RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi
16.10.2006 - (COM(2006)0076 – C6‑0078/2006 – 2006/0021(CNS)) - *
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Charles Tannock
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Consiglio sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi
(COM(2006)0076 – C6‑0078/2006 – 2006/0021(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0076)[1],
– visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0078/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6‑0361/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Articolo 3, punto 1 bis (nuovo) | |
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(1 bis) "passeggeri di traghetti marittimi e navi a crociera": tutti i passeggeri che si spostano utilizzando traghetti marittimi regolari, navi di linea e navi da crociera percorrendo una distanza di almeno 50 km; |
Motivazione | |
L'innalzamento delle soglie proposto per la navigazione aerea non dovrebbe porre il settore del trasporto marittimo di passeggeri in una posizione indebitamente svantaggiata. L'emendamento si propone di estendere le nuove soglie ai viaggi via mare che abbiano una durata ragionevole, ossia tale da rendere antieconomiche ripetute traversate e atta a impedire che esse possano essere agevolmente sfruttate per realizzare guadagni economici. | |
Emendamento 2 Articolo 8, paragrafo 1, comma 1 | |
1. Gli Stati membri esentano dall'IVA e dalle accise le importazioni delle merci non contemplate dalla sezione 3 che abbiano valore totale non superiore a 220 EUR per persona. |
1. Gli Stati membri esentano dall'IVA e dalle accise le importazioni delle merci non contemplate dalla sezione 3 che abbiano valore totale non superiore a 330 EUR per persona. |
Motivazione | |
Il margine per aumentare le franchigie applicabili al traffico internazionale di passeggeri via terra è minore, dato il rischio di significative riduzioni delle entrate fiscali per gli Stati membri che, come gli Stati baltici, la Polonia, la Repubblica slovacca e l'Ungheria, hanno frontiere terrestri con paesi terzi. Tuttavia, qualora venissero adottate soglie nettamente più elevate per i viaggi aerei e marittimi, sarebbe opportuno aumentare leggermente, rispetto alla proposta della Commissione, le franchigie applicabili ai viaggi via terra. | |
Emendamento 3 Articolo 8, paragrafo 1, comma 2 | |
Per i viaggiatori aerei la soglia monetaria di cui al primo comma è pari a 500 EUR. |
Per i viaggiatori aerei e i passeggeri di traghetti marittimi e navi da crociera la soglia monetaria di cui al primo comma è pari a 1000 EUR. |
Motivazione | |
Dal momento che le nuove soglie proposte sono arbitrarie e sono contestate in funzione degli interessi nazionali dei singoli Stati membri, si propone di sottoporre come opzioni alla commissione per i problemi economici una gamma di possibili soglie monetarie. | |
Emendamento 4 Articolo 8, paragrafo 2 | |
2. Gli Stati membri possono ridurre la soglia monetaria per viaggiatori di età inferiore a quindici anni indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. La soglia monetaria non può tuttavia essere inferiore a 110 EUR. |
2. Gli Stati membri possono ridurre la soglia monetaria per viaggiatori di età inferiore a sedici anni indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. La soglia monetaria non può tuttavia essere inferiore a 110 EUR. |
Motivazione | |
In molti paesi membri dell'UE sedici anni sono ormai l'età a partire dalla quale gli adolescenti sono ritenuti responsabili delle loro azioni. L'emendamento riflette questo dato sociologico. | |
Emendamento 5 Articolo 9, paragrafo 2 | |
2. Gli Stati membri possono decidere di operare una distinzione fra viaggiatori aerei e altri viaggiatori applicando solo a questi ultimi i limiti quantitativi ridotti di cui al paragrafo 1. |
2. Gli Stati membri possono decidere di operare una distinzione fra viaggiatori aerei o passeggeri di traghetti marittimi e navi da crociera e altri viaggiatori, applicando solo a questi ultimi i limiti quantitativi ridotti di cui al paragrafo 1. |
Motivazione | |
I limiti ridotti relativi ai prodotti del tabacco sono innanzi tutto concepiti come una misura di sanità pubblica. Visto tuttavia il rischio del contrabbando di tali prodotti per via terrestre, è necessario adottare un approccio differenziato a seconda del modo di trasporto. L'aggiunta dei viaggi marittimi accanto ai viaggi aerei è dettata dall'esigenza di non operare discriminazioni ingiustificate tra i due modi di trasporto quando le distanze coperte sono ragionevoli. | |
Emendamento 6 Articolo 10, paragrafo 3 | |
3. Oltre all'esenzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri esentano dall'IVA e dalle accise un totale di 4 litri di vino tranquillo e 16 litri di birra. |
3. Oltre all'esenzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri esentano dall'IVA e dalle accise un totale di 8 litri di vino fermo e 16 litri di birra. |
Motivazione | |
L'emendamento intende creare equilibrio e corrispondenza, in termini di gradazione alcolica, tra le quantità di vino e di birra esentate dall'IVA e dalle accise. | |
Emendamento 7 Articolo 11 | |
Le esenzioni di cui agli articoli 9 o 10 non si applicano ai viaggiatori di età inferiore a 17 anni. |
Le esenzioni di cui agli articoli 9 o 10 non si applicano ai viaggiatori di età inferiore a 18 anni. |
Motivazione | |
L'età legale per il consumo di bevande alcoliche è fissata a diciotto anni nella maggior parte degli Stati membri. La lotta contro l'alcolismo minorile, che è un grave problema sociale nell'UE, dovrebbe costituire una priorità di sanità pubblica; di qui l'opportunità di innalzare l'età a diciotto anni. | |
Emendamento 8 Articolo 12 | |
Gli Stati membri esentano dall'IVA e dalle accise, nel caso di qualsiasi mezzo di trasporto, il carburante contenuto nel serbatoio e una quantità non superiore a 10 litri di carburante contenuto in un contenitore portatile, fatte salve le disposizioni nazionali disciplinanti il possesso e il trasporto di carburante. |
Gli Stati membri esentano dall'IVA e dalle accise una quantità non superiore a 10 litri di carburante trasportato su un automezzo e contenuto in un contenitore portatile, fatte salve le disposizioni nazionali disciplinanti il possesso e il trasporto di carburante. Gli Stati membri hanno tuttavia il diritto di controllare le dimensioni del turismo finalizzato all'acquisto di carburante, che viene praticato nelle regioni frontaliere a scopi di evasione fiscale, e di adottare le misure necessarie per contrastare tale fenomeno. |
Motivazione | |
Molti Stati membri confinanti con paesi terzi rischiano di vedersi confrontati a una riduzione delle entrate fiscali a causa dell'acquisto di benzina all'estero da parte dei loro cittadini. Dal momento che il gettito dell'IVA e delle accise in questione potrebbe essere ragguardevole, è opportuno sollevare il problema a livello del diritto comunitario per garantire che gli Stati membri possano valutare e controllare attentamente la situazione. | |
Per ragioni di sicurezza pare opportuno non prevedere il trasporto di carburante in un contenitore nel caso di viaggi marittimi e aerei - e conseguentemente non prevederne l'esenzione dall'IVA e dalle accise. | |
Emendamento 9 Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) | |
(a) persone residenti nella zona di frontiera; |
soppresso |
Motivazione | |
Si tratta di una nozione discriminatoria, difficile da controllare e arbitraria. Le autorità doganali possono già confiscare le merci non destinate al consumo personale o acquistate per essere rivendute a scopo di lucro. Tali poteri sono sufficienti per scoraggiare i frontalieri dal commettere abusi. | |
Emendamento 10 Articolo 16, paragrafo 3 bis (nuovo) | |
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3 bis. Le soglie monetarie di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, sono riviste almeno ogni cinque anni, quanto meno sulla base dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo o dei dati ufficiali Eurostat sul tasso medio d'inflazione negli Stati membri - a seconda di quale dei due valori sia il più elevato -, salvo decisione contraria adottata dal Consiglio all'unanimità. |
Motivazione | |
Poiché la revisione delle franchigie è stata sinora sporadica e non automatica, l'emendamento mira ad inserire nella direttiva un meccanismo di revisione automatica. |
- [1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
I. Il contesto giuridico e l'attuale necessità di una revisione
Nel 1969 il Consiglio ha adottato una direttiva che armonizzava le disposizioni volte a esentare dall'IVA e dalle accise le merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi[1] ed introduceva l'esenzione dall'IVA e dalle accise per le importazioni prive di carattere commerciale e per determinate quantità di merci introdotte nella Comunità da viaggiatori provenienti da paesi terzi, fissando inoltre limiti quantitativi per i prodotti del tabacco, l'alcol, i profumi, il caffè e il tè. Dalla sua adozione, la direttiva è stata modificata a più riprese, sia al fine di introdurre adeguamenti tecnici e di modificare le franchigie d'importazione, sia per concedere deroghe ad alcuni Stati membri. Nel 2004, l'allargamento dell'UE ha modificato in modo sostanziale la morfologia e l'estensione geografica dell'Unione che oggi, lungo la frontiera estone, lituana, lettone, polacca, slovacca e ungherese, confina con paesi quali la Russia, l'Ucraina e la Bielorussia (ai quali si aggiungeranno, dopo l'adesione della Romania e della Bulgaria, prevista per il 1° gennaio 2007, la Moldavia, la Serbia e la Macedonia). Per effetto di questo cambiamento e delle richieste rivolte alla Commissione da vari Stati membri per indurla a rivedere ancora una volta le disposizioni del 1969, si è reso necessario un nuovo intervento legislativo del Consiglio. La proposta attuale prevede che le nuove disposizioni concernenti i massimali quantitativi per i viaggiatori entrino in vigore a partire dal 1° gennaio 2007. La Commissione si è inoltre impegnata a rivedere le franchigie e le quantità di cui al titolo XI del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo al regime comunitario delle franchigie doganali, al fine di allinearle a quelle proposte riguardo all'esenzione dall'IVA e dalle accise per i viaggiatori internazionali.
II. Soglie quantitative e monetarie
In base alle disposizioni attuali, le importazioni da parte di viaggiatori provenienti da paesi terzi sono esenti dall'IVA e dalle accise se sono prive di carattere commerciale e se non superano il valore monetario di 175 euro, oppure, nel caso dei paesi non appartenenti alla zona euro, il valore equivalente in valuta nazionale. La direttiva stabilisce inoltre i già citati limiti quantitativi per talune merci e contempla alcune disposizioni supplementari per i casi speciali. La proposta attuale della Commissione prospetta un aumento della soglia a 220 euro, tenuto conto del fatto che il tasso di inflazione totale dell'UE dall'ultima revisione del 1994 è stato del 25%.
Per quanto attiene ai prodotti del tabacco, tenuto conto della campagna mondiale per la salute pubblica finalizzata a combattere il fumo e i suoi effetti negativi, la proposta introduce la facoltà di imporre limiti inferiori per tali articoli, oltre a una disposizione che lascia agli Stati membri la possibilità di decidere se applicare tale riduzione solo ai viaggiatori via terra.
Per quanto concerne le bevande alcoliche, la Commissione propone di introdurre un nuovo limite quantitativo per la birra (16 litri) e di innalzare quello per il vino da 2 a 4 litri, allo scopo di garantire una certa coerenza per tutte le bevande alcoliche e di evitare disparità di trattamento tra le diverse tipologie, in quanto, in termini di salute pubblica, non esistono prove certe che una categoria di prodotto sia meno nociva di un'altra. Il nuovo massimale per la birra, l'unica bevanda alcolica a essere stata finora esonerata dai limiti quantitativi, oltre a determinare l'allineamento degli altri Stati membri alla deroga concessa alla Finlandia, ha lo scopo di combattere l'alcolismo, che rappresenta nell'UE un grave problema di salute pubblica.
I limiti quantitativi per il caffè e il tè, così come quelli per i profumi, devono essere aboliti in quanto rappresentano un'anomalia storica, dato che oggi queste merci non sono più soggette alle elevate accise di un tempo.
III. Il parere del relatore
In linea generale, il relatore accoglie favorevolmente e sostiene la proposta della Commissione, in particolare per quanto concerne l'innalzamento a 500 euro della franchigia applicata alle merci importate dai viaggiatori aerei, ma desidera nondimeno presentare alcuni emendamenti:
- il limite di età al di sotto del quale gli Stati membri possono ridurre le soglie monetarie (15 anni, nella proposta) e quello al di sotto del quale gli Stati membri non applicano le esenzioni sui massimali quantitativi previsti per l'importazione di tabacco e di bevande alcoliche (17 anni, nella proposta attuale), dovrebbero essere fissati entrambi a 18 anni. Tali limiti tradizionali, rimasti invariati dal 1969, sono anomalie storiche, poiché nella maggior parte degli Stati membri l'età minima per poter ad esempio votare o consumare alcolici è fissata a 18 anni e poiché la stragrande maggioranza della popolazione non è economicamente autonoma prima di quell'età, mentre non era necessariamente così 40 anni fa. Tuttavia, nell'interesse della sussidiarietà, gli Stati membri hanno comunque il diritto, se ciò risulta consono all'usanza nazionale, di mantenere le esenzioni per le importazioni di merci generiche, esclusi alcol e sigarette. L'esclusione di queste due categorie di prodotti è giustificata dal punto di vista medico in quanto il fumo e il consumo di alcolici da parte di adolescenti pongono serissimi problemi di salute pubblica.
- Oltre ai viaggiatori aerei, all'aviazione privata da diporto e ai lavoratori frontalieri, sarebbe opportuno introdurre una nuova categoria di viaggiatori, quella dei croceristi e dei passeggeri di traghetti che effettuano viaggi via mare di una certa distanza e durata. La distanza esatta richiesta per i viaggi via mare è discutibile e potrebbe essere fissata a 50 o 100 km in modo da escludere le traversate brevi, che potrebbero dare luogo ad abusi con perdite ingenti a livello delle entrate per taluni Stati membri.
- Il relatore comprende le preoccupazioni di alcuni dei nuovi Stati membri che, confinando con paesi terzi ove spesso i prezzi al dettaglio sono decisamente inferiori, rischiano di vedere aumentare il traffico transfrontaliero a senso unico dei prodotti venduti in quei paesi a prezzi più economici. Nondimeno, egli ritiene che le soglie monetarie proposte per l'importazione di merci diverse dai prodotti del tabacco e dalle bevande alcoliche da parte dei viaggiatori aerei e dei croceristi / passeggeri di traghetti siano troppo basse e che esse dovrebbero essere aumentate in modo considerevole; egli sostiene inoltre che anche la soglia per le importazioni via terra, benché inferiore a quella per i viaggi aerei e marittimi, potrebbe essere aumentata moderatamente. È un dato di fatto che la crescita degli scambi con i paesi terzi posti lungo il confine orientale dell'UE può essere per molti aspetti assai più utile per le economie di tali paesi dell'assistenza finanziaria erogata tramite lo Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) a titolo del bilancio generale dell'UE.
- Quanto agli abitanti delle cosiddette zone di frontiera e alla proposta della Commissione di consentire agli Stati membri l'applicazione di soglie quantitative e monetarie inferiori, il relatore è dell'avviso che quanti eleggono come luogo di residenza una località prossima ai confini comunitari non dovrebbero ricevere un trattamento diverso rispetto agli altri cittadini in ragione della loro scelta. Egli propone pertanto di abolire le disposizioni in materia e di rafforzare invece il potere delle autorità doganali nazionali di confiscare le merci e di infliggere ammende ai cittadini che abusano delle esenzioni per fini commerciali, residenti di zone frontaliere inclusi.
- [1] Direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori.
PROCEDURA
Titolo |
Proposta di direttiva del Consiglio sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi |
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Riferimenti |
COM(2006)0076 – C6-0078/2006 – 2006/0021(CNS) |
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Consultazione del PE |
7.3.2006 |
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Commissione competente per il merito |
ECON |
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Commissione(i) competente(i) per parere |
ENVI |
INTA |
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Pareri non espressi |
ENVI |
INTA |
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Cooperazione rafforzata |
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Relatore(i) |
Charles Tannock 14.3.2006 |
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Relatore(i) sostituito(i) |
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Procedura semplificata – decisione |
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Contestazione della base giuridica |
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Modifica della dotazione finanziaria |
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Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula |
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Consultazione del Comitato delle regioni – decisione in Aula |
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Esame in commissione |
20.6.2006 |
11.7.2006 |
11.9.2006 |
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Approvazione |
10.10.2006 |
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Esito della votazione finale |
+ : – : 0 : |
37 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Jan Christian Ehler, Jonathan Evans, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Maria Assunta Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Sahra Wagenknecht |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Charles Tannock |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Katerina Batzeli, Andrew Duff, Harald Ettl, Luis Herrero-Tejedor, Ona Juknevičienė |
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Deposito |
16.10.2006 |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
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