RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

10.5.2006 - (COM(2005)0673 – C6‑0031/2006 – 2005/0272(CNS)) - *

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Esko Seppänen

Procedura : 2005/0272(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0174/2006

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

(COM(2005)0673 – C6‑0031/2006 – 2005/0272(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0673)[1],

–   visti gli articoli 31, paragrafo 2, e 32 del trattato CEEA (Euratom), a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6‑0031/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6‑0174/2006),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 119, secondo comma, del trattato Euratom;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 1 bis (nuovo)

 

(1 bis) La sicurezza della gestione del combustibile esaurito e la sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi sono disciplinate da una convenzione internazionale comune.

Emendamento 2

Considerando 6

(6) In mancanza di una politica comune del ciclo del combustibile nella Comunità, ciascuno Stato membro resta responsabile della scelta della sua politica di gestione dei rifiuti nucleari e del combustibile esaurito che dipendono dalla sua giurisdizione. Le disposizioni della presente direttiva devono dunque applicarsi senza pregiudizio del diritto degli Stati membri di esportare il loro combustibile esaurito ai fini del ritrattamento, così come del loro diritto di rifiutare l’entrata sul loro territorio di rifiuti radioattivi ai fini del loro trattamento o magazzinaggio definitivo, eccetto in caso di rispedizione.

(6) Ciascuno Stato membro resta responsabile della scelta della sua politica di gestione dei rifiuti nucleari e del combustibile esaurito che dipendono dalla sua giurisdizione, laddove alcuni Stati considerano il combustibile esaurito come una risorsa usabile da ritrattare, mentre altri preferiscono smaltirlo. Le disposizioni della presente direttiva devono dunque applicarsi senza pregiudizio del diritto degli Stati membri d’origine di esportare il loro combustibile esaurito ai fini del ritrattamento e del diritto degli Stati membri di destinazione di rifiutare l’entrata sul loro territorio di (i) rifiuti radioattivi ai fini del loro trattamento definitivo, eccetto in caso di rispedizione, e di (ii) combustibile esaurito ai fini del loro smaltimento definitivo.

Emendamento 3

Considerando 8

(8) La semplificazione della procedura esistente non deve ledere il diritto attualmente spettante agli Stati membri di opporsi ad una spedizione di rifiuti radioattivi per la quale è richiesta la loro approvazione o di subordinarla a condizioni. Le obiezioni non devono essere arbitrarie e devono basarsi su disposizioni nazionali o internazionali in materia facilmente identificabili. La legislazione pertinente non si limita alle disposizioni settoriali relative al trasporto. La presente direttiva deve trovare applicazione fatti salvi i diritti e obblighi degli Stati membri che discendono dal diritto internazionale, e in particolare dell’esercizio, per le navi e aeromobili, dei diritti e libertà di navigazione marittima, fluviale e aerea previsti dal diritto internazionale.

(8) La semplificazione della procedura esistente non deve ledere il diritto attualmente spettante agli Stati membri di opporsi ad una spedizione di rifiuti radioattivi per la quale è richiesto il loro consenso. Le obiezioni non devono essere arbitrarie e devono basarsi su disposizioni nazionali, comunitarie o internazionali come definite nella presente direttiva. La legislazione pertinente non si limita alle disposizioni settoriali relative al trasporto. La presente direttiva deve trovare applicazione fatti salvi i diritti e obblighi degli Stati membri che discendono dal diritto internazionale, e in particolare dell’esercizio, per le navi e aeromobili, dei diritti e libertà di navigazione marittima, fluviale e aerea previsti dal diritto internazionale.

Motivazione

Al fine di dare seguito all’armonizzazione della terminologia introdotta, in quanto il termine ‘consenso’ è utilizzato per gli Stati membri di transito o di destinazione. Sta inoltre alla stessa direttiva definire le disposizioni secondo le quali saranno basati i rifiuti e le condizioni.

Emendamento 4

Considerando 8 bis (nuovo)

 

(8 bis) Ogni Stato membro è pienamente responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito di propria competenza; ai sensi della presente direttiva nessun Stato membro di destinazione è costretto ad accettare spedizioni di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito per il trattamento o lo stoccaggio definitivo, fatto salvo il caso in cui i rifiuti o il combustibile siano destinati a essere rispediti. Qualsiasi rifiuto di spedizione deve essere giustificato sulla base dei criteri definiti nella presente direttiva.

Motivazione

Il nuovo paragrafo è necessario per chiarire la portata dell'articolo 6.

Emendamento 5

Articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La presente direttiva non pregiudica i diritti e gli obblighi del diritto internazionale, compreso, tra gli altri, il diritto di passaggio inoffensivo e il diritto di passaggio di transito di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)

Motivazione

Ai fini della coerenza con la Convenzione comune dell’AIEA che, in uno dei suoi articoli (27, paragrafo 3, lettera i)), garantisce la tutela dei diritti di navigazione e delle libertà riconosciute dal diritto internazionale.

Emendamento 6

Articolo 3, punto 1

(1) [si intende per ]“ rifiuti radioattivi ”, materie radioattive in forma gassosa, liquida o solida per le quali non è previsto un ulteriore uso da parte dei paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata da tali paesi, e/o che sono oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di un’autorità di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei paesi di origine, di transito e di destinazione;

(1) [si intende per ]“ rifiuti radioattivi ”, materie radioattive in forma gassosa, liquida o solida per le quali non è previsto un ulteriore uso da parte dei paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata da tali paesi, e che sono oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di un’autorità di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei paesi di origine e di destinazione;

Motivazione

La nuova definizione di rifiuti radioattivi introdotta dalla proposta è presentata come conforme alla definizione della Convenzione comune dell’AIEA. In realtà vi sono alcune differenze che creano confusione. Al fine di evitare qualsiasi discrepanza e garantire al contempo la coerenza con la Convenzione comune, a cui la Comunità Euratom ha aderito il 2 gennaio 2006, si propone di restare fedeli alla definizione della Convenzione comune.

Emendamento 7

Articolo 3, punto 2

(2) [si intende per ] “combustibile esaurito”, combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dall’interno di un reattore;

(2) [si intende per ] “combustibile esaurito”, combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dall’interno di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al pari di rifiuti radioattivi.

Motivazione

Per maggiore coerenza con la Convenzione comune dell’AIEA, che specifica espressamente che il combustibile esaurito può essere smaltito oppure considerato come materiale prezioso che può essere ritrattato.

Emendamento 8

Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

Le autorità competenti degli Stati membri interessati devono prendere le necessarie misure atte a garantire che tutte le informazioni relative alle spedizioni di cui alla presente direttiva siano trattate con la dovuta cautela e tutelate contro gli abusi.

Motivazione

Conformemente all’obiettivo del processo di revisione di perfezionare le procedure istituite nella vigente direttiva 92/3/Euratom.

Emendamento 9

Articolo 5 bis (nuovo)

Articolo 5 bis
Avviso di ricevimento della domanda da parte delle autorità competenti

 

Entro 15 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda da parte delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e degli Stati membri di transito, tali autorità:

 

a) inviano un avviso di ricevimento della domanda alle autorità competenti dello Stato membro di origine, purché la domanda sia debitamente compilata conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 14; oppure

 

b) se la domanda non risulta debitamente compilata ai sensi della lettera a), richiedono alle autorità competenti dello Stato membro di origine le informazioni mancanti e ne comunicano la richiesta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e, se ve ne sono, degli altri Stati membri di transito. Una copia della richiesta deve essere trasmessa al detentore. Con l’invio di questa richiesta il termine di invio dell’avviso di ricevimento deve considerarsi sospeso. Le informazioni mancanti devono essere trasmesse senza indugio dalle autorità competenti dello Stato membro di origine alle autorità competenti degli Stati membri interessati. Entro sette giorni di calendario dalla data di ricevimento delle informazioni mancanti richieste, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione o di transito che le avevano richieste devono inviare un avviso di ricevimento della domanda ora debitamente compilata alle autorità competenti dello Stato membro di origine.

Motivazione

Al fine di rafforzare l’efficacia della nuova procedura dell’avviso di ricevimento e di migliorare le garanzie ivi connesse, sembra opportuno introdurre una disposizione atta a garantire la completezza formale della domanda. Questa verifica formale e l’invio dell’avviso di ricevimento o della richiesta di trasmissione delle informazioni mancanti sono da effettuare entro 15 giorni di calendario.

Emendamento 10

Articolo 6, paragrafo 1

1. Entro un mese dalla data di ricevimento della domanda debitamente compilata, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di qualsiasi eventuale Stato membro di transito inviano un avviso di ricevimento.

 

Entro tre mesi dalla data di ricevimento della domanda debitamente compilata, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di qualsiasi eventuale Stato membro di transito comunicano alle autorità competenti del paese di origine il loro consenso o le condizioni che considerano necessarie oppure il rifiuto di dare il loro consenso.

Entro due mesi dalla data dell’avviso di ricevimento della domanda, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di qualsiasi eventuale Stato membro di transito comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di origine il loro consenso o le condizioni che considerano necessarie oppure il rifiuto di dare il loro consenso.

Tuttavia, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione o di qualsiasi eventuale Stato membro di transito possono chiedere, per far conoscere la loro posizione, una proroga non superiore ad un mese del termine di cui al secondo comma.

Tuttavia, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione o di qualsiasi eventuale Stato membro di transito possono chiedere, per far conoscere la loro posizione, una proroga non superiore ad un mese del termine di cui al secondo comma.

Motivazione

I termini entro i quali va comunicato il consenso o il rifiuto dovrebbero decorrere dalla data dell’avviso di ricevimento e adattati di conseguenza. L’applicazione della direttiva 92/3/Euratom dimostra come sia possibile svolgere un’approfondita analisi della domanda di autorizzazione della spedizione nell’arco di due mesi, con l’aggiunta di un mese se necessario. Inoltre, la combinazione delle due fasi procedurali fa sì che i termini si prolunghino di almeno 15 giorni di calendario. Poiché i periodi iniziano a decorrere dalla data dell’avviso di ricevimento, le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, non sono più pertinenti.

Emendamento 11

Articolo 6, paragrafo 2

2. Qualora alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 1 non sia pervenuta alcuna risposta delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e/o degli Stati membri di transito previsti, si presume che tali paesi abbiano approvato la spedizione oggetto della domanda a condizione che l’avviso di ricevimento di cui al paragrafo 1 sia stato ricevuto da questi paesi.

2. Qualora alla scadenza dei termini di cui al primo o secondo comma del paragrafo 1 non sia pervenuta alcuna risposta delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e/o degli Stati membri di transito previsti, si presume che tali paesi abbiano approvato la spedizione oggetto della domanda.

Motivazione

I termini entro i quali va comunicato il consenso o il rifiuto dovrebbero decorrere dalla data dell’avviso di ricevimento e adattati di conseguenza. L’applicazione della direttiva 92/3/Euratom dimostra come sia possibile svolgere un’approfondita analisi della domanda di autorizzazione della spedizione nell’arco di due mesi, con l’aggiunta di un mese se necessario. Inoltre, la combinazione delle due fasi procedurali fa sì che i termini si prolunghino di almeno 15 giorni di calendario. Poiché i periodi iniziano a decorrere dalla data dell’avviso di ricevimento, le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, non sono più pertinenti.

Emendamento 12

Articolo 6, paragrafo 3, lettera b)

b) per lo Stato membro di destinazione, della pertinente normativa applicabile alla gestione di rifiuti radioattivi o combustibili esauriti e della normativa nazionale, comunitaria o internazionale applicabile al trasporto di materie radioattive;

b) per lo Stato membro di destinazione, della pertinente normativa applicabile alla gestione di rifiuti radioattivi o combustibili esauriti o della normativa nazionale, comunitaria o internazionale applicabile al trasporto di materie radioattive;

Motivazione

La "e" deve essere sostituita con la "o" affinché la volontà dei vari legislatori sia compatibile.

Emendamento 13

Articolo 6, paragrafo 3, comma 2 bis (nuovo)

Si applica la medesima procedura relativa al consenso o al rifiuto sia alle spedizioni di rifiuti radioattivi, sia alle spedizioni di combustibile esaurito da destinare allo smaltimento.

Motivazione

Al fine di precisare che sussiste una procedura comune di controllo che si applica a tutte le spedizioni, siano esse relative ai rifiuti radioattivi o ai combustibili esauriti e indipendentemente dal fatto che essi siano spediti per essere smaltiti, oppure trattati e quindi ritrasportati all’origine.

Emendamento 14

Articolo 9, paragrafo 2

2. Se una spedizione non può essere portata a termine o se le condizioni di spedizione non sono rispettate, secondo quanto disposto dalla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di origine provvedono affinché i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito siano ripresi dal loro detentore, a meno che non sia possibile concludere un accordo sicuro alternativo. Esse provvedono a che la persona responsabile della spedizione adotti le misure correttive di sicurezza eventualmente necessarie.

2. Se una spedizione non può essere portata a termine o se le condizioni di spedizione non sono rispettate, secondo quanto disposto dalla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di origine provvedono affinché i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito siano ripresi dal loro detentore, a meno che non sia possibile concludere un accordo sicuro alternativo sulla base della legislazione in vigore in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Esse provvedono a che la persona responsabile della spedizione adotti le misure correttive di sicurezza eventualmente necessarie.

Motivazione

L’espressione “a meno che non sia possibile concludere un accordo sicuro alternativo” è vaga. Occorre menzionare esplicitamente la possibilità di concludere un accordo sicuro alternativo che la legislazione prevede per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi , in particolare la Convenzione comune dell’AIEA sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi, alla quale la Comunità ha aderito il 2 gennaio 2006.

Emendamento 15

Articolo 9, paragrafo 3

3. Quando la spedizione non può essere effettuata o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico del detentore.

3. Quando la spedizione non può essere effettuata o non è stata autorizzata per le ragioni di cui al paragrafo 1, i costi risultanti sono principalmente a carico del detentore, a meno che non sia stato stabilito diversamente dalle pertinenti disposizioni di legge, o da accordi contrattuali intervenuti tra il detentore e qualsiasi altra persona coinvolta nella spedizione.

Motivazione

La direttiva deve tenere conto del fatto che, all’atto pratico, la questione dei costi risultanti dalla mancata esecuzione della spedizione può essere anche regolata sotto forma di accordo contrattuale tra le parti e/o dalle pertinenti disposizioni di legge.

Emendamento 16

Articolo 10, paragrafo 1, terzo comma

Quando la spedizione non può essere effettuata o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico del destinatario.

Soppresso

Motivazione

La questione dei costi risultanti dalla mancata esecuzione della spedizione viene affrontata due volte nell’articolo 10 ( paragrafi 1 e 5). Per agevolare la lettura si ritiene che sia sufficiente affrontare la questione soltanto in un paragrafo: il paragrafo 5 dell’articolo 10 è il più appropriato.

Emendamento 17

Articolo 10, paragrafo 5

5. Lo Stato membro di destinazione o di transito può decidere che la spedizione non può essere effettuata se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alle disposizioni della presente direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva. Detto Stato membro informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti del paese di origine. Quando la spedizione non può essere effettuata o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico del destinatario.

5. Lo Stato membro di destinazione o di transito può decidere che la spedizione non può essere effettuata se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alle disposizioni della presente direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva. Detto Stato membro informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti del paese di origine. Quando la spedizione non può essere effettuata o non è stata autorizzata per le ragioni di cui al paragrafo 1, i costi risultanti sono principalmente a carico del destinatario, a meno che non sia stato stabilito diversamente dalle pertinenti disposizioni di legge, o da accordi contrattuali intervenuti tra il detentore e qualsiasi altra persona coinvolta nella spedizione.

Motivazione

La direttiva deve tenere conto del fatto che, all’atto pratico, la questione dei costi risultanti dalla mancata esecuzione della spedizione può essere anche regolata sotto forma di accordo contrattuale tra le parti e/o dalle pertinenti disposizioni di legge.

Emendamento 18

Articolo 11, paragrafo 5

5. Lo Stato membro di destinazione o di transito può decidere che la spedizione non può essere effettuata se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alle disposizioni della presente direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva. Detto Stato membro informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti del paese di origine. Quando la spedizione non può essere effettuata o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico del destinatario.

5. Lo Stato membro di destinazione o di transito può decidere che la spedizione non può essere effettuata se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alle disposizioni della presente direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva. Detto Stato membro informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti del paese di origine. Quando la spedizione non può essere effettuata o non è stata autorizzata per le ragioni di cui al primo comma, i costi risultanti sono principalmente a carico della persona responsabile di cui al paragrafo 1, a meno che non sia stato stabilito diversamente dalle pertinenti disposizioni di legge, o da accordi contrattuali intervenuti tra il detentore e qualsiasi altra persona coinvolta nella spedizione.

Motivazione

La direttiva deve tenere conto del fatto che, all’atto pratico, la questione dei costi risultanti dalla mancata esecuzione della spedizione può essere anche regolata sotto forma di accordo contrattuale tra le parti e/o dalle pertinenti disposizioni di legge.

Emendamento 19

Articolo 12, paragrafo 5

5. Lo Stato membro di origine o di transito può decidere che la spedizione non può essere effettuato se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alle disposizioni della presente direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva. Detto Stato membro di transito informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti dello Stato membro di origine. Trova applicazione l’articolo 9, paragrafo 2. Quando la spedizione non può essere effettuata o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico del detentore.

5. Lo Stato membro di origine o di transito può decidere che la spedizione non può essere effettuato se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alle disposizioni della presente direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva. Detto Stato membro di transito informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti dello Stato membro di origine. Trova applicazione l’articolo 9, paragrafo 2. Quando la spedizione non può essere effettuata o non è stata autorizzata per le ragioni di cui al primo comma, i costi risultanti sono principalmente a carico del detentore, a meno che non sia stato stabilito diversamente dalle pertinenti disposizioni di legge, o da accordi contrattuali intervenuti tra il detentore e qualsiasi altra persona coinvolta nella spedizione.

Motivazione

La direttiva deve tenere conto del fatto che, all’atto pratico, la questione dei costi risultanti dalla mancata esecuzione della spedizione può essere anche regolata sotto forma di accordo contrattuale tra le parti e/o dalle pertinenti disposizioni di legge.

Emendamento 20

Articolo 16, paragrafo 1

1. Gli Stati membri promuovono accordi volti a facilitare la gestione sicura, e in particolare lo stoccaggio definitivo, dei rifiuti radioattivi provenienti da paesi che ne producono piccole quantità e nei quali lo stabilimento di impianti adeguati non sarebbe giustificato dal punto di vista radiologico.

1. Gli Stati membri promuovono accordi volti a facilitare la gestione sicura, e in particolare lo stoccaggio definitivo, dei rifiuti radioattivi provenienti da paesi che ne producono piccole quantità e nei quali lo stabilimento di impianti adeguati non sarebbe giustificato dal punto di vista radiologico, economico, ambientale e della sicurezza. Tali accordi sono conclusi con la riserva che ciascuno Stato membro conserva il diritto di rifiutare l’importazione nel proprio territorio del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi per il ritrattamento o lo smaltimento definitivo, salvo in caso di rispedizione.

Or. el

Motivazione

In questo modo sarebbe possibile realizzare le necessarie economie di scala e trattare una quantità sufficientemente elevata di rifiuti radioattivi in grado di ripagare gli investimenti necessari alla realizzazione di un sito comune di stoccaggio che garantisca il pieno rispetto dei massimi standard ambientali e di sicurezza.

La procedura di collaborazione attraverso accordi volontari degli Stati membri e, se del caso, tramite arbitraggio della Commissione è opportuna, in quanto soddisfa le esigenze dei piccoli produttori di rifiuti nucleari. Occorre prevedere in ogni caso un’esplicita riserva che consenta a ciascuno Stato membro di mantenere sempre il diritto di rifiutare l’importazione nel proprio territorio sia del combustibile nucleare esaurito, sia dei rifiuti radioattivi per il ritrattamento o lo smaltimento definitivo.

  • [1]  GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

La direttiva 92/3/Euratom relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa era volta a istituire un sistema di controllo rigido e di autorizzazione preventiva per il trasporto di residui radioattivi. La Commissione ha presentato una proposta (COM 04/0716) di modifica di detta direttiva il 12 novembre 2004, proposta che è stata tuttavia ritirata nel luglio del 2005. Il 21 dicembre 2005 è stata presentata una nuova proposta più esauriente in cui la Commissione ha tenuto conto del lavoro preparatorio svolto dal gruppo "Questioni atomiche" del Consiglio e del parere del CESE.

La base giuridica su cui poggia la proposta è il trattato Euratom e i relativi articoli 31 e 32 (salute e sicurezza). Si applica unicamente la procedura di consultazione con il Parlamento europeo.

La Commissione adduce, a giustificazione della propria proposta, la coerenza con le più recenti direttive Euratom, la coerenza con le convenzioni internazionali, in particolare la convenzione comune dell’AIEA sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi (di cui l’Euratom è parte contraente), il chiarimento della procedura dal punto di vista pratico e l’estensione dell’ambito di applicazione al combustibile esaurito.

Occorre prestare particolare attenzione all’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva, alla procedura di approvazione automatica per le spedizioni e alla separazione tra spedizioni all’interno e al di fuori della Comunità.

L’ambito di applicazione della direttiva è esteso al combustibile esaurito destinato al ritrattamento e allo stoccaggio, estensione che, da un punto di vista radiologico, rappresenta un logico passo in avanti.

È introdotta la procedura di approvazione automatica, mentre nessun paese potrà optare di non accettare tale procedura di approvazione automatica in generale come avveniva con la direttiva precedente.

Per quanto concerne le spedizioni di materiale radioattivo all’interno della Comunità che potrebbero comportare il transito attraverso paesi terzi, è unicamente necessario informare questi ultimi (articolo 7, paragrafo 1) dopo che la spedizione è stata autorizzata.

La questione del combustibile esaurito deve ancora essere chiarita.

Il preambolo (al punto xii) della convenzione comune dell’AIEA riconosce che "ogni Stato ha il diritto di vietare l’importazione sul proprio territorio di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi di origine straniera".

L’articolo 27, paragrafo 1, lettera i) della stessa convenzione stabilisce che "una parte contraente che è uno Stato di origine prende le opportune iniziative per garantire che la spedizione transfrontaliera sia autorizzata e avvenga soltanto con la notifica preventiva e il consenso dello Stato di destinazione".

Nella relazione sulla direttiva del Consiglio (Euratom) sulla "gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi" (PE 322.031 fin.) il Parlamento europeo afferma (considerando 12 bis) che "nessuno Stato membro sarà mai obbligato ad accettare importazioni di alcun tipo di residui radioattivi da altri Stati membri".

Nel considerando (paragrafo 3, punto 6) della presente direttiva si afferma che "le disposizioni della presente direttiva devono dunque applicarsi senza pregiudizio del diritto degli Stati membri di esportare il loro combustibile esaurito ai fini del ritrattamento, così come del loro diritto di rifiutare l’entrata sul loro territorio di rifiuti radioattivi ai fini del loro trattamento o magazzinaggio definitivo, eccetto in caso di rispedizione".

Più avanti nel testo (articolo 6, punto 3, lettera b)) è stabilito che il rifiuto da parte di uno Stato membro di concedere il consenso dovrebbe essere motivato, sulla base: "per lo Stato membro di destinazione, della pertinente normativa applicabile alla gestione di rifiuti radioattivi o combustibili esauriti e della normativa nazionale, comunitaria o internazionale applicabile al trasporto di materie radioattive".

La congiunzione "e" a metà del periodo pare mettere in dubbio il diritto inequivocabile del paese ricevente di non concedere la propria autorizzazione all’importazione di combustibile esaurito destinato allo stoccaggio definitivo. A tale proposito il testo non risponde alla questione concernente il diritto di ciascun paese di vietare lo stoccaggio definitivo del combustibile esaurito nucleare proveniente dall’estero nei depositi presenti nel proprio territorio.

Ai sensi della legislazione sul mercato comune europeo i residui radioattivi e il combustibile esaurito vanno considerati separatamente. Occorre operare una distinzione tra i due diversi tipi di materiali.

A scopo di chiarificazione, il relatore propone di apportare alcuni emendamenti al testo (e non al considerando, meno vincolante dal punto di vista giuridico) che spieghino che ciascun paese ha il diritto di vietare le importazioni sia di residui radioattivi di origine straniera sia di combustibile nucleare esaurito proveniente dall’estero destinato allo stoccaggio definitivo.

Il relatore comprende l’esigenza (articolo 16, par. 1) di individuare una soluzione per i paesi che producono piccole quantità di residui radioattivi ed è favorevole all’idea di promuovere accordi su base volontaria tra gli Stati membri in tale ambito, ma ritiene che il fatto di assegnare (articolo 16, par. 4) alla Commissione un ruolo di arbitro per stabilire se sussista una "mancanza di cooperazione" costituisca una reazione eccessiva da parte di quest’ultima.

Nel testo giustificativo dell’articolo 16 della Commissione si afferma che "deve essere reso esplicito l’obbligo particolare di cooperazione per evitare situazioni nelle quali, ad esempio, la procedura di autorizzazione/di consenso potrebbe essere espletata in modo scorretto a fini dilazionatori e costituire un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione del combustibile esaurito nella Comunità".

Nel testo succitato si afferma che vi è una libera circolazione di combustibile esaurito nell’ambito della Comunità, senza tenere conto del diritto di un paese ricevente di vietare, conformemente alla convenzione comune dell’AIEA, le importazioni di combustibile esaurito straniero destinato allo stoccaggio definitivo.

I residui, riciclabili o meno, vanno considerati, ai sensi dei trattati CE, come merci la cui circolazione, così come stabilito dagli articoli 28 e 29 del trattato sulla Comunità europea, non deve essere soggetta a restrizioni. In quanto merci, i residui radioattivi e il combustibile esaurito destinato allo stoccaggio rientrano nell’ambito dell’articolo 28 e seguenti del trattato CE.

Ai sensi dell’articolo 30 del trattato CE "le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito giustificati da motivi di […] tutela della salute e della vita delle persone […]".

La base giuridica di tale modifica della direttiva 92/3 è il trattato Euratom. Tale base giuridica comprende anche gli articoli pertinenti relativi alla protezione della salute e della vita delle persone i quali giustificano pertanto le stesse limitazioni alla libera circolazione dei materiali radioattivi previste ai sensi della legislazione comunitaria.

I trattati riconoscono il diritto di uno Stato membro di vietare le importazioni di residui radioattivi e di combustibile esaurito destinato allo stoccaggio definitivo. Il paese ricevente deve unicamente fare riferimento alla protezione della salute dei lavoratori e delle persone. La limitazione non discriminatoria alla libera circolazione del combustibile esaurito destinato allo stoccaggio, nonostante si tratti di una merce, appare giustificata.

Per chiarire tale punto è necessario apportare un simile emendamento al testo della proposta della Commissione

PROCEDURA

Titolo

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

 

Riferimenti

(COM(2005)0673 – C6 0031/2006 – 2005/0272(CNS))

Consultazione del PE

10.1.2006

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

ITRE
2.2.2006

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

ENVI
2.2.2006

 

 

 

 

Pareri non espressi
  Decisione

ENVI
30.1.2006

 

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Esko Seppänen
26.1.2006

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Procedura semplificata – decisione

0.0.0000

Contestazione della base giuridica
  Parere JURI

 

/

 

Modifica della dotazione finanziaria
  Parere BUDG

 

/

 

Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula

0.0.0000

Consultazione del Comitato delle regioni – decisione in Aula

 

Esame in commissione

21.2.2006

20.3.2006

24.4.2006

 

 

Approvazione

4.5.2006

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

36

2

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Renato Brunetta, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Nicole Fontaine, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Umberto Pirilli, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca

Supplenti presenti al momento della votazione finale

María del Pilar Ayuso González, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog, Mieczysław Edmund Janowski, Esko Seppänen, Lambert van Nistelrooij, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Deposito 

10.5.2006

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

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