RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco
4.5.2006 - (COM(2005)0692 – C6‑0040/2006 – 2005/0280(CNS)) - *
Commissione per la pesca
Relatore: Daniel Varela Suanzes-Carpegna
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco
(COM(2005)0692 – C6‑0040/2006 – 2005/0280(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2005)0692)[1],
– visti l’articolo 37 e il comma 2 dell’articolo 300 del trattato CE,
– visto il primo paragrafo del comma 3 dell’articolo 300 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0040/2006),
– visti l’articolo 51 e il comma 7 dell’articolo 83 del suo regolamento,
– visto il parere del servizio giuridico del Parlamento europeo (SJ-0085-06),
– visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo (A6‑0163/2006),
1. approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell’accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno del Marocco.
| Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando 2 bis (nuovo) | |
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(2 bis) La contropartita finanziaria della Comunità europea dovrà altresì essere utilizzata sia per lo sviluppo delle popolazioni costiere del Marocco e del Sahara occidentale che vivono della pesca sia per la creazione di piccole e medie imprese locali della filiera pesca. |
Emendamento 2 Considerando 3 bis (nuovo) | |
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(3 bis) Occorre migliorare la qualità delle informazioni fornite al Parlamento europeo; a tal fine la Commissione deve elaborare una relazione annuale sull’applicazione dell’accordo che copra tutte le modalità di pesca contemplate in detto accordo e integri i pareri favorevoli espressi dalla Commissione a norma del secondo comma dell’articolo 6 dell’accordo. |
Motivazione | |
Con tale emendamento si vuole porre l’accento sull’importanza di fornire al Parlamento informazioni adeguate per consentirgli di valutare l’accordo e di verificare il funzionamento dei nuovi accordi di partenariato, rafforzando in tal modo il ruolo di controllo del Parlamento europeo sull’applicazione dell’accordo. | |
Emendamento 3 Articolo 1, comma 1 | |
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È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco. |
È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, a condizione che esso sia applicato in conformità del diritto internazionale. |
Or. en | |
Motivazione | |
Il diritto all'autodeterminazione, compreso il diritto di sovranità permanente sulle ricchezze e le risorse naturali, costituisce una norma di diritto internazionale alla quale non è consentita alcuna deroga. Né il regolamento né l'accordo così come sono formulati forniscono alcuna salvaguardia alla Comunità (o agli Stati membri) nel caso di violazioni. | |
Emendamento 4 Articolo 2, alinea | |
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Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente: |
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo e definite conformemente ai principi che garantiscono la stabilità relativa sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente: |
Or. es | |
Motivazione | |
Dal momento che le possibilità di pesca sono considerevolmente diminuite, attualmente diversi Stati membri hanno presentato reclami in cui chiedono che sia aumentato il numero di licenze per le loro rispettive flotte. A prescindere da ipotetici accordi bilaterali successivi, i diritti garantiti dal principio di stabilità relativa devono essere inseriti nel testo del regolamento, così come sono inseriti nel regolamento relativo a TAC e contingenti. | |
Emendamento 5 Articolo 3, comma 1 bis (nuovo) | |
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Sulla base di tali notifiche e delle informazioni fornite dalla commissione mista istituita ai sensi dell'articolo 10 dell'accordo, la Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione dello stesso. |
Or. en | |
Emendamento 6 Articolo 3, comma 1 ter (nuovo) | |
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Qualora emergano prove che l'accordo è applicato in modo da violare gli obblighi del diritto internazionale, la Commissione adotta senza indugio misure volte a sospendere l'accordo, come previsto all'articolo 15 del medesimo. |
Or. en | |
Motivazione | |
È dovere della Commissione, in qualità di guardiana dei trattati, garantire il rispetto del diritto internazionale. | |
Emendamento 7 Articolo 3 bis (nuovo) | |
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Articolo 3 bis |
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Nella sua relazione annuale al Parlamento europeo, la Commissione dovrà inoltre includere le informazioni relative all’evoluzione dello stato delle risorse alieutiche, le misure di conservazione e gestione di dette risorse e il risultato delle campagne sperimentali condotte su nuove specie a norma delle disposizioni dell’articolo 5 del protocollo. |
Motivazione | |
La conservazione e la gestione delle risorse alieutiche sono essenziali per il mantenimento di una pesca sostenibile nella zona. La Commissione deve incoraggiarle e analizzarne l’evoluzione e proporre la revisione delle possibilità di pesca in funzione di tali analisi e delle campagne sperimentali, come previsto all’articolo 5 del protocollo e informarne il Parlamento europeo. | |
Emendamento 8 Articolo 3 ter (nuovo) | |
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Articolo 3 ter |
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Conformemente alle disposizioni previste all’articolo 4 del protocollo, la Commissione dovrà, in caso di miglioramento della situazione biologica degli stock di cefalopodi e crostacei, comprovata da relazioni scientifiche favorevoli, sforzarsi di integrare, nel quadro dell’accordo, nuove possibilità di pesca per le due categorie di cui sopra. |
Motivazione | |
L’articolo 4 del protocollo esamina le condizioni per eventuali revisioni delle possibilità di pesca a condizione che siano compatibili con una gestione sostenibile delle risorse e conformi ai pareri scientifici favorevoli. | |
Emendamento 9 Articolo 3 quater (nuovo) | |
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Articolo 3 quater |
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Le misure tecniche e di gestione della pesca adottate dalle autorità marocchine a favore delle flotte locali dovranno applicarsi anche alla flotta comunitaria operante ai sensi del presente accordo. |
Motivazione | |
Consentire l’estensione di dette misure tecniche e di gestione della pesca alla flotta comunitaria per evitare qualsiasi discriminazione tra le flotte in seguito all’applicazione di misure tecniche e di gestione diverse. | |
Emendamento 10 Articolo 3 quinquies (nuovo) | |
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Articolo 3 quinquies |
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Nel corso dell’ultimo anno di validità del protocollo e prima di concludere un nuovo accordo per il rinnovo di quest’ultimo, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione dell’accordo. |
Motivazione | |
Prima di concludere qualsiasi nuovo accordo, la Commissione dovrà chiedere alle autorità dello Stato con cui ha avviato dei negoziati di fornirle informazioni. La Commissione presenterà una relazione di valutazione generale al Parlamento e al Consiglio sulla base di tali informazioni. | |
Emendamento 11 Articolo 3 sexies (nuovo) | |
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Articolo 3 sexies |
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Sulla base della relazione di cui all’articolo 3 quinquies e previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio conferirà, se del caso, un mandato di negoziato alla Commissione in vista dell’adozione di un nuovo protocollo. |
Motivazione | |
Il Parlamento europeo e il Consiglio saranno in grado di adempiere ai propri obblighi rispettivi solo sulla base della relazione di valutazione sull’applicazione dell’accordo di pesca. | |
Emendamento 12 Articolo 3 septies (nuovo) | |
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Articolo 3 septies |
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Alle riunioni e ai lavori della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo possono assistere un deputato al Parlamento europeo, in qualità di osservatore, nonché rappresentanti di quella parte del settore della pesca che opera nel quadro dell'accordo. |
Or. es | |
Motivazione | |
Si tratta di un accordo di grande importanza tanto politica quanto finanziaria per il bilancio delle relazioni esterne dell'Unione nel settore della pesca, ragion per cui è necessario assicurarne la trasparenza e fornire garanzie in merito a qualunque proposta di modifica. | |
Emendamento 13 | |
Emendamento 19 Articolo 3 octies (nuovo) | |
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Articolo 3 octies |
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La Commissione comunica al Parlamento europeo qualunque iniziativa di modifica concernente il contenuto dell'accordo, compreso il Protocollo, le schede tecniche e le appendici. |
Or. es | |
Motivazione | |
Si tratta di un accordo di grande importanza tanto politica quanto finanziaria per il bilancio delle relazioni esterne dell'Unione nel settore della pesca, ragion per cui è necessario assicurarne la trasparenza e fornire garanzie in merito a qualunque proposta di modifica. | |
- [1] In corso di pubblicazione sulla GU.
MOTIVAZIONE
I. INTRODUZIONE
La Comunità e il Regno del Marocco hanno negoziato un accordo di associazione nel settore della pesca, siglato il 28 luglio 2005, che conferisce possibilità di pesca ai pescatori comunitari, nonché il protocollo e il relativo allegato che fissano le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca delle navi della CE per un periodo di quattro anni a partire dalla loro entrata in vigore. Il protocollo e l’allegato con le relative appendici formano un tutt’uno con l’accordo e sono considerati parte integrante di quest’ultimo conformemente all’articolo 16 dell’accordo sottoposto per parere al PE.
L’accordo di pesca con il Marocco era, tradizionalmente, l’accordo più importante concluso dalla Comunità, cosa che, come si vedrà in seguito, non vale più per il presente accordo poiché le condizioni di quest’ultimo sono state profondamente modificate rispetto agli accordi precedenti, a tal punto che è lecito affermare che ci si trova di fronte a un nuovo tipo di accordo di pesca con il Marocco.
L’accordo precedente con il Marocco riguardava il periodo 1995-1999 ed era un accordo molto ambizioso, sia dal punto di vista finanziario sia, a titolo di contropartita, delle ampie possibilità di pesca che conferiva alla Comunità.
Dopo lunghi e difficili negoziati, la Comunità non è riuscita a convincere il Marocco a firmare un accordo dello stesso tenore, in quanto quest’ultimo è rimasto fermo sulla sua posizione di voler escludere alcune specie commerciali che presentano un notevole interesse per la Comunità e ha offerto, per le restanti possibilità di pesca, condizioni tecniche eccessive che privano la pesca del suo carattere sostenibile essendo antieconomiche e non potendo essere assunte a carico del settore comunitario della pesca, tanto che le relazioni ufficiali di pesca si sono interrotte. Ciò ha dato luogo a una profonda ristrutturazione della filiera della pesca comunitaria operante nella zona per la quale sono stati utilizzati, tra l’altro, gli importi finanziari previsti nell’accordo, approvando un piano specifico di ristrutturazione della flotta interessata a cui, nella sola Spagna, sono state destinate circa 244 navi delle 397 che operavano nella zona e che fornivano un impiego diretto a quasi 400 membri dell’equipaggio.
Il nuovo accordo presentato al PE è quindi molto diverso dal precedente, molto più modesto per quanto riguarda progetti e obiettivi, numero di navi autorizzate e possibilità di pesca attribuite e quindi anche per quanto concerne la contropartita finanziaria che ammonta a 36 100 000 euro all’anno invece dei 100 milioni di euro all’anno dell’accordo precedente, importo che comportava come conseguenza giuridica l’obbligo per il PE di approvare l’accordo secondo la procedura del parere conforme, cosa che non si verifica con il presente accordo. Attualmente, sull’importo totale, una quota pari a 13 500 000 euro è destinata allo sviluppo della filiera della pesca locale ed è previsto un contributo degli armatori per i canoni delle licenze pari a circa 3,4 milioni di euro all’anno.
Invece delle 629 imbarcazioni contemplate nell’accordo precedente per il primo anno con una riduzione progressiva, l’accordo attuale prevede inizialmente 119 imbarcazioni, in gran parte artigianali, nonché una quota annuale di 60 000 TN per la pesca pelagica industriale, soprattutto per i paesi dell’Europa del Nord, e l’autorizzazione per i grandi pescherecci con sciabiche di tali paesi, compresi quelli di stazza superiore a 3000 GT.
Gli attuali accordi di «partenariato» sono stabiliti sulla base dell’acquisizione di possibilità di pesca da parte della flotta comunitaria in cambio di un contributo finanziario e di opportunità di sviluppo del settore locale del paese terzo, tenendo conto della situazione delle sue risorse idriche e conformemente alle valutazioni scientifiche e ai sistemi di controllo e vigilanza per evitare uno sfruttamento eccessivo degli stock.
Il nuovo accordo riguarda, a grandi linee, 6 tipi di attività di pesca, mentre sono state fissate norme diverse per quanto riguarda le condizioni, gli attrezzi e le zone, così come illustrato sommariamente nelle tabelle ivi allegate da cui emerge quanto segue: la zona del Mediterraneo è esclusa dall’attività di pesca e non riguarda le zone di pesca dei cefalopodi (polpi e calamari) e dei crostacei (gamberoni, scampi, aragoste). Tali zone di pesca rivestivano una notevole importanza negli accordi precedenti per il loro elevato valore economico. L’accordo è incentrato sulla pesca artigianale e comprende, quale novità, la pesca industriale pelagica, destinata in linea di principio al consumo umano.
II. ATTIVITÀ DI PESCA NELLE ACQUE COSTIERE DEL SAHARA OCCIDENTALE
Una delle questioni che è sempre stata oggetto di dibattiti nella conclusione di tutti gli accordi e protocolli siglati tra l’Unione europea e il Regno del Marocco è il rispetto della legalità internazionale nell’esercizio delle attività di pesca da parte della flotta comunitaria, rispetto salvaguardato in tutti gli accordi.
Il territorio del Sahara occidentale si trova sulla costa atlantica dell’Africa settentrionale e confina con il Marocco a nord e la Mauritania a sud. Era una provincia spagnola dal 1884.
Nel 1976 la Spagna si è ritirata dal territorio. Il Sahara occidentale è stato immediatamente occupato dagli eserciti dei paesi vicini, il Marocco e la Mauritania, che si sono scontrati con l’opposizione di ampi settori della popolazione locale, raggruppatisi principalmente intorno al Fronte Polisario.
In seguito all’opposizione armata, nel 1979 la Mauritania ha abbandonato le proprie mire sul territorio, lasciando il Marocco proprietario de facto del territorio dell’ex provincia spagnola. Tale situazione ha portato a un conflitto armato e a un contenzioso internazionale che non sembra di rapida risoluzione in seno all’ONU.
Le ostilità tra il Fronte Polisario e il Marocco sono terminate nel 1991 quando le Nazioni Unite hanno iniziato a tentare di risolvere il contenzioso tra il Regno del Marocco e il governo della Repubblica araba saharawi con un accordo che prevede un referendum sotto l’egida delle Nazioni Unite (MINURSO) affinché la popolazione possa esprimere il proprio diritto all’autodeterminazione per costituire uno Stato proprio o integrarsi al Marocco. Poiché le due parti non riescono ad accordarsi sulla questione di sapere quale popolazione abbia il diritto di voto, il conflitto è bloccato.
Attualmente, ai sensi del diritto internazionale, il Sahara occidentale gode dello statuto di «territorio non autonomo» (Non Self-Governing Territory) come previsto dall’articolo 73 della Carta delle Nazioni Unite. La Spagna non esercita il suo ruolo di autorità amministrativa de iure in quanto il territorio è amministrato de facto dal Marocco.
L’accordo di pesca qui esaminato, come tutti gli accordi precedenti conclusi della Comunità, rispetta lo statu quo giuridico internazionale tentando quindi di non interferire nel contenzioso e rispettando il diritto internazionale come sottolineato in tutti i pareri giuridici delle diverse istituzioni europee, tra cui il parere del servizio giuridico del PE elaborato su richiesta della commissione per lo sviluppo. Spetta allo Stato che amministra di fatto il territorio, ossia il Regno del Marocco, garantire che, conformemente alle disposizioni dell’ONU, qualora siano concesse le licenze per operare nelle acque del Sahara occidentale, i benefici tratti dall’attività economica si ripercuotano sul benessere della popolazione locale di tali territori.
L’Unione europea e le sue istituzioni hanno l’obbligo di vigilare sul rispetto del diritto internazionale e, a tal fine, la Commissione ha la responsabilità di analizzare, per mezzo della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo, se il Marocco soddisfa di fatto il suo mandato di garantire che i benefici ottenuti si ripercuotano sulle popolazioni locali e sullo sviluppo dei rispettivi settori di pesca.
III. OSSERVAZIONI DEL RELATORE
Il relatore desidera sottolineare le enormi differenze che sussistono tra l’accordo attuale e quello concluso precedentemente con la Comunità.
Egli desidera tuttavia rilevare anche il mantenimento, nel presente accordo, della posizione politica perseguita dall’UE nella questione del Sahara occidentale in tutti i precedenti accordi di pesca con il Marocco e la volontà di non modificare tale posizione per non alterare lo statu quo internazionale del contenzioso, i principi delle Nazioni Unite e il rispetto del diritto internazionale. Per tale motivo il relatore inserisce, nella propria relazione, un riferimento al parere del servizio giuridico dell’UE che istituisce i principi di legalità internazionale di cui sopra.
Analogamente, tenuto conto del fatto che i negoziati relativi all’accordo e ai documenti ad esso correlati destinati alla sua applicazione pratica si sono protratti, che tali negoziati proseguono anche dopo la firma di detto accordo e durante l’esame parlamentare al fine di mitigare le decisioni prese o, come riconosciuto dalla stessa Commissione europea dinanzi alla commissione per la pesca, «migliorare» i contenuti e introdurre «chiarimenti su nuove interpretazioni», il relatore ha ritenuto necessario rinforzare, mediante i propri emendamenti, i meccanismi di controllo di cui dispone il PE per concedere la propria autorizzazione all’accordo e consentirne l’entrata in vigore. Egli chiede alla Commissione europea di redigere una relazione annuale esaustiva sull’applicazione dell’accordo, dei protocolli e degli allegati che ne fanno parte integrante, al fine di valutare in modo più efficace e trasparente la realizzazione dei vari obiettivi dell’accordo, la sua piena efficacia e il suo contributo agli interessi delle parti interessate nonché i vantaggi dell’accordo per la Comunità e per la sua filiera della pesca, garantendo in tal modo una maggiore sicurezza giuridica a tale settore, includendovi il controllo dell’applicazione della clausola di esclusività dell’accordo (articolo 6) per evitare che possibilità di pesca di specie con elevato valore commerciale siano conferite ad altri mediante accordi privati, mentre sono rifiutate alla Commissione nell’accordo pubblico con il pretesto della conservazione delle risorse.
Per lo stesso motivo è stato inoltre introdotto un emendamento affinché il PE possa essere adeguatamente informato in merito all’evoluzione dello stato delle risorse alieutiche nella zona, alle misure di conservazione e gestione delle risorse che saranno adottate, alle relazioni scientifiche che saranno realizzate e alle campagne sperimentali attuate per valutare gli stock, allo scopo di conoscere lo stato e l’evoluzione delle risorse e di poter rivedere le possibilità di pesca, introducendo, in caso di relazioni favorevoli, le specie attualmente escluse, conformemente ai meccanismi stabiliti dall’accordo stesso all’articolo 4 e agli articoli 3, 4 e 5 del protocollo.
Infine, alla luce dei notevoli «problemi tecnici» sorti dopo la firma dell’accordo in merito all’applicazione pratica di quest’ultimo, di cui la Commissione ha preso atto e che riguardano modalità di pesca come le reti da circuizione (pesca con la lampara), il palangaro (lunghezza, esche), la ripartizione della pesca pelagica o gli sbarchi nei porti locali, appare necessario chiedere che la Commissione tenga il PE informato in merito a eventuali modifiche e che le misure applicate alle flotte locali non siano discriminatorie rispetto a quelle applicabili alla flotta comunitaria.
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PARAMETRI |
PESCA ARTIGIANALE AL NORD, PELAGICA |
PESCA ARTIGIANALE, PALANGARO DI FONDO AL NORD |
PESCA ARTIGIANALE AL SUD |
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Numero di navi autorizzate |
20 |
30 |
20 |
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Tipo di nave |
< 100 GT |
< 40 GT, 27 licenze > 40 GT e < 150 GT, 3 licenze |
< 80 GT |
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Canone |
67 euro GT per trimestre. |
60 euro GT per trimestre. |
60 euro GT per trimestre. |
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Limite geografico |
A nord di 38°, 18´00. Al di là delle 2 miglia. |
A nord di 34°18'N. Al di là delle 6 miglia marine. |
A sud di 30°40'N. Al di là delle 3 miglia marine. |
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Specie bersaglio |
Acciughe, sardine e altre specie pelagiche. |
Pesci sciabola, sparidi e altre specie demersali. |
Ombrine e sparidi. |
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Obbligo di sbarco |
Primo anno: 25 %, secondo anno: 30 %, terzo anno: 40 % e quarto anno: 50 %. |
Volontario. |
Volontario. |
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Riposo biologico |
Due mesi: febbraio e marzo. |
Dal 15 marzo al 15 maggio. |
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PARAMETRI |
PESCA DEMERSALE |
PESCA TONNIERA |
PESCA PELAGICA INDUSTRIALE |
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Numero di navi autorizzate |
22 navi con un massimo di 11 pescherecci da traino all’anno. |
27 |
Massimo 5/6 navi di stazza superiore a 3 000 GT per nave; 2/3 navi di stazza compresa tra 150-3 000 GT per nave; 10 navi di stazza inferiore a 150 GT per nave. |
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Tipo di nave |
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Peschereccio da traino pelagico per la pesca industriale |
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Attrezzo autorizzato |
Per i palangari, palangaro di fondo. Rete da posta fissa in multifilamento per la pesca in acque profonde. Per i pescherecci da traino: rete a strascico. |
Canna e lenza trainata sciabica per la pesca con esche vive. |
Pelagico o semipelagico. |
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Contingente autorizzato |
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60 000 tonnellate all’anno e un massimo di 10 000 tonnellate al mese. |
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Canone |
53 euro GT per trimestre. |
25 euro per tonnellata pescata. |
Il numero di navi autorizzate a pescare contemporaneamente è 18. Il canone per tonnellata di cattura autorizzata è di 20 euro. Il canone per tonnellata di cattura che supera l’autorizzazione è di 50 euro a tonnellata. |
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Limite geografico |
A sud di 29°N. Al di là dell’isobata di 200 metri per i pescherecci da traino e delle 12 miglia marine per i palangari. |
Al di là delle 3 miglia. Cattura con esche al di là delle 2 miglia. Tutta la zona atlantica del Marocco, ad eccezione della zona protetta situata ad est della linea che va da 33°30N/7°35' ovest a 35°48N/6°20' ovest. |
A sud di 29°N al di là delle 15 miglia marine dalla costa calcolate a partire dalla linea di bassa marea. |
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Specie bersaglio |
Merluzzo senegalese, pesce sciabola e palamita bianca. |
Tonnidi. |
Sardine, acciughe, sgombri e suri. |
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Obbligo di sbarco |
50% delle catture effettuate in Marocco. |
Una parte in Marocco al prezzo del mercato internazionale. |
Ogni nave dovrà sbarcare in Marocco il 25% delle catture. |
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Riposo biologico |
Applicabile unicamente per i pescherecci da traino e fissato per le catture di cefalopodi. |
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I pescherecci autorizzati devono osservare i periodi di riposo biologici stabiliti dal Ministero nella zona di pesca autorizzata e sospendere qualsiasi attività di pesca in detta zona. |
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Trasformazione industriale |
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È rigorosamente vietata la trasformazione industriale delle catture in farina e/o olio di pesce. |
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PARERE della commissione per lo sviluppo (22.3.2006)
destinato alla commissione per la pesca
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco
(COM(2005)0692 – C6‑0040/2006 – 2005/0280(CNS))
Relatore per parere: Thierry Cornillet
BREVE MOTIVAZIONE
L'accordo di cooperazione con il Marocco è il più importante di quelli che la Comunità ha firmato con paesi terzi.
I negoziati conclusi il 28 luglio 2005 si sono concretati in un invito al Parlamento a pronunciarsi su un documento che una volta approvato al Consiglio abbraccerà un periodo di quattro anni, riconducibile.
Quantunque sia lecito chiedersi perché siano trascorsi sei mesi tra la sigla dell'accordo da parte della Commissione e la consultazione del Parlamento, l'accordo merita, a nostro giudizio, una particolare attenzione in ordine ai suoi contenuti.
L'UE si è impegnata a garantire il carattere sostenibile della pesca su scala mondiale, come stabilito in occasione del Vertice di Johannesburg, preservando o ricostituendo le riserve alieutiche in vista di uno sfruttamento il più sostenibile possibile.
L'UE ha sottoscritto il "Codice di condotta per una pesca responsabile" della FAO.
La presenza dell'UE in zone remote di pesca costituisce un obiettivo legittimo ed è bene non dimenticare che vanno tutelati gli interessi dell'Unione in materia di pesca pur vigilando sullo sviluppo degli Stati firmatari di accordi.
L'accordo di partnership enuclea attuali priorità della politica delle pesche in Marocco: ammodernamento e potenziamento della flottiglia costiera, ritiro delle reti da osta derivanti, ricerca scientifica, ristrutturazione della pesca artigianale, potenziamento dei circuiti di commercializzazione, meccanizzazione dei mezzi di sbarco e di manutenzione, formazione e sostegno alle organizzazioni professionali del settore marocchino.
Si può presumere che talune di tali priorità possano incidere sullo sviluppo delle popolazioni costiere che vivono della pesca o della commercializzazione del pesce. Avremmo tuttavia preferito vedere azioni finalizzate al conseguimento di tale obiettivo.
Giova ricordare che la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e la politica comune della pesca (PCP) oltre che essere coerenti devono essere complementari e coordinate per contribuire di concerto alla riduzione della povertà nei paesi interessati e allo sviluppo sostenibile.
Il protocollo a corredo dell'accordo stabilisce la contropartita finanziaria, nonché le categorie e le condizioni delle attività di pesca per le navi comunitarie nelle zone di pesca marocchine.
La contropartita è fissata a 36.100.000 EUR all'anno. Un po' più di un terzo è destinato allo sviluppo e attuazione della politica settoriale della pesca in Marocco.
Le possibilità di pesca, previste nell'accordo, sono le seguenti: 1) per la categoria della pesca artigianale: 20 pescherecci con sciabiche per la pesca pelagica al nord, 20 pescherecci per la pesca artigianale al sud, 30 pescherecci con palangari di fondo per la pesca artigianale al nord e 27 pescherecci con lenze e canne; 2) 22 pescherecci da traino e pescherecci con palangari di fondo per la pesca abissale; 3) un contingente annuo di 60.000 tonnellate per la pesca pelagica industriale.
Dieci paesi europei, fra cui per la prima volta pescherecci dei nuovi Stati membri, sono autorizzati a pescare nelle acque del Marocco.
I canoni a carico degli armatori sono stati fissati per ogni categoria e potrebbero complessivamente apportare al Marocco un reddito annuo aggiuntivo pari a circa 3 milioni di euro.
Prima che la commissione per lo sviluppo si pronunci sulla proposta della Commissione, occorre considerare una problematica fondamentale.
L'articolo 2, lettera a) del testo siglato dalla Commissione europea recita:
"Zona di pesca marocchina": le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno del Marocco.
La commissione per lo sviluppo ha sollecitato un parere dal Servizio giuridico del Parlamento onde appurare se la Comunità possa accettare di firmare un accordo che autorizzi i pescherecci europei a pescare nelle acque dell'ex Sahara spagnolo;
La risposta del Servizio giuridico è stata affermativa.
L'importante, secondo il Servizio giuridico, è che una quota del contributo finanziario della Comunità sia finalizzata alla sviluppo delle popolazioni locali del Sahara occidentale.
Il Servizio giuridico suggerisce che il Parlamento induca la Commissione e il Consiglio ad esigere dal Marocco le indispensabili garanzie al riguardo e che la Comunità prospetti la sospensione dell'accordo in caso si mancato conferimento alle popolazioni del Sahara occidentale di una quota del contributo finanziario.
EMENDAMENTI
La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
| Testo della Commissione[1] | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando 2 bis (nuovo) | |
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(2 bis) La contropartita finanziaria della Comunità europea dovrebbe altresì essere utilizzata sia per lo sviluppo delle popolazioni costiere del Marocco e del Sahara occidentale che vivono della pesca sia per la creazione di piccole e medie imprese locali della filiera pesca. |
PROCEDURA
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Titolo |
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco |
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Riferimenti |
COM(2005)0692 – C6‑0040/2006 – 2005/0280(CNS) |
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Commissione competente per il merito |
PECH |
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Parere espresso da |
DEVE |
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Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula |
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Relatore per parere |
Thierry Cornillet |
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Relatore per parere sostituito |
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Esame in commissione |
13.3.2006 |
21.3.2006 |
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Approvazione |
21.3.2006 |
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Esito della votazione finale |
+ : |
14 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Hélène Goudin, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, Toomas Savi, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Mauro Zani |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Carlos Carnero González |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
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- [1] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
PROCEDURA
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Titolo |
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità e il Regno del Marocco |
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Riferimenti |
COM(2005)0692 – C6-0040/2006 – 2005/0280(CNS) |
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Consultazione del PE |
6.2.2006 |
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Commissione competente per il merito |
PECH |
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Commissione(i) competente(i) per parere |
DEVE |
BUDG |
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Pareri non espressi |
BUDG |
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Cooperazione rafforzata |
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Relatore(i) |
Daniel Varela Suanzes-Carpegna |
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Relatore(i) sostituito(i) |
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Procedura semplificata – decisione |
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Contestazione della base giuridica |
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Modifica della dotazione finanziaria |
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Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula |
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Consultazione del Comitato delle regioni – decisione in Aula |
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Esame in commissione |
22.2.2006 |
21.3.2006 |
3.4.2006 |
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Approvazione |
3.5.2006 |
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Esito della votazione finale |
+ : – : 0 : |
21 4 6 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
James Hugh Allister, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Henrik Dam Kristensen, Albert Jan Maat, Willy Meyer Pleite, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Willi Piecyk, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Duarte Freitas, Ana Maria Gomes, Luis de Grandes Pascual, Manuel Medina Ortega, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Isabel Salinas García, Carl Schlyter |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
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Deposito |
4.5.2006 |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
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