RELAZIONE sull'avvio di un dibattito concernente un approccio comunitario in materia di
marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca
23.6.2006 - (2005/2189(INI))
Commissione per la pesca
Relatrice: Carmen Fraga Estévez
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sull'avvio di un dibattito concernente un approccio comunitario in materia di
marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca
Il Parlamento europeo,
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo con cui si avvia un dibattito concernente un approccio comunitario in materia di marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca (COM(2005)0275),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
– vista la relazione n. 780 della 26a sessione del Comitato per la pesca della FAO che ha avuto luogo a Roma dal 7 all'11 marzo 2005,
– vista la comunicazione della Commissione sull'istituzione di un piano d'azione comunitario volto a integrare le esigenze di tutela dell'ambiente nella politica comune della pesca (COM(2002)0186),
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Il futuro del mercato dei prodotti della pesca nell'Unione europea: responsabilità, partenariato, competitività" (COM(1997)0719),
– visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca[1],
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6‑0219/2006),
A. considerando che l'immissione sul mercato di prodotti della pesca garantiti da una certificazione attestante che le risorse sono state catturate, allevate, raccolte o trasformate in base a criteri di sostenibilità ambientale può contribuire in modo significativo a far sì che sia i produttori che i consumatori si orientino maggiormente verso gli obiettivi di una pesca sostenibile,
B. considerando tuttavia che non esiste un criterio unico internazionalmente riconosciuto quanto al concetto di sostenibilità riferita ai prodotti della pesca,
C. considerando che in un programma concernente un marchio di qualità ecologica l'approccio ecologico deve avere sempre come base valutazioni di ampio respiro,
D. considerando che in un programma concernente un marchio di qualità e certificazione ecologica occorre privilegiare uno schema illustrativo basato su più criteri,
E. considerando che la FAO studia i vari aspetti del marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dal 1998, e che il suo Comitato per la pesca ha emesso, nel maggio 2005, orientamenti al riguardo,
F. considerando che l'Organizzazione mondiale del commercio studia la questione dalla riunione di Doha del 2001, quando è emerso il timore dei paesi in via di sviluppo che il marchio di qualità ecologica possa portare ad un nuovo meccanismo protezionistico per i prodotti dei paesi più sviluppati,
G. considerando che il marchio di qualità ecologica dei prodotti della pesca potrà servire a migliorare l'ottenimento di informazioni su determinate attività di pesca (aumento della quantità e miglioramento dell'affidabilità dei dati),
H. considerando che l'attuale proliferazione di marchi di qualità ecologica e di criteri per la loro assegnazione genera nei consumatori mancanza di fiducia e confusione, cosa che può contribuire a screditare tale strumento,
I. considerando la recente conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo sul Programma internazionale per la conservazione dei delfini ("Dolphin Safe") e la relativa certificazione ecologica,
J. considerando altresì che è stato accertato che vi è confusione tra marchio di qualità ecologica e marchio di qualità,
K. considerando che, conformemente al regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni attività di pesca intrapresa nell'Unione europea dovrebbe essere, per definizione, sostenibile, dal momento che dovrebbe essere conforme alle norme comunitarie,
1. accoglie con soddisfazione la comunicazione della Commissione con cui si avvia un dibattito concernente un approccio comunitario in materia di marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca;
2. deplora tuttavia il ritardo con cui la Commissione ha presentato la sua comunicazione, cosa che ha reso possibile la proliferazione di marchi di qualità ecologica privati, senza alcun tipo di controllo, con i problemi di credibilità e di confusione che ciò comporta presso i consumatori e i produttori;
3. richiama altresì l'attenzione sugli obiettivi reali di molti di questi marchi che, data l'importanza sempre maggiore che i consumatori attribuiscono allo sviluppo sostenibile, vengono utilizzati semplicemente come richiamo per aumentare le vendite, senza che il consumatore abbia alcuna garanzia reale dei loro benefici per la sostenibilità;
4. ritiene che la varietà degli schemi esistenti aumenti la complessità del problema e che le proposte future debbano essere elaborate in modo da non conferire a coloro che operano già sul mercato un vantaggio commerciale;
5. comprende che l'obiettivo della comunicazione è esclusivamente quello di avviare un dibattito generale e non ancora di approfondire i criteri che devono guidare la definizione di un marchio di qualità ecologica comunitario; deplora, ciononostante, che con tale comunicazione la Commissione contribuisca scarsamente al dibattito che essa stessa si propone di avviare e che attualmente risulta essere dispersivo e povero di riflessioni;
6. deplora la mancanza di ambizione della comunicazione e ritiene che l'opzione scelta (consistente nello stabilire esigenze di minima per programmi facoltativi di marchio di qualità ecologica) non risponda pienamente alle preoccupazioni in questione; ritiene che qualsiasi marchio utilizzato sul mercato, se si vuole che sia assolutamente affidabile e credibile per il consumatore, debba essere sottoposto ad un controllo indipendente;
7. caldeggia un maggiore riconoscimento a livello europeo della pesca artigianale; chiede pertanto che, prima dell'eventuale introduzione di un sistema di marchio di qualità ecologica, si consultino gli operatori interessati, compresi i rappresentanti della pesca artigianale, e si tenga conto dei loro suggerimenti;
8. ritiene che un marchio sarà pienamente efficace solo se sarà unico e facilmente comprensibile per i consumatori, permettendo così di orientare la loro scelta verso prodotti che preservino la sostenibilità delle risorse della pesca;
9. incoraggia per tale motivo la Commissione a sviluppare ulteriormente un dibattito ampio, cui possano partecipare tutte le parti interessate e che consenta di intraprendere una riflessione approfondita sulle molteplici, importanti questioni ancora in sospeso;
10. condivide, in linea di massima, gli obiettivi di sostenibilità, armonizzazione, tracciabilità, trasparenza, obiettività e non discriminazione di cui al punto 4 della comunicazione; ritiene che l'istituzione di un marchio di qualità ecologica unico dell'Unione europea sia macchinosa dal punto di vista burocratico;
11. è convinto che il ricorso a marchi di qualità ecologica affidabili potrebbe essere uno strumento molto efficace per lottare contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, in quanto tali marchi esigono una documentazione molto chiara in cui va evidenziata la provenienza del pesce, cosa che renderebbe molto più difficile l'immissione sul mercato delle risorse pescate illegalmente;
12. chiede alla Commissione di chiarire cosa intende per marchio pubblico di carattere comunitario, dal momento che la sua analisi delle opzioni n. 2 ("Istituire a livello comunitario un sistema unico di assegnazione di un marchio di qualità ecologica per i pesci e i prodotti della pesca") e n. 3 ("Definire requisiti minimi applicabili ai sistemi di assegnazione di un marchio di qualità ecologica a partecipazione volontaria") contenute nella comunicazione crea confusione in merito, se si considerano le diverse concezioni che esistono a livello internazionale riguardo ai proprietari di un siffatto sistema;
13. ritiene che, una volta stabilito un programma di marchi di qualità e di certificazione ecologica, la Commissione dovrà promuoverlo e illustrarlo dinanzi a tutti i partecipanti al processo e dovrà inoltre garantire integralmente la fiducia nell'osservanza delle norme stabilite dagli organismi competenti in materia di marchi di qualità e di certificazione, affinché i consumatori non vengano ingannati;
14. sollecita la Commissione a presentare, entro un termine di sei mesi e tenendo conto delle conclusioni di un dibattito ampio, una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo riguardante i requisiti minimi e le linee direttrici cui deve conformarsi un sistema comunitario di marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca;
15. sollecita altresì la Commissione a tenere conto, quando definirà le basi di un sistema di marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca nell'Unione europea, dei criteri internazionali al riguardo, segnatamente di quelli stabiliti dalla FAO, facendo in modo che il sistema:
a) sia conforme tanto al Codice di condotta della FAO quanto alle risoluzioni di altre organizzazioni internazionali, fra cui l'ONU e l'OMC;
b) abbia carattere volontario e garantisca una maggiore protezione dell'ambiente, senza che ciò possa indurre a pensare che il prodotto che non porta un marchio di qualità ecologica è di qualità inferiore;
c) sia trasparente in tutti i suoi aspetti, ivi comprese la sua struttura organizzativa e le disposizioni finanziarie;
d) non sia discriminatorio e non crei ostacoli al commercio, segnatamente in relazione ai paesi in via di sviluppo, assicurando nel contempo una concorrenza leale;
e) sia promosso dalla Commissione, che dovrebbe stabilire le regole di funzionamento del sistema, garantendo l'indipendenza di organi specializzati di accreditamento e di certificazione, strumenti essenziali di garanzia del processo, nonché la credibilità del contenuto dell'etichetta;
f) comporti criteri di sostenibilità che dovranno essere stabiliti con un livello di rigore maggiore rispetto a quelli che sono validi per il sistema comunitario di gestione delle risorse e che dovranno essere fondati su analisi scientifiche serie; detti criteri potranno essere sia generali che specifici, in funzione dei diversi prodotti della pesca;
g) assicuri che i marchi contengono un'informazione veridica, il che implica garantire la catena di custodia del prodotto dal peschereccio al consumatore finale, vale dire assicurare il controllo della certificazione, accertando che il prodotto recante il marchio rispetti le specifiche previste;
h) preveda procedure di controllo e di verifica affidabili e indipendenti;
i) assicuri l'imprescindibile pubblicità del sistema;
j) preveda un marchio su cui figuri, in modo chiaro e comprensibile per il consumatore, il risultato finale della valutazione del prodotto;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.
Traduzione esterna
- [1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
MOTIVAZIONE
Nel documento di lavoro presentato prima del progetto di relazione erano stati analizzati i punti seguenti: I. - Introduzione, II. - Definizione e ambito dei sistemi di certificazione di qualità ecologica e III. - Aspetti commerciali.
La presente motivazione continua l'analisi evocando brevemente altri aspetti che devono essere tenuti in considerazione relativamente al marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca e l'acquacoltura, ed esaminando la proposta di risoluzione e le raccomandazioni suggerite dalla relatrice alla commissione per la pesca.
IV. La necessità di studiare le basi di un sistema di certificazione di qualità ecologica nell'UE
Il numero di marchi di qualità ecologica, con i diversi interessi che li caratterizzano, è tale per cui non potranno non sorgere conflitti in futuro sulla definizione di ciò che rappresenta o significa l'espressione "pesca sostenibile". Il rischio è quindi serio, considerato che i diversi marchi, fondandosi su criteri diversi, inducono necessariamente il consumatore a confondersi. Sarà quindi necessario concordare, almeno a livello comunitario, le esigenze generali in materia di sostenibilità, che si iscriveranno nel quadro legislativo comunitario elaborato a tale scopo.
Appare urgente che l'Unione affronti la questione per frenare la proliferazione di diversi marchi di qualità ecologica e garantire l'istituzione di uno o più sistemi basati sugli stessi principi e sulle stesse esigenze fondamentali. A tale scopo occorrerà tenere in considerazione soprattutto gli elementi di seguito descritti.
1. Le informazioni sono oggi molto dispersive e la mancanza di chiarezza sull'argomento è palese, anche nell'ambito delle autorità internazionali. È perciò necessario che l'Unione, con la partecipazione di tutti i settori interessati, avvii una seria riflessione prima di prendere una decisione definitiva. Appare indispensabile conoscere perfettamente le esigenze dell'Unione prima di adottare qualsiasi decisione le cui ripercussioni potrebbero rivelarsi negative.
2. Occorre porsi l'interrogativo se la diversità dei marchi sia positiva; tale diversità concederebbe senz'altro una maggiore flessibilità, ma andrebbe a detrimento del valore essenziale del marchio e avrebbe per conseguenza la sfiducia del consumatore, contrariamente ai vantaggi che offrirebbe un sistema unico o ristretto.
3. Quanto alla tracciabilità del prodotto fino al consumatore finale, occorre garantire che le informazioni riportate sull'etichetta siano veritiere e verificabili. Per questo è importante istituire un meccanismo di tracciabilità ben ideato.
4. Occorre chiedersi quale sia il marchio di qualità ecologica più interessante e se sia preferibile optare per una gestione pubblica o privata. I sistemi pubblici offrono in linea di principio maggiori garanzie rispetto ai sistemi privati, sono a priori meno discriminatori e offrono, attraverso la loro organizzazione, un livello più elevato in termini sia di sicurezza giuridica sia di indipendenza. I sistemi privati, da parte loro, dovrebbero basarsi su requisiti minimi sostanziali stabiliti dall'Unione europea e definiti nelle direttive dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e fondarsi sulle direttive esistenti, in particolare quelle dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).
5. Il promotore di un marchio di qualità ecologica deve ricorrere ai servizi di un ente di accreditamento specializzato, esterno e indipendente, che realizzi a suo nome le procedure di accreditamento degli enti di certificazione.
V. Esigenze in materia di sostenibilità
Uno degli elementi più complessi del dibattito consiste nel definire i criteri destinati a garantire la sostenibilità delle risorse alieutiche. A livello internazionale non è ancora stato raggiunto alcun consenso quanto alla definizione di uno o più indicatori in materia, e sarebbe auspicabile che l'Unione stabilisse da parte sua criteri chiari.
È lecito chiedersi quindi di quali tipi di criteri ci sia bisogno. Innanzitutto sarebbe opportuno distinguere i criteri generali da quelli specifici in base al relativo tipo di pesca. Per quanto riguarda i criteri del primo tipo, è importante differenziare tra i criteri fondati su analisi scientifiche (criteri che tutte le attività di pesca dovranno rispettare poiché, in linea di principio, la legislazione comunitaria si fonda sullo sviluppo sostenibile), quelli collegati a un minor impatto sull'ambiente o sull'ecosistema (per cui si dovranno valutare i metodi di produzione più selettivi) e, infine, i criteri legati alla sicurezza alimentare (i prodotti non devono essere nocivi per la salute).
Tali criteri dovranno essere definiti con precisione, tenendo presente che a partire dai criteri generali saranno elaborati quelli specifici, riferiti ai vari tipi di pesca che optano per il marchio di qualità ecologica.
VI. Analisi della comunicazione presentata dalla Commissione
Trattandosi di una comunicazione volta ad avviare un dibattito su un approccio comunitario in materia di marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca, la relatrice deve riconoscere la propria profonda delusione per l'inadeguatezza dell'analisi e del contenuto, che rivelano forse il limitato interesse che l'argomento riveste per la Commissione.
A tale proposito, il paragrafo concernente i "lavori delle organizzazioni internazionali in materia di certificazione ecologica" appare particolarmente esemplare quanto a esiguità. Tre miseri paragrafi riassumono le attività della FAO (che affronta la questione dal 1998) e dell'Organizzazione mondiale del commercio, senza che si sia provveduto a un aggiornamento delle informazioni fornite. Analogamente, le direttive della FAO in materia di certificazione di qualità ecologica non sono neppure menzionate, pur figurando già in numerosi documenti di lavoro anche prima dell'adozione.
Occorre criticare altresì la metodologia della Commissione. Infatti, dal momento che si intende avviare un dibattito generale aperto a tutte le parti interessate (pescatori, imprese operanti nel settore della pesca, amministrazioni, consumatori e altri soggetti interessati come le ONG o gli altri enti di certificazione attualmente esistenti), è assolutamente deplorevole far apparire solo in due allegati redatti in una sola lingua comunitaria la parte più interessante della comunicazione, nella quale sono riportate le definizioni in materia di sistemi di certificazione ecologica assieme agli obiettivi e ai criteri da rispettare al momento della creazione di un sistema di certificazione verificabile. Numerosi interessati non hanno quindi avuto la possibilità di accedere a tale sezione di fondamentale importanza per un sistema di certificazione ecologica.
Così come gli obiettivi, forse troppo generali, elencati al punto 4 della comunicazione, il contenuto del capitolo appare in qualche modo sorprendente, visto che la Commissione sembra scartare ogni possibilità di istituire un marchio unico di qualità ecologica e a carattere pubblico.
La creazione di un marchio di qualità ecologica comunitario implicherebbe evidentemente il rispetto di procedure più complesse per l'autorità competente e comporterebbe senza alcun dubbio costi più elevati. Ciononostante, non si dovrebbero ignorare i benefici di un marchio unico. Un marchio simile, infatti, oltre ai vantaggi offerti a livello di mercato dal suo ottenimento, conferirebbe una maggiore sicurezza giuridica ai candidati che desiderano aderire al sistema di certificazione ecologica, offrirebbe ulteriori garanzie di affidabilità ai consumatori, eviterebbe di far sprofondare nello scoramento e nella confusione di fronte alla proliferazione dei marchi e, soprattutto, permetterebbe di collegare inequivocabilmente il sistema agli obiettivi fissati per favorire lo sviluppo sostenibile. Inoltre, esso attrarrebbe maggiormente i pescatori e le imprese verso la certificazione ecologica, favorirebbe una maggiore concorrenza tra queste ultime relativamente all'uso di tecniche di pesca più selettive e convincerebbe maggiormente i consumatori a partecipare al miglioramento dell'ambiente marino in cambio del loro denaro.
La Commissione suggerisce tre opzioni per la creazione di un sistema comunitario di certificazione ecologica: opzione n. 1: non intervenire; opzione n. 2: istituire a livello comunitario un sistema unico di assegnazione di un marchio di qualità ecologica per i pesci e i prodotti della pesca; opzione n. 3: definire requisiti minimi applicabili ai sistemi di assegnazione di un marchio di qualità ecologica a partecipazione volontaria.
Va da sé che la relatrice è lieta che sia stata scartata la prima opzione, per le ragioni ricordate dalla Commissione. In effetti, senza la garanzia di una certificazione e di un accreditamento indipendenti, l'affidabilità di tali programmi sarebbe a rischio. Inoltre, tanto il rischio di frammentazione del mercato comunitario quanto la proliferazione dei marchi ostacolerebbero la libera circolazione dei prodotti.
Ciò detto, non appare comunque molto chiara la distinzione fatta dalla Commissione tra la seconda e la terza opzione poiché, qualsiasi siano i criteri internazionali in materia – e in particolare quelli stabiliti dalla FAO – l'organo incaricato di fissare i criteri minimi da rispettare per l'ottenimento del marchio di qualità ecologica diviene di fatto il proprietario del sistema. Visto che la terza opzione riserva alla Commissione la responsabilità di definire tali criteri, la certificazione ecologica diventa un sistema pubblico. Lo stesso accade attraverso la seconda opzione, per quanto questa non garantisca in alcun caso l'esistenza di un marchio unico.
La gestione del sistema, invece, può ricadere tanto su organi pubblici quanto su organi privati, sia che il proprietario del sistema sia pubblico sia che sia privato. Potrebbero in tal modo coesistere diversi marchi di qualità ecologica, tutti soggetti ad un unico quadro normativo. Questo sembra essere l'auspicio della Commissione.
Il passo più importante è quindi quello di stabilire i criteri minimi summenzionati, istituire un meccanismo di supervisione del sistema e garantire al tempo stesso la trasparenza e il rispetto della catena di custodia. E nella misura in cui tali criteri saranno più o meno restrittivi, il sistema normativo instaurato sarà più o meno trasparente, indipendente, sicuro e non discriminatorio.
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE (26.4.2006)
destinato alla commissione per la pesca
sull'avvio di un dibattito concernente un approccio comunitario in materia di marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca
(2005/2189(INI))Relatrice per parere: Frédérique Ries
SUGGERIMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. ringrazia la Commissione per la sua comunicazione e, pur riconoscendo la difficoltà di introdurre un sistema di certificazione che sia efficace senza essere troppo vincolante per le imprese, insiste che l'obiettivo essenziale dei marchi di qualità ecologica dovrebbe essere di consentire al consumatore una scelta informata che promuova la conservazione delle risorse della pesca;
2. considera che tale sistema sarà complementare al quadro legislativo mirante a preservare le risorse alieutiche, il quale dovrebbe restare l'obiettivo fondamentale della politica comune della pesca;
3. ritiene che, dato il sovrasfruttamento e l'impoverimento di molti stock nelle acque comunitarie e mondiali, qualsiasi sistema di marchio di qualità ecologica, per essere credibile ed efficace, debba accettare il principio secondo cui per taluni stock i marchi sono semplicemente impossibili e che il consumo di pesce deve diminuire in attesa della ricostituzione degli stock;
4. deplora che le attuali norme sull'etichettatura dei prodotti della pesca, stabilite dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,[1] siano attuate e rispettate in modo insoddisfacente negli Stati membri;
5. deplora di non disporre di un'analisi dettagliata che consenta di valutare con maggiore precisione le conseguenze di tali misure sul settore della pesca e sull'ecosistema marittimo;
6. deplora la mancanza di ambizione della comunicazione della Commissione e ritiene che l'opzione scelta (consistente nello stabilire esigenze di minima per programmi facoltativi di marchio di qualità ecologica) non risponda pienamente alle preoccupazioni in questione; ritiene che qualsiasi marchio utilizzato sul mercato, se si vuole che sia assolutamente affidabile e credibile per il consumatore, debba essere sottoposto ad un controllo indipendente;
7. auspica un migliore riconoscimento a livello europeo della pesca artigianale; chiede pertanto che, prima dell'eventuale introduzione di un sistema di marchio di qualità ecologica, si consultino gli operatori interessati, compresi i rappresentanti della pesca artigianale, e si tenga conto dei loro suggerimenti;
8. chiede pertanto l'istituzione di una procedura unica per la messa a punto e la certificazione che permetta, a termine, di promuovere metodi sostenibili di produzione e di sfruttamento delle risorse alieutiche, a condizione che i marchi comportino requisiti rigorosi in materia di:
– riduzione al minimo della pesca accessoria,
– catture regolamentate sulla base del principio del rendimento massimo sostenibile,
– gestione e controllo efficaci, per combattere le pratiche illegali;
9. considera pertanto che una siffatta procedura dovrebbe essere elaborata a livello europeo, di concerto con gli operatori del settore e nel rispetto di talune condizioni fondamentali quali la trasparenza, l'accessibilità, l'economicità e la credibilità;
10. auspica il mantenimento dei marchi, nazionali e di altro genere, per i prodotti della pesca che indichino tra l'altro le particolarità dei metodi di pesca, quali il rispetto per i delfini o la qualità del prodotto;
11. ritiene che un marchio sarà pienamente efficace solo se sarà unico e facilmente comprensibile per i consumatori, permettendo così di orientare la loro scelta verso prodotti che preservino la sostenibilità delle risorse della pesca;
12. chiede che i criteri ispiratori di tale marchio non siano direttamente connessi alle misure europee di gestione della pesca e che siano pienamente coerenti con le norme previste dal codice di condotta della FAO per una pesca responsabile, al fine di garantire l'accessibilità al marchio, e insiste sul fatto che i marchi di qualità ecologica messi a punto nell'UE non devono discriminare la pesca extracomunitaria e in particolare la pesca nei paesi in via di sviluppo;
13. chiede che l'adesione al sistema avvenga su base volontaria e suggerisce di prevedere incentivi che agevolino l'adesione delle imprese, in particolare delle PMI e dei professionisti della pesca artigianale, al sistema istituito;
14. riconosce che per essere efficace, accessibile e credibile, il sistema debba essere gestito in modo centralizzato, senza perciò generare vincoli amministrativi superflui, e suggerisce che l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca potrebbe essere associata all'assegnazione, al controllo e alla gestione di tale marchio; riconosce tuttavia che ciò richiederebbe un significativo ampliamento del suo mandato e un aumento sostanziale delle sue risorse finanziarie e di altro genere.
BREVE MOTIVAZIONE
Nel dicembre 1997 la Commissione ha affrontato per la prima volta la necessità di discutere sistemi non discriminatori e volontari di assegnazione di un marchio di qualità ecologica. Nel 2002 ha adottato un piano d'azione comunitario per integrare requisiti di protezione dell'ambiente nella politica comune della pesca, annunciando la propria intenzione di aprire un dibattito sul marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca. Il 29 giugno 2005 la Commissione ha presentato una comunicazione con cui si dà avvio ad un dibattito concernente un approccio comunitario in materia di marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca.
La recente riforma della politica comune della pesca rende necessario discutere la questione dell'introduzione di sistemi di assegnazione di un marchio di qualità ecologica come mezzo per integrare meglio le preoccupazioni ambientali nel settore della pesca. Inoltre, la recente apparizione in tale settore di vari prodotti "con marchio di qualità ecologica" solleva questioni che attengono alla concorrenza, al commercio estero e alla protezione dei consumatori.
Fra gli obiettivi della Commissione vi è quello di promuovere attività di pesca sostenibili e un adeguato livello di protezione dell'ecosistema marino, un approccio armonizzato dei sistemi di assegnazione di un marchio di qualità ecologica e un'informazione trasparente ed oggettiva a beneficio dei consumatori.
La Commissione prende in considerazione tre opzioni:
1. La mancanza di azione e la libertà di sviluppare sistemi di assegnazione di un marchio di qualità ecologica sul mercato, senza alcun intervento o controllo da parte del settore pubblico.
2. La creazione di un sistema comunitario unico di assegnazione di un marchio di qualità ecologica per il pesce e i prodotti della pesca.
3. La definizione di requisiti minimi per i sistemi volontari di assegnazione di un marchio di qualità ecologica.
Nella sua comunicazione la Commissione è chiaramente favorevole alla terza opzione.
Tuttavia, la relatrice per parere desidera esprimere preoccupazione riguardo a tale opzione, che non sarebbe sufficiente se si vogliono conseguire gli obiettivi ambiziosi definiti dalla Commissione.
La semplice definizione di requisiti minimi per sistemi volontari di assegnazione di un marchio di qualità ecologica regolerebbe solo la situazione attuale ed eviterebbe l'apparizione di certificazioni ingannevoli, ma non lancerebbe un messaggio chiaro atto a stimolare la consapevolezza sia dei consumatori che dei produttori. Inoltre, una proliferazione di marchi rischierebbe di indebolire il ruolo che un marchio di qualità ecologica può svolgere.
Questi sono alcuni dei motivi per i quali la relatrice per parere è favorevole alla creazione di un sistema comunitario unico di assegnazione di un marchio di qualità ecologica sulla base di criteri ambiziosi. Tenuto conto degli obiettivi definiti nella comunicazione, e con la partecipazione degli interessati, la Commissione dovrebbe istituire un sistema trasparente, accessibile e credibile di assegnazione di un marchio di qualità ecologica.
La Commissione deve accertarsi che tale marchio non ostacoli il commercio. Per tale motivo, esso deve essere pienamente in linea con gli orientamenti internazionali previsti per sistemi di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, secondo quanto approvato dalla FAO e sulla base del suo Codice di condotta per una pesca responsabile[2].
Al fine di impedire la creazione di una nuova struttura, la relatrice per parere suggerisce altresì che l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca partecipi alla gestione di tale marchio.
In un sistema di questo tipo occorre tenere conto, in particolare, dell'importanza che riveste una comunicazione chiara con il consumatore, al fine di garantire il maggiore impatto possibile del marchio. Infine, quest'ultimo deve produrre risultati concreti in termini di protezione e di aumento della sostenibilità delle riserve ittiche nelle acque dell'Unione europea.
PROCEDURA
Titolo |
Avvio di un dibattito concernente un approccio comunitario in materia di marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca | |||||
Riferimenti |
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Commissione competente per il merito |
PECH | |||||
Parere espresso da |
ENVI | |||||
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula |
0.0.0000 | |||||
Relatore per parere |
Frédérique Ries | |||||
Relatore per parere sostituito |
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Esame in commissione |
21.3.2005 |
25.4.2005 |
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| |
Approvazione |
25.4.2005 | |||||
Esito della votazione finale |
+ : |
30 | ||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jillian Evans, Matthias Groote, Gyula Hegyi, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Richard Seeber, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber e Åsa Westlund. | |||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Dariusz Maciej Grabowski, Vasco Graça Moura, Miroslav Mikolášik, Claude Turmes e Glenis Willmott. | |||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
| |||||
Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
... | |||||
PROCEDURA
Titolo |
Avvio di un dibattito concernente un approccio comunitario in materia di marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca | ||||||||||
Numero di procedura |
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Commissione competente per il merito |
PECH | ||||||||||
Commissione(i) competente(i) per parere |
ENVI |
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Pareri non espressi |
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Cooperazione rafforzata |
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Relatore(i) |
Carmen Fraga Estévez |
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Relatore(i) sostituito(i) |
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| |||||||||
Esame in commissione |
3.10.2005 |
23.2.2006 |
18.4.2006 |
|
| ||||||
Approvazione |
21.6.2006 | ||||||||||
Esito della votazione finale |
+ : |
22 | |||||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
James Hugh Allister, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Bernard Poignant, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Margie Sudre | ||||||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Duarte Freitas, Francesco Musotto, James Nicholson | ||||||||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Danutė Budreikaitė | ||||||||||
Deposito |
23.6.2006 |
| |||||||||
Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
... | ||||||||||