RELAZIONE sulla modifica degli articoli 3 e 4 del regolamento del Parlamento

14.9.2006 - (2005/2036(REG))

Commissione per gli affari costituzionali
Relatore: Borut Pahor
PR_REG

Procedura : 2005/2036(REG)
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Ciclo del documento :  
A6-0274/2006
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A6-0274/2006
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PROGETTO DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla modifica degli articoli 3 e 4 del regolamento del Parlamento

(2005/2036(REG))

Il Parlamento europeo,

–   vista la sua decisione del 14 dicembre 2004 sulla verifica dei poteri[1], e in particolare il paragrafo 6,

–   vista la lettera del suo Segretario generale in data 15 febbraio 2005,

–   visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A6-0274/2006),

1.  decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.  ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata, a norma dell'articolo 202, paragrafo 3 del suo regolamento;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Testo in vigoreEmendamenti

Emendamento 1

Articolo 3, paragrafo -1 (nuovo)

 

-1. A seguito delle elezioni al Parlamento europeo, il Presidente invita le autorità competenti degli Stati membri a comunicare immediatamente al Parlamento i nomi dei deputati eletti, affinché questi possano sedere in Parlamento a partire dall’apertura della prima seduta successiva alle elezioni.

 

Il Presidente attira al contempo l'attenzione di suddette autorità sulle disposizioni pertinenti dell'Atto del 20 settembre 1976 e le invita ad adottare le misure necessarie al fine di evitare qualsiasi incompatibilità con il mandato di deputato al Parlamento europeo.

(L'emendamento riprende in parte la formulazione dell'articolo 3, paragrafo 6 attualmente in vigore, che verrebbe a decadere in caso di approvazione)

Emendamento 2

Articolo 3, paragrafo -1 bis (nuovo)

 

-1 bis. Ciascun deputato la cui elezione sia stata notificata al Parlamento dichiara per iscritto, prima di sedere in Parlamento, di non ricoprire alcuna carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 dell'Atto del 20 settembre 1976. Dopo le elezioni, tale dichiarazione è presentata, se possibile, al più tardi sei giorni prima della seduta costitutiva del Parlamento. Finché i poteri di un deputato non siano stati verificati o non si sia deciso in merito ad eventuali contestazioni, il deputato siede con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi, purché abbia previamente firmato suddetta dichiarazione scritta.

 

Qualora venga accertato, sulla base di fatti verificabili presso fonti accessibili al pubblico, che un deputato ricopre una carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 dell'Atto del 20 settembre 1976, il Parlamento, su informazioni fornite dal suo Presidente, constata la vacanza.

(L'emendamento riprende in parte la formulazione dell'articolo 3, paragrafo 5 attualmente in vigore, che verrebbe a decadere in caso di approvazione)

Emendamento 3

Articolo 3, paragrafo 2, comma 2

Si potrà decidere in merito alla validità del mandato di un deputato soltanto dopo che questi abbia redatto le dichiarazioni scritte derivanti dall'articolo 7 dell'Atto del 20 settembre 1976 e dall'allegato I del presente regolamento.

Si potrà decidere in merito alla validità del mandato di un deputato soltanto dopo che questi abbia redatto le dichiarazioni scritte previste dal presente articolo e dall'allegato I del presente regolamento.

Emendamento 4

Articolo 4, paragrafo 4

4. Le incompatibilità risultanti dalle legislazioni nazionali sono notificate al Parlamento, il quale ne prende atto.

4. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro notifichi al Presidente la fine del mandato di un deputato al Parlamento europeo a norma della legislazione vigente nello Stato membro in questione, a causa di incompatibilità ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'Atto del 20 settembre 1976 o a causa del ritiro del mandato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, dello stesso Atto, il Presidente notifica al Parlamento che il mandato è terminato alla data comunicata dallo Stato membro e invita detto Stato membro ad assegnare senza indugio il seggio divenuto vacante.

Qualora le autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione o il deputato interessato notifichino al Presidente una nomina a funzioni incompatibili con l'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo, il Presidente ne informa il Parlamento, che constata la vacanza.

Qualora le autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione o il deputato interessato notifichino al Presidente una nomina o un'elezione a funzioni incompatibili con l'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'Atto del 20 settembre 1976, il Presidente ne informa il Parlamento, che constata la vacanza.

Emendamento 5

Articolo 4, paragrafo 6, trattino 2

- in caso di nomina a funzioni incompatibili con il mandato di deputato al Parlamento europeo ai sensi della legge elettorale nazionale o ai sensi dell'articolo 7 dell'Atto del 20 settembre 1976: la data comunicata dalle autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione o dal deputato interessato.

- in caso di nomina o elezione a funzioni incompatibili con il mandato di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'Atto del 20 settembre 1976: la data comunicata dalle autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione o dal deputato interessato.

Emendamento 6

Articolo 4, paragrafo 7

7. Quando il Parlamento constata la vacanza, esso ne informa lo Stato membro interessato.

7. Quando il Parlamento constata la vacanza, esso ne informa lo Stato membro interessato e lo invita ad assegnare il seggio senza indugio.

Emendamento 7

Articolo 11, interpretazione

Qualora una questione attinente alla verifica dei poteri venga sollevata durante la presidenza del Presidente decano, quest'ultimo rinvia la questione alla commissione incaricata della verifica dei poteri.

 

Il decano d’età esercita i poteri del Presidente di cui all'articolo 3, paragrafo -1 bis, secondo comma. Qualsiasi altra questione attinente alla verifica dei poteri che venga sollevata durante la presidenza del Presidente decano è rinviata alla commissione incaricata della verifica dei poteri.

  • [1]  GU C 226 E del 15.9.2005, pag. 51.

MOTIVAZIONE

1.   Nella sua decisione del 14 dicembre 2004 concernente la verifica dei poteri[1], il Parlamento ha dichiarato che "le modifiche apportate all'Atto del 20 settembre 1976 con la decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, hanno messo in rilievo l'inadeguatezza delle previsioni contenute negli articoli 3 e 4 del regolamento, in special modo per quanto attiene all'adozione di misure inerenti alla verifica di situazioni di palese incompatibilità (ai sensi dell'articolo 7 dell'Atto del 20 settembre 1976) fin dall'inizio della tornata costitutiva del Parlamento europeo". La commissione per gli affari costituzionali è stata incaricata di esaminare "la questione inerente alla modifica degli articoli 3 e 4 del regolamento in vista, da un lato, di adattarli all'Atto del 20 settembre 1976 così come modificato e, dall'altro, di precisare le disposizioni tali da consentire al Parlamento di reagire agli eventuali casi di incompatibilità palese al fine di potersi riunire nella sua composizione integrale fin dalla tornata costitutiva".

2.   Il diritto del Parlamento europeo di verificare i poteri dei propri membri viene sancito dall'articolo 12 dell'Atto summenzionato, ai sensi del quale il Parlamento "prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente Atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale Atto rinvia". In altri termini, l'Atto conferisce al Parlamento europeo la responsabilità di garantire la legalità della sua composizione per quanto attiene all'attuazione delle disposizioni dell'Atto.

3.   Il regolamento del Parlamento europeo dovrebbe pertanto fornire gli strumenti procedurali adeguati in modo da garantire, in qualunque momento, che il Parlamento stia operando nella sua composizione legale.

4.   Sono state riscontrate alcune difficoltà di ordine pratico concernenti l'attuazione delle disposizioni dell'Atto, in particolare a causa del fatto che, talvolta, le autorità competenti degli Stati membri hanno comunicato solo tardivamente i nominativi dei candidati eletti, nonché in relazione all'emendamento all'articolo 7 dell'Atto che dichiara l'incompatibilità della carica di membro del Parlamento europeo con quella di membro di un parlamento nazionale.

5.   Alcune delle proposte oggetto della presente relazione inseriscono nel regolamento le migliori prassi sviluppate dall'amministrazione del Parlamento[2]. Quanto alle novità introdotte, le proposte sono concepite per fornire strumenti che siano facilmente applicabili e pienamente rispettosi dei diritti legali e della dignità degli eurodeputati eletti. Inoltre, per garantire la trasparenza, viene proposta una riorganizzazione delle disposizioni principali che segue l'ordine cronologico delle varie fasi della procedura.

6.   L'emendamento 1 dispone l'applicazione dell'attuale prassi che prevede di rivolgersi alle autorità degli Stati membri per richiamare l'attenzione sulla necessità di una tempestiva notifica allo scopo di garantire il corretto funzionamento del Parlamento neoeletto sin dalla sua tornata costitutiva. Inoltre sarebbe opportuno ricordare agli Stati membri la loro responsabilità di verificare, prima della notifica, l'assenza di qualunque incompatibilità.

7.   L'emendamento 2 suggerisce un'innovazione volta ad evitare che un membro eletto investito di una carica incompatibile possa partecipare alle decisioni del Parlamento. Conformemente all'emendamento proposto, la dichiarazione attualmente richiesta ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, attestante che il deputato non ricopre alcuna carica che, ai sensi dell'articolo 7 dell'Atto del 20 settembre 1976, è incompatibile con quella di membro del Parlamento europeo, dovrebbe essere trasmessa da ogni membro prima di ricoprire il seggio in Parlamento. Il diritto di esercitare il mandato in Parlamento e in seno ai suoi organi e di godere di tutti i diritti che ne derivano sarebbero soggetti alla consegna preliminare di tale dichiarazione. Resterebbe in vigore la disposizione dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, ai sensi della quale in mancanza di tale dichiarazione la validità del mandato non può essere confermata. Risulta tuttavia opportuno ridurre il campo di applicazione della dichiarazione alle incompatibilità a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, poiché, in caso di incompatibilità stabilita dalla legislazione vigente in uno Stato membro conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, il Parlamento agisce in base a debita notifica da parte dell’autorità competente dello Stato membro in questione (si veda l’emendamento 4).

8.   Dal momento che le informazioni pertinenti in caso di incompatibilità sono generalmente di dominio pubblico, una dichiarazione preliminare di questo tipo sembra offrire una garanzia sufficiente per assicurare che nessun membro con una carica incompatibile eserciti il proprio mandato in Parlamento. D'altro canto, nel caso in cui un membro si rifiuti di rilasciare tale dichiarazione prima di ricoprire il seggio in Parlamento, vi sono motivi sufficienti per sospettare un caso di incompatibilità, giustificando quindi il divieto imposto al deputato in questione di godere dei propri diritti sino alla presentazione della dichiarazione o al chiarimento della questione seguendo altre modalità.

9.   La seconda innovazione introdotta dall'emendamento 2 consiste nel conferire al Presidente del Parlamento l'esplicito potere di informare il Parlamento stesso nel caso in cui si rilevi, sulla base di fatti verificabili presso fonti accessibili al pubblico, che un deputato esercita una carica incompatibile. Ai sensi delle disposizioni dell'Atto del 20 settembre 1976, il Parlamento sarebbe quindi autorizzato a dichiarare l'esistenza di una vacanza.

10. L'emendamento 3 propone solamente una modifica tecnica, in quanto la dichiarazione in questione non è obbligatoriamente richiesta dall'Atto del 20 settembre 1976. Tale richiesta corrisponde a una norma procedurale che il Parlamento ha legittimamente inserito nel proprio regolamento allo scopo di applicare correttamente le disposizioni dell'Atto.

11. Gli emendamenti 4, 5 e 6 sono semplicemente finalizzati ad adattare le disposizioni del regolamento del Parlamento alle disposizioni dell'Atto del 20 settembre 1976, come modificato dalle decisioni del 25 giugno e del 23 settembre 2002.

  • [1]  GU C 226 E del 15.9.2005, pag. 51; relatore: Giuseppe Gargani, A6-0043/2004.
  • [2]  Le prassi attualmente adottate sono delineate in una nota redatta dai servizi del Parlamento, pubblicata nella comunicazione ai membri PE 368.027 v01-00.

PARERE della commissione giuridica (12. L'emendamento 7 suggerisce un'interpretazione dell'articolo 11 relativo al decano d'età, autorizzando quest'ultimo a proporre al Parlamento di risolvere qualunque caso di chiara incompatibilità che dovesse emergere durante la tornata costitutiva.17.7.2006)

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla modifica degli articoli 3 e 4 del regolamento del Parlamento
(2005/2036(REG))

Relatore per parere: Giuseppe Gargani

BREVE MOTIVAZIONE

Il vostro relatore concorda in linea di principio con l’impostazione accolta dal relatore della commissione competente per il merito. Ritiene infatti che il diritto del Parlamento europeo di verificare i poteri dei propri membri, come sancito dall’articolo 12 dell’Atto del 20 settembre 1976 (e successive modifiche), debba trovare un adeguato riscontro nel regolamento del Parlamento europeo, in modo da garantire, in qualunque momento, che esso stia operando nella sua composizione legale.

Il vostro relatore considera favorevolmente i meccanismi prospettati dal relatore per il merito per far fronte alle difficoltà di ordine pratico (specialmente nei rapporti con le autorità nazionali) che hanno caratterizzato la disciplina vigente fin ad oggi.

Si suggeriscono peraltro alcuni spunti di modifica dell’articolo 3 del regolamento, dei quali sarebbe opportuno tenere conto per assicurare una nuova disciplina della verifica dei poteri sufficientemente elastica ed esaustiva.

Mentre l'emendamento 1 è volto a richiamare l'attenzione delle autorità degli Stati membri sulla necessità di una tempestiva notifica dei nomi dei deputati eletti, l'emendamento 2 riguarda il contenuto e gli effetti della dichiarazione attualmente richiesta dall’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma.

Con speciale riguardo a questa seconda modifica, si chiarisce, in primo luogo, che le situazioni di incompatibilità sono solo quelle previste dai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7 dell’Atto del 1976 e non anche quelle previste dalle legislazioni nazionali (v. paragrafo 3 del citato articolo 7).

In secondo luogo, se da un lato alla mancata sottoscrizione della summenzionata dichiarazione si ricollega l’impossibilità per il deputato di esercitare i suoi poteri, dall’altro si introduce un termine finale entro il quale un deputato può concedersi questa sorta di periodo di riflessione e lo si fa coincidere con la prima tornata ordinaria successiva alla notifica dell’elezione del deputato in questione. Ciò allo scopo di garantire in tempi certi la legittimità del plenum del Parlamento europeo.

In terzo luogo, qualora la dichiarazione non sia stata sottoscritta nel termine indicato, o qualora, più in generale, ricorrano casi di incompatibilità manifesta, si suggerisce di applicare una procedura di constatazione d’ufficio della vacanza del seggio.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo in vigoreEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Articolo 3, paragrafo -1 (nuovo)

 

-1. A seguito delle elezioni al Parlamento, il Presidente invita le autorità competenti degli Stati membri a comunicare immediatamente al Parlamento i nomi dei deputati eletti, affinché questi possano sedere in Parlamento a partire dall’apertura della prima seduta successiva alle elezioni.

 

Il Presidente attira al contempo l'attenzione di suddette autorità sulle disposizioni pertinenti dell'Atto del 20 settembre 1976 e le invita ad adottare le misure necessarie al fine di evitare qualsiasi incompatibilità con il mandato di deputato al Parlamento europeo.

(L'emendamento riprende in parte la formulazione dell'articolo 3, paragrafo 6, attualmente in vigore, che verrebbe a decadere in caso di approvazione)

Emendamento 2

Articolo 3, paragrafo -1 bis (nuovo)

 

-1 bis. Ciascun deputato la cui elezione sia stata notificata al Parlamento dichiara per iscritto, prima di sedere in Parlamento, di non ricoprire alcuna funzione incompatibile con l'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'Atto del 20 settembre 1976. Finché i poteri di un deputato non siano stati verificati o non si sia deciso in merito a una contestazione, il deputato siede con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi, a condizione che abbia previamente firmato la dichiarazione scritta summenzionata. Qualora tale dichiarazione non sia stata sottoscritta entro la prima tornata ordinaria successiva alla notifica dell’elezione del deputato interessato, si applica il secondo comma del presente paragrafo.

 

Nei casi di incompatibilità manifesta, ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'Atto del 20 settembre 1976, il Presidente ne informa il Parlamento che constata la vacanza.

(L'emendamento riprende in parte la formulazione dell'articolo 3, paragrafo 5, attualmente in vigore, che verrebbe a decadere in caso di approvazione)

Emendamento 3

Articolo 11, interpretazione

Qualora una questione attinente alla verifica dei poteri venga sollevata durante la presidenza del Presidente decano, quest'ultimo rinvia la questione alla commissione incaricata della verifica dei poteri.

Il più anziano dei deputati esercita i poteri del Presidente di cui all'articolo 3, paragrafo -1 bis, secondo comma. Qualsiasi altra questione attinente alla verifica dei poteri che venga sollevata durante la presidenza del Presidente decano è rinviata alla commissione incaricata della verifica dei poteri.

PROCEDURA

Titolo

Modifica degli articoli 3 e 4 del regolamento del Parlamento europeo

Riferimenti

2005/2036(REG)

Commissione competente per il merito

AFCO

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

JURI
28.4.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere
  Nomina

Giuseppe Gargani
19.4.2006

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

21.2.2006

13.7.2006

 

 

 

Approvazione

13.7.2006

Esito della votazione finale

+ :
– :
0 :

20
0
0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Maria Berger, Carlo Casini, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Daniel Strož, Diana Wallis, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Hiltrud Breyer, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Sharon Bowles, Mieczysław Edmund Janowski, Peter Liese, Miroslav Mikolášik

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...

PROCEDURA

Titolo

Modifica degli articoli 3 e 4 del regolamento del Parlamento

Numero di procedura

2005/2036(REG)

Proposta(e) di modifica di base

 

 

 

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

AFCO
28.4.2005

Decisione di elaborare una relazione

20.4.2005

Annuncio in Aula dell'autorizzazione

28.4.2005

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

JURI

6.4.2006

 

 

 

 

Pareri non espressi
  Decisione

 

 

 

 

 

Altra(e) proposta(e) di modifica

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Borut Pahor
20.4.2005

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Esame in commissione

14.9.2005

22.2.2006

3.5.2006

 

 

Approvazione

11.9.2006

Esito della votazione finale

favorevoli:

contrari:

astensioni:

9

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Carlos Carnero González, Andrew Duff, Ingo Friedrich, Genowefa Grabowska, Daniel Hannan, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Rihards Pīks, Johannes Voggenhuber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Gérard Onesta

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Deposito – A[6]

14.9.2006

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)