RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (SESPROS)

9.10.2006 - (COM(2006)0011 – C6‑0024/2006 – 2006/0004(COD)) - ***I

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Jan Andersson

Procedura : 2006/0004(COD)
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A6-0324/2006
Testi presentati :
A6-0324/2006
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Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (SESPROS)

(COM(2006)0011 – C6‑0024/2006 – 2006/0004(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0011)[1],

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0024/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6‑0324/2006),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 8 bis (nuovo)

 

(8 bis) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia l'attuazione di norme statistiche comuni che consentano l'elaborazione di dati armonizzati, non può essere sufficientemente realizzato dai singoli Stati membri e può quindi essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità, definito in tale articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

Emendamento 2

Considerando 8 ter (nuovo)

 

(8 ter) E' in atto una cooperazione con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel settore delle prestazioni nette di protezione sociale.

Emendamento 3

Articolo 2, lettera c) bis (nuova)

 

(c bis) "Raggruppamento di regimi": i criteri per classificare ogni regime di protezione sociale, ossia processo decisionale, applicazione giuridica, fissazione dei diritti, nonché portata e livello della protezione. Ogni regime è classificato in una singola categoria per criterio.

Emendamento 4

Articolo 3, paragrafo 1, comma 3 bis (nuovo)

 

Il primo anno per il quale sono raccolti i dati sarà l'anno civile successivo a quello di pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 5

Articolo 3, paragrafo 2

2. Oltre al sistema centrale vanno aggiunti moduli riguardanti altre informazioni statistiche su aspetti particolari della protezione sociale.

2. Oltre al sistema centrale vanno aggiunti moduli riguardanti altre informazioni statistiche sui beneficiari delle pensioni e sulle prestazioni nette di protezione sociale.

Emendamento 6

Articolo 4, comma 2 bis (nuovo)

 

Il primo anno per il quale sono raccolti i dati sarà l'anno civile successivo a quello di pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 7

Articolo 5, titolo

Moduli aggiuntivi

Moduli sulle prestazioni nette di protezione sociale

Emendamento 8

Articolo 5, paragrafo 1

1. Entro la fine del 2008 tutti gli Stati membri dovranno aver rilevato dati pilota per il 2005 nell’ambito di un modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale. Gli argomenti sui quali raccogliere informazioni, la fornitura e la diffusione dei dati sono oggetto dell’allegato III.

1. Entro la fine del 2008 tutti gli Stati membri dovranno aver rilevato dati pilota per il 2005 in vista dell'introduzione di un modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale. Gli argomenti sui quali raccogliere informazioni, la fornitura e la diffusione dei dati sono oggetto dell’allegato III.

Emendamento 9

Articolo 5, paragrafo 2

2. La decisione di introdurre il suddetto modulo e di avviare la rilevazione completa dei dati, non prima del 2010, sarà basata su una sintesi di tali rilevazioni pilota di dati nazionali e dovrà essere conforme alla procedura di cui all’articolo 8.

2. In base ad una sintesi di tale rilevazione pilota di dati nazionali, e sempre che l'esito di una vasta maggioranza di tali studi pilota sia positivo, la decisione di introdurre, non prima del 2010, la rilevazione completa dei dati relativa a questo modulo sarà adottata conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

Emendamento 10

Articolo 7

Le modalità di attuazione del presente regolamento riguardanti la classificazione dettagliata dei dati, le definizioni da impiegare, i formati per la trasmissione dei dati, i risultati da comunicare, i criteri di misurazione della qualità, l’aggiornamento delle norme di diffusione, saranno stabilite secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 8, in particolare relativamente a quanto segue:

Le modalità di attuazione del presente regolamento terranno conto dei risultati di un'analisi costi-benefici e riguarderanno il primo anno di rilevazione dei dati, la classificazione dettagliata dei dati, le definizioni da impiegare, i formati per la trasmissione dei dati, i risultati da comunicare, i criteri di misurazione della qualità, l’aggiornamento delle norme di diffusione. Le disposizioni saranno stabilite secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 8, in particolare relativamente a quanto segue:

(a) sistema centrale SESPROS,

(a) sistema centrale SESPROS (allegato I),

(b) modulo sui beneficiari delle pensioni,

(b) modulo sui beneficiari delle pensioni (allegato II),

(c) modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale.

(c) modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale (articolo 5).

Emendamento 11

Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Emendamento 12

Allegato I, paragrafo 1, titolo

1. Dati quantitativi

1. Dati quantitativi per regimi e prestazioni dettagliate

Emendamento 13

Allegato I, paragrafo 1.1.

1.1. In riferimento alla classificazione aggregata i dati trasmessi riguardano:

1.1. In riferimento alla classificazione aggregata i dati trasmessi riguarderanno:

Emendamento 14

Allegato I, paragrafo 1.3.

1.3. La Commissione (Eurostat) pubblica i dati sulle spese di protezione sociale a livello totale dei regimi entro la fine di N+22 mesi (ottobre dell’anno N+2), basandosi sui dati dell'anno finanziario N. Nello stesso tempo la Commissione (Eurostat) diffonde anche dati dettagliati per regime a determinati utenti (istituti nazionali che compilano i dati SESPROS, servizi della Commissione ed istituzioni internazionali). Tali utenti sono autorizzati a pubblicare solo informazioni riguardanti gruppi di regimi.

1.3. La Commissione (Eurostat) pubblica i dati sulle spese di protezione sociale a livello totale dei regimi entro la fine di N+22 mesi (ottobre dell’anno N+2), basandosi sui dati dell'anno civile N. Nello stesso tempo la Commissione (Eurostat) diffonde anche dati dettagliati per regime a determinati utenti (istituti nazionali che compilano i dati SESPROS, servizi della Commissione ed istituzioni internazionali). Tali utenti sono autorizzati a pubblicare solo informazioni riguardanti gruppi di regimi.

Emendamento 15

Allegato I, paragrafo 2.2.

2.2. L’aggiornamento annuale di una serie completa di informazioni qualitative già fornite si limita alle eventuali modifiche del sistema di protezione sociale e va trasmesso unitamente ai dati quantitativi.

2.2. L’aggiornamento annuale di una serie completa di informazioni qualitative già fornite si limiterà alle eventuali modifiche del sistema di protezione sociale e sarà trasmesso unitamente ai dati quantitativi.

Emendamento 16

Allegato II, paragrafo 2, alinea

Le statistiche saranno fornite annualmente. I dati devono essere di stock e riferirsi alla fine dell’anno (31.12/1.1.). Il termine di trasmissione dei dati per l’anno N è la fine di maggio dell’anno N+2; vanno osservate le seguenti suddivisioni:

Le statistiche saranno fornite annualmente. I dati saranno di stock e riferiti alla fine dell’anno (31.12/1.1.). Il termine di trasmissione dei dati per l’anno N è la fine di maggio dell’anno N+2; vanno osservate le seguenti suddivisioni:

Emendamento 17

Allegato II, paragrafo 2, lettera c)

(c) per tipo di gestione dei regimi (a seconda dei risultati dello studio di fattibilità).

soppressa

Emendamento 18

Allegato II, paragrafo 3, comma 1 bis (nuovo)

 

La Commissione (Eurostat) pubblica e diffonde a determinati utenti (istituti nazionali che compilano i dati SESPROS, servizi della Commissione ed istituzioni internazionali) i dati relativi al totale di ciascuna delle sette categorie entro la fine di N+22 mesi (ottobre dell'anno N+2) basandosi sui dati relativi all'anno civile N.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (SESPROS)

Riferimenti

COM(2006)0011 – C6‑0024/2006 – 2006/0004(COD)

Presentazione della proposta al PE

20.1.2006

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

EMPL

1.2.2006

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Pareri non espressi
  Decisione

 

 

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Jan Andersson
1.2.2006

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Procedura semplificata – decisione

 

Contestazione della base giuridica
  Parere JURI


 

 

Modifica della dotazione finanziaria
  Parere BUDG

 

 

 

Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula

 

Consultazione del Comitato delle regioni –
decisione in Aula

 

Esame in commissione

12.9.2006

4.10.2006

 

 

 

Approvazione

5.10.2006

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

40

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Andersson, Jean-Luc Bennahmias, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, , Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Csaba Őry, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Kathy Sinnott, Gabriele Zimmer

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Mihael Brejc, Udo Bullmann, Françoise Castex, Richard Howitt, Roberto Musacchio, Leopold Józef Rutowicz, Elisabeth Schroedter

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Ari Vatanen

Deposito 

9.10.2006

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

 

  • [1]  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.