RELAZIONE recante raccomandazioni alla Commissione sulle successioni e testamenti

16.10.2006 - (2005/2148(INI))

Commissione giuridica
Relatore: Giuseppe Gargani

Procedura : 2005/2148(INL)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0359/2006

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante raccomandazioni alla Commissione sulle successioni e testamenti

(2005/2148(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visto il Libro verde - Successioni e testamenti presentato dalla Commissione europea il 1° marzo 2005 (COM(2005)0065) e il relativo allegato (SEC(2005)0270),

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 ottobre 2005[1],

–   visto l’articolo 192, secondo comma, del trattato CE,

–   visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6‑0359/2006),

A. considerando che secondo lo studio preparato nel 2002 dal Deutsches Notarinstitut su incarico della Commissione europea, ogni anno si aprono nel territorio dell'Unione europea tra le 50.000 e le 100.000 successioni a causa di morte caratterizzate da elementi di internazionalità,

B.  considerando che questo dato statistico è destinato a essere rivisto in aumento, a seguito della recente adesione all'Unione europea di dieci nuovi Stati membri e in vista dei prossimi allargamenti,

C. considerando che attualmente sussistono profonde divergenze tra i sistemi di diritto internazionale privato e di diritto sostanziale degli Stati membri in materia di successioni a causa di morte e testamenti,

D. considerando che tali divergenze, nella misura in cui determinano a carico degli aventi diritto difficoltà e costi per entrare in possesso dell'eredità, si traducono in ostacoli all'esercizio della libertà di circolazione e di stabilimento di cui agli articoli 39 e 43 del trattato CE, nonché al godimento del diritto di proprietà quale principio generale del diritto comunitario,

E.  considerando l'opportunità di procedere all'elaborazione di uno strumento di diritto comunitario concernente il diritto internazionale privato in materia di successioni a causa di morte e testamenti, come già indicato dal piano d'azione di Vienna del 1998[2], dal programma di misure relative all'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale adottato dal Consiglio e dalla Commissione europea nel 2000[3], dal programma dell'Aia del 4 novembre 2004 sul rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia in seno all'Unione europea, e dal piano d'azione del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma dell'Aia inteso a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia dell'Unione europea[4],

F.  considerando che iniziative legislative in materia di successioni a causa di morte e testamenti appaiono coerenti con gli obiettivi del diritto comunitario, che vieta le discriminazioni fondate sulla nazionalità e tende a promuovere l'integrazione sociale di tutti gli individui il cui centro principale di vita e interessi sia situato in uno degli Stati membri, indipendentemente dalla loro nazionalità,

G. considerando che l'armonizzazione del diritto sostanziale delle successioni a causa di morte e dei testamenti degli Stati membri esula dalle competenze della Comunità europea, mentre vi rientra, in forza dell'articolo 65, lettera b), del trattato CE, l'adozione di misure volte alla "promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale",

H.  considerando che, ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino, del trattato CE, uno strumento comunitario in materia di successioni a causa di morte e testamenti dovrà essere adottato con la procedura di cui all'articolo 251 del trattato stesso,

I.   considerando che in materia di successioni testamentarie non si può prescindere dall’osservanza di alcuni principi fondamentali di ordine pubblico, che impongono limiti alla libertà testamentaria nell'interesse della famiglia del testatore o degli altri aventi diritto,

1.  chiede alla Commissione di presentare al Parlamento europeo, nel corso del 2007, una proposta legislativa sulla base degli articoli 65, lettera b), e 67, paragrafo 5, secondo trattino, del trattato CE, in materia di successioni a causa di morte e testamenti, proposta da elaborare nell’ambito di un dibattito interistituzionale e conformemente alle raccomandazioni particolareggiate figuranti in appresso;

2.  invita la Commissione, nel quadro delle consultazioni sul programma di finanziamento nel settore della giustizia civile per il periodo 2007‑2013, a pubblicare un invito a presentare proposte per una campagna d'informazione sulle successioni e i testamenti transfrontalieri destinata ai legali che operano nel settore;

3.  invita la Commissione a indicare come priorità, nel quadro del programma di finanziamento nel settore della giustizia civile per il periodo 2007‑2013, la creazione di una rete di legali civilisti, al fine di sviluppare la fiducia e la comprensione reciproche tra i professionisti del settore, di favorire lo scambio di informazioni e di mettere a punto prassi eccellenti;

4.  constata che le raccomandazioni figuranti in appresso ottemperano al principio di sussidiarietà e ai diritti fondamentali dei cittadini;

5.  ritiene che la proposta richiesta non comporti incidenze finanziarie per il bilancio comunitario;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

  • [1]  GU C 28 del 3.2.2006, pag. 1.
  • [2]  GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.
  • [3]  GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.
  • [4]  GU C 198 del 12.8. 2005, pag. 1.

RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Raccomandazione 1 (sulla forma e il contenuto minimo dello strumento da adottare)

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare dovrà contenere una disciplina tendenzialmente esaustiva del diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte e procedere contestualmente:

-    all'armonizzazione delle norme concernenti la competenza giurisdizionale, la legge applicabile (cosiddette norme di conflitto), il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e degli atti pubblici stranieri, fatta eccezione per le norme sostanziali e procedurali che disciplinano la materia negli Stati membri;

-    all'istituzione di un "certificato successorio europeo".

Raccomandazione 2 (sui titoli di giurisdizione e i criteri di collegamento)

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare dovrà, in principio, assicurare la coincidenza tra forum e ius, riducendo le difficoltà di applicazione della legge straniera.

Il Parlamento europeo tende pertanto a preferire, sia quale titolo di giurisdizione principale che quale criterio di collegamento oggettivo, il luogo di residenza abituale del defunto al momento della morte.

Raccomandazione 3 (sullo spazio da riconoscere all’autonomia privata)

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare dovrà attribuire un certo spazio all'autonomia della volontà, in particolare consentendo:

-    alle parti in causa di scegliere, a determinate condizioni, il giudice competente, sul modello di quanto disposto dagli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

-    al testatore di scegliere, quale legge regolatrice dell'intera successione, la propria legge nazionale ovvero la legge dello Stato in cui ha la residenza abituale al momento della scelta; tale scelta dovrà essere espressa in una dichiarazione avente la forma di una disposizione testamentaria.

Raccomandazione 4 (sulla legge applicabile alla forma dei testamenti)

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare dovrà prevedere un'apposita disciplina in materia di legge applicabile alla forma delle disposizioni testamentarie, le quali dovranno reputarsi valide, quanto alla forma, ove siano considerate tali dalla legge dello Stato in cui il testatore ha disposto, dalla legge dello Stato in cui il testatore aveva la sua residenza abituale nel momento in cui ha disposto o al momento della morte, o dalla legge di uno degli Stati di cui il testatore aveva la nazionalità nel momento in cui ha disposto o al momento della morte.

Raccomandazione 5 (sulla legge applicabile ai patti successori)

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare dovrà prevedere un'apposita disciplina in materia di legge applicabile ai patti successori, i quali dovranno essere regolati:

a)  nel caso in cui riguardino la successione di una sola persona, dalla legge dello Stato in cui tale persona ha la sua residenza abituale al momento della conclusione del patto;

b)  nel caso in cui riguardino la successione di più persone, da ognuna delle leggi degli Stati nei quali ognuna di tali persone ha la propria residenza abituale al momento della conclusione del patto.

Anche in materia di patti successori lo strumento legislativo da adottare dovrà attribuire un certo spazio all'autonomia della volontà consentendo alle parti di convenire, con dichiarazione espressa, di sottoporre il patto successorio alla legge dello Stato in cui la persona o una delle persone della cui successione si tratta ha la residenza abituale al momento della conclusione del patto o di cui nel medesimo momento possiede la nazionalità.

Raccomandazione 6 (sulle questioni di carattere generale in materia di legge applicabile)

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare dovrà disciplinare anche le questioni di carattere generale in materia di legge applicabile.

In particolare, il Parlamento europeo ritiene:

-    che la legge designata dallo strumento legislativo da adottare dovrà essere competente a disciplinare, a prescindere dalla natura e dall'ubicazione dei beni, l'intera successione, dall'apertura fino alla trasmissione dell'eredità agli aventi diritto;

-    che lo strumento legislativo da adottare dovrà avere carattere erga omnes, cioè essere applicabile anche nel caso in cui la legge dal medesimo designata sia la legge di uno Stato terzo;

-    che, allo scopo di coordinare il sistema di conflitto comunitario sulle successioni con quelli degli Stati terzi, lo strumento legislativo da adottare dovrà prevedere un'apposita disciplina in materia di rinvio stabilendo che, ove la legge applicabile alla successione sia la legge di uno Stato terzo e le norme di conflitto di tale Stato designino la legge di uno Stato membro ovvero la legge di un altro Stato terzo il quale, ai sensi del proprio sistema di diritto internazionale privato, applicherebbe al caso di specie la propria legge, dovrà essere applicata la legge di tale altro Stato membro o, rispettivamente, la legge di tale altro Stato terzo;

-    che lo strumento legislativo da adottare dovrà indicare i modi e i mezzi con cui le autorità chiamate ad applicare una legge straniera dovranno accertarne il contenuto, nonché i rimedi in caso di mancato accertamento;

-    che lo strumento legislativo da adottare dovrà sottoporre la disciplina della questione preliminare alla legge designata dalle competenti norme di conflitto della legge applicabile alla successione, precisando che la soluzione avrà efficacia solo rispetto al procedimento nel quale la questione preliminare si è posta;

-    che lo strumento legislativo da adottare dovrà prevedere che l’applicazione di una disposizione della legge applicabile potrà essere esclusa ove tale applicazione produca un effetto manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro;

-    che lo strumento legislativo da adottare dovrà specificare che, laddove uno Stato disponga di due o più ordinamenti giuridici concernenti le successioni e i testamenti, applicabili in diverse unità territoriali, ciascuna unità territoriale è da considerarsi quale uno Stato ai fini dell'identificazione del diritto applicabile alla successione. Lo strumento legislativo da adottare dovrà altresì precisare, a proposito di tale Stato, che:

     a)  ogni riferimento alla residenza abituale in tale Stato deve essere considerato quale riferimento alla residenza abituale in un'unità territoriale;

     b)  ogni riferimento alla nazionalità dovrà essere considerato quale riferimento all'unità territoriale designata dalla legislazione di tale Stato; in assenza di tali norme, il riferimento dovrà essere considerato quale riferimento all'ordinamento giuridico con il quale la persona in questione ha più stretti legami.

Raccomandazione 7 (sul «Certificato successorio europeo»)

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare dovrà perseguire l'obiettivo di semplificare le procedure che eredi e legatari devono seguire per entrare in possesso dei beni ereditari, in particolare mediante:

-    la previsione di regole di diritto internazionale privato volte all'efficace coordinamento degli ordinamenti giuridici in materia di amministrazione, liquidazione e trasmissione dell'eredità, nonché di identificazione degli eredi, disponendo: che questi aspetti della successione, salvo eccezioni dovute alla natura o all'ubicazione di beni determinati, siano regolati dalla legge applicabile alla successione; che qualora quest'ultima legge preveda l’intervento di un'autorità indicata dalla legge stessa, o nominata in conformità ad essa, i poteri di detta autorità siano riconosciuti in tutti gli Stati membri; che, qualora la legge applicabile alla successione sia la legge di uno Stato membro, i poteri di tali autorità si estendano, salve diverse indicazioni del testatore, a tutti i beni caduti in successione, ovunque siano situati, anche quando, secondo la legge applicabile alla successione, tali poteri sono limitati ai beni mobili; che i provvedimenti relativi all'attività di tali autorità che siano prescritti dalla legge applicabile alla successione possano essere richiesti ai tribunali dello Stato membro la cui legge è applicabile alla successione o sul territorio del quale il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte o sul territorio del quale si trovano i beni oggetto della successione;

-    l'istituzione di un "certificato successorio europeo" che indichi, in maniera vincolante fino a prova contraria, la legge applicabile alla successione, i beneficiari dell'eredità, i soggetti incaricati della sua amministrazione e i relativi poteri, nonché i beni ereditari, affidandone il rilascio ad un soggetto che nei singoli ordinamenti nazionali sia abilitato ad attribuirgli pubblica fede.

Tale certificato dovrà indicare la legge applicabile alla successione, sarà redatto secondo un modello standard previsto dallo strumento legislativo da adottare e costituirà titolo idoneo per la trascrizione dell'acquisto ereditario nei pubblici registri dello Stato membro di ubicazione dei beni, fatto salvo il rispetto delle norme di detto Stato membro per quanto attiene al funzionamento di detti registri e agli effetti delle risultanze degli stessi.

Inoltre, lo strumento legislativo da adottare dovrà assicurare protezione al terzo di buona fede che abbia contrattato a titolo oneroso con chi appare legittimato a disporre dei beni ereditari in base al certificato, prevedendo la salvezza del suo acquisto, salvo il caso in cui egli sappia che le indicazioni del certificato sono inesatte o che l'autorità competente ha provveduto alla revoca o alla modifica del certificato stesso.

Raccomandazione 8 (sulla «lex rei sitae» e la legittima)

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare dovrà:

-    assicurare il coordinamento della legge applicabile alla successione con le norme della legge del luogo dove si trovano i beni ereditari al fine di rendere queste ultime applicabili, in particolare per ciò che concerne i modi di acquisto del patrimonio ereditario e ogni altro diritto tangibile nei suoi confronti, l'accettazione e la rinuncia alla successione e le relative formalità pubblicitarie;

-    assicurare che la legge applicabile alla successione non influisca sull'applicazioni di altre disposizioni dello Stato nel quale sono ubicati determinati beni immobili, imprese o altre speciali categorie di beni, e le cui norme istituiscono un regime ereditario speciale per quanto concerne tali beni in ragione di considerazioni economiche, familiari o sociali;

-    evitare che tramite la facoltà di scelta della legge applicabile siano frodati i principi fondamentali di assegnazione della legittima in favore dei congiunti più stretti stabiliti dalla legge applicabile alla successione a titolo oggettivo.

Raccomandazione 9 (sui trust)

Il Parlamento europeo ricorda che, a norma dell'articolo 295 del trattato CE, il regime di proprietà è di competenza degli Stati membri e chiede, pertanto, che i trust non rientrino nel campo di applicazione dello strumento legislativo da adottare. Tuttavia, lo strumento legislativo da adottare dovrà prevedere che, nel caso dei trust facenti parte di una successione, l'applicazione alla successione della legge indicata dallo strumento stesso non possa ostacolare l'applicazione di un'altra legge per l'amministrazione del trust e che, viceversa, l'applicazione al trust della legge per la sua amministrazione non possa ostacolare l'applicazione alla successione della legge applicabile in conformità dello strumento legislativo da adottare;

Raccomandazione 10 (sull’exequatur)

Il Parlamento europeo suggerisce alla Commissione che lo strumento legislativo da adottare riproduca, in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, il sistema del regolamento (CE) n. 44/2001, che richiede l'exequatur solo nel caso in cui la sentenza emessa dai tribunali di uno Stato membro sia posta a base di un procedimento esecutivo in un altro Stato membro.

Tuttavia, quando una decisione sia destinata a essere trascritta in pubblici registri, in considerazione delle regole profondamente diverse esistenti tra i diversi Stati membri, dovrà essere previsto che la decisione stessa sia accompagnata da un "certificato di conformità" all’ordine pubblico ed alle norme imperative dello Stato membro richiesto, rilasciato – secondo un formulario standard – da un’autorità giurisdizionale locale.

Raccomandazione 11 (sugli atti pubblici)

Il Parlamento europeo ritiene opportuno disciplinare gli stessi effetti per gli atti pubblici in materia successoria, che in particolare dovranno essere riconosciuti in tutti gli Stati membri per la prova dei fatti e delle dichiarazioni che l’autorità che li ha formati attesta essere avvenuti in sua presenza, qualora la legge dello Stato membro d’origine lo preveda.

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 57 del Regolamento (CE) 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, l'atto pubblico dovrà presentare tutti i requisiti necessari per la sua autenticità previsti nello Stato membro d’origine, e non sarà riconosciuto qualora il suo riconoscimento produca un effetto manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

Inoltre, quando un atto pubblico sia destinato a essere trascritto in pubblici registri, analogamente a quanto detto a proposito delle decisioni giudiziarie, dovrà essere previsto che l'atto stesso sia accompagnato da un "certificato di conformità" all’ordine pubblico ed alle norme imperative dello Stato membro richiesto, rilasciato – secondo un formulario standard – dall’autorità che sarebbe stata competente a formare l'atto in quest’ultimo Stato.

Raccomandazione 12 (sulla rete europea dei registri dei testamenti)

Il Parlamento europeo auspica, in ultimo, la creazione di una rete europea dei registri dei testamenti attraverso la messa in rete dei registri nazionali, al fine di semplificare la ricerca e l’accertamento delle disposizioni di ultima volontà del defunto.

MOTIVAZIONE

I. Premessa

Secondo l'Etude de droit comparé sur les règles de conflits de juridictions et de conflits de lois relatives aux testaments et successions, preparato nel 2002 dal Deutsches Notarinstitut su incarico della Commissione europea, ogni anno si aprono nell'Unione europea tra le 50.000 e le 100.000 successioni per causa di morte caratterizzate da elementi di internazionalità, numero destinato a essere rivisto in aumento, considerata la recente adesione all'Unione di dieci nuovi Stati membri e in vista dei prossimi allargamenti.

L'utilità di uno strumento comunitario in materia di successioni deriva non soltanto da questo dato statistico, ma anche e soprattutto dalla necessità di rimuovere le difficoltà che gli aventi diritto incontrano per entrare in possesso dell'eredità. Tali difficoltà sono dovute alle attuali profonde divergenze esistenti tra i sistemi di diritto internazionale privato e di diritto sostanziale degli Stati membri, che si traducono in ostacoli all'esercizio della libertà di circolazione e al godimento del diritto di proprietà. Non si dimentichi che quest’ultimo è un principio generale del diritto (Corte di giustizia, causa C-368/96, Generics (UK) e altri, Raccolta 1998, pag. I-7967, punto 79, e giurisprudenza ivi citata), oltre ad essere annoverato tra i diritti fondamentali dalla Carta di Nizza.

Chiaramente, il modo più efficace per risolvere questi problemi sarebbe quello di procedere all'armonizzazione del diritto sostanziale delle successioni; tuttavia, questo obiettivo è estremamente difficile e, soprattutto, esula dalle competenze comunitarie.

L'articolo 65, lettera b), del trattato CE, riconosce invece alla Comunità europea la competenza ad adottare misure volte alla "promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale".

II. Posizione del relatore

In realtà, è possibile tracciare le linee guida lungo le quali il legislatore comunitario deve muoversi in materia di successioni a causa di morte e testamenti:

a)        in primo luogo, il futuro strumento dovrà contenere regole di diritto internazionale privato semplici e chiare che tengano conto delle peculiarità e delle tradizioni delle grandi famiglie di sistemi giuridici presenti negli Stati membri in modo da perseguire l'efficace coordinamento degli ordinamenti giuridici nazionali coinvolti in una determinata successione;

b)        in secondo luogo, dovrà prevedere strumenti comunitari nuovi e affidabili che puntino a un'ulteriore semplificazione.

Dal primo punto di vista, il futuro strumento comunitario dovrà procedere, innanzitutto, all'armonizzazione dei titoli di giurisdizione in materia successoria.

Tra questi merita di trovare posto, sicuramente, la residenza abituale del defunto al momento della morte, che consente di affidare la competenza a decidere le controversie ereditarie al giudice dello Stato in cui il de cujus è vissuto e sul cui territorio, normalmente, si trova la maggior parte dei beni e risiedono gli eredi.

A tale titolo di giurisdizione, al fine di evitare che la nuova disciplina risulti eccessivamente rigida e dispendiosa, si potrebbe affiancare, in via alternativa, il titolo di giurisdizione della residenza abituale del convenuto.

Si consideri, infatti, il caso di un cittadino tedesco che, dopo la pensione, si trasferisca dalla Germania al sud della Spagna (dove trascorre l'ultimo decennio di vita) e lì muoia lasciando due figli residenti in Germania e un patrimonio ereditario composto di beni siti in Germania; ebbene, in un caso del genere, ove la competenza giurisdizionale fosse determinata unicamente sulla base del luogo di residenza abituale del defunto al momento della morte, gli eredi - tra i quali sia, nel frattempo, insorta una controversia - sarebbero costretti a instaurare la relativa causa innanzi al giudice spagnolo.

L'armonizzazione delle regole sulla competenza giurisdizionale non è sufficiente per ottenere il risultato della semplificazione della disciplina delle successioni internazionali e per evitare il fenomeno del forum shopping.

Tale risultato, infatti, può essere raggiunto soltanto se tutte le autorità competenti a intervenire rispetto a una determinata successione, anche se appartenenti a Stati membri diversi, applicheranno le medesime norme di diritto sostanziale. Ciò potrà accadere solo se si procede contestualmente all'armonizzazione delle norme di conflitto, cioè delle norme che stabiliscono qual è la legge applicabile a un dato caso di specie.

Sul punto, a livello internazionale si è formato un sufficiente consenso circa l'opportunità di affidare a un'unica legge la disciplina di tutti gli aspetti della successione, dalla sua apertura fino alla trasmissione dell'eredità, a prescindere dalla natura e dal luogo di situazione dei beni che la compongono.

Il relatore ritiene che tale legge debba essere la legge della residenza abituale del defunto al momento della morte; in tal modo, si determinerà in numerosi casi la coincidenza tra tribunale competente e legge applicabile, favorendo la rapida ed efficace soluzione delle controversie in materia successoria.

Accanto a tale criterio, tuttavia, sembra opportuno concedere al de cujus la facoltà di scegliere, quale legge regolatrice della successione, la propria legge nazionale o la legge della residenza abituale al momento della scelta.

Ma il futuro strumento dovrà preoccuparsi anche di assicurare effettività alla legge applicabile alla successione e di coordinare le prescrizioni di quest'ultima con le norme della legge del luogo di situazione dei beni.

Sotto il primo profilo, occorre evidenziare che le leggi di taluni Stati membri (a esempio la legge inglese e quella austriaca), affidano a un soggetto indicato dalla legge stessa o designato da una pubblica autorità la liquidazione e/o la trasmissione dell'eredità. Ebbene, al giorno d'oggi, questi soggetti incontrano difficoltà nell’esercizio di specifici poteri in Stati membri diversi da quelli la cui legge è applicabile alla successione.

Il futuro strumento comunitario dovrà prevedere espressamente che i poteri di queste persone dovranno essere riconosciuti in tutti gli Stati membri e dovranno estendersi a tutti i beni caduti in successione, qualunque sia la loro natura e ovunque essi siano situati.

Sotto il secondo profilo, il futuro strumento non potrà trascurare di considerare il modo di disporre della lex rei sitae che, com'è noto, ha una naturale vocazione a disciplinare le procedure di trasferimento dei beni.

Al fine di evitare inutili duplicazioni di attività, lo strumento da adottare dovrà precisare che, per l'acquisto e il godimento dei beni ereditari siti in uno Stato diverso da quello la cui legge è applicabile alla successione, si dovranno seguire le regole della legge del luogo di situazione del bene unicamente nel caso in cui questa richieda formalità o attività ulteriori rispetto alla legge applicabile alla successione.

Ad esempio, l'amministrazione e la trasmissione di un determinato cespite saranno regolate dalla lex rei sitae quando essa richiede a tal fine l'intervento delle sue autorità, fermo restando che queste ultime o le persone da esse nominate dovranno applicare, per la determinazione dei diritti successori, la lex successionis.

Ancora, se la legge applicabile alla successione è la legge francese che, com'è noto, segue in materia il sistema della saisine (secondo cui gli eredi assumono tale qualità automaticamente all'apertura della successione) e taluni beni della massa sono siti in Italia, dovranno essere rispettate le prescrizioni della legge italiana che, a differenza della legge francese, richiede, per l'assunzione della qualità di erede, l'accettazione dell'eredità.

L'influenza della lex rei sitae è particolarmente intensa quando tra i beni che compongono l'eredità siano beni iscritti in pubblici registri (principalmente, i beni immobili).

Le conseguenze derivanti dall'iscrizione nei pubblici registri delle vicende concernenti i beni che ne sono oggetto comporta che possono essere iscritti in tali registri solo le tipologie di atti indicati dalla legge dello Stato sotto la cui autorità il registro è tenuto e sempreché tali atti abbiano il contenuto voluto da quest'ultima legge.

In generale non v'è motivo di discostarsi, in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici, dai principi ricavabili dal diritto comunitario vigente, che, com'è noto, richiede l'exequatur solo nel caso in cui tali atti siano posti a base di un procedimento esecutivo in un altro Stato membro (cfr. articoli 38 e seguenti, 57 e seguenti del regolamento n. 44/2001/CE).

Tuttavia, la constatazione che le sentenze e gli atti pubblici in materia successoria, più che in altre materie, potranno avere ad oggetto beni iscritti in pubblici registri e l'esigenza di salvaguardare la coerenza degli atti in essi trascrivibili suggeriscono di subordinare la trascrizione o l'iscrizione a un preventivo controllo da parte di un'autorità dello Stato membro di destinazione

Tale controllo potrebbe essere esercitato attraverso il rilascio di un certificato, il cui contenuto sarà fissato dal futuro strumento legislativo, con il quale la pubblica autorità attesti la conformità della decisione o dello strumento alle disposizioni imperative della legge dello Stato membro di destinazione.

Quanto alla seconda linea guida a cui si accennava più sopra, va ricordato che se i cittadini europei potessero disporre di un documento standard che, con efficacia vincolante per tutti gli Stati membri, individuasse la legge applicabile alla successione, i beni caduti in successione, nonché i beneficiari e gli amministratori dell'eredità, essi potrebbero esercitare i loro diritti in tutti gli Stati membri in maniera ancora più semplice, sicura ed efficace.

Pertanto, è fortemente auspicabile che il futuro strumento istituisca un "certificato successorio europeo" con questo contenuto, affidandone il rilascio a un'autorità abilitata ad attribuirgli pubblica fede.

E un'ulteriore e non trascurabile semplificazione si avrebbe se tale certificato fosse considerato titolo idoneo per la trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto ereditario e comportasse in particolare la salvezza dell'acquisto a titolo oneroso dei beni ereditari che il terzo di buona fede abbia fatto da chi appariva essere l'erede o il soggetto legittimato a disporre in base al certificato.

In conclusione, si tratta evidentemente di una materia assai complessa ed articolata. Tuttavia, nell’interesse dei cittadini, al relatore sembra sommamente opportuno uno sforzo riformatore che, tenendo conto – per quanto possibile – degli spunti offerti fin qui, possa assicurare a tutti gli interessati una quadro normativo chiaro ed efficace.

PROCEDURA

Titolo

Successioni e testamenti

Numero di procedura

2005/2148(INI)

Commissione competente per il merito

JURI

Annuncio in Aula dell'autorizzazione (art. 45)

8.9.2005

Annuncio in Aula dell'autorizzazione (art. 39)

8.9.2005

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

LIBE

8.9.2005

 

 

 

 

Pareri non espressi
  Decisione

LIBE
13.10.2005

 

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Giuseppe Gargani
20.6.2005

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Esame in commissione

14.9.2005

21.11.2005

30.1.2006

3.10.2006

 

Approvazione

3.10.2006

Esito della votazione finale

+ :
– :
0 :

15
7
0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Maria Berger, Rosa Díez González, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Achille Occhetto, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Andrzej Jan Szejna, Diana Wallis, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean-Paul Gauzès, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Toine Manders, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Maria Badia I Cutchet

Deposito

16.10.2006

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...