RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Tobias Pflüger
28.4.2006 - (2006/2030(IMM))
Commissione giuridica
Relatore: Francesco Enrico Speroni
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Tobias Pflüger
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Tobias Pflüger, trasmessa dal ministero della Giustizia della Repubblica federale di Germania, in data 29 novembre 2005, e comunicata in Aula il 15 dicembre 2005,
– avendo ascoltato l'on. Tobias Pflüger, a norma dell'articolo 7, comma 3, del suo Regolamento,
– visti l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, comma 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986[1],
– visto l'articolo 46 della Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania,
– visti l'articolo 6, comma 2, e l'articolo 7 del suo Regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6‑0156/2006),
1. decide di revocare l'immunità dell'on. Tobias Pflüger;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica federale di Germania.
- [1] Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, e Causa 149/85, Wybot/Faure ed altri, Raccolta 1986, pag. 2391.
MOTIVAZIONE
1. CRONISTORIA
Con lettera del 22 dicembre 2005, il Presidente del Parlamento europeo, a norma del secondo comma dell'articolo 6 del Regolamento, ha sottoposto all'esame della commissione giuridica una lettera del ministero della Giustizia della Repubblica federale di Germania del 28 novembre 2005 a corredo di una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Tobias PLÜGER, membro del Parlamento europeo, nell'ambito di un procedimento giudiziario pendente dinnanzi al "Leitende Oberstaatsanwalt München I".
A norma del secondo comma dell'articolo 6 del Regolamento, il Parlamento, il 15 dicembre 2005, ne ha preso atto in Aula e l'ha deferita alla commissione giuridica.
Nella sua richiesta di revoca dell'immunità, il primo procuratore generale di Monaco di Baviera I sollecita l'autorizzazione ad avviare un procedimento penale contro l'on. Tobias Klaus Pflüger, membro del Parlamento europeo, per sospetto reato di ingiuria a norma degli articoli 185 e 194, comma 1 del Codice penale e per lesioni corporali dolose a norma degli articoli 223, comma 1, e 230, comma 1, primo capoverso del Codice penale[1].
Tale sospetto si basa sui seguenti fatti: il 12 febbraio 2005, fra le 11.30 e le 17.00 si è svolta, in occasione della 41° Conferenza di Monaco di Baviera per la sicurezza, una contromanifestazione all'aperto conclusasi con una manifestazione conclusiva sulla Lenbachplatz. Verso le 17.00, al termine della manifestazione, dopo che si erano allontanati i dimostranti pacifici, sono rimasti sulla Lenbachplatz taluni appartenenti ai cosiddetti ambienti autonomi e loro simpatizzanti che lanciavano, tra l'altro, bottiglie alle forze di polizia ivi dispiegate. In seguito a tali fatti, i funzionari di polizia hanno operato alcuni arresti, per garantire i quali, una parte degli agenti formava un cordone di polizia fra i funzionari addetti alle catture e i dimostranti facinorosi.
Stando alle accuse di due funzionari di polizia, Proske e Michaelis, che hanno sporto querela, l'on. Pflüger, deputato europeo, si sarebbe distaccato dal gruppo dei dimostranti ed avvicinandosi al funzionario di polizia Proske, che faceva parte del cordone di polizia, gli ingiungeva di lasciarlo passare immediatamente. All'on. Pflüger che dichiarava di essere deputato europeo, il funzionario di polizia Prokse gli chiedeva un documento che comprovasse la sua qualità impedendogli così di rompere il cordone di polizia, al chè l'on. Pflüger minacciava di denunciarlo per prevaricazione qualora gli avesse precluso il passaggio. Poiché l'on. Pflüger si rifiutava di identificarsi, il funzionario di polizia Proske lo afferrava alla spalla destra con il suo braccio sinistro per costringerlo ad allontanarsi dal cordone di polizia. L'on. Pflüger discostava quindi il braccio del funzionario di polizia Proske minacciandolo di denunciarlo per lesioni personali. Su questi fatti sarebbe sopraggiunto il funzionario di polizia Michaelis invitando ancora una volta l'on. Pflüger a declinare le sue generalità scontrandosi ad un reiterato rifiuto di quest'ultimo. In conclusione, egli qualificava i funzionari di polizia Proske e Michaelis di "stronzi" e di "teste di cazzo" al fine di degradarli nella loro dignità.
Nella riunione del 21 marzo 2006, la commissione giuridica ha ascoltato l'on. Pflüger il quale contestando tale illustrazione dei fatti presentava a sua volta una dichiarazione del suo avvocato sugli stessi. In base a tale dichiarazione i fatti si sarebbero svolti nel modo seguente:
"Il 12.febbraio 2005 il mio cliente ha partecipato a Monaco di Baviera in veste di deputato del Parlamento europeo a contromanifestazioni sulla cosiddetta Conferenza per la sicurezza di Monaco di Baviera.
In tale occasione, una persona che in precedenza aveva partecipato ad uno spettacolo musicale veniva arrestata, a giudizio del mio cliente , con estrema oltre che gratuita brutalità, indi veniva trascinata via dal luogo dei fatti e protetta da un cordone di polizia.
Onde informarsi sui motivi di tale comportamento ed impedire un ulteriore illegale trattamento dell'arrestato, il mio cliente ha tentato di contattare il responsabile capo di polizia. Richiamandosi al suo status di deputato europeo , il mio cliente sollecitava l'accesso alla persona arrestata esibendo in maniera chiara e ben visibile la sua tessera di deputato. Oltre che non tenerne conto i funzionari di polizia rifiutavano al mio cliente sia contatti con la persona arrestata sia informazioni sulle circostanze dell'arresto. Il mio cliente non intendeva veder violati i suoi diritti di deputato per cui ingiungeva ai funzionari di polizia di declinare le loro generalità poiché intendeva presentare le proprie lagnanze per il loro comportamento. Lungi dall'accogliere tale invito tutti i funzionari di polizia interpellati si rifiutavano di identificarsi persistendo nell'impedire al mio cliente l'esercizio dei suoi diritti di deputato.
L'affermazione del funzionario di polizia secondo cui il mio cliente avrebbe discostato il braccio di un poliziotto che lo aveva "afferrato alla spalla", non risponde a verità e tantomeno l'asserzione secondo cui il mio cliente avrebbe insultato i funzionari di polizia presenti con le parole "stronzi" e "teste di cazzo". La situazione tesa è degenerata in una altercazione nel corso della quale tuttavia il mio cliente non ha insultato chicchessia (…)."
II. TESTI E CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'IMMUNITÀ DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
1. Gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 hanno il seguente tenore:
9. I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
10. Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:
a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,
b) sul territorio di ogni altro Strato membro dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.
L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri."
2. La procedura applicabile al Parlamento europeo è disciplinata dagli articoli 6 e 7 del suo Regolamento. Le relative disposizioni sono così redatte:
"Articolo 6 Revoca dell'immunità:
1. Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento cerca principalmente di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Ogni richiesta diretta al Presidente da un'autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l'immunità a un deputato è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente.
(…)"
"Articolo 7 Procedure in materia di immunità:
1. La commissione competente esamina senza indugio e nell'ordine in cui sono state presentate le richieste di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.
2. La commissione presenta una proposta di decisione che si limita a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.
3. La commissione può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che ritiene necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità. Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato; egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti. Può farsi rappresentare da un altro deputato.
(…)
7. La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o l'inopportunità di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.
(…)"
3. Dal primo quinquennio, è invalsa nel Parlamento europeo una prassi costante in ordine a taluni principi generali definitivamente riconosciuti nella risoluzione[2] approvata nella seduta del 10 marzo 1987 sulla scorta della relazione dell'on. Donnez relativa al progetto di protocollo recante revisione del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 per quanto riguarda i membri del Parlamento europeo (doc. A2-121/86). Nel novero di tali principi generali giova menzionare i seguenti che si applicano alla fattispecie:
Finalità dell'immunità parlamentare
L'immunità parlamentare non è un privilegio di cui godono i membri del Parlamento bensì una garanzia di indipendenza del Parlamento e dei suoi membri nei confronti degli altri poteri. In virtù di tale principio, la data dei fatti incriminati, che possono essere anteriori o posteriori all'elezione del parlamentare, è irrilevante giacché dovrebbe essere presa in considerazione soltanto la tutela dell'istituzione parlamentare tramite quella dei suoi membri.
Limite nel tempo dell'immunità
La Corte di giustizia è stata invitata due volte a interpretare le parole "per la durata delle sessioni del Parlamento europeo" figuranti all'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Da due sentenze della Corte (Wagner/Fohrmann e Krier del 12 maggio 1964, 101/63, Raccolta 1964, pag. 397, e Wybot/Faure del 10 luglio 1986, 149/85, Raccolta 1986, pag. 2403) si evince che il Parlamento europeo tiene una sessione annuale di un anno durante la quale i suoi membri usufruiscono dell'immunità prevista dal Protocollo, compresa la durata delle interruzioni di sessione. Dalla finalità stessa dell'immunità parlamentare si deduce altresì che essa dispiega i suoi effetti durante tutta la durata del mandato che si tratti di procedimenti giudiziari, di istruttorie, di misure esecutive, di sentenze già pronunciate ovvero di ricorsi in appello o per cassazione.
Carattere autonomo dell'immunità parlamentare europea rispetto all'immunità parlamentare nazionale
Il fatto che l'articolo 10, comma 1 lettera a) del Protocollo sui privilegi e sulle immunità si richiami alle immunità riconosciute ai membri dei parlamenti nazionali non preclude la possibilità del Parlamento europeo di creare sue proprie norme in materia di revoca dell'immunità parlamentare. Le decisioni del Parlamento hanno, man mano, plasmato una nozione coerente di immunità parlamentare europea, in linea di massima, autonoma rispetto alle varie prassi dei parlamenti nazionali e ciò per evitare che i deputati siano trattati in maniera diversa a seconda della rispettiva cittadinanza. Pertanto, pur tenendo conto dell'immunità riconosciuta dal diritto nazionale, il Parlamento europeo applica i suoi propri principi, costanti, per decidere se sia opportuno o meno revocare l'immunità di un deputato.
L'immunità parlamentare è tesa a tutelare la libertà di espressione e la libertà di discussione politica dei deputati. Pertanto, la commissione competente del Parlamento europeo si è sempre basata sul principio fondamentale secondo cui l'immunità non è revocata in tutti i casi in cui le azioni rinfacciate al deputato facciano parte integrante della sua attività politica o siano direttamente correlate con la stessa.
Ciò include, per esempio, l'espressione di opinioni, ritenute far parte dell'attività politica di un deputato, esternate in occasione di manifestazioni, di riunioni pubbliche, in pubblicazioni politiche, nella stampa, in un libro, alla televisione, con la firma di un volantino politico e persino dinanzi ad un organo giudiziario.
Tale principio è corredato da altre considerazioni che militano a favore o contro la revoca dell'immunità, specie il "fumus persecutionis", ossia la presunzione che l'azione penale sia dettata dall'intenzione di nuocere all'attività politica del deputato. Come già rilevato nella motivazione della relazione Donnez, la nozione di "fumus persecutionis" significa sostanzialmente che l'immunità non è revocata allorquando esiste il dubbio che all'origine dell'azione penale vi sia l'intenzione di nuocere all'attività politica del deputato.
Pertanto, allorquando un avversario politico avvii un procedimento giudiziario, salvo prova contraria, l'immunità non è revocata nella misura in cui si deve considerare che il procedimento giudiziario miri a nuocere al deputato interessato e non già ad ottenere riparazione di un danno. Del pari, l'immunità non è revocata allorquando si avviano procedimenti giudiziari in circostanze che lasciano presumere che esse si prefiggano l'unico scopo di nuocere al deputato.
III. MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA DI DECISIONE
I fatti rinfacciati all'on. Pflüger, parlamentare europeo di cittadinanza tedesca, si sono verificati sul territorio della Repubblica federale di Germania. L'on. Pflüger gode pertanto delle immunità riconosciute ai membri del Bundestag, ai sensi dell'articolo 46 della Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania (Grundgesetz), che recita:
Articolo 46 [Irresponsabilità e immunità]
(1) Un deputato non può in alcun momento essere oggetto di azioni giudiziarie o disciplinari, né vedere in alcun modo chiamare in causa la sua responsabilità al di fuori del Bundestag, a motivo di un voto espresso o di una dichiarazione rilasciata al Bundestag o in una delle sue commissioni. Tale disposizione non si applica alle ingiurie diffamatorie.
(2) Per un'azione passibile di sanzione, un deputato può vedere chiamata in causa la sua responsabilità o essere arrestato soltanto previo accordo del Bundestag a meno che non sia stato arrestato in flagrante o il giorno dopo aver commesso tale azione.
(3) L'accordo del Bundestag è inoltre richiesto per qualsiasi altra restrizione alla libertà personale di un deputato o per l'avvio contro un deputato del procedimento di cui all'articolo 18.
(4) Qualsiasi procedimento penale e qualsiasi procedimento a norma dell'articolo 18, intentato contro un deputato, qualsiasi detenzione e qualsiasi altra limitazione della sua libertà personale devono essere sospesi su richiesta del Bundestag.
L'articolo 46 della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania disciplina l'entità dell'irresponsabilità (Indemnität) e dell'immunità parlamentare, disponendo al primo comma che un deputato non può in alcun momento essere oggetto di azioni giudiziarie o disciplinari né vedere in alcun modo chiamata in causa la sua responsabilità al di fuori del Bundestag, a motivo di un voto espresso o di una dichiarazione rilasciata al Bundestag o in una delle sue commissioni (Indemnität). I commi 2-4 di tale articolo contengono norme sull'immunità parlamentare. Inoltre, per un'azione passibile di sanzione, un deputato può vedere chiamata in causa la sua responsabilità o essere arrestato soltanto previo accordo del Bundestag.
Occorre altresì prendere in considerazione gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità nonché i principi stabiliti dal Parlamento europeo e applicati secondo una prassi comprovata da vari anni nell'ambito delle richieste di revoca dell'immunità. L'immunità non va revocata allorquando i fatti rinfacciati a un deputato rientrino nella sua attività politica o siano direttamente correlati con la stessa e tantomeno va revocata l'immunità allorquando sia lecito sospettare che, dietro il procedimento penale, si nasconda l'intenzione di nuocere all'attività politica del deputato.
Nella fattispecie, le accuse ed il procedimento istruttorio contro l'on. Pflüger riguardano un'eventuale infrazione del Codice penale, articoli 185, 194, comma 1, articolo 223, comma 1, articolo 230, comma 1, capoverso 1 (ingiuria, maltrattamenti e lesioni corporali dolose).
Le accuse rivolte contro l'on. Pflüger non danno luogo all'applicazione dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità (PPI). Pur ammettendo la veridicità delle sue affermazioni, cosa che l'on. Pflüger contesta esplicitamente, esse non possono intendersi come un'opinione espressa da un membro del Parlamento europeo nell'esercizio delle sue funzioni.
Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 10, lettera a) del PPI, a giudizio del relatore non si può ritenere che i fatti esposti dall'on. Pflüger configurino un "fumus persecutionis". Anche se l'on. Pflüger ha presenziato a tale manifestazione in veste di deputato europeo ed ha preso la parola in pubblico non se ne può dedurre che le accuse rivolte contro di lui tendevano a nuocere all'attività politica del deputato.
Non si ravvisano infatti, né nelle fattispecie di reato contestate, né nella procedura seguita dalle competenti autorità, elementi che valgano a supportare un’ipotesi di intendimento persecutorio o accanimento giudiziario nei suoi confronti.
Alla luce di tali considerazioni, il relatore ritiene opportuno che il Parlamento eserciti il proprio diritto di togliere l'immunità parlamentare dell'on. Tobias Pflüger.
A norma del secondo comma dell'articolo 7 del Regolamento, la proposta di decisione della commissione dovrebbe limitarsi a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della domanda di difesa delle immunità e dei privilegi.
IV. CONCLUSIONE
Alla luce delle considerazioni suesposte, a norma del primo e secondo comma dell'articolo 7 del Regolamento, e, previo esame dei motivi che militano a favore o contro la revoca dell'immunità, la commissione giuridica raccomanda al Parlamento europeo di revocare l'immunità parlamentare dell'on. Tobias Pflüger.
- [1] L'articolo 185 del Codice penale recita: "L'ingiuria viene punita con una pena detentiva di un anno al massimo o con una pena pecuniaria e se l'ingiuria viene commessa con vie di fatto, con una pena detentiva di due anni al massimo o con una pena pecuniaria".
L'articolo 194, comma 1 del Codice penale recita: "Il procedimento penale per un'offesa ha luogo soltanto su querela (…)".
L'articolo 223, comma 1 del codice penale recita: "Chi, dolosamente, maltratta fisicamente un altro ovvero lo danneggia nella salute, viene punito con una pena detentiva di cinque anni al massimo o con una pena pecuniaria".
L'articolo 230, comma 1, prima frase recita: "Chi, per colpa, cagiona ad altri una lesione personale a norma dell'articolo 223 (…) viene perseguito soltanto su querela, a meno che, a causa di un particolare interesse pubblico, l'autorità giudiziaria avvii l'azione penale d'ufficio". - [2] GU C 99 del 13.4.1987, pag. 44.
PROCEDURA
Titolo |
Richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Tobias Pflüger | |||||
Numero di procedura |
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Richiesta di revoca dell'immunità * Disponibile in una sola lingua |
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Commissione competente per il merito |
JURI | |||||
Relatore(i) |
Francesco Enrico Speroni | |||||
Relatore(i) sostituito(i) |
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Esame in commissione |
23.2.2006 |
21.3.2006 |
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Approvazione |
19.4.2006 | |||||
Esito della votazione finale |
+ : |
8 | ||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Rosa Díez González, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni | |||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Adeline Hazan, Manuel Medina Ortega | |||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
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Deposito |
28.4.2006 |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
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