RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2000/12/CE e 2002/65/CE

20.9.2006 - (COM(2005)0603 – C6‑0411/2005 – 2005/0245(COD)) - ***I

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Jean-Paul Gauzès

Procedura : 2005/0245(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0298/2006

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2000/12/CE e 2002/65/CE

(COM(2005)0603 – C6‑0411/2005 – 2005/0245(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0603 )[1],

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0411/2005),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica (A6-0298/2006),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO 3

(3) La situazione non è stata migliorata in misura sufficiente dagli atti comunitari già adottati, ovvero dalla direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri e dal regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro, né dalla raccomandazione 87/598/CEE della Commissione dell'8 dicembre 1987 relativa ad un codice europeo di buona condotta in materia di pagamento elettronico (relazioni fra istituti finanziari, commercianti-prestatori di servizio e consumatori), dalla raccomandazione 88/590/CEE della Commissione, del 17 novembre 1988, concernente i sistemi di pagamento, in particolare il rapporto tra il proprietario della carta e l'emittente della carta o dalla raccomandazione 97/489/CE della Commissione, del 30 luglio 1997, relativa alle operazioni mediante strumenti di pagamento elettronici, con particolare riferimento alle relazioni tra gli emittenti ed i titolari di tali strumenti. La coesistenza di disposizioni nazionali e di un quadro comunitario incompleto ha piuttosto dato origine a confusione e incertezza giuridica, per via del sovrapporsi dei provvedimenti legislativi.

(3) In questo settore sono già stati adottati vari atti comunitari, ovvero la direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri, il regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro, la raccomandazione 87/598/CEE della Commissione dell'8 dicembre 1987 relativa ad un codice europeo di buona condotta in materia di pagamento elettronico (relazioni fra istituti finanziari, commercianti-prestatori di servizio e consumatori), la raccomandazione 88/590/CEE della Commissione, del 17 novembre 1988, concernente i sistemi di pagamento, in particolare il rapporto tra il proprietario della carta e l'emittente della carta, e la raccomandazione 97/489/CE della Commissione, del 30 luglio 1997, relativa alle operazioni mediante strumenti di pagamento elettronici, con particolare riferimento alle relazioni tra gli emittenti ed i titolari di tali strumenti. Tuttavia, queste misure sono ancora insufficienti. La coesistenza di disposizioni nazionali e di un quadro comunitario incompleto ha dato origine a confusione e incertezza giuridica.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 4

(4) È pertanto essenziale istituire un quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i servizi di pagamento.

(4) È pertanto essenziale istituire un quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i servizi di pagamento, siano essi compatibili o meno con il sistema derivante dall'iniziativa del settore finanziario a favore della creazione di un'area di pagamento unica in euro (SEPA), che risulti neutrale in modo da garantire parità di condizioni per tutti i sistemi di pagamento, mantenendo così la libertà di scelta dei consumatori, e che rappresenti un chiaro progresso in termini di costi per i consumatori, nonché di sicurezza e di efficacia rispetto ai sistemi attualmente esistenti a livello nazionale. È opportuno garantire costantemente che i costi degli strumenti di pagamento per gli utenti non aumentino a causa dell'introduzione della presente direttiva e della creazione di un'area di pagamento unica (SEPA).

Emendamento 3

CONSIDERANDO 6

(6) Tuttavia non è opportuno che tale quadro si applichi senza restrizioni. La sua applicazione deve essere limitata ai prestatori la cui attività principale consista nella prestazione di servizi di pagamento agli utenti di tali servizi. Non è neppure opportuno che il quadro giuridico comunitario si applichi ai servizi nell’ambito dei quali il trasferimento di fondi dal pagatore al beneficiario, o il loro trasporto, sia eseguito esclusivamente in banconote e monete o il trasferimento sia basato su assegni, cambiali, pagherò o altri strumenti, quali voucher o carte ad uso interno, tramite i quali viene ordinato ad un prestatore di servizi di pagamento o ad altra parte di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario. Sebbene tale quadro debba applicarsi agli utenti di servizi di pagamento e alla loro relazione con i prestatori di tali servizi in caso di utilizzo dei servizi di pagamento, talune disposizioni non debbono applicarsi alle operazioni che superino un determinato importo, in quanto è probabile che in tali casi l’utente sia in grado di negoziare condizioni e termini più specifici e appropriati con il prestatore di servizi di pagamento.

(6) Tuttavia non è opportuno che tale quadro si applichi senza restrizioni. La sua applicazione deve essere limitata ai prestatori la cui attività principale consista nella prestazione di servizi di pagamento agli utenti di tali servizi. Non è neppure opportuno che il quadro giuridico comunitario si applichi ai servizi nell’ambito dei quali il trasferimento di fondi dal pagatore al beneficiario, o il loro trasporto, sia eseguito esclusivamente in banconote e monete o il trasferimento sia basato su assegni, cambiali, pagherò o altri strumenti, quali voucher o carte ad uso interno, tramite i quali viene ordinato ad un prestatore di servizi di pagamento o ad altra parte di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario. Sebbene tale quadro debba applicarsi agli utenti di servizi di pagamento e alla loro relazione con i prestatori di tali servizi in caso di utilizzo dei servizi di pagamento, talune disposizioni non debbono applicarsi alle operazioni che superino un determinato importo e siano effettuate dalle imprese, in quanto è probabile che in tali casi l’utente sia in grado di negoziare condizioni e termini più specifici e appropriati con il prestatore di servizi di pagamento.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 8

(8) Tuttavia, per eliminare gli ostacoli giuridici all’ingresso al mercato, è necessario istituire un’autorizzazione unica per tutti i prestatori di servizi di pagamento che non siano collegati alla raccolta di depositi o all'emissione di moneta elettronica. È pertanto opportuno introdurre una quarta categoria di prestatori di servizi di pagamento, denominati in appresso “istituti di pagamento”, autorizzando persone fisiche o giuridiche che non rientrino nelle categorie esistenti a prestare servizi di pagamento in tutta la Comunità, previo il rispetto di una serie di condizioni rigorose e ad ampio raggio. In questo modo, tali servizi saranno soggetti alle stesse condizioni in tutta la Comunità.

(8) Tuttavia, per eliminare gli ostacoli giuridici all’ingresso al mercato, è necessario istituire un’autorizzazione unica per tutti i prestatori di servizi di pagamento che non siano collegati alla raccolta di depositi o all'emissione di moneta elettronica. È pertanto opportuno introdurre una nuova categoria di prestatori di servizi di pagamento, denominati in appresso “istituti di pagamento”, autorizzando persone giuridiche che non rientrino nelle categorie esistenti a prestare servizi di pagamento in tutta la Comunità, previo il rispetto di una serie di condizioni rigorose e ad ampio raggio. In questo modo, tali servizi saranno soggetti alle stesse condizioni in tutta la Comunità.

Emendamento 5

CONSIDERANDO 9

(9) Le condizioni per la concessione e il mantenimento dell’autorizzazione ad operare in qualità di istituti di pagamento devono includere requisiti prudenziali proporzionati ai rischi operativi e finanziari cui sono esposti tali organismi nel corso della loro attività. Tali requisiti devono riflettere il fatto che gli istituti di pagamento esercitano attività più specializzate e limitate, che generano rischi molto più ristretti e più facili da monitorare e controllare di quelli derivanti dalla gamma di attività degli enti creditizi. In particolare, agli istituti di pagamento deve essere vietato raccogliere depositi da utenti e deve essere consentito accettare fondi dagli utenti solo per la prestazione di servizi di pagamento. Occorre prevedere che i fondi dei clienti siano tenuti separati dai fondi detenuti dall’istituto di pagamento per altre attività commerciali. Gli istituti di pagamento devono essere altresì soggetti a requisiti efficaci in materia di lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecite e al finanziamento del terrorismo.

(9) Le condizioni per la concessione e il mantenimento dell’autorizzazione ad operare in qualità di istituti di pagamento devono includere requisiti prudenziali proporzionati ai rischi operativi e finanziari cui sono esposti tali organismi nel corso della loro attività. In materia occorre provvedere a che presso tutti i prestatori di servizi di pagamento gli stessi rischi siano trattati nello stesso modo. I requisiti per gli istituti di pagamento devono riflettere il fatto che gli istituti di pagamento esercitano attività più specializzate e limitate, che generano rischi più ristretti e più facili da monitorare e controllare di quelli derivanti dalla più ampia gamma di attività degli enti creditizi. In particolare, agli istituti di pagamento deve essere vietato raccogliere depositi da utenti e deve essere consentito accettare fondi dagli utenti solo per la prestazione di servizi di pagamento. Occorre prevedere che i fondi dei clienti siano tenuti separati dai fondi detenuti dall’istituto di pagamento per altre attività commerciali. Gli istituti di pagamento devono essere altresì soggetti a requisiti efficaci in materia di lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecite e al finanziamento del terrorismo.

Emendamento 6

CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)

 

(9 bis) Poiché è importante garantire la stabilità finanziaria degli istituti di pagamento, non è opportuno che tali istituti concedano prestiti, quali i mutui ipotecari o i crediti al consumo a medio termine, trattandosi di operazioni strettamente legate alle attività bancarie. Tuttavia, laddove un credito sia concesso al fine di facilitare operazioni di pagamento e sia a breve termine, ad esempio nel caso dell'emissione di carte di credito, o sia in altro modo strettamente legato alle operazioni di pagamento dell'istituto di pagamento, è opportuno autorizzarlo, a condizione che per il suo rifinanziamento vengano utilizzati i fondi propri dell'istituto di pagamento e non i fondi detenuti per conto dei clienti per effettuare operazioni di pagamento.

Emendamento 7

CONSIDERANDO 10

(10) È necessario che gli Stati membri designino le autorità cui spetta la responsabilità di rilasciare l’autorizzazione agli istituti di pagamento, di eseguire controlli continui su tali istituti e di decidere in merito all’eventuale revoca della loro autorizzazione. Per assicurare parità di trattamento, gli Stati membri non devono imporre agli istituti di pagamento alcun requisito supplementare oltre a quelli previsti nella presente direttiva. Tuttavia, tutte le decisioni prese dalle autorità competenti devono poter essere impugnate dinanzi ai tribunali. Inoltre i compiti delle autorità competenti non influiscono sulla vigilanza dei sistemi di pagamento che, conformemente all’articolo 105, paragrafo 2, quarto trattino, del trattato, spetta al Sistema europeo di banche centrali.

(10) È coerente che gli Stati membri designino come autorità cui spetta la responsabilità di rilasciare l’autorizzazione agli istituti di pagamento, di eseguire controlli continui su tali istituti e di decidere in merito all’eventuale revoca della loro autorizzazione le autorità che esercitano le stesse funzioni nei confronti degli istituti di credito. Per assicurare parità di trattamento, gli Stati membri non devono imporre agli istituti di pagamento alcun requisito supplementare oltre a quelli previsti nella presente direttiva. Tuttavia, tutte le decisioni prese dalle autorità competenti devono poter essere impugnate dinanzi ai tribunali. Inoltre i compiti delle autorità competenti non influiscono sulla vigilanza dei sistemi di pagamento che, conformemente all’articolo 105, paragrafo 2, quarto trattino, del trattato, spetta al Sistema europeo di banche centrali.

Emendamento 8

CONSIDERANDO 14

(14) La presente direttiva non deve applicarsi alle operazioni di pagamento effettuate in contante o tramite assegni cartacei, in quanto per la loro natura non consentono un trattamento altrettanto efficace quanto altri mezzi di pagamento, in particolare i pagamenti elettronici.

(14) La presente direttiva non deve applicarsi alle operazioni di pagamento effettuate in contante dato che per il contante esiste già un mercato unico dei pagamenti. Essa non deve inoltre applicarsi alle operazioni di pagamento tramite assegni cartacei, in quanto per la loro natura non consentono un trattamento altrettanto efficace quanto altri mezzi di pagamento. Tuttavia, è opportuno che le buone prassi in materia si ispirino ai principi enunciati nella presente direttiva.

Emendamento 9

CONSIDERANDO 15

(15) Le disposizioni contenute nella presente direttiva in materia di trasparenza delle condizioni applicate ai servizi di pagamento e quelle riguardanti i diritti e gli obblighi collegati alla prestazione e all’uso dei servizi di pagamento non devono applicarsi quando l’importo di un’operazione di pagamento superi i 50 000 EUR; infatti i pagamenti superiori a questo importo non sono in genere soggetti allo stesso trattamento, bensì sono spesso trasmessi tramite reti diverse e assoggettati a procedure tecniche e giuridiche particolari che devono essere mantenute.

soppresso

Emendamento 10

Considerando 18

(18) Le informazioni da fornire devono essere proporzionate alle necessità degli utenti e comunicate in un modo standard. Tuttavia i requisiti di informazione riguardanti le singole operazioni di pagamento devono essere diversi da quelli applicabili agli contratti quadro che prevedono una serie di operazioni di pagamento.

(18) Le informazioni da fornire devono essere proporzionate alle necessità degli utenti e comunicate in un modo standard. Tuttavia i requisiti di informazione riguardanti le singole operazioni di pagamento devono essere diversi da quelli applicabili ai contratti quadro che prevedono una serie di operazioni di pagamento.

Motivazione

Per assicurare la coerenza del testo [non concerne la versione italiana]

Emendamento 11

CONSIDERANDO 21

(21) Per incentivare l’utente dei servizi di pagamento a notificare senza indugio al suo prestatore l’eventuale furto o perdita di uno strumento di convalida dei pagamenti e pertanto a ridurre il rischio di operazioni non autorizzate, occorre prevedere che l’utente debba rispondere per un importo limitato solo fino al momento in cui notifica al prestatore di servizi di pagamento la perdita o il furto, a meno che non abbia agito in modo fraudolento o con grave negligenza. Inoltre, una volta che l’utente ha notificato al prestatore di servizi di pagamento il rischio di uso fraudolento del suo strumento di convalida dei pagamenti, non deve essere tenuto a coprire eventuali perdite supplementari derivanti dall'uso non autorizzato di tale strumento. Se lo strumento di convalida dei pagamenti dell’utente non è stato perso o rubato, l’utente non deve rispondere delle conseguenze finanziarie derivanti dall’uso non autorizzato.

(21) Per incentivare l’utente dei servizi di pagamento a notificare senza indugio al suo prestatore l’eventuale furto o perdita di uno strumento di convalida dei pagamenti e pertanto a ridurre il rischio di operazioni non autorizzate, occorre prevedere che l’utente debba rispondere per un importo limitato solo fino al momento in cui notifica al prestatore di servizi di pagamento la perdita o il furto, a meno che non abbia agito in modo fraudolento o con grave negligenza. Inoltre, una volta che l’utente ha notificato al prestatore di servizi di pagamento il rischio di uso fraudolento del suo strumento di convalida dei pagamenti, non deve essere tenuto a coprire eventuali perdite supplementari derivanti dall'uso non autorizzato di tale strumento. I prestatori di servizi di pagamento sono responsabili della sicurezza tecnica dei loro prodotti.

Emendamento 12

CONSIDERANDO 21 BIS (nuovo)

 

(21 bis) In caso di uso non autorizzato di strumenti di verifica, andrebbero tra l'altro considerati come grave negligenza i seguenti comportamenti:

 

– il fatto che il titolare annoti il proprio numero personale di identificazione o qualsiasi altro codice in forma facilmente riconoscibile, in particolare sullo strumento di trasferimento elettronico di fondi o su un oggetto o documento custodito o tenuto dal titolare insieme allo strumento, e

 

– il fatto che il titolare non notifichi all'emittente che lo strumento è andato perso o è stato rubato, non appena resosene conto.

 

Per valutare la negligenza dell'utente del servizio di pagamento andrebbero prese in considerazione tutte le circostanze effettive. La presentazione da parte dell'emittente delle registrazioni menzionate e l'uso dello strumento di pagamento con il codice noto solo al titolare non andrebbero considerati come prova sufficiente di negligenza da parte del titolare. Le clausole e le condizioni contrattuali per la fornitura e l'uso dello strumento di trasferimento elettronico di fondi, il cui effetto sarebbe quello di aumentare l'onere della prova per il consumatore o ridurre l'onere della prova per l'emittente, andrebbero considerate nulle e prive di effetto.

Motivazione

L'emendamento si basa sull'emendamento 63 della relatrice e andrebbe inserito quale considerando che illustra l'articolo 46.

Emendamento 13

CONSIDERANDO 22

(22) Occorre prevedere delle disposizioni per la ripartizione delle perdite in caso di operazioni di pagamento non autorizzate. Tuttavia, tali disposizioni non devono applicarsi agli utenti di servizi di pagamento qualora essi siano imprese che superano le dimensioni di una microimpresa, quale definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea del 20 maggio 20031, in quanto tali imprese sono normalmente in grado di valutare il rischio di frode e di adottare contromisure.

(22) Occorre prevedere delle disposizioni per la ripartizione delle perdite in caso di operazioni di pagamento non autorizzate. Disposizioni diverse possono applicarsi agli utenti di servizi di pagamento qualora essi siano utenti professionali, in quanto tali utenti sono normalmente in grado di valutare il rischio di frode e di adottare contromisure.

-------------------

1 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

 

Motivazione

Le imprese effettuano un maggior numero di pagamenti rispetto ai consumatori, per cui statisticamente sono soggette a più errori. Esse dovrebbero godere della stessa protezione ma sostenere una quota maggiore delle perdite.

Emendamento 14

CONSIDERANDO 24

(24) Alla luce della velocità con la quale i sistemi di pagamento moderni pienamente automatizzati processano le operazioni di pagamento e del fatto quindi che dopo un certo punto gli ordini di pagamento non possono essere revocati senza elevati costi di intervento manuale, è necessario fissare un termine chiaro per le revoche, per consentire un trattamento efficace, garantendo nel contempo la certezza giuridica per tutte le parti interessate. È opportuno stabilire che tale punto corrisponda al momento dell’accettazione dell’ordine da parte del prestatore del servizio di pagamento e prevedere che esso debba essere comunicato esplicitamente o implicitamente all’utente del servizio di pagamento.

(24) Alla luce della velocità con la quale i sistemi di pagamento moderni pienamente automatizzati processano le operazioni di pagamento e del fatto quindi che dopo un certo punto gli ordini di pagamento non possono essere revocati senza elevati costi di intervento manuale, è necessario fissare il punto in cui un ordine di pagamento diventa irrevocabile, per consentire un trattamento efficace, garantendo nel contempo la certezza giuridica per tutte le parti interessate. È opportuno stabilire che tale punto corrisponda al momento del ricevimento dell’ordine di pagamento da parte del prestatore del servizio di pagamento. Tuttavia, laddove il prestatore di servizi di pagamento non abbia processato il pagamento, l'utente del servizio di pagamento dovrebbe avere la possibilità di chiedere che il pagamento non sia eseguito.

Emendamento 15

CONSIDERANDO 26

(26) Per quanto riguarda le commissioni, l’esperienza ha dimostrato che la ripartizione delle commissioni tra il pagatore e il beneficiario è il sistema più efficiente, in quanto agevola il trattamento completamente automatizzato dei pagamenti. Occorre pertanto prevedere che le commissioni siano prelevate direttamente al pagatore e al beneficiario dai rispettivi prestatori di servizi di pagamento. Tuttavia ciò deve applicarsi solo quando sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore che quello del beneficiario sono situati nella Comunità e quando l’operazione non richiede un cambio di valuta.

(26) Per quanto riguarda le commissioni, l’esperienza ha dimostrato che la ripartizione delle commissioni tra il pagatore e il beneficiario è il sistema più efficiente, in quanto agevola il trattamento completamente automatizzato dei pagamenti. Occorre pertanto prevedere che, di norma, le commissioni siano prelevate direttamente al pagatore e al beneficiario dai rispettivi prestatori di servizi di pagamento. Tuttavia ciò deve applicarsi solo quando l’operazione non richiede un cambio di valuta. In molte operazioni commerciali, di lavoro o fiscali è consuetudine o necessario che una parte sostenga tutti i costi. Anche se la ripartizione delle commissioni dovrebbe essere la regola, il pagatore o il beneficiario e il loro rispettivo prestatore di servizi di pagamento possono concordare deroghe che consentano al pagatore o al beneficiario di sostenere tutti i costi.

Emendamento 16

CONSIDERANDO 27

(27) Per migliorare l’efficienza dei pagamenti in tutta la Comunità, occorre fissare un tempo di esecuzione massimo di un giorno per i pagamenti in euro disposti dal pagatore che non richiedono un cambio di valuta, compresi i bonifici e le rimesse di denaro. Per tutti gli altri pagamenti, ad esempio quelli disposti dal beneficiario o per il suo tramite, compresi gli addebiti diretti e i pagamenti con carte, in mancanza di un accordo esplicito tra il prestatore e l’utente di servizi di pagamento che preveda un periodo di tempo più lungo, deve applicarsi il tempo di esecuzione di un giorno. Nel caso di un pagamento puramente nazionale, tuttavia, considerato che le infrastrutture di pagamento nazionali sono spesso altamente efficienti e per impedire un deterioramento dei livelli attuali di servizio, gli Stati membri devono poter mantenere regole che prevedono un tempo di esecuzione inferiore a un giorno.

(27) Per migliorare l’efficienza dei pagamenti in tutta la Comunità, occorre mirare a un tempo di esecuzione massimo di due giorni per tutti i pagamenti disposti dal pagatore in euro e in tutte le altre valute dell'Unione europea, compresi i bonifici e le rimesse di denaro. Anche per tutti gli altri pagamenti, ad esempio quelli disposti dal beneficiario o per il suo tramite, compresi gli addebiti diretti e i pagamenti con carte, in mancanza di un accordo esplicito tra il prestatore e l’utente di servizi di pagamento che preveda un periodo di tempo più lungo, deve applicarsi il tempo di esecuzione di due giorni. Nel caso di un pagamento puramente nazionale, tuttavia, considerato che le infrastrutture di pagamento nazionali sono spesso altamente efficienti e per impedire un deterioramento dei livelli attuali di servizio, gli Stati membri devono poter mantenere regole che, se del caso, prevedono un tempo di esecuzione inferiore a un giorno.

Emendamento 17

CONSIDERANDO 27 BIS (nuovo)

 

(27 bis) Sebbene per il momento non sia possibile esigere investimenti in sistemi volti a facilitare l'esecuzione dei pagamenti entro un termine più breve della fine del secondo giorno lavorativo successivo al giorno di esecuzione (D+2), è auspicabile che, entro il 2014, tutte le operazioni di pagamento siano messe a disposizione del beneficiario il primo giorno lavorativo successivo al giorno di esecuzione.

Emendamento 18

CONSIDERANDO 27 TER (nuovo)

 

(27 ter) È necessario incoraggiare la mobilità dei clienti degli istituti di credito, in particolare mediante l'introduzione della portabilità dei numeri di conto bancario o di servizi alternativi che perseguono lo stesso obiettivo, in caso di cambiamento di istituto di credito, e mediante la semplificazione delle modalità di apertura di un conto bancario in uno altro Stato membro.

Emendamento 19

CONSIDERANDO 28

(28) Date le differenze esistenti tra le regole che disciplinano il funzionamento dei sistemi di pagamento all’interno della Comunità e quelle che regolamentano i sistemi di pagamento dei paesi terzi, è opportuno che le disposizioni relative all’esecuzione per la totalità dell'importo e al tempo di esecuzione siano limitate ai casi in cui i prestatori di servizi di pagamento sia del pagatore che del beneficiario sono situati nella Comunità.

(28) Le disposizioni relative all’esecuzione per la totalità dell'importo e al tempo di esecuzione dovrebbero costituire le buone prassi nei casi in cui uno dei prestatori di servizi di pagamento non sia situato nella Comunità.

Emendamento 20

CONSIDERANDO 29

(29) È essenziale che l’utente di servizi di pagamento sia a conoscenza dei costi e delle spese reali dei servizi di pagamento per poter fare una scelta appropriata. Di conseguenza, non deve essere ammesso l’uso di metodi di fissazione dei prezzi non trasparenti, in quanto è comunemente riconosciuto che tali metodi rendono estremamente difficile per gli utenti stabilire il prezzo reale del servizio di pagamento. In particolare, l’uso di date valuta che svantaggiano l’utente non deve essere consentito.

(29) È essenziale che l’utente di servizi di pagamento sia a conoscenza dei costi e delle spese reali dei servizi di pagamento per poter fare la sua scelta. Di conseguenza, non deve essere ammesso l’uso di metodi di fissazione dei prezzi non trasparenti, in quanto è comunemente riconosciuto che tali metodi rendono estremamente difficile per gli utenti stabilire il prezzo reale del servizio di pagamento. In particolare, l’uso di date valuta che svantaggiano l’utente non deve essere consentito.

Emendamento 21

CONSIDERANDO 30

(30) Il buon funzionamento e l’efficienza del sistema di pagamento dipende dal fatto che l’utente possa contare sul fatto che il prestatore di servizi di pagamento esegua l'operazione di pagamento in modo corretto ed entro i tempi stabiliti. Sotto il profilo formale, vi è ben poco che impedisca al prestatore di farlo. In primo luogo, il prestatore è in grado di valutare i rischi inerenti all’operazione di pagamento che ha accettato di eseguire. In secondo luogo, è il prestatore che gestisce il sistema di pagamento, adotta le disposizioni per richiamare i fondi erroneamente distribuiti e decide nella maggior parte dei casi in merito agli intermediari che partecipano all’esecuzione di un'operazione. In terzo luogo, il gran numero di operazioni di pagamento realizzate consente al prestatore di ripartire il rischio di errori o di malfunzionamenti nel sistema di pagamento e di trasferire tale rischio nelle spese fatturate. Alla luce di tutte queste considerazioni, è assolutamente appropriato introdurre una disposizione di responsabilità oggettiva (strict liability) del prestatore di servizi di pagamento rispetto all’esecuzione di un’operazione di pagamento che ha accettato di eseguire su richiesta dell’utente. Tuttavia le disposizioni sulla responsabilità oggettiva non devono applicarsi appieno quando il prestatore di servizi di pagamento è situato al di fuori della Comunità.

(30) Il buon funzionamento e l’efficienza del sistema di pagamento dipende dal fatto che l’utente possa contare sul fatto che il prestatore di servizi di pagamento esegua l'operazione di pagamento in modo corretto ed entro i tempi stabiliti. In generale, il prestatore è in grado di valutare i rischi inerenti all’operazione di pagamento che ha accettato di eseguire. È il prestatore che gestisce il sistema di pagamento, adotta le disposizioni per richiamare i fondi erroneamente distribuiti e decide nella maggior parte dei casi in merito agli intermediari che partecipano all’esecuzione di un'operazione. Alla luce di queste considerazioni, è assolutamente appropriato introdurre una disposizione di responsabilità oggettiva (strict liability) del prestatore di servizi di pagamento, fatta eccezione per i casi di forza maggiore, rispetto all’esecuzione di un’operazione di pagamento che ha accettato di eseguire su richiesta dell’utente.

Emendamento 22

CONSIDERANDO 31 BIS (nuovo)

 

(31 bis) La presente direttiva dovrebbe garantire l'efficacia degli strumenti di pagamento, che sono utilizzati in taluni Stati membri in modo molto efficiente per un elevato numero di operazioni annuali e che presentano rischi minimi per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento concernente il nuovo articolo 53 bis, a cui si riferisce il considerando.

Emendamento 23

CONSIDERANDO 32

(32) Per agevolare l’effettiva prevenzione delle frodi e combattere le frodi nei pagamenti in tutta la Comunità, occorre prevedere uno scambio di dati efficace tra i prestatori di servizi di pagamento, i quali devono avere la possibilità di raccogliere, trattare e scambiare i dati personali relativi alle persone coinvolte in questo tipo di frodi. Tutte queste attività devono essere svolte nel rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 24

CONSIDERANDO 40

(40) Nell’interesse della certezza giuridica, è appropriato prevedere disposizioni transitorie in base alle quali le persone che hanno iniziato ad operare come istituti di pagamento conformemente al diritto nazionale vigente prima dell’entrata in vigore della presente direttiva possano continuare tale attività nello Stato membro in questione per un determinato periodo.

(40) Nell’interesse della certezza giuridica, è appropriato prevedere disposizioni transitorie in base alle quali le persone giuridiche che hanno iniziato ad operare come istituti di pagamento conformemente al diritto nazionale vigente prima dell’entrata in vigore della presente direttiva possano continuare tale attività nello Stato membro in questione per un determinato periodo.

Emendamento 25

ARTICOLO 1, COMMA 1, ALINEA

La presente direttiva stabilisce le regole in base alle quali gli Stati membri distinguono le seguenti quattro categorie di prestatori di servizi di pagamento:

La presente direttiva stabilisce le regole in base alle quali gli Stati membri distinguono le seguenti cinque categorie di prestatori di servizi di pagamento:

Emendamento 26

ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA A)

(a) gli enti creditizi ai sensi della direttiva 2000/12/CE;

(a) gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/12/CE;

Emendamento 27

ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B)

(b) gli istituti di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2000/46/CE;

(b) gli istituti di moneta elettronica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/46/CE;

Emendamento 28

ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA D)

(d) le altre persone fisiche o giuridiche che sono state autorizzate, a norma dell’articolo 6 della presente direttiva, a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta la Comunità, denominate nel seguito istituti di pagamento.

(d) gli istituti di pagamento ai sensi della presente direttiva.

Motivazione

Il relatore non considera opportuno consentire alle persone fisiche di esercitare le attività degli istituti di pagamento.

Emendamento 29

ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA D BIS) (nuova)

 

(d bis) le banche centrali quando non adempiono ai compiti ad esse attribuiti all'articolo 105, paragrafo 2, del trattato CE.

Emendamento 30

ARTICOLO 1, COMMA 1 BIS (nuovo)

 

Gli Stati membri o le loro autorità regionali o locali non sono considerati prestatori di servizi di pagamento.

Emendamento 31

ARTICOLO 1, COMMA 2

La presente direttiva stabilisce altresì le regole riguardanti le condizioni di trasparenza, e i rispettivi diritti e obblighi degli utenti e dei prestatori in relazione alla prestazione di servizi di pagamento a titolo di occupazione principale o di attività commerciale regolare.

La presente direttiva stabilisce altresì le regole riguardanti le condizioni di trasparenza, e i rispettivi diritti e obblighi degli utenti dei servizi di pagamento e dei prestatori di servizi di pagamento in relazione alla prestazione di servizi di pagamento a titolo di occupazione principale o di attività commerciale regolare.

Emendamento 32

ARTICOLO 1, COMMA 3

Le banche centrali operanti in qualità di autorità monetarie e le autorità pubbliche che forniscono servizi di pagamento non sono considerate come prestatori di servizi di pagamento.

soppresso

Emendamento 33

ARTICOLO 1, COMMA 3 BIS (nuovo)

 

La presente direttiva non si applica alle unioni di credito disciplinate dalla legislazione nazionale.

Motivazione

Le unioni di credito sono in genere piccoli fornitori di servizi di risparmio e prestito ai membri che hanno un legame in comune. Esse svolgono un ruolo importante nella lotta contro l'esclusione finanziaria. Molte di esse non operano su una base giornaliera e non sarebbero quindi in grado di conformarsi ad alcune disposizioni commerciali previste dalla direttiva. Si tratta, per loro natura, di istituzioni locali ed è improbabile che effettuino operazioni transfrontaliere.

Emendamento 34

ARTICOLO 2

1. La presente direttiva si applica solo alle attività commerciali, elencate nell’allegato, consistenti nell'esecuzione di operazioni di pagamento per conto di una persona fisica o giuridica, denominate nel seguito "servizi di pagamento”, a condizione che almeno uno dei prestatori dei servizi di pagamento sia situato nella Comunità.

La presente direttiva si applica ai servizi di pagamento nella Comunità. Tuttavia, fatto salvo l'articolo 65, i titoli III e IV della presente direttiva si applicano solo laddove entrambi i servizi di pagamento o il solo prestatore di servizi nell'operazione siano situati nella Comunità.

Tuttavia, il titolo III e il titolo IV non si applicano ai servizi di pagamento in cui l’importo dell’operazione superi i 50 000 EUR.

Tuttavia, il titolo III e il titolo IV non si applicano se l'utente dei servizi di pagamento:

 

a) è un utente professionale, secondo la definizione di cui all'articolo 4, e

 

b) ha accettato condizioni alternative per contratto.

Ai fini della presente direttiva, per operazione di pagamento si intende l’atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, consistente nel depositare, ritirare o trasferire fondi dal pagatore al beneficiario, indipendentemente da eventuali obbligazioni sottostanti tra gli utenti dei servizi di pagamento.

 

2. Salvo se altrimenti previsto, la presente direttiva si applica ai servizi di pagamento prestati in qualsiasi valuta.

Salvo se altrimenti previsto, la presente direttiva si applica ai servizi di pagamento prestati in euro o in qualsiasi altra valuta ufficiale di uno degli Stati membri.

Emendamento 35

ARTICOLO 3, LETTERA A)

(a) alle operazioni consistenti esclusivamente in un trasferimento di contante dal pagatore al beneficiario;

(a) alle operazioni di pagamento consistenti esclusivamente in un trasferimento diretto di contante dal pagatore al beneficiario, senza alcuna trasformazione del contante in moneta scritturale o in moneta elettronica ai sensi della direttiva 2000/46/CE, comprese le operazioni di pagamento in cui il pagatore e il beneficiario sono la stessa persona o quando il pagatore ha autorizzato il prelievo da parte del beneficiario e l'operazione implica il prelievo di denaro contante;

Motivazione

È necessario sopprimere l'obbligo di fornire informazioni su un'operazione riguardante il prelievo di denaro contante da un conto di pagamento quando pagatore e beneficiario sono la stessa persona.

Emendamento 36

ARTICOLO 3, LETTERA D)

(d) ai rimborsi di contante dal beneficiario al pagatore dopo un’operazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita dell’utente del servizio di pagamento formulata immediatamente prima dell’esecuzione dell’operazione di pagamento tramite una carta di pagamento, indipendentemente dal costo dei beni o dei servizi acquistati;

(d) al contante dal beneficiario al pagatore nel quadro di un’operazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita dell’utente del servizio di pagamento immediatamente prima dell’esecuzione dell’operazione di pagamento tramite un pagamento per l'acquisto di beni o di servizi;

Emendamento 37

ARTICOLO 3, LETTERA E)

(e) al cambio di una valuta estera in una valuta locale e viceversa, ovvero a operazioni “cash to cash” nell’ambito delle quali i fondi non sono detenuti come deposito in contante su un conto di pagamento;

(e) alle attività di cambio di valuta contante, ovvero a operazioni “cash to cash” nell’ambito delle quali i fondi non sono detenuti su un conto di pagamento;

Emendamento 38

ARTICOLO 3, LETTERA F), PUNTO II BIS) (nuovo)

 

(ii bis) tratte su supporto cartaceo in linea con la Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930, che prevede una legislazione uniforme sulle cambiali e i pagherò;

Emendamento 39

ARTICOLO 3, LETTERA F), PUNTO III)

(iii) voucher su supporto cartaceo;

soppresso

Emendamento 40

ARTICOLO 3, LETTERA F), PUNTO IV)

(iv) traveller's cheque su supporto cartaceo;

soppresso

Emendamento 41

ARTICOLO 3, LETTERA F), PUNTO V)

v) pagherò su supporto cartaceo;

soppresso

Motivazione

Gli strumenti di pagamento su supporto cartaceo diversi dagli assegni (ossia voucher che rappresentano importi considerevoli, traveller's cheque), disciplinati dalla Convenzione di Ginevra, dovrebbero essere soggetti alla presente direttiva. L'attuale esclusione viola infatti il principio di neutralità tecnologica, dato che il supporto cartaceo sfugge a ogni regolamentazione a livello europeo, mentre il supporto elettronico è soggetto alle regole previste dalla direttiva 2000/46/CE relativa agli istituti di moneta elettronica.

Emendamento 42

ARTICOLO 3, LETTERA G)

(g) alle operazioni di pagamento realizzate all’interno di un sistema di pagamento o di compensazione e regolamento titoli o tra agenti di compensazione o regolamento, controparti centrali e/o banche centrali e prestatori di servizi di pagamento, nonché i loro agenti collegati o le loro controllate, ad eccezione dell’articolo 23;

(g) alle operazioni di pagamento realizzate all’interno di un sistema di pagamento o di compensazione e regolamento titoli o tra agenti di compensazione o regolamento, controparti centrali e/o banche centrali e prestatori di servizi di pagamento, nonché i loro agenti collegati o le loro controllate, fatto salvo l'articolo 23;

Emendamento 43

ARTICOLO 3, LETTERA I)

(i) ai servizi che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi affiliati e che sono basati su strumenti quali voucher e carte, nella misura in cui tali strumenti non siano rimborsabili;

(i) ai servizi basati

 

i) su strumenti prepagati e non rimborsabili all'utente, il cui valore nominale è destinato unicamente ad un uso definito, oppure

 

ii) su strumenti di natura più generale,

 

utilizzati per acquistare beni o servizi solo all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi affiliati quali definiti dall'emittente;

Emendamento 44

ARTICOLO 3, LETTERA J)

(j) alle operazioni di pagamento eseguite tramite un telefono mobile o qualsiasi altro dispositivo digitale o informatico, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(j) alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, quando il bene o il servizio è fornito al dispositivo stesso e il pagamento è effettuato direttamente al prestatore di servizi che gestisce il sistema o la rete di telecomunicazione o informatica, e non a un terzo.

(i) il prestatore di servizi che gestisce il sistema o la rete di telecomunicazione o informatica è strettamente coinvolto nello sviluppo dei beni digitali o dei servizi di comunicazione elettronica prestati;

 

(ii) i beni e i servizi non possono essere consegnati in assenza del prestatore di servizi;

 

(iii) non vi è alcuna opzione alternativa per la remunerazione;

 

Emendamento 45

ARTICOLO 3, LETTERA K)

(k) alle operazioni di pagamento realizzate tra prestatori di servizi di pagamento nonché agenti collegati o controllate, senza pregiudizio dell’articolo 23 che si applica in ogni caso.

(k) alle operazioni di pagamento realizzate per conto proprio tra prestatori di servizi di pagamento nonché tra agenti collegati o filiali.

Emendamento 46

ARTICOLO 4, PUNTO 1, PUNTI I) e II)

(i) se l’istituto di pagamento è una persona fisica, lo Stato membro nel quale è situata la sede amministrativa del prestatore di servizi di pagamento;

 

(ii) se l’istituto di pagamento è una persona giuridica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede legale;

(ii) lo Stato membro nel quale è situata la sede legale dell'istituto di pagamento;

Motivazione

Le modifiche sono in linea con l'emendamento all'articolo 1, comma 1, lettera d).

Emendamento 47

ARTICOLO 4, PUNTO 2

(2) “Stato membro ospitante”: lo Stato membro diverso da quello di origine nel quale un prestatore di servizi di pagamento ha una filiale o un agente collegato o fornisce servizi di pagamento;

(2) “Stato membro ospitante”: lo Stato membro diverso da quello di origine nel quale un istituto di pagamento ha una filiale o un agente collegato o fornisce servizi di pagamento;

Emendamento 48

ARTICOLO 4, PUNTO 2 BIS (nuovo)

 

(2 bis) "servizio di pagamento": un'attività commerciale indicata nell'allegato, comprendente l'esecuzione di operazioni di pagamento per conto di una persona fisica o giuridica;

Emendamento 49

ARTICOLO 4, PUNTO 2 TER (nuovo)

 

(2 ter) "istituto di pagamento": una persona giuridica che ha ricevuto l'autorizzazione, conformemente all'articolo 6 della presente direttiva, di prestare e di eseguire servizi di pagamento in tutta la Comunità;

Emendamento 50

ARTICOLO 4, PUNTO 2 QUATER (nuovo)

 

(2 quater) "operazione di pagamento": l'atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore o il beneficiario;

Emendamento 51

ARTICOLO 4, PUNTO 3 BIS (nuovo)

 

(3 bis) "sede legale": la sede legale di un'impresa, laddove e nella misura in cui essa agisca come prestatore di servizi di pagamento. Oltre alla località registrata come rappresentanza principale, la sede legale può essere qualsiasi altra località in cui l'impresa detiene uno stabilimento, una succursale, un'agenzia, una ricevitoria o una filiale e, nonché qualsiasi località in cui un rappresentante dell'impresa ha stabilito il suo recapito commerciale a nome dell'impresa stessa;

Motivazione

La questione della sede dell'impresa non è stata sufficientemente chiarita.

Emendamento 52

ARTICOLO 4, PUNTO 3 TER (nuovo)

 

(3 ter) "sistema di pagamento aperto": un sistema di pagamento in cui il pagatore e il beneficiario hanno generalmente prestatori di servizi di pagamento diversi, entrambi operanti all'interno dello stesso sistema di pagamento, oppure, nel caso di carte di debito e di credito e di operazioni simili, un sistema di pagamento in cui il pagatore e il beneficiario hanno generalmente prestatori di servizi di pagamento diversi, operanti all'interno dello stesso sistema di pagamento, che sono direttamente legati per contratto ad altri prestatori del sistema e non solo a un soggetto centrale di autorizzazione, e che possono, a loro volta, essere legati ad altri prestatori secondo le norme del sistema di pagamento, in virtù di un accordo con un prestatore che opera all'interno del sistema di pagamento;

Emendamento 53

ARTICOLO 4, PUNTO 4

(4) “pagatore”: una persona fisica o giuridica che ha il diritto di disporre di fondi e che ne consente il trasferimento al beneficiario;

(4) “pagatore”: una persona fisica o giuridica che è titolare del conto di pagamento o che, in quanto titolare del conto, consente il trasferimento di fondi dal conto, oppure, in assenza di un conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che ha il diritto di disporre di fondi e che dà l'ordine di un'operazione di pagamento;

Emendamento 54

ARTICOLO 4, PUNTO 5

(5) “beneficiario”: una persona fisica o giuridica che è il destinatario finale previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;

(5) “beneficiario”: una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;

Emendamento 55

ARTICOLO 4, PUNTO 6 BIS (nuovo)

 

(6 bis) "utente professionale": qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce esclusivamente per fini legati alla propria attività commerciale o professionale;

Emendamento 56

ARTICOLO 4, PUNTO 6 TER (nuovo)

(6 ter) "contratto quadro": contratto di servizio di pagamento, caratterizzato dal fatto che esso impegna un prestatore di servizi di pagamento ad eseguire future operazioni di pagamento, singole o successive, su ordine del pagatore;

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 29.

Emendamento 57

ARTICOLO 4, PUNTO 7

(7) “conto di pagamento”: un conto detenuto a nome di un utente di servizi di pagamento che è utilizzato esclusivamente per le operazioni di pagamento;

(7) “conto di pagamento”: un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per le operazioni di pagamento;

Emendamento 58

ARTICOLO 4, PUNTO 8

(8) “fondi”: contante, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi della direttiva 2000/46/CE;

(8) “fondi”: banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi della direttiva 2000/46/CE;

Emendamento 59

ARTICOLO 4, PUNTO 11 BIS (nuovo)

 

(11 bis) "tempo di esecuzione": i giorni lavorativi che intercorrono tra il giorno dell'accettazione di un ordine di pagamento da parte del prestatore di servizi e il momento in cui l'importo viene messo a disposizione del beneficiario;

Emendamento 60

ARTICOLO 4, PUNTO 12

(12) “tasso di cambio di riferimento”: il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio di valuta e che proviene da una fonte che può essere verificata da entrambe le parti di un contratto di servizio di pagamento;

(12) “tasso di cambio di riferimento”: il tasso di cambio reso disponibile dal prestatore di servizi di pagamento o da una fonte accessibile al pubblico, che il prestatore di servizi di pagamento e l'utente dei servizi di pagamento hanno concordato di utilizzare come base per calcolare un cambio di valuta collegato a un'operazione di pagamento;

Motivazione

Non esiste un tasso con "indice o base indipendente" per i cambi di valuta, per cui le parti non possono verificare separatamente la fonte di un tasso di cambio di riferimento. L'emendamento è teso a chiarire questo punto, pur mantenendo l'importante requisito della trasparenza a beneficio dei consumatori e della concorrenza, e precisando che la fonte deve essere approvata da entrambe le parti.

Emendamento 61

ARTICOLO 4, PUNTO 13

(13) “autenticazione”: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare che l’utente che emette l’ordine di pagamento sia autorizzato a farlo;

(13) “autenticazione”: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare che l’utente che dispone l’ordine di pagamento sia autorizzato a farlo;

Emendamento 62

ARTICOLO 4, PUNTO 14

(14) “tasso di interesse di riferimento”: il tasso di interesse che è utilizzato come base per calcolare l’interesse da applicare e che proviene da una fonte che può essere verificata da entrambe le parti di un contratto di servizio di pagamento;

(14) “tasso di interesse di riferimento”: il tasso di interesse che è utilizzato come base per calcolare l’interesse da applicare e che proviene da una fonte accessibile al pubblico che può essere verificata da entrambe le parti di un contratto di servizio di pagamento;

Emendamento 63

ARTICOLO 4, PUNTO 15

(15) “identificativo unico”: le informazioni che sono richieste specificamente dal prestatore del servizio di pagamento e che devono essere fornite dall’utente del servizio di pagamento per identificare con chiarezza l’altro utente del servizio di pagamento coinvolto in un'operazione di pagamento, consistenti nell'IBAN (International Bank Account Number), nel BIC (Bank Identifier Code), in un numero di conto bancario, in un numero di carta o in un nome;

(15) “identificativo unico”: la combinazione di lettere, cifre o simboli che deve essere fornita all’utente del servizio di pagamento per identificare con chiarezza l’altro utente del servizio di pagamento coinvolto in un'operazione di pagamento;

Motivazione

Tale definizione consente ai vari sistemi di pagamento di definire i propri requisiti, permettendo al contempo ai sistemi SEPA di richiedere l'utilizzo del codice IBAN. Tale maggiore flessibilità tiene conto anche di identificativi futuri, dovuti a nuova tecnologia o richiesti del cliente.

Emendamento 64

ARTICOLO 4, PUNTO 16

(16) “agente collegato”: una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di pagamento per conto di un istituto di pagamento;

(16) “agente collegato”: una persona giuridica che fornisce servizi di pagamento per conto di un istituto di pagamento;

Emendamento 65

ARTICOLO 4, PUNTO 19

(19) "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta all’utente di servizi di pagamento di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; in particolare, i supporti durevoli comprendono gli estratti di stampanti di estratti conti, i dischetti informatici, i CD-ROM, i DVD e i dischi fissi dei personal computer in cui sono memorizzati i messaggi di posta elettronica, ma non comprendono i siti Internet, a meno che tali siti non soddisfino i criteri specificati alla prima frase del presente punto.

(19) "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta all’utente di servizi di pagamento di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Emendamento 66

ARTICOLO 4, PUNTO 19 BIS (nuovo)

 

(19 bis) "giorno lavorativo": giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario o, eventualmente, l'intermediario che partecipa all'esecuzione di un'operazione di pagamento, sono operativi ai fini del servizio richiesto;

Emendamento 67

ARTICOLO 4, PUNTO 19 TER (nuovo)

 

(19 ter) "amministratore": una persona o un organismo designato dalle autorità amministrative o giudiziarie, con il compito di gestire le misure di riorganizzazione;

Emendamento 68

ARTICOLO 4, PUNTO 19 QUATER (nuovo)

 

(19 quater) "autorità amministrative o giudiziarie": le autorità amministrative o giudiziarie degli Stati membri che sono competenti per le misure di riorganizzazione o le procedure di liquidazione;

Emendamento 69

ARTICOLO 4, PUNTO 19 QUINQUIES (nuovo)

 

(19 quinquies) "misure di riorganizzazione": misure che sono intese a preservare o a ripristinare la situazione finanziaria di un istituto di pagamento e che potrebbero influire sui diritti preesistenti di terzi, comprese le misure che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle misure di esecuzione o della riduzione dei crediti;

Emendamento 70

ARTICOLO 4, PUNTO 19 SEXIES (nuovo)

 

(19 sexies) "liquidatore": una persona o un organismo designato dalle autorità amministrative o giudiziarie con il compito di gestire le procedure di liquidazione;

Emendamento 71

ARTICOLO 4, PUNTO 19 SEPTIES (nuovo)

 

(19 septies) "procedura di liquidazione": una procedura collettiva aperta e controllata dalle autorità amministrative o giudiziarie con lo scopo di realizzare attivi sotto la supervisione di tali autorità, comprese le procedure che terminano con un accordo, o altre misure analoghe;

Emendamento 72

ARTICOLO 4, PUNTO 19 OCTIES (nuovo)

 

(19 octies) "micropagamenti": un contratto concernente pagamenti non superiori a 10 EUR.

Emendamento 73

ARTICOLO 5, COMMA 1, ALINEA

L'autorizzazione a svolgere attività come istituto di pagamento è subordinata alla presentazione alle autorità competenti dello Stato membro d'origine di una domanda scritta, corredata dalle informazioni seguenti:

L'autorizzazione a svolgere attività come istituto di pagamento è subordinata alla presentazione alle autorità competenti dello Stato membro d'origine di una domanda, corredata dalle informazioni seguenti:

Emendamento 74

ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA B)

(b) un piano aziendale comprendente una stima provvisoria del bilancio per i primi tre esercizi finanziari, che consenta di presupporre che il richiedente sia in grado di utilizzare i sistemi, le risorse e le procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana gestione;

(b) un piano aziendale comprendente una stima previsionale del bilancio per i primi tre esercizi finanziari, che dimostri che il richiedente sia in grado di utilizzare i sistemi, le risorse e le procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana gestione;

Emendamento 75

ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA B BIS) (nuova)

 

(b bis) prove che l'istituto di pagamento dispone liberamente e in modo illimitato dell'importo di capitale iniziale di cui all'articolo 5 ter;

Emendamento 76

ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA B TER) (nuova)

 

(b ter) una descrizione della procedura per la separazione giuridica dei fondi conformemente all'articolo 5 ter, paragrafo 4, lettera a);

Emendamento 77

ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA C)

(c) una descrizione delle procedure amministrative e contabili del richiedente, che consenta di presupporre che questi applichi procedure e controlli validi e adeguati;

(c) una descrizione delle procedure amministrative, contabili e di gestione del rischio del richiedente, che dimostri che questi controlli sono proporzionati, validi e adeguati;

Emendamento 78

ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA D)

(d) una descrizione dei meccanismi di controllo interno predisposti dal richiedente al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio stabiliti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

(d) una descrizione dei meccanismi di controllo interno predisposti dal richiedente al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento di terroristi stabiliti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento 79

ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA E)

(e) una descrizione delle procedure di gestione del rischio applicate dal richiedente;

soppresso

Motivazione

Questa lettera è stata fusa nella lettera c).

Emendamento 80

ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA H)

(h) qualora il richiedente sia una persona giuridica, l'identità delle persone fisiche che la rappresentano, degli azionisti di maggioranza e degli amministratori, prove attestanti che soddisfano i requisiti di onorabilità e possiedono le conoscenze e competenze richieste per la prestazione di servizi di pagamento;

(h) l'identità delle persone fisiche che lo rappresentano, degli azionisti di maggioranza e degli amministratori, prove attestanti che soddisfano i requisiti di onorabilità e possiedono le conoscenze e competenze richieste per la prestazione di servizi di pagamento;

Emendamento 81

ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA I)

(i) l'identità del principale dirigente e prove attestanti che la persona che dirige effettivamente l'attività del richiedente possiede l'onorabilità necessaria e le conoscenze e competenze richieste per la prestazione di servizi di pagamento;

(i) l'identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell'istituto di pagamento e prove attestanti che essi possiedono l'onorabilità necessaria e le conoscenze e competenze richieste per la prestazione di servizi di pagamento, come stabilito dallo Stato membro d'origine dell'istituto di pagamento;

Emendamento 82

ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA J)

(j) stato giuridico del richiedente;

(j) stato giuridico e atto costitutivo del richiedente;

Emendamento 83

ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA K)

(k) l'indirizzo presso il quale è possibile ottenere i documenti pertinenti.

(k) l'indirizzo della sede amministrativa conformemente all'articolo 14.

Emendamento 84

ARTICOLO 5, COMMA 2

Ai fini della lettera c), il richiedente fornisce una descrizione delle disposizioni organizzative previste per adottare tutte le misure ragionevoli al fine di tutelare gli interessi dei suoi utenti e garantire la continuità e l'affidabilità della prestazione di servizi di pagamento.

Ai fini delle lettere b) e c), il richiedente fornisce una descrizione del suo sistema di audit e delle disposizioni organizzative previste per adottare tutte le misure ragionevoli al fine di tutelare gli interessi dei suoi utenti e garantire la continuità e l'affidabilità della prestazione di servizi di pagamento.

Emendamento 85

ARTICOLO 5 BIS (nuovo)

 

Articolo 5 bis

 

Il Comitato europeo delle autorità di vigilanza bancaria dà orientamenti sull'interpretazione delle condizioni di cui all'articolo 5.

Motivazione

Una chiara definizione di principi comuni per l'interpretazione dei requisiti per registrarsi come istituto di pagamento non può che andare a beneficio dell'integrità del settore dei servizi finanziari.

Emendamento 86

ARTICOLO 5 TER (nuovo)

 

Articolo 5 ter

 

Requisiti in materia di solvibilità e altre misure volte a garantire la protezione dei fondi dei clienti nel corso della trasmissione

 

1. Gli Stati membri assicurano che siano adottate le seguenti misure per proteggere i fondi degli utenti dei servizi di pagamento nel corso della trasmissione.

 

2. Gli istituti di pagamento detengono capitali quali definiti all'articolo 57, lettere a) e b), della direttiva 2006/48/CE nel modo seguente:

 

(a) qualora l'istituto di pagamento svolga solamente le attività menzionate al punto 7 dell'allegato, il suo capitale non deve essere in alcun momento inferiore al minimo richiesto dalla legislazione dello Stato membro ospitante per la costituzione di una società a responsabilità limitata;

 

(b) qualora l'istituto di pagamento svolga una delle attività menzionate ai punti 5, 8 o 9 dell'allegato oppure all'articolo 10, paragrafo 1, lettere (b) e (c), il suo capitale non deve essere in alcun momento inferiore a 100 000 EUR;

 

(c) qualora l'istituto di pagamento svolga una delle attività menzionate ai punti 1, 2 o 3 dell'allegato, il suo capitale non deve essere in alcun momento inferiore a 500 000 EUR o all'equivalente di un quarto delle spese fisse generali dell'istituto di pagamento per l'esercizio precedente, qualora tale importo sia più elevato.

 

3. Fermi restando i requisiti di capitale minimi di cui sopra, le autorità competenti si assicurano che l'istituto di pagamento detenga capitale sufficiente per sostenere in ogni momento tutte le sue attività commerciali.

 

4. Un istituto di pagamento che svolge le attività menzionate al punto 7 dell'allegato mette a punto misure idonee a proteggere i fondi degli utenti dei servizi di pagamento. In tale contesto, i fondi sono:

 

(a) separati nel modo seguente:

 

(i) per quanto riguarda fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento ed accettati per un'operazione di pagamento, l'istituto di pagamento tiene tali fondi separati dagli altri fondi accettati per attività diverse dai servizi di pagamento e li registra separatamente nella propria contabilità;

 

(ii) l'istituto di pagamento conserva i fondi di un utente di servizi di pagamento sotto un nome di conto che identifica chiaramente l'utente stesso;

 

(iii) non è ammessa la commistione di fondi di un utente di servizi di pagamento con i fondi di un prestatore di servizi di pagamento, di un altro utente di servizi di pagamento o di un'altra persona diversa dall'utente di servizi di pagamento per conto del quale i fondi sono detenuti;

 

(iv) i fondi di un utente di servizi di pagamento sono protetti da qualsiasi azione intentata da terzi contro l'istituto di pagamento;

 

(v) qualora nei confronti di un istituto di pagamento siano adottati uno o più provvedimenti di risanamento ovvero siano aperte una o più procedure di liquidazione, le autorità amministrative o giudiziarie competenti o, a seconda del caso, l'amministratore straordinario o il liquidatore competente restituiscono senza indugio i loro fondi a tutti gli utenti di servizi di pagamento, in via prioritaria rispetto a tutti gli altri crediti vantati nei confronti dell'istituto di pagamento in questione;

 

(vi) qualora nei confronti di un istituto di pagamento siano adottati uno o più provvedimenti di risanamento ovvero siano aperte una o più procedure di liquidazione e ove non siano disponibili fondi sufficienti per la rimessa di tutti i fondi dovuti agli utenti di servizi di pagamento, le autorità amministrative o giudiziarie competenti o, a seconda del caso, l'amministratore straordinario o il liquidatore competente distribuiscono senza indugio i fondi degli utenti di servizi di pagamento agli utenti stessi proporzionalmente ai loro crediti e in via prioritaria rispetto a tutti gli altri crediti vantati nei confronti dell'istituto di pagamento in questione;

 

oppure

 

(b) coperti da una polizza assicurativa o da una garanzia bancaria che copre l'intero territorio della Comunità, fornita da una società di assicurazione o da una banca registrata nell'Unione europea, per un importo equivalente a quello che sarebbe stato registrato e iscritto separatamente nella contabilità conformemente al paragrafo 4, lettera (a), punto (i), in caso di assenza di polizza assicurativa o di garanzia bancaria, dovuto qualora l'istituto di pagamento non fosse in grado di ottemperare ai propri obblighi finanziari. Le condizioni della polizza assicurativa o della garanzia bancaria sono accettabili per le autorità competenti dello Stato membro dove è registrato dell'istituto di pagamento.

 

5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano qualora i proventi del pagamento siano resi disponibili al beneficiario entro la fine del secondo giorno lavorativo successivo all'accettazione.

Emendamento 87

ARTICOLO 5 QUATER (nuovo)

 

Articolo 5 quater

Le autorità competenti garantiscono che laddove un istituto di pagamento svolga una o più delle attività menzionate ai punti 1-3 dell'allegato, esso apra un conto cliente in modo tale da garantire che i fondi siano debitamente separati dalle altre attività che svolge.

Emendamento 89

ARTICOLO 6, COMMA 1

L'autorizzazione è concessa se le informazioni e le prove che accompagnano la domanda soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 5.

Un'autorizzazione è concessa se le informazioni e le prove che accompagnano la domanda soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 5 e se, dopo la verifica della domanda, le autorità competenti pervengono a una valutazione globale positiva. Prima di concedere un'autorizzazione le autorità competenti possono consultare, se del caso, la banca centrale nazionale o altre autorità pubbliche competenti.

Motivazione

Gli istituti di pagamento devono essere soggetti a una adeguata vigilanza qualitativa e conseguire standard sicuri in campi essenziali.

Emendamento 90

ARTICOLO 6, COMMA 2

La domanda di autorizzazione non è esaminata alla luce di condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 5.

soppresso

Emendamento 91

ARTICOLO 6, COMMA 2 BIS (nuovo)

 

Le autorità competenti rifiutano di concedere l'autorizzazione qualora, tenuto conto della necessità di assicurare una sana ed oculata gestione di un istituto di pagamento, non siano convinte dell'idoneità degli azionisti o dei membri che detengono partecipazioni qualificate.

Emendamento 92

ARTICOLO 6, COMMA 2 TER (nuovo)

 

Se tra l'istituto di pagamento e altre persone fisiche o giuridiche esistono "stretti legami", secondo la definizione di cui all'articolo 1, punto 26, della direttiva 2000/12/CE, le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo a condizione che tali legami non ostacolino l'effettivo esercizio dei loro compiti di vigilanza.

Emendamento 93

ARTICOLO 7, COMMA 1

Entro tre mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se questa è incompleta, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie ai fini della decisione, l'autorità competente comunica al richiedente se la sua domanda è stata accolta o respinta.

Entro tre mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se questa è incompleta, entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione, l'autorità competente comunica al richiedente se la sua domanda è stata accolta o respinta.

Emendamento 94

ARTICOLO 8, COMMA 1

Gli Stati membri istituiscono un registro degli istituti di pagamento.

Gli Stati membri istituiscono un registro di tutti gli istituti di pagamento autorizzati e delle loro filiali.

Emendamento 95

ARTICOLO 8, COMMA 2

Il registro è aggiornato periodicamente. Esso è pubblicamente consultabile e accessibile on line.

Il registro individua i servizi e/o le attività di cui all'articolo 10 che l'istituto di pagamento è autorizzato a svolgere. Esso è pubblicamente consultabile, accessibile on line e viene aggiornato periodicamente.

Emendamento 96

ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, ALINEA

1. Gli istituti di pagamento sono autorizzati ad esercitare le seguenti attività:

1. Gli istituti di pagamento sono autorizzati ad esercitare unicamente le seguenti attività:

Emendamento 97

ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

(a) la prestazione di servizi di pagamento;

(a) la prestazione dei servizi di pagamento indicati nell'allegato;

Emendamento 98

ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, LETTERA B)

(b) la prestazione di servizi operativi e di servizi accessori connessi, come la garanzia dell'esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati;

(b) la prestazione di servizi operativi e di servizi accessori strettamente connessi, come la garanzia dell'esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati;

Emendamento 99

ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, LETTERA C)

(c) l'accesso ai sistemi di pagamento e la loro gestione ai fini del trasferimento, della compensazione e del regolamento di fondi, inclusi tutti gli strumenti e le procedure relative a tali sistemi.

(c) l'accesso ai sistemi di pagamento e la loro gestione ai fini del trasferimento, della compensazione e del regolamento di fondi, inclusi tutti gli strumenti e le procedure relative a tali sistemi, fatto salvo l'articolo 23.

Emendamento 101

ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, COMMA 2

Nel quadro della lettera a), i fondi che gli istituti di pagamento ricevono da parte degli utenti di servizi di pagamento in vista della prestazione di servizi di pagamento non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/12/CE, né moneta elettronica ai sensi della direttiva 2000/46/CE.

2. Gli istituti di pagamento che prestano servizi di pagamento ai sensi del paragrafo 1, lettera a), possono detenere solo conti di pagamento utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento; i fondi che gli istituti di pagamento ricevono da parte degli utenti di servizi di pagamento in vista della prestazione di servizi di pagamento non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/12/CE, né moneta elettronica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2000/46/CE.

Emendamento 102

ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

 

2 bis. Gli istituti di pagamento non sono abilitati a concedere crediti, a meno che:

 

a) il credito sia strettamente collegato alle operazioni di pagamento dell'istituto di pagamento; e

 

b) il credito sia concesso a partire dai fondi propri dell'istituto di pagamento e non dai fondi di clienti detenuti per effettuare operazioni di pagamento.

Emendamento 100

ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2 TER (nuovo)

2 ter. Gli istituti di pagamento non possono svolgere attività di deposito, offrire servizi di credito e assumere garanzie.

Motivazione

Ai fini della fiducia dei consumatori nel sistema finanziario risulta necessario limitare il campo di attività degli istituti di pagamento ai settori di cui all'allegato. L'emendamento ha anche lo scopo di chiarire onde prevenire elusioni.

Emendamento 103

ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2

2. Gli istituti di pagamento non utilizzano i fondi ricevuti da parte degli utenti di servizi di pagamento ed accettati specificamente in relazione ad un servizio di pagamento a sostegno di attività commerciali diverse dai servizi di pagamento. L'istituto di pagamento tiene registrazioni contabili separate per i fondi degli utenti di servizi di pagamento accettati per un'operazione di pagamento e per gli altri fondi accettati per attività diverse dai servizi di pagamento.

3. I fondi ricevuti da parte degli utenti di servizi di pagamento ed accettati specificamente in relazione ad un servizio di pagamento sono destinati all'operazione specifica per la quale vengono forniti all'istituto di pagamento e non vengono utilizzati dagli istituti di pagamento a sostegno di attività diverse dal servizio di pagamento richiesto dall'utente stesso.

Motivazione

La disposizione sulla separazione dei fondi riformulata nell'articolo 10 bis (nuovo), paragrafo 1.

Emendamento 104

ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3

3. Le attività commerciali degli istituti di pagamento autorizzati non hanno carattere esclusivo e non sono limitate ai servizi di pagamento, tenuto conto delle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili.

soppresso

Emendamento 105

ARTICOLO 11, TITOLO

Ricorso ad agenti collegati, ad imprese esterne o a controllate

Ricorso a filiali, ad agenti collegati o ad entità cui vengono esternalizzate attività

Emendamento 106

ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1

1. Nei casi in cui un istituto di pagamento intenda prestare servizi di pagamento mediante un agente collegato o una controllata, comunica il nome e l'indirizzo dell'agente collegato o della controllata alle autorità competenti dello Stato membro d'origine.

1. Nei casi in cui un istituto di pagamento intenda prestare servizi di pagamento mediante un agente collegato o una filiale, comunica il nome e l'indirizzo dell'agente collegato o della filiale alle autorità competenti dello Stato membro d'origine.

Emendamento 107

ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2

2. Quando un istituto di pagamento intende esternalizzare una parte o la totalità delle sue operazioni, ne informa l'autorità competente.

2. Un istituto di pagamento può esternalizzare le funzioni tecniche, di comunicazione, di TI (operative e di elaborazione dati) necessarie alla prestazione di servizi di pagamento. Quando un istituto di pagamento intende esternalizzare una parte delle sue operazioni, ne informa le competenti autorità dello Stato membro ospitante.

Emendamento 108

ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3

3. Gli istituti di pagamento assicurano che gli agenti collegati o le controllate che agiscono per loro conto ne informino gli utenti dei servizi di pagamento.

3. Gli istituti di pagamento assicurano che gli agenti collegati, le filiali o le imprese esterne che agiscono per loro conto ne informino gli utenti dei servizi di pagamento.

 

Gli istituti di pagamento assicurano che gli agenti collegati, le controllate o le imprese esterne possiedono le conoscenze e competenze richieste per garantire la continuità e l'affidabilità della prestazione di servizi di pagamento.

Emendamento 109

ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

 

3 bis. Agenti collegati e persone fisiche e giuridiche che svolgono attività per gli istituti di pagamento o sono responsabili per le attività da questi esternalizzate ottemperano ai requisiti di cui alla presente direttiva a fini di prevenzione del riciclaggio di denaro.

Emendamento 110

ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1

1. Gli Stati membri assicurano che gli istituti di pagamento che affidino a terzi la prestazione di funzioni operative adottino misure ragionevoli per evitare rischi operativi eccessivi.

1. Gli Stati membri assicurano che gli istituti di pagamento che affidino a terzi la prestazione di funzioni operative adottino misure ragionevoli per garantire che le condizioni della presente direttiva siano soddisfatte.

Emendamento 111

ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2

2. Gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento rimangano pienamente responsabili per tutti gli atti compiuti dai loro dirigenti, dai loro dipendenti, o da qualsiasi agente collegato o controllata, conformemente alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento rimangano pienamente responsabili per tutti gli atti compiuti dai loro dipendenti, o da qualsiasi agente collegato o filiale, e dalle entità cui vengono esternalizzate attività, conformemente alla presente direttiva.

Motivazione

Il "dirigente" non viene definito ed è comunque sempre un dipendente.

Emendamento 112

ARTICOLO 13

Gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento tengano le registrazioni di tutti i servizi prestati e di tutte le operazioni eseguite per un periodo di tempo ragionevole, tuttavia non superiore a cinque anni.

Gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento tengano tutte le registrazioni necessarie ai fini del presente titolo per almeno cinque anni, ferme restando la direttiva 2005/60/CE o altre pertinenti legislazioni comunitarie o nazionali.

Emendamento 113

ARTICOLO 14, COMMA 1

Gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento che sono persone giuridiche e che, in conformità del diritto nazionale dello Stato membro d'origine, hanno una sede legale, abbiano la sede amministrativa nello stesso Stato membro in cui hanno la sede legale.

Gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento che, in conformità del diritto nazionale dello Stato membro d'origine, hanno una sede legale, abbiano la sede amministrativa nello stesso Stato membro in cui hanno la sede legale.

Motivazione

Modifica conseguente.

Emendamento 114

ARTICOLO 14, COMMA 2

Gli istituti di pagamento che non rientrano nel primo paragrafo hanno la sede amministrativa nello Stato membro in cui operano effettivamente.

soppresso

Motivazione

Modifica conseguente alla soppressione dell'articolo 21.

Emendamento 115

ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Gli Stati membri designano come autorità competenti responsabili dell'attuazione del presente titolo o autorità pubbliche, o enti riconosciuti dal diritto nazionale ovvero da autorità pubbliche competenti a tal fine in base ad esplicite disposizioni di diritto nazionale.

1. Gli Stati membri designano come responsabili dell'attuazione del presente titolo le stesse autorità competenti che la legge o i regolamenti autorizzano a vigilare sugli enti creditizi.

Motivazione

Il relatore ritiene opportuno che le autorità competenti responsabili della vigilanza sulle banche siano incaricate anche della vigilanza sugli istituti di pagamento, data la somiglianza tra le attività svolte dagli istituti di pagamento e alcune attività degli enti creditizi, in modo da garantire la necessaria competenza regolamentare.

Emendamento 116

ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1, COMMA 2

Le autorità competenti sono tali da garantire l'indipendenza dagli operatori economici e da evitare conflitti di interesse. Non può trattarsi di istituti di pagamento, di enti creditizi, di istituti di moneta elettronica o di uffici dei conti correnti postali.

soppresso

Motivazione

Modifica conseguente alla modifica apportata all'articolo 15, paragrafo 1.

Emendamento 117

ARTICOLO 15, PARAGRAFO 2, COMMA 1 BIS (nuovo)

 

Qualora un istituto sia autorizzato conformemente alla deroga di cui all'articolo 21, gli Stati membri possono designare un'autorità competente diversa per categorie di prestatori di servizi di pagamento le cui attività siano tali da richiedere una specializzazione diversa.

Emendamento 118

ARTICOLO 16, TITOLO

Vigilanza

Vigilanza continuata

Emendamento 119

ARTICOLO 16, COMMA 2, ALINEA

Al fine di verificare il rispetto del presente titolo, le autorità competenti possono adottare solo le misure seguenti:

Al fine di verificare il rispetto del presente titolo, le autorità competenti possono adottare le misure seguenti, in particolare:

Emendamento 120

ARTICOLO 16, COMMA 2, LETTERA B)

(b) effettuare ispezioni in loco presso un istituto di pagamento o presso le imprese esterne, gli agenti collegati o le controllate che ricadono sotto la responsabilità dell'istituto di pagamento;

(b) effettuare ispezioni in loco presso un istituto di pagamento, qualsiasi entità cui vengano esternalizzate attività, gli agenti collegati o le filiali che ricadono sotto la responsabilità dell'istituto di pagamento;

Emendamento 121

ARTICOLO 16, COMMA 2, LETTERA C)

(c) emettere raccomandazioni ed orientamenti;

(c) emettere raccomandazioni ed orientamenti e, se del caso, altre disposizioni amministrative vincolanti;

Emendamento 122

ARTICOLO 16, COMMA 2, LETTERA E)

(e) sospendere o revocare l'autorizzazione nei casi in cui le condizioni previste per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 non siano più soddisfatte.

(e) sospendere o revocare l'autorizzazione nei casi in cui le condizioni previste per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 o le disposizioni di cui all'articolo 5 ter o all'articolo 10 non siano più soddisfatte.

Emendamento 124

ARTICOLO 18, COMMA 1

Gli Stati membri assicurano che, contro le decisioni prese dalle autorità competenti nei riguardi di un istituto di pagamento in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva, sia possibile presentare ricorso in sede giurisdizionale.

Gli Stati membri assicurano che, contro le decisioni prese dalle autorità competenti nei riguardi di un istituto di pagamento in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva, le persone fisiche e giuridiche interessate, comprese le organizzazioni dei consumatori, possano presentare ricorso in sede giurisdizionale. Le organizzazioni dei consumatori hanno il diritto di essere consultate nelle procedure che non hanno avviato.

Motivazione

Ai fini della protezione dei consumatori, anche le organizzazioni di difesa dei consumatori devono disporre del diritto di ricorso giurisdizionale, quale previsto dall'articolo 18, e beneficiare del diritto di essere consultate allorché detengano un interesso legittimo in tali procedure.

Emendamento 125

ARTICOLO 19, COMMA 2, LETTERA B)

(b) le banche centrali, il Sistema europeo delle banche centrali e la Banca centrale europea, in quanto autorità monetarie e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della vigilanza dei sistemi di pagamento e di regolamento;

(b) le banche centrali, il Sistema europeo delle banche centrali e la Banca centrale europea, in quanto autorità monetarie e di vigilanza.

Emendamento 126

ARTICOLO 20, PARAGRAFO 2

2. Al fine di effettuare i controlli e adottare le misure necessarie di cui all'articolo 16 in relazione ad una filiale, ad un agente collegato o ad una controllata di un istituto di pagamento stabiliti sul territorio di un altro Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro d'origine collabora con le autorità competenti dello Stato membro ospitante.

2. Al fine di effettuare i controlli e adottare le misure necessarie di cui all'articolo 16 in relazione ad una filiale, ad un agente collegato o a un'impresa esterna di un istituto di pagamento stabiliti sul territorio di un altro Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro d'origine collabora con le autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Emendamento 127

ARTICOLO 20, PARAGRAFO 4

4. Le autorità competenti si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni pertinenti, in particolare nel caso di violazioni o presunte violazioni da parte di una filiale, di un agente collegato o di una controllata di tale istituto.

4. Le autorità competenti si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni pertinenti, in particolare nel caso di violazioni o presunte violazioni da parte di una filiale, di un agente collegato o di un'impresa esterna di tale istituto.

Emendamento 128

ARTICOLO 20, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)

4 bis. Fatto salvo quanto precede, le autorità competenti dello Stato membro ospitante sono responsabili della vigilanza sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio di cui alla direttiva 2005/60/CE e dei regolamenti in materia di lotta contro il terrorismo.

Motivazione

L'articolo 20 potrebbe generare incertezze. Non sono chiari i compiti rispettivi delle varie autorità competenti. Il rispetto della terza direttiva sul riciclaggio di denaro e delle leggi nazionali di recepimento può essere controllato efficacemente solo dall'autorità competente degli Stati membri in cui vengono effettivamente offerti i servizi di pagamento.

Emendamento 129

ARTICOLO 21

1. In deroga all'articolo 1, primo comma, lettera d), gli Stati membri possono, caso per caso, autorizzare l'iscrizione di persone fisiche o giuridiche nel registro di cui all'articolo 8, senza che sia applicata la procedura di cui alla Sezione 1, qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

1. In deroga all'articolo 1, primo comma, lettera d), gli Stati membri possono, caso per caso, autorizzare l'iscrizione di imprese (incluse, esclusivamente ai fini della presente deroga, le persone fisiche che svolgono un'attività commerciale) nel registro di cui all'articolo 8, senza che sia applicata la procedura di cui alla Sezione 1, qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

(a) il complesso delle attività commerciali della persona interessata, incluse quelle degli agenti collegati o delle controllate di cui è pienamente responsabile, genera un flusso di fondi accettati in vista della prestazione di servizi di pagamento per un importo complessivo che non supera i 5 milioni di EUR in media su un mese e i 6 milioni di EUR in qualsiasi momento;

(a) l'importo complessivo accettato dall'impresa interessata, inclusi gli agenti collegati o le controllate di cui è pienamente responsabile, per la prestazione di servizi di pagamento non supera i 5 milioni di EUR  su un mese o i 300 000 EUR su un giorno, e

(b) tale registrazione è considerata nell'interesse pubblico per una delle ragioni seguenti:

(b) l'autorità competente ritiene che tale registrazione

(i) la persona di cui trattasi svolge un ruolo fondamentale nell'intermediazione finanziaria, consentendo a gruppi sociali svantaggiati di avere accesso ai servizi di pagamento, in particolare quando la prestazione dei servizi in questione da parte di altri prestatori è improbabile o richiederebbe molto tempo;

(i) favorisca un'efficace attuazione delle norme relative alla lotta contro il riciclaggio dei capitali o dei meccanismi per contrastare il finanziamento del terrorismo;

 

o

(ii) è necessaria per l'efficace attuazione delle norme contro il riciclaggio dei capitali o dei meccanismi di prevenzione del finanziamento del terrorismo.

(ii) faciliti l'accesso dei gruppi sociali svantaggiati ai servizi di pagamento,

 

 

e

 

(c) nessuna delle persone fisiche coinvolte nel controllo o nella gestione dell'impresa ha subito condanne per crimini legati al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo.

 

Gli Stati membri assicurano che le imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8 in seguito all'applicazione della presente deroga siano chiaramente identificate in quanto tali.

2. Le persone di cui al paragrafo 1 sono trattate come istituti di pagamento.

2. Le persone di cui al paragrafo 1 sono trattate come istituti di pagamento.

Esse sono tuttavia autorizzate a prestare servizi di pagamento all'interno della Comunità solo nello Stato membro di registrazione.

Esse sono tuttavia autorizzate a prestare solo i servizi di pagamento di cui al punto 7 dell'allegato I e solo nello Stato membro di registrazione.

Gli Stati membri possono inoltre disporre che esse possano svolgere solo alcune delle attività elencate all'articolo 10.

 

3. Le persone di cui al paragrafo 1 notificano alle autorità competenti qualsiasi cambiamento della loro situazione che incida sulla condizione specificata al paragrafo 1, lettera a).

3. Le persone di cui al paragrafo 1 notificano alle autorità competenti qualsiasi cambiamento della loro situazione che incida sulla condizione specificata al paragrafo 1, lettera a). Gli Stati membri assicurano che, qualora questa condizione non sia più rispettata, l'istituto di servizi di pagamento richieda un'autorizzazione entro 30 giorni di calendario, secondo la procedura di cui all'articolo 6.

Emendamento 130

ARTICOLO 22, COMMA 2

Esso informa inoltre la Commissione del numero di prestatori di servizi di pagamento interessati e, su base annua, dell'importo complessivo di fondi non ancora utilizzati, ai sensi dell'articolo 21, lettera a).

Se uno Stato membro si avvale della deroga di cui all'articolo 21, lo notifica alla Commissione entro e non oltre il termine indicato all'articolo 85, paragrafo 1, primo comma, e successivamente notifica alla Commissione qualsiasi modifica apportata. Esso informa inoltre la Commissione del numero di prestatori di servizi di pagamento interessati e, su base annua, dell'importo complessivo di fondi non ancora utilizzati al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento 131

ARTICOLO 23, PARAGRAFO 1, COMMI 1 e 2, ALINEA

1. Gli Stati membri assicurano che le norme che disciplinano l'accesso ai servizi di pagamento e il loro funzionamento siano obiettive, proporzionate e non limitino l'accesso più di quanto sia necessario per proteggere il sistema di pagamento da rischi specifici e tutelarne la sicurezza finanziaria.

1. Gli Stati membri assicurano che le norme che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento aperti, che utilizzano una struttura esterna di compensazione, e le loro procedure operative siano obiettive, proporzionate e non limitino l'accesso più di quanto sia necessario per proteggere il sistema di pagamento da rischi specifici e tutelarne la stabilità finanziaria e operativa.

I sistemi di pagamento non possono imporre nessuno dei seguenti requisiti:

Fatto salvo il primo comma, i sistemi di pagamento aperti non possono imporre nessuno dei seguenti requisiti:

Emendamento 132

ARTICOLO 23, PARAGRAFO 1, LETTERA B)

(b) una norma che discrimini tra prestatori di servizi di pagamento autorizzati in relazione ai diritti, agli obblighi ed alle prerogative dei partecipanti;

soppresso

Motivazione

The proposed Directive should only include rules on access to payment systems and not operation of same, which activity cannot be performed by payment services providers.

Art. 1, para. 1, defines the scope of such regulation and it is within this ambit that Art. 23, para. 1, sub- para. 2, shall operate.

Art. 23, para. 1, sub-para. 2, lett. B), shall be deleted. This provision, indeed, whereas does not add to the EU competition rules of non-discrimination, may be applied in a distorted manner thereby unduly curtailing the freedom of payment systems operators to regulate access to their systems in a graduated fashion, which takes into account the different features of the applicants.

Emendamento 133

ARTICOLO 23 BIS (nuovo)

 

Articolo 23 bis

 

Divieto di prestare servizi di pagamento per i fornitori di servizi di altro tipo

 

Gli Stati membri vietano alle persone fisiche o giuridiche che non siano fornitori di servizi di pagamento, né siano espressamente escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva, di prestare i servizi di pagamento indicati nell'allegato.

Emendamento 134

ARTICOLO 23 TER (nuovo)

 

Articolo 23 ter

Riconoscimento reciproco della certificazione di sicurezza delle carte e dei dispositivi di accettazione

 

1. I sistemi di pagamento mediante carta che forniscono carte di uso generale in grado di consentire operazioni transfrontaliere, in euro, all'interno dell'Unione europea sono tenuti a:

 

(a) definire appropriati requisiti di sicurezza basati su una propria analisi dei rischi per i componenti elettronici delle loro carte e per i dispositivi di accettazione di tali carte; l'analisi dei rischi e i requisiti di sicurezza sono comunicati alla banca centrale nazionale o ad altre autorità pubbliche competenti dello Stato membro in cui il sistema di pagamento mediante carte è registrato come società; e

 

(b) ottenere da un programma di valutazione della sicurezza approvato dal comitato dei pagamenti la certificazione che le loro carte e i dispositivi di accettazione delle stesse sono conformi a tali requisiti di sicurezza.

La certificazione gode del riconoscimento reciproco negli altri Stati membri.

 

2. Un programma di valutazione della sicurezza può essere approvato dal comitato dei pagamenti solo se rispetta i seguenti principi:

 

(a) metodologia comprovata: il programma di valutazione della sicurezza utilizza una metodologia di valutazione della sicurezza che è di preferenza basata su norme internazionali riconosciute e che deve, come minimo, produrre una valutazione della conformità ai requisiti di sicurezza basata su una scala di classificazione e garantire ripetibilità e riproducibilità;

 

(b) trasparenza: la metodologia e i criteri della valutazione della sicurezza (che non includono i dettagli delle prove effettuate) utilizzati dal programma di valutazione della sicurezza sono documentati e pubblicamente disponibili;

 

(c) capacità tecnica: i laboratori che effettuano le valutazioni nell'ambito del programma di valutazione della sicurezza devono essere dotati di una capacità tecnica comprovata; tale capacità deve essere periodicamente valutata; e

 

(d) comunicazione: i risultati dettagliati della valutazione della sicurezza devono essere comunicati alle parti aventi un legittimo interesse, su loro richiesta e previa firma di un accordo di riservatezza.

Emendamento 135

TITOLO III

Trasparenza delle condizioni per i servizi di pagamento

Trasparenza delle condizioni e requisiti d'informazione per i servizi di pagamento

Emendamento 136

ARTICOLO 25, PARAGRAFO 1, COMMA 1 e 1 BIS (nuovo)

1. Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento comunichi all'utente del servizio di pagamento su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile all'utente, le condizioni di cui all'articolo 26.

1. Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento comunichi all'utente del servizio di pagamento su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile all'utente, le condizioni di cui all'articolo 26. Esse saranno fornite in parole facilmente comprensibili e in forma chiara e intelligibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui il servizio di pagamento è fornito o in ogni altra lingua concordata fra le parti. Le condizioni sono comunicate all'utente del servizio di pagamento nella forma illustrata all'allegato 1a e contengono le informazioni specificate all'articolo 26, paragrafo 1, lettere a), punto ii),e c) (compreso, ove opportuno, il tasso di cambio) insieme all'informazione sull'ammontare da trasferire, la valuta in cui il pagamento deve essere effettuato e il costo della transazione, insieme al costo totale dell'operazione di pagamento. Ove non esista informazione sul tasso di cambio, questi settori possono essere lasciati in bianco.

 

Su richiesta dell'utente del servizio di pagamento, le condizioni gli saranno fornite su supporto cartaceo.

Motivazione

Il relatore ritiene vitale che al consumatore sia fornita l'informazione in maniera che gli permetta di comparare i differenti prestatori di servizi di pagamento. Si propone quindi un formato standard per la presentazione dell'informazione più importante sui prezzi e i tempi di esecuzione.

Emendamento 137

ARTICOLO 25, PARAGRAFO 1, COMMA 2

Il prestatore di servizi di pagamento provvede in tal senso con congruo anticipo rispetto al momento in cui l'utente del servizio di pagamento sia vincolato da un contratto di servizio di pagamento riguardante una singola operazione di pagamento o dall'offerta.

Il prestatore di servizi di pagamento provvede in tal senso prima del momento in cui l'utente del servizio di pagamento sia vincolato da un contratto di servizio di pagamento riguardante una singola operazione di pagamento o dall'offerta.

Emendamento 138

ARTICOLO 25, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento informino in maniera chiara e inequivocabile i potenziali utenti del servizio di pagamento del fatto che i fondi trasferiti a un istituto di pagamento, e/o che transitano attraverso un tale istituto, non sono protetti da alcun sistema di garanzia dei depositi come lo sarebbero se fossero trasferiti a un ente creditizio autorizzato o transitassero attraverso di esso.

Motivazione

La direttiva deve stabilire che gli utenti dei servizi di pagamento siano pienamente informati dei rischi che corrono quando effettuano operazioni attraverso un istituto di pagamento.

Gli istituti di pagamento devono spiegare chiaramente, nelle informazioni preliminari relative ad un contratto di servizi di pagamento, che i fondi coinvolti in operazioni accettate ma non ancora eseguite non sono coperti da garanzia.

Emendamento 139

ARTICOLO 25, PARAGRAFO 2 TER (nuovo)

2 ter. Gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento comunichino in maniera chiara e inequivocabile ai potenziali utenti del servizio di pagamento quale autorità competente di quale Stato membro effettua i controlli di cui all'articolo 16.

Motivazione

La direttiva deve stabilire che gli utenti dei servizi di pagamento siano pienamente informati dei rischi che corrono quando effettuano operazioni attraverso un istituto di pagamento. Gli istituti di pagamento devono spiegare chiaramente, nelle informazioni preliminari relative ad un contratto di servizi di pagamento, che i fondi coinvolti in operazioni accettate ma non ancora eseguite non sono coperti da garanzia.

Emendamento 140

ARTICOLO 26, PARAGRAFO 1, COMMA 1, ALINEA

1. Gli Stati membri assicurano che le condizioni comunicate comprendano quanto segue:

1. Gli Stati membri assicurano che le condizioni messe a disposizione comprendano quanto segue:

Motivazione

Coerenza con l'emendamento all'articolo 25, paragrafo 1, comma 1.

Emendamento 141

ARTICOLO 26, PARAGRAFO 1, LETTERA A), PUNTO III)

(iii) se del caso, le condizioni relative alla prestazione e all'utilizzo del servizio di pagamento, incluse in particolare le misure relative alla custodia degli strumenti di convalida dei pagamenti, i rischi incorsi nel caso di una loro mancata adozione e le modalità per la notificazione al prestatore dei servizi di pagamento ai fini dell'articolo 46, lettera b);

(iii) se del caso, le condizioni relative alla prestazione e all'utilizzo del servizio di pagamento, incluse in particolare le misure relative alla custodia degli strumenti di convalida dei pagamenti e le modalità per la notificazione al prestatore dei servizi di pagamento ai fini dell'articolo 46, lettera b);

Motivazione

Gli obblighi in materia di informazione dovrebbero essere limitati a quanto necessario e essenziale per il consumatore. Al riguardo assume particolare importanza la chiarezza della disposizione. Il consumatore può sempre chiedere poi le informazioni necessarie in singoli casi. La soppressione dell'ultima frase del paragrafo 1 risulta automaticamente dalla limitazione del campo di applicazione.

Emendamento 142

ARTICOLO 26, PARAGRAFO 1, LETTERA A), PUNTO III BIS) (nuovo)

(iii bis) il diritto di revoca e le relative condizioni;

Motivazione

Per proteggere gli interessi dei consumatori, la trasparenza delle condizioni di un servizio di pagamento deve includere queste disposizioni

Emendamento 143

ARTICOLO 26, PARAGRAFO 1, LETTERA A), PUNTO V)

(v) le informazioni da fornire in conformità della direttiva 2005/…/CE;

(v) le informazioni da fornire in conformità della direttiva 2005/60/CE;

Emendamento 144

ARTICOLO 26, PARAGRAFO 1, LETTERA A), PUNTO VI BIS) (nuovo)

(vi bis) le condizioni alle quali il pagatore ha diritto al rimborso e il periodo di tempo entro il quale deve esercitare tale diritto;

Motivazione

Analogo all'emendamento 46 del progetto di relazione De Vits della commissione IMCO.

Emendamento 145

ARTICOLO 26, PARAGRAFO 1, LETTERA A), PUNTO VI TER) (nuovo)

 

(vi ter) le informazioni che consentono al consumatore di consultare le tariffe;

Emendamento 146

ARTICOLO 26, PARAGRAFO 1, LETTERA A), PUNTO VI QUATER) (nuovo)

 

(vi quater) il diritto del pagatore di revocare un pagamento;

Motivazione

Le condizioni devono precisare in che modo il pagatore può revocare un pagamento.

Emendamento 147

ARTICOLO 26, PARAGRAFO 1, LETTERA B)

(b) un chiaro riferimento al momento dell'accettazione di un ordine di pagamento, quale definito all'articolo 54, paragrafo 1;

(b) un chiaro riferimento al giorno di esecuzione di un ordine di pagamento, quale definito all'articolo 54, paragrafo 1;

Motivazione

Modifica consequenziale alla modifica dell'articolo 54.

Emendamento 148

ARTICOLO 26, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA D)

(d) un'indicazione della legge applicabile al contratto e del foro competente;

(d) un'indicazione della legge applicabile al contratto, che sarà la legge del paese dell'utente del servizio di pagamento, ove il prestatore vi svolga attività o vi diriga attività, e del foro competente;

Emendamento 149

ARTICOLO 26, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA F BIS) (nuova)

 

(f bis) la procedura per la trasmissione del consenso in base agli articoli 41 e 42.

Emendamento 150

ARTICOLO 26, PARAGRAFO 2

2. Le condizioni specificate al paragrafo 1 sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, nella lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti.

soppresso

Motivazione

Unificato nell'articolo 25, paragrafo 1.

Emendamento 151

ARTICOLO 27, ALINEA

Successivamente all'accettazione di un ordine di pagamento cui deve dare esecuzione, il prestatore di servizi di pagamento fornisce all'utente dei servizi di pagamento, secondo le stesse modalità previste all'articolo 25, paragrafo 1 e all'articolo 26, paragrafo 2, almeno le seguenti informazioni:

Successivamente all'accettazione di un ordine di pagamento cui deve dare esecuzione in base all'articolo 54, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore comunica all'utente dei servizi di pagamento, alla sua prima richiesta, secondo le stesse modalità previste all'articolo 25, paragrafo 1, almeno le seguenti informazioni:

Emendamento 152

ARTICOLO 27, ALINEA

Successivamente all'accettazione di un ordine di pagamento cui deve dare esecuzione, il prestatore di servizi di pagamento fornisce all'utente dei servizi di pagamento, secondo le stesse modalità previste all'articolo 25, paragrafo 1 e all'articolo 26, paragrafo 2, almeno le seguenti informazioni:

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 153

ARTICOLO 27, LETTERA A)

(a) un riferimento che consenta all'utente dei servizi di pagamento di individuare l'operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;

(a) un riferimento che consenta al pagatore di individuare l'operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario, nella misura in cui tali informazioni non siano già state fornite o offerte al pagatore;

Emendamento 154

ARTICOLO 27, LETTERA A BIS) (nuova)

(a bis) la data dell'operazione;

Motivazione

In parte analogo all'emendamento 50 del progetto di relazione De Vits della commissione IMCO. È necessario che i consumatori conoscano la data esatta dell'operazione e l'importo preciso espresso nella valuta dell'operazione.

Emendamento 155

ARTICOLO 27, LETTERA B)

(b) l'importo dell'operazione di pagamento e quello di tutte le provvigioni, commissioni e spese applicate all'operazione di pagamento, che il pagatore ha dovuto versare al suo prestatore di servizi di pagamento;

(b) l'importo dell'operazione di pagamento espresso nella valuta dell'operazione e l'ammontare di tutte le provvigioni, commissioni e spese applicate all'operazione di pagamento, che il pagatore ha dovuto versare al suo prestatore di servizi di pagamento;

Emendamento 156

ARTICOLO 27, LETTERA B BIS) (nuova)

 

(b bis) la data di esecuzione dell'operazione;

Emendamento 157

ARTICOLO 27, LETTERA C)

(c) se pertinente, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione di pagamento, qualora sia applicato dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

(c) se applicabile, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione di pagamento, qualora sia applicato dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

Emendamento 159

ARTICOLO 28, ALINEA

Dopo aver messo a disposizione del beneficiario i fondi ricevuti e a lui destinati, il prestatore di servizi di pagamento fornisce al beneficiario, secondo le stesse modalità previste all'articolo 25, paragrafo 1 e all'articolo 26, paragrafo 2, almeno le seguenti informazioni:

Dopo aver messo a disposizione del beneficiario i fondi ricevuti e a lui destinati, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario comunica al beneficiario, alla sua prima richiesta, secondo le stesse modalità previste all'articolo 25, paragrafo 1, almeno le seguenti informazioni:

Emendamento 158

ARTICOLO 28, LETTERA D)

(d) se pertinente, il tasso di cambio esatto utilizzato per l'operazione di pagamento, qualora sia stato applicato dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

(d) se pertinente, il tasso di cambio esatto utilizzato per l'operazione di pagamento, qualora sia stato applicato dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o da un intermediario.

Motivazione

Può avvenire che il cambio dei fondi sia effettuato dall'intermediario e non dal prestatore di servizi del beneficiario, ed è perciò necessario apportare questa integrazione al testo della proposta.

Emendamento 160

ARTICOLO 29

Il presente capo si applica alle operazioni di pagamento rientranti in un contratto di servizio di pagamento, caratterizzato dal fatto che impegna un prestatore di servizi di pagamento ad eseguire in futuro una serie di operazioni di pagamento o singole operazioni di pagamento su ordine del pagatore, se le condizioni concordate sono soddisfatte. Tale accordo, definito in appresso contratto quadro, può contenere gli obblighi e le condizioni riguardanti l'apertura di un conto di pagamento.

Il presente capo si applica alle operazioni di pagamento rientranti in un contratto quadro che può contenere gli obblighi e le condizioni riguardanti l'apertura di un conto di pagamento.

Motivazione

La definizione di "contratto quadro" va trasposta dall'articolo 29 all'articolo contenente le definizioni e va impiegata in modo coerente in tutto il testo della proposta di direttiva. [Riguarda solo parzialmente la versione italiana].

Emendamento 161

ARTICOLO 30, PARAGRAFO 1

1. Gli Stati membri esigono che, con congruo anticipo rispetto al momento in cui l'utente del servizio di pagamento sia vincolato da un contratto quadro o dall'offerta, il prestatore di servizi di pagamento gli comunichi su supporto cartaceo o altro supporto durevole, disponibile e accessibile all'utente, le condizioni di cui all'articolo 31.

1. Gli Stati membri esigono che, con congruo anticipo rispetto al momento in cui l'utente del servizio di pagamento sia vincolato da un contratto quadro o dall'offerta, il prestatore di servizi di pagamento gli comunichi su supporto cartaceo o altro supporto durevole, disponibile e accessibile all'utente, le condizioni di cui all'articolo 31. Le condizioni saranno comunicate in parole facilmente comprensibili e in forma chiara e intelligibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui il servizio di pagamento è fornito o in ogni altra lingua concordata tra le parti.

 

Se tuttavia il consumatore ne fa richiesta, le condizioni sono fornite su supporto cartaceo.

Emendamento 162

ARTICOLO 31, PARAGRAFO 1, LETTERA B), PUNTO II)

(ii) i tempi di esecuzione ed il tempo massimo di esecuzione relativo ai servizi di pagamento da prestare;

(ii) il tempo massimo di esecuzione relativo ai servizi di pagamento effettuati dal pagatore;

Motivazione

Nel caso di pagamenti tra istituti, un prestatore di servizi non può stabilire con sicurezza i tempi di esecuzione, che possono essere accertati definitivamente soltanto dopo l'esecuzione del pagamento. L'obbligo di informazione dovrebbe limitarsi, come già avviene con la direttiva 97/5/CE e il regolamento (CE) n. 2560/2001 sui pagamenti transfrontalieri in euro, all'indicazione del tempo massimo di esecuzione previsto per legge o per contratto.

Emendamento 163

ARTICOLO 31, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA B), PUNTI III) e IV)

(iii) un'indicazione del diritto dell'utente dei servizi di pagamento di porre fine al contratto di servizi di pagamento iniziale e a tutti i contratti relativi a tale diritto in conformità dell'articolo 34;

(iii) un'indicazione del diritto dell'utente dei servizi di pagamento di porre fine al contratto quadro e a tutti i contratti relativi a tale diritto in conformità dell'articolo 34;

(iv) se applicabile, una descrizione delle misure che il prestatore dei servizi di pagamento deve adottare per garantire la sicurezza degli strumenti di convalida dei pagamenti e i rischi incorsi in caso di mancata adozione di tali misure e le modalità per la notificazione al prestatore dei servizi di pagamento ai fini dell'articolo 46, lettera b);

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 164

ARTICOLO 31, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA B), PUNTO V BIS) (nuovo)

(v bis) le condizioni e il termine temporale applicabili a un rimborso cui il pagatore abbia diritto;

Motivazione

Analogo all'emendamento 54 del progetto di relazione De Vits della commissione IMCO. Devono risultare chiare le condizioni alle quali il pagatore ha diritto al rimborso e il periodo di tempo entro il quale deve esercitare tale diritto.

Emendamento 165

ARTICOLO 31, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA B), PUNTO V TER) (nuovo)

(v ter) il diritto del pagatore di revocare un pagamento;

Motivazione

Per proteggere il consumatore ed evitare una corsa all'abbassamento del livello dei requisiti, l'elenco di queste condizioni è un elenco non esaustivo: gli Stati membri dovrebbero andare al di là. A tale riguardo, le condizioni dovrebbero chiarire in che modo il pagatore può revocare un pagamento e in che modo ha diritto al rimborso.

Emendamento 166

ARTICOLO 31, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA C)

(c) i massimali di spesa previsti per determinati servizi di pagamento conformemente all'articolo 43, paragrafo 1;

c) la possibilità prevista di massimali di spesa per determinati servizi di pagamento conformemente all'articolo 43, paragrafo 1;

Motivazione

In ambito precontrattuale una decisione sui massimali di spesa, e quindi una decisione di credito, non può essere presa astrattamente, in quanto esiste un limite di disponibilità individuale. Pertanto, è possibile dare informazioni solo sulla "possibilità" di massimali di spesa.

Emendamento 167

ARTICOLO 31, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA D)

(d) una definizione del momento dell'accettazione di un ordine di pagamento, quale definito all'articolo 54, paragrafo 1;

(d) un chiaro riferimento al momento dell'accettazione di un ordine di pagamento, quale definito all'articolo 54, paragrafo 1 e alle condizioni di rimborso in base agli articoli 52 e 53;

Emendamento 168

ARTICOLO 31, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA F)

(f) se del caso, i tassi di interesse e di cambio applicati alle operazioni di pagamento, inclusi eventualmente il tasso di interesse o di cambio di riferimento, la data presa in considerazione per determinare tale tasso e le modalità di calcolo del tasso d'interesse o del tasso di cambio applicato sulla base del tasso di riferimento;

(f) se del caso, i tassi di interesse e di cambio di riferimento applicati alle operazioni di pagamento, inclusi eventualmente il metodo di calcolo e la data presa in considerazione per determinare tale tasso d'interesse o di cambio di riferimento;

Motivazione

Si tratta di una chiarificazione; corrisponde al tasso d'interesse di riferimento e al tasso di cambio di riferimento quali formulati nella definizione.

Emendamento 169

ARTICOLO 31, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA G)

(g) la legge applicabile al contratto e il foro competente;

(g) un'indicazione della legge applicabile al contratto, che sarà la legge del paese dell'utente dei servizi di pagamento, ove il fornitore esercita un'attività o dirige le sue attività, e il foro competente;

Emendamento 170

ARTICOLO 31, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA I)

(i) tutte le indicazioni sulle modalità di accesso alle informazioni specificate all'articolo 32 da parte dell'utente di servizi di pagamento.

(i) tutte le indicazioni sulle modalità di accesso all'informazione sulle condizioni comunicate in base al presente articolo e alle informazioni specificate all'articolo 32, paragrafo 2, da parte dell'utente di servizi di pagamento.

Emendamento 171

ARTICOLO 31, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA I BIS) (nuova)

 

(i bis) la procedura di trasmissione del consenso in base agli articoli 41 e 42;

Emendamento 172

ARTICOLO 31, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA I TER) (nuova)

 

(i ter) un riferimento su come l'informazione in base agli articoli 36 e 37 deve essere resa disponibile;

Emendamento 174

ARTICOLO 31, PARAGRAFO 1, COMMA 2

Qualora si applichi una commissione globale, come una commissione per i servizi agli esercenti o una commissione per la gestione del conto, le informazioni fornite ai fini della lettera e) indicano in maniera trasparente i prezzi delle diverse componenti del servizio cui si riferisce la commissione globale.

Qualora si applichi una commissione globale, come una commissione per i servizi agli esercenti o una commissione per la gestione del conto, le informazioni fornite ai fini della lettera e) indicano in maniera trasparente le commissioni e le spese per le diverse componenti del servizio cui si riferisce la commissione globale, a meno che la commissione non formi parte di un pacchetto che consente di svolgere un determinato numero di operazioni in un determinato periodo di tempo e purché sia assicurata una segnalazione trasparente in ordine al pacchetto.

Motivazione

La trasparenza degli elementi delle commissioni è importante, specialmente nel contesto delle commissioni per le carte di credito e i servizi agli esercenti. Comunque, la prassi di molte banche di consentire un determinato numero di operazioni al mese o all'anno è anche un metodo conveniente di addebito, purché la segnalazione sia trasparente.

Emendamento 173

ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2

2. Le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, nella lingua ufficiale di uno Stato membro o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti.

soppresso

Emendamento 175

ARTICOLO 32, TITOLO

Informazioni da fornire dopo l'entrata in vigore

Accesso alle informazioni da fornire dopo l'entrata in vigore

Motivazione

Incluso nell'articolo 30, paragrafo 1.

Emendamento 176

ARTICOLO 32, COMMA 1

Dopo l'entrata in vigore di un contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento mette a disposizione dell'utente, in una forma facilmente accessibile, tutte le condizioni specificate all'articolo 31, paragrafo 1.

Dopo l'entrata in vigore di un contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento comunica all'utente, alla sua prima richiesta e in una forma facilmente accessibile, tutte le condizioni specificate all'articolo 31, paragrafo 1. L'utente ha il diritto di ottenere, gratuitamente, in qualunque fase del rapporto contrattuale, una copia delle condizioni del contratto su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

Emendamento 177

ARTICOLO 32, COMMA 2 BIS (nuovo)

 

In caso di controversia, sarà a carico del fornitore di servizi di pagamento l'onere di dimostrare che si è attenuto ai requisiti sull'informazione di cui al titolo III.

Emendamento 178

ARTICOLO 33, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali comunicate all'utente dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, è proposta dal prestatore di servizi di pagamento secondo le modalità di cui all'articolo 30, paragrafo 1 e all'articolo 31, paragrafo 2, con almeno un mese di anticipo rispetto alla data proposta per la loro applicazione.

1. Qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali comunicate all'utente dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, è proposta dal prestatore di servizi di pagamento secondo le modalità di cui all'articolo 30, paragrafo 1 e all'articolo 31, paragrafo 2, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data proposta per la loro applicazione.

 

Al momento della comunicazione di qualsiasi modifica, conformemente al primo comma, il prestatore di servizi di pagamento specifica che l'utente dei servizi di pagamento ha il diritto di rescindere il contratto durante un periodo di almeno due mesi senza spese.

Motivazione

Nell'interesse della protezione dei consumatori è preferibile portare i termini di rescissione a due mesi e permettere espressamente al consumatore di rescindere il contratto in caso di modifica delle condizioni contrattuali.

Emendamento 179

ARTICOLO 33, PARAGRAFO 1, COMMA 2 BIS (nuovo)

 

Al momento della comunicazione di cui al primo comma, il prestatore di servizi di pagamento specifica che l'utente dei servizi di pagamento ha il diritto di rescindere il contratto senza alcuna penalità almeno durante il primo mese di validità.

Emendamento 180

ARTICOLO 33, PARAGRAFO 2, COMMA 1

2. Il paragrafo 1 non si applica alle modifiche dei tassi d'interesse dovute a fluttuazioni del tasso d'interesse di riferimento stabilito nel contratto quadro per il loro calcolo, se il prestatore di servizi di pagamento ha debitamente informato l'utente del proprio diritto contrattuale di modificare i tassi d'interesse secondo una formula convenuta.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle modifiche dell'interesse di riferimento o dei tassi di cambio calcolati ai sensi dell'articolo 31, lettera f), a condizione che il prestatore di servizi di pagamento abbia debitamente informato l'utente del diritto contrattuale.

Emendamento 181

ARTICOLO 33, PARAGRAFO 2, COMMA 2

In simili casi, qualsiasi modifica dei tassi d'interesse può essere applicata con effetto immediato, a condizione che l'utente dei servizi di pagamento sia informato quanto prima della modifica, secondo le modalità previste all'articolo 30, paragrafo 1 e all'articolo 31, paragrafo 2.

In simili casi, qualsiasi modifica dell'interesse di riferimento o dei tassi di cambio può essere applicata con effetto immediato, a condizione che l'utente dei servizi di pagamento sia informato quanto prima della modifica, secondo le modalità previste all'articolo 30, paragrafo 1.

Emendamento 182

ARTICOLO 33, PARAGRAFO 2, COMMA 2 BIS (nuovo)

 

Cambiamenti contrattuali nell'interesse di riferimento o nei tassi di cambio usati nelle operazioni di pagamento saranno attuati e calcolati in maniera neutra, che non discrimini l'utente dei servizi di pagamento.

Emendamento 183

ARTICOLO 34, PARAGRAFO -1 (nuovo)

 

-1. L'utente dei servizi di pagamento può porre fine ai contratti quadro in qualunque momento e il prestatore del servizio di pagamento può farlo con preavviso di almeno un mese. Tuttavia, un prestatore di servizi di pagamento può concordare con l'utente un espresso termine di preavviso per la rescissione di un contratto quadro da parte dell'utente, non superiore a un mese.

Emendamento 184

ARTICOLO 34, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. La rescissione di un contratto quadro concluso per una durata minima di 12 mesi o per una durata indefinita non comporta spese per l'utente dei servizi di pagamento.

1. La rescissione di un contratto quadro concluso per una durata superiore ai 12 mesi o per una durata indefinita non comporta spese per l'utente dei servizi di pagamento alla scadenza dei 12 mesi. In tutti gli altri casi, si applicheranno spese ragionevoli e in linea con i costi.

Emendamento 186

ARTICOLO 34, PARAGRAFO 1, COMMA 2 BIS (nuovo)

 

Le spese di rescissione, da parte dell'utente dei servizi di pagamento, di un contratto quadro concluso per un periodo inferiore a dodici mesi sono ragionevoli e proporzionali ai costi. In nessun caso le spese di rescissione possono essere superiori alle spese di conclusione del contratto.

Motivazione

È importante specificare che l'articolo sulla rescissione di un contratto riguarda solo l'utente di servizi di pagamento e non il prestatore dei servizi di pagamento; in caso contrario l'utente potrebbe trovarsi confrontato a gravi problemi. Ad esempio nel caso di prelevamenti automatici per il pagamento delle fatture dei servizi pubblici.

Emendamento 185

ARTICOLO 34, PARAGRAFO 1, COMMA 2

Le commissioni per i servizi di pagamento fatturate periodicamente sono dovute solo in misura proporzionale per il periodo precedente la rescissione del contratto. Se sono pagate anticipatamente, tali commissioni sono rimborsate in misura proporzionale.

Le commissioni per i servizi di pagamento fatturate periodicamente sono dovute dall'utente dei servizi di pagamento solo in misura proporzionale per il periodo precedente la rescissione del contratto. Se sono pagate anticipatamente, tali commissioni sono rimborsate in misura proporzionale.

Emendamento 187

ARTICOLO 34, PARAGRAFO 2

2. Salvo qualora il prestatore e l'utente di servizi di pagamento abbiano espressamente concordato un termine di preavviso per la rescissione di un contratto quadro, questa ha effetto immediato.

soppresso

Il termine di preavviso non può essere superiore ad un mese.

 

Motivazione

Incluso nell'articolo 34, paragrafo 1.

Emendamento 188

ARTICOLO 35, COMMA 1

Nel caso di un'operazione di pagamento effettuata nell'ambito di un contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento fornisce, su richiesta dell'utente, per quella specifica operazione, informazioni esplicite sui tempi di esecuzione e sulle provvigioni, commissioni e spese dovute al prestatore di servizi di pagamento.

Nel caso di un'operazione di pagamento effettuata nell'ambito di un contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento fornisce, su richiesta dell'utente, per quella specifica operazione, informazioni esplicite sui tempi di esecuzione quali definiti al titolo IV, capitolo 2, sezione 2, e sulle provvigioni, commissioni e spese dovute al prestatore di servizi di pagamento.

Emendamento 189

ARTICOLO 35, COMMA 2

Nei casi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, è fornita previamente una stima in buona fede di tutte le deduzioni.

soppresso

Motivazione

La soppressione è conseguente alla limitazione del campo di applicazione.

Emendamento 190

ARTICOLO 36, TITOLO

Informazioni da fornire al pagatore dopo l'esecuzione di una singola operazione di pagamento

Informazioni da fornire o comunicare al pagatore alla sua prima richiesta dopo l'esecuzione di una singola operazione di pagamento

Emendamento 191

ARTICOLO 36, PARAGRAFO 1, ALINEA

1. Successivamente all'esecuzione di un'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento fornisce all'utente almeno le informazioni seguenti:

1. Successivamente all'esecuzione di un'operazione individuale di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce o comunica all'utente, alla sua prima richiesta, almeno le informazioni seguenti:

Emendamento 192

ARTICOLO 36, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

(a) un riferimento che consenta all'utente dei servizi di pagamento di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;

(a) un riferimento che consenta al pagatore di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario, nella misura in cui tali informazioni non siano già state fornite o offerte;

Emendamento 193

ARTICOLO 36, PARAGRAFO 1, LETTERA C)

(c) l'importo di tutte le commissioni e spese che il pagatore ha dovuto corrispondere al suo prestatore di servizi di pagamento per l'operazione di pagamento. Qualora si applichi una commissione globale, come una commissione per i servizi agli esercenti o una commissione per la gestione del conto, le informazioni indicano in maniera trasparente le commissioni e le spese per le diverse componenti del servizio cui si riferisce la commissione globale;

(c) l'importo di tutte le spese che il pagatore ha dovuto corrispondere al suo prestatore di servizi di pagamento per l'operazione di pagamento. Qualora si applichi una commissione globale, come una commissione per i servizi agli esercenti o una commissione per la gestione del conto, le informazioni indicano in maniera trasparente le commissioni e le spese per le diverse componenti del servizio cui si riferisce la commissione globale, a meno che la commissione non formi parte di un pacchetto che consente di svolgere un determinato numero di operazioni in un determinato periodo di tempo e purché sia assicurata una segnalazione trasparente in ordine al pacchetto;

Motivazione

La trasparenza degli elementi delle commissioni è importante, specialmente nel contesto delle commissioni per le carte di credito e i servizi agli esercenti. Comunque, la prassi di molte banche di consentire un determinato numero di operazioni al mese o all'anno è anche un metodo conveniente di addebito, purché la segnalazione sia trasparente.

Emendamento 194

ARTICOLO 36, PARAGRAFO 1, LETTERA D)

(d) se pertinente, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione di pagamento, qualora sia applicato dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

(d) se applicabile, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione di pagamento, qualora sia applicato dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

Emendamento 195

ARTICOLO 36, PARAGRAFO 2

2. Il contratto quadro può prevedere come condizione che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite su base periodica, con una frequenza stabilita. In ogni caso, tali informazioni sono fornite secondo le stesse modalità di cui all'articolo 30, paragrafo 1 e all'articolo 31, paragrafo 2.

2. Il contratto quadro può prevedere come condizione che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite o comunicate al pagatore, alla sua prima richiesta, su base periodica e con una frequenza stabilita. In ogni caso, tali informazioni sono fornite secondo le stesse modalità di cui all'articolo 30, paragrafo 1 e all'articolo 31, paragrafo 2.

Emendamento 196

ARTICOLO 36, PARAGRAFO 2

2. Il contratto quadro può prevedere come condizione che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite su base periodica, con una frequenza stabilita. In ogni caso, tali informazioni sono fornite secondo le stesse modalità di cui all'articolo 30, paragrafo 1 e all'articolo 31, paragrafo 2.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 197

ARTICOLO 37, TITOLO

Informazioni da fornire al beneficiario dopo la ricezione dei fondi

Informazioni da fornire o comunicare al beneficiario alla sua prima richiesta dopo la ricezione dei fondi

Emendamento 198

ARTICOLO 37, PARAGRAFO 1, COMMA 1, ALINEA

1. Dopo aver messo a disposizione del beneficiario i fondi ricevuti e a lui destinati, il prestatore di servizi di pagamento fornisce al beneficiario, secondo le stesse modalità previste all'articolo 30, paragrafo 1 e all'articolo 31, paragrafo 2, almeno le seguenti informazioni:

1. Dopo aver messo a disposizione del beneficiario i fondi ricevuti e a lui destinati, il prestatore di servizi di pagamento comunica al beneficiario, alla sua prima richiesta, secondo le stesse modalità previste all'articolo 30, paragrafo 1 e all'articolo 31, paragrafo 2, almeno le seguenti informazioni:

Emendamento 199

ARTICOLO 37, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA A)

(a) il riferimento del pagatore;

(a) il riferimento del pagatore e l'informazione trasferita dal pagatore con l'operazione di pagamento, che permette al beneficiario di identificare tale operazione;

Emendamento 200

ARTICOLO 37, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA B)

(b) le opportune informazioni comunicate dal pagatore in occasione del pagamento, che consentano al beneficiario di identificare il pagamento;

soppresso

Emendamento 201

ARTICOLO 37, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA D)

(d) l'importo di tutte le provvigioni, commissioni e spese applicate all'operazione di pagamento e dovute dal beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento per la ricezione del pagamento;

(d) l'importo di tutte le provvigioni, commissioni e spese per l'operazione di pagamento e dovute dal beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento o da qualsiasi intermediario per la ricezione del pagamento;

Emendamento 202

ARTICOLO 37, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA E)

(e) se pertinente, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione di pagamento, qualora sia stato applicato dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

(e) se applicabile, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione di pagamento, qualora sia stato applicato dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o da qualsiasi intermediario.

Emendamento 203

ARTICOLO 37, PARAGRAFO 1, COMMA 2

Qualora si applichi una commissione globale, come una commissione per i servizi agli esercenti o una commissione per la gestione del conto, le informazioni fornite ai fini della lettera d) indicano in maniera trasparente le commissioni e le spese per le diverse componenti del servizio cui si riferisce la commissione globale.

soppresso

Motivazione

L'articolo 37, secondo comma, riguarda la gestione di singole operazioni e di conseguenza la commissione per un'operazione. I prestatori di servizi di pagamento impongono commissioni globali basate non su ogni singola operazione ma su un importo forfettario per un determinato periodo di tempo. Il comma 2 va dunque soppresso.

Emendamento 204

ARTICOLO 37, PARAGRAFO 2

2. Il contratto quadro può prevedere come condizione che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite su base periodica, con una frequenza stabilita. In ogni caso, tali informazioni sono fornite secondo le stesse modalità di cui all'articolo 30, paragrafo 1 e all'articolo 31, paragrafo 2.

2. Il contratto quadro può prevedere come condizione che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano comunicate all'utente dei servizi di pagamento alla sua prima richiesta oppure su base periodica, con una frequenza stabilita. In ogni caso, tali informazioni sono fornite secondo le stesse modalità di cui all'articolo 30, paragrafo 1 e all'articolo 31, paragrafo 2.

Emendamento 205

ARTICOLO 38, PARAGRAFO 1

1. In deroga agli articoli da 29 a 33, nel caso di un contratto riguardante pagamenti, ciascuno dei quali non superi i 50 EUR , il prestatore di servizi di pagamento comunica all'utente, secondo le modalità di cui all'articolo 30, paragrafo 1 e all'articolo 31, paragrafo 2, solo le caratteristiche principali del servizio di pagamento da prestare, le modalità del suo utilizzo e tutte le spese applicabili.

1. In deroga agli articoli da 29 a 33, nel caso di micropagamenti come definiti all'articolo 4, il prestatore di servizi di pagamento comunica all'utente, secondo le modalità di cui all'articolo 30, paragrafo 1 e all'articolo 31, paragrafo 2, solo le caratteristiche principali del servizio di pagamento da prestare, comprese le modalità del suo utilizzo e tutte le spese applicabili.

Emendamento 206

ARTICOLO 38, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

 

3 bis. Il prestatore di servizi non applica spese per fornire informazioni in conformità del presente articolo.

Emendamento 207

ARTICOLO 39, PARAGRAFO 2

2. Se un servizio di conversione valutaria è proposto prima dell'inizio dell'operazione di pagamento e se tale servizio è proposto presso il punto di vendita o dal beneficiario, la parte che propone tale servizio al pagatore comunica a quest'ultimo tutte le commissioni e le spese, nonché il tasso di cambio di riferimento che sarà utilizzato per la conversione.

2. Se un servizio di conversione valutaria è proposto prima dell'inizio dell'operazione di pagamento e se tale conversione valutaria è proposta presso il punto di vendita o dal beneficiario, la parte che propone la conversione valutaria al pagatore comunica a quest'ultimo tutte le spese, nonché il tasso di cambio di riferimento che sarà utilizzato per la conversione.

Il pagatore accetta espressamente il servizio su tale base.

Il pagatore accetta espressamente il servizio di conversione valutaria su tale base.

Emendamento 208

ARTICOLO 40, PARAGRAFO -1 (nuovo)

 

-1. Né i prestatori di servizi di pagamento, né terzi, possono vietare all'utente dei servizi di pagamento di chiedere una maggiorazione o di offrire uno sconto in caso di utilizzazione di un determinato strumento di pagamento.

Motivazione

Questo nuovo primo paragrafo vieta la clausola di non-discriminazione inserita da numerosi prestatori di servizi di pagamento e dalle banche nei contratti con le imprese. Tale clausola vieta alle imprese di comunicare ai loro clienti i costi dei servizi di pagamento, evitando loro in tal modo di utilizzare lo strumento di pagamento più efficace. Le autorità competenti in materia di concorrenza nei vari Stati membri hanno già vietato tale clausola.

Emendamento 209

ARTICOLO 40, PARAGRAFO 1

1. Qualora, per l'utilizzo di un determinato strumento di convalida dei pagamenti, il beneficiario richieda una maggiorazione o proponga una riduzione, il beneficiario e il pagatore concludono un accordo in proposito prima dell'avvio dell'operazione di pagamento.

1. Qualora, per l'utilizzo di un determinato strumento di convalida dei pagamenti, l'utente dei servizi di pagamento e/o il beneficiario richieda una maggiorazione o proponga una riduzione, il beneficiario e il pagatore concludono un accordo esplicito in proposito prima dell'avvio dell'operazione di pagamento.

Emendamento 210

ARTICOLO 40, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

 

1 bis. I prestatori di servizi di pagamento non addebitano spese agli utenti dei servizi di pagamento per la comunicazione o la messa a disposizione di condizioni o informazioni richieste ai sensi del titolo III, fatto salvo quanto esplicitamente consentito dal presente articolo.

Emendamento 211

ARTICOLO 40, PARAGRAFO 2

2. Qualora, per l'utilizzo di un determinato strumento di convalida dei pagamenti, il prestatore di servizi di pagamento o una terza parte richieda una maggiorazione, l'utente del servizio di pagamento e il prestatore concludono un accordo in proposito prima dell'avvio dell'operazione di pagamento.

soppresso

Motivazione

The existing text of paragraph 2 gives the possibility to the issuing bank (service provider) to forbid the merchant (third party) to request a surcharge from the consumer (payment service user). We believe that it is vital that the merchant is allowed to surcharge because this would give him more bargaining power in his relationship with the payment service provider. It would also make the cost of the different paying instruments more transparent to the consumer. In the end, this would benefit all the payment services users as this transparency will lead to lower interchange fees and thus in lower prices for goods.

Emendamento 212

ARTICOLO 40, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

 

2 bis. Quando un utente di servizi di pagamento ha necessità di informazioni addizionali o richiede una comunicazione d'informazione più frequente di quanto previsto normalmente nel contratto con il prestatore del servizio di pagamento, costui può imporre un onere per questo servizio, che sarà ragionevole e proporzionato al costo del servizio.

Emendamento 213

Articolo 41, comma 1

Gli Stati membri assicurano che un'operazione di pagamento sia considerata autorizzata solo se il pagatore ha espresso il suo consenso in relazione al corrispondente ordine di pagamento rivolto al prestatore di servizi di pagamento.

Gli Stati membri assicurano che un'operazione di pagamento sia considerata autorizzata solo se il pagatore ha espresso il suo consenso.

 

Motivazione

Avec la venue des futurs instruments de paiement paneuropéens dans le cadre du projet interbancaire SEPA, et notamment du débit direct dans lequel le prestataire du payeur ne pourra pas vérifier la validité de l’ordre de paiement qu’il reçoit via le bénéficiaire, il apparaît important de poser des garanties particulières pour les consommateurs : à cet égard, il convient d’introduire les principes de révocation du mandat sans frais et de remboursement des transactions non autorisées sans frais. L’absence de frais liés au remboursement n’est, en effet, prévue que pour des transactions autorisées mais dont le montant n’était pas connu au moment de l’autorisation et s’avère exorbitant (cf. articles 52 et 53 de la proposition).

Emendamento 214

ARTICOLO 41, COMMA 2

Il consenso consiste in un'autorizzazione esplicita affinché il prestatore di servizi di pagamento effettui un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento.

Il consenso consiste in un'autorizzazione, in una forma concordata nel contratto tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento, per eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento.

Emendamento 215

ARTICOLO 41, COMMA 3

In mancanza di tale consenso, un'operazione di pagamento è considerata come non autorizzata.

soppresso

Motivazione

Inserito nell'articolo 41, comma 4 bis (nuovo).

Emendamento 216

ARTICOLO 41, COMMA 4

Un'operazione di pagamento può essere autorizzata dal pagatore prima o dopo la sua esecuzione.

Un'operazione di pagamento può essere autorizzata dal pagatore prima o, se in accordo tra le parti, dopo la sua esecuzione.

Emendamento 217

ARTICOLO 41, COMMA 4 BIS (nuovo)

 

In mancanza di tale consenso, un'operazione di pagamento è considerata come non autorizzata.

Emendamento 218

ARTICOLO 42, TITOLO

Comunicazione del consenso

Principio della comunicazione del consenso

Motivazione

Da considerare collegato al nuovo articolo 53 bis; cfr. la relativa motivazione.

Emendamento 219

ARTICOLO 42, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Il pagatore può comunicare il suo consenso ai fini dell'articolo 41 utilizzando uno strumento di convalida dei pagamenti.

soppresso

Emendamento 220

ARTICOLO 42, PARAGRAFO 1, COMMA 2

Il consenso può essere comunicato al prestatore di servizi di pagamento direttamente o indirettamente, tramite il beneficiario.

Il consenso può essere comunicato al prestatore di servizi di pagamento del pagatore direttamente o indirettamente, tramite il beneficiario.

Emendamento 221

Articolo 42, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)

 

I prestatori di servizi di pagamento possono basarsi sui dettagli elettronici del consenso per valutare se l'operazione sia autorizzata, salvi i diritti dell'utente dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 48.

Emendamento 222

ARTICOLO 42, PARAGRAFO 2

2. La procedura per la comunicazione del consenso è concordata tra il prestatore di servizi di pagamento e il pagatore secondo le modalità di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a).

2. La procedura per la comunicazione del consenso è concordata esplicitamente tra il prestatore di servizi di pagamento e il pagatore e può consistere nell'uso di uno strumento di convalida dei pagamenti.

Emendamento 223

Articolo 43, paragrafo 2

2. Se previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può riservarsi il diritto di bloccare l'utilizzo di uno strumento di convalida dei pagamenti anche se il massimale di spesa concordato non è superato, a condizione che il profilo di spesa induca, a suo avviso, a sospettare un uso fraudolento.

2. Se previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può riservarsi il diritto di bloccare l'utilizzo di uno strumento di convalida dei pagamenti anche se il massimale di spesa concordato non è superato, a condizione che, a suo avviso, vi sia un sostanziale sospetto di uso fraudolento.

Il prestatore di servizi di pagamento può tuttavia bloccare lo strumento di convalida dei pagamenti solo dopo aver fatto tutto quanto nelle sue possibilità per contattare il suo titolare al fine di accertare se siano state commesse frodi.

 

Qualora l'uso dello strumento di convalida dei pagamenti sia bloccato, il prestatore di servizi di pagamento ne dà comunicazione all'utente del servizio di pagamento senza indebiti ritardi.

Motivazione

È più efficiente, e fa risparmiare tempo, prima di tutto bloccare il conto e poi informare l'utente del servizio di pagamento in caso di sospetto di uso fraudolento.

Emendamento 224

Articolo 43, paragrafo 2, COMMA 2 bis (nuovo)

 

Su richiesta dell'utente dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento deve tuttavia sbloccare immediatamente lo strumento di convalida dei pagamenti a titolo gratuito. Il prestatore di servizi di pagamento deve assicurare che l'utente dei servizi di pagamento possa formulare tale richiesta in qualsiasi momento mediante chiamata telefonica gratuita. Il precedente blocco dello strumento di convalida dei pagamenti non comporta spese per l'utente dei servizi di pagamento qualora questi richieda lo sblocco dello strumento.

Motivazione

Quando una carta di credito è utilizzata in modo fraudolento, è importante bloccarla immediatamente e non sempre è possibile dare la priorità al contatto in quanto spesso i minuti sono importanti, tanto per impedire l'operazione quanto per individuare il responsabile.

Emendamento 225

ARTICOLO 44

Fatta salva la direttiva 2005/…/CE o qualsiasi altra disposizione comunitaria pertinente, il prestatore di servizi di pagamento conserva per almeno un anno le registrazioni interne per consentire di rintracciare le operazioni di pagamento e di rettificare gli errori.

Fatta salva la direttiva 2005/60/CE o qualsiasi altra disposizione comunitaria o nazionale pertinente, il prestatore di servizi di pagamento conserva per due anni le registrazioni interne per consentire di rintracciare le operazioni di pagamento e di rettificare gli errori.

Emendamento 226

ARTICOLO 45, PARAGRAFO 1, COMMA 1 BIS (nuovo)

 

Qualsiasi reclamo nei confronti del prestatore di servizi di pagamento deve essere presentato entro sei mesi dalla data di addebito. Dopo sei mesi da tale data il pagamento sarà considerato autorizzato.

Emendamento 227

ARTICOLO 45, PARAGRAFO 2

2. Nel caso di una serie di operazioni, fatto salvo l'articolo 56, l'autorizzazione può essere revocata e qualsiasi operazione di pagamento successiva è allora considerata non autorizzata.

2. Se viene concessa per una serie di operazioni, fatto salvo l'articolo 56, l'autorizzazione può essere revocata per il futuro, con la conseguenza che qualsiasi operazione di pagamento successiva è allora considerata non autorizzata

Motivazione

L'emendamento mira ad una migliore formulazione.

Emendamento 228

ARTICOLO 46, COMMA 1, ALINEA

L'utente dei servizi di pagamento si conforma agli obblighi seguenti:

L'utente dei servizi di pagamento in possesso dello strumento di convalida dei pagamenti si conforma agli obblighi seguenti:

Emendamento 229

ARTICOLO 46, COMMA 1, LETTERE -A) e -A BIS) (nuove)

 

(-a) adottare immediatamente tutte le opportune precauzioni, non appena ricevuto uno strumento di convalida dei pagamenti, per proteggerne le caratteristiche di sicurezza da un uso non autorizzato;

 

(-a bis) garantire in particolare che lo strumento di convalida dei pagamenti e le caratteristiche di sicurezza personalizzate ad esso connesse non siano accessibili ad altri;

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che l'utente dei servizi di pagamento deve adottare misure atte a impedire un'utilizzazione fraudolenta degli strumenti di convalida dei pagamenti e delle caratteristiche di sicurezza personalizzate ad essi connesse. Ciò serve anche alla tutela dei sistemi di pagamento nel loro complesso, in quanto riduce i costi della copertura dei rischi.

Emendamento 230

ARTICOLO 46, COMMA 1, LETTERA B)

(b) notificare senza indugio al prestatore di servizi di pagamento, o al soggetto specificato da quest'ultimo, non appena ne abbia conoscenza, la perdita, il furto o l'appropriazione indebita dello strumento di convalida dei pagamenti o un uso non autorizzato di tale strumento.

(b) notificare, ivi compreso per telefono, senza indugio al prestatore di servizi di pagamento, o al soggetto specificato da quest'ultimo, non appena ne abbia conoscenza, la perdita, il furto o l'appropriazione indebita dello strumento di convalida dei pagamenti o un uso non autorizzato di tale strumento.

Emendamento 231

ARTICOLO 46, COMMA 2

Ai fini della lettera a), non appena riceva uno strumento di convalida dei pagamenti, l'utente dei servizi di pagamento adotta in particolare tutte le ragionevoli misure per proteggerne le caratteristiche di sicurezza.

Ai fini della lettera a), non appena riceva uno strumento di convalida dei pagamenti, l'utente dei servizi di pagamento adotta in particolare tutte le ragionevoli misure per proteggerne le caratteristiche personalizzate di sicurezza.

Emendamento 232

ARTICOLO 47, COMMA 1, ALINEA

Il prestatore di servizi di pagamento si conforma agli obblighi seguenti:

Il prestatore di servizi di pagamento che emette lo strumento di convalida dei pagamenti si conforma agli obblighi seguenti:

Emendamento 233

ARTICOLO 47, COMMA 1, LETTERA A)

(a) assicurare che le caratteristiche di sicurezza personalizzate di uno strumento di convalida dei pagamenti non siano accessibili ad altri che al titolare dello strumento di convalida dei pagamenti;

(a) assicurare che le caratteristiche di sicurezza personalizzate di uno strumento di convalida dei pagamenti non siano accessibili ad altri che al titolare dello strumento di convalida dei pagamenti, fatti salvi i requisiti di sicurezza degli strumenti di convalida dei pagamenti per l'utente del servizio di pagamento;

Emendamento 234

ARTICOLO 47, COMMA 1, LETTERA B)

(b) astenersi dall'inviare uno strumento di convalida dei pagamenti non richiesto, salvo qualora uno strumento di convalida dei pagamenti già detenuto dall'utente debba essere sostituito o perché è scaduto, o perché è necessario aggiungere o modificare caratteristiche di sicurezza;

(b) astenersi dall'inviare uno strumento di convalida dei pagamenti non richiesto, salvo qualora uno strumento di convalida dei pagamenti già detenuto dall'utente debba essere sostituito o perché è scaduto o scadrà quanto prima, o perché è necessario aggiungere o modificare caratteristiche di sicurezza;

Emendamento 235

ARTICOLO 47, COMMA 1, LETTERA C BIS) (nuova)

 

(c bis) evitare qualsiasi uso dello strumento di convalida del pagamento allorché sia stata effettuata la notifica di cui all'articolo 46, lettera b).

Emendamento 236

Articolo 47, comma 2 bis (nuovo)

 

Il prestatore di servizi di pagamento si assume il rischio dell'invio al titolare di uno strumento di trasferimento di fondi elettronico ovvero di un mezzo che ne consente l'impiego (ad esempio il numero di identificazione personale – PIN).

Motivazione

Per motivi di protezione del consumatore spetta al prestatore assumersi il rischio dell'invio al titolare di uno strumento elettronico di trasferimento fondi o dell'invio di un mezzo che ne consenta l'utilizzo (ad esempio il numero di identificazione personale).

Emendamento 237

ARTICOLO 48

1. Gli Stati membri esigono che, qualora l'utente dei servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita, il prestatore di servizi di pagamento debba fornire almeno la prova del fatto che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e inserita nei conti e non influenzata da guasti o altre carenze.

1. Gli Stati membri esigono che, qualora l'utente dei servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita, il prestatore di servizi di pagamento debba fornire la prova dell'autorizzazione. A tal fine deve fornire almeno la prova del fatto che per l'operazione di pagamento in questione si è attenuto alla procedura di convalida prevista, che l'operazione di pagamento è stata correttamente registrata e inserita nei conti e che le registrazioni dell'operazione di pagamento non indicano un guasto tecnico durante l'espletamento dell'operazione stessa. Ai fini della protezione dei diritti dei consumatori, le modalità più dettagliate e le ripercussioni legislative concernenti l'onere della prova sono disciplinate dal diritto civile nazionale.

 

1 bis. Qualsiasi reclamo nei confronti del prestatore di servizi di pagamento deve essere presentato entro dodici mesi dalla data di addebito. Dopo dodici mesi da tale data pagamento sarà considerato autorizzato.

2.Se, malgrado la presentazione delle prove richieste ai sensi del paragrafo 1, l'utente di servizi di pagamenti continua a negare di aver autorizzato l'operazione di pagamento, questi fornisce informazioni o elementi fattuali che consentano di presumere che non può avere autorizzato l'operazione di pagamento e che non ha agito in modo fraudolento o con negligenza grave in relazione agli obblighi a lui incombenti in virtù dell'articolo 46, primo comma, lettera b).

 

3. Ai fini di confutare la presunzione di cui al paragrafo 2, l'utilizzo di uno strumento di convalida dei pagamenti registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé sufficiente a stabilire che il pagamento era stato autorizzato dall'utente o che questi ha agito in modo fraudolento o con negligenza grave in relazione agli obblighi a lui incombenti in virtù dell'articolo 46.

 

4. I paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicate le disposizioni legislative sul valore probatorio delle firme manuali o delle firme elettroniche avanzate, quali definite nella direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1.

 

-------------------------

1 Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

 

Emendamento 239

ARTICOLO 49, COMMA 1

Gli Stati membri assicurano che, nel caso di un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsi immediatamente all'utente l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata o, se del caso, ripristini sul conto di pagamento sul quale era stato addebitato tale importo la situazione che sarebbe esistita se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo.

Qualora una richiesta sia presentata al prestatore di servizi entro un anno dalla data dell'addebito, gli Stati membri assicurano che, nel caso di un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsi immediatamente all'utente l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata, senza spese, o, se del caso, ripristini sul conto di pagamento sul quale era stato addebitato tale importo la situazione che sarebbe esistita se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo.

Motivazione

In order to create EU wide legal certainty, especially for the European direct debit scheme, Article 49 should be based on existing practice in a number of EU Member States and place a limit of one year on the payment service user's right to refund in the event unauthorised payments. Pursuant to Article 45, the user quite rightly is under an obligation to monitor payment transactions on his bank account at regular intervals and immediately file an objection against unauthorised payment transactions. Hence, limitation of the user’s right to refund in the event of unauthorised payments to one year is a balanced and consistent approach. This provides the service provider and user with the legal certainty that after expiry of this deadline the payment transaction will be final. Furthermore, this one year period of limitations would correspond to the record keeping obligation under Article 44.

Emendamento 240

ARTICOLO 50, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. L'utente di servizi di pagamento sopporta, a concorrenza massima di 150 EUR, la perdita derivante dall'uso di uno strumento di convalida dei pagamenti perso o rubato, intervenuta prima che si sia conformato all'obbligo di informare il suo prestatore di servizi di pagamento previsto all'articolo 46, primo comma, lettera b).

1. Prima di adempiere l'obbligo di informare il prestatore di servizi di pagamento, conformemente all'articolo 46, lettera b), l'utente di servizi di pagamento sopporta integralmente le perdite che ha causato in modo colposo e, a concorrenza massima di 150 EUR, le perdite che non ha causato in modo colposo.

Motivazione

La limitazione della responsabilità a vantaggio dell'utente per perdite in seguito a smarrimento o furto dello strumento di pagamento fino a concorrenza di 150 euro è priva di qualsivoglia base, salvo in caso di comportamento negligente o fraudolento.

Si rimanda alla relazione del Parlamento europeo del 18 aprile 2004 (A5-0192/2004, paragrafo 17), in cui si respingono le proposte di limitare la partecipazione diretta del cliente a 150 euro in caso di transazioni non autorizzate (per esempio furto della carta di credito), qualora sia venuto meno ai suoi obblighi di notifica.

Emendamento 241

ARTICOLO 50, PARAGRAFO 1, COMMA 2

Gli Stati membri possono ridurre ulteriormente tale massimale, a condizione che la riduzione non si applichi ai prestatori di servizi di pagamento autorizzati in altri Stati membri.

Gli Stati membri possono ridurre ulteriormente tale massimale.

Motivazione

Per motivi di tutela dei consumatori, è più opportuno sopprimere la restrizione posta all'articolo 50, paragrafo 1, e chiarire la prima frase.

Emendamento 242

ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2

2. L'utente di servizi di pagamento sostiene tutte le perdite derivanti da operazioni non autorizzate incorse agendo in modo fraudolento o con negligenza grave in relazione agli obblighi a lui incombenti in virtù dell'articolo 46. In tali casi, il massimale di cui al paragrafo 1 non si applica.

2. Dopo l'adempimento dell'obbligo di informare il prestatore di servizi di pagamento, conformemente all'articolo 46, lettera b), l'utente di servizi di pagamento sostiene soltanto le perdite che ha causato in modo intenzionale e colposo.

Motivazione

La limitazione della responsabilità a vantaggio dell'utente per perdite in seguito a smarrimento o furto dello strumento di pagamento fino a concorrenza di 150 euro è priva di qualsivoglia base, salvo in caso di comportamento negligente o fraudolento.

Si rimanda alla relazione del Parlamento europeo del 18 aprile 2004 (A5-0192/2004, paragrafo 17), in cui si respingono le proposte di limitare la partecipazione diretta del cliente a 150 euro in caso di transazioni non autorizzate (per esempio furto della carta di credito), qualora sia venuto meno ai suoi obblighi di notifica.

Emendamento 243

ARTICOLO 50, PARAGRAFO 3

3. Salvo qualora abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna conseguenza finanziaria derivante dall'uso di uno strumento di convalida dei pagamenti perso, rubato, o oggetto di appropriazione indebita, intervenuta dopo la notificazione al prestatore di servizi di pagamento della perdita, del furto o dell'appropriazione indebita.

3. Salvo qualora abbia agito in modo fraudolento, l'utente dei servizi di pagamento non sopporta alcuna conseguenza finanziaria derivante dall'uso di uno strumento di convalida dei pagamenti perso o rubato, intervenuta dopo la notificazione al prestatore di servizi di pagamento della perdita o del furto.

 

L'utente dei servizi di pagamento non sopporta alcuna conseguenza finanziaria derivante dall'uso indebito dei dati sottratti dallo strumento di convalida dei pagamenti oggetto di appropriazione indebita, fatta eccezione per i casi in cui ha agito in modo fraudolento.

 

Ciononostante restano d'applicazione le norme nazionali che limitano la responsabilità dell'utente in questi casi.

Motivazione

Per ragioni di protezione del consumatore è opportuno precisare che i consumatori non devono assumere le conseguenze finanziarie derivanti dall'uso dei dati indebitamente ricavati da uno strumento di verifica dei pagamenti oggetto di appropriazione indebita.

Emendamento 244

ARTICOLO 51, PARAGRAFO 1

1. Gli articoli 49 e 50 della presente direttiva non si applicano se l'utente di servizi di pagamento è un'impresa di dimensioni maggiori di una microimpresa ai sensi del titolo I, articolo 1 e articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE.

soppresso

Motivazione

Modifica conseguente al risultato degli emendamenti all'articolo 2.

Emendamento 246

ARTICOLO 52, COMMA 1

Gli Stati membri assicurano che un pagatore che agisca in buona fede abbia il diritto al rimborso di un'operazione di pagamento non autorizzata e già eseguita, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

Gli Stati membri assicurano che un pagatore che agisca in buona fede abbia il diritto al rimborso dell'importo contestato di un'operazione di pagamento non autorizzata e già eseguita, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

(a) l'autorizzazione non specificava l'importo esatto dell'operazione di pagamento o l'identificazione del beneficiario quando è stata data;

(a) l'autorizzazione non specificava l'importo esatto dell'operazione di pagamento o l'identificazione del beneficiario quando è stata data; e

(b) l'importo dell'operazione eseguita non corrisponde all'importo che un pagatore ragionevole che si trovasse nella posizione del pagatore effettivo si aspetterebbe.

(b) l'importo dell'operazione eseguita non corrisponde a un importo ragionevole che un pagatore si aspetterebbe in una situazione simile.

Emendamento 247

ARTICOLO 53, PARAGRAFO 1

1. Gli Stati membri assicurano che il beneficiario richieda il rimborso, al più tardi quattro settimane dopo essere stato informato dell'operazione di pagamento in questione dal prestatore di servizi di pagamento. La richiesta include elementi fattuali relativi alle condizioni stabilite dall'articolo 52.

1. Gli Stati membri assicurano che il beneficiario richieda il rimborso, al più tardi sei settimane dopo la data di addebito degli importi. La richiesta include elementi fattuali relativi alle condizioni stabilite dall'articolo 52.

Emendamento 248

ARTICOLO 53, PARAGRAFO 2, COMMA 1

2. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta di rimborso, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso, precisando l'ente al quale il pagatore può deferire la questione, conformemente agli articoli da 72 a 75 qualora non accetti la giustificazione fornita.

2. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta di rimborso, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa l'importo contestato dell'operazione di pagamento, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso, precisando l'ente al quale il pagatore può deferire la questione, conformemente agli articoli da 72 a 75 qualora non accetti la giustificazione fornita.

Emendamento 249

ARTICOLO 53 BIS (nuovo)

 

Articolo 53 bis

 

Deroga al principio della comunicazione del consenso

 

1. Nel contesto di una serie di operazioni correnti di pagamento o di un singolo pagamento, il pagatore può autorizzare il beneficiario del pagamento a prelevare un importo tramite nota di addebito dal conto da lui indicato presso il proprio prestatore di servizi di pagamento, esentandolo dall'obbligo di previa comunicazione del consenso al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Restano immutati gli altri obblighi di comunicazione per informare il pagatore, segnatamente la causale, il tipo, l'importo e lo scopo del pagamento.

 

2. L'esenzione può avvenire soltanto se il beneficiario del pagamento:

 

– concede al pagatore il diritto di revocare, entro non meno di sei settimane dall'avvenuta conoscenza dell'operazione di pagamento, il pagamento stesso, anche senza indicarne le ragioni, tramite semplice dichiarazione al proprio prestatore di servizi di pagamento,

 

– provvede, personalmente oppure tramite il proprio prestatore di servizi di pagamento, a che l'importo originario del pagamento sia addebitato di nuovo, quanto prima, senza ulteriore intervento del pagatore e nella sua integralità, sul conto di quest'ultimo e

 

– esenta il pagatore da ogni spesa della revoca, a meno che la stessa non risulti abusiva alla luce degli obblighi del pagatore nel rapporto giuridico posto alla sua base e questi non possa rivendicare in altro modo per diritto personale il risarcimento dei costi.

Motivazione

Attuazione della procedura in materia di obblighi nel testo giuridico applicata massicciamente in taluni Stati membri (per esempio Repubblica federale di Germania, circa 6 miliardi di operazioni di bonifico ogni anno, soprattutto per il pagamento di importi piccoli o piccolissimi a intervalli regolari), ritenuta dai prestatori di servizi di pagamento e dai loro utenti estremamente efficiente, poco esposta ad errori e poco costosa, mentre offre un potenziale minimo di abusi per gli utenti dei servizi di pagamento, per cui il rischio per i danni può essere preventivato dai fornitori di servizi di pagamento.

Con il presente testo si intende assicurare la continuità di tale strumento di pagamento in taluni Stati membri in previsione dei costi elevati a carico del consumatore legati a procedure più complicate.

Emendamento 250

ARTICOLO 54

1. Gli Stati membri assicurano che nel caso di un ordine di pagamento disposto da un pagatore, ovvero da o tramite un beneficiario, e autorizzato da un pagatore, il momento dell'accettazione interviene quando sono soddisfatte le tre condizioni seguenti:

1. Gli Stati membri assicurano che nel caso di un ordine di pagamento disposto da un pagatore, indipendentemente dal fatto che esso sia trasmesso direttamente dal pagatore o indirettamente da un beneficiario o da un suo intermediario per conto del pagatore, l'ordine sia trattato da parte del prestatore di servizi di pagamento secondo le seguenti modalità.

(i) il prestatore di servizi di pagamento ha ricevuto l'ordine di pagamento;

Indipendente dalla partecipazione del prestatore di servizi di pagamento del pagatore al processo che conduce alla creazione e alla presentazione dell'ordine di pagamento, il giorno lavorativo in cui l'ordine di pagamento completo e valido è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore è considerato quale giorno di ricevimento.

(ii) il prestatore di servizi di pagamento ha completato l'autenticazione dell'ordine, inclusa un'eventuale verifica della disponibilità dei fondi;

Se l'ordine di pagamento perviene prima del termine fissato dal prestatore di servizi di pagamento, che non può essere anteriore alle 17.00, o se l'utente dei servizi di pagamento impartisce di persona istruzioni a un ufficio del prestatore di servizi di pagamento, un'ora prima della chiusura dell'ufficio, qualora tale orario sia precedente, il giorno di ricevimento è anche giorno di accettazione, salvo che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore abbia rifiutato di dare esecuzione all'ordine di pagamento conformemente all'articolo 55.

(iii) il prestatore di servizi di pagamento ha accettato esplicitamente o implicitamente l'obbligo di eseguire l'operazione di pagamento ordinata.

Se l'ordine di pagamento non perviene prima del termine fissato dal prestatore di servizi di pagamento, il giorno di accettazione è il giorno lavorativo successivo al giorno di ricevimento, salvo che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore abbia rifiutato di dare esecuzione a un ordine di pagamento in tale data conformemente all'articolo 55.

Il momento dell'accettazione non è posteriore al momento in cui il prestatore di servizi di pagamento inizia a dare esecuzione all'operazione di pagamento.

Salvo che l'utente del servizio di pagamento richieda una data di esecuzione posteriore, il giorno di esecuzione dell'ordine di pagamento coincide con il giorno dell'accettazione. Il giorno di esecuzione è il giorno lavorativo stabilito dall'utente del servizio di pagamento.

2. Nel caso di operazioni di pagamento disposte per via elettronica, il prestatore di servizi di pagamento informa l'utente dell'accettazione dell'ordine in vista dell'esecuzione. Egli provvede in tal senso senza indugio e, in ogni caso, entro la fine del giorno lavorativo successivo al momento dell'accettazione di cui al paragrafo 1.

Ogni riferimento a giorni e ore nel presente articolo si riferisce al giorno e all'ora del luogo in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

Emendamento 251

ARTICOLO 55

1. Qualora l'ordine di pagamento sia rifiutato, le ragioni del rifiuto e, se possibile, la procedura per correggere eventuali errori fattuali che abbiano condotto al rifiuto, sono notificate all'utente dei servizi di pagamento mediante una comunicazione concordata a tal fine dalle parti.

 

La notificazione avviene senza indugio e, in ogni caso, entro tre giorni lavorativi dal momento dell'accettazione di cui all'articolo 54, paragrafo 1.

 

2. Nei casi in cui tutte le condizioni stabilite nel contratto relativo ai servizi di pagamento in conformità dell'articolo 31 sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non può rifiutare di dare esecuzione a un ordine di pagamento disposto tramite un prestatore di servizi di pagamento diverso dal titolare del conto di pagamento del pagatore e autorizzato dal pagatore.

Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore può rifiutare di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato dal pagatore solo qualora:

 

 

(a) il pagamento non sia sufficientemente coperto da fondi,

 

(b) il pagatore non abbia fornito al prestatore di servizi di pagamento le informazioni necessarie onde eseguire il pagamento come concordato nel contratto di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), punto i), oppure

 

(c) l'esecuzione del pagamento sia vietata dalla legislazione comunitaria o nazionale.

 

Qualora il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rifiuti di dare esecuzione a un ordine di pagamento, deve informarne il pagatore senza indebito indugio, e in ogni caso non oltre la fine del giorno di accettazione, a meno che ciò non sia vietato dalla legislazione comunitaria o nazionale applicabile. La notifica comunica il motivo del rifiuto e, se del caso, indica gli eventuali errori che hanno condotto al rifiuto.

Emendamento 252

ARTICOLO 56

1. Fatto salvo l'articolo 46, gli Stati membri assicurano che l'utente di servizi di pagamento non possa revocare un ordine di pagamento dopo il momento della sua accettazione da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore, per quanto riguarda i pagamenti disposti dal pagatore, o da parte del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, per quanto riguarda i pagamenti disposti dal beneficiario.

Gli Stati membri assicurano che un utente di servizi di pagamento non abbia facoltà di revocare un ordine di pagamento una volta che esso sia stato ricevuto o considerato valido da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Ciononostante un prestatore di servizi di pagamento può concordare con il cliente un termine di irrevocabilità anteriore.

2. Nel caso di un ordine di pagamento che deve essere eseguito ad una determinata data futura, il prestatore e l'utente di servizi di pagamento possono concordare, come termine per l'irrevocabilità, una data che cada entro i tre giorni lavorativi precedenti il momento dell'accettazione dell'ordine.

 

Emendamento 253

ARTICOLO 57

Se un'operazione di pagamento è effettuata esclusivamente nella valuta di uno Stato membro e non comporta operazioni di cambio e se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono stabiliti nella Comunità, gli Stati membri esigono che tutte le commissioni siano applicate direttamente al pagatore e al beneficiario dai rispettivi prestatori di servizi di pagamento e che ciascuno sopporti le proprie commissioni.

Se un'operazione di pagamento non comporta operazioni di cambio, a meno che non sia stato raggiunto un accordo diverso fra il pagatore o il beneficiario e il rispettivo prestatore di servizi di pagamento, gli Stati membri esigono che tutte le commissioni siano applicate direttamente al pagatore e al beneficiario dai rispettivi prestatori di servizi di pagamento e che ciascuno sopporti le proprie commissioni.

Nel caso di altre operazioni di pagamento, il pagatore e il beneficiario possono modificare tali condizioni di comune accordo.

 

Emendamento 254

ARTICOLO 58

1. Se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono stabiliti nella Comunità e l'operazione di pagamento è effettuata esclusivamente nella valuta di uno Stato membro, gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisca che il beneficiario riceva la totalità dell'importo del pagamento. Gli intermediari non trattengono commissioni sull'importo trasferito.

Gi Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisca che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario riceva la totalità dell'importo del pagamento. Nessun prestatore di servizi di pagamento, inclusi gli intermediari, può trattenere commissioni sull'importo trasferito. Le eventuali commissioni devono essere imputate separatamente.

Il beneficiario e il suo prestatore di servizi di pagamento possono tuttavia concludere accordi espliciti in base ai quali quest’ultimo possa trattenere le proprie commissioni sull'importo trasferito prima di accreditarlo al beneficiario.

Il pagatore e il beneficiario e i rispettivi prestatori di servizi di pagamento possono tuttavia concludere accordi espliciti per derogare a tale disposizione, in base ai quali le commissioni possono essere trattenute sull'importo trasferito.

2. Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento fornisca una stima in buona fede di tutte le deduzioni che potrebbero essere applicate all'operazione di pagamento in una delle situazioni seguenti:

 

(a) quando i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono stabiliti nella Comunità, ma l'operazione di pagamento è denominata, in tutto o in parte, in una valuta diversa da quella di uno Stato membro;

 

(b) quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario non è stabilito nella Comunità.

 

Emendamento 255

ARTICOLO 59, TITOLO e COMMA 1

Ambito di applicazione

soppresso

La presente sezione si applica solo quando i prestatori di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario sono stabiliti nella Comunità.

 

Emendamento 256

ARTICOLO 59, COMMA 2

Essa non si applica alle operazioni di pagamento che sono considerate micropagamenti.

La presente sezione non si applica alle operazioni di pagamento che sono considerate micropagamenti.

Emendamento 257

ARTICOLO 60

1. Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisca che, dal momento dell'accettazione, l'importo ordinato sia accreditato sul conto di pagamento del beneficiario al più tardi alla fine del primo giorno lavorativo successivo al momento dell'accettazione. Tuttavia, fino al 1° gennaio 2010, un pagatore può concordare con il suo prestatore di servizi di pagamento un termine non superiore a tre giorni.

Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisca che l'importo ordinato sia accreditato sul conto di pagamento del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario al più tardi alla fine del secondo giorno lavorativo successivo al giorno dell'esecuzione quale definito all'articolo 54. Tuttavia, fino al 1° gennaio 2010, un pagatore può concordare con il suo prestatore di servizi di pagamento un termine non superiore a tre giorni.

2. Se l'operazione è disposta dal pagatore e prevede una conversione valutaria, il pagatore e il suo prestatore di servizi di pagamento possono stabilire diversamente mediante un accordo esplicito.

 

Emendamento 258

ARTICOLO 61

Articolo 61

soppresso

Operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite

 

1. Nel caso di un'operazione di pagamento disposta dal beneficiario o per il suo tramite, gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento garantisca che, dal momento dell'accettazione, l'importo ordinato sia accreditato sul conto di pagamento del beneficiario al più tardi alla fine del primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui cade il momento dell'accettazione, salvo qualora diversamente concordato esplicitamente dal beneficiario e dal suo prestatore di servizi di pagamento.

 

2. Se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rifiuta di sbloccare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento, ne informa il beneficiario, entro il termine specificato al paragrafo 1, mediante una comunicazione concordata a tal fine dalle parti.

 

Si ritiene allora che il prestatore di servizi di pagamento abbia soddisfatto gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e di cui all'articolo 58.

 

Emendamento 259

ARTICOLO 65

Disponibilità dei fondi su un conto di pagamento

Data valuta e disponibilità dell'importo di un'operazione di pagamento

1. Gli Stati membri assicurano che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario metta a sua disposizione i fondi non appena questi sono accreditati sul conto di pagamento del beneficiario.

1. Gli Stati membri assicurano che la data valuta dell'addebito sul conto del pagatore non sia anteriore al momento in cui l'importo dell'operazione di pagamento viene addebitato su tale conto.

La messa a disposizione dei fondi non comporta l'applicazione di commissioni.

 

2. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore cessa di mettere a sua disposizione i fondi non appena questi sono addebitati sul conto di pagamento del pagatore.

2. Gli Stati membri assicurano che la data valuta dell'accredito sul conto del beneficiario non sia posteriore al momento in cui l'importo dell'operazione di pagamento viene accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

 

2 bis. L'importo dell'operazione di pagamento è reso disponibile al beneficiario lo stesso giorno in cui l'importo dell'operazione di pagamento è stato accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

3. La data valuta dell'accredito sul conto del beneficiario è il momento in cui l'importo viene accreditato su tale conto.

 

La data valuta dell'addebito sul conto del pagatore è il momento in cui l'importo viene addebitato su tale conto.

 

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano agli addebiti effettuati su conti di risparmio rientranti nell'ambito di accordi espliciti relativi all'uso dei fondi nel quadro di un piano di accumulazione.

 

Emendamento 260

ARTICOLO 66, PARAGRAFO 1

1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico fornito dall'utente, l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato. Quando come identificativo unico è stato indicato il codice IBAN, questo dovrebbe avere la precedenza rispetto al nome del beneficiario, se è stato anch'esso indicato. Il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe tuttavia, per quanto possibile, verificare la coerenza tra le due informazioni.

1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico fornito dall'utente dei servizi di pagamento, l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato. L’utente dei servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento possono accordarsi su un identificativo unico che includa un codice di controllo o un altro tipo di verifica interna e abbia la precedenza su ogni altra informazione fornita. Ove opportuno va utilizzato il numero di conto bancario internazionale (IBAN).

Emendamento 261

ARTICOLO 66, PARAGRAFO 2, COMMA 2 BIS (nuovo)

 

In tal caso può essere applicata una commissione.

Emendamento 262

ARTICOLO 67, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Dal momento dell'accettazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento è oggettivamente responsabile per la mancata esecuzione o l'esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento effettuata in conformità della sezione 1.

1. Fatti salvi gli articoli 66, paragrafo 2, e 70, dal giorno dell'accettazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento è oggettivamente responsabile per la mancata esecuzione o l'esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento effettuata in conformità della sezione 1.

Emendamento 264

ARTICOLO 67, PARAGRAFO 1, COMMA 2

Inoltre, il prestatore di servizi di pagamento è oggettivamente responsabile per tutte le spese e gli interessi applicati all'utente di servizi di pagamento a seguito della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento.

 

Inoltre, i prestatori di servizi di pagamento sono responsabili per tutte le spese da essi generate, inclusi gli interessi applicati al beneficiario da parte del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario a seguito della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento.

Motivazione

L’emendamento chiarisce che i prestatori rispondono soltanto dei costi connessi agli errori di cui sono responsabili. Chiarisce inoltre la responsabilità riguardo agli interessi.

Emendamento 266

ARTICOLO 67, PARAGRAFO 2

2. Se l'utente dei servizi di pagamento sostiene che un ordine di pagamento non è stato eseguito correttamente, il prestatore di servizi di pagamento dovrà dimostrare, fatti salvi eventuali elementi fattuali prodotti dall'utente, che l'ordine di pagamento è stato correttamente registrato, eseguito e inserito nei conti.

2. Se l'utente dei servizi di pagamento sostiene che un ordine di pagamento non è stato eseguito correttamente, il prestatore di servizi di pagamento dovrà dimostrare, fatti salvi eventuali elementi fattuali prodotti dall'utente, che l'ordine di pagamento è stato correttamente registrato, eseguito e inserito nei conti. Se l'ordine di pagamento è stato eseguito correttamente, le relative spese sono sostenute dall'utente dei servizi di pagamento.

Motivazione

L'onere della prova previsto al paragrafo 2 può essere accettato a condizione che, nel caso di un'esecuzione corretta dell'ordine di pagamento, le spese incombano all'utente.

Emendamento 267

ARTICOLO 68

Articolo 68

soppresso

Trasferimenti verso paesi terzi

 

Nei casi in cui il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è stabilito in uno Stato membro, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile per l'esecuzione delle operazioni di pagamento solo fino al momento in cui i fondi arrivano al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

 

Emendamento 268

ARTICOLO 72, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

 

2 bis. Gli Stati membri assicurano che ai reclami venga data adeguata risposta entro 30 giorni dal ricevimento.

Motivazione

La modifica costringerebbe gli Stati membri ad evadere i ricorsi relativi ai servizi di pagamento entro un periodo uniforme di tempo pari a 30 giorni.

Emendamento 269

ARTICOLO 75 BIS (nuovo)

 

Articolo 75 bis

 

1. Gli Stati membri sopprimono, dal 1° gennaio 2008 al più tardi, ogni obbligo di dichiarazione previsto dal diritto interno riguardante i pagamenti ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti.

 

2. Gli Stati membri sopprimono, dal 1° gennaio 2008 al più tardi, ogni obbligo previsto dal diritto interno riguardante le informazioni minime sui dati degli utenti di servizi di pagamento che impedisca l'automazione dell'esecuzione di un pagamento.

Motivazione

Ogni obbligo di dichiarazione riguardante i pagamenti va ad aggiungersi ai costi di trattamento di detti pagamenti. Ai fini dell’efficienza del processo di pagamento, l’obbligo di dichiarazione dovrebbe essere eliminato e sostituito da sistemi diversi, ad esempio da tecniche di rilevamento.

Emendamento 271

ARTICOLO 76

Articolo 76

soppresso

Modifiche e aggiornamenti

 

Al fine di tenere conto degli sviluppi tecnologici e di mercato in materia di servizi di pagamento e al fine di garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, modificare l'elenco delle attività che figura in allegato alla presente direttiva, in conformità degli articoli da 2 a 4.

 

Al fine di tenere conto dell'inflazione e di significativi sviluppi del mercato, essa può aggiornare, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, gli importi specificati all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 38 e all'articolo 50, paragrafo 1.

 

Motivazione

The comitology procedure is in general and in financial services in particular a valuable way to achieve quickly modifications of directives on purely technical issues and implementing measures. This procedure is backed by the European Parliament but will be suspended in many cases on 1 April 2008 at the latest if no new interinstitutional agreement giving a full call-back right to the European Parliament is found until then. Concerning the directive on payments the issues addressed in the Annex are not of purely technical nature but concern the scope of the Directive and are connected several Articles as Art. 10 and Art. 2 paragraph 1. Such substantive changes of the Directive should be made in a real legislative procedure, including the European Parliament and thus the elected representatives of the European citizens.

Emendamento 272

ARTICOLO 78, TITOLO

Piena armonizzazione, mutuo riconoscimento e carattere vincolante della direttiva

Piena armonizzazione e mutuo riconoscimento

Motivazione

Gli effetti giuridici della direttiva sono evidenti alla luce dei trattati e della giurisprudenza della CGCE.

Emendamento 273

ARTICOLO 78, PARAGRAFO 3, COMMA 1

3. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento non deroghino, a discapito degli utenti, alle disposizioni di diritto interno che recepiscono le disposizioni della presente direttiva o che corrispondono a tali disposizioni, salvo qualora esplicitamente previsto dalla direttiva.

3. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento non deroghino, a discapito degli utenti, alle disposizioni di diritto interno che recepiscono le disposizioni della presente direttiva o che corrispondono a tali disposizioni, salvo qualora esplicitamente previsto dalla direttiva, e che assicurino condizioni paritarie tra istituti di credito e altri istituti.

Emendamento 274

ARTICOLO 78 BIS (nuovo)

 

Articolo 78 bis

 

Viste le risoluzioni ONU e i regolamenti della Comunità europea finalizzati al congelamento dei beni delle persone elencate quali coinvolte in atti terroristici, come la risoluzione ONU 1373/2001 e i regolamenti (CE) n. 2580/2001 e (CE) n. 881/2002, gli Stati membri adottano misure per assicurare che, dal 1° gennaio 2008 al più tardi, i prestatori di servizi di pagamento non siano obbligati ad osservare tali strumenti, compresi i regolamenti a sostegno o a modifica delle disposizioni ivi contenute, per quanto riguarda i pagamenti tra i prestatori di servizi di pagamento negli Stati membri.

Motivazione

To reap real benefits from SEPA and to make them available - by lower cost burdens- to the citizens, Member States should lift any inappropriate restrictions and obligations on embargo filtering. The UN Resolutions and EC Regulations should not be applied to payments between payment service providers in Member States, as they are all obliged to freeze the assets of the persons listed. It is thus consistent with these provisions to apply them only to payments coming from or going to payment service providers outside the SEPA area. Additional filtering of intra-SEPA payments would be an unnecessar duplication.

Emendamento 275

ARTICOLO 78 TER (nuovo)

 

Articolo 78 ter

 

1. Gli Stati membri sopprimono, dal 1° gennaio 2008 al più tardi, ogni obbligo di dichiarazione previsto dal diritto interno per i pagamenti transfrontalieri entro l’Unione europea o, in ogni caso, entro la zona euro ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti.

 

2. Gli Stati membri sopprimono, dal 1° gennaio 2008 al più tardi, ogni obbligo previsto dal diritto interno di distinzione tra pagamenti residenti e non residenti entro l’Unione europea o, in ogni caso, entro la zona euro.

Motivazione

Secondo la Commissione europea, il potenziale di riduzione dei costi rappresentato da un’unica zona di pagamento non potrebbe essere pienamente sfruttato se si mantiene l'eterogeneità degli obblighi di dichiarazione ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti. Tali obblighi sono regolamentati in modo eterogeneo nei vari Stati membri e inciderebbero in misura diversificata sui partecipanti alla SEPA. Essi rappresentano in particolare un onere per le imprese in quanto vanno ad aggiungersi all'operazione di pagamento vera e propria. È essenziale che il legislatore abolisca, o per lo meno armonizzi, gli obblighi di dichiarazione all’interno dell’Unione europea.

Emendamento 276

ARTICOLO 79, COMMA UNICO BIS (nuovo)

 

La Commissione pubblica, successivamente alla data di adozione della presente direttiva, una relazione annuale in cui figurino una comparazione dei costi dei servizi di pagamento per l’utente finale e dettagli sulle migliori prassi di riduzione dei costi.

Emendamento 277

ALLEGATO, PUNTO 1

(1) Depositi in contante su un conto di pagamento aperto presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento, nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento.

(1) Il contante depositato su un conto di pagamento, nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento.

Emendamento 278

ALLEGATO, PUNTO 2

(2) Prelievi in contante da un conto di pagamento aperto presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento, nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento.

(2) Prelievi in contante da un conto di pagamento, nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento.

Emendamento 279

ALLEGATO, PUNTO 3, ALINEA

(3) Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, quando i fondi sono depositati su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

(3) Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

Emendamento 280

ALLEGATO, PUNTO 5

(5) Emissione di carte di pagamento che consentono all'utente dei servizi di pagamento di trasferire fondi.

(5) Emissione di carte di pagamento che consentono all'utente dei servizi di pagamento di trasferire fondi accreditati (carte di debito) o fondi coperti da una linea di credito (carte di credito).

Motivazione

Attualmente l’emissione di carte di credito non è regolamentata in tutti gli Stati membri dell’UE. Di conseguenza è opportuno chiarire che gli istituti di pagamento ai sensi del punto (5) dell’allegato hanno diritto di emettere carte di pagamento sotto forma di carte di debito o credito.

Emendamento 281

ALLEGATO, PUNTO 6

(6) Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, quando la moneta elettronica ai sensi della direttiva 2000/46/CE è emessa dal prestatore di servizi di pagamento.

(6) Esecuzione di ordini di pagamento quando i fondi sono moneta elettronica ai sensi della direttiva 2000/46/CE.

Emendamento 282

ALLEGATO, PUNTO 7

(7) I servizi di rimessa di denaro nei quali il contante, la moneta scritturale o la moneta elettronica forniti dall'utente di servizi di pagamento sono accettati dal prestatore dei servizi di pagamento allo scopo esclusivo di effettuare un'operazione di pagamento e di trasferire i fondi al beneficiario.

(7) I servizi di rimessa di denaro nei quali i fondi forniti dall'utente di servizi di pagamento sono accettati dal prestatore dei servizi di pagamento allo scopo esclusivo di consegnare i fondi al beneficiario.

Emendamento 283

ALLEGATO, PUNTO 8

(8) Esecuzione di operazioni di pagamento mediante tecniche di comunicazione a distanza come telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici nelle quali il prestatore di servizi che gestisce il sistema o la rete di telecomunicazione o informatici facilita il pagamento di beni o servizi che non sono beni digitali o servizi di comunicazione elettronica e non sono quindi prestati mediante il dispositivo stesso.

(8) Esecuzione di operazioni di pagamento mediante tecniche di comunicazione a distanza come telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici da parte del prestatore di servizi che gestisce il sistema o la rete di telecomunicazione o informatica che agisce per conto dell'utente del servizio di pagamento, salvo nel caso in cui il bene digitale o il servizio di comunicazione elettronica sia fornito, per l'essenziale, con il dispositivo stesso e che il pagamento sia effettuato direttamente al prestatore di servizi che amministra il sistema o la rete di telecomunicazioni o informatica, e non a una parte terza.

Emendamento 284

ALLEGATO, PUNTO 9

(9) Esecuzione di operazioni di pagamento mediante tecniche di comunicazione a distanza come telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici nelle quali il prestatore di servizi che gestisce il sistema o la rete di telecomunicazione o informatici si limita a procedere ad un trasferimento di fondi per il pagamento di beni digitali o servizi di comunicazione elettronica prestati mediante il dispositivo stesso, senza altre forme di intervento nel servizio prestato.

soppresso

Emendamento 285

ALLEGATO 1 BIS (nuovo)

Emendamento del Parlamento

ALLEGATO 1 BIS

Sta effettuando un pagamento (importo del pagamento nella valuta dello Stato membro nel quale si effettua l'operazione)

SIMBOLO DELLA VALUTA

XXX

in (valuta del pagamento)

VALUTA

al cambio di

X.XX

La commissione per questa operazione ammonta (nella valuta dello Stato membro nel quale si effettua l'operazione)

X

Il costo totale del pagamento (nella valuta dello Stato membro nel quale si effettua l'operazione) ammonta a

XXX

Il pagamento perverrà al destinatario il

Giorno della settimana, data, mese, anno

Traduzione esterna

  • [1]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Allo stato attuale, la situazione dei sistemi di pagamento presenta forti differenze tra un paese e l’altro per quanto concerne i soggetti coinvolti, la regolamentazione, il regolamento, l'efficienza ed i costi.

Inoltre, i sistemi di pagamento sono essenzialmente nazionali ed il mercato resta domestico. I pagamenti transfrontalieri rappresentano una quota mediamente inferiore al 4%, che secondo le stime crescerà soltanto lentamente.

La Commissione propone una direttiva per creare un vero e proprio mercato unico dei pagamenti.

Benché alcune previsioni della Commissione appaiano ottimistiche, è indubbio che la realizzazione di un mercato di questo tipo, grazie ad un’armonizzazione delle legislazioni nazionali, permetterebbe di eliminare determinati ostacoli ed avrebbe effetti positivi sulla crescita.

Il relatore approva, in linea di principio, l'iniziativa della Commissione e sostiene l’istituzione di un quadro giuridico completo per i servizi di pagamento all’interno dell’Unione europea.

Egli ritiene che tale proposta di direttiva giunga in un momento opportuno per consentire il successo dell’iniziativa del settore bancario finalizzata alla costituzione di un’area di pagamento unica in euro (Single Euro Payment Area – SEPA), volta ad integrare le infrastrutture e i prodotti nazionali di pagamento nell’area dell’euro.

L'iniziativa della Commissione si concentra, a giusto titolo, sui pagamenti elettronici in quanto alternativa ai più costosi pagamenti in contante.

L’introduzione di una regolamentazione armonizzata dei prodotti e l’integrazione dei servizi di pagamento dovrebbe consentire di razionalizzare le infrastrutture, offrendo ai consumatori ed agli utenti una scelta più ampia e un livello di tutela elevato.

Tale normativa migliorerebbe i costi, in ragione della trasparenza dei prezzi, e lo sviluppo di una sana concorrenza.

I progressi già realizzati nel campo dell’armonizzazione del quadro normativo applicabile ai pagamenti restano limitati e meriterebbero di essere portati avanti.

La proposta di direttiva presentata al Parlamento è stata oggetto di un lungo lavoro preparatorio da parte della Commissione, iniziato nel 2000, di una consultazione delle parti interessate e di un ricorso al parere di esperti, nonché di una valutazione dell’impatto.

Gli obiettivi che si intende conseguire sono rafforzare la competitività tra i mercati nazionali garantendo al contempo la parità delle condizioni di concorrenza, migliorare la trasparenza del mercato sia per i prestatori che per gli utenti, e chiarire i diritti e gli obblighi di utenti e prestatori.

Di conseguenza la proposta iniziale, dopo aver definito l’ambito di applicazione della direttiva (Titolo I), si concentra sulla definizione delle categorie di soggetti autorizzati a prestare servizi di pagamento al pubblico, creando, accanto agli enti creditizi, una nuova categoria di prestatori, ovvero gli istituti di pagamento (Titolo II), precisando i requisiti in materia di trasparenza e di informazione (Titolo III) e stabilendo i diritti e gli obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi di pagamento (Titolo IV).

La base giuridica della proposta di direttiva è costituita dall’articolo 47, paragrafo 2 e dall’articolo 95, paragrafo 1, del trattato CE.

Il relatore propone di apportare diverse modifiche alla proposta iniziale, al fine di renderla più efficace e di tenere conto dei vincoli tecnici del settore, pur mantenendo l’obiettivo di ridurre i costi a beneficio dell’utente grazie all’instaurazione di una concorrenza leale.

I - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

È necessario limitare l’ambito di applicazione della direttiva ai pagamenti effettuati in euro o nelle valute nazionali degli Stati membri, disposti da prestatori di servizi di pagamento situati nella Comunità, a prescindere se si tratti del prestatore di servizi di pagamento del pagatore o di quello del beneficiario.

Tale ambito di applicazione sarebbe coerente con l’obiettivo di eliminare le frontiere nel mercato interno. Esso permetterebbe di formulare requisiti accettabili per i prestatori di servizi di pagamento, dal momento che i diversi soggetti coinvolti sarebbero tutti sottoposti alla stessa normativa comunitaria.

L'ambizione della Commissione di emettere norme applicabili ai servizi di pagamento riguardanti l’insieme delle valute di tutti i paesi del mondo è attualmente poco realistica o quantomeno immatura. La proposta molto marginale di pagamenti transfrontalieri al di fuori della Comunità per le categorie di utenti interessati dalla direttiva non giustifica il fatto che le norme emesse abbiano un ambito di applicazione altrettanto ampio quanto quello definito dalla proposta di direttiva iniziale.

I principi contenuti nella direttiva possono tuttavia rappresentare, per i pagamenti al di fuori della Comunità, regole di buona prassi alle quali i prestatori di servizi di pagamento potrebbero ispirarsi con profitto o che gli stessi potrebbero applicare spontaneamente.

II – Prestatori di servizi di pagamento

L'introduzione sul mercato dei servizi di pagamento di una nuova categoria di soggetti partecipanti, ovvero gli istituti di pagamento, deve essere corredata di disposizioni più precise, al fine di garantire la sicurezza e la tutela dei consumatori e di evitare di creare distorsioni della concorrenza con gli enti creditizi.

L'attività dei servizi di pagamento costituisce un’attività commerciale che, in quanto tale, deve essere esercitata in ottemperanza alle regole che disciplinano la concorrenza ed a quelle che tutelano i consumatori e gli utenti.

Tale considerazione porta a proporre diverse modifiche concernenti la posizione degli istituti di pagamento ed il relativo controllo, in particolare per rispondere adeguatamente alla fiducia dei consumatori o utenti.

Naturalmente la normativa applicabile a tali nuovi prestatori non può essere integralmente identica a quella degli enti creditizi. Essa deve comunque ispirarsi, in proporzione ai rischi effettivamente incorsi, alla tipologia dei rischi definiti nella direttiva 2000/12/CE.

In questa prospettiva, il relatore approva la norma in base alla quale l’attività di istituto di pagamento sarà subordinata all’ottenimento di un’apposita autorizzazione.

Nondimeno, egli propone di esigere che gli istituti di pagamento detengano un capitale minimo il cui importo sia commisurato alle attività effettivamente esercitate. Inoltre, i fondi dei clienti dovrebbero essere protetti in caso di fallimento dell’istituto mediante l’introduzione di un dispositivo di accantonamento.

Le loro attività dovrebbero essere limitate e rigorosamente separate da altre attività commerciali. Sarebbe quindi esclusa la raccolta di depositi che non siano direttamente collegati ad un pagamento e la concessione di crediti.

Tali istituti dovrebbero essere sottoposti ad un controllo da parte dell’autorità nazionale competente per il controllo degli enti creditizi, al fine di assicurare una coerenza tra dottrina e pratiche nell’esercizio dei controlli, sebbene tali verifiche siano di carattere diverso per gli istituti di pagamento.

L'esercizio dell’attività di istituto di pagamento, contrariamente a quanto enunciato dalla proposta della Commissione, dovrebbe essere riservato alle persone giuridiche che beneficiano di un’autorizzazione in proposito. La deroga che permetterebbe a talune persone fisiche o giuridiche di esercitare un’attività di prestazione di servizi di pagamento senza essere tenute ad ottemperare tutti gli obblighi previsti per tale categoria di prestatori deve, secondo il relatore, essere abolita, anche se la giustificazione addotta è quella di permettere di agevolare entro il termine stabilito "il graduale passaggio di questi prestatori dall’economia sommersa all’economia ufficiale".

Le proposte di modifica del relatore tendono a rafforzare in misura proporzionale la posizione ed il controllo degli istituti di pagamento, e sono destinate a garantire al consumatore o all’utente la sicurezza che egli ha diritto di aspettarsi da un sistema di pagamento.

III – Trasparenza delle condizioni per i servizi di pagamento

Le disposizioni contenute nel Titolo III, relative alla trasparenza delle condizioni nelle quali sono resi i servizi di pagamento e dei relativi costi, nonché alle informazioni da fornire agli utenti dei servizi di pagamento, sono nel complesso soddisfacenti. Tuttavia occorre apportare precisazioni o modifiche su alcuni punti di natura tecnica o pratica.

Segnatamente, si tratta di fornire a consumatori e utenti qualche elemento chiaro e succinto, anche sotto forma di scheda, che consenta loro di comparare le offerte dei diversi prestatori di servizi di pagamento e di operare le proprie scelte con cognizione di causa.

IV – Diritti e obblighi in relazione alla prestazione di servizi di pagamento

Il Titolo IV, che definisce i diritti e gli obblighi in relazione alla prestazione di servizi di pagamento, si muove nella direzione giusta. L'armonizzazione dei sistemi giuridici nazionali in materia di pagamento permetterebbe di sostenere gli sforzi intrapresi dal settore bancario al fine di attuare la SEPA, un’iniziativa che il relatore appoggia.

Tuttavia determinati punti necessiterebbero di essere precisati o migliorati, affinché il rapporto tra prestatori di servizi e utenti sia più equilibrato.

Per quanto riguarda il ritardo di esecuzione, l'obiettivo del G + 1 appare realistico entro il termine stabilito, dal momento che l’ambito di applicazione della direttiva sarebbe ridotto, vale a dire che esso riguarderebbe esclusivamente i pagamenti effettuati nel quadro del mercato interno e nelle valute degli Stati membri.

Se è vero che le tecniche attuali o future consentono una riduzione considerevole del tempo di trattamento dei pagamenti, l’attuazione effettiva presuppone comunque infrastrutture dai costi notevoli. Conviene dunque a questo proposito rispettare un principio di proporzionalità tra l’utilità effettiva per l’utente di un breve ritardo di esecuzione del pagamento ed il costo del pagamento stesso.

D’altro canto, non sarebbe affatto sorprendente che la concorrenza tra i prestatori di servizi di pagamento possa essere esercitata non soltanto sul fronte dei costi ma anche su quello dei tempi di esecuzione rispetto al prezzo proposto.

Alla luce di tali condizioni, sarebbe opportuno rimandare al 2012 l'obiettivo del G + 1 e di consentire un ritardo aggiuntivo ogni qualvolta si renda necessaria una conversione di valuta.

PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (5.7.2006)

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2000/12/CE e 2002/65/CE
(COM(2005)0603 – C6‑0411/2005 – 2005/0245(COD))

Relatrice per parere: Mia De Vits

BREVE MOTIVAZIONE

Siamo in linea generale favorevoli all'obiettivo della proposta relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Eliminando gli ostacoli giuridici e garantendo parità di condizioni, si potrebbe rafforzare la concorrenza sul mercato dei servizi di pagamento a vantaggio dei consumatori. Tuttavia, alcuni punti della proposta devono essere adeguati o chiariti al fine di garantire una sufficiente protezione dei consumatori. Pertanto, il presente parere sarà incentrato sulle seguenti questioni principali:

Titolo I. Oggetto e ambito di applicazione

A fini di chiarezza e di coerenza interna, è necessario apportare miglioramenti ad alcune definizioni. Inoltre, tutte le definizioni devono essere raggruppate in un unico articolo, vale a dire l'articolo 4.

Per ragioni di protezione dei consumatori, è necessario riservare lo statuto di istituto di pagamento alle persone giuridiche, escludendo le persone fisiche.

Riteniamo che l'ambito di applicazione della proposta sia eccessivamente ambizioso. Se la si applica a servizi di pagamento effettuati in qualsiasi valuta e da prestatori di cui almeno uno è stabilito nella Comunità, la proposta rischia di andare troppo lontano. Visti i limiti territoriali dell'applicazione di una direttiva europea, si propone di limitare l'ambito di applicazione ai servizi di pagamento i cui prestatori sono stabiliti nell'Unione europea. Inoltre, sembra più indicato limitare l'ambito di applicazione all'euro e alle altre valute dell'Unione europea, senza estenderlo a tutte le valute.

L'esclusione dall'ambito di applicazione delle operazioni eseguite tramite telefono mobile non sembra essere la soluzione più appropriata.

La non applicazione dei titoli III e IV ai servizi di pagamento in cui l'importo dell'operazione supera i 50 000 euro non sembra essere l'opzione migliore ai fini della protezione dei consumatori. Il limite di 50 000 euro e la non applicazione dei titoli III e IV dovrebbero riguardare esclusivamente i pagamenti effettuati dalle PMI.

Titolo II. Istituti di pagamento

Nonostante sia convinta della necessità di rafforzare la concorrenza sul mercato dei servizi di pagamento, da un lato, e le differenze tra banche e istituti di pagamento, dall'altro, la relatrice per parere rileva che ciò sarebbe possibile soltanto in presenza di condizioni sufficientemente uniformi. Pertanto, per ragioni di protezione dei consumatori e al fine di garantire la fiducia nel sistema finanziario, gli istituti di pagamento necessitano di un quadro regolamentare più forte. A tale riguardo, si propongono i seguenti adeguamenti principali:

-  l'imposizione di requisiti patrimoniali minimi (articolo 4 bis nuovo);

-  una limitazione delle attività degli istituti di pagamento (vengono escluse la garanzia dell'esecuzione di operazioni di pagamento e la gestione dei sistemi di pagamento);

-  un sistema contabile separato e la protezione di consumatori attraverso la separazione (ring fencing) dei fondi nell'eventualità che un istituto di pagamento fallisca;

-  la conservazione delle registrazioni per almeno cinque anni;

-  un regime di controllo più rigoroso sulla concessione e il mantenimento di un'autorizzazione (articoli 6 e 9);

-  una limitazione della possibilità di esternalizzare le attività degli istituti di pagamento;

-  una limitazione del regime di deroga di cui all'articolo 21.

Titolo III. Trasparenza delle condizioni per i servizi di pagamento

Il Titolo II va nella giusta direzione. Tuttavia, per ragioni di protezione dei consumatori e di chiarezza, sono necessarie alcune modifiche. Ai fini della protezione dei consumatori è opportuno fornire alcune informazioni supplementari ai consumatori contestualmente alla comunicazione delle condizioni di un'operazione di pagamento e dopo l'accettazione dell'operazione. Ciò riguarda sia le operazioni di pagamento sia i contratti quadro.

Pertanto, gli articoli 26 e 31 concernenti comunicazione delle condizioni dovrebbero essere emendati aggiungendo:

-  informazioni che consentano al consumatore di consultare le tariffe,

-  le condizioni e il periodo durante il quale il pagatore ha il diritto al rimborso e alla revoca di un ordine di pagamento,

-  informazioni concernenti la responsabilità per l'esecuzione, incluse la responsabilità e le condizioni per quanto riguarda le operazioni di pagamento non autorizzate.

Il termine per la rescissione di un contratto di servizio di pagamento dovrebbe essere esteso da uno a due mesi.

Infine, la definizione di micropagamenti (articolo 38) dovrebbe essere adeguata diminuendo l'importo da 50 euro a 10 euro, visto il numero di pagamenti effettuati dai consumatori per importi inferiori a 50 euro.

Titolo IV. Diritti e obblighi in relazione alla prestazione di servizi di pagamento

Dal punto di vista del consumatore, sembra opportuno limitare le possibilità per i prestatori di servizi di pagamento di bloccare l'utilizzo di uno strumento di convalida dei pagamenti (articolo 43, paragrafo 2).

In caso di perdita, furto o appropriazione indebita dello strumento di convalida dei pagamenti, il consumatore deve inoltre poter notificare senza indugio telefonicamente tale evento non appena ne venga a conoscenza (articolo 46).

Il prestatore di servizi di pagamento deve assumersi il rischio dell'invio al titolare di uno strumento di trasferimento di fondi elettronico o dell'invio di mezzi che ne consentano l'utilizzo (ad esempio il numero PIN) (articolo 47, comma 3).

Una definizione o descrizione chiara di "negligenza grave" è necessaria in caso di autorizzazione controversa. Ciononostante, l'utente non dovrà assumere alcuna responsabilità qualora non vi siano state presentazione fisica dello strumento di pagamento e identificazione elettronica.

Non condividiamo il parere secondo il quale è necessaria la presunzione di negligenza: il semplice fatto che una terza persona abbia potuto utilizzare lo strumento non può provare che il titolare dello strumento è stato negligente. Spetta all'emittente dimostrare l'assenza o l'esistenza di grave negligenza o frode da parte del titolare. In caso contrario, il limite della responsabilità a 150 euro, che costituisce la principale caratteristica del sistema, diventerebbe puramente fittizio.

Gli Stati membri dovrebbero poter adottare disposizioni che limitano ulteriormente la responsabilità dell'utente in caso di perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate. Non sembra opportuno che l'utente sia automaticamente considerato responsabile di tutte le operazioni effettuate prima della notifica della perdita o del furto.

Siamo a favore della possibilità di rimborsare e di revocare un ordine di pagamento. È solamente necessario modificare il periodo in cui ciò dovrebbe avvenire. Appoggiamo pienamente anche la disposizione di cui all'articolo 57 che stabilisce l'esplicito divieto di effettuare deduzioni dall'importo trasferito. In caso di violazione di tale principio, è opportuno imporre una sanzione specifica.

Per quanto riguarda i tempi di esecuzione, concordiamo pienamente con la proposta della Commissione, ma nutriamo qualche dubbio quanto alla sua fattibilità tecnica, per cui è necessario prendere in considerazione alcuni adeguamenti. In ogni caso, vista l'importanza per il consumatore, non concordiamo con la proposta di escludere i micropagamenti dall'ambito di applicazione degli articoli concernenti i tempi di esecuzione.

Onde evitare che i prestatori di pagamenti tentino di recuperare i costi supplementari delle riforme rivalendosi sugli utenti, proponiamo i seguenti adeguamenti:

- articolo 60, paragrafo 1: l'importo dovrebbe essere accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine del primo giorno lavorativo successivo al momento dell'accettazione, anziché sul conto del beneficiario.

- se l'operazione è avviata dal pagatore e prevede una conversione valutaria verso una valuta che non è in corso negli Stati membri dell'Unione europea, le parti possono concordare esplicitamente un termine non superiore a tre giorni.

Riteniamo che la ripartizione della responsabilità di cui all'articolo 67 in caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento vada nella giusta direzione. Tuttavia, per ragioni di protezione dei consumatori, è consigliabile sopprimere la frase all'articolo 70, secondo cui il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile nei casi di forza maggiore.

Infine, non siamo convinti del valore aggiunto dell'articolo 78 come formulato nella proposta: in funzione dell'approvazione di alcuni emendamenti fondamentali, riteniamo che gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di andare oltre le disposizioni contenute nella proposta al fine di tutelare gli interessi dei consumatori. A tale riguardo, la proposta in esame dovrebbe essere considerata come lo stretto minimo.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO 21 BIS (nuovo)

(21 bis) In caso di uso non autorizzato di strumenti di verifica, andrebbero tra l'altro considerati come grave negligenza i seguenti comportamenti: il fatto che il titolare abbia annotato il proprio numero personale di identificazione o qualsiasi altro codice in forma facilmente riconoscibile, in particolare sullo strumento di trasferimento elettronico di fondi o su un oggetto o documento custodito o tenuto dal titolare insieme allo strumento, nonché il fatto che il titolare non abbia notificato all'emittente che lo strumento è andato perso o è stato rubato, non appena resosene conto. Per valutare la negligenza dell'utente del servizio di pagamento andrebbero prese in considerazione tutte le circostanze effettive. La presentazione da parte del titolare delle pertinenti registrazioni e l'uso dello strumento di pagamento con il codice noto solo al titolare non andrebbero considerati come prova sufficiente di negligenza di quest'ultimo. Le clausole e le condizioni o la combinazione di clausole e condizioni figuranti nel contratto per la fornitura e l'uso dello strumento di trasferimento elettronico di fondi, il cui effetto sarebbe quello di aumentare l'onere della prova per il consumatore o ridurre l'onere della prova per l'emittente, andrebbero considerate nulle e prive di effetto.

Motivazione

L'emendamento si basa sull'emendamento 63 della relatrice per parere e andrebbe inserito quale considerando che illustra l'articolo 46.

Emendamento 2

ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

1. La presente direttiva si applica solo alle attività commerciali, elencate nell'allegato, consistenti nell'esecuzione di operazioni di pagamento per conto di una persona fisica o giuridica, denominate nel seguito "servizi di pagamento", a condizione che almeno uno dei prestatori dei servizi di pagamento sia situato nella Comunità.

1. La presente direttiva si applica solo ai servizi di pagamento di cui all'articolo 4, a condizione che i prestatori dei servizi di pagamento siano situati nella Comunità.

Tuttavia, il titolo III e il titolo IV non si applicano ai servizi di pagamento in cui l'importo dell'operazione superi i 50 000 EUR.

Tuttavia, il titolo III e il titolo IV non si applicano ai servizi di pagamento in cui l'importo dell'operazione superi i 50 000 EUR nella misura in cui il servizio di pagamento è eseguito per conto di una PMI. Il limite di 50 000 euro non si applica ai servizi di pagamento effettuati per conto di consumatori.

Ai fini della presente direttiva, per operazione di pagamento si intende l'atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, consistente nel depositare, ritirare o trasferire fondi dal pagatore al beneficiario, indipendentemente da eventuali obbligazioni sottostanti tra gli utenti dei servizi di pagamento.

 

Motivazione

Per ragioni di coerenza interna è preferibile definire tutti i concetti nell'ambito dell'articolo 4. Inoltre, è più indicato limitare l'ambito di applicazione geografico della direttiva alla Comunità, senza estenderlo ai paesi terzi.

Emendamento 3

ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

2. Salvo se altrimenti previsto, la presente direttiva si applica ai servizi di pagamento prestati in qualsiasi valuta.

2. La presente direttiva si applica ai servizi di pagamento prestati nelle valute degli Stati membri.

Emendamento 4

ARTICOLO 3, LETTERA I)

(i) ai servizi che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi affiliati e che sono basati su strumenti quali voucher e carte, nella misura in cui tali strumenti non siano rimborsabili;

(i) ai servizi che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi e che sono basati su strumenti quali voucher e carte, nella misura in cui tali strumenti non siano rimborsabili;

Motivazione

È opportuno chiarire questa disposizione distinguendo tra i titoli di pagamento che non danno luogo a un rimborso, come ad esempio i buoni pasto, e le reti localmente limitate di commercianti.

Le carte e gli altri strumenti privati devono essere inclusi nel campo di applicazione della direttiva e dette carte devono rispondere alle stesse norme giuridiche, tecniche o di sicurezza degli altri mezzi di pagamento.

Emendamento 5

ARTICOLO 3, LETTERA J)

(j) alle operazioni di pagamento eseguite tramite un telefono mobile o qualsiasi altro dispositivo digitale o informatico, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

soppresso

(i) il prestatore di servizi che gestisce il sistema o la rete di telecomunicazione o informatica è strettamente coinvolto nello sviluppo dei beni digitali o dei servizi di comunicazione elettronica prestati;

 

(ii) i beni e i servizi non possono essere consegnati in assenza del prestatore di servizi;

 

(iii) non vi è alcuna opzione alternativa per la remunerazione;

 

Motivazione

Al fine di anticipare i futuri sistemi di pagamento e di evitare difficoltà connesse alla distinzione tra servizi inclusi e servizi esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva, è preferibile sopprimere questa esclusione.

Emendamento 6

ARTICOLO 4, PUNTO 1, LETTERA I)

(i) se l'istituto di pagamento è una persona fisica, lo Stato membro nel quale è situata la sede amministrativa del prestatore di servizi di pagamento;

soppresso

Emendamento 7

ARTICOLO 3, PUNTO 4

(4) "pagatore": una persona fisica o giuridica che ha il diritto di disporre di fondi e che ne consente il trasferimento al beneficiario;

(4) "pagatore": una persona fisica o giuridica che, in quanto titolare di un conto, consente il trasferimento di fondi da detto conto ovvero, qualora non esista un conto, una persona fisica o giuridica che dà l'ordine di procedere a un trasferimento di fondi.

Motivazione

L'emendamento serve a precisare che per "pagatore" si intende il partner contrattuale del prestatore di servizi. L'approccio del testo non ha senso in relazione ai diritti e ai doveri fondamentali disciplinati al Titolo III, in quanto questi presuppongono sempre un contratto tra pagatore e prestatore di servizi.

Emendamento 8

ARTICOLO 4, PUNTO 9

(9) "disponibilità di fondi": il fatto che l'utente di servizi di pagamento può utilizzare i fondi presenti su un conto di pagamento senza dover sostenere spese;

soppresso

Emendamento 9

ARTICOLO 4, PUNTO 11 BIS (nuovo)

 

(11 bis) "giorno lavorativo bancario": una giornata in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore che partecipa all'operazione di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario interessato sono regolarmente aperti al pubblico per l'attività commerciale;

Motivazione

La definizione di "giorno lavorativo bancario" serve a precisare.

Emendamento 10

ARTICOLO 4, PUNTO 19 BIS (nuovo)

 

(19 bis) "servizi di pagamento": le attività commerciali, elencate nell'allegato, consistenti nell'esecuzione di operazioni di pagamento per conto di una persona fisica o giuridica, a condizione che i prestatori dei servizi di pagamento siano situati nella Comunità;

Emendamento 11

ARTICOLO 4, PUNTO 19 TER (nuovo)

 

(19 ter) "tempi di esecuzione": il tempo intercorrente tra il momento dell'accettazione di un ordine di pagamento da parte di un prestatore di servizi di pagamento e il momento in cui l'importo da pagare conformemente all'ordine di pagamento è messo a disposizione del beneficiario;

Emendamento 12

ARTICOLO 4, PUNTO 19 QUATER (nuovo)

 

(19 quater) "micropagamenti": un contratto riguardante pagamenti non superiori a 10 euro.

Motivazione

Tenuto conto dei numerosi obblighi cui un istituto di pagamento deve ottemperare e dei rischi che esso deve coprire, non sembra opportuno, per motivi di protezione dei consumatori, autorizzare le persone fisiche a costituire un istituto di pagamento. Per motivi di coerenza con la legislazione europea vigente, le definizioni aggiunte sono riprese direttamente dall'articolo 2 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi.

Emendamento 13

ARTICOLO 5, LETTERA H)

(h) qualora il richiedente sia una persona giuridica, l'identità delle persone fisiche che la rappresentano, degli azionisti di maggioranza e degli amministratori, nonché prove attestanti che soddisfano i requisiti di onorabilità e possiedono le conoscenze e competenze richieste per la prestazione di servizi di pagamento;

(h) qualora il richiedente sia una persona giuridica, l'identità degli amministratori, delle persone responsabili della gestione dell'istituto di pagamento e degli azionisti di maggioranza, nonché prove attestanti che soddisfano i requisiti di onorabilità e possiedono le conoscenze e competenze richieste per la prestazione di servizi di pagamento;

Motivazione

Queste modifiche, unitamente agli emendamenti riguardanti l'articolo 10, dovrebbero permettere di garantire parità di condizioni e di organizzare una vera vigilanza sugli istituti di pagamento. Esse si giustificano anche per motivi di coerenza con l'articolo 4.

Emendamento 14

ARTICOLO 5 BIS (nuovo), PARAGRAFO 1

Articolo 5 bis

 

Requisiti in materia di capitale iniziale

 

1. Gli istituti di pagamento che detengono capitali come previsto all'articolo 57, lettera a) e b) della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio1, secondo le modalità seguenti:

 

a) quando l'istituto di pagamento effettua solo le attività menzionate al punto 7 dell'allegato e tali attività vengono svolte entro i termini specificati nel primo comma dell'articolo 60, paragrafo 1 o più rapidamente, il suo capitale non deve mai essere inferiore a 50 000 EUR;

 

b) quando l'istituto di pagamento effettua l'attività menzionata alla lettera a) supra e/o:

 

i) le attività menzionate al punto 1 dell'allegato ma queste ultime non vengono svolte entro i termini specificati nel primo comma dell'articolo 60, paragrafo 1, e/o

 

ii) un'attività menzionata ai punti 5 e/o 8 e/o 9 dell'allegato, e/o

 

iii) uno dei servizi accessori menzionati all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c),

 

il suo capitale non deve mai essere inferiore a 125 000 EUR;

 

c) quando l'istituto di pagamento effettua un'attività menzionata alle lettere a) o b) di cui sopra e/o un'attività di cui ai punti da 1 a 3 dell'allegato, il suo capitale non deve mai essere inferiore a 730 000 EUR.

 

______

1 GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

Motivazione

È necessario collegare l'importo del capitale iniziale detenuto da un istituto di pagamento al carattere dei rischi cui è esposto. Tali rischi sono analoghi ad alcuni dei rischi incontrati dalle società di investimento e vanno quindi proposti livelli di capitale basati sulla direttiva recentemente rivista in materia di adeguamento del capitale. In relazione alla tutela dei fondi del cliente prevista all'articolo 10, lettere a) e b), tali proposte rappresentano un equo equilibrio tra il desiderio di introdurre più concorrenza nel mercato dei pagamenti e la necessità di tutelare i fondi dei consumatori.

Emendamento 15

ARTICOLO 5 BIS (nuovo), PARAGRAFO 2

2. Fermi restando i requisiti patrimoniali minimi di cui sopra, le autorità competenti si assicurano che l'istituto di pagamento detenga capitale sufficiente per sostenere tutte le sue attività commerciali, in ogni momento.

Motivazione

Tutti gli istituti di pagamento dovrebbero risultare finanziariamente sani in qualsiasi momento.

Emendamento 16

ARTICOLO 5 BIS (nuovo), PARAGRAFO 3

3. Gli istituti di pagamento informano senza indugio le autorità competenti qualora il loro capitale scenda al di sotto degli importi previsti al paragrafo 1. In tali casi le autorità competenti adottano prontamente misure per garantire l'efficacia degli accordi di cui all'articolo 10 bis e all'articolo 10 ter e definiscono unitamente all'istituto di pagamento un piano per la ricapitalizzazione dell'istituto di pagamento stesso.

Motivazione

Quando gli istituti di pagamento incontrano difficoltà finanziarie è fondamentale che le autorità competenti degli Stati membri compiano i passi giuridici necessari per garantire che i fondi detenuti a nome del cliente siano pienamente garantiti nell'interesse del cliente stesso.

Emendamento 17

ARTICOLO 6, COMMA 1

L'autorizzazione è concessa se le informazioni e le prove che accompagnano la domanda soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 5.

L'autorizzazione è concessa se le informazioni e le prove che accompagnano la domanda soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 5 bis.

Motivazione

Vanno tenute presenti le condizioni concernenti il capitale proprio.

Emendamento 18

ARTICOLO 6, COMMA 2

La domanda di autorizzazione non è esaminata alla luce di condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 5.

soppresso

Motivazione

L'emendamento permette di garantire parità di condizioni e di organizzare una vera vigilanza sugli istituti di pagamento. La libertà di prestare servizi e la libertà di stabilimento sono sancite dal trattato, per cui non vi è necessità di ribadire il concetto in questo articolo.

Emendamento 19

ARTICOLO 8, COMMA 2

Il registro è aggiornato periodicamente. Esso è pubblicamente consultabile e accessibile on line.

Il registro contiene informazioni riguardanti i servizi e le attività di cui all'articolo 10 per i quali l'istituto di pagamento è autorizzato o registrato. Esso è pubblicamente consultabile, accessibile on line ed è aggiornato periodicamente.

Motivazione

Questa misura di vigilanza è giustificata per motivi di protezione del consumatore e al fine di garantire parità di condizioni.

Emendamento 20

ARTICOLO 9

Qualora intervengano cambiamenti che incidano sull'accuratezza delle informazioni e delle prove di cui all'articolo 5, l'istituto di pagamento ne informa senza indugio l'autorità competente dello Stato membro d'origine.

Qualora intervengano cambiamenti che incidano sull'accuratezza delle informazioni e delle prove di cui all'articolo 4 bis e all'articolo 5, l'istituto di pagamento ne informa senza indugio l'autorità competente dello Stato membro d'origine.

Motivazione

Trattandosi di uno dei requisiti per l'autorizzazione, qualsiasi modifica sul piano dei requisiti patrimoniali dovrebbe essere notificata senza indugio.

Emendamento 21

ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Gli istituti di pagamento sono autorizzati ad esercitare le seguenti attività:

1. Gli istituti di pagamento sono autorizzati ad esercitare le seguenti attività:

a) la prestazione di servizi di pagamento;

a) la prestazione di servizi di pagamento conforme all'allegato;

b) la prestazione di servizi operativi e di servizi accessori connessi, come la garanzia dell'esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati;

b) la prestazione di servizi operativi e di servizi accessori connessi nella misura in cui siano necessari per la prestazione di servizi di pagamento ai sensi della lettera a);

c) l'accesso ai sistemi di pagamento e la loro gestione ai fini del trasferimento, della compensazione e del regolamento di fondi, inclusi tutti gli strumenti e le procedure relative a tali sistemi.

c) l'accesso ai sistemi di pagamento ai fini del trasferimento, della compensazione e del regolamento di fondi, inclusi tutti gli strumenti e le procedure relative a tali sistemi.

 

Gli istituti di pagamento non devono svolgere alcuna operazione di deposito né offrire prestazioni di servizi di credito o assumere garanzie.

Motivazione

Ai fini della fiducia del consumatore nel sistema finanziario è necessario limitare le attività degli istituti di pagamento a quelle elencate all'allegato 1. Inoltre l''emendamento serve a evitare elusioni.

Emendamento 22

ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

 

2 bis. Gli istituti di pagamento:

 

(a) separano i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento, accettati per un'operazione di pagamento, dagli altri fondi accettati per attività diverse dai servizi di pagamento, e li registrano separatamente nella propria contabilità;

 

(b) conservano i fondi di un utente di servizi di pagamento sotto un nome di conto che identifica chiaramente l'utente stesso.

 

Non è ammessa la commistione di fondi di un utente di servizi di pagamento con i fondi di un prestatore di servizi di pagamento, di un altro utente di servizi di pagamento o di altra persona diversa dall'utente di servizi di pagamento per conto del quale i fondi sono detenuti.

 

I fondi di un utente di servizi di pagamento sono protetti da qualsiasi azione intentata da terzi contro l'istituto di pagamento.

Motivazione

Per conservare la fiducia del consumatore nei confronti del sistema finanziario ed evitare problemi di reputazione per l'intero settore è necessario prevedere opportune misure, segnatamente limitare le attività degli istituti di pagamento a quelle elencate nell'allegato (principio della specializzazione degli istituti di pagamento), limitare i loro investimenti e proteggere i fondi che essi ricevono dagli utenti di servizi di pagamento. Anche il considerando 9 va letto in questo senso.

Emendamento 23

ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2 TER (nuovo)

 

2 ter. Qualora nei confronti di un istituto di pagamento siano adottati uno o più provvedimenti di risanamento ovvero siano aperte una o più procedure di liquidazione, le autorità amministrative o giudiziarie competenti o, a seconda del caso, l'amministratore straordinario o il liquidatore competente restituiscono senza indugio i loro fondi a tutti gli utenti di servizi di pagamento, in via prioritaria rispetto a tutti gli altri crediti vantati nei confronti dell'istituto di pagamento in questione.

 

Qualora nei confronti di un istituto di pagamento siano adottati uno o più provvedimenti di risanamento ovvero siano aperte una o più procedure di liquidazione e ove non siano disponibili fondi sufficienti per la rimessa di tutti i fondi dovuti agli utenti di servizi di pagamento, le autorità amministrative o giudiziarie competenti o, a seconda del caso, l'amministratore straordinario o il liquidatore competente distribuiscono senza indugio i fondi degli utenti di servizi di pagamento agli utenti stessi proporzionalmente ai loro crediti e in via prioritaria rispetto a tutti gli altri crediti vantati nei confronti dell'istituto di pagamento in questione.

Motivazione

Per conservare la fiducia del consumatore nei confronti del sistema finanziario ed evitare problemi di reputazione per l'intero settore è necessario prevedere opportune misure, segnatamente limitare le attività degli istituti di pagamento a quelle elencate nell'allegato (principio della specializzazione degli istituti di pagamento), limitare i loro investimenti e proteggere i fondi che essi ricevono dagli utenti di servizi di pagamento. Anche il considerando 9 va letto in questo senso.

Emendamento 24

ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3

3. Le attività commerciali degli istituti di pagamento autorizzati non hanno carattere esclusivo e non sono limitate ai servizi di pagamento, tenuto conto delle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili.

soppresso

Motivazione

Per motivi certezza del diritto, è opportuno limitare le attività degli istituti di pagamento.

Emendamento 25

ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2

2. Gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento rimangano pienamente responsabili per tutti gli atti compiuti dai loro dirigenti, dai loro dipendenti, o da qualsiasi agente collegato o controllata, conformemente alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento rimangano pienamente responsabili per tutti gli atti compiuti dai loro dirigenti, dai loro dipendenti, o da qualsiasi agente collegato, controllata o impresa esterna, conformemente alla presente direttiva.

Motivazione

Gli istituti di pagamento dovrebbero essere responsabili anche delle attività esternalizzate.

Emendamento 26

ARTICOLO 13

Gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento tengano le registrazioni di tutti i servizi prestati e di tutte le operazioni eseguite per un periodo di tempo ragionevole, tuttavia non superiore a cinque anni.

Gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento tengano le registrazioni di tutti i servizi prestati e di tutte le operazioni eseguite per un periodo di almeno un anno, tuttavia non superiore a cinque anni.

Motivazione

È opportuno chiarire il concetto di "periodo di tempo ragionevole".

Emendamento 27

ARTICOLO 16, COMMA 2, ALINEA

Al fine di verificare il rispetto del presente titolo, le autorità competenti possono adottare solo le misure seguenti:

Al fine di verificare il rispetto del presente titolo, è opportuno che le autorità competenti adottino almeno le misure seguenti, in particolare:

Motivazione

Per motivi di protezione dei consumatori e per conservare la loro fiducia nel sistema finanziario è necessario prevedere un adeguato controllo sugli istituti di pagamento.

Emendamento 28

ARTICOLO 16, COMMA 2, LETTERA E)

(e) sospendere o revocare l'autorizzazione nei casi in cui le condizioni previste per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 non siano più soddisfatte.

(e) sospendere o revocare l'autorizzazione nei casi in cui le condizioni previste per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5, le disposizioni dell'articolo 4 bis (requisiti patrimoniali) e/o le disposizioni dell'articolo 10 bis non siano o non siano più soddisfatte.

Motivazione

Per motivi di protezione dei consumatori e per conservare la loro fiducia nel sistema finanziario è necessario prevedere un adeguato controllo sugli istituti di pagamento.

Emendamento 29

ARTICOLO 21, PARAGRAFO 1

1. In deroga all'articolo 1, primo comma, lettera d), gli Stati membri possono, caso per caso, autorizzare l'iscrizione di persone fisiche o giuridiche nel registro di cui all'articolo 8, senza che sia applicata la procedura di cui alla Sezione 1, qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

1. In deroga all'articolo 1, primo comma, lettera d), gli Stati membri possono, in casi eccezionali e individuali, autorizzare l'iscrizione di persone giuridiche nel registro di cui all'articolo 8, senza che sia applicata la procedura di cui alla Sezione 1, quando il complesso delle attività commerciali della persona interessata, incluse quelle degli agenti collegati o delle controllate di cui è pienamente responsabile, genera un flusso di fondi accettati in vista della prestazione di servizi di pagamento per un importo complessivo che non supera una media mensile di 150 000 EUR.

(a) il complesso delle attività commerciali della persona interessata, incluse quelle degli agenti collegati o delle controllate di cui è pienamente responsabile, genera un flusso di fondi accettati in vista della prestazione di servizi di pagamento per un importo complessivo che non supera i 5 milioni di EUR in media su un mese e i 6 milioni di EUR in qualsiasi momento;

 

(b) tale registrazione è considerata nell'interesse pubblico per una delle ragioni seguenti:

 

(i) la persona di cui trattasi svolge un ruolo fondamentale nell'intermediazione finanziaria, consentendo a gruppi sociali svantaggiati di avere accesso ai servizi di pagamento, in particolare quando la prestazione dei servizi in questione da parte di altri prestatori è improbabile o richiederebbe molto tempo;

 

(ii) è necessaria per l'efficace attuazione delle norme contro il riciclaggio dei capitali o dei meccanismi di prevenzione del finanziamento del terrorismo.

 

Motivazione

Per motivi di protezione dei consumatori e al fine di garantire la stabilità finanziaria è opportuno limitare le condizioni di deroga previste nell'articolo. Anche il considerando 11 va letto in questo senso.

Emendamento 30

ARTICOLO 21, PARAGRAFO 3

3. Le persone di cui al paragrafo 1 notificano alle autorità competenti qualsiasi cambiamento della loro situazione che incida sulla condizione specificata al paragrafo 1, lettera a).

3. Le persone di cui al paragrafo 1 notificano alle autorità competenti qualsiasi cambiamento della loro situazione che incida sulla condizione specificata al paragrafo 1.

Motivazione

Per motivi di protezione dei consumatori e al fine di garantire la stabilità finanziaria è opportuno limitare le condizioni di deroga previste nell'articolo.

Emendamento 31

ARTICOLO 21, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

 

3 bis. La presente deroga non si applica con riferimento alle disposizioni della direttiva 2005/60/CE o delle normative nazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di capitali.

Motivazione

Per motivi di protezione dei consumatori e al fine di garantire la stabilità finanziaria è opportuno limitare le condizioni di deroga previste nell'articolo.

Emendamento 32

ARTICOLO 23, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Gli Stati membri assicurano che le norme che disciplinano l'accesso ai servizi di pagamento e il loro funzionamento siano obiettive, proporzionate e non limitino l'accesso più di quanto sia necessario per proteggere il sistema di pagamento da rischi specifici e tutelarne la sicurezza finanziaria.

1. Gli Stati membri assicurano che le norme che disciplinano l'accesso ai servizi di pagamento e il loro funzionamento siano obiettive, proporzionate e non limitino l'accesso più di quanto sia necessario per proteggere il sistema di pagamento dai rischi e tutelarne la sicurezza finanziaria.

 

Tuttavia, per la valutazione dell'ammissione di un istituto di pagamento, possono essere imposti requisiti in materia di solvibilità.

Motivazione

Tenuto conto dell'obiettivo di salvaguardare la stabilità finanziaria, non è opportuno costringere i sistemi di pagamento ad accettare gli istituti di pagamento. I sistemi di pagamento dovrebbero avere la libertà e l'autorità di imporre requisiti di accesso più rigorosi, ad esempio in materia di solvibilità.

Emendamento 33

ARTICOLO 23, PARAGRAFO 1, LETTERA C)

(c) restrizioni sulla base dello stato istituzionale.

soppresso

Motivazione

Tenuto conto dell'obiettivo di salvaguardare la stabilità finanziaria, non è opportuno costringere i sistemi di pagamento ad accettare gli istituti di pagamento. I sistemi di pagamento dovrebbero avere la libertà e l'autorità di imporre requisiti di accesso più rigorosi, ad esempio in materia di solvibilità.

Emendamento 34

ARTICOLO 25, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento comunichi all'utente del servizio di pagamento su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile all'utente, le condizioni di cui all'articolo 26.

1. Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento metta a disposizione dell'utente del servizio di pagamento su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile all'utente, le condizioni di cui all'articolo 26.

Motivazione

L'adeguamento del testo inserendo "metta a disposizione" viene effettuato ai fini dell'uniformità con l'articolo 3 della direttiva 97/5/CE e dell'articolo 4 del regolamento 2560/2001 e riguarda l'insieme del Titolo III.

Emendamento 35

ARTICOLO 26, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA A) II)

ii) i tempi di esecuzione per il servizio di pagamento da prestare;

ii) i tempi di esecuzione (giorni lavorativi bancari) per il servizio di pagamento da prestare nell'istituto stesso;

Motivazione

Per quanto riguarda gli obblighi d'informazione, ci si dovrebbe limitare a fornire all'utente le informazioni necessarie e essenziali. In tale contesto assume particolare importanza la chiarezza della regolamentazione. In casi particolari l'utente può sempre chiedere informazioni supplementari.

La limitazione del campo di applicazione comporta automaticamente la soppressione dell'ultimo comma del paragrafo 1.

Emendamento 36

ARTICOLO 26, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA A) VI BIS) (nuovo)

 

vi bis) le informazioni che consentono al consumatore di consultare le tariffe;

Emendamento 37

ARTICOLO 26, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA A) VI TER) (nuovo)

 

vi ter) il diritto del pagatore di revocare un pagamento;

Motivazione

Le condizioni devono precisare in che modo il pagatore può revocare un pagamento.

Emendamento 38

ARTICOLO 26, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA C)

c) tutte le spese dovute dall'utente al prestatore di servizi di pagamento e, se del caso, il tasso di cambio applicato all'operazione di pagamento;

c) tutte le spese dovute dall'utente al prestatore di servizi di pagamento;

Motivazione

Per quanto riguarda gli obblighi d'informazione, ci si dovrebbe limitare a fornire all'utente le informazioni necessarie e essenziali. In tale contesto assume particolare importanza la chiarezza della regolamentazione. In casi particolari l'utente può sempre chiedere informazioni supplementari.

La limitazione del campo di applicazione comporta automaticamente la soppressione dell'ultimo comma del paragrafo 1.

Emendamento 39

ARTICOLO 26, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA E)

e) un'indicazione delle procedure di ricorso e reclamo a disposizione dell'utente dei servizi di pagamento in conformità del titolo IV, Capo 4 e delle modalità per accedervi;

soppresso

Motivazione

Per quanto riguarda gli obblighi d'informazione, ci si dovrebbe limitare a fornire all'utente le informazioni necessarie e essenziali. In tale contesto assume particolare importanza la chiarezza della regolamentazione. In casi particolari l'utente può sempre chiedere informazioni supplementari.

La limitazione del campo di applicazione comporta automaticamente la soppressione dell'ultimo comma del paragrafo 1.

Emendamento 40

ARTICOLO 27, LETTERA A)

a) un riferimento che consenta all'utente dei servizi di pagamento di individuare l'operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;

a) un riferimento che consenta all'utente dei servizi di pagamento di individuare l'operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario, nella misura in cui tali informazioni non siano già state trasmesse al pagatore ovvero sia prevista espressamente una possibilità al riguardo;

Motivazione

Gli obblighi in materia di informazioni da fornire al pagatore dopo l'accettazione di un ordine di pagamento (articolo 27) sono eccessivi e vanno respinti. Nel caso di un riferimento bancario (nell'ambito di un "contratto quadro" a norma degli articoli 29 e segg.) le informazioni necessarie figurano sull'estratto conto. I dati completi renderebbero troppo complesso l'estratto conto, a danno della trasparenza.

Qualora invece sia effettuato un pagamento in contanti, senza un riferimento bancario del pagatore, le informazioni necessarie dovrebbero essere riportate su un documento giustificativo trasmesso separatamente dall'ordine di trasferimento, il che porterebbe a spese amministrative non indifferenti.

Emendamento 41

ARTICOLO 27, LETTERA A BIS) (nuova)

 

a bis) la data dell'operazione;

Motivazione

Per motivi di coerenza interna, è opportuno fare riferimento all'articolo 54, che concerne l'accettazione degli ordini di pagamento. È inoltre necessario che i consumatori conoscano la data esatta dell'operazione e l'importo preciso espresso nella valuta dell'operazione.

Emendamento 42

ARTICOLO 27, LETTERA B)

b) l'importo dell'operazione di pagamento e quello di tutte le provvigioni, commissioni e spese applicate all'operazione di pagamento, che il pagatore ha dovuto versare al suo prestatore di servizi di pagamento;

b) l'importo dell'operazione espresso nella valuta dell'operazione di pagamento e quello di tutte le provvigioni, commissioni e spese applicate all'operazione di pagamento, che il pagatore ha dovuto versare al suo prestatore di servizi di pagamento;

Motivazione

Per motivi di coerenza interna, è opportuno fare riferimento all'articolo 54, che concerne l'accettazione degli ordini di pagamento. È inoltre necessario che i consumatori conoscano la data esatta dell'operazione e l'importo preciso espresso nella valuta dell'operazione.

Emendamento 43

ARTICOLO 28, ALINEA

Dopo aver messo a disposizione del beneficiario i fondi ricevuti e a lui destinati, il prestatore di servizi di pagamento fornisce al beneficiario, secondo le stesse modalità previste all'articolo 25, paragrafo 1 e all'articolo 26, paragrafo 2, almeno le seguenti informazioni:

Dopo aver messo a disposizione del beneficiario i fondi ricevuti e a lui destinati, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario mette a disposizione di quest'ultimo, secondo le stesse modalità previste all'articolo 25, paragrafo 1 e all'articolo 26, paragrafo 2, almeno le seguenti informazioni:

Motivazione

L'emendamento chiarisce che per prestatore di servizio di pagamento si intende il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. In nessun caso l'obbligo incombe al prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

Emendamento 44

ARTICOLO 30

1. Gli Stati membri esigono che, con congruo anticipo rispetto al momento in cui l'utente del servizio di pagamento sia vincolato da un contratto quadro o dall'offerta, il prestatore di servizi di pagamento gli comunichi su supporto cartaceo o altro supporto durevole, disponibile e accessibile all'utente, le condizioni di cui all'articolo 31.

Prima che l'utente del servizio di pagamento sia vincolato da un contratto quadro o dall'offerta, il prestatore di servizi di pagamento gli comunica su supporto cartaceo o altro supporto durevole, disponibile e accessibile all'utente, le condizioni di cui all'articolo 31.

2. Se, su richiesta dell'utente del servizio di pagamento, il contratto è stato concluso utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente al prestatore di servizi di pagamento di conformarsi al paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento adempie all'obbligo di cui a detto paragrafo non appena ragionevolmente possibile dopo la conclusione del contratto.

 

Motivazione

Il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe essere tenuto a comunicare anche le condizioni, anche se il contratto è stato concluso, su richiesta dell'utente del servizio di pagamento, con l'ausilio di una tecnica di comunicazione a distanza.

Emendamento 45

ARTICOLO 31, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA B) II)

ii) i tempi di esecuzione ed il tempo massimo di esecuzione relativo ai servizi di pagamento da prestare;

ii) il tempo massimo di esecuzione (giorni lavorativi bancari) relativo ai servizi di pagamento disposti dal pagatore;

Motivazione

Nel caso di pagamenti tra istituti, un prestatore di servizi non può stabilire con sicurezza i tempi di esecuzione, che possono essere accertati definitivamente soltanto dopo l'esecuzione del pagamento. L'obbligo di informazione dovrebbe limitarsi, come già avviene con la direttiva 97/5/CE e il regolamento 2560/2001 sui pagamenti transfrontalieri in euro, all'indicazione del tempo massimo di esecuzione previsto per legge o per contratto.

Emendamento 46

ARTICOLO 31, PARAGRAFO 1, LETTERA C)

c) i massimali di spesa previsti per determinati servizi di pagamento conformemente all'articolo 43, paragrafo 1;

c) la possibilità prevista di massimali di spesa per determinati servizi di pagamento conformemente all'articolo 43, paragrafo 1;

Motivazione

In ambito precontrattuale una decisione sui massimali di spesa, e quindi una decisione di credito, non può essere presa astrattamente, in quanto esiste un limite di disponibilità individuale. Pertanto, è possibile dare informazioni solo sulla "possibilità" di massimali di spesa.

Emendamento 47

ARTICOLO 33, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali comunicate all'utente dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, è proposta dal prestatore di servizi di pagamento secondo le modalità di cui all'articolo 30, paragrafo 1 e all'articolo 31, paragrafo 2, con almeno un mese di anticipo rispetto alla data proposta per la loro applicazione.

1. Qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali concernenti l'utente dei servizi di pagamento e comunicate a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, è messa a disposizione dal prestatore di servizi di pagamento secondo le modalità previste nel contratto, con almeno un mese di anticipo rispetto alla data proposta per la loro applicazione.

Motivazione

L'emendamento mira a una semplificazione linguistica. Si veda anche la motivazione all'articolo 25.

Emendamento 48

ARTICOLO 34, PARAGRAFO 1

1. La rescissione di un contratto quadro concluso per una durata minima di 12 mesi o per una durata indefinita non comporta spese per l'utente dei servizi di pagamento.

1. La rescissione di un contratto quadro concluso per una durata minima di 12 mesi o per una durata indefinita da parte dell'utente dei servizi di pagamento non comporta spese per quest'ultimo, a condizione che essa avvenga al termine dei 12 mesi e nel rispetto di un termine di preavviso di al massimo un mese.

Le commissioni per i servizi di pagamento fatturate periodicamente sono dovute solo in misura proporzionale per il periodo precedente la rescissione del contratto. Se sono pagate anticipatamente, tali commissioni sono rimborsate in misura proporzionale.

Le commissioni per i servizi di pagamento fatturate periodicamente sono dovute solo in misura proporzionale per il periodo precedente la rescissione del contratto da parte dell'utente dei servizi di pagamento. Se sono pagate anticipatamente, tali commissioni sono rimborsate in misura proporzionale.

Motivazione

L'emendamento mira a una formulazione più precisa.

Emendamento 49

ARTICOLO 34, PARAGRAFO 2

2. Salvo qualora il prestatore e l'utente di servizi di pagamento abbiano espressamente concordato un termine di preavviso per la rescissione di un contratto quadro, questa ha effetto immediato.

soppresso

Il termine di preavviso non può essere superiore ad un mese.

 

Emendamento 50

ARTICOLO 35, COMMA 2

Nei casi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, è fornita previamente una stima in buona fede di tutte le deduzioni.

soppresso

Motivazione

La limitazione del campo d'applicazione della direttiva comporta la soppressione del comma.

Emendamento 51

ARTICOLO 36, PARAGRAFO 1, ALINEA e LETTERA A)

1. Successivamente all'esecuzione di un'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento fornisce all'utente almeno le informazioni seguenti:

1. Successivamente all'esecuzione di un'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento mette a disposizione dell'utente almeno le informazioni seguenti:

a) un riferimento che consenta all'utente dei servizi di pagamento di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;

a) un riferimento che consenta all'utente dei servizi di pagamento di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario nella misura in cui tali informazioni non siano già state trasmesse al pagatore ovvero sia prevista espressamente una possibilità al riguardo;

Motivazione

Il paragrafo 1, lettera a) rappresenta un serio ostacolo ai pagamenti interni e rende impossibile l'utilizzazione senza modifiche di titoli di pagamento (ordine di pagamento riempito dal beneficiario e utilizzato come ordine dal pagatore). Per la registrazione e il trasferimento sono utilizzati solo i dati nella linea cifrata. I campi di dati concernenti ad esempio i beneficiari non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'addebito. Le informazioni richieste non sono quindi messe a disposizione.

Si veda anche la motivazione all'articolo 36, paragrafo 2.

Emendamento 52

ARTICOLO 37, PARAGRAFO 1, COMMA 1, ALINEA

1. Dopo aver messo a disposizione del beneficiario i fondi ricevuti e a lui destinati, il prestatore di servizi di pagamento fornisce al beneficiario, secondo le stesse modalità previste all'articolo 30, paragrafo 1 e all'articolo 31, paragrafo 2, almeno le seguenti informazioni:

1. Dopo aver messo a disposizione del beneficiario i fondi ricevuti e a lui destinati, il prestatore di servizi di pagamento mette a disposizione del beneficiario, secondo le stesse modalità previste all'articolo 30, paragrafo 1 e all'articolo 31, paragrafo 2, le seguenti informazioni:

Motivazione

Per quanto concerne la fornitura di informazioni sul pagamento effettuato, dovrebbe essere sufficiente la prassi, oggi ampiamente diffusa e sempre più richiesta dagli utenti, di mettere le informazioni a disposizione dell'utente dei servizi di pagamento mediante la stampa dell'estratto conto del prestatore di servizi ovvero mediante i servizi bancari on line. Questa soluzione è economicamente vantaggiosa anche per gli utenti.

Emendamento 53

ARTICOLO 37, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA D)

d) l'importo di tutte le provvigioni, commissioni e spese applicate all'operazione di pagamento e dovute dal beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento per la ricezione del pagamento;

d) l'importo di tutte le provvigioni, commissioni e spese applicate all'operazione di pagamento e dovute dal beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento o a qualsiasi intermediario per la ricezione del pagamento;

Motivazione

Non solo il prestatore, ma anche qualsiasi intermediario dovrebbe fornire le pertinenti informazioni al beneficiario dopo la ricezione del pagamento.

Emendamento 54

ARTICOLO 37, PARAGRAFO 2

2. Il contratto quadro può prevedere come condizione che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite su base periodica, con una frequenza stabilita. In ogni caso, tali informazioni sono fornite secondo le stesse modalità di cui all'articolo 30, paragrafo 1 e all'articolo 31, paragrafo 2.

2. Il contratto quadro può prevedere come condizione che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano messe a disposizione su base periodica, con una frequenza stabilita. In ogni caso, tali informazioni sono messe a disposizione secondo le stesse modalità di cui all'articolo 30, paragrafo 1 e all'articolo 31, paragrafo 2.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento al paragrafo 1.

Emendamento 55

ARTICOLO 38, PARAGRAFO 1

1. In deroga agli articoli da 29 a 33, nel caso di un contratto riguardante pagamenti, ciascuno dei quali non superi i 50 EUR, il prestatore di servizi di pagamento comunica all'utente, secondo le modalità di cui all'articolo 30, paragrafo 1 e all'articolo 31, paragrafo 2, solo le caratteristiche principali del servizio di pagamento da prestare, le modalità del suo utilizzo e tutte le spese applicabili.

1. In deroga agli articoli da 29 a 33, nel caso di un micropagamento il prestatore di servizi di pagamento comunica all'utente, secondo le modalità di cui all'articolo 30, paragrafo 1, e all'articolo 31, paragrafo 2, solo le caratteristiche principali del servizio di pagamento da prestare, le modalità del suo utilizzo e tutte le spese applicabili.

Motivazione

Per motivi di protezione dei consumatori è più opportuno ridurre il limite da 50 a 10 euro, tenuto conto del numero di pagamenti di importo inferiore a 50 euro effettuati dai consumatori.

Emendamento 56

ARTICOLO 39

Articolo 39

soppresso

Valuta dell'operazione e conversione

 

1. I pagamenti sono effettuati nella valuta implicitamente o esplicitamente concordata dalle parti.

 

2. Se un servizio di conversione valutaria è proposto prima dell'inizio dell'operazione di pagamento e se tale servizio è proposto presso il punto di vendita o dal beneficiario, la parte che propone tale servizio al pagatore comunica a quest'ultimo tutte le commissioni e le spese, nonché il tasso di cambio di riferimento che sarà utilizzato per la conversione.

 

Il pagatore accetta espressamente il servizio su tale base.

 

Motivazione

Le disposizioni dell'articolo 39 concernenti le relazioni tra il pagatore e il beneficiario non rientrano nel campo di applicazione definito all'articolo 2.

Emendamento 57

ARTICOLO 41, COMMA 2

Il consenso consiste in un'autorizzazione esplicita affinché il prestatore di servizi di pagamento effettui un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento.

Il consenso consiste in un'autorizzazione esplicita o implicita affinché il prestatore di servizi di pagamento effettui un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento.

Motivazione

È troppo limitativo far dipendere il consenso del pagatore da un'autorizzazione "esplicita", in quanto ciò richiederebbe un comportamento attivo dell'utente. In base ai principi generali del diritto civile, un consenso è possibile anche nel caso di autorizzazione del pagamento risultante da un atto non equivocabile o di autorizzazione implicita concordata in precedenza.

Emendamento 58

ARTICOLO 41, COMMA 3

In mancanza di tale consenso, un'operazione di pagamento è considerata come non autorizzata.

In mancanza di tale consenso, o qualora tale consenso sia validamente revocato, un'operazione di pagamento è considerata come non autorizzata.

Motivazione

Per chiarire l'articolo e garantire una sufficiente protezione al consumatore.

Emendamento 59

ARTICOLO 43, PARAGRAFO 2, COMMA 1

2. Se previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può riservarsi il diritto di bloccare l'utilizzo di uno strumento di convalida dei pagamenti anche se il massimale di spesa concordato non è superato, a condizione che il profilo di spesa induca, a suo avviso, a sospettare un uso fraudolento.

2. Se previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può riservarsi il diritto di bloccare l'utilizzo di uno strumento di convalida dei pagamenti anche se il massimale di spesa concordato non è superato, a condizione che il profilo di spesa induca, a suo avviso, a sospettare che lo strumento di convalida dei pagamenti sia stato utilizzato o possa essere utilizzato in modo fraudolento.

Motivazione

L'emendamento è inteso a migliorare la formulazione linguistica.

Emendamento 60

ARTICOLO 45, PARAGRAFO 1

1. Non appena abbia conoscenza di un'operazione non autorizzata, di errori o di altre irregolarità nei pagamenti effettuati a partire dal suo conto e ripresi nelle informazioni ricevute in conformità dell'articolo 36, il pagatore lo notifica senza indugio al prestatore di servizi di pagamento.

1. Non appena abbia conoscenza di un'operazione non autorizzata, di errori o di altre irregolarità nei pagamenti effettuati a partire dal suo conto e ripresi nelle informazioni ricevute in conformità dell'articolo 36, il pagatore lo notifica senza indugio al prestatore di servizi di pagamento, in ogni caso prima della scadenza dell'anno successivo alla registrazione dell'addebito.

Motivazione

Ai fini della sicurezza giuridica del prestatore di servizi e dell'utente, è necessario integrare la disposizione con un "punto conclusivo", in modo da poter dire quando un'operazione di pagamento è conclusa. Il termine di un anno corrisponde anche all'obbligo di conservazione di cui all'articolo 44.

Emendamento 61

ARTICOLO 45, PARAGRAFO 2

2. Nel caso di una serie di operazioni, fatto salvo l'articolo 56, l'autorizzazione può essere revocata e qualsiasi operazione di pagamento successiva è allora considerata non autorizzata.

2. Se viene data per una serie di operazioni, fatto salvo l'articolo 56, l'autorizzazione può essere revocata per il futuro, con la conseguenza che qualsiasi operazione di pagamento successiva è allora considerata non autorizzata.

Motivazione

L'emendamento mira ad una migliore comprensione linguistica.

Emendamento 62

ARTICOLO 46

L'utente dei servizi di pagamento si conforma agli obblighi seguenti:

L'utente dei servizi di pagamento si conforma agli obblighi seguenti:

 

- a) non appena ricevuto uno strumento di convalida dei pagamenti, adottare in particolare tutte le ragionevoli misure per proteggerne le caratteristiche di sicurezza;

 

- a bis) garantire in particolare che lo strumento di convalida dei pagamenti e le caratteristiche di sicurezza personalizzate ad esso connesse non siano accessibili ad altri;

a) utilizzare lo strumento di convalida dei pagamenti conformemente alle condizioni che ne disciplinano l'emissione e l'uso;

a) utilizzare lo strumento di convalida dei pagamenti conformemente alle condizioni che ne disciplinano l'emissione e l'uso;

b) notificare senza indugio al prestatore di servizi di pagamento, o al soggetto specificato da quest'ultimo, non appena ne abbia conoscenza, la perdita, il furto o l'appropriazione indebita dello strumento di convalida dei pagamenti o un uso non autorizzato di tale strumento.

b) notificare, ad esempio per telefono, senza indugio al prestatore di servizi di pagamento, o al soggetto specificato da quest'ultimo, non appena ne abbia conoscenza, la perdita, il furto o l'appropriazione indebita dello strumento di convalida dei pagamenti o un uso non autorizzato di tale strumento.

Ai fini della lettera a), non appena riceva uno strumento di convalida dei pagamenti, l'utente dei servizi di pagamento adotta in particolare tutte le ragionevoli misure per proteggerne le caratteristiche di sicurezza.

 

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che l'utente dei servizi di pagamento deve adottare misure atte a impedire un'utilizzazione fraudolenta degli strumenti di convalida dei pagamenti e delle caratteristiche di sicurezza personalizzate ad essi connesse. Ciò serve anche alla tutela dei sistemi di pagamento nel loro complesso, in quanto riduce i costi della copertura dei rischi. Il telefono è spesso il modo più rapido per notificare la perdita o il furto ed è quindi il modo migliore per evitare che vengano effettuate ulteriori operazioni.

Emendamento 63

ARTICOLO 47, ALINEA, LETTERA C)

c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché l'utente di servizi di pagamento possa provvedere alla notificazione di cui all'articolo 46, primo comma, lettera b).

c) assicurare che l'utente di servizi di pagamento possa sempre provvedere alla notificazione di cui all'articolo 46, primo comma, lettera b).

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire la disposizione.

Emendamento 64

ARTICOLO 47, COMMA 1, LETTERA C BIS) (nuova)

 

c bis) impedire qualsiasi utilizzazione dello strumento di convalida dei pagamenti una volta che la notifica di cui all'articolo 46, lettera b), sia stata effettuata.

Emendamento 65

ARTICOLO 48, PARAGRAFO 3

3. Ai fini di confutare la presunzione di cui al paragrafo 2, l'utilizzo di uno strumento di convalida dei pagamenti registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé sufficiente a stabilire che il pagamento era stato autorizzato dall'utente o che questi ha agito in modo fraudolento o con negligenza grave in relazione agli obblighi a lui incombenti in virtù dell'articolo 46.

3. Ai fini di confutare la presunzione di cui al paragrafo 2, deve essere valutato se l'utilizzo di uno strumento di convalida dei pagamenti registrato dal prestatore di servizi di pagamento è o non è sufficiente a stabilire che il pagamento era stato autorizzato dall'utente o che questi ha agito in modo fraudolento o con negligenza grave in relazione agli obblighi a lui incombenti in virtù dell'articolo 46.

Emendamento 66

ARTICOLO 49, COMMA 1

Gli Stati membri assicurano che, nel caso di un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsi immediatamente all'utente l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata o, se del caso, ripristini sul conto di pagamento sul quale era stato addebitato tale importo la situazione che sarebbe esistita se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo.

Gli Stati membri assicurano che, nel caso di un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsi immediatamente all'utente l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata o, se del caso, ripristini sul conto di pagamento sul quale era stato addebitato tale importo la situazione che sarebbe esistita se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo.

 

Il diritto di chiedere un rimborso al prestatore di servizi di pagamento si estingue un anno dopo l'addebito non autorizzato del conto.

Motivazione

L'emendamento è volto a completare l'articolo 49 con un periodo di prescrizione, giacché il prestatore di servizi di pagamento non è generalmente a conoscenza delle relazioni contrattuali tra l'utente e il terzo che è all'origine del debito.

Emendamento 67

ARTICOLO 50, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. L'utente di servizi di pagamento sopporta, a concorrenza massima di 150 EUR, la perdita derivante dall'uso di uno strumento di convalida dei pagamenti perso o rubato, intervenuta prima che si sia conformato all'obbligo di informare il suo prestatore di servizi di pagamento previsto all'articolo 46, primo comma, lettera b).

1. L'utente di servizi di pagamento sopporta, a concorrenza massima di 150 EUR, la perdita derivante dall'uso di uno strumento di convalida dei pagamenti perso o rubato, intervenuta prima che si sia conformato all'obbligo di informare il suo prestatore di servizi di pagamento previsto all'articolo 46, primo comma, lettera b), nella misura in cui non abbia agito in modo fraudolento o con grave negligenza, segnatamente venendo meno agli obblighi di diligenza che gli incombono in virtù dell'articolo 46.

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire che la limitazione della responsabilità vale solo per i casi in cui quali l'utente non ha agito in modo fraudolento o con grave negligenza.

Emendamento 68

ARTICOLO 50, PARAGRAFO 1, COMMA 2

Gli Stati membri possono ridurre ulteriormente tale massimale, a condizione che la riduzione non si applichi ai prestatori di servizi di pagamento autorizzati in altri Stati membri.

Gli Stati membri possono ridurre ulteriormente tale massimale.

Motivazione

Per motivi di protezione dei consumatori è opportuno sopprimere la restrizione prevista all'articolo 50, paragrafo 1.

Emendamento 69

ARTICOLO 51, PARAGRAFO 2, COMMA 2

L'articolo 50, paragrafo 3 si applica alla moneta elettronica se il prestatore di servizi di pagamento è tecnicamente in grado di congelare o di impedire ulteriori esborsi della moneta elettronica memorizzata su un dispositivo elettronico.

soppresso

Motivazione

La frase al comma 2 deve essere soppressa in quanto la moneta elettronica ivi menzionata deve essere equiparata al denaro contante e, quindi, permanere al di fuori del quadro regolamentare della direttiva.

Emendamento 70

ARTICOLO 52, COMMA 1, ALINEA

Gli Stati membri assicurano che un pagatore che agisca in buona fede abbia il diritto al rimborso di un'operazione di pagamento non autorizzata e già eseguita, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

Gli Stati membri assicurano che un pagatore abbia il diritto al rimborso di un'operazione di pagamento autorizzata, iniziata dal beneficiario e già eseguita, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

Motivazione

Il concetto di "buona fede" impiegato nell'articolo 52 deve essere eliminato, in quanto gli atti ad intento fraudolento sono comunque proscritti. Altrimenti, questa formula dovrebbe figurare in tutte le disposizioni. Inoltre, le norme relative al rimborso possono valere solo per i pagamenti effettuati per iniziativa del beneficiario ("pull transactions"), che non possono quindi essere controllati dal pagatore al momento dell'incasso. Solo in questo caso è necessario proteggere il pagatore.

Emendamento 71

ARTICOLO 54, PARAGRAFO 1, COMMA 1, PUNTI I) e II)

(i) il prestatore di servizi di pagamento ha ricevuto l'ordine di pagamento;

(i) il prestatore di servizi di pagamento del pagatore ha ricevuto l'ordine di pagamento;

(ii) il prestatore di servizi di pagamento ha completato l'autenticazione dell'ordine, inclusa un'eventuale verifica della disponibilità dei fondi;

(ii) il prestatore di servizi di pagamento del pagatore ha completato l'autenticazione dell'ordine, inclusa un'eventuale verifica della disponibilità dei fondi;

Motivazione

All'articolo 54, paragrafo 1, occorre precisare la persona cui si fa riferimento ai punti i) e ii).

Emendamento 72

ARTICOLO 57, COMMA 2

Nel caso di altre operazioni di pagamento, il pagatore e il beneficiario possono modificare tali condizioni di comune accordo.

Nel caso di altre operazioni di pagamento, il pagatore o il beneficiario possono convenire disposizioni derogatorie con i loro prestatori di servizi di pagamento.

Motivazione

Eventuali disposizioni derogatorie possono essere convenute solo tra le parti contrattuali effettive, vale a dire il pagatore o il beneficiario e i relativi prestatori di servizi di pagamento.

Emendamento 73

ARTICOLO 58, PARAGRAFO 2

2. Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento fornisca una stima in buona fede di tutte le deduzioni che potrebbero essere applicate all'operazione di pagamento in una delle situazioni seguenti:

soppresso

(a) quando i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono stabiliti nella Comunità, ma l'operazione di pagamento è denominata, in tutto o in parte, in una valuta diversa da quella di uno Stato membro;

 

(b) quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario non è stabilito nella Comunità.

 

Motivazione

La soppressione deriva automaticamente dalla limitazione del campo di applicazione della direttiva di cui all'articolo 2.

Emendamento 74

ARTICOLO 59, COMMA 2

Essa non si applica alle operazioni di pagamento che sono considerate micropagamenti.

soppresso

Motivazione

Non vi è motivo che i micropagamenti non debbano essere eseguiti con la stessa rapidità degli altri tipi di pagamento.

Emendamento 75

ARTICOLO 60, PARAGRAFO 1

1. Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisca che, dal momento dell'accettazione, l'importo ordinato sia accreditato sul conto di pagamento del beneficiario al più tardi alla fine del primo giorno lavorativo successivo al momento dell'accettazione. Tuttavia, fino al 1° gennaio 2010, un pagatore può concordare con il suo prestatore di servizi di pagamento un termine non superiore a tre giorni.

1. Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisca, a decorrere dal 1° gennaio 2012, che, dal momento dell'accettazione, l'importo ordinato sia accreditato sul conto di pagamento del beneficiario al più tardi alla fine del primo giorno lavorativo successivo al momento dell'accettazione. Tuttavia, fino al 1° gennaio 2010, un pagatore può concordare con il suo prestatore di servizi di pagamento un termine non superiore a tre giorni.

Motivazione

Con questo emendamento si mantiene il normale termine di esecuzione di G+1 proposto dalla Commissione, rendendolo però obbligatorio solo a partire dal 1° gennaio 2012.

Per lasciare al cliente una possibilità di scelta più amplia ed evitare di escludere a priori dal mercato i piccoli prestatori di servizi, che non dispongono di un accesso diretto proprio a un sistema di pagamento, occorre mantenere la possibilità di concludere accordi derogatori a livello individuale.

Emendamento 76

ARTICOLO 61, PARAGRAFO 1

1. Nel caso di un'operazione di pagamento disposta dal beneficiario o per il suo tramite, gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento garantisca che, dal momento dell'accettazione, l'importo ordinato sia accreditato sul conto di pagamento del beneficiario al più tardi alla fine del primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui cade il momento dell'accettazione, salvo qualora diversamente concordato esplicitamente dal beneficiario e dal suo prestatore di servizi di pagamento.

 

1. Nel caso di un'operazione di pagamento disposta dal beneficiario o per il suo tramite, gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisca che, dal momento dell'accettazione, l'importo ordinato sia accreditato sul conto di pagamento del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario al più tardi alla fine del primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui cade il momento dell'accettazione da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore, salvo qualora diversamente concordato esplicitamente dal beneficiario e dal suo prestatore di servizi di pagamento.

Motivazione

Per motivi di protezione dei consumatori è opportuno che un'operazione finanziaria sia eseguita il più rapidamente possibile.

Emendamento 77

ARTICOLO 63

Nel caso di un deposito in contante effettuato dall'utente di servizi di pagamento sul proprio conto, il prestatore di servizi di pagamento assicura che l'importo sia accreditato al più tardi il giorno successivo alla ricezione dei fondi.

Nel caso in cui un'utente di servizi di pagamento effettui un deposito in contante sul proprio conto, il prestatore di servizi di pagamento assicura che l'importo sia accreditato al più tardi il giorno successivo alla ricezione dei fondi.

Motivazione

Il riferimento al deposito in contante implica che gli istituti di pagamento possano effettuare la raccolta di depositi, il che non è coerente con l'intenzione dichiarata secondo la quale gli istituti di pagamento non dovrebbero raccogliere depositi.

Emendamento 78

ARTICOLO 64

Articolo 64

soppresso

Operazioni di pagamento nazionali

 

Per le operazioni di pagamento esclusivamente nazionali, gli Stati membri possono prevedere tempi massimi di esecuzione più brevi di quelli previsti dalla presente sezione.

 

Motivazione

Poiché il termine di esecuzione è fissato a G+1, la disposizione sembra eccessiva; essa andrebbe inoltre contro l'obiettivo della piena armonizzazione.

Emendamento 79

ARTICOLO 65, TITOLO

Disponibilità dei fondi su un conto di pagamento

Disponibilità dei fondi accreditati su un conto di pagamento

Motivazione

In base alla limitazione prevista dall'articolo 60, il momento effettivo del pagamento è quello in cui esso viene accreditato dall'istituto finanziario del beneficiario; le norme che disciplinano l'accredito devono quindi logicamente applicarsi per l'accredito o per l'esecuzione di tutti i pagamenti in entrata a favore del beneficiario. Globalmente, si tratta di differenziare correttamente tra gli obblighi del prestatore del pagatore e gli obblighi del prestatore del beneficiario (chiarezza giuridica).

Emendamento 80

ARTICOLO 65, PARAGRAFO 2

2. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore cessa di mettere a sua disposizione i fondi non appena questi sono addebitati sul conto di pagamento del pagatore.

soppresso

Motivazione

Occorre sopprimere il paragrafo 2, che non sembra avere alcun significato oltre alla tautologia che esprime.

Emendamento 81

ARTICOLO 65, PARAGRAFO 3, COMMA 2 BIS (NUOVO)

 

Il datore d'ordine può chiedere l'applicazione di una data valuta posteriore a quella del giorno di contabilizzazione.

Motivazione

La fissazione di una data valuta posteriore è prassi comune, al fine di evitare di sovraccaricare il sistema di contabilità con i pagamenti a scadenze fisse, ad esempio a fine trimestre o fine anno.

Emendamento 82

ARTICOLO 65, PARAGRAFO 4

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano agli addebiti effettuati su conti di risparmio rientranti nell'ambito di accordi espliciti relativi all'uso dei fondi nel quadro di un piano di accumulazione.

soppresso

Motivazione

I libretti di risparmio non possono comunque essere considerati come conti di pagamento, per cui non è necessario legiferare in proposito. Il paragrafo 4 va quindi soppresso.

Emendamento 83

ARTICOLO 66, PARAGRAFO 1

1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico fornito dall'utente, l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato. Quando come identificativo unico è stato indicato il codice IBAN, questo dovrebbe avere la precedenza rispetto al nome del beneficiario, se è stato anch'esso indicato. Il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe tuttavia, per quanto possibile, verificare la coerenza tra le due informazioni.

1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico fornito dall'utente, l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato. Quando come identificativo unico è stato indicato il codice IBAN, questo dovrebbe avere la precedenza rispetto al nome del beneficiario, se è stato anch'esso indicato.

Motivazione

L'ultima frase va soppressa in quanto non viene definito cosa si intende per "per quanto possibile".

Emendamento 84

ARTICOLO 67, PARAGRAFO 1

1. Dal momento dell'accettazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento è oggettivamente responsabile per la mancata esecuzione o l'esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento effettuata in conformità della sezione 1.

1. Dal momento dell'accettazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento è responsabile per la mancata esecuzione o l'esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento effettuata in conformità della sezione 1.

Inoltre, il prestatore di servizi di pagamento è oggettivamente responsabile per tutte le spese e gli interessi applicati all'utente di servizi di pagamento a seguito della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento.

Inoltre, il prestatore di servizi di pagamento è responsabile per tutte le spese e gli interessi applicati all'utente di servizi di pagamento a seguito della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento.

Motivazione

Una responsabilità oggettiva per la mancata esecuzione o l'esecuzione non corretta di un'operazione andrebbe contro i principi di base in materia di responsabilità civile vigenti in tutti gli Stati membri. Se, attraverso disposizioni sulla responsabilità, si intende far sì che il datore d'ordine di un pagamento possa invocare, in caso di mancata esecuzione o di esecuzione non corretta di un'operazione che implica svariati prestatori, la responsabilità del suo prestatore di servizi di pagamento, anche per errori commessi da un prestatore cui quest'ultimo ha fatto ricorso per l'esecuzione, è sufficiente che il prestatore di servizi di pagamento sia considerato responsabile dei propri errori e assuma quelli dell'ausiliare cui ha fatto ricorso (responsabilità rispetto agli ausiliari di esecuzione).

Emendamento 85

ARTICOLO 67, PARAGRAFO 2

2. Se l'utente dei servizi di pagamento sostiene che un ordine di pagamento non è stato eseguito correttamente, il prestatore di servizi di pagamento dovrà dimostrare, fatti salvi eventuali elementi fattuali prodotti dall'utente, che l'ordine di pagamento è stato correttamente registrato, eseguito e inserito nei conti.

2. Se l'utente dei servizi di pagamento sostiene che un ordine di pagamento non è stato eseguito correttamente, il prestatore di servizi di pagamento dovrà dimostrare, fatti salvi eventuali elementi fattuali prodotti dall'utente, che l'ordine di pagamento è stato correttamente registrato, eseguito e inserito nei conti. Qualora l'ordine di pagamento sia stato eseguito correttamente, le relative spese sono a carico dell'utente dei servizi di pagamento.

Motivazione

L'obbligo del prestatore di fornire prove previsto al paragrafo 2 è accettabile a condizione che l'utente si faccia carico, in caso di corretta esecuzione, delle relative spese.

Emendamento 86

ARTICOLO 76

Modifiche e aggiornamenti

Aggiornamenti

Al fine di tenere conto degli sviluppi tecnologici e di mercato in materia di servizi di pagamento e al fine di garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, modificare l'elenco delle attività che figura in allegato alla presente direttiva, in conformità degli articoli da 2 a 4.

 

Al fine di tenere conto dell'inflazione e di significativi sviluppi del mercato, essa può aggiornare, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, gli importi specificati all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 38 e all'articolo 50, paragrafo 1.

Al fine di tenere conto dell'inflazione e di significativi sviluppi del mercato, la Commissione può aggiornare, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, gli importi specificati all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 38 e all'articolo 50, paragrafo 1.

Motivazione

Ogni modifica dell'allegato avrebbe ripercussioni considerevoli sul campo di applicazione. La determinazione delle attività degli istituti di pagamento è un elemento chiave della direttiva in esame. Poiché l'aspetto del campo di applicazione ha ripercussioni considerevoli sulla protezione dei diritti dei consumatori, una sua modifica non deve poter essere effettuata al di fuori della procedura di codecisione. L'introduzione di nuovi strumenti di pagamento non si verifica in genere in tempi talmente brevi da impedire al legislatore europeo di reagire modificando la direttiva. Di conseguenza, questa parte della disposizione è superflua e deve essere semplicemente soppressa. È opportuno completare di conseguenza il secondo comma.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2000/12/CE e 2002/65/CE

Riferimenti

COM(2005)0603 – C6‑0411/2005 – 2005/0245(COD)

Commissione competente per il merito

ECON

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

IMCO

17.1.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere
  Nomina

Mia De Vits

21.2.2006

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

21.3.2006

19.4.2006

3.5.2006

19.6.2006

 

Approvazione

19.6.2006

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

34

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Henrik Dam Kristensen, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

André Brie, Ieke van den Burg, Giles Chichester, Joel Hasse Ferreira, Konstantinos Hatzidakis, Syed Kamall, Othmar Karas, Cecilia Malmström, Angelika Niebler, Alexander Stubb, Gary Titley, Stefano Zappalà

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Reinhard Rack, Paul Rübig

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...

  • [1]  GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

PARERE della commissione giuridica (14.7.2006)

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2000/12/CE e 2002/65/CE
(COM(2005)0603 – C6‑0411/2005 – 2005/0245(COD))

Relatore per parere: Rainer Wieland

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno mira ad accrescere le economie di scala e ad aumentare la concorrenza, dando in tal modo un contributo al conseguimento degli obiettivi di Lisbona. L'instaurazione di un quadro giuridico comune permetterà al consumatore di beneficiare di una maggiore trasparenza e di una più ampia gamma di scelta sul mercato dei servizi di pagamento, ma richiederà anche notevoli investimenti da parte dei fornitori di servizi e delle imprese. La proposta della Commissione ha dato vita a un intenso dibattito circa l'opportunità e i potenziali effetti delle disposizioni della direttiva. Stante la sfera di competenza della commissione giuridica, il presente parere propone emendamenti che riguardano l'ambito generale della direttiva, i miglioramenti più evidenti finalizzati alla chiarezza legislativa, e determinate disposizioni istituzionali, come quella che introduce la cosiddetta procedura della comitatologia.

Il relatore condivide la scelta della base giuridica per la proposta, come pure la decisione di proporre una direttiva e non un regolamento per armonizzare la varie disposizioni legislative nazionali in materia di servizi di pagamento.

Con specifico riferimento agli obiettivi di semplificazione, il relatore esprime preoccupazione per il fatto che non si è colta l'opportunità di abrogare o emendare anche il regolamento 2560/2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro, e di limitare in tal modo il numero degli atti legislativi che disciplinano questo aspetto della vita economica europea. Pur trattandosi probabilmente di una procedura inusuale, il Parlamento dovrebbe insistere affinché la Commissione incorpori le disposizioni del regolamento 2560/11 da mantenere, in un articolo distinto della proposta di direttiva, prevedendone per il resto l'abrogazione. Il presente parere contiene emendamenti intesi ad avviare tale esercizio: vengono modificati un titolo e un considerando e viene introdotto un nuovo articolo, formulandoli in modo da enunciare chiaramente la volontà del Parlamento, ma non redigendoli come proposta legislativa finale.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

TITOLO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno

relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno

e recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2000/12/CE e 2002/65/CE

recante abrogazione della direttiva 97/5/CE e del regolamento (CE) n. 2560/2001 e recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2000/12/CE e 2002/65/CE

Emendamento 2

Considerando 5

(5) Tale quadro deve garantire il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti i requisiti prudenziali, l'accesso al mercato di nuovi prestatori di servizi di pagamento, i requisiti di informazione e i diritti e gli obblighi degli utenti dei servizi di pagamento. Nell'ambito di tale quadro, devono essere mantenute le disposizioni del regolamento (CE) n. 2560/2001, che ha creato un mercato unico per i pagamenti in euro per quanto concerne i loro prezzi. Le disposizioni della direttiva 97/5/CE e le raccomandazioni contenute nelle raccomandazioni 87/598/CEE, 88/590/CEE e 97/489/CE devono essere riunite in un unico atto giuridicamente vincolante.

(5) Tale quadro deve garantire il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti i requisiti prudenziali, l'accesso al mercato di nuovi prestatori di servizi di pagamento, i requisiti di informazione e i diritti e gli obblighi degli utenti dei servizi di pagamento. Nell'ambito di tale quadro, le opportune disposizioni del regolamento (CE) n. 2560/2001, che ha creato un mercato unico per i pagamenti in euro per quanto concerne i loro prezzi e le disposizioni della direttiva 97/5/CE e le raccomandazioni contenute nelle raccomandazioni 87/598/CEE, 88/590/CEE e 97/489/CE devono essere riunite in un unico atto giuridicamente vincolante.

Motivazione

Il presente emendamento viene proposto insieme a un emendamento che introduce un nuovo Titolo IV bis, a fini di semplificazione legislativa.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 8 BIS (nuovo)

 

(8 bis) Benché non appaia opportuno addossare agli istituti di pagamento l'intera gamma di obblighi degli attuali prestatori di servizi di pagamento "tradizionali", nel contesto delle procedure di cui alla presente direttiva il requisito attinente alla sicurezza, tra l'altro anche dei pagatori, esige che dagli istituti di pagamento siano richiesti gli stessi meccanismi di sicurezza al cui rispetto sono tenuti anche i prestatori di servizi di pagamento "tradizionali"per operazioni comparabili.

Emendamento 4

Considerando 10

(10) È necessario che gli Stati membri designino le autorità cui spetta la responsabilità di rilasciare l'autorizzazione agli istituti di pagamento, di eseguire controlli continui su tali istituti e di decidere in merito all'eventuale revoca della loro autorizzazione. Per assicurare parità di trattamento, gli Stati membri non devono imporre agli istituti di pagamento alcun requisito supplementare oltre a quelli previsti nella presente direttiva. Tuttavia, tutte le decisioni prese dalle autorità competenti devono poter essere impugnate dinanzi ai tribunali. Inoltre i compiti delle autorità competenti non influiscono sulla vigilanza dei sistemi di pagamento che, conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, quarto trattino, del trattato, spetta al Sistema europeo di banche centrali.

(10) È necessario che gli Stati membri designino le autorità cui spetta la responsabilità di rilasciare l'autorizzazione agli istituti di pagamento, di eseguire controlli continui su tali istituti e di decidere in merito all'eventuale revoca della loro autorizzazione. Per assicurare parità di trattamento, gli Stati membri non devono imporre agli istituti di pagamento alcun requisito supplementare oltre a quelli previsti nella presente direttiva, eccezion fatta per gli obblighi di segnalazione statistica. Tuttavia, tutte le decisioni prese dalle autorità competenti devono poter essere impugnate dinanzi ai tribunali. Inoltre i compiti delle autorità competenti non influiscono sulla vigilanza dei sistemi di pagamento che, conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, quarto trattino, del trattato, spetta al Sistema europeo di banche centrali.

Motivazione

La segnalazione statistica è un obbligo generale non menzionato nella presente proposta.

Emendamento 5

Considerando 18

(18) Le informazioni da fornire devono essere proporzionate alle necessità degli utenti e comunicate in un modo standard. Tuttavia i requisiti di informazione riguardanti le singole operazioni di pagamento devono essere diversi da quelli applicabili agli contratti quadro che prevedono una serie di operazioni di pagamento.

(18) Le informazioni da fornire devono essere proporzionate alle necessità degli utenti e comunicate in un modo standard. Tuttavia i requisiti di informazione riguardanti le singole operazioni di pagamento devono essere diversi da quelli applicabili ai contratti quadro che prevedono una serie di operazioni di pagamento.

Motivazione

Per assicurare la coerenza del testo [non riguarda la versione italiana]

Emendamento 6

Considerando 28

(28) Date le differenze esistenti tra le regole che disciplinano il funzionamento dei sistemi di pagamento all'interno della Comunità e quelle che regolamentano i sistemi di pagamento dei paesi terzi, è opportuno che le disposizioni relative all'esecuzione per la totalità dell'importo e al tempo di esecuzione siano limitate ai casi in cui i prestatori di servizi di pagamento sia del pagatore che del beneficiario sono situati nella Comunità.

(28) Dati gli adempimenti supplementari connessi ai cambi di valuta, è opportuno che le disposizioni relative all'esecuzione per la totalità dell'importo e al tempo di esecuzione siano limitate ai casi in cui il pagamento è effettuato in euro.

Motivazione

Il presente emendamento viene proposto insieme all'emendamento che modifica l'articolo 2. Lo scopo è di limitare l'ambito della direttiva ai pagamenti effettuati all'interno della Comunità nonché di limitare alla zona euro le disposizioni in fatto di tempi di esecuzione (vedasi anche emendamento all'articolo 59, paragrafo 1).

Emendamento 7

CONSIDERANDO 30 BIS (nuovo)

 

(30 bis) D'altro canto va assolutamente evidenziato che l'incarico affidato a un prestatore di servizi di pagamento per l'espletamento di un'operazione che non necessariamente deve essere una transazione giuridica, di solito non può né essere determinante per la suddivisione degli obblighi tra gli utenti di servizi di pagamento né può influenzarli. Essa rientra in primo luogo nella facoltà (contrattuale) delle parti.

Motivazione

Si chiarisce il carattere dell'incarico affidato a un prestatore di servizi di pagamento.

Emendamento 8

CONSIDERANDO 31 BIS (nuovo)

 

(31 bis) La presente direttiva deve garantire l'efficacia degli strumenti di pagamento applicati in taluni Stati membri per un elevato numero annuo di casi, con la massima efficacia e il minimo potenziale che possa eludere gli obiettivi della presente direttiva.

Motivazione

Cfr. nel contesto del nuovo articolo 53 bis proposto, la relativa motivazione.

Emendamento 9

CONSIDERANDO 39 BIS (nuovo)

 

(39 bis) L'attività legislativa dell'Unione europea ha come obiettivo testi più coerenti con un numero gestibile di atti giuridici. Di conseguenza il contenuto normativo del regolamento (CE) n. 2560/2001, per il quale all'epoca, per ragioni di tempestività, era stata scelta la soluzione del regolamento, dovrebbe essere trasferito nel campo di applicazione della presente direttiva e dovrebbe nel contempo scadere la validità di detto regolamento.

Motivazione

Con la presente formulazione e con l'emendamento 1, che introduce un articolo 39 bis (nuovo), in prima lettura il Parlamento europeo ha confermato la volontà politica di pervenire all'obiettivo di un numero più coerente e gestibile di atti giuridici. Di conseguenza il regolamento (CE) n. 2560/2001 dovrebbe scadere. La Commissione e il Consiglio sono invitati a predisporre l'iter per conservare i contenuti normativi del regolamento (CE) n. 2560/2001 nella seconda lettura della presente direttiva.

Emendamento 10

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le regole in base alle quali gli Stati membri distinguono le seguenti quattro categorie di prestatori di servizi di pagamento:

(a) gli enti creditizi ai sensi della direttiva 2000/12/CE;

(b) gli istituti di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2000/46/CE;

(c) gli uffici dei conti correnti postali di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 2000/12/CE, che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale o comunitario;

(d) le altre persone fisiche o giuridiche che sono state autorizzate, a norma dell’articolo 6 della presente direttiva, a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta la Comunità, denominate nel seguito “istituti di pagamento”.

La presente direttiva stabilisce altresì le regole riguardanti le condizioni di trasparenza, e i rispettivi diritti e obblighi degli utenti e dei prestatori in relazione alla prestazione di servizi di pagamento a titolo di occupazione principale o di attività commerciale regolare.

Le banche centrali operanti in qualità di autorità monetarie e le autorità pubbliche che forniscono servizi di pagamento non sono considerate come prestatori di servizi di pagamento.

La presente direttiva stabilisce le regole in base alle quali gli Stati membri distinguono le quattro categorie di prestatori di servizi di pagamento definite all'articolo 4.

La presente direttiva stabilisce altresì le regole riguardanti le condizioni di trasparenza, e i rispettivi diritti e obblighi degli utenti e dei prestatori in relazione alla prestazione di servizi di pagamento a titolo di occupazione principale o di attività commerciale regolare.

Motivazione

Per motivi di chiarezza giuridica è preferibile che le quattro categorie di prestatori di servizi di pagamento siano coperte da un'unica definizione, da inserire all'articolo 4. L'eccezione riguardante le banche centrali trova una migliore collocazione all'articolo 2, paragrafo 1.

Emendamento 11

Articolo 2, paragrafo 1, comma 1

1. La presente direttiva si applica solo alle attività commerciali, elencate nell’allegato, consistenti nell'esecuzione di operazioni di pagamento per conto di una persona fisica o giuridica, denominate nel seguito "servizi di pagamento”, a condizione che almeno uno dei prestatori dei servizi di pagamento sia situato nella Comunità.

1. La presente direttiva si applica solo alle attività commerciali, elencate nell’allegato, consistenti nell'esecuzione di operazioni di pagamento per conto di una persona fisica o giuridica, denominate nel seguito "servizi di pagamento”, a condizione che entrambi i prestatori dei servizi di pagamento siano situati nella Comunità. La presente direttiva non si applica ai servizi di pagamento prestati dalle banche centrali.

Motivazione

L'inclusione della dimensione extra-UE è inappropriata. Poichè la direttiva non riguarda direttamente i prestatori di servizi di pagamento di paesi terzi, il rispetto da parte di questi degli obblighi sanciti dalla direttiva non possono essere garantiti allo stesso modo dei pagamenti effettuati all'interno dell'Unione europea. L'esenzione (modificata nella formulazione) applicabile alle attività svolte dalle banche centrali è quella originariamente inserita all'articolo 1 della proposta.

Emendamento 12

Articolo 2, paragrafo 2

2. Salvo se altrimenti previsto, la presente direttiva si applica ai servizi di pagamento prestati in qualsiasi valuta.

2. La presente direttiva si applica ai servizi di pagamento prestati nelle valute degli Stati membri.

Motivazione

L'ambito della direttiva va limitato ai pagamenti in euro e in altre valute UE.

Emendamento 13

Articolo 3 - Titolo

Esclusione dall'ambito di applicazione

Esenzioni

Emendamento 14

ARTICOLO 4, PUNTO 3 BIS (nuovo)

 

(3 bis) "prestatore di servizi di pagamento": prestatore di servizi di cui si avvalgono il pagatore e il beneficiario di importi monetari in esecuzione di una transazione giuridica preesistente. Il loro incarico comprende, ove non convenuto diversamente in modo espresso, esclusivamente la prestazione del servizio in quanto tale e non muta né la posizione giuridica degli utenti dei servizi di pagamento tra loro né la delimitazione tra gli obblighi sussistenti a loro carico nel contesto dell'espletamento della transazione di base per quanto riguarda la data, il luogo, l'importo e il tipo di responsabilità.

Motivazione

Va chiarito che l'incarico di un prestatore di servizi di pagamento per l'espletamento di transazioni che non necessariamente sono di tipo giuridico, di solito non può né essere determinante per la suddivisione degli obblighi tra gli utenti di servizi di pagamento né può influenzarli. Essa rientra in primo luogo nella facoltà (contrattuale) delle parti.

Emendamento 15

ARTICOLO 4, PUNTO 3 TER (nuovo)

(2 ter) "Sede": la sede di un'impresa è, ove e nella misura in cui essa agisca da prestatore di servizi di pagamento, oltre alla località registrata della rappresentanza principale, qualsiasi località in cui l'impresa detiene uno stabilimento, una succursale, un'agenzia, una ricevitoria o una filiale e qualsiasi località in cui un rappresentante dell'impresa ha stabilito il suo recapito commerciale a nome dell'impresa stessa.

Motivazione

La questione della sede dell'impresa non è stata sufficientemente chiarita.

Emendamento 16

ARTICOLO 4, PUNTO 3 QUATER (nuovo)

 

(3 quater) i) istituti di credito a norma della direttiva 2000/12/CE;

 

ii) istituti di moneta elettronica a norma della direttiva 2000/46/CE;

 

iii) uffici dei conti correnti postali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE, autorizzati a fornire servizi di pagamento ai sensi della legislazione nazionale o comunitaria;

 

iv) fatto salvo l'articolo 21, istituti di pagamento per i quali in merito alle operazioni di pagamento definite dalla presente direttiva sussistono gli stessi obblighi, segnatamente di produrre garanzie, ove e per quanto tali obblighi sussistano anche per i fornitori di servizi a norma delle lettere i) e ii) per le operazioni di pagamento in questione.

Motivazione

L'emendamento consegue dalla soppressione delle definizioni all'articolo 1. Nella lettera d) risulta raccomandabile inserire un riferimento all'articolo 21, il quale prevede una deroga dalla definizione di istituti di pagamento.

Emendamento 17

ARTICOLO 4, PUNTO 3 QUINQUIES (nuovo)

 

(3 quinquies) "sistema di pagamento aperto": sistema di pagamento in cui il pagatore e il beneficiario hanno in genere prestatori differenti di servizi di pagamento, operanti all'interno dello stesso sistema di pagamento, laddove il sistema proprietario di pagamento che abbia concesso l'uso della sua proprietà intellettuale a terzi o ad altri agenti non diventa un sistema di pagamento aperto in virtù di detta concessione;

Motivazione

Dato che il testo proposto per l'articolo 23 è orientato verso sistemi di pagamento "aperti", ma non comprende la definizione di "sistema di pagamento aperto", occorre inserirla. Il testo originale dell'articolo 23 era concepito soprattutto sulla base dei sistemi di pagamento "aperti" e considerava scarsamente i sistemi proprietari "a circuito chiuso" (per i quali l'articolo 23 proposto risulta sproporzionato e inappropriato).

Emendamento 18

ARTICOLO 4, PUNTO 3 SEXIES (nuovo)

 

(3 sexies)"sistema di pagamento proprietario": sistema di pagamento in cui terzi indipendenti non partecipano oppure se partecipano non possiedono, non dirigono o non controllano il sistema né intrattengono tra loro legami contrattuali attinenti al sistema.

Motivazione

La definizione di "sistema di pagamento proprietario o chiuso" è in linea con l'emendamento riguardante l'articolo 23 sui "sistemi di pagamento aperti" e occorre quindi inserire la definizione di "sistema di pagamento aperto" proposta all'articolo 4.

Emendamento 19

ARTICOLO 4, PUNTO 6 BIS) (nuovo)

6 bis) "contratto quadro": contratto di servizio di pagamento, caratterizzato dal fatto che impegna un prestatore di servizi di pagamento ad eseguire future operazioni di pagamento, singole o successive, su ordine del pagatore;

Motivazione

Vedasi emendamento all'articolo 29.

Emendamento 20

ARTICOLO 4, PUNTO 11 BIS (nuovo)

 

(11 bis) "giorno lavorativo bancario": una giornata in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore che partecipa all'operazione di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario interessato sono regolarmente aperti al pubblico per l'attività commerciale;

Motivazione

Occorre maggiore precisione nella definizione di giorno lavorativo bancario.

Emendamento 21

ARTICOLO 4, PUNTO 11 TER (nuovo)

 

(11 ter) "tempo di esecuzione": il tempo che intercorre tra la ricezione di un ordine di pagamento e il momento in cui l'importo da pagare in base allo stesso è messo a disposizione del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario;

Motivazione

Occorre maggiore precisione nella definizione di tempo di esecuzione.

Emendamento 22

ARTICOLO 23, PARAGRAFO 1, COMMI 1 E 2, ALINEA

1. Gli Stati membri assicurano che le norme che disciplinano l'accesso ai servizi di pagamento e il loro funzionamento siano obiettive, proporzionate e non limitino l'accesso più di quanto sia necessario per proteggere il sistema di pagamento da rischi specifici e tutelarne la sicurezza finanziaria.

1. Gli Stati membri assicurano che le norme che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento aperti e il loro funzionamento siano obiettive, proporzionate e non limitino l'accesso più di quanto sia necessario per proteggere il sistema di pagamento da rischi specifici e tutelarne la sicurezza finanziaria.

I sistemi di pagamento non possono imporre nessuno dei seguenti requisiti:

I sistemi di pagamento aperti non possono imporre nessuno dei seguenti requisiti:

Motivazione

L'articolo 23 poteva essere interpretato nel senso che imponeva alle banche e agli altri istituti di pagamento di concedere l'accesso al proprio sistema in virtù del principio di non discriminazione. Il testo sembra concepito secondo lo schema dominante dei sistemi di pagamento "a circuito aperto" quadripartito e non considera sistemi proprietari "a circuito chiuso" (per i quali l'articolo risulta sproporzionato e inappropriato).

Emendamento 23

ARTICOLO 25, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento comunichi all'utente del servizio di pagamento su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile all'utente, le condizioni di cui all'articolo 26.

1. Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento metta a disposizione dell'utente del servizio di pagamento su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile all'utente, le condizioni di cui all'articolo 26.

Motivazione

L'adeguamento del testo inserendo "metta a disposizione" viene effettuato ai fini dell'uniformità con l'articolo 3 della direttiva 97/5/CE e dell'articolo 4 del regolamento 2560/2001 e riguarda l'intero testo (articolo 27, 28, 30, 36 e 37).

Emendamento 24

ARTICOLO 29

Il presente capo si applica alle operazioni di pagamento rientranti in un contratto di servizio di pagamento, caratterizzato dal fatto che impegna un prestatore di servizi di pagamento ad eseguire in futuro una serie di operazioni di pagamento o singole operazioni di pagamento su ordine del pagatore, se le condizioni concordate sono soddisfatte. Tale accordo, definito in appresso contratto quadro, può contenere gli obblighi e le condizioni riguardanti l'apertura di un conto di pagamento.

Il presente capo si applica alle operazioni di pagamento rientranti in un contratto quadro che può contenere gli obblighi e le condizioni riguardanti l'apertura di un conto di pagamento.

Motivazione

La definizione di "contratto quadro" va trasposta dall'articolo 29 all'articolo contenente le definizioni e va impiegata in modo coerente in tutto il testo della proposta di direttiva. [Riguarda solo parzialmente la versione italiana].

Emendamento 25

ARTICOLO 32

Articolo 32

soppresso

Informazioni da fornire dopo l'entrata in vigore

 

Dopo l'entrata in vigore di un contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento mette a disposizione dell'utente, in una forma facilmente accessibile, tutte le condizioni specificate all'articolo 31, paragrafo 1.

 

Inoltre, se pertinente, il prestatore di servizi di pagamento mette a disposizione, secondo le stesse modalità, ulteriori informazioni sui diritti e gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e direttamente connessi all'esecuzione di determinate operazioni di pagamento, come obblighi di segnalazione, dichiarazioni e aspetti fiscali. Tale disposizione si applica solo se il prestatore di servizi di pagamento ha ricevuto, o è ragionevole ritenere che abbia ricevuto, la notifica di tali diritti e obblighi.

 

Motivazione

Il primo comma comporta una ripetizione degli obblighi d'informazione. Gli obblighi d'informazione nel senso di una dettagliata consulenza legale e fiscale, previsti nel secondo comma, esulano dagli obblighi che incombono ai prestatori di servizi di pagamento. Entrambi i commi sono quindi da eliminare.

Emendamento 26

ARTICOLO 33, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali comunicate all'utente dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, è proposta dal prestatore di servizi di pagamento secondo le modalità di cui all'articolo 30, paragrafo 1 e all'articolo 31, paragrafo 2, con almeno un mese di anticipo rispetto alla data proposta per la loro applicazione.

1. Qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali concernenti l'utente dei servizi di pagamento e comunicate a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, è messa a disposizione dal prestatore di servizi di pagamento secondo le modalità previste nel contratto, con almeno un mese di anticipo rispetto alla data proposta per la loro applicazione.

Motivazione

L'emendamento mira a una semplificazione linguistica. Si veda anche la motivazione all'articolo 25.

Emendamento 27

ARTICOLO 34

1. La rescissione di un contratto quadro concluso per una durata minima di 12 mesi o per una durata indefinita non comporta spese per l'utente dei servizi di pagamento.

1. La rescissione dopo 12 mesi, nel rispetto di un termine di preavviso non superiore ad un mese, di un contratto quadro concluso per una durata minima di 12 mesi o per una durata indefinita non comporta spese per l'utente dei servizi di pagamento.

Le commissioni per i servizi di pagamento fatturate periodicamente sono dovute solo in misura proporzionale per il periodo precedente la rescissione del contratto. Se sono pagate anticipatamente, tali commissioni sono rimborsate in misura proporzionale.

Le commissioni per i servizi di pagamento fatturate periodicamente sono dovute solo in misura proporzionale per il periodo precedente la rescissione del contratto. Se sono pagate anticipatamente, tali commissioni sono rimborsate in misura proporzionale.

2. Salvo qualora il prestatore e l'utente di servizi di pagamento abbiano espressamente concordato un termine di preavviso per la rescissione di un contratto quadro, questa ha effetto immediato.

 

Il termine di preavviso non può essere superiore ad un mese.

 

Motivazione

L'emendamento introduce maggiore precisione nella formulazione.

Emendamento 28

ARTICOLO 39 bis (nuovo)

 

Articolo 39 bis

 

Norme relative ai pagamenti transfrontalieri in euro

 

1. Per i pagamenti transfrontalieri in euro le commissioni applicate sono uguali a quelle applicate ai pagamenti in euro effettuati all'interno di uno Stato membro in conformità dei paragrafi seguenti.

 

2. La presente disposizione si applica alle commissioni relative a pagamenti sia in uscita che in entrata.

 

3. Le norme stabilite in materia di pagamenti transfrontalieri in euro nel regolamento (CE) n. 2560/2001 restano in applicazione, ove necessario alla luce del disposto della presente direttiva.

 

4. Il regolamento (CE) n. 2560/2001 è revocato a decorrere dalla data di cui all'articolo 85, paragrafo 1.

Motivazione

Con la presente formulazione in prima lettura il Parlamento europeo conferma la volontà politica di pervenire all'obiettivo di un numero più coerente e gestibile di atti giuridici. Di conseguenza il regolamento (CE) n. 2560/2001 dovrebbe scadere. La Commissione e il Consiglio sono invitati a predisporre l'iter per conservare i contenuti normativi del regolamento (CE) n. 2560/2001 nella seconda lettura della presente direttiva.

Emendamento 29

Articolo 41, paragrafo 2

Il consenso consiste in un'autorizzazione esplicita affinché il prestatore di servizi di pagamento effettui un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento.

Il consenso consiste in un'autorizzazione a che il prestatore di servizi di pagamento effettui un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento.

Motivazione

Il consenso "esplicito" rappresenterebbe una restrizione eccessiva, in quanto secondo i principi generali del diritto civile, il consenso può essere dato in forma tacita o implicita o può assumere la forma di un'autorizzazione presunta, basata su un accordo previo.

Emendamento 30

ARTICOLO 42, TITOLO

Comunicazione del consenso

Principio della comunicazione del consenso

Motivazione

Da considerare collegato al nuovo articolo 53 bis; cfr. la relativa motivazione.

Emendamento 31

ARTICOLO 47, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

(a) assicurare che le caratteristiche di sicurezza personalizzate di uno strumento di convalida dei pagamenti non siano accessibili ad altri che al titolare dello strumento di convalida dei pagamenti;

(a) assicurare nella propria sfera di competenza che le caratteristiche di sicurezza personalizzate di uno strumento di convalida dei pagamenti non siano accessibili ad altri che al titolare dello strumento di convalida dei pagamenti;

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di chiarire che il prestatore di servizi di pagamento può intervenire soltanto nel settore di suo competenza e nel contempo in tale sfera è responsabile (articolo 46).

Emendamento 32

ARTICOLO 48, PARAGRAFO 2

2. Se, malgrado la presentazione delle prove richieste ai sensi del paragrafo 1, l'utente di servizi di pagamenti continua a negare di aver autorizzato l'operazione di pagamento, questi fornisce informazioni o elementi fattuali che consentano di presumere che non può avere autorizzato l'operazione di pagamento e che non ha agito in modo fraudolento o con negligenza grave in relazione agli obblighi a lui incombenti in virtù dell'articolo 46, primo comma, lettera b).

2. Se, malgrado la presentazione delle prove richieste ai sensi del paragrafo 1, l'utente di servizi di pagamenti continua a negare di aver autorizzato l'operazione di pagamento, questi fornisce informazioni o elementi fattuali che comprovino che non può avere autorizzato l'operazione di pagamento e che non ha agito in modo fraudolento o con negligenza grave in relazione agli obblighi a lui incombenti in virtù dell'articolo 46, primo comma, lettera b).

Motivazione

La presunzione proposta trasferirebbe unilateralmente l'onere della prova addebitandolo al prestatore di servizi di pagamento e mette in questione il sistema attualmente in funzione dell'accesso comprovato tramite una procedura basata sul codice PIN. Ciò potrebbe portare ad atteggiamenti di leggerezza e negligenza nei confronti dello strumento di verifica del pagamento e quindi pregiudicare la funzionalità e l'efficienza di questa modalità di pagamento a danno di tutti.

Emendamento 33

ARTICOLO 48, PARAGRAFO 3

3. Ai fini di confutare la presunzione di cui al paragrafo 2, l'utilizzo di uno strumento di convalida dei pagamenti registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé sufficiente a stabilire che il pagamento era stato autorizzato dall'utente o che questi ha agito in modo fraudolento o con negligenza grave in relazione agli obblighi a lui incombenti in virtù dell'articolo 46.

3. L'utilizzo di uno strumento di convalida dei pagamenti registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé sufficiente a comprovare che il pagamento era stato autorizzato dall'utente o che questi ha agito in modo fraudolento o con negligenza grave in relazione agli obblighi a lui incombenti in virtù dell'articolo 46 .

Motivazione

Emendamento conseguente dall'emendamento al paragrafo 2.

Emendamento 34

ARTICOLO 50, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. L'utente di servizi di pagamento sopporta, a concorrenza massima di 150 EUR, la perdita derivante dall'uso di uno strumento di convalida dei pagamenti perso o rubato, intervenuta prima che si sia conformato all'obbligo di informare il suo prestatore di servizi di pagamento previsto all'articolo 46, primo comma, lettera b).

1. L'utente di servizi di pagamento sopporta, a concorrenza massima di 150 EUR, la perdita derivante dall'uso di uno strumento di convalida dei pagamenti perso o rubato, intervenuta prima che si sia conformato all'obbligo di informare il suo prestatore di servizi di pagamento previsto all'articolo 46, primo comma, lettera b), nella misura in cui non abbia agito in modo fraudolento o con grave negligenza, segnatamente venendo meno agli obblighi di diligenza che gli incombono in virtù dell'articolo 46.

Motivazione

Emendamento volto a chiarire che la limitazione della responsabilità vale solo per i casi in cui quali l'utente non ha agito in modo fraudolento o con grave negligenza.

Emendamento 35

ARTICOLO 53 BIS (nuovo)

 

Articolo 53 bis

 

Deroga dal principio della comunicazione del consenso

 

1. Nel contesto di una serie di operazioni correnti di pagamento o di un singolo pagamento, il pagatore può autorizzare il beneficiario del pagamento a prelevare un importo tramite nota di addebito dal conto da lui indicato presso il proprio prestatore di servizi di pagamento, esentandolo dall'obbligo di previa comunicazione del consenso al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Restano immutati gli altri obblighi di comunicazione per informare il pagatore, segnatamente la causale, il tipo, l'importo e lo scopo del pagamento.

 

2. L'esenzione può avvenire soltanto se il beneficiario del pagamento:

 

- concede al pagatore il diritto di revocare, entro non meno di sei settimane dall'avvenuta conoscenza dell'operazione di pagamento, il pagamento stesso, anche senza indicarne le ragioni, tramite semplice dichiarazione al proprio prestatore di servizi di pagamento,

 

- provvede, personalmente oppure tramite il proprio prestatore di servizi di pagamento, a che l'importo originario del pagamento sia addebitato di nuovo, quanto prima, senza ulteriore intervento del pagatore e nella sua integralità, sul conto di quest'ultimo e

 

- esenta il pagatore da ogni spesa della revoca, a meno che la stessa non risulti abusiva alla luce degli obblighi del pagatore nel rapporto giuridico posto alla sua base e questi non possa rivendicare in altro modo per diritto personale il risarcimento dei costi.

Motivazione

Attuazione della procedura in materia di obblighi nel testo giuridico applicata massicciamente in taluni Stati membri (per esempio Repubblica federale di Germania, circa 6 miliardi di operazioni di bonifico ogni anno, soprattutto per il pagamento di importi piccoli o piccolissimi a intervalli regolari), ritenuta dai prestatori di servizi di pagamento e dai loro utenti estremamente efficiente, poco esposta ad errori e poco costosa, mentre offre un potenziale minimo di abusi per gli utenti dei servizi di pagamento, per cui il rischio per i danni può essere preventivato dai fornitori di servizi di pagamento.
Con il presente testo si intende assicurare la continuità di tale strumento di pagamento in taluni Stati membri in previsione dei costi elevati a carico del consumatore legati a procedure più complicate.

Emendamento 36

ARTICOLO 59, PARAGRAFO 1

La presente sezione si applica solo quando i prestatori di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario sono stabiliti nella Comunità.

La presente sezione si applica solo nei casi in cui il pagamento è effettuato in euro.

Motivazione

Il presente emendamento viene proposto insieme all'emendamento che modifica l'articolo 2. Lo scopo è di limitare l'ambito della direttiva ai pagamenti effettuati all'interno della Comunità nonché di limitare alla zona euro le disposizioni in fatto di tempi di esecuzione (vedasi anche emendamento all'articolo 28).

Emendamento 37

ARTICOLO 60

1. Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisca che, dal momento dell'accettazione, l'importo ordinato sia accreditato sul conto di pagamento del beneficiario al più tardi alla fine del primo giorno lavorativo successivo al momento dell'accettazione. Tuttavia, fino al 1° gennaio 2010, un pagatore può concordare con il suo prestatore di servizi di pagamento un termine non superiore a tre giorni.

1. Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisca, a decorrere dal 1° gennaio 2012, che, dal momento dell'accettazione, l'importo ordinato sia accreditato sul conto di pagamento del beneficiario al più tardi alla fine del primo giorno lavorativo bancario successivo al momento dell'accettazione.

2. Se l'operazione è disposta dal pagatore e prevede una conversione valutaria, il pagatore e il suo prestatore di servizi di pagamento possono stabilire diversamente mediante un accordo esplicito.

2. Se l'operazione è disposta dal pagatore e prevede una conversione valutaria, il tempo necessario per tale conversione non è incluso nel calcolo del termine di esecuzione di cui al paragrafo 1.

 

Qualora il tempo necessario alla conversione sia superiore a un giorno lavorativo bancario, il pagatore e il suo prestatore di servizi di pagamento possono stabilire diversamente mediante un accordo esplicito.

Motivazione

Con questo emendamento si mantiene il normale termine di esecuzione di G+1 proposto dalla Commissione, rendendolo però obbligatorio solo a partire dal 1° gennaio 2012.
Per lasciare al cliente una possibilità di scelta più amplia ed evitare di escludere a priori dal mercato i piccoli prestatori di servizi, che non dispongono di un accesso diretto proprio a un sistema di pagamento, occorre mantenere la possibilità di concludere accordi derogatori a livello individuale.

Emendamento 38

ARTICOLO 67, PARAGRAFO 1

1. Dal momento dell'accettazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento è oggettivamente responsabile per la mancata esecuzione o l'esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento effettuata in conformità della sezione 1.

1. Dal momento dell'accettazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento è responsabile per la mancata esecuzione o l'esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento effettuata in conformità della sezione 1.

Inoltre, il prestatore di servizi di pagamento è oggettivamente responsabile per tutte le spese e gli interessi applicati all'utente di servizi di pagamento a seguito della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento.

Inoltre, il prestatore di servizi di pagamento è responsabile per tutte le spese e gli interessi applicati all'utente di servizi di pagamento a seguito della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento.

Motivazione

Una responsabilità oggettiva per la mancata esecuzione o l'esecuzione non corretta di un'operazione andrebbe contro i principi di base in materia di responsabilità civile vigenti in tutti gli Stati membri.

Emendamento 39

ARTICOLO 67, PARAGRAFO 2

2. Se l'utente dei servizi di pagamento sostiene che un ordine di pagamento non è stato eseguito correttamente, il prestatore di servizi di pagamento dovrà dimostrare, fatti salvi eventuali elementi fattuali prodotti dall'utente, che l'ordine di pagamento è stato correttamente registrato, eseguito e inserito nei conti.

2. Se l'utente dei servizi di pagamento sostiene che un ordine di pagamento non è stato eseguito correttamente, il prestatore di servizi di pagamento dovrà dimostrare, fatti salvi eventuali elementi fattuali prodotti dall'utente, che l'ordine di pagamento è stato correttamente registrato, eseguito e inserito nei conti. Qualora l'ordine di pagamento sia stato eseguito correttamente, le relative spese sono a carico dell'utente dei servizi di pagamento, sempre che ciò sia stato previsto dal contratto quadro.

Motivazione

L'obbligo del prestatore di fornire prove previsto al paragrafo 2 è accettabile a condizione che l'utente si faccia carico, in caso di corretta esecuzione, delle relative spese.

Emendamento 40

Articolo 68

Articolo 68

Soppresso

Trasferimenti verso paesi terzi

 

Nei casi in cui il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è stabilito in uno Stato membro, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile per l'esecuzione delle operazioni di pagamento solo fino al momento in cui i fondi arrivano al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

 

Motivazione

Come nel caso dell'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1, si vuol limitare l'ambito della direttiva all'Unione europea.

Emendamento 41

ARTICOLO 78 - TITOLO

Piena armonizzazione, mutuo riconoscimento e carattere vincolante della direttiva

Piena armonizzazione e mutuo riconoscimento

Motivazione

Gli effetti giuridici della direttiva sono evidenti alla luce dei trattati e della giurisprudenza della CGCE.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2000/12/CE e 2002/65/CE

Riferimenti

COM(2005)0603 – C6‑0411/2005 – 2005/0245(COD)

Commissione competente per il merito

ECON

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

JURI
17.1.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere
  Nomina

Rainer Wieland
30.1.2006

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

3.5.2006

12.6.2006

 

 

 

Approvazione

13.7.2006

Esito della votazione finale

+ :
– :
0 :

20
0
0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Maria Berger, Carlo Casini, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Diana Wallis, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Hiltrud Breyer, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Sharon Bowles, Mieczysław Edmund Janowski, Peter Liese, Miroslav Mikolášik

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...

  • [1]  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2000/12/CE e 2002/65/CE

Riferimenti

COM(2005)0603 – C6 0411/2005 – 2005/0245(COD)

Presentazione della proposta al PE

1.12.2005

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

ECON
17.1.2006

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

IMCO
17.1.2006

JURI
17.1.2005

 

 

 

Pareri non espressi
  Decisione

 

 

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Jean-Paul Gauzès
13.12.2005

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Procedura semplificata – decisione

 

Contestazione della base giuridica
  Parere JURI

 

 

 

Modifica della dotazione finanziaria
  Parere BUDG

 

 

 

Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula

 

Consultazione del Comitato delle regioni –
decisione in Aula

 

Esame in commissione

13.3.2006

18.4.2006

25.4.2006

30.5.2006

11.7.2006

Approvazione

12.9.2006

Esito della votazione finale

+

0

38

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Jan Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Maria Assunta Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Karin Riis-Jørgensen, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Mia De Vits, Satu Hassi, Thomas Mann, Giovanni Pittella, Corien Wortmann-Kool

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Deposito 

20.9.2006

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)