RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeoe del Consiglio relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici
19.9.2006 - (COM(2005)0457 – C6‑0312/2005 – 2005/0194(COD)) - ***I
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Joel Hasse Ferreira
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- ALLEGATO: RESTRIZIONI ALLA VENDITA DI ARTICOLI PIROTECNICI AI CONSUMATORI PER ETÀ E PERIODO DELL'ANNO IN CUI POSSONO ESSERE VENDUTI O UTILIZZATI Fonte: documento consultivo della Commissione europea, Background information on Legislation in the Member States on fireworks, included in Review of Fireworks Policy - Consultation Document, Irish Department of Justice, Equality and Law Reform (Documento consultivo, Ministero irlandese della giustizia, Parità e riforma legislativa), marzo 2005 http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ6AXJGN-en/$File/Fireworks.pdf
- PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
- PROCEDURA
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici
(COM(2005)0457 – C6‑0312/2005 – 2005/0194(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0457 )[1],
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0312/2005),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6‑0289/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando 1 | |
(1) Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative in vigore negli Stati membri per quanto concerne l’immissione sul mercato e l’uso di articoli pirotecnici sono diversi, in particolare per quanto riguarda aspetti quali la sicurezza e la funzionalità. |
(1) Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative in vigore negli Stati membri per quanto concerne l’immissione sul mercato di articoli pirotecnici sono diversi, in particolare per quanto riguarda aspetti quali la sicurezza e la funzionalità. |
Motivazione | |
[N.d.T.: la motivazione riguarda una parte dell'emendamento che non concerne la versione italiana.] | |
Emendamento 2 Considerando 2 | |
(2) Tali disposizioni, suscettibili di determinare ostacoli agli scambi all'interno della Comunità dovrebbero essere armonizzate per garantire la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana e della sicurezza dei consumatori. |
(2) Tali disposizioni, suscettibili di determinare ostacoli agli scambi all'interno della Comunità dovrebbero essere armonizzate per garantire la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana e della sicurezza dei consumatori e degli utilizzatori professionali finali. |
Motivazione | |
I fuochi d'artificio destinati ad un uso professionale (categoria 4) costituiscono circa la metà del mercato complessivo della UE relativo ai fuochi d'artificio, nonché la maggior parte dei fuochi d'artificio prodotti nella UE. Anche la sicurezza degli utilizzatori professionali, pertanto, riveste la massima importanza. | |
Emendamento 3 Considerando 4 bis (nuovo) | |
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(4 bis) Gli articoli pirotecnici comprendono, tra l'altro, i fuochi d'artificio, gli articoli pirotecnici teatrali e gli articoli pirotecnici a fini tecnici, come i generatori di gas utilizzati negli airbag, nei pretensionatori delle cinture di sicurezza, ecc. |
Motivazione | |
Si fornisce un elenco non esaustivo degli esempi di prodotti contemplati dalla presente direttiva al fine di chiarire meglio l'ambito di applicazione. | |
Emendamento 4 Considerando 4 ter (nuovo) | |
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(4 ter) La presente direttiva non si applica agli articoli pirotecnici cui si applicano la direttiva 96/98/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 sull'equipaggiamento marittimo1 e le pertinenti Convenzioni internazionali, conformemente agli articoli 1 e 3 di detta direttiva. |
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------------------- 1 GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25. |
Motivazione | |
Per meglio chiarire l'esclusione dell'equipaggiamento marittimo prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva. | |
Emendamento 5 Considerando 5 | |
(5) Per assicurare in modo adeguato livelli elevati di protezione, gli articoli pirotecnici dovrebbero essere ripartiti in categorie a seconda del tipo di impiego o della finalità e del livello di rischio. |
(5) Per assicurare in modo adeguato livelli elevati di protezione, gli articoli pirotecnici dovrebbero essere ripartiti in categorie principalmente a seconda del livello di rischio in relazione al tipo di impiego, alla finalità o al livello di rumorosità. |
Motivazione | |
È necessario specificare gli aspetti che determinano il livello di rischio nei confronti dei consumatori, poiché la direttiva riguarda l'immissione sul mercato, anziché la fabbricazione e l'immagazzinamento degli articoli pirotecnici. | |
Emendamento 6 Considerando 5 bis (nuovo) | |
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(5 bis) La persona fisica o giuridica che importa un prodotto nella Comunità deve assumersi tutti gli obblighi del fabbricante onde evitare l'immissione sul mercato di prodotti contraffatti. |
Motivazione | |
Considerato il fatto che gran parte degli articoli pirotecnici nel mercato UE è importata dalla Cina e che i mandatari possono essere facilmente sostituiti, l'importatore dovrebbe assumersi la responsabilità del produttore e garantire quindi che il prodotto rispetti i requisiti essenziali di sicurezza e che sia stata applicata un'idonea procedura di valutazione della conformità, onde evitare l'immissione sul mercato di prodotti contraffatti. | |
Emendamento 7 Considerando 5 ter (nuovo) | |
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(5 ter) In base ai principi contenuti nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985, relativa a una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione1, un articolo pirotecnico deve rispettare la presente direttiva all'atto della prima immissione sul mercato comunitario. Considerate le festività religiose, culturali e tradizionali degli Stati membri, i fuochi d'artificio prodotti dal fabbricante per uso personale nel territorio in cui sono prodotti non sono considerati immessi sul mercato e non devono quindi soddisfare le condizioni della presente direttiva. |
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------------- 1 GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1. |
Emendamento 8 Considerando 6 | |
(6) Visti i pericoli insiti nell’uso di articoli pirotecnici è opportuno stabilire limiti d’età per la vendita ai consumatori e il loro impiego e assicurare che l’etichetta di tali articoli presenti informazioni sufficienti e appropriate in materia di impiego sicuro per tutelare la salute e la sicurezza degli esseri umani e proteggere l’ambiente. Si dovrebbero adottare disposizioni che consentano di fornire certi articoli pirotecnici soltanto a specialisti autorizzati in possesso delle necessarie conoscenze, abilità ed esperienza. |
(6) Visti i pericoli insiti nell’uso di articoli pirotecnici è opportuno stabilire limiti d’età per la vendita ai consumatori e il loro impiego e assicurare che l’etichetta di tali articoli presenti informazioni sufficienti e appropriate in materia di impiego sicuro per tutelare la salute e la sicurezza degli esseri umani e proteggere l’ambiente. Si dovrebbero adottare disposizioni che consentano di fornire certi articoli pirotecnici soltanto a specialisti autorizzati in possesso delle necessarie conoscenze, abilità ed esperienza. Per quanto riguarda gli articoli pirotecnici per i veicoli, i requisiti di etichettatura dovrebbero tener conto della prassi attuale nonché del fatto che tali articoli sono esclusivamente forniti al commercio o all'industria. |
Motivazione | |
Gli articoli pirotecnici per forniture automobilistiche sono venduti al commercio o all'industria (costruttori di automobili e loro officine autorizzate). Le forniture sono accompagnate da schede di dati in materia di sicurezza a norma della direttiva 91/155/CEE, le quali contengono le informazioni prescritte all'articolo 12 della proposta della Commissione nonché dati ulteriori. Non vi è perciò alcuna necessità di ripetere tali informazioni sull'articolo o sulla sua confezione. | |
Emendamento 9 Considerando 12 | |
(12) Norme armonizzate europee sono elaborate, adottate e modificate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e dall’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Queste organizzazioni sono riconosciute competenti per l’adozione di norme armonizzate che esse elaborano conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra di loro e la Commissione nonché alla procedura di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. |
(12) Norme armonizzate europee sono elaborate, adottate e modificate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e dall’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Queste organizzazioni sono riconosciute competenti per l’adozione di norme armonizzate che esse elaborano conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra di loro e la Commissione nonché alla procedura di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Per quanto riguarda gli articoli pirotecnici per i veicoli, è opportuno richiamarsi all'orientamento mondiale dell'industria europea delle forniture automobilistiche tenendo conto delle pertinenti norme internazionali ISO. |
Motivazione | |
L'industria europea delle forniture automobilistiche vende i suoi prodotti in tutto il mondo: il rispetto delle norme internazionali ISO ne assicura pertanto la competitività. Non occorre ripetere i controlli che sono già stabiliti nel quadro delle condizioni internazionali di fornitura applicate dai fornitori dell'industria automobilistica. Tale pratica è conforme anche alle raccomandazioni del Gruppo ad alto livello CARS 21. | |
Emendamento 10 Considerando 12 bis (nuovo) | |
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(12 bis) In base alla nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione, gli articoli pirotecnici fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate beneficiano di una presunzione di conformità con i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla presente direttiva. Inoltre, l'applicazione di norme armonizzate o di altre norme rimane volontaria e il fabbricante o l'importatore possono applicare altre specifiche tecniche per ottemperare ai requisiti. |
Motivazione | |
A fini di maggiore certezza e chiarezza del diritto in merito ai principi della nuova strategia sulla quale si basa la presente proposta di direttiva. | |
Emendamento 11 Considerando 13 bis (nuovo) | |
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(13 bis) A fini di controllo, le categorie di articoli pirotecnici che sono ad esempio simili nella progettazione, nella funzione o nel comportamento ma di colore diverso, dovrebbero essere valutate dagli organismi notificati come famiglie di prodotti se tali articoli sono considerati abbastanza simili. |
Emendamento 12 Considerando 14 | |
(14) Gli articoli pirotecnici dovrebbero recare il marchio CE a riprova della loro conformità alle disposizioni della presente direttiva per poter circolare liberamente all'interno della Comunità. |
(14) Ai fini dell'immissione sul mercato, gli articoli pirotecnici dovrebbero recare un marchio CE a riprova della loro conformità alle disposizioni della presente direttiva per poter circolare liberamente all'interno della Comunità. |
Emendamento 13 Considerando 14 bis (nuovo) | |
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(14 bis) In base alla nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione, è necessaria una clausola di salvaguardia che consenta di contestare la conformità di un articolo pirotecnico oppure difetti o carenze rispetto alle norme armonizzate. Di conseguenza, gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le opportune misure per vietare o limitare l'immissione sul mercato di prodotti recanti il marchio CE o ritirarli dal mercato se essi mettono a rischio la salute e la sicurezza dei consumatori qualora i prodotti siano utilizzati per lo scopo previsto. |
Motivazione | |
A fini di maggior certezza e chiarezza del diritto in merito ai principi della nuova strategia sulla quale si basa la presente proposta di direttiva. Le direttive "Nuovo approccio" includono per questo motivo una forma di clausola di salvaguardia che impone agli Stati membri di limitare o vietare l'immissione sul mercato di prodotti pericolosi o che non rispettano i requisiti oppure di ordinarne il ritiro dal mercato. | |
Emendamento 14 Considerando 15 | |
(15) Per quanto concerne la sicurezza durante il trasporto, le regole in materia di trasporto di articoli pirotecnici sono dettate da convenzioni e accordi internazionali, comprese le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose. |
(15) La presente direttiva non dovrebbe avere alcun effetto per quanto concerne la sicurezza durante il trasporto, poiché le regole in materia di trasporto di articoli pirotecnici sono dettate da convenzioni e accordi internazionali, comprese le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose. |
Motivazione | |
La legislazione comunitaria o nazionale pertinente, ove opportuno, continuerà ad essere applicata per quanto concerne la sicurezza in materia di fabbricazione, immagazzinamento e manipolazione da parte di operatori professionali nell'industria automobilistica o per spettacoli pirotecnici. | |
Emendamento 15 Considerando 16 bis (nuovo) | |
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(16 bis) E' interesse del fabbricante e dell'importatore fornire prodotti sicuri al fine di evitare costi di responsabilità per prodotti difettosi che arrechino danni alle persone e ai beni. Al riguardo, la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi1, integra la presente direttiva, visto che essa impone un regime di responsabilità oggettiva ai fabbricanti e agli importatori e garantisce un adeguato livello di protezione dei consumatori. Inoltre, la presente direttiva stabilisce che gli organismi notificati siano adeguatamente assicurati per quanto riguarda le loro attività professionali, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato, in base al diritto nazionale, oppure a meno che i controlli non siano stati effettuati direttamente dallo Stato membro. |
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--------------- 1 GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/34/CE (GU L 141 del 4.6.1999, pag. 20). |
Motivazione | |
A fini di una maggiore certezza del diritto e coerenza con altri strumenti comunitari. La direttiva sulla responsabilità da prodotti difettosi è applicabile a tutti i prodotti contemplati dalle direttive "Nuovo approccio". Di conseguenza, questo progetto di direttiva e la direttiva per danno da prodotti difettosi sono elementi complementari a garantire un adeguato livello di protezione. | |
Emendamento 16 Considerando 17 | |
(17) È essenziale prevedere un periodo di transizione onde consentire il graduale adattamento delle normative nazionali negli ambiti in questione. |
(17) È essenziale prevedere un periodo di transizione onde consentire il graduale adattamento delle normative nazionali negli ambiti in questione. I fabbricanti e gli importatori devono avere il tempo di esercitare eventuali diritti previsti dalle norme nazionali vigenti prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, ad esempio di vendere i propri stock o prodotti finiti. Inoltre, lo specifico periodo transitorio previsto dalla presente direttiva offrirebbe più tempo per l'adozione di norme armonizzate e garantirebbe la rapida attuazione della presente direttiva al fine di rafforzare la protezione dei consumatori. |
Motivazione | |
Questo maggior tempo per l'attuazione delle disposizioni relative agli articoli pirotecnici consente ai fabbricanti e agli importatori di esercitare diritti acquisiti a titolo delle norme nazionali in vigore prima della presente direttiva. Nel contempo, questo periodo transitorio garantisce una rapida attuazione della presente direttiva a fini di una migliore protezione della salute e della sicurezza dei consumatori. Infine, il periodo transitorio garantisce tempo sufficiente per l'adozione di norme armonizzate. | |
Emendamento 17 Articolo 1, paragrafo 4, trattino 1 | |
- gli articoli pirotecnici destinati ad essere usati, conformemente alla normativa nazionale, dalle forze armate o dalle forze di pubblica sicurezza; |
- gli articoli pirotecnici destinati ad essere usati a fini non commerciali, conformemente alla normativa nazionale, dalle forze armate, dalle forze di pubblica sicurezza o dai vigili del fuoco; |
Motivazione | |
I fuochi d'artificio utilizzati a scopo di formazione e uso specialistico dovrebbero essere esclusi dalla presente direttiva. | |
Emendamento 18 Articolo 1, paragrafo 4, trattino 3 | |
– gli articoli pirotecnici da impiegarsi sugli aeromobili; |
– gli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aerospaziale; |
Motivazione | |
Gli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati negli aeromobili o nei veicoli spaziali non dovrebbero essere contemplati dalla presente direttiva, visto che il settore applica norme di sicurezza interna estremamente elevate e che quindi non vi è l'esigenza di norme armonizzate per questi prodotti. | |
Emendamento 19 Articolo 1, paragrafo 4, trattino 4 | |
- gli articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla sicurezza dei giocattoli; |
- le capsule a percussione da usarsi specificamente nei giocattoli e gli altri articoli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla sicurezza dei giocattoli; |
Motivazione | |
In base all'attuale formulazione, la direttiva si applicherebbe alle capsule a percussione da usarsi specificamente nei giocattoli già soggetti alla direttiva in materia di sicurezza dei giocattoli. | |
Emendamento 20 Articolo 1, paragrafo 4, trattino 6 | |
- le munizioni, vale a dire i proiettili e le cariche propulsive utilizzati in armi portatili, pezzi d’artiglieria e altre armi da fuoco. |
(Non concerne la versione italiana) |
Motivazione | |
(Non concerne la versione italiana). | |
Emendamento 21 Articolo 2, punto 1 | |
1. “articolo pirotecnico”: qualsiasi articolo contenente sostanze o una miscela di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute a fini di svago e altri fini; |
1. “articolo pirotecnico”: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute; |
Emendamento 22 Articolo 2, punto 2 | |
2. “immissione sul mercato”: la prima messa a disposizione sul mercato comunitario di un prodotto destinato ad un’utilizzazione finale in vista della sua distribuzione e/o della sua utilizzazione a titolo oneroso o gratuito; |
2. “immissione sul mercato”: la prima messa a disposizione sul mercato comunitario di un prodotto in vista della sua distribuzione e/o della sua utilizzazione a titolo oneroso o gratuito. I fuochi d'artificio prodotti dal fabbricante per uso personale nel territorio in cui sono prodotti non sono considerati immessi sul mercato; |
Emendamento 23 Articolo 2, punto 3 bis (nuovo) | |
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3 bis. “articoli pirotecnici teatrali”: articoli pirotecnici per uso scenico attivati elettricamente o elettronicamente; |
(Cfr. emendamento all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)) | |
Motivazione | |
La proposta di direttiva dovrebbe tenere in debita considerazione anche questi articoli pirotecnici e le loro caratteristiche specifiche, in particolare la loro categorizzazione, affinché il CEN sviluppi norme armonizzate. | |
Emendamento 24 Articolo 2, punto 4 | |
4. “articoli pirotecnici per l’industria automobilistica”: articoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare dispositivi di sicurezza o altri dispositivi nei veicoli a motore; |
4. “articoli pirotecnici per i veicoli”: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi; |
(L'emendamento si applica in tutto il testo) | |
Motivazione | |
Chiarimento del testo nonché sostituzione dei termini "l'industria automobilistica" con l'espressione "i veicoli", poiché gli articoli pirotecnici potrebbero essere impiegati non solo in veicoli a motore. | |
Emendamento 25 Articolo 2, punto 5 | |
5. “fabbricante”: la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e/o fabbricazione di un prodotto che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva, in vista dell’immissione sul mercato o per uso personale di tipo professionale o privato, con il proprio nome o marchio commerciale; ovvero che immette sul mercato un prodotto che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva con il proprio nome o marchio commerciale; |
5. “fabbricante”: la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e/o fabbricazione di un prodotto che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva, in vista dell’immissione sul mercato, con il proprio nome o marchio commerciale; |
Motivazione | |
Porta il testo in linea con la definizione di "immissione sul mercato", tenuto conto in particolare del fatto che i prodotti fabbricati per uso personale non sono considerati immessi sul mercato, e fornisce una più chiara definizione alla luce dei principi della nuova strategia. | |
Emendamento 26 Articolo 2, punto 6 | |
6. “mandatario”: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto per iscritto dal fabbricante il mandato di agire a nome suo per quanto riguarda gli obblighi che la presente direttiva impone a quest’ultimo; |
6. “importatore”: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che, nel corso della propria attività, compie la prima immissione sul mercato comunitario di un prodotto proveniente da un paese terzo; |
(Il termine "mandatario" deve essere sostituito dal termine "importatore" in tutto il testo) | |
Motivazione | |
Considerando il fatto che gran parte degli articoli pirotecnici nel mercato UE è importata dalla Cina e che i mandatari possono essere facilmente sostituiti, l'importatore dovrebbe assumersi la responsabilità del produttore e garantire quindi che il prodotto rispetti i requisiti essenziali di sicurezza e che sia stata applicata un'idonea procedura di valutazione della conformità onde evitare l'immissione sul mercato di prodotti contraffatti. | |
Emendamento 27 Articolo 2, punto 8 | |
8. “persona con conoscenze specialistiche” una persona autorizzata dagli Stati membri a detenere e/o utilizzare sul loro territorio fuochi d’artificio di categoria 4 e/o altri articoli pirotecnici di categoria 2 quali definiti all’articolo 3. |
8. “persona con conoscenze specialistiche” una persona autorizzata dagli Stati membri a manipolare e/o utilizzare sul loro territorio fuochi d’artificio di categoria 4, articoli pirotecnici teatrali di categoria 2 e/o altri articoli pirotecnici di categoria 2 quali definiti all’articolo 3. |
(Cfr. emendamento all'articolo 2, punto 3 bis (nuovo), nonché all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)) | |
Motivazione | |
La proposta di direttiva dovrebbe tenere in debita considerazione anche questi articoli pirotecnici e le loro caratteristiche specifiche, in particolare la loro categorizzazione, affinché il CEN sviluppi norme armonizzate. | |
Emendamento 28 Articolo 3, paragrafo 1, comma 1 | |
1. Gli articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva sono ripartiti in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale. Organismi notificati confermano la ripartizione in categorie conformemente alle procedure di valutazione di conformità di cui all’articolo 9. |
1. Gli articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva sono ripartiti in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello di rumorosità. Organismi notificati confermano la ripartizione in categorie conformemente alle procedure di valutazione di conformità di cui all’articolo 9. |
Emendamento 29 Articolo 3, paragrafo 1, lettera a., categoria 1 | |
Categoria 1: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d’artificio destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione; |
Categoria 1: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d’artificio destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione; |
Emendamento 30 Articolo 3, paragrafo 1, lettera a., categoria 2 | |
Categoria 2: fuochi d’artificio che presentano un basso rischio potenziale e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati; |
Categoria 2: fuochi d’artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati; |
Emendamento 31 Articolo 3, paragrafo 1, lettera a., categoria 3 | |
Categoria 3: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti; |
Categoria 3: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti; il livello di rumorosità di tali articoli non deve essere nocivo per la salute dell'uomo; |
Emendamento 32 Articolo 3, paragrafo 1, lettera a., categoria 4 | |
Categoria 4: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali “fuochi d’artificio professionali”. |
Categoria 4: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali “fuochi d’artificio professionali; il livello di rumorosità di tali articoli non deve essere nocivo per la salute dell'uomo. |
Emendamento 33 Articolo 3, paragrafo 1, lettera a. bis) (nuova) | |
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a. bis. Articoli pirotecnici teatrali |
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Categoria 1: articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto; |
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Categoria 2: articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche. |
(Cfr. emendamento all'articolo 2, punto 3 bis (nuovo)) | |
Motivazione | |
La proposta di direttiva dovrebbe inoltre tener in debita considerazione anche questi articoli pirotecnici e le loro caratteristiche specifiche, in particolare la loro categorizzazione, affinché il CEN sviluppi norme armonizzate. | |
Emendamento 34 Articolo 3, paragrafo 1, lettera b. | |
b. Altri articoli pirotecnici |
b. Altri articoli pirotecnici |
Categoria 1: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale ridotto; |
Categoria 1: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d’artificio e articoli pirotecnici teatrali che presentano un rischio potenziale ridotto; |
Categoria 2: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d’artificio che sono destinati esclusivamente alla manipolazione o all’uso da parte di persone con conoscenze specialistiche. |
Categoria 2: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d’artificio e articoli pirotecnici teatrali che sono destinati esclusivamente alla manipolazione o all’uso da parte di persone con conoscenze specialistiche. |
(Cfr. emendamento all'articolo 2, punto 3 bis (nuovo), nonché all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)) | |
Motivazione | |
La proposta di direttiva dovrebbe tenere in debita considerazione anche questi articoli pirotecnici e le loro caratteristiche specifiche, in particolare la loro categorizzazione, affinché il CEN sviluppi norme armonizzate. | |
Emendamento 35 Articolo 4, paragrafo 2 | |
2. I fabbricanti di articoli pirotecnici sono stabiliti sul territorio della Comunità o vi designano un mandatario. |
2. Se il fabbricante non è stabilito sul territorio della Comunità, l'importatore di articoli pirotecnici si assume tutti gli obblighi del fabbricante previsti dalla presente direttiva. |
Il mandatario può essere interpellato da autorità e organismi nella Comunità in luogo del fabbricante per quanto concerne gli obblighi demandati al mandatario. |
L'importatore può essere interpellato da autorità e organismi nella Comunità per quanto concerne tali obblighi. |
Motivazione | |
Considerando il fatto che gran parte degli articoli pirotecnici nel mercato UE è importata dalla Cina e che i mandatari possono essere facilmente sostituiti, l'importatore dovrebbe assumersi la responsabilità del produttore e garantire quindi che il prodotto rispetti i requisiti essenziali di sicurezza e che sia stata applicata un'idonea procedura di valutazione della conformità onde evitare l'immissione sul mercato di prodotti contraffatti. | |
Emendamento 36 Articolo 5, comma 1 | |
Gli Stati membri adottano disposizioni appropriate per assicurare che gli articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva siano immessi sul mercato soltanto se soddisfano gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, se recano il marchio CE e se sono conformi agli obblighi di cui alla valutazione di conformità. |
(Non concerne la versione italiana) |
Motivazione | |
(Non concerne la versione italiana). | |
Emendamento 37 Articolo 6, paragrafo 2 | |
2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a provvedimenti da parte di uno Stato membro giustificati per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza in generale volti a limitare l’uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d’artificio di categoria 2 e 3. |
2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a provvedimenti da parte di uno Stato membro, giustificati per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza in generale, di rumorosità o di molestia, volti a limitare l’uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d’artificio di categoria 2 e 3, nonché gli articoli pirotecnici teatrali di categoria 1. |
(Cfr. emendamento all'articolo 2, punto 3 bis (nuovo), nonché all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)) | |
Motivazione | |
La proposta di direttiva dovrebbe tenere in debita considerazione anche questi articoli pirotecnici e le loro caratteristiche specifiche, in particolare la loro categorizzazione, affinché il CEN sviluppi norme armonizzate. | |
Emendamento 38 Articolo 6, paragrafo 3 | |
3. Nelle fiere campionarie, nelle mostre e nelle dimostrazioni a fini commerciali gli Stati membri non vietano l’esibizione di articoli pirotecnici che non siano conformi alle disposizioni della presente direttiva, a patto che un segno visibile indichi chiaramente la loro non conformità e la loro non disponibilità alla vendita fintanto che non siano messi in conformità dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. In occasione di tali eventi sono applicate disposizioni appropriate di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dall’autorità competente dello Stato membro interessato al fine di garantire la sicurezza delle persone. |
3. Nelle fiere campionarie, nelle mostre e nelle dimostrazioni a fini commerciali gli Stati membri non vietano l’esibizione e l'uso di articoli pirotecnici che non siano conformi alle disposizioni della presente direttiva, a patto che un segno visibile indichi chiaramente la denominazione e la data della fiera campionaria, della mostra o della dimostrazione in parola nonché la non conformità e la non disponibilità alla vendita degli articoli fintanto che non siano messi in conformità dal fabbricante stabilito nella Comunità o dall'importatore. In occasione di tali eventi sono applicate disposizioni appropriate di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dall’autorità competente dello Stato membro interessato al fine di garantire la sicurezza delle persone. |
Emendamento 39 Articolo 6, paragrafo 4 | |
4. Gli Stati membri non ostacolano la libera circolazione e l’uso di articoli pirotecnici per l’industria automobilistica fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e test e che non siano conformi alle disposizioni della presente direttiva, a patto che un segno visibile indichi chiaramente la loro non conformità e la loro non disponibilità alla vendita. |
4. Gli Stati membri non ostacolano la libera circolazione e l’uso di articoli pirotecnici fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e test e che non siano conformi alle disposizioni della presente direttiva, a patto che un segno visibile indichi chiaramente la loro non conformità e la loro non disponibilità alla vendita. |
Motivazione | |
Per adeguare meglio il testo ai prodotti contemplati dalla presente direttiva. | |
Emendamento 40 Articolo 7, paragrafo 1, lettera b., titolo | |
b. Altri articoli pirotecnici |
b. Altri articoli pirotecnici e articoli pirotecnici teatrali |
(Cfr. emendamento all'articolo 2, punto 3 bis (nuovo), nonché all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)) | |
Motivazione | |
La proposta di direttiva dovrebbe tenere in debita considerazione anche questi articoli pirotecnici e le loro caratteristiche specifiche, in particolare la loro categorizzazione, affinché il CEN sviluppi norme armonizzate. | |
Emendamento 41 Articolo 7, paragrafo 3, lettera (b) | |
(b) altri articoli pirotecnici di categoria 2. |
(b) altri articoli pirotecnici e articoli pirotecnici teatrali di categoria 2. |
(Cfr. emendamento all'articolo 2, punto 3 bis (nuovo), nonché all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)) | |
Motivazione | |
La proposta di direttiva dovrebbe tenere in debita considerazione anche questi articoli pirotecnici e le loro caratteristiche specifiche, in particolare la loro categorizzazione, affinché il CEN sviluppi norme armonizzate. |
Emendamento 42
Articolo 8, paragrafo 1
1. La Commissione, conformemente alla procedura di cui alla direttiva 98/34/CE, può invitare gli organismi europei di normalizzazione a elaborare o rivedere norme europee a supporto della presente direttiva. |
1. La Commissione, conformemente alla procedura di cui alla direttiva 98/34/CE, può invitare gli organismi europei di normalizzazione a elaborare o rivedere norme europee a supporto della presente direttiva o incoraggiare gli organismi internazionali pertinenti ad elaborare o a rivedere norme internazionali. |
|
Motivazione
L'industria europea di fornitura automobilistica vende i suoi prodotti in tutto il mondo. È preferibile adeguarsi alle norme internazionali ISO al fine di mantenere la competitività. Ciò è conforme alle raccomandazioni del Gruppo ad alto livello CARS 21.
Emendamento 43 Articolo 8, paragrafo 3, comma 1 | |
3. Gli Stati membri considerano gli articoli pirotecnici di cui alla presente direttiva, che sono in linea con le pertinenti norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’articolo 4, paragrafo 1. |
3. Gli Stati membri riconoscono e adottano le norme armonizzate pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri considerano come conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, gli articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva allorché essi sono conformi alle norme nazionali pertinenti che recepiscono le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate. |
Motivazione | |
Questo testo corrisponde all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/15/CEE, che va quindi ripreso con gli opportuni adattamenti. | |
Emendamento 44 Articolo 8, paragrafo 4 | |
4. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che le norme armonizzate di cui al presente articolo non soddisfino appieno i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’articolo 4, paragrafo 1, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopongono la questione al comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE adducendo le ragioni pertinenti. Il comitato esprime senza indugio il suo parere. Alla luce del parere del comitato la Commissione informa gli Stati membri delle misure da adottarsi in relazione alle norme armonizzate e alla pubblicazione di cui al paragrafo 2. |
4. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che le norme armonizzate di cui al presente articolo non soddisfino appieno i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’articolo 4, paragrafo 1, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopongono la questione al comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE adducendo le ragioni pertinenti. Il comitato esprime il suo parere entro sei mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la questione. Alla luce del parere del comitato la Commissione informa gli Stati membri delle misure da adottarsi in relazione alle norme armonizzate e alla pubblicazione di cui al paragrafo 2. |
Motivazione | |
Una situazione in cui in qualsiasi momento la Commissione o uno Stato membro possano mettere in discussione una norma armonizzata non è accettabile per l'industria, che per le sue attività ha bisogno di un contesto temporale sicuro. | |
Emendamento 45 Articolo 9, paragrafo 1, lettera (b) bis) (nuova) | |
|
(b) bis) garanzia totale di qualità del prodotto (modulo H) di cui all'allegato II, punto 6 bis, solo nella misura in cui la procedura riguardi fuochi d'artificio di categoria 4 e articoli pirotecnici teatrali di categoria 2. |
Motivazione | |
Per quanto riguarda i fuochi d'artificio e gli articoli pirotecnici teatrali utilizzati da persone con conoscenze specialistiche (fuochi d'artificio di categoria 4 e articoli pirotecnici teatrali di categoria 2), i fabbricanti o gli importatori devono seguire la procedura di cui al nuovo modulo H. | |
Emendamento 46 Articolo 10, paragrafo 1 | |
1. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito agli organismi che essi hanno designato per eseguire le procedure di valutazione di conformità di cui all’articolo 9, comunicano le mansioni specifiche affidate a detti organismi e i numeri d’identificazione previamente assegnati loro dalla Commissione. |
(Non concerne la versione italiana) |
Motivazione | |
(Non concerne la versione italiana). | |
Emendamento 47 Articolo 10, paragrafo 4 bis (nuovo) | |
|
4 bis. Quando è revocata la notifica di un organismo, gli attestati di conformità e i documenti attinenti rilasciati dall'organismo in causa conservano la loro validità, a meno che non sia accertato un pericolo reale e diretto per la salute e la sicurezza. |
Motivazione | |
I fabbricanti non devono essere tenuti ad effettuare una nuova procedura di valutazione della conformità. | |
Emendamento 48 Articolo 10, paragrafo 4 ter (nuovo) | |
|
4 ter. La Commissione pubblica nel proprio sito internet la revoca della notifica dell'organismo in questione. |
Motivazione | |
In questo modo si assicura che tutti gli interessati dispongano di una fonte di informazioni aggiornate. | |
Emendamento 49 Articolo 11, paragrafo 1, comma 1 | |
1. Una volta completata con esito positivo la valutazione di conformità conformemente all’articolo 9, i fabbricanti appongono in modo visibile, leggibile e indelebile il marchio CE sugli articoli pirotecnici stessi o, ove ciò non sia possibile, su una piastrina d’identificazione ad essi attaccata o in ultima istanza, qualora non sia possibile impiegare nessuno dei due metodi summenzionati, sulla confezione. La piastrina d’identificazione deve essere concepita in modo tale da precluderne il riutilizzo. |
1. Una volta completata con esito positivo la valutazione di conformità conformemente all’articolo 9, i fabbricanti appongono in modo visibile, leggibile e indelebile il marchio CE sugli articoli pirotecnici stessi o, ove ciò non sia possibile, su una piastrina d’identificazione ad essi attaccata o sulla confezione. La piastrina d’identificazione deve essere concepita in modo tale da precluderne il riutilizzo. |
Motivazione | |
Secondo una prassi di vecchia data, stabilita nelle norme serie EN 14035, per gli oggetti di piccole dimensioni il marchio è apposto sulla confezione. In modo analogo anche il marchio CE dovrebbe essere apposto sull'oggetto, su una piastrina oppure sulla confezione. | |
Emendamento 50 Articolo 11, paragrafo 2 | |
2. I fabbricanti non appongono sugli articoli pirotecnici nessun marchio o iscrizione che possa fuorviare terzi quanto al significato e alla forma del marchio CE. Sugli articoli pirotecnici è possibile apporre qualsiasi altro contrassegno a patto che ciò non pregiudichi la visibilità e leggibilità del marchio CE. |
2. Sugli articoli pirotecnici non si possono apporre marchi o iscrizioni che possano fuorviare terzi quanto al significato e alla forma del marchio CE. Sugli articoli pirotecnici è possibile apporre qualsiasi altro contrassegno a patto che ciò non pregiudichi la visibilità e leggibilità del marchio CE. |
Motivazione | |
Anche se nel contesto dell'immissione sul mercato l'obbligo è a carico del fabbricante, esso va prefigurato in modo generale, onde comprendere anche il divieto di marchi aggiuntivi. | |
Emendamento 51 Articolo 12, titolo | |
Etichettatura |
Etichettatura degli articoli diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli |
(Cfr. emendamento all'articolo 12 bis (nuovo)) | |
Motivazione | |
Occorre tener presente che gli articoli pirotecnici per l'industria automobilistica in generale vengono venduti direttamente non ai consumatori ma al commercio e all'industria (costruttori di veicoli e loro officine autorizzate). I requisiti di etichettatura previsti dalla presente direttiva dovrebbero quindi tener conto di questo fatto, nonché di ulteriori requisiti previsti da altre normative comunitarie, in particolare le schede di dati di sicurezza previste dalla direttiva della Commissione 91/155/CEE che definiscono e stabiliscono le condizioni dettagliate per il sistema di informazione specifica relativo ai preparati pericolosi in attuazione dell'articolo 10 della direttiva 89/379/CEE, che accompagnano i lotti di consegna degli articoli pirotecnici per l'industria automobilistica. | |
Emendamento 52 Articolo 12, paragrafo 2 | |
2. L’etichetta degli articoli pirotecnici riporta almeno il nome del fabbricante o del suo mandatario, il nome e il tipo dell’articolo, i limiti minimi d’età quali indicati all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, la categoria pertinente e le istruzioni per l’uso nonché, se del caso, la distanza di sicurezza. L’etichetta fa anche riferimento alla classe/divisione (1.1-1.6) della sostanza o miscela di sostanze contenuta nell’articolo conformemente al sistema di classificazione UN/ADR o riporta informazioni comparabili in merito al rischio potenziale (rischio di esplosione in massa, rischio di proiezione, rischio di spostamento d’aria, rischio d’incendio). |
2. L’etichetta degli articoli pirotecnici comprende il marchio CE, il nome del fabbricante o dell'importatore, il nome e il tipo dell’articolo, i limiti minimi d’età quali indicati all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, la categoria pertinente e le istruzioni per l’uso, la data di produzione per i fuochi d'artificio di categoria 4 nonché, se del caso, la distanza di sicurezza. |
Emendamento 53 Articolo 12, paragrafo 3 bis (nuovo) | |
|
3 bis. Gli articoli pirotecnici teatrali devono inoltre contenere le seguenti informazioni minime: |
|
categoria 1: se del caso: "da usarsi soltanto in spazi aperti" con indicazione della distanza minima di sicurezza; |
|
categoria 2: "può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche" e indicazione della distanza minima/delle distanze minime di sicurezza. |
(Cfr. emendamento all'articolo 2, punto 3 bis (nuovo), nonché all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)) | |
Motivazione | |
La proposta di direttiva dovrebbe tenere in debita considerazione anche questi articoli pirotecnici e le loro caratteristiche specifiche, in particolare la loro categorizzazione, affinché il CEN sviluppi norme armonizzate. | |
Emendamento 54 Articolo 12, paragrafo 4 | |
4. Se l’articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui ai paragrafi 2 e 3 le informazioni sono riportate sulla confezione. |
4. Se l’articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui ai paragrafi 2 e 3 le informazioni sono riportate sulla più piccola unità confezionata destinata all'utilizzatore. |
Motivazione | |
Per garantire la protezione dell'utilizzatore, l'etichetta deve essere apposta non sulla confezione destinata alla spedizione, ma sulla più piccola unità destinata all'utilizzatore. Con una scritta sulla confezione di spedizione sussiste il rischio che il contenitore sia gettato senza che l'utilizzatore possa conoscere il contenuto della scritta stessa. | |
Emendamento 55 Articolo 12, paragrafo 5 | |
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai fuochi d’artificio di categoria 4 e agli altri articoli pirotecnici di categoria 2 che sono esibiti pubblicamente dal fabbricante. |
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 non si applicano agli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni a fini commerciali, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e test a norma dell' articolo 6, paragrafo 4. |
Motivazione | |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni a fini commerciali è possibile presentare articoli pirotecnici non conformi alla stessa. Analogamente, l'articolo 6, paragrafo 4, prevede una deroga per gli articoli pirotecnici fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e test. Per attenersi a tale facoltà, detti prodotti non vanno assoggettati all'obbligo di etichettatura. | |
Emendamento 56 Articolo 12 bis (nuovo) | |
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Articolo 12 bis |
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Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli |
|
1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta il nome del fabbricante o dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo, le istruzioni in materia di sicurezza e un marchio CE. |
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2. Se l'articolo non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al paragrafo 1, le informazioni richieste devono essere apposte sulla confezione. |
Motivazione | |
Gli articoli pirotecnici del settore delle forniture automobilistiche sono venduti al commercio e all'industria (costruttori di automobili e loro officine autorizzate). Le forniture sono accompagnate da schede di dati in materia di sicurezza a norma della direttiva 91/155/CEE, le quali contengono le informazioni prescritte all'articolo 12 della proposta della Commissione nonché dati ulteriori. Non vi è perciò alcuna necessità di ripetere tali informazioni sull'articolo o sulla sua confezione. | |
Emendamento 57 Articolo 13, paragrafo 1 bis (nuovo) | |
|
1 bis. Gli Stati membri effettuano periodiche ispezioni degli articoli pirotecnici all'ingresso nel loro territorio nonché nei luoghi di deposito e fabbricazione. |
Motivazione | |
Per essere in grado di controllare i prodotti immessi sul mercato, le autorità di sorveglianza dovrebbero avere la facoltà, la competenza e le risorse per effettuare periodiche ispezioni nei locali commerciali, industriali e di deposito, di organizzare controlli casuali e in loco, di prendere campioni dei prodotti e di sottoporli ad esame e a test nonché di richiedere tutte le necessarie informazioni. | |
Emendamento 58 Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
|
2 bis. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle loro attività di sorveglianza del mercato. |
Motivazione | |
Le autorità di sorveglianza nazionali e la Commissione devono prestarsi assistenza reciproca per garantire un'idonea e uniforme applicazione della presente direttiva. | |
Emendamento 59 Articolo 13, paragrafo 3 bis (nuovo) | |
|
3 bis. La Commissione pubblica nel suo sito Internet i nomi dei prodotti che, a norma del paragrafo 3, non sono più conformi, sono vietati o di cui sia stata limitata l'immissione sul mercato. |
Motivazione | |
Se gruppi di articoli pirotecnici possono essere trattati come una categoria generale, risulta possibile ridurre i costi dei fabbricanti e degli importatori di fuochi d'artificio. Inoltre, si dà un contributo allo snellimento della burocrazia e alla semplificazione procedurale. Il vantaggio di tale regolamentazione è dato anche dal fatto che si può segnalare a tutti i fabbricanti la possibilità di presentare gruppi di campioni agli organismi notificati e quindi si possono ridurre i costi. | |
Emendamento 60 Articolo 15 | |
1. Qualora uno Stato membro abbia motivi giustificati per ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme ai requisiti della presente direttiva esso indica, applicando la procedura d’informazione di cui all’articolo 13, paragrafo 3 e all’articolo 14, i motivi di tale decisione e, in particolare, se la mancata conformità è dovuta a: |
1. Qualora uno Stato membro non concordi con le misure adottate da un altro Stato membro a norma degli articoli 13 o 14 o qualora la Commissione ritenga che tale misura sia contraria alla legislazione comunitaria, la Commissione consulta senza indugio tutte le parti interessate, valuta la misura e prende posizione in merito al fatto che la misura sia o meno giustificata. La Commissione notifica la propria posizione agli Stati membri e informa le parti interessate. |
(a) mancata ottemperanza ai requisiti essenziali di cui all’articolo 4, paragrafo 1; |
Se la Commissione ritiene che la misura nazionale sia giustificata, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il prodotto non sicuro sia ritirato dal mercato nazionale e ne informano la Commissione. |
(b) incorretta applicazione delle norme armonizzate di cui all’articolo 8; |
Se la Commissione ritiene che la misura nazionale sia ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca. |
(c) carenze nelle norme armonizzate stesse di cui all’articolo 8. |
|
2. La Commissione avvia senza indugio consultazioni con le parti interessate. In seguito a tale consultazione la Commissione valuta se i provvedimenti adottati dallo Stato membro siano o meno giustificati e comunica il suo parere allo Stato membro che ha preso l’iniziativa, agli altri Stati membri e al fabbricante o al suo mandatario. |
|
3. Se le misure di cui al paragrafo 1 sono motivate da una carenza delle norme armonizzate la Commissione demanda la questione al comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE qualora lo Stato membro che ha preso l’iniziativa dei provvedimenti mantenga la sua posizione. In tal caso la Commissione o lo Stato membro avvia la procedura di cui all’articolo 8. |
3. Se le misure di cui al paragrafo 1 sono motivate da una carenza delle norme armonizzate la Commissione demanda la questione al comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE qualora lo Stato membro che ha preso l’iniziativa dei provvedimenti mantenga la sua posizione. In tal caso la Commissione o lo Stato membro avvia la procedura di cui all’articolo 8. |
4. Se un articolo pirotecnico non è conforme e reca il marchio CE lo Stato membro competente procede in modo appropriato contro chiunque abbia affisso il marchio e ne informa la Commissione. La Commissione informa gli altri Stati membri. |
4. Se un articolo pirotecnico non è conforme e reca il marchio CE lo Stato membro competente procede in modo appropriato contro chiunque abbia affisso il marchio e ne informa la Commissione. La Commissione informa gli altri Stati membri. |
5. La Commissione assicura che gli Stati membri siano tenuti informati dell’andamento e dei risultati della procedura. |
|
Motivazione | |
La Commissione dovrebbe prendere posizione solo in caso di disaccordo. Ciò consentirà di liberare capacità che permetteranno alla Commissione di intervenire rapidamente in caso di disaccordo sulle misure proposte. | |
Emendamento 61 Articolo 16, paragrafo 1 | |
1. Qualsiasi provvedimento adottato in forza della presente direttiva |
1. Qualsiasi provvedimento adottato in forza della presente direttiva per |
(a) per vietare o limitare l’immissione di un prodotto sul mercato ovvero |
(a) vietare o limitare l’immissione di un prodotto sul mercato ovvero |
(b) ritirare un prodotto dal mercato menziona le motivazione esatte su cui si basa. Tali provvedimenti sono notificati senza indugio alla parte interessata informandola nel contempo dei mezzi di ricorso a sua disposizione in virtù della normativa nazionale in vigore nello Stato membro interessato e dei limiti di tempo cui sono soggetti tali mezzi di ricorso. |
(b) ritirare un prodotto dal mercato, |
|
menziona le motivazioni esatte su cui si basa. Tale provvedimento è notificato senza indugio alla parte interessata informandola nel contempo dei mezzi di ricorso a sua disposizione in virtù della normativa nazionale in vigore nello Stato membro interessato e dei limiti di tempo cui sono soggetti tali mezzi di ricorso. |
Motivazione | |
Emendamento tecnico a fini di maggior chiarezza del testo, visto che l'ultimo capoverso si riferisce sia alla lettera a) che alla lettera b). | |
Emendamento 62 Articolo 17, comma 1 | |
Se del caso si adottano i seguenti provvedimenti per l’attuazione della presente direttiva conformemente alla procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2: |
(Non concerne la versione italiana) |
Motivazione | |
(Non concerne la versione italiana). | |
Emendamento 63 Articolo 17, trattino 3 | |
– Istituzione di un registro dei numeri di omologazione dell’Unione europea per gli articoli pirotecnici che renda più agevole l’identificazione degli articoli pirotecnici e del loro fabbricante o del suo mandatario in caso di infortuni dovuti a cattivo funzionamento; |
– istituzione di un registro dei numeri di omologazione dell’Unione europea per gli articoli pirotecnici che renda più agevole l’identificazione degli articoli pirotecnici e del loro fabbricante o dell'importatore in caso di infortuni dovuti a cattivo funzionamento; |
Emendamento 64 Articolo 17, trattino 3 bis (nuovo) | |
|
– istituzione di criteri comuni in materia di raccolta e aggiornamento periodici dei dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici; |
Emendamento 65 Articolo 20, paragrafo 1 | |
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro […]1 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. |
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro […]1 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. |
18 mesi dalla pubblicazione della direttiva |
30 mesi dalla pubblicazione della direttiva |
Motivazione | |
La maggiore parte degli Stati membri ha lamentato le scadenze troppo ravvicinate di recepimento. Gli Stati membri hanno bisogno di un termine adeguato di recepimento per istituire gli organismi indicati o per apportare i necessari adeguamenti di attuazione della direttiva. | |
Emendamento 66 Articolo 20, paragrafo 2 | |
2. Essi applicano tali disposizioni entro […]1 per i fuochi d’artificio e entro […]2 per gli altri articoli pirotecnici. |
2. Essi applicano tali disposizioni entro […]1 per i fuochi d’artificio delle categorie 1, 2 e 3 e entro […]2 per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d'artificio della categoria 4 e per gli articoli pirotecnici teatrali. |
---------------------- 1 24 mesi dalla pubblicazione della direttiva. 2 5 anni dalla pubblicazione della direttiva. |
---------------------- 1 3 anni dalla pubblicazione della presente direttiva. 2 6 anni dalla pubblicazione della presente direttiva. |
Emendamento 67 Allegato II, punto 6 bis (nuovo) | |
|
6 bis. MODULO H: Garanzia totale di qualità |
|
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione rispondono ai requisiti applicabili della presente direttiva. Il fabbricante, o il suo importatore appongono il marchio CE a ciascun prodotto e redigono una dichiarazione scritta di conformità. Il marchio CE è accompagnato dal numero d’identificazione dell’organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4. |
|
2. Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità della progettazione, della produzione, esegue l'ispezione e le prove del prodotto finito secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. |
|
3. Sistema di qualità |
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3.1 Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato. |
|
La domanda contiene: |
|
- tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati, |
|
- la documentazione relativa al sistema di qualità. |
|
3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli articoli pirotecnici ai requisiti della direttiva che ad essi si applicano. |
|
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e dossier riguardanti la qualità. |
|
Detta documentazione include in particolare un’adeguata descrizione: |
|
- degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualità dei prodotti; |
|
- delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme applicabili e, qualora le norme di cui all’articolo 8 non siano state applicate integralmente, dei mezzi per garantire che siano stati rispettati i requisiti essenziali della direttiva; |
|
- delle tecniche di controllo e valutazione dei risultati di sviluppo, dei processi e degli interventi sistematici per sviluppare prodotti rientranti nella categoria di prodotti in questione; |
|
- dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati; |
|
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui s'intende effettuarli; |
|
- dei dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.; |
|
- dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente. |
|
3.3. L’organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti nei confronti dei sistemi di qualità che attuano le corrispondenti norme armonizzate. |
|
Almeno un membro del gruppo incaricato della valutazione deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia del prodotto in questione. La procedura di valutazione comprende una visita ispettiva agli impianti del fabbricante. |
|
La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. |
|
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. |
|
Il fabbricante tiene costantemente informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti che intende apportare al sistema di qualità. |
|
L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova valutazione. |
|
L’organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. |
|
4. Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell’organismo notificato |
|
4.1. Scopo della sorveglianza CE è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato. |
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4.2. Il fabbricante consente all’organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: |
|
- la documentazione relativa al sistema di qualità; |
|
- i dossier riguardanti la qualità previsti dalla sezione «Progettazione» del sistema di qualità, come i risultati di analisi, calcoli, prove ecc.; |
|
- i dossier riguardanti la qualità previsti dalla sezione «Fabbricazione» del sistema di qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc. |
|
4.3. L’organismo notificato svolge periodicamente verifiche intese ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate. |
|
4.4. Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L’organismo notificato fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, un rapporto sulle stesse. |
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5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delle autorità nazionali: |
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- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo trattino, del presente allegato; |
|
- gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo comma; |
|
- le decisioni e i rapporti dell’organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo trattino e ai punti 4.3 e 4.4. |
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6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di qualità rilasciate o revocate. |
Motivazione | |
Per quanto riguarda i fuochi d'artificio e gli articoli pirotecnici teatrali utilizzati da persone con conoscenza specialistiche (fuochi d'artificio di categoria 4 e articoli pirotecnici teatrali di categoria 2), i fabbricanti o gli importatori devono seguire la procedura di cui al nuovo modulo H. |
- [1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
1. La proposta di direttiva e i principali argomenti di preoccupazione
La presente proposta di direttiva mira a stabilire norme per il mercato dei fuochi d'artificio e i dispositivi di sicurezza automobilistica che utilizzano la tecnologia pirotecnica. Gli obiettivi della proposta sono quindi essenzialmente garantire la libera circolazione dei prodotti pirotecnici all'interno dell'Unione europea, migliorare la sicurezza dei consumatori e dei professionisti, contribuire a ridurre il numero e la gravità degli incidenti, nonché armonizzare le norme di sicurezza in tutti gli Stati membri.
Il mercato dei dispositivi pirotecnici per la sicurezza automobilistica è valutato a 5,5 miliardi di euro, mentre il mercato dei fuochi d'artificio corrisponde probabilmente a 1,4 miliardi di euro. Le importazioni provenienti dalla Cina sono stimate a oltre il 96% del mercato dei fuochi d'artificio, in base ai dati del 2004.
Occorre che nel testo definitivo della direttiva siano chiare la definizione di articoli pirotecnici, la definizione di fabbricante, nonché la definizione di "persona con conoscenze specialistiche" (di cui all'attuale articolo 2).
Nel mercato dei fuochi d'artificio si registrano problemi in materia di qualità dei prodotti importati, sicurezza del loro utilizzo, condizioni di fabbricazione nonché normalizzazione e specifiche cui sono soggette le varie categorie di prodotti. Si possono identificare varie questioni controverse, soprattutto quelle concernenti la definizione dell'età minima per l'utilizzo degli articoli, l'autonomia di ogni Stato nella definizione delle norme, le procedure specifiche di commercializzazione, dovute a tradizioni culturali o religiose, i tipi di test cui dovranno essere soggetti gli articoli per garantire la qualità e la sicurezza.
Nell'economicamente più vasto mercato dei dispositivi di sicurezza per l'industria automobilistica, che utilizza tecnologia pirotecnica, i problemi sono diversi, così come sono diverse le necessità di chiarificazione e miglioramento delle definizioni. In ogni caso, la certificazione unica dei dispositivi di sicurezza automobilistica potrà costituire un progresso, così come una precisa etichettatura potrà costituire un miglioramento, che agevolerà la creazione di un autentico mercato interno europeo.
Si presenta una serie di emendamenti che, senza essere esaustivi, cercano di affrontare gli aspetti essenziali che dovranno essere corretti o perfezionati. Può rivelarsi utile, ad esempio, includere esplicitamente negli articoli pirotecnici, oltre ai fuochi d'artificio, gli articoli pirotecnici teatrali e quelli utilizzati negli airbag, nelle cinture di sicurezza e altri dispositivi di sicurezza automobilistica.
Si è registrata una certa preoccupazione per il fatto che non si considerano immessi sul mercato i fuochi d'artificio fabbricati per uso personale, al fine di soddisfare esigenze specifiche di alcuni paesi e regioni. È sembrato importante inoltre che l'etichettatura degli articoli pirotecnici per l'industria automobilistica contemplasse il fatto che la vendita viene effettuata a utilizzatori professionisti. E' risultato opportuno chiarire inoltre lo stesso concetto di "articolo pirotecnico" con alcuni degli emendamenti proposti. La stessa definizione di articoli pirotecnici teatrali copre tutti gli articoli pirotecnici concepiti e prodotti a fini di svago e per uso scenico.
Gli articoli pirotecnici per l'industria automobilistica si riferiscono alle componenti di dispositivi di sicurezza automobilistica che contengono sostanze pirotecniche. Anche questa definizione ha richiesto una proposta di emendamento. La menzione della data di scadenza degli articoli pirotecnici è risultata altresì importante nell'etichettatura. Si è cercato inoltre di chiarire i concetti di fabbricante e importatore di articoli pirotecnici. La questione della periodica ispezione degli articoli pirotecnici e del loro deposito hanno altresì richiesto proposte di modifica. In effetti, occorre assicurare la maggiore sicurezza possibile in materia di articoli pirotecnici nella fase di fabbricazione, deposito e utilizzo finale.
E' importante altresì capire che esiste una nuova strategia in materia di armonizzazione.
2. La nuova strategia in materia di armonizzazione
Il relatore desidera sottolineare che il completamento del mercato interno dei beni non avrebbe potuto essere raggiunto senza l'adozione di una nuova tecnica regolamentare, la nuova strategia in materia di armonizzazione, che stabilisce solo i requisiti generali essenziali, limitando l'intervento pubblico all'essenziale e lasciando alle imprese e all'industria l'eventuale scelta delle modalità con le quali far fronte agli obblighi pubblici.
Questa nuova tecnica e strategia regolamentare è stata stabilita dalla risoluzione del Consiglio del 1985 relativa alla nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e standardizzazione, che stabilisce i seguenti principi:
– l'armonizzazione legislativa è limitata ai requisiti essenziali che i prodotti immessi sul mercato comunitario devono rispettare per beneficiare della libera circolazione all'interno della Comunità;
– le specifiche tecniche dei prodotti che rispondono ai requisiti essenziali stabiliti nelle direttive sono stabilite dalle norme armonizzate, che sono norme europee adottate da organizzazioni normative europee private;
– l'applicazione di norme armonizzate o di altro tipo rimane volontaria e il fabbricante può sempre applicare altre specifiche tecniche per rispondere ai requisiti;
– le norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono trasposte in norme nazionali. Questa trasposizione significa che le norme europee in questione devono essere recepite come norme nazionali nella stessa maniera e che tutte le norme nazionali in conflitto devono essere revocate entro un determinato periodo;
– i prodotti fabbricati in conformità con una norma nazionale che traspone una norma armonizzata beneficiano della presunzione di conformità con i corrispondenti requisiti essenziali della direttiva applicabile in materia di nuova strategia;
– solo i prodotti che rispettano i requisiti essenziali possono essere immessi sul mercato;
– è necessaria una clausola di salvaguardia per disporre della possibilità di contestare la conformità di un prodotto ovvero difetti o carenze rispetto alle norme armonizzate.
L'attuale proposta di direttiva relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici si basa sui citati principi della nuova strategia e li rispetta appieno. Di conseguenza, la presente direttiva stabilisce in termini generali i requisiti di salute e sicurezza che gli articoli pirotecnici devono rispettare.
Inoltre, la presente proposta di direttiva è in linea con la direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. Mentre questa direttiva esclude esplicitamente gli articoli pirotecnici dal proprio ambito di applicazione, uno dei suoi considerando indica che è prevista un'ulteriore legislazione in materia di articoli pirotecnici.
3. Conclusione
Secondo il relatore, per immettere sul mercato di articoli pirotecnici è necessaria un'armonizzazione in base alla nuova strategia, dal momento che gli Stati membri hanno interessi legittimi di sicurezza e salute in gioco, il che potrebbe ostacolare, a fini di protezione dei consumatori, il commercio intracomunitario. Tuttavia, questa misura armonizzata non è esaustiva in quanto non preclude norme nazionali più restrittive per quanto riguarda l'età minima nonché la commercializzazione e l'uso di alcune categorie di fuochi d'artificio.
Infine, si auspica che la presente direttiva, dopo un'ampia discussione, possa rappresentare una serie di norme regolamentari dei due settori contemplati. A tal fine, l'audizione pubblica effettuata ha fornito un importante contributo, così come sarà importante l'analisi dello studio d'impatto.
ALLEGATO: RESTRIZIONI ALLA VENDITA DI ARTICOLI PIROTECNICI AI CONSUMATORI PER ETÀ E PERIODO DELL'ANNO IN CUI POSSONO ESSERE VENDUTI O UTILIZZATI Fonte: documento consultivo della Commissione europea, Background information on Legislation in the Member States on fireworks, included in Review of Fireworks Policy - Consultation Document, Irish Department of Justice, Equality and Law Reform (Documento consultivo, Ministero irlandese della giustizia, Parità e riforma legislativa), marzo 2005 http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ6AXJGN-en/$File/Fireworks.pdf
Stato membro |
Restrizioni in materia di età minima |
Restrizioni per periodo dell'anno |
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Austria |
Categoria 1 - (fuochi d'artificio ad effetto speciale e girandole) - nessuna restrizione Categoria 2 - vendita 18 anni Categoria 3 - (grandi fuochi d'artificio) - autorizzazione speciale Categoria 4 - uso professionale
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nessuna restrizione
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Belgio |
16 anni, eccettuati alcuni articoli specifici
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nessuna restrizione |
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Cipro |
Sostanzialmente, divieto generale di vendita ai consumatori. A discrezione dell'ispettore in materia di esplosivi. Vendita ai consumatori esclusivamente di piccole stelle filanti, petardi natalizi e capsule a percussione
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/
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Repubblica ceca |
Categoria 1 - nessuna restrizione Categoria 2 - 18 anni Categorie 3 e 4 - 18 anni
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nessuna restrizione |
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Danimarca |
Categoria 1 - 15 anni Categoria 2 - 18 anni
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nessuna restrizione |
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Estonia |
In generale 18, anche se la categoria 1 può essere venduta a persone più giovani
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vendita e uso di petardi vietata dal 1°.11 al 30.12
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Finlandia |
12 anni per i fuochi d'artificio meno pericolosi 18 anni per gran parte dei fuochi d'artificio |
vendite proibite dal 1° al 26 dicembre
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Francia |
Categoria 1 - 8 anni Categorie 2 e 3 - 18 anni Categoria 4 - professionisti, 18 anni
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nessuna restrizione |
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Germania |
Categoria 1 - raccomandata 12 anni Categoria 2 - 18 anni Categoria 3 - 18 anni autorizzazione richiesta Categoria 4 - professionisti
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la categoria 2 può essere utilizzata solo il 31.12 e il 1°.1 |
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Grecia |
In generale divieto di vendita ai consumatori. Speciale autorizzazione richiesta per acquisto, trasporto e utilizzo
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non possono essere utilizzati a Pasqua
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Ungheria |
Divieto totale di vendita ai consumatori |
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Irlanda |
Sostanzialmente divieto generale di vendita ai consumatori. Importazione limitata ai professionisti |
/ |
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Italia |
/ |
/ |
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Lettonia |
Categorie 1 e 2 - 16 anni |
nessuna restrizione |
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Lituania |
18 anni
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proibita la vendita tra il 20.1 e il 1°.12, salvo agli specialisti |
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Lussemburgo |
Categoria 1 - nessuna restrizione Categorie 2 e 3 - 18 anni
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nessuna restrizione |
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Malta |
/ |
/ |
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Paesi Bassi |
/ |
/ |
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Polonia |
/ |
/ |
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Portogallo |
18 anni
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nessuna restrizione |
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Slovacchia |
/ |
/ |
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Slovenia |
/ |
/ |
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Spagna |
Categoria 1 - 8 anni Categoria 2 - 14 anni Categoria 3 - 18 anni Categoria 4 - solo professionisti
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nessuna restrizione
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Svezia |
18 anni (per una limitata serie di articoli)
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/ |
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Regno Unito |
Categorie 1, 2 e 3 - 18 anni Categoria 4 - solo professionisti |
nessuna restrizione
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Bulgaria |
Categoria 1 - nessuna restrizione Categoria 2 - 18 anni Categorie 3 e 4 - solo per uso professionale
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nessuna restrizione
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Romania |
18 anni |
possono essere venduti solo tra il 27.12 e il 31.12 e utilizzati fra il 31.12 e il 1°.1 |
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- [1] Fonte: documento consultivo della Commissione europea, Background information on Legislation in the Member States on fireworks, included in Review of Fireworks Policy - Consultation Document, Irish Department of Justice, Equality and Law Reform (Documento consultivo, Ministero irlandese della giustizia, Parità e riforma legislativa), marzo 2005
http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ6AXJGN-en/$File/Fireworks.pdf
PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (1.6.2006)
destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici
(COM(2005)0457 – C6‑0312/2005 – 2005/0194(COD))
Relatore per parere: Josu Ortuondo Larrea
BREVE MOTIVAZIONE
La presente proposta di direttiva riguarda l'immissione sul mercato e l'uso di articoli pirotecnici. Tali articoli sono suddivisi in due categorie: i fuochi d'artificio, da un lato, e i sistemi di ritenuta degli occupanti degli autoveicoli (principalmente airbag e pretensionatori per cinture di sicurezza), dall'altro. Il mercato della UE per i fuochi d'artificio ha un valore di circa 1,5 milioni di euro. Si stima che nella UE i sistemi di ritenuta degli occupanti degli autoveicoli siano montati annualmente in circa 20 milioni di veicoli; nel caso degli airbag il dato raggiunge quasi gli 80 milioni di unità per un valore di circa 3,5 miliardi di euro e nel caso dei pretensionatori per cinture di sicurezza si contano circa 90 milioni di unità per un valore approssimativo di 2 miliardi di euro.
Le norme sulla commercializzazione e l'uso degli articoli pirotecnici (sistema di approvazione, restrizioni al consumo, etichettatura ecc.) sono attualmente fissate in tutta la UE a livello nazionale senza un riconoscimento reciproco dei risultati delle prove, con una conseguente frammentazione del mercato e un aumento dei costi per i produttori e gli importatori, nonché degli infortuni dovuti a un cattivo funzionamento o a un uso improprio.
Nella presente proposta, la Commissione suggerisce di sostituire le 25 procedure nazionali parallele con un'unica direttiva UE recante requisiti di sicurezza armonizzati (sulla base del principio "testato una volta, accettato ovunque"). I produttori e gli importatori saranno tenuti a conformarsi a tali requisiti, acquisendo il diritto di apporre il marchio CE e di accedere pienamente al mercato interno nel suo complesso. Allo stesso tempo, considerata la diversità delle normative nazionali in materia di commercializzazione e uso di fuochi d'artificio, la proposta lascia la possibilità agli Stati membri di mantenere le proprie discipline per quanto concerne l'età minima e la commercializzazione e l'uso di certe categorie di fuochi d'artificio.
In generale, il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione, poiché la ritiene un buon esempio di deregolamentazione e semplificazione della legislazione. La complessità e l'insufficiente trasparenza dell'attuale quadro giuridico comportano considerevoli oneri amministrativi per le imprese e inutili costi per le prove (fino a 25 000 euro per approvazione). Grazie al tentativo di creare un mercato unico per gli articoli pirotecnici, le attuali barriere al commercio potrebbero essere eliminate, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione ai consumatori.
Il relatore si rammarica dell'impossibilità di creare un autentico mercato unico a causa delle eccezioni previste per le normative nazionali sull'uso e l'immissione sul mercato delle due principali categorie di fuori d'artificio. Tuttavia, visto l'attuale spettro politico e le diverse situazioni nazionali, il relatore è dell'avviso che la proposta direttiva costituisca un passo nella giusta direzione. Ciononostante, si potrebbero introdurre alcuni emendamenti per rendere la proposta più attuabile e per garantire la certezza giuridica.
EMENDAMENTI
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione[1] | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando 2 | |
(2) Tali disposizioni, suscettibili di determinare ostacoli agli scambi all'interno della Comunità dovrebbero essere armonizzate per garantire la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana e della sicurezza dei consumatori. |
(2) Tali disposizioni, suscettibili di determinare ostacoli agli scambi all'interno della Comunità dovrebbero essere armonizzate per garantire la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana e della sicurezza dei consumatori e degli utenti finali professionali. |
Motivazione | |
I fuochi d'artificio destinati ad un uso professionale (categoria 4) costituiscono circa la metà del mercato complessivo della UE relativo ai fuochi d'artificio, nonché la maggior parte dei fuochi d'artificio prodotti nella UE. Anche la sicurezza degli utenti professionali, pertanto, è della massima importanza. | |
Emendamento 2 Considerando 5 | |
(5) Per assicurare in modo adeguato livelli elevati di protezione, gli articoli pirotecnici dovrebbero essere ripartiti in categorie a seconda del tipo di impiego o della finalità e del livello di rischio. |
(5) Per assicurare in modo adeguato livelli elevati di protezione, gli articoli pirotecnici dovrebbero essere ripartiti in categorie principalmente a seconda del livello di rischio in relazione al tipo di impiego, alla finalità o al livello sonoro. |
Motivazione | |
È necessario specificare gli aspetti che determinano il livello di rischio nei confronti dei consumatori, poiché la direttiva riguarda l'immissione sul mercato, anziché la fabbricazione e l'immagazzinamento degli articoli pirotecnici. |
Emendamento 3
Considerando 6
(6) Visti i pericoli insiti nell’uso di articoli pirotecnici è opportuno stabilire limiti d’età per la vendita ai consumatori e il loro impiego e assicurare che l’etichetta di tali articoli presenti informazioni sufficienti e appropriate in materia di impiego sicuro per tutelare la salute e la sicurezza degli esseri umani e proteggere l’ambiente. Si dovrebbero adottare disposizioni che consentano di fornire certi articoli pirotecnici soltanto a specialisti autorizzati in possesso delle necessarie conoscenze, abilità ed esperienza. |
(6) Visti i pericoli insiti nell’uso di articoli pirotecnici è opportuno stabilire limiti d’età per la vendita ai consumatori e il loro impiego e assicurare che l’etichetta di tali articoli presenti informazioni sufficienti e appropriate in materia di impiego sicuro per tutelare la salute e la sicurezza degli esseri umani e proteggere l’ambiente. Si dovrebbero adottare disposizioni che consentano di fornire certi articoli pirotecnici soltanto a specialisti autorizzati in possesso delle necessarie conoscenze, abilità ed esperienza. Per quanto concerne gli articoli pirotecnici per l’industria automobilistica, è opportuno che i requisiti di etichettatura tengano conto delle pratiche in vigore e del fatto che l'industria di fornitura automobilistica vende detti prodotti a utilizzatori professionali. |
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Motivazione
L'industria di fornitura automobilistica vende i suoi prodotti ad utilizzatori professionali, ossia ai produttori di automobili e alle loro officine autorizzate. Le partite di articoli destinati alla consegna sono accompagnate da schede di dati di sicurezza ai sensi della direttiva 91/155/CEE, in cui vengono riportati i dati richiesti dall'articolo 12 della proposta della Commissione oltre a molte altre informazioni. L'industria di fornitura automobilistica non vede la necessità di ripetere tali dati anche sugli articoli o sulla loro confezione.
Emendamento 4 Considerando 7 | |
(7) L'impiego di articoli pirotecnici e in particolare di fuochi d'artificio rientra in abitudini e tradizioni culturali notevolmente diverse nei vari Stati membri. Ciò impone di lasciare agli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni nazionali per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio in base a considerazioni di sicurezza o di tutela dell'ordine pubblico. |
(7) L'impiego di articoli pirotecnici e in particolare di fuochi d'artificio rientra in abitudini e tradizioni culturali notevolmente diverse nei vari Stati membri. Ciò impone di lasciare agli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni nazionali specifiche per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certi fuochi d'artificio in base a considerazioni di sicurezza o di tutela dell'ordine pubblico. |
Emendamento 5 Considerando 10 bis (nuovo) | |
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(10 bis) La presente direttiva non si applica ai festival e ai concorsi pirotecnici, ad eccezione di quelli organizzati a fini commerciali. |
Motivazione | |
I festival pirotecnici, organizzati in diversi Stati membri, sono una componente essenziale della cultura e delle tradizioni nazionali. Pertanto, è opportuno precisare che tali festival non rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva. | |
Emendamento 6 Considerando 11 | |
(11) Per agevolare il processo di dimostrazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza si stanno elaborando norme armonizzate per quanto concerne la progettazione, la fabbricazione e la verifica di tali articoli. |
(11) Per agevolare il processo di dimostrazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza si stanno elaborando norme armonizzate per quanto concerne la progettazione e la verifica di tali articoli. |
Motivazione | |
Né la presente direttiva, né le norme riguardano aspetti relativi alla fabbricazione. |
Emendamento 7
Considerando 12
(12) Norme armonizzate europee sono elaborate, adottate e modificate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e dall’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Queste organizzazioni sono riconosciute competenti per l’adozione di norme armonizzate che esse elaborano conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra di loro e la Commissione nonché alla procedura di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. |
(12) Norme armonizzate europee sono elaborate, adottate e modificate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e dall’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Queste organizzazioni sono riconosciute competenti per l’adozione di norme armonizzate che esse elaborano conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra di loro e la Commissione nonché alla procedura di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. |
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Dato che l'industria europea di fornitura automobilistica opera su scala mondiale, le norme UE devono basarsi preferibilmente su standard internazionali ISO o essere armonizzate con questi. |
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Motivazione
L'industria europea di fornitura automobilistica vende i suoi prodotti in tutto il mondo. È preferibile adeguarsi alle norme internazionali ISO al fine di mantenere la competitività. Ciò è conforme alle raccomandazioni del Gruppo ad alto livello CARS 21.
Emendamento 8 Considerando 14 | |
(14) Gli articoli pirotecnici dovrebbero recare il marchio CE a riprova della loro conformità alle disposizioni della presente direttiva per poter circolare liberamente all'interno della Comunità. |
(14) Ai fini dell'immissione sul mercato, gli articoli pirotecnici devono recare il marchio CE a riprova della loro conformità alle disposizioni della presente direttiva per poter circolare liberamente all'interno della Comunità. |
Emendamento 9 Considerando 15 | |
(15) Per quanto concerne la sicurezza durante il trasporto, le regole in materia di trasporto di articoli pirotecnici sono dettate da convenzioni e accordi internazionali, comprese le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose. |
(15) La presente direttiva non ha alcun effetto per quanto concerne la sicurezza durante il trasporto, poiché le regole in materia di trasporto di articoli pirotecnici sono dettate da convenzioni e accordi internazionali, comprese le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose. |
Motivazione | |
Le legislazioni comunitarie o nazionali pertinenti, ove opportuno, continueranno ad essere applicate per quanto concerne la sicurezza in materia di fabbricazione, immagazzinamento e manipolazione da parte di operatori professionali nell'industria automobilistica o di esibizioni pirotecniche. | |
Emendamento 10 Articolo 1, paragrafo 4, trattino 1 | |
- gli articoli pirotecnici destinati ad essere usati, conformemente alla normativa nazionale, dalle forze armate o dalle forze di pubblica sicurezza; |
- gli articoli pirotecnici destinati ad essere usati a fini non commerciali, conformemente alla normativa nazionale, dalle forze armate, dalle forze di pubblica sicurezza o dai vigili del fuoco; |
Motivazione | |
I fuochi d'artificio utilizzati a scopo di formazione e uso specialistico dovrebbero essere esclusi dalla presente direttiva. | |
Emendamento 11 Articolo 1, paragrafo 4, trattino 3 | |
- gli articoli pirotecnici da impiegarsi sugli aeromobili; |
- gli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aerospaziale; |
Motivazione | |
L'espressione è più precisa. La logica alla base dell'esclusione degli aeromobili dal campo di applicazione della presente direttiva (ottimi risultati in termini di infortuni dovuti ad articoli pirotecnici grazie a sistemi di controllo molto rigorosi), è applicabile all'intera industria aerospaziale. | |
Emendamento 12 Articolo 1, paragrafo 4, trattino 4 | |
- gli articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla sicurezza dei giocattoli; |
- gli inneschi a percussione da usarsi specificamente nei giocattoli e gli altri articoli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla sicurezza dei giocattoli; |
Motivazione | |
In base all'attuale formulazione, la direttiva si applicherebbe agli inneschi a percussione da usarsi specificamente nei giocattoli già soggetti alla direttiva in materia di sicurezza dei giocattoli. | |
Emendamento 13 Articolo 1, paragrafo 4, trattino 6 | |
- le munizioni, vale a dire i proiettili e le cariche propulsive utilizzati in armi portatili, pezzi d'artiglieria e altre armi da fuoco. |
- le munizioni, vale a dire i proiettili e le cariche propulsive utilizzati in armi da fuoco portatili, pezzi d'artiglieria e altre armi da fuoco. |
Motivazione | |
Tale emendamento ha finalità di chiarimento. A livello internazionale, il termine "armi da fuoco portatili" è più comune. | |
Emendamento 14 Articolo 1, paragrafo 4, trattino 6 bis (nuovo) | |
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- l'immagazzinamento e il trasporto degli articoli pirotecnici. |
Motivazione | |
Per evitare una doppia legislazione, si dovrebbe chiarire che il trasporto di articoli pirotecnici è escluso dalla presente direttiva, poiché è sufficientemente disciplinato da accordi e convenzioni internazionali, incluse le raccomandazioni delle Nazioni Unite in materia di trasporto di merci pericolose. | |
Emendamento 15 Articolo 2, paragrafo 1 | |
1. "articolo pirotecnico": qualsiasi articolo contenente sostanze o una miscela di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute a fini di svago e altri fini.
|
1. "articolo pirotecnico": qualsiasi dispositivo o artefatto contenente sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute a fini di svago e altri fini. |
Emendamento 16 Articolo 2, paragrafo 2 | |
2. "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione sul mercato comunitario di un prodotto destinato ad un'utilizzazione finale in vista della sua distribuzione e/o della sua utilizzazione a titolo oneroso o gratuito. |
2. "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione a terzi sul mercato comunitario di un articolo pirotecnico in vista della sua distribuzione e/o della sua utilizzazione a titolo oneroso o gratuito. |
Motivazione | |
L'espressione "destinato ad un'utilizzazione finale" è ambigua nel caso degli articoli pirotecnici per l'industria automobilistica. Tali articoli vengono attualmente immessi sul mercato per essere incorporati in altri sistemi impiegati nei veicoli (moduli airbag, sedili ecc.) e, in seguito, per una "utilizzazione finale" nei veicoli per proteggere gli occupanti degli stessi. Il funzionamento di tali sistemi contenenti gli articoli pirotecnici viene verificato in base alle direttive in materia di omologazione, relative alla protezione in caso di urto frontale, urto laterale ecc. | |
Emendamento 17 Articolo 2, paragrafo 3 | |
3. "fuoco d'artificio": un articolo pirotecnico destinato a fini di svago. |
3. "fuoco d'artificio": un articolo pirotecnico destinato a fini di svago, attività ricreative, promozione ed effetti speciali scenici e cinematografici, in conformità delle pertinenti raccomandazioni delle Nazioni Unite e della direttiva 2004/57/CE della Commissione.1 ------------- 1 GU L 127 del 29.4.2004, pag. 73. |
Emendamento 18 Articolo 2, paragrafo 4 | |
4. "articoli pirotecnici per l'industria automobilistica": articoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare dispositivi di sicurezza o altri dispositivi nei veicoli a motore. |
4. "articoli pirotecnici per veicoli': componenti di dispositivi di sicurezza automobilistici contenenti sostanze pirotecniche e che sono utilizzati per attivare dispositivi di sicurezza o altri dispositivi nei veicoli. |
Motivazione | |
Il testo risulta più chiaro. L'espressione "a motore" dovrebbe essere eliminata, poiché gli articoli pirotecnici possono essere impiegati in veicoli diversi da quelli a motore. | |
Emendamento 19 Articolo 2, paragrafo 8 | |
8. "persona con conoscenze specialistiche": una persona autorizzata dagli Stati membri a detenere e/o utilizzare sul loro territorio fuochi d'artificio di categoria 4 e/o altri articoli pirotecnici di categoria 2 quali definiti all'articolo 3. |
8. "persona con conoscenze specialistiche": una persona autorizzata dagli Stati membri a manipolare e/o utilizzare sul loro territorio fuochi d'artificio di categoria 4 e/o altri articoli pirotecnici di categoria 2 quali definiti all'articolo 3. |
Motivazione | |
Non occorre essere una "persona con conoscenze specialistiche" per utilizzare gli articoli di categoria 3, anche durante le esibizioni. Tuttavia, la presenza di una "persona con conoscenze specialistiche" è richiesta per gli effetti scenici secondo quanto stabilito per gli altri articoli pirotecnici di categoria 2 relativamente alla manipolazione e all'uso. | |
Emendamento 20 Articolo 3, paragrafo 1, comma 1 | |
1. Gli articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva sono ripartiti in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale. Organismi notificati confermano la ripartizione in categorie conformemente alle procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 9. |
1. Gli articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva sono ripartiti in categorie dal fabbricante o dall'importatore conformemente al loro livello di rischio potenziale, incluso il livello sonoro per quanto riguarda il loro tipo di utilizzazione e di finalità. Organismi notificati confermano la ripartizione in categorie conformemente alle procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 9. |
Motivazione | |
È opportuno chiarire che il rischio è in relazione all'impiego. Cfr. considerando 6. | |
Emendamento 21 Articolo 3, paragrafo 1, comma 2, lettera a) | |
Categoria 1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione; |
Categoria 1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale e un impatto sonoro estremamente basso e un impatto acustico trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati dai consumatori in spazi confinati ristretti, compresi quelli destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione o pubblici anche dinnanzi a un pubblico; |
Categoria 2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati; |
Categoria 2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso impatto acustico e che sono destinati a essere usati dai consumatori al di fuori di edifici in grandi spazi confinati anche dinnanzi a un pubblico; |
Categoria 3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti; |
Categoria 3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati dai consumatori al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e a fini tecnici nell'ambito della segnalazione, delle attività agricole o similari; |
|
Il livello acustico di detti articoli non deve arrecare danno alla salute umana. |
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Categoria 3 bis: articoli pirotecnici che presentano un rischio potenziale medio o alto e che sono destinati ad essere usati da persone con conoscenze specialistiche esclusivamente all'interno di edifici* dinnanzi a un pubblico situato a ridotta distanza. |
Categoria 4: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali "fuochi d'artificio professionali".
|
Categoria 4: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali "fuochi d'artificio professionali". |
|
(Qualora tale emendamento fosse adottato, i riferimenti a queste categorie dovranno essere modificati in tutto il testo) |
Motivazione | |
Occorre tenere conto degli articoli pirotecnici scenici. | |
Emendamento 22 Articolo 3, paragrafo 1, comma 2, lettera b), titolo | |
b) Altri articoli pirotecnici |
b) Articoli pirotecnici per veicoli e altri fini |
Emendamento 23 Articolo 4, paragrafo 3, lettera a) | |
a) sottopongono il prodotto a un organismo notificato che esegue una procedura di valutazione di conformità conformemente all'articolo 9; |
a) sottopongono le informazioni e le caratteristiche relative al prodotto a un organismo notificato che esegue una procedura di valutazione di conformità conformemente all'articolo 9; |
Emendamento 24 Articolo 5 | |
Gli Stati membri adottano disposizioni appropriate per assicurare che gli articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva siano immessi sul mercato soltanto se soddisfano gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, se recano il marchio CE e se sono conformi agli obblighi di cui alla valutazione di conformità. |
Gli Stati membri adottano disposizioni appropriate per assicurare che gli articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva siano immessi sul mercato e possano circolare liberamente nel mercato interno comunitario soltanto se soddisfano gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, se recano il marchio CE e se sono conformi agli obblighi di cui alla valutazione di conformità. |
Gli Stati membri adottano provvedimenti appropriati per assicurare che articoli pirotecnici non rechino indebitamente il marchio CE. |
Gli Stati membri adottano provvedimenti appropriati per assicurare che articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva non rechino indebitamente il marchio CE. |
Emendamento 25 Articolo 6, paragrafo 1 | |
1. Gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l'immissione sul mercato di articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e che ne soddisfano i requisiti. |
1. Gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l'immissione sul mercato e la libera circolazione di articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e che ne soddisfano i requisiti. |
Emendamento 26 Articolo 6, paragrafo 2 | |
2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a provvedimenti da parte di uno Stato membro giustificati per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza in generale volti a limitare l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3. |
2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a provvedimenti da parte di uno Stato membro giustificati per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza in generale volti a limitare l'uso e/o la vendita ai consumatori di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3. |
Emendamento 27 Articolo 6, paragrafo 3 | |
3. Nelle fiere campionarie, nelle mostre e nelle dimostrazioni a fini commerciali gli Stati membri non vietano l'esibizione di articoli pirotecnici che non siano conformi alle disposizioni della presente direttiva, a patto che un segno visibile indichi chiaramente la loro non conformità e la loro non disponibilità alla vendita fintanto che non siano messi in conformità dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. In occasione di tali eventi sono applicate disposizioni appropriate di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dall'autorità competente dello Stato membro interessato al fine di garantire la sicurezza delle persone. |
3. Nelle fiere campionarie, nelle mostre, nelle dimostrazioni a fini commerciali, nelle esibizioni e negli spettacoli gli Stati membri non vietano l'esibizione di articoli pirotecnici esclusivamente manipolati da esperti anche qualora non siano conformi alle disposizioni della presente direttiva, a patto che un segno visibile indichi chiaramente la loro non conformità e la loro non disponibilità alla vendita fintanto che non siano messi in conformità dal fabbricante, dall'importatore o dal mandatario stabilito nella Comunità. In occasione di tali eventi sono applicate disposizioni appropriate di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dall'autorità competente dello Stato membro interessato al fine di garantire la sicurezza delle persone. |
Emendamento 28 Articolo 6, paragrafo 4 | |
4. Gli Stati membri non ostacolano la libera circolazione e l'uso di articoli pirotecnici per l'industria automobilistica fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e test e che non siano conformi alle disposizioni della presente direttiva, a patto che un segno visibile indichi chiaramente la loro non conformità e la loro non disponibilità alla vendita. |
4. Gli Stati membri non ostacolano la libera circolazione e l'uso di articoli pirotecnici fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e test e che non siano conformi alle disposizioni della presente direttiva, a patto che un segno visibile indichi chiaramente la loro non conformità e la loro non disponibilità alla vendita. |
Motivazione | |
La ricerca e sviluppo dovrebbe essere promossa non solo in relazione agli articoli pirotecnici per l'industria automobilistica, ma a tutti gli articoli disciplinati dalla presente direttiva. | |
Emendamento 29 Articolo 7, paragrafo 2 | |
2. Gli Stati membri hanno facoltà di innalzare i limiti di età di cui al paragrafo 1 ove ciò sia giustificato per motivi di pubblica sicurezza o di sicurezza in generale. Gli Stati membri hanno anche facoltà di abbassare i limiti di età per le persone che hanno ricevuto una formazione professionale o che si trovano in formazione. |
2. Gli Stati membri hanno facoltà di innalzare i limiti di età di cui al paragrafo 1 soltanto ove ciò sia giustificato per motivi di pubblica sicurezza o di sicurezza in generale. Gli Stati membri hanno anche facoltà di abbassare i limiti di età per le persone che hanno ricevuto una formazione professionale o che si trovano in formazione. |
Emendamento 30 Articolo 7, paragrafo 3 | |
3. I fabbricanti e i distributori vendono o mettono altrimenti a disposizione i seguenti articoli pirotecnici esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche: |
3. I fabbricanti e i distributori vendono o mettono altrimenti a disposizione i seguenti articoli pirotecnici esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche: |
(a) fuochi d'artificio di categoria 4, |
(a) fuochi d'artificio di categorie 3 e 4, |
(b) altri articoli pirotecnici di categoria 2. |
(b) articoli pirotecnici per veicoli e altri fini di categoria 2. |
Emendamento 31
Articolo 8, paragrafo 1
1. La Commissione, conformemente alla procedura di cui alla direttiva 98/34/CE, può invitare gli organismi europei di normalizzazione a elaborare o rivedere norme europee a supporto della presente direttiva. |
1. La Commissione, conformemente alla procedura di cui alla direttiva 98/34/CE, può invitare gli organismi europei di normalizzazione a elaborare o rivedere norme europee a supporto della presente direttiva o incoraggiare i rispettivi organismi internazionali a elaborare o rivedere norme internazionali. |
|
Motivazione
L'industria europea di fornitura automobilistica vende i suoi prodotti in tutto il mondo. È preferibile adeguarsi alle norme internazionali ISO al fine di mantenere la competitività. Ciò è conforme alle raccomandazioni del Gruppo ad alto livello CARS 21.
Emendamento 32 Articolo 8, paragrafo 3, comma 1 | |
Gli Stati membri considerano gli articoli pirotecnici di cui alla presente direttiva, che sono in linea con le pertinenti norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 4, paragrafo 1. |
Gli Stati membri accettano e adottano le norme armonizzate pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri considerano gli articoli pirotecnici di cui alla presente direttiva, che sono in linea con le pertinenti norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 4, paragrafo 1. |
Emendamento 33 Articolo 8, paragrafo 4 | |
4. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che le norme armonizzate di cui al presente articolo non soddisfino appieno i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopongono la questione al comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE adducendo le ragioni pertinenti. Il comitato esprime senza indugio il suo parere. Alla luce del parere del comitato la Commissione informa gli Stati membri delle misure da adottarsi in relazione alle norme armonizzate e alla pubblicazione di cui al paragrafo 2. |
4. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che le norme armonizzate di cui al presente articolo non soddisfino appieno i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopongono la questione al comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE adducendo le ragioni pertinenti. Il comitato esprime senza indugio il suo parere, in ogni caso entro 3 mesi dal momento in cui la questione è stata sottoposta al comitato permanente, ove praticabile. Alla luce del parere del comitato la Commissione informa gli Stati membri delle misure da adottarsi in relazione alle norme armonizzate e alla pubblicazione di cui al paragrafo 2. |
Motivazione | |
Una situazione in cui una norma pubblicata venga messa in discussione non è sostenibile per l'industria, che necessita di certezza per poter operare correttamente. | |
Emendamento 34 Articolo 11, paragrafo 1, comma 1 | |
1. Una volta completata con esito positivo la valutazione di conformità conformemente all'articolo 9, i fabbricanti appongono in modo visibile, leggibile e indelebile il marchio CE sugli articoli pirotecnici stessi o, ove ciò non sia possibile, su una piastrina d'identificazione ad essi attaccata o, in ultima istanza, qualora non sia possibile impiegare nessuno dei due metodi summenzionati, sulla confezione. La piastrina d'identificazione deve essere concepita in modo tale da precluderne il riutilizzo. |
1. Una volta completata con esito positivo la valutazione di conformità conformemente all'articolo 9, i fabbricanti appongono in modo visibile, leggibile e indelebile il marchio CE sugli articoli pirotecnici stessi o, ove ciò non sia possibile, su una piastrina d'identificazione ad essi attaccata o, in ultima istanza, qualora non sia possibile impiegare nessuno dei due metodi summenzionati, sul contenitore o sulla confezione. La piastrina d'identificazione deve essere concepita in modo tale da precluderne il riutilizzo. |
Emendamento 35
Articolo 12, titolo
Etichettatura |
Etichettatura di articoli diversi dagli articoli pirotecnici per l’industria automobilistica |
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Motivazione
L'industria di fornitura automobilistica vende i suoi prodotti ad utilizzatori professionali, ossia ai produttori di automobili e alle loro officine autorizzate. Le norme in materia di etichettatura pertanto dovrebbero differire da quelle applicabili ad altri articoli pirotecnici.
Emendamento 36 Articolo 12, paragrafo 2 | |
2. L'etichetta degli articoli pirotecnici riporta almeno il nome del fabbricante o del suo mandatario, il nome e il tipo dell'articolo, i limiti minimi d'età quali indicati all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso nonché, se del caso, la distanza di sicurezza. L'etichetta fa anche riferimento alla classe/divisione (1.1-1.6) della sostanza o miscela di sostanze contenuta nell'articolo conformemente al sistema di classificazione UN/ADR o riporta informazioni comparabili in merito al rischio potenziale (rischio di esplosione in massa, rischio di proiezione, rischio di spostamento d'aria, rischio d'incendio). |
2. L'etichetta degli articoli pirotecnici riporta almeno il nome del fabbricante, dell'importatore o del mandatario, il nome e il tipo dell'articolo, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso nonché, se del caso, la distanza di sicurezza del pubblico. L'etichetta riporta informazioni in merito al rischio potenziale (rischio di esplosione in massa, rischio di proiezione, rischio di spostamento d'aria, rischio d'incendio, rischio sonoro) e il numero dell'organismo notificato responsabile della procedura di valutazione di conformità dell'articolo pirotecnico. |
Emendamento 37 Articolo 12, paragrafo 5 | |
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai fuochi d'artificio di categoria 4 e agli altri articoli pirotecnici di categoria 2 che sono esibiti pubblicamente dal fabbricante. |
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai fuochi d'artificio di categoria 4 che non sono stati immessi sul mercato e che sono usati o esibiti pubblicamente dal fabbricante stesso. |
Emendamento 38
Articolo 12 bis (nuovo)
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Articolo 12 bis |
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Etichettatura degli articoli pirotecnici per l’industria automobilistica |
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1. L'etichettatura degli articoli pirotecnici riporta almeno il nome del fabbricante o del suo mandatario, il nome e il tipo dell’articolo. |
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2. Se l’articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al paragrafo 1, le informazioni sono riportate sulla confezione. |
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Motivazione
L'industria di fornitura automobilistica vende i suoi prodotti ad utilizzatori professionali, ossia ai produttori di automobili e alle loro officine autorizzate. Le partite di articoli destinati alla consegna sono accompagnate da schede di dati di sicurezza ai sensi della direttiva 91/155/CEE, in cui vengono riportati i dati richiesti dall'articolo 12 della proposta della Commissione oltre ad altre informazioni. Non è pertanto necessario ripetere tali dati anche sugli articoli o sulla loro confezione.
Emendamento 39 Articolo 13, paragrafo 1 | |
1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che gli articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva siano immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone. |
1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che gli articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva siano immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e conformi ai fini cui sono destinati, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone. |
Emendamento 40 Articolo 20, paragrafo 1 | |
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro […] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. |
1. Gli Stati membri informano la Commissione in merito agli organismi designati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e adottano e pubblicano entro […] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. |
Motivazione | |
È opportuno introdurre un limite di tempo per la designazione di un organismo notificato da parte degli Stati membri, altrimenti i fabbricanti non potranno soddisfare appieno i requisiti di cui alla presente direttiva e immettere quindi i loro articoli sul mercato. | |
Emendamento 41 Allegato I, punto 1 | |
(1) Ogni articolo pirotecnico deve presentare caratteristiche di funzionamento conformi a quelle indicate dal fabbricante all'organismo notificato per assicurare il livello massimo di sicurezza e di affidabilità. |
(1) Ogni articolo pirotecnico deve presentare caratteristiche di funzionamento conformi a quelle indicate dal fabbricante, dall'importatore o dal mandatario all'organismo notificato per assicurare il livello massimo di sicurezza e di affidabilità. |
Emendamento 42 Allegato I, lettera b) | |
b) Stabilità fisica e chimica dell'articolo pirotecnico in tutte le condizioni ambientali normali prevedibili. |
b) Stabilità fisica e chimica e resistenza dell'articolo pirotecnico in tutte le condizioni ambientali normali prevedibili. |
Emendamento 43 Allegato I, lettera c) | |
c) Sensibilità a condizioni di manipolazione e trasporto normali e prevedibili. |
c) Sensibilità a condizioni di manipolazione e trasporto normali e prevedibili. Durante le normali condizioni di trasporto e di manipolazione, ove non altrimenti indicato nelle istruzioni fornite dal fabbricante, gli articoli pirotecnici devono contenere la composizione pirotecnica. |
Emendamento 44 Allegato I, lettera k) | |
k) Durante il trasporto e in condizioni normali di manipolazione, ove non altrimenti indicato nelle istruzioni fornite dal fabbricante, gli articoli pirotecnici devono contenere la composizione pirotecnica. |
soppresso |
Emendamento 45 Allegato I, titolo A, lettera a) | |
a) Il fabbricante classifica i fuochi d'artificio secondo diverse categorie conformemente all'articolo 3 sulla base del contenuto esplosivo netto, delle distanze di sicurezza, del livello sonoro o di fattori affini. La categoria è chiaramente indicata sull'etichetta. |
a) Il fabbricante classifica i fuochi d'artificio secondo diverse categorie conformemente all'articolo 3 sulla base del tipo di impiego, della finalità, del livello di rischio, del contenuto esplosivo netto, delle distanze di sicurezza, del livello sonoro o di fattori affini. La categoria è chiaramente indicata sull'etichetta. |
Emendamento 46 Allegato I, titolo A, lettera c) | |
c) Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull'etichetta o nelle istruzioni. |
c) Ove richiesto, il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull'etichetta o nelle istruzioni. |
Emendamento 47 Allegato I, titolo C, lettera c) | |
c) I dispositivi elettrici di accensione devono essere protetti contro i campi elettromagnetici in condizioni normali e prevedibili d'immagazzinamento e d'uso. |
c) Ove appropriato, i dispositivi elettrici di accensione devono essere protetti contro i campi elettromagnetici in condizioni normali e prevedibili d'immagazzinamento e d'uso. |
Emendamento 48 Allegato I, titolo C, lettera e) | |
e) I parametri relativi ai tempi di combustione dei razzi devono essere forniti assieme all'articolo. |
soppresso |
PROCEDURA
Titolo |
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici |
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Riferimenti |
COM(2005)0457 – C6-0312/2005 – 2005/0194(COD)] |
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Commissione competente per il merito |
IMCO |
||||||
Parere espresso da |
ITRE |
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Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula |
NO |
||||||
Relatore per parere |
Josu Ortuondo Larrea |
||||||
Relatore per parere sostituito |
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Esame in commissione |
21.2.2006 |
18.4.2006 |
30.5.2006 |
|
|
||
Approvazione |
30.5.2006 |
||||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
43 0 0 |
|||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
John Attard-Montalto, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Adam Gierek, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Vincenzo Lavarra, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca |
||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Ivo Belet, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog, Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Josu Ortuondo Larrea, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Esko Seppänen |
||||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Maria Badia I Cutchet, Giovanni Berlinguer, Marco Cappato |
||||||
Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
|
||||||
- [1] Non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
PROCEDURA
Titolo |
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici |
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Riferimenti |
COM(2005)0457 – C6-0312/2005 – 2005/0194(COD) |
||||||||||
Presentazione della proposta al PE |
11.10.2005 |
||||||||||
Commissione competente per il merito |
IMCO |
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Commissione(i) competente(i) per parere |
ITRE |
ENVI |
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||||||
Pareri non espressi |
ENVI |
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||||||
Cooperazione rafforzata |
|
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||||||
Relatore(i) |
Joel Hasse Ferreira |
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Relatore(i) sostituito(i) |
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Procedura semplificata – decisione |
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Contestazione della base giuridica |
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/ |
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Modifica della dotazione finanziaria |
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/ |
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Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula |
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Consultazione del Comitato delle regioni – |
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Esame in commissione |
30.1.2006 |
20.2.2006 |
21.3.2006 |
2.5.2006 |
11.7.2006 |
||||||
Approvazione |
14.9.2006 |
||||||||||
Esito della votazione finale |
+ – 0 |
31 0 0 |
|||||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Glenis Willmott |
||||||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
André Brie, Joel Hasse Ferreira, Syed Kamall, Othmar Karas, Joseph Muscat, Gary Titley, Anja Weisgerber |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
|
||||||||||
Deposito |
19.9.2006 |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
... |
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