RELAZIONE sull'esito dello screening delle proposte legislative pendenti dinanzi al legislatore
27.4.2006 - (2005/2214(INI))
Commissione per gli affari costituzionali
Relatrice: Sylvia-Yvonne Kaufmann
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sull'esito dello screening delle proposte legislative pendenti dinanzi al legislatore
Il Parlamento europeo,
– vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 27 settembre 2005, sull'esito dello screening delle proposte legislative pendenti dinanzi al legislatore (COM(2005)0462),
– vista la lettera inviata dal suo Presidente al Presidente della Commissione in data 23 gennaio 2006[1],
– vista la lettera inviata dal Presidente della Commissione al Presidente del Parlamento europeo in data 8 marzo 2006,
– visto l'articolo 45 del suo Regolamento,
– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione giuridica (A6-0143/2006),
A. considerando che nella sua Comunicazione del 27 settembre 2005 la Commissione ha annunciato la sua intenzione di ritirare 68 proposte giudicate incoerenti con gli obiettivi della strategia di Lisbona e con i principi relativi al miglioramento della regolamentazione, mentre altre proposte saranno soggette ad un'ulteriore valutazione d'impatto economico e, se del caso, modificate,
B. considerando che la lettera inviata dal Presidente del Parlamento europeo al Presidente della Commissione dopo l'esame di detta Comunicazione da parte delle commissioni parlamentari accoglie in generale con favore le intenzioni della Commissione, ma chiede espressamente a quest'ultima di non ritirare alcune proposte ed esprime obiezioni sull'eventuale modifica di altre proposte,
C. considerando che la risposta del Presidente della Commissione al Presidente del Parlamento europeo indica che la Commissione ha tenuto debitamente conto della posizione del Parlamento prima di adottare la sua posizione finale e precisa i motivi specifici per cui non ha accolto alcune delle richieste del Parlamento europeo, annunciando nel contempo le possibili iniziative che la Commissione stessa intende adottare in futuro per rispondere ad alcune di tali richieste,
D. considerando che la Comunicazione offre un'ottima occasione per approfondire l'esame dei problemi connessi al ritiro o alla modifica di proposte legislative da parte della Commissione,
E. considerando che, salvo alcune eccezioni, la maggior parte degli atti legislativi della Comunità può essere adottata unicamente sulla base di una proposta della Commissione, che gode di un quasi-monopolio sull'iniziativa legislativa,
F. considerando che l'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE stabilisce che la Commissione "può modificare la propria proposta " in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto comunitario "fintantoché il Consiglio non ha deliberato",
G. considerando che, sebbene per ragioni storiche il ruolo del Parlamento non sia menzionato nell'articolo 250, paragrafo 2, tale disposizione deve essere interpretata in connessione con l'articolo 251, per quanto concerne la sua applicazione alla procedura di codecisione, e con l'articolo 252 per quanto riguarda la procedura di cooperazione,
H. considerando che, ogniqualvolta venga adottata una posizione comune al termine della prima lettura, il terzo trattino del secondo comma dell'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE autorizza unicamente la Commissione a informare il Parlamento sulla propria posizione e considerando che, se la posizione comune viene successivamente emendata dal Parlamento, la lettera c) del terzo comma dell'articolo 251, paragrafo 2 autorizza unicamente la Commissione a formulare un parere, cosicché è chiaro che la Commissione non è più "proprietaria" delle sue proposte,
I. considerando che i trattati non contengono alcun riferimento alla possibilità per la Commissione di ritirare una proposta legislativa,
J. considerando che la mancanza di disposizioni sul ritiro di proposte legislative non ha impedito alla Commissione di procedere regolarmente al loro ritiro,
K. considerando che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione non sembrano concordare sulla misura esatta del diritto della Commissione di ritirare le sue proposte legislative,
L. considerando che, nonostante tali divergenze, il ritiro di proposte legislative è una prassi corrente della Commissione, che non ha peraltro mai portato ad un procedimento dinanzi alla Corte,
M. considerando che in passato il Parlamento ha chiesto in qualche occasione alla Commissione di ritirare le sue proposte,
N. considerando che l'Accordo quadro[2] sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione, del 26 maggio 2005, prevede quanto segue:
- in tutte le procedure legislative "la Commissione si impegna ad esaminare attentamente gli emendamenti approvati dal Parlamento sulle sue proposte legislative, in modo da poterne tenere conto nel quadro di eventuali proposte modificate" (punto 31),
- in tutte le procedure legislative "prima di ritirare le sue proposte, la Commissione informa preventivamente il Parlamento e il Consiglio" (punto 32),
- nelle procedure legislative che non comportano codecisione, la Commissione s'impegna a ritirare "se del caso" le proposte legislative respinte dal Parlamento e, qualora decida di mantenere la sua proposta, ad illustrare i motivi di tale decisione (punto 33),
O. considerando che un accordo sul ritiro e, nella misura del necessario, sulla modifica di proposte legislative da parte della Commissione, basato su orientamenti comuni per le tre istituzioni, contribuirebbe al buon funzionamento delle procedure legislative,
1. accoglie con favore la Comunicazione della Commissione del 27 settembre 2005 e ritiene che il ritiro o la modifica di gran parte delle proposte in essa menzionate contribuirà effettivamente alla semplificazione del contesto normativo della Comunità, ma insiste sul fatto che la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto delle obiezioni sollevate dal Presidente del Parlamento europeo nella sua lettera del 23 gennaio 2006;
2. si compiace del fatto che, prima di adottare la sua posizione finale, la Commissione abbia nuovamente rivisto le sue proposte alla luce delle obiezioni del Parlamento; riconosce che, in relazione a ciascun caso in cui la Commissione non ha accolto tali obiezioni, essa ha indicato i motivi della sua decisione e per alcuni casi particolari ha annunciato anche le iniziative mediante le quali le richieste del Parlamento potrebbero essere soddisfatte;
3. sottolinea che in future procedure di questo tipo la Commissione dovrebbe indicare le ragioni specifiche alla base del ritiro o della modifica di ciascuna proposta e non limitarsi ad invocare principi generali dai quali non emergono con chiarezza i motivi per cui la Commissione ritiene di dover ritirare o modificare una determinata proposta;
4. chiede alla Commissione di stilare e presentare al Parlamento e al Consiglio, immediatamente dopo la sua nomina, un elenco delle proposte legislative della Commissione precedente che intende mantenere;
5. chiede alla Commissione di inserire nel suo programma annuale legislativo e di lavoro un elenco delle proposte che intende ritirare o modificare, in modo da consentire al Parlamento di esprimere il suo parere conformemente alle prerogative di cui dispone ai sensi dei trattati e alle procedure stabilite nell'Accordo quadro del 26 maggio 2005;
6. prende atto del fatto che nessuna disposizione dei trattati esistenti menziona la possibilità per la Commissione di ritirare una proposta legislativa, mentre la possibilità di modificarla è garantita dal principio secondo cui la Commissione può modificare la sua proposta durante la procedura che porta all'adozione di un atto comunitario, come espressamente previsto dall'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; riconosce che tale principio è applicabile anche alla procedura di codecisione di cui all'articolo 251 e alla procedura di cooperazione di cui all'articolo 252;
7. riconosce tuttavia che, entro chiari limiti, la facoltà della Commissione di ritirare una proposta legislativa durante la procedura che porta alla sua adozione:
- deriva dal suo diritto d'iniziativa legislativa e costituisce un logico complemento della sua facoltà di modificare una proposta,
- può contribuire a migliorare il ruolo della Commissione nella procedura legislativa, e
- può essere considerata un elemento positivo nell'assicurare che le procedure che portano all'adozione di un atto comunitario e il dialogo interistituzionale abbiano come obiettivo la promozione dell'"interesse comunitario";
8. rileva tuttavia che questa possibilità deve essere considerata alla luce delle prerogative delle varie istituzioni nel processo legislativo, quali definite dai trattati, e del principio di leale cooperazione fra le istituzioni;
9. sottolinea che le possibilità di ritiro o di modifica non devono alterare il ruolo delle singole istituzioni nel processo legislativo in modo tale da compromettere l'equilibrio istituzionale e che la possibilità di ritiro non significa il riconoscimento di una specie di "diritto di veto" della Commissione;
10. sottolinea che il ritiro e la modifica di proposte legislative devono sottostare agli stessi principi generali su cui si basa la presentazione delle proposte da parte della Commissione, vale a dire devono essere ispirati dall'interesse comunitario e debitamente motivati;
11. ritiene, ferma restando la competenza della Corte di giustizia di stabilire l'ambito e i limiti esatti delle prerogative conferite alle istituzioni dai trattati, che la definizione da parte delle istituzioni di orientamenti comuni sul ritiro o la modifica di proposte legislative ad opera della Commissione - ad integrazione dei principi già stabiliti nell'Accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione e nell'Accordo interistituzionale sul miglioramento della regolamentazione - costituirebbe un passo avanti verso il miglioramento del processo legislativo e del dialogo fra le istituzioni;
12. propone i seguenti orientamenti sul ritiro e la modifica di proposte legislative da parte della Commissione:
a) la Commissione può, in linea di principio, ritirare o modificare una proposta legislativa in qualsiasi momento delle procedure che portano alla sua adozione, fintantoché il Consiglio non ha deliberato; ciò significa che nelle procedure di codecisione e di cooperazione la Commissione non può più ritirare o modificare una proposta dopo che il Consiglio ha adottato la posizione comune, a meno che, nella sua decisione sulla posizione comune, il Consiglio non sia andato al di là dei suoi poteri di modifica della proposta della Commissione, per cui la decisione in realtà costituisce un'iniziativa legislativa del Consiglio stesso, ciò che il trattato non prevede;
b) qualora il Parlamento abbia respinto una proposta legislativa o suggerito emendamenti sostanziali, ovvero abbia chiesto in altro modo alla Commissione di ritirare o modificare sostanzialmente una proposta legislativa, la Commissione tiene debitamente conto di tale posizione. Nel caso in cui la Commissione decida, per importanti motivi, di non seguire la posizione espressa dal Parlamento, espone i motivi di tale decisione in una dichiarazione dinanzi al Parlamento,
c) se la Commissione intende ritirare o modificare una proposta legislativa di propria iniziativa, informa preventivamente il Parlamento della sua intenzione. Tale informazione viene effettuata in tempo utile per consentire al Parlamento di esprimere il suo parere sulla questione e contiene una chiara spiegazione dei motivi per cui la Commissione ritiene di dover ritirare o modificare una determinata proposta. La Commissione tiene in debita considerazione il parere del Parlamento. Qualora la Commissione decida, per importanti motivi, di ritirare o modificare la sua proposta, contrariamente a quanto auspicato dal Parlamento, espone i motivi della sua decisione in una dichiarazione dinanzi al Parlamento;
13. sottolinea che la misura in cui la Commissione tiene conto dei pareri espressi dal Parlamento sul ritiro o la modifica di proposte legislative rappresenta un aspetto essenziale della fiducia politica che costituisce la base di una solida cooperazione fra le due istituzioni;
14. è dell'avviso che, se la Commissione dovesse ritirare o modificare sostanzialmente una proposta legislativa in un modo che pregiudichi le prerogative legislative del Parlamento, la questione andrebbe deferita agli appositi organi politici del Parlamento per un esame politico; ritiene inoltre che, se la Commissione dovesse ritirare una proposta legislativa in un modo che pregiudichi le prerogative dei due rami dell'autorità legislativa, questi potrebbero considerare il ritiro privo di efficacia e portare avanti la procedura, secondo quanto stabilito dai trattati, fino all'eventuale adozione dell'atto in questione;
15. ritiene che, qualora una proposta legislativa sia stata elaborata a norma dell'articolo 138, la Commissione debba informare debitamente le parti sociali della sua intenzione di ritirare o modificare sostanzialmente la proposta legislativa;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Traduzione esterna
- [1] Rif. Pres-A-Courrier D(2006)300689.
- [2] Testi approvati, P6_TA(2005)0194, Allegato.
MOTIVAZIONE
La Commissione ha intrapreso uno screening di tutte le proposte da essa presentate, pendenti dinanzi al legislatore. Nella sua comunicazione del 27 settembre 2005, essa ha informato il Parlamento europeo e il Consiglio sull’esito di tale esame. La comunicazione include tra l’altro un elenco di 68 proposte legislative che la Commissione intende ritirare. Tale comunicazione offre alla commissione per gli affari costituzionali lo spunto per affrontare gli aspetti istituzionali della questione.
1. Introduzione
Una delle caratteristiche peculiari della legislazione comunitaria, quale delineata dal trattato CE, è il diritto di iniziativa esclusivo e pressoché completo della Commissione, che corrisponde ad un quasi-monopolio sull’iniziativa legislativa. Salvo alcune eccezioni, tutti gli atti legislativi della Comunità sono adottati "su proposta della Commissione". La Commissione non ha però funzioni legislative. Per contro, le leggi proposte dalla Commissione sono adottate dal Consiglio o dal Parlamento europeo insieme al Consiglio. Il trattato CE predispone infatti un equilibro istituzionale tra i tre organi nell’ambito legislativo.
Per garantire tale equilibrio è necessario innanzitutto che ogni istituzione rispetti le prerogative delle altre istituzioni senza oltrepassare i limiti delle proprie. Il principio dell’equilibrio istituzionale richiede però anche una cooperazione leale attiva tra le istituzioni, che vada oltre le norme procedurali scritte. Essa è indispensabile per la funzionalità di un’Unione democratica e conforme allo Stato di diritto. Il principio dell’equilibrio istituzionale comporta quindi obblighi giuridici concreti, di cui le istituzioni devono tenere conto nell’esercizio delle prerogative conferite loro dal trattato. Pertanto anche in campo legislativo l’ambito e i limiti delle prerogative delle istituzioni non emergono esclusivamente dal testo scritto dei trattati.
2. Base della facoltà di modifica e di ritiro della Commissione
In conformità all’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione può modificare la propria proposta anche nel corso della fase legislativa. Le modifiche possono consistere nel fatto che determinate norme contenute nella proposta legislativa siano sostituite da altre o che la proposta attuale sia integrata con altre norme o anche che determinate norme incluse nella proposta siano soppresse. Il ritiro parziale di una proposta legislativa costituisce pertanto una modifica espressamente prevista all’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE.
La facoltà di ritiro totale di una proposta legislativa da parte della Commissione non è invece espressamente definita dal trattato CE. Essa costituisce tuttavia una logica integrazione alla facoltà di modifica ai sensi dell’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, poiché soltanto l’insieme dei due poteri, quello di modifica e quello di ritiro, corrisponde al rovescio della medaglia del diritto di iniziativa della Commissione.
3. Limite temporale della facoltà di modifica e di ritiro della Commissione
Ai sensi dell’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione può modificare una proposta da essa presentata, fintantoché il Consiglio non ha deliberato. Quindi tale norma non si limita a motivare la facoltà di modifica della Commissione, bensì ne definisce allo stesso tempo anche il limite temporale. Tale limitazione si applica parimenti alla facoltà di ritiro che integra la facoltà di modifica di cui all’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE.
Tale disposizione si applica inoltre a tutte le procedure legislative previste nel trattato. Tuttavia, soprattutto per quanto concerne le procedure di cooperazione e di codecisione, vi sono opinioni discordanti sul termine temporale quale descritto all’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE. La Corte di giustizia non ha sinora avuto l’occasione di prendere posizione in merito. Il servizio giuridico del Parlamento europeo, nel suo parere destinato alla commissione per gli affari costituzionali, ha concluso quanto segue:
"nel quadro della procedura di codecisione, detta disposizione permette tale ritiro fino a quando la prima lettura non sia stata terminata dal Parlamento europeo né ‘resa definitiva’ mediante l'adozione di una posizione comune del Consiglio."
Tale posizione non è in contraddizione con l’articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE. Le disposizioni di tale paragrafo, infatti, prevedono soltanto che la Commissione informi il Parlamento prima della seconda lettura del suo giudizio rispetto alla posizione comune del Consiglio e che essa formuli un parere su eventuali proposte di emendamento del Parlamento in seconda lettura. Tali disposizioni evidenziano il fatto che in quel momento la Commissione non è più considerata dal trattato CE quale "proprietaria" dell’oggetto legislativo, corroborando pertanto la posizione secondo la quale in quel momento la Commissione non sia più libera, sostanzialmente, di ritirare o di emendare la proposta legislativa.
È evidente che tali assunti valgono parimenti per la procedura di cooperazione. La decisione del Consiglio quale enunciata all’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, che stabilisce la limitazione temporale del potere di modifica e di ritiro, corrisponde pertanto nella procedura di cooperazione alla posizione comune ai sensi dell’articolo 252, lettera a, del trattato CE.
Naturalmente la decisione del Consiglio in merito alla posizione comune può esplicare la propria azione di limitare la facoltà di modifica e di ritiro della Commissione soltanto se a sua volta viene adottata a norma di legge. Una decisione illegittima del Consiglio, al contrario, sarebbe pertanto priva di efficacia. Ciò varrebbe in particolare laddove, nella sua decisione sulla posizione comune, il Consiglio sia andato al di là dei suoi poteri di modifica della proposta della Commissione, per esempio sostituendo completamente l’oggetto della norma proposta. Difatti, una decisione di questo tipo costituirebbe in realtà un’iniziativa legislativa del Consiglio stesso, che sarebbe inefficace in mancanza di una disposizione in merito nel trattato. Essa non potrebbe neanche avere l’effetto di limitare la facoltà di modifica e di ritiro della Commissione, anche se fosse stata adottata formalmente quale "posizione comune".
4. Esercizio della facoltà di modifica e di ritiro della Commissione
Il trattato CE non contiene alcun regolamento esplicito circa l’esercizio della facoltà di modifica e di ritiro della Commissione. Tuttavia non si tratta di un ambito privo di regolamentazione. Infatti, in particolare dal principio dell’equilibrio istituzionale e della cooperazione leale tra le istituzioni deriva per la Commissione l’obbligo generale di tenere conto del ruolo del Parlamento europeo nel processo legislativo e di non eludere tale obbligo mediante le modalità di esercizio delle facoltà di modifica e di ritiro. Sull’esistenza di tale obbligo generale non vi sono dissensi tra la Commissione ed il Parlamento europeo, ed ai punti da 31 a 33 dell’Accordo quadro del 26.05.2005 sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione (Accordo quadro), tale obbligo ha anche già esperito parzialmente una concretizzazione di comune accordo.
È ovvia la ragionevolezza dell’ipotesi che le istituzioni coinvolte, oltre alla concretizzazione solo parziale di tale obbligo, possano anche pervenire ad una comune intesa su una concretizzazione di ampia portata. In ogni caso però il Parlamento europeo dovrebbe esporre la sua posizione in materia sotto forma di linee guida. A tale scopo è necessario operare una distinzione tra due diverse tipologie di casi:
- la modifica o il ritiro di una proposta legislativa da parte della Commissione su iniziativa del Parlamento europeo, e
- la modifica o il ritiro di una proposta legislativa da parte della Commissione di propria iniziativa.
a) Modifica e ritiro su iniziativa del Parlamento europeo
Ai punti 31 e 33 dell’Accordo quadro, la Commissione e il Parlamento hanno convenuto quanto segue:
"La Commissione si impegna ad esaminare attentamente gli emendamenti approvati dal Parlamento sulle sue proposte legislative, in modo da poterne tenere conto nel quadro di eventuali proposte modificate.”
"Per le procedure legislative che non comportano codecisione, la Commissione: ... si impegna a ritirare, se del caso, le proposte legislative respinte dal Parlamento. Nel caso in cui, per motivi importanti e previo esame della questione da parte del Collegio, decidesse di non ritirare la sua proposta, la Commissione ne riferisce i motivi in una dichiarazione davanti al Parlamento."
Nel rispettivo ambito di applicazione, queste due disposizioni rispondono pienamente all’equilibrio istituzionale instaurato dal trattato CE. Esse non comprendono però tutti gli oggetti che necessitano di regolamentazione. Infatti l’attuale normativa, in base alla quale la Commissione è fondamentalmente tenuta al ritiro della proposta dopo che questa è stata respinta dal Parlamento, si limita espressamente alle procedure legislative che
non sono soggette alla codecisione. D’altro canto, l’Accordo dispone un obbligo di motivazione della Commissione nei confronti del Parlamento soltanto nel caso in cui essa voglia mantenere una proposta nonostante essa sia stata respinta dal Parlamento stesso. Manca invece una norma applicabile nel caso in cui essa non intenda tenere conto di proposte di modifica sostanziali del Parlamento. Non si individua però alcun motivo per cui tali oggetti non compresi nell’Accordo quadro ma comparabili debbano essere trattati diversamente dagli oggetti espressamente regolati dall’Accordo quadro.
b) Modifica e ritiro su iniziativa della Commissione
Al punto 32 dell’Accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione, le due istituzioni hanno convenuto quanto segue:
"Prima di ritirare le sue proposte, la Commissione informa preventivamente il Parlamento e il Consiglio. "
L’accordo sull’informazione preventiva del Parlamento da parte della Commissione costituisce senza dubbio un presupposto fondamentale e necessario per poter parlare di una procedura di ritiro conforme allo spirito della cooperazione leale. Comunque esso non costituisce in nessun caso un presupposto sufficiente. In questo senso anche la Commissione, con la sua comunicazione del 27 settembre 2005, ha già compiuto un passo in avanti, trasmettendo informazioni non su un ritiro già deliberato, bensì sulla sua intenzione in proposito. Ma ciò non è ancora sufficiente a soddisfare tutti i requisiti di una cooperazione leale.
Si può parlare di una cooperazione leale tra Commissione e Parlamento in questo contesto soltanto se il Parlamento viene informato in modo tempestivo ed approfondito dalla Commissione così da essere in grado di esprimere il suo parere in merito al previsto ritiro della proposta. Naturalmente il contenuto del parere del Parlamento non potrà essere considerato vincolante per la Commissione in base a quanto attualmente disposto dal trattato. Il parere si ridurrebbe però a mera formalità se non si traducesse perlomeno in un obbligo per la Commissione di esaminare accuratamente la posizione del Parlamento e di tenerla in debito conto ai fini della propria decisione finale. Ovviamente la Commissione è anche tenuta a comunicare al Parlamento gli eventuali motivi per i quali non ha tenuto conto della posizione del Parlamento.
Da quanto sopra esposto emerge che l’applicabilità di tali principi non può limitarsi al ritiro (completo) di una proposta legislativa da parte della Commissione. Anche in caso di modifica sostanziale (per esempio un ritiro parziale di notevole entità) di una proposta legislativa da parte della Commissione, è possibile ottemperare sufficientemente ai requisiti del principio di cooperazione leale soltanto in questo modo.
5. Conclusioni
Il ruolo che spetta alle singole istituzioni nel processo legislativo viene loro conferito dal trattato CE. Di norma l’assegnazione di tali facoltà non può allo stesso tempo regolamentare espressamente anche tutti gli aspetti dell’esercizio delle facoltà stesse. Tale compito è conferito dal trattato CE alle istituzioni stesse, che sono tenute a disporre di comune accordo i modi e la misura della loro cooperazione. Ciò è già previsto dall’articolo 218, paragrafo 1, del trattato CE, e anche a norma dell’articolo III-397 della Costituzione europea. Si tratta quindi di un compito costituzionale per le istituzioni, affinché provvedano a configurare in dettaglio la struttura istituzionale dell’Unione europea. Con la presente relazione, la commissione per gli affari costituzionali contribuisce a portare a termine tale compito.
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA (22.3.2006)
destinato alla commissione per gli affari costituzionali
sull'esito dello screening delle proposte legislative pendenti dinanzi al legislatore
(2005/2214(INI))Relatrice per parere: Maria Berger
SUGGERIMENTI
La commissione giuridica invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
A. considerando che la Commissione prevede, dopo aver proceduto all'esame della legislazione pendente, il ritiro di 68 proposte considerate non conformi agli obiettivi di Lisbona e ai principi di una migliore regolamentazione,
B. considerando che il ritiro delle quattro proposte concernenti lo Statuto dell'associazione europea, lo Statuto della mutua europea e il relativo ruolo dei lavoratori non può essere giustificato alla luce dei principi di una migliore regolamentazione, dal momento che di fatto tali proposte mirano proprio a migliorare il contesto normativo nell'interesse dei cittadini europei e, pertanto, non possono in alcun modo essere considerate un'imposizione di inutili oneri burocratici,
C. considerando che è comunemente ammesso che la Commissione ha il diritto di ritirare le proposte pendenti, conformemente all'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, fintantoché il Consiglio non si è pronunciato e che, nel quadro della procedura di codecisione, detta disposizione permette tale ritiro fino a quando la prima lettura non sia stata terminata dal Parlamento europeo né "resa definitiva" mediante l'adozione di una posizione comune del Consiglio,
D. considerando che l'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, benché sia stato ideato all'origine per la procedura di consultazione, deve essere interpretato alla luce e secondo lo spirito dell'articolo 251 di detto trattato; considerando che, pertanto, non può in alcun caso pregiudicare la posizione del Parlamento europeo nel processo di presa di decisioni,
E. considerando che, ogniqualvolta venga adottata una posizione comune al termine della prima lettura, il terzo trattino del secondo comma dell'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE autorizza unicamente la Commissione a informare il Parlamento europeo sulla propria posizione e considerando che, se la posizione comune viene emendata successivamente dal Parlamento, la lettera c) del terzo comma dell'articolo 251, paragrafo 2 autorizza unicamente la Commissione a emettere un parere, cosicché è chiaro che la Commissione non è più "proprietaria" delle sue proposte e non è libera di ritirarle,
F. considerando che, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 10 del trattato CE, il principio della cooperazione leale permette alla Commissione di ritirare le sue proposte unicamente se ciò non pregiudica il ruolo e la competenza del Parlamento europeo in qualità di decisore democratico,
1. ritiene che, nel quadro della procedura di codecisione, benché da un punto di vista giuridico la Commissione possa ritirare le sue proposte in attesa di adozione della posizione comune da parte del Consiglio, tale ritiro deve, in ogni caso, conformarsi al principio della cooperazione leale quale enunciato all'articolo 10 del trattato CE e quale applicabile tra le istituzioni comunitarie;
2. invita la Commissione a rispettare il principio della cooperazione leale ogniqualvolta, conformemente all'articolo 55 del suo regolamento, il Parlamento europeo chieda alla Commissione di ritirare le sue proposte;
3. è dell'avviso che, successivamente all'adozione della posizione comune, il trattato non conferisca alla Commissione il potere di ritirare la sua proposta legislativa e che tale limitazione si applichi concretamente all'insieme della legislazione pendente di cui all'allegato della comunicazione COM(2005)0462 della Commissione;
4. invita la Commissione a consultare il Parlamento europeo in merito ad ogni proposta che la Commissione preveda di ritirare e a tenere pienamente conto del parere del Parlamento; invita la Commissione, in qualsiasi caso, a trattare il Parlamento e il Consiglio su un piede d'uguaglianza;
5. invita la Commissione a utilizzare il diritto di ritirare le sue proposte onde rendere la legislazione pendente più conforme ai principi di una migliore legislazione e agli obiettivi di Lisbona, segnatamente un livello elevato di occupazione, protezione sociale, crescita economica e semplificazione amministrativa;
6. deplora vigorosamente il fatto che la Commissione abbia già deciso di ritirare le seguenti proposte:
a) proposta di regolamento recante Statuto dell'associazione europea (COD/1991/0386)[1],
b) proposta di direttiva che completa lo Statuto dell'associazione europea relativamente al ruolo dei lavoratori (COD/1991/0387)[2],
c) proposta di regolamento recante Statuto della mutua europea (COD/1991/0390)[3] e
d) proposta di direttiva che completa lo Statuto della mutua europea relativamente al ruolo dei lavoratori (COD/1991/0391)[4].
PROCEDURA
Titolo |
Esito dello screening delle proposte legislative pendenti dinanzi al legislatore | |||||
Riferimenti |
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Commissione competente per il merito |
AFCO | |||||
Parere espresso da |
JURI | |||||
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula |
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Relatore per parere |
Maria Berger | |||||
Relatore per parere sostituito |
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Esame in commissione |
23.2.2006 |
21.3.2006 |
|
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| |
Approvazione |
21.3.2006 | |||||
Esito della votazione finale |
+ : – : 0 : |
17 | ||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Maria Berger, Rosa Díez González, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Gabriele Hildegard Stauner, Andrzej Jan Szejna, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka | |||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Jean-Paul Gauzès | |||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
| |||||
Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
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PROCEDURA
Titolo |
Screening delle proposte legislative pendenti dinanzi al legislatore | ||||||||||
Numero di procedura |
|||||||||||
Commissione competente per il merito |
AFCO | ||||||||||
Commissione(i) competente(i) per parere |
Tutte |
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|
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| ||||||
Pareri non espressi |
AFET |
DEVE 25.1.2006 |
INTA 23.11.2005 |
BUDG 15.3.2006 |
CONT 25.1.2006 | ||||||
|
ECON 16.11.2005 |
EMPL 27.10.2005 |
ENVI 21.2.2006 |
ITRE 13.12.2005 |
IMCO 30.1.2006 | ||||||
|
TRAN 11.10.2005 |
REGI 21.11.2005 |
AGRI 29.11.2005 |
PECH 21.11.2005 |
CULT 23.11.2005 | ||||||
|
LIBE 23.1.2006 |
FEMM 29.11.2005 |
PETI 24.4.2006 |
|
| ||||||
Cooperazione rafforzata |
|
|
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| ||||||
Relatore(i) |
Sylvia-Yvonne Kaufmann |
| |||||||||
Relatore(i) sostituito(i) |
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Esame in commissione |
29.11.2005 |
23.1.2006 |
21.2.2006 |
22.2.2006 |
20.3.2006 | ||||||
Approvazione |
25.4.2006 | ||||||||||
Esito della votazione finale |
+ : – : 0 : |
13 0 0 | |||||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jens-Peter Bonde, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Genowefa Grabowska, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Johannes Voggenhuber | ||||||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Jacek Protasiewicz, György Schöpflin | ||||||||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
| ||||||||||
Deposito |
26.4.2006 |
| |||||||||
Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
... | ||||||||||