RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi relativi all’ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi

23.5.2006 - (COM(2005)0343 – C6‑0246/2005 – 2005/0138(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Alexander Nuno Alvaro
(*) Relatore per parere: Udo Bullmann, commissione per i problemi economici e monetari
(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni - Art. 47 del Regolamento

Procedura : 2005/0138(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0196/2006

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi relativi all’ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi

(COM(2005)0343 – C6‑0246/2005 – 2005/0138(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0343 )[1],

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0246/2005),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6‑0196/2006),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando -1 (nuovo)

 

(-1) I flussi di denaro sporco creati dai trasferimenti di fondi possono minare la stabilità e la reputazione del settore finanziario nonché costituire una minaccia per il Mercato interno. Dal canto suo il terrorismo minaccia le fondamenta stesse della nostra società. La solidità, l'integrità e la stabilità del sistema di trasferimento di fondi nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per trasferire fondi a scopo di finanziamento del terrorismo

Motivazione

E' opportuno esplicitare il legame fra la minaccia terroristica e le sue possibili ripercussioni sulla fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso.

Emendamento 2

Considerando -1 bis (nuovo)

 

(-1 bis) Se non verranno adottate determinate misure di coordinamento a livello della Comunità, i riciclatori di denaro e i finanziatori del terrorismo potrebbero, per supportare le proprie attività criminose, cercare di trarre vantaggio dalla libertà di circolazione dei capitali tipica di uno spazio finanziario integrato. Con la sua portata, l’azione comunitaria dovrà garantire il recepimento uniforme della Raccomandazione speciale VII del Gruppo d’azione finanziaria internazionale (in appresso denominato "GAFI") in tutta l’UE, e in particolare dovrà evitare discriminazioni tra i pagamenti effettuati all’interno di uno Stato membro ed i pagamenti transfrontalieri tra Stati membri. La mancanza di coordinamento dell’azione dei singoli Stati membri nel settore dei trasferimenti transfrontalieri di fondi potrebbe avere gravi ripercussioni sull'agevole funzionamento dei sistemi di pagamento a livello UE, danneggiando di conseguenza il mercato interno dei servizi finanziari.

Motivazione

Ogni approccio che non sia a livello dell'UE potrebbe avere notevoli ripercussioni sul Mercato interno europeo.

Emendamento 3

Considerando 1

(1) Subito dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 negli USA, il Consiglio europeo straordinario del 21 settembre 2001 ha ribadito che la lotta contro il terrorismo è un obiettivo chiave dell'Unione europea. Il Consiglio europeo ha approvato un piano d'azione che prevede di potenziare la cooperazione tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie, di elaborare strumenti giuridici internazionali contro il terrorismo, di prevenire il finanziamento del terrorismo, di rafforzare la sicurezza aerea e di migliorare la coerenza fra tutte le politiche pertinenti. In seguito agli attentati terroristici dell'11 marzo 2004 a Madrid, il Consiglio europeo ha riveduto tale piano d'azione, che ora mira specificamente ad assicurare che il corpus legislativo elaborato dalla Comunità allo scopo di combattere il terrorismo e di potenziare la cooperazione giudiziaria sia adattato in funzione delle nove raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo, adottate dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale per la lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (GAFI).

(1) Subito dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 negli USA, il Consiglio europeo straordinario del 21 settembre 2001 ha ribadito che la lotta contro il terrorismo è un obiettivo chiave dell'Unione europea. Il Consiglio europeo ha approvato un piano d'azione che prevede di potenziare la cooperazione tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie, di elaborare strumenti giuridici internazionali contro il terrorismo, di prevenire il finanziamento del terrorismo, di rafforzare la sicurezza aerea e di migliorare la coerenza fra tutte le politiche pertinenti. In seguito agli attentati terroristici dell'11 marzo 2004 a Madrid, il Consiglio europeo ha riveduto tale piano d'azione, che ora mira specificamente ad assicurare che il corpus legislativo elaborato dalla Comunità allo scopo di combattere il terrorismo e di potenziare la cooperazione giudiziaria sia adattato in funzione delle nove raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo, adottate dal GAFI.

Motivazione

Riformulazione conseguente al considerando -1 bis (nuovo).

Emendamento 4

Considerando 2

(2) Per prevenire il finanziamento del terrorismo, si sono adottati provvedimenti intesi a congelare i fondi e le risorse economiche di determinate persone, gruppi ed entità: per esempio, il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001, che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan. Al medesimo scopo, si sono adottati provvedimenti intesi a tutelare il sistema finanziario contro gli invii di fondi e di risorse intesi a finanziare il terrorismo. La direttiva 2005/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del … 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo1, prevede vari provvedimenti intesi a impedire che si abusi del sistema finanziario agli scopi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Tuttavia, tutti questi provvedimenti non impediscono totalmente ai terroristi e agli altri criminali di accedere ai sistemi di pagamento per trasferire i loro fondi.

________________

1 GU L , ..2005, pag. (non ancora pubblicata, 2004/0137(COD).

(2) Per prevenire il finanziamento del terrorismo, si sono adottati provvedimenti intesi a congelare i fondi e le risorse economiche di determinate persone, gruppi ed entità: per esempio, il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001, che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan. Al medesimo scopo, si sono adottati provvedimenti intesi a tutelare il sistema finanziario contro gli invii di fondi e di risorse intesi a finanziare il terrorismo. La direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo1, prevede vari provvedimenti intesi a impedire che si abusi del sistema finanziario agli scopi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Tuttavia, tutti questi provvedimenti non impediscono totalmente ai terroristi e agli altri criminali di accedere ai sistemi di pagamento per trasferire i loro fondi.

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1 GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

Motivazione

Aggiornamento che fa seguito all'adozione, in data 26 ottobre 2005, della terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Emendamento 5

Considerando 5 (nuovo)

 

(5 bis) Coloro che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e operano in base a un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, né vi rientrano le persone fisiche o giuridiche che forniscano a prestatori di servizi di pagamento unicamente un messaggio o altro mezzo di supporto per la trasmissione di fondi ovvero un sistema di compensazione e regolamento.

Emendamento 6

Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis) Coloro che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e operano in base a un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, né vi rientrano le persone fisiche o giuridiche che forniscano a prestatori di servizi di pagamento unicamente un messaggio o un altro sistema di supporto per la trasmissione di fondi ovvero un sistema di compensazione e regolamento.

Motivazione

Si chiarisce, come già ritenuto necessario nella direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose, che il regolamento non è applicabile alle persone che offrono sistemi di supporto per i prestatori di servizi di pagamento, e che quindi si limitano a fornire ad altri prestatori di servizi di pagamento un'informazione ovvero mettono a loro disposizione un sistema di supporto per la trasmissione di fondi, né ai sistemi di pagamento (cfr. il considerando 34 della terza direttiva sul riciclaggio di proventi di attività criminose).

Emendamento 7

Considerando 6

(6) Poiché vi sono minori rischi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo nel caso dei trasferimenti di fondi derivanti da un'operazione commerciale, o quando l'ordinante e il beneficiario sono prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto, è opportuno esentare tali trasferimenti dal campo di applicazione del presente regolamento, a condizione che sia sempre possibile risalire all'ordinante.

(6) Quando vi sono minori rischi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo nel caso dei trasferimenti di fondi, è opportuno esentare tali trasferimenti dal campo di applicazione del presente regolamento. Le esenzioni coprono le carte di credito e di debito, i prelievi dagli sportelli ATM, gli addebiti diretti, gli assegni troncati, i pagamenti di imposte, ammende o altri prelievi nel caso in cui l'ordinante e il beneficiario sono prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto. Inoltre, al fine di rispecchiare le caratteristiche peculiari dei sistemi di pagamento nazionali, gli Stati membri possono scegliere di esentare i pagamenti elettronici effettuati tramite giroconto, a condizione che sia sempre possibile risalire all'ordinante. Gli Stati membri che abbiano applicato la deroga per la moneta elettronica prevista dalla direttiva 2005/60/CE dovrebbero applicare detta deroga nel quadro del presente regolamento, purché l'importo trattato non sia superiore a 1000 EUR.

Motivazione

Si tratta di un adeguamento all'emendamento che estende le deroghe elencate all'articolo 2 e garantisce, in particolare, il funzionamento della deroga relativa a quello che in taluni Stati membri è definito "giroconto" e che assicura la possibilità di risalire all'ordinante.

Emendamento 8

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis) La deroga per la moneta elettronica, come definita all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2000/46/CE, copre la moneta elettronica indipendentemente dal fatto che l'emittente di moneta elettronica goda o meno di una deroga ai sensi dell'articolo 8 di tale direttiva.

Motivazione

Deve essere chiarito che la deroga per la moneta elettronica si riferisce ai prodotti di moneta elettronica, e quindi può essere eventualmente applicata anche agli emittenti di moneta elettronica esclusi dalla direttiva in materia.

Emendamento 9

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis) La deroga per la moneta elettronica, come definita all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica1, si applica a tutti gli emittenti di moneta elettronica.

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1 OJ L 275, del 27.10.2000, p. 39.

Motivazione

Deve essere chiarito che la deroga per la moneta elettronica si riferisce ai prodotti di moneta elettronica, e quindi può essere eventualmente applicata anche alle rimesse in moneta elettronica escluse dalla direttiva sul riciclaggio di denaro.

Emendamento 10

Considerando 7

(7) Per controbilanciare il rischio di indurre a operazioni clandestine, se s'impongono disposizioni troppo rigorose in materia d'identificazione contro la potenziale minaccia terroristica costituita dai trasferimenti d'importo esiguo, è opportuno prevedere che l'obbligo di verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi all'ordinante sia rispettato in funzione dei rischi, nei casi di trasferimenti di fondi a favore di beneficiari residenti all'esterno della Comunità, se l'importo di tali trasferimenti non supera il massimale di 1 000 euro.

(7) Per non ostacolare l'efficienza dei sistemi di pagamento, è opportuno distinguere gli obblighi di verifica applicabili ai trasferimenti effettuati a partire da un conto da quelli applicabili ai trasferimenti non effettuati a partire da un conto. Per controbilanciare il rischio di indurre a operazioni clandestine, se s'impongono disposizioni troppo rigorose in materia d'identificazione contro la potenziale minaccia terroristica costituita dai trasferimenti d'importo esiguo, nel caso dei trasferimenti non effettuati a partire da un conto è opportuno prevedere che l'obbligo di verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi all'ordinante si applichi unicamente ai trasferimenti individuali superiori ai 1 000 euro. Per i trasferimenti a partire da un conto, qualora siano stati assolti gli obblighi fissati dalla direttiva 2005/60/CE, i prestatori di servizi di pagamento non sono tenuti a verificare per ogni trasferimento di fondi i dati informativi relativi all'ordinante.

Motivazione

Soppressione conseguente all'emendamento all'articolo 5. A questo articolo corrisponde ora la motivazione del considerando 9 bis.

Emendamento 11

Considerando 7

(7) Per controbilanciare il rischio di indurre a operazioni clandestine, se s'impongono disposizioni troppo rigorose in materia d'identificazione contro la potenziale minaccia terroristica costituita dai trasferimenti d'importo esiguo, è opportuno prevedere che l'obbligo di verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi all'ordinante sia rispettato in funzione dei rischi, nei casi di trasferimenti di fondi a favore di beneficiari residenti all'esterno della Comunità, se l'importo di tali trasferimenti non supera il massimale di 1 000 euro.

(7) Per non ostacolare l'efficienza dei sistemi di pagamento, è opportuno distinguere gli obblighi di verifica applicabili ai trasferimenti effettuati a partire da un conto da quelli applicabili ai trasferimenti non effettuati a partire da un conto. Per controbilanciare il rischio di indurre a operazioni clandestine, se s'impongono disposizioni troppo rigorose in materia d'identificazione contro la potenziale minaccia terroristica costituita dai trasferimenti d'importo esiguo, nel caso dei trasferimenti non effettuati a partire da un conto è opportuno prevedere che l'obbligo di verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi all'ordinante si applichi unicamente ai trasferimenti individuali superiori ai 1 000 euro. Per i trasferimenti a partire da un conto, qualora siano stati assolti gli obblighi fissati dalla direttiva 2005/60/CE, i prestatori di servizi di pagamento non sono tenuti a verificare per ogni trasferimento di fondi i dati informativi relativi all'ordinante.

Motivazione

Modifica del considerando collegata alla proposta modifica dell'articolo 5.

Sostituisce l'emendamento 5 del relatore per parere.

Emendamento 12

Considerando 12

(12) Data la potenziale minaccia di finanziamento del terrorismo insita nei trasferimenti anonimi, è opportuno che il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario abbia la facoltà di evitare simili situazioni o di porvi rimedio, quando si rende conto che i dati informativi relativi all’ordinante mancano o sono incompleti. In tale contesto si deve prevedere flessibilità, in funzione dei rischi, per quanto riguarda l’ampiezza dei dati informativi relativi all’ordinante. Inoltre, dell’accuratezza e completezza di tali dati deve restare responsabile il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell’ordinante. Se il PSP dell’ordinante risiede fuori della Comunità, sarà necessaria ancora maggiore cura (“due diligence”) nei confronti della clientela, ai sensi dell’articolo [11] della direttiva 2005/…/CE, nelle attività della banca transfrontaliera che funge da corrispondente per quel prestatore di servizi.

(12) Data la potenziale minaccia di finanziamento del terrorismo insita nei trasferimenti anonimi, è opportuno che il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario abbia la facoltà di evitare simili situazioni o di porvi rimedio, quando si rende conto che i dati informativi relativi all’ordinante mancano o sono incompleti. In tale contesto si deve prevedere flessibilità, in funzione dei rischi, per quanto riguarda l’ampiezza dei dati informativi relativi all’ordinante. Inoltre, dell’accuratezza e completezza di tali dati deve restare responsabile il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell’ordinante. Se il PSP dell’ordinante risiede fuori della Comunità, sarà necessaria ancora maggiore cura (“due diligence”) nei confronti della clientela, ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2005/60/CE, nelle attività della banca transfrontaliera che funge da corrispondente per quel prestatore di servizi.

Motivazione

Aggiornamento che fa seguito all'adozione, in data 26 ottobre 2005, della terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Emendamento 13

Considerando 13

(13) In ogni caso, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario deve esercitare speciale vigilanza, in funzione dei rischi, quando si rende conto che i dati informativi relativi all’ordinante mancano o sono incompleti, e deve segnalare alle autorità competenti le operazioni sospette.

(13) In ogni caso, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario deve esercitare speciale vigilanza, in funzione dei rischi, quando si rende conto che i dati informativi relativi all’ordinante mancano o sono incompleti, e deve segnalare alle autorità competenti le operazioni sospette, in conformità degli obblighi di segnalazione di cui al capo III della direttiva 2005/60/CE e delle misure nazionali di attuazione.

Motivazione

Si chiarisce che le disposizioni dell'articolo 9 sono applicabili, ferme restando le disposizioni della terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Emendamento 14

Considerando 13

(13) In ogni caso, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario deve esercitare speciale vigilanza, in funzione dei rischi, quando si rende conto che i dati informativi relativi all'ordinante mancano o sono incompleti, e deve segnalare alle autorità competenti le operazioni sospette.

(13) In ogni caso, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario deve esercitare speciale vigilanza, in funzione dei rischi, quando si rende conto che i dati informativi relativi all'ordinante mancano o sono incompleti, e deve segnalare alle autorità competenti le operazioni sospette, in conformità degli obblighi di segnalazione di cui al capo III della direttiva 2005/60/CE e delle relative misure nazionali di attuazione.

Motivazione

Si chiarisce che le disposizioni dell'articolo 9 si applicano ferme restando le disposizioni della terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Emendamento 15

Considerando 13 bis (nuovo)

 

(13 bis) Le disposizioni sui trasferimenti di fondi non corredati di adeguate informazioni sull'ordinante sono applicabili, fermo restando l'obbligo dei prestatori di servizi di pagamento di sospendere e/o respingere i trasferimenti di fondi che violino disposizioni del diritto civile, amministrativo o penale.

Motivazione

Si chiarisce che le disposizioni dell'articolo 9 sono applicabili, ferme restando le disposizioni della terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Emendamento 16

Considerando 15

(15) Poiché, nelle indagini in materia penale, reperire i dati necessari o identificare le persone in questione può richiedere talvolta molti mesi o addirittura anni dopo il trasferimento effettivo dei fondi, allo scopo di prevenire, investigare, scoprire e perseguire il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo è opportuno esigere che i prestatori di servizi di pagamento tengano registrazioni dei dati informativi relativi all'ordinante. In una società democratica, si deve limitare la durata del periodo entro il quale tali dati vanno conservati. Appare adeguato un lasso di tempo di cinque anni.

(15) Poiché, nelle indagini in materia penale, reperire i dati necessari o identificare le persone in questione può richiedere talvolta molti mesi o addirittura anni dopo il trasferimento effettivo dei fondi, allo scopo di prevenire, investigare e scoprire il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo è opportuno esigere che i prestatori di servizi di pagamento tengano registrazioni dei dati informativi relativi all'ordinante. In una società democratica, si deve limitare la durata del periodo entro il quale tali dati vanno conservati.

Motivazione

In base alle norme internazionali in materia di lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro, le istituzioni finanziarie internazionali e gli altri enti interessati sono tenuti a conservare i dati e le informazioni per almeno cinque anni. Questo è quanto prevedono, ad esempio, la raccomandazione 10 del Gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GAFI) e l'articolo 30 della recente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. L'emendamento proposto garantirebbe che il periodo di conservazione sia lo stesso, a livello dell'UE, per tutti i dati concernenti il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, ferma restando la possibilità per singoli paesi di prevedere un periodo adeguatamente maggiore, tenuto conto dei termini di prescrizione per quanto riguarda le indagini e il perseguimento del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo.

Emendamento 17

Considerando 16 bis (nuovo)

 

(16 bis) Il numero di giorni lavorativi applicabili nello Stato membro del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell'ordinante determina il numero di giorni lavorativi necessari per rispondere alle richieste di informazioni sull'ordinante.

Motivazione

Per chiarire il criterio di determinazione dei giorni lavorativi.

Emendamento 18

Considerando 16 bis (nuovo)

 

(16 bis) Il termine di tre giorni lavorativi per rispondere alle richieste di informazioni complete sull'ordinante dovrebbe essere stabilito con riferimento alle disposizioni nazionali che stabiliscono i giorni lavorativi delle banche nello Stato membro in cui risiede il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell'ordinante.

Motivazione

Chiarimento necessario ai fini di un calcolo chiaro dei periodi di cui agli articoli 6 e 13, in quanto esistono normative diverse negli Stati membri e, in alcuni casi, diversi tipi di prestatori di servizi di pagamento.

Emendamento 19

Considerando 17

(17) Data l'importanza della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri devono prevedere nel loro diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso d'inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento.

(17) Data l'importanza della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero prevedere nel loro diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso d'inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento. In particolare gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che i dati raccolti e conservati in forza del presente regolamento non siano utilizzati per fini commerciali e per operazioni di profiling o per "fishing expeditions".

Emendamento 20

Considerando 18

(18) Le misure necessarie per attuare il presente regolamento vanno adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

soppresso

Motivazione

Adeguamento conseguente agli emendamenti agli articoli 16 e 17.

Emendamento 21

Considerando 18 bis (nuovo)

 

(18 bis) Nella sua risoluzione del 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione sui servizi finanziari, il Parlamento europeo aveva chiesto che Parlamento e Consiglio partecipassero allo stesso titolo al controllo delle modalità secondo cui la Commissione esercita i propri compiti d'esecuzione, in modo da tener conto delle competenze legislative conferite al Parlamento europeo dall'articolo 251 del trattato. Nella dichiarazione solenne resa quello stesso giorno davanti al Parlamento europeo dal Presidente della Commissione, la Commissione ha appoggiato tale richiesta. L'11 dicembre 2002 la Commissione ha proposto modifiche alla decisione 1999/468/CE (COM(2002)0719) e il 22 aprile 2004 ha presentato una proposta modificata (COM(2004)0324). Il Parlamento europeo non ritiene che tale proposta salvaguardi le sue prerogative legislative. Secondo il Parlamento europeo, Parlamento e Consiglio dovrebbero avere la possibilità di valutare il conferimento di competenze d'esecuzione alla Commissione entro una scadenza determinata. È quindi opportuno limitare l'arco di tempo durante il quale la Commissione può adottare misure di esecuzione.

Motivazione

L'obiettivo perseguito è quello di allineare le disposizioni in materia di comitatologia della presente proposta di regolamento a quelle adottate nel quadro della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale.

Emendamento 22

Considerando 18 bis (nuovo)

 

(18 bis) Nella sua risoluzione del 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione sui servizi finanziari1, il Parlamento europeo aveva chiesto che Parlamento e Consiglio partecipassero allo stesso titolo al controllo delle modalità secondo cui la Commissione esercita i propri compiti d'esecuzione, in modo da tener conto delle competenze legislative conferite al Parlamento europeo dall'articolo 251 del trattato. Nella dichiarazione solenne resa quello stesso giorno davanti al Parlamento europeo dal Presidente della Commissione, la Commissione ha appoggiato tale richiesta. L'11 dicembre 2002 la Commissione ha proposto modifiche alla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione2, e il 22 aprile 2004 ha presentato una proposta modificata. Il Parlamento non ritiene che tale proposta salvaguardi le sue prerogative legislative. Secondo il Parlamento europeo, Parlamento e Consiglio dovrebbero avere la possibilità di valutare il conferimento di competenze d'esecuzione alla Commissione entro una scadenza determinata. È quindi opportuno limitare l'arco di tempo durante il quale la Commissione può adottare misure di esecuzione.

 

_______________________________

1 GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 115.

 

2 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Motivazione

L'obiettivo perseguito è quello di allineare le disposizioni in materia di comitatologia della presente proposta di regolamento a quelle adottate nel quadro della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale.

Emendamento 23

Considerando 18 ter (nuovo)

 

(18 ter) Il Parlamento europeo dovrebbe disporre di un periodo di tre mesi dalla prima trasmissione dei progetti di modifica e di misure di esecuzione per poterli esaminare e pronunciarsi in merito. Tuttavia, in casi urgenti e debitamente motivati, questo termine dovrebbe poter essere abbreviato. Qualora il Parlamento europeo approvi una risoluzione entro il termine indicato, la Commissione dovrebbe riesaminare i progetti di modifica o di misure.

Motivazione

L'obiettivo perseguito è quello di allineare le disposizioni in materia di comitatologia della presente proposta di regolamento a quelle adottate nel quadro della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale.

Emendamento 24

Considerando 18 ter (nuovo)

 

(18 ter) Il Parlamento europeo dovrebbe disporre di un periodo di tre mesi dalla prima trasmissione dei progetti di modifica e di misure di esecuzione per poterli esaminare e pronunciarsi in merito. Tuttavia, in casi urgenti e debitamente motivati, questo termine dovrebbe poter essere abbreviato. Qualora il Parlamento europeo approvi una risoluzione entro il termine indicato, la Commissione dovrebbe riesaminare i progetti di modifica o di misure.

Motivazione

L'obiettivo perseguito è quello di allineare le disposizioni in materia di comitatologia della presente proposta di regolamento a quelle adottate nel quadro della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale.

Emendamento 25

Considerando 19

(19) Vari paesi e territori non facenti parte del territorio della Comunità sono membri di un'unione monetaria o rientrano nell'area monetaria di uno Stato membro e hanno aderito ai sistemi di pagamento e di compensazione di quello Stato membro. Per evitare gravi effetti negativi sull'economia di quei paesi o territori, che potrebbero verificarsi applicando il presente regolamento ai trasferimenti di fondi tra gli Stati membri interessati e quegli stessi paesi o territori, è opportuno prevedere che simili trasferimenti di fondi siano considerati come se fossero effettuati all'interno dello Stato membro in questione.

(19) Vari paesi e territori non facenti parte del territorio della Comunità sono membri di un'unione monetaria o rientrano nell'area monetaria di uno Stato membro o hanno firmato una convenzione monetaria con l'Unione europea rappresentati da uno Stato membro, e hanno prestatori di servizi di pagamento che partecipano, direttamente o indirettamente, ai sistemi di pagamento e di compensazione di quello Stato membro. Per evitare gravi effetti negativi sull'economia di quei paesi o territori, che potrebbero verificarsi applicando il presente regolamento ai trasferimenti di fondi tra gli Stati membri interessati e quegli stessi paesi o territori, è opportuno prevedere che simili trasferimenti di fondi siano considerati come se fossero effettuati all'interno dello Stato membro in questione.

Motivazione

Adeguamento conseguente all'emendamento all'articolo 18.

Emendamento 26

Considerando 19

(19) Vari paesi e territori non facenti parte del territorio della Comunità sono membri di un’unione monetaria o rientrano nell’area monetaria di uno Stato membro e hanno aderito ai sistemi di pagamento e di compensazione di quello Stato membro. Per evitare gravi effetti negativi sull’economia di quei paesi o territori, che potrebbero verificarsi applicando il presente regolamento ai trasferimenti di fondi tra gli Stati membri interessati e quegli stessi paesi o territori, è opportuno prevedere che simili trasferimenti di fondi siano considerati come se fossero effettuati all’interno dello Stato membro in questione.

(19) Vari paesi e territori non facenti parte del territorio della Comunità sono membri di un’unione monetaria o rientrano nell’area monetaria di uno Stato membro o hanno firmato una convenzione monetaria con l'Unione europea, rappresentata da uno Stato membro, e hanno prestatori di servizi di pagamento che partecipano, direttamente o indirettamente, ai sistemi di pagamento e di compensazione di quello Stato membro. Per evitare gravi effetti negativi sull’economia di quei paesi o territori, che potrebbero verificarsi applicando il presente regolamento ai trasferimenti di fondi tra gli Stati membri interessati e quegli stessi paesi o territori, è opportuno prevedere che simili trasferimenti di fondi siano considerati come se fossero effettuati all’interno dello Stato membro in questione.

Motivazione

Adeguamento all'emendamento all'articolo 18.

Emendamento 27

Considerando 20

(20) Nell'intento di non scoraggiare le donazioni a scopi caritativi, è opportuno autorizzare gli Stati membri a esonerare i prestatori di servizi di pagamento residenti nel loro territorio dall'obbligo di raccogliere, verificare, registrare e inviare i dati informativi relativi all'ordinante nel caso di trasferimenti di fondi d'importo non superiore a 150 euro. È anche opportuno subordinare tale opzione al rispetto di determinate disposizioni da parte delle organizzazioni caritative, in modo che gli Stati membri possano evitare che di questa esenzione abusino i terroristi, a copertura delle loro attività o come mezzo per facilitarne il finanziamento.

(20) Nell'intento di non scoraggiare le donazioni a scopi caritativi, è opportuno autorizzare gli Stati membri a esonerare i prestatori di servizi di pagamento residenti nel loro territorio dall'obbligo di raccogliere, verificare, registrare e inviare i dati informativi relativi all'ordinante nel caso di trasferimenti di fondi d'importo non superiore a 150 euro eseguiti sul loro territorio. È anche opportuno subordinare tale opzione al rispetto di determinate disposizioni da parte delle organizzazioni senza fini di lucro, in modo che gli Stati membri possano evitare che di questa esenzione abusino i terroristi, a copertura delle loro attività o come mezzo per facilitarne il finanziamento.

Motivazione

L'esenzione a favore delle organizzazioni senza fini di lucro deve valere solo nel territorio dello Stato membro che la prevede.

Adattamento conseguente all'emendamento all'articolo 19.

Emendamento 28

Considerando 20

(20) Nell'intento di non scoraggiare le donazioni a scopi caritativi, è opportuno autorizzare gli Stati membri a esonerare i prestatori di servizi di pagamento residenti nel loro territorio dall'obbligo di raccogliere, verificare, registrare e inviare i dati informativi relativi all'ordinante nel caso di trasferimenti di fondi d'importo non superiore a 150 euro. È anche opportuno subordinare tale opzione al rispetto di determinate disposizioni da parte delle organizzazioni caritative, in modo che gli Stati membri possano evitare che di questa esenzione abusino i terroristi, a copertura delle loro attività o come mezzo per facilitarne il finanziamento.

(20) Nell'intento di non scoraggiare le donazioni a scopi caritativi, è opportuno autorizzare gli Stati membri a esonerare i prestatori di servizi di pagamento residenti nel loro territorio dall'obbligo di raccogliere, verificare, registrare e inviare i dati informativi relativi all'ordinante nel caso di trasferimenti di fondi d'importo non superiore a 1 000 euro. È anche opportuno subordinare tale opzione al rispetto di determinate disposizioni da parte delle organizzazioni caritative, in modo che gli Stati membri possano evitare che di questa esenzione abusino i terroristi, a copertura delle loro attività o come mezzo per facilitarne il finanziamento.

Motivazione

Si tratta di un adeguamento all'emendamento all'articolo 19, paragrafo 1. La soglia viene innalzata a 1.000 euro in modo da salvaguardare in una certa misura la possibilità di effettuare donazioni anonime, a condizione di una rigorosa verifica delle organizzazioni senza scopo di lucro.

Emendamento 29

Articolo 2, paragrafo 2, comma 1

2. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi derivanti da operazioni commerciali effettuate utilizzando carte di credito o di debito od ogni altro strumento analogo di pagamento, purché ai trasferimenti di questo tipo sia allegato un codice unico d'identificazione, che consenta di risalire all'ordinante.

2. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati utilizzando carte di credito o di debito, purché:

 

a) il beneficiario abbia concluso con il prestatore di servizi di pagamento un accordo che consente il pagamento della fornitura di beni e servizi e

 

b) ai trasferimenti di fondi sia allegato un codice unico d'identificazione, che consenta di risalire all'ordinante.

Motivazione

Per esporre ed elencare in modo chiaro le varie deroghe. Il senso della proposta della Commissione resta immutato.

Emendamento 30

Articolo 2, paragrafo 2, comma 1

2. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi derivanti da operazioni commerciali effettuate utilizzando carte di credito o di debito od ogni altro strumento analogo di pagamento, purché ai trasferimenti di questo tipo sia allegato un codice unico d’identificazione, che consenta di risalire all’ordinante.

2. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati utilizzando carte di credito o di debito, purché:

 

a) il beneficiario abbia concluso con il prestatore di servizi di pagamento un accordo che consente il pagamento della fornitura di beni e servizi e

 

b) ai trasferimenti di fondi sia allegato un codice unico d'identificazione, che consenta di risalire all'ordinante.

Motivazione

Come proposto dal Consiglio e auspicato dal relatore per parere, si opta per un chiarimento dei contenuti e per una presentazione più chiara. Il senso della proposta della Commissione resta sostanzialmente invariato.

Emendamento 31

Articolo 2, paragrafo 2, comma 2

Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi per i quali l'ordinante e il beneficiario del pagamento sono entrambi prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto.

soppresso

Motivazione

La disposizione in oggetto è stata riformulata nel quadro del nuovo paragrafo 2 octies inserito all'articolo 2 (cfr. emendamento 22 del progetto di parere).

Emendamento 32

Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Se uno Stato membro sceglie di applicare la deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2005/60/CE, il presente regolamento non viene applicato ai trasferimenti di fondi effettuati con moneta elettronica coperti dalla suddetta deroga, tranne nel caso in cui l'importo trattato sia superiore a 1.000 euro.

Motivazione

Per rispondere ai timori di possibili abusi, il relatore per parere approva una deroga per la moneta elettronica che tiene conto delle corrispondenti norme contenute nella terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose e che, in conformità della raccomandazione del GAFI, è limitata a singoli trasferimenti non superiori a 1.000 euro. Il relatore ritiene che tale formulazione consenta di precisare la deroga discussa dal Consiglio.

Emendamento 33

Articolo 2, paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2 bis, il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati tramite telefono cellulare o altri dispositivi digitali o telematici, qualora si tratti di trasferimenti prepagati il cui importo non superi i 150 euro.

Motivazione

Ai fini del presente regolamento, e accantonando i timori circa possibili abusi, il relatore per parere è favorevole a un'esenzione per le carte prepagate per la ricarica dei telefoni cellulari. Tale disposizione non dovrà pregiudicare in alcun modo la definizione delle suddette carte contenuta nella direttiva sulla moneta elettronica..

Emendamento 34

Articolo 2, paragrafi 2 bis e 2 ter (nuovi)

 

2 bis. Se uno Stato membro sceglie di applicare la deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2005/60/CE, il presente regolamento non viene applicato ai trasferimenti di fondi effettuati con moneta elettronica coperti dalla suddetta deroga, tranne nel caso in cui l'importo trattato sia superiore a 1.000 euro.

 

2 ter. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati tramite telefono cellulare o altri dispositivi digitali o telematici, qualora si tratti di trasferimenti prepagati il cui importo non superi i 150 euro.

Motivazione

La moneta elettronica va esclusa dal presente regolamento, conformemente alla terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose. Inoltre, in linea con le Raccomandazioni speciali del GAFI, occorre prevedere per i trasferimenti un limite massimo di 1.000 EUR.

Emendamento 35

Articolo 2, paragrafo 2 quater (nuovo)

 

2 quater. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati tramite un telefono cellulare o altri dispositivi digitali o telematici quando tali trasferimenti sono postpagati e soddisfano a tutte le condizioni elencate in appresso:

 

- il beneficiario del pagamento ha concluso un accordo con il prestatore di servizi di pagamento che consente il pagamento della fornitura di beni e servizi;

 

- ai trasferimenti è allegato un codice unico d'identificazione che consente di risalire all'ordinante;

 

- il prestatore di servizi di pagamento è soggetto agli obblighi di cui alla direttiva 2005/60/CE.

Motivazione

Il relatore per parere è favorevole ad escludere dal campo d'applicazione i trasferimenti effettuati tramite i telefoni cellulari, a condizione che sia garantita la possibilità di risalire all'origine del trasferimento. Per tale motivo viene altresì ritenuto opportuno subordinare detta esenzione alle disposizioni della terza direttiva sul riciclaggio.

Emendamento 36

Articolo 2, paragrafi 2 quater e 2 quinquies (nuovi)

 

2 quater. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento ai trasferimenti di fondi effettuati sul loro territorio al conto di un beneficiario, a titolo di pagamento della fornitura di beni o servizi, qualora:

 

a) il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario sia soggetto agli obblighi di cui alla direttiva 2005/60/CE;

 

b) il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario sia in grado, mediante un codice unico d'identificazione, di risalire, attraverso il beneficiario, al trasferimento di fondi effettuato dalla persona fisica o giuridica che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni e servizi; e

 

c) l'importo trattato non sia superiore a 1.000 euro.

 

Gli Stati membri che fanno uso di tale deroga ne informano la Commissione.

 

2 quinquies. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati tramite un telefono cellulare o altri dispositivi digitali o telematici quando tali trasferimenti sono stati postpagati e soddisfano le condizioni seguenti:

 

a) il beneficiario del pagamento ha concluso un accordo con il prestatore di servizi di pagamento che consente il pagamento della fornitura di beni e servizi;

 

b) ai trasferimenti è allegato un codice unico d'identificazione che consente di risalire all'ordinante;

 

c) il prestatore di servizi di pagamento è soggetto agli obblighi di cui alla direttiva 2005/60/CE.

Motivazione

Le operazioni di giroconto vanno escluse qualora sia accertato che il fornitore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario è in grado di risalire all'ordinante. Tale deroga tiene conto della prassi invalsa in alcuni Stati membri secondo cui le fatture vengono saldate in contanti da un soggetto terzo.

Emendamento 37

Articolo 2, paragrafo 2 quinquies (nuovo)

 

2 quinquies. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento a trasferimenti di fondi nel loro territorio sul conto di un beneficiario che permette il pagamento della fornitura di beni o servizi, qualora:

 

a) il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario sia soggetto agli obblighi di cui alla direttiva 2005/60/CE;

 

b) il fornitore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario sia in grado, mediante un codice unico d'identificazione, di risalire, attraverso il beneficiario, al trasferimento di fondi effettuato dalla persona fisica o giuridica che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni e servizi; e

 

c) l'importo trattato non sia superiore a 1.000 euro.

 

Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga informano la Commissione.

Motivazione

La deroga vige per i sistemi di giro che garantiscono che la banca beneficiaria sia in grado, tramite il beneficiario, di risalire al cliente pagatore. Tale normativa ha come obiettivo di non rendere più macchinosa la prassi, consueta in alcuni Stati membri, secondo cui terzi possono pagare le fatture mediante versamento.

Emendamento 38

Articolo 2, paragrafo 2 sexies (nuovo)

 

2 sexies. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi per i quali l'ordinante ritira denaro contante dal proprio conto.

Motivazione

Si vuol chiarire l'intento della Commissione di esentare i prelievi di liquido dal proprio conto.

Emendamento 39

Articolo 2, paragrafo 2 sexies (nuovo)

 

2 sexies. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi per i quali l'ordinante ritira i contanti dal proprio conto.

Motivazione

Si chiarisce l'intento della Commissione di non far rientrare nel campo di applicazione della direttiva i prelievi in contanti dal proprio conto.

Amendment 40

Articolo 2, paragrafo 2 septies (nuovo)

 

2 septies. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi per i quali esiste l'autorizzazione a un trasferimento del debito tra due parti che consenta l'effettuazione tra di esse di pagamenti per via contabile, purché il trasferimento di fondi sia corredato di un codice unico d'identificazione che consenta di risalire alla persona fisica o giuridica.

Motivazione

Esenzione necessaria, visto che i trasferimenti di partite debitorie sono prassi normale in alcuni Stati membri e che è garantita la possibilità di risalire all'ordinante.

Emendamento 41

Articolo 2, paragrafo 2 septies (nuovo)

 

2 septies. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi per i quali esiste l'autorizzazione a un trasferimento di addebiti tra due parti che consente di effettuare i pagamenti attraverso i conti, purché il trasferimento di fondi sia corredato di un codice unico d'identificazione che consenta di risalire alla persona fisica o giuridica.

Motivazione

Deroga per le procedure di addebito, che in alcuni Stati membri rappresentano un diffuso modo di pagamento per transazioni a carattere regolare, per esempio i contributi assicurativi. La deroga è giustificata nella misura in cui il trasferimento di denaro può essere ricostruito, grazie all'autorizzazione, attraverso il beneficiario.

Emendamento 42

Articolo 2, paragrafo 2 octies (nuovo)

 

2 octies. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi per i quali sono utilizzati assegni troncati.

Motivazione

Chiarisce la proposta della Commissione relativamente agli assegni troncati.

Emendamento 43

Articolo 2, paragrafo 2 octies (nuovo)

 

2 octies. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi per i quali sono utilizzati assegni troncati.

Motivazione

Si chiarisce che anche gli assegni trattati elettronicamente, come gli assegni cartacei in generale, non rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 44

Articolo 2, paragrafo 2 nonies (nuovo)

 

2 nonies. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi ad autorità pubbliche a fronte del pagamento di imposte, ammende o altri prelievi in uno Stato membro.

Motivazione

Opportunità di esonerare il pagamento di imposte e simili.

Emendamento 45

Articolo 2, paragrafo 2 nonies

 

2 nonies. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi ad autorità pubbliche per il pagamento di imposte, ammende o altri prelievi in uno Stato membro.

Motivazione

I pagamenti di imposte e ammende a pubbliche autorità sono considerati privi di rischi e individuabili con altri sistemi. Pertanto, dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 46

Articolo 2, paragrafo 2 decies (nuovo)

 

2 decies. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi se l'ordinante e il beneficiario sono prestatori di servizi di pagamento che operano per conto proprio.

Motivazione

Modifica resa necessaria dalla nuova elencazione dei casi di esonero.

Emendamento 47

Articolo 2, paragrafo 2 decies

 

2 decies. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi per i quali l'ordinante e il beneficiario sono prestatori di servizi di pagamento che operano per proprio conto.

Motivazione

Va detto chiaramente che il presente regolamento non è applicabile alle transazioni interbancarie.

Emendamento 48

Articolo 3, paragrafo 1

1. “finanziamento del terrorismo” è uno dei reati di cui all’articolo [1, paragrafo 3] della direttiva 2005/…/CE;

1. “finanziamento del terrorismo” è la fornitura o la raccolta di fondi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE;

Motivazione

Adattamento della definizione di "finanziamento del terrorismo"della terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Emendamento 49

Articolo 3, punto 1

1. “finanziamento del terrorismo” è uno dei reati di cui all’articolo [1, paragrafo 3] della direttiva 2005/…/CE;

1. “finanziamento del terrorismo” è la fornitura o la raccolta di fondi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE;

Motivazione

Adeguamento alla definizione contenuta nella terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Emendamento 50

Articolo 3, punto 2

2. “riciclaggio di denaro” è uno dei reati di cui all’articolo [1, paragrafo 2] della direttiva 2005/…/CE;

2. “riciclaggio di denaro” è qualsiasi atto che, se commesso intenzionalmente, è considerato riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 o 3 della direttiva 2005/60/CE;

Motivazione

Adattamento della definizione contenuta nella terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Emendamento 51

Articolo 3, punto 2

2. “riciclaggio di denaro” è uno dei reati di cui all’articolo [1, paragrafo 2] della direttiva 2005/…/CE;

2. “riciclaggio di denaro” è qualsiasi atto che, se commesso intenzionalmente, è considerato riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2005/60/CE;

Motivazione

Adeguamento alla definizione contenuta nella terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Emendamento 52

Articolo 3, punto 3

3. “ordinante” è la persona fisica o giuridica la quale ha il diritto di disporre dei fondi e ne autorizza il trasferimento a favore del beneficiario del pagamento;

3. “ordinante” è la persona fisica o giuridica detentrice di un conto che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, la persona fisica o giuridica che dà l'ordine di trasferire i fondi;

Motivazione

Adattamento della definizione GAFI, necessario per motivi di praticabilità nonché per garantire sul piano internazionale condizioni di concorrenza uniformi ai prestatori di servizi di pagamento dell'UE.

Emendamento 53

Articolo 3, punto 3

3. “ordinante” è la persona fisica o giuridica la quale ha il diritto di disporre dei fondi e ne autorizza il trasferimento a favore del beneficiario del pagamento;

3. “ordinante” è la persona fisica o giuridica detentrice di un conto che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, la persona fisica o giuridica che dà l'ordine di trasferire i fondi;

Motivazione

Adeguamento alla definizione del GAFI. È necessario per garantire la praticabilità nonché eque condizioni di concorrenza a livello internazionale ai prestatori di servizi di pagamento dell'UE.

Emendamento 54

Articolo 3, punto 5

5. “prestatore di servizi di pagamento” è la persona fisica o giuridica le cui attività comprendono la prestazione di servizi di pagamento per gli utenti di tali servizi;

5. “prestatore di servizi di pagamento” è la persona fisica o giuridica, comprese le persone che effettuano rimesse di denaro, le cui attività comprendono la prestazione di servizi di trasferimento di fondi;

Motivazione

Semplificazione.

Emendamento 55

Articolo 3, punto 5

5. “prestatore di servizi di pagamento” è la persona fisica o giuridica le cui attività comprendono la prestazione di servizi di pagamento per gli utenti di tali servizi;

5. “prestatore di servizi di pagamento” è la persona fisica o giuridica le cui attività comprendono la prestazione di servizi di trasferimento di fondi;

Motivazione

Semplificazione della definizione, in quanto l'espressione "utente di servizi di pagamento" non è più necessaria.

Emendamento 56

Articolo 3, punto 7

7. “trasferimento di fondi” è un’operazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un secondo prestatore di servizi di pagamento; l’ordinante e il beneficiario del pagamento non devono essere necessariamente la medesima persona;

7. “trasferimento di fondi” è un’operazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l’ordinante e il beneficiario del pagamento non devono essere necessariamente la medesima persona;

Motivazione

Si chiarisce che il trasferimento rientra nel campo di applicazione della direttiva anche quando l'ordinante e il beneficiario sono clienti dello stesso prestatore di servizi di pagamento.

Emendamento 57

Articolo 3, paragrafo 8

8. “utente di servizi di pagamento” è la persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento, in qualità di ordinante o di beneficiario di un pagamento;

soppresso

Motivazione

Adattamento necessario a seguito dell'emendamento all'articolo 3, paragrafo 5.

Emendamento 58

Articolo 3, punto 8

8. “utente di servizi di pagamento” è la persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento, in qualità di ordinante o di beneficiario di un pagamento;

soppresso

Motivazione

Si tiene conto dell'emendamento all'articolo 3, paragrafo 5.

Emendamento 59

Articolo 3, punto 9 bis (nuovo)

 

9 bis. "codice unico d'identificazione" è una combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal prestatore di servizi di pagamento conformemente ai protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il trasferimento e che consente di identificare la provenienza del trasferimento stesso.

Motivazione

Definizione necessaria.

Emendamento 60

Articolo 3, punto 9 bis (nuovo)

 

9 bis. "codice unico d'identificazione" è una combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal prestatore di servizi di pagamento conformemente ai protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il trasferimento.

Motivazione

E' necessario dare una definizione del termine "codice unico d'identificazione".

Emendamento 61

Articolo 4, paragrafo 3

In mancanza del numero di conto dell'ordinante, il prestatore di servizi di pagamento per conto dell'ordinante può sostituirlo con un codice unico d'identificazione, tale da consentire di far risalire l'operazione al suo ordinante.

In mancanza del numero di conto dell'ordinante, il prestatore di servizi di pagamento per conto dell'ordinante lo sostituisce con un codice unico d'identificazione, tale da consentire di far risalire l'operazione al suo ordinante.

Motivazione

Si stabilisce con chiarezza che il trasferimento deve essere accompagnato da un numero di conto o da un codice unico di identificazione.

Emendamento 62

Articolo 4, paragrafo 3

In mancanza del numero di conto dell’ordinante, il prestatore di servizi di pagamento per conto dell’ordinante può sostituirlo con un codice unico d’identificazione, tale da consentire di far risalire l’operazione al suo ordinante.

In mancanza del numero di conto dell’ordinante, il prestatore di servizi di pagamento per conto dell’ordinante lo sostituisce con un codice unico d’identificazione, tale da consentire di far risalire l’operazione al suo ordinante.

Motivazione

Si stabilisce con chiarezza che il trasferimento deve essere accompagnato da un numero di conto o da un codice unico di identificazione.

Emendamento 63

Articolo 2, paragrafo 2, comma 2

Tuttavia, per trasferimenti di fondi d'importo non superiore a 1 000 euro, a favore di beneficiari residenti fuori della Comunità, i prestatori di servizi di pagamento possono decidere l'ampiezza di tale verifica, in considerazione dei rischi di riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

soppresso

Motivazione

Per evitare di ostacolare prassi efficienti è opportuno - in linea con il Consiglio - che ai fini della verifica sia operata una distinzione fra trasferimenti legati e non legati a un conto corrente.

Emendamento 64

Articolo 5, paragrafo 2, comma 2

Tuttavia, per trasferimenti di fondi d’importo non superiore a 1 000 euro, a favore di beneficiari residenti fuori della Comunità, i prestatori di servizi di pagamento possono decidere l’ampiezza di tale verifica, in considerazione dei rischi di riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

soppresso

Motivazione

Per non ridurre l'efficacia dei sistemi di pagamento, si propone, d'accordo con il Consiglio, di distinguere, nell'ambito delle disposizioni sulla verifica, tra i trasferimenti che sono basati su un conto e quelli che non lo sono. Cfr. in appresso.

Emendamento 65

Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Nel caso di trasferimenti di fondi a partire da un conto, la verifica può essere considerata effettuata se

 

a) l'identità dell'ordinante è stata verificata in occasione dell'apertura del conto e i dati informativi ottenuti con tale verifica sono stati archiviati in conformità degli obblighi di cui agli articoli 8, paragrafo 2, e 30, lettera a), della direttiva 2005/60/CE, oppure

 

b) l'ordinante rientra nel campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 2005/60/CE.

Motivazione

Non deve esserci alcun obbligo per il prestatore di servizi di pagamento di verificare i trasferimenti basati su un conto corrente, a condizione che siano rispettate le disposizioni della terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Emendamento 66

Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Nel caso di trasferimenti di fondi a partire da un conto, la verifica può essere considerata effettuata se

 

a) l'identità dell'ordinante è stata verificata in connessione con l'apertura del conto e i dati informativi ottenuti con tale verifica sono stati archiviati in conformità degli obblighi di cui agli articoli 8, paragrafo 2, e 30, lettera a), della direttiva 2005/60/CE, oppure

 

b) l'ordinante rientra nel campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 2005/60/CE.

Motivazione

Per quanto concerne i trasferimenti basati su un conto, i prestatori di servizi di pagamento non devono avere l'obbligo di verificare le informazioni sul beneficiario per ogni singola transazione, purché siano rispettate le disposizioni della terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Amendment 67

Articolo 5, paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter. Tuttavia, nel caso di trasferimenti di fondi non effettuati a partire da un conto, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell'ordinante è tenuto a verificare le informazioni relative all'ordinante solo per i trasferimenti di fondi non superiori a 1.000 euro, salvo che la transazione sia effettuata in più operazioni che appaiono collegate e che insieme superano i 1.000 euro.

Motivazione

Per i trasferimenti non legati a conti correnti il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a verificare i dati completi relativi all'ordinante, mentre nel caso di trasferimenti inferiori ai 1.000 EUR sarà sufficiente la verifica del nome.

Emendamento 68

Articolo 5, paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter. Tuttavia, per i trasferimenti di fondi non effettuati a partire da un conto, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell'ordinante verifica le informazioni relative all'ordinante solo in caso di importi superiori a 1 000 euro, a meno che la transazione sia effettuata attraverso diverse operazioni che appaiono collegate tra loro e superano complessivamente i 1 000 euro.

Motivazione

Per i trasferimenti non effettuati a partire da un conto, il prestatore di servizi di pagamento verifica le informazioni concernenti l'ordinante solo per le transazioni individuali di importo superiore a 1 000 euro. Con questa disposizione si vuole evitare che aumentino i pagamenti di importi di modesta entità effettuati al di fuori del circuito regolare dei trasferimenti e che essi ne risultino quindi involontariamente rafforzati.

Emendamento 69

Articolo 6, comma 1

In deroga all’articolo 5, se il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell’ordinante e il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento risiedono entrambi nella Comunità, ai trasferimenti di fondi si devono allegare soltanto il numero di conto dell’ordinante o un codice unico d’identificazione, che consenta di risalire all’ordinante.

In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, se il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell’ordinante e il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento risiedono entrambi nella Comunità, ai trasferimenti di fondi si devono allegare soltanto il numero di conto dell’ordinante o un codice unico d’identificazione, che consenta di risalire all’ordinante.

Motivazione

Completamento del riferimento.

Emendamento 70

Articolo 6, paragrafo 2

Tuttavia, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell'ordinante mette a disposizione del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento, se questi glielo chiede, i dati informativi completi sull’ordinante, entro tre giorni lavorativi dalla data alla quale ha ricevuto tale richiesta.

Tuttavia, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell'ordinante mette a disposizione del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento, dietro richiesta motivata di quest'ultimo, i dati informativi completi sull'ordinante, entro tre giorni lavorativi dalla data alla quale ha ricevuto tale richiesta.

Motivazione

Onde evitare richieste sistematiche che comporterebbero costi troppo pesanti per gli istituti finanziari interessati, le richieste ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, dovrebbero essere "motivate".

Emendamento 71

Articolo 7, titolo

Trasferimenti di fondi dalla Comunità a un beneficiario residente fuori della Comunità

Trasferimenti di fondi dalla Comunità all'esterno della Comunità

Motivazione

Precisazione.

Emendamento 72

Articolo 7, paragrafo 1

1. Ai trasferimenti di fondi dalla Comunità a favore di beneficiari di pagamenti residenti fuori della Comunità vanno allegati i dati informativi completi relativi all'ordinante.

1. Se il prestatore dei servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario risiede fuori della Comunità, ai trasferimenti di fondi vanno allegati i dati informativi completi relativi all'ordinante.

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 73

Articolo 7, paragrafo 1

1. Ai trasferimenti di fondi dalla Comunità a favore di beneficiari di pagamenti residenti fuori della Comunità vanno allegati i dati informativi completi relativi all’ordinante.

1. Ai trasferimenti di fondi, se il prestatore dei servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario risiede fuori della Comunità, vanno allegati i dati informativi completi relativi all’ordinante.

Motivazione

Si chiarisce che è determinante non la sede del beneficiario, ma la sede del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario stesso.

Emendamento 74

Articolo 7, paragrafo 2

2. Nel caso di trasferimenti raggruppati in provenienza di un unico ordinante a favore di un beneficiario residente fuori della Comunità, il paragrafo 1 non si applica ai singoli trasferimenti del gruppo, a condizione che nel batch file figurino tali dati informativi e che ai singoli trasferimenti sia allegato il numero di conto dell'ordinante o un codice unico d'identificazione.

2. Nel caso di trasferimenti raggruppati in provenienza di un unico ordinante, se i prestatori dei servizi di pagamento che agiscono per conto del beneficiario risiedono fuori della Comunità, il paragrafo 1 non si applica ai singoli trasferimenti del gruppo, a condizione che nel batch file figurino tali dati informativi e che ai singoli trasferimenti sia allegato il numero di conto dell'ordinante o un codice unico d'identificazione.

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 75

Articolo 7, paragrafo 2

2. Nel caso di trasferimenti raggruppati in provenienza di un unico ordinante a favore di un beneficiario residente fuori della Comunità, il paragrafo 1 non si applica ai singoli trasferimenti del gruppo, a condizione che nel batch file figurino tali dati informativi e che ai singoli trasferimenti sia allegato il numero di conto dell’ordinante o un codice unico d’identificazione.

2. Nel caso di trasferimenti raggruppati in provenienza di un unico ordinante, se i prestatori dei servizi di pagamento che agiscono per conto del beneficiario risiedono fuori della Comunità, il paragrafo 1 non si applica ai singoli trasferimenti del gruppo, a condizione che nel batch file figurino tali dati informativi e che ai singoli trasferimenti sia allegato il numero di conto dell’ordinante o un codice unico d’identificazione.

Motivazione

Si chiarisce che è determinante non la sede del beneficiario, ma la sede del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario stesso.

Emendamento 76

Articolo 8, alinea

Il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento predispone procedure efficaci per constatare l'eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all'ordinante:

Il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento accerta che i campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento e contenente i dati sull'ordinante, siano stati completati con i caratteri o gli input previsti dalle convenzioni che regolano tale sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento. Egli predispone procedure efficaci per constatare l'eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all'ordinante:

Motivazione

Si chiarisce che il prestatore dei servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario può soltanto verificare che siano stati riempiti i campi pertinenti ma non il modo in cui si è proceduto. In altre parole, non è tenuto a verificare l'esattezza delle informazioni.

Emendamento 77

Articolo 8, alinea

Il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento predispone procedure efficaci per constatare l’eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all’ordinante:

Il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento è tenuto ad accertare, in relazione ai dati informativi sull'ordinante, che i campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento siano stati completati con i caratteri o le entrate ammissibili nel quadro delle convenzioni di tale sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento. Egli predispone procedure efficaci per constatare l’eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all’ordinante:

Motivazione

Si chiarisce che il prestatore dei servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario può soltanto verificare che siano stati riempiti i campi pertinenti ma non il modo in cui si è proceduto. In altre parole, non è tenuto a verificare l'esattezza delle informazioni. Ciò risponde alle possibilità di un pagamento automatizzato.

Emendamento 78

Articolo 8, punto 2

(2) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento per conto dell'ordinante risiede fuori della Comunità, i dati informativi completi relativi all'ordinante indicati all'articolo 4 o, in funzione delle esigenze, i dati informativi indicati all'articolo 13.

(2) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento per conto dell'ordinante risiede fuori della Comunità, i dati informativi completi relativi all'ordinante indicati all'articolo 4.

Motivazione

Emendamento orizzontale conseguente all'emendamento che sopprime l'articolo 13, paragrafo 2.

Emendamento 79

Articolo 8, punto 2

(2) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento per conto dell'ordinante risiede fuori della Comunità, i dati informativi completi relativi all'ordinante indicati all'articolo 4 o, in funzione delle esigenze, i dati informativi indicati all'articolo 13.

(2) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento per conto dell'ordinante risiede fuori della Comunità, i dati informativi completi relativi all'ordinante indicati all'articolo 4.

Motivazione

Riferimento incrociato che diviene caduco a seguito dell'emendamento che sopprime l'articolo 13, paragrafo 2.

Emendamento 80

Articolo 8, punto 2 bis (nuovo)

 

(2 bis) In caso di trasferimenti raggruppati, se il prestatore di servizi di pagamento per conto dell'ordinante risiede fuori della Comunità, i dati informativi completi relativi all'ordinante di cui all'articolo 4 vanno inseriti solo nel batch file, e non nei singoli trasferimenti che questo raggruppa.

Motivazione

Previsione di norme speciali per i pagamenti contenuti in un batch file.

Emendamento 81

Articolo 8, punto 2 bis (nuovo)

 

(2 bis) In caso di trasferimenti raggruppati, se il prestatore di servizi di pagamento per conto dell'ordinante risiede fuori della Comunità, dati informativi completi relativi all'ordinante indicati all'articolo 4 solo nel batch file, e non nei singoli trasferimenti del gruppo.

Motivazione

Regolamentazione speciale per i trasferimenti raggruppati.

Emendamento 82

Articolo 9, paragrafo 1

1. Se, nel ricevere trasferimenti di fondi, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento si rende conto che i dati informativi relativi all'ordinante da allegare a norma del presente regolamento mancano o sono incompleti, egli può respingere il trasferimento oppure chiedere i dati informativi completi relativi all'ordinante. In questo secondo caso, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento può trattenere i fondi finché la sua richiesta non è soddisfatta oppure può metterli a disposizione del beneficiario del pagamento. In tutti i casi, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento rispetta le pertinenti norme giuridiche o amministrative in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, in particolare i regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 e la 2005/…/CE, e le misure nazionali di attuazione.

1. Se, nel ricevere trasferimenti di fondi provenienti da paesi comunitari o trasferimenti di fondi di importo superiore a 1.000 euro o 1.000 dollari USA provenienti da paesi terzi, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento si rende conto che i dati informativi relativi all'ordinante da allegare a norma del presente regolamento mancano o sono incompleti, egli respinge il trasferimento oppure chiede i dati informativi completi relativi all'ordinante. In tutti i casi, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento rispetta le pertinenti norme giuridiche o amministrative in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, in particolare i regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 e la direttiva 2005/60/CE nonché le misure nazionali di attuazione.

Motivazione

Si tratta di un'integrazione, dal momento che la raccomandazione speciale VII prevede una soglia de minimis di 1.000 euro/dollari USA, al di sotto della quale il paese dell'ordinante non è tenuto a identificare l'ordinante e a trasmettere i dati informativi completi che lo riguardano. La mancanza di una soglia de minimis anche per i trasferimenti in entrata provocherebbe una situazione conflittuale all'interno del sistema internazionale dei pagamenti: infatti, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della proposta di regolamento, tali trasferimenti dovrebbero essere sempre respinti, ovvero sarebbe necessario richiedere per ogni singola operazione i dati informativi completi relativi all'ordinante.

Emendamento 83

Articolo 9, paragrafo 1

1. Se, nel ricevere trasferimenti di fondi, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento si rende conto che i dati informativi relativi all'ordinante da allegare a norma del presente regolamento mancano o sono incompleti, egli può respingere il trasferimento oppure chiedere i dati informativi completi relativi all'ordinante. In questo secondo caso, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento può trattenere i fondi finché la sua richiesta non è soddisfatta oppure può metterli a disposizione del beneficiario del pagamento. In tutti i casi, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento rispetta le pertinenti norme giuridiche o amministrative in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, in particolare i regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 e la 2005/…/CE, e le misure nazionali di attuazione.

1. Se, nel ricevere trasferimenti di fondi provenienti da paesi comunitari o trasferimenti di fondi di importo superiore a 1 000 euro e a 1 000 dollari USA provenienti da paesi terzi, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento si rende conto che i dati informativi relativi all'ordinante da allegare a norma del presente regolamento mancano o sono incompleti, egli respinge il trasferimento oppure chiede i dati informativi completi relativi all'ordinante. In tutti i casi, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento rispetta le pertinenti norme giuridiche o amministrative in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, in particolare i regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 e la direttiva 2005/60/CE nonché le misure nazionali di attuazione, a prescindere dalle disposizioni contrattuali e dal diritto contrattuale che disciplinano i rapporti commerciali in questione.

Motivazione

Si tratta di un'integrazione, dal momento che la raccomandazione speciale VII prevede una soglia de minimis di 1 000 euro/dollari USA, in base alla quale il paese dell'ordinante non è tenuto a identificare l'ordinante e a trasmettere i dati informativi completi che lo riguardano. La mancanza di una soglia de minimis anche per i trasferimenti in entrata provocherebbe una situazione conflittuale all'interno del sistema internazionale dei pagamenti: infatti, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della proposta di regolamento, tali trasferimenti dovrebbero essere sempre respinti, ovvero sarebbe necessario richiedere per ogni singola operazione i dati informativi completi relativi all'ordinante.

Emendamento 84

Articolo 9, paragrafo 2, comma 1

2. Se un prestatore di servizi di pagamento omette a più riprese di allegare i prescritti dati informativi relativi all'ordinante, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento respinge tutti i trasferimenti di fondi provenienti da quel prestatore di servizi oppure pone fine ai suoi rapporti professionali con lui per quanto riguarda i servizi di trasferimento di fondi od ogni reciproca prestazione di servizi.

2. Se, nell'effettuare trasferimenti di fondi di importo superiore a 1.000 euro o 1.000 dollari USA, un prestatore di servizi di pagamento omette regolarmente di allegare i prescritti dati informativi relativi all'ordinante, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento valuta l'opportunità di limitare o addirittura interrompere i propri rapporti professionali con l'istituto finanziario in questione.

Motivazione

La raccomandazione speciale VII prevede una soglia de minimis di 1.000 euro/dollari USA, al di sotto della quale il paese dell'ordinante non è tenuto a identificare l'ordinante e a trasmettere i dati informativi completi che lo riguardano. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 della presente proposta di regolamento, in caso di ripetuti trasferimenti provenienti da paesi terzi corredati di dati informativi - legittimamente - incompleti sull'ordinante, i trasferimenti di fondi dovrebbero essere interrotti. Un siffatto meccanismo sanzionatorio non risponde all'interesse dei consumatori e delle imprese dell'Unione europea. I prestatori di servizi di pagamento dell'UE debbono disporre di un certo margine di manovra.

Emendamento 85

Articolo 9, paragrafo 2, comma 1

2. Se un prestatore di servizi di pagamento omette a più riprese di allegare i prescritti dati informativi relativi all'ordinante, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento respinge tutti i trasferimenti di fondi provenienti da quel prestatore di servizi oppure pone fine ai suoi rapporti professionali con lui per quanto riguarda i servizi di trasferimento di fondi od ogni reciproca prestazione di servizi.

2. Se, nel caso di trasferimenti di fondi superiori a 1 000 euro e a 1 000 dollari USA, un prestatore di servizi di pagamento omette regolarmente di allegare i prescritti dati informativi relativi all'ordinante, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento valuta l'opportunità di limitare o addirittura interrompere i propri rapporti professionali con l'istituto finanziario in questione.

Motivazione

La raccomandazione speciale VII prevede una soglia de minimis di 1 000 euro/dollari USA, in base alla quale il paese dell'ordinante non è tenuto a identificare l'ordinante e a trasmettere i dati informativi completi che lo riguardano. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, in caso di ripetuti trasferimenti provenienti da paesi terzi corredati di dati informativi - legittimamente - incompleti sull'ordinante i trasferimenti di fondi dovrebbero essere interrotti. Un siffatto meccanismo sanzionatorio non risponde all'interesse dei consumatori e delle imprese dell'Unione europea. Al riguardo è necessario accordare un certo margine di manovra ai prestatori di servizi di pagamento dell'UE.

Emendamento 86

Articolo 10

Il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario tiene conto dell’incompletezza dei dati informativi completi relativi all’ordinante quale fattore per valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia adito a sospetti e se, in ottemperanza degli obblighi stabiliti nel Capo III della direttiva 2005/…/CE, debba essere segnalato alle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario tiene conto dell’incompletezza dei dati informativi completi relativi all’ordinante quale fattore per valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia adito a sospetti e se, in ottemperanza degli obblighi stabiliti nel Capo III della direttiva 2005/60/CE, debba essere segnalato alle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Motivazione

Aggiornamento che fa seguito all'adozione, in data 26 ottobre 2005, della terza direttiva sul riciclaggio di proventi di attività criminose.

Emendamento 87

Articolo 13, paragrafo 2

2. Se, nel caso di cui al precedente paragrafo 1, il prestatore intermediario di servizi di pagamento non riceve dati informativi completi sull'ordinante, quando trasferisce tali fondi segnala il fatto al prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento.

soppresso

Motivazione

L'obbligo di verificare che i dati siano completi incombe già al prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario. La verifica aggiuntiva da parte del prestatore intermediario di servizi di pagamento comporta un doppio lavoro, oltre a compromettere oltre misura la rapidità dell'esecuzione dei pagamenti. Appare invece opportuno limitare gli obblighi del prestatore intermediario alla trasmissione e conservazione dei dati ricevuti (come previsto all'articolo 13, paragrafi 1 e 3). In proposito il regolamento non dovrebbe andare al di là di quanto prescritto dalla raccomandazione speciale VII del Gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GAFI).

Emendamento 88

Articolo 13, paragrafo 3

3. Quando si applica il paragrafo 1, se glielo chiede il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento, entro tre giorni lavorativi il prestatore intermediario di servizi di pagamento gli mette a disposizione i dati informativi completi relativi all'ordinante.

3. Quando si applica il paragrafo 1, se glielo chiede il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento, entro tre giorni lavorativi il prestatore intermediario di servizi di pagamento gli mette a disposizione tutte le informazioni sull'ordinante che ha ricevuto, a prescindere dal fatto che siano complete o meno.

Motivazione

Il prestatore intermediario di servizi di pagamento deve essere tenuto unicamente a trasmettere tutte le informazioni, a prescindere dal fatto se siano complete o meno.

Emendamento 89

Articolo 13, paragrafo 3

3. Quando si applica il paragrafo 1, se glielo chiede il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento, entro tre giorni lavorativi il prestatore intermediario di servizi di pagamento gli mette a disposizione i dati informativi completi relativi all’ordinante.

3. Quando si applica il paragrafo 1, se glielo chiede il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento, entro tre giorni lavorativi il prestatore intermediario di servizi di pagamento gli mette a disposizione tutte le informazioni sull'ordinante che ha ricevuto, a prescindere dal fatto che siano complete o meno.

Motivazione

Si chiarisce che un prestatore di servizi di pagamento intermediario è tenuto a trasmettere unicamente le informazioni che ha ricevuto (che possono anche essere incomplete).

Emendamento 90

Capo V - Titolo

Obblighi generali, competenze in materia di attuazione e di modifica

Obblighi generali e competenze in materia di attuazione

Motivazione

Cfr. emendamenti agli artt. 16 e 17.

Emendamento 91

Articolo 14, paragrafo 1

Quando le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro nel quale risiedono i prestatori di servizi di pagamento rivolgono loro domande riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante allegati ai trasferimenti di fondi e alle loro registrazioni, i prestatori di servizi di pagamento forniscono risposte esaurienti e sollecite, nel rispetto dei termini temporali e delle regole procedurali previsti nel diritto nazionale del rispettivo Stato membro.

Quando le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro nel quale risiedono i prestatori di servizi di pagamento rivolgono loro domande riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante allegati ai trasferimenti di fondi e alle loro registrazioni, i prestatori di servizi di pagamento forniscono risposte esaurienti e sollecite, in conformità delle regole procedurali previste nel diritto nazionale del rispettivo Stato membro.

Motivazione

Chiarimento volto ad evitare confusione fra le espressioni "termini temporali" e "risposte sollecite".

Emendamento 92

Articolo 14, paragrafo 1

Quando le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro nel quale risiedono i prestatori di servizi di pagamento rivolgono loro domande riguardanti i dati informativi relativi all’ordinante allegati ai trasferimenti di fondi e alle loro registrazioni, i prestatori di servizi di pagamento forniscono risposte esaurienti e sollecite, nel rispetto dei termini temporali e delle regole procedurali previsti nel diritto nazionale del rispettivo Stato membro.

Quando le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro nel quale risiedono i prestatori di servizi di pagamento rivolgono loro domande riguardanti i dati informativi relativi all’ordinante allegati ai trasferimenti di fondi e alle loro registrazioni, i prestatori di servizi di pagamento forniscono risposte esaurienti e sollecite, in conformità delle regole procedurali previste nel diritto nazionale del rispettivo Stato membro.

Motivazione

Si elimina il concetto di "termini temporali", in modo da non creare contrasto con il concetto di risposte "sollecite".

Emendamento 93

Articolo 14, comma 2

Le suddette autorità si avvalgono di tali dati informativi unicamente allo scopo di prevenire, investigare, scoprire o perseguire il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Le suddette autorità operano nel rispetto del diritto penale nazionale e dei diritti fondamentali e si avvalgono di tali dati informativi unicamente allo scopo di prevenire, investigare, scoprire o perseguire il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Motivazione

È fondamentale che le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo operino nel rispetto del diritto penale nazionale e dei diritti fondamentali.

Emendamento 94

Articolo 15 - Titolo

Sanzioni

Sanzioni e monitoraggio

Motivazione

Adattamento necessario a seguito dell'emendamento all'articolo 15, paragrafo 2 (nuovo).

Emendamento 95

Articolo 15, titolo

Sanzioni

Sanzioni e monitoraggio

Motivazione

Adeguamento all'emendamento all'articolo 15, comma 1 bis (nuovo).

Emendamento 96

Articolo 15, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Gli Stati membri esigono dalle autorità competenti un monitoraggio efficace e l'adozione delle misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Motivazione

Si chiarische che le autorità competenti sono tenute ad effettuare un monitoraggio sul rispetto del presente regolamento.

Emendamento 97

Articolo 15, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Gli Stati membri esigono dalle autorità competenti un monitoraggio efficace e l'adozione delle misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Motivazione

Si chiarisce che le autorità competenti sono tenute a sorvegliare l'applicazione del presente regolamento.

Emendamento 98

Articolo 16

Articolo 16

Competenze in materia di attuazione e di modifica

soppresso

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e tenuto conto di tutti gli sviluppi nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in considerazione anche delle eventuali modifiche delle norme internazionali, in particolare di quelle adottate dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GAFI), la Commissione può adottare misure intese a chiarire le definizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 5 e 7.

 

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e tenuto conto di tutti gli sviluppi nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in considerazione anche delle eventuali modifiche delle norme internazionali, in particolare di quelle adottate dal GAFI, la Commissione può adottare misure intese ad aggiornare le soglie monetarie stabilite in relazione agli obblighi previsti agli articoli 5 e 19.

 

Motivazione

La soppressione dell'articolo 16 anziché dell'articolo 17 eliminerebbe tutte le misure di esecuzione delegate alla Commissione pur garantendo il mantenimento, all'articolo 18, di una procedura trasparente, e quindi consentendo a taluni territori collegati agli Stati membri di continuare a far parte del sistema nazionale di pagamenti dello Stato membro cui sono collegati.

Emendamento 99

Articolo 17, paragrafo 1

1. La Commissione è coadiuvata dal comitato per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, istituito dalla direttiva 2005/…/CE, indicato nel presente testo come "il comitato".

1. La Commissione è coadiuvata dal comitato per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, istituito dalla direttiva 2005/60/CE, indicato nel presente testo come "il comitato".

Emendamento 100

Articolo 17, paragrafo 1

1. La Commissione è coadiuvata dal comitato per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, istituito dalla direttiva 2005/…/CE, indicato nel presente testo come "il comitato".

1. La Commissione è coadiuvata dal comitato per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, istituito dalla direttiva 2005/60/CE, indicato nel presente testo come "il comitato".

Motivazione

Completamento del numero della direttiva.

Emendamento 101

Articolo 17, paragrafo 2, comma 1

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto del suo articolo 8.

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto del suo articolo 8, sempre che le misure di esecuzione adottate secondo la procedura ivi descritta non modifichino le disposizioni fondamentali del presente regolamento.

Motivazione

Si tratta di un'integrazione necessaria per garantire la salvaguardia delle disposizioni fondamentali del presente regolamento.

Emendamento 102

Articolo 17, paragrafo 2, comma 1

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto del suo articolo 8.

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto del suo articolo 8, sempre che le misure di esecuzione adottate secondo la procedura ivi descritta non modifichino le disposizioni fondamentali del presente regolamento.

Motivazione

Si tratta di un'integrazione necessaria per garantire la salvaguardia delle disposizioni fondamentali del presente regolamento.

Emendamento 103

Articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Fatte salve le misure di esecuzione già adottate, il 1° aprile 2008 al più tardi viene sospesa l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento che impongono l'adozione di norme tecniche, modifiche e decisioni secondo la procedura di cui al paragrafo 2. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare le disposizioni interessate conformemente alla procedura definita all'articolo 251 del trattato e, a tale scopo, procedono alla loro revisione prima dello scadere della data sopra indicata.

Motivazione

L'obiettivo perseguito è quello di allineare le disposizioni in materia di comitatologia della presente proposta di regolamento a quelle adottate nel quadro della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale. Viene fissata la data del 1° aprile 2008 quale termine ultimo per l'entrata in vigore della clausola sospensiva.

Emendamento 104

Articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Fatte salve le misure di esecuzione già adottate, il 1° aprile 2008 viene sospesa l'applicazione delle disposizioni che impongono l'adozione di norme tecniche, modifiche e decisioni secondo la procedura di cui al paragrafo 2. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare le disposizioni interessate conformemente alla procedura definita all'articolo 251 del trattato e, a tale scopo, procedono alla loro revisione prima della data sopra indicata.

Motivazione

L'obiettivo perseguito è quello di allineare le disposizioni in materia di comitatologia della presente proposta di regolamento a quelle adottate nel quadro della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale. Viene fissata la data del 1° aprile 2008 quale termine ultimo per l'entrata in vigore della clausola sospensiva.

Emendamento 105

Articolo 18, paragrafo 1, comma 1

1. La Commissione può autorizzare gli Stati membri a concludere con un paese o territorio non facente parte del territorio della Comunità, quale è definito all'articolo 299 del trattato, accordi che permettano deroghe al presente regolamento, allo scopo di consentire che i trasferimenti di fondi tra quel paese o territorio e lo Stato membro interessato siano considerati alla stessa stregua di trasferimenti di fondi all'interno di quello Stato membro.

1. La Commissione può autorizzare gli Stati membri a concludere con un paese o territorio non facente parte del territorio della Comunità, quale è definito all'articolo 299 del trattato, nel quadro delle disposizioni di legge nazionali, accordi che permettano deroghe al presente regolamento, allo scopo di consentire che i trasferimenti di fondi tra quel paese o territorio e lo Stato membro interessato siano considerati alla stessa stregua di trasferimenti di fondi all'interno di quello Stato membro.

Motivazione

Emendamento necessario per tener conto degli accordi costituzionali fra alcuni Stati membri e i loro territori.

Emendamento 106

Articolo 18, paragrafo 1, comma 1

1. La Commissione può autorizzare gli Stati membri a concludere con un paese o territorio non facente parte del territorio della Comunità, quale è definito all’articolo 299 del trattato, accordi che permettano deroghe al presente regolamento, allo scopo di consentire che i trasferimenti di fondi tra quel paese o territorio e lo Stato membro interessato siano considerati alla stessa stregua di trasferimenti di fondi all’interno di quello Stato membro.

1. La Commissione può autorizzare gli Stati membri a concludere con un paese o territorio non facente parte del territorio della Comunità, quale è definito all’articolo 299 del trattato, in base a disposizioni nazionali, accordi che permettano deroghe al presente regolamento, allo scopo di consentire che i trasferimenti di fondi tra quel paese o territorio e lo Stato membro interessato siano considerati alla stessa stregua di trasferimenti di fondi all’interno di quello Stato membro.

Motivazione

L'emendamento è considerato necessario dal Consiglio per coprire gli accordi costituzionali che alcuni Stati membri hanno stipulato con i loro "territori".

Emendamento 107

Articolo 18, paragrafo 1, comma 2, alinea

Simili accordi possono essere autorizzati soltanto se il paese o territorio in questione soddisfa tutte le seguenti condizioni:

Simili accordi possono essere autorizzati soltanto se:

Motivazione

Riformulazione per consentire un'elencazione più chiara e altre aggiunte al testo. V. sotto.

Emendamento 108

Articolo 18, paragrafo 1, comma 2, alinea

Simili accordi possono essere autorizzati soltanto se il paese o territorio in questione soddisfa tutte le seguenti condizioni:

Simili accordi possono essere autorizzati soltanto se:

Motivazione

Una nuova formulazione ai fini di una maggiore chiarezza e dell'aggiunta di ulteriori elementi. Cfr. in appresso.

Emendamento 109

Articolo 18, paragrafo 1, comma 2, lettera a)

a) è membro di un'unione monetaria con lo Stato membro interessato o rientra della sua area monetaria;

a) il paese o il territorio in questione è membro di un'unione monetaria con lo Stato membro interessato o rientra nella sua area monetaria ovvero ha firmato una convenzione monetaria con l'Unione europea, rappresentato da uno Stato membro;

Motivazione

Aggiunta per tener conto di territori facenti parti dell'UE e rappresentati da uno Stato membro, come il Principato di Monaco.

Emendamento 110

Articolo 18, paragrafo 1, comma 2, lettera a)

a) è membro di un’unione monetaria con lo Stato membro interessato o rientra della sua area monetaria;

a) il paese o il territorio interessato è membro di un’unione monetaria con lo Stato membro interessato o rientra nella sua area monetaria ovvero ha firmato una convenzione monetaria con l'Unione europea, rappresentata da uno Stato membro;

Motivazione

Aggiunta ritenuta necessaria dal Consiglio per tener conto dei territori all'interno dell'Unione europea, come ad esempio Monaco.

Emendamento 111

Articolo 18, paragrafo 1, comma 2, lettera b)

b) ha aderito ai sistemi di pagamento e di compensazione dello Stato membro interessato;

b) il paese o il territorio in questione ha aderito ai sistemi di pagamento e di compensazione dello Stato membro interessato;

Motivazione

Riformulazione per consentire un'elencazione più chiara e altre aggiunte al testo. V. sopra.

Emendamento 112

Articolo 18, paragrafo 1, comma 2, lettera b)

b) ha aderito ai sistemi di pagamento e di compensazione dello Stato membro interessato;

b) i prestatori di servizi di pagamento nel paese o nel territorio interessato partecipano direttamente o indirettamente ai sistemi di pagamento e di regolamento in tale Stato membro; e

Motivazione

Secondo il Consiglio, l'emendamento è necessario in quanto non sono i territori interessati ma i prestatori di servizi di pagamento ivi residenti a partecipare ai sistemi di pagamento.

Emendamento 113

Articolo 18, paragrafo 1, comma 2, lettera c)

c) impone ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento.

c) il paese o il territorio interessato impone ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento.

Motivazione

Riformulazione per consentire un'elencazione più chiara e altre aggiunte al testo. V. sopra.

Emendamento 114

Articolo 18, paragrafo 1, comma 2, lettera c)

c) impone ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento.

c) il paese o il territorio interessato impone ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento.

Motivazione

Una nuova formulazione ai fini di una maggiore chiarezza e dell'aggiunta di ulteriori elementi. Vedi sopra.

Emendamento 115

Articolo 19 - Titolo

Trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni caritative all'interno di uno Stato membro

Trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni senza fini di lucro all'interno di uno Stato membro

Motivazione

Adattamento per tener conto dell'emendamento all'articolo 19. V. sotto.

Emendamento 116

Articolo 19, titolo

Trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni caritative all’interno di uno Stato membro

Trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni senza fini di lucro all’interno di uno Stato membro

Motivazione

Adeguamento all'emendamento all'articolo 19.

Emendamento 117

Articolo 19, comma 1

Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui all'articolo 5 i prestatori di servizi di pagamento residenti nel loro territorio, nel caso di trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni che svolgono attività a scopo caritativo, religioso, culturale, istruttivo, sociale, o solidale, purché tali organizzazioni siano tenute a riferire a una pubblica autorità ed a formare oggetto di audit esterno o di vigilanza da parte di tale autorità e che i trasferimenti di fondi siano limitati all'importo massimo di 150 euro per ogni versamento e siano effettuati esclusivamente all'interno del territorio dello Stato membro in questione.

Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui all'articolo 5 i prestatori di servizi di pagamento residenti nel loro territorio, nel caso di trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni senza fini di lucro che svolgono attività a scopo caritativo, religioso, culturale, istruttivo, sociale, scientifico o solidale, purché tali organizzazioni siano tenute a riferire a una pubblica autorità o a un organismo di autoregolamentazione riconosciuto dal diritto nazionale ed a formare oggetto di audit esterno o di vigilanza da parte di tale autorità od organismo e che i trasferimenti di fondi siano limitati all'importo massimo di 150 euro per ogni versamento e siano effettuati esclusivamente all'interno del territorio dello Stato membro in questione.

Motivazione

L'esenzione dovrebbe riguardare solo le organizzazioni senza fini di lucro. Per tener conto delle specificità nazionali è opportuno includere fra i possibili organi di controllo anche gli enti riconosciuti che si gestiscono autonomamente. La soglia viene innalzata a 1.000 euro per continuare a consentire in certa misura le donazioni anonime. Il problema non sono infatti i donatori, bensì le organizzazioni stesse, che possono operare sotto un nome di copertura. La premessa indispensabile è che le organizzazioni senza fini di lucro siano sottoposte a rigorosi controlli.

Emendamento 118

Articolo 19, paragrafo 1

Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui all’articolo 5 i prestatori di servizi di pagamento residenti nel loro territorio, nel caso di trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni che svolgono attività a scopo caritativo, religioso, culturale, istruttivo, sociale, o solidale, purché tali organizzazioni siano tenute a riferire a una pubblica autorità ed a formare oggetto di audit esterno o di vigilanza da parte di tale autorità e che i trasferimenti di fondi siano limitati all’importo massimo di 150 euro per ogni versamento e siano effettuati esclusivamente all’interno del territorio dello Stato membro in questione.

1. Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui all’articolo 5 i prestatori di servizi di pagamento residenti nel loro territorio, nel caso di trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni senza fini di lucro che svolgono attività a scopo caritativo, religioso, culturale, istruttivo, sociale, scientifico o solidale, purché tali organizzazioni siano tenute a riferire a una pubblica autorità ed a formare oggetto di audit esterno o di vigilanza da parte di tale autorità o da un organismo autoregolamentato riconosciuto dal diritto nazionale e i trasferimenti di fondi siano limitati all’importo massimo di 150 euro per ogni versamento e siano effettuati esclusivamente all’interno del territorio dello Stato membro in questione.

Motivazione

Si chiarisce che soltanto le organizzazioni senza fini di lucro rientrano nella normativa in deroga. Sono incluse anche organizzazioni scientifiche come gli istituti di ricerca sul cancro. Per tener conto delle particolarità di taluni Stati membri, dovrebbero essere presi in considerazione come organismi di sorveglianza anche organismi autoregolamentati riconosciuti dal diritto nazionale.

Emendamento 119

Articolo 19, paragrafo 2

Gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti da essi adottati per esercitare l'opzione di cui nel primo comma del presente articolo.

2. Gli Stati membri che fanno uso del presente articolo informano la Commissione dei provvedimenti da essi adottati per esercitare l'opzione di cui nel primo comma, inclusi un elenco delle organizzazioni coperte dalla deroga, i nomi delle persone fisiche che esercitano il controllo ultimo sulle organizzazioni e una spiegazione delle modalità di aggiornamento di tale elenco. Le informazioni sono messe a disposizione anche delle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Motivazione

L'elenco dei nomi delle organizzazioni esonerate va trasmesso alla Commissione.

Emendamento 120

Articolo 19, paragrafo 2

Gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti da essi adottati per esercitare l’opzione di cui nel primo comma del presente articolo.

2. Gli Stati membri che applicano il presente articolo informano la Commissione dei provvedimenti da essi adottati per esercitare l’opzione di cui nel primo comma, inclusi un elenco delle organizzazioni coperte dalla deroga, i nomi delle persone fisiche che esercitano il controllo ultimo sulle organizzazioni e una spiegazione delle modalità di aggiornamento di tale elenco. Le informazioni sono messe a disposizione anche delle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Motivazione

Le organizzazioni che rientrano nella normativa in deroga del regolamento devono essere indicate in un elenco nominativo e notificate alla Commissione.

Emendamento 121

Articolo 19, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Un elenco aggiornato delle organizzazioni che godono di tale deroga viene comunicato dallo Stato membro interessato ai prestatori di servizi di pagamento operanti in tale Stato membro.

Motivazione

Questo elenco aggiornato va trasmesso anche ai prestatori di servizi di pagamento che operano nello Stato membro in questione.

Emendamento 122

Articolo 19, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Un elenco aggiornato delle organizzazioni che godono della deroga viene comunicato dallo Stato membro interessato ai prestatori di servizi di pagamento operanti in tale Stato membro.

Motivazione

Un elenco delle organizzazioni che godono della deroga deve essere messo a disposizione anche dei prestatori di servizi di pagamento attivi nello Stato interessato.

Emendamento 123

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli 4 14 e l'articolo 19 si applicano, tuttavia, dal 1º gennaio 2007.

 

 

 

Motivazione

Dati la configurazione e lo stato di sviluppo dei sistemi della maggior parte degli istituti, i prestatori di servizi di pagamento hanno bisogno di dodici mesi per prepararsi all'applicazione del presente regolamento. Questi dodici mesi sono il tempo necessario per concepire, introdurre e testare nuovi software, ma anche per informare i clienti e rivedere le relazioni contrattuali con essi.

Emendamento 124

Articolo 20, comma 2 bis (nuovo)

 

Al più tardi entro il 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto dell'applicazione dell'articolo 2, alla luce delle ulteriori esperienze acquisite circa la moneta elettronica quale definita all'articolo 1 paragrafo 3, della direttiva 2000/46/CE e altri nuovi mezzi di pagamento finalizzati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Qualora esista il rischio di abusi a fini di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, la Commissione presenta una proposta di modifica del presente regolamento.

Motivazione

Poiché al momento non si sa ancora molto dei rischi attuali e futuri in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo legati alla moneta elettronica e ai pagamenti effettuati tramite telefoni cellulari, il relatore per parere ritiene opportuno inserire una clausola di revisione delle esenzioni. Occorrerà inoltre verificare se sia eventualmente necessario un intervento normativo in relazione a nuovi metodi di pagamento innovativi. La Commissione dovrà elaborare una relazione che analizzi le necessità di azione, proponendo se del caso opportune modifiche.

Emendamento 125

Articolo 20 ter (nuovo)

 

Articolo 20 ter

Conferma del regolamento

Il presente regolamento è confermato cinque anni dopo la sua entrata in vigore deliberando in base alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato. Senza tale conferma la validità del regolamento cessa. Restano comunque impregiudicate le decisioni adottate sulla base del regolamento nel corso della sua validità.

Motivazione

E' essenziale riesaminare il regolamento dopo un periodo di tempo sufficiente ad accertarne l'efficacia e la riuscita applicazione. Devono rimanere in vigore solo i regolamenti che si siano riusciti a conseguire le finalità perseguite. Si vuole in tal modo evitare la proliferazione legislativa nell'Unione europea, sollecitare il Parlamento e le altre istituzioni a monitorare l'efficacia delle normative ed offrire in tal modo la possibilità di apportare al testo tutte le modifiche necessarie.

  • [1]  GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

In seguito agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti e dell’11 marzo 2004 a Madrid, combattere il terrorismo è divenuta una priorità d’importanza cruciale in tutto il mondo. Il Consiglio europeo ha deciso che la lotta contro il terrorismo sarà un obiettivo chiave dell’Unione europea, adottando un piano d’azione in tal senso. L’Unione si è inoltre impegnata a adottare i provvedimenti necessari per limitare l’accesso dei terroristi alle risorse finanziarie e ad altre risorse economiche. Una delle misure proposte costituisce l’attuazione delle misure elaborate dal Gruppo d’azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GAFI)[1]. Gli Stati membri si sono impegnati ad attuare la raccomandazione speciale VII del GAFI sui pagamenti elettronici in Europa per contrastare efficacemente il finanziamento del terrorismo.

Obiettivo della proposta è l’istituzione di norme riguardanti i dati informativi relativi all’ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi per assicurare che le informazioni essenziali siano a immediata disposizione delle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, così da coadiuvarle nei loro compiti. La possibilità di risalire sempre all’origine dei trasferimenti di fondi può essere uno strumento particolarmente importante e utile per prevenire, investigare, scoprire e perseguire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Quindi, per assicurare che in tutto l’iter del pagamento siano trasmessi i dati informativi relativi all’ordinante, è opportuno introdurre un sistema che imponga ai prestatori di servizi di pagamento l’obbligo di allegare ai trasferimenti di fondi opportuni e accurati dati informativi relativi all’ordinante.

Secondo la nota interpretativa riveduta, adottata il 10 giugno 2005, la SR VII dovrebbe avere attuazione entro il dicembre 2006.

La presente proposta si ricollega direttamente al regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio del 27 dicembre 2001[2] e al regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002[3], aventi entrambi l’obiettivo di congelare i beni dei terroristi. Tuttavia, le disposizioni di tali regolamenti si applicano soltanto a individui o gruppi ben determinati, che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite considera terroristi. Inoltre la terza direttiva sul riciclaggio[4] adottata il 26 ottobre 2005 prevede la possibilità di prevenire manipolazioni del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo.

Il relatore sostiene la lotta al terrorismo e giudica necessario adottare misure per la prevenzione del finanziamento del terrorismo. L’approccio seguito è sostanzialmente sottoscrivibile.

Il relatore propone tuttavia le modifiche seguenti alla proposta della Commissione.

Per quanto riguarda l’applicabilità del regolamento, andrebbero riconosciute le seguenti eccezioni:

· Uso dei sistemi elettronici di pagamento, tranne i casi in cui l’ammontare dei fondi trasferiti superi i 1000 euro

· Uso delle carte di credito e di debito nell’ambito di un’attività commerciale

· Pagamento di beni o servizi, a condizione che il prestatore dei servizi di pagamento sia soggetto agli obblighi della terza direttiva sul riciclaggio, che sia assicurata la tracciabilità dei dati informativi e che l’importo trasferito non superi i 1000 euro

· Prelevamento in contanti da un conto proprio

· Pagamento tramite addebito diretto in conto corrente

· Uso di assegni lavorati elettronicamente

· Pagamento di imposte, diritti o altri oneri

· Operazioni con se stesso del prestatore dei servizi di pagamento

· Pagamenti effettuati tramite cellulare

Il relatore propone inoltre ulteriori chiarimenti e integrazioni per le definizioni utilizzate.

Il relatore ritiene che occorra distinguere, per quanto riguarda l’obbligo di verifica dei dati informativi trasmessi, tra bonifici con conto e bonifici senza conto di appoggio. Ne consegue che la verifica dei dati informativi risulta superflua per i trasferimenti di fondi che utilizzano un conto di appoggio se, al momento dell’accensione del conto, erano già stati verificati tutti i dati obbligatori e se il trasferimento rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 9 par. 6 della terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose. Per i trasferimenti non appoggiati su conto di importo non superiore ai 1000 euro, il prestatore dei servizi di pagamento deve essere tenuto esclusivamente a verificare il nome dell’ordinante. Viceversa sussiste l’obbligo di verifica di tutti i dati informativi qualora sia evidente che si tratta di un unico pagamento frazionato in più trasferimenti per un importo complessivo superiore ai 1000 euro.

Il relatore ritiene opportuno che venga equiparato il trattamento per i trasferimenti in entrata e in uscita.

La durata di 5 anni proposta dalla Commissione per la conservazione dei dati non pone problemi, nei termini previsti dal regolamento, sotto il profilo della tutela giuridica dei dati e per tale motivo va sostenuta; ciò anche dopo aver sentito il parere del Garante europeo della protezione dei dati. Un eventuale prolungamento del periodo di conservazione non è opportuno poiché in tal caso non si terrebbe conto dell’obiettivo dell’armonizzazione e ciò uscirebbe dal quadro tracciato anche nella terza direttiva sul riciclaggio.

Per quanto riguarda i sistemi bancari da usare per la raccolta dei dati informativi da trasmettere (SWIFT) va chiarito che ai prestatori dei servizi di pagamento può essere imposto solo di accertare che tutti i campi siano stati compilati ma non di verificarne la correttezza. Andrebbe inoltre tenuto conto del caso particolare dei "batch transfer".

Le conseguenze previste dalla proposta di regolamento per i prestatori dei servizi di pagamento che, ripetutamente e sistematicamente, omettono di trasmettere i dati richiesti sono, a parere del relatore, troppo severe. Esse andrebbero inoltre prese in considerazione solo per i trasferimenti di importo superiore a 1000 euro, onde evitare una moltiplicazione smisurata delle pratiche da esaminare per arrivare invece a una normativa che risponda a esigenze reali.

Per tenere conto delle diverse esigenze procedurali del sistema d’intervento occorre inserire una norma in tal senso.

L’uso dei dati trasmessi e archiviati deve assolutamente rimanere limitato agli ambiti di applicazione indicati, come previsto nel testo della Commissione, onde evitare una delega generale per la conservazione dei dati dei cittadini e limitare al massimo un’ingerenza nei diritti fondamentali derivante dall’applicazione del regolamento.

Il relatore ritiene opportuno che, una volta introdotto un sistema di monitoraggio da parte degli Stati membri, non siano applicabili anche le competenze in materia di attuazione e di modifica e la procedura del comitato. Al contrario, ritiene che le norme a cui si è giunti tramite la procedura di codecisione possano essere modificate solo seguendo la stessa procedura.

Per quanto riguarda le donazioni a scopi caritativi andrebbe chiarito che l’esenzione citata si riferisce alle organizzazioni non profit. A queste andrebbero aggiunte le organizzazioni che fanno attività scientifica e gli enti autonomi.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere alla compilazione di un elenco delle organizzazioni presenti sul proprio territorio alle quali si applica questo regolamento; tale elenco dovrà inoltre essere aggiornato e messo a disposizione degli altri Stati membri di volta in volta interessati.

Infine il relatore ritiene opportuno che venga inserita una clausola di riesame dopo 3 anni per quanto riguarda i sistemi elettronici di pagamento e i pagamenti tramite telefono mobile nonché una clausola di durata massima dopo 5 anni dall’entrata in vigore del regolamento. La clausola di riesame prevede che si tengano sotto osservazione ed eventualmente si prendano in considerazione gli sviluppi più recenti nel settore finanziario. Se infatti i sistemi di pagamento tramite telefono mobile costituiscono, al momento, non tanto la regola quando una rudimentale eccezione, tale situazione potrebbe cambiare completamente entro i prossimi tre anni. Il crescente sviluppo nel campo informatico non dovrà tuttavia essere ostacolato. La proposta di verifica di tutto il regolamento dopo cinque anni è funzionale al controllo interno delle istituzioni e servirebbe a riequilibrare un eventuale eccesso di regolamentazione. Se si dà modo agli organi legislativi di verificare e confermare con regolarità l’effettiva indispensabilità delle norme che loro stessi hanno in precedenza adottato, sarà possibile perseguire concretamente l’obiettivo dichiarato di eliminare la burocrazia.

19.4.2006

COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI (*)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi relativi all’ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi

(COM(2005)0343 – C6‑0246/2005 – 2005/0138(COD))

Relatore per parere (*): Udo Bullmann

(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni - articolo 47 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

Mediante il regolamento COM(2005)0343 def. presentato dalla Commissione, sarà recepita nella normativa comunitaria la raccomandazione speciale VII del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI),[5] "Misure finanziarie contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo", relativa ai trasferimenti elettronici. Si è deciso a livello internazionale di applicare la raccomandazione speciale GAFI al più tardi fino al 1°.1.2007.

Il regolamento disciplina gli obblighi delle banche e degli altri prestatori di servizi di pagamento di fornire informazioni sull'ordinante nel quadro del trasferimento di fondi, ossia gli obblighi di tutti i prestatori di servizi di pagamento che partecipano a un trasferimento di denaro. L'obbligo generale che incombe al prestatore di servizi di pagamento di trasmettere informazioni complete sull'ordinante mira a consentire la rintracciabilità del trasferimento di denaro.

Il relatore per parere accoglie con favore l'ampia aderenza alla nota interpretativa del GAFI concernente la raccomandazione speciale VII, ma ritiene anche opportuno introdurre deroghe al campo d'applicazione del regolamento, in particolare per tener conto di situazioni speciali nei sistemi di pagamento di alcuni Stati membri. Secondo il relatore per parere, si deve raggiungere un equilibrio tra la necessaria considerazione delle particolari situazioni nazionali, la proporzionalità dei mezzi e le possibilità di abusi che possono sorgere dalle normative in deroga per quanto concerne il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Vanno sottolineati i seguenti punti:

      Per quanto concerne i trasferimenti fino a 1.000 €, viene data un'interpretazione piuttosto rigorosa, che il relatore per parere giudica positivamente. Si fa infatti uso del massimale permesso dal GAFI per l'applicazione di disposizioni semplificate, ma non si rinuncia alla verifica e alla trasmissione di informazioni sull'ordinante al di sotto di tale soglia. In ogni caso il trasferimento deve essere accompagnato da informazioni esaurienti. Nel caso di pagamenti in contanti, è necessario verificare perlomeno il nome dell'ordinante. Poiché la terza direttiva sul riciclaggio di denaro prevede sufficienti requisiti per quanto concerne la tenuta di un conto, nel caso di pagamenti basati su un conto che avvengano all'interno dell'UE saranno necessari soltanto il numero del conto ovvero un numero di identificazione.

      Il relatore per parere accoglie con favore le deroghe previste all'articolo 2 per carte di credito e debito, prelievi bancomat, addebiti, assegni troncati, pagamenti ad uffici pubblici e transazioni interbancarie. Viene inoltre accolta una deroga per i pagamenti a saldo di fatture, qualora in uno Stato membro viga un sistema che rende possibile l'identificazione dell'ordinante da parte del beneficiario, per esempio un prestatore di servizi sociali e il relativo prestatore di servizi di pagamento. Per la deroga relativa alla moneta elettronica ci si è basati sulla terza direttiva sul riciclaggio di denaro. In entrambi i casi, in conformità della raccomandazione del GAFI, il livello delle transazioni è limitato a 1.000 €.

      Il rapido sviluppo di nuovi sistemi di pagamento elettronici, come il denaro elettronico o i sistemi di pagamento offerti da imprese di telefonia mobile, impone una regolamentazione adeguata. La deroga prevista per la moneta elettronica appare per il momento sufficientemente restrittiva, sebbene in relazione alle imprese di telefonia mobile sussista ancora la necessità di consultazioni nel corso della procedura legislativa. La valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nell'ambito dei trasferimenti di denaro elettronico, così come nel quadro dei sistemi di pagamento mobili, è controversa. Pertanto, ai fini del presente regolamento, il relatore per parere ritiene necessaria una clausola di verifica della normativa in deroga per la moneta elettronica nonché delle implicazioni dei nuovi sistemi di pagamento elettronici.

      Vengono chiariti in questa sede gli obblighi che incombono al prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario. Il prestatore deve infatti accertare se i campi previsti nel sistema di pagamento sono riempiti debitamente e sono conformi alle esigenze di un trasferimento automatizzato. Il prestatore di servizi di pagamento che accerti la carenza di informazioni è tenuto a respingere il trasferimento ovvero a richiedere informazioni esaurienti al prestatore di servizi di pagamento che ha provveduto al trasferimento. Se un determinato prestatore di servizi persiste nell'effettuare trasferimenti incompleti, il beneficiario è invitato a prendere contatto con il prestatore dei servizi di pagamento e a prendere gradualmente in considerazione la possibilità di limitare o di interrompere le relazioni commerciali per quanto concerne i trasferimenti.

      Il relatore per parere accoglie con favore la deroga prevista per le donazioni a organizzazioni d'interesse generale, nella misura in cui abbiano luogo in un contesto chiaro e siano controllate dalle autorità di uno Stato membro.

      Poiché sono tuttora in corso negoziati interistituzionali sulla comitatologia, il relatore per parere propone di cancellare nel presente regolamento le disposizioni relative alla comitatologia.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[6]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 2

(2) Per prevenire il finanziamento del terrorismo, si sono adottati provvedimenti intesi a congelare i fondi e le risorse economiche di determinate persone, gruppi ed entità: per esempio, il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001, che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan. Al medesimo scopo, si sono adottati provvedimenti intesi a tutelare il sistema finanziario contro gli invii di fondi e di risorse intesi a finanziare il terrorismo. La direttiva 2005/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del … 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo1, prevede vari provvedimenti intesi a impedire che si abusi del sistema finanziario agli scopi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Tuttavia, tutti questi provvedimenti non impediscono totalmente ai terroristi e agli altri criminali di accedere ai sistemi di pagamento per trasferire i loro fondi.

________________

1 GU L , ..2005, pag. (non ancora pubblicato, 2004/0137(COD).

(2) Per prevenire il finanziamento del terrorismo, si sono adottati provvedimenti intesi a congelare i fondi e le risorse economiche di determinate persone, gruppi ed entità: per esempio, il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001, che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan. Al medesimo scopo, si sono adottati provvedimenti intesi a tutelare il sistema finanziario contro gli invii di fondi e di risorse intesi a finanziare il terrorismo. La direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo1, prevede vari provvedimenti intesi a impedire che si abusi del sistema finanziario agli scopi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Tuttavia, tutti questi provvedimenti non impediscono totalmente ai terroristi e agli altri criminali di accedere ai sistemi di pagamento per trasferire i loro fondi.

__________________

1 GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

Motivazione

Aggiornamento che fa seguito all'adozione, in data 26 ottobre 2005, della terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Emendamento 2

Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis) Coloro che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e operano in base a un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, né vi rientrano le persone fisiche o giuridiche che forniscano a prestatori di servizi di pagamento unicamente un messaggio o un altro sistema di supporto per la trasmissione di fondi ovvero un sistema di compensazione e regolamento.

Motivazione

Si chiarisce, come già ritenuto necessario nella direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose, che il regolamento non è applicabile alle persone che offrono sistemi di supporto per i prestatori di servizi di pagamento, e che quindi si limitano a fornire ad altri prestatori di servizi di pagamento un'informazione ovvero mettono a loro disposizione un sistema di supporto per la trasmissione di fondi, né ai sistemi di pagamento (cfr. il considerando 34 della terza direttiva sul riciclaggio di proventi di attività criminose).

Emendamento 3

Considerando 6

(6) Poiché vi sono minori rischi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo nel caso dei trasferimenti di fondi derivanti da un'operazione commerciale, o quando l'ordinante e il beneficiario sono prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto, è opportuno esentare tali trasferimenti dal campo di applicazione del presente regolamento, a condizione che sia sempre possibile risalire all'ordinante.

(6) Quando vi sono minori rischi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo nel caso dei trasferimenti di fondi, è opportuno esentare tali trasferimenti dal campo di applicazione del presente regolamento. Le esenzioni coprono le carte di credito e di debito, i prelievi dagli sportelli ATM, gli addebiti diretti, gli assegni troncati, i pagamenti di imposte, ammende o altri prelievi nel caso in cui l'ordinante e il beneficiario sono prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto. Inoltre, al fine di rispecchiare le caratteristiche peculiari dei sistemi di pagamento nazionali, gli Stati membri possono scegliere di esentare i pagamenti elettronici effettuati tramite giroconto, a condizione che sia sempre possibile risalire all'ordinante. Gli Stati membri che abbiano applicato la deroga per la moneta elettronica prevista dalla direttiva 2005/60/CE dovrebbero applicare detta deroga nel quadro del presente regolamento, purché l'importo trattato non sia superiore a 1000 EUR.

Motivazione

Si tratta di un adeguamento all'emendamento che estende le deroghe elencate all'articolo 2 e garantisce, in particolare, il funzionamento della deroga relativa a quello che in taluni Stati membri è definito "giroconto" e che assicura la possibilità di risalire all'ordinante.

Emendamento 4

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis) La deroga per la moneta elettronica, come definita all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2000/46/CE, copre la moneta elettronica indipendentemente dal fatto che l'emittente di moneta elettronica goda o meno di una deroga ai sensi dell'articolo 8 di tale direttiva.

Motivazione

Deve essere chiarito che la deroga per la moneta elettronica si riferisce ai prodotti di moneta elettronica, e quindi può essere eventualmente applicata anche agli emittenti di moneta elettronica esclusi dalla direttiva in materia.

Emendamento 5

Considerando 7

(7) Per controbilanciare il rischio di indurre a operazioni clandestine, se s'impongono disposizioni troppo rigorose in materia d'identificazione contro la potenziale minaccia terroristica costituita dai trasferimenti d'importo esiguo, è opportuno prevedere che l'obbligo di verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi all'ordinante sia rispettato in funzione dei rischi, nei casi di trasferimenti di fondi a favore di beneficiari residenti all'esterno della Comunità, se l'importo di tali trasferimenti non supera il massimale di 1 000 euro.

(7) Per non ostacolare l'efficienza dei sistemi di pagamento, è opportuno distinguere gli obblighi di verifica applicabili ai trasferimenti effettuati a partire da un conto da quelli applicabili ai trasferimenti non effettuati a partire da un conto. Per controbilanciare il rischio di indurre a operazioni clandestine, se s'impongono disposizioni troppo rigorose in materia d'identificazione contro la potenziale minaccia terroristica costituita dai trasferimenti d'importo esiguo, nel caso dei trasferimenti non effettuati a partire da un conto è opportuno prevedere che l'obbligo di verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi all'ordinante si applichi unicamente ai trasferimenti individuali superiori ai 1 000 euro. Per i trasferimenti a partire da un conto, qualora siano stati assolti gli obblighi fissati dalla direttiva 2005/60/CE, i prestatori di servizi di pagamento non sono tenuti a verificare per ogni trasferimento di fondi i dati informativi relativi all'ordinante.

Motivazione

Modifica del considerando collegata alla proposta modifica dell'articolo 5.

Sostituisce l'emendamento 5 del relatore per parere.

Emendamento 6

Considerando 12

(12) Data la potenziale minaccia di finanziamento del terrorismo insita nei trasferimenti anonimi, è opportuno che il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario abbia la facoltà di evitare simili situazioni o di porvi rimedio, quando si rende conto che i dati informativi relativi all’ordinante mancano o sono incompleti. In tale contesto si deve prevedere flessibilità, in funzione dei rischi, per quanto riguarda l’ampiezza dei dati informativi relativi all’ordinante. Inoltre, dell’accuratezza e completezza di tali dati deve restare responsabile il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell’ordinante. Se il PSP dell’ordinante risiede fuori della Comunità, sarà necessaria ancora maggiore cura (“due diligence”) nei confronti della clientela, ai sensi dell’articolo [11] della direttiva 2005/…/CE, nelle attività della banca transfrontaliera che funge da corrispondente per quel prestatore di servizi.

(12) Data la potenziale minaccia di finanziamento del terrorismo insita nei trasferimenti anonimi, è opportuno che il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario abbia la facoltà di evitare simili situazioni o di porvi rimedio, quando si rende conto che i dati informativi relativi all’ordinante mancano o sono incompleti. In tale contesto si deve prevedere flessibilità, in funzione dei rischi, per quanto riguarda l’ampiezza dei dati informativi relativi all’ordinante. Inoltre, dell’accuratezza e completezza di tali dati deve restare responsabile il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell’ordinante. Se il PSP dell’ordinante risiede fuori della Comunità, sarà necessaria ancora maggiore cura (“due diligence”) nei confronti della clientela, ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2005/60/CE, nelle attività della banca transfrontaliera che funge da corrispondente per quel prestatore di servizi.

Motivazione

Aggiornamento che fa seguito all'adozione, in data 26 ottobre 2005, della terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Emendamento 7

Considerando 13

(13) In ogni caso, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario deve esercitare speciale vigilanza, in funzione dei rischi, quando si rende conto che i dati informativi relativi all’ordinante mancano o sono incompleti, e deve segnalare alle autorità competenti le operazioni sospette.

(13) In ogni caso, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario deve esercitare speciale vigilanza, in funzione dei rischi, quando si rende conto che i dati informativi relativi all’ordinante mancano o sono incompleti, e deve segnalare alle autorità competenti le operazioni sospette, in conformità degli obblighi di segnalazione di cui al capo III della direttiva 2005/60/CE e delle misure nazionali di attuazione.

Motivazione

Si chiarisce che le disposizioni dell'articolo 9 sono applicabili, ferme restando le disposizioni della terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Emendamento 8

Considerando 13 bis (nuovo)

 

(13 bis) Le disposizioni sui trasferimenti di fondi non corredati di adeguate informazioni sull'ordinante sono applicabili, fermo restando l'obbligo dei prestatori di servizi di pagamento di sospendere e/o respingere i trasferimenti di fondi che violino disposizioni del diritto civile, amministrativo o penale.

Motivazione

Si chiarisce che le disposizioni dell'articolo 9 sono applicabili, ferme restando le disposizioni della terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Emendamento 9

Considerando 16 bis (nuovo)

 

(16 bis) Il termine di tre giorni lavorativi per rispondere alle richieste di informazioni complete sull'ordinante dovrebbe essere stabilito con riferimento alle disposizioni nazionali che stabiliscono i giorni lavorativi delle banche nello Stato membro in cui risiede il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell'ordinante.

Motivazione

Chiarimento necessario ai fini di un calcolo chiaro dei periodi di cui agli articoli 6 e 13, in quanto esistono normative diverse negli Stati membri e, in alcuni casi, diversi tipi di prestatori di servizi di pagamento.

Emendamento 10

Considerando 18 bis (nuovo)

 

(18 bis) Nella sua risoluzione del 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione sui servizi finanziari1, il Parlamento europeo aveva chiesto che Parlamento e Consiglio partecipassero allo stesso titolo al controllo delle modalità secondo cui la Commissione esercita i propri compiti d'esecuzione, in modo da tener conto delle competenze legislative conferite al Parlamento europeo dall'articolo 251 del trattato. Nella dichiarazione solenne resa quello stesso giorno davanti al Parlamento europeo dal Presidente della Commissione, la Commissione ha appoggiato tale richiesta. L'11 dicembre 2002 la Commissione ha proposto modifiche alla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione2, e il 22 aprile 2004 ha presentato una proposta modificata. Il Parlamento non ritiene che tale proposta salvaguardi le sue prerogative legislative. Secondo il Parlamento europeo, Parlamento e Consiglio dovrebbero avere la possibilità di valutare il conferimento di competenze d'esecuzione alla Commissione entro una scadenza determinata. È quindi opportuno limitare l'arco di tempo durante il quale la Commissione può adottare misure di esecuzione.

 

_______________________________

1 GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 115.

 

2 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Motivazione

L'obiettivo perseguito è quello di allineare le disposizioni in materia di comitatologia della presente proposta di regolamento a quelle adottate nel quadro della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale.

Emendamento 11

Considerando 18 ter (nuovo)

 

(18 ter) Il Parlamento europeo dovrebbe disporre di un periodo di tre mesi dalla prima trasmissione dei progetti di modifica e di misure di esecuzione per poterli esaminare e pronunciarsi in merito. Tuttavia, in casi urgenti e debitamente motivati, questo termine dovrebbe poter essere abbreviato. Qualora il Parlamento europeo approvi una risoluzione entro il termine indicato, la Commissione dovrebbe riesaminare i progetti di modifica o di misure.

Motivazione

L'obiettivo perseguito è quello di allineare le disposizioni in materia di comitatologia della presente proposta di regolamento a quelle adottate nel quadro della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale.

Emendamento 12

Considerando 19

(19) Vari paesi e territori non facenti parte del territorio della Comunità sono membri di un’unione monetaria o rientrano nell’area monetaria di uno Stato membro e hanno aderito ai sistemi di pagamento e di compensazione di quello Stato membro. Per evitare gravi effetti negativi sull’economia di quei paesi o territori, che potrebbero verificarsi applicando il presente regolamento ai trasferimenti di fondi tra gli Stati membri interessati e quegli stessi paesi o territori, è opportuno prevedere che simili trasferimenti di fondi siano considerati come se fossero effettuati all’interno dello Stato membro in questione.

(19) Vari paesi e territori non facenti parte del territorio della Comunità sono membri di un’unione monetaria o rientrano nell’area monetaria di uno Stato membro o hanno firmato una convenzione monetaria con l'Unione europea, rappresentata da uno Stato membro, e hanno prestatori di servizi di pagamento che partecipano, direttamente o indirettamente, ai sistemi di pagamento e di compensazione di quello Stato membro. Per evitare gravi effetti negativi sull’economia di quei paesi o territori, che potrebbero verificarsi applicando il presente regolamento ai trasferimenti di fondi tra gli Stati membri interessati e quegli stessi paesi o territori, è opportuno prevedere che simili trasferimenti di fondi siano considerati come se fossero effettuati all’interno dello Stato membro in questione.

Motivazione

Adeguamento all'emendamento all'articolo 18.

Emendamento 13

Considerando 20

(20) Nell'intento di non scoraggiare le donazioni a scopi caritativi, è opportuno autorizzare gli Stati membri a esonerare i prestatori di servizi di pagamento residenti nel loro territorio dall'obbligo di raccogliere, verificare, registrare e inviare i dati informativi relativi all'ordinante nel caso di trasferimenti di fondi d'importo non superiore a 150 euro. È anche opportuno subordinare tale opzione al rispetto di determinate disposizioni da parte delle organizzazioni caritative, in modo che gli Stati membri possano evitare che di questa esenzione abusino i terroristi, a copertura delle loro attività o come mezzo per facilitarne il finanziamento.

(20) Nell'intento di non scoraggiare le donazioni a scopi caritativi, è opportuno autorizzare gli Stati membri a esonerare i prestatori di servizi di pagamento residenti nel loro territorio dall'obbligo di raccogliere, verificare, registrare e inviare i dati informativi relativi all'ordinante nel caso di trasferimenti di fondi d'importo non superiore a 1 000 euro. È anche opportuno subordinare tale opzione al rispetto di determinate disposizioni da parte delle organizzazioni caritative, in modo che gli Stati membri possano evitare che di questa esenzione abusino i terroristi, a copertura delle loro attività o come mezzo per facilitarne il finanziamento.

Motivazione

Si tratta di un adeguamento all'emendamento all'articolo 19, paragrafo 1. La soglia viene innalzata a 1.000 euro in modo da salvaguardare in una certa misura la possibilità di effettuare donazioni anonime, a condizione di una rigorosa verifica delle organizzazioni senza scopo di lucro.

Emendamento 14

Articolo 2, paragrafo 2, comma 1

2. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi derivanti da operazioni commerciali effettuate utilizzando carte di credito o di debito od ogni altro strumento analogo di pagamento, purché ai trasferimenti di questo tipo sia allegato un codice unico d’identificazione, che consenta di risalire all’ordinante.

2. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati utilizzando carte di credito o di debito, a condizione che:

 

a) il beneficiario abbia concluso con il prestatore di servizi di pagamento un accordo che consente il pagamento della fornitura di beni e servizi e

 

b) ai trasferimenti di fondi sia allegato un codice unico d'identificazione, che consenta di risalire all'ordinante.

Motivazione

Come proposto dal Consiglio e auspicato dal relatore per parere, si opta per un chiarimento dei contenuti e per una presentazione più chiara. Il senso della proposta della Commissione resta sostanzialmente invariato.

Emendamento 15

Articolo 2, paragrafo 2, comma 2

Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi per i quali l'ordinante e il beneficiario del pagamento sono entrambi prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto.

soppresso

Motivazione

La disposizione in oggetto è stata riformulata nel quadro del nuovo paragrafo 2 octies inserito all'articolo 2 (cfr. emendamento 22 del progetto di parere).

Emendamento 16

Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Se uno Stato membro sceglie di applicare la deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2005/60/CE, il presente regolamento non viene applicato ai trasferimenti di fondi effettuati con moneta elettronica coperti dalla suddetta deroga, tranne nel caso in cui l'importo trattato sia superiore a 1.000 euro.

Motivazione

Per rispondere ai timori di possibili abusi, il relatore per parere approva una deroga per la moneta elettronica che tiene conto delle corrispondenti norme contenute nella terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose e che, in conformità della raccomandazione del GAFI, è limitata a singoli trasferimenti non superiori a 1.000 euro. Il relatore ritiene che tale formulazione consenta di precisare la deroga discussa dal Consiglio.

Emendamento 17

Articolo 2, paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2 bis, il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati tramite telefono cellulare o altri dispositivi digitali o telematici, qualora si tratti di trasferimenti prepagati il cui importo non superi i 150 euro.

Motivazione

Ai fini del presente regolamento, e accantonando i timori circa possibili abusi, il relatore per parere è favorevole a un'esenzione per le carte prepagate per la ricarica dei telefoni cellulari. Tale disposizione non dovrà pregiudicare in alcun modo la definizione delle suddette carte contenuta nella direttiva sulla moneta elettronica..

Emendamento 18

Articolo 2, paragrafo 2 quater (nuovo)

 

2 quater. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati tramite un telefono cellulare o altri dispositivi digitali o telematici quando tali trasferimenti sono postpagati e soddisfano a tutte le condizioni elencate in appresso:

 

- il beneficiario del pagamento ha concluso un accordo con il prestatore di servizi di pagamento che consente il pagamento della fornitura di beni e servizi;

 

- ai trasferimenti è allegato un codice unico d'identificazione che consente di risalire all'ordinante;

 

- il prestatore di servizi di pagamento è soggetto agli obblighi di cui alla direttiva 2005/60/CE.

Motivazione

Il relatore per parere è favorevole ad escludere dal campo d'applicazione i trasferimenti effettuati tramite i telefoni cellulari, a condizione che sia garantita la possibilità di risalire all'origine del trasferimento. Per tale motivo viene altresì ritenuto opportuno subordinare detta esenzione alle disposizioni della terza direttiva sul riciclaggio.

Emendamento 19

Articolo 2, paragrafo 2 quinquies (nuovo)

 

2 quinquies. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento a trasferimenti di fondi nel loro territorio sul conto di un beneficiario che permette il pagamento della fornitura di beni o servizi, qualora:

 

a) il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario sia soggetto agli obblighi di cui alla direttiva 2005/60/CE;

 

b) il fornitore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario sia in grado, mediante un codice unico di identificazione, di risalire, attraverso il beneficiario, al trasferimento di fondi effettuato dalla persona fisica o giuridica che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni e servizi; e

 

c) l'importo trattato non sia superiore a 1.000 euro.

 

Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga informano la Commissione.

Motivazione

La deroga vige per i sistemi di giro che garantiscono che la banca beneficiaria sia in grado, tramite il beneficiario, di risalire al cliente pagatore. Tale normativa ha come obiettivo di non rendere più macchinosa la prassi, consueta in alcuni Stati membri, secondo cui terzi possono pagare le fatture mediante versamento.

Emendamento 20

Articolo 2, paragrafo 2 sexies (nuovo)

 

2 sexies. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi per i quali l'ordinante ritira i contanti dal proprio conto.

Motivazione

Si chiarisce l'intento della Commissione di non far rientrare nel campo di applicazione della direttiva i prelievi in contanti dal proprio conto.

Emendamento 21

Articolo 2, paragrafo 2 septies (nuovo)

 

2 septies. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi per i quali esiste l'autorizzazione a un trasferimento di addebiti tra due parti che consente di effettuare i pagamenti attraverso i conti, purché il trasferimento di fondi sia corredato di un codice unico d'identificazione che consenta di risalire alla persona fisica o giuridica.

Motivazione

Deroga per le procedure di addebito, che in alcuni Stati membri rappresentano un diffuso modo di pagamento per transazioni a carattere regolare, per esempio i contributi assicurativi. La deroga è giustificata nella misura in cui il trasferimento di denaro può essere ricostruito, grazie all'autorizzazione, attraverso il beneficiario.

Emendamento 22

Articolo 2, paragrafo 2 octies (nuovo)

 

2 octies. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi per i quali sono utilizzati assegni troncati.

Motivazione

Si chiarisce che anche gli assegni trattati elettronicamente, come gli assegni cartacei in generale, non rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 23

Articolo 2, paragrafo 2 nonies

 

2 nonies. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi ad autorità pubbliche per il pagamento di imposte, ammende o altri prelievi in uno Stato membro.

Motivazione

I pagamenti di imposte e ammende a pubbliche autorità sono considerati privi di rischi e individuabili con altri sistemi. Pertanto, dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 24

Articolo 2, paragrafo 2 decies

 

2 decies. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi per i quali l'ordinante e il beneficiario sono prestatori di servizi di pagamento che operano per proprio conto.

Motivazione

Va detto chiaramente che il presente regolamento non è applicabile alle transazioni interbancarie.

Emendamento 25

Articolo 3, punto 1

1. “finanziamento del terrorismo” è uno dei reati di cui all’articolo [1, paragrafo 3] della direttiva 2005/…/CE;

1. “finanziamento del terrorismo” è la fornitura o la raccolta di fondi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE;

Motivazione

Adeguamento alla definizione contenuta nella terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Emendamento 26

Articolo 3, punto 2

2. “riciclaggio di denaro” è uno dei reati di cui all’articolo [1, paragrafo 2] della direttiva 2005/…/CE;

2. “riciclaggio di denaro” è qualsiasi atto che, se commesso intenzionalmente, è considerato riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2005/60/CE;

Motivazione

Adeguamento alla definizione contenuta nella terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Emendamento 27

Articolo 3, punto 3

3. “ordinante” è la persona fisica o giuridica la quale ha il diritto di disporre dei fondi e ne autorizza il trasferimento a favore del beneficiario del pagamento;

3. “ordinante” è la persona fisica o giuridica detentrice di un conto che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, la persona fisica o giuridica che dà l'ordine di trasferire i fondi;

Motivazione

Adeguamento alla definizione del GAFI. È necessario per garantire la praticabilità nonché eque condizioni di concorrenza a livello internazionale ai prestatori di servizi di pagamento dell'UE.

Emendamento 28

Articolo 3, punto 5

5. “prestatore di servizi di pagamento” è la persona fisica o giuridica le cui attività comprendono la prestazione di servizi di pagamento per gli utenti di tali servizi;

5. “prestatore di servizi di pagamento” è la persona fisica o giuridica le cui attività comprendono la prestazione di servizi di trasferimento di fondi;

Motivazione

Semplificazione della definizione, in quanto l'espressione "utente di servizi di pagamento" non è più necessaria.

Emendamento 29

Articolo 3, punto 7

7. “trasferimento di fondi” è un’operazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un secondo prestatore di servizi di pagamento; l’ordinante e il beneficiario del pagamento non devono essere necessariamente la medesima persona;

7. “trasferimento di fondi” è un’operazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l’ordinante e il beneficiario del pagamento non devono essere necessariamente la medesima persona;

Motivazione

Si chiarisce che il trasferimento rientra nel campo di applicazione della direttiva anche quando l'ordinante e il beneficiario sono clienti dello stesso prestatore di servizi di pagamento.

Emendamento 30

Articolo 3, punto 8

8. “utente di servizi di pagamento” è la persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento, in qualità di ordinante o di beneficiario di un pagamento;

soppresso

Motivazione

Si tiene conto dell'emendamento all'articolo 3, paragrafo 5.

Emendamento 31

Articolo 3, punto 9 bis (nuovo)

 

9 bis. "codice unico d'identificazione" è una combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal prestatore di servizi di pagamento conformemente ai protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il trasferimento.

Motivazione

E' necessario dare una definizione del termine "codice unico d'identificazione".

Emendamento 32

Articolo 4, comma 3

In mancanza del numero di conto dell’ordinante, il prestatore di servizi di pagamento per conto dell’ordinante può sostituirlo con un codice unico d’identificazione, tale da consentire di far risalire l’operazione al suo ordinante.

In mancanza del numero di conto dell’ordinante, il prestatore di servizi di pagamento per conto dell’ordinante lo sostituisce con un codice unico d’identificazione, tale da consentire di far risalire l’operazione al suo ordinante.

Motivazione

Si stabilisce con chiarezza che il trasferimento deve essere accompagnato da un numero di conto o da un codice unico di identificazione.

Emendamento 33

Articolo 5, paragrafo 2, comma 2

Tuttavia, per trasferimenti di fondi d’importo non superiore a 1 000 euro, a favore di beneficiari residenti fuori della Comunità, i prestatori di servizi di pagamento possono decidere l’ampiezza di tale verifica, in considerazione dei rischi di riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

soppresso

Motivazione

Per non ridurre l'efficacia dei sistemi di pagamento, si propone, d'accordo con il Consiglio, di distinguere, nell'ambito delle disposizioni sulla verifica, tra i trasferimenti che sono basati su un conto e quelli che non lo sono. Cfr. in appresso.

Emendamento 34

Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Nel caso di trasferimenti di fondi a partire da un conto, la verifica può essere considerata effettuata se

 

a) l'identità dell'ordinante è stata verificata in connessione con l'apertura del conto e i dati informativi ottenuti con tale verifica sono stati archiviati in conformità degli obblighi di cui agli articoli 8, paragrafo 2, e 30, lettera a), della direttiva 2005/60/CE, oppure

 

b) l'ordinante rientra nel campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 2005/60/CE.

Motivazione

Per quanto concerne i trasferimenti basati su un conto, i prestatori di servizi di pagamento non devono avere l'obbligo di verificare le informazioni sul beneficiario per ogni singola transazione, purché siano rispettate le disposizioni della terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Emendamento 35

Articolo 5, paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter. Tuttavia, per i trasferimenti di fondi non effettuati a partire da un conto, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell'ordinante verifica le informazioni relative all'ordinante solo in caso di importi superiori a 1 000 euro, a meno che la transazione sia effettuata attraverso diverse operazioni che appaiono collegate tra loro e superano complessivamente i 1 000 euro.

Motivazione

Per i trasferimenti non effettuati a partire da un conto, il prestatore di servizi di pagamento verifica le informazioni concernenti l'ordinante solo per le transazioni individuali di importo superiore a 1 000 euro. Con questa disposizione si vuole evitare che aumentino i pagamenti di importi di modesta entità effettuati al di fuori del circuito regolare dei trasferimenti e che essi ne risultino quindi involontariamente rafforzati.

Emendamento 36

Articolo 6, comma 1

In deroga all’articolo 5, se il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell’ordinante e il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento risiedono entrambi nella Comunità, ai trasferimenti di fondi si devono allegare soltanto il numero di conto dell’ordinante o un codice unico d’identificazione, che consenta di risalire all’ordinante.

In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, se il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell’ordinante e il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento risiedono entrambi nella Comunità, ai trasferimenti di fondi si devono allegare soltanto il numero di conto dell’ordinante o un codice unico d’identificazione, che consenta di risalire all’ordinante.

Motivazione

Completamento del riferimento.

Emendamento 37

Articolo 6, comma 2

Tuttavia, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell'ordinante mette a disposizione del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento, se questi glielo chiede, i dati informativi completi sull’ordinante, entro tre giorni lavorativi dalla data alla quale ha ricevuto tale richiesta.

Tuttavia, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell'ordinante mette a disposizione del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento, dietro richiesta motivata di quest'ultimo, i dati informativi completi sull'ordinante, entro tre giorni lavorativi dalla data alla quale ha ricevuto tale richiesta.

Motivazione

Onde evitare richieste sistematiche che comporterebbero costi troppo pesanti per gli istituti finanziari interessati, le richieste ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, dovrebbero essere "motivate".

Emendamento 38

Articolo 7, titolo

Trasferimenti di fondi dalla Comunità a un beneficiario residente fuori della Comunità

Trasferimenti di fondi dalla Comunità all'esterno della Comunità

Motivazione

Precisazione.

Emendamento 39

Articolo 7, paragrafo 1

1. Ai trasferimenti di fondi dalla Comunità a favore di beneficiari di pagamenti residenti fuori della Comunità vanno allegati i dati informativi completi relativi all’ordinante.

1. Ai trasferimenti di fondi, se il prestatore dei servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario risiede fuori della Comunità, vanno allegati i dati informativi completi relativi all’ordinante.

Motivazione

Si chiarisce che è determinante non la sede del beneficiario, ma la sede del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario stesso.

Emendamento 40

Articolo 7, paragrafo 2

2. Nel caso di trasferimenti raggruppati in provenienza di un unico ordinante a favore di un beneficiario residente fuori della Comunità, il paragrafo 1 non si applica ai singoli trasferimenti del gruppo, a condizione che nel batch file figurino tali dati informativi e che ai singoli trasferimenti sia allegato il numero di conto dell’ordinante o un codice unico d’identificazione.

2. Nel caso di trasferimenti raggruppati in provenienza di un unico ordinante, se i prestatori dei servizi di pagamento che agiscono per conto del beneficiario risiedono fuori della Comunità, il paragrafo 1 non si applica ai singoli trasferimenti del gruppo, a condizione che nel batch file figurino tali dati informativi e che ai singoli trasferimenti sia allegato il numero di conto dell’ordinante o un codice unico d’identificazione.

Motivazione

Si chiarisce che è determinante non la sede del beneficiario, ma la sede del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario stesso.

Emendamento 41

Articolo 8, alinea

Il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento predispone procedure efficaci per constatare l’eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all’ordinante:

Il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento è tenuto ad accertare, in relazione ai dati informativi sull'ordinante, che i campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento siano stati completati con i caratteri o le entrate ammissibili nel quadro delle convenzioni di tale sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento. Egli predispone procedure efficaci per constatare l’eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all’ordinante:

Motivazione

Si chiarisce che il prestatore dei servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario può soltanto verificare che siano stati riempiti i campi pertinenti ma non il modo in cui si è proceduto. In altre parole, non è tenuto a verificare l'esattezza delle informazioni. Ciò risponde alle possibilità di un pagamento automatizzato.

Emendamento 42

Articolo 8, punto 2

(2) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento per conto dell'ordinante risiede fuori della Comunità, i dati informativi completi relativi all'ordinante indicati all'articolo 4 o, in funzione delle esigenze, i dati informativi indicati all'articolo 13.

(2) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento per conto dell'ordinante risiede fuori della Comunità, i dati informativi completi relativi all'ordinante indicati all'articolo 4.

Motivazione

Riferimento incrociato che diviene caduco a seguito dell'emendamento che sopprime l'articolo 13, paragrafo 2.

Emendamento 43

Articolo 8, punto 2 bis (nuovo)

 

(2 bis) In caso di trasferimenti raggruppati, se il prestatore di servizi di pagamento per conto dell'ordinante risiede fuori della Comunità, dati informativi completi relativi all'ordinante indicati all'articolo 4 solo nel batch file, e non nei singoli trasferimenti del gruppo.

Motivazione

Regolamentazione speciale per i trasferimenti raggruppati.

Emendamento 44

Articolo 9, paragrafo 1

1. Se, nel ricevere trasferimenti di fondi, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento si rende conto che i dati informativi relativi all'ordinante da allegare a norma del presente regolamento mancano o sono incompleti, egli può respingere il trasferimento oppure chiedere i dati informativi completi relativi all'ordinante. In questo secondo caso, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento può trattenere i fondi finché la sua richiesta non è soddisfatta oppure può metterli a disposizione del beneficiario del pagamento. In tutti i casi, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento rispetta le pertinenti norme giuridiche o amministrative in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, in particolare i regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 e la 2005/…/CE, e le misure nazionali di attuazione.

1. Se, nel ricevere trasferimenti di fondi provenienti da paesi comunitari o trasferimenti di fondi di importo superiore a 1 000 euro e a 1 000 dollari USA provenienti da paesi terzi, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento si rende conto che i dati informativi relativi all'ordinante da allegare a norma del presente regolamento mancano o sono incompleti, egli respinge il trasferimento oppure chiede i dati informativi completi relativi all'ordinante. In tutti i casi, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento rispetta le pertinenti norme giuridiche o amministrative in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, in particolare i regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 e la direttiva 2005/60/CE nonché le misure nazionali di attuazione, a prescindere dalle disposizioni contrattuali e dal diritto contrattuale che disciplinano i rapporti commerciali in questione.

Motivazione

Si tratta di un'integrazione, dal momento che la raccomandazione speciale VII prevede una soglia de minimis di 1 000 euro/dollari USA, in base alla quale il paese dell'ordinante non è tenuto a identificare l'ordinante e a trasmettere i dati informativi completi che lo riguardano. La mancanza di una soglia de minimis anche per i trasferimenti in entrata provocherebbe una situazione conflittuale all'interno del sistema internazionale dei pagamenti: infatti, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della proposta di regolamento, tali trasferimenti dovrebbero essere sempre respinti, ovvero sarebbe necessario richiedere per ogni singola operazione i dati informativi completi relativi all'ordinante.

Emendamento 45

Articolo 9, paragrafo 2, comma 1

2. Se un prestatore di servizi di pagamento omette a più riprese di allegare i prescritti dati informativi relativi all'ordinante, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento respinge tutti i trasferimenti di fondi provenienti da quel prestatore di servizi oppure pone fine ai suoi rapporti professionali con lui per quanto riguarda i servizi di trasferimento di fondi od ogni reciproca prestazione di servizi.

2. Se, nel caso di trasferimenti di fondi superiori a 1 000 euro e a 1 000 dollari USA, un prestatore di servizi di pagamento omette regolarmente di allegare i prescritti dati informativi relativi all'ordinante, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento valuta l'opportunità di limitare o addirittura interrompere i propri rapporti professionali con l'istituto finanziario in questione.

Motivazione

La raccomandazione speciale VII prevede una soglia de minimis di 1 000 euro/dollari USA, in base alla quale il paese dell'ordinante non è tenuto a identificare l'ordinante e a trasmettere i dati informativi completi che lo riguardano. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, in caso di ripetuti trasferimenti provenienti da paesi terzi corredati di dati informativi - legittimamente - incompleti sull'ordinante i trasferimenti di fondi dovrebbero essere interrotti. Un siffatto meccanismo sanzionatorio non risponde all'interesse dei consumatori e delle imprese dell'Unione europea. Al riguardo è necessario accordare un certo margine di manovra ai prestatori di servizi di pagamento dell'UE.

Emendamento 46

Articolo 10

Il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario tiene conto dell’incompletezza dei dati informativi completi relativi all’ordinante quale fattore per valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia adito a sospetti e se, in ottemperanza degli obblighi stabiliti nel Capo III della direttiva 2005/…/CE, debba essere segnalato alle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario tiene conto dell’incompletezza dei dati informativi completi relativi all’ordinante quale fattore per valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia adito a sospetti e se, in ottemperanza degli obblighi stabiliti nel Capo III della direttiva 2005/60/CE, debba essere segnalato alle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Motivazione

Aggiornamento che fa seguito all'adozione, in data 26 ottobre 2005, della terza direttiva sul riciclaggio di proventi di attività criminose.

Emendamento 47

Articolo 13, paragrafo 2

2. Se, nel caso di cui al precedente paragrafo 1, il prestatore intermediario di servizi di pagamento non riceve dati informativi completi sull'ordinante, quando trasferisce tali fondi segnala il fatto al prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento.

soppresso

Motivazione

L'obbligo di verificare che i dati siano completi incombe già al prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario. La verifica aggiuntiva da parte del prestatore intermediario di servizi di pagamento comporta un doppio lavoro, oltre a compromettere oltre misura la rapidità dell'esecuzione dei pagamenti. Appare invece opportuno limitare gli obblighi del prestatore intermediario alla trasmissione e conservazione dei dati ricevuti (come previsto all'articolo 13, paragrafi 1 e 3). In proposito il regolamento non dovrebbe andare al di là di quanto prescritto dalla raccomandazione speciale VII del Gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GAFI).

Emendamento 48

Articolo 13, paragrafo 3

3. Quando si applica il paragrafo 1, se glielo chiede il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento, entro tre giorni lavorativi il prestatore intermediario di servizi di pagamento gli mette a disposizione i dati informativi completi relativi all’ordinante.

3. Quando si applica il paragrafo 1, se glielo chiede il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento, entro tre giorni lavorativi il prestatore intermediario di servizi di pagamento gli mette a disposizione tutte le informazioni sull'ordinante che ha ricevuto, a prescindere dal fatto che siano complete o meno.

Motivazione

Si chiarisce che un prestatore di servizi di pagamento intermediario è tenuto a trasmettere unicamente le informazioni che ha ricevuto (che possono anche essere incomplete).

Emendamento 49

Articolo 14, comma 1

Quando le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro nel quale risiedono i prestatori di servizi di pagamento rivolgono loro domande riguardanti i dati informativi relativi all’ordinante allegati ai trasferimenti di fondi e alle loro registrazioni, i prestatori di servizi di pagamento forniscono risposte esaurienti e sollecite, nel rispetto dei termini temporali e delle regole procedurali previsti nel diritto nazionale del rispettivo Stato membro.

Quando le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro nel quale risiedono i prestatori di servizi di pagamento rivolgono loro domande riguardanti i dati informativi relativi all’ordinante allegati ai trasferimenti di fondi e alle loro registrazioni, i prestatori di servizi di pagamento forniscono risposte esaurienti e sollecite, in conformità delle regole procedurali previste nel diritto nazionale del rispettivo Stato membro.

Motivazione

Si elimina il concetto di "termini temporali", in modo da non creare contrasto con il concetto di risposte "sollecite".

Emendamento 50

Articolo 14, comma 2

Le suddette autorità si avvalgono di tali dati informativi unicamente allo scopo di prevenire, investigare, scoprire o perseguire il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Le suddette autorità operano nel rispetto del diritto penale nazionale e dei diritti fondamentali e si avvalgono di tali dati informativi unicamente allo scopo di prevenire, investigare, scoprire o perseguire il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Motivazione

È fondamentale che le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo operino nel rispetto del diritto penale nazionale e dei diritti fondamentali.

Emendamento 51

Articolo 15, titolo

Sanzioni

Sanzioni e monitoraggio

Motivazione

Adeguamento all'emendamento all'articolo 15, comma 1 bis (nuovo).

Emendamento 52

Articolo 15, comma 1 bis (nuovo)

 

Gli Stati membri esigono dalle autorità competenti un monitoraggio efficace e l'adozione delle misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Motivazione

Si chiarisce che le autorità competenti sono tenute a sorvegliare l'applicazione del presente regolamento.

Emendamento 53

Articolo 16, paragrafo 1

1. La Commissione è coadiuvata dal comitato per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, istituito dalla direttiva 2005/…/CE, indicato nel presente testo come "il comitato".

1. La Commissione è coadiuvata dal comitato per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, istituito dalla direttiva 2005/60/CE, indicato nel presente testo come "il comitato".

Motivazione

Completamento del numero della direttiva.

Emendamento 54

Articolo 17, paragrafo 2, comma 1

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto del suo articolo 8.

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto del suo articolo 8, sempre che le misure di esecuzione adottate secondo la procedura ivi descritta non modifichino le disposizioni fondamentali del presente regolamento.

Motivazione

Si tratta di un'integrazione necessaria per garantire la salvaguardia delle disposizioni fondamentali del presente regolamento.

Emendamento 55

Articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Fatte salve le misure di esecuzione già adottate, il 1° aprile 2008 viene sospesa l'applicazione delle disposizioni che impongono l'adozione di norme tecniche, modifiche e decisioni secondo la procedura di cui al paragrafo 2. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare le disposizioni interessate conformemente alla procedura definita all'articolo 251 del trattato e, a tale scopo, procedono alla loro revisione prima della data sopra indicata.

Motivazione

L'obiettivo perseguito è quello di allineare le disposizioni in materia di comitatologia della presente proposta di regolamento a quelle adottate nel quadro della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale. Viene fissata la data del 1° aprile 2008 quale termine ultimo per l'entrata in vigore della clausola sospensiva.

Emendamento 56

Articolo 18, paragrafo 1, comma 1

1. La Commissione può autorizzare gli Stati membri a concludere con un paese o territorio non facente parte del territorio della Comunità, quale è definito all’articolo 299 del trattato, accordi che permettano deroghe al presente regolamento, allo scopo di consentire che i trasferimenti di fondi tra quel paese o territorio e lo Stato membro interessato siano considerati alla stessa stregua di trasferimenti di fondi all’interno di quello Stato membro.

1. La Commissione può autorizzare gli Stati membri a concludere con un paese o territorio non facente parte del territorio della Comunità, quale è definito all’articolo 299 del trattato, in base a disposizioni nazionali, accordi che permettano deroghe al presente regolamento, allo scopo di consentire che i trasferimenti di fondi tra quel paese o territorio e lo Stato membro interessato siano considerati alla stessa stregua di trasferimenti di fondi all’interno di quello Stato membro.

Motivazione

L'emendamento è considerato necessario dal Consiglio per coprire gli accordi costituzionali che alcuni Stati membri hanno stipulato con i loro "territori".

Emendamento 57

Articolo 18, paragrafo 1, comma 2, alinea

Simili accordi possono essere autorizzati soltanto se il paese o territorio in questione soddisfa tutte le seguenti condizioni:

Simili accordi possono essere autorizzati soltanto se:

Motivazione

Una nuova formulazione ai fini di una maggiore chiarezza e dell'aggiunta di ulteriori elementi. Cfr. in appresso.

Emendamento 58

Articolo 18, paragrafo 1, comma 2, lettera a)

a) è membro di un’unione monetaria con lo Stato membro interessato o rientra della sua area monetaria;

a) il paese o il territorio interessato è membro di un’unione monetaria con lo Stato membro interessato o rientra nella sua area monetaria ovvero ha firmato una convenzione monetaria con l'Unione europea, rappresentata da uno Stato membro;

Motivazione

Aggiunta ritenuta necessaria dal Consiglio per tener conto dei territori all'interno dell'Unione europea, come ad esempio Monaco.

Emendamento 59

Articolo 18, paragrafo 1, comma 2, lettera b)

b) ha aderito ai sistemi di pagamento e di compensazione dello Stato membro interessato;

b) i prestatori di servizi di pagamento nel paese o nel territorio interessato partecipano direttamente o indirettamente ai sistemi di pagamento e di regolamento in tale Stato membro; e

Motivazione

Secondo il Consiglio, l'emendamento è necessario in quanto non sono i territori interessati ma i prestatori di servizi di pagamento ivi residenti a partecipare ai sistemi di pagamento.

Emendamento 60

Articolo 18, paragrafo 1, comma 2, lettera c)

c) impone ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento.

c) il paese o il territorio interessato impone ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento.

Motivazione

Una nuova formulazione ai fini di una maggiore chiarezza e dell'aggiunta di ulteriori elementi. Vedi sopra.

Emendamento 61

Articolo 19, titolo

Trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni caritative all’interno di uno Stato membro

Trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni senza fini di lucro all’interno di uno Stato membro

Motivazione

Adeguamento all'emendamento all'articolo 19.

Emendamento 62

Articolo 19, paragrafo 1

Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui all’articolo 5 i prestatori di servizi di pagamento residenti nel loro territorio, nel caso di trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni che svolgono attività a scopo caritativo, religioso, culturale, istruttivo, sociale, o solidale, purché tali organizzazioni siano tenute a riferire a una pubblica autorità ed a formare oggetto di audit esterno o di vigilanza da parte di tale autorità e che i trasferimenti di fondi siano limitati all’importo massimo di 150 euro per ogni versamento e siano effettuati esclusivamente all’interno del territorio dello Stato membro in questione.

1. Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui all’articolo 5 i prestatori di servizi di pagamento residenti nel loro territorio, nel caso di trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni senza fini di lucro che svolgono attività a scopo caritativo, religioso, culturale, istruttivo, sociale, scientifico o solidale, purché tali organizzazioni siano tenute a riferire a una pubblica autorità ed a formare oggetto di audit esterno o di vigilanza da parte di tale autorità o da un organismo autoregolamentato riconosciuto dal diritto nazionale e i trasferimenti di fondi siano limitati all’importo massimo di 150 euro per ogni versamento e siano effettuati esclusivamente all’interno del territorio dello Stato membro in questione.

Motivazione

Si chiarisce che soltanto le organizzazioni senza fini di lucro rientrano nella normativa in deroga. Sono incluse anche organizzazioni scientifiche come gli istituti di ricerca sul cancro. Per tener conto delle particolarità di taluni Stati membri, dovrebbero essere presi in considerazione come organismi di sorveglianza anche organismi autoregolamentati riconosciuti dal diritto nazionale.

Emendamento 63

Articolo 19, paragrafo 2

Gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti da essi adottati per esercitare l’opzione di cui nel primo comma del presente articolo.

2. Gli Stati membri che applicano il presente articolo informano la Commissione dei provvedimenti da essi adottati per esercitare l’opzione di cui nel primo comma, inclusi un elenco delle organizzazioni coperte dalla deroga, i nomi delle persone fisiche che esercitano il controllo ultimo sulle organizzazioni e una spiegazione delle modalità di aggiornamento di tale elenco. Le informazioni sono messe a disposizione anche delle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Motivazione

Le organizzazioni che rientrano nella normativa in deroga del regolamento devono essere indicate in un elenco nominativo e notificate alla Commissione.

Emendamento 64

Articolo 19, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Un elenco aggiornato delle organizzazioni che godono della deroga viene comunicato dallo Stato membro interessato ai prestatori di servizi di pagamento operanti in tale Stato membro.

Motivazione

Un elenco delle organizzazioni che godono della deroga deve essere messo a disposizione anche dei prestatori di servizi di pagamento attivi nello Stato interessato.

Emendamento 65

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli 4 14 e l'articolo 19 si applicano, tuttavia, dal 1º gennaio 2007.

 

 

 

Motivazione

Dati la configurazione e lo stato di sviluppo dei sistemi della maggior parte degli istituti, i prestatori di servizi di pagamento hanno bisogno di dodici mesi per prepararsi all'applicazione del presente regolamento. Questi dodici mesi sono il tempo necessario per concepire, introdurre e testare nuovi software, ma anche per informare i clienti e rivedere le relazioni contrattuali con essi.

Emendamento 66

Articolo 20, comma 2 bis (nuovo)

 

Al più tardi entro il 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto dell'applicazione dell'articolo 2, alla luce delle ulteriori esperienze acquisite circa la moneta elettronica quale definita all'articolo 1 paragrafo 3, della direttiva 2000/46/CE e altri nuovi mezzi di pagamento finalizzati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Qualora esista il rischio di abusi a fini di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, la Commissione presenta una proposta di modifica del presente regolamento.

Motivazione

Poiché al momento non si sa ancora molto dei rischi attuali e futuri in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo legati alla moneta elettronica e ai pagamenti effettuati tramite telefoni cellulari, il relatore per parere ritiene opportuno inserire una clausola di revisione delle esenzioni. Occorrerà inoltre verificare se sia eventualmente necessario un intervento normativo in relazione a nuovi metodi di pagamento innovativi. La Commissione dovrà elaborare una relazione che analizzi le necessità di azione, proponendo se del caso opportune modifiche.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi relativi all’ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi

Riferimenti

COM(2005)0343 - C6-0246/2005 - 2005/0138(COD)

Commissione competente per il merito

LIBE

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

ECON
8.9.2005

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

27.10.2005

Relatore per parere
  Nomina

Udo Bullmann
27.9.2005

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

29.11.2005

13.3.2006

18.4.2006

 

 

Approvazione

19.4.2006

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

31

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Harald Ettl, Catherine Guy-Quint, Alain Lipietz, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Diamanto Manolakou, Giovanni Pittella, Poul Nyrup Rasmussen

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Marios Matsakis, Marie-Line Reynaud

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

 

  • [1]  Il GAFI, l’organo internazionale istituito nel 1989 dal Vertice G7 di Parigi, è considerato il riferimento mondiale nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
  • [2]               Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo: GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. Tale regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 745/2003 della Commissione (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 22).
  • [3]               Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al‑Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001, che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan: GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Tale regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2034/2004 della Commissione (GU L 353 del 27.11.2004, pag. 11).
  • [4]  Direttiva 2005/60/CE
  • [5]  Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorist Financing.
  • [6]  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi relativi all'ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi

Riferimenti

(COM(2005)0343 C6 0246/2005 2005/0138(COD))

Date submitted to Parliament

26.7.2005

Committee responsible
  Date announced in plenary

LIBE
8.9.2005

Committee(s) asked for opinion(s)
  Date announced in plenary

ECON

8.9.2005

 

 

 

 

Not delivering opinion(s)
  Date of decision

 

 

 

 

 

Enhanced cooperation
  Date announced in plenary

ECON

27.10.2005

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Date appointed

Alexander Alvaro
13.10.2005

 

Previous rapporteur(s)

 

 

Simplified procedure – date of decision

 

Legal basis disputed
  Date of JURI opinion

 

/

 

Financial endowment amended
  Date of BUDG opinion

 

/

 

European Economic and Social Committee consulted – date of decision in plenary

 

Committee of the Regions consulted – date of decision in plenary

 

Esame in commissione

21.2.2006

18.4.2006

 

 

 

Approvazione

15.5.2006

Esito della votazione finale

+

0

37

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Kinga Gál, Elly de Groen-Kouwenhoven, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Sarah Ludford, Antonio Masip Hidalgo, Claude Moraes, Lapo Pistelli, Martine Roure, Inger Segelström, Antonio Tajani, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Camiel Eurlings, Giovanni Claudio Fava, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Bill Newton Dunn, Marie-Line Reynaud

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Panagiotis Beglitis, Emine Bozkurt, Pasqualina Napoletano

Date tabled

23.5.2006

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...