RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea
26.4.2006 - (COM(2005)0472 – C6‑0326/2005 – 2005/0201(CNS)) - *
Commissione per la pesca
Relatore: Albert Jan Maat
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea
(COM(2005)0472 – C6‑0326/2005 – 2005/0201(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0472)[1],
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0326/2005),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A6‑0140/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando 4 bis (nuovo) | |
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(4 bis) Il 15 novembre 2005 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione1 nella quale invita la Commissione a presentare quanto prima una proposta di regolamento per la ricostituzione dello stock di anguilla europea. |
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1 Testi approvati, P6_TA(2005)0425 |
Emendamento 2 Considerando 8 | |
(8) Il successo delle misure di ricostituzione dello stock di anguilla europea dipende dalla stretta cooperazione e dall’azione coerente a livello comunitario, di Stati membri e locale, come pure dall’informazione, la consultazione e la partecipazione dei settori pubblici interessati. |
(8) Il successo delle misure di ricostituzione dello stock di anguilla europea dipende dalla stretta cooperazione e dall’azione coerente a livello comunitario, di Stati membri nonché locale e regionale, come pure dall’informazione, la consultazione e la partecipazione dei settori pubblici interessati. |
Motivazione | |
Si adegua il testo alla realtà giuridica e amministrativa di taluni Stati membri, in cui la competenza per la regolamentazione della pesca dell'anguilla è dei governi regionali, oppure è condivisa tra questi e il governo centrale. | |
Emendamento 3 Considerando 10 | |
(10) Nei bacini fluviali in cui la pesca e altre attività umane che hanno rilevanza per le anguille possono avere effetti transfrontalieri, tutti i programmi e le misure devono essere coordinati per l’intero bacino in questione. Nel caso di bacini fluviali che si estendono oltre i confini della Comunità, quest’ultima dovrebbe fare in modo di garantire un opportuno coordinamento con i paesi terzi interessati, senza che, peraltro, tale esigenza di coordinamento impedisca agli Stati membri di adottare le azioni urgenti necessarie, |
(10) Nei bacini fluviali in cui la pesca e altre attività umane che hanno rilevanza per le anguille possono avere effetti transfrontalieri, tutti i programmi e le misure devono essere coordinati per l’intero bacino in questione. Tale concertazione non deve andare a scapito di una rapida introduzione della parte nazionale dei piani di gestione degli stock di anguilla. Nel caso di bacini fluviali che si estendono oltre i confini della Comunità, quest’ultima dovrebbe fare in modo di garantire un opportuno coordinamento con i paesi terzi interessati. In sede di concertazione internazionale, sia all'interno della Comunità che all'esterno, occorre prestare particolare attenzione al Mar Baltico e alle acque costiere europee che esulano dalla sfera di applicazione della direttiva quadro sulle acque. Tale esigenza di coordinamento non deve impedire agli Stati membri di adottare le azioni urgenti necessarie, |
Motivazione | |
Le misure di ripristino della popolazione di anguille europee non dovrebbero essere circoscritte alle acque interne della Comunità. | |
Emendamento 4 Considerando 10 bis (nuovo) | |
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(10 bis) Dato che buona parte dell'insediamento naturale dell'anguilla cieca va perduto, la Commissione deve esaminare nel breve periodo come si possa associare l'acquacoltura europea agli sforzi di ricostituzione degli stock di anguilla europea anche mediante l'allevamento delle anguille argentate catturate per farne anguille gialle che sono rilasciate nelle acque interne europee aventi accesso al mare. |
Emendamento 5 Considerando 10 ter (nuovo) | |
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(10 ter) Nel contesto della ricostituzione dello stock di anguilla europea, è opportuno sottolineare che l'anguilla cieca è particolarmente vulnerabile, segnatamente a causa del fatto che ne vengono esportate grandi quantità. Devono, pertanto, essere adottati provvedimenti specifici per aumentare il numero di anguille cieche che sono liberate nelle acque europee. |
Motivazione | |
Poiché l'anguilla cieca costituisce una parte estremamente minacciata dello stock di anguille, a causa di una notevole domanda e di una forte esportazione, è opportuno adottare provvedimenti specifici per aumentare il numero di anguille cieche che sono liberate nelle acque europee. | |
Emendamento 6 Articolo 2 | |
Tra i giorni 1 e 15 di ogni mese è proibito pescare, sbarcare o detenere a bordo anguille della specie Anguilla anguilla. |
Il periodo di pesca è abbreviato in modo che lo sforzo di pesca sia ridotto alla metà. |
Motivazione | |
Benché risulti necessario adottare misure urgenti mentre si elaborano i piani, il fermo di 15 giorni alterni non è affatto il modello ideale. In primo luogo, dal momento che la pesca dell'anguilla dipende dal ciclo lunare, tale misura può provocare il fermo pressoché totale delle attività di pesca, oppure, al contrario, non avere alcun effetto su di esse. D'altra parte, la misura vieta, oltre alla pesca, anche lo sbarco e la detenzione a bordo di anguille. Ciò può avere conseguenze assai dannose per le imprese di commercializzazione, che non si possono permettere di assumere personale per 15 giorni al mese, né di mettere a punto l'infrastruttura necessaria per poi doverne mantenere il funzionamento. Per tutte queste ragioni, se si vuole ridurre lo sforzo di pesca alla metà, si propone di farlo in modo continuativo, abbreviando il periodo di pesca. | |
Emendamento 7 Articolo 3, alinea | |
In deroga all’articolo 2, fino al 30 giugno 2007 è consentito pescare, sbarcare o detenere a bordo anguille della specie Anguilla anguilla tra i giorni 1 e 15 di ogni mese, purché: |
In deroga all’articolo 2, fino al 30 giugno 2007 è consentito pescare, sbarcare o detenere a bordo anguille della specie Anguilla anguilla al di fuori del periodo di pesca stabilito, purché: |
Motivazione | |
Dato che l'emendamento all'articolo 2 propone, come misura d'emergenza, di sostituire il fermo quindicinale con un abbreviamento del periodo di pesca, anche le deroghe devono essere istituite tenendo presente il periodo di pesca stabilito. | |
Emendamento 8 Articolo 3, lettera b) | |
b) tutte le anguille catturate siano rilasciate nelle acque interne europee aventi accesso al mare allo scopo di favorire il tasso di migrazione delle anguille argentate adulte. |
b) tutte le anguille catturate siano rilasciate nelle acque interne europee aventi accesso al mare allo scopo di favorire il tasso di migrazione delle anguille argentate adulte oppure che le anguille siano destinate all'acquacoltura nell'Unione europea a condizione che le anguille impiegate in acquacoltura siano destinate, secondo una percentuale da stabilirsi dalla Commissione, all'allevamento e al rilascio nelle acque interne europee aventi accesso al mare di anguille gialle, allo scopo di favorire il tasso di migrazione delle anguille argentate adulte, e |
Emendamento 9 Articolo 3, lettera b bis) (nuova) | |
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(b bis) gli Stati membri adottano altresì appositi provvedimenti tesi a ostacolare il meno possibile il flusso naturale delle anguille cieche durante taluni periodi. |
Motivazione | |
Nei periodi in cui le anguille cieche affluiscono dalle regioni costiere alle acque interne dovrebbero essere rimossi il maggior numero possibile di ostacoli. | |
Emendamento 10 Articolo 4, paragrafo 1 | |
1. Se, per determinati bacini fluviali, le misure nazionali in vigore garantiscono già il conseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 6, paragrafo 4, gli Stati membri interessati possono presentare una richiesta di deroga, fino al 30 giugno 2007, dalle misure previste per tali bacini all’articolo 2. |
1. Se, per determinati bacini fluviali, le misure nazionali in vigore garantiscono già il conseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 6, paragrafo 4, gli Stati membri interessati possono presentare una richiesta di deroga, fino al 30 giugno 2008, dalle misure previste per tali bacini all’articolo 2. |
Emendamento 11 Articolo 4 bis (nuovo) | |
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Articolo 4 bis |
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La pesca all'anguilla di lunghezza inferiore a 12 cm è vietata qualora non risponda ad una delle seguenti condizioni: |
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a) tutte le anguille catturate sono rilasciate nelle acque interne europee aventi accesso al mare allo scopo di favorire il tasso di migrazione delle anguille argentate adulte; |
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b) tutte le anguille catturate sono impiegate per l'acquacoltura nell'Unione europea purché le anguille impiegate in acquacoltura siano destinate, secondo una percentuale da stabilirsi dalla Commissione, all'allevamento e al rilascio, nelle acque interne europee aventi accesso al mare, di avannotti di anguille, allo scopo di favorire il tasso di migrazione delle anguille argentate adulte; |
. |
Qualora lo Stato membro lo desideri la Commissione europea può fissare una quota per l'esportazione di anguille cieche fatto salvo il criterio di sostenibilità o la ripresa dello stock dell'Anguilla europea; |
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Qualora in una regione o in uno Stato membro l'anguilla cieca sia destinata al consumo la Commissione può dare il suo assenso purché ciò non violi il criterio della sostenibilità. |
Emendamento 12 Articolo 5 | |
In deroga all’articolo 2, a partire dal 1° luglio 2007 è consentito pescare, sbarcare o detenere a bordo anguille della specie Anguilla anguilla tra i giorni 1 e 15 di ogni mese, purché tali attività di pesca siano conformi alle specifiche e alle restrizioni fissate in un piano di gestione per l’anguilla. |
In deroga all’articolo 2, a partire dal 1° luglio 2008 le attività di pesca si conformano alle specifiche e alle restrizioni fissate in un piano di gestione per l’anguilla. |
Motivazione | |
Adeguamento necessario alla luce dell'emendamento proposto all'articolo 2. | |
Emendamento 13 Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo) | |
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1 bis. Per gli Stati membri che hanno sottoposto all'approvazione della Commissione un Piano per la gestione della anguille entro il 31 dicembre 2006, l'effetto dell'articolo 2 sarà sospeso fintanto che la Commissione non abbia preso una decisione definitiva. |
Emendamento 14 Articolo 6, paragrafo 1 | |
1. Gli Stati membri individuano e definiscono i diversi bacini fluviali ubicati sul loro territorio nazionale che, anteriormente all’intervento dell’uomo, costituivano habitat naturali per l’anguilla europea (“bacini fluviali dell’anguilla”). |
1. Gli Stati membri individuano e definiscono i diversi bacini fluviali ubicati sul loro territorio nazionale che, anteriormente all’intervento dell’uomo, costituivano habitat naturali per l’anguilla europea (“bacini fluviali dell’anguilla”). Uno Stato membro può optare per la designazione, quale unico bacino fluviale, dell'intero territorio nazionale o di una unità amministrativa regionale già esistente. |
Motivazione | |
Ai fini di una maggiore applicabilità dovrebbe essere consentito operare con un unico piano nazionale di gestione. | |
Emendamento 15 Articolo 6, paragrafo 2 | |
2. Nel definire i bacini fluviali dell’anguilla gli Stati membri devono tenere in debita considerazione le disposizioni amministrative di cui all’articolo 3 della direttiva 2000/60/CE. |
2. Nel definire i bacini fluviali dell’anguilla gli Stati membri devono tenere, nei limiti del possibile, in considerazione le disposizioni amministrative di cui all’articolo 3 della direttiva 2000/60/CE. |
Motivazione | |
Ai fini di una maggiore applicabilità dovrebbe essere consentito operare con un unico piano nazionale di gestione. | |
Emendamento 16 Articolo 6, paragrafo 3 bis (nuovo) | |
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3 bis. Gli Stati membri predispongono un piano di gestione dell'anguilla nei bacini fluviali atto a garantire un efficace recupero degli stock di tale specie. I bacini fluviali oggetto di tali piani d'intervento sono proposti dagli Stati membri. |
Motivazione | |
In taluni Stati membri, come per esempio in Portogallo, tutti i bacini fluviali sono considerati habitat naturali dell'anguilla. La predisposizione, il monitoraggio ed il controllo di piani di gestione per tali bacini risulterebbe di difficile realizzazione, giacché richiederebbe ingenti risorse umane e finanziarie. Pertanto dovrebbero essere gli Stati membri a definire le priorità d'intervento in funzione delle loro specifiche realtà. | |
Emendamento 17 Articolo 6, paragrafo 3 ter (nuovo) | |
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3 ter. I piani di gestione dei bacini fluviali ripartiti fra uno o più Stati membri sono predisposti in sede concertata e presentati alla Commissione. |
Emendamento 18 Articolo 6, paragrafo 4 | |
4. L’obiettivo di ciascun piano per ciascun bacino fluviale dell’anguilla è quello di permettere con elevata probabilità il passaggio in mare di almeno il 40% della biomassa di anguilla adulta. La percentuale fa riferimento alla stima più elevata sulla possibile migrazione delle anguille dal bacino fluviale in assenza di attività umane che incidano sulla zona di pesca o sullo stock. |
4. L’obiettivo di ciascun piano per ciascun bacino fluviale dell’anguilla è quello di permettere con elevata probabilità il passaggio in mare di una percentuale elevata della biomassa di anguilla adulta. La percentuale fa riferimento alla stima più elevata sulla possibile migrazione delle anguille dal bacino fluviale, considerando tutte le attività umane che incidano sulla zona di pesca o sullo stock. |
Motivazione | |
Non è neppure chiaro come sarà possibile calcolare questo passaggio in mare del 40% della biomassa di anguilla. I piani dovrebbero garantire una percentuale considerevolmente più elevata in ciascun bacino fluviale, ma sempre in funzione delle condizioni di maggiore o minore abbondanza e/o degli ostacoli presenti in ciascun bacino. D'altra parte, non si capisce bene il significato dell'ultima frase del paragrafo. | |
Emendamento 19 Articolo 6, paragrafo 5 bis (nuovo) | |
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5 bis. L'Unione europea appoggia le misure che consentono il ripopolamento dei bacini fluviali dei vari Stati membri. |
Emendamento 20 Articolo 6, paragrafo 5 ter (nuovo) | |
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5 ter. L'Unione europea appoggia le misure di sostegno all'allestimento e/o adattamento di meccanismi di superamento degli ostacoli per far sì che le migrazioni fluviali non risultino compromesse. |
Motivazione | |
La migrazione anadroma delle anguille e la successiva uscita dai fiumi sono essenziali per il ciclo di vita degli individui di tale specie. Il superamento delle barriere fisiche lungo i corsi d'acqua dolce dovrebbero pertanto costituire una priorità. | |
Emendamento 21 Articolo 7, paragrafo 1 | |
1. Entro il 31 dicembre 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i singoli piani di gestione per l’anguilla predisposti in conformità dell’articolo 6. |
1. Entro il 30 giugno 2007 gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i singoli piani di gestione per l’anguilla predisposti in conformità dell’articolo 6. |
Motivazione | |
Diverse ragioni fanno sì che l'attuale calendario non sia veramente realizzabile, ragion per cui si suggerisce di ritardare di un anno la sua applicazione. Da un lato, in parecchi casi i piani necessitano di un coordinamento tra varie regioni e anche tra Stati, il che comporta un'opera di coordinamento che richiede molto tempo e molta fatica. Dall'altro lato, le conoscenze che sono oggi alla base del calcolo della percentuale di anguille migrate in mare non sono sufficienti, e sembra che i gruppi di lavoro proposti dal CIEM ed i risultati dei modelli attualmente allo studio nel quadro del progetto SLIME non diano risultati tali da poter essere utilizzati per l'elaborazione dei piani di gestione secondo il calendario attualmente proposto. | |
Emendamento 22 Articolo 7, paragrafo 3 | |
3. Gli Stati membri attuano i piani di gestione per l’anguilla approvati ai sensi del paragrafo 2 a decorrere dal 1° luglio 2007. |
3. Gli Stati membri attuano i piani di gestione per l’anguilla approvati ai sensi del paragrafo 2 a decorrere dal 1° luglio 2008, oppure quanto prima possibile. |
Emendamento 23 Articolo 8, paragrafo 1 | |
1. Nel caso di bacini fluviali dell’anguilla che si estendono al territorio di più Stati membri, quest’ultimi elaborano congiuntamente il piano di gestione per l’anguilla. |
1. Nel caso di bacini fluviali dell’anguilla che si estendono al territorio di più Stati membri, quest’ultimi elaborano congiuntamente il piano di gestione per l’anguilla. Qualora tale concertazione rischi di comportare un ritardo che rende impossibile la presentazione del piano di gestione entro i termini previsti, gli Stati membri possono presentare dei piani di gestione relativi alla loro parte nazionale del bacino fluviale. |
Emendamento 24 Articolo 8, paragrafo 2 | |
2. Se un bacino fluviale dell’anguilla si estende oltre il territorio della Comunità, gli Stati membri interessati cercano di mettere a punto il piano di gestione per l’anguilla di concerto con gli Stati terzi interessati. |
2. Se un bacino fluviale dell’anguilla si estende oltre il territorio della Comunità, gli Stati membri interessati cercano di mettere a punto il piano di gestione per l’anguilla di concerto con gli Stati terzi interessati. Occorre in proposito prestare particolare attenzione al Mar Baltico e alle acque costiere che ricadono al di fuori del campo di applicazione della direttiva 200/60/CE. |
Emendamento 25 Articolo 8 bis (nuovo) | |
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Articolo 8 bis |
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Misure specifiche per l'anguilla cieca |
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La Commissione inserisce, nel piano di ricostituzione dello stock di anguilla europea, misure specifiche volte a garantire un aumento del numero di anguille cieche rilasciate, ponendo segnatamente l'accento sui problemi che derivano dalle elevate esportazioni di anguille cieche. |
Motivazione | |
Poiché l'anguilla cieca costituisce una parte estremamente minacciata dello stock di anguille, a causa, tra l'altro, di una forte esportazione, è opportuno adottare provvedimenti specifici per aumentare il numero di anguille cieche che sono rilasciate. | |
Emendamento 26 Articolo 9, paragrafo 1 | |
1. Entro il 31 dicembre 2009, gli Stati membri devono riferire alla Commissione in merito al monitoraggio, l’efficacia e i risultati di ciascun piano di gestione e, in particolare, per ciascun bacino fluviale devono produrre una stima della percentuale di biomassa di anguilla migrata in mare per la riproduzione con riferimento alla stima più elevata sulla possibile migrazione delle anguille dal bacino fluviale in assenza di attività umane che incidano sulla zona di pesca o sullo stock. |
1. Entro il 31 dicembre 2009, gli Stati membri devono riferire alla Commissione in merito al monitoraggio, l’efficacia e i risultati di ciascun piano di gestione. |
Motivazione | |
Come si è già detto, non è chiaro come sarà possibile calcolare le percentuali di anguille migrate in mare. Pertanto, seguendo la strategia della Commissione ai fini di una maggiore semplificazione legislativa e di un minor onere amministrativo per gli Stati membri, è opportuno sopprimere le disposizioni che richiedono la presentazione di relazioni di scarsa o nulla utilità. | |
Emendamento 27 Articolo 9, paragrafo 2 | |
2. Entro il 1° luglio 2010 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una valutazione statistica e scientifica sui risultati dell’applicazione dei piani di gestione per l’anguilla e del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca. |
2. Entro il 1° luglio 2011 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una valutazione statistica e scientifica sui risultati dell’applicazione dei piani di gestione per l’anguilla e del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca. |
Motivazione | |
Diverse ragioni fanno sì che l'attuale calendario non sia veramente realizzabile, ragion per cui si suggerisce di ritardare di un anno la sua applicazione. Da un lato, in parecchi casi i piani necessitano di un coordinamento tra varie regioni e anche tra Stati, il che comporta un'opera di coordinamento che richiede molto tempo e molta fatica. Dall'altro lato, le conoscenze che sono oggi alla base del calcolo della percentuale di anguille migrate in mare non sono sufficienti, e sembra che i gruppi di lavoro proposti dal CIEM ed i risultati dei modelli attualmente allo studio nel quadro del progetto SLIME non diano risultati tali da poter essere utilizzati per l'elaborazione dei piani di gestione secondo il calendario attualmente proposto. | |
Emendamento 28 Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo) | |
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3 bis. Entro il 1° gennaio 2007 la Commissione determina, in concertazione con il CIEM, la CECPI, gli Stati membri e il settore della pesca, se le norme di cui all'articolo 6, paragrafo 4, siano in pratica sufficientemente misurabili e applicabili, e successivamente presenta, se del caso, una modifica o un adattamento alla proposta. |
Emendamento 29 Articolo 11, paragrafo 1 | |
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma non prima del 1° gennaio 2007. |
- [1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
Negli scorsi anni gli stock di anguilla hanno registrato un forte calo nell'Unione europea. C'è da temere che, se nell'Unione europea non sarà posto in atto rapidamente un piano d'azione, questa specie rischia l'estinzione.
L'anguilla viene pescata nell'intera area di distribuzione dell'anguilla europea (tutta l'Europa e l'Africa del nord). La pesca delle cieche si concentra nel sudovest dell'Europa; le catture (circa 100 tonnellate) sono utilizzate per il consumo diretto, per l'allevamento dell'anguilla gialla (in Europa, ma soprattutto in Estremo Oriente) e per il ripopolamento nel resto dell'Europa. L'anguilla gialla e l'anguilla argentata sono pescate in tutte le acque europee; le catture (valutate a 8.000 tonnellate circa) sono utilizzate, insieme alla produzione di anguille di allevamento (circa 10.800 tonnellate) per il consumo (affumicata, cotta, in gelatina, ecc.).
Tabella 1 Riepilogo dei principali paesi in cui è pescata o allevata l'anguilla europea. Le cifre si riferiscono alla produzione ufficiale nel 2000 (fonte: gruppo di lavoro CIEM/EIFAC sulle anguille). I dati ufficiali riguardanti la pesca sottovalutano ampiamente le reali catture, che probabilmente sono almeno il doppio.
Pesca nell'UE |
Pesca al di fuori dell'UE |
Allevamento di anguille | |||
Paese |
Produzione (t) |
Paese |
Produzione (t) |
Paese |
Produzione (t) |
Regno Unito |
796 |
Egitto |
2 064 |
Paesi Bassi |
3 800 |
Germania |
686 |
Norvegia |
281 |
Danimarca |
2 674 |
Danimarca |
620 |
Turchia |
176 |
Italia |
2 750 |
Svezia |
560 |
Tunisia |
108 |
Altri in Europa |
1 639 |
Italia |
549 |
Marocco |
100 |
Asia |
10 000 |
Polonia |
429 |
Altri |
238 |
|
|
Francia |
399 |
|
|
|
|
Paesi Bassi |
351 |
|
|
|
|
Irlanda |
250 |
|
|
|
|
Altri nell'UE |
280 |
|
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|
|
In questi ultimi 20 anni lo stock di anguille è diminuito nel 50% (del 75% nel corso degli ultimi 40 anni), lo stock di cieche del 95% del medesimo periodo.
Da tempo immemorabile l'anguilla è un tipo di pesce molto richiesto in Europa. In alcune regioni è parte integrante della tradizione culinaria e dell'habitat naturale.
Benché la pesca interna non rientri ufficialmente nella politica comune della pesca, il problema accomuna moltissimi Stati membri e impone un approccio congiunto. Se ciò non avvenisse, sarebbe molto probabilmente impossibile preservare o ricostituire gli stock di anguille.
Naturalmente sussistono grandi differenze fra gli Stati membri e le zone climatiche. In Scandinavia la situazione non è la stessa che in Francia, ad esempio. In ogni caso, nell'insieme dell'Unione europea si assiste a un forte calo degli stock di anguilla.
In Europa tutte le acque in cui si trovano anguille contribuiscono potenzialmente alla produzione di anguilla argentata (anguilla fertile), spesso più vicino al mare che nel retroterra e più in alcuni paesi che in altri. Non è chiaro se l'anguilla argentata proveniente da qualsiasi paese partecipi effettivamente alla riproduzione o se i riproduttori provengano da una piccola parte dell'Europa e l'anguilla argentata proveniente dai restanti paesi muoia senza riprodursi.
È stata avanzata l'ipotesi che la maggior parte delle anguille argentate femmina proviene dalla Scandinavia, ma è anche probabile che il Golfo di Biscaglia, in cui migra più del 95% delle cieche, costituisca in realtà la zona principale. Se si protegge una zona e non l'altra, si rischia di proteggere per errore la zona sbagliata. Per precauzione bisogna partire dal principio che tutte le anguille argentate che migrano possano riprodursi. Ed è per questo che nessun paese può sottrarsi alla protezione congiunta degli stock di riproduzione.
Nel corso degli anni la percentuale di anguille catturate allo stato selvaggio e da destinare al consumo è fortemente diminuito. La stragrande maggioranza delle anguille destinate al consumo deriva dall'acquacoltura. Ne consegue che sempre più cieche sono destinate alla vendita per le attività di acquacoltura.
Questa evoluzione ha registrato un'accelerazione a causa della notevole richiesta di cieche proveniente dal sud-est asiatico, che ha comportato un aumento dei prezzi di mercato delle cieche facendo sì che non sia assolutamente più redditizio per la pesca interna in Europa di ricostituire gli stock di cieche nelle acque interne europee.
Dal momento che il calo degli stock di anguilla è avvenuto in tutta Europa, in questo momento è più che mai probabile che tutte le anguille facciano parte di un solo ed unico stock in Europa e provengano da una sola zona di riproduzione. La ricostituzione degli stock di anguilla diviene pertanto soprattutto un problema internazionale. Nel contempo l'anguilla è, per eccellenza, un pesce che si trova nei piccoli corsi d'acqua ripartiti in tutta Europa, in cui si svolge una pesca su piccola scala, soggetta all'influenza di moltissimi fattori locali. L'attuazione di un piano di ricostituzione degli stock potrà essere realizzato in tutti questi piccoli corsi d'acqua solo con la cooperazione degli interessati e dei gestori locali. Il piano di ricostituzione internazionale dovrà basarsi sulle informazioni raccolte in tutti questi piccoli corsi d'acqua.
Questo doppio aspetto della ricostituzione degli stock di anguilla (problema su grande scala che si pone in acque di piccole dimensioni) presuppone una ripartizione dei ruoli fra le autorità primarie e secondarie nonché le amministrazioni e gli interessati. Da un lato, l'autorità centrale (l'Unione europea) dovrà definire condizioni essenziali di una gestione durevole, quindi imporle alle autorità secondarie (nazionali) che, a loro volta, possono trasporle condizionando i piani di pesca dei gestori regionali della pesca. Dall'altro, l'autorità locale dovrà basarsi sulle informazioni inerenti alla situazione locale, informazioni che l'autorità (primaria) dovrà utilizzare per controllare e valutare la gestione posta in atto. Di conseguenza, una buona collaborazione fra il settore della pesca, le altre parti interessate e le autorità riveste un'importanza cruciale.
Il 15 novembre 2005 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione (2005/2032(INI)) in cui chiedeva alla Commissione di presentare quanto prima una proposta di regolamento per avviare la ricostituzione degli stock di anguilla. L'attuale Commissione si è adoperata alacremente a tale scopo; di conseguenza è stata presentata una proposta di regolamento (2005/0201) basata in parte sulla risoluzione.
PROCEDURA
Titolo |
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea | ||||||
Riferimenti |
COM(2005)0472 – C6‑0326/2005 – 2005/0201(CNS) | ||||||
Consultazione del PE |
20.10.2005 | ||||||
Commissione competente per il merito |
PECH 27.10.2005 | ||||||
Commissione(i) competente(i) per parere |
ENVI
27.10.2005 |
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Pareri non espressi |
ENVI 29.11.2005 |
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Relatore(i) |
Albert Jan Maat |
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Relatore(i) sostituito(i) |
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Procedura semplificata – decisione |
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Contestazione della base giuridica |
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Modifica della dotazione finanziaria |
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Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula |
0.0.0000 | ||||||
Consultazione del Comitato delle regioni – decisione in Aula |
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Esame in commissione |
29.11.2005 |
30.1.2006 |
22.2.2006 |
19.4.2006 |
| ||
Approvazione |
19.4.2006 | ||||||
Esito della votazione finale |
Unanimità |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
James Hugh Allister, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Heinz Kindermann, Henrik Dam Kristensen, Albert Jan Maat, Willy Meyer Pleite, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Bernard Poignant, Struan Stevenson, Margie Sudre | ||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Chris Davies, Duarte Freitas | ||||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Carlos Carnero González, Salvador Garriga Polledo, Eugenijus Gentvilas, Antonio Masip Hidalgo | ||||||
Deposito |
26.4.2006 |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
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