presupposto necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio quali enunciate nel presente regolamento. |
Emendamento 3 Considerando 9 bis (nuovo) | |
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(9 bis) L'organizzazione e i metodi di lavoro dell'Osservatorio debbono corrispondere al carattere obiettivo dei risultati perseguiti, vale a dire la comparabilità e la compatibilità delle fonti e delle metodologie relative all'informazione sulla droga. |
Motivazione | |
L'emendamento mira a ripristinare un considerando che era stato soppresso nella proposta della Commissione. Onde pervenire ad un raffronto obiettivo, le informazioni raccolte dall'Osservatorio devono essere comparabili e compatibili. |
Emendamento 4
Considerando 11
(11) Già esistono organizzazioni e enti nazionali, europei ed internazionali in grado di fornire informazioni di questa natura, ed è necessario che l'Osservatorio possa esercitare le proprie funzioni in stretta cooperazione con essi |
(11) Già esistono organizzazioni e enti nazionali, europei ed internazionali in grado di fornire informazioni di questa natura, ed è necessario che l'Osservatorio eserciti le proprie funzioni in stretta cooperazione con essi. |
Emendamento 5
Considerando 16
(16) Al fine di permettere una corretta informazione del Parlamento europeo sullo stato del fenomeno delle droghe nell'Unione europea, quest'ultimo deve avere la possibilità di sottoporre ad audizione il direttore dell'Osservatorio. |
(16) Al fine di permettere una corretta informazione del Parlamento europeo sullo stato del fenomeno delle droghe nell'Unione europea, quest'ultimo deve avere il diritto di sottoporre ad audizione il direttore dell'Osservatorio. |
Emendamento 6
Articolo 1, paragrafo 2
2. L'obiettivo dell'Osservatorio consiste nel fornire alla Comunità e agli Stati membri, nei settori contemplati all'articolo 3, informazioni obiettive, affidabili e comparabili a livello europeo sul fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché sulle loro conseguenze. |
2. L'obiettivo dell'Osservatorio consiste nel fornire alla Comunità e agli Stati membri, nei settori contemplati all'articolo 3, informazioni concrete, obiettive, affidabili e comparabili a livello europeo sul fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché sulle loro conseguenze. |
Motivazione
Le informazioni fornite dall'Osservatorio devono essere concrete e pertinenti. Esse dovrebbero sostenere in modo efficace l'attività di governi, istituzioni e organizzazioni.
Emendamento 7
Articolo 1, paragrafo 3
(3) Le informazioni trattate o prodotte, di carattere statistico, documentario e tecnico, hanno lo scopo di contribuire a fornire alla Comunità e agli Stati membri una visione globale del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze allorquando, nei settori delle rispettive competenze, essi prendono misure o definiscono azioni. La componente statistica di queste informazioni verrà sviluppata, in collaborazione con le autorità statistiche competenti, facendo ricorso ove del caso al programma statistico comunitario al fine di promuovere le sinergie ed evitare le duplicazioni. |
(3) Le informazioni trattate o prodotte, di carattere statistico, documentario e tecnico, hanno lo scopo di contribuire a fornire alla Comunità e agli Stati membri una visione globale del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze allorquando, nei settori delle rispettive competenze, essi prendono misure o definiscono azioni. La componente statistica di queste informazioni verrà sviluppata, in collaborazione con le autorità statistiche competenti, facendo ricorso ove del caso al programma statistico comunitario al fine di promuovere le sinergie ed evitare le duplicazioni. Si terrà conto anche di altri dati dell'OMC e dell'ONU disponibili a livello mondiale. |
Motivazione
Lo scopo è di evitare i doppioni.
Emendamento 8
Articolo 1, paragrafo 5
(5) L'Osservatorio non raccoglie dati che permettano l'identificazione delle persone o di piccoli gruppi di persone. Esso si astiene da qualsiasi attività di informazione relativa a casi concreti e nominativi. |
(5) L'Osservatorio non raccoglie dati che permettano l'identificazione delle persone o di piccoli gruppi di persone. Esso si astiene da qualsiasi attività di informazione relativa a casi concreti e nominativi, tranne in presenza di reati. |
Motivazione
Non è accettabile che informazioni decisive per delucidare un reato siano disponibili ma non possano essere divulgate.
Emendamento 9 Articolo 2, lettera a), punto i) | |
i) raccogliere, registrare e analizzare i dati, compresi quelli frutto di ricerca, comunicati dagli Stati membri nonché quelli provenienti da fonti comunitarie, nazionali non governative, e dalle competenti organizzazioni internazionali; tale attività di raccolta, di registrazione e di analisi riguarda anche i dati relativi alle tendenze emergenti in materia di policonsumo, ivi compreso il consumo combinato di sostanze psicoattive lecite e illecite; |
i) raccogliere, registrare e analizzare i dati, compresi quelli frutto di ricerca, comunicati dagli Stati membri nonché quelli provenienti da fonti comunitarie, nazionali non governative, e dalle competenti organizzazioni internazionali, compreso Europol; fornire informazioni sulle migliori pratiche negli Stati membri e agevolare lo scambio di tali pratiche tra essi; tale attività di raccolta, di registrazione, di analisi e di informazione riguarda anche i dati relativi alle tendenze emergenti in materia di policonsumo, ivi compreso il consumo combinato di sostanze psicoattive lecite e illecite; |
Motivazione | |
Uno dei compiti dell'Agenzia dovrebbe ovviamente consistere nella promozione dello scambio delle migliori pratiche. | |
Emendamento 10 Articolo 2, lettera a), punto v) | |
(v) facilitare gli scambi d'informazione tra i responsabili, i ricercatori, gli specialisti dell'informazione e le persone interessate alla lotta contro la droga nelle organizzazioni governative e non governative; |
(v) facilitare gli scambi d'informazione tra i responsabili, i ricercatori, gli specialisti e le persone che si occupano dei problemi legati alla droga nelle organizzazioni governative e non governative; |
Emendamento 11
Articolo 2, lettera d), punto ii bis) (nuovo)
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ii bis) cooperare attivamente con Europol per ottenere la massima efficacia nel controllo del problema droga; |
Motivazione
La condivisione di informazioni sul consumo di droga e sull'attività criminale a ciò connessa sarebbe proficua sia per l'OEDT che per Europol.
Emendamento 12
Articolo 2, lettera d bis) (nuova)
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d bis) Obblighi di informazione |
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Ove individui nuovi sviluppi e cambiamenti di tendenza, l'Osservatorio è tenuto ad informarne le competenti autorità degli Stati membri. |
Motivazione
Va precisato che l'Osservatorio lavora in modo proattivo e, di propria iniziativa, segnala eventuali pericoli.
Emendamento 13 Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) | |
a) I punti focali nazionali costituiscono l'interfaccia tra gli Stati partecipanti e l'Osservatorio. Essi contribuiscono all'elaborazione di indicatori e di dati di base, ivi comprese le linee direttrici per la loro attuazione, in vista della produzione di un'informazione affidabile e comparabile a livello dell'Unione. Essi concentrano ed analizzano a livello nazionale tutte le informazioni pertinenti relative alle droghe e alle tossicodipendenze, nonché alle politiche e alle soluzioni applicate. In particolare, essi forniscono dati relativi ai cinque indicatori epidemiologici definiti dall'Osservatorio. |
a) I punti focali nazionali costituiscono l'interfaccia tra gli Stati partecipanti e l'Osservatorio. Essi contribuiscono all'elaborazione di indicatori e di dati di base, ivi comprese le linee direttrici per la loro attuazione, in vista della produzione di un'informazione affidabile e comparabile a livello dell'Unione. Essi concentrano ed analizzano in maniera obiettiva a livello nazionale, riunendo esperienze provenienti da settori diversi (sanità, giustizia, applicazione della legge), in cooperazione con esperti ed organizzazioni nazionali operanti nel contesto della politica in materia di droghe, tutte le informazioni pertinenti relative alle droghe e alle tossicodipendenze, nonché alle politiche e alle soluzioni applicate. In particolare, essi forniscono dati relativi ai cinque indicatori epidemiologici definiti dall'Osservatorio. |
Motivazione | |
I punti focali dovrebbero sfruttare le conoscenze delle ONG e le competenze degli esperti operanti nel settore. | |
Emendamento 14 Articolo 6, commi -1 e -1 bis (nuovi) | |
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I dati relativi alle droghe e alle tossicodipendenze forniti all'Osservatorio o da esso comunicati possono essere pubblicati, fatto salvo il rispetto delle regole comunitarie nazionali relative alla diffusione e alla riservatezza delle informazioni. I dati di carattere personale non possono essere pubblicati né essere resi accessibili al pubblico. |
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Gli Stati membri e i centri specializzati non sono obbligati a fornire informazioni classificate come riservate dal loro diritto nazionale. |
Motivazione | |
L'emendamento mira a ripristinare due commi che erano stati soppressi nella proposta della Commissione e a modificare l'ordine dei paragrafi. | |
Emendamento 15 Articolo 9, paragrafo 4 | |
4. Il consiglio di amministrazione adotta un programma di lavoro triennale sulla base di un progetto presentato dal direttore dell'Osservatorio, previa consultazione del comitato scientifico e previo parere della Commissione, e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. |
4. Il consiglio di amministrazione adotta un programma di lavoro triennale sulla base di un progetto presentato dal direttore dell'Osservatorio, previa consultazione del comitato scientifico e previo parere della Commissione e del Parlamento europeo, e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. |
Motivazione | |
Il Parlamento europeo dovrebbe essere consultato prima dell'adozione del programma di attività. | |
Emendamento 16 Articolo 9, paragrafo 6 | |
6. Qualora la Commissione esprima il proprio disaccordo con il programma di lavoro triennale o annuale, tali programmi vengono adottati dal consiglio di amministrazione alla maggioranza di 4/5. |
6. Qualora la Commissione esprima il proprio disaccordo con il programma di lavoro triennale o annuale, tali programmi vengono adottati dal consiglio di amministrazione alla maggioranza di 3/4. |
Motivazione | |
Anziché di 4/5, la maggioranza richiesta dovrebbe essere di 3/4 al fine di agevolare la presa di decisioni quando la Commissione è in disaccordo con i programmi di lavoro. | |
Emendamento 17 Articolo 10 | |
1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione e da due rappresentanti della Commissione. Il presidente partecipa alle sue riunioni senza diritto di voto. |
1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da altri due membri del consiglio di amministrazione in rappresentanza degli Stati membri nominati dal consiglio stesso e da due rappresentanti della Commissione. Il presidente partecipa alle sue riunioni. |
2. Il comitato esecutivo si riunisce almeno due volte all'anno e, all'occorrenza, per preparare le decisioni del consiglio di amministrazione e assistere e consigliare il direttore. Esso delibera a nome del consiglio di amministrazione sulle questioni previste dal regolamento finanziario dell'OEDT e non riservate al consiglio di amministrazione ai sensi del presente regolamento. Le sue decisioni sono adottate a maggioranza semplice. |
2. Il comitato esecutivo si riunisce almeno due volte all'anno e, all'occorrenza, per preparare le decisioni del consiglio di amministrazione e assistere e consigliare il direttore. Esso delibera a nome del consiglio di amministrazione sulle questioni previste dal regolamento finanziario dell'OEDT e non riservate al consiglio di amministrazione ai sensi del presente regolamento. Le sue decisioni sono adottate per consenso. |
Emendamento 18 Articolo 11, paragrafo 1 | |
1. L'Osservatorio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione per un periodo di cinque anni, rinnovabile che, su proposta della Commissione e previa valutazione, può essere prolungato una volta per una durata non superiore a cinque anni |
1. L'Osservatorio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo per un periodo di cinque anni. La proposta consiste in un elenco dei candidati meglio classificati, selezionati dalla Commissione a seguito di un concorso generale. Su proposta della Commissione e previa valutazione, il mandato del direttore può essere prolungato una volta per una durata non superiore a cinque anni . |
Motivazione | |
La selezione finale deve essere effettuata dal consiglio di amministrazione. La presente formulazione è stata utilizzata recentemente in numerosi regolamenti (l'EMEA, l'Osservatorio per la prevenzione e il controllo delle malattie) che istituivano agenzie comunitarie. La procedura di candidatura e di selezione deve essere quanto più trasparente possibile per richiamare l'attenzione di tutti i potenziali candidati. Il consiglio di amministrazione, quale autorità investita del potere di nomina, dovrebbe espletare la valutazione dell'attività del direttore. La decisione di prolungare il mandato del direttore dovrebbe essere presa soltanto successivamente, se del caso. Poiché la valutazione concerne il titolare di una carica pubblica e un'agenzia comunitaria, è importante che sia messa a disposizione della Commissione e del Parlamento europeo. | |
Emendamento 19 Articolo 11, paragrafo 2 | |
2. Al momento della nomina per il primo di un massimo di due mandati, il candidato designato dal consiglio di amministrazione per il posto di direttore può essere invitato senza indugio a fare una dichiarazione davanti al Parlamento europeo e a rispondere alle domande poste dai membri di questa istituzione. |
2. Al momento della nomina per il primo di un massimo di due mandati, il candidato designato dal consiglio di amministrazione per il posto di direttore è invitato senza indugio a fare una dichiarazione davanti al Parlamento europeo e a rispondere alle domande poste dai membri di questa istituzione. |
Motivazione | |
Il direttore designato dovrebbe presentarsi obbligatoriamente davanti al Parlamento prima della nomina definitiva, come nel caso di altre agenzie decentrate. | |
Emendamento 20 Articolo 12, titolo | |
Audizione del direttore davanti al Parlamento europeo |
Audizione del direttore e del presidente del consiglio di amministrazione davanti al Parlamento europeo |
Motivazione | |
La competenza e l'esperienza del presidente del consiglio di amministrazione possono rivestire grande interesse per il Parlamento europeo. | |
Emendamento 21 Articolo 12 | |
Il direttore presenta al Parlamento europeo, con cadenza annuale, la relazione generale sulle attività dell'Osservatorio. Il Parlamento europeo può inoltre chiedere l'audizione del direttore in merito a questioni connesse alle attività dell'Osservatorio. |
Il direttore presenta al Parlamento europeo, con cadenza annuale, la relazione generale sulle attività dell'Osservatorio. Il Parlamento europeo può inoltre chiedere l'audizione del direttore e del presidente del consiglio di amministrazione in merito a questioni connesse alle attività dell'Osservatorio. |
Motivazione | |
La competenza e l'esperienza del presidente del consiglio di amministrazione possono rivestire grande interesse per il Parlamento europeo. | |
Emendamento 22 Articolo 13, paragrafo 2, comma 1 | |
2. Il consiglio di amministrazione nomina in seno al comitato scientifico un membro per ciascuno Stato membro tra le persone proposte degli Stati membri in ragione della loro esperienza ed eccellenza scientifica nel settore delle droghe e delle tossicodipendenze, tenendo conto della necessità di garantire la natura multidisciplinare del comitato e di coprire l'insieme dei settori scientifici legati ai problemi delle droghe e delle tossicodipendenze. Tali settori comprendono, fra l'altro: la ricerca biomedica, le neuroscienze, la criminologia, la scienza dell'educazione, l'epidemiologia, le scienze economiche, le scienze medico-legali, il diritto, la valutazione e l'analisi politica, le scienze politiche, la valutazione/la ricerca in materia di prevenzione, la psichiatria della dipendenza, la psicologia, la psicofarmacologia, la sanità pubblica, la ricerca qualitativa, il lavoro sociale, la statistica, la sociologia, lo studio per sondaggio, la tossicologia e la valutazione/la ricerca in materia di trattamento. |
2. Il comitato scientifico è composto da un massimo di quindici scienziati di chiara fama nominati in ragione della loro eccellenza scientifica e della loro indipendenza dal consiglio di amministrazione, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un invito a manifestare interesse. La procedura di selezione assicura che i campi di specializzazione dei membri del comitato scientifico coprano i più rilevanti tra i settori scientifici legati ai problemi delle droghe e delle tossicodipendenze. |
Motivazione | |
Un comitato scientifico comprendente un rappresentante per Stato membro non è sinonimo di buona governance. Per contro, un sistema basato su un numero limitato di esperti nominati a seguito di concorso garantisce un funzionamento indipendente ed efficace del comitato. | |
Emendamento 23 Articolo 13, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo) | |
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Il comitato scientifico tiene conto delle diverse posizioni espresse nelle perizie effettuate a livello nazionale, ove disponibili, prima di finalizzare una decisione. |
Emendamento 24 Articolo 13, paragrafo 2, comma 3 | |
Il consiglio di amministrazione approva, fra le persone proposte dagli Stati membri, un gruppo di esperti, di cui cinque al massimo possono essere occasionalmente designati dal direttore, su consiglio del presidente del comitato scientifico, per partecipare al comitato scientifico allargato di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2005/387/JHA del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive. |
Soppresso |
Emendamento 25 Articolo 20, comma 2 | |
Tale cooperazione deve essere fondata su accordi conclusi con le autorità e le organizzazioni sopra menzionate. Tali accordi sono adottati dal consiglio di amministrazione sulla base di un progetto presentato dal direttore e previo parere della Commissione. Qualora la Commissione non approvi gli accordi suddetti, il consiglio di amministrazione li adotta alla maggioranza di 4/5. |
Tale cooperazione deve essere fondata su accordi conclusi con le autorità e le organizzazioni sopra menzionate. Tali accordi sono adottati dal consiglio di amministrazione sulla base di un progetto presentato dal direttore e previo parere della Commissione. Qualora la Commissione non approvi gli accordi suddetti, il consiglio di amministrazione li adotta alla maggioranza di 3/4. |
Motivazione | |
Cfr. motivazione dell'emendamento 6. | |
Emendamento 26 Articolo 23, comma 2 | |
In questo contesto la Commissione presenta, ove del caso, una proposta di revisione delle disposizioni del presente regolamento alla luce dell'evolversi della situazione delle agenzie di regolazione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato. Il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano questa proposta e valutano in particolare se occorra modificare la composizione del consiglio di amministrazione conformemente all'inquadramento generale che deve essere adottato per le agenzie europee di regolazione. |
In questo contesto la Commissione presenta, ove del caso, una proposta di revisione delle disposizioni del presente regolamento alla luce dell'evolversi della situazione delle agenzie di regolazione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato. |
Motivazione | |
Non vi è necessità di menzionare esplicitamente la composizione del consiglio di amministrazione nel contesto di una revisione delle disposizioni del regolamento. | |
Emendamento 27 Allegato I, sezione A, punto 2 | |
2) il controllo delle risposte date ai problemi legati alla droga; |
2) il controllo delle risposte date ai problemi legati alla droga e la fornitura di informazioni sulle migliori pratiche negli Stati membri nonché l'agevolazione dello scambio di tali pratiche tra essi. |
Motivazione | |
Uno dei compiti dell'Agenzia dovrebbe ovviamente consistere nella promozione dello scambio delle migliori pratiche. |
- [1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
La proposta di revisione del regolamento del Consiglio (CEE) n. 302/93 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) ha già una lunga storia alle spalle.
Gli aspetti giuridici di tale revisione, infatti, sono oggetto di discussione dalla fine del 2003, quando la Commissione ha presentato la proposta iniziale di revisione del regolamento del Consiglio (CEE) n. 302/93. La base giuridica scelta all'epoca era l'articolo 308 del trattato. Di conseguenza, il Parlamento europeo è stato consultato e ha emesso un parere nell'aprile 2004 (COD 2003/0311).
A seguito delle discussioni in seno al Gruppo orizzontale droga – l'organo competente in materia nell'ambito del Consiglio – è stato deciso di modificare la base giuridica della proposta, scegliendo l'articolo 152, contenuto nel titolo dedicato alla Sanità pubblica. La modifica della base giuridica ha comportato un cambiamento di procedura, poiché l'articolo 152 richiede la codecisione.
In seguito, un parere del servizio giuridico del Parlamento europeo ha evidenziato la possibilità che sorgessero problemi qualora si fosse intervenuti ulteriormente sulla proposta originale. La Commissione, pertanto, ha presentato una nuova proposta, coinvolgendo il Parlamento europeo nell'ambito della codecisione. La presente proposta di revisione annulla e sostituisce la precedente proposta della Commissione, ritirata da quest'ultima conformemente al processo di "migliore regolamentazione".
La nuova proposta della Commissione ha per oggetto il consolidamento di tre precedenti emendamenti al regolamento, l'attribuzione di ruolo più influente all'Osservatorio e l'adeguamento di tale organismo alla nuova realtà dell'Europa a seguito dell'allargamento.
In futuro, l'Osservatorio dedicherà quindi più attenzione alle nuove tendenze nell'uso di droghe, come ad esempio l'abbinamento di sostanze psicoattive lecite e illecite. La proposta è volta altresì ad adeguare il funzionamento degli organi dell'Osservatorio alla luce dell'allargamento e della prassi quotidiana nell'Unione europea.
La posizione della relatrice
La relatrice è ampiamente favorevole alla proposta. Nella sua ultima versione, essa tiene già conto di numerosi spunti e suggerimenti del Parlamento europeo enunciati nella prima relazione (COD 2003/0311). Tra questi figurano la rappresentanza del Parlamento europeo in seno al consiglio di amministrazione dell'Osservatorio e l'enfasi sull'utilizzo di droghe multiple, come ad esempio l'impiego combinato di sostanze psicoattive lecite e illecite. Diverse altre proposte del Parlamento non sono state inserite.
La relatrice condivide la richiesta di dati più oggettivi e raffrontabili. Allo stato attuale, le informazioni messe a disposizione da taluni Stati membri sono ancora insufficienti o a malapena comparabili, fattore che ostacola il generale monitoraggio della situazione europea in materia di droghe. La relatrice propone di reintegrate una disposizione del vecchio regolamento come considerando 9 bis (nuovo).
La relatrice ritiene che per consentire una raccolta efficace delle informazioni, il processo decisionale debba essere ottimizzato e svolgersi all'interno di un assetto organizzativo trasparente. Pertanto, sostiene l'inserimento nel regolamento relativo all'Osservatorio di disposizioni sul comitato esecutivo e approva altresì una regolare valutazione dell'operato dell'Osservatorio e della Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox), nonché le valutazioni esterne ogni sei anni: tutti questi cambiamenti serviranno a promuovere l'efficienza e il funzionamento dell'Osservatorio.
Per consentire al comitato esecutivo di operare in modo efficiente, si ritiene appropriato nominare, accanto al presidente e vicepresidente, due rappresentanti del Consiglio e due della Commissione, i quali dovranno deliberare sempre per consenso.
Secondo la relatrice, è auspicabile che il Parlamento europeo possa ascoltare non solo il direttore dell'Osservatorio, ma anche il presidente del consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione e il direttore dell'Osservatorio sono assistiti da un comitato scientifico incaricato di emettere un parere su qualsiasi questione scientifica relativa alle attività dell'Osservatorio. La relatrice è dell'avviso che gli Stati membri siano già sufficientemente rappresentati in seno al consiglio di amministrazione e ritiene che il comitato scientifico, in parte per questa ragione, ma soprattutto perché è essenziale che operi in modo indipendente, non debba avere più di 15 membri, i quali devono essere selezionati sulla base delle loro competenze, mediante una procedura aperta.
Il comitato scientifico può essere ampliato solo nel contesto della direttiva del Consiglio del 10 maggio 2005 relativa allo scambio d'informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive, includendo esperti della Commissione, di Europol e dell'EMEA, nonché, se possibile, esperti di settori scientifici insufficientemente rappresentati. Limitare il numero di membri del comitato sembra essere l'unico modo corretto per facilitare un'organizzazione e un processo decisionale efficienti.
Poiché il compito principale dell'Osservatorio è quello di raccogliere e divulgare informazioni sulle droghe e il loro utilizzo, fornire dati sulle migliori prassi per affrontare il problema delle tossicodipendenze e facilitare gli scambi di tali prassi contribuirebbe a migliorare le politiche degli Stati membri.
Inoltre, la cooperazione tra i punti focali nazionali e le organizzazioni attive nel settore della droga potrebbe consentire un rapido aggiornamento sulla situazione europea in materia di stupefacenti e permettere agli Stati membri di rispondere in modo più efficace ai nuovi sviluppi e fenomeni relativi alle droghe e al loro utilizzo.
PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (23.2.2006)
destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
(COM(2005)0399 – C6‑0256/2005 – 2005/0166(COD))
Relatore per parere: Jiří Maštálka
BREVE MOTIVAZIONE
L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze è stato posto in essere con regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio dell'8 febbraio 1993, che istituiva un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze allo scopo di offrire alla Comunità e ai suoi Stati membri informazioni oggettive, affidabili e comparabili concernenti le droghe e le tossicodipendenze. Nel 2003 la Commissione ha presentato una proposta di rifusione del regolamento (COM(2003)0808). L'articolo 308 era stato scelto come base giuridica (come era avvenuto per il regolamento originario). Il Parlamento europeo è stato consultato sulla proposta, ma dopo numerosi mesi di discussioni nell'ambito del competente gruppo di lavoro del Consiglio è stato deciso di modificare la base giuridica e di sostituirla con l'articolo 152, che prevede la procedura di codecisione. Di conseguenza, la Commissione ha presentato questa nuova proposta rivista (COM(2005)0399) cosicché il Parlamento è adeguatamente consultato.
Scopo della proposta è quello di ampliare le funzioni dell'Osservatorio, particolarmente per tenere conto delle nuove tendenze in materia di consumo di droghe (compresa la combinazione di sostanze psicoattive lecite e illecite) e per consentire all'Osservatorio di adeguarsi alle nuove circostanze conseguenti all'ampliamento dell'UE. La proposta dovrebbe anche eliminare le numerose ambiguità rilevate successivamente all'entrata in vigore del regolamento originale del Consiglio.
Tuttavia, per garantire che l'Osservatorio operi effettivamente in modo efficace, talune delle disposizioni contenute nella proposta debbono essere emendate in qualche modo. L'Osservatorio non dovrebbe soltanto occuparsi di raccogliere, analizzare ed elaborare i dati relativi alle questioni collegate alla droga, ma dovrebbe occuparsi anche della valutazione sistematica delle politiche inerenti alla droga (sia a livello UE che di Stati membri) e delle tendenze nel consumo di droga. Ciò renderà più facile agli Stati membri apprendere l'uno dall'altro e scambiarsi esperienze relativamente ai loro sforzi per combattere le tossicodipendenze.
Un ulteriore requisito è una cooperazione più intensa tra l'Osservatorio e i paesi non UE, almeno in termini di raccolta e analisi sistematica di dati relativi alle questioni collegate alla droga, non ultimo considerato che la maggior parte delle droghe entra nell'Unione europea da paesi non UE (di solito limitrofi).
L'Osservatorio deve anche individuare criteri comuni e metodi standard di raccolta dei dati che tutte le parti interessate sono tenute a utilizzare, poiché è l'unico modo per far sì che i dati relativi alle questioni collegate alle droghe siano obiettivi, affidabili e soprattutto comparabili. Inoltre, lo scambio di informazioni tra l'Osservatorio e Europol in materia di droga e delitti commessi in relazione all'uso di droga sarebbe proficuo per entrambe le parti.
Il Parlamento europeo dovrebbe essere maggiormente coinvolto nelle attività dell'Osservatorio e adeguatamente informato. Di conseguenza, allorché il programma di attività triennale dell'Osservatorio viene redatto, non solo si dovrebbe considerare il parere della Commissione, ma anche il Parlamento europeo dovrebbe essere consultato per parere. Il Parlamento dovrebbe anche avere un rappresentante nel comitato esecutivo (un esperto indipendente designato dal Parlamento).
Per far sì che la Commissione non abbia un'influenza eccessiva sull'attività dell'Osservatorio, una maggioranza di solo ¾ dovrebbe essere sufficiente al consiglio di amministrazione per approvare decisioni importanti (concernenti ad esempio il programma annuale e triennale dell'Osservatorio) ove la Commissione esprima un disaccordo.
Il direttore dell'Osservatorio dovrebbe essere nominato secondo le stesse modalità previste per i direttori degli altri organi comunitari. Pertanto, il direttore dovrebbe essere nominato dal comitato esecutivo a partire da una lista di candidati proposta dalla Commissione a seguito di concorso pubblico, previa pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale e in uno dei maggiori quotidiani di ciascuno Stato membro. Questa procedura è anche più trasparente e un concorso pubblico attirerebbe un numero maggiore di potenziali candidati.
L'Osservatorio dovrebbe espandere la sua sfera di attività fino a comprendere la sorveglianza delle sostanze di psicomodulazione che, in caso di abuso, sono causa di gravi, prolungati e spesso irreversibili danni alla salute. Nel futuro, l'Osservatorio dovrà anche coprire i problemi dell'abuso di alcol e tabacco, dal momento che vi sono stretti parallelismi tra i problemi associati all'abuso di droghe e quelli associati all'abuso di alcol e tabacco. Nel caso dei consumatori di alcol e di tabacco c'è un rischio relativamente e significativamente crescente di tossicodipendenza e spesso questi consumatori passano dall'alcol e dal tabacco alla droga o viceversa.
EMENDAMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione[1] | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando 7 bis (nuovo) | |
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(7 bis) Si dovrebbe considerare anche l'impiego illecito e inappropriato di sostanze di psicomodulazione, che può avere gravi conseguenze sulla salute fisica e mentale. |
Emendamento 2
Considerando 7 ter (nuovo)
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(7 ter) All'Osservatorio dovrebbe anche essere affidato il compito di valutare le differenti politiche degli Stati membri in materia di droga allo scopo di facilitare la diffusione e lo scambio delle migliori prassi. |
Motivazione
Gli Stati membri dovrebbero trarre insegnamenti dalle esperienze rispettive in materia di lotta contro l'abuso di droga. L'Osservatorio potrebbe aiutarli a tal fine valutando l'impatto delle differenti politiche.
Emendamento 3
Considerando 9
(9) È opportuno che la Commissione possa conferire direttamente all'OEDT la realizzazione dei progetti comunitari di assistenza strutturale nel settore dei sistemi d'informazione sulla droga nei paesi terzi, nei paesi candidati all'Unione europea o nei paesi dei Balcani occidentali la cui partecipazione ai programmi e alle agenzie comunitarie è stata approvata dal Consiglio europeo. |
(9) È opportuno che la Commissione possa conferire direttamente all'OEDT la realizzazione dei progetti comunitari di assistenza strutturale nel settore dei sistemi d'informazione sulla droga nei paesi terzi europei, quali i paesi candidati all'Unione europea o i paesi dei Balcani occidentali la cui partecipazione ai programmi e alle agenzie comunitarie è stata approvata dal Consiglio europeo. |
Motivazione
I progetti di assistenza strutturale dovrebbero essere limitati ai paesi candidati all'UE e a quelli dei Balcani occidentali.
Emendamento 4
Considerando 11
(11) Già esistono organizzazioni e enti nazionali, europei ed internazionali in grado di fornire informazioni di questa natura, ed è necessario che l'Osservatorio possa esercitare le proprie funzioni in stretta cooperazione con essi. |
(11) Già esistono organizzazioni e enti nazionali, europei ed internazionali in grado di fornire informazioni di questa natura, ed è necessario che l'Osservatorio eserciti le proprie funzioni in stretta cooperazione con essi. |
Emendamento 5
Considerando 16
(16) Al fine di permettere una corretta informazione del Parlamento europeo sullo stato del fenomeno delle droghe nell'Unione europea, quest'ultimo deve avere la possibilità di sottoporre ad audizione il direttore dell'Osservatorio. |
(16) Al fine di permettere una corretta informazione del Parlamento europeo sullo stato del fenomeno delle droghe nell'Unione europea, quest'ultimo deve avere il diritto di sottoporre ad audizione il direttore dell'Osservatorio. |
Emendamento 6
Considerando 18
(18) È opportuno effettuare, a intervalli regolari, una valutazione esterna dei lavori dell'OEDT e, sulla base di tale valutazione, il presente regolamento potrebbe essere, se del caso, aggiornato. |
(18) È opportuno effettuare, ogni tre anni, una valutazione esterna dei lavori dell'OEDT e, sulla base di tale valutazione, il presente regolamento potrebbe essere, se del caso, aggiornato. |
Motivazione
Il lavoro dell'OEDT sarà basato su programmi di attività triennali (vedi articolo 9, paragrafo 4). Sarebbe logico espletare una valutazione esterna nel corso dell'ultimo anno di ciascun periodo allo scopo di avere dati per la predisposizione del nuovo programma.
Emendamento 7
Articolo 1, paragrafo 2
2. L'obiettivo dell'Osservatorio consiste nel fornire alla Comunità e agli Stati membri, nei settori contemplati all'articolo 3, informazioni obiettive, affidabili e comparabili a livello europeo sul fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché sulle loro conseguenze. |
2. L'obiettivo dell'Osservatorio consiste nel fornire alla Comunità e agli Stati membri, nei settori contemplati all'articolo 3, informazioni concrete, obiettive, affidabili e comparabili a livello europeo sul fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché sulle loro conseguenze. |
Motivazione
Le informazioni fornite dall'Osservatorio devono essere concrete e pertinenti. Esse dovrebbero sostenere in modo efficace l'attività di governi, istituzioni e organizzazioni.
Emendamento 8
Articolo 1, paragrafo 3
(3) Le informazioni trattate o prodotte, di carattere statistico, documentario e tecnico, hanno lo scopo di contribuire a fornire alla Comunità e agli Stati membri una visione globale del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze allorquando, nei settori delle rispettive competenze, essi prendono misure o definiscono azioni. La componente statistica di queste informazioni verrà sviluppata, in collaborazione con le autorità statistiche competenti, facendo ricorso ove del caso al programma statistico comunitario al fine di promuovere le sinergie ed evitare le duplicazioni. |
(3) Le informazioni trattate o prodotte, di carattere statistico, documentario e tecnico, hanno lo scopo di contribuire a fornire alla Comunità e agli Stati membri una visione globale del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze allorquando, nei settori delle rispettive competenze, essi prendono misure o definiscono azioni. La componente statistica di queste informazioni verrà sviluppata, in collaborazione con le autorità statistiche competenti, facendo ricorso ove del caso al programma statistico comunitario al fine di promuovere le sinergie ed evitare le duplicazioni. Si terrà conto anche di altri dati dell'OMC e dell'ONU disponibili a livello mondiale. |
Motivazione
Lo scopo è di evitare doppioni.
Emendamento 9
Articolo 1, paragrafo 5
(5) L'Osservatorio non raccoglie dati che permettano l'identificazione delle persone o di piccoli gruppi di persone. Esso si astiene da qualsiasi attività di informazione relativa a casi concreti e nominativi. |
(5) L'Osservatorio non raccoglie dati che permettano l'identificazione delle persone o di piccoli gruppi di persone. Esso si astiene da qualsiasi attività di informazione relativa a casi concreti e nominativi, tranne in presenza di reati. |
Motivazione
Non è accettabile che informazioni decisive per delucidare un reato siano disponibili ma non possano essere divulgate.
Emendamento 10 Articolo 2, lettera a) i) | |
i) raccogliere, registrare e analizzare i dati, compresi quelli frutto di ricerca, comunicati dagli Stati membri nonché quelli provenienti da fonti comunitarie, nazionali non governative, e dalle competenti organizzazioni internazionali; tale attività di raccolta, di registrazione e di analisi riguarda anche i dati relativi alle tendenze emergenti in materia di policonsumo, ivi compreso il consumo combinato di sostanze psicoattive lecite e illecite; |
i) raccogliere, registrare e analizzare i dati, compresi quelli frutto di ricerca, comunicati dagli Stati membri e dai paesi europei non comunitari nonché quelli provenienti da fonti comunitarie, nazionali non governative, e dalle competenti organizzazioni internazionali; tale attività di raccolta, di registrazione e di analisi riguarda anche i dati relativi alle tendenze emergenti in materia di policonsumo, ivi compreso il consumo combinato di sostanze psicoattive lecite e illecite, nonché i dati relativi all'impiego illecito di sostanze di psicomodulazione; fornire informazioni sulle migliori pratiche negli Stati membri e agevolarne lo scambio; |
Motivazione | |
Molte droghe che entrano nell'Unione europea provengono da paesi limitrofi. L'Osservatorio dovrebbe raccogliere e analizzare sistematicamente almeno i dati provenienti dai paesi europei non comunitari, che partecipano ai suoi lavori. Inoltre, date le gravi conseguenze per la salute dell'impiego illecito e inappropriato di sostanze di psicomodulazione, è importante che anche il loro impiego sia controllato dall'Osservatorio. Esso dovrebbe inoltre fornire informazioni sulle migliori pratiche negli Stati membri e favorirne lo scambio. | |
Emendamento 11 Articolo 2, lettera b), i) | |
i) assicurare una migliore comparabilità, obiettività e affidabilità dei dati a livello europeo elaborando gli indicatori e i criteri comuni di carattere non vincolante, ma di cui l'Osservatorio può raccomandare il rispetto ai fini di una maggiore coerenza dei metodi di misura utilizzati dagli Stati membri e dalla Comunità; in particolare, l'Osservatorio sviluppa mezzi e strumenti intesi a facilitare il controllo e la valutazione delle politiche nazionali da parte degli Stati membri e il controllo e la valutazione delle politiche dell'Unione da parte della Commissione; |
i) assicurare una migliore comparabilità, obiettività e affidabilità dei dati a livello europeo elaborando gli indicatori e i criteri comuni, di cui l'Osservatorio può raccomandare il rispetto ai fini di una maggiore coerenza dei metodi di misura utilizzati dagli Stati membri e dalla Comunità; in particolare, l'Osservatorio sviluppa mezzi e strumenti intesi a facilitare il controllo e la valutazione delle politiche nazionali da parte degli Stati membri e il controllo e la valutazione delle politiche dell'Unione da parte della Commissione; sulla base dei dati raccolti, l'Osservatorio consiglia inoltre gli Stati membri sulle migliori pratiche. |
Motivazione | |
Creare criteri e metodi statistici comuni per la raccolta dei dati è di vitale importanza per la credibilità del lavoro dell'Osservatorio, che dovrebbe consigliare gli Stati membri sulle migliori pratiche sulla base delle informazioni raccolte e valutate. | |
Emendamento 12 Articolo 2, lettera b bis) (nuova) | |
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b bis) Valutazione sistematica delle politiche in materia di droga e delle tendenze di consumo allo scopo di facilitare l'elaborazione delle politiche e la diffusione delle migliori prassi |
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i) valutare le politiche e strategie nazionali in materia di droga, compresa la legislazione, sulla base dei dati raccolti e degli indicatori stabiliti, |
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ii) valutare le tendenze in fatto di consumo e di offerta. |
Motivazione | |
L'Osservatorio non dovrebbe soltanto raccogliere dati ma anche valutarli. Ciò faciliterebbe l'elaborazione delle politiche non soltanto a livello UE ma anche a livello nazionale. |
Emendamento 13
Articolo 2, lettera d), ii bis) (nuovo)
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ii bis) cooperare attivamente con Europol per ottenere la massima efficacia nel controllo del problema droga; |
Motivazione
La condivisione di informazioni sul consumo di droga e sull'attività criminale a ciò connessa sarebbe proficua sia per l'OEDT che per Europol.
Emendamento 14
Articolo 2, lettera d bis) (nuova)
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d bis) Obblighi di informazione |
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Ove individui nuovi sviluppi e cambiamenti di tendenza, l'Osservatorio è tenuto ad informarne le competenti autorità degli Stati membri. |
Motivazione
Va precisato che l'Osservatorio lavora in modo proattivo e, di propria iniziativa, segnala eventuali pericoli.
Emendamento 15 Articolo 9, paragrafo 1, comma 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogni membro del consiglio di amministrazione può essere assistito o sostituito da un supplente; in assenza del titolare che dispone del diritto di voto, il supplente può esercitare tale diritto. |
Ogni membro del consiglio di amministrazione può essere rappresentato da un supplente; in assenza del titolare che dispone del diritto di voto, il supplente può esercitare tale diritto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiarimento del ruolo di supplente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Articolo 9, paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Il consiglio di amministrazione adotta un programma di lavoro triennale sulla base di un progetto presentato dal direttore dell'Osservatorio, previa consultazione del comitato scientifico e previo parere della Commissione, e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. |
4. Il consiglio di amministrazione adotta un programma di lavoro triennale sulla base di un progetto presentato dal direttore dell'Osservatorio, previa consultazione del comitato scientifico e previo parere della Commissione e del Parlamento europeo, e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Parlamento europeo dovrebbe essere consultato prima dell'adozione del programma di attività. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Articolo 9, paragrafo 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Qualora la Commissione esprima il proprio disaccordo con il programma di lavoro triennale o annuale, tali programmi vengono adottati dal consiglio di amministrazione alla maggioranza di 4/5. |
6. Ove la Commissione esprima il proprio disaccordo con il programma di lavoro triennale o annuale, tali programmi vengono adottati dal consiglio di amministrazione alla maggioranza di 3/4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La soglia proposta darebbe alla Commissione un peso eccessivo sull'attività dell'Osservatorio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Articolo 10, paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione e da due rappresentanti della Commissione. Il presidente partecipa alle sue riunioni senza diritto di voto. |
1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da uno degli esperti indipendenti designati dal Parlamento europeo e da un rappresentante della Commissione. Il presidente partecipa alle sue riunioni senza diritto di voto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uno degli esperti indipendenti designati dal Parlamento europeo dovrebbe far parte del comitato esecutivo, che svolge una funzione preparatoria importante. Questa soluzione garantirebbe un'adeguata informazione del Parlamento quanto all'attività dell'Osservatorio. Inoltre, in questo comitato sarebbe sufficiente un solo rappresentante della Commissione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Articolo 11, paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. L'Osservatorio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione per un periodo di cinque anni che, su proposta della Commissione e previa valutazione, può essere prolungato una volta per una durata non superiore a cinque anni. |
1. L'Osservatorio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di candidati proposti dalla Commissione successivamente a un concorso generale facente seguito alla pubblicazione di un invito a manifestare interesse sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su uno dei giornali principali di ciascuno Stato membro, per un periodo di cinque anni che, su proposta della Commissione e previa valutazione da parte del consiglio di amministrazione, può essere prolungato una volta per una durata non superiore a cinque anni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nel quadro della valutazione, la Commissione esamina in particolare: |
Nel quadro della valutazione, il consiglio di amministrazione esamina in particolare: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- i risultati raggiunti durante il primo mandato e il modo in cui sono stati ottenuti; |
- i risultati raggiunti durante il primo mandato e il modo in cui sono stati ottenuti; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- i compiti e le necessità dell'Osservatorio per gli anni successivi. |
- i compiti e le necessità dell'Osservatorio per gli anni successivi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La valutazione è presentata senza indugio alla Commissione e al Parlamento europeo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La presente formulazione è stata utilizzata recentemente in numerosi regolamenti (l'EMEA, l'Osservatorio per la prevenzione e il controllo delle malattie) che istituivano agenzie comunitarie. La procedura di candidatura e di selezione deve essere quanto più trasparente possibile per richiamare l'attenzione di tutti i potenziali candidati. Il consiglio di amministrazione, quale autorità investita del potere di nomina, dovrebbe espletare la valutazione dell'attività del direttore. La decisione di prolungare il mandato del direttore dovrebbe essere presa soltanto successivamente, se del caso. Poiché la valutazione concerne il titolare di una carica pubblica e un'agenzia comunitaria, è importante che sia messa a disposizione della Commissione e del Parlamento europeo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Articolo 11, paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Al momento della nomina per il primo di un massimo di due mandati, il candidato designato dal consiglio di amministrazione per il posto di direttore può essere invitato senza indugio a fare una dichiarazione davanti al Parlamento europeo e a rispondere alle domande poste dai membri di questa istituzione. |
2. Al momento della nomina per il primo di un massimo di due mandati, il candidato designato dal consiglio di amministrazione per il posto di direttore è invitato senza indugio a fare una dichiarazione davanti al Parlamento europeo e a rispondere alle domande poste dai membri di questa istituzione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il direttore designato dovrebbe presentarsi obbligatoriamente davanti al Parlamento prima della nomina definitiva come nel caso di altre agenzie decentrate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Articolo 20, comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tale cooperazione deve essere fondata su accordi conclusi con le autorità e le organizzazioni sopra menzionate. Tali accordi sono adottati dal consiglio di amministrazione sulla base di un progetto presentato dal direttore e previo parere della Commissione. Qualora la Commissione non approvi gli accordi suddetti, il consiglio di amministrazione li adotta alla maggioranza di 4/5. |
Tale cooperazione deve essere fondata su accordi conclusi con le autorità e le organizzazioni sopra menzionate. Tali accordi sono adottati dal consiglio di amministrazione sulla base di un progetto presentato dal direttore e previo parere della Commissione. Qualora la Commissione non approvi gli accordi suddetti, il consiglio di amministrazione li adotta alla maggioranza di 3/4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La soglia per prendere una decisione ove la Commissione non sia d'accordo è inutilmente elevata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Articolo 23, comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Commissione avvia una valutazione esterna dell'Osservatorio ogni sei anni, per farla coincidere con il completamento di due dei suoi programmi di lavoro triennali. Tale valutazione deve includere anche il sistema Reitox. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. |
La Commissione avvia una valutazione esterna dell'Osservatorio ogni tre anni, per farla coincidere con il completamento di ciascun programma di lavoro triennale. Tale valutazione deve includere anche il sistema Reitox. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un ciclo di valutazione di sei anni è troppo lungo dato che l'ambiente operativo dell'agenzia sta evolvendo rapidamente. Sarebbe più appropriato valutare l'attività dell'Osservatorio più spesso, preferibilmente nel corso dell'ultimo anno di ciascun programma di attività. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Allegato I, parte A, paragrafo 2, punti 1) e 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) il monitoraggio dello stato del fenomeno delle droghe, attraverso, in particolare, indicatori epidemiologici o altro e il monitoraggio delle tendenze emergenti, segnatamente in materia di policonsumo; |
1) il monitoraggio dello stato del fenomeno delle droghe, compreso l'impiego di sostanze di psicomodulazione, attraverso, in particolare, indicatori epidemiologici o altro e il monitoraggio delle tendenze emergenti, segnatamente in materia di policonsumo; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) il controllo delle risposte date ai problemi legati alla droga; |
2) il controllo delle risposte date ai problemi legati alla droga, la comunicazione di informazioni sulle misure e la valutazione di queste ultime allo scopo di individuare le migliori pratiche e facilitare il loro scambio negli Stati membri; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il monitoraggio dell'abuso di sostanze di psicomodulazione dovrebbe far parte dei compiti dell'Osservatorio. Anche la valutazione delle politiche attuali in materia di droga dovrebbe essere una delle aree prioritarie dell'OEDT. Non spetta all'Osservatorio valutare le politiche dei vari Stati membri. Esso dovrebbe nondimeno fornire informazioni e favorire lo scambio delle migliori pratiche negli Stati membri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCEDURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- [1] GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
PROCEDURA
Titolo |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze | ||||||
Riferimenti |
COM(2005)0399 – C6-0256/2005 – 2005/0166(COD) | ||||||
Presentazione della proposta al PE |
31.8.2005 | ||||||
Commissione competente per il merito |
LIBE | ||||||
Commissione(i) competente(i) per parere |
JURI |
ENVI |
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Pareri non espressi |
JURI |
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Cooperazione rafforzata |
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Relatore(i) |
Frederika Brepoels |
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Relatore(i) sostituito(i) |
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Procedura semplificata – decisione |
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Contestazione della base giuridica |
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Modifica della dotazione finanziaria |
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Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula |
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Consultazione del Comitato delle regioni – |
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Esame in commissione |
23.11.2005 |
21.2.2006 |
21.3.2006 |
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Approvazione |
21.3.2006 | ||||||
Esito della votazione finale |
+ : – : 0 : |
43 0 0 | |||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Alexander Nuno Alvaro, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Lilli Gruber, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Edith Mastenbroek, Claude Moraes, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka | ||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Frederika Brepoels, Richard Corbett, Gérard Deprez, Lutz Goepel, Ignasi Guardans Cambó, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Hubert Pirker, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud, Rainer Wieland | ||||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Pierre Schapira | ||||||
Deposito |
3.4.2006 |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
... | ||||||