RELAZIONE sul Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale
14.9.2006 - (2006/2101(INI))
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Bernhard Rapkay
Relatore per parere(*):
József Szájer, commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni - articolo 47 del regolamento
- PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- PARERE della commissione per il commercio internazionale
- PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali
- PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
- PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
- PARERE della commissione per i trasporti e il turismo
- PARERE della commissione per lo sviluppo regionale
- PARERE della commissione giuridica
- PROCEDURA
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sul Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale
Il Parlamento europeo,
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Libro Bianco sui servizi di interesse generale" (COM(2004)0374),
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea" (COM(2006)0177),
– vista la decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione dei servizi d'interesse economico generale[1],
– visto l'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea concernente l'accesso ai servizi di interesse economico generale,
– visti gli articoli 2, 5, 16, 73, 86, 87, 88 e 295 del trattato CE,
– viste le sue precedenti risoluzioni sui servizi di interesse generale, e in particolare la sua risoluzione del 13 novembre 2001 sulla comunicazione della Commissione "Servizi di interesse generale in Europa" (COM(2000)0580[2], la sua risoluzione del 14 gennaio 2004 sul Libro Verde della Commissione sui servizi di interesse generale (COM(2003)0270)[3] e la sua risoluzione del 22 febbraio 2005 sugli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico[4],
– vista la sua risoluzione legislativa del 16 febbraio 2006 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno[5],
– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 15 e 16 marzo 2000, del Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000, del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 e del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 relative ai servizi di interesse generale,
– vista la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nel settore dei servizi di interesse generale e in particolare la "sentenza Teckal" del 18 novembre 1999[6], la "sentenza Chronopost" del 3 luglio 2003[7], la "sentenza Altmark" del 24 luglio 2003[8], la sentenza Enirisorse del 27 novembre 2003[9], la sentenza "Stadt-Halle" dell'11 gennaio 2005[10] e la sentenza del 13 gennaio 2005[11], la sentenza «Corbeau» del 19 maggio 1993 (causa C-320/91) e la sentenza «Comune d’Almelo» del 27 aprile 1994 (causa C-393/92),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per lo sviluppo regionale (A6‑0275/2006),
A. considerando che i trattati prevedono un'economia sociale di mercato aperta e che, tra gli altri, i seguenti principi costituiscono termini di riferimento e sono importanti in questo contesto:
– solidarietà, che unisce e si fonda sugli obiettivi della coesione sociale, economica, territoriale e di uno sviluppo sostenibile,
– cooperazione, che rende possibile l'attuazione degli obiettivi transnazionali e europei dei trattati e programmi,
– frontiere aperte e un mercato interno caratterizzato dalla libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali per integrare le economie e le società e aumentare la prosperità e il benessere sociale dei cittadini europei,
– concorrenza, che rende possibile il completamento del mercato interno sulla base delle regole dell'economia sociale di mercato ed è disciplinata dal diritto della concorrenza che è un ambito fondamentale dell'ordinamento democratico soprattutto per evitare gli abusi dei monopoli e del potere economico e garantire innovazione, elevata qualità a prezzi accessibili, diversificazione delle scelte dei consumatori e loro tutela giuridica,
– sussidiarietà, basata sull'articolo 5 del trattato CE, che garantisce la pluralità degli Stati membri e le varie tradizioni nell'UE e assicura che l'Unione europea agisca quanto più possibile in modo efficace e vicino ai consumatori ma solo quando la sua azione è più efficace di quella a livello nazionale o subnazionale,
– proporzionalità, in base alla quale l'intervento comunitario si limita al minimo necessario per conseguire gli obiettivi del trattato, e
– democrazia, in base alla quale il suffragio universale è la fonte della legittimità delle autorità pubbliche nazionali e locali che definiscono e organizzano i compiti, le prestazioni e il finanziamento dei servizi di interesse generale (SIG),
B. considerando che i SIG non sono soltanto un importante elemento ai fini della coesione sociale ed economica, ma contribuiscono in modo notevole anche alla competitività dell'economia europea,
C. considerando che la concorrenza, volta ad agevolare il completamento del mercato unico sulla base delle regole dell'economia sociale di mercato e disciplinata da norme in materia di concorrenza, costituisce un essenziale diritto democratico limitando non solo il potere della burocrazia ma anche e soprattutto l'abuso di potere economico e garantendo la protezione giuridica dei consumatori,
D. considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee è diventata ormai imponente, è in continua evoluzione e riguarda aspetti diversi dei SIG, tra cui aiuti di Stato, parità di trattamento e/o distorsione della concorrenza,
E. considerando gli sviluppi nelle cause all'esame della Corte di giustizia delle Comunità europee riguardanti la compatibilità dei SIG con le norme europee in materia di mercato interno e concorrenza e la necessità di rispondervi attraverso una chiarificazione del diritto positivo europeo in materia,
F. considerando che l'evoluzione dei mercati e il modo in cui le società si organizzano sono soggetti a dinamiche diverse in ogni Stato membro e che l'applicazione di norme e definizioni rigide potrebbe costituire un intralcio al raggiungimento di risultati economici e sociali ottimali,
G. considerando l'impossibilità di definire in modo uniforme i SIG, in un contesto sociale ed economico tanto diverso come quello dell'Unione europea,
H. considerando che la disponibilità di SIG efficienti è parte integrante dei sistemi economici, societari e sociali di tutti gli Stati membri; che tale disponibilità varia notevolmente da Stato membro a Stato membro e che l'obiettivo di un positivo completamento del mercato interno dovrebbe consentire agli Stati membri di introdurre SIG efficaci ed efficienti, nel pieno rispetto dell'interesse dei cittadini nel loro duplice ruolo di utenti (di servizi) e di contribuenti, nonché delle loro responsabilità e senza interferire nella libertà delle autorità locali e regionali di stabilire e applicare le proprie priorità per quanto riguarda la elevata qualità, la frequenza, l'abbordabilità e l'accessibilità di tali servizi,
I. considerando che i SIG e i servizi di interesse economico generale (SIEG) dovrebbero essere forniti equamente in tutto il territorio dell'UE; che l'obiettivo della coesione economica e sociale è quello di ridurre le disparità fra i livelli di sviluppo delle varie regioni e favorire uno sviluppo armonioso in tutta l'UE, soprattutto nei nuovi Stati membri,
J. considerando che, tenendo conto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del trattato CE, è compito esclusivo degli Stati membri e delle loro autorità regionali e/o locali definire i loro SIG, decidere quali servizi andrebbero garantiti e il modo di organizzarli, finanziarli, fornirli, valutarli e controllarli, e che ciò deve essere pienamente rispettato al momento di elaborare ulteriore legislazione,
K. considerando che, in relazione alla compatibilità delle regole del mercato interno e della concorrenza con l'agevole funzionamento dei SIG, è necessario creare una maggiore certezza giuridica al fine di garantire alle competenti autorità regionali e locali il necessario margine di manovra per prendere decisioni ed evitare conflitti e procedimenti giudiziari, tenendo in debito conto il mercato interno e la sopra citata risoluzione legislativa del Parlamento sui servizi nel mercato interno nonché la chiara applicazione delle regole in materia di mercato interno e concorrenza,
L. considerando che le direttive settoriali CE sui SIEG in industrie di rete e in altri settori in cui sia stata conseguita o avviata un'apertura del mercato hanno contribuito positivamente a fornire servizi migliori a prezzi più bassi,
M. considerando che il gran numero di iniziative settoriali per l'apertura del mercato interno nel settore dei servizi, nonché la sopramenzionata risoluzione del Parlamento sui sevizi nel mercato interno, aumentano le possibilità in termini di concorrenza e di miglioramenti anche nell'ambito dei SIEG, il che evidenzia la necessità di chiarezza giuridica per quanto riguarda i SIG,
N. considerando che i SIEG hanno un impatto diretto sul mercato interno dei servizi e che taluni settori che forniscono SIEG sono stati ammodernati e integrati con successo nei mercati di tali servizi; che l'integrazione è avvenuta in maniera controllata ed è stata accompagnata da misure volte a proteggere l'interesse generale, in particolare il concetto di servizi universali,
O. considerando che l'articolo 16 del trattato CE riconosce l'importanza dei SIEG e che gli articoli da 43 a 49 del trattato CE forniscono una base giuridica alla definizione di azioni comunitarie per quanto concerne la libera fornitura di tali servizi; che gli articoli 86 e 87 del trattato CE e la giurisprudenza della Corte di giustizia forniscono chiare indicazioni su come procedere in relazione ad aiuti di Stato, modalità e livelli di finanziamento dei SIEG; che l'articolo 95 del trattato CE costituisce la base giuridica adeguata per trattare le questioni relative alle procedure di appalto pubblico e questioni connesse;
P. considerando che il trattato CE, agli articoli 16 e 86, paragrafo 2, fa riferimento ai SIEG ma non fornisce alcuna definizione degli stessi; che i servizi di interesse generale non sono menzionati nel trattato CE, ma sono stati introdotti soltanto dalla Commissione nel quadro di una comunicazione e che, conformemente alla sopramenzionata risoluzione legislativa del Parlamento europeo sui servizi nel mercato interno, i SIEG dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 16 della direttiva sui servizi, mentre i SIG sono completamente esclusi dalla direttiva,
Q. considerando che diverse forme di gestione e partenariato tra gli operatori economici responsabili di questi servizi sono incoraggiate e che questo dovrebbe aver luogo nel rispetto delle competenze degli Stati membri per la fornitura e l'attribuzione di questi servizi, nell'interesse di servizi futuri efficienti e qualitativamente validi,
R. considerando che l'obiettivo comunitario di un elevato livello di tutela dei consumatori, unitamente alla rigorosa conformità al principio di sussidiarietà, dovrebbe avere in questo contesto un'importanza maggiore,
S. considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce e rispetta l'accesso ai SIEG al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione,
1. sottolinea che le sue precedenti risoluzioni sopra menzionate sui SIG del 13 novembre 2001, 14 gennaio 2004 e 22 febbraio 2005 conservano la propria validità, in particolare per quanto riguarda:
– il principio di sussidiarietà,
– la deregolamentazione e
– la realizzazione del mercato interno e la necessità di fornire servizi di alta qualità;
rammenta che l'aspetto decisivo non è chi sia il soggetto che fornisce SIG, bensì il fatto che siano rispettati i parametri di qualità e l'equilibrio sociale e che la sicurezza dell'approvvigionamento e la continuità siano criteri per l'assegnazione del servizio; ricorda di ritenere che i SIEG riguardano un'amplissima serie di industrie;
2. rileva che è particolarmente importante, per ottimizzare le opportunità offerte dal mercato interno, che le condizioni e le disposizioni che disciplinano l'ammodernamento dei mercati garantiscano una concorrenza giusta, trasparente ed efficace, mantenendo nel contempo la coesione sociale e l'accessibilità universale dei servizi ed evitino gli abusi di posizione dominante e la formazione di nuovi monopoli che ostacolano l'ingresso sul mercato di nuovi partecipanti;
3. sottolinea che i SIG dovrebbero essere di alta qualità, avere un'adeguata copertura territoriale, essere forniti ad un prezzo ottimale, rispettare l'equilibrio sociale e garantire una sicurezza duratura degli approvvigionamenti, e fa rilevare che la maggior parte dei SIG possono essere prestati in un regime di concorrenza leale, nell'ambito del quale le imprese private e pubbliche devono ricevere un trattamento sostanzialmente uguale;
4. chiede che la Commissione presenti al Parlamento un'ampia analisi degli effetti della liberalizzazione finora avvenuta, in particolare sulla situazione dei consumatori e degli occupati interessati;
5. sottolinea che la maggior parte dei SIEG viene fornita nel mercato interno e che pertanto, in via di principio, sono soggetti alle disposizioni in materia di mercato interno, appalti pubblici, concorrenza e aiuti di Stato, e che la Commissione controlla gli abusi nella misura in cui l'applicazione di tale normativa non ostacola la realizzazione, di fatto o di diritto, della specifica missione loro affidata, come previsto dall'articolo 86, paragrafo 2, del trattato; sottolinea che, conformemente all'articolo 16 del trattato CE relativo ai SIG, la Commissione e gli Stati membri sono responsabili, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire che tali servizi funzionino sulla base di principi e condizioni che consentano loro di realizzare i propri compiti;
6. sottolinea che, soprattutto dopo l'ampliamento dell'Unione europea, occorre garantire la coesione nel settore dei SIEG, collegare, nel quadro della politica strutturale, le infrastrutture degli Stati membri per i SIEG che operano in rete e rafforzare la cooperazione transfrontaliera, onde creare un autentico mercato interno e facilitare la normalizzazione;
7. tiene conto del peso economico di questi servizi e della loro importanza per la produzione di altri beni e la fornitura di altri servizi; sottolinea che le modalità di organizzazione dei SIEG possono influire sul mercato interno, ad esempio in caso di divieto di stabilimento nel paese di prestazione del servizio;
8. è del parere che l'obiettivo delle regole di concorrenza dovrebbe essere di migliorare la qualità della fornitura di servizi, agevolare la scelta dei consumatori, garantire prezzi accessibili e realizzare altri obiettivi di pubblico interesse, tra cui lo sviluppo sostenibile;
9. chiede alla Commissione di chiarire la distinzione tra SIG e SIEG, mettendo a punto criteri operativi che tengano conto delle tradizioni nazionali degli Stati membri, in base alla natura dei beni collettivi e del finanziamento pubblico o mediante meccanismi di solidarietà dei SIG; sottolinea che per molti SIG la distinzione tra aspetti economici e non economici è estremamente difficile a causa del carattere dinamico di tali servizi e del loro rapido sviluppo; accoglie pertanto con favore il fatto che, nel suo Libro bianco, la Commissione europea dichiari che "l’effettiva prestazione di un compito di interesse generale prevale, in caso di controversia, sull'applicazione delle norme del trattato"; riconosce che non è il caso di escludere ampi settori dei SIG dalla portata delle norme sul mercato interno e la concorrenza nel tentativo di definire i SIG stessi; rileva che una precisa definizione dei SIEG e dei SIG sarebbe contraria alla libertà degli Stati membri di definire i loro SIG;
10. rammenta che le norme in vigore nel settore sono definite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dall'interpretazione di casi individuali da parte della Commissione, e che di conseguenza non si è finora acquisita la necessaria certezza giuridica né l'adeguata trasparenza;
11. chiede ulteriori chiarimenti alla Commissione, in particolare su due questioni fondamentali: le conseguenze della giurisprudenza della Corte di giustizia basata su un approccio settoriale, e l'applicazione a SIG e SIEG del diritto della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda il finanziamento di tali servizi;
12. rileva che il livello delle autorità locali e regionali si è dimostrato vicino ai cittadini e valido per la fornitura di SIG e continua ad essere in grado di garantire, in relazione a tali servizi, il diritto di partecipazione, la protezione dei consumatori e l'interesse generale; rileva che il livello europeo deve contribuire a non compromettere la capacità del livello comunale e regionale di offrire tali servizi;
13. ritiene quindi che, nell'interesse:
– delle autorità locali, regionali e nazionali, affinché possano, se del caso, offrire e garantire servizi adeguati nell'interesse di tutti i cittadini, nel dovuto rispetto del mercato interno e della risoluzione del Parlamento sui servizi nel mercato interno,
– delle imprese pubbliche, con o senza fini di lucro, che prestano o offrono tali servizi, affinché sappiano quali condizioni e obblighi possono essere loro imposti dalle autorità nell'ambito del mercato interno e in base al diritto vigente, visti i compiti di interesse generale loro affidati , e
– degli utenti di tali servizi, affinché possano essere consapevoli che i servizi sono definiti e sviluppati dagli Stati membri e dalle loro autorità locali conformemente alle condizioni locali, possono essere forniti a condizioni adeguate in materia di concorrenza e, ove possibile, di accessibilità, qualità, abbordabilità, innovazione, adattabilità, continuità, durata, parità di trattamento, pianificazione a lungo termine, sicurezza, universalità, ecc.,
la Commissione dovrebbe fornire chiarimenti giuridici, orientamenti e principi su alcuni temi problematici, includendo in particolare l'applicazione delle norme in materia di mercato interno e concorrenza nel settore dei SIG e dei SIEG, garantendo al contempo agli Stati membri e alle autorità regionali e locali la responsabilità democratica quanto all'applicazione di norme a SIG e SIEG; rileva che è necessario chiarire in quale modo siano condivise le responsabilità tra l'UE e gli Stati membri e ritiene che l'approccio settoriale che tiene conto della situazione specifica nei settori interessati, dovrebbe essere un importante elemento al riguardo; sottolinea in questo ambito che, dopo una debita valutazione del trattato e della giurisprudenza della Corte di giustizia, i SIG debbano essere definiti dagli Stati membri; rileva inoltre che non esiste alcuna base giuridica per una proposta che miri a non applicare le attinenti disposizioni del trattato CE a servizi specifici;
14. sottolinea che la necessità di normative settoriali in vigore o future, basate sulle norme del mercato interno e il rispetto della sussidiarietà non andrebbero messi in discussione; rammenta il successo di tali normative settoriali e raccomanda che l'approccio settoriale venga esteso anche ad altri settori;
15. invita la Commissione a fornire una maggiore certezza giuridica per il settore dei SIG sanitari e sociali e a presentare una proposta di direttiva settoriale del Consiglio e del Parlamento a tale riguardo;
16. sollecita pertanto il Consiglio ad adottare quanto prima possibile una posizione comune sulla revisione del regolamento (CEE) n. 1191/69 del 26 giugno 1969 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile[12];
17. propone che, quando un'autorità competente identifica la prestazione come servizio di interesse economico generale, gli obblighi di servizio pubblico siano attribuiti o mediante una procedura d'appalto equa e trasparente, o con un adeguato atto ufficiale che ottemperi a criteri di trasparenza e si basi sulla parità di condizioni per tutti i concorrenti;
18. plaude alla proposta di un quadro giuridico comunitario per gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico nonché all'intenzione di modificare la direttiva sulla trasparenza;
19. raccomanda che l'autorità competente che intenda finanziare SIEG in modo diverso dal finanziamento diretto a titolo del proprio bilancio generale scelga una forma di finanziamento conforme alle disposizioni del trattato CE, e in particolare del suo articolo 86, paragrafo 2, soprattutto quando concede diritti esclusivi e speciali, accorda una compensazione per la prestazione di servizi pubblici, o quando attiva un fondo per la prestazione di servizi pubblici; nota che in tutti i casi ciò richiede un sistema tariffario uniforme nonché finanziamenti adeguati e trasparenti;
20. raccomanda che, quando un'autorità competente intende concedere una compensazione per la prestazione di servizi pubblici, al fine di garantire il finanziamento di un servizio di interesse generale, tale compensazione non sia considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE, se
– il beneficiario è stato incaricato di eseguire una missione di servizio pubblico chiaramente definita,
– i parametri per il calcolo delle compensazioni sono stati previamente definiti in modo obiettivo e trasparente,
– la compensazione non supera i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, consentendo un profitto ragionevole,
– il beneficiario è selezionato mediante una procedura di appalto pubblico o la compensazione non supera i costi sostenuti da un'impresa gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata degli strumenti necessari per fornire il servizio pubblico; e
– è stata avviata una procedura trasparente;
sottolinea, tuttavia, che l'importo della compensazione non può superare quanto necessario per il funzionamento del servizio e non deve essere utilizzato per finanziare attività che non rientrano nell'ambito del servizio in questione (sovvenzioni incrociate); rileva che la compensazione deve essere disponibile per tutti gli operatori incaricati della prestazione di SIG, indipendentemente dal loro status giuridico;
21. ricorda l'importanza di applicare chiaramente le disposizioni della decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione dei SIEG[13]; sottolinea, tuttavia, che il semplice pagamento di una compensazione per gli obblighi di servizio pubblico non dovrebbe essere considerato quale aiuto di Stato e che la legge deve essere modificata di conseguenza;
22. sottolinea che rientra nella discrezionalità dell' autorità competente decidere se gestire direttamente un servizio di interesse generale attraverso una sua unità o se affidarlo a fornitori esterni, con o senza scopo di lucro, esercitando un controllo analogo a quello esercitato sui servizi direttamente erogati; rileva che qualora l'autorità competente decida di esternalizzare i servizi, debba essere indetta una gara d'appalto; sottolinea inoltre che dovrebbe essere rispettato il principio di autonomia locale e regionale, che conferisce alle autorità competenti il diritto di scegliere le migliori modalità per la prestazione di ciascun servizio, tenendo conto dell'interesse pubblico;
23. ritiene che la prestazione esternalizzata di un servizio di interesse generale comporti di norma per l'autorità la necessità di attribuire tale servizio sulla base di un contratto pubblico di servizi, successivamente ad una gara d'appalto pubblica; rileva che il principio di assegnazione di un contratto di servizio pubblico dovrebbe però lasciare all'autorità competente, in casi urgenti, la facoltà di trasferire un contratto pubblico di servizi; invita la Commissione, unitamente agli Stati membri e al Parlamento europeo, a chiarire i relativi criteri nelle direttive sugli appalti o per il tramite di un regolamento; rileva a tale riguardo che le autorità locali dovrebbero poter assegnare compiti di servizio direttamente a società intercomunali o a forme analoghe di organizzazioni comuni, o a società che esse possiedono o controllano, a condizione che tali società svolgano la parte esenziale delle loro attività per l'autorità o le autorità che le controllano e non competano sui mercati esterni ma costituiscano solo una prassi organizzativa interna; rileva che è necessario trovare un accordo che non escluda categoricamente la partecipazione privata esterna;
24. chiede urgentemente, in tale contesto e nell'interesse di una possibile maggiore efficienza risultante dall'inserimento di nuovi operatori e di nuove forme di fornitura di SIG, una maggiore certezza giuridica per le diverse forme di organizzazione inter-autorità (cooperazione tra autorità locali, partenariato pubblico/privato, concessioni), un chiarimento del campo di applicazione del diritto europeo in materia di concorrenza, assegnazione di contratti e aiuti di Stato, nonché dei criteri generali validi a livello europeo; sottolinea che l'esternalizzazione dei servizi pubblici che non è della stessa natura dei contratti pubblici dovrebbe essere oggetto di un chiarimento giuridico; chiede alla Commissione di precisare le regole per attribuzione di tali servizi esternalizzati distinguendole chiaramente da quelle per i contratti pubblici;
25. ritiene che le autorità competenti dovrebbero provvedere a che, nei settori in cui sia stata stabilita una normativa per gli obblighi di servizio pubblico universale o per obiettivi specifici, siano applicati regole e strumenti adeguati al settore in causa, sulla base di norme trasparenti;
26. ritiene inoltre che orientamenti a livello nazionale e locale siano necessari, ai fini di una maggiore trasparenza e tutela dei consumatori, nei seguenti settori:
– fissazione delle procedure di accesso alle reti esistenti, nella misura in cui l'accesso sia necessario per la fornitura dei servizi;
– fissazione di condizioni di prezzo e/o tariffe per la fornitura del servizio;
– garanzia di concorrenza e opportunità per i nuovi imprenditori, ove possibile;
– regole per la composizione di controversie tra il fornitore del servizio e l'utente, ferma restando la possibilità di un'azione legale; e
– consultazione ed eventualmente deferimento alle autorità competenti in materia di concorrenza per qualsiasi questione che potrebbe costituire una violazione delle disposizioni in materia di concorrenza, nazionali o contenute nel trattato CE;
27. raccomanda inoltre, nell'interesse di SIG di elevata qualità ed efficienti, di incoraggiare l'uso su base volontaria e regolare di parametri e di sistemi di misurazione della qualità a livello nazionale ed europeo; rileva che lo scambio di esperienze e la promozione della migliore prassi andrebbero appoggiati e dovrebbero coinvolgere tutte le parti interessate; propone che, nella fissazione di tali norme di qualità, si tenga conto dei seguenti aspetti:
– sviluppo di metodi esaustivi di valutazione, compresi criteri economici, sociali e ambientali;
– protezione e sicurezza degli utenti del servizio;
– adeguatezza e proporzionalità della norma in rapporto ai costi del servizio;
– diffusione e pubblicazione il più possibile ampie della norma; e
– controllo facile ed efficace del rispetto della norma, che potrebbe essere stabilito sulla base di una carta o di un codice di condotta;
28. sottolinea l'importanza di rafforzare le capacità di controllo degli Stati membri, onde assicurare la realizzazione effettiva degli obiettivi di politica pubblica, come prezzi accessibili e norme di qualità; sottolinea inoltre che le autorità pubbliche competenti devono disporre degli strumenti e della competenza idonei per essere in grado di applicare la concorrenza e garantire la protezione dei consumatori;
29. chiede alla Commissione di presentare, sulla base della sua risoluzione del 14 gennaio 2004, della sua risoluzione del 9 marzo 2005 sulla revisione intermedia della strategia di Lisbona[14], e della presente risoluzione, iniziative giuridiche adeguate e ricorda che i diritti di codecisione, ove previsti dal trattato, andrebbero pienamente esercitati da tutte le parti interessate al settore dei SIG e dei SIEG ;
30. ricorda che gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità e gli obblighi che ne derivano devono essere compatibili con le politiche e le norme interne della Comunità;
31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Traduzione esterna
- [1] GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.
- [2] GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 153.
- [3] GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 294.
- [4] GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 117.
- [5] Testi approvati, P6_TA(2006)0061.
- [6] Causa C-107/98, Teckal c/Comune di Viano e Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, Racc. 1999, I-8121.
- [7] Cause congiunte C-83/01 P, C-93/01 P e C-94/01 P, Chronopost e altri, Racc. 2003, I-6993
- [8] Causa C-280/00, Altmark Trans GmbH und Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Racc. 2003, I-7747.
- [9] Cause congiunte C-34-38/01, Enirisorse Spa/Amministrazione delle Finanze [2003] Racc. I-14243.
- [10] Causa C-26/03, Stadt Halle und RPL Recyclingpark Lochau GmbH/Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlange TRA Leuna, Racc. 2005, I-1.
- [11] Causa C-84/03, Commissione/Spagna, Racc. 2005, I-139.
- [12] GU L 156 del 28.6.69, pag. 1.
- [13] GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.
- [14] GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 164.
MOTIVAZIONE
L'importanza dei servizi pubblici
L'accesso a servizi pubblici di elevata qualità è un problema politico di primaria importanza. La presenza di buone scuole e di buoni ospedali, la disponibilità di acqua pulita, di energia e di trasporti sicuri e affidabili, per citare qualche esempio, sono elementi che figurano in quasi tutte le definizioni di buona qualità della vita.
I servizi pubblici, tuttavia, non costituiscono soltanto un elemento fondamentale per la qualità della vita dei singoli cittadini. Essi hanno anche un ruolo chiave nella strategia principe della UE, la strategia di Lisbona, che mira a fare leva sui punti di forza del modello sociale ed economico europeo con l'obiettivo di creare l'economia più dinamica, coesa e sostenibile del mondo. La presenza di servizi pubblici di qualità può contribuire al superamento della stagnazione economica, dell'esclusione e dell'isolamento sociali, al rafforzamento della coesione sociale e territoriale nonché a un migliore funzionamento del mercato interno europeo e a una maggiore competitività esterna.
La presenza di servizi pubblici di elevata qualità, aperti, trasparenti, accessibili a tutti a pari condizioni, rappresenta pertanto un elemento fondamentale del modello europeo di società. Le forze di mercato, da sole, non sono sempre in grado di rispondere alla natura dinamica dei servizi pubblici. È questo il motivo per cui le autorità pubbliche, a tutti i livelli, partecipano in maniera determinante alla fornitura, alla regolamentazione, all'organizzazione e, in varia misura, al finanziamento o al sovvenzionamento di tali servizi. Non è compito della UE intervenire nel campo della fornitura dei servizi pubblici; piuttosto, secondo il relatore, la UE dovrebbe creare una maggiore certezza giuridica che permetta alle autorità pubbliche, ad ogni livello, di compiere adeguatamente il proprio dovere di salvaguardare l'interesse pubblico in sede di fornitura dei servizi pubblici. Alla UE è affidato anche il ruolo di garantire adeguati standard in tutta l'Unione europea e di fare quindi della presenza di servizi pubblici efficienti, validi e altamente qualificati, un'espressione tangibile della cittadinanza europea.
Cosa sono i servizi pubblici?
Vari sono i significati attribuiti al termine "servizi pubblici". Per alcuni si tratta di servizi forniti, oppure finanziati, dal settore pubblico. Per altri, il fattore discriminante è se i servizi vengono forniti "nell'interesse pubblico"… ma queste sono solo alcune delle numerose definizioni proposte nell'ambito di questo complesso dibattito.
A parere del relatore, è necessario cominciare a fare chiarezza sulle molteplici nozioni di servizi pubblici e a distinguere tra i diversi SIG: da un lato quelli di natura commerciale, finanziati principalmente dall'utente, che il trattato CE, in conformità al relativo articolo 16, identifica come servizi di interesse economico generale (SIEG); dall'altro, quelli di natura non commerciale, finanziati principalmente con fondi pubblici o sociali, che si potrebbero considerare come servizi di interesse generale non economico, come ad esempio i servizi di interesse generale che assolvono esclusivamente funzioni sociali o di prerogativa delle autorità pubbliche.
L'idea che sta dietro all'articolo 16 è quella di separare i servizi capaci di incidere fortemente sul funzionamento del mercato unico, per via del loro carattere economico, dai servizi non economici, che non hanno tale prerogativa. Questi ultimi, che comprendono ad esempio i servizi di ordine pubblico e l'amministrazione della giustizia, sono considerati materia di pertinenza assoluta del governo nazionale e subnazionale e sono quindi esclusi dalla sfera di competenza della UE. Sfortunatamente, le attuali normative comunitarie non indicano in maniera precisa come distinguere fra loro i servizi di interesse economico generale, i servizi di intesse generale e altri servizi; questo significa che non è chiaro, nei singoli casi, se e in quale misura si applichino le norme comunitarie relative al mercato unico. Pertanto, il relatore auspicherebbe aprire un dibattito per un possibile chiarimento in merito.
Il rispetto delle diverse tradizioni nazionali
In tutta Europa, la presenza di servizi pubblici di qualità è considerata un elemento essenziale per una società civilizzata. Ciò detto, le tradizioni nazionali – cosa viene fornito e da chi – variano profondamente e questa è una situazione che genera equivoci e confusione rispetto a cosa si intenda esattamente per servizi pubblici, e che induce le parti interessate a non voler neanche tentare di sviluppare criteri e orientamenti comuni a livello europeo.
Le autorità nazionali, regionali e locali sono attaccate all'autonomia di cui dispongono e che permette loro di formulare le politiche per i cittadini secondo i propri criteri. Nella pratica, tuttavia, esse si trovano spesso a confrontarsi con l'ingerenza della Commissione europea e della Corte di giustizia delle Comunità europee, le quali giudicano le loro attività dal punto di vista delle norme UE in materia di mercato interno, vuoi dichiarando le sovvenzioni incrociate contrarie alle norme sugli aiuti di stato, vuoi imponendo onerosi obblighi in materia di appalti pubblici, o considerando taluni obblighi di servizio pubblico come ostacoli al mercato unico europeo, solo per citare alcuni esempi.
Secondo il parere del relatore, la situazione attuale non garantisce né efficaci misure di tutela dell'autonomia locale, né la certezza giuridica […] fornitori di servizi pubblici, autorità pubbliche, imprese private e utenti.
L'obiettivo di sviluppare una maggiore certezza giuridica deve coincidere con quello di chiarire la situazione al fine di tutelare l'autonomia locale e il principio di sussidiarietà. Occorre a tale scopo definire il rapporto tra i seguenti elementi: da un lato, le norme del mercato unico, dall'altro, il perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico nell'ambito della fornitura di quei servizi di interesse generale che presentano una dimensione economica di rilievo e che potrebbero influire sul funzionamento del mercato unico.
Confusione e incertezza nelle normative attuali
Sebbene la proposta di Trattato costituzionale, una volta ratificata, garantirà delle misure di tutela costituzionali per i servizi di interesse generale, la normativa specifica – accumulata in diversi anni – ci consegna una profonda incertezza dal punto di vista pratico. Questo si verifica perché il Trattato si limita a indicare i principi più generali di disciplina dei servizi pubblici, mentre l'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del trattato in materia di mercato unico sono affidate a un corpo di leggi comunitarie specifiche.
Non è chiaro in quale misura i servizi di interesse generale o i servizi di interesse economico generale siano coperti, ad esempio, dalla normativa sulla concorrenza, dalla legislazione in materia di mercato unico o dalle norme tese a regolamentare le sovvenzioni o ad aprire il mercato degli appalti pubblici. L'evolversi della legge è legato ai mutamenti spesso imprevedibili della Commissione e della Corte di giustizia delle Comunità europee. E così, negli anni, la liberalizzazione di varie reti di servizi pubblici, si pensi alle telecomunicazioni, alle poste, alle ferrovie e all'energia, è avvenuta sulla base di regole di volta in volta diverse, cosa che ha accresciuto ulteriormente la complessità e l'incertezza giuridica. Inoltre, il finanziamento e la gestione dei servizi pubblici in Europa sono legati allo sviluppo imprevedibile della giurisprudenza e dell'interpretazione in sede giudiziale.
Il Libro verde e il Libro bianco sui servizi d'interesse generale recentemente pubblicati dalla Commissione e la nuova comunicazione sui servizi sociali di interesse generale hanno deluso coloro che speravano in una nuova e più sicura situazione giuridica per i servizi pubblici: tali documenti non forniscono maggiore certezza giuridica su nessuno dei fronti sopra citati. Inoltre, dalle proposte per la direttiva sui servizi provengono nuove domande rispetto a quelle che saranno le future condizioni per un settore dei servizi pubblici dinamico.
Richiesta di intervento: maggiore certezza giuridica per i servizi pubblici
Per tutelare i servizi di interesse generale e porre fine all'incertezza giuridica, l'Europa deve dotarsi senza indugio, e in parallelo al lavoro attualmente in corso sulla più ampia direttiva in materia di servizi, di un quadro giuridico generale per i servizi pubblici che sia complementare alle esistenti disposizioni nazionali e settoriali e che venga introdotto attraverso un processo decisionale congiunto che coinvolga il Parlamento europeo.
Il nuovo quadro giuridico deve:
§ chiarire la divisione delle responsabilità tra UE e Stati membri
§ introdurre dei criteri per una distinzione chiara tra servizi di interesse "economico" generale e servizi di interesse generale di tipo "non economico", ai quali si applicano disposizioni di legge diverse
§ conservare la sovranità delle autorità locali per quanto concerne la definizione e la gestione dei servizi pubblici di loro pertinenza
§ garantire il diritto dei cittadini a un coinvolgimento a livello locale, assicurando che le loro esigenze, rivendicazioni e problemi siano analizzati sollecitamente e direttamente, e tutelando i diritti civili e quelli dei consumatori
§ rispettare l'esigenza di una legislazione settoriale specifica per determinati servizi e stabilire un rapporto chiaro con tale legislazione nonché con la direttiva sui servizi attualmente all'esame del Parlamento
§ garantire il rispetto dei principi di: trasparenza, apertura, solidarietà, alta qualità del servizio, universalità, pari accesso, partenariato con la società civile e partecipazione della forza lavoro.
§ chiarire i principi che regolano gli obblighi dei servizi pubblici in materia di finanziamento e appalti pubblici, in particolare per quanto concerne le diverse e nuove forme di fornitura e di gestione, nell'ambito di un settore dei servizi pubblici dinamico.
Le effettive azioni di definizione, formulazione, organizzazione e finanziamento dei servizi di interesse generale, siano essi di tipo economico o non economico, devono rimanere di responsabilità degli Stati membri e delle relative autorità regionali e locali. Il relatore prevede che se gli standard e i criteri indicati sopra saranno soddisfatti, vi sarà la più ampia varietà di soluzioni, adeguate alle esigenze locali, per la fornitura di servizi a livello locale.
PARERE della commissione per il commercio internazionale (31.5.2006)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sul Libro Bianco della Commissione sui servizi di interesse generale
(2006/2101(INI))
Relatrice per parere: Françoise Castex
SUGGERIMENTI
La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. ritiene che il Doha Round dell'OMC debba incentrare i suoi lavori sullo sviluppo e che pertanto i negoziati sul commercio dei servizi debbano servire sia agli interessi dell'UE sia alla crescita economica dei paesi più poveri;
2. ricorda che l'AGCS suscita inquietudine nei cittadini europei; sottolinea pertanto che la trasparenza del processo di negoziazione e la valutazione d'impatto della liberalizzazione sui servizi pubblici sono essenziali;
3. appoggia, nell'interesse di una maggiore sicurezza giuridica nel funzionamento dei servizi di interesse generale, l'obiettivo politico in base al quale il fulcro della fornitura dei servizi di interesse generale deve essere la libertà di scelta del livello di volta in volta competente, che tali servizi vengano forniti di propria iniziativa, in cooperazione con imprese private o da parte di terzi; ritiene che la Commissione debba perseguire questo obiettivo in tutti negoziati da essa condotti nell'ambito del commercio mondiale;
4. sottolinea che gli obiettivi fondamentali perseguiti dai SIG (parità di accesso, sicurezza degli approvvigionamenti, qualità elevata, servizio universale, continuità, sicurezza giuridica, dovere di rendere conto nonché tutela dei consumatori e degli utenti) possono essere spesso raggiunti nell'ambito di una competizione opportunamente regolamentata dei prestatori di servizi privati o pubblici e che un atteggiamento inutilmente restrittivo da parte degli Stati membri rischierebbe di precludere l'accesso di taluni mercati internazionali di servizi agli operatori europei;
5. sottolinea il contributo dei servizi di interesse economico generale e dei servizi non economici nella promozione della coesione sociale e territoriale, nella possibilità per i cittadini di avere accesso a servizi di elevata qualità a prezzi contenuti, con particolare riferimento alle regioni rurali, a quelle in corso di trasformazione industriale e a quelle colpite da gravi e persistenti problemi naturali o demografici, quali le zone artiche scarsamente abitate e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;
6. ritiene che gli scambi di servizi d'interesse generale debbano essere presi in considerazione nei negoziati e nei processi di liberalizzazione commerciale cui l'UE partecipa;
7. ricorda che non può essere contratto alcun nuovo obbligo in materia di servizi scolastici e sanitari come pure che i servizi culturali, in particolare i servizi audiovisivi, debbano continuare ad essere esonerati;
8. sottolinea che la garanzia della qualità dell'acqua e l'accesso universale all'acqua potabile rivestono importanza fondamentale per i cittadini europei, come pure per la comunità mondiale, in particolare per i paesi meno sviluppati, e che essa non deve formare oggetto di liberalizzazione e di deregolamentazione;
9. invita la Commissione ad non assumersi nuovi obblighi per quanto riguarda i servizi di infrastrutture di interesse generale, come la fornitura di energia e di acqua e il trattamento delle acque reflue, fino a quando una direttiva quadro non definirà quali autorità del servizio pubblico a tutti i livelli negli Stati membri dell'UE possano designare i servizi di interesse generale con riferimento agli obiettivi di interesse pubblico;
10. ricorda, da un lato, che i principi dell'AGCS non impongono né la privatizzazione né la deregolamentazione e che essi non richiedono in quanto tali alcun grado di liberalizzazione, né escludono l'imposizione di obblighi di servizio pubblico; d'altro lato, che l'AGCS riconosce ai membri dell'OMC il diritto "(...) di regolamentare la fornitura di servizi nel loro territorio (...) al fine di rispondere agli obiettivi di politica nazionale (...)";
11. chiede alla Commissione una precisa chiarificazione dei limiti del diritto di regolamentare al fine di valutare in quali condizioni l'applicazione dei criteri commerciali come il "criterio di necessità" o "l'effetto meno restrittivo" mettano in forse la liberà di regolamentazione delle autorità pubbliche;
12. ritiene che le legittime esigenze dell'interesse generale non devono servire da pretesto a una chiusura abusiva dei mercati e dei servizi ai prestatori internazionali non appena questi ultimi si impegnano a rispettare tali esigenze e sono in grado di farlo;
13. ricorda che gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità e gli obblighi che ne derivano devono essere compatibili con le politiche e le norme interne della Comunità;
14. sottolinea di conseguenza che gli impegni specifici sottoscritti nel quadro dei negoziati relativi all'AGCS devono consistere solo nella concessione ai fornitori di servizi esteri dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale di cui beneficiano i fornitori di servizi comunitari nel quadro del mercato interno nei settori aperti alla concorrenza e nel rispetto della regolamentazione vigente; ritiene nondimeno che in tale ambito occorra tenere conto dello stato di attuazione delle liberalizzazioni nei vari comparti del mercato interno e procedere preventivamente ad una valutazione degli effetti economici, sociali e ambientali del processo di liberalizzazione;
15. ricorda che una liberalizzazione equilibrata degli scambi internazionali passa attraverso una parallela apertura dei mercati dei beni e dei servizi e che la competenza tecnica dei grandi prestatori di servizi provenienti dal mondo sviluppato deve poter essere posta al servizio dei paesi in via di sviluppo, il che implica una certa forma di reciprocità nell'apertura dei mercati dei servizi all'interno e al di fuori dell'Unione europea;
16. ricorda, per quanto riguarda il finanziamento dei servizi di interesse generale, per i quali sono stati assunti impegni di accesso, che l'UE si è accordata una restrizione per proteggere l'attribuzione di sovvenzioni al settore pubblico; chiede che tale possibilità sia preservata nel corso dei negoziati relativi all'AGCS;
17. insiste, nell'ambito del nuovo metodo multilaterale di negoziati relativi all'AGCS, sulla necessità per l'Unione europea di vigilare affinché il nuovo processo rispetti le flessibilità contenute nell'AGCS, soprattutto quelle relative all'articolo XIX che dispone che la liberalizzazione rispetterà pienamente gli obiettivi di politica nazionale e il livello di sviluppo dei membri e che un'appropriata flessibilità sarà applicata ai vari paesi in via di sviluppo affinché possano aprire meno settori e liberalizzare meno tipi di transazione;
18. ritiene che taluni prodotti, in particolare l'acqua, e i servizi ad essi attinenti facciano parte dei beni pubblici mondiali e godano di uno status particolare, che hanno un considerevole impatto diretto sulla vita quotidiana della popolazione e che pertanto devono formare oggetto di un trattamento particolare a beneficio dello sviluppo sostenibile;
19. chiede che l'Unione europea difenda questo punto di vista in sede di negoziati OMC e sostenga il principio che l'apertura del mercato dei servizi relativi al trattamento dell'acqua, all'approvvigionamento e al disinquinamento siano conformi agli obiettivi dello sviluppo sostenibile;
20. sottolinea che i paesi meno avanzati non debbono formare oggetto di pressioni in vista della liberalizzazione dei rispettivi servizi, soprattutto i SIG; ritiene che un eventuale insuccesso dell'attuale ciclo di negoziati multilaterali potrebbe, nell'ambito degli accordi bilaterali, determinare una pressione supplementare sui paesi poveri inducendoli ad aprire i rispettivi mercati soprattutto nel settore dei servizi;
21. sottolinea che taluni paesi in via di sviluppo o meno sviluppati incontrano difficoltà nel regolamentare i settori dei servizi che in precedenza dipendevano dall'autorità pubblica o erano di proprietà dello Stato; chiede pertanto alla Commissione che le richieste ai paesi in via di sviluppo nel settore dei SIG siano accompagnate da misure di assistenza tecnica e di cooperazione economica;
22. ritiene che le proposte che la Commissione potrebbe avanzare nell'ambito della discussione sulla riforma dell'OMC, in particolare quelle relative al settore dei servizi, debbano essere discusse in tempo utile e in modo approfondito con il Parlamento europeo e la sua commissione competente;
23. si compiace del fatto che la Commissione abbia reso pubblico il pacchetto di offerte della Comunità nell'ambito dei negoziati AGCS; ritiene tuttavia che la Commissione dovrebbe consultarsi più specificamente con il Parlamento europeo e le sue commissioni interessate in merito agli attuali sviluppi.
PROCEDURA
Titolo |
Libro Bianco della Commissione sui servizi di interesse generale |
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Riferimenti |
2006/2101INI |
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Commissione competente per il merito |
ECON |
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Parere espresso da |
INTA |
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Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula |
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Relatore per parere |
Françoise Castex |
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Relatore per parere sostituito |
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Esame in commissione |
3.5.2006 |
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Approvazione |
30.5.2006 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
20 2 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Françoise Castex, Giulietto Chiesa, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Sajjad Karim, Caroline Lucas, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Johan Van Hecke, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Zbigniew Zaleski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Margrietus van den Berg, Saïd El Khadraoui, Elisa Ferreira, Mauro Zani |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
... |
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PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (24.4.2006)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sul Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale
(2005/2016(INI))
Relatore per parere: Proinsias De Rossa
SUGGERIMENTI
La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. osserva che la discussione sul Libro verde ha confermato che i servizi di interesse generale (SIG) costituiscono un pilastro del modello sociale europeo, essenziale per assicurare la coesione sociale e territoriale e concretizzare la strategia di Lisbona e che il mercato dei servizi offre un potenziale di crescita economica e occupazionale assai importante per l'UE;
2. sottolinea che il mercato non può, da solo, assicurare un accesso universale a SIG di qualità, che hanno un ruolo importante per la promozione della coesione sociale, economica e territoriale nell'Unione europea, che i servizi pubblici e i SIG dovranno essere rinnovati e foggiati secondo un modello sociale europeo e che un quadro comunitario sui SIG deve promuovere i seguenti obiettivi:
- accesso universale paritario,
- garanzia della piena copertura territoriale e accessibilità geografica e sociale, combinata ad un servizio di elevata qualità a prezzi ragionevoli e con standard di qualità uniformemente elevati, indipendentemente dal livello di redditività dei singoli erogatori di servizi, e
- oneri di concessione socialmente accettabili per talune fasce della popolazione, quali i disabili e le persone a basso reddito, nonché meccanismi studiati per combattere l'esclusione sociale, misure intese a garantire lo sviluppo sostenibile, un elevato livello di tutela ambientale e l'eliminazione delle disparità regionali, sicurezza giuridica e conformità con le disposizioni quadro per la prestazione di SIG indipendenti dall'identità e dalla nazionalità del fornitore;
3. rileva che i SIG che corrispondono ad un'attività economica rientrano nel campo di applicazione del progetto di direttiva sui servizi nel mercato interno (direttiva sui servizi); che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, sempre più servizi vengono considerati servizi di tipo economico e che è urgente definire esattamente e differenziare i due concetti; invita la Commissione ad effettuare una valutazione approfondita dell'impatto sui SIG tenendo particolarmente conto delle incidenze sui consumatori, gli addetti e l'ambiente;
4. ritiene che la proposta di applicare la direttiva sui servizi ai SIG di tipo economico rafforzi la necessità di una direttiva quadro per la fissazione delle caratteristiche qualitative; ritiene che l'Unione europea e gli Stati membri, nel quadro delle rispettive competenze e nell'ambito del Trattato, debbano garantire che i SIG operino sulla base di principi e condizioni che consentano loro di adempiere alla propria missione; ritiene che una direttiva quadro dovrebbe fissare tali principi e condizioni senza pregiudicare la competenza degli Stati membri, nel rispetto del Trattato, conferendo priorità alla dimensione sociale dell'accesso universale a servizi di qualità a prezzi ragionevoli; deplora che la Commissione non abbia preso un fermo impegno a formulare un quadro giuridico per i SIG;
5. ritiene che la piena partecipazione delle parti sociali, delle autorità regionali e locali e della società civile siano essenziali per il funzionamento ottimale e la regolamentazione dei SIG;
6. accoglie favorevolmente l'impegno della Commissione a presentare una comunicazione sui servizi sociali e sanitari;
7. appoggia l'impegno della Commissione a riesaminare la situazione dei SIG e la necessità di eventuali misure orizzontali nel corso di quest'anno; chiede che, nel quadro di una valutazione dei SIG, la Commissione tenga particolarmente conto delle incidenze sulla situazione dei consumatori e dei lavoratori nonché sull'ambiente; chiede alla Commissione di presentare una relazione indipendente di valutazione sull'impatto della liberalizzazione commerciale già realizzata a seguito di accordi commerciali regionali, bilaterali o multilaterali sull'organizzazione dei SIG negli Stati membri, in particolare sulla qualità e il prezzo dei servizi, la competitività del settore, la parità di accesso, la sicurezza dell'approvvigionamento, la protezione dell'ambiente e la coesione sociale;
8. accoglie favorevolmente l'impegno della Commissione di chiarire il modo in cui si può evitare di considerare le compensazioni dei servizi pubblici quali aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE; ritiene necessario definire a livello comunitario le caratteristiche e i principi generali dei SIG, per evitare che le norme di concorrenza possano prevalere su di essi; sottolinea che le spiegazioni della Commissione a tale riguardo forniscono una visione ridotta dell'interesse pubblico e, di conseguenza, della missione dei servizi pubblici di base e che il quadro di tali servizi essenziali deve essere definito in modo più ampio, soprattutto in relazione a ragioni imperative di interesse pubblico, ai sistemi di solidarietà, al carattere specifico delle imprese interessate e al loro finanziamento nel settore della previdenza sociale e dell'assistenza sanitaria;
9. alla luce dei tempi indeterminati di adozione del Trattato costituzionale, invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva quadro fondata sulle vigenti disposizioni del trattato concernenti il mercato interno (nella fattispecie, l'articolo 95 del trattato CE), volta a fissare a livello comunitario, per evitare che le norme di concorrenza possano prevalere su di essi, i principi e gli obiettivi dei SIG che devono essere attuati dagli Stati membri conformemente alle peculiarità e alle esigenze a livello nazionale, regionale e locale;
10. sottolinea in particolare che il diritto ad accedere alla fornitura di servizi costituisce parte dei servizi pubblici di base, in particolare in virtù del principio della non discriminazione, che rappresenta un valore fondamentale dell'Unione europea; insiste sul fatto che alcuni gruppi sociali, ad esempio le persone disabili, non devono in futuro trovarsi in una posizione peggiore.
PROCEDURA
Titolo |
Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale |
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Riferimenti |
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Commissione competente per il merito |
ECON |
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Parere espresso da |
EMPL |
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Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula |
no |
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Relatore per parere |
Proinsias De Rossa |
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Relatore per parere sostituito |
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Esame in commissione |
1.2.2005 |
15.3.2005 |
21.3.2005 |
20.3.2006 |
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Approvazione |
21.4.2006 |
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Esito della votazione finale |
+ : |
23 0 16 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Jean-Luc Bennahmias, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Jan Tadeusz Masiel, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnot, Jean Spautz. |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Edith Bauer, Mihael Brejc, Françoise Castex, Marian Harkin, Anne E. Jensen, Jamila Madeira, Elisabeth Schroedter, Evangelia Tzampazi, Yannick Vaugrenard, Anja Weisgerber. |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
... |
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PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (31.5.2006)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sul Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale
(2006/2101(INI))
Relatore per parere: Werner Langen
SUGGERIMENTI
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. invita la Commissione ad indicare quanto prima le esigenze normative ai sensi dell'Articolo III-122 del progetto di Trattato costituzionale;
2. plaude al Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale e all'annuncio in esso contenuto di iniziative e verifiche su importanti aspetti normativi orizzontali e settoriali;
3. ribadisce l'opinione che i servizi di interesse generale siano una delle colonne portanti del modello sociale europeo e che è possibile conciliare gli obiettivi di un mercato interno aperto e competitivo, da una parte, e lo sviluppo di servizi di interesse generale accessibili a tutti, di alta qualità e a prezzi abbordabili dall'altra;
4. ritiene che sia indispensabile affermare e consolidare il modello sociale europeo, nonché servizi pubblici di qualità che rispondano ai bisogni e alle aspettative dei cittadini, e che ciò crei un contesto favorevole al progresso umano e contribuisca altresì ai risultati economici;
5. sottolinea l'importanza dei servizi di interesse generale per il modello sociale europeo, ma nutre riserve sulle normative orizzontali che perseguono un modello sociale europeo unitario e interferiscono con le competenze degli Stati membri;
6. sottolinea che è compito esclusivo degli Stati membri e delle loro autorità competenti definire i servizi di interesse generale e fissare le norme per il loro finanziamento;
7. richiama l'attenzione sul fatto che la disponibilità di servizi di interesse generale è importante anche per le piccole e medie imprese;
8. ritiene che l'elemento centrale della prestazione dei servizi di interesse generale debba essere la libertà di scelta del rispettivo livello di competenza, indipendentemente dal fatto che la competente autorità nazionale, regionale o locale fornisca essa stessa i servizi, li presti in cooperazione con un'impresa privata o li affidi a terzi applicando le norme vigenti in materia di appalti pubblici; richiama l'attenzione sul fatto che le autorità locali possono liberamente disciplinare la gestione dei servizi di interesse generale dei quali, in base alla legislazione nazionale, hanno la competenza;
9. ritiene che la Commissione abbia la responsabilità di vigilare sul rispetto delle regole comunitarie di concorrenza e debba intervenire attivamente per eliminare le incertezze giuridiche esistenti;
10. plaude alla proposta di un quadro comunitario per gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico nonché all'intenzione di modificare la direttiva sulla trasparenza;
11. considera necessario sviluppare modelli basati sul principio che i servizi di interesse generale contribuiscono alle strategie globali di sviluppo sostenibile, quali la coesione sociale e territoriale, la protezione ambientale e la diversità culturale;
12. sottolinea che i servizi di interesse generale dovrebbero essere di alta qualità, avere un'adeguata copertura territoriale, essere forniti ad un prezzo ottimale, rispettare l'equilibrio sociale e garantire una sicurezza duratura degli approvvigionamenti, e fa rilevare che la maggior parte dei servizi di interesse generale possono essere prestati in un regime di concorrenza leale, nell'ambito del quale le imprese private e pubbliche devono ricevere un trattamento sostanzialmente uguale;
13. si attende una valutazione esaustiva dei servizi di interesse generale e un esame dei criteri politici, sociali, economici e ambientali; ritiene che dovrebbero essere formulate quanto prima proposte per strumenti di valutazione unitaria;
14. ritiene che la graduale liberalizzazione del settore dei servizi nell'Unione europea debba essere accompagnata dal mantenimento di un servizio universale e dal rispetto di norme minime europee;
15. chiede che la Commissione presenti al Parlamento un'ampia analisi degli effetti della liberalizzazione finora avvenuta, in particolare sulla situazione dei consumatori e degli occupati nei settori interessati;
16. è dell'opinione che l'introduzione di obblighi settoriali supplementari a livello UE non sia attualmente necessaria, ma che occorra invece mettere in primo piano l'attuazione degli obblighi settoriali esistenti; in tale contesto si deve tuttavia continuare a prestare la massima attenzione agli sviluppi in singoli settori, in particolare con riferimento alla sicurezza dell'approvvigionamento;
17. è del parere che l'obiettivo delle regole di concorrenza dovrebbe essere di migliorare la qualità della fornitura di servizi e la scelta dei consumatori, garantire prezzi accessibili e realizzare altri obiettivi di pubblico interesse, tra cui lo sviluppo sostenibile;
18. ribadisce la richiesta, contenuta nella sua risoluzione del 9 marzo 2005 sulla revisione a medio termine della strategia di Lisbona [1], di stabilire un quadro giuridico comunitario sui servizi di interesse generale.
PROCEDURA
Titolo |
Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale |
||||||
Riferimenti |
|||||||
Commissione competente per il merito |
ECON |
||||||
Parere espresso da |
ITRE |
||||||
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula |
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||||||
Relatore per parere |
Werner Langen |
||||||
Relatore per parere sostituito |
|
||||||
Esame in commissione |
31.3.2005 |
26.4.2005 |
24.4.2006 |
30.5.2006 |
|
||
Approvazione |
30.5.2006 |
||||||
Esito della votazione finale |
+ : – : 0 : |
37 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Vincenzo Lavarra, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca |
||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edit Herczog, Peter Liese, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Vittorio Prodi, John Purvis |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Maria Badia I Cutchet, Giovanni Berlinguer |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
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- [1] Testi approvati, P6_TA(2005)0069.
PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (13.6.2006)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sul Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale
(2006/2101(INI))
Relatore per parere(*): József Szájer(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni - Articolo 47 del regolamento
SUGGERIMENTI
La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
A. considerando che i servizi di interesse generale (SIG) e i servizi di interesse economico generale (SIEG) non sono soggetti a norme specifiche nel trattato,
B. considerando che, nel settore dei SIG, occorre tener conto delle varie tradizioni storiche e culturali degli Stati membri; che l'organizzazione e la disponibilità di SIG efficaci costituiscono obiettivi chiave della politica economica e sociale degli Stati membri,
C. considerando che i SIEG hanno un effetto diretto sul mercato interno dei servizi e che il Parlamento ha quindi approvato a grande maggioranza la loro integrazione nella proposta di direttiva sui servizi nel mercato interno (direttiva sui servizi),
D. considerando che gli articoli 43-49 del trattato costituiscono la base giuridica per l'azione comunitaria nell'ambito dei SIEG,
E. considerando che l'articolo 86 del trattato e la giurisprudenza della Corte di giustizia precisano chiaramente le disposizioni da applicare per quanto riguarda gli aiuti di Stato, nonché le modalità e i livelli di finanziamento dei SIEG,
F. considerando che l'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta) stabilisce che l'Unione riconosce e rispetta l'accesso ai servizi di interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali,
G. considerando che l'articolo 38 della Carta stabilisce che nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori,
H. considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia precisa che le compensazioni per oneri di servizio pubblico non devono essere assimilate ad aiuti di Stato, a condizione che siano chiaramente definite, oggettive, proporzionate e oggetto di un'aggiudicazione pubblica,
I. considerando che i servizi che associano attività economiche e non economiche in un'unità indivisibile vanno visti come attività economica,
Servizi di interesse economico generale
1. ritiene che si possano garantire SIEG efficienti e di alta qualità solo potenziando la competitività in questi settori e migliorando la cooperazione tra gli Stati membri, per quanto riguarda in particolare le industrie di rete e la creazione di collegamenti transfrontalieri tra i servizi, nonché favorendo la parità di accesso per tutti; esprime apprezzamento per la nuova politica comune della Comunità nel settore energetico;
2. rileva che i SIEG, che sono stati aperti con successo alla concorrenza, hanno registrato un miglioramento della propria qualità, una crescita del numero dei concorrenti e un calo dei prezzi, il che ha consentito di modernizzare e integrare i mercati per questi servizi, a beneficio dei consumatori; rileva inoltre che l'apertura si è svolta in modo controllato ed è stata accompagnata da misure per salvaguardare l'interesse generale, in particolare il concetto di servizi universali;
3. constata che la liberalizzazione di taluni SIEG è stata accompagnata da sostanziali vantaggi per i consumatori in termini di riduzione dei prezzi, miglioramento della qualità e diversificazione della scelta;
4. tiene conto del peso economico di questi servizi e della loro importanza per la produzione di altri beni e la fornitura di altri servizi; sottolinea che le modalità di organizzazione dei SIEG può influire sul mercato interno, ad esempio in caso di divieto di stabilimento nel paese di prestazione del servizio;
5. rileva che è particolarmente importante, per ottimizzare le opportunità offerte dal mercato interno, che le condizioni e le disposizioni che disciplinano l'apertura dei mercati garantiscano una concorrenza giusta, trasparente ed efficace, mantenendo nel contempo la coesione sociale e l'accessibilità universale dei servizi, evitino gli abusi di posizione dominante e la formazione di nuovi monopoli che ostacolano l'ingresso sul mercato di nuovi partecipanti;
6. sottolinea l'importanza delle esperienze dei nuovi Stati membri per quanto attiene alla trasformazione verso un'economia di mercato e all'apertura dei mercati e chiede alla Commissione di trarne le necessarie conclusioni per migliorare ulteriormente il quadro regolamentare;
7. ritiene che l'articolo 86, paragrafo 2 del trattato fornisca garanzie sufficienti agli Stati membri per fare in modo che i SIEG siano forniti conformemente agli obblighi di servizio universale stabiliti dal diritto comunitario o dagli Stati membri; accoglie l'interpretazione della Corte di giustizia secondo cui esiste un parallelo tra questa valutazione e l'esame della proporzionalità nel quadro dell'articolo 49 del trattato;
8. sottolinea che, soprattutto dopo l'ampliamento dell'Unione europea, occorre garantire la coesione nel settore dei SIEG, collegare nel quadro della politica strutturale le infrastrutture degli Stati membri per i SIEG che operano in rete e rafforzare la cooperazione transfrontaliera, onde creare un autentico mercato interno e facilitare la normalizzazione;
9. rileva che i SIEG rientrano nel campo di applicazione della direttiva sui servizi; ritiene che essa fungerà da disciplina orizzontale per i SIEG, a complemento della vigente legislazione settoriale specifica; constata che la direttiva sui servizi fornisce definizioni sufficienti per distinguere tra servizi economici e non economici;
10. ritiene indispensabile chiarire meglio la distinzione tra SIG e SIEG, in quanto questi ultimi sono soggetti alle stesse norme per il mercato interno di tutti gli altri servizi, con la sola eccezione dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato; fa notare che, nel quadro dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, occorre trattare i SIEG sulla base degli stessi criteri di tutti gli altri servizi economici, salvo nei casi in cui l'applicazione di queste norme rimetta in causa la fornitura dei servizi;
11. sottolinea che, per i settori esclusi dal campo di applicazione della direttiva sui servizi, appare opportuno adottare un approccio settoriale per tener conto delle esigenze e delle circostanze specifiche dei settori interessati nell'ottica della creazione di un mercato interno di questi servizi; segnala che occorre controllare in permanenza la regolamentazione settoriale in vigore;
12. si compiace della nuova comunicazione della Commissione sui servizi sociali di interesse generale e dell'approccio sistematico utilizzato per individuare le caratteristiche specifiche dei servizi sociali e sanitari;
13. ricorda a questo proposito che la ripartizione dei compiti tra gli enti locali, ad esempio sulla base di leggi, regolamenti, accordi di diritto pubblico o attraverso la costituzione di consorzi di comuni, è soggetta al diritto nazionale che disciplina l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni;
Servizi non economici di interesse generale
14. ritiene, dopo aver debitamente esaminato le disposizioni del trattato e la giurisprudenza della Corte di giustizia, che non esista una base giuridica per una direttiva quadro sui SIG, qualora tale direttiva miri a non applicare le disposizioni del trattato a taluni servizi specifici;
15. sottolinea che le questioni specifiche legate ai SIG non consentono soluzioni di carattere generale e che quindi appare preferibile un approccio caso per caso per valutare ciò che è ammissibile in relazione agli interventi dello Stato nel quadro delle disposizioni del trattato, qualora non risulti possibile, da un punto di vista tecnico, procedere ad una codificazione completa della giurisprudenza della Corte di giustizia;
16. sottolinea l'importanza di rafforzare le capacità di controllo degli Stati membri, onde assicurare la realizzazione effettiva degli obiettivi di politica pubblica, come i prezzi abbordabili e le norme di qualità; sottolinea inoltre che le autorità pubbliche competenti devono disporre degli strumenti e della competenza idonei per essere in grado di far applicare la concorrenza e garantire la protezione dei consumatori;
17. rileva che non vi è alcuna necessità di conferire ulteriore potere giuridico all'UE nel settore dei SIG; ritiene tuttavia che occorra chiarire come sono ripartite le responsabilità tra l'UE e gli Stati membri, nella misura in cui possano esserci distorsioni alla libera prestazione di servizi tra gli Stati membri;
Conclusioni
18. ritiene che il trattato e la giurisprudenza della Corte di giustizia offrano agli Stati membri possibilità sufficienti per salvaguardare le ragioni inderogabili del pubblico interesse in relazione alla prestazione di SIG;
19. chiede una comunicazione chiarificatrice dalla Commissione sulle conseguenze della giurisprudenza della Corte di giustizia nonché orientamenti destinati agli Stati membri e alle autorità regionali e locali in merito all'applicazione delle norme comunitarie nel campo dei SIG e dei SIEG;
20. invita inoltre la Commissione a presentare una comunicazione chiarificatrice sull'applicazione della legislazione in materia di concorrenza nel campo dei SIG e dei SIEG, in particolare per quanto riguarda il finanziamento di tali servizi;
21. ritiene che l'analisi comparativa costituisca uno strumento decisivo per mantenere e sviluppare SIG di qualità, accessibili, economici ed efficaci, e che la valutazione e il controllo sistematici dei risultati dei SIG a livello comunitario e nazionale siano determinanti e debbano fondarsi su criteri vasti e comuni; chiede quindi alla Commissione di proporre un sistema di analisi comparativa dei SIG nel quadro del processo di Lisbona.
PROCEDURA
Titolo |
Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale |
||||||
Riferimenti |
|||||||
Commissione competente per il merito |
ECON |
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Parere espresso da |
IMCO |
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Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula |
18.5.2006 |
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Relatore per parere |
József Szájer |
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Relatore per parere sostituito |
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Esame in commissione |
31.1.2006 |
21.3.2006 |
19.4.2006 |
3.5.2006 |
|
||
Approvazione |
12.6.2006 |
||||||
Esito della votazione finale |
+ : |
19 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Glenis Willmott |
||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Ieke van den Burg, Simon Coveney, Benoît Hamon, Joel Hasse Ferreira, Othmar Karas, Anja Weisgerber |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Roselyne Bachelot-Narquin, Sharon Bowles, Elisabeth Jeggle, Wolf Klinz |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
... |
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PARERE della commissione per i trasporti e il turismo (2.9.2005)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sul Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale
(2005/2016(INI))Relatore per parere: Emanuel Jardim Fernandes
SUGGERIMENTI
La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua proposta di risoluzione i seguenti suggerimenti:
A. considerando che i trasporti pubblici rappresentano uno dei settori fondamentali nell'ambito dei servizi di interesse generale (SIG), che consente di garantire i bisogni fondamentali delle popolazioni dell'Unione europea, sia in termini di mobilità che di approvvigionamento, contribuendo pertanto in modo essenziale alla coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione,
B. considerando che la mancanza nel diritto comunitario di una precisa definizione e caratterizzazione dei servizi di interesse generale li espone ad una crescente incertezza giuridica, come dimostra la giurisprudenza, talvolta contraddittoria, della Corte di giustizia delle Comunità europee,
C. considerando che occorre intervenire per garantire il giusto equilibrio tra le attività di trasporto e il rispetto della normativa comunitaria in materia di concorrenza e mercato interno non appena quest'ultima mette a repentaglio il buon funzionamento dei servizi di trasporto, e in particolare la loro qualità, accessibilità, continuità ed efficacia,
D. considerando che dal trattato di Roma i trasporti sono disciplinati da disposizioni specifiche e che, in particolare, l'articolo 73 riconosce la legalità degli aiuti statali corrispondenti al rimborso di servitù "inerenti alla nozione di pubblico servizio",
E. considerando che il controllo e la valutazione delle prestazioni a livello nazionale e comunitario è fondamentale per garantire la qualità e l'efficacia dei servizi di interesse economico generale (SIEG), anche nel settore dei trasporti,
1. pone in risalto la necessità di preservare l'equilibrio ed il corretto funzionamento dei servizi di trasporto promuovendo servizi di interesse generale e obblighi di servizio pubblico di elevata qualità che siano in grado di soddisfare le esigenze fondamentali delle popolazioni e ricevano il necessario sostegno finanziario dalle autorità pubbliche;
2. accoglie con favore il fatto che la proposta direttiva sui servizi non fa obbligo agli Stati membri di aprire alla concorrenza i servizi di interesse generale e non interferisce con il modo in cui gli Stati membri o le regioni organizzano o finanziano tali servizi;
3. ricorda che la promozione dell'accessibilità del maggior numero di cittadini ai servizi di trasporto pubblico a prezzi congrui è altresì in linea con gli obiettivi di riduzione sia dei gas ad effetto serra sia dei costi esterni dei trasporti in generale; tiene inoltre a ricordare l'utilità dei trasporti pubblici contestualmente al rincaro dei prezzi petroliferi ed al rischio di insufficienti capacità di raffinazione a livello mondiale in un prossimo futuro;
4. ritiene che le condizioni specifiche per il funzionamento dei servizi di interesse generale nel settore dei trasporti dovrebbero essere disciplinate da legislazioni settoriali adattate a tale settore (norme su aiuti statali, appalti pubblici, ecc); ricorda tuttavia che, in quanto attività di SIG, il trasporto dovrebbe essere soggetto anche a norme generali, inserite in un quadro legislativo generale che definisca i concetti e i criteri, che si applicherebbero ai SIG economici e non economici, nonché ai principi che garantiscono il corretto funzionamento di tali attività, come la continuità, l'accessibilità, la tutela dei consumatori e degli utenti, ecc.;
5. invita pertanto il Consiglio ad adottare quanto prima possibile una posizione comune sulla revisione del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (relazione Meijer A5-0364/2001);
6. ritiene che, conformemente al principio di sussidiarietà, un siffatto quadro legislativo dovrebbe altresì conferire alle pubbliche autorità, e innanzitutto alle autorità locali e regionali, il diritto di determinare la portata, l'ambito, le forme e le strutture della prestazione dei SIG di trasporto sul loro territorio, in particolare lo status giuridico del fornitore di servizi, tenendo conto della situazione demografica e geofisica e delle specifiche caratteristiche della loro regione, nonché di scegliere i metodi di gestione e finanziamento e di stabilire meccanismi di valutazione;
7. rammenta la situazione particolare delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, dovuta alle limitazioni specifiche che le caratterizzano, per quanto riguarda il concetto di SIG e l'applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza e mercato interno, e insiste sulla necessità di estendere il concetto di SIG e di prevedere l'applicazione di norme adeguate alla situazione particolare di tali regioni, specie per quanto riguarda le attività di trasporto.
PROCEDURA
Titolo |
Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale |
||||||
Riferimenti |
|||||||
Commissione competente per il merito |
ECON |
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Commissione competente per parere Annuncio in Aula |
TRAN 18.5.2006 |
||||||
Cooperazione rafforzata |
sì |
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Relatore per parere |
Emanuel Jardim Fernandes |
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Esame in commissione |
23.5.2005 |
29.8.2005 |
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|
|
||
Approvazione degli emendamenti |
30.8.2005 |
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Esito della votazione finale |
favorevoli: contrari: astensioni: |
40 5 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Philip Bradbourn, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Luis de Grandes Pascual, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Patrick Louis, Erik Meijer, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Gary Titley, Georgios Toussas, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle |
||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Den Dover, Zita Gurmai, Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Zita Pleštinská |
||||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
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||||||
PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (21.6.2005)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sul Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale
(2005/2016(INI))
Relatore per parere: Markus Pieper
SUGGERIMENTI
La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
A. considerando che la politica strutturale europea e la politica di coesione economica e sociale europea contribuiscono significativamente a garantire in maniera duratura ed equilibrata a livello regionale servizi d'interesse generale negli Stati membri, come ad esempio le infrastrutture di trasporto, i servizi di approvvigionamento e i servizi per lo smaltimento dei rifiuti,
1. propone di garantire la liberalizzazione dei settori già aperti; rileva l'importante funzione del mercato comune per la coesione economica, sociale e territoriale e sottolinea la rilevanza di servizi aperti per uno sviluppo economico e sociale sostenibile nonché la necessità di un accesso equo sotto il profilo sociale e regionale ai servizi di interesse generale; raccomanda una valutazione economica e sociale del proseguimento del processo di liberalizzazione per determinati settori;
2. rileva che il livello degli enti territoriali, comunali e regionali, si è dimostrato valido per la fornitura servizi di interesse generale vicini ai cittadini e continua ad essere in grado di garantire, in relazione a tali servizi, i diritti di codecisione, la protezione dei consumatori e l'interesse generale; rileva che il livello europeo deve contribuire a non compromettere la capacità del livello comunale e regionale di offrire tali servizi;
3. rileva che in molti Stati membri uno dei compiti dell'amministrazione locale comunale è garantire i servizi di interesse generale per le cittadine ed i cittadini e il loro accesso universale, per quanto riguarda precisamente la sicurezza degli approvvigionamenti come pure la qualità e la modulazione equa delle tariffe; evidenzia che l'autonomia operativa dei comuni in relazione ai servizi di interesse generale deve restare immutata in quanto criterio di fondo nella definizione a livello europeo;
4. ritiene che una funzione europea di controllo, così come un'adeguata assegnazione di competenze alle amministrazioni nazionali, siano strumenti fondamentali per poter imporre le regolamentazioni settoriali specifiche e per tenere conto delle peculiarità dei diversi settori economici e delle regioni;
5. invita la Commissione ad operare rapidamente una distinzione tra i servizi d'interesse generale ed i servizi d'interesse economico generale e chiede al riguardo criteri specifici, tanto più che per gli aiuti finanziari pubblici ci si deve riferire a quest'ultimo concetto;
6. si compiace dell'intenzione della Commissione di concretizzare ulteriormente il quadro giuridico nella prospettiva della ammissibilità degli aiuti, della regolamentazione degli appalti pubblici, della trasparenza delle relazioni finanziarie pubbliche e private nonché dell'ammissibilità dei contratti di concessione connessi con il diritto europeo della concorrenza; chiede tuttavia che nell'ambito della Commissione si proceda ad un miglior coordinamento tra i servizi responsabili per evitare contraddizioni tra gli atti giuridici in materia di servizi di interesse generale;
7. sottolinea che il trattato costituzionale menziona la possibilità di un ulteriore quadro regolamentare sovraordinato solo per i servizi d'interesse economico generale, ma non legittima né richiede un modello unico europeo per i servizi d'interesse generale;
8. teme che la standardizzazione degli obblighi in materia di benessere generale proposta dalla Commissione così come la definizione uniforme dei servizi d'interesse generale non tengano conto delle diverse realtà storiche e sociali dell'UE a 25,
9. ritiene pertanto che, in considerazione del principio di sussidiarietà e del diritto comunitario in materia di concorrenza, la definizione, l'organizzazione, il finanziamento e il controllo dei servizi d'interesse generale siano di competenza delle autorità nazionali, regionali e locali;
10. invita la Commissione a prendere immediatamente posizione sull'eventualità che, a prescindere dalla prevista chiarificazione dei concetti e dall'eliminazione di incertezze giuridiche, una direttiva quadro sovraordinata possa fornire ulteriore chiarezza giuridica per i servizi di interesse generale; ritiene che un'eventuale direttiva quadro debba servire alla certezza del diritto e debba tener conto dei principi della sussidiarietà e del diritto della concorrenza UE definendo nel contempo in quali settori il diritto europeo non viene applicato.
PROCEDURA
Titolo |
Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale |
||||||
Riferimenti |
|||||||
Commissione competente per il merito |
ECON |
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Commissione competente per parere Annuncio in Aula |
REGI |
||||||
Cooperazione rafforzata |
|
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Relatore per parere |
Markus Pieper |
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Esame in commissione |
30.3.2005 |
|
|
|
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Approvazione dei suggerimenti |
16.6.2005 |
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Esito della votazione finale |
favorevoli: contrari: astensioni: |
41 7 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Graham Booth, Bairbre de Brún, Giovanni Claudio Fava, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ambroise Guellec, Konstantinos Hatzidakis, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Miroslav Mikolášik, Francesco Musotto, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, István Pálfi, Markus Pieper, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Bernard Poignant, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Vladimír Železný |
||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Alfredo Antoniozzi, Inés Ayala Sender, Jan Březina, Simon Busuttil, Den Dover, Mojca Drčar Murko, Věra Flasarová, Karl-Heinz Florenz, Louis Grech, Ewa Hedkvist Petersen, Eluned Morgan, Mirosław Mariusz Piotrowski, Richard Seeber, Thomas Ulmer |
||||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Sharon Margaret Bowles, Albert Deß, Herbert Reul |
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PARERE della commissione giuridica (11.9.2006)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sul Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale
(2006/2101(INI))
Relatrice per parere: Gabriele Stauner
SUGGERIMENTI
La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. ritiene che non pochi sono i dubbi circa un'eventuale base giuridica di un'azione della Comunità finalizzata al varo di una direttiva quadro sul settore dei servizi di interesse generale;
2. invita pertanto la Commissione ad illustrare in maniera chiara e circostanziata la base giuridica che sottende il potere di dar vita ad un quadro giuridico;
3. invita altresì la Commissione a chiarire come si concili la sua presunta competenza contestuale all'articolo III-122 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa con la tesi sostenuta nel Libro bianco secondo cui i poteri della Comunità nel settore dei servizi di interesse generale sono adeguati e sufficienti;
4. sottolinea la necessità di rispettare ed applicare, con riguardo ai servizi di interesse generale, il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato CE;
5. precisa che è compito esclusivo degli Stati membri e delle loro competenti autorità definire i servizi di interesse generale e adottare norme sul loro finanziamento; nei 25 Stati membri dell'UE i servizi di interesse generale si sono sviluppati nel corso della storia denotando non poche disparità contestuali alle tradizioni regionali; tali strutture funzionanti correttamente non dovrebbero essere disgregate da una legislazione quadro europea;
6. nutre non pochi dubbi sul fatto che un quadro giuridico europeo possa comportare un effettivo miglioramento per quanto riguarda la vicinanza dei cittadini e l'efficienza dei servizi di interesse generale;
7. rileva che discipline orizzontali finalizzate ad un uniforme modello sociale europeo interferiscono in maniera inaccettabile nella sfera di competenza degli Stati membri;
8. invita la Commissione a motivare e specificare con la massima accuratezza ulteriori obblighi settoriali, a livello comunitario, da essa eventualmente prospettati.
PROCEDURA
Titolo |
Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale |
||||||
Riferimenti |
|||||||
Commissione competente per il merito |
ECON |
||||||
Parere espresso da |
JURI |
||||||
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula |
|
||||||
Relatore per parere |
Gabriele Stauner |
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Relatore per parere sostituito |
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||||||
Esame in commissione |
11.7.2006 |
|
|
|
|
||
Approvazione |
11.9.2006 |
||||||
Esito della votazione finale |
+ : – : 0 : |
12 |
|||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Alain Lipietz, Hans-Peter Mayer, Viktória Mohácsi, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Andrzej Jan Szejna, Diana Wallis |
||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard |
||||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Jens-Peter Bonde, Iles Braghetto, Esther Herranz García, Pierre Jonckheer, Aldo Patriciello, Bernard Piotr Wojciechowski |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
... |
||||||
PROCEDURA
Titolo |
Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale |
||||||
Numero di procedura |
|||||||
Commissione competente per il merito |
ECON |
||||||
Commissione(i) competente(i) per parere |
DEVE |
EMPL |
ITRE 18.5.2006 |
IMCO 18.5.2006 |
INTA 18.5.2006 |
||
Commissione(i) competente(i) per parere |
TRAN 18.5.2006 |
REGI 18.5.2006 |
CULT 18.5.2006 |
JURI 18.5.2006 |
|
||
Pareri non espressi |
DEVE |
CULT 20.6.2006 |
|
|
|
||
Cooperazione rafforzata |
IMCO |
|
|
|
|
||
Relatore(i) |
Bernhard Rapkay |
|
|||||
Relatore(i) sostituito(i) |
|
|
|||||
Esame in commissione |
29.3.2005 31.1.2006 |
19.4.2006 30.5.2006 |
20.6.2006 |
11.7.2006 |
|
||
Approvazione |
12.9.2006 |
||||||
Esito della votazione finale |
+ - 0 |
35 3 1 |
|||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Jan Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Maria Assunta Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Karin Riis-Jørgensen, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht |
||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Mia De Vits, Harald Ettl, Satu Hassi, Thomas Mann, Corien Wortmann-Kool |
||||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
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Deposito |
14.9.2006 |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
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