RELAZIONE sull'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori

28.9.2006 - (2006/2038(INI))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatrice: Elisabeth Schroedter

Procedura : 2006/2038(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0308/2006

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori

(2006/2038(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi[1] (direttiva sul distacco dei lavoratori),

–   vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 96/71/CE negli Stati membri (COM(2003)0458),

–   vista la comunicazione della Commissione "Orientamenti relativi al distacco di lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi" (COM(2006)0159),

–   vista la relazione dei servizi della Commissione sull'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (SEC(2006)0439) (relazione dei servizi della Commissione),

–   vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2004 sull'applicazione della direttiva 96/71/CE negli Stati membri[2],

–   visti gli articoli 27 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   vista la Convenzione C 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui lavoratori migranti (Disposizioni complementari),

–   vista la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie[3],

–   viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 agosto 1994 nella causa C-43/93, Vander Elst[4], del 23 novembre 1999 nelle cause riunite C-369/96 e 376/96, Arblade[5], del 25 ottobre 2001 nelle cause riunite C-49/98, C-50/98, C-52/98, C-54/98, C-68/98 e C-71/98, Finalarte[6], del 7 febbraio 2002 nella causa C-279/00, Commissione contro Italia[7], del 12 ottobre 2004 nella causa 60/03, Wolff & Müller GmbH[8], del 21 ottobre 2004 nella causa C-445/03, Commissione contro Lussemburgo[9], e del 19 gennaio 2006 nella causa C-244/04, Commissione contro Germania[10],

–   vista la direttiva 91/533/CE del Consiglio relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro[11],

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6‑0308/2006),

A. considerando che la direttiva relativa al distacco dei lavoratori persegue due importanti obiettivi, che consistono nel garantire la libera circolazione delle persone e la libera prestazione dei servizi assicurando nel contempo che ai lavoratori distaccati siano garantite le condizioni di occupazione vigenti nello Stato membro ospitante in materia di tariffe salariali minime, di condizioni di lavoro e di salute e sicurezza, conformemente all'articolo 3 della direttiva sul distacco dei lavoratori; considerando che ciò costituisce uno strumento importante per garantire un trattamento equo,

B.  considerando che le norme e le condizioni di cui all'articolo 3 della direttiva sul distacco dei lavoratori dovrebbero essere considerate soltanto come norme di minima; considerando che l'articolo 3, paragrafo 7 della direttiva sul distacco dei lavoratori stabilisce che le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 dell'articolo 3 non ostano all'applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione che siano più favorevoli ai lavoratori,

C. considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva sul distacco dei lavoratori, spetta al paese ospitante definire quando un lavoratore è occupato in maniera dipendente; considerando altresì che la suddetta relazione dei servizi della Commissione conferma che al riguardo è determinante la concreta situazione lavorativa nel paese ospitante,

D. ricordando che con la sua posizione del 16 febbraio 2006 il Parlamento europeo ha soppresso gli articoli 24 e 25 della proposta di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno[12],

E.  considerando che, nella causa Wolff & Müller, la Corte di giustizia ha ritenuto che le misure adottate dal paese ospitante per impedire la concorrenza sleale e garantire che i lavoratori distaccati beneficino delle norme minime fissate all'articolo 3 della direttiva sul distacco dei lavoratori siano giustificate e che siffatte misure mirate di protezione costituiscano una restrizione giustificata della libertà di prestazione di servizi,

F.  considerando che, nella causa Wolff & Müller, la Corte di giustizia ha statuito che non vi è necessariamente una contraddizione tra l'obiettivo di rispettare la libertà di prestazione dei servizi e preservare la concorrenza leale e quello di garantire la tutela dei lavoratori,

G. considerando che il principio della parità di trattamento sancito nella direttiva sul distacco dei lavoratori ha un duplice effetto: da un lato, garantire la parità di trattamento delle imprese nel quadro della libertà di prestazione di servizi e, dall'altro, assicurare la parità di trattamento dei lavoratori distaccati, conformemente all'articolo 3, in base alle norme minime sulle condizioni di lavoro e di occupazione vigenti in loco,

H. considerando che negli orientamenti della Commissione si sollecitano misure volte ad impedire che le norme minime di protezione e i diritti dei lavoratori siano elusi a discapito dei lavoratori distaccati,

I.   considerando che il numero assai ridotto di ricorsi ricevuti dalla Commissione in merito all'applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori ed il numero limitato di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione evidenziano il fatto che le persone non sono consapevoli dei propri diritti ai sensi della direttiva e che pertanto quest'ultima non sta realizzando i propri obiettivi,

J.   considerando che le parti sociali possono svolgere un ruolo essenziale ai fini della riuscita attuazione della direttiva sul distacco dei lavoratori e che pertanto un rafforzamento globale delle parti sociali ed una maggiore cooperazione transfrontaliera contribuirebbero in maniera decisiva a realizzare l'auspicato principio della parità; riconoscendo tuttavia che in molti paesi la maggioranza dei lavoratori non è affiliata ai sindacati e che spesso sono proprio questi lavoratori a ricevere meno informazioni in merito ai loro diritti e obblighi,

K. considerando opportuno che, negli Stati membri in cui la direttiva viene attuata mediante contratti collettivi, le parti sociali abbiano accesso diretto alle informazioni sulle imprese che distaccano lavoratori, in modo da poter esercitare quel controllo che, in altri Stati membri, spetta alle autorità che dispongono di tale accesso alle informazioni relative alle imprese,

L.  considerando che, laddove accordi bilaterali e trilaterali fra Stati membri o fra parti sociali riconoscono reciprocamente le rispettive norme e condizioni nazionali in materia di protezione del lavoro, è possibile evitare l'elusione delle norme nazionali, il che consente di migliorare anche la cooperazione tra gli uffici di collegamento e lo scambio di informazioni tra i sindacati,

M. considerando che la direttiva sul distacco dei lavoratori resta necessaria per garantire certezza giuridica ai lavoratori distaccati e alle imprese interessate e che la Commissione dovrebbe intervenire attivamente per rendere più efficace ed efficiente la cooperazione tra gli Stati membri, i loro uffici di collegamento e gli ispettorati del lavoro, segnatamente al fine di combattere la concorrenza sleale e il dumping sociale,

N. considerando che gli Stati membri dell'UE-15 si sono impegnati, con una clausola preferenziale del trattato di adesione, a non accordare ai cittadini dei 10 nuovi Stati membri un trattamento meno favorevole, per quanto riguarda la libera circolazione, di quello riservato ai cittadini di paesi terzi; considerando che ciò è possibile solo se il soggiorno dei cittadini di paesi terzi è noto alle autorità competenti; considerando che gli Stati membri ospitanti possono evitare di imporre condizioni supplementari ai lavoratori distaccati di paesi terzi qualora questi ultimi siano stati legalmente impegati da un fornitore di servizi stabilito in uno Stato membro,

1.  constata che nei suoi orientamenti la Commissione riconosce sia la finalità sociale della direttiva sul distacco dei lavoratori, sia la piena responsabilità del paese ospitante per quanto attiene al conseguimento di tale finalità, garantendo la protezione e i diritti di tutti i lavoratori temporaneamente distaccati all'estero; ritiene che la Commissione dovrebbe chiedere agli Stati membri di assumersi tale responsabilità garantendo nel contempo il diritto delle imprese, ai sensi dell'articolo 49 del trattato CE, di fornire servizi transfrontalieri;

2.  rileva che le difficoltà sollevate dall'applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori sono in parte collegate alla sua mancata trasposizione da parte di tutti gli Stati membri ed invita la Commissione a tenere informato il Parlamento sul seguito dato alle procedure d'infrazione avviate nei confronti degli Stati membri inadempienti; richiama altresì l'attenzione sulle difficoltà di attuazione della direttiva sul distacco dei lavoratori causate da differenze d'interpretazione di alcuni concetti chiave, come lavoratore, salario minimo e subappalto, sulla difficoltà per i lavoratori e le piccole imprese di accedere alle informazioni e su quella di controllare l'osservanza della direttiva;

3.  constata che gli orientamenti della Commissione mirano ad una migliore applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori, con l'obiettivo di ridurre le barriere esistenti negli Stati membri che ostacolano gravemente l'effettivo distacco dei lavoratori; rileva, tuttavia, che nella sua interpretazione giuridica la Commissione va in alcuni casi al di là di quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia; fa presente che, nelle conclusioni del suo documento relativo agli orientamenti, la Commissione riconosce l'esigenza di definire più chiaramente le misure d'ispezione e di migliorare l'accesso all'informazione; si attende, tuttavia, che vengano adottati i correttivi necessari ai fini dell'applicazione della direttiva;

4.  invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva relativa alle condizioni richieste per gli equipaggi dei traghetti che forniscono servizi regolari per passeggeri e merci tra gli Stati membri;

5.  osserva che una delle difficoltà pratiche fondamentali per il successo dell'applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori è la questione del doppio distacco, e che per porvi rimedio è necessario migliorare il coordinamento tra gli Stati membri nonché rafforzare le procedure di notifica;

6.  prende atto delle osservazioni contenute negli orientamenti della Commissione secondo cui la direttiva sul distacco dei lavoratori non viene attuata in alcuni Stati membri e chiede alla Commissione di adottare misure appropriate al riguardo;

Rapporti di lavoro e definizione di "lavoratore dipendente"

7.  condivide l'analisi effettuata negli orientamenti della Commissione secondo cui la direttiva sul distacco dei lavoratori non è il contesto appropriato in cui affrontare le problematiche legate alla situazione giuridica dei lavoratori autonomi; conclude, alla luce delle relazioni d'esecuzione, che l'apparente autonomia rappresenta la strategia maggiormente utilizzata per eludere le norme minime di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva sul distacco dei lavoratori;

8.  chiede agli Stati membri, alla luce dei risultati dello studio del Prof. Perulli su "Lavoro economicamente dipendente/quasi-dipendente (lavoro parasubordinato: aspetti giuridici, sociali ed economici), di adeguare le loro definizioni di "lavoratori dipendenti" in modo da poter distinguere chiaramente tra lo status di "imprenditori", che svolgono attività economicamente indipendenti lavorando per diverse imprese reciprocamente indipendenti, e quello di "lavoratori dipendenti", che lavorano in maniera dipendente sotto il profilo organizzativo ed economico, sotto controllo e dietro remunerazione;

9.  rileva che la Corte di giustizia ha formulato, a più riprese, criteri precisi che permettono di distinguere tra "lavoratori dipendenti" e "lavoratori autonomi"; tenendo conto della competenza degli Stati membri per determinare tale status in relazione al diritto del lavoro, la Commissione dovrebbe assicurare che la distinzione sia effettuata nel rispetto delle linee direttrici fissate dalla Corte di giustizia; chiede alla Commissione di avviare urgentemente negoziati con gli Stati membri, al fine di stabilire criteri trasparenti e coerenti per la determinazione dello status di "lavoratore dipendente" e "lavoratore autonomo" in relazione al diritto del lavoro;

10. sottolinea che attualmente la procedura volta ad appurare se un finto lavoratore autonomo sia in realtà un lavoratore dipendente è difficile e farraginosa e che, nel momento in cui la prova necessaria risulta infine disponibile, il lavoratore può aver già ultimato il lavoro ed essere rientrato nel suo paese;

11. chiede che siano favoriti gli scambi tra i servizi dell'ispezione del lavoro degli Stati membri per poter attuare un'azione congiunta di contrasto al finto lavoro autonomo, in particolare attraverso lo scambio di informazioni;

12. constata che l'attuale giurisprudenza riconosce il diritto dello Stato membro ospitante di esigere i documenti necessari per poter verificare il rispetto delle condizioni di occupazione fissate dalla direttiva sul distacco dei lavoratori; ritiene che tali documenti non dovrebbero essere limitati esclusivamente ai fogli di presenza o ai documenti relativi alle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, purché le richieste siano proporzionate; osserva che lo Stato membro in cui l'impresa opera normalmente (Stato d'origine) è tenuto a fornire allo Stato ospitante il modulo E101, che testimonia l'affiliazione del lavoratore distaccato al regime di previdenza sociale dello Stato d'origine;

13. osserva che discrepanze nelle condizioni di occupazione possono sorgere negli Stati membri che non hanno introdotto disposizioni, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9 della direttiva, per garantire che i lavoratori temporanei distaccati godano delle condizioni applicabili ai lavoratori temporanei nello Stato membro in cui è svolta la prestazione lavorativa; invita gli Stati membri interessati ad adottare misure volte a porre fine a tale discriminazione;

Sicurezza delle condizioni di lavoro e di occupazione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva sul distacco dei lavoratori

14. ribadisce che la direttiva sul distacco dei lavoratori prevede le disposizioni obbligatorie di minima per quanto riguarda la protezione dei lavoratori e l'occupazione applicabili ai lavoratori distaccati sul loro territorio e che essa non osta all'imposizione, da parte degli Stati membri, di altre condizioni di lavoro e di occupazione definite in contratti collettivi d'applicazione generale, né all'imposizione di altre condizioni di lavoro e di occupazione ove si tratti di disposizioni di ordine pubblico; si dichiara contrario ad un'interpretazione restrittiva del concetto di "disposizioni di ordine pubblico" da parte della Commissione, segnatamente attuando sotto forma di regolamento le disposizioni della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980 (80/934/CEE)[13];

15. constata che in molti Stati membri le organizzazioni sindacali svolgono un ruolo come parti nella contrattazione collettiva e che, nel corso di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia[14], la Commissione ha dichiarato che la particolare forma di alcuni contratti collettivi svedesi è compatibile con il trattato CE e la direttiva sul distacco dei lavoratori;

16. ritiene che, negli Stati membri in cui le parti sociali sono (co)responsabili della corretta applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori, sia necessario disporre di una persona che possa fungere da rappresentante dell'impresa che ha distaccato i lavoratori;

17. rileva che, in assenza di speciali contratti collettivi, si applica la legislazione nazionale concernente le condizioni di lavoro e di occupazione, incluse le disposizioni in materia di salario minimo legale;

18. constata che tutte le misure volte ad informare i lavoratori sui propri diritti, comprese le remunerazioni loro spettanti, contribuiscono alla riuscita attuazione della direttiva sul distacco dei lavoratori; ritiene che le informazioni e la consapevolezza in materia di diritti e aspettative che la direttiva conferisce devono essere migliorate con urgenza per tutte le parti interessate; invita la Commissione a sostenere attivamente tali misure; accoglie pertanto con favore l'iniziativa della Commissione di creare un sito web dedicato al distacco dei lavoratori, contenente link diretti alla pertinente legislazione nazionale; fa presente che l'informazione dovrebbe essere fornita nelle lingue appropriate;

19. ritiene che una pesante burocrazia non possa garantire un'efficace attuazione della direttiva sul distacco dei lavoratori, ma che, al contrario, siano necessarie maggiori informazioni e procedure semplici, attraverso le quali le persone possano venire a conoscenza dei propri diritti; chiede pertanto alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (EUROFOUND) di Dublino di sviluppare orientamenti sulla migliore prassi nell'elaborazione di informazioni per dipendenti e datori di lavoro;

20. sottolinea l’importanza di mantenere il diritto degli Stati membri di determinare il salario minimo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 della direttiva sul distacco dei lavoratori, ma invita gli Stati membri che fissano i livelli salariali minimi mediante contratti collettivi ad agevolare l’accesso alle informazioni sui livelli salariali minimi da parte delle imprese che intendono stabilirsi in un altro Stato membro;

21. deplora la mancanza di collaborazione tra le varie autorità, sia a livello europeo che nazionale, con le parti sociali settoriali che svolgono un ruolo estremamente importante e si attende che la Commissione favorisca la cooperazione tra gli uffici di collegamento nazionali e le parti sociali settoriali in questione; ritiene che, su scala europea, sia indispensabile una collaborazione sul piano dei contenuti tra i servizi della Commissione, compreso il gruppo di esperti e le parti sociali settoriali;

22. chiede misure efficaci per proteggere i lavoratori che segnalano violazioni dei diritti nel loro luogo di lavoro;

23. constata che in alcuni Stati membri la contribuzione al regime delle casse di ferie retribuite, in virtù di contratti collettivi d'applicazione generale, rappresenta una protezione supplementare dei lavoratori distaccati e che, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Finalarte, il pagamento diretto ai lavoratori è proporzionato: in altre parole, le imprese che distaccano un lavoratore possono essere obbligate a versare contributi alle casse ferie, che devono essere aperte anche ai lavoratori distaccati; ritiene che, al fine di garantire parità di trattamento tra le imprese del paese ospitante e quelle che distaccano lavoratori, è necessario che tutte le imprese siano ugualmente obbligate a versare contributi alle casse ferie negli Stati membri in cui vige il regime in questione;

24. prende atto dello sviluppo degli strumenti di informazione con spiegazioni delle parti sociali in merito alle condizioni applicate ai lavoratori distaccati in taluni settori; invita gli Stati membri a promuovere la raccolta di tali informazioni in altri comparti dell'attività economica nel tentativo di facilitare l'accesso dei lavoratori a queste informazioni di vitale importanza e di migliorare l'osservanza della direttiva sul distacco dei lavoratori;

25. rileva il fatto che gli esperti stanno attualmente elaborando le schede informative per paese, destinate ad arricchire il contenuto degli orientamenti della Commissione; raccomanda che in tali orientamenti si tenga pienamente conto di questi contributi in modo da colmare la lacuna in materia di informazione;

26. ritiene che i poteri pubblici abbiano una chiara responsabilità e debbano apportare un contributo essenziale alla lotta contro la concorrenza sleale assegnando i contratti soltanto a quelle imprese che rispettano tutte le disposizioni applicabili nel paese ospitante in relazione all'articolo 3 della direttiva sul distacco dei lavoratori; ricorda al riguardo l'articolo 55 della direttiva sugli appalti pubblici[15], secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere informazioni sulla protezione del lavoro e le condizioni di occupazione quando le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alle prestazioni da fornire (beni, lavori o servizi);

27. ritiene che le imprese che distaccano lavoratori e i clienti di tali imprese dovrebbero essere considerati congiuntamente responsabili delle condizioni di vita dei lavoratori distaccati nel paese ospitante, onde assicurare che tali condizioni siano dignitose;

28. ricorda la causa Wolff & Müller, in cui la Corte di giustizia ha stabilito che il sistema legale di responsabilità generale delle imprese contribuisce alla protezione del lavoratore e costituisce pertanto una ragione imperativa di interesse generale; invita gli Stati membri che non dispongono ancora di una siffatta legislazione nazionale a colmare rapidamente tale lacuna; invita la Commissione a regolamentare la responsabilità congiunta e solidale per le imprese generali o principali, in modo da combattere gli abusi in materia di subappalto e cessione temporanea di lavoratori transfrontalieri e da creare un mercato interno trasparente e competitivo per tutte le imprese;

Garantire un controllo efficace

29. constata che, alla luce dell'attuale giurisprudenza, le autorità nazionali possono adottare misure adeguate per garantire il controllo del rispetto delle condizioni minime di cui all'articolo 3 della direttiva sul distacco dei lavoratori; condivide la conclusione della Commissione secondo cui lo Stato membro ospitante deve poter richiedere al prestatore di servizi una dichiarazione preventiva che gli consenta di verificare il rispetto delle condizioni di occupazione;

30. ritiene che un'azione congiunta per il controllo dell'osservanza delle disposizioni comporti notevoli vantaggi amministrativi rispetto ai contatti bilaterali tra Stati membri; invita pertanto la Commissione a coordinare l'azione degli Stati membri in relazione al controllo del rispetto della direttiva da parte delle imprese del paese ospitante;

31. ritiene che le misure previste all'articolo 5 della direttiva sul distacco dei lavoratori saranno efficaci solamente se le sanzioni sono effettive; sottolinea che ciò presuppone che le decisioni inerenti a sanzioni pecuniarie possano essere notificate ad un rappresentante dell'impresa accreditato dal diritto nazionale, dal momento che, nel quadro del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, queste possono avere seguito soltanto se il procedimento penale è stato regolarmente avviato nel paese ospitante;

32. prende atto dell'osservazione della Commissione sull'inefficienza degli uffici di collegamento nazionali; rileva altresì che l'obiettivo di rendere operativi tali uffici costituisce una delle priorità fondamentali della Commissione e degli Stati membri e che il funzionamento degli uffici di collegamento nazionali è una responsabilità condivisa tra la Commissione e gli Stati membri;

33. sostiene fermamente l'invito rivolto dalla Commissione agli Stati membri di dotare i loro uffici di collegamento e le autorità di controllo delle attrezzature e delle risorse necessarie per poter rispondere in modo efficace alle richieste di informazione e di cooperazione; chiede agli Stati membri di instaurare un'adeguata cooperazione transfrontaliera fra le autorità d'ispezione; chiede alla Commissione di sostenere attivamente una stretta cooperazione fra gli Stati membri attraverso il miglioramento dell'informazione disponibile sul suo sito Web e un contatto obbligatorio per i lavoratori distaccati con le parti sociali del paese ospitante, e creando successivamente una struttura europea permanente di coordinamento transfrontaliero;

34. fa presente che, entro 12 mesi dall'approvazione degli orientamenti succitati, la Commissione presenterà una relazione che descriverà la situazione in tutti gli Stati membri per quanto concerne tutti gli aspetti menzionati negli orientamenti, in modo da valutare i progressi realizzati in questi ambiti; ribadisce che questa relazione dovrebbe esaminare anche gli sforzi compiuti per risolvere le questioni giuridiche menzionate nella relazione dei servizi della Commissione sull’applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori; chiede che il Parlamento sia adeguatamente consultato su tale relazione al fine di decidere se sia necessaria una revisione della direttiva;

35. invita la Commissione a fornire al Parlamento e al Consiglio, ogni due anni, dati concreti sulla trasposizione nazionale della direttiva sul distacco dei lavoratori, con particolare riguardo ai casi di violazione della direttiva stessa;

o

o o

36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri e al Comitato economico e sociale.

  • [1]  GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
  • [2]  GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 404.
  • [3]  GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16.
  • [4]  [1994] Racc. CGE I-3803.
  • [5]  [1999] Racc. CGE I-8453.
  • [6]  [2001] Racc. CGE I-7831.
  • [7]  [2002] Racc. CGE I-1425.
  • [8] .[2004] Racc. CGE I-9553.
  • [9]  [2004] Racc. CGE I-10191
  • [10]  [2006] Racc. CGE I-885.
  • [11]  GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32.
  • [12]  Testi approvati, P6_TA(2006)0061.
  • [13]  GU L 266 del 9.10.1980, pag.1.
  • [14]  Causa C-341/05, Laval
  • [15]  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, del 30.4.2004, pag. 114).

MOTIVAZIONE

La direttiva sul distacco dei lavoratori[1] stabilisce le norme minime in materia di tutela del lavoro e condizioni d’occupazione (articolo 3) riguardanti varie forme di attività svolte da lavoratori dipendenti (articolo 1), che nel quadro di una prestazione di servizi lavorano temporaneamente in un altro Stato membro (paese ospitante). Tale distacco non pregiudica il contratto di lavoro che il lavoratore ha stipulato nel proprio paese d'origine, che deve mantenere la sua validità per l’intero periodo del distacco. I principi stabiliti dalla direttiva agevolano le imprese a offrire servizi nel libero mercato interno senza discriminazioni. Pertanto, le norme minime richieste devono conformarsi alle norme in vigore per le imprese stabilite nel paese ospitante. In base alla direttiva, i lavoratori dipendenti distaccati hanno il diritto alla parità di trattamento rispetto ai lavoratori del paese ospitante, con riferimento alle norme minime di cui all’articolo 3 della direttiva.

La direttiva sul distacco dei lavoratori prevede diverse forme di distacco e interessa tutti i settori, ad eccezione delle imprese della marina mercantile con riguardo al personale navigante. In base all’articolo 3, le disposizioni legislative o i contratti collettivi del paese ospitante sono determinanti per le norme minime in materia di tutela del lavoro e condizioni d’occupazione. Il paese ospitante ha anche la responsabilità assoluta di garantire che il lavoratore distaccato sia tutelato e veda rispettati i propri diritti. Lo Stato ospitante è obbligato a prendere provvedimenti (articolo 5) affinché le norme minime non vengano eluse, causando dumping sociale e concorrenza sleale.

Poiché la relazione della Commissione[2] del 2003, volta a valutare l’applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori negli Stati membri, presentava notevoli lacune e un’esposizione insufficiente, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di presentare una seconda relazione entro la fine del 2004. Tale relazione[3], ignorando tutte le richieste del Parlamento, è stata trasmessa dalla Commissione solo nell’aprile 2006.

Parallelamente, nell’ambito degli articoli 24 e 25 della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno[4], la Commissione ha deciso di introdurre delle restrizioni alle misure applicate dagli Stati membri nei confronti dei prestatori di servizi nell’ambito dell’attuazione della direttiva sul distacco dei lavoratori. In tale contesto si fa riferimento, fra l’altro, all’obbligo di essere registrati, di avere un rappresentante legale nel paese ospitante, di possedere in loco i documenti sociali oppure, nel caso di cittadini di paesi terzi, di chiedere un permesso di soggiorno. Il Parlamento è del parere che in tal modo il paese ospitante viene privato di strumenti chiave essenziali per controllare il rispetto delle norme minime contemplate all’articolo 3. Pertanto, il Parlamento ha respinto gli articoli 24 e 25 della direttiva sui servizi. Nel quadro della proposta modificata di direttiva sui servizi nel mercato interno[5], la Commissione ha reagito a tale decisione definendo orientamenti[6] che riprendono il contenuto degli articoli 24 e 25 e che cercano di limitare, al di sotto del piano giuridico, gli strumenti fondamentali di controllo degli Stati membri.

Inoltre, la relazione richiesta[7] si occupa solo superficialmente dell’invito del Parlamento a prendere in esame le notevoli lacune riguardanti l’applicazione e il controllo della direttiva sul distacco dei lavoratori, pur riprendendo le dichiarazioni fondamentali del manuale sulla limitazione degli strumenti di controllo.

PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (21.6.2006)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sull'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
(2006/2038(INI))

Relatrice per parere: Małgorzata Handzlik

SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la direttiva 96/71/CE dovrebbe essere interpretata sulla base degli articoli 49 e 50 del Trattato in quanto il distacco dei lavoratori rappresenta un elemento intrinseco della libera prestazione di servizi, senza tuttavia trascurare l'obiettivo di salvaguardare i diritti lavorativi dei lavoratori distaccati,

B.  considerando che la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia europea sottolinea che la libertà di fornire servizi può essere limitata per proteggere i lavoratori in base alla duplice condizione che i lavoratori non godano di un livello di protezione essenzialmente simile nell'ambito della legislazione dello Stato membro nel quale risiede il loro datore di lavoro e che l'applicazione di dette norme sia proporzionata all'obiettivo di interesse pubblico perseguito; considerando che la direttiva 96/71/CE fissa le condizioni occupazionali di base che devono essere applicate ai lavoratori dipendenti;

1.  sottolinea che le difficoltà incontrate per l'applicazione della direttiva 96/71/CE dipendono, da un lato, da una mancanza di trasposizione da parte di tutti gli Stati membri, e invita a questo titolo la Commissione a tenere informato il Parlamento del seguito dato alle procedure di infrazione, e, dall'altro, delle difficoltà d'applicazione derivanti dalle diverse interpretazioni in relazione ad alcuni concetti chiave (lavoratore, salario minimo e subappalto), alla difficoltà di accedere alle informazioni sia per i lavoratori che per le PMI e alla difficoltà di procedere al controllo del rispetto della direttiva;

2.  si compiace degli Orientamenti della Commissione agli Stati membri sul distacco di lavoratori nel quadro della fornitura di servizi in merito a talune procedure amministrative sproporzionate che senza pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi della direttiva potrebbero ostacolare la libera circolazione dei servizi, applicata alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia europea, tuttavia si rammarica che i suddetti Orientamenti non forniscano soluzioni adeguate ai molti problemi incontrati dagli Stati membri, società e lavoratori per l'insufficiente attuazione della direttiva in parola negli Stati membri ed inoltre che essi non contengano chiari impegni relativi ad ulteriori iniziative della Commissione per risolvere gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e dei lavoratori;

3.  sottolinea che la semplice pubblicazione di una comunicazione è insufficiente e invita la Commissione a ricorrere alle prerogative previste a norma del Trattato al fine di garantire la conformità degli Stati membri al diritto comunitario per quanto concerne il distacco dei lavoratori nel quadro della fornitura di servizi;

4.  invita gli Stati membri, qualora necessario, a migliorare la loro collaborazione per quanto concerne l'attuazione della direttiva 96/71/CE e a semplificare le procedure e le formalità a tal fine previste;

5.  ritiene imperativo che gli Stati membri creino un efficiente sistema di cooperazione; invita pertanto gli Stati membri a far sì che gli uffici di collegamento siano meglio dotati per quanto concerne il finanziamento e il personale, che l'informazione sia accessibile in modo più semplice e trasparente e che le barriere linguistiche vengano ridotte; sostiene la Commissione nel suo intento di contribuire al miglioramento della cooperazione europea in quanto un migliore scambio d'informazioni tra gli uffici di collegamento porterebbe in ultima analisi ad una migliore protezione dei lavoratori distaccati;

6.  ritiene anche imperativo che gli Stati membri creino un efficiente sistema di cooperazione che sostituisca tutte le formalità amministrative sproporzionate, in quanto i termini per l'attuazione della direttiva 96/71/CE negli Stati membri sono già scaduti il 16 dicembre 1999;

7.  sottolinea che la futura direttiva sui servizi del mercato interno non disciplinerà la cooperazione amministrativa relativa al distacco dei lavoratori, ma che la direttiva 96/71/CE, chiarita dai suddetti orientamenti della Commissione, impone obblighi legali di garantire l'effettiva cooperazione tra le amministrazioni degli Stati membri;

8.  sottolinea che gli Stati membri devono aumentare i loro sforzi per potenziare l'informazione sui termini e le condizioni di occupazione che i fornitori di sevizi devono applicare e per garantire che i fornitori di servizi e i lavoratori stranieri abbiano accesso a tale informazione;

9.  invita gli Stati membri ad eliminare senza indugio tutti gli ostacoli amministrativi al distacco dei lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi, per quanto riguarda gli obblighi di ottenere autorizzazioni, di effettuare dichiarazioni, di avere un rappresentante stabilito sul loro territorio e di detenere e mantenere sul loro territorio documenti relativi allo stato occupazionale, in quanto questi obblighi non rispettano i principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità;

10. ritiene fermamente che la Commissione debba continuare e se del caso avviare senza indugio procedure d'infrazione contro gli Stati membri che omettano di osservare il Trattato e la direttiva 96/71/CE, in particolare per quanto riguarda gli ostacoli amministrativi al distacco di lavoratori e l'applicazione e l'osservanza della direttiva in parola;

11. invita la Commissione a seguire un'impostazione basata su una cooperazione rafforzata e sul miglioramento dell'attuazione della direttiva nonché su una maggiore trasparenza, semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative a essa connessa per le società che distaccano i lavoratori e chiede alla Commissione di presentare entro il 2007, in consultazione con i partner sociali europei una relazione al Parlamento e al Consiglio sulla valutazione da essa effettuata sui progressi degli Stati membri per l'applicazione e l'osservanza della direttiva e la semplificazione delle procedure amministrative nei settori identificati negli Orientamenti nonché le procedure d'infrazione avviate contro gli Stati membri per valutare se siano necessarie ulteriori iniziative o misure legislative.

PROCEDURA

Titolo

Applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori

Riferimenti

2006/2038 INI

Commissione competente per il merito

EMPL

Parere espresso da

IMCO

               Annuncio in Aula

16.2.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere
Nomina

Małgorzata Handzlik
21.2.2006

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

21.3.2006

2.5.2006

20.6.2006

 

 

Approvazione

20.6.2006

Esito della votazione finale

:

–:

0:

29

1

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Bert Doorn, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Kurt Lechner, Toine Manders, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, József Szájer, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ieke van den Burg, , Jean-Claude Fruteau, Joel Hasse Ferreira, Othmar Karas, Guntars Krasts, Cecilia Malmström, Maria Matsouka, Joseph Muscat

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jean Louis Cottigny, Věra Flasarová, Jaroslav Zvěřina

Altri membri (art. 183, par. 3)

Elisabeth Schroedter

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

 

PROCEDURA

Titolo

Applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori

Numero di procedura

(2006/2038(INI))

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula dell'autorizzazione

EMPL
16.2.2006

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

IMCO
16.2.2006

 

 

 

 

Pareri non espressi
  Decisione

 

 

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Elisabeth Schroedter
27.10.2005

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Esame in commissione

25.1.2006

10.7.2006

21.2.2006

20.4.2006

3.5.2006

22.6.2006

Approvazione

13.9.2006

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

28

13

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Andersson, Jean-Luc Bennahmias, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Mary Lou McDonald, Thomas Mann, Mario Mantovani, Jan Tadeusz Masiel, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Ria Oomen-Ruijten, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Udo Bullmann, Françoise Castex, Richard Howitt, Dimitrios Papadimoulis, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Patrizia Toia, Anja Weisgerber

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Deposito

28.9.2006

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...