RELAZIONE recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla lotta contro la tratta degli esseri umani – un approccio integrato e proposte per un piano d'azione
24.10.2006 - (2006/2078(INI))
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatrice: Edit Bauer
Relatrice per parere (*):
Maria Carlshamre, commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni – articolo 47 del regolamento
- PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DESTINATA AL CONSIGLIO
- MOTIVAZIONE
- PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DESTINATA AL CONSIGLIO (B6-0613/2005)
- PARERE della commissione per gli affari esteri
- PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali
- PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (*)
- PROCEDURA
PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DESTINATA AL CONSIGLIO
sulla lotta contro la tratta degli esseri umani - un approccio integrato e proposte per un piano d'azione
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio, presentata da Barbara Kudrycka, a nome del gruppo PPE-DE, sulla lotta contro la tratta degli esseri umani - un approccio integrato e proposte in vista di un piano d'azione (B6-0613/2005),
– vista la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, in particolare gli articoli 4 e 5 che evidenziano che il commercio di schiavi deve essere proibito in tutte le sue forme,
– vista la Dichiarazione di Pechino della Quarta Conferenza mondiale dell'ONU sulla piattaforma di azione per le donne, il seguito di Pechino +5 e +10 , e la sua risoluzione del 10 marzo 2005 sul seguito della Quarta Conferenza mondiale sulla piattaforma di azione per le donne (Pechino +10)[1],
– visti la Convenzione ONU 1989 sui diritti del fanciullo, in particolare gli articoli 1, 7, 32, 34 e 35, e il Protocollo facoltativo 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile, in particolare l'articolo 3,
- vista la Convenzione ONU 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne[2] (CEDAW), in particolare gli articoli 5 e 6,
- visto il Protocollo ONU 2000 di Palermo volto a prevenire, sopprimere e punire la tratta di persone, specialmente donne e bambini, che integra la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale,
- viste le Convenzioni n. 29 dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente il lavoro forzato o obbligatorio (1930) e n. 182 concernente la proibizione e l'azione immediata per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro infantile approvata dalla Conferenza nella sua ottantasettesima sessione (1999),
- vista la relazione 2005 OIL su un'alleanza globale contro il lavoro forzato nell'ambito del seguito alla Dichiarazione OIL sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro 2005,
– vista la relazione 2004 del Dipartimento di Stato USA sul collegamento tra prostituzione e tratta a fini sessuali[3],
- visti la Convenzione europea 1997 sui Diritti umani e la Biomedicina e l'articolo 22 del Protocollo aggiuntivo 2002 concernente il trapianto di organi e di tessuti di origine umana,
- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta degli esseri umani approvata dal Comitato dei ministri il 3 maggio 2005,
- vista la relazione 2005 del Consiglio d'Europa sulla situazione della criminalità organizzata - Accento sulla minaccia della criminalità economica,
- vista la Raccomandazione del Consiglio d'Europa 1611/2003 sul traffico di organi in Europa,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 2000[4], in particolare gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6,
- vista la Dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione e la lotta contro la tratta degli esseri umani approvata il 20 settembre 2002 dalla Conferenza europea sulla prevenzione e la lotta contro la tratta degli esseri umani - Sfida globale per il XXI secolo,
- visto il Programma dell'Aia[5] su libertà, sicurezza e giustizia, che invita il Consiglio e la Commissione a sviluppare un piano sulle migliori prassi, normative e meccanismi nella lotta a questo traffico,
- viste le conclusioni del Consiglio sulla tratta degli esseri umani della 2725a Sessione del Consiglio Giustizia e Affari interni del 27 e 28 aprile 2006[6],
- vista la decisone quadro del Consiglio 2002/629/JHA sulla lotta contro la tratta degli esseri umani[7] approvata il 19 luglio 2002,
- vista la decisione quadro del Consiglio 2004/68/JHA sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini e alla pornografia infantile[8] approvata il 22 dicembre 2003,
- vista la direttiva del Consiglio 2004/81/CE sul rilascio dei permessi di residenza a cittadini di paesi terzi vittime della tratta degli esseri umani o che sono stati oggetto di un'azione tendente a facilitare l'immigrazione illegale, che cooperano con le autorità competenti[9] approvata il 29 aprile 2004,
- vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo fondata sull'articolo 10 della decisione quadro del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (COM(2006)0187),
- vista l'informazione del Consiglio 2005/C311/01 su un piano UE concernente le migliori prassi, norme e procedure per la lotta e la prevenzione della tratta degli esseri umani[10],
– vista la comunicazione della Commissione del 18 ottobre 2005 intitolata “Lotta contro la tratta degli esseri umani: un approccio integrato e proposte per un piano d’azione” (COM(2005)0514),
– vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2006 sulle strategie di prevenzione della tratta di donne e bambini, esposti allo sfruttamento sessuale[11],
– vista la sua risoluzione del 19 maggio 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Per ulteriori azioni nella lotta contro la tratta di donne"[12],
- vista la relazione e le raccomandazioni del 22 dicembre 2004 del Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani, istituito nel 2003 dalla Commissione,
- visti i programmi DAPHNE per combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne[13],
- viste le relazioni Europol sulla tratta degli esseri umani, specialmente la relazione 2005 sulla criminalità organizzata nell'UE[14],
- visti gli articoli 114, paragrafo 3 e 94 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0368/2006),
A. considerando che la tratta di esseri umani rappresenta una forma moderna di schiavitù, un crimine grave e una grave violazione dei diritti umani fondamentali e riduce le persone in uno stato di dipendenza mediante minacce, violenze e umiliazioni,
B. considerando che la tratta di esseri umani è un problema mondiale che si verifica sia all'interno dei confini nazionali che attraverso di essi, a prescindere dal fatto che quello interessato sia un paese d'origine, di transito o di destinazione, e costituisce una della forme più redditizie di criminalità organizzata internazionale,
C. considerando che, secondo il Consiglio d'Europa, la tratta di esseri umani rappresenta il terzo più ingente introito monetario prodotto dal crimine organizzato[15],
D. considerando che le misure prese finora per ridurre la tratta di esseri umani non hanno portato risultati sotto forma di una riduzione del numero delle vittime; considerando che, al contrario, la tratta di esseri umani è l'attività criminale in più ampio sviluppo rispetto ad altre forme di crimine organizzato nell'UE,
E. considerando che sette Stati membri non hanno ancora ratificato la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, che dieci Stati membri non hanno ratificato il suo Protocollo supplementare per impedire, sopprimere e punire la tratta di persone, specialmente di donne e bambini, che dieci Stati membri non hanno ratificato il protocollo facoltativo dell'ONU alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla vendita di bambini, alla prostituzione infantile e alla pornografia infantile e che nessuno degli Stati membri ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta di esseri umani,
F. considerando che la tratta degli esseri umani è perpetrata non soltanto allo scopo di sfruttamento sessuale, ma anche di sfruttamento del lavoro, per le adozioni illegali, la servitù domestica forzata, la vendita di organi, per cui la lotta alla tratta deve andare bene al di là della lotta alla prostituzione forzata e deve coprire tutte le forme di sfruttamento e oppressione,
G. considerando che se la tratta degli esseri umani non è necessariamente un reato specificamente di genere, visto che anche gli uomini e in particolare i ragazzi sono spesso vittime di sfruttamento sessuale e sul lavoro, la parte più numerosa di vittime della tratta è comunque ancora costituita da donne e ragazze,
H. considerando che le donne e i bambini sono particolarmente vulnerabili e pertanto esposti a un maggior rischio di diventare vittime della tratta,
I. considerando che le vittime della tratta, molte delle quali minorenni, sono esposte a violenze e abusi fisici e psicologici, si vedono negate la dignità e la libertà da schiavitù, tortura e altri trattamenti disumani o degradanti, la sicurezza della persona, la libertà di circolazione e i diritti del lavoro e si trovano spesso a vivere in un rapporto forzato e non voluto di dipendenza dai responsabili della tratta stessa,
J. considerando che sebbene la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo affermi che ciascun neonato deve essere registrato immediatamente dopo la nascita, secondo l'UNICEF[16] più della metà delle nascite nel mondo in via di sviluppo - ad eccezione della Cina - non sono registrate (più di 50 milioni di bambini); considerando che questi bambini invisibili, unitamente ai milioni di orfani e di ragazzi di strada sono i più vulnerabili alla tratta, divenendo facile preda per adozioni illegali o per essere impiegati nel commercio di organi umani; considerando che anche i conflitti, le catastrofi e le situazioni di post-conflitto rendono i bambini più vulnerabili alla tratta degli esseri umani;
K. considerando che le cause dell'immigrazione clandestina sono diverse da quelle a monte della tratta degli esseri umani e che pertanto questi temi dovrebbero essere affrontati separatamente,
L. considerando che la relazione del Dipartimento di Stato USA "Trafficking in Persons 2005" dimostra che circa l'80% delle 600.000-800.000 persone vittime ogni anno della tratta è costituito da donne e ragazze,
M. considerando che la maggior parte delle donne e ragazze oggetto della tratta subiscono diverse forme di sfruttamento, in particolare lo sfruttamento sessuale, che è l'obiettivo principale della tratta, nonché il lavoro forzato e il traffico di organi,
N. considerando che la relazione OIL[17] per il 2005 valuta che l'80% delle vittime della tratta sono donne e ragazze; considerando che detta relazione stima che una percentuale oscillante tra il 40 e il 50% di tutte le vittime sono minori; considerando che, stando a detta relazione, il 56% delle vittime, specie le vittime del lavoro forzato, sono donne e ragazze; considerando che il 98% delle persone vittime della tratta a fini sessuali sono donne e ragazze,
O. considerando che la relazione 2004 della London Metropolitan University sulla prostituzione ha dimostrato che la legalizzazione della prostituzione porta ad un incremento del crimine organizzato, degli abusi sessuali sui bambini e della violenza contro le donne, nonché ad un notevole aumento del numero di donne e ragazze straniere oggetto di traffico nella regione,
P. considerando che lo studio TransCrime del 2005 afferma che vi è motivo di credere che la legislazione svedese, che considera reato l'acquisto del corpo di un'altra persona a scopo sessuale, comporta una riduzione della tratta a scopi sessuali; considerando che lo studio sottolinea altresì che il modello che sembra "produrre" più vittime è il "regolazionismo", mentre quello che sembra "produrre" meno vittime è "il proibizionismo", il che tuttavia potrebbe essere ricondotto, fra l'altro, al fatto che le vittime sono meno visibili e pertanto meno facilmente rilevabili sul piano statistico; considerando altresì che nel suddetto studio si sottolinea pure che la valutazione del nesso tra la prostituzione e la tratta di persone a fini sessuali deve basarsi su dati più affidabili e statistiche più raffrontabili (in particolare per quanto riguarda le vittime) e inoltre su un maggior numero di dati relativi ad altri fattori e variabili,
Q. considerando che l'industria del sesso si basa sul principio della domanda e dell'offerta; che la relazione dell'OIM del 2003 riconosce che la crescente domanda dei consumatori è indubbiamente uno dei fattori che contribuiscono al fenomeno del lavoro forzato nell'industria del sesso,
R. considerando che nella relazione del relatore speciale dell'ONU sugli aspetti aventi rilevanza sotto il profilo dei diritti umani e riferentesi alla tratta di persone, specie donne e bambini, dal titolo "Integrazione dei diritti umani delle donne e di una prospettiva di genere" si afferma che, mentre la violazione dei diritti umani delle donne e dei bambini è perpetrata attraverso traffici d'ogni sorta, la tratta a fini sessuali ha una sua specificità nel senso che la violazione dei diritti delle donne e dei bambini ha luogo in quanto sono per l'appunto donne e bambini,
S. considerando che l'accesso al mercato del lavoro dell'UE è complicato e perfino limitato e sovraregolamento, che al contempo la richiesta di forza lavoro è chiara, e che tali fattori comportano immigrazione illegale, contrabbando e tratta degli esseri umani,
T. considerando che, anche se affrontare l'argomento dell'offerta di servizi rappresenta una priorità politica elevata, l'esistenza dello sfruttamento del lavoro spesso è ampiamente tollerata dall'opinione pubblica,
U. considerando che nell'Unione europea la domanda di lavoratori a basso costo, senza documenti e docili contribuisce alla tratta illegale di esseri umani; che l'esistenza di una tale forza lavoro può abbassare i costi ma a scapito della dignità umana e che compromette le norme in materia di lavoro, le misure in materia di salute e sanità, un'equa retribuzione e il reddito locale e/o statale in quanto non vengono versati tasse e contributi sociali,
V. considerando che gli elevati profitti derivanti dalla tratta degli esseri umani sono spesso oggetto di riciclaggio di denaro, e consentono altre attività criminali organizzate permettendo ai responsabili di ottenere un illegittimo potere economico, sociale o addirittura politico,
W. considerando che la domanda di servizi offerti dalle persone oggetto di tratta insieme alla povertà, all'emarginazione sociale e alla mancanza di alternative possibili per attività lavorative dignitose, è la spinta principale alla tratta degli esseri umani e che senza rafforzare la volontà politica e gli sforzi comuni per limitare tale domanda, sarà quasi impossibile fermare o ridurre la tratta in modo sostanziale[18],
X. considerando che la mancanza di prospettive economiche e sociali sostenibili, gli elevati tassi di disoccupazione, l'incubo di una povertà sempre più estesa in taluni paesi di origine e l'elevato livello di sviluppo economico e sociale esistente in Europa contribuiscono a un clima che rende la tratta di esseri umani una comoda opzione per le organizzazioni criminali;
Y. considerando che rafforzare l'applicazione della legge criminalizzando i responsabili e gli intermediari della tratta di esseri umani rappresenta un aspetto cruciale della lotta alla tratta stessa; considerando che l'applicazione della legge deve includere anche la possibilità di confiscare i proventi del crimine; considerando che è necessario rafforzare le ispezioni del lavoro, includendo pene per lo sfruttamento del lavoro e per il lavoro clandestino; considerando che la creazione di una rete di ispezioni nazionali del lavoro e l'armonizzazione delle pene per lo sfruttamento del lavoro potrebbero portare ad una diminuzione di questi reati; considerando che per garantire che i casi di tratta vengano perseguiti e indagati in modo efficace sarebbe utile creare unità speciali debitamente formate e attrezzate all'interno della polizia nazionale e degli uffici della Procura,
Z. considerando che l'identificazione rapida delle vittime è fondamentale nella lotta ala tratta,
Rivolge le seguenti raccomandazioni al Consiglio:
1. Quadro giuridico e rispetto del diritto
(a) la tratta degli esseri umani va contrastata con un'impostazione politica coerente (politica dell'immigrazione, di genere, dell'occupazione, sociale, dello sviluppo, estera, di vicinato e dei visti), e la conseguente criminalizzazione, almeno a livello di legislazione UE, in conformità della decisione quadro del Consiglio 2002/629/JHA sulla lotta contro la tratta degli esseri umani approvata il 19 luglio 2002;
(b) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adottare una strategia per attuare l'informazione del Consiglio su un piano UE sulle migliori prassi, le norme e le procedure per combattere e impedire la tratta degli esseri umani (Piano d'azione);
(c) il Consiglio e gli Stati membri dovrebbero rafforzare l'approccio basato sui diritti umani e la parità di genere e incentrato sulle vittime, attuando il Piano d'azione per impedire la tratta degli esseri umani;
(d) ritiene che sia necessario un approccio antidiscriminatorio alla tratta oltre ad un approccio incentrato sui diritti umani e che pertanto siano d'importanza fondamentale riferimenti alla parità e alla non discriminazione;
(e) gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto dovrebbero ratificare e applicare le pertinenti Convenzioni internazionali, fra cui il Protocollo ONU sulla tratta di esseri umani, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, la Convenzione ONU sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie nonché le Convenzioni e le norme di base sul lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in particolare la n. 29 concernente il lavoro forzato, la n. 182 concernente la proibizione e l'azione immediata per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro infantile nonché quelle in materia di libertà di associazione, ispezione del lavoro e agenzie di occupazione;
(f) gli Stati membri dovrebbero attuare quanto prima la decisione quadro 2002/629/JHA e la direttiva 2004/81/CE e quanto meno garantire che alle vittime della tratta, che collaborino o meno con le autorità competenti durante le indagini e in qualità di testimoni nei procedimenti penali, siano garantiti lo status di residente di breve durata, compreso un periodo di riflessione/recupero per le vittime non inferiore a 30 giorni, nonché l'accesso all'informazione sulle procedure legali e amministrative in una lingua che comprendono, unitamente a un'assistenza legale gratuita;
(g) gli Stati membri dovrebbero fare pieno uso della decisione quadro del Consiglio 2005/212/JHA sulla Confisca degli introiti, degli strumenti e delle proprietà legati al crimine[19] come parte della lotta contro la tratta degli esseri umani;
(h) gli Stati membri dovrebbero farsi carico delle persone che sono rimaste vittime della tratta degli esseri umani, offrendo loro la possibilità di ricevere assistenza per rientrare nel paese d’origine, se così desiderano, o per rimanere nell’Unione[20]; ritiene che le vittime debbano altresì ricevere sostegno e incoraggiamento a collaborare con le autorità competenti durante le indagini e in qualità di testimoni nei procedimenti penali;
(i) gli Stati membri devono prendere in esame la possibilità di introdurre meccanismi che incoraggino, sostengano e proteggano gli informatori che possono essere oggetto di rappresaglie;
(j) gli Stati membri dovrebbero adottare misure per garantire che l'identificazione delle vittime della tratta, soprattutto dei bambini, sia realizzata da personale specializzato di un'agenzia di applicazione della legge che sia competente in materia di prevenzione della tratta effettuando una distinzione più coerente tra ingresso illegale e tratta degli esseri umani; le agenzie governative dovrebbero mettere a punto orientamenti per assicurare che nell'interrogare i migranti privi di documenti vengano poste le domande adeguate a garantire che le vittime della tratta possano essere individuate in quanto tali;
(k) gli Stati membri dovrebbero ridurre al minimo il rischio di traffico di organi in Europa sia limitando la domanda, sia promuovendo più efficacemente la donazione di organi, mantenendo rigorosa la legislazione sui donatori vivi che non sono parenti, garantendo la trasparenza dei registri nazionali e delle liste d'attesa, fissando la responsabilità giuridica per le irregolarità;
(l) gli Stati membri dovrebbero migliorare l'analisi della situazione attuale applicando metodi uniformi di raccolta dei dati comparabili, in particolare di quelli relativi alle rotte del traffico e ai profili delle vittime, conformemente ai protocolli esistenti e alla legislazione comunitaria sulla protezione dei dati;
(m) gli Stati membri dovrebbero attuare coerentemente l'articolo 4 della Decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro la tratta degli esseri umani per garantire che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili dei reati commessi a loro beneficio da chiunque agisca sia individualmente sia come parte di un organismo della persona giuridica, abbia una posizione dominante all'interno della persona giuridica, abbia legami con la tratta di esseri umani o utilizzi i servizi di vittime della tratta;
(n) gli Stati membri dovrebbero adottare misure per garantire che il sequestro e il trasporto di persone, compresi la fornitura di alloggio e sostentamento, e l'assunzione del controllo su di esse vengano definiti per legge come crimini e considerati reati punibili con la detenzione;
(o) ritiene che la buona pratica societaria secondo la quale chi opera in subappalto ha l'obbligo di assolvere ai propri oneri contrattuali e legali (rispetto dei requisiti nell'intera catena di produzione) abbia un importante ruolo nel ridurre la domanda di manodopera illegale e che il ruolo delle imprese e degli altri operatori sociali sia fondamentale per assicurare l'applicazione di tutte le norme del lavoro e sociali vigenti e, in particolare, per garantire che i lavoratori beneficino dei vantaggi che spettano loro per legge; accoglie con favore la Dichiarazione di Atene, la quale mira a garantire che le imprese non tollerino il lavoro forzato;
(p) è del parere che, qualora si dovesse constatare che una società fa uso di manodopera a basso prezzo sfruttando la tratta degli esseri umani, dovrebbero essere applicate sanzioni severissime nei confronti dei datori di lavoro in questione, in particolare se la società ha agito in modo fraudolento;
(q) gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che le sanzioni di carattere penale o amministrativo imposte alla persona giuridica giudicata responsabile del reato includano il sequestro e la confisca dei proventi derivanti dalla tratta, al fine di indennizzare e risarcire, in via prioritaria, le vittime per i danni economici, fisici e psicologici sofferti;
(r) gli Stati membri dovrebbero porre in atto meccanismi che, a livello di polizia, offrano soluzioni integrate per far fronte alla tratta internazionale di donne e ragazze a fini di sfruttamento sessuale, con azioni di prevenzione e sensibilizzazione, di educazione e formazione, di assistenza e protezione alle vittime e valutazione delle risorse necessarie per l’esecuzione di dette azioni;
(s) ritiene che i meccanismi di ispezione e applicazione relativi al diritto del lavoro dovrebbero essere rafforzati in tutti gli Stati membri; ritiene altresì che gli Stati membri dovrebbero garantire che esista il necessario quadro giuridico e che i relativi meccanismi, la formazione e le adeguate risorse tecniche siano disponibili in modo da permettere agli Stati membri di rispondere ai loro obblighi giuridici conferendo responsabilità ai funzionari degli organismi di ispezione e fornendo loro informazioni e formazione per consentirgli di riconoscere le vittime della tratta il cui lavoro viene sfruttato; ritiene che una rete transnazionale di ispettorati in materia di occupazione potrebbe risultare un utile strumento nello scambio delle migliori prassi e nella lotta contro lo sfruttamento del lavoro; gli Stati membri dovrebbero rafforzare la cooperazione e il coordinamento a livello UE in questo settore;
(t) gli Stati membri dovrebbero controllare meglio le attività delle agenzie di collocamento e delle agenzie di reclutamento di lavoratori stagionali; il Consiglio dovrebbe prendere in esame la possibilità di una rete di collegamento delle ispezioni del lavoro nazionali;
(u) gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il personale dei loro consolati proceda a scambi di esperienze e riceva una formazione adeguata su come riconoscere le domande di visto che possono dissimulare casi di tratta degli esseri umani; il Consiglio e la Commissione dovrebbero completare quanto prima la messa a punto di un Sistema comune d'informazione sui visti;
(v) il Consiglio e la Commissione dovrebbero stabilire orientamenti dell'UE sulla lotta contro la tratta degli esseri umani quale ulteriore strumento per guidare la politica dell'UE in materia di diritti dell'uomo;
2. Prevenzione e riduzione della domanda
(w) il dibattito sulla tratta degli esseri umani quale parte dell'istruzione nelle scuole, la fornitura di informazioni e l'incremento della consapevolezza pubblica sulla tratta come reato inaccettabile debbono essere riconosciuti quali elementi vitali della lotta alla tratta stessa;
(x) la Commissione dovrebbe avviare entro il 2007 uno studio sulla correlazione causale tra le varie legislazioni degli Stati membri sulla prostituzione e la tratta ai fini dello sfruttamento sessuale, come previsto dal Commissario Frattini l'8 marzo 2006 e come chiesto nella risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2006; un tale studio dovrebbe includere anche una valutazione del possibile spostamento del turismo sessuale verso altri paesi in conseguenza di modelli proibizionistici e di come le varie leggi sulla prostituzione influenzano sia la tratta a fini di sfruttamento sessuale sia il numero di bambini impiegati nell'industria del sesso; i risultati andrebbero quindi utilizzati per attuare le migliori prassi nel combattere la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale;
(y) le iniziative contro la tratta avviate dai governi e dalla società civile, in particolare le campagne concrete per aumentare la consapevolezza, andrebbero sostenute dalla Commissione, dal Consiglio e dagli Stati membri;
(z) la Commissione dovrebbe valutare e diffondere le migliori prassi sulla riduzione della domanda di servizi offerti da persone vittime della tratta e basati sullo sfruttamento del lavoro e sessuale o su altri tipi di traffico negli Stati membri dell'Unione europea;
(aa) gli Stati membri dovrebbero attuare misure per ridurre la domanda sulla base delle migliori prassi e incoraggiare il settore commerciale, in particolare il settore turistico e i servizi Internet, perché sviluppino e aderiscano a codici di condotta al fine di impedire la tratta degli esseri umani;
(ab) la Commissione dovrebbe stabilire una giornata contro la tratta degli esseri umani il 25 marzo, a partire dal 2007, per celebrare l'abolizione del commercio di schiavi in molti paesi del mondo;
(ac) andrebbero prese misure al fine di migliorare i meccanismi giuridici per una migrazione sicura, garantire l'accesso alle informazioni sulle opportunità di una migrazione sicura e assicurare la trasparenza delle procedure come modo migliore per ridurre la tratta degli esseri umani;
(ad) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero, nelle loro politiche di vicinato, sviluppo e aiuti, esaminare misure che affrontino alla radice le cause della tratta degli esseri umani nei paesi di origine, comprese misure volte ad incoraggiare le registrazione dei bambini per ridurre la loro vulnerabilità in relazione alle adozioni illegali, ai matrimoni forzati, al commercio di organi umani e alla tratta a fini di sfruttamento sessuale;
(ae) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero concentrarsi in particolare sulla prevenzione dell’utilizzazione indebita delle nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione nella tratta di donne e bambini e promuovere il rispetto di tutte le iniziative legali e tecnologiche necessarie per affrontare questo problema;
(af) la Commissione dovrebbe adottare una proposta di codice di condotta per i funzionari delle Istituzioni e degli organi UE, in particolare per quanto riguarda le missioni UE nei paesi terzi, simile al codice di condotta redatto dall'ONU; il codice dovrebbe manifestare una chiara disapprovazione quanto all'acquisto di servizi sessuali, ad altre forme di sfruttamento sessuale e alla violenza di genere, e dovrebbe prevedere le sanzioni necessarie in caso di cattiva condotta; i funzionari dovrebbero ricevere informazioni dettagliate sul contenuto del codice di condotta prima di essere inviati in missione;
(ag) il Consiglio e la Commissione dovrebbero sollevare regolarmente la questione nel quadro dei dialoghi politici con i paesi terzi (in particolare con quelli che trasgrediscono in misura maggiore[21]), avvalendosi della clausola "dell'elemento essenziale" del rispetto dei diritti umani che figura negli accordi dell'UE con tali paesi;
(ah) il Consiglio e la Commissione dovrebbero esaminare a fondo tutte le accuse di traffico di organi nel quadro del dialogo dell'UE con i paesi terzi sui diritti umani;
3. Protezione delle vittime
(ai) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero creare una hotline plurilingue con un unico numero europeo allo scopo di fornire una prima assistenza alle vittime;
(aj) gli Stati membri dovrebbero intervenire contro la tratta degli esseri umani, rispettando le prostitute e prevenendo la discriminazione nei loro confronti nonché la loro ulteriore emarginazione o stigmatizzazione, che ne rafforzano la vulnerabilità rispetto alla tratta e ad altre forme di violenza o abuso;
(ak) il Consiglio dovrebbe incoraggiare la creazione di un sito web europeo contenente dati e immagini delle persone scomparse in stretta cooperazione con i coordinatori nazionali;
(al) gli Stati membri dovrebbero riconoscere che la legalizzazione della prostituzione facilita l'acquisto di sesso, anche da vittime della tratta;
(am) sono necessarie misure per garantire la protezione non soltanto delle vittime di sfruttamento sessuale ma anche delle vittime di sfruttamento sul lavoro e di altri tipi di traffico;
(an) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero produrre e attuare chiare normative e orientamenti europei sull'assistenza e la protezione delle vittime, indipendentemente dalla loro capacità o volontà di agire in qualità di testimoni, comprese norme speciali per la protezione dei diritti dei bambini e un meccanismo di identificazione delle vittime che garantisca che l'identificazione delle vittime sia parte integrante del sostegno e dell'assistenza;
(ao) gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso a un'assistenza a breve e/o a lungo termine alle vittime; questo sostegno dovrebbe comprendere, tra l'altro, centri specializzati di prima accoglienza, con la possibilità di avere accesso ad alloggi in una fase successiva, servizi medici e consulenza medica, assistenza giuridica, informazione sui loro diritti e sulle implicazioni per le vittime come testimoni, corsi di lingua e di formazione professionale, corsi di induzione culturale, assistenza finanziaria e assistenza per trovare un lavoro, compresi tutori legali speciali per i bambini;
(ap) occorrerebbe concepire il sostegno alle vittime della tratta in modo che si adatti alle loro esigenze particolari, visto che le vittime della tratta non rappresentano un gruppo omogeneo; sotto questo aspetto sono particolarmente rilevanti la parità di genere, i diritti dei bambini, delle popolazioni indigene e delle minoranze in quanto molte vittime o potenziali vittime della tratta di esseri umani sono donne, bambini e individui che appartengono a gruppi etnici e a minoranze che possono essere stati oggetto di discriminazione nel loro paese d'origine;
(aq) gli Stati membri dovrebbero offrire alle vittime accesso all'istruzione, a programmi di formazione e al mercato del lavoro come pure a una tutela dei diritti nelle procedure civili, penali e amministrative e l'accesso a riparazioni giuridiche;
(ar) le vittime della tratta non dovrebbero essere immediatamente rinviate al paese di origine quando può essere ragionevole sospettare che potrebbero subire ulteriori danni attraverso la stigmatizzazione e la discriminazione o rischiare di essere di nuovo oggetto di tratta; va sottolineata l'importanza dei programmi per un rientro sicuro, la reintegrazione e l'integrazione sociale a beneficio delle vittime nel pieno rispetto dei loro diritti alla sicurezza e alla privacy, che includa la responsabilità dello Stato, qualora le vittime siano identificate, per lo svolgimento di valutazioni di rischio individuali prima, durante e dopo il rientro di una vittima;
(as) gli Stati membri dovrebbero rispettare nella loro legislazione come pure nelle prassi amministrative la definizione ONU di bambino[22], vale a dire ogni essere umano di età inferiore ai 18 anni; pertanto le decisioni su una soluzione di lungo termine alla tratta dei bambini deve essere presa o da un'autorità con una responsabilità regolamentare per il benessere dei bambini o da un'autorità giudiziaria la cui responsabilità principale sia quella di garantire l'interesse del bambino nel corso di tutto il processo decisionale;
(at) gli Stati membri dovrebbero attuare pienamente la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei bambini e la cooperazione rispetto all'adozione interstatale per evitare le adozioni illegali;
(au) gli Stati membri dovrebbero potenziare il partenariato pubblico-privato nel settore della protezione delle vittime comprendendo il finanziamento sostenibile delle loro attività;
4. Coordinamento delle azioni a livello nazionale e UE
(av) gli Stati membri dovrebbero creare e potenziare strutture di coordinamento nazionali contro il traffico e perseguire l'integrazione di queste strutture in una rete internazionale;
(aw) sottolinea l'importanza che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri promuovano strategie di prevenzione specifiche in relazione al genere come elemento fondamentale nella lotta contro la tratta delle donne e delle ragazze, attuino i principi di parità di genere ed eliminino la domanda di tutte le forme di sfruttamento, compreso lo sfruttamento sessuale e lo sfruttamento del lavoro domestico;
(ax)la Commissione dovrebbe promuovere e appoggiare l'elaborazione e la messa in atto dei piani nazionali di lotta contro la tratta degli esseri umani;
(ay) gli Stati membri dovrebbero garantire il sostegno finanziario alle unità speciali che indagano sui casi di tratta degli esseri umani;
(az) enorme importanza rivestono il coordinamento e la cooperazione fra i paesi di origine, di transito e di destinazione della tratta; il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero coordinare le loro strategie contro la tratta per integrare l'azione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'OSCE, dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, del Processo di revisione di Pechino, del Patto di stabilità per l'Europa meridionale e del G8;
(ba) il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero continuare a promuovere iniziative regionali che possano integrare e stimolare la cooperazione a livello di UE, come la task force nordica e baltica contro la tratta degli esseri umani, l'iniziativa di cooperazione dell'Europa sudorientale, il processo paneuropeo di Budapest, il "dialogo 5+5" tra i paesi del Mediterraneo occidentale, il dialogo sulla migrazione di transito nel Mediterraneo e i piani d'azione regionali in Africa e in Medio Oriente e nella regione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale;
(bb) pur riconoscendo la necessità di una relazione specifica sul traffico di organi e tessuti umani, la Commissione e il Consiglio dovrebbero considerare il traffico di organi umani quale parte della loro strategia globale per far fronte alla tratta di esseri umani da un punto di vista di politica interna ed esterna;
(bc) la Commissione e il suo gruppo di esperti dovrebbero avviare, promuovere e valutare ricerche sulle nuove tendenze della tratta, specialmente in vista del piano d'azione UE contro la tratta degli esseri umani;
(bd) la Commissione e il Consiglio dovrebbero tenere conto dell'importanza di una rapida identificazione delle vittime della tratta di esseri umani nel processo di sviluppo di un sistema comune di informazione sui visti e combattere nello stesso tempo la tratta all'interno delle frontiere di ogni Stato membro e dell' UE nel suo insieme;
(be) gli Stati membri dovrebbero potenziare la cooperazione con l'UE nella lotta alla tratta degli esseri umani coinvolgendo regolarmente organismi UE quali Europol, Eurojust e Frontex;
(bf) la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri dovrebbero verificare l’applicazione della clausola relativa alla democrazia e ai diritti umani nel quadro degli accordi con paesi terzi, anche per ciò che attiene all’indispensabile adeguamento della legislazione al fine di perseguire penalmente e combattere la tratta degli esseri umani;
(bg) l'Unità d'azione finanziaria, specialmente il gruppo di lavoro sulle tipologie, dovrebbe continuare il lavoro sui metodi di riciclaggio di denaro collegati al traffico di esseri umani;
(bh) si dovrebbe istituire una Rete europea contro la tratta, costituita da punti di contatto designati da ciascuno Stato membro e dalla Commissione, che comprenda agenzie governative e non governative e copra i settori della prevenzione, dell'assistenza alle vittime, dell'applicazione della legge e della cooperazione di polizia e giudiziaria;
(bi) la Commissione e il governo tedesco dovrebbero raccogliere e analizzare le informazioni ottenute sulla prostituzione forzata e sulle altre forme di sfruttamento connesse alla tratta di esseri umani nel corso dei Mondiali di calcio 2006 e condividere queste informazioni al fine di sviluppare migliori prassi per manifestazioni future;
(bj) invita gli Stati membri a consultarsi e collaborare strettamente con le ONG e le associazioni attive in questo settore, soprattutto fornendo finanziamenti a lungo termine per le loro attività;
(bk) il Consiglio e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la cooperazione con le ONG che operano nei rispettivi paesi d'origine, che dovrebbero raccogliere dati, attuare iniziative, formare operatori sociali e lavorare con i mass media per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tratta degli esseri umani;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per informazione, alla Commissione, agli Stati membri e ai paesi candidati all'adesione.
- [1] GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 247.
- [2] http://www.un.org/Overview/rights.html.
- [3] Dipartimento di Stato USA (2004), http://www.humantrafficking.org/countries/eap/united_states/news/2005_05/tip_factsheet_response.html,.
- [4] GU C 364 del 18.2.2000.
- [5] Il Programma dell'Aia approvato dal Consiglio europeo nel novembre 2004.
- [6] http://www.cosilium.europa.eu.
- [7] GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 1.
- [8] GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.
- [9] GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19.
- [10] GU C 311 del 9.12.2005.
- [11] Testi approvati del 17.1.2006, P6_TA(2006)0005.
- [12] GU C 59 del 23.2.2001, pag. 307.
- [13] Decisione n. 293/2000/CE, Decisione n. 803/2004/CE.
- [14] www.europol.eu.int
- [15] Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta di esseri umani - relazione 2005.
- [16] Situazione dei bambini nel mondo 2006: esclusi e invisibili, UNICEF 2005.
- [17] International Labour Organisation (2005), A global alliance against forced labour. http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.GLOBALREPORTSLIST?var_language=EN
- [18] Gabal, I. Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky státu., Policy paper of the MHA of the Czech Republic, 2006, Praha.
- [19] GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49, articolo 3.
- [20] Conformemente alla relazione LIBE PE 362.828.
- [21] Si vedano i paesi elencati nel rapporto sulla tratta delle persone del 5 giugno 2006 del Dipartimento di Stato USA.
- [22] Articolo 1, Convenzione sui diritti del fanciullo, ONU 1989.
MOTIVAZIONE
Secondo la relazione dell'Ufficio del Dipartimento di Stato USA sul traffico di persone nel 2005 ogni anno si stima che da 600.000 a 800.000 uomini, donne e bambini siano oggetto di traffico attraverso le frontiere internazionali. Circa l'80% di questi sono donne e ragazze e fino al 50% minori. La maggior parte delle vittime transnazionali sono soggette a questo traffico allo scopo di sfruttamento sessuale commerciale. Altre stime sono ancora più elevate - l'ONU stima a più di 1 milione di vittime l'anno, l'OIL parla di più di 1,2 milioni bambini soggetti a questo traffico. Il Consiglio d'Europa ritiene che il traffico di esseri umani sia la terza fonte di denaro prodotto dalla criminalità organizzata, dopo le armi e la droga[1] . Ad ogni modo la relazione sul traffico di persone fa rilevare l'allarmante stato di schiavitù anche per le persone soggette a questo traffico solo per sfruttamento sul lavoro.
Il numero stimato di vittime di questo traffico nell'UE è di oltre 100.000 (tuttavia si devono trattare le statistiche con molta attenzione, perché non ci sono dati attendibili concernenti il traffico di esseri umani). È importante sottolineare che i più vulnerabili sono le donne e i bambini. I bambini sono particolarmente vulnerabili al traffico di esseri umani, per la loro mancanza di esperienza, dipendenza e fiducia che hanno negli adulti, specialmente parenti e persone in posizione di autorità e perché hanno minori possibilità di sottrarsi alle situazioni di sfruttamento[2]. L'ultima relazione dell'Unicef evidenzia l'enorme numero di bambini non registrati che sono i più vulnerabili a questo traffico[3].
La presente relazione è basata sulla definizione internazionalmente accettata del protocollo ONU per prevenire, sopprimere e punire il traffico di persone. Secondo il suo articolo 3, il traffico di persone significa reclutamento, trasporto, trasferimento, asilo o accoglienza di persone, per mezzo di minacce, utilizzando la forza o altre forme di coercizione, di sottrazione, di frode, di inganno, di abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o del dare o ricevere pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona che abbia il controllo su un'altra persona, a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende al minimo lo sfruttamento della prostituzione di altri o altre forme di sfruttamento sessuale, del lavoro o di servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l'asportazione di organi. L'IOM sottolinea anche la crescente frequenza di altre forme di traffico di bambini o di traffico nelle famiglie come per l'accattonaggio o attività simili[4].
Sebbene il traffico di esseri umani sia generalmente considerato un crimine orrendo[5], la ratifica e l'attuazione delle Convenzioni internazionali, principalmente della Convenzione COE sull'azione contro il traffico di esseri umani come pure delle direttive non è soddisfacente e procede molto a rilento.
Poiché la parte decisiva del traffico di essere umani ha carattere internazionale, è necessario potenziare la cooperazione internazionale nel settore delle indagini, dello scambio delle informazioni, delle identificazione delle vittime, dell'applicazione del diritto e della reintegrazione. In detta cooperazione Europol, Eurojust, Frontex e l'Unità d'azione dei Capi di polizia hanno un ruolo particolarmente significativo.
I documenti internazionali sottolineano un'impostazione basata sui diritti umani, che si incentra principalmente sulla protezione delle vittime. Dal momento che la gravità dell'abuso dei diritti umani non sempre è trasposta nelle procedure giudiziarie, si può avere qualche dubbio, principalmente nello sfruttamento della manodopera dal momento che il traffico di esseri umani è considerato prima di tutto un abuso dei diritti umani, le procedure giudiziarie sarebbero meno forti[6].
Le definizioni di traffico fanno una distinzione chiara tra traffico di esseri umani e contrabbando. Taluni esperti considerano questa distinzione illusoria, le conseguenze reali spesso appaiono alla fine. Quello che sappiamo sul contrabbando e il traffico di persone suggerisce che sarebbe più esatto considerali un continuum, che sfuma dall'uno all'altro attraverso numerose dimensioni[7]. In questo contesto l'identificazione chiara della vittima ha un ruolo molto importante in quanto consente di distinguere il traffico dal contrabbando. L'esperienza dimostra che la polizia avendo difficoltà a distinguere tra i due termini, spesso tratta le vittime di traffico come persone introdotte clandestinamente o migranti clandestini.
Il traffico di esseri umani comprende sia l'attività di fornitura che di domanda. Sul lato della fornitura si registra principalmente la povertà, la disoccupazione, la discriminazione basata sul genere, la discriminazione delle minoranze, la mancanza di istruzione e la corruzione. Secondo taluni esperti il volano principale del traffico è la domanda. La domanda di mercato - specialmente da acquirenti di sesso - crea grassi incentivi di profitto per i trafficanti, facendo esplodere la crescita del traffico di esseri umani. La relazione del Dipartimento di Stato USA[8] sottolineá che la dove la prostituzione prospera, si trova un ambiente che alimenta il traffico di persone. Altri studi sottolineano l'elevato livello di tolleranza nei confronti dello sfruttamento di manodopera di lavoratori vittime di traffico, come modo socialmente accettato di ottenere servizi o merci a minor prezzo[9]. Sembra che senza modificare la tolleranza e l'ambivalenza dell'opinione pubblica nei confronti della domanda di servizi offerti dalle vittime di traffico di esseri umani difficilmente si potranno raggiungere miglioramenti significativi nella lotta a questo traffico.
Anche se mancano una conoscenza esauriente e dati sulla domanda, si ritiene sia soprattutto la sensazione di essere indifesi e probabilmente anche la mancanza di volontà politica ad impedire di spezzare la domanda e fare un passo avanti definitivo verso una soluzione. Alcune delle relazioni parlano anche di un elevato livello di corruzione nel processo decisionale relativo alla limitazione della domanda[10].
- [1] Relazione esplicativa della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro il traffico di esseri umani, 2005.
- [2] Resource book for Law Enforcement Officers on Good Practices in Combating Child Trafficking, IOM,
- [3] Stato dei bambini nel mondo 2006: esclusi ed invisibili, Unicef 2005.
- [4] Ibidem.
- [5] Conferenza di Alto livello sulla lotta al traffico di esseri umani, specialmente donne e bambini: prevenzione-proteizone-procedimenti giudiziari, Vienna, marzo 2006.
- [6] Gabal, I.: Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky státu, Policy paper of the MHA of the Czech Republic, 2006, Praha.
- [7] Kelly, L.: A Critical reflection in research... In: Data and research on Human Trafficking: A global survey, 2005, IOM
- [8] Trafficking in Persons Report, June 2005, US State Department
- [9] Gabal,I. ibidem.
- [10] Gabal,I. ibidem.
PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DESTINATA AL CONSIGLIO (B6-0613/2005)
presentata a norma dell'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento
da Barbara Kudrycka
a nome del gruppo PPE-DE
sulla lotta contro la tratta di esseri umani - un approccio integrato e proposte in vista di un piano d'azione
Il Parlamento europeo,
– visti i trattati UE e CE e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla lotta contro la tratta di esseri umani - un approccio integrato e proposte in vista di un piano d'azione (COM(2005)0514),
– visto l'articolo 114, paragrafo 1, del suo regolamento,
A. considerando che il traffico di esseri umani viola i principi fondamentali della dignità umana che costituiscono il fondamento vero e proprio delle politiche dell'UE e degli Stati membri nella salvaguardia dei diritti umani,
B. considerando che l'UE ha già adottato misure per lottare contro il contrabbando e la tratta di esseri umani conformemente ai principi delineati nei protocolli della Convenzione di Palermo e che terrà presenti i principi recentemente stabiliti dal Consiglio d'Europa nella sua Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani,
C. considerando che il Consiglio europeo, nel 2004, ha raccomandato nel Programma dell'Aia per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea che l'UE adotti un piano "ai fini dell'elaborazione di norme comuni, migliori pratiche e meccanismi destinati a prevenire e contrastare la tratta di esseri umani" (note nella sezione 1.7.1),
1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:
a) la tratta di essere umani dovrebbe essere trasformata da "impresa a basso rischio - elevata redditività per il crimine organizzato - " in una impresa ad alto rischio - bassa redditività. L'autorità giudiziaria deve utilizzare tutte le risorse e capacità disponibili per far rispettare il divieto di tratta degli esseri umani, per privarla di qualsiasi vantaggio economico e, nel caso in cui siano stati realizzati profitti finanziari, sequestrare e confiscare qualsiasi bene patrimoniale. Si dovrebbe accordare alle indagini sulla tratta di esseri umani la stessa priorità concessa ad altre aree del crimine organizzato impiegando tecniche investigative specializzate e strategie di smantellamento;
b) gli Stati membri dovrebbero, qualora necessario, accelerare il recepimento della direttiva 2004/81/CE e tenere presente la convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani recentemente conclusa;
c) nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia, gli Stati membri dovrebbero garantire le necessarie strutture organizzative, personale specializzato e adeguate risorse finanziarie affinché le loro autorità giudiziarie siano in grado di combattere efficacemente contro la tratta degli esseri umani. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le autorità nazionali giudiziarie coinvolgano regolarmente Europol nello scambio di informazioni, in operazioni congiunte ed in squadre investigative comuni ed utilizzino il potenziale di Eurojust per facilitare il perseguimento dei trafficanti;
d) gli Stati membri e la Commissione dovrebbero rafforzare il dialogo politico con i Paesi terzi a livello bilaterale e multilaterale sulle dimensioni attinenti ai diritti umani delle politiche contro la tratta di esseri umani e continuare a sollevare la questione presso i pertinenti forum regionali e multilaterali;
e) l'UE riconosce l'importanza di portare avanti un approccio incentrato sui diritti umani e sulle vittime. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i diritti umani delle vittime di tratta siano salvaguardati pienamente in tutte le fasi nel processo e che esistano meccanismi appropriati di rinvio, come necessario, e conformi alla prassi e legislazioni nazionali, per permettere la tempestiva identificazione e rinvio delle persone vittime di tratta;
f) le soluzioni regionali per prevenire la tratta di esseri umani e per assicurare un rientro sicuro e una reintegrazione delle vittime sono essenziali. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero continuare a promuovere iniziative regionali che integrino e ispirino un'ampia cooperazione dell'UE (inter alia, la Task Force nordica e baltica contro la tratta di essere umani, l'Iniziativa per la cooperazione nell'Europa sudorientale, il Processo paneuropeo di Budapest, il "dialogo 5+5" tra i Paesi del Mediterraneo occidentale e il dialogo mediterraneo sulla migrazione di transito nonché altri forum/organizzazioni);
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
PARERE della commissione per gli affari esteri (3.10.2006)
destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
sulla lotta al traffico di esseri umani - impostazione complessiva e proposte di un piano d'azione
(2006/2078(INI))
Relatore per parere: Simon Coveney
SUGGERIMENTI
La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
– vista la sua risoluzione del 4 luglio 2006 sulla proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale[1],
– visti i risultati della Conferenza ad alto livello sulla lotta contro la tratta di esseri umani tenutasi a Vienna il 17 marzo 2006, e quelli della Conferenza di esperti dell'UE sull'attuazione del piano d'azione UE sulla tratta di esseri umani, svoltasi a Bruxelles il 28‑29 giugno 2006,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (risoluzione 55/25 dell'Assemblea generale, allegato I) e i suoi due protocolli relativi alla lotta contro la tratta di persone (Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini (2003) e Protocollo per combattere il traffico illegale di migranti via terra, via mare e via aria (2004)),
A. considerando che la Commissione ha deciso di potenziare ulteriormente l'impegno dell'UE e degli Stati membri per la lotta contro la tratta degli esseri umani attraverso un approccio integrato e una risposta politica coordinata fondati sul rispetto dei diritti umani,
B. considerando che le vittime della tratta, tra cui molti minorenni, sono esposte a violenze e abusi fisici e psicologici, sono private della dignità, della libertà dalla schiavitù, dalla tortura e da altri trattamenti inumani e degradanti, della sicurezza personale, della libertà di movimento e dei diritti del lavoro, e spesso si trovano in una relazione forzata e non voluta di dipendenza dai trafficanti di cui sono vittime,
C. considerando che la tratta degli esseri umani è in rapida espansione a causa di vari fattori, quali i facili profitti ricavati dallo sfruttamento, la condizione di crescente indigenza ed emarginazione dei poveri, la mancanza d'accesso all'istruzione e al mercato del lavoro, le discriminazioni, le leggi restrittive in materia di immigrazione, una carenza di informazioni sulla realtà e sui pericoli della tratta, l'inadeguatezza delle pene contro i trafficanti, la mancanza di controlli nei locali del sesso e la domanda di servizi,
D. considerando che la tratta di esseri umani è un problema mondiale che si verifica sia all'interno dei confini nazionali che attraverso di essi, a prescindere dal fatto che quello interessato sia un paese d'origine, di transito o di destinazione, e costituisce una della forme più redditizie di criminalità organizzata internazionale,
E. considerando che, in base allo Statuto di Roma, la riduzione in schiavitù rientra nella competenza della Corte penale internazionale in quanto crimine contro l'umanità, e che secondo il diritto internazionale e gli impegni in sede internazionale uno Stato che tollera la tratta di esseri umani o non adotta misure efficaci per reprimerla commette una violazione dei diritti dell'uomo,
F. considerando che gli approcci alla prostituzione variano da uno Stato membro all'altro, il che rende difficile l'adozione di un'azione integrata per combattere i problemi sociali che accompagnano tale fenomeno, e in particolare ostacola gli sforzi volti a impedire la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale;
rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:
Quadro giuridico e applicazione della legge
1. gli Stati membri e tutti i paesi terzi interessati dovrebbero ratificare, se non l'hanno ancora fatto, i pertinenti strumenti in materia di diritti dell'uomo, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (il primo strumento mondiale destinato a combattere le reti criminali e a proteggere le persone contro la schiavitù, lo sfruttamento sessuale e il lavoro illegale) e il Protocollo ad essa allegato per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, le Convenzioni e le norme fondamentali del lavoro dell'OIL, in particolare la n. 29 sul lavoro forzato, la n. 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile e quelle relative alla libertà di associazione, all'ispezione del lavoro e alle agenzie per l'impiego, il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo concernente la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile, che concerne anche il trasferimento di organi umani e le adozioni illegali, e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani; i paesi che li hanno ratificati dovrebbero dedicare maggior attenzione alla loro attuazione ed effettiva applicazione;
2. il Consiglio e gli Stati membri dovrebbero provvedere regolarmente ad integrare le preoccupazioni relative alla tratta nelle riunioni multilaterali periodiche e assumere le opportune iniziative a livello di Nazioni Unite, ad esempio in seno al Consiglio per i diritti umani e al Terzo comitato dell'Assemblea generale;
3. il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sostenere attivamente l'azione del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di persone e cooperare con l'OSCE, in particolare con l'Alleanza contro la tratta di persone e con il Rappresentante speciale dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, nonché col programma d'azione del Consiglio d'Europa sui bambini e la violenza;
4. enorme importanza rivestono il coordinamento e la cooperazione fra i paesi di approvvigionamento, di transito e di destinazione della tratta; il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero coordinare le loro strategie contro la tratta per integrare l'azione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'OSCE, dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, del Processo di revisione di Pechino, del Patto di stabilità per l'Europa meridionale e del G8;
5. il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero continuare a promuovere iniziative regionali che possano integrare e stimolare la cooperazione a livello di UE, come la task force nordica e baltica contro la tratta degli esseri umani, l'iniziativa di cooperazione dell'Europa sudorientale, il processo paneuropeo di Budapest, il "dialogo 5+5" tra i paesi del Mediterraneo occidentale, il dialogo sulla migrazione di transito nel Mediterraneo e i piani d'azione regionali in Africa e in Medio Oriente (MENA, Middle East and North Africa) e nella regione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS);
6. il Consiglio e la sua Presidenza e dovrebbero assicurare, nel contesto delle attuali discussioni sul progetto di direttiva in materia, che le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel loro territorio siano adottate nel pieno rispetto del diritto internazionale;
7. gli Stati membri dovrebbero promuovere i principi della non discriminazione e della proporzionalità e dovrebbero ratificare il Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo che vieta le espulsioni collettive di cittadini stranieri;
8. gli Stati membri dovrebbero attuare la direttiva 2004/81/CE del Consiglio[2] sui titoli di soggiorno in modo da concedere alle vittime della tratta l'opzione della residenza temporanea, che prevede periodi di ristabilimento e di riflessione, e dovrebbero assicurare che il rimpatrio abbia luogo solo se può essere garantita la sicurezza della persona;
9. le ispezioni amministrative da parte delle autorità comunali dovrebbero essere considerate, in aggiunta alle indagini di polizia giudiziaria, uno strumento cruciale di applicazione della legge;
10. occorre raccogliere e analizzare dati affidabili sul fenomeno e si dovrebbe sviluppare una tipologia di statistiche a livello di UE, nelle relazioni con i paesi terzi, le principali organizzazioni internazionali e le ONG;
Prevenzione e riduzione della domanda
Azione dell'UE in relazione ai paesi terzi
11. l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero perseguire attivamente politiche a lungo termine di prevenzione del fenomeno della tratta e mettere in comune le migliori pratiche nel quadro dei partenariati esistenti fra l'UE e i paesi d'origine, al fine di aiutare i governi di tali paesi ad affrontare le cause profonde del fenomeno e a sviluppare riforme sul piano dell'azione di polizia e su quello legislativo;
12. la Commissione dovrebbe pertanto sviluppare e valutare regolarmente, ove opportuno, nel quadro dei documenti sulle strategie di riduzione della povertà, dei documenti di strategia regionale e nazionale e dei programmi indicativi, nonché dei piani d'azione, strategie mirate volte a prevenire e alleviare il fenomeno della tratta di esseri umani, e dovrebbe valutare l'opportunità di costituire specifici gruppi di lavoro di esperti per consentire alle parti di definire programmi concreti in materia;
13. il Consiglio e la Commissione dovrebbero sollevare regolarmente la questione nel quadro dei dialoghi politici con i paesi terzi (in particolare con quelli che trasgrediscono in misura maggiore[3]), avvalendosi della clausola "dell'elemento essenziale" del rispetto dei diritti umani che figura negli accordi dell'UE con tali paesi;
14. il ruolo delle delegazioni CE nei paesi terzi è essenziale per sensibilizzare le popolazioni locali ai rischi della tratta di esseri umani e per pubblicizzare le politiche dell'UE sull'immigrazione illegale, comprese le misure come i pattugliamenti marittimi eseguiti da Frontex; occorre rafforzare il ruolo delle delegazioni CE nel monitorare il modo in cui tali politiche e misure dell'UE sono presentate nei media locali e il loro potenziale impatto dissuasivo sui trafficanti locali;
15. il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero rafforzare il loro sostegno alle iniziative contro la tratta in seno all'UE e nelle relazioni con i paesi terzi attraverso la cooperazione economica e allo sviluppo, la politica di controllo delle frontiere e la politica di controllo dei flussi migratori;
16. il Consiglio e la Commissione dovrebbero mettere a punto programmi di prevenzione fondati sui diritti umani e sui diritti del fanciullo, sulla base di una stretta consultazione e cooperazione con i paesi d'origine, di transito e di destinazione, affrontando in particolare i fattori legati alla povertà e all'emarginazione sociale che agevolano la tratta dei bambini, come la mancata registrazione della nascita o il mancato accesso all'istruzione primaria;
17. è necessario garantire la continuità dei finanziamenti e la sostenibilità dei progetti; la Commissione dovrebbe incrementare il sostegno finanziario ai progetti miranti a prevenire la tratta di esseri umani, in particolare per quanto riguarda le donne e i bambini esposti al rischio di sfruttamento sessuale ed economico, sia attraverso il nuovo strumento finanziario per la protezione dei diritti umani sia attraverso programmi geografici;
18. la Comunità - in particolare mediante la politica di sviluppo dell'UE, incentrata sull'obiettivo primario della riduzione della povertà e sul conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio - dovrebbe continuare a finanziare misure che affrontino i fattori che rendono le persone vulnerabili alla tratta, per esempio la povertà, la mancanza di accesso all'istruzione di base e a quella superiore, la disuguaglianza di genere, il rifiuto del diritto alla nazionalità, la discriminazione, la mancanza di accesso ai servizi e la disparità di opportunità;
19. la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie a garantire che tutte le azioni incluse nel programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo (AENEAS) contemplino la lotta contro la tratta di esseri umani in modo da ottenere risultati concreti nella prevenzione e nella eradicazione di tale pratica;
20. il Consiglio e la Commissione dovrebbero esaminare a fondo tutte le accuse di traffico di organi nel quadro del dialogo dell'UE con i paesi terzi sui diritti umani;
Misure a livello di Stati membri e di Unione europea
21. il Consiglio e la Commissione dovrebbero stabilire orientamenti dell'UE sulla lotta contro la tratta di esseri umani quale ulteriore strumento per guidare la politica dell'UE in materia di diritti dell'uomo;
22. pur riconoscendo la necessità di una relazione specifica incentrata sul traffico di organi e tessuti umani, la Commissione e il Consiglio dovrebbero considerare il traffico di organi umani quale parte della loro strategia globale per far fronte alla tratta di esseri umani; da un punto di vista di politica interna ed esterna;
23. è necessario intensificare le ricerche sulla dimensione della tratta e sui fattori che alimentano la domanda che la tratta provvede a soddisfare, comprese le relazioni tra politiche delle migrazione e domanda di manodopera, servizi e prostituzione a basso costo e senza tutela; i reclutatori coinvolti nella tratta di esseri umani non possono continuare a sfuggire alla legge e si dovrebbe dedicare particolare attenzione ai paesi che non prevedono l'obbligo di visto; inoltre si dovrebbe tracciare una chiara distinzione tra la tratta di esseri umani e il contrabbando di persone, in modo da evitare di trattare le vittime della tratta sulla stessa base delle persone oggetto di contrabbando o dei migranti illegali;
24. gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie ad individuare e perseguire in modo attivo le persone che consapevolmente fruiscono dei servizi delle vittime della tratta, in modo da ridurre la domanda di persone oggetto della tratta;
25. gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il personale dei loro consolati si scambi esperienze e riceva una formazione adeguata su come riconoscere le domande di visto che possono dissimulare casi di tratta di esseri umani; il Consiglio e la Commissione dovrebbero completare quanto prima lo sviluppo di un Sistema comune d'informazione visti;
26. la società civile deve essere maggiormente coinvolta nelle iniziative contro la tratta, in particolare nelle campagne pratiche di sensibilizzazione quali "Stop the Traffik" ("Fermiamo la tratta"), "Business Travellers against Human Trafficking" ("Viaggiatori d'affari contro la tratta"), "Celebrate the World Cup, Fight sexual slavery" ("Celebriamo la Coppa del mondo - Lottiamo contro la schiavitù sessuale") (organizzata dal PSE Donne), "Red Card to Forced Prostitution" ("Cartellino rosso alla prostituzione forzata") e altri programmi o campagne specifici di attualità condotti da organizzazioni quali la Lobby europea delle donne o Save the Children; la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri dovrebbero dare il loro sostegno a tali campagne; il Consiglio, in stretta cooperazione con la Commissione e in base a un dialogo approfondito con la società civile, dovrebbe tenere almeno a cadenza annuale un dibattito politico sulla politica antitratta dell'UE e valutare la sua conformità con le norme sui diritti umani e la necessità di ulteriori azioni;
27. il Consiglio e la Commissione dovrebbero rafforzare le misure specifiche (quali delineate nella riunione del Consiglio "Giustizia e Affari interni" del 27-28 aprile 2006) contro la tratta di esseri umani in connessione con importanti eventi internazionali ed europei, inclusi eventi sportivi, poiché è stato dimostrato che tali eventi contribuiscono ad una temporanea intensificazione della tratta; gli Stati membri in cui abbia luogo un evento internazionale di rilievo dovrebbero, precedentemente a tale evento, scambiarsi le migliori prassi in base alla loro esperienza precedente e assumere iniziative per rafforzare la loro cooperazione, al fine di prevenire e combattere l'aumento della tratta di esseri umani, segnatamente a fini di sfruttamento sessuale; la Commissione deve valutare le misure poste in atto per combattere la tratta durante la Coppa del mondo FIFA nel luglio 2006 e dovrebbe perfezionare e mantenere, se del caso, dette misure per altri importanti eventi internazionali;
28. si dovrebbe istituire una Rete europea contro la tratta, costituita da punti di contatto designati da ciascuno Stato membro e dalla Commissione, che comprenda agenzie governative e non governative e copra i settori della prevenzione, dell'assistenza alle vittime, dell'applicazione della legge e della cooperazione di polizia e giudiziaria;
29. il Consiglio e la Commissione dovrebbero adottare misure atte a ridurre l'attrattiva finanziaria di beni e servizi la cui produzione o fornitura implichino l'utilizzazione di vittime della tratta di esseri umani;
30. la Commissione dovrebbe includere, nella programmazione strategica della politica di vicinato, il finanziamento di azioni di lotta contro le reti di tratta degli esseri umani, la sorveglianza delle frontiere e il controllo dell'immigrazione illegale;
31. la Commissione e gli Stati membri, in associazione con le ONG, dovrebbero lanciare una campagna di prevenzione destinata alle potenziali vittime della tratta, informandole sui rischi ed i pericoli potenziali e fornendo loro informazioni sui loro diritti ed obblighi e su dove possano ottenere assistenza nei paesi di destinazione;
32. è importante che le persone oggetto di tratta siano trattate come vittime dagli Stati membri ed ottengano le necessarie informazioni, consulenza, appoggio sociale e la possibilità di un'assistenza legale;
33. un ruolo importante nell'individuare e nel sostenere le vittime della tratta è svolto da datori di lavoro seri, sindacati, autorità locali, singoli cittadini ed ONG, e le migliori prassi dovrebbero essere diffuse attraverso una rete appropriata; si devono comminare sanzioni estremamente severe alle imprese a carico delle quali sia stato accertato l'impiego di manodopera a basso costo fornita attraverso la tratta di esseri umani, in particolare nei casi in cui dette imprese abbiano agito con frode.
PROCEDURA
Titolo |
Lotta al traffico di esseri umani - impostazione complessiva e proposte di un piano d'azione |
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Riferimenti |
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Commissione competente per il merito |
LIBE |
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Parere espresso da |
AFET |
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Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula |
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Relatore per parere |
Simon Coveney |
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Relatore per parere sostituito |
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Esame in commissione |
10.7.2006 |
28.8.2006 |
3.10.2006 |
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Approvazione |
3.10.2006 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
38 0 [0] |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Vittorio Agnoletto, Panagiotis Beglitis, Simon Coveney, Giorgos Dimitrakopoulos, Camiel Eurlings, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Jana Hybášková, Toomas Hendrik Ilves, Ioannis Kasoulides, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, Michel Rocard, Libor Rouček, György Schöpflin, István Szent-Iványi, Ari Vatanen, Josef Zieleniec |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Francisco Assis, Irena Belohorská, Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Carlo Fatuzzo, Kinga Gál, Jaromír Kohlíček, Ģirts Valdis Kristovskis, Achille Occhetto, Elena Valenciano Martínez-Orozco |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Hanna Foltyn-Kubicka, Elizabeth Lynne |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
... |
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- [1] Testi approvati, P6_TA(2006)0282.
- [2] Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19).
- [3] Si vedano i paesi elencati nel rapporto sulla tratta delle persone del 5 giugno 2006 del Dipartimento di Stato USA.
PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (26.6.2006)
destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
sulla lotta al traffico di esseri umani - impostazione complessiva e proposte di un piano d'azione
(2006/2078(INI))
Relatrice per parere: Jean Lambert
SUGGERIMENTI
La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. accoglie con favore l'impostazione basata sui diritti dell'uomo dell'approccio integrato e del piano di azione e riconosce la necessità di porre l'accento sul lavoro o i servizi forzati, la schiavitù e i risultati schiavistici della tratta di esseri umani, che richiedono un intervento di tutti gli strumenti giuridici per combattere questo crimine odioso; tale approccio richiede che le persone interessate siano trattate come vittime e ricevano le necessarie informazioni, assistenza, sostegno sociale la possibilità di patrocinio giuridico nonché sostegno per il reintegro nell'istruzione e nel lavoro; sottolinea d'altro canto l'importanza che riveste un approccio del fenomeno descritto incentrato sui giovani e sui bambini;
2. ritiene necessario, oltre all'approccio basato sui diritti dell'uomo, un approccio antidiscriminatorio nei confronti della tratta; considera pertanto essenziali i riferimenti alla parità e alla non-discriminazione nella parte V della comunicazione della Commissione;
3. riconosce che la mancanza di prospettive economiche e sociali sostenibili, elevati tassi di disoccupazione, l'incubo di una povertà sempre più estesa in taluni paesi di origine e l'elevato livello di sviluppo economico e sociale esistente in Europa contribuiscono a un clima che rende la tratta di esseri umani una comoda opzione per le organizzazioni criminali;
4. rileva che tale situazione è favorita anche dalle "zone d'ombra" dei mercati del lavoro degli Stati membri, che contribuiscono ad un clima di assuefazione verso le irregolarità quotidiane, terreno fertile per ogni forma di sfruttamento; ritiene quindi che un'applicazione efficace e sistematica delle norme del lavoro vigenti in ciascuno Stato membro potrebbe avere un effetto dissuasivo per le organizzazioni criminali implicate nella tratta di esseri umani;
5. ritiene che la domanda UE di lavoratori a basso costo, senza documenti e remissivi contribuisca al commercio clandestino di esseri umani; ritiene che l'esistenza di questa forza lavoro possa spingere al ribasso i costi a scapito però della dignità dell'uomo e che essa pregiudichi gli standard lavorativi, le misure in materia di salute e di sicurezza, l'equità della retribuzione nonché il reddito locale e/o nazionale per la mancata corresponsione di imposte e contributi sociali;
6. ritiene che gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto dovrebbero firmare e rispettare le pertinenti Convenzioni internazionali, fra cui il Protocollo ONU sulla tratta di esseri umani, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, la Convenzione ONU sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie nonché le Convenzioni e le norme di base sul lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in particolare la n. 29 concernente il lavoro forzato, la n. 182 concernente il divieto e l'immediato intervento sulle peggiori forme di lavoro infantile nonché quelle in materia di libertà di associazione, ispezione sul lavoro e agenzie di occupazione;
7. incoraggia gli Stati membri a recepire quanto prima nel loro diritto interno la direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti[1];
8. ritiene che la buona pratica societaria secondo la quale chi opera in subappalto ha l'obbligo di assolvere ai propri oneri contrattuali e legali (rispetto dei requisiti nell'intera catena di produzione) abbia un importante ruolo nel ridurre la domanda di manodopera illegale e che il ruolo delle imprese e degli altri operatori sociali è fondamentale per assicurare l'applicazione di tutte le norme del lavoro e sociali vigenti e, in particolare, per garantire che i lavoratori beneficino dei vantaggi che spettano loro per legge; accoglie con favore la Dichiarazione di Atene, la quale mira a garantire che le imprese non tollerino il lavoro forzato;
9. è del parere che, qualora si dovesse constatare che una società fa uso di manodopera a basso prezzo sfruttando la tratta di esseri umani, dovrebbero essere applicate sanzioni severissime nei confronti dei datori di lavoro in questione, in particolare se la società ha agito in modo fraudolento;
10. invita l'Unione europea ad impiegare le risorse esistenti e future per affrontare le molteplici problematiche connesse alla tratta; ritiene a questo proposito che il futuro istituto UE per la parità di genere dovrebbe affrontare in forma prioritaria la questione della tratta, visto l'elevato numero di donne vittime di tale traffico, che spesso conduce allo sfruttamento sessuale;
11. ritiene che un importante ruolo nell'individuazione e nel sostegno alle vittime della tratta di esseri umani venga svolto da datori di lavoro, sindacati, autorità locali, singoli cittadini e ONG e che si dovrebbe diffondere la migliore pratica attraverso una rete appropriata utilizzando i più ampi strumenti; ritiene, inoltre, che il monitoraggio dei settori occupazionali inclini allo sfruttamento debba essere effettuato da agenzie responsabili per l'occupazione in cooperazione con altre agenzie e operatori sociali;
12. riconosce la necessità di misure preventive nei paesi d'origine delle vittime della tratta, anche nel campo della cooperazione giudiziaria e di polizia; ritiene importante a questo proposito un forte aiuto alle ONG attive nel settore del sostegno alle vittime; ritiene che le ambasciate degli Stati membri e dei paesi terzi interessati debbano essere coinvolte nella lotta alla tratta e invita la Commissione e gli Stati membri a lanciare una campagna di prevenzione mirata alle potenziali vittime della tratta, informandole in merito ai rischi e ai potenziali pericoli e fornendo loro informazioni sui loro diritti e doveri nonché su dove possano trovare assistenza nei paesi di destinazione;
13. ritiene che il sostegno alle vittime della tratta debba essere informato alle esigenze specifiche di queste ultime, giacché esse non costituiscono un gruppo omogeneo; evidenzia a questo proposito che la parità di genere e i diritti dei minori, delle popolazioni indigene e delle minoranze sono particolarmente significativi in quanto numerose vittime o potenziali vittime della tratta di esseri umani sono donne, bambini o persone appartenenti a gruppi etnici o a minoranze, che possono essere oggetto di discriminazione nel luogo di origine;
14. ritiene che i meccanismi di ispezione e applicazione del diritto del lavoro debbano essere rafforzati in tutti gli Stati membri; ritiene altresì che gli Stati membri dovrebbero garantire l'esistenza del necessario quadro giuridico e dei meccanismi, della formazione e degli strumenti tecnici adeguati per assolvere ai loro obblighi giuridici, responsabilizzando quindi i funzionari degli organismi di controllo e formandoli, con azioni di informazione e sensibilizzazione, a riconoscere le vittime di tratta per sfruttamento lavorativo; ritiene che una rete di ispettorati in materia di occupazione potrebbe conseguire un'utile finalità nello scambio della migliore pratica;
15. riconosce che lo sfruttamento di tali lavoratori può non essere immediatamente evidente, ma assumere forme quali la riduzione del salario attraverso detrazioni illegittime o la deduzione di somme di denaro, apparentemente destinate a fini fiscali, ma realmente appropriate dall'agente o dal datore di lavoro; sottolinea che le autorità competenti devono essere sensibilizzate a tali possibilità e che devono essere organizzate strutture di sostegno, ad esempio centri di informazione telefonici;
16. ritiene che la riflessione sulla tratta debba essere coordinata a livello di Unione europea; osserva che la politica dell'Unione europea in materia di sviluppo si concentra sull'obiettivo primario della riduzione della povertà e sul raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio, che affrontano fattori fondamentali che rendono le persone vulnerabili alla tratta, ad esempio la povertà, il mancato accesso all'istruzione di base e superiore, la disuguaglianza di genere, il rifiuto del diritto alla cittadinanza, la discriminazione e il mancato accesso ai servizi e alle pari opportunità;
17. riconosce l'esigenza di un'azione e di un coordinamento da parte degli organismi internazionali che raccolgono e analizzano i dati pertinenti in materia di tratta di esseri umani, fra cui i dati sul lavoro, in ciascuno Stato membro, al fine di poter realizzare più efficaci interventi settoriali; invita inoltre la Commissione a centralizzare tali dati e a tenere costantemente informato il Parlamento e il Comitato economico e sociale.
PROCEDURA
Titolo |
Lotta alla tratta di esseri umani – Approccio integrato e proposte per un piano di azione |
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Riferimenti |
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Commissione competente per il merito |
LIBE |
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Parere espresso da |
EMPL |
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Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula |
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Relatore per parere |
Jean Lambert |
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Relatore per parere sostituito |
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Esame in commissione |
21.3.2006 |
21.6.2006 |
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Approvazione |
22.6.2006 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
42 0 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jan Andersson, Jean-Luc Bennahmias, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Edit Bauer, Mihael Brejc, Françoise Castex, Dieter-Lebrecht Koch, Magda Kósáné Kovács, Marianne Mikko, Leopold Józef Rutowicz, Patrizia Toia |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Małgorzata Handzlik |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
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- [1] GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19.
PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (*) (18.9.2006)
destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
su una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla lotta contro il traffico di esseri umani - un approccio integrato e proposte per un piano d'azione
2006/2078(INI)
Relatrice per parere (*): Maria Carlshamre(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni - articolo 47 del regolamento
SUGGERIMENTI
La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[1], e in particolare l'articolo 3, che sancisce il diritto all'integrità della persona e vieta di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, e l'articolo 5, che vieta il traffico di esseri umani,
– vista la relazione annuale del Dipartimento di Stato USA "Trafficking in Persons Report 2005"[2],
– vista la relazione 2004 della London Metropolitan University "A Critical Examination into Responses to Prostitution in Four Countries: Victoria - Australia, Ireland, the Netherlands and Sweden"[3],
– visto lo studio TransCrime del 2005, finanziato dal Parlamento europeo, su "National Legislation on Prostitution and the Trafficking in Women and Children"[4],
– vista la relazione 2004 del Dipartimento di Stato USA su "The link between prostitution and sex trafficking"[5],
– vista la relazione 2003 dell'Organizzazione internazionale per la migrazione "Is Trafficking in Human Beings Demand Driven? A Multi-Country Pilot Study"[6],
– visti i rapporti di Amnesty International 2004 e Anti-Slavery International 2004[7], Human Rights Watch 2002[8] e Pomodoro 2001[9],
– vista la relazione 2001 del gruppo europeo ECPAT per il controllo del rispetto delle norme, su "Trafficking in Children for Sexual Purposes from Eastern Europe to Western Europe"[10],
– visti il piano UE del Consiglio sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani[11], e le conclusioni del Consiglio "Giustizia e Affari interni" di Lussemburgo sulla tratta di esseri umani, del 27 e 28 aprile 2006,
– visto il rapporto datato 31 marzo 2004 dell'UNICEF, dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani e dell'Ufficio dell'OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani, dal titolo "Tratta di esseri umani nell'Europa sudorientale, 2004: misure preventive",
– visti la Dichiarazione di Pechino della Quarta Conferenza mondiale dell'ONU sulle donne, il seguito di Pechino +5 e di Pechino +10 nonché la sua risoluzione del 10 marzo 2005 sul seguito della Quarta Conferenza mondiale sulla piattaforma di azione per le donne (Pechino +10)[12],
– vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2006 sulle strategie di prevenzione della tratta di donne e bambini, vulnerabili allo sfruttamento sessuale[13],
– vista la sua risoluzione del 19 maggio 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Per ulteriori azioni nella lotta contro la tratta di donne"[14],
– vista la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta[15],
– vista la direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti[16],
– vista la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani[17],
– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta di esseri umani,
A. considerando che il Protocollo di Palermo[18] sottolinea il fatto che per "tratta di persone" si intende il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi a scopo di sfruttamento; che l'elemento essenziale della definizione di tratta è lo scopo di sfruttamento piuttosto che il trasferimento da un luogo all'altro; che il Protocollo sottolinea il fatto che la tratta di bambini non necessariamente deve comportare la minaccia o l'uso della forza o altre forme di coercizione; considerando che il Protocollo definisce minore qualsiasi persona al di sotto di 18 anni,
B. considerando che la tratta di esseri umani, specie donne e bambini, a fini di sfruttamento sessuale o altre forme di sfruttamento, è una forma moderna di schiavitù che costituisce una grave violazione dei diritti umani fondamentali e include pratiche crudeli quali la coercizione, la forza, le minacce, le umiliazioni, i rapimenti, le violenze, lo sfruttamento sessuale, l'inganno o la frode,
C. considerando che la tratta di esseri umani è a livello mondiale una delle forme di criminalità organizzata a crescita rapidissima, dovuta all'aumento del volume e dei profitti,
D. considerando che le donne e i bambini sono particolarmente vulnerabili e pertanto esposti a un maggior rischio di diventare vittime della tratta,
E. considerando che la relazione del Dipartimento di Stato USA "Trafficking in Persons 2005" dimostra che circa l'80% delle 600.000-800.000 persone vittime ogni anno del traffico è costituito da donne e ragazze,
F. considerando che la maggior parte delle donne e ragazze oggetto della tratta subiscono diverse forme di sfruttamento, in particolare lo sfruttamento sessuale, che è l'obiettivo principale della tratta, nonché il lavoro forzato e il traffico di organi,
G. considerando che la relazione OIL[19] per il 2005 valuta che l'80% delle vittime della tratta sono donne e ragazze; considerando che detta relazione stima che una percentuale oscillante tra il 40 e il 50% di tutte le vittime sono minori; considerando che, stando a detta relazione, il 56% delle vittime, specie le vittime del lavoro forzato, sono donne e ragazze; considerando che il 98% delle persone vittime del traffico a scopo sessuale sono donne e ragazze,
H. considerando che la tratta non persegue unicamente l'obiettivo dello sfruttamento sessuale, ma viene praticata in numerosi altri settori non regolamentati del mercato del lavoro, ad esempio, il lavoro domestico, il settore edile, il catering, i lavori agricoli e le aziende che sfruttano la manodopera,
I. considerando che la relazione 2004 della London Metropolitan University sulla prostituzione ha dimostrato che la legalizzazione della prostituzione porta ad aumento del crimine organizzato, degli abusi sessuali sui bambini e della violenza contro le donne, nonché ad un notevole aumento del numero di donne e ragazze straniere oggetto di traffico nella regione,
J. considerando che lo studio TransCrime del 2005 afferma che vi è motivo di credere che la legislazione svedese, che considera reato l'acquisto del corpo di un'altra persona a scopo sessuale, comporta una riduzione del traffico a scopi sessuali; che lo studio sottolinea altresì che i modelli che sembrano "produrre" più vittime sono il "regolazionismo", mentre il modello che sembra "produrre" meno vittime è "il proibizionismo", il che tuttavia potrebbe essere ricondotto fra l'altro al fatto che le vittime sono meno visibili e pertanto meno facilmente rilevabili sul piano statistico; considerando altresì che nel suddetto studio si sottolinea pure che la valutazione del nesso tra la prostituzione e la tratta di persone a scopo sessuale deve basarsi su dati più affidabili e statistiche più raffrontabili (in particolare per quanto riguarda le vittime) e inoltre su un maggior numero di dati relativi ad altri fattori e variabili,
K. considerando che la relazione 2004 del Dipartimento di Stato USA[20] afferma che, laddove la prostituzione è stata legalizzata o tollerata, si è avuto un aumento della domanda e che la legalizzazione della prostituzione apre i mercati ad imprese criminali,
L. considerando che numerose organizzazioni per i diritti umani hanno rilevato che, a differenza di quanto avviene nel traffico di narcotici e di armi, l'atto di vendere persone è di per sé un abuso dei diritti umani oltre ad essere un crimine,
M. considerando che la tratta di donne e bambini è uno dei settori della criminalità organizzata in cui operano bande che realizzano enormi profitti e che di frequente partecipano ad altre attività delittuose, come il narcotraffico e il traffico di armi, mentre le pene cui vanno incontro per il reato di tratta sono relativamente meno severe,
N. considerando che l'industria del sesso si basa sul principio della domanda e dell'offerta; che la relazione dell'OIM[21] del 2003 riconosce che la crescente domanda dei consumatori è indubbiamente uno dei fattori che contribuiscono al fenomeno del lavoro forzato nell'industria del sesso,
O. considerando che nella relazione del relatore speciale dell'ONU[22] sugli aspetti aventi rilevanza sotto il profilo dei diritti umani e riferentisi alla tratta di persone, specie donne e bambini, dal titolo "Integrazione dei diritti umani delle donne e di una prospettiva di genere" si afferma che, mentre la violazione dei diritti umani delle donne e dei bambini è perpetrata attraverso traffici d'ogni sorta, la tratta a fini sessuali ha una sua specificità nel senso che la violazione dei diritti delle donne e dei bambini ha luogo in quanto trattasi per l'appunto di donne e bambini,
rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:
a) gli Stati membri devono occuparsi del problema della tratta da una prospettiva di genere, tenendo conto del fatto che la grande maggioranza delle vittime sono donne;
b) gli Stati membri devono rafforzare i diritti delle vittime della tratta, in particolare concedendo loro permessi di soggiorno a lungo termine, misure di risarcimento e accesso ai servizi (strutture d'accoglienza) e fornire alle vittime protezione e sostegno effettivi e adeguati, mediante l'assistenza sanitaria, psicologica e legale, l'installazione di linee telefoniche nazionali e internazionali di aiuto (chiamate urgenti) e centri di accoglienza che funzionino in modo efficiente;
c) sollecita gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio ad attuare pienamente il piano d'azione UE sulla tratta di esseri umani e, nell'ambito di questo quadro, chiede agli Stati membri l'immediata attuazione della direttiva 2004/81/CE;
d) oltre alla necessità di definire le misure da adottare per venire in aiuto alle vittime, vi è urgente bisogno che gli Stati membri analizzino le scelte degli uomini che sfruttano le vittime;
e) oltre alla necessità di definire le misure da adottare per proteggere le vittime della tratta, come un'assistenza medica, legale e sociale adeguata, vi è urgente bisogno di un'opera di prevenzione, e gli Stati membri devono altresì concentrarsi sulla domanda e fornire informazioni attraverso campagne di sensibilizzazione, rendendo il pubblico, e in particolare i clienti, consapevoli del problema;
f) gli Stati membri devono riconoscere che la legalizzazione della prostituzione facilita l'acquisto di sesso, anche da vittime della tratta;
g) gli Stati membri devono riconoscere che è assolutamente importante ridurre la domanda di tratta di esseri umani;
h) durante il 2006 la Commissione deve commissionare uno studio che faccia luce sulla possibile correlazione esistente tra legislazione sulla prostituzione e tratta a scopo di sfruttamento sessuale e, attraverso questo studio, indagare anche sulla possibile deviazione dei flussi turistici a scopo sessuale in altri paesi, in conseguenza di misure proibizionistiche (Svezia);
i) gli Stati membri devono continuare a studiare i modi in cui le diverse leggi sulla prostituzione influiscono sul traffico a fini sessuali e sul numero di bambini nell'industria del sesso, utilizzando quindi i risultati per attuare le pratiche migliori volte a combattere il traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale;
j) gli Stati membri devono intervenire contro la tratta di esseri umani, rispettando le prostitute e prevenendo la discriminazione nei loro confronti nonché la loro ulteriore emarginazione o stigmatizzazione, che ne rafforzano la vulnerabilità nei confronti della tratta e altre forme di violenza o abuso;
k) gli Stati membri devono rafforzare l'azione penale nei confronti dei trafficanti, adottare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in tutti i casi di tratta di esseri umani ed adottare misure di prevenzione e di lotta contro il crescente numero di casi di tratta di minori, principalmente nell'industria del sesso, tenendo conto del fatto che chiunque sia al di sotto dei 18 anni va considerato un minore, in conformità della convenzione ONU sui diritti del fanciullo e del Protocollo di Palermo;
l) gli Stati membri devono, in cooperazione con la Commissione e tutte le organizzazioni europee e internazionali interessate, coordinare le proprie attività al fine di sviluppare strategie efficaci per prevenire la tratta di esseri umani; tali strategie dovrebbero basarsi su un approccio olistico della dimensione della tratta (vittima-trafficante-cliente) e comprendere idonee e permanenti azioni di sensibilizzazione, scambi di informazioni sulle reti criminali, itinerari della tratta e l'identità dei trafficanti, nonché la cooperazione fra paesi d'origine, transito e destinazione;
m) gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione devono raccogliere dati sulla tratta di esseri umani, istituire punti di contatto nazionali o nominare relatori nazionali incaricati di raccogliere, scambiare, divulgare e elaborare le informazioni sulla tratta, nonché nominare un relatore UE che basi il proprio lavoro su quello dei relatori nazionali;
n) gli Stati membri devono riconoscere che i servizi sessuali legali e illegali comportano gravi rischi per la salute, sia fisica che mentale, in quanto diversi studi hanno dimostrato che il 75-85% delle prostitute sono vittime di violenze, incluso lo stupro, e che una frequenza elevata di rapporti sessuali senza protezione comporta rischi di epidemie, compresa la diffusione di HIV/AIDS e di altre malattie sessualmente trasmissibili;
o) la Commissione e il Consiglio devono includere nel dialogo politico con i paesi terzi la questione del traffico di bambini e donne, e l'adozione delle misure indispensabili per combatterlo, d'intesa con i paesi di provenienza, transito e destinazione;
p) la Commissione e gli Stati membri devono fornire adeguate e sistematiche informazioni sulle varie forme della tratta di esseri umani e sulle sue conseguenze, allo scopo di sensibilizzare il pubblico e di informare meglio i gruppi maggiormente vulnerabili, come le donne;
q) gli Stati membri devono rafforzare le reti di cooperazione interstatale e la cooperazione delle autorità di polizia con Europol ed Eurojust, e procedere al necessario aggiornamento delle competenti autorità, in modo che possano seguire gli sviluppi e le forme attuali di commercio sessuale, ad esempio attraverso Internet, concentrando l'attenzione sui bambini;
r) gli Stati membri devono prevedere nel loro diritto nazionale il diritto delle vittime ad un risarcimento;
s) gli Stati membri devono tener conto nei loro piani d'azione del fatto che la tratta delle donne significa non solo prostituzione forzata, ma anche matrimoni coatti, schiavitù domestica e lavoro forzato;
t) gli Stati membri ad elevato rischio di diventare paese di origine o, nel quadro della loro cooperazione bilaterale o multilaterale, paese di destinazione, devono adottare misure per alleviare i fattori che rendono le persone, soprattutto donne e bambini, vulnerabili alla tratta, come la povertà, il sottosviluppo e la mancanza di pari opportunità;
u) invita il Consiglio e la Commissione ad istituire al più presto una giornata UE antitratta;
v) invita gli Stati membri ad adottare idonee misure per garantire migliore protezione e sostegno alle vittime e alle donne che rischiano di diventare vittime di violenza, predisponendo rifugi sicuri nonché l'assistenza necessaria in materia di consulenza legale;
w) invita la Commissione e il Consiglio ad adottare una decisione sulla piena comunitarizzazione di una politica europea di lotta alla tratta di esseri umani e sugli argomenti connessi dell'immigrazione e dell'asilo e, specificamente, il diritto all'asilo per motivi di repressione e persecuzione sulla base del genere;
x) invita gli Stati membri ad attuare ed applicare una normativa che rafforzi l'azione penale nei confronti dei trafficanti e la loro punizione, siano essi persone fisiche o giuridiche (in particolare stabilendo sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive ), i loro complici, gli autori di siti web che pubblicizzano gli operatori della tratta, le persone che incoraggiano, dispongono o utilizzano servizi sessuali da parte dei minori (la cui definizione deve essere la stessa in tutti gli Stati membri, cioè le persone al di sotto dei 18 anni) nonché le persone che tentano di istituire tali attività, e a perseguire il riciclaggio dei proventi della tratta;
y) sottolinea l'importanza che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri promuovano strategie di prevenzione specifiche al genere come elemento fondamentale nella lotta contro la tratta delle donne e delle ragazze, attuino i principi di parità di genere ed eliminino la domanda di tutte le forme di sfruttamento, compreso lo sfruttamento sessuale e lo sfruttamento del lavoro domestico;
z) sollecita gli Stati membri a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta di esseri umani.
PROCEDURA
Titolo |
Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla lotta contro il traffico di esseri umani - un approccio integrato e proposte per un piano d'azione
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Riferimenti |
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Commissione competente per il merito |
LIBE |
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Parere espresso da |
FEMM 6.4.2006 |
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Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula |
6.4.2006 |
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Relatore per parere |
Maria Carlshamre 24.4.2006 |
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Relatore per parere sostituito |
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Esame in commissione |
11.7.2006 |
13.9.2006 |
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Approvazione |
13.9.2006 |
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Esito della votazione finale |
+ : – : 0 : |
10 0 10 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Edit Bauer, Edite Estrela, Věra Flasarová, Claire Gibault, Lissy Gröner, Anneli Jäätteenmäki, Piia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Christa Prets, Marie-Line Reynaud, Raül Romeva i Rueda, Amalia Sartori, Britta Thomsen, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Ana Maria Gomes, Karin Resetarits |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
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- [1] GU C 364 del1'8.12.2000, pag. 1.
- [2] US Department of State (2005), http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2005/
- [3] A Critical Examination of Responses to Prostitution in Four Countries: Victoria, Australia, Ireland, the Netherlands and Sweden, London Metropolitan University, February 2004 http://www.glasgow.gov.uk/en/YourCouncil/PolicyPlanning_Strategy/Corporate/Equalities/Women/Prostitution.htm
- [4] http://www.carlshamre.net/images/stories/study.pdf
- [5] US Department of State (2004),
http://www.humantrafficking.org/countries/eap/united_states/news/2005_05/tip_factsheet_response.html, - [6] International Organisation for Migration (2003),
http://www.iom.int/DOCUMENTS/PUBLICATION/EN/mrs_15_2003.pdf - [7] Amnesty International and Anti-Slavery International’s (2004), "Enhancing the Protection of the Rights of Trafficked Persons: Amnesty International and Anti-Slavery International’s Recommendations to strengthen provisions of the July 2004 draft European Convention against Trafficking in Human Beings
http://web.amnesty.org/library/index/engior610162004 - [8] Human Rights Watch (2002), "A Human Rights Approach to the Rehabilitation and Reintegration into Society of Trafficked Victims", paper presented by Widney Brown, Human Rights Watch 21st Century Slavery - The Human Rights Dimension to Trafficking in Human Beings" Conference in Rome, Italy on May 15-16 http://www.hrw.org/backgrounder/wrd/trafficked-victims.htm
- [9] Pomodoro, L. (2001), "Trafficking and sexual exploitation of women and children", in P. Williams and D. Vlassis (eds) Combating transnational crime: Concepts, activities and responses, Frank Cass, London.
- [10] ECPAT Europe Law Enforcement Group (2001),
http://www.ecpat.nl/ariadne/loader.php/nl/ecpat/Rapporten/trafficking1/Trafficking_1__Introduction.pdf/ - [11] GU C 311 del 9.12.2005, pag. 1.
- [12] GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 247.
- [13] Testi adottati, P6_TA(2006)0005.
- [14] GU C 59 del 23.2.2001, pag. 307.
- [15] GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.
- [16] GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19.
- [17] GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 1.
- [18] UN Palermo Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the UN Convention against Transnational Organized Crime, November 2000, http://www.un.org/
- [19] International Labour Organisation (2005), A global alliance against forced labour http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.GLOBALREPORTSLIST?var_language=EN
- [20] US Department of State (2004),
http://www.humantrafficking.org/countries/eap/united_states/news/2005_05/tip_factsheet_response.html - [21] International Organisation for Migration (2003),
http://www.iom.int/DOCUMENTS/PUBLICATION/EN/mrs_15_2003.pdf - [22] Report of the Special Rapporteur on the human rights aspects of the victims of trafficking
in persons, especially women and children, Sigma Huda, March 2006, www.un.org
PROCEDURA
Titolo |
Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla lotta contro la tratta degli esseri umani – un approccio integrato e proposte per un piano d'azione |
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Numero di procedura |
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Proposta(e) di raccomandazione di base |
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Commissione competente per il merito |
LIBE |
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Decisione di elaborare una relazione |
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Commissione(i) competente(i) per parere |
FEMM |
EMPL |
AFET |
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Pareri non espressi |
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Cooperazione rafforzata |
FEMM |
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Relatore(i) |
Edit Bauer |
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Relatore(i) sostituito(i) |
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Esame in commissione |
4.5.2006 |
12.7.2006 |
5.10.2006 |
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Approvazione |
5.10.2006 |
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Esito della votazione finale |
+ |
34 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Alexander Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Maria Carlshamre, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Fausto Correia, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Lilli Gruber, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Henrik Lax, Antonio Masip Hidalgo, Edith Mastenbroek, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Inger Segelström, Manfred Weber |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Lutz Goepel, Genowefa Grabowska, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Viktória Mohácsi, Javier Moreno Sánchez, Marie-Line Reynaud, Bogusław Sonik |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Jens Holm, Feleknas Uca |
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Deposito |
24.10.2006 |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
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