RELAZIONE sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso dell'anno parlamentare marzo 2004 - dicembre 2005

10.5.2006 - (2005/2135(INI))

Commissione per le petizioni
Relatore: Michael Cashman

Procedura : 2005/2135(INI)
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A6-0178/2006
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A6-0178/2006
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso dell'anno parlamentare marzo 2004 – dicembre 2005

(2005/2135(INI))

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulle deliberazioni della commissione per le petizioni,

–   visto l'accordo interistituzionale dell'aprile 1989 sul rafforzamento del diritto di petizione[1],

–   visti gli articoli 21 e 194 del trattato CE,

–   visti l'articolo 45 e l'articolo 192, paragrafo 6, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le petizioni (A6‑0178/2006),

A. considerando che il diritto di petizione è un diritto fondamentale indissociabile dalla cittadinanza dell'Unione europea,

B.  considerando che il diritto di petizione è iscritto nel trattato CE dal 1992 ed è confermato all'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 191 del regolamento del Parlamento europeo,

C. considerando che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno formalmente confermato il diritto di petizione e hanno garantito un seguito interistituzionale alle petizioni,

D. considerando che l'esercizio di tale diritto è importante per i cittadini europei in particolare, ma anche per le istituzioni europee, poiché permette loro di beneficiare di una fonte diretta di informazione riguardo alle preoccupazioni e alle difficoltà incontrate dai normali cittadini in seguito all'applicazione del diritto UE,

E.  considerando che il Parlamento vede le petizioni come un mezzo che gli consente di migliorare la supervisione e il controllo politici sulle azioni dell'Unione europea e sulla maniera in cui le politiche UE vengono trasposte e attuate dalle autorità europee, nazionali, regionali e locali,

F.  considerando che, in seguito all'allargamento dell'Unione europea nel maggio 2004, i cittadini di dieci nuovi Stati membri hanno acquisito il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo nelle loro lingue nazionali e che sono stati necessari considerevoli sforzi logistici per offrire loro la possibilità di godere di tale diritto,

G. considerando che persiste l'esigenza di garantire che i cittadini dell'Unione siano debitamente informati del loro diritto legittimo di presentare petizioni al Parlamento europeo su questioni che rientrano nei campi di attività dell'Unione europea,

H. considerando che circa un terzo delle petizioni ricevute dal Parlamento sono dichiarate irricevibili, in parte a causa dell'insufficiente informazione sulle diverse competenze, rispettivamente, del Parlamento, del Mediatore europeo e della Corte europea dei diritti dell'uomo, e sui vari mezzi di ricorso nazionali disponibili,

I.   considerando che il Parlamento europeo ha migliorato la procedura di esame delle petizioni per poterle trattare più efficacemente e in maniera più trasparente, ma ritiene che si possa fare di più per integrare e consolidare le strutture amministrative incaricate della procedura delle petizioni, in particolare al fine di garantire un trattamento equilibrato ed equo dei firmatari, come pure di assicurare la riservatezza della procedura quando i firmatari ne fanno richiesta,

J.   considerando che la collaborazione tra Parlamento, Mediatore e Commissione resta requisito indispensabile allorché essi trattano le questioni sollevate dai cittadini nelle loro petizioni e nei loro reclami e che una certa razionalizzazione delle procedure tra i tre organi – per esempio combinando le indagini nell'ambito della procedura di petizione quando reclami e petizioni vertono sulla stessa materia – potrebbe produrre maggiore efficienza,

K. considerando che, in base all'articolo 230 del trattato CE, il Parlamento ha il diritto di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee alle stesse condizioni del Consiglio e della Commissione e quindi dispone degli strumenti giuridici e politici per rispondere più efficacemente alle legittime preoccupazioni dei cittadini,

L.  considerando che il Parlamento ha sempre promosso una cooperazione leale, segnatamente con la Commissione, quale custode dei trattati, come mezzo efficace per porre rimedio ai problemi che hanno indotto i cittadini a chiedere la sua assistenza,

M. considerando che, secondo l'Accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione del 5 luglio 2000[2]*, "la Commissione non rende pubblica un'iniziativa legislativa o un'iniziativa o decisione significativa prima di averne informato il Parlamento europeo per iscritto",

N. considerando che gli Stati membri e il Consiglio hanno il dovere particolare di garantire ai cittadini europei che la legislazione comunitaria sia osservata e applicata correttamente dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali, incluse le agenzie che operano sotto la loro autorità,

O. considerando che occorre segnalare che, naturalmente, non tutte le petizioni ricevibili sottoposte a esame soddisfano le attese dei cittadini dell'Unione europea, ma che una percentuale ragionevole porta effettivamente a risolvere un problema particolare o a evidenziare una questione specifica che può in seguito servire al Parlamento in sede di negoziato su una nuova normativa comunitaria,

1.  riafferma il ruolo essenziale della commissione per le petizioni per il ristabilimento del legame con i cittadini dell'Unione europea e per il rafforzamento della legittimità e della responsabilità democratiche del processo decisionale dell'Unione agli occhi dell'opinione pubblica europea;

2.  ricorda che le petizioni segnalano inoltre alle istituzioni europee quelle che sono le aspettative dei singoli cittadini rispetto alle politiche dell'Unione e le informano della misura in cui tali aspettative sono soddisfatte;

3.  ritiene che la commissione per le petizioni offra ai cittadini un importante canale di trasmissione delle loro reazioni agli atti e alle politiche europee, contribuendo in tal modo a rafforzare il controllo democratico sulla legislazione comunitaria e la sua attuazione a livello europeo, nazionale, regionale e locale,

4.  sottolinea che la procedura di petizione offre al Parlamento la possibilità di valutare e, ove necessario, di agire per superare le ambiguità degli obiettivi politici dell'Unione, nonché i problemi legati alle lacune della normativa europea o alla cattiva applicazione di quest'ultima da parte degli Stati membri;

5.  sottolinea il ruolo significativo che la Commissione svolge nel fornire analisi preliminari delle petizioni, aiutando così la commissione per le petizioni a trovare soluzioni appropriate alle preoccupazioni e ai problemi che i cittadini incontrano nella vita quotidiana;

6.  sottolinea che un approfondimento della collaborazione tra Parlamento, Mediatore e Commissione è reciprocamente vantaggioso in vista della realizzazione dell'obiettivo comune di migliorare l'amministrazione europea e di sviluppare una normativa di migliore qualità e maggiormente ispirata dai cittadini; pone l'accento sulla necessità di stabilire per tutte le istituzioni comunitarie regole di condotta comuni, ispirate al Codice europeo di buona condotta amministrativa elaborato dal Mediatore europeo e approvato dal Parlamento europeo;

7.  esprime preoccupazione e sorpresa, in tale contesto, per il fatto che la ventiduesima relazione annuale (2004) della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (COM(2005)0570) non riconosce l'importante ruolo della procedura di petizione nell'individuazione delle violazioni, in quanto nel corpo della relazione manca ogni riferimento alle petizioni, che sono menzionate soltanto in una tabella dell'Allegato I;

8.  ritiene che la Commissione debba notificare le decisioni concernenti l'avvio di procedure di infrazione prima dell'invio di una lettera di intimazione, in particolare quando il Parlamento ha ricevuto una petizione riguardante il problema in questione;

9.  raccomanda che, ogni volta che i cittadini presentano – sulla stessa questione – una petizione al Parlamento e un reclamo alla Commissione, le due procedure siano opportunamente coordinate al momento della trattazione delle questioni sollevate, tenuto conto che il diritto di petizione è un diritto fondamentale garantito dal trattato e che il Parlamento fornisce un quadro trasparente di dibattito, requisito fondamentale per una maggiore apertura e per il rafforzamento della responsabilità nei confronti del pubblico;

10. manifesta preoccupazione crescente per i tempi eccessivamente lunghi e difficilmente giustificabili - trattasi spesso di vari anni - che caratterizzano la conduzione e la conclusione, da parte della Commissione, delle procedure di infrazione, dopo che queste sono state finalmente avviate, ed esprime insoddisfazione per i frequenti esempi di mancata ottemperanza degli Stati membri alle sentenze della Corte di giustizia; ritiene che questa situazione indebolisca la credibilità della formulazione e dell'applicazione coerente della legislazione europea e discrediti gli obiettivi dell'Unione europea;

11. richiama inoltre l'attenzione sull'importanza della rapida esecuzione, da parte degli Stati membri, delle sentenze della Corte di giustizia nei procedimenti di infrazione; accoglie con favore la politica più ferma adottata dalla Commissione nel dicembre 2005 per quanto concerne il deferimento degli Stati membri dinnanzi alla Corte di giustizia in vista dell'imposizione di somme forfettarie o di penalità; ritiene che questa politica vada applicata con vigore per garantire l'autorità dell'Unione europea e per rispondere alle legittime aspettative dei cittadini europei;

12. ritiene che le commissioni competenti del Parlamento debbano esaminare ulteriormente tale inaccettabile situazione nella prospettiva di formulare raccomandazioni su una più specifica partecipazione parlamentare alle procedure di infrazione e su più efficaci mezzi di ricorso per i cittadini;

13. sottolinea l'importanza di campagne nazionali di informazione per promuovere una migliore conoscenza, da parte dei cittadini, della sostanza della normativa, delle politiche e degli obiettivi dell'Unione europea; ritiene che tali campagne permetterebbero di ridurre il numero di petizioni e di reclami privi di fondamento, migliorando nel contempo la capacità del Parlamento e della Commissione di garantire la corretta applicazione della legislazione e delle politiche europee in cooperazione con gli Stati membri;

14. ricorda il ruolo fondamentale che gli Stati membri svolgono applicando correttamente la legislazione comunitaria e rendendo l'Unione europea più importante per i cittadini; sottolinea la necessità di un migliore coordinamento della partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri e dei loro parlamenti ai dibattiti della commissione per le petizioni;

15. incoraggia le missioni di accertamento dei fatti a norma dell'articolo 192 del regolamento, che sono occasionalmente inviate, con obiettivi ben precisi, in vari Stati membri per esaminare questioni sollevate dai firmatari; ribadisce il suo sostegno a tali missioni nei casi in cui la situazione veramente lo richiede, poiché permettono di ottenere una visione più chiara in loco di problematiche spesso complesse e contribuiscono a sensibilizzare le autorità competenti, cosa che accresce anche la pressione a favore dell'individuazione di soluzioni efficaci e pragmatiche nell'interesse del cittadino;

16. chiede che le relazioni approvate a seguito di tali missioni siano trasmesse all'Ufficio di presidenza del Parlamento e, all'occorrenza, ad altre commissioni interessate alle problematiche sollevate, per conoscenza;

17. sottolinea la frequente necessità di un maggiore coinvolgimento del Consiglio, in quanto istituzione, nelle attività della commissione e incoraggia la sua partecipazione alle riunioni di commissione ad un livello appropriato, come stabilito nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" adottato il 16 dicembre 2003 da Parlamento, Consiglio e Commissione;

18. ribadisce la proposta che il Consiglio designi un funzionario di alto grado per coordinare le questioni connesse alle petizioni, poiché molte petizioni possono toccare questioni politiche delicate legate alla trasposizione della normativa comunitaria negli Stati membri e agli obiettivi dell'Unione europea;

19. nota che, nel primo anno successivo all'allargamento dell'Unione europea a 25 Stati membri, il numero di petizioni ricevute dal Parlamento europeo è restato relativamente costante, in contrasto con le previsioni iniziali; ritiene tuttavia inevitabile che, man mano che i cittadini dei nuovi Stati membri si familiarizzeranno con la procedura di petizione, si avvarranno più frequentemente di questo diritto;

20. chiede che il Parlamento prenda misure a livello europeo e nazionale per sensibilizzare maggiormente i cittadini dell'Unione al loro diritto di presentare petizioni al Parlamento, in base all'articolo 194 del trattato, su materie che rientrano nel campo di attività dell'Unione europea e che li riguardano direttamente, e per sottolineare anche il fatto che le denunce al Mediatore, in base all'articolo 195 del trattato, riguardano soltanto questioni di cattiva amministrazione all'interno delle istituzioni o degli organi comunitari;

21. prende atto con soddisfazione delle misure prese per potenziare la segreteria della commissione onde coprire l'esigenza di competenze linguistiche, giuridiche e politiche, e sottolinea che tale processo dovrebbe proseguire per accorciare i tempi di risposta, accrescere ulteriormente l'efficacia delle indagini e rendere il servizio disponibile, su base di uguaglianza, a tutti i cittadini dell'Unione europea; deplora tuttavia la carenza permanente di personale in seno alla segreteria della commissione per le petizioni di fronte al crescente numero di petizioni provenienti dai nuovi Stati membri;

22. invita la Conferenza dei presidenti a prendere in considerazione, al momento opportuno, un rafforzamento sostanziale della composizione della commissione per le petizioni per portare a 50 il numero dei membri titolari, al fine di assicurare ai cittadini europei una comprensione ancor migliore delle loro argomentazioni in commissione, e permettere così al Parlamento di rispondere meglio alle aspettative dei firmatari delle petizioni;

23. accoglie con favore l'introduzione, nel luglio 2005, di un nuovo sistema informatico per le petizioni che funziona sia come base dati che come strumento di gestione che fornisce informazioni sullo svolgimento dei lavori relativi alle petizioni; sottolinea che il programma e-Petition è accessibile ai membri della commissione, ai loro assistenti e ai funzionari dei gruppi politici e mira a rafforzare ulteriormente la trasparenza e l'efficacia delle attività della commissione per le petizioni;

24. constata che l'articolo 230 del trattato permette al Parlamento di proporre ricorsi alla Corte di giustizia per violazione del trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione;

25. sottolinea il diritto legittimo del Parlamento di avvalersi dei suoi poteri, all'occorrenza, per porre fine a una violazione grave del diritto comunitario emersa nel corso dell'esame di una petizione;

26. ricorda che il Parlamento europeo chiede fin dal 1998 una revisione dell'Accordo interistituzionale del 1989; reitera le sue pressanti richieste al Consiglio e alla Commissione perché intraprendano tale revisione, allo scopo di disporre di mezzi di ricorso più efficaci e di definire un quadro coerente e chiaro per l'indispensabile cooperazione tra le istituzioni nel settore in questione;

27. chiede alla commissione competente di procedere, in stretta cooperazione con la commissione per le petizioni, a una revisione degli attuali articoli del regolamento concernenti la procedura di petizione allo scopo di adeguarli alle migliori pratiche e di rafforzare le procedure connesse alla protezione dei dati e alla riservatezza, senza tuttavia mettere a rischio l'essenziale trasparenza della procedura di petizione;

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi degli Stati membri nonché ai parlamenti degli Stati membri, alle loro commissioni per le petizioni e ai loro difensori civici o organismi competenti analoghi.

Traduzione esterna

  • [1]  GU C 120 del 12.4.1989, pag. 90.
  • [2] * GU C 121 del 24.4.2001, pag. 122.

MOTIVAZIONE

Introduzione

La presente relazione riguarda il periodo compreso tra marzo 2004 e dicembre 2005 ed è stata redatta conformemente all'articolo 192 del regolamento, ai sensi del quale la commissione per le petizioni è tenuta ad informare il Parlamento in merito all'esito delle proprie decisioni.

In via eccezionale, il periodo normalmente oggetto della relazione è stato esteso, consentendo alla commissione di fornire un quadro più esaustivo della propria attività ad un anno e mezzo dall'allargamento della UE e dalle ultime elezioni del Parlamento europeo. Questa decisione consente inoltre di correggere un'anomalia nel processo di presentazione delle petizioni, stabilendo che, per le future relazioni, l'anno di riferimento non sarà più quello parlamentare, bensì quello solare, che corrisponde precisamente alla numerazione delle petizioni ricevute.

Nell'ambito dell'attività svolta durante tale periodo, la commissione per le petizioni ha lavorato costantemente al rafforzamento del proprio ruolo di canale di comunicazione diretto tra i cittadini europei e i loro rappresentanti e ha intensificato gli sforzi volti ad affrontare le preoccupazioni e le difficoltà immediate dei cittadini, soprattutto in merito all'applicazione del diritto e delle politiche comunitarie.

Si è tentato di migliorare le procedure e di ridurre i ritardi nell'esame delle petizioni. La diffusione, all'interno del Parlamento europeo, delle informazioni relative alle petizioni è stata notevolmente facilitata dall'introduzione, a metà luglio 2005, del software e-Petition che consente ai membri della commissione, ai loro assistenti e al personale del segretariato di accedere, in qualsiasi momento, alle singole petizioni e verificarne l'avanzamento. L'inserimento dei dati necessari nel nuovo sistema, per renderlo pienamente operativo, e la necessità di aggiornarlo costantemente hanno richiesto un notevole sforzo da parte del segretariato della commissione e degli altri servizi coinvolti. È in atto quindi lo sviluppo di una nuova fase che dovrebbe apportare ulteriori benefici, semplificando nel contempo il flusso di lavoro sulla base dell'esperienza maturata nel corso dell'utilizzo del sistema.

Laddove possibile, inoltre, la commissione ha ampliato la propria tradizionale funzione di segnalazione delle presunte violazioni alla Commissione europea, dedicando maggiore attenzione all'attività di seguito. La cooperazione tra la Commissione europea e il Parlamento europeo in tale ambito continua ad essere un elemento fondamentale del processo, che tuttavia può essere ulteriormente migliorato, soprattutto mediante un riconoscimento più chiaro, nella relazione annuale della Commissione, dell'importanza delle petizioni per l'individuazione delle infrazioni nell'applicazione delle normative europee.

Tale riconoscimento potrebbe dimostrare più chiaramente ai singoli cittadini che le loro preoccupazioni sono state esaminate e affrontate mediante l'adozione di provvedimenti da parte delle autorità responsabili a livello europeo e che le loro frustrazioni in merito a legislazioni comunitarie inadeguate o alla scorretta applicazione delle leggi da parte degli Stati membri sono state considerate pienamente dal Parlamento europeo.

La definizione di una chiara procedura che attribuisca una funzione al Parlamento europeo nell'avvio della procedura d'infrazione contro gli Stati membri rappresenterebbe un importante passo nella giusta direzione, fino a diventare addirittura una condizione sine qua non per il consolidamento della fiducia dei cittadini nella pratica parlamentare a livello europeo.

La commissione è convinta che per la stragrande maggioranza, se non addirittura la totalità, dei firmatari, la procedura d'infrazione avviata in base ad una decisione discrezionale della Commissione europea sia ben lungi dal fornire loro la riparazione del torto cui essi in molti casi hanno chiaramente diritto. Sono necessari mezzi di ricorso extragiudiziari più chiari per i cittadini europei e la commissione per le petizioni intende avanzare proposte in tal senso.

L'allargamento della UE a dieci nuovi Stati membri ha considerevolmente influenzato il lavoro della commissione, e del Parlamento europeo in generale, nel corso di tale periodo. Sono stati necessari degli adeguamenti a livello di personale e logistica per garantire ai cittadini dei nuovi Stati membri la possibilità di beneficiare pienamente ed equamente del diritto di petizione presso il Parlamento europeo. Tuttavia, è importante osservare che nel periodo successivo all'allargamento della UE non si è registrato un corrispondente aumento del numero di petizioni ricevute.

Secondo le statistiche, i polacchi, gli ungheresi e i cechi sono stati i firmatari più attivi tra i cittadini dei nuovi Stati membri, ma il numero di petizioni ricevute rimane piuttosto ridotto e ciò indica che i cittadini di tali paesi devono acquisire ancora familiarità con il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo e che occorre compiere maggiori sforzi a livello europeo e nazionale per informarli di tale diritto.

Si noti, tuttavia, che anche tra i "vecchi" Stati membri il numero di petizioni ricevute non è affatto proporzionale al numero di abitanti. L'esercizio del diritto di petizione in alcuni Stati membri, sia da parte di singoli cittadini sia, in misura sempre maggiore, di associazioni di cittadini, spesso è legato alla presenza di tradizioni politico-culturali più ampie. Dai paesi in cui tale tradizione è radicata a livello nazionale, come la Spagna (tramite il Defensor del Pueblo e i difensori civici regionali), la Germania (tramite le commissioni per le petizioni del Bundestag e dei LandTag) o la Grecia, giungono petizioni più dettagliate rispetto, per esempio, a paesi come la Francia o il Regno Unito.

Il diritto di petizione

Come sancito dagli articoli 21 e 194 del trattato CE, qualsiasi cittadino dell'Unione, ovvero ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione europea. Le petizioni, presentabili gratuitamente, devono essere elaborate in forma scritta in una qualsiasi delle lingue ufficiali della UE.

Il regolamento del Parlamento europeo enfatizza ulteriormente tale diritto, il quale è stato concepito come trait d'union tra i cittadini e i loro rappresentanti a livello comunitario e come garanzia della possibilità di influenzare la definizione del processo decisionale politico. L'essenza di tale garanzia trova ampio spazio nel regolamento del Parlamento europeo, il quale sancisce espressamente che le petizioni non si limitano alle materie relative alle competenze comunitarie, ma che possono vertere su aspetti che rientrano in qualsiasi ambito di attività dell'Unione europea.

Tra la fine del giugno 2004 e la fine del dicembre 2005, il Parlamento ha ricevuto 1 609 petizioni. Circa un terzo di esse è stato dichiarato irricevibile, poiché non rientrava nel campo delle attività della UE e non perché la commissione per le petizioni non le condividesse! A tal proposito è utile ribadire che una petizione è dichiarata ricevibile se risulta conforme alle disposizioni dell'articolo 191, paragrafo 1, e non se riscontra il favore della commissione per le petizioni.

Le petizioni rappresentano naturalmente una preziosa fonte d'informazione sull'applicazione del diritto europeo, poiché spesso evidenziano le lacune e le difficoltà nel processo di applicazione percepite dai comuni cittadini europei. Inoltre, poiché offrono un punto d'osservazione ideale sull'applicazione della legislazione comunitaria a livello nazionale, le petizioni sono spesso un utile strumento per verificare in che misura gli obiettivi della UE siano effettivamente realizzati. Le petizioni mettono altresì in luce gli ambiti in cui è necessaria un'azione comunitaria per coadiuvare o coordinare gli sforzi compiuti dalle autorità nazionali al fine di colmare i vuoti legislativi (p.es. il settore delle biotecnologie).

Molte delle petizioni ricevute nel periodo di riferimento contenevano l'opinione dei cittadini sulle attività della UE. Tra queste, non sorprende che numerose avessero per oggetto il possibile allargamento dell'Unione alla Turchia e ai Balcani e la situazione in Medio Oriente. In generale, tali petizioni non vengono discusse nella commissione per le petizioni stessa, ma vengono trasmesse alle commissioni del Parlamento che si occupano di relazioni esterne, oppure alle specifiche delegazioni responsabili dei rapporti con i paesi terzi.

Un notevole numero di petizioni ha messo in luce le difficoltà connesse con l'attuazione delle direttive comunitarie vigenti, soprattutto nel settore dell'ambiente, della sicurezza sociale, del riconoscimento dei diplomi e di altri aspetti relativi al funzionamento del mercato interno. Solitamente le petizioni evidenziano difficoltà riscontrate dai cittadini europei a causa del recepimento della legislazione comunitaria a livello nazionale, ma anche di un'errata interpretazione delle responsabilità della UE.

Alla luce di tale situazione, la commissione per le petizioni ha accolto favorevolmente le iniziative della Commissione europea volte ad assistere gli Stati membri nella trasposizione delle direttive particolarmente complesse, attraverso l'organizzazione di seminari e la pubblicazione di orientamenti e guide all'interpretazione. Ciononostante, tutte le istituzioni comunitarie coinvolte, e in particolare la Commissione, devono compire maggiori sforzi in sede di redazione della nuova legislazione affinché essa risulti più chiara al cittadino e si migliori la comprensione pubblica degli obiettivi e delle finalità della UE.

Le statistiche, come quelle contenute nell'allegato alla presente relazione, indicano in generale la continua necessità di sensibilizzare maggiormente il pubblico e fornire migliori informazioni sulla legislazione e le politiche della UE, nonché sul legittimo diritto dei cittadini di presentare petizioni al Parlamento europeo. Per raggiungere tale obiettivo occorre compiere uno sforzo concertato a livello europeo e nazionale.

La commissione per le petizioni e il Mediatore europeo

La commissione per le petizioni esercita un controllo parlamentare sulle attività del Mediatore europeo e continua a sviluppare un rapporto di lavoro costruttivo con il suo ufficio, al fine di garantire che i diritti dei cittadini europei siano rispettati a livello amministrativo e che le istituzioni e gli organismi della UE siano conformi agli standard amministrativi più elevati.

Fornire migliori informazioni ai cittadini sulle differenti competenze dei due organismi costituisce una delle principali sfide per la commissione e il Mediatore. Come ha spiegato il Mediatore, la stragrande maggioranza delle denunce indirizzate al suo ufficio riguarda questioni che esulano dalle sue competenze, pertanto egli è costretto a trasmetterle ad altri organi, spesso nazionali, oppure alla stessa commissione per le petizioni.

Il 2005 ha segnato sia l'inizio del secondo mandato dell'attuale Mediatore, sig. Nikiforos Diamandouros, a seguito della sua rielezione (di competenza della commissione per le petizioni), sia il decimo anniversario della creazione di tale istituto. La relazione sull'attività del Mediatore europeo è stata presentata alla commissione per le petizioni al Parlamento europeo il 10 maggio 2005 a Strasburgo.

Nel periodo esaminato, il Mediatore europeo ha presentato alla commissione per le petizioni diverse relazioni speciali, a seguito delle proprie indagini. I lavori su questi documenti proseguono, in vista della presentazione di una relazione in plenaria su tre di essi, aventi per oggetto le seguenti denunce:

· 1857/2003/GG, presentata da un addetto stampa e informazione della Commissione europea – sulla quale la commissione ha deciso di non stilare una relazione, ma di esprimere un commento nella relazione annuale sulle attività del Mediatore;

· 2485/2004/GG, sulle raccomandazioni all'Ufficio europeo antifrode (OLAF) – per la quale la conferenza dei presidenti non ha concesso l'autorizzazione a stilare una relazione, in attesa dell'organizzazione di una "audizione" con la partecipazione del direttore generale dell'OLAF e del Mediatore;

· 1391/2002/JMA, sul presunto rifiuto delle Scuole europee di soddisfare le speciali esigenze della figlia del denunciante (relatore on. Proinsias de Rossa);

· 2395/2003/GG, sull'opportunità di rendere pubbliche le riunioni legislative del Consiglio (relatore on. David Hammerstein).

I rapporti con la Commissione

La commissione per le petizioni ha continuato ad avvalersi dei servizi della Commissione europea per la conduzione delle indagini preliminari su numerose petizioni ricevibili. Tali indagini vengono successivamente pubblicate dalla commissione e fungono da comunicazione ai membri, sottolineando in particolare in che misura le petizioni possono o non possono evidenziare delle infrazioni del diritto comunitario. Poiché i firmatari spesso denunciano violazioni connesse con la trasposizione e l'applicazione del diritto comunitario da parte delle autorità nazionali, i rapporti tra la commissione per le petizioni e la Commissione europea restano di fondamentale importanza per fornire loro assistenza.

Le informazioni fornite dalla Commissione vengono integrate in molti casi dalle indagini condotte dalla stessa commissione per le petizioni, soprattutto per gli argomenti ai quali essa attribuisce maggiore priorità, e dai firmatari ed altre parti interessate che partecipano alla riunione della commissione in cui vengono discusse le rispettive questioni.

Inoltre, poiché le valutazioni della Commissione si basano spesso ampiamente sulle informazioni fornite dalle autorità nazionali, le indagini della commissione per le petizioni, condotte per esempio attraverso l'organizzazione di missioni esplorative, ai sensi dell'articolo 192, paragrafo 3, del regolamento, si rivelano particolarmente rilevanti, in quanto possono fornire informazioni complementari che spesso evidenziano delle potenziali violazioni del diritto comunitario che la Commissione non aveva riscontrato (cfr. di seguito). La commissione per le petizioni, pertanto, ha invitato la Commissione europea a richiedere indagini indipendenti in quanto possono produrre ulteriori prove, consentendo di adottare un approccio più equilibrato su determinate questioni.

Ciononostante, le risposte della Commissione, pur risultando talvolta piuttosto standardizzate e generali e fornendo un'interpretazione molto rigida delle competenze della Commissione e della sua capacità di intervenire, forniscono un contributo giudicato molto prezioso da tutti i membri della commissione.

Il nuovo accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione sottolinea l'esigenza di un rafforzamento del dialogo tra le due istituzioni. Ciò è particolarmente importante per il lavoro della commissione per le petizioni, in quanto la maggior parte dei casi riguarda settori politici che hanno un impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini europei.

Occorre compiere ancora progressi in merito al riconoscimento dell'importanza delle petizioni nel quadro dell'attività di controllo dell'applicazione del diritto comunitario da parte della Commissione (cfr. a tal proposito il parere e il documento di lavoro dell'on. Diana Wallis a nome della commissione per le petizioni). Ancora una volta, infatti, la Commissione, nella propria relazione annuale sull'applicazione del diritto comunitario, non ha opportunamente riconosciuto il ruolo delle petizioni nell'individuazione delle infrazioni. I dati contenuti nelle relazioni annuali suggeriscono che l'importanza delle petizioni indirizzate al Parlamento europeo è inferiore a quella delle denunce inviate alla Commissione europea. Le statistiche rilevano costantemente le procedure d'infrazione avviate a seguito di interrogazioni e petizioni parlamentari sotto forma di indagini di propria iniziativa da parte della Commissione, sminuendo quindi il contributo delle petizioni al processo di controllo dell'applicazione del diritto comunitario.

L'esistenza parallela delle procedure relative alle denunce e alle petizioni comporta una serie di ulteriori questioni cui si fa direttamente riferimento nel progetto di risoluzione. Come affermato nella risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2003 (T5-0274/2003),

la situazione si complica ulteriormente quando un cittadino presenta contemporaneamente una

denuncia alla Commissione e una petizione al Parlamento sulla stessa rimostranza. È necessario quindi garantire maggiore coerenza nella gestione di tali casi.

Si avverte sempre più l'esigenza, inoltre, di una maggiore trasparenza nelle procedure decisionali della Commissione in merito ai casi d'infrazione e di una migliore informazione ai denuncianti e ai firmatari (mediante la commissione per le petizioni). I diritti procedurali dei denuncianti e dei firmatari sono attualmente insufficienti, poiché la Commissione si rifiuta sistematicamente di divulgare le lettere di costituzione in mora, i pareri motivati e le repliche degli Stati membri interessati e l'ulteriore corrispondenza intercorsa durante il procedimento precontenzioso, sebbene gli accordi quadro prevedano teoricamente delle procedure che consentono ai membri di accedere a documenti particolarmente delicati.

Spesso la commissione per le petizioni ignora su quale base vengano adottate le decisioni, per esempio in merito all'archiviazione di una causa d'infrazione alla quale corrisponde una petizione aperta. La Commissione insiste nel sostenere che tali decisioni non possano essere sottoposte ad esame. Questa mancanza di apertura può dar adito a congetture sulla possibilità che talvolta la conclusione dei casi sia frutto di mercanteggiamenti e negoziazioni, anziché di una rigorosa insistenza della Commissione sulla totale osservanza della legge da parte degli Stati membri. Poiché ciò mina potenzialmente la fiducia del pubblico nelle istituzioni comunitarie, il relativo quadro giuridico[1] dovrebbe essere rafforzato, ricordando che il Parlamento ha l'obbligo di esercitare un controllo sulle attività della Commissione.

A rendere più complessa la situazione vi è poi il crescente numero delle cosiddette "procedure d'infrazione orizzontali" in cui la Commissione decide, discrezionalmente, di adottare una decisione per una serie di casi simili. Per esempio, le petizioni presentate da firmatari irlandesi nel 1998 e 2000 su casi molto specifici di violazione del diritto comunitario in materia di acqua potabile, nelle contee di Kilkenny e Galway, restano aperte, sebbene l'Irlanda sia stata condannata dalla Corte di giustizia per infrazione della direttiva comunitaria concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Non è possibile fornire chiare informazioni ai firmatari e non vi sono indicazioni di provvedimenti adottati dalle autorità locali. I firmatari, dal canto loro, continuano a fornire informazioni aggiornate sulla scadente qualità dell'acqua potabile, anche se invano. Ciò scredita, a ragion veduta, il processo delle petizioni, la Commissione e le autorità irlandesi agli occhi dei cittadini coinvolti.

I rapporti con il Consiglio e gli Stati membri

Probabilmente è corretto affermare che i rapporti con la Commissione e gli Stati membri sono potenzialmente conflittuali in ragione della natura stessa delle denunce oggetto delle petizioni pervenute alla commissione. L'esempio citato sopra è eloquente. È importante, pertanto, sottolineare in questa sede che il principale obiettivo della commissione per le petizioni è risolvere i problemi lamentati dai cittadini, laddove le loro denunce siano ritenute fondate, e non imbarazzare i governi nazionali e regionali, né tanto meno citarli in tribunale. Un'eventualità simile può verificarsi soltanto qualora tutti gli altri tentativi siano falliti.

I rappresentanti del Consiglio e degli Stati membri (tra questi, alcuni in misura maggiore di altri) partecipano alle riunioni della commissione per le petizioni, tuttavia la cooperazione potrebbe e dovrebbe, in linea di principio, essere ulteriormente rafforzata. Le petizioni, come si è visto, spesso trattano questioni politiche molto delicate attinenti all'applicazione del diritto comunitario e il Consiglio può svolgere un ruolo significativo nel garantire un sostegno alle soluzioni raccomandate per le petizioni in numerosi ambiti di attività della UE. È ragionevole pensare, quindi, che sia loro interesse agire in questo modo.

Un accordo su scadenze più rigorose per l'invio delle risposte, da parte delle autorità nazionali, alle richieste di assistenza presentate dalla commissione per le petizioni nel quadro dell'esame dei singoli casi potrebbe contribuire ampiamente all'effettiva soluzione dei casi stessi. Tali scadenze dovrebbero tener conto, naturalmente, della complessità della questione sollevata.

Altrettanto importante è un rafforzamento della cooperazione tra le due istituzioni al fine di individuare il modo migliore per integrare pienamente i diritti dei cittadini nell'operato quotidiano delle pubbliche amministrazioni a livello europeo, nazionale, regionale e locale. Poiché l'applicazione del diritto comunitario continua a rientrare prevalentemente nell'ambito delle competenze delle amministrazioni degli Stati membri, l'incoraggiamento politico del Consiglio a favore di una sollecita ed efficace trasposizione resta fondamentale.

Tuttavia, il Parlamento europeo e la sua commissione per le petizioni sembrano disporre di mezzi limitati per controllare l'operato dell'esecutivo. Inoltre, il recente accordo interistituzionale non ha provveduto a dotare il Parlamento di migliori strumenti in proposito. Sono necessari ulteriori sforzi per trovare appropriate soluzioni a tale situazione.

Aggiornamento del lavoro della commissione per le petizioni

La commissione per le petizioni ritiene di aver consolidato il proprio ruolo d'interfaccia tra i cittadini e le istituzioni europee, portando un crescente numero di problemi segnalati dai cittadini europei all'attenzione degli Stati membri. Occorre aggiungere che i mezzi di comunicazione, nel periodo in esame, hanno dedicato una crescente attenzione al lavoro della commissione per le petizioni e ciò indica che quando il Parlamento si mostra attento alle preoccupazioni dei cittadini, la stampa, la televisione e la radio, sia a livello locale che nazionale, manifestano il loro interesse.

Vista la natura delle proprie attività, la commissione per le petizioni ha un ruolo speciale da svolgere, talvolta frainteso, rispetto alle altre commissioni del Parlamento europeo. La commissione per le petizioni cerca di fornire risposte complete alle specifiche questioni sollevate dai firmatari, spesso andando oltre la mera valutazione giuridica espressa dalla Commissione. Talvolta per svolgere tale funzione deve coinvolgere o informare altre commissioni parlamentari competenti, senza tuttavia metterne mai in discussione le competenze o usurparne la funzione, ma limitandosi a richiederne la cooperazione.

La commissione per le petizioni, d'altro canto, deve concentrarsi sulla ricerca di soluzioni per velocizzare la procedura d'esame delle petizioni e migliorare la trasparenza e la rapidità delle procedure. La pagina web del Parlamento europeo riporta attualmente un link alle procedure per la presentazione delle petizioni via e-mail, nonché all'ordine del giorno e ai documenti delle riunioni della commissione. La commissione per le petizioni possiede una propria pagina intranet aggiornata a disposizione di tutti i membri.

La divulgazione delle informazioni relative alle petizioni all'interno del Parlamento europeo è stata notevolmente facilitata grazie anche all'avvento dell'applicazione software e-Petition. Si tratta del primo sistema del Parlamento europeo basato sul flusso di lavoro e sulla nuova (e molto complessa) base di documenti (Documentum). Il sistema memorizza i fascicoli delle petizioni contenenti i dati principali sui singoli casi, archiviandoli insieme ai relativi documenti accumulati nel corso dell'esame delle petizioni ad opera della commissione. Il sistema, inoltre, gestisce i suddetti fascicoli e documenti, supporta il flusso di lavoro delle petizioni e include uno strumento di ricerca appositamente concepito per i membri della commissione, che consente di trovare rapidamente un fascicolo o determinati documenti mediante diversi criteri di ricerca. Il sistema, pertanto, offre ai membri del Parlamento europeo maggiore trasparenza e migliori possibilità di accesso alle informazioni necessarie per loro attività in seno alla commissione per le petizioni.

Tutti i dati essenziali del precedente sistema Repere, risalente al 1989, sono stati trasferiti nel sistema e-Petition, sebbene il loro formato e contenuto sia meno esaustivo dei nuovi dati. Di conseguenza, le informazioni di base relative a tutte le petizioni del passato sono attualmente disponibili attraverso il sistema e-Petition. La priorità è stata accordata ai documenti inseriti nell'ordine del giorno delle riunioni, garantendo quindi ai membri un facile accesso agli antefatti e a alle informazioni complete relative ai singoli casi. Tutte le nuove petizioni vengono progressivamente digitalizzate e immesse nel sistema insieme ad altre indicazioni: nome del firmatario, data di registrazione, ricevibile/irricevibile, aperta/archiviata, paese interessato e documentazione complementare. Le sintesi, informazioni e raccomandazioni e le comunicazioni ai membri saranno accessibili nel sistema e-Petition non appena completate e tradotte.

Visite esplorative[2]

La commissione per le petizioni è autorizzata – come qualsiasi altra commissione – ad organizzare delle visite di delegazioni al di fuori delle normali sedi di lavoro del Parlamento europeo. Un'apposita disposizione dell'articolo 192, in ogni caso, la autorizza ad inviare propri membri in loco ai fini dell'esame delle petizioni. Pertanto, nel quadro del regime operativo annuale previsto dall'ufficio di presidenza, vengono organizzate occasionalmente delle visite esplorative in loco, condotte da una delegazione composta da un massimo di tre membri, per accertare i fatti sollevati dai firmatari. Tali visite possono essere organizzate soltanto a seguito di un'opportuna discussione della questione in commissione e di una chiara definizione degli obiettivi da raggiungere.

Le visite migliorano notevolmente la capacità della commissione di trovare soluzioni a problemi complessi in cooperazione con tutte le parti interessate.

In occasione di tali visite, la commissione ritiene che gli eurodeputati del paese visitato non debbano partecipare alla delegazione, sebbene ai membri "nazionali" del PE venga concesso di partecipare d'ufficio alla maggior parte delle riunioni. Tale approccio consente di minimizzare l'influenza di parte, in loco, nella risoluzione del problema. Le relazioni in merito a tali visite, affidate ai membri ufficiali della delegazione, contengono di norma delle raccomandazioni e sono approvate dall'intera commissione a seguito di un dibattito.

La principale questione esaminata dalla commissione, oggetto anche di due visite esplorative, riguarda la grave violazione dei diritti dei singoli proprietari terrieri a causa dell'urbanizzazione selvaggia nella regione autonoma spagnola di Valencia, incoraggiata dai sindaci e dagli speculatori edilizi locali. La prima missione esplorativa, tenutasi in Spagna dal 25 al 29 maggio 2004 e approvata dalla commissione nel luglio 2004, è giunta alla conclusione che l'applicazione della legge ha comportato una grave violazione dei diritti fondamentali di diverse migliaia di cittadini europei. La legge in questione, denominata LRAU, introduce l'obbligo, applicato in modo non uniforme dalle autorità locali, di costruire su ogni zona dichiarata edificabile dalle autorità locali, in cooperazione con imprese edili "interessate", per usare un eufemismo. I proprietari sono obbligati a cedere il 10% delle loro terre senza ricevere alcun indennizzo, a titolo di contributo per la fornitura di servizi e spazi aperti nell'ambito di qualsiasi progetto di sviluppo. Essi sono tenuti a cedere una parte della loro proprietà terriera o a versare un contributo in denaro fino al 65% del costo stimato per la realizzazione dell'intera infrastruttura su tutta la zona oggetto di sviluppo.

Nel dicembre 2005, il Parlamento europeo ha approvato a stragrande maggioranza la relazione presentata dalla commissione su tale argomento, fortemente critica in merito alla situazione. Il lavoro della commissione ha contribuito all'avvio di procedure d'infrazione da parte della Commissione contro la Spagna a causa della mancata applicazione della direttiva della UE in materia di appalti pubblici. Altri aspetti chiave sollevati dalla commissione riguardano l'impatto ambientale generale di questi piani urbanistici sul fragile ecosistema e sul problematico approvvigionamento idrico. Le petizioni originali su tale questione sono state sottoscritte, nel complesso, da oltre 15 000 cittadini europei. La disapprovazione espressa dal Parlamento ha trovato una forte risonanza nella stampa europea. Tuttavia, il problema rimane ampiamente irrisolto per i numerosi cittadini che si sono visti privare della terra e dei loro diritti e proseguono quindi i tentativi per garantire loro un risarcimento. È stata introdotta una nuova legge, denominata LUV, che tuttavia non soddisfa affatto le legittime aspettative dei cittadini e non considera una serie di importanti fattori che hanno condotto ad un abuso di diritti così generalizzato.

Un'altra questione oggetto di una visita esplorativa nella precedente legislatura ha riguardato il progetto di costruzione del porto finlandese di Vuosaari (873/2002), nell'ambito del quale è stato rilevato che importanti disposizioni delle direttive Habitat e Uccelli non sono state rispettate dalle autorità finlandesi. La Commissione non solo non ha fornito una giustificazione sufficientemente chiara della propria decisione di archiviare il caso da essa esaminato sotto forma di denuncia, ma ha anche ignorato una serie di evidenti prove della violazione della direttiva Habitat, raccolte dalla commissione per le petizioni durante una missione esplorativa in loco.

Un successivo parere richiesto dalla commissione per le petizioni alla commissione per l'ambiente ha confermato gli esiti iniziali enunciati nella relazione sulla visita esplorativa e ha evidenziato ulteriori motivi sostanziali che consolidano il caso, il quale resta tutt'ora aperto.

Le due visite in Italia l'anno scorso si sono rivelate le più proficue. In particolare, la seconda visita, a Torino e in Val di Susa, organizzata per verificare le affermazioni dei firmatari sull'impatto della linea ferroviaria Lione-Torino sulla loro comunità, ha permesso ai membri di influire sulla situazione e di esortare le autorità italiane a realizzare delle valutazioni dell'impatto del progetto più dettagliate. La questione, tuttavia, non è affatto conclusa e si sta continuando a lavorare in cooperazione con i colleghi della commissione per i trasporti e l'ambiente.

Altri casi significativi

Il lavoro della commissione per le petizioni è concentrato su come risolvere in modo soddisfacente e ottimale i problemi sollevati dai singoli cittadini. Pur evitando di generare false aspettative, la commissione deve considerare il più ampio contesto politico nel tentativo di risolvere le loro preoccupazioni.

La cooperazione costruttiva con le autorità nazionali/locali può generare spesso risultati produttivi, soprattutto laddove vi è il desiderio comune di eliminare le anomalie connesse con l'attività della UE e la responsabilità dello Stato membro. Tuttavia, occorre affermare che troppo spesso gli Stati membri e le autorità locali sono restii a rispondere alle richieste fondate del Parlamento e, pertanto, è necessario elaborare procedure più specifiche per la risoluzione dei problemi senza giungere dinanzi alla Corte di giustizia. Illustriamo qui di seguito alcuni esempi in proposito.

Citiamo un'altra petizione sull'errata applicazione delle direttive CE in materia di ambiente. La petizione 127/98, presentata da Andrea ATZORI, cittadino italiano, riguarda la possibile infrazione della normativa comunitaria in materia di ambiente, relativamente ad un progetto edilizio lungo il litorale protetto di Is Arenas in Sardegna, proposto dall'Italia come sito d'importanza comunitaria ai fini dell'inserimento nella rete Natura 2000, conformemente alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale sito è stato definito inoltre zona umida comunitaria in base alla convenzione di Ramsar. L'autorità regionale ha concesso l'autorizzazione per realizzare un campo da golf a 9 buche, senza condurre preventivamente una valutazione dell'impatto ambientale così come imposto dalla direttiva 85/337/CEE. A seguito dell'avvio della procedura d'infrazione da parte della Commissione europea, le autorità italiane hanno richiesto in un primo tempo il ritiro totale e successivamente il ritiro parziale di Is Arenas dall'elenco dei siti proposti per la rete Natura 2000. Il 19 aprile 2005, la Commissione ha deciso di chiedere ad un esperto indipendente di valutare la richiesta dell'Italia di ridurre la superficie da includere nella rete Natura 2000 e sulla base delle raccomandazioni dell'esperto ha concluso che la modifica dei confini non poteva essere accettata.

Oltre all'importanza del caso in sé, protrattosi troppo a lungo, è opportuno osservare che secondo la commissione per le petizioni il ricorso a queste indagini indipendenti in loco sponsorizzate dalla Commissione dovrebbe essere incrementato.

Per quanto concerne l'Italia, dal 1990 numerose petizioni sono state presentate da cittadini di altri paesi impiegati come lettori presso le università italiane. La Corte di giustizia ha condannato l'Italia per l'infrazione commessa e saranno ora comminate delle sanzioni pecuniarie; anche in questo caso si sono registrati tempi troppo lunghi per giungere a questa fase della procedura.

Il Parlamento ha recentemente approvato la relazione della commissione sulla confisca dei veicoli da parte delle autorità greche. Tale questione è stata ampiamente dibattuta nel corso del periodo esaminato dalla presente relazione insieme ai firmatari e alle autorità greche. Poiché quest'ultime non hanno posto rimedio alle ingiustizie di cui i firmatari sono stati vittime, nella sua risoluzione il Parlamento ha espresso una critica istituzionale contro le autorità greche, chiedendo loro nuovamente di indennizzare i firmatari.

Le petizioni sul tracollo di Equitable Life, (611/2004 e 29/2005) hanno sollevato complessi problemi in relazione al funzionamento del settore dei servizi finanziari in Europa. Le presunte violazioni della legislazione comunitaria da parte del governo del Regno Unito hanno inflitto perdite finanziarie ad oltre un milione di titolari di polizze in tutta Europa, i quali spesso avevano investito nella società per assicurarsi una pensione. La Commissione europea ha affermato che in questi casi non può pronunciarsi sul contenuto e l'applicazione di un precedente regime di regolamentazione, oggi sostituito, poiché l'obiettivo delle procedure d'infrazione è quello di stabilire o ripristinare la compatibilità delle leggi nazionali vigenti con il diritto comunitario e non quello di esprimere un giudizio sulla possibile incompatibilità, in passato, di una legge nazionale che nel frattempo è stata modificata o abrogata. La commissione per le petizioni, tuttavia, non ha ritenuto soddisfacente tale risposta, affermando che nulla osta a che la Commissione indaghi su passate infrazioni, soprattutto qualora esse abbiano causato danni ingenti ai cittadini e ha raccomandato di istituire una commissione d'inchiesta parlamentare.

Un altro annoso caso in materia di servizi finanziari è quello sollevato dalle petizioni sui Lloyd's, la prima delle quali è giunta nel 1997. Come per i precedenti casi, la Commissione non ha potuto pronunciarsi su pratiche relative al passato, tuttavia il Parlamento ha raccolto una notevole quantità di informazioni – alcune delle quali emerse durante le procedure d'infrazione avviate nel 2001 – che ha provveduto a trasmettere ai firmatari ancora impegnati nella rivendicazione delle loro istanze presso i tribunali britannici.

L'esame delle petizioni dei Lloyd's ha dimostrato quanto possa essere complesso e controverso il processo delle petizioni. Inoltre, ha stimolato una riflessione molto più seria sul modo in cui le petizioni vengono gestite dall'istituzione. Di conseguenza, la commissione sta attualmente rivedendo le proprie procedure affinché sia possibile fornire le opportune garanzie ai firmatari che intendono mantenere l'anonimato nell'esame del loro caso. È importante assicurare ai cittadini le necessarie tutele giuridiche contro la divulgazione non autorizzata di informazioni.

Conclusioni

La presente relazione non può che tracciare un quadro generale del lavoro della commissione, presentando alcuni esempi per dimostrare la tipologia delle questioni sollevate e il modo in cui sono state trattate. Le petizioni possono assumere svariate forme e gradi di complessità diversi. Molte possono essere opportunamente trattate senza ampi dibattiti in commissione, mentre altre – che la commissione ritiene prioritarie – sono discusse in commissione, spesso in presenza dei firmatari. Per ulteriori esempi e informazioni, invitiamo i membri interessati a visitare il sito web della commissione per le petizioni o a consultare l'elenco dei documenti preparati per ciascuna riunione.

In quanto relatore, ritengo importante segnalare quanto segue: con soli 25 membri, la commissione non dispone attualmente di un numero di membri sufficiente per far fronte alle crescenti sollecitazioni che le pervengono. Non tutti gli Stati membri sono rappresentati al suo interno, con il risultato che, a volte, petizioni presentate da cittadini di Stati membri non rappresentati in commissione possono essere trattate meno bene. Per questo motivo è necessario aumentare in misura sensibile la consistenza numerica della commissione. La proposta mira a garantire una soluzione meglio fondata alle questioni che preoccupano i cittadini. È molto importante che i gruppi possano conservare la libertà di scelta per quanto concerne i loro membri in commissione e che venga mantenuto un grado sufficiente di flessibilità. Si ritiene pertanto preferibile formulare questa modifica sotto forma di raccomandazione. Una modifica del numero di membri potrebbe essere decisa a fine 2006, quando i gruppi riesamineranno la composizione di ciascuna commissione parlamentare per la seconda metà della legislatura.


La commissione si adopera al meglio, utilizzando gli strumenti politici di cui dispone, per ristabilire la comunicazione con il cittadino e trovare soluzioni o spiegazioni alle numerose situazioni connesse con il settore di attività dell'Unione europea richiamato all'attenzione. Quest'impegno, per quanto massimo, talvolta può non bastare a rimediare a tutti i presunti torti. Tuttavia, le petizioni, in quanto elemento del trattato – e di un'eventuale futura Costituzione – costituiscono uno strumento democratico fondamentale che occorre promuovere, difendere e preservare.

  • [1]  Regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
  • [2]  Durante il periodo di riferimento, sono state inviate delegazioni in Spagna (Valencia, 25-29.05 2004; Valencia e Madrid, 30.05-03.06.2005), Italia (Pistoia, 14-16.02.2005; Torino, Val di Susa 27-29.11.2005) e Regno Unito (Edimburgo e Londra, 7-10.11.2005).

ALLEGATO I - NUMERO DI PETIZIONI RICEVUTE ANNUALMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO

 

Anno

 

2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

2004

 

2005

 

Numero totale

 

908

1132

 

1601

1315

 

1002

 

1032

 

Ricevibili

 

578

 

812

 

1186

 

858

 

623

 

628

 

Irricevibili

 

330

 

320

 

415

 

457

 

379

 

318

 

 

 

 

ALLEGATO II - ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI NEL CORSO DELL'ATTUALE LEGISLATURA (1° LUGLIO 2004 - 31 DICEMBRE 2005):

I.  Numero di petizioni ricevute:                                                1609

II.  Numero di questioni all'ordine del giorno della commissione:      778

III.  Punti A                                                                             481

IV.  Punti B                                                                                     297

PROCEDURA

Titolo

Deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso dell'anno parlamentare marzo 2004-dicembre 2005

Numero di procedura

2005/2135(INI)

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula dell'autorizzazione

PETI
4.7.2005

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Pareri non espressi
  Decisione

 

 

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Michael Cashman
24.1.2006

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Esame in commissione

21.3.2006

25.4.2006

3.5.2006

 

 

Approvazione

3.5.2006

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

15

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marcin Libicki, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Robert Atkins, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mairead McGuinness, Manolis Mavrommatis, Marie-Hélène Descamps, Michael Cashman, Inés Ayala Sender, Manuel Medina Ortega, Luciana Sbarbati, Ignasi Guardans Cambó, Graham Watson, David Hammerstein Mintz, Roger Helmer

Supplenti presenti al momento della votazione finale

 

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Deposito

10.5.2006

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)