RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio (Euratom) che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011)

22.9.2006 - (COM(2006)0042 – C6‑0080/2006 – 2006/0014(CNS)) - *

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatrice: Anne Laperrouze

Procedura : 2006/0014(CNS)
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A6-0305/2006
Testi presentati :
A6-0305/2006
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio (Euratom) che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011)

(COM(2006)0042 – C6‑0080/2006 – 2006/0014(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0042)[1],

–   visti gli articoli 7 e 10 del trattato Euratom, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6‑0080/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A6‑0305/2006),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 119, secondo comma, del trattato Euratom;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 12 bis (nuovo)

2 bis. Le spese amministrative generali del programma, comprese le spese interne e di gestione dell'agenzia esecutiva, devono essere proporzionate ai compiti previsti dal programma ed essere soggette alla decisione delle autorità di bilancio e legislative.

(L'emendamento sostituisce il BUDG 6 al progetto di relazione Jerzy Buzek sul programma Euratom)

I metodi e le procedure devono essere semplificati per accelerare la trasparenza della procedura di selezione e facilitare l'accesso al programma. Gli stanziamenti attribuiti all'agenzia esecutiva devono rispettare le disposizioni del codice di condotta relativo alla creazione di una agenzia esecutiva nonché del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari. Ciò garantirà un finanziamento adeguato delle azioni del programma.

Emendamento 2

Considerando 12 ter (nuovo)

 

(12 ter) Nell'ambito del Settimo programma quadro è opportuno abbandonare i modelli utilizzati per la dichiarazione dei costi sostenuti nell'esecuzione dei contratti del Sesto programma quadro. Ciò è inteso in primo luogo a semplificare la definizione dei costi ammissibili e, in secondo luogo, a mettere tutti i partecipanti su un piede di parità. Nel Sesto programma quadro esisteva un modello di notifica dei costi che permetteva a determinati soggetti giuridici di beneficiare di un rimborso che poteva raggiungere il 100% dei costi supplementari sostenuti (non dei costi complessivi). Il modello di notifica dei costi supplementari si basava, infatti, sull'assunto che tali costi rappresentino all'incirca il 50% dei costi complessivi. Un rimborso del 75% di tutti i costi ammissibili diretti e indiretti (compresi i costi del personale permanente) dovrebbe avere pertanto su tali soggetti giuridici un effetto di stimolo, che verrebbe meno se si ritornasse al modello di notifica dei costi supplementari.

Emendamento 3

Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) La Commissione deve attuare il Settimo programma quadro in conformità dei principi di un quadro di controllo interno integrato.

Motivazione

I controlli dovrebbero essere effettuati secondo norme comuni e coordinati in modo da evitare doppioni superflui. Il costo globale dei controlli dovrebbe essere proporzionale ai vantaggi globali che essi arrecano in termini sia monetari che politici.

Emendamento 4

Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) I pagamenti dovrebbero essere effettuati il prima possibile, al fine di ridurre al minimo il prefinanziamento da parte dei partecipanti.

Motivazione

A causa della lentezza nell'erogazione dei finanziamenti, riconosciuta dalla Commissione stessa, gli istituti spesso sono costretti a prefinanziare numerose voci di spesa, a danno del bilancio del progetto. In particolare le PMI spesso non sono in grado di prefinanziare la spesa.

Emendamento 5

Considerando 17

(17) La Commissione dovrebbe monitorare sia le azioni indirette realizzate nell'ambito del Settimo programma quadro, sia il programma quadro stesso e i suoi programmi specifici.

(17) La Commissione dovrebbe monitorare sia le azioni indirette realizzate nell'ambito del Settimo programma quadro, sia il programma quadro stesso e i suoi programmi specifici. Essa dovrebbe anche valutare le attuali regole di partecipazione e di diffusione dei risultati.

Motivazione

Le attuali regole devono anch'esse formare oggetto di valutazione periodica per consentire eventuali adattamenti delle loro modalità di esecuzione.

Emendamento 6

Considerando 17 bis (nuovo)

 

(17bis) Per i finanziamenti nell'ambito del Settimo programma quadro, la frequenza e la natura delle relazioni presentate dal consorzio alla Commissione va stabilita nella convenzione di sovvenzione. Di norma, i requisiti in materia devono essere ridotti al minimo e garantire nel contempo un monitoraggio appropriato da parte della Commissione. Salvo eccezioni motivate, e come norma generale, il requisito dei certificati di audit non deve andare oltre i principi stabiliti dal regolamento finanziario.

Emendamento 7

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni stabilite nel regolamento finanziario e nelle modalità d’esecuzione, si intende per:

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni stabilite nel regolamento finanziario e nelle modalità d’esecuzione, si intende per:

(1) “conoscenze acquisite”, i risultati, ivi comprese le informazioni, generati dalle azioni, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono i diritti patrimoniali d’autore, i diritti su disegni e modelli, i brevetti; privative per ritrovati vegetali o forme analoghe di protezione;

(1) “conoscenze acquisite”, i risultati, ivi comprese le informazioni, generati dalle azioni, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono i diritti patrimoniali d’autore, i diritti su disegni e modelli, i brevetti; privative per ritrovati vegetali o forme analoghe di protezione;

(2) “conoscenze preesistenti”, le informazioni detenute dai partecipanti prima dell’adesione alla convenzione di sovvenzione, nonché i diritti patrimoniali d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della adesione dei partecipanti alla convenzione di sovvenzione, necessari per l’attuazione dell’azione indiretta o per la valorizzazione dei suoi risultati;

(2) “conoscenze preesistenti”, le informazioni detenute dai partecipanti prima della conclusione della convenzione di sovvenzione, nonché i diritti patrimoniali d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, o le richieste di protezione corrispondenti, necessari per l’attuazione dell’azione indiretta o per la valorizzazione delle conoscenze acquisite risultanti dall'azione indiretta;

(3) “organismo di ricerca” si intende un organismo senza scopo di lucro il cui obiettivo principale è svolgere ricerche scientifiche o tecniche;

(3) “organismo di ricerca” si intende un organismo senza scopo di lucro il cui obiettivo principale è svolgere ricerche scientifiche o tecniche;

(4) “paese terzo”: uno Stato che non è uno Stato membro;

(4) “paese terzo”: uno Stato che non è uno Stato membro;

(5) “paese associato”, un paese terzo che è parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità europea dell’energia atomica, alle condizioni o sulla base del quale contribuisce finanziariamente all’insieme o a parte del Settimo programma quadro;

(5) “paese associato”, un paese terzo che è parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità europea dell’energia atomica, alle condizioni o sulla base del quale contribuisce finanziariamente all’insieme o a parte del Settimo programma quadro;

(6) “organizzazione internazionale”, un’organizzazione intergovernativa, diversa dalla Comunità europea dell’energia atomica, dotata di personalità giuridica a norma del diritto pubblico internazionale, nonché le agenzie specializzate istituite da questa organizzazione internazionale;

(6) “organizzazione internazionale”, un’organizzazione intergovernativa, diversa dalla Comunità europea dell’energia atomica, dotata di personalità giuridica a norma del diritto pubblico internazionale, nonché le agenzie specializzate istituite da questa organizzazione internazionale;

(7) “organizzazione internazionale di interesse europeo”, un’organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri o paesi associati, e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;

(7) “organizzazione internazionale di interesse europeo”, un’organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri o paesi associati, e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;

(8) “organismo pubblico”, qualsiasi soggetto giuridico definito tale dal diritto nazionale, e le organizzazioni internazionali;

 

(8) “organismo pubblico”, qualsiasi soggetto giuridico definito tale dal diritto pubblico nazionale, qualsiasi soggetto giuridico di diritto privato che svolga una funzione di sovranità, qualsiasi soggetto giuridico costituito ai sensi del diritto privato nazionale ma finanziato principalmente con fondi pubblici, e le organizzazioni internazionali;

(9) “PMI”, micro, piccole e medie imprese secondo la definizione riportata nella raccomandazione 2003/361/CE nella sua versione del 6 maggio 2003;

(9) “PMI”, micro, piccole e medie imprese secondo la definizione riportata nella raccomandazione 2003/361/CE nella sua versione del 6 maggio 2003;

 

(9 bis) "società collegata", in relazione ad un altro soggetto giuridico, qualsiasi soggetto giuridico che si trovi:

 

a) sotto il controllo diretto o indiretto dell'altro soggetto giuridico o

 

b) sotto lo stesso controllo diretto o indiretto dell'altro soggetto giuridico;

(10) “programma di lavoro”, un piano adottato dalla Commissione per l’attuazione di un programma specifico, conformemente all’articolo 2 della decisione […/…];

(10) “programma di lavoro”, un piano adottato dalla Commissione per l’attuazione di un programma specifico, conformemente all’articolo 2 della decisione […/…];

(11) “meccanismi di finanziamento”, i meccanismi del finanziamento comunitario delle azioni indirette, conformemente a quanto stabilito alla lettera a) dell’allegato II della decisione […/…];

(11) “meccanismi di finanziamento”, i meccanismi del finanziamento comunitario delle azioni indirette, conformemente a quanto stabilito alla lettera a) dell’allegato II della decisione […/…];

 

(11 bis) “interesse legittimo”, qualsiasi interesse, in particolare commerciale, che un partecipante possa far valere nei casi specificati nel presente regolamento; a tal fine, il partecipante deve dimostrare che, in una data circostanza, la mancata considerazione del suo interesse gli farebbe subire un danno di gravità sproporzionata;

 

(11 ter) "condizioni eque e ragionevoli", condizioni eque e ragionevoli che possono assumere diverse forme, in particolare finanziarie (importi forfettari, diritti, ecc.), stabilite tenendo conto del contributo del partecipante ai lavori da cui risultano le conoscenze cui egli dà accesso e al potenziale di tali conoscenze.

(12) “associato”, un soggetto giuridico che ha concluso un contratto di associazione con la Comunità europea dell’energia atomica.

(12) “associato”, un soggetto giuridico che ha concluso un contratto di associazione con la Comunità europea dell’energia atomica;

 

(12 bis) "partecipante", un soggetto giuridico che partecipa ad un'azione indiretta ed è titolare di diritti e obblighi nei confronti della Comunità alle condizioni del presente regolamento o in base alla convenzione di sovvenzione;

 

(12 ter) "soggetti collegati", soggetti giuridici di cui uno è sotto il controllo diretto o indiretto dell'altro ovvero sotto lo stesso controllo diretto o indiretto dell'altro; "società affiliate", società nelle quali il controllo è definito in base alla detenzione di una quota superiore al 50% dei diritti di voto di un determinato soggetto.

Emendamento 8

Articolo 3, comma -1 (nuovo)

 

 

Le azioni del settimo Programma quadro possono dar luogo alla creazione o allo scambio di informazioni classificate dell'UE. Queste sono gestite e protette secondo il disposto della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione1.

 

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1 GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

Motivazione

Il trattamento proposto dalla Commissione, con la previsione di disposizioni specifiche nella convenzione di sovvenzione (articolo 21.3), non è sufficiente, giacché la riservatezza deve essere garantita anche nella fase di valutazione delle proposte.

La Commissione ha previsto di modificare (entro il primo semestre dell'anno) la sua decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom del 29 novembre 2001 che modifica il suo regolamento interno e la decisione del Consiglio del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio.

Emendamento 9

Articolo 10, comma unico 1 bis (nuovo)

 

I partecipanti dei paesi terzi possono beneficiare, se lo desiderano, di un rimborso basato su un importo forfetario determinato per ricercatore.

Motivazione

I partecipanti dei paesi terzi hanno sovente difficoltà a determinare i costi reali sostenuti e la propria quota parte di cofinanziamento. Un tasso forfetario potrebbe risolvere il problema. Si potrebbe a tal fine adottare il tasso previsto per le reti di eccellenza.

Emendamento 10

Articolo 12

1. La Commissione pubblica inviti a presentare proposte per azioni indirette, conformemente alle disposizioni stabilite nei programmi specifici e nei programmi di lavoro.

 

1. La Commissione pubblica inviti a presentare proposte, conformemente alle disposizioni stabilite nei programmi specifici e nei programmi di lavoro, che possono comprendere inviti rivolti a gruppi particolari, quali le PMI.

Oltre alla pubblicità prevista nelle modalità di esecuzione, la Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte nelle pagine Internet dedicate al Settimo programma quadro, tramite canali informativi specifici, e presso i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati.

Oltre alla pubblicità prevista nelle modalità di esecuzione, la Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte nelle pagine Internet dedicate al Settimo programma quadro, tramite canali informativi specifici, e presso i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati.

2. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione specifica negli inviti a presentare proposte che i partecipanti non sono tenuti a stabilire un accordo consortile.

2. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione specifica negli inviti a presentare proposte che i partecipanti non sono tenuti a stabilire un accordo consortile.

 

2 bis. Gli inviti a presentare proposte sono mirati e hanno obiettivi precisi onde evitare che i candidati rispondano inutilmente.

 

2 ter. I criteri di selezione riflettono le peculiarità dei progetti, la loro qualità e la loro esecuzione.

Emendamento 11

Articolo 13

La Commissione non pubblica inviti a presentare proposte per le azioni elencate qui di seguito:

Conformemente al regolamento finanziario e alle modalità di esecuzione, la Commissione non pubblica inviti a presentare proposte per le azioni elencate qui di seguito:

(a) azioni di coordinamento e sostegno svolte da soggetti giuridici indicati nei programmi specifici o nei programmi di lavoro, qualora il programma specifico consenta l’indicazione dei beneficiari nei programmi di lavoro, conformemente alle modalità di esecuzione;

(a) azioni di coordinamento e sostegno svolte da soggetti giuridici indicati nei programmi specifici o nei programmi di lavoro, qualora il programma specifico consenta l’indicazione dei beneficiari nei programmi di lavoro;

(b) azioni di coordinamento e sostegno che consistono in un acquisto o in un servizio conformemente alle disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici stabilite nel regolamento finanziario;

(b) azioni di coordinamento e sostegno che consistono nell'acquisto di un bene o di un servizio previsto per contratto e selezionato conformemente alle disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici;

 

(b bis) azioni di coordinamento e di sostegno relative alla concessione di borse di studio, di ricerca o di formazione e di premi in seguito a concorsi;

(c) azioni di coordinamento e sostegno concernenti la nomina di esperti indipendenti;

(c) azioni di coordinamento e sostegno concernenti la nomina di esperti indipendenti;

(d) altre azioni, qualora siano previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità d’esecuzione.

(d) altre azioni attuate sulla base di decisioni del Consiglio e del Parlamento europeo (o del Consiglio in consultazione con il Parlamento europeo) di cui all'allegato II, parte b) della decisione [.../...] che istituisce il Settimo programma quadro.

Emendamento 12

Capo II, parte 2, sottoparte 2, titolo

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

VALUTAZIONE, SELEZIONE E NEGOZIAZIONE DELLE PROPOSTE E CONCESSIONE DI SOVVENZIONI

Emendamento 13

Articolo 14

Valutazione, selezione e aggiudicazione

Principi di valutazione e criteri di selezione e di aggiudicazione

1. La Commissione valuta tutte le proposte pervenute in risposta ad un invito a presentare proposte in base ai principi di valutazione e ai criteri di selezione e aggiudicazione stabiliti nel programma specifico e nel programma di lavoro.

1. La Commissione valuta tutte le proposte pervenute in risposta ad un invito a presentare proposte in base ai principi di valutazione, a una valutazione anonima da parte di pari e ai criteri di selezione e aggiudicazione stabiliti nel programma specifico e nel programma di lavoro.

 

I criteri applicati sono i seguenti:

 

a) l'eccellenza scientifica e tecnologica e il grado di innovazione;

 

b) la capacità di realizzare l'azione indiretta con successo e di assicurarne una gestione efficace in termini di risorse e competenze, soprattutto in relazione alle modalità di organizzazione definite dai partecipanti;

 

c) la pertinenza rispetto agli obiettivi del programma specifico;

 

d) la massa critica di risorse attivate e il loro contributo alle politiche comunitarie;

 

e) la qualità del piano di valorizzazione e diffusione delle conoscenze acquisite, il potenziale in fatto di promozione dell'innovazione e la chiarezza progettuale in tema di gestione della proprietà intellettuale.

Il programma di lavoro può stabilire criteri specifici o ulteriori precisioni sull'applicazione di questi criteri.

Il programma di lavoro può stabilire criteri specifici o ulteriori precisioni sull'applicazione di questi criteri.

 

1 bis. Qualora i programmi di lavoro o gli inviti a presentare proposte lo prevedano espressamente, possono essere effettuate valutazioni a distanza.

2. Una proposta che vada contro i principi etici fondamentali, o che non soddisfi le condizioni fissate nel programma specifico, nel programma di lavoro o nell’invito a presentare proposte non sarà selezionata. Tale proposta può essere esclusa in qualsiasi momento dalle procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione.

2. Una proposta che vada contro i principi etici fondamentali, o che non soddisfi le condizioni fissate nel programma specifico, nel programma di lavoro o nell’invito a presentare proposte non sarà considerata idonea alla partecipazione e potrà essere esclusa in qualsiasi momento, previa consultazione di esperti indipendenti.

3. Le proposte sono selezionate sulla base dei risultati della valutazione.

3. Le proposte sono classificate sulla base dei risultati della valutazione e selezionate di conseguenza ai fini del finanziamento.

 

3 bis. Gli orientamenti per le persone chiamate ad effettuare le valutazioni nonché i criteri di selezione di tali persone per quanto concerne il Settimo programma quadro sono resi pubblici.

Emendamento 14

Articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4

2. Quando un invito a presentare proposte prevede specificatamente una procedura di presentazione articolata in due fasi, solo le proposte che rispettano i criteri di valutazione della prima fase possono passare alla seconda fase sotto forma di proposte complete.

2. Quando un invito a presentare proposte prevede specificatamente una procedura di presentazione articolata in due fasi, solo le proposte che rispettano i criteri di valutazione della prima fase possono passare alla seconda fase sotto forma di proposte complete.

 

La prima fase della procedura termina con una valutazione sommaria delle domande ammissibili presentate. Se al termine di detta fase della procedura una domanda non ha alcuna possibilità di esito positivo, la circostanza è comunicata al richiedente.

 

La seconda fase della procedura deve distinguersi chiaramente dalla fase precedente, specialmente per quanto riguarda la quantità e il contenuto delle comprove che il richiedente deve produrre. Se da un richiedente si esigono ulteriori comprove, la Commissione deve comunicargli informazioni esaustive e complete. I dati raccolti devono essere archiviati in una banca dati. Occorre provvedere a una celere conclusione della procedura.

 

Nel corso dell'intera procedura la Commissione provvede in particolare a che gli oneri a carico di un richiedente per la pubblicazione, la documentazione e gli altri obblighi di comprova relativi a una sovvenzione restino proporzionati al valore della sovvenzione da erogare.

3. Quando un invito a presentare proposte prevede una procedura di valutazione articolata in due fasi, solo le proposte che superano la prima fase, basata sulla valutazione di un numero limitato di criteri, possono accedere alla seconda fase.

3. Quando un invito a presentare proposte prevede una procedura di valutazione articolata in due fasi, solo le proposte che superano la prima fase, basata sulla valutazione di un numero limitato di criteri, possono accedere alla seconda fase. In ogni caso, né la prima né la seconda fase della procedura di valutazione possono avere una durata superiore a sei mesi.

 

3 bis. Salvo altrimenti indicato nel programma di lavoro, le proposte di azioni indirette devono essere presentate per via elettronica.

4. La Commissione adotta e pubblica delle regole destinate a garantire una verifica coerente dell’esistenza e dello statuto giuridico dei partecipanti alle azioni indirette, nonché della loro capacità finanziaria.

4. La Commissione adotta e pubblica delle regole destinate a garantire una verifica coerente dell’esistenza e dello statuto giuridico dei partecipanti alle azioni indirette, nonché della loro capacità finanziaria. A tal fine la Commissione allestisce e gestisce una banca dati centrale contenente i necessari dati giuridici e finanziari dei richiedenti.

 

4 bis. La Commissione pubblica le informazioni relative ai progetti sovvenzionati sul sito Internet ufficiale del Settimo programma quadro, salvo nei casi in cui tali informazioni siano riservate.

 

4 ter. Quando una proposta è stata selezionata, la Commissione può eventualmente decidere con i partecipanti di modificare gli aspetti scientifici, operativi e finanziari dell'azione indiretta, entro i limiti del programma di lavoro e dell'invito a presentare proposte, tenendo conto dei risultati della valutazione della proposta.

Emendamento 15

Articolo 15 bis (nuovo)

Articolo 15 bis

 

Prevenzione di doppie verifiche

 

Al fine di evitare la duplicazione delle verifiche, la Commissione certifica il successo di una verifica, la quale, fino ad ulteriore avviso, è considerata sufficiente per tutte le proposte presentate dal medesimo partecipante. A tale scopo, la Commissione istituisce un sistema unico di verifica e certificazione e adotta e pubblica norme specifiche.

Motivazione

La modifica proposta garantirà un'impostazione coerente in seno alla Commissione, evitando così un inutile iter burocratico per i partecipanti ed accelerando la negoziazione delle proposte selezionate.

Emendamento 16

Articolo 16

1. La Commissione nomina esperti indipendenti che la assistono nelle valutazioni previste nell'ambito del Settimo programma quadro e dei suoi programmi specifici.

1. La Commissione nomina esperti indipendenti che la assistono nelle valutazioni delle azioni indirette previste nell'ambito del Settimo programma quadro e dei suoi programmi specifici.

Per le azioni di coordinamento e sostegno di cui all’articolo 13, gli esperti indipendenti sono nominati soltanto se la Commissione lo ritiene opportuno.

Per le azioni di coordinamento e sostegno di cui all’articolo 13, gli esperti indipendenti sono nominati soltanto se la Commissione lo ritiene opportuno.

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in base alle competenze e alle conoscenze necessarie in relazione ai compiti loro assegnati.

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in base alle competenze e alle conoscenze necessarie in relazione ai compiti loro assegnati e, all'occorrenza, sono abilitati al livello appropriato ad accedere alle informazioni considerate dai servizi della Commissione come informazioni classificate UE.

Gli esperti indipendenti sono individuati e selezionati mediante inviti a candidarsi individuali e inviti rivolti a agenzie di ricerca nazionali, istituti di ricerca o imprese al fine di stabilire elenchi di candidati idonei.

Gli esperti indipendenti sono individuati e selezionati mediante inviti a candidarsi individuali e inviti rivolti ad organismi competenti, quali agenzie di ricerca nazionali, istituti di ricerca o imprese, al fine di stabilire elenchi di candidati idonei.

La Commissione può, se lo ritiene opportuno, selezionare qualsiasi individuo dotato delle competenze adeguate anche se non è ripreso nel suddetto elenco.

 

Saranno adottate misure adeguate per garantire un ragionevole equilibrio di genere nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti.

Saranno adottate misure adeguate per garantire un ragionevole equilibrio di genere nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti.

 

2 bis. Per la valutazione e il monitoraggio della ricerca di frontiera su iniziativa dei ricercatori, gli esperti sono nominati dalla Commissione, sulla base di una proposta del Consiglio scientifico del CER.

3. Nel nominare un esperto indipendente, la Commissione farà il possibile per accertarsi che questi non si trovi in una situazione di conflitto di interesse in relazione all’argomento sul quale è invitato a pronunciarsi.

3. La Commissione prende le misure opportune per accertarsi che l'esperto non si trovi in una situazione di conflitto di interesse in relazione all’argomento sul quale è invitato a pronunciarsi.

4. La Commissione adotta una lettera tipo di nomina, qui di seguito la “lettera di nomina”, che contiene una dichiarazione nella quale l’esperto indipendente certifica l’assenza di conflitti di interesse al momento della nomina e si impegna ad informare la Commissione qualora sorgessero conflitti nel corso dell’elaborazione del suo parere o dello svolgimento dei suoi compiti. La Commissione concorda una lettera di nomina tra la Comunità e ciascun esperto indipendente.

4. La Commissione adotta una lettera tipo di nomina, qui di seguito la “lettera di nomina”, che contiene una dichiarazione nella quale l’esperto indipendente certifica l’assenza di conflitti di interesse al momento della nomina e si impegna ad informare la Commissione qualora sorgessero conflitti nel corso dell’elaborazione del suo parere o dello svolgimento dei suoi compiti. La Commissione concorda una lettera di nomina tra la Comunità e ciascun esperto indipendente.

5. La Commissione pubblica periodicamente su qualsiasi mezzo adeguato l’elenco degli esperti indipendenti che l’hanno assistita per ciascun programma specifico.

 

5. La Commissione pubblica, al più tardi alla data d'inizio del periodo di validità del Settimo programma quadro, i nomi di tutti gli esperti che possono valutare le proposte di progetto. Tale documentazione può essere consultata in ogni momento. La Commissione pubblica periodicamente, e in ogni caso almeno una volta l'anno, su qualsiasi mezzo adeguato l’elenco degli esperti indipendenti che l’hanno assistita per ciascun programma specifico.

Emendamento 17

Capo II, parte 2, sottoparte 3, titolo

ATTUAZIONE E CONVENZIONI DI SOVVENZIONE

ATTUAZIONE DI AZIONI INDIRETTE E CONVENZIONI DI SOVVENZIONE

Emendamento 18

Articolo 17

1. I partecipanti attuano l’azione indiretta e adottano tutte le misure necessarie e ragionevoli a tal fine. I partecipanti ad una stessa azione indiretta svolgono il lavoro congiuntamente e solidalmente nei confronti della Commissione.

 

1. I partecipanti attuano l’azione indiretta e adottano tutte le misure necessarie e ragionevoli a tal fine. Ogni partecipante ad una stessa azione indiretta è tenuto a svolgere il proprio lavoro in base ad un programma di lavoro elaborato congiuntamente. I partecipanti non sono tuttavia responsabili nei confronti della Comunità per il rimborso del contributo finanziario comunitario erogato ad un altro partecipante o di qualsiasi costo, spesa o danno sostenuti dalla Comunità per il mancato adempimento degli obblighi da parte di un altro partecipante, salvo qualora sia ovvio che vi è una responsabilità congiunta per l'uso improprio dei fondi.

2. La Commissione elabora, sulla base della convenzione di sovvenzione tipo di cui all’articolo 18, paragrafo 7, e tenendo conto delle caratteristiche del meccanismo di finanziamento interessato, una convenzione di sovvenzione tra la Comunità e i partecipanti.

2. La Commissione elabora, sulla base della convenzione di sovvenzione tipo di cui all’articolo 18, paragrafo 7, e tenendo conto delle caratteristiche del meccanismo di finanziamento interessato, una convenzione di sovvenzione tra la Comunità e i partecipanti.

3. I partecipanti non assumono impegni incompatibili con la convenzione di sovvenzione.

3. I partecipanti non assumono impegni incompatibili con la convenzione di sovvenzione.

4. Qualora un partecipante non adempia ai suoi obblighi, gli altri partecipanti devono conformarsi alla convenzione di sovvenzione senza nessun contributo complementare della Comunità, a meno che la Commissione non li esoneri espressamente da tale obbligo.

4. Qualora un partecipante non adempia ai suoi obblighi per quanto concerne l'esecuzione dell'azione indiretta, gli altri partecipanti devono conformarsi alla convenzione di sovvenzione senza nessun contributo complementare della Comunità, a meno che la Commissione non li esoneri espressamente da tale obbligo.

5. Qualora l’attuazione di un’azione risulti impossibile o qualora i partecipanti non riescano ad attuarla, la Commissione porrà fine all’azione.

5. Qualora l’attuazione di un’azione risulti impossibile o qualora i partecipanti non riescano ad attuarla, la Commissione porrà fine all’azione in conformità dell'articolo 20.

6. I partecipanti devono accertarsi che la Commissione sia informata di tutti gli eventi che possono incidere sull’esecuzione dell’azione indiretta o gli interessi della Comunità.

6. I partecipanti devono accertarsi che la Commissione sia informata di tutti gli eventi che possono incidere sull’esecuzione dell’azione indiretta o gli interessi della Comunità.

 

6 bis. I soggetti giuridici che partecipano all'azione indiretta possono cedere a terzi alcuni elementi del lavoro da effettuare. Qualora operino in regime di concessione per espletare alcune parti dei compiti relativi all'azione indiretta, i partecipanti rimangono vincolati ai loro obblighi per quanto riguarda l'esecuzione della stessa.

Emendamento 19

Articolo 18

1. La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi dei partecipanti nei confronti della Comunità conformemente alla decisione […/…], al presente regolamento, al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione, e conformemente ai principi generali del diritto comunitario.

1. La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi dei partecipanti nei confronti della Comunità conformemente alla decisione […/…], al presente regolamento, al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione, e conformemente ai principi generali del diritto comunitario.

Stabilisce inoltre, conformemente alle stesse condizioni, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano partecipanti nel corso dell’azione indiretta.

 

 

1 bis. Per ciascuna azione indiretta, ad eccezione di quelle elencate all'articolo 13, la Commissione elabora, utilizzando la convenzione di sovvenzione tipo di cui al paragrafo 7, una convenzione di sovvenzione tra la Comunità e il coordinatore che agisce per conto dei partecipanti.

2. Se del caso, la convenzione di sovvenzione stabilisce la parte del contributo finanziario della Comunità che si baserà sul rimborso dei costi ammissibili e la parte che sarà basata su tassi forfettari (ivi compresa una tabella di costi unitari) o importi forfetari.

2. La convenzione di sovvenzione precisa la durata dell'azione, i lavori scientifici e tecnici da svolgere, il bilancio delle spese totali stimate e il contributo finanziario massimo della Comunità all'azione indiretta, conformemente alle condizioni definite nel programma quadro e nell'invito a presentare proposte, se del caso.

3. La convenzione di sovvenzione specifica quali modifiche della composizione del consorzio prevedono la pubblicazione preventiva di un bando di gara.

 

4. La convenzione di sovvenzione prevede la presentazione alla Commissione di rapporti periodici sui progressi realizzati per quanto concerne l’attuazione dell’azione indiretta in questione.

4. La convenzione di sovvenzione prevede la presentazione alla Commissione di non più di due rapporti periodici l'anno sui progressi realizzati per quanto concerne l’attuazione dell’azione indiretta in questione e può inoltre prevedere, all'occorrenza, verifiche che consentano di valutare l'esecuzione dell'azione indiretta.

5. Se del caso, la convenzione di sovvenzione può stabilire che la Commissione deve essere avvertita preventivamente di eventuali intenzioni di cessione a terzi della proprietà delle conoscenze acquisite.

 

6. Qualora la convenzione di sovvenzione preveda che i partecipanti svolgano attività a favore di terzi, i partecipanti devono garantirne un’ampia pubblicità e individuare, valutare e selezionare i suddetti terzi in maniera trasparente, equa e imparziale. Se previsto dai programmi di lavoro, la convenzione di sovvenzione stabilisce i criteri per la selezione dei terzi in questione. La Commissione si riserva un diritto di veto rispetto alla selezione dei terzi.

6. Qualora la convenzione di sovvenzione preveda che i partecipanti svolgano attività a favore di terzi, i partecipanti devono garantirne un’ampia pubblicità e individuare, valutare e selezionare i suddetti terzi in maniera trasparente, equa e imparziale. Se previsto dai programmi di lavoro, la convenzione di sovvenzione stabilisce i criteri per la selezione dei terzi in questione. La Commissione si riserva un diritto di veto rispetto alla selezione dei terzi.

7. La Commissione elabora una convenzione di sovvenzione tipo conformemente al presente regolamento.

7. La Commissione elabora una convenzione di sovvenzione tipo conformemente al presente regolamento.

8. Tale convenzione rispecchia i principi contenuti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per l’assunzione di ricercatori . Affronta se del caso le sinergie col mondo dell’istruzione a tutti i livelli; la disponibilità e la capacità di favorire il dialogo e il dibattito su argomenti scientifici e sui risultati della ricerca con il pubblico in generale anche al di fuori della comunità dei ricercatori; le attività volte ad rafforzare la partecipazione e il ruolo delle donne nella ricerca e infine le attività concernenti gli aspetti socioeconomici della ricerca.

8. Tale convenzione dovrebbe, tra l'altro, tenere conto dei principi generali contenuti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per l’assunzione di ricercatori. Affronta se del caso le sinergie col mondo dell’istruzione a tutti i livelli; la disponibilità e la capacità di favorire il dialogo e il dibattito su argomenti scientifici e sui risultati della ricerca con il pubblico in generale anche al di fuori della comunità dei ricercatori; le attività volte ad rafforzare la partecipazione e il ruolo delle donne nella ricerca e infine le attività concernenti gli aspetti socioeconomici della ricerca.

Emendamento 20

Articolo 19, paragrafo 1

1. La convenzione di sovvenzione stabilisce gli obblighi rispettivi dei partecipanti per quanto concerne i diritti di accessi, la valorizzazione e la diffusione, nella misura in cui questi obblighi non sono già stati fissati nel presente regolamento.

1. La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi rispettivi dei partecipanti per quanto concerne i diritti di accessi, la valorizzazione e la diffusione, nella misura in cui questi diritti e obblighi non sono già stati fissati nel presente regolamento.

Emendamento 21

Articolo 22, comma 1

La convenzione di sovvenzione entra in vigore all'atto della firma da parte del coordinatore e della Commissione.

La convenzione di sovvenzione entra in vigore all'atto della firma da parte del coordinatore, che agisce a nome degli altri partecipanti, e della Commissione.

Emendamento 22

Articolo 23

Se non diversamente disposto nell’invito a presentare proposte, tutti i soggetti giuridici che intendono partecipare ad un’azione indiretta sottoscrivono un accordo, in appresso “l’accordo consortile” che disciplina:

 

1. Salvo se diversamente disposto nell’invito a presentare proposte, tutti i partecipanti ad un’azione indiretta concludono un accordo, in appresso “l’accordo consortile”, che può stabilire diritti ed obblighi supplementari dei partecipanti ad un'azione indiretta, conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione, e che disciplina tra l'altro:

a) l’organizzazione interna del consorzio;

a) l’organizzazione interna del consorzio;

b) la ripartizione del contributo finanziario della Comunità;

b) le modalità di assegnazione e ripartizione del contributo finanziario della Comunità;

c) le regole supplementari concernenti la diffusione e la valorizzazione dei risultati, ivi comprese le disposizioni in materia di diritti di proprietà intellettuale, in funzione dei casi;

c) le regole supplementari concernenti i diritti di accesso, la proprietà, il trasferimento di tale proprietà, la diffusione e la valorizzazione dei risultati, ivi comprese le disposizioni in materia di diritti di proprietà intellettuale, in funzione dei casi;

d) la composizione di controversie interne.

d) la composizione di controversie interne; i consorzi devono elaborare procedure da applicare in caso di controversia o abuso di potere;

 

d bis) accordi in materia di responsabilità, indennizzo e riservatezza tra i partecipanti.

 

2. L'accordo consortile è stipulato da tutti i soggetti che intendono partecipare a un'azione indiretta prima che il coordinatore firmi la convenzione di sovvenzione.

Emendamento 23

Articolo 24

1. I soggetti giuridici che intendono partecipare ad un'azione indiretta devono designare uno di loro in qualità di coordinatore per eseguire gli incarichi elencati qui di seguito, a norma del presente regolamento, del regolamento finanziario, delle sue modalità d'esecuzione o conformemente alla convenzione di sovvenzione:

1. I soggetti giuridici che intendono partecipare ad un'azione indiretta devono designare al proprio interno un coordinatore per eseguire gli incarichi elencati qui di seguito, a norma del presente regolamento, del regolamento finanziario e delle sue modalità d'esecuzione e conformemente alla convenzione di sovvenzione:

 

(-a) garantire che i soggetti giuridici che partecipano all'azione indiretta adempiano agli obblighi loro incombenti in virtù della convenzione di sovvenzione e dell'accordo consortile;

(a) garantire che i soggetti giuridici individuati nella convenzione di sovvenzione svolgano le formalità necessarie per l'adesione alla convenzione di sovvenzione, come stabilito dalla convenzione stessa;!

(a) verificare se i soggetti giuridici individuati nella convenzione di sovvenzione svolgono le formalità necessarie per l'adesione alla convenzione di sovvenzione, come stabilito dalla convenzione stessa;

(b) ricevere il contributo finanziario della Comunità e distribuirlo;

(b) ricevere il contributo finanziario della Comunità e distribuirlo, in conformità dell'accordo consortile e della convenzione di sovvenzione;

(c) tenere la contabilità, tenere dei registri e informare la Commissione circa la ripartizione del contributo finanziario della Comunità, a norma dell'articolo 35;

(c) tenere la documentazione delle spese e della contabilità e informare la Commissione circa la ripartizione del contributo finanziario della Comunità, a norma dell'articolo 23, lettera b) e dell'articolo 35;

(d) garantire una comunicazione adeguata ed efficace tra i partecipanti e la Commissione.

 

d) garantire una rendicontazione adeguata ed efficace dell'avanzamento dei lavori tra i partecipanti e, a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, alla Commissione.

2. Il coordinatore è identificato in quanto tale nella convenzione di sovvenzione.

2. Il coordinatore è identificato in quanto tale nell'accordo consortile.

Per la nomina di un nuovo coordinatore occorre l’approvazione scritta della Commissione.

 

 

2 bis. Ove previsto dall'accordo consortile, il coordinatore può subappaltare le attività amministrative e gestionali ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4.

Emendamento 24

Articolo 25

1. I partecipanti ad un'azione indiretta possono proporre di accogliere un nuovo partecipante o eliminare un partecipante esistente.

 

1. I partecipanti ad un'azione indiretta possono convenire di accogliere un nuovo partecipante o di eliminare un partecipante esistente, in conformità delle disposizioni pertinenti dell'accordo consortile.

2. I soggetti giuridici che entrano a far parte di un'azione in corso devono aderire alla convenzione di sovvenzione.

2. I soggetti giuridici che entrano a far parte di un'azione in corso devono aderire alla convenzione di sovvenzione e all'accordo consortile.

3. Qualora previsto dalla convenzione di sovvenzione, il consorzio pubblica un bando di gara e ne garantisce un'ampia diffusione tramite mezzi di informazione specifici, in particolare siti Internet relativi al Settimo programma quadro, la stampa specializzata e opuscoli specifici, e mediante i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati a fini di informazione e assistenza.

3. Qualora previsto dall'accordo consortile, il coordinatore può subappaltare le attività amministrative e non fondamentali che non influiscono sulla direzione strategica del progetto.

Esso valuta le offerte sulla base dei criteri applicati all'azione iniziale con l'assistenza di esperti indipendenti nominati dal consorzio stesso, conformemente ai principi di cui all'articolo 14 e all'articolo 16.

3 bis. L'obbligo di selezionare i soggetti giuridici che aderiscono a un'azione in corso in maniera equa, trasparente e competitiva deve essere sancito nella convenzione di sovvenzione. La procedura deve tener conto delle necessità della ricerca ed evitare di essere eccessivamente costosa e laboriosa.

4. Il consorzio notifica eventuali modifiche della sua composizione alla Commissione, che può opporvisi entro 45 giorni dalla notifica.

4. Il consorzio notifica eventuali proposte di modifica della sua composizione alla Commissione.

Le modifiche della composizione del consorzio associate a proposte di altre modifiche della convenzione di sovvenzione che non sono ad esse direttamente legate richiedono l’approvazione scritta della Commissione.

 

Emendamento 25

Articolo 26 bis (nuovo)

 

Articolo 26 bis

 

Banche dati e scambio elettronico di dati

 

La Commissione adotta le opportune misure per garantire che i dati relativi a tutte le azioni indirette che fanno capo al Settimo programma quadro siano registrati ed elaborati in banche dati integrate, utilizzando un sistema computerizzato comune.

 

La Commissione promuove lo scambio elettronico di dati per tutti gli aspetti legati alla gestione delle proposte e delle sovvenzioni.

Emendamento 26

Articolo 30

1. Le sovvenzioni sono cofinanziate dai partecipanti.

1. Le sovvenzioni sono cofinanziate dai partecipanti.

Il contributo finanziario della Comunità per il rimborso dei costi ammissibili non dà origine ad un profitto.

Il contributo finanziario della Comunità per il rimborso dei costi ammissibili non dà origine ad un profitto.

2. Si terrà conto delle entrate per il versamento della sovvenzione al termine dell’attuazione dell’azione.

2. Si terrà conto delle entrate per il versamento della sovvenzione al termine dell’attuazione dell’azione, conformemente all'articolo 32, paragrafo 5.

 

2 bis. Se un'entrata, proveniente da terzi nell'ambito di un'azione indiretta, ricevuta e gestita da un partecipante, è destinata a beni o servizi che vanno a beneficio di tutti i partecipanti indistintamente, i costi si considerano ripartiti tra i partecipanti in proporzione ai loro costi ammissibili.

3. Per essere ammissibili, i costi sostenuti per l’attuazione dell’azione indiretta devono soddisfare le condizioni seguenti:

3. Per essere ammissibili, i costi sostenuti da ciascun partecipante per l’attuazione dell’azione indiretta devono soddisfare le condizioni seguenti:

(a) devono essere effettivi;

(a) devono essere effettivi;

(b) devono essere stati sostenuti nel corso della durata dell’azione, ad eccezione di quelli sostenuti per l’elaborazione delle relazioni finali qualora ciò sia previsto nella convenzione di sovvenzione;

(b) devono essere stati sostenuti nel corso della durata dell’azione, ad eccezione di quelli sostenuti per l’elaborazione delle relazioni finali qualora ciò sia previsto nella convenzione di sovvenzione;

(c) devono essere stati determinati conformemente ai principi e alle pratiche contabili e di gestione abituali del partecipante e utilizzati all’unico scopo di conseguire gli obiettivi dell’azione indiretta e ottenere i risultati previsti, nel rispetto dei principi di economia, efficienza ed efficacia;

(c) devono essere stati determinati e sostenuti conformemente ai principi e alle pratiche contabili abituali del paese in cui è stabilito il soggetto giuridico e alle pratiche di contabilità analitica del partecipante ed essere stati sostenuti all’unico scopo di conseguire gli obiettivi dell’azione indiretta e ottenere i risultati previsti;

(d) devono essere registrati nella contabilità del partecipante e versati e, in caso di contributi da terzi, devono essere registrati nella contabilità dei terzi in questione;

(d) devono essere registrati nella contabilità del partecipante e versati e, in caso di contributi da terzi, devono essere registrati nella contabilità dei terzi in questione;

(e) devono essere al netto dei costi non ammissibili, in particolare tasse indirette identificabili (ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto), diritti, interessi debitori, accantonamenti per possibili perdite od oneri futuri, perdite di cambio, costi relativi ai redditi da capitale, costi dichiarati, sostenuti o rimborsati rispetto a un altro progetto della Comunità, debiti e oneri ad essi relativi, spese eccessive o sconsiderate, e qualsiasi altro costo che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere da a) a d).

(e) devono essere al netto dei costi non ammissibili, in particolare tasse indirette identificabili (ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto, se recuperabile), diritti, interessi debitori, accantonamenti per possibili perdite od oneri futuri, perdite di cambio, costi relativi ai redditi da capitale, costi dichiarati, sostenuti o rimborsati rispetto a un altro progetto della Comunità, debiti e oneri ad essi relativi, spese eccessive o sconsiderate, e qualsiasi altro costo che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere da a) a d).

Ai fini della lettera (a), i costi medi di personale possono essere utilizzati se sono conformi alle pratiche e ai principi contabili e di gestione abituali del partecipante e non differiscono in modo significativo dai costi effettivi.

 

Emendamento 27

Articolo 31

Costi diretti ammissibili e costi indiretti ammissibili

Costi diretti e indiretti

1. I costi ammissibili sono composti da costi attribuibili direttamente all’azione, qui di seguito “costi diretti ammissibili” e, se del caso, da costi che non possono essere attribuiti direttamente all’azione ma che sono stati sostenuti in relazione diretta con i costi diretti ammissibili attribuiti all’azione, qui di seguito “costi indiretti ammissibili".

1. I costi sono composti da costi attribuibili direttamente all’azione, qui di seguito “costi diretti” e, se del caso, da costi che non possono essere attribuiti direttamente all’azione ma che sono stati sostenuti in relazione diretta con i costi diretti attribuiti all’azione, qui di seguito “costi indiretti".

 

1 bis. I costi ammissibili fanno parte dei costi diretti:

 

I costi diretti possono comprendere le spese di personale, di viaggio e di soggiorno, nonché altri costi specifici.

 

1 ter. I costi relativi al personale comprendono la retribuzione e le spese relative al personale assunto direttamente da un partecipante.

 

Tali costi sono imputati in base alle indicazioni fornite dal partecipante in merito al tempo effettivamente dedicato dal personale in questione all'azione indiretta.

 

Un partecipante può dichiarare dei costi medi o tariffe unitarie per categorie specifiche di personale, a condizione che siano stati stabiliti conformemente alle pratiche di contabilità analitica abituali del partecipante.

 

1 quater. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale che partecipa ad un'azione indiretta sono dichiarate come costi effettivamente sostenuti o basati su tariffe unitarie, a condizione che siano stati stabiliti conformemente alle pratiche di contabilità analitica abituali del partecipante o che siano basati su tariffe unitarie stabilite dalla Commissione.

 

1 quinquies. Altri costi specifici, quali attrezzature durature, canoni di utenza, i beni di consumo e il subappalto, sono ammissibili solo se definiti nella convenzione di sovvenzione.

2. Per la copertura dei costi indiretti ammissibili, i partecipanti possono optare per un tasso forfettario dei suoi costi diretti ammissibili totali, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto.

2. Il tasso forfettario di copertura dei costi indiretti è diminuito progressivamente dal 60% dei costi diretti totali durante i primi tre anni (2007-2009), al 45% per il periodo 2010-2012 e fissato al 30% a partire dal 2012; la data della prima domanda determina il livello di tasso forfettario applicabile; il tasso forfettario di copertura dei costi indiretti esclude i costi di subappalto.

3. La convenzione di sovvenzione può limitare il rimborso dei costi diretti ammissibili ad una percentuale massima dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, in particolare per le azioni di coordinamento e sostegno e, se del caso, le azioni di formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori.

Emendamento 28

Articolo 32

1. Per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50% dei costi totali ammissibili.

1. Per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50% dei costi totali ammissibili. Per la ricerca nel campo dello spazio e della sicurezza il limite massimo di finanziamento è fissato al 75%.

Tuttavia, nel caso di organismi pubblici, istituti di istruzione secondaria e superiore, organismi di ricerca e PMI, può raggiungere al massimo il 75% dei costi totali ammissibili.

Tuttavia, nel caso di organismi pubblici senza fini di lucro, istituti di istruzione secondaria e superiore, organismi di ricerca e PMI, il contributo finanziario della Comunità è pari almeno al 75% dei costi totali ammissibili.

2. Per le attività di dimostrazione, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50% dei costi totali ammissibili.

2. Per le attività di dimostrazione, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50% dei costi totali ammissibili.

3. Per le attività sostenute da azioni di coordinamento e sostegno e le azioni per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 100% dei costi totali ammissibili.

 

3. Per le attività sostenute da azioni di coordinamento e sostegno e le azioni per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori o per l'ingaggio di ricercatori nel quadro della realizzazione dei progetti, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 100% dei costi totali ammissibili.

4. Per la gestione e i certificati di audit e altre attività non menzionate ai paragrafi 1, 2 e 3, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 100% dei costi totali ammissibili.

4. Per le attività di gestione (compresi i certificati di audit) e le attività di formazione in azioni che non rientrano nel meccanismo di finanziamento per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il coordinamento, il collegamento in rete e la diffusione, il contributo finanziario della Comunità può ammontare al massimo al 100% dei costi totali ammissibili.

Le altre attività di cui al primo comma comprendono, tra l’altro, la formazione in azioni che non rientrano nel meccanismo di finanziamento per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il coordinamento, il collegamento in rete e la diffusione.

Le altre attività di cui al primo comma comprendono, tra l’altro, la formazione in azioni che non rientrano nel meccanismo di finanziamento per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il coordinamento, il collegamento in rete e la diffusione.

5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, per determinare il contributo finanziario della Comunità si prenderanno in considerazione i costi ammissibili, deducendo le entrate.

5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, per determinare il contributo finanziario della Comunità si prenderanno in considerazione i costi ammissibili, deducendo le entrate.

6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano, se del caso, alle azioni indirette per le quali si utilizza un finanziamento a tasso forfetario o un importo forfetario per l’insieme dell’azione indiretta.

6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano, se del caso, alle azioni indirette per le quali si utilizza un finanziamento a tasso forfetario o un importo forfetario per l’insieme dell’azione indiretta.

Emendamento 29

Articolo 33

Rapporti e audit dei costi ammissibili

Rapporti sui costi

1. I partecipanti devono presentare alla Commissione rapporti periodici concernenti i costi ammissibili, gli interessi finanziari derivanti dai prefinanziamenti, e le entrate in relazione all’azione indiretta interessata, se del caso, certificati da un certificato di audit, conformemente al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione.

1. Tutti i costi, gli interessi finanziari derivanti dai prefinanziamenti e le entrate relative all’azione indiretta interessata sono periodicamente notificati alla Commissione.

Occorre notificare l’esistenza di un cofinanziamento in relazione all’azione interessata e, se del caso, certificarla al termine dell’azione.

Occorre notificare l’esistenza di un cofinanziamento in relazione all’azione interessata e, se del caso, certificarla al termine dell’azione.

 

1 bis. Per le azioni indirette di durata inferiore a due anni ciascun partecipante è tenuto a presentare un solo certificato di audit al termine del progetto. Per le altre azioni indirette, il numero di certificati di audit per partecipante non può superare il massimo di tre.

 

I partecipanti che richiedono un contributo finanziario della Comunità di importo inferiore a 25 000 EUR per la loro partecipazione all'azione indiretta non sono tenuti a presentare certificati di audit.

2. Per gli organismi pubblici, gli organismi di ricerca, gli istituti di istruzione secondaria e superiore il certificato di audit, a norma del paragrafo 1, può essere elaborato da un funzionario pubblico competente.

2. Per gli organismi pubblici, gli organismi di ricerca, gli istituti di istruzione secondaria e superiore il certificato di audit, a norma del paragrafo 1, può essere elaborato da un funzionario pubblico competente.

 

2 bis. I certificati di audit non sono richiesti per le azioni indirette integralmente rimborsate con importi o tassi forfettari.

Emendamento 30

Articolo 34, paragrafo 4, comma 2

Questi versamenti periodici sono effettuati conformemente alla valutazione dell'attuazione progressiva del programma congiunto di attività mediante la misurazione dell'integrazione delle risorse e delle capacità di ricerca in base ad indicatori concordati con il consorzio e specificati nella convenzione di sovvenzione.

Questi versamenti periodici sono effettuati conformemente alla valutazione dell'attuazione progressiva del programma congiunto di attività mediante la misurazione dell'integrazione delle risorse e delle capacità di ricerca in base ad indicatori di ricerca concordati con il consorzio e specificati nella convenzione di sovvenzione.

Motivazione

Gli indicatori di performance devono riferirsi all'esecuzione della ricerca e non essere concepiti specificamente per l'integrazione delle reti; la finalità della rete è l'eccellenza della ricerca.

Emendamento 31

Articolo 37

Somme trattenute per la copertura dei rischi

Fondo di garanzia

1. In funzione del livello di rischio legato al mancato recupero di importi dovuti alla Comunità, la Commissione può trattenere una piccola percentuale del contributo finanziario della Comunità per ciascun partecipante all’azione indiretta per coprire gli eventuali importi dovuti e non rimborsati da partner inadempienti.

1. I partecipanti alle azioni indirette a titolo del Settimo programma quadro contribuiscono a un fondo di garanzia gestito dalla Commissione e destinato a coprire eventuali rischi finanziari dovuti a inadempienze tecniche e/o finanziarie di taluni di loro.

2. Il paragrafo 1 non si applica a:

2. Il fondo di garanzia, che è attivato all'entrata in vigore del Settimo programma quadro ed è istituito presso un'istituzione finanziaria appropriata, è alimentato da pagamenti della Commissione al momento dell'avvio di ciascuna azione indiretta, corrispondenti all'importo della trattenuta per il pagamento finale dovuto ai partecipanti all'azione indiretta in questione.

(a) gli organismi pubblici, i soggetti giuridici la cui partecipazione all’azione indiretta è garantita da uno Stato membro o da un paese associato, gli istituti di istruzione secondaria e superiore;

 

(b) i partecipanti alle azioni destinate a sostenere la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori.

 

I partecipanti di cui alle lettere (a) e (b) sono responsabili dei loro debiti.

 

3. Gli importi trattenuti costituiscono entrate assegnate al Settimo programma quadro, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

3. Gli importi versati nel fondo di garanzia e gli eventuali interessi maturati sono destinati al Settimo programma quadro.

4. Al termine del programma quadro si effettuerà una valutazione degli importi richiesti per coprire i rischi in corso. Eventuali somme in eccesso di questi importi sono rimborsate al programma quadro e costituiscono entrate assegnate.

4. Con riserva della disponibilità di sufficienti costi ammissibili accettati per l'azione indiretta, all'atto del pagamento finale la Commissione versa l'importo di cui al paragrafo 2 ai partecipanti seguenti:

 

- organismi pubblici, soggetti giuridici la cui partecipazione all'azione indiretta è garantita da uno Stato membro o da un paese associato, e istituti di istruzione secondaria e superiore;

 

- partecipanti alle azioni destinate a sostenere la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, alle azioni di ricerca di frontiera e alle azioni destinate a gruppi specifici, ad eccezione delle azioni a favore delle PMI.

 

5. Per gli altri partecipanti, la Commissione preleva dal fondo di garanzia gli importi oggetto di un ordine di recupero che non è stato onorato. Gli importi prelevati danno luogo ad una riduzione del pagamento finale dovuto, calcolata proporzionalmente all'utilizzo del fondo di garanzia, al netto degli interessi maturati dal fondo e che non può eccedere un massimale dell'1% del contributo finanziario della Comunità.

 

6. La Commissione adotta e pubblica le modalità di funzionamento di tale fondo di garanzia, che vengono riprese nell'accordo di sovvenzione e che rispondono ai principi summenzionati.

 

7. A termine dell'esecuzione delle azioni indirette a titolo del Settimo programma quadro, gli eventuali importi residui del fondo di garanzia sono trasferiti al programma quadro e costituiscono una risorsa allocata, salvo che l'autorità legislativa decida altrimenti.

Emendamento 32

Articolo 40

1. Se più partecipanti hanno effettuato congiuntamente lavori che hanno generato conoscenze acquisite e se la loro quota rispettiva di partecipazione a tali lavori non può essere definita, queste conoscenze acquisite sono di loro proprietà congiunta.

1. Se più partecipanti hanno effettuato congiuntamente lavori che hanno generato conoscenze acquisite e se la loro quota rispettiva di partecipazione a tali lavori non può essere definita, queste conoscenze acquisite sono di loro proprietà congiunta.

 

In tali casi i partecipanti in questione concludono tra loro un accordo di proprietà congiunta che disciplina la ripartizione di tale proprietà congiunta. L'accordo disciplina altresì l'esercizio di tale proprietà congiunta delle conoscenze acquisite, che deve essere soggetto a condizioni ragionevoli ed eque ed essere conforme alle disposizioni del presente regolamento e della convenzione di sovvenzione.

2. Qualora non siano stati conclusi accordi di proprietà congiunta per quanto concerne la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale proprietà congiunta, ciascuno dei comproprietari è autorizzato a concedere licenze non esclusive a terzi, senza il diritto di cedere sublicenze, a condizione di:

2. La Commissione può fornire informazioni relative ad un accordo tipo di proprietà congiunta conformemente al presente regolamento.

(a) informare preventivamente gli altri comproprietari;

 

 

(b) garantire un'equa e ragionevole compensazione agli altri comproprietari.

2 bis. La Commissione può fornire un accordo tipo di proprietà congiunta conformemente al presente regolamento.

Emendamento 33

Articolo 41

1. Se un partecipante trasferisce la proprietà di conoscenze acquisite, trasferisce al cessionario i suoi obblighi, specialmente per quanto riguarda la concessione dei diritti di accesso, diffusione e valorizzazione di tali conoscenze, conformemente alla convenzione di sovvenzione.

1. Se un partecipante trasferisce la proprietà di conoscenze acquisite, trasferisce al cessionario i suoi obblighi relativi a tali conoscenze acquisite, compreso quello di trasferire tali obblighi ad un eventuale cessionario successivo, conformemente al presente regolamento, alla convenzione di sovvenzione e all'accordo consortile.

 

1 bis. Le conoscenze acquisite sono accessibili anche ai soggetti collegati ai partecipanti che svolgono i lavori da cui risultano tali conoscenze acquisite, qualora il soggetto collegato:

a) sia stabilito in uno Stato membro o in un paese associato;

(a) sia stabilito in uno Stato membro o in un paese associato;

 

b) conceda diritti di accesso reciproci rispetto a tutte le eventuali conoscenze preesistenti di cui dispone e che sono necessarie per valorizzare le conoscenze acquisite;

 

c) ottemperi agli obblighi in materia di riservatezza a norma dell'articolo 3.

2. Fatti salvi gli obblighi in materia di riservatezza, qualora il partecipante debba cedere diritti di accesso, deve informare preventivamente gli altri partecipanti alla stessa azione, fornendo informazioni sufficienti sul nuovo proprietario per consentir loro di esercitare i loro diritti di accesso, ai sensi della convenzione di sovvenzione.

2. Qualora il partecipante debba cedere diritti di accesso, deve informare preventivamente gli altri partecipanti alla stessa azione, fornendo informazioni sufficienti sul nuovo proprietario per consentir loro di esercitare i loro diritti di accesso, ai sensi della convenzione di sovvenzione.

Tuttavia, gli altri partecipanti possono, mediante accordo scritto, rinunciare al diritto di notifica preventiva individuale in caso di trasferimenti di proprietà da un partecipante ad un terzo specificatamente individuato.

Tuttavia, gli altri partecipanti possono, mediante accordo scritto, rinunciare al diritto di notifica preventiva individuale in caso di trasferimenti di proprietà da un partecipante ad un terzo specificatamente individuato.

3. A seguito della notifica, effettuata a norma del primo comma del paragrafo 2, gli altri partecipanti possono opporsi a qualsiasi trasferimento di proprietà qualora possano dimostrare che pregiudica i loro diritti di accesso.

 

Qualora gli altri partecipanti possano dimostrare che i loro diritti sarebbero pregiudicati, il trasferimento previsto non avviene fino a quando i partecipanti interessati non giungono ad un accordo.

 

4. Se del caso, la convenzione di sovvenzione può stabilire, come obbligo supplementare, che la Commissione deve essere avvertita preventivamente di eventuali intenzioni di concedere licenze o di trasferire a terzi la proprietà di conoscenze acquisite.

4. Se del caso, la convenzione di sovvenzione può stabilire, come obbligo supplementare, che la Commissione deve essere avvertita preventivamente di eventuali intenzioni di concedere licenze o di trasferire a terzi la proprietà di conoscenze acquisite o di concedere una licenza esclusiva di valorizzazione delle conoscenze acquisite in situazioni specifiche, precisate nella convenzione di sovvenzione, nelle quali il trasferimento o la concessione di licenza esclusiva siano da considerarsi incompatibili con l'obiettivo di promuovere la competitività economica europea.

Emendamento 34

Articolo 43, paragrafo 2, comma 1

2. Qualora un proprietario di conoscenze acquisite non le protegga e non le trasferisca ad un altro partecipante, conformemente all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, non è possibile procedere ad un'attività di diffusione senza informarne preventivamente la Commissione.

2. Qualora un proprietario di conoscenze acquisite che possono dar luogo ad applicazioni industriali o commerciali non le protegga e non le trasferisca ad un altro partecipante, conformemente all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, non è possibile procedere ad un'attività di diffusione senza informarne preventivamente la Commissione.

Emendamento 35

Articolo 46

Mediante accordo scritto i partecipanti possono stabilire le conoscenze preesistenti necessarie ai fini dell'azione indiretta escludendo, se del caso, alcuni elementi specifici.

I partecipanti possono stabilire nell'accordo consortile le conoscenze preesistenti necessarie ai fini dell'azione indiretta escludendo, se del caso, alcuni elementi specifici.

Emendamento 36

Articolo 49

1. I partecipanti alla stessa azione indiretta beneficiano di diritti di accesso alle conoscenze acquisite qualora queste siano necessarie per la valorizzazione delle proprie conoscenze acquisite.

1. I partecipanti alla stessa azione indiretta beneficiano di diritti di accesso alle conoscenze acquisite. I soggetti collegati beneficiano degli stessi diritti di accesso, salvo ove la convenzione di sovvenzione preveda regole specifiche.

Tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito.

Tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito.

2. I partecipanti alla stessa azione indiretta beneficiano di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti, a condizione che il partecipante interessato sia autorizzato a concederli.

2. I partecipanti alla stessa azione indiretta e i soggetti collegati beneficiano di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti, a condizione che il partecipante interessato sia autorizzato a concederli.

Tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito.

Tali diritti di accesso sono concessi in base alle condizioni fissate nella convenzione di sovvenzione.

3. Una richiesta di diritti di accesso (di cui ai paragrafi 1 e 2) può essere inoltrata fino ad un anno dopo il verificarsi degli eventi elencati qui di seguito:

3. Una richiesta di diritti di accesso (di cui ai paragrafi 1 e 2) può essere inoltrata fino ad un anno dopo la fine dell'azione indiretta. Un partecipante che abbandoni anticipatamente il progetto può chiedere agli altri partecipanti diritti di accesso soltanto entro un anno a partire dalla data del ritiro, dopo il verificarsi di almeno uno degli eventi elencati qui di seguito:

(a) fine dell’azione indiretta;

(a) fine dell’azione indiretta;

(b) cessazione delle partecipazione del proprietario delle conoscenze acquisite o preesistenti interessate.

(b) cessazione della partecipazione del proprietario delle conoscenze acquisite o preesistenti interessate.

I partecipanti interessati, tuttavia, possono concordare una data limite diversa.

I partecipanti interessati, tuttavia, possono concordare una data limite diversa.

Emendamento 37

Articolo 51, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. L'impresa comune di cui alla lettera c) è costituita per la gestione e l'amministrazione del contributo europeo all'accordo internazionale ITER che sancirà il varo dell'organizzazione ITER e delle altre attività concernenti la costruzione di ITER, attività prevista dal programma specifico che attua il Settimo programma quadro (2007-2011) della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione in materia nucleare. Tutte le altre attività relative all'area tematica "Energia da fusione" previste nel quadro di tale programma specifico saranno attuate e gestite separatamente dall'impresa comune di cui alla lettera c), il che permetterà di mantenere l'approccio integrato e il forte coinvolgimento delle Associazioni per la fusione.

Emendamento 38

Articolo 53, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

La Commissione procede a una valutazione intermedia del presente regolamento entro il 2010, formulando se necessario proposte di modifica.

  • [1]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento Euratom del Consiglio, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca, è identica, quando applicabile, alla proposta di regolamento per la partecipazione alle azioni del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo (PQRS) "classico".

Le regole per la partecipazione al Settimo PQRS EURATOM presentano alcune peculiarità, tra cui le modalità di esecuzione della ricerca nell'ambito della fusione termonucleare controllata.

La relatrice è consapevole della necessità di giungere ad un testo identico al regolamento principale per lo svolgimento delle procedure generali e condivide, nei suoi orientamenti generali, il parere del relatore per le regole di partecipazione al Settimo PQRS classico: importanza fondamentale di tale programma, necessaria semplificazione e maggiore flessibilità nell'ambito di un quadro vincolante che consenta un'attuazione efficace e trasparente. La relatrice condivide inoltre il rammarico per l'esiguità del bilancio assegnato (benché non intenda affatto occultare la carenza di investimenti privati e pubblici a livello di ricerca nazionale) e ribadisce la medesima constatazione: se non si troverà una risposta adeguata alle sfide e ai problemi in questione, si correrà il rischio che gli autori di progetti innovativi si rivolgano altrove per trovare fonti di finanziamento.

La relatrice ritiene pertanto coerente presentare la maggior parte degli emendamenti del relatore per le regole di partecipazione al Settimo PQRS classico.

Ad eccezione di alcuni emendamenti che la relatrice ha voluto inserire nella base comune del Settimo PQRS e che riguardano essenzialmente la nomina degli esperti, la riservatezza, la proprietà e il trasferimento delle conoscenze, sono stati presentati emendamenti specifici (Settimo PQRS Euratom).

Il principale tra questi ha lo scopo di garantire la prosecuzione nel tempo, attraverso contratti di associazione e l'Accordo europeo per lo sviluppo della fusione (European Fusion Development Agreement - EFDA), il sistema di finanziamento europeo della fusione che ha consentito all'Unione europea di collocarsi in testa nella ricerca mondiale in tale ambito, e di fungere da modello dello Spazio europeo della ricerca. L'articolo interessato integra i nuovi elementi del meccanismo che consentirà l'attuazione del progetto ITER, segnatamente la costituzione dell'impresa comune europea denominata ELE (European Legal Entity - ente giuridico europeo), una struttura essenziale che assicurerà l'interfaccia con l'ente giuridico internazionale incaricato di condurre il progetto ITER.

In conclusione, appare opportuno rammentare l'importanza di questi due programmi quadro, al fine di consentire all'Unione europea di organizzare meglio la propria ricerca; le regole per la partecipazione costituiscono un elemento determinante a tale scopo.

Infine, per quanto attiene all'area tematica "Ricerca sull'energia da fusione", le suddette regole di partecipazione, con qualche lieve modifica basata sui suggerimenti della relatrice, appaiono all'altezza degli obiettivi fissati, vale a dire: offrire un sostegno prioritario alle azioni di ricerca da attuare nell'ambito del progetto ITER, nonché finanziare altre azioni già identificate in passato come prioritarie dalla Comunità europea relativamente alla fusione; creare, a livello europeo, un meccanismo efficace, in grado di assicurare una partecipazione piena e completa dell'UE al progetto ITER e fornire il sostegno finanziario necessario alla prosecuzione del programma di accompagnamento sulla fusione.

PARERE della commissione per i bilanci (23.6.2006)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011)
(COM(2006)0042 – C6‑0080/2006 – 2006/0014(CNS))

Relatrice per parere: Marilisa Xenogiannakopoulou

(Traduzione esterna)

BREVE MOTIVAZIONE

1. Elementi principali della proposta

La presente proposta, che stabilisce le regole per la partecipazione al Settimo programma quadro, si basa sugli articoli 7 e 10 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Queste regole definiscono i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che intendono partecipare al programma quadro e stabiliscono i principi per la valorizzazione e la diffusione del loro lavoro risultante da questa partecipazione.

La proposta si articola in quattro capitoli:

· disposizioni introduttive (oggetto, definizioni e riservatezza);

· partecipazione alle azioni indirette (condizioni minime per la partecipazione, aspetti procedurali, ivi compreso il numero minimo di partecipanti e il loro luogo di stabilimento, presentazione e valutazione delle proposte, attuazione e convenzioni di sovvenzione, monitoraggio di progetti e programmi, contributo finanziario della Comunità: ammissibilità al finanziamento e forme di sovvenzione, tassi di rimborso, pagamento, ripartizione, recupero e garanzie);

· regole di diffusione e valorizzazione e diritti di accesso (proprietà, protezione, pubblicazione, diffusione e valorizzazione, diritti di accesso alle conoscenze preesistenti);

· regole specifiche per la partecipazione ad attività nell’ambito dell’area tematica "ricerca sull’energia da fusione".

2. Commenti della relatrice per parere

· È importante che la presente proposta sia coerente con le disposizioni contenute nel regolamento finanziario e nelle relative modalità di esecuzione e con le regole in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo. Il regolamento finanziario nonché qualsiasi altro regolamento settoriale sono regolamenti e sono quindi allo stesso livello dal punto di vista giuridico.

· Nell’ambito dell’attuale programma quadro occorre evitare per quanto possibile un’eccessiva durata delle procedure di finanziamento. Secondo la relazione speciale n. 1/2004 sulla gestione delle azioni indirette di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) nell’ambito del Quinto programma quadro (1998-2002) pubblicata dalla Corte dei conti europea, tra il ricevimento dei documenti da parte della Commissione e la firma del contratto trascorrono in media 263 giorni di calendario. Ciò inoltre chiama in causa il principio di annualità[1].

· Occorre evitare, ove possibile, lunghi prefinanziamenti da parte dei partecipanti. In particolare le PMI spesso non sono in grado di far fronte a tale onere.

Vi è urgente necessità di una semplificazione della procedura. La relatrice propone pertanto la creazione di una base di dati per la presentazione delle domande.

Proposta di regolamento

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[2]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) La Commissione deve attuare il Settimo programma quadro in conformità dei principi di un quadro di controllo interno integrato.

Motivazione

I controlli dovrebbero essere effettuati secondo norme comuni e coordinati in modo da evitare doppioni superflui. Il costo globale dei controlli dovrebbe essere proporzionale ai vantaggi globali che essi arrecano in termini sia monetari che politici.

Emendamento 2

Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) I pagamenti saranno effettuati il prima possibile, al fine di ridurre al minimo il prefinanziamento da parte dei partecipanti.

Motivazione

A causa della lentezza nell'erogazione dei finanziamenti, riconosciuta dalla Commissione stessa, gli istituti spesso sono costretti a prefinanziare numerose voci di spesa, a danno del bilancio del progetto. In particolare le PMI spesso non sono in grado di prefinanziare la spesa.

Emendamento 3

Articolo 13, alinea

La Commissione non pubblica inviti a presentare proposte per le azioni elencate qui di seguito:

Conformemente al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione, la Commissione non pubblica inviti a presentare proposte per le azioni elencate qui di seguito:

Motivazione

È importante che le disposizioni del presente regolamento siano coerenti con quelle del regolamento finanziario.

Emendamento 4

Articolo 15, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. L'accesso al finanziamento è agevolato dall'applicazione del principio di proporzionalità per quanto riguarda i documenti da fornire, nonché dalla creazione di una base di dati per la presentazione delle proposte.

Motivazione

È necessario semplificare i metodi e le procedure, al fine di migliorare la trasparenza della procedura di selezione e agevolare l'accesso al programma.

Emendamento 5

Articolo 15, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. La Commissione adotta misure adeguate per garantire che i dati riguardanti tutte le azioni indirette finanziate a titolo del Settimo programma quadro siano registrati ed elaborati nell'ambito di basi di dati integrate e mediante un sistema computerizzato comune.

Motivazione

È necessario semplificare i metodi e le procedure, al fine di migliorare la trasparenza della procedura di selezione e agevolare l'accesso al programma.

Emendamento 6

Articolo 15, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La Commissione conclude la procedura di valutazione, selezione e aggiudicazione in un arco di tempo adeguato che è proporzionale al finanziamento in questione. Ai partecipanti è comunicata in anticipo la data prevista per l'adozione di una decisione.

Motivazione

Le procedure troppo lunghe impongono agli istituti di ricerca tutta una serie di limiti nonché gravi rischi finanziari. Sul piano del bilancio, ne risulta una procedura preliminare estremamente lunga, che chiama in causa il principio dell'annualità del bilancio.

Emendamento 7

Articolo 15 bis (nuovo)

Articolo 15 bis

 

Al fine di evitare la duplicazione delle verifiche, la Commissione certifica il successo di una verifica, la quale, fino ad ulteriore avviso, è considerata sufficiente per tutte le proposte presentate dal medesimo partecipante. A tale scopo, la Commissione istituisce un sistema unico di verifica e certificazione e adotta e pubblica norme specifiche.

Motivazione

La modifica proposta garantirà un'impostazione coerente in seno alla Commissione, evitando così un inutile iter burocratico per i partecipanti ed accelerando la negoziazione delle proposte selezionale.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011)

Riferimenti

COM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2006/0014(CNS)

Commissione competente per il merito

ITRE

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

BUDG
16.3.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula  

0.0.0000

Relatore per parere
Nomina

Marilisa Xenogiannakopoulou
20.9.2004

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

22.6.2006

 

 

 

 

Approvazione

22.6.2006

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

14

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Bárbara Dührkop Dührkop, Markus Ferber, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Antonis Samaras, Esko Seppänen, Nina Škottová, Helga Trüpel, Yannick Vaugrenard, Ralf Walter

Supplenti presenti al momento della votazione finale

 

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

  • [1]  Cfr. il documento di lavoro n. 5 sulla procedura di sovvenzione e il regolamento finanziario nell’ambito del Sesto programma quadro di ricerca, di Ingeborg Gräßle e Borut Pahor, del 2 giugno 2005 (DT 569074).
  • [2]  GU C 104 del 3.5.2006, pag. 21.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Consiglio (Euratom) che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011)

Riferimenti

COM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2006/0014(CNS)

Consultazione del PE

8.3.2006

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

ITRE
16.3.2006

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

BUDG
16.3.2006

 

 

 

 

Pareri non espressi
  Decisione

 

 

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Anne Laperrouze
21.2.2006

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Procedura semplificata – decisione

 

Contestazione della base giuridica
  Parere JURI

 

 

 

Modifica della dotazione finanziaria
  Parere BUDG

 

 

 

Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula

 

Consultazione del Comitato delle regioni – decisione in Aula

 

Esame in commissione

3.4.2006

3.5.2006

19.6.2006

13.7.2006

 

Approvazione

12.9.2006

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

37

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Attard-Montalto, Šarūnas Birutis, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Giles Chichester, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Dominique Vlasto

Supplenti presenti al momento della votazione finale

María del Pilar Ayuso González, Daniel Caspary, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edit Herczog, Lambert van Nistelrooij, Vittorio Prodi, Mechtild Rothe

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Deposito 

22.9.2006

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

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