RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e Serbia e Montenegro su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
11.4.2006 - (COM(2005)0353 – C6‑0114/2006 – 2005/0141(CNS)) - *
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Paolo Costa
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e Serbia e Montenegro su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(COM(2005)0353 – C6‑0114/2006 – 2005/0141(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2005)0353)[1],
– visti l'articolo 80, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0000/2005),
– visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6‑0126/2006),
1. approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e di Serbia e Montenegro.
- [1] GU C ... /Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
Come stabilito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, la Comunità ha la competenza esclusiva in ordine a vari aspetti dell'aviazione esterna che sono stati tradizionalmente disciplinati da accordi bilaterali relativi ai servizi aerei tra gli Stati membri e i paesi terzi.
Di conseguenza, il Consiglio ha autorizzato la Commissione nel giugno 2003 ad avviare negoziati con paesi terzi al fine di sostituire talune disposizioni figuranti negli accordi bilaterali esistenti con accordi comunitari.
Pertanto la Commissione ha negoziato un accordo con Serbia e Montenegro che sostituisce talune disposizioni negli accordi bilaterali esistenti relativi ai servizi aerei tra gli Stati membri e Serbia e Montenegro.
Tali modifiche riguardano:
Articolo 2 (clausole di designazione): per evitare discriminazioni tra i vettori aerei comunitari, le clausole tradizionali per la designazione, che si riferiscono ai vettori aerei dello Stato membro parte dell'accordo bilaterale, sono sostituite da clausole di designazione comunitarie che concedono a tutti i vettori comunitari di godere del diritto di stabilimento.
Articolo 4 (tassazione del carburante per gli aeromobili): mentre gli accordi bilaterali tradizionali tendono ad esentare dalla tassazione il carburante per gli aeromobili in generale, la direttiva del Consiglio 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità consente siffatta tassazione per operazioni sul territorio comunitario. Ai sensi dell'articolo 4, le disposizioni della direttiva 2003/96/CE si applicano altresì agli aeromobili di vettori aerei designati da Serbia e Montenegro che operano nel territorio della Comunità.
Articolo 5 (fissazione delle tariffe): tale articolo prevede la soluzione dei conflitti tra gli accordi bilaterali e il regolamento del Consiglio (CEE) 2409/92 sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, che proibisce ai vettori di paesi terzi di essere leader in materia di fissazione delle tariffe relativamente ai servizi aerei per i trasporti passeggeri e merci effettuati interamente nella Comunità.
Gli allegati 1 e 2 elencano gli accordi bilaterali cui si fa riferimento nei vari articoli degli accordi tra l'UE e Serbia e Montenegro, segnatamente con Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria.
L'allegato 3 elenca gli altri Stati cui si fa riferimento, ovvero l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera che rientrano nell'Accordo sullo spazio economico europeo.
Gli accordi negoziati dalla Commissione dovrebbero essere sottoscritti e applicati in via provvisoria. La proposta decisione del Consiglio consente al Presidente del Consiglio di designare la persona o le persone competenti a sottoscrivere, a nome della Comunità, l'accordo summenzionato su base provvisoria fino a quando non entrerà in vigore una volta ultimate le procedure necessarie.
Il Parlamento ha il diritto di esprimere il suo parere su tale accordo nell'ambito della procedura di consultazione, conformemente all'articolo 83 "Accordi internazionali", paragrafo 7, che recita:
"Il Parlamento esprime il suo parere o il suo parere conforme sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale o di un protocollo finanziario con la Comunità europea in una sola votazione deliberando alla maggioranza dei voti espressi, senza che siano ricevibili emendamenti al testo dell'accordo o del protocollo".
Sulla base di quanto sopra riportato, il relatore propone che la commissione TRAN esprima parere favorevole sulla conclusione di tale accordo.
PROCEDURA
Titolo |
Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e Serbia e Montenegro su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei | ||||||
Riferimenti |
(COM(2005)0353 – C6 0114/2006 – 2005/0141(CNS) | ||||||
Consultazione del PE |
31.3.2006 | ||||||
Commissione competente per il merito |
TRAN | ||||||
Commissione(i) competente(i) per parere |
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Pareri non espressi |
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Cooperazione rafforzata |
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Relatore(i) |
Paolo Costa |
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Relatore(i) sostituito(i) |
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Procedura semplificata – decisione |
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Contestazione della base giuridica |
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Modifica della dotazione finanziaria |
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Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula |
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Consultazione del Comitato delle regioni – |
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Esame in commissione |
22.1.2005 |
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Approvazione |
22.11.2005 | ||||||
Esito della votazione finale |
+ : – : 0 : |
46 0 0 | |||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Armando Dionisi, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Patrick Louis, Ashley Mote, Michael Henry Nattrass, Seán Ó Neachtain, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Gary Titley, Georgios Toussas, Marta Vincenzi, Roberts Zīle | ||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Zsolt László Becsey, Den Dover, Markus Ferber, Jas Gawronski, Zita Gurmai, Elisabeth Jeggle, Sepp Kusstatscher, Helmuth Markov, Rosa Miguélez Ramos, Francesco Musotto, Willem Schuth | ||||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
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Deposito |
11.4.2006 |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
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