RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
20.9.2006 - (COM(2005)0267 – C6‑0226/2005 – 2005/0113(CNS)) - *
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Paolo Costa
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(COM(2005)0267 – C6 0226/2005 – 2005/0113(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2005)0267)[1],
– visti l'articolo 80, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0226/2005),
– visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6‑0294/2006),
1. approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Nuova Zelanda.
- [1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
Le relazioni internazionali tra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di aviazione sono state disciplinate, tradizionalmente, da accordi bilaterali sui servizi aerei tra gli Stati membri e i paesi terzi, dai relativi allegati e da altri accordi bilaterali o multilaterali correlati.
A seguito delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee relative alle cause C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 e C-476/98, la Comunità gode di competenza esclusiva in merito a vari aspetti dell'aviazione esterna. La Corte di giustizia ha inoltre specificato il diritto dei vettori aerei della Comunità di beneficiare del diritto di stabilimento all'interno della Comunità, compreso il diritto di accesso non discriminatorio al mercato.
Le clausole tradizionali di designazione negli accordi bilaterali degli Stati membri in materia di servizi aerei sono contrarie al diritto comunitario. Esse consentono ad un paese terzo di rifiutare, ritirare o sospendere le licenze o le autorizzazioni di un vettore aereo che è stato designato da uno Stato membro, ma che non è sostanzialmente detenuto e effettivamente controllato da quello Stato membro o dai suoi cittadini. Ciò è stata considerata una discriminazione nei confronti dei vettori della Comunità stabiliti sul territorio di uno Stato membro, ma detenuti e controllati da cittadini di altri Stati membri. Si configura in questo caso una violazione dell'articolo 43 del trattato che garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato il diritto alla libertà di stabilimento lo stesso trattamento, nello Stato membro ospitante, accordato ai cittadini di quello Stato membro.
Sulla scorta delle sentenze della Corte di giustizia, il Consiglio ha autorizzato la Commissione, nel giugno 2003, ad aprire negoziati con paesi terzi per sostituire talune disposizioni contenute negli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario[1].
In conformità dei meccanismi e delle direttive figuranti nell'Allegato alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad aprire tali negoziati, la Commissione ha negoziato un accordo con la Nuova Zelanda che sostituisce talune disposizioni contenute negli accordi bilaterali esistenti in materia di servizi aerei tra gli Stati membri e la Nuova Zelanda. Tale accordo è stato adottato dal Consiglio sotto forma di decisione del Consiglio.
L’articolo 2 dell’accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione comunitaria, la quale consente la designazione dei vettori comunitari alle stesse condizioni specificate.
L’articolo 4 riguarda la tassazione del carburante, materia armonizzata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro normativo comunitario relativo alla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, in particolare il suo articolo 14, paragrafo 2.
L'articolo 5 dell’accordo tratta la questione delle tariffe.
Gli accordi negoziati della Commissione dovrebbero essere firmati e applicati in via provvisoria. La proposta di decisione del Consiglio autorizza il Presidente del Consiglio a designare la o le persona/persone abilitata/abilitate a firmare a nome della Comunità il summenzionato accordo, su una base provvisoria, fino a quando esso non entrerà in vigore dopo il completamento delle necessarie procedure.
Il Parlamento ha il diritto di esprimere un parere su tale accordo nel quadro della procedura di consultazione, in conformità dell'articolo 83 "Accordi internazionali", paragrafo 7, il quale recita:
"Il Parlamento esprime il suo parere o il suo parere conforme sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale o di un protocollo finanziario con la Comunità europea in una sola votazione, deliberando alla maggioranza dei voti espressi, senza che siano ricevibili emendamenti al testo dell'accordo o del protocollo".
Sulla base di quanto precede, il relatore propone che la commissione per i trasporti e il turismo esprima parere favorevole sulla conclusione dell'accordo in questione.
- [1] Decisione del Consiglio 11323/2003 del 5 giugno 2003 (documento a diffusione ristretta)
PROCEDURA
Titolo |
Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei |
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Riferimenti |
COM(2005)0267 – C6-0226/2005 – 2005/0113(CNS) |
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Consultazione del PE |
6.7.2005 |
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Commissione competente per il merito |
TRAN |
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Commissione(i) competente(i) per parere |
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Pareri non espressi |
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Cooperazione rafforzata |
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Relatore(i) |
Paolo Costa |
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Relatore(i) sostituito(i) |
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Procedura semplificata – decisione |
Articolo 43, paragrafo 1 /Articolo 43, paragrafo 2 |
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Contestazione della base giuridica |
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Modifica della dotazione finanziaria |
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Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula |
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Consultazione del Comitato delle regioni – |
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Esame in commissione |
13.9.2006 |
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Approvazione |
13.9.2006 |
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Esito della votazione finale |
+ : – : 0 : |
36 0 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gabriele Albertini, Margrete Auken, Philip Bradbourn, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Luis de Grandes Pascual, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Marta Vincenti |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Zsolt László Becsey, Helmuth Markov, Willem Schuth, Luis Yañez-Barnuevo García |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Brian Simpson |
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Deposito |
20.9.2006 |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
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