RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento
27.4.2006 - (12062/1/2005 – C6‑0055/2006 – 2003/0210(COD)) - ***II
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatrice: Christa Klaß
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento
(12062/1/2005 – C6‑0055/2006 – 2003/0210(COD))
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione comune del Consiglio (12062/1/2005 – C6‑0055/2006),
– vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0550)[2],
– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2005)0282)[3],
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6‑0146/2006),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
| Posizione comune del Consiglio | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Titolo | |
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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento |
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento 1 in prima lettura, approvato il 28 aprile 2005. | |
Emendamento 2 Considerando 1 | |
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(1) Le acque sotterranee costituiscono una preziosa risorsa naturale che deve essere protetta in quanto tale dal deterioramento e dall'inquinamento chimico. Ciò è particolarmente importante per gli ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee e per l'utilizzo delle acque sotterranee per l'approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano. |
(Non concerne la versione italiana) |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento 2 in prima lettura, approvato il 28 aprile 2005. | |
Emendamento 3 Considerando 1 bis (nuovo) | |
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(1 bis) Le acque sotterranee sono la riserva di acqua dolce più delicata, oltre che la più cospicua dell'UE, e costituiscono soprattutto la fonte primaria dell'approvvigionamento pubblico di acqua potabile. Nel caso di nuove immissioni, emissioni e perdite, il livello di protezione deve essere almeno comparabile a quello delle acque superficiali in buono stato chimico. L'inquinamento e il deterioramento provocano spesso danni irreversibili. |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento 4 in prima lettura, approvato il 28 aprile 2005. | |
Emendamento 4 Considerando 1 ter (nuovo) | |
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(1 ter) Le acque sotterranee devono essere protette in modo da poter ottenere acqua potabile di buona qualità attraverso una semplice depurazione, come specificato negli obiettivi definiti all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque1. |
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1 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Modificata con decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1). |
Motivazione | |
Si ripristina il considerando 2 del testo approvato dal Parlamento europeo in prima lettura. Le acque sotterranee costituiscono la principale fonte di approvvigionamento di acqua potabile in Europa. Le misure intese a proteggere le acque sotterranee devono essere preventive e mirare al mantenimento della situazione e, se del caso, al suo miglioramento. | |
Emendamento 5 Considerando 3 | |
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(3) Per proteggere l'ambiente nel suo complesso, e la salute umana in particolare, occorrerebbe evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni dannose di inquinanti nocivi. |
(3) Per proteggere l'ambiente nel suo complesso, e la salute umana in particolare, è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni dannose di inquinanti nocivi. |
Emendamento 6 Considerando 6 bis (nuovo) | |
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(6 bis) In talune zone, la protezione delle acque sotterranee potrebbe richiedere una modifica delle prassi agricole o forestali suscettibile di comportare una perdita di reddito. Si tratta di un aspetto da affrontare nella messa a punto dei programmi di sviluppo rurale nell'ambito della nuova politica agricola comune . |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento 8 in prima lettura, approvato il 28 aprile 2005. | |
Emendamento 7 Considerando 13 | |
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(13) In determinate circostanze gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concedere deroghe alle misure volte a prevenire o limitare l'immissione d'inquinanti nelle acque sotterranee. |
(13) Gli Stati membri che, in determinate circostanze, concedono deroghe alle misure volte a prevenire o limitare l'immissione d'inquinanti nelle acque sotterranee, devono operare in base a criteri adeguati, chiari e trasparenti e motivare le deroghe nei piani di gestione dei bacini idrografici. |
Motivazione | |
Il considerando 13, inserito soltanto nel progetto del Consiglio, è formulato in modo troppo vago e dà l'impressione che sarebbe possibile concedere deroghe in modo arbitrario. L'emendamento è conforme al considerando 30 della direttiva quadro sulle acque e rappresenta un chiaro segnale della necessità di criteri trasparenti per la concessione di deroghe. | |
Emendamento 8 Considerando 13 bis (nuovo) | |
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(13 bis) È necessario analizzare qual è l'impatto delle differenti norme sulla qualità delle acque sotterranee applicate dagli Stati membri e da stabilire ex novo (valori soglia ) sul livello di protezione ambientale e sul funzionamento del mercato interno. |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento 9 in prima lettura, approvato il 28 aprile 2005. | |
Emendamento 9 Considerando 13 ter (nuovo) | |
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(13 ter) Occorre eseguire lavori di ricerca per definire criteri migliori per assicurare la qualità e la protezione dell'ecosistema delle acque sotterranee. Se del caso, le conoscenze così acquisite vanno considerate nell'applicazione o nella revisione della presente direttiva. |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento 95 in prima lettura, approvato il 28 aprile 2005. | |
Emendamento 10 Considerando 14 bis (nuovo) | |
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(14 bis) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2000/60/CE, lo stoccaggio e il ripristino dei corpi sotterranei deve essere considerato una prassi consentita previa autorizzazione e riconosciuta come valido strumento di gestione delle risorse idriche. |
Motivazione | |
Ripristino del considerando 15 adottato dal Parlamento europeo in prima lettura. I sistemi artificiali di ripristino delle acque sotterranee sono utilizzati con un sistema naturale di regolazione per conservare le acque sotterranee e attenuare così le variazioni stagionali della disponibilità di acqua di superficie, fornendo una fonte sicura e sostenibile per la produzione di acqua potabile. Occorre sottolineare che per questa pratica è necessaria l'autorizzazione. | |
Emendamento 11 Articolo 2, punto 3 | |
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3) "tendenza significativa e duratura all'aumento": qualsiasi aumento significativo dal punto di vista statistico della concentrazione di un inquinante, di un gruppo di inquinanti o di un indicatore di inquinamento, che presenta un rischio ambientale per il quale è individuata come necessaria l'inversione di tendenza in conformità dell'articolo 5; |
3) "tendenza significativa e duratura all'aumento": qualsiasi aumento significativo dal punto di vista ambientale e statistico della concentrazione di un inquinante, di un gruppo di inquinanti o di un indicatore di inquinamento delle acque sotterranee per il quale è individuata come necessaria l'inversione di tendenza in conformità dell'articolo 5; |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento 18 in prima lettura, approvato il 28 aprile 2005. | |
Emendamento 12 Articolo 2, punto 4 bis (nuovo) | |
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4 bis. "deterioramento": qualsiasi aumento minimo e durevole, di origine antropica, delle concentrazioni di inquinanti rispetto allo status quo delle acque sotterranee; |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento 21 in prima lettura, approvato il 28 aprile 2005. | |
Emendamento 13 Articolo 2, punto 4 ter (nuovo) | |
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4 ter. "concentrazione di fondo": la concentrazione di una sostanza in un corpo idrico sotterraneo corrispondente all'assenza di alterazioni antropogeniche, o alla presenza di alterazioni estremamente limitate, rispetto a condizioni inalterate; |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento 22 in prima lettura, approvato il 28 aprile 2005. | |
Emendamento 14 Articolo 2, punto 4 quater (nuovo) | |
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4 quater. "concentrazione di base di una sostanza in un corpo idrico sotterraneo": la concentrazione media misurata durante gli anni di riferimento 2007 e 2008 sulla base di programmi di monitoraggio definiti a norma dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CEE; |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento 24 in prima lettura, approvato il 28 aprile 2005. | |
Emendamento 15 Articolo 3, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo) | |
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Gli standard di qualità per il buono stato chimico delle acque sotterranee si basano sui criteri di tossicità per l'uomo e l'ambiente che esplicitano la definizione di inquinamento di cui all'articolo 2, punto 33, della direttiva 2000/60/CE. |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento 27 in prima lettura, approvato il 28 aprile 2005. | |
Emendamento 16 Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) | |
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a) i valori per le norme di qualità delle acque sotterranee elencati nell'allegato I e i pertinenti valori soglia stabiliti in conformità dell'articolo 3 e dell'allegato II non sono superati in nessun punto di monitoraggio in tale corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei; ovvero |
a) i valori per le norme di qualità delle acque sotterranee elencati nell'allegato I e i pertinenti valori soglia stabiliti in conformità dell'articolo 3 e dell'allegato II non sono superati in nessun punto di monitoraggio in tale corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei e, sulla base dei risultati dei controlli, non esistono prove che le condizioni di cui al punto 2.3.2 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE non vengono rispettate, ovvero |
Motivazione | |
Le informazioni disponibili e i risultati dei controlli delle acque di superficie e degli ecosistemi terrestri dovrebbero essere sistematicamente utilizzate per integrare le relativamente scarse informazioni sullo status chimico basato sulle reti di controllo delle acque sotterranee. Basato sugli emendamenti del PE 29 e 65. | |
Emendamento 17 Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iii) | |
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iii) se del caso, i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE sono rispettati, in conformità dell'allegato III, punto 4, della presente direttiva; |
iii) i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE sono rispettati, in conformità dell'allegato III, punto 4, della presente direttiva; |
Motivazione | |
Ripristino di parte dell'emendamento 29 del Parlamento per assicurare che tutte le acque sotterranee da utilizzare come acqua potabile siano protette al massimo. | |
Emendamento 18 Articolo 4, paragrafo 2 bis) (nuovo) | |
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2 bis. Qualora in un corpo idrico sotterraneo o in un gruppo di corpi idrici sotterranei il tenore naturale geogenico degli inquinanti o degli indicatori di inquinamento per i quali esiste una norma di qualità conformemente alla parte B dell'allegato I della presente direttiva sia superiore a tali valori, è il tenore naturale sommato ai previsti standard di qualità per le acque sotterranee a definire il passaggio da un buono a un cattivo stato; |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento 91 in prima lettura, approvato il 28 aprile 2005. | |
Emendamento 19 Articolo 4, paragrafo 2 ter) (nuovo) | |
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2 ter. La conformità agli standard di qualità per le acque sotterranee viene accertata mediante il raffronto delle medie matematiche dei valori di monitoraggio in ciascun punto di campionamento nel corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio in base alle analisi da effettuare ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE. I valori misurati nei singoli punti di campionamento che non sono conformi alla norma determinano la classificazione solo se, sulla base di una verifica tecnica ai sensi degli allegati I e II della presente direttiva, il punto di campionamento è considerato rappresentativo dell'inquinamento del corpo idrico sotterraneo o di una parte dello stesso. |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento 28 in prima lettura, approvato il 28 aprile 2005. | |
Emendamento 20 Articolo 4 bis (nuovo) | |
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Articolo 4 bis |
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Revisione dell'elenco di standard di qualità per le acque sotterranee di cui all'allegato I e dell'elenco dei valori soglia che gli Stati membri fissano a norma dell'allegato II |
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Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni sei anni la Commissione: |
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- riesamina l'elenco degli standard di qualità per le acque sotterranee stabiliti a livello comunitario (allegato I) e l'elenco valori soglia stabiliti a norma dell'allegato II, parte B, in particolare sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri nel quadro dei piani di gestione, dei progressi scientifici e tecnici e del parere del comitato di cui all'articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2000/60/CE; |
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- tenendo in particolare considerazione la comparabilità dei valori soglia fissati dagli Stati membri, gli effetti dei valori soglia sulla situazione concorrenziale dei settori economici interessati, l'osservanza dei termini prestabiliti e la valutazione dei singoli progressi per quanto riguarda la riduzione dell'incidenza sulle acque sotterranee, redige una relazione di sintesi e presenta, se necessario, una proposta di direttiva che modifica l'elenco degli inquinanti e degli indicatori dell'inquinamento e/o delle pertinenti concentrazioni di inquinanti seguendo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato. |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento 36 in prima lettura, approvato il 28 aprile 2005. | |
Emendamento 21 Articolo 5, paragrafo 2 | |
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2. Gli Stati membri invertono le tendenze che presentano un rischio significativo di danno per la qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri, per la salute umana o per gli usi legittimi, reali o potenziali, dell'ambiente acquatico, mediante i programmi di misure di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, allo scopo di ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque sotterranee. |
2. Gli Stati membri invertono le tendenze che, rispetto alle concentrazioni di base, presentano un rischio significativo di danno per la qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri, per la salute umana o per gli usi legittimi, reali o potenziali, dell'ambiente acquatico, mediante i programmi di misure di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, allo scopo di ridurre progressivamente l'inquinamento e prevenire il deterioramento delle acque sotterranee. |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento 38 in prima lettura, approvato il 28 aprile 2005. | |
Emendamento 22 Articolo 6, paragrafo 1, comma 1, lettera a) | |
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a) tutte le misure necessarie intese a prevenire le immissioni di sostanze pericolose nelle acque sotterranee. Nell'individuare siffatte sostanze gli Stati membri tengono conto in particolare delle sostanze pericolose appartenenti alle famiglie o ai gruppi di inquinanti di cui all'allegato VIII, punti da 1 a 6, della direttiva 2000/60/CE, nonché delle sostanze appartenenti alle famiglie o ai gruppi di inquinanti di cui ai punti da 7 a 9 di tale allegato, laddove essi siano ritenuti pericolosi; |
a) tutte le misure necessarie a prevenire le immissioni di sostanze pericolose nelle acque sotterranee. Nell'individuare siffatte sostanze gli Stati membri tengono conto in particolare delle sostanze pericolose appartenenti alle famiglie o ai gruppi di inquinanti di cui all'allegato VIII, punti da 1 a 6, della direttiva 2000/60/CE, nonché delle sostanze appartenenti alle famiglie o ai gruppi di inquinanti di cui ai punti da 7 a 9 di tale allegato, laddove essi siano ritenuti pericolosi. Le sostanze che hanno ottenuto un'autorizzazione nel quadro di una procedura comunitaria, sulla base di una valutazione del rischio per le acque sotterranee o del rispetto di un valore precauzionale per la conservazione della purezza delle acque sotterranee, o per le quali è in corso una procedura di autorizzazione, non vengono classificate come pericolose ai sensi della presente direttiva. |
Motivazione | |
Se una sostanza è già stata esaminata, sulla base di studi intensivi intesi ad accertarne l'innocuità nel quadro di una procedura di autorizzazione disciplinata dal diritto europeo, è considerata sicura e la sua utilizzazione è autorizzata in base ad adeguate disposizioni di applicazione, sarebbe contraddittorio classificarla come "pericolosa" in un altro testo del diritto comunitario. Pertanto l'emendamento proposto mira a garantire la coerenza del diritto comunitario. | |
Emendamento 23 Articolo 6, paragrafo 1, comma 1, lettera b) | |
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b) per gli inquinanti elencati nell'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE che non sono considerati pericolosi e per qualsiasi altro inquinante non pericoloso non elencato in tale allegato che a parere degli Stati membri presenta un rischio reale o potenziale di inquinamento, tutte le misure necessarie per limitare le immissioni nelle acque sotterranee in modo da garantire che siffatte immissioni non provochino un deterioramento del buono stato chimico delle acque sotterranee, non comportino significative e durature tendenze all'aumento delle concentrazioni di inquinanti nelle acque sotterranee e non causino in qualche modo l'inquinamento delle stesse. Siffatte misure tengono conto delle migliori pratiche invalse, tra cui la migliore pratica ambientale e le migliori tecniche disponibili specificate nella pertinente normativa comunitaria. |
b) per gli inquinanti elencati nell'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE che non sono considerati pericolosi e per qualsiasi altro inquinante non pericoloso non elencato in tale allegato che a parere degli Stati membri presenta un rischio reale o potenziale di inquinamento, tutte le misure necessarie per limitare le immissioni nelle acque sotterranee in modo da garantire che siffatte immissioni non provochino un deterioramento delle acque sotterranee. Siffatte misure tengono conto come minimo delle migliori pratiche invalse, tra cui la migliore pratica ambientale e le migliori tecniche disponibili specificate nella pertinente normativa comunitaria. |
Motivazione | |
Impedire nuovi deterioramenti o inquinamenti delle acque sotterranee a causa di nuove immissioni è il principale ambito normativo della presente direttiva (come anche della direttiva 80/68/CEE, in vigore fino al 2013). Il principio vigente per le immissioni deve essere rigorosamente calibrato ai criteri della prevenzione attiva e passiva nonché della lotta dei fattori di inquinamento ambientale, come stabiliscono i trattati CE. | |
Emendamento 24 Articolo 6, paragrafo 1, comma 2 | |
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Allo scopo di fissare le misure di cui alle lettere a) o b), gli Stati membri possono, in una prima fase, individuare le circostanze in cui le sostanze inquinanti elencate all'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE, in particolare i metalli essenziali e i relativi composti di cui al punto 7 dello stesso allegato, debbano o meno essere considerate pericolose. |
soppresso |
Motivazione | |
La formulazione va soppressa perché crea confusione. Le procedure per identificare le sostanze pericolose sono chiaramente stabilite nell'attuale direttiva e nella direttiva quadro sulle acque. Per le acque sotterranee vanno rispettate le definizioni della direttiva quadro sulle acque e le procedure comunitarie confermate per identificare le sostanze pericolose. | |
Emendamento 25 Articolo 6, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo) | |
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I programmi di misure possono comprendere idonei provvedimenti di carattere giuridico, amministrativo o contrattuale. |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento 40 in prima lettura, approvato il 28 aprile 2005. | |
Emendamento 26 Articolo 6, paragrafo 2 | |
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2. Ogni qual volta sia tecnicamente possibile si tiene conto delle immissioni di inquinanti da fonti di inquinamento diffuse aventi un impatto sullo stato chimico delle acque sotterranee. |
soppresso |
Motivazione | |
Queste parole vanno soppresse perché indeboliscono i controlli sull'inquinamento e creano incertezze giuridiche. Quantità estremamente piccole di inquinanti, che non presentano rischi, sono già coperte dalle esenzioni di cui al paragrafo 3, lettere a) - d). | |
Emendamento 27 Articolo 6, paragrafo 3, lettera f) | |
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f) il risultato degli interventi nelle acque superficiali intesi, tra l'altro, a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità e ai fini della gestione delle acque e delle vie navigabili, anche a livello internazionale. Tali attività, che comprendono ad esempio l'escavazione, il dragaggio, il trasferimento e il deposito di sedimenti in acqua superficiale, sono condotte in conformità delle norme generali vincolanti e degli eventuali permessi e autorizzazioni rilasciati sulla base delle norme elaborate dagli Stati membri a tale riguardo, purché dette immissioni non compromettano il raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti per i corpi idrici in questione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii) della direttiva 2000/60/CE. |
f) il risultato degli interventi nelle acque superficiali intesi, tra l'altro, a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità e ai fini della gestione delle acque e delle vie navigabili, anche a livello internazionale. Tali attività, che comprendono ad esempio l'escavazione, il dragaggio, il trasferimento e il deposito di sedimenti in acqua superficiale, sono condotte in conformità delle norme generali vincolanti e degli eventuali permessi e autorizzazioni rilasciati sulla base delle norme elaborate dagli Stati membri a tale riguardo, purché dette immissioni non compromettano il raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti per i corpi idrici in questione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60/CE. |
Motivazione | |
Nella lettera b) del paragrafo 1 sono importanti, oltre al punto ii), anche il punto i) (prevenzione) e il punto iii) (tendenze all'aumento della concentrazione dovuta all'attività umana). | |
Emendamento 28 Articolo 6, paragrafo 3, comma 1 bis (nuovo) | |
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Le esenzioni di cui alle lettere da a) a f) possono essere concesse solo se le competenti autorità degli Stati membri hanno constatato che è garantito il monitoraggio delle acque sotterranee e in particolare la loro qualità. |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento 46 in prima lettura, approvato il 28 aprile 2005. | |
Emendamento 29 Articolo 6, paragrafo 4 | |
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4. Le autorità competenti degli Stati membri tengono un inventario delle esenzioni di cui al paragrafo 3 allo scopo di informare, su richiesta, la Commissione. |
4. Le autorità competenti degli Stati membri tengono un inventario delle esenzioni di cui al paragrafo 3 allo scopo di informare, su richiesta, la Commissione e forniscono una sintesi delle esenzioni, oltre a un programma con le misure utilizzate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE.. |
Motivazione | |
In seguito al principio generale della direttiva quadro sulle acque, l'applicazione delle esenzioni deve essere sempre comunicata. | |
Emendamento 30 Articolo 6 bis (nuovo) | |
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Articolo 6 bis |
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Metodi di misurazione |
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1. Ogni Stato membro sottopone alla Commissione una descrizione esaustiva dei metodi di misurazione per ciascuna delle sostanze per le quali è stato fissato, a livello comunitario o nazionale, uno standard di qualità relativo alle acque sotterranee. |
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2. La Commissione determina se i metodi di misurazione sono pienamente comparabili e se le differenze fra gli stessi possono generare distorsioni suscettibili di provocare un'applicazione scorretta o disomogenea della presente direttiva nella Comunità. In tale contesto sono determinanti le condizioni climatiche locali e la tipologia dei suoli. |
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3. Sulla base delle sue risultanze, la Commissione approva o respinge i metodi di misurazione presentati dagli Stati membri. |
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4. Se la Commissione respinge i metodi di misurazione presentati da uno Stato membro, quest'ultimo sottopone all'approvazione della Commissione metodi di misurazione rivisti, conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 3. |
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5. I metodi di misurazione approvati sono applicabili in tutti gli Stati membri alla data indicata nell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE. |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento 41 in prima lettura, approvato il 28 aprile 2005. | |
Emendamento 31 Articolo 6 ter (nuovo) | |
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Articolo 6 ter |
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Ricerca e diffusione |
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La Commissione, di concerto con gli Stati membri, promuove la diffusione di metodi consolidati di misurazione e calcolo dei parametri per la descrizione e il controllo delle falde acquifere ed incoraggia nuove ricerche intese a migliorare le tecnologie disponibili per il monitoraggio e la gestione dei corpi idrici sotterranei e della loro qualità, anche in termini di ecosistemi delle acque sotterranee. |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento 100 in prima lettura, approvato il 28 aprile 2005. | |
Emendamento 32 Articolo 6 quater (nuovo) | |
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Articolo 6 quater |
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Protezione delle stazioni termali e delle fonti di acque medicinali |
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La Commissione e gli Stati membri stabiliscono una metodologia comune per la definizione degli spazi di protezione delle falde acquifere che alimentano le stazioni termali e le fonti di acque medicinali, affinché questi spazi di protezione siano rispettati nella pianificazione delle attività industriali e urbane. |
Motivazione | |
Le terme e le fonti di acque medicinali non sono state incluse nella proposta della Commissione, anche se si tratta delle acque di migliore qualità dell'Unione europea. È necessario prevedere una protezione speciale per le falde acquifere che le alimentano e adottare misure di prevenzione in superficie. | |
Emendamento 33 Articolo 8 | |
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Gli allegati II, III e IV possono essere adeguati al progresso tecnico e scientifico secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto dei periodi di riesame e di aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici, come indicato all'articolo 13, paragrafo 7 della suddetta direttiva. |
Gli allegati II parte A, III e IV possono essere adeguati al progresso tecnico e scientifico secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto dei periodi di riesame e di aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici, come indicato all'articolo 13, paragrafo 7 della suddetta direttiva. |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento 55 in prima lettura, approvato il 28 aprile 2005. | |
Emendamento 34 Articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo) | |
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Il Consiglio stabilisce una metodologia comune per la catalogazione delle falde acquifere in vista dell'attuazione del programma Inspire. A tal fine gli Stati membri cominciano a raccogliere dati fin dall'entrata in vigore della presente direttiva. |
Motivazione | |
È necessario prevedere una metodologia per la raccolta di dati in rapporto all'introduzione del programma Inspire per la digitalizzazione dei corpi idrici sotterranei, attualmente all'esame del Parlamento. A tal fine è necessario che gli Stati membri partecipino a tale metodologia. | |
Emendamento 35 Articolo 10, commi 1 bis e 1 ter (nuovo) | |
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La Commissione elabora una relazione in cui per ogni singolo Stato membro accerta se la direttiva ha portato a differenti livelli di protezione ambientale, al deterioramento delle acque sotterranee e ad alterazioni della concorrenza. |
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Sulla base delle conclusioni di detta relazione, la Commissione, entro il 31 dicembre 2015, presenta se del caso una proposta pertinente al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 36 Allegato I, punto 1, tabella, colonna 3 | |
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Osservazioni |
soppresso |
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Per le attività che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 91/676/CEE, i programmi e le misure richiesti in relazione a tale valore (cioè 50 mg/l) sono conformi a tale direttiva.1 |
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1 Le attività che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 91/676/CEE non sono disciplinate da questa disposizione. |
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Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento 60 in prima lettura, approvato il 28 aprile 2005. | |
Emendamento 37 Allegato I, punto 1, tabella, colonna 3, linea 2, commento (nuovo) | |
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Lo standard di qualità delle acque sotterranee si applica a tutti i corpi idrici sotterranei, ad eccezione delle aree in cui le norme in materia di pesticidi e loro pertinenti metaboliti relative all'acqua potabile sono più rigorose di 0,1 μg/l. Per tali aree si applicano le norme relative all'acqua potabile. La concentrazione totale di pesticidi e di loro metaboliti in tutti i corpi idrici sotterranei non dovrà eccedere 0,5 μg/l. |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento 62 adottato dal PE in prima lettura. Gli standard di qualità per i pesticidi/metaboliti nelle acque potabili deve essere inferiore a 0,1 µg/l. In tali casi, si applicano gli standard più rigorosi. La direttiva 98/83/CE stabilisce un valore limite per il complesso dei pesticidi e sostanze connesse. Tale soglia va inclusa inoltre nella presente direttiva allo scopo di assicurare una idonea tutela delle acque sotterranee. | |
Emendamento 38 Allegato I, punto 1, tabella, nota 3 | |
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3 'Totale' significa la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio. |
3 'Totale' significa la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i corrispondenti metaboliti e i prodotti di degradazione e di reazione. |
Motivazione | |
Nuovo testo del Consiglio, senza l'aggiunta la nota sarebbe incomprensibile. | |
Emendamento 39 Allegato II, parte B, punti 1 e 1 bis (nuovo) | |
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1. sostanze o ioni che possono essere presenti naturalmente o come risultato di attività umane |
1. sostanze o ioni che possono essere presenti naturalmente o come risultato di attività umane |
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Arsenico Cadmio Piombo Mercurio Ammonio |
Arsenico Cadmio Piombo Mercurio Ammonio |
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Cloruro Solfato |
1. indicatori che possono essere presenti naturalmente o come risultato di attività umane Cloruro Solfato |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento 90 in prima lettura, approvato il 28 aprile 2005. | |
Emendamento 40 Allegato III, punto 4, lettera -a) (nuova) | |
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-a) gli effetti degli inquinanti nel corpo idrico sotterraneo; |
Motivazione | |
Premesse per i requisiti di cui alle lettere da a) a d). | |
Emendamento 41 Allegato III, parte B, alinea | |
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Conformemente all'articolo 5, gli Stati membri invertono le tendenze significative e durature all'aumento quando queste tendenze presentano un rischio di danno per gli ecosistemi acquatici connessi, gli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente, la salute umana o per gli usi legittimi, reali o potenziali, dell'ambiente acquatico, tenendo conto dei seguenti requisiti: |
Conformemente all'articolo 5, gli Stati membri invertono le tendenze significative e durature all'aumento tenendo conto dei seguenti requisiti: |
Motivazione | |
L'ecosistema delle acque sotterranee va protetto in quanto tale da inquinamento e deterioramento, cfr. articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, articolo 1 della posizione comune e motivazione del Consiglio nel II obiettivo "È pertanto essenziale proteggere le acque sotterranee dall'inquinamento, ponendo in particolare l'accento sulla prevenzione, in quanto risanare tali acque è generalmente un processo lungo e difficile, anche dopo che sia stata rimossa la fonte dell'inquinamento". | |
Emendamento 42 Allegato IV, parte B, punto 1, lettera c) | |
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c) il tasso di aumento e la reversibilità della tendenza siano tali che un punto di partenza successivo per le misure atte a prorogare l'inversione di tendenza consente ancora a tali misure di evitare con il minimo dei costi, cambiamenti significativi della qualità delle acque sotterranee dannosi per l'ambiente, o quanto meno di ridurli per quanto possibile. |
soppressa |
Motivazione | |
In un'ottica di prevenzione le deroga è inaccettabile, cfr. anche la motivazione dell'emendamento 28. Non si può riconoscere un rischio e poi restare inerti. | |
Emendamento 43 Allegato IV, parte B, punto 1, comma 2 | |
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Per le attività che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 91/676/CEE, il punto di partenza per attuare misure atte a provocare l'inversione delle tendenze significative e durature all'aumento è stabilito in conformità con tale direttiva e con la direttiva 2000/60/CE. |
soppresso |
Motivazione | |
L'allegato IV disciplina l'inversione di tendenza, che rappresenta un importante strumento preventivo. Non devono esistere regolamentazioni differenti per i settori economici interessati. Cfr. anche la motivazione dell'emendamento all'allegato I, tabella, colonna 3, "Osservazioni". | |
- [1] Testi approvati P6_TA(2005)0145.
- [2] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
- [3] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
Viste le lunghe discussioni e i chiarimenti specialistici dopo l'entrata in vigore della direttiva quadro in materia di acque, il Parlamento europeo si sarebbe aspettato una direttiva migliore per la protezione delle acque sotterranee, atta a portare a una normativa chiara, mirata e applicabile. Secondo il Parlamento europeo né la proposta della Commissione, né la posizione comune del Consiglio sono all'altezza del disposto dell'articolo 17 della direttiva 2000/68/CE.
Le critiche del Parlamento europeo riguardano sostanzialmente gli elementi seguenti:
− La posizione comune contiene pochi miglioramenti sostanziali della protezione delle acque sotterranee rispetto alla direttiva quadro vigente che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (2000/60/CE) in collegamento con la direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, sulla protezione delle acque sotterranee contro l'inquinamento a causa di determinate sostanze pericolose, che tuttavia resta in vigore soltanto fino al 2013.
− Le acque sotterranee non sono considerate un ecosistema distinto.
− I requisiti concernenti la protezione delle acque sotterranee non sono quindi mirati alla conservazione di una falda il più possibile intatta.
− Non risulta garantita la buona qualità dell'acqua potabile ricavata dalle acque sotterranee, che in molte zone europee può essere distribuita senza trattamento, per così dire fresca di sorgente.
− Si rinuncia al principio di una protezione generalizzata e preventiva delle acque sotterranee e si sancisce invece una protezione delle acque sotterranee legata al fruitore e separata.
− Manca una distinzione netta tra intervento preventivo a priori e a posteriori. Il campo più importante della direttiva figlia sulle acque sotterranee deve essere la prevenzione a priori, ossia le nuove immissioni non devono diventare subito casi da risanare (pesi del passato).
− Agli Stati membri sono consentiti notevoli margini di discrezionalità, specialmente per quanto riguarda la valutazione della situazione delle acque sotterranee, i criteri per invertire una tendenza alla crescita e la fissazione del momento iniziale per l'inversione di tendenza.
− In tal modo risulta ostacolata fin dall'inizio un'applicazione omogenea sia della direttiva quadro in materia di acque, sia la direttiva figlia - per esempio la norma sulle tendenze in atto.
− Di conseguenza diventa più difficile se non addirittura impossibile, una comparabilità a livello dell'UE sia dei valori soglia, sia la valutazione della situazione delle acque sotterranee e le eventuali misure di protezione o di risanamento, perfino in zone altrimenti comparabili.
− Il problema principale identificato nell'analisi delle acque sotterranee - il tenore di nitrati nella falda - è rimasto praticamente rinviato completamente alla direttiva sui nitrati.
− Inoltre sono utilizzati in misura eccessiva definizioni e termini concreti e la posizione comune è difficilmente comprensibile e astratta in alcuni passaggi.
− Non si procede alla precisazione prescritta all'articolo 17 della direttiva quadro sulle acque collegata al principio che la valutazione del buono stato deve avvenire sostanzialmente sulla base di standard di qualità. Anche i criteri per riprendere i valori soglia nazionali sono troppo poco concreti per pervenire a normative di risanamento o di protezione comparabili con quelle per le acque superficiali, perché le acque sotterranee sono la nostra maggiore riserva idrica e la vera riserva di acque potabile.
Se si considera soprattutto la circostanza che si lasciano agli Stati membri notevoli margini di discrezionalità, occorre chiedersi perché la direttiva figlia sulle acque sotterranee sia necessaria in quanto legislazione europea nella forma di posizione comune. Le formulazioni sono vaghe ed esigono un'interpretazione, pertanto non sono compatibili neppure con il principio di "legiferare meglio" al quale dovrebbe attenersi la legislazione europea, non portano alla semplificazione legislativa e non favoriscono neppure la possibilità di un'applicazione omogenea negli Stati membri.
Nella posizione comune figura come elemento positivo il fatto che in seguito all'obbligo di fissare valori soglia per le sostanze di cui all'allegato II, parte B, sorge una determinata pressione per indurre all'azione gli Stati membri. Le esperienze raccolte con il recepimento della direttiva sui nitrati da parte degli Stati membri confermano però che tale speranza spesso può avverarsi soltanto con lunghe e complesse procedure di infrazione del trattato avviate con gli Stati membri.
Per poter accettare la posizione comune il Parlamento considera pertanto irrinunciabili ampi miglioramenti, come si evince dagli emendamenti.
1) Ecosistema "acque sotterranee" legato a obiettivi di tutela
Nella nuova direttiva sulle acque sotterranee deve essere integralmente ripreso il principio delle emissioni nei termini della precedente direttiva in materia (80/68/CEE), onde garantire le norme preventive nella protezione delle acque sotterranee e quindi evitare o limitare un deterioramento delle stesse in seguito a nuove immissioni. L'obiettivo dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE è proteggere in quanto tale l'ecosistema delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.
2) Inquinamento / Deterioramento
Segue pertanto, strettamente legata al primo aspetto, la chiarezza sulle definizioni utilizzate. Il divieto di deterioramento prescritto nella direttiva quadro in materia di acque deve essere applicato in modo conseguente. Diventa allora importante definire il termine "deterioramento" nell'articolo 2 della presente direttiva, onde chiarire le incertezze concettuali tra inquinamento e deterioramento, ma ciò non avviene con sufficiente chiarezza neppure nella direttiva 2000/60/CE. L'osservazione riguarda anche il disposto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b). La formulazione della posizione comune consentirebbe per le sostanze dell'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE una saturazione delle acque sotterranee fino al superamento del limite del cattivo stato chimico in seguito a immissioni indirette. Già in prima lettura il Parlamento europeo, con diversi emendamenti, aveva espresso la sua opposizione. Ove tali sostanze costituiscano un rischio di inquinamento reale o potenziale, la normativa consentirebbe il pericolo che sorgano nuovi casi da risanare (oneri del passato) e ciò sarebbe in contrasto sia con un rigoroso principio di precauzione, sia con il divieto di immissione diretta di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera j), della direttiva 2000/60/CE e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) della posizione comune. Ai fini dell'applicazione, ciò significa: l'immissione diretta di tali inquinanti è vietata, ma è consentita la dispersione del percolato a prescindere dalle condizioni del terreno.
3) Collegamento tra direttiva quadro sulle acque e direttiva sui nitrati
Dalla prima valutazione dell'applicazione della direttiva quadro sulle acque e dalla relazione sulla direttiva 91/676/CEE, sui nitrati, per il periodo dal 2000 al 2003 trova conferma il fatto che le misure adottate, compresa la disposizione sul rispetto delle prassi agricole corrette, non hanno portato a un calo sensibile delle contaminazioni delle acque sotterranee nelle zone di raccolta sfruttate a fini agricoli. Sia nella direttiva sui nitrati, sia nella direttiva quadro sulle acque e nella direttiva figlia sulle acque sotterranee sono fissati limiti per l'agricoltura. Diventa pertanto assai importante evitare normative concorrenti e chiarire in modo univoco il collegamento tra le diverse direttive. Secondo la relatrice ciò non avviene nella posizione comune, segnatamente nelle sue norme pertinenti - "Osservazioni" nell'allegato I e le disposizioni dell'allegato IV. Dette disposizioni portano a ulteriori incognite e margini di interpretazione. Di conseguenza il Parlamento europeo le respinge e ritiene piuttosto irrinunciabile che l'agricoltura, in quanto settore economico direttamente coinvolto dalle norme in questione, ottenga aiuti comunitari nel quadro della PAC.
4) Valori soglia da fissare a livello nazionale / Clausola di revisione
Con lo schema seguito dalla posizione comune si sancisce la responsabilità esclusiva degli Stati membri ai fini della fissazione di norme di qualità per le acque sotterranee (valori soglia) per le sostanze dell'allegato II, parte B, che dovrebbero vigere come criteri per classificare il buono stato chimico o l'inversione di tendenza in caso di aumento delle contaminazioni delle acque sotterranee. Secondo la relatrice si mette a repentaglio l'obiettivo di una protezione generalizzata delle acque sotterranee e con le differenti attuazioni negli Stati membri si prefigurano alterazioni della concorrenza.
Una legislazione europea dovrebbe avere come scopo creare una normativa unitaria a livello europeo. Il Parlamento europeo ritiene pertanto particolarmente importante che dopo un certo periodo si proceda a verificare gli effetti e l'efficacia della normativa. La verifica deve comprendere l'elenco degli inquinanti, le norme sulla qualità delle acque sotterranee e i valori soglia di cui agli allegati I e II e se del caso portare a una revisione della direttiva con la partecipazione del Parlamento europeo con la procedura di codecisione a norma dell'articolo 251 del trattato.
PROCEDURA
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Titolo |
Posizione comune del Consiglio, del 23 gennaio 2006, in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento | |||||||
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Riferimenti |
(12062/1/2005 – C6-0055/2006 – 2003/0210(COD)) | |||||||
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Prima lettura del PE – Numero P |
28.4.2005 |
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Proposta della Commissione |
COM(2003)0550 – C6‑0447/2003 | |||||||
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Proposta modificata della Commissione |
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Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune |
15.2.2006 | |||||||
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Commissione competente per il merito |
ENVI | |||||||
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Relatore(i) |
Christa Klaß |
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Relatore(i) sostituito(i) |
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Esame in commissione |
22.2.2006 |
25.4.2006 |
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Approvazione |
25.4.2006 | |||||||
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Esito della votazione finale |
+ : – : 0 : |
50 0 1 | ||||||
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jillian Evans, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gyula Hegyi, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Jules Maaten, Riitta Myller, Péter Olajos, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Jonas Sjöstedt, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund e Anders Wijkman. | |||||||
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Margrete Auken, Bairbre de Brún, Christofer Fjellner, Vasco Graça Moura, Jutta D. Haug, Henrik Lax, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Pál Schmitt, Claude Turmes e Glenis Willmott | |||||||
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
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Deposito |
27.4.2006 |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
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