RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
19.7.2006 - (COM(2005)0671 – C6‑0033/2006 – 2005/0279(CNS)) - *
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
(COM(2005)0671 – C6‑0033/2006 – 2005/0279(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0671)[1],
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0033/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6‑0253/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 1 (regolamento (CEE) n. 2092/91) | |
1. Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario etichettato come biologico se è conforme alle norme di produzione stabilite nel presente regolamento. |
1. Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario etichettato come biologico se soddisfa ai seguenti requisiti: il prodotto è conforme alle norme di produzione stabilite nel presente regolamento, importatori e consumatori possono facilmente identificare il paese d'origine ed è possibile controllare e verificare il rispetto delle condizioni di cui sopra. Gli operatori economici di paesi terzi che intervengono in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione del prodotto in questione devono aver notificato le loro attività all'autorità competente o all'organismo di controllo di cui all'articolo 9, se tale autorità od organismo effettua controlli nel paese terzo di produzione, oppure ad un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5. |
|
Il prodotto è scortato da un certificato emesso dalle autorità o dagli organismi di controllo competenti in conformità di quanto disposto dall'articolo 9, che attesta che il prodotto soddisfa le condizioni di cui nel presente paragrafo. |
Motivazione | |
Per questi prodotti non è richiesta la certificazione. Tuttavia, essi dovranno essere accompagnati da un documento che attesti la loro conformità a tutte le norme stabilite nel regolamento comunitario. | |
Emendamento 2 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 2 (regolamento (CEE) n. 2092/91) | |
2. Un operatore di un paese terzo che desidera immettere sul mercato comunitario i propri prodotti etichettati come biologici ai sensi del paragrafo 1 deve sottoporre le proprie attività all'autorità o all'organismo di controllo di cui all'articolo 9, se tale autorità od organismo effettua controlli nel paese terzo di produzione, oppure ad un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo. |
soppresso |
Motivazione | |
L'accesso diretto al mercato di un prodotto importato senza l'obbligo di un certificato che dimostri che esso soddisfa la condizione di "biologico" non offre al consumatore le stesse garanzie dei prodotti biologici dell'Unione europea. | |
Emendamento 3 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 3, lettera a) (regolamento (CEE) n. 2092/91) | |
a) il prodotto in questione è stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle applicate alla produzione biologica nella Comunità o conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale, enunciate nelle linee guida del Codex Alimentarius; |
a) il prodotto in questione è stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle applicate alla produzione biologica nella Comunità; |
Motivazione | |
Il Codex Alimentarius fornisce orientamenti generali per quanto concerne la produzione dei prodotti biologici, ma non prevede affatto le rigide disposizioni concernenti la produzione di cui nel regolamento (CEE) n. 2092/91, che i produttori comunitari di prodotti biologici rispettano. I produttori comunitari subiranno di conseguenza condizioni ben più sfavorevoli nel processo di produzione. | |
Emendamento 4 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 3, lettera b) (regolamento (CEE) n. 2092/91) | |
b) il produttore è soggetto ad un regime di controllo equivalente al sistema di controllo vigente nella Comunità o conforme alle linee guida del Codex Alimentarius; |
b) il produttore è soggetto ad un regime di controllo equivalente al sistema di controllo vigente nella Comunità; |
Motivazione | |
Il Codex Alimentarius fornisce orientamenti generali per quanto concerne la produzione dei prodotti biologici, ma non prevede affatto le rigide disposizioni concernenti la produzione di cui nel regolamento (CEE) n. 2092/91, che i produttori comunitari di prodotti biologici rispettano. I produttori comunitari subiranno di conseguenza condizioni ben più sfavorevoli nel processo di produzione. | |
Emendamento 5 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 3, lettera d) (regolamento (CEE) n. 2092/91) | |
d) il prodotto è scortato da un certificato rilasciato dall'autorità competente o da un organismo di controllo del paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4, o da un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5, attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo. |
d) il prodotto è scortato da un certificato rilasciato dall'autorità o dagli organismi di controllo del paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4, o da un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5, attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, stabilisce le caratteristiche del certificato di controllo e decide le norme relative al suo utilizzo prima che entri in vigore il nuovo sistema di importazioni. Il certificato in questione è rilasciato esclusivamente per il carico specifico che accompagna e fa riferimento ad esso. |
Motivazione | |
Il certificato che accompagna i prodotti importati non potrà essere simile a quello che nel regolamento (CE) n. 1788/2001 è definito come "certificato di controllo", poiché in futuro non esisteranno autorizzazioni di importazione. Sarà quindi necessario apportare cambiamenti al certificato attuale e decidere le norme di applicazione prima che entri in vigore il nuovo sistema di importazioni (previsto, in linea di principio, per il 1° gennaio 2007). | |
Emendamento 6 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 3, lettera d bis) (nuova) (regolamento (CEE) n. 2092/91) | |
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d bis) gli organismi di controllo di un paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4 o riconosciuti ai sensi del paragrafo 5 soddisfano la norma europea EN 45011 sui "Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti" (ISO 65), e sono stati accreditati prima del 1° gennaio 2009 conformemente a detta norma da qualsiasi organismo di accreditamento che abbia sottoscritto l'Accordo multilaterale di riconoscimento. |
Motivazione | |
Per far sì che i prodotti di paesi terzi siano soggetti ad un regime di controllo equivalente a quello comunitario, gli organismi di controllo di detti paesi devono rispettare la norma EN 45011 o essere accreditati conformemente ad essa. Un periodo di tempo ragionevole deve essere previsto per l'ottenimento dell'accreditamento. | |
Emendamento 7 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 4, comma 1 (regolamento (CEE) n. 2092/91) | |
4. La Commissione riconosce, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, i paesi terzi le cui norme di produzione e i cui regimi di controllo sono equivalenti a quelli vigenti nella Comunità o sono conformi alle norme riconosciute a livello internazionale, enunciate nelle linee guida del Codex Alimentarius, e pubblica un elenco di detti paesi. |
4. La Commissione riconosce, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, i paesi terzi le cui norme di produzione e i cui regimi di controllo sono equivalenti a quelli vigenti nella Comunità e pubblica un elenco di detti paesi. L'elenco pubblicato è periodicamente sottoposto a revisione e i dati in esso contenuti sono verificati attraverso ispezioni periodiche in loco delle strutture di produzione e controlli delle norme di produzione e dei documenti pertinenti. |
Motivazione | |
Il Codex Alimentarius fornisce orientamenti generali per quanto concerne la produzione dei prodotti biologici, ma non prevede affatto le rigide disposizioni concernenti la produzione di cui nel regolamento (CEE) n. 2092/91, che i produttori comunitari di prodotti biologici rispettano. I produttori comunitari subiranno di conseguenza condizioni ben più sfavorevoli nel processo di produzione. | |
Emendamento 8 ARTICOLO 1, PUNTO 2 | |
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Entro il 1° gennaio 2009 la Commissione presenta una proposta relativa a misure di assistenza tecnica dell'Unione europea per l'introduzione di condizioni quadro e di sistemi di controllo vincolanti applicabili all'agricoltura biologica nei paesi terzi. |
Motivazione | |
La Commissione dovrebbe in ogni caso accertarsi, eventualmente ricorrendo a esperti sul posto, che sono state rispettate norme di produzione equivalenti. | |
Emendamento 9 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 4, comma 2 ter (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2092/91) | |
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La Commissione informa i paesi terzi in merito alla propria normativa sui prodotti biologici e ai requisiti fissati dalle procedure di controllo vigenti. |
Emendamento 10 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 4, comma 2 quater (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2092/91) | |
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Il riconoscimento di paesi terzi da parte della Commissione, di cui al primo comma, deve essere reciproco: il paese terzo in questione deve a sua volta permettere l'accesso dei prodotti biologici europei al suo mercato. |
Motivazione | |
Per gli operatori europei, che sono soggetti a norme molto rigorose, potrebbero venirsi a creare condizioni di concorrenza sleale. Se si accettano norme biologiche internazionali per i prodotti importati, bisognerà ottenere anche che le norme europee siano accettate al di fuori delle nostre frontiere, segnatamente negli Stati Uniti e in Giappone. | |
Emendamento 11 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 5, comma 1 (regolamento (CEE) n. 2092/91) | |
5. Per i prodotti importati da un paese terzo non riconosciuto ai sensi del paragrafo 4 e nel caso in cui l'operatore non abbia sottoposto le proprie attività all'autorità competente o all'organismo di controllo di cui all'articolo 9, la Commissione riconosce, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, gli organismi di controllo competenti ad eseguire controlli e a rilasciare certificati nel paese terzo in questione, ai fini del paragrafo 2 o del paragrafo 3 del presente articolo, e pubblica un elenco di detti organismi di controllo. |
5. Per i prodotti importati da un paese terzo non riconosciuto ai sensi del paragrafo 4 e nel caso in cui l'operatore non abbia sottoposto le proprie attività all'autorità competente o all'organismo di controllo di cui all'articolo 9, la Commissione riconosce, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, gli organismi di controllo competenti ad eseguire controlli e a rilasciare certificati nel paese terzo in questione, ai fini del paragrafo 2 o del paragrafo 3 del presente articolo, e redige e pubblica un elenco di detti organismi di controllo. |
Emendamento 12 ARTICOLO 1, PUNTO 2 | |
Nell’esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l’organismo di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può incaricare esperti di verificare sul posto le norme di produzione e le attività di controllo svolte nel paese terzo dall’organismo di controllo in questione. |
Nell’esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l’organismo di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può incaricare esperti di verificare sul posto le norme di produzione e le attività di controllo svolte nel paese terzo dall’organismo di controllo in questione. La Commissione procede a una verifica delle eventuali indicazioni di irregolarità presso uno degli organismi di controllo riconosciti conformemente alla presente procedura. Qualora un organismo di controllo non soddisfi più le condizioni di riconoscimento a norma del presente regolamento, l'organismo in questione è cancellato dall'elenco. |
Emendamento 13 ARTICOLO 1, PUNTO 2 | |
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Entro il 1° gennaio 2009, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle specifiche fonti di rischio delle importazioni da paesi terzi, per le quali è necessario prestare una particolare attenzione ed eseguire controlli, al fine di prevenire irregolarità. La Commissione presenta inoltre una proposta relativa alla formazione e/o alla promozione di certificatori e di ispettori locali nei paesi terzi. |
Emendamento 14 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 5, comma 3 ter (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2092/91) | |
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L'elenco delle imprese dei paesi terzi che producono prodotti biologici per esportarli nell'Unione europea è oggetto di un riesame annuale volto ad accertare che esse continuino a rispettare le norme di produzione dei prodotti biologici. |
Motivazione | |
L'elenco delle imprese che producono prodotti biologici deve essere ricontrollato ogni anno, per accertare che esse continuino a soddisfare i presupposti e non siano passate fra i produttori tradizionali sfruttando il fatto di essere state iscritte una volta per tutte nell'elenco dei produttori biologici. | |
Emendamento 15 ARTICOLO 1, PUNTO 2 | |
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A decorrere dal 1° gennaio 2009 tutti gli organismi di controllo delle importazioni provenienti da paesi terzi sono riconosciuti conformemente alla procedura di cui al presente paragrafo e rispondono alle specifiche della norma EN 45011 o della guida ISO 65. |
Motivazione | |
Poiché i controlli sulle importazioni provenienti da paesi terzi richiedono capacità diverse rispetto a quelle necessarie per eseguire i controlli interni, gli organismi di controllo con sede principale nell'Unione europea dovranno in futuro essere soggetti a una procedura di riconoscimento particolare, qualora intendano certificare le importazioni da paesi terzi. Emendamento dettato dalla necessità di ricordare la conformità alla norma EN 45011, che fissa i requisiti generali in materia di competenza, affidabilità, indipendenza e imparzialità relativi agli organismi di certificazione dei prodotti. | |
Emendamento 16 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 5, comma 3 quinquies (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2092/91) | |
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Le autorità nazionali competenti partecipano alla procedura di accreditamento degli organismi di controllo di paesi terzi e possono effettuare controlli campione presso tali organismi onde garantire il pieno rispetto del presente regolamento. |
Emendamento 17 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 6, comma 1 (regolamento (CEE) n. 2092/91) | |
6. Per un periodo che termina sei mesi dopo la pubblicazione del primo elenco degli organismi di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 5, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare gli importatori dello stesso Stato membro ad immettere sul mercato prodotti importati da paesi terzi che non figurano nell'elenco di cui al paragrafo 4, purché l'importatore fornisca prove sufficienti del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). Se tali condizioni non sono più soddisfatte, l'autorizzazione è immediatamente revocata. |
6. Per un periodo che termina sei mesi dopo la pubblicazione del primo elenco degli organismi di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 5, l'autorità o l'organismo di controllo di uno Stato membro può autorizzare gli importatori dello stesso Stato membro ad immettere sul mercato prodotti importati da paesi terzi che non figurano nell'elenco di cui al paragrafo 4, purché l'importatore fornisca prove sufficienti del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). Se tali condizioni non sono più soddisfatte, l'autorizzazione è immediatamente revocata. |
Motivazione | |
Sono gli organismi di controllo che effettuano i controlli e che individuano le eventuali irregolarità, e si considera essere questo il senso della norma. Tutto ciò sulla base delle deleghe stabilite dalle autorità competenti. | |
Emendamento 18 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 6, comma 2 (regolamento (CEE) n. 2092/91) | |
Il prodotto importato è scortato da un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro che concede l'autorizzazione o da un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5, attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo. |
Il prodotto importato è scortato da un certificato rilasciato dall'autorità o dall'organismo di controllo dello Stato membro che concede l'autorizzazione o da un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5, attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo. |
Motivazione | |
Sono gli organismi di controllo che effettuano i controlli e che individuano le eventuali irregolarità, e si considera essere questo il senso della norma. Tutto ciò sulla base delle deleghe stabilite dalle autorità competenti. | |
Emendamento 19 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 6, comma 3 (regolamento (CEE) n. 2092/91) | |
Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo, fornendo ragguagli sulle norme di produzione e sui regimi di controllo di cui trattasi. |
Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo, fornendo ragguagli sulle norme di produzione, sul volume delle importazioni e sui regimi di controllo di cui trattasi. Gli Stati membri gestiscono una banca dati pubblica della Comunità sulle importazioni verso il territorio europeo che è coordinata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare. |
Emendamento 20 ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo) Allegato I, parte A, punto 2.2 (regolamento (CEE) n. 2092/91) | |
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3 bis) All'allegato I, parte A, il testo del punto 2.2 è sostituito dal seguente: |
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"2.2. L'integrazione con altri concimi organici o minerali di cui all'allegato II è consentita a titolo eccezionale, fino a un massimo di 30 kgN/ha, qualora: |
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– i soli mezzi indicati al precedente paragrafo, lettere a), b) e c), non garantiscano un nutrimento adeguato dei vegetali in rotazione compatibili con le caratteristiche locali o il condizionamento del terreno; |
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– i prodotti dell'allegato II relativi a concime e/o escrementi di animali possano essere impiegati solo se, in combinazione con il concime animale di cui al precedente paragrafo 2.1, lettera b), sono rispettate le limitazioni di cui alla parte B, punto 7.1, del presente allegato." |
Motivazione | |
In alcuni Stati membri è consentito l'impiego di escrementi di animali provenienti dall'agricoltura convenzionale sino a un quantitativo di 170 kgN/ha. Le pratiche di concimazione basate sul ricorso a rifiuti tradizionali incrinano la credibilità dell'agricoltura biologica, oltre ad alterare la concorrenza tra gli Stati membri. Come soluzione transitoria, è dunque necessario ridurre drasticamente i quantitativi autorizzati di concimi convenzionali di origine organica, con l'obiettivo di rinunciare completamente al loro impiego una volta entrato in vigore il nuovo regolamento sull'agricoltura biologica. |
Traduzione esterna
- [1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
Le norme che disciplinano l'importazione di prodotti da agricoltura biologica sono provvisoriamente contemplate nell'attuale regolamento (CEE) n. 91/2092. Con la modifica del suddetto regolamento, prevista nella procedura 2005/0279 (CNS), la Commissione propone un regolamento a medio termine che intende poi riprendere a lungo termine nell'ambito della sua nuova proposta di regolamento sui prodotti biologici (2005/0278(CNS)).
Gli emendamenti all'attuale regolamento che sono introdotti dalla presente relazione mirano a fare in modo che nel periodo precedente all'introduzione di un nuovo regolamento si raccolgano informazioni e proposte utili a promuovere l'agricoltura biologica nei paesi terzi e a garantire norme per l'importazione di tali prodotti.
L'attuale regolamento prevede un elenco di sei paesi terzi la cui legislazione in materia di coltivazione, certificazione e commercializzazione dei prodotti biologici è stata riconosciuta equivalente al regolamento dell'Unione europea.
Tuttavia, il 70% delle importazioni di prodotti biologici avviene ancora in base alle cosiddette "autorizzazioni d'importazione", rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri seguendo procedure in parte diverse. Gli importatori hanno spesso difficoltà a orientarsi e le disposizioni dei singoli Stati membri in materia di ispezioni e certificazioni possono essere interpretate in vari modi.
Il grado di armonizzazione fra gli Stati membri è ancora inadeguato, e lo stesso dicasi in merito alla disponibilità di una banca di dati comune riguardante volume delle importazioni, produttori e importatori. Attualmente le autorizzazioni d'importazione hanno validità annuale e si riferiscono a un determinato volume di un prodotto specifico. Le autorità verificano il rispetto delle norme di produzione e dei volumi basandosi esclusivamente sulla documentazione, senza effettuare controlli a campione in loco. La procedura delle autorizzazioni d'importazione viene pertanto giustamente accusata di essere, da un lato, troppo burocratica e, dall'altro, assolutamente inefficace. Malgrado la densità relativamente alta dei controlli sulle merci importate, è evidente che in passato si sono continuamente verificati casi di frode.
Il ruolo della Commissione europea e delle autorità nazionali
In linea di principio, la proposta di modifica dell'attuale regolamento presentata dalla Commissione si muove nella giusta direzione. L'Unione europea è chiamata a razionalizzare la procedura di riconoscimento dei prodotti biologici importati, onde uniformare a livello europeo le norme riguardanti le ispezioni e le certificazioni. Tuttavia, la Commissione non chiarisce come sia possibile evitare le frodi o come ritiene di poter adempiere all’enorme responsabilità di sorvegliare gli organismi di controllo. Riguardo alle competenze che le autorità nazionali hanno via via acquisito dal 1991 a oggi, è opportuno che tali autorità continuino a essere coinvolte nelle procedure di riconoscimento e verifica. A esse dovrebbero competere le funzioni di sorveglianza e consulenza. Inoltre, sulla scorta della banca di dati della Commissione, già disponibile, occorre sviluppare una banca di dati comunitaria sulle importazioni, in cui, oltre ai volumi delle importazioni, figurino i nomi di importatori, produttori e organismi di controllo. Una visione d'insieme sulle importazioni può rivelarsi utile per identificare ed escludere sia "le doppie certificazioni" che le importazioni di merci non biologiche tramite certificati falsi e per garantire la rintracciabilità dei prodotti.
Procedure di ispezione basate sulla valutazione del rischio e norme chiare
L'attuale sistema di controllo dell’agricoltura biologica è collegato ai processi. Ciò significa che le procedure di controllo per le importazioni provenienti da paesi terzi sono soggette a condizioni quadro diverse e hanno in parte un decorso differente rispetto alle procedure previste per la produzione interna. Occorre, però, assolutamente garantire che i prodotti biologici che arrivano sul mercato con il marchio biologico riconosciuto a livello comunitario siano coltivati, senza alcuna deroga, in base ai principi e alle disposizioni previste nel regolamento (CEE) n. 2092/91.
In caso di importazione di prodotti biologici provenienti da paesi terzi, le autorità nazionali ed europee competenti devono considerare che la disciplina legislativa dei paesi produttori diverge da quella dell'Unione europea. Nei paesi terzi gli agricoltori lavorano in parte in strutture diverse e in molti di questi paesi gli obblighi di documentazione non sono così ben definiti come a livello comunitario. Alcune irregolarità possono manifestarsi lontano dalla produzione, presso i terminali di distribuzione, i porti e i depositi temporanei. Inoltre, la crescente richiesta di prodotti biologici impone ai diversi responsabili della certificazione nei paesi terzi una certa pressione di tipo concorrenziale che, soprattutto in virtù della distanza dal consumatore finale, può condurre a una malintesa flessibilità nei controlli.
Pertanto, è assolutamente necessario effettuare un’analisi dei punti specifici di rischio al fine di organizzare controlli e ispezioni in modo più efficace. La Commissione deve migliorare le procedure di verifica degli organismi di controllo accreditati, effettuando controlli a campione su quegli organismi che si occupano dei punti identificati come a rischio. Le norme relative ai controlli sulle importazioni provenienti da paesi terzi devono essere elaborate in modo più chiaro e gli organismi di controllo devono essere riconosciuti e accreditati in base a procedure uniformi a livello di Unione europea.
Occorre garantire sufficiente flessibilità per adeguarsi alle specifiche condizioni dei paesi terzi. Dal momento che la certificazione e l’ispezione delle importazioni provenienti dai paesi terzi cela altre difficoltà rispetto alla certificazione della produzione interna, il relatore si dichiara favorevole a che sia gli organismi di controllo con sede centrale nell'Unione europea che quelli posti al di fuori dell’Unione siano obbligati a compiere una procedura di accreditamento qualora intendano certificare merci importate dai paesi terzi.
Le norme che disciplinano l’importazione dei prodotti da agricoltura biologica possono rappresentare un modello di accesso qualificato al mercato dell'Unione europea. Per i prodotti biologici, l’Unione europea offre ai responsabili della produzione e della trasformazione di tali prodotti dei paesi terzi la possibilità di accedere al giusto prezzo a un mercato di qualità, dove essi possano commercializzare i propri prodotti nel rispetto di condizioni ben definite.
PROCEDURA
Titolo |
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari |
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Riferimenti |
COM(2005)0671 – C6-0033/2006 – 2005/0279(CNS) |
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Consultazione del PE |
27.1.2006 |
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Commissione competente per il merito |
AGRI |
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Commissione(i) competente(i) per parere |
ENVI |
INTA |
IMCO |
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Pareri non espressi |
ENVI |
INTA 25.1.2006 |
IMCO |
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Cooperazione rafforzata |
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Relatore(i) |
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf |
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Relatore(i) sostituito(i) |
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Contestazione della base giuridica |
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Modifica della dotazione finanziaria |
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Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula |
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Consultazione del Comitato delle regioni – decisione in Aula |
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Esame in commissione |
20.02.2006 |
24.4.2006 |
20.6.2006 |
12.7.2006 |
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Approvazione |
12.7.2006 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
28 - - |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Marie-Hélène Aubert, Katerina Batzeli, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Albert Jan Maat, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
María del Pilar Ayuso González, Christa Klaß, Astrid Lulling, Jan Mulder |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
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Deposito |
19.7.2006 |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
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