RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani)
24.10.2006 - (COM(2006)0354 – C6‑0206/2006 – 2006/0116(COD)) - ***I
Commissione per gli affari esteri
Relatori: Hélène Flautre, Edward McMillan-Scott
Relatore per parere (*):
Alessandro Battilocchio, commissione per lo sviluppo
(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni – articolo 47 del regolamento
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani)
(COM(2006)0354 – C6‑0206/2006 – 2006/0116(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0354 )[1],
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 179, paragrafo 1, e 181 A, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0206/2006),
– vista la dichiarazione della Commissione sul controllo democratico e la coerenza delle azioni esterne allegata all'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[2] ("l'AII") e il relativo scambio di lettere,
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per i bilanci (A6‑0376/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. ritiene che la dotazione finanziaria indicata nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 4 del nuovo quadro finanziario pluriennale (MFF) e ricorda che l'importo annuale sarà deciso nell'ambito della procedura annuale di bilancio a norma delle disposizioni di cui all'articolo 37 dell'AII;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento | ||||||
Emendamento 1 Considerando 1 | |||||||
(1) Al fine di una maggiore efficacia dell’assistenza esterna dell’UE, viene proposto un nuovo quadro di programmazione ed attuazione degli interventi. Il regolamento (CE) n. ..../.... del Consiglio istituisce uno strumento di preadesione (IPA) che copre l’assistenza comunitaria ai paesi candidati e candidati potenziali. Il regolamento (CE) n. .../.... del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce uno strumento europeo di vicinato e partenariato per fornire sostegno diretto alla politica di prossimità dell’UE. Il regolamento (CE) n. .../.... del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica. Il regolamento (CE) n. .../.... del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce uno strumento finanziario di stabilità per erogare aiuti in situazioni di crisi esistenti o sul nascere, e per far fronte a specifiche minacce mondiali e transregionali. Il presente regolamento istituisce uno strumento europeo per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (EIDHR). |
(1) Al fine di una maggiore efficacia e trasparenza dell’assistenza esterna dell’UE, viene proposto un nuovo quadro di programmazione ed attuazione degli interventi. Il presente regolamento è uno degli strumenti generali che forniscono sostegno diretto a favore delle politiche esterne dell’Unione europea e istituisce uno strumento europeo per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (EIDHR), che può operare senza il consenso del governo del paese ospitante. | ||||||
Motivazione | |||||||
I negoziati sulla struttura degli strumenti finanziari esterni non sono ancora terminati ma condurranno di certo a strumenti aggiuntivi. La formulazione proposta è già stata approvata nell’ambito di altri strumenti. | |||||||
Emendamento 2 Considerando 3 | |||||||
(3) La promozione della democrazia e dello Stato di diritto, nonché dei diritti umani e delle libertà fondamentali, costituisce il fondamento della politica comunitaria di sviluppo e della cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi. Le relazioni contrattuali della Comunità con i paesi terzi sono imperniate sull’impegno a rispettare, promuovere e tutelare i principi democratici e i diritti umani. |
(3) La promozione della democrazia e dello Stato di diritto, nonché dei diritti umani e delle libertà fondamentali, costituisce il fondamento della politica comunitaria di sviluppo e della cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi. Le relazioni contrattuali e commerciali della Comunità con i paesi terzi sono imperniate sull’impegno a rispettare, promuovere e tutelare i principi democratici e i diritti umani. | ||||||
Emendamento 3 Considerando 4 | |||||||
(4) Il consenso europeo sullo sviluppo, approvato congiuntamente dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo, sottolinea che “Ai fini della lotta contro la povertà e dello sviluppo sostenibile è essenziale compiere progressi in materia di protezione dei diritti dell’uomo, buon governo e democratizzazione.”. |
(4) Il consenso europeo sullo sviluppo, approvato congiuntamente dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo, sottolinea che “Ai fini della lotta contro la povertà e dello sviluppo sostenibile è essenziale compiere progressi in materia di protezione dei diritti dell’uomo, buon governo e democratizzazione.”. Siffatte politiche contribuiscono pertanto in ampia misura alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) relativi all'eradicazione della povertà per i quali l'Unione europea si è impegnata nel 2000. | ||||||
Motivazione | |||||||
Il riferimento al consenso europeo è adeguato, ma è opportuno aggiungere altresì un riferimento agli obiettivi di sviluppo del Millennio. | |||||||
Emendamento 4 Considerando 5 | |||||||
(5) Lo strumento finanziario in esame contribuisce a raggiungere l’obiettivo della politica estera e di sicurezza comune mirante allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. |
(5) Lo strumento finanziario in esame contribuisce a raggiungere l’obiettivo della politica estera e di sicurezza comune, enunciato all'articolo 11, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, mirante allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. | ||||||
Emendamento 5 Considerando 5 bis (nuovo) | |||||||
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(5 bis) Nella sua relazione "In Larger Freedom – Towards Development, Security and Human Rights for All"('In una più ampia libertà – Verso lo sviluppo, la sicurezza e i diritti umani per tutti'), il Segretario generale delle Nazioni Unite descrive anche la relazione tra sviluppo, sicurezza e diritti dell'uomo, affermando che "non solo lo sviluppo, la sicurezza e i diritti umani sono tutti imperativi; essi inoltre si rafforzano l'un l'altro... Di conseguenza, non ci sarà sviluppo senza sicurezza, non ci sarà sicurezza senza sviluppo, e non ci saranno né sicurezza né sviluppo senza rispetto dei diritti dell'uomo. Se non si porteranno avanti tutte queste cause, nessuna di esse vincerà". | ||||||
Emendamento 6 Considerando 6 | |||||||
(6) Il contributo comunitario allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali trae fondamento dai principi generali stabiliti dal codice internazionale dei diritti umani, nonché da qualsiasi altro strumento attinente ai diritti universali dell’uomo, adottato nell’ambito delle Nazioni Unite. |
(6) Il contributo comunitario allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali trae fondamento dai principi generali stabiliti dal codice internazionale dei diritti umani, nonché da qualsiasi altro strumento attinente ai diritti universali dell’uomo adottato nell’ambito delle Nazioni Unite, compresi gli OSM. | ||||||
Emendamento 7 Considerando 8 | |||||||
(8) A differenza dei diritti umani, che possono essere intesi quali norme internazionali universalmente accettate, la democrazia va considerata come un processo, che si sviluppa dall’interno e che vede coinvolti tutti i settori della società nonché una serie di istituzioni deputate a garantire la partecipazione, la rappresentatività, la reattività e la responsabilità. Sebbene particolarmente urgente e difficile nelle democrazie emergenti, la sfida di creare e alimentare una cultura dei diritti umani e garantire il funzionamento del processo democratico per i cittadini è essenzialmente continua e riguarda anzitutto e in prima persona la popolazione del paese interessato. |
(8) Mentre i diritti umani e i principi e i valori democratici possono essere intesi quali norme internazionali universalmente accettate, le procedure specifiche per la creazione di istituzioni capaci di garantire il rispetto di tutti i diritti umani e democratici devono essere considerate come un processo, che si sviluppa dall’interno e che vede coinvolti tutti i settori della società nonché una serie di istituzioni deputate a garantire la partecipazione, la rappresentatività, la reattività e la responsabilità. Sebbene particolarmente urgente e difficile nelle democrazie emergenti in cui i governi autoritari reprimono la società civile e le sue ONG, la sfida di creare e alimentare una cultura dei diritti umani e garantire il funzionamento del processo democratico per i cittadini è essenzialmente continua e riguarda anzitutto e in prima persona la popolazione del paese interessato, senza tuttavia ridurre l'impegno della comunità internazionale. | ||||||
Motivazione | |||||||
È importante sottolineare la responsabilità primaria dei paesi interessati per l'instaurazione della democrazia, ma è altresì opportuno ricordare l'impegno della comunità internazionale. | |||||||
Emendamento 8 Considerando 9 | |||||||
(9) Per far sì che le questioni summenzionate possano essere affrontate in modo efficace, flessibile e tempestivo anche oltre la scadenza dei regolamenti (CE) n. 975/1999 e (CE) n. 976/1999 del Consiglio, che hanno costituito la base giuridica dell’iniziativa europea per la democrazia e la tutela dei diritti umani di prossima scadenza (31 dicembre 2006), sono necessari specifiche risorse finanziarie e uno strumento finanziario capaci di lavorare in modo indipendente pur assicurando la complementarità con gli aiuti umanitari e con gli strumenti di finanziamento per lo sviluppo e la cooperazione di lungo periodo. |
(9) Per far sì che le questioni summenzionate possano essere affrontate in modo efficace, trasparente, flessibile e tempestivo anche oltre la scadenza dei regolamenti (CE) n. 975/1999 e (CE) n. 976/1999 del Consiglio, che hanno costituito la base giuridica dell’iniziativa europea per la democrazia e la tutela dei diritti umani di prossima scadenza (31 dicembre 2006), sono necessari specifiche e adeguate risorse finanziarie e uno strumento finanziario separato capaci di lavorare in modo indipendente pur assicurando la complementarità reciproca con gli altri strumenti per le politiche esterne dell'Unione europea. | ||||||
Motivazione | |||||||
In questo contesto è preferibile aggiungere la parola "separato". I vari strumenti per le relazioni esterne sono in ultima analisi tutti intercollegati e pertanto il termine "complementarità reciproca" è opportuno. | |||||||
Emendamento 9 Considerando 10 | |||||||
(10) L’assistenza comunitaria nell’ambito del presente regolamento è intesa come complementare rispetto ai numerosi altri mezzi per l’attuazione delle politiche comunitarie in materia di democrazia e diritti umani, che spaziano dal dialogo politico e dalle attività diplomatiche ai vari strumenti di cooperazione tecnico-finanziaria, compresi i programmi geografici e tematici. Essa sarà inoltre complementare rispetto agli interventi erogati in situazioni di crisi nell’ambito dello strumento di stabilità, di recente adozione. |
(10) L'assistenza comunitaria nell'ambito del presente regolamento è intesa come complementare rispetto ai numerosi altri mezzi per l'attuazione delle politiche comunitarie in materia di democrazia e diritti umani, che spaziano dal dialogo politico e dalle attività diplomatiche ai vari strumenti di cooperazione tecnico-finanziaria, compresi i programmi e gli strumenti geografici e tematici. Essa rappresenta un importante strumento per l'attuazione delle politiche comunitarie nel settore della promozione dei diritti umani e della democrazia, per quanto in particolare riguarda gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani e l'applicazione delle clausole democrazia e diritti umani. Essa sarà inoltre complementare rispetto agli interventi erogati in situazioni di crisi nell'ambito dello strumento di stabilità, di recente adozione. | ||||||
Emendamento 10 Considerando 11 | |||||||
(11) Nello specifico, in aggiunta e a completamento dei provvedimenti di cooperazione concordati con i paesi partner nell’ambito dello strumento di preadesione, dello strumento europeo di vicinato e partenariato, dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica, dell’Accordo di Cotonou con i paesi ACP e dello strumento di stabilità, ai sensi del presente regolamento la Comunità può erogare assistenza a fronte di questioni mondiali, regionali e nazionali attinenti ai diritti umani e alla democratizzazione, in regime di partenariato con la società civile. |
(11) Nello specifico, in aggiunta e a completamento dei provvedimenti di cooperazione concordati con i paesi partner nell’ambito dello strumento di preadesione, dello strumento europeo di vicinato e partenariato, dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica, dell’Accordo di Cotonou con i paesi ACP e dello strumento di stabilità, ai sensi del presente regolamento la Comunità può erogare assistenza ad attori privati non a scopo di lucro, quali definiti all'art. 9, par. 1, del presente regolamento, a fronte di questioni mondiali, nazionali, regionali e locali attinenti ai diritti umani e alla democratizzazione. | ||||||
Emendamento 11 Considerando 12 | |||||||
(12) Inoltre, mentre gli obiettivi della democrazia e dei diritti umani vengono sempre più inglobati negli strumenti finanziari per l’assistenza esterna, in virtù della portata mondiale e dell’autonomia di azione di cui gode, non essendo vincolata al consenso delle autorità del paese terzo, l’erogazione degli aiuti comunitari ai sensi del presente regolamento rivestirà un ruolo complementare specifico. Questa caratteristica garantisce la cooperazione con la società civile su questioni sensibili riguardanti i diritti umani e la democrazia, in quanto fornisce la flessibilità necessaria per far fronte a circostanze mutevoli o per intervenire a sostegno delle innovazioni. Essa conferisce inoltre alla Comunità la capacità di mettere a punto e sostenere obiettivi e misure specifici a livello internazionale, sprovvisti di un nesso geografico o non collegati a situazioni di crisi, nonché suscettibili di richiedere un approccio transnazionale o implicare il coordinamento di operazioni all’interno della Comunità o tra una serie di paesi terzi. Lo strumento oggetto della presente proposta fornisce il quadro necessario ad operazioni quali le missioni UE di osservazione elettorale indipendenti, che necessitano coerenza strategica, un sistema di gestione unificato e norme comuni di attuazione. |
(12) Inoltre, mentre gli obiettivi della democrazia e dei diritti umani devono essere sempre più integrati trasversalmente negli strumenti finanziari per l’assistenza esterna, in virtù della portata mondiale e dell’autonomia di azione di cui gode, non essendo vincolata al consenso dei governi e di altre autorità pubbliche del paese terzo, l’erogazione degli aiuti comunitari ai sensi del presente regolamento rivestirà un ruolo complementare e supplementare specifico. Questa caratteristica garantisce la cooperazione con attori privati non a scopo di lucro, quali definiti all'art. 9, par. 1, del presente regolamento, su questioni sensibili riguardanti i diritti umani e la democrazia, in quanto fornisce la flessibilità necessaria per far fronte a circostanze mutevoli o per intervenire a sostegno delle innovazioni. Essa conferisce inoltre alla Comunità la capacità di mettere a punto e sostenere obiettivi e misure specifici a livello internazionale, sprovvisti di un nesso geografico o non collegati a situazioni di crisi, nonché suscettibili di richiedere un approccio transnazionale o implicare il coordinamento di operazioni all’interno della Comunità o tra una serie di paesi terzi. Lo strumento oggetto della presente proposta fornisce il quadro necessario ad operazioni quali le missioni UE di osservazione elettorale indipendenti, che necessitano coerenza strategica, un sistema di gestione unificato e norme comuni di attuazione. | ||||||
Emendamento 12 Considerando 12 bis (nuovo) | |||||||
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(12 bis) L’assistenza comunitaria ai sensi del presente regolamento dovrebbe contemplare misure volte a sviluppare la capacità di parlamenti e deputati eletti democraticamente qualora il governo del paese in questione si opponga a tale sviluppo di capacità nel quadro dello strumento di preadesione, dello strumento europeo di vicinato e partenariato, dello strumento di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica, dell’Accordo di Cotonou con i paesi ACP e dello strumento di stabilità. | ||||||
Emendamento 13 Considerando 13 | |||||||
(13) Gli orientamenti per potenziare il coordinamento operativo tra la Commissione, in quanto rappresentante della Comunità, e gli Stati membri, nel settore dell’assistenza esterna del 2001 (Guidelines for strengthening operational coordination between the Community, represented by the Commission, and the Member States in the field of external assistance) sottolineano l’esigenza di un più stretto coordinamento dell’assistenza esterna dell’UE a sostegno della democratizzazione e della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel mondo. La Commissione e gli Stati membri assicurano la complementarità dei rispettivi interventi di aiuto. |
(13) Gli orientamenti per potenziare il coordinamento operativo tra la Commissione, in quanto rappresentante della Comunità, e gli Stati membri, nel settore dell’assistenza esterna del 2001 (Guidelines for strengthening operational coordination between the Community, represented by the Commission, and the Member States in the field of external assistance) sottolineano l’esigenza di un più stretto coordinamento dell'assistenza esterna globale dell'UE a sostegno della democratizzazione e della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel mondo. La Commissione e gli Stati membri assicurano la complementarità e la coerenza dei rispettivi interventi di aiuto. | ||||||
Motivazione | |||||||
L'emendamento precisa che il coordinamento riguarda la Commissione e gli Stati membri. Fa altresì riferimento alla necessità di coerenza. | |||||||
Emendamento 14 Considerando 14 | |||||||
(14) In virtù della rilevanza e della portata dell’assistenza comunitaria finalizzata a promuovere la democrazia e i diritti umani, la Commissione è chiamata ad assicurare lo scambio frequente e regolare di informazioni con il Parlamento europeo. |
(14) In virtù della rilevanza e della portata dell’assistenza comunitaria finalizzata a promuovere la democrazia e i diritti umani, la Commissione è chiamata ad assicurare lo scambio frequente e regolare di informazioni con il Parlamento europeo e a mantenere un dialogo strutturato quale definito all'articolo 16, paragrafo 4, del presente regolamento. | ||||||
Motivazione | |||||||
Non dovrebbe trattarsi semplicemente di uno scambio di informazioni, ma di un dialogo regolare, come recita la dichiarazione della Commissione sul controllo democratico e la coerenza delle azioni esterne allegata all'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria. | |||||||
Emendamento 15 Considerando 15 | |||||||
(15) Durante la fase di programmazione, è opportuno che la Commissione interpelli quanto prima possibile i rappresentanti della società civile, nonché gli altri donatori e attori, al fine di rendere più agevoli i rispettivi contributi e di assicurare il più elevato grado di complementarità possibile dei rispettivi interventi di aiuto. |
(15) Durante la fase di programmazione, in uno stadio iniziale, è opportuno che la Commissione interpelli il Parlamento europeo e i rappresentanti di attori privati non a scopo di lucro, quali definiti all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché gli altri donatori e attori, al fine di rendere più agevoli i rispettivi contributi e di assicurare il più elevato grado di complementarità possibile dei rispettivi interventi di aiuto nonché di garantire che essi perseguano gli obiettivi stabiliti nel modo più efficiente ed efficace possibile. | ||||||
Motivazione | |||||||
La consultazione deve essere estesa al Parlamento europeo e in tutti i casi deve aver luogo quanto prima possibile. Viene altresì ricordato l'obiettivo dell'efficacia. | |||||||
Emendamento 16 Considerando 16 | |||||||
(16) Al fine di guadagnare credibilità e potenziare l’efficacia degli sforzi profusi per promuovere la democrazia e i diritti umani nei paesi interessati, la Comunità deve poter reagire tempestivamente ad imprevisti e circostanze eccezionali. La Commissione deve poter pertanto adottare provvedimenti speciali non previsti dai documenti di strategia. Il presente dispositivo di gestione degli aiuti corrisponde a quelli contemplati in altri strumenti per il finanziamento dell’assistenza esterna. |
(16) Al fine di guadagnare credibilità e potenziare l’efficacia degli sforzi profusi per promuovere la democrazia e i diritti umani nei paesi interessati, la Comunità deve poter reagire tempestivamente ad imprevisti e circostanze eccezionali, specialmente se i trattati di assistenza conclusi con tali paesi prevedono la clausola della democrazia. La Commissione deve poter pertanto adottare provvedimenti speciali non previsti dai documenti di strategia e deve poter agire con flessibilità ove si tratti di far fronte alle necessità puntuali di attori privati non a scopo di lucro, quali definiti all'art. 9, par. 1, del presente regolamento e di attivisti impegnati nella difesa dei diritti umani. Il presente dispositivo di gestione degli aiuti corrisponde a quelli contemplati in altri strumenti per il finanziamento dell’assistenza esterna. | ||||||
Emendamento 17 Considerando 17 | |||||||
(17) Il presente regolamento fissa, per l’intera durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato per l’autorità di bilancio ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio. |
(Non concerne la versione italiana) | ||||||
Motivazione | |||||||
(Non concerne la versione italiana) | |||||||
Emendamento 18 Considerando 18 | |||||||
(18) è opportuno garantire che il Centro interuniversitario europeo per i diritti dell’uomo e la democratizzazione, che impartisce un corso di master europeo in diritti dell’uomo e democratizzazione e gestisce un programma di borse di studio UE-ONU, possa continuare a contare sul finanziamento dell’UE oltre la scadenza, a fine 2006, della decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell’istruzione e della formazione, che ha costituito la base giuridica per il finanziamento del centro. |
(18) è opportuno garantire che le istituzioni che sostengono gli obiettivi del presente regolamento, tra cui il Centro interuniversitario europeo per i diritti dell’uomo e la democratizzazione, che impartisce un corso di master europeo in diritti dell’uomo e democratizzazione e gestisce un programma di borse di studio UE-ONU, possano continuare a contare sul finanziamento dell’UE oltre la scadenza, a fine 2006, della decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell’istruzione e della formazione, che ha costituito la base giuridica per il finanziamento del centro. | ||||||
Emendamento 19 Considerando 20 bis (nuovo) | |||||||
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(20 bis) Riconoscendo il continuo e significativo successo dell'Unione europea nell'invio di missioni di osservazione elettorale nel mondo, ma accettando il fatto che la promozione della democrazia va ben al di là del semplice processo elettorale, tali attività non dovrebbero assorbire una quota sproporzionata dei fondi complessivi, soprattutto in relazione al finanziamento di progetti e organizzazioni di base nel settore dei diritti umani; | ||||||
Emendamento 20 Articolo 1, paragrafo 1 | |||||||
1. Il presente regolamento istituisce uno strumento europeo per la democrazia e i diritti umani in virtù del quale la Comunità eroga assistenza, nell’ambito delle politiche comunitarie di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica, tecnica e finanziaria con i paesi terzi, contribuendo allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. |
1. Il presente regolamento istituisce uno strumento europeo per la democrazia e i diritti umani in virtù del quale la Comunità eroga assistenza, nell’ambito della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo, della sua politica estera e di sicurezza comune e della cooperazione economica, tecnica e finanziaria con i paesi terzi, contribuendo allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, alla tutela dei diritti umani, dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali e delle libertà fondamentali, che costituiscono i valori fondamentali alla base dell'azione esterna dell'Unione europea. | ||||||
Emendamento 21 Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) | |||||||
a) ad un maggior rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ove siano particolarmente a rischio, e a fornire sostegno e solidarietà alle vittime di repressioni e maltrattamenti; |
a) alla promozione e al consolidamento della democrazia e ad un maggiore rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali quali proclamati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e da altri strumenti internazionali e regionali a tutela dei diritti umani, principalmente fornendo sostegno agli attori di cui all'art. 9 e ai difensori dei diritti umani, quali definiti negli orientamenti dell'UE in materia; | ||||||
Emendamento 22 Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) | |||||||
b) ad un ruolo più decisivo della società civile nel promuovere i diritti umani e le riforme democratiche, nel diffondere la partecipazione e la rappresentatività politiche e nell’aiutare a prevenire i conflitti; |
soppresso | ||||||
Emendamento 23 Articolo 1, paragrafo 2, lettera c) | |||||||
c) ad un rafforzamento del quadro internazionale per la tutela dei diritti umani, a favore dello Stato di diritto e della promozione della democrazia; |
c) ad un sostegno e ad un rafforzamento del quadro internazionale e regionale per la promozione e la tutela dei diritti umani, a favore della promozione della democrazia, dello Stato di diritto e della prevenzione dei conflitti; ad un rafforzamento del ruolo di attori privati, indipendenti e non a scopo di lucro, quali definiti all'art. 9, par. 1, in quanto attori indispensabili in tale contesto; | ||||||
Motivazione | |||||||
Il quadro regionale sta diventando sempre più importante e andrebbe quindi menzionato, al pari del ruolo della società civile. | |||||||
Emendamento 24 Articolo 1, paragrafo 2, lettera d) | |||||||
d) ad accrescere la fiducia nei processi elettorali democratici mediante una maggiore diffusione dell’osservazione e dell’assistenza elettorali. |
d) ad aumentare l'affidabilità dei processi elettorali, segnatamente tramite missioni di osservazione elettorale, qualora non sia possibile garantirlo con altri strumenti più adeguati, e attraverso il sostegno ad attori privati, locali e non a scopo di lucro, quali definiti all'art. 9, par. 1, in quanto attori indispensabili in tale contesto. | ||||||
Motivazione | |||||||
Il testo originale potrebbe essere interpretato nel senso che un aumento del numero delle missioni di osservazione elettorale sarebbe fine a se stesso. È importante assicurare la partecipazione e il controllo da parte di organizzazioni locali. | |||||||
Emendamento 25 Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), alinea | |||||||
a) sostegno alla democrazia e ai processi di democratizzazione, nello specifico rafforzando il ruolo della società civile, ovvero: |
a) promozione e rafforzamento della democrazia e dei processi di democratizzazione parlamentare, principalmente tramite gli attori definiti all'art. 9, nei settori seguenti: | ||||||
Emendamento 26 Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i) | |||||||
i) accrescendo la partecipazione e la rappresentatività politiche dei cittadini, incoraggiando il dialogo e la cooperazione all’interno della società civile e lottando contro la marginalizzazione di alcuni settori della popolazione; |
i) promozione della libertà di associazione e di riunione, della libertà d'espressione, dell'indipendenza dei media, del libero accesso all'informazione e della libertà di circolazione delle persone; l'eliminazione di tutti gli ostacoli amministrativi che si frappongono all'esercizio di tali libertà; | ||||||
Emendamento 27 Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) | |||||||
ii) incoraggiando la partecipazione al processo decisionale su scala nazionale, regionale e locale, e promuovendo l’uguaglianza uomo-donna nella società civile e nella vita politica e economica; |
ii) promozione dell'indipendenza della giustizia; rafforzamento dello Stato di diritto; sostegno e valutazione delle riforme giuridiche e istituzionali; lotta contro l'impunità e promozione dell'accesso alla giustizia (senza comportare il coinvolgimento dell'UE in cause dinanzi a tribunali); | ||||||
Emendamento 28 Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii) | |||||||
iii) promuovendo il rispetto reciproco e il pluralismo tanto a livello della società civile che della vita politica tramite il sostegno alla libertà d’espressione e di riunione, all’indipendenza e all’atteggiamento responsabile dei media, al libero accesso all’informazione e alla libertà di associazione; |
iii) promozione e rafforzamento del Tribunale penale internazionale, dei tribunali internazionali ad hoc e dei processi della giustizia di transizione e di meccanismi per trovare la verità e per la riconciliazione; | ||||||
Emendamento 29 Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv) | |||||||
iv) rafforzando lo Stato di diritto e incoraggiando la riforma dell’ordinamento, l’indipendenza della magistratura, la lotta contro l’impunità e contribuendo alla creazione di strumenti giudiziari di transizione e riconciliazione, tramite, tra le altre cose, il sostegno alla creazione e al funzionamento di tribunali internazionali ad hoc e al tribunale penale internazionale; |
iv) sostegno ai processi di riforma volti a garantire una responsabilità e un controllo democratici reali e trasparenti, compreso il controllo dei settori della sicurezza e della giustizia, e incoraggiamento all'adozione di misure anticorruzione; | ||||||
Emendamento 30 Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto v) | |||||||
v) sostenendo i processi di riforma volti a garantire una responsabilità e un controllo democratici reali, compreso il controllo del settore della sicurezza, e incoraggiando l’adozione di misure anticorruzione; |
v) promozione del pluralismo politico e della democrazia parlamentare; sostegno di progetti a favore dei diritti umani e della democrazia ad opera di parlamenti democratici e ad essi destinati, per rafforzarne le capacità politiche, qualora il governo del paese interessato si opponesse a tale assistenza a titolo dello Strumento di preadesione, dello Strumento europeo di vicinato e partenariato, dell'Accordo di Cotonou con i paesi ACP e dello Strumento di stabilità, nonché a gruppi politici democratici; | ||||||
Emendamento 31 Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto v bis) (nuovo) | |||||||
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v bis) promuovendo la partecipazione politica e la rappresentanza dei cittadini, associando in particolare i gruppi emarginati; sostenendo la capacità degli attori privati non a scopo di lucro, quali definiti all'articolo 9, paragrafo 1, e dei gruppi democratici di interpellare, dialogare e proporre riforme alle autorità politiche, a livello locale, nazionale, regionale e internazionale; | ||||||
Emendamento 32 Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto v ter) (nuovo) | |||||||
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v ter) promuovendo i diritti delle donne in quanto diritti umani fondamentali nonché la parità di opportunità; sostenendo la partecipazione politica e la rappresentanza paritaria delle donne; | ||||||
Emendamento 33 Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto vi) | |||||||
vi) ricorrendo a metodi di prevenzione e di risoluzione dei conflitti, al fine di evitare scontri violenti, di risalire alle cause più profonde e di sviluppare adeguati processi democratici per incanalare e gestire interessi confliggenti; |
vi) ricorso a metodi di prevenzione e di risoluzione dei conflitti, al fine di evitare scontri violenti, di risalire alle cause più profonde e di sviluppare adeguati processi democratici per incanalare e gestire interessi confliggenti; promozione di una cultura di non violenza e di pace; | ||||||
Emendamento 34 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), alinea | |||||||
b) promozione e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali quali proclamati dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e da altri strumenti internazionali a tutela dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. Si tratta di offrire sostegno alla società civile agendo in favore: |
b) promozione e tutela, principalmente attraverso organizzazioni di attori privati non a scopo di lucro, quali definiti all'art. 9, par. 1, dei diritti umani e delle libertà fondamentali quali proclamati dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e da altri strumenti internazionali e regionali in materia di diritti dell'uomo, in particolare il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. | ||||||
|
In questo ambito, le attività a norma di tale strumento riguarderanno, tra l'altro, i seguenti settori: | ||||||
Emendamento 35 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i) | |||||||
i) dell’abolizione della pena di morte, della prevenzione della tortura e dei maltrattamenti e della riabilitazione delle vittime della tortura e delle violazioni dei diritti umani; |
b) dell’abolizione della pena di morte, della lotta e della prevenzione della tortura e di altri trattamenti crudeli, disumani e degradanti, inclusi i maltrattamenti domestici, e della riabilitazione delle vittime della tortura; | ||||||
Motivazione | |||||||
La riabilitazione delle vittime delle violazioni dei diritti umani rientra maggiormente nell'ambito della lotta contro l'impunità; la frase "la tortura e altri trattamenti crudeli, disumani e degradanti" fa parte del linguaggio standard dell'ONU, utilizzato nelle convenzioni internazionali. | |||||||
Emendamento 36 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii) | |||||||
ii) dei difensori dei diritti umani; |
ii) del sostegno, della protezione e della fornitura di assistenza ai difensori dei diritti umani, comprese le persone elette cui è stato impedito di portare a termine il proprio mandato, gli attivisti politici e le vittime di violazioni dei diritti umani; | ||||||
Motivazione | |||||||
È importante sostenere anche le organizzazioni della società civile che offrono assistenza alle vittime di violazioni dei diritti umani. I parlamentari che non possono esercitare il proprio mandato e i dissidenti politici, in quanto soggetti fondamentali di qualsiasi processo di democratizzazione, hanno anch'essi il diritto di beneficiare della protezione e dell'assistenza. | |||||||
Emendamento 37 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii) | |||||||
iii) della lotta contro il razzismo, la xenofobia e le discriminazioni di qualsiasi natura; |
iii) della lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione in base al sesso, alla razza, al colore, all'origine etnica o sociale, alle caratteristiche genetiche, alla lingua, alla religione o alle convinzioni, alle opinioni politiche o di altro tipo, all'appartenenza a una minoranza nazionale, alla situazione patrimoniale, alla nascita, alla disabilità, all'età, all'orientamento o all'identità sessuale o a qualsiasi altro motivo; | ||||||
Emendamento 38 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii bis) (nuovo) | |||||||
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iii bis) della promozione e della difesa della libertà d'espressione, comprese l'espressione artistica e culturale e la lotta contro la censura; | ||||||
Emendamento 39 Articolo 2, paragrafo 1, lettera (b), punto (iv) | |||||||
(iv) delle minoranze, dei gruppi etnici e delle popolazioni autoctone; |
(iv) i diritti delle minoranze, dei gruppi etnici e delle popolazioni autoctone, in particolare combattendo la discriminazione contro di essi; i diritti degli immigrati, dei rifugiati e dei profughi; | ||||||
Emendamento 40 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto v) | |||||||
v) dei diritti delle donne; |
v) dei diritti delle donne, incluse misure contro la mutilazione genitale femminile, i matrimoni precoci e forzati, i delitti d'onore, i maltrattamenti domestici e qualsiasi altra forma di violenza contro le donne; | ||||||
Emendamento 41 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto vi) | |||||||
vi) dei diritti dei bambini; |
vi) dei diritti dei bambini, compresa la lotta contro il lavoro dei bambini, il traffico e la prostituzione nonché il reclutamento e l'impiego di bambini soldato; | ||||||
Emendamento 42 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto vii) | |||||||
vii) della disciplina di base in materia di protezione del lavoro; |
vii) della disciplina di base in materia di protezione del lavoro, inclusa la promozione della responsabilità sociale delle imprese; | ||||||
Emendamento 43 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto vii bis) (nuovo) | |||||||
|
vii bis) dei diritti dei disabili; | ||||||
Emendamento 44 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto viii) | |||||||
viii) dell’istruzione, della formazione e del controllo nel settore dei diritti umani e della democrazia; |
viii) dell’istruzione, della formazione e del controllo nel settore dei diritti umani, della democrazia, della creazione della pace e della prevenzione della violenza; | ||||||
Emendamento 45 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto viii bis) (nuovo) | |||||||
|
viii bis) dello sviluppo delle capacità per le organizzazioni indipendenti della società civile a livello locale, nazionale, regionale e internazionale che operano nel settore della protezione, del rafforzamento o della difesa dei diritti umani e a favore della creazione della pace e della prevenzione della violenza; | ||||||
Motivazione | |||||||
Deve essere stabilita chiaramente la necessità di sostenere le organizzazioni che operano nel settore della protezione dei diritti umani, della creazione della pace e della prevenzione della violenza. | |||||||
Emendamento 46 Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), alinea | |||||||
c) rafforzamento del quadro internazionale a tutela dei diritti umani, dello Stato di diritto e per la promozione della democrazia, nello specifico: |
c) rafforzamento del quadro internazionale a tutela dei diritti umani, dello Stato di diritto e per la promozione della democrazia, e nello specifico: | ||||||
Motivazione | |||||||
Emendamento di natura linguistica. | |||||||
Emendamento 47 Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto i) | |||||||
i) fornendo sostegno a specifici strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, giustizia e democrazia; |
i) fornendo sostegno a specifici strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, giustizia, Stato di diritto e democrazia; | ||||||
Emendamento 48 Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii) | |||||||
ii) favorendo la cooperazione con organizzazioni multilaterali e regionali; |
ii) favorendo la cooperazione con organizzazioni intergovernative internazionali e regionali; | ||||||
Emendamento 49 Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii bis) (nuovo) | |||||||
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ii bis) favorendo la cooperazione tra organizzazioni indipendenti di attori privati non a scopo di lucro, quali definiti all'art. 9, par. 1, e organizzazioni intergovernative internazionali e regionali; sostenendo le attività di attori privati non a scopo di lucro, quali definiti all'art. 9, par. 1, volte alla promozione e al controllo dell'applicazione degli strumenti internazionali e regionali in materia di diritti dell'uomo; | ||||||
Motivazione | |||||||
Occorre porre maggiore accento sul ruolo delle organizzazioni della società civile quali interlocutori delle organizzazioni intergovernative regionali e internazionali e sul loro ruolo nella promozione e nel controllo dell'applicazione degli strumenti internazionali e regionali in materia di diritti dell'uomo. | |||||||
Emendamento 50 Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iii) | |||||||
iii) caldeggiando il rispetto del diritto umanitario internazionale; |
iii) caldeggiando il rispetto e verificando l'attuazione del diritto umanitario internazionale; | ||||||
Motivazione | |||||||
Questo emendamento si riferisce ai casi in cui la firma di un trattato o di una convenzione internazionale comporta, per lo Stato parte, l'obbligo di varare un'apposita legislazione attuativa, cioè una modifica della legislazione nazionale che indirizzi o renda possibile l'adempimento degli obblighi del trattato. | |||||||
Emendamento 51 Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), alinea | |||||||
d) diffusione della fiducia nei processi elettorali democratici, nello specifico: |
d) rafforzamento dell'affidabilità dei processi elettorali, nello specifico: | ||||||
Emendamento 52 Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i) | |||||||
i) organizzando missioni di osservazione elettorale dell’UE; |
i) organizzando missioni di osservazione elettorale dell’UE, anche quando il paese ospitante non abbia rivolto un invito in tal senso, e attuando misure a sostegno di attori privati non a scopo di lucro, quali definiti all'art. 9, par. 1, per contribuire ad attuare le raccomandazioni formulate da tali missioni; | ||||||
Motivazione | |||||||
Occorre porre maggiore accento sul seguito dato alle raccomandazioni formulate dalle missioni di osservazione elettorale, per evitare che siano soltanto eventi sporadici. | |||||||
Emendamento 53 Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto ii) | |||||||
ii) fornendo sostegno allo sviluppo delle capacità di osservazione elettorale a livello regionale e locale, nonché ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione e la fiducia nel processo elettorale. |
ii) fornendo sostegno allo sviluppo delle capacità di osservazione elettorale a livello regionale e locale, nonché ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione al processo elettorale. | ||||||
Emendamento 54 Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto ii bis) (nuovo) | |||||||
|
ii bis) fornendo assistenza ad attori privati non a scopo di lucro, quali definiti all'art. 9, par. 1, e ai gruppi democratici nel monitoraggio e controllo dei processi elettorali. | ||||||
Motivazione | |||||||
Occorre prestare maggiore attenzione allo sviluppo della capacità delle organizzazioni locali indipendenti, non governative e senza scopo di lucro nel monitorare e seguire i processi elettorali. Andrebbe tuttavia evitato il sostegno a organismi collegati al governo, dal momento che questi possono facilmente ottenere finanziamenti attraverso strumenti su base geografica. | |||||||
Emendamento 55 Articolo 2, paragrafo 2 | |||||||
2. Laddove necessario, tutti gli interventi di aiuto nell’ambito del presente regolamento prestano attenzione alla promozione dell’uguaglianza uomo-donna, dei diritti dei bambini, dei diritti delle popolazioni autoctone e alla prevenzione dei conflitti. |
2. Laddove necessario, tutti gli interventi di aiuto nell’ambito del presente regolamento prestano attenzione alla promozione dell’uguaglianza uomo-donna, dei diritti del fanciullo, dei diritti delle popolazioni autoctone, delle minoranze e delle persone disabili e alla prevenzione dei conflitti. | ||||||
Emendamento 56 Articolo 3, paragrafo 1 | |||||||
|
Emendamento 57
Articolo 3, paragrafo 2
2. La Commissione veglia affinché le misure adottate ai sensi del presente regolamento siano in linea con il contesto strategico globale della Comunità e, in particolare, con gli obiettivi degli strumenti summenzionati, nonché con altri provvedimenti comunitari rilevanti e con misure adottate ai sensi del trattato dell’Unione europea. |
2. La Commissione veglia affinché le misure adottate ai sensi del presente regolamento siano in linea con il contesto strategico globale della Comunità – ma non ad esso subordinate – e, in particolare, con gli obiettivi degli strumenti summenzionati, nonché con altri provvedimenti comunitari rilevanti e con misure adottate ai sensi del trattato dell’Unione europea. Essa assicura altresì che siffatte misure siano in linea con la politica UE di promozione della democrazia e dei diritti dell'uomo, segnatamente alla luce degli orientamenti UE in tale settore. |
|
Motivazione
Il regolamento contribuisce al contesto UE globale per la promozione della democrazia e dei diritti umani. Le misure adottate ai sensi di tale regolamento dovrebbero pertanto essere in linea con la politica UE generale senza tuttavia stabilire una relazione subordinata tra il presente strumento e altri strumenti comunitari.
Emendamento 58 Articolo 3, paragrafo 3 | |
3. Al fine di una maggiore efficacia e coerenza degli interventi di aiuto della Comunità e degli Stati membri, la Commissione favorisce uno stretto coordinamento tra le proprie attività e quelle degli Stati membri, sia in fase decisionale che sul campo. Detto coordinamento comporta consultazioni regolari e scambi frequenti di informazioni pertinenti durante le diverse fasi del ciclo di assistenza, soprattutto sul campo, ed assume un ruolo centrale nei processi di programmazione da parte degli Stati membri e della Comunità. |
3. Al fine di una maggiore efficacia e coerenza degli interventi di aiuto della Comunità e degli Stati membri, la Commissione assicura uno stretto coordinamento tra le proprie attività e quelle degli Stati membri, sia in fase decisionale che sul campo. Detto coordinamento comporta consultazioni regolari e scambi frequenti di informazioni pertinenti durante le diverse fasi del ciclo di assistenza, soprattutto sul campo, ed assume un ruolo centrale nei processi di programmazione da parte degli Stati membri e della Comunità. |
Motivazione | |
L'emendamento è in linea con la proposta iniziale, ma la rafforza. | |
Emendamento 59 Articolo 3, paragrafo 4 | |
4. La Commissione provvede ad uno scambio regolare di informazioni con il Parlamento europeo. |
4. La Commissione instaura un dialogo strutturato con il Parlamento europeo, come indicato all'articolo 16, paragrafo 4. |
Motivazione | |
La procedura per un dialogo strutturato è illustrata negli emendamenti all'articolo 16, paragrafo 4. Il presente emendamento adegua il testo del regolamento alla formulazione delle dichiarazioni 4 e 5 allegate all'AII PF 2007-2013 sulla partecipazione del PE per quanto concerne gli aspetti del controllo democratico e della coerenza delle azioni esterne. | |
Emendamento 60 Articolo 3, paragrafo 5 | |
5. La realizzazione degli obiettivi di cui al presente regolamento è oggetto di dialogo tra la Commissione e la società civile. |
5. La realizzazione degli obiettivi di cui al presente regolamento e l'attuazione e la valutazione del regolamento stesso sono oggetto di dialogo tra la Commissione e il Consiglio e attori privati non a scopo di lucro, quali definiti all'art. 9, par. 1, a tutti i livelli, anche nei paesi terzi. |
Motivazione | |
È importante coinvolgere nel dialogo la società civile locale nei paesi terzi. In diversi punti del testo il livello locale non viene menzionato, pur essendo importante per la realizzazione dei progetti nell'ambito del regolamento in esame. | |
Emendamento 61 Articolo 4, lettera c bis) (nuova) | |
|
c bis) misure di sostegno; |
Motivazione | |
Essendo stati introdotti nuovi elementi, è necessario menzionare anche queste misure. | |
Emendamento 62 Articolo 4, lettera c ter) (nuova) | |
|
c ter) misure ad hoc. |
Motivazione | |
Occorre menzionare il nuovo tipo di misure introdotte. | |
Emendamento 63 Articolo 5, paragrafo 1 | |
1. I documenti di strategia definiscono il quadro strategico dell’assistenza comunitaria ai sensi del presente regolamento, le priorità della Comunità, la situazione internazionale e le attività dei principali partner. |
1. I documenti di strategia definiscono il quadro strategico e le priorità per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, in relazione agli articoli 2 e 3, e per la fornitura dell’assistenza comunitaria ai sensi del presente regolamento, nonché le priorità della Comunità, la situazione internazionale e le attività dei principali partner. |
Motivazione | |
È importante sottolineare che la strategia della Comunità per la fornitura di assistenza ai sensi del presente regolamento deve essere conforme agli obiettivi, agli ambiti e al principio di complementarità sopra definiti. | |
Emendamento 64 Articolo 5, paragrafo 2 | |
2. I documenti di strategia individuano i settori prioritari ai fini del finanziamento comunitario, gli obiettivi specifici, i risultati attesi nonché gli indicatori di rendimento. Essi specificano inoltre lo stanziamento indicativo, sia globale che per settore prioritario, che può essere indicato, ove necessario, sotto forma di forchetta. |
2. I documenti di strategia individuano i settori prioritari ai fini del finanziamento comunitario, gli obiettivi specifici, i risultati attesi nonché gli indicatori di rendimento. Essi specificano inoltre lo stanziamento indicativo, senza pregiudizio per i poteri dell'autorità di bilancio, sia a livello globale che con ripartizione indicativa degli importi per settore prioritario, che può essere indicato, ove necessario, sotto forma di forchetta. |
Motivazione | |
Conformità con la dichiarazione sul controllo democratico e la coerenza delle azioni esterne allegata all'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006. | |
Emendamento 65 Articolo 5, paragrafo 3 | |
3. I documenti di strategia, e relative revisioni o estensioni, sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2. La loro durata non può eccedere il periodo di validità del presente regolamento. I documenti di strategia sono soggetti ad una revisione intermedia, ovvero, se necessario, ad una revisione ad hoc. |
3. I documenti di strategia, e relative revisioni o estensioni, sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2. La loro durata non può eccedere il periodo di validità del presente regolamento. I documenti di strategia sono soggetti ad una revisione intermedia, entro e non oltre i tre anni, ovvero, se necessario, ad una revisione ad hoc. |
Motivazione | |
Conformità con la dichiarazione sul controllo democratico e la coerenza delle azioni esterne allegata all'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006. | |
Emendamento 66 Articolo 5, paragrafo 4 | |
4. Al fine di favorire la complementarità tra le diverse attività di cooperazione, in una prima fase del processo di programmazione si svolgono consultazioni tra la Commissione e gli Stati membri, nonché con altri donatori e attori, compresi i rappresentanti della società civile. |
4. Al fine di favorire la complementarità tra le diverse attività di cooperazione, in una prima fase del processo di programmazione si svolgono consultazioni e uno scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, nonché con altri donatori e attori, compresi i rappresentanti di attori privati non a scopo di lucro, quali definiti all'art. 9, par. 1. |
Emendamento 67 Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo) | |
|
4 bis. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, la Commissione consulta il Parlamento europeo in una fase precoce del processo di programmazione strategica e si adopera per tenere debitamente conto delle sue posizioni. Inoltre, essa tiene il Parlamento informato in modo esaustivo e lo associa al processo di revisione. |
Motivazione | |
I documenti di strategia non sono semplici documenti d'attuazione, dal momento che individuano i settori prioritari, gli obiettivi e i risultati attesi dal finanziamento comunitario e specificano gli stanziamenti indicativi. In questo senso possono quindi essere assimilati a un documento politico. È logico quindi che il Parlamento europeo venga pienamente associato alla loro elaborazione e revisione. | |
Emendamento 68 Articolo 6, paragrafo 2 | |
2. I programmi di azione annuali precisano gli obiettivi perseguiti, i settori di intervento, i risultati attesi, le procedure di gestione e l’importo complessivo del finanziamento previsto. Essi forniscono una descrizione delle operazioni da finanziare, un’indicazione degli importi stanziati a fronte di ciascuna operazione e un calendario di attuazione orientativo. Gli obiettivi devono essere misurabili e parametrati in base al tempo. |
2. I programmi di azione annuali precisano gli obiettivi perseguiti, i settori di intervento, i risultati attesi, le procedure di gestione e l’importo complessivo del finanziamento previsto. Essi tengono conto delle esperienze acquisite in passato con l'attuazione dell'assistenza comunitaria. Essi forniscono una descrizione delle operazioni da finanziare, un’indicazione degli importi stanziati a fronte di ciascuna operazione e un calendario di attuazione orientativo. Gli obiettivi devono essere misurabili e parametrati in base al tempo. |
Motivazione | |
La precedente Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) è stata criticata per la sua eccessiva rigidità e burocrazia. Un nuovo strumento dovrebbe quindi essere più flessibile. Ma il presente emendamento dovrebbe anche introdurre un'impostazione positiva. Lo strumento in esame, come quello precedente, dovrebbe sostenere nuovi metodi d'innovazione ed è importante che nelle future azioni si tenga conto delle esperienze acquisite in passato. | |
Emendamento 69 Articolo 6, paragrafo 3 | |
3. I programmi annuali di azione, e relative revisioni o estensioni, sono adottati conformemente alla procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2. La Commissione è competente ad adottare modifiche ai programmi annuali di azione ove queste comportino un aumento del finanziamento totale stanziato non superiore al 20%; in tal caso, essa informa il comitato di cui all’articolo 16, paragrafo 1. |
33. I programmi annuali di azione, e relative revisioni o estensioni, sono adottati conformemente alla procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2. La Commissione è competente ad adottare modifiche ai programmi annuali di azione ove queste comportino un aumento del finanziamento totale stanziato non superiore al 20%; in tal caso, essa informa il comitato di cui all’articolo 16, paragrafo 1 e il Parlamento europeo . |
Motivazione | |
La percentuale è più elevata di quella necessaria e limiterebbe i diritti di bilancio del PE senza informarlo. | |
Emendamento 70 Articolo 6, paragrafo 4 | |
4. Ove il programma annuale di azione non sia stato ancora adottato, sulla base dei documenti di strategia di cui all’articolo 5, la Commissione può adottare, in via eccezionale, provvedimenti non contemplati nel programma annuale di azione conformemente alle norme e procedure per l’adozione del programma stesso. |
4. Ove il programma annuale di azione non sia stato ancora adottato, sulla base dei documenti di strategia di cui all’articolo 5, la Commissione può adottare, in via eccezionale, provvedimenti non contemplati nel programma annuale di azione conformemente alle norme e procedure per l’adozione del programma stesso. In tal caso si applica l'articolo 10, paragrafo 2 ter. |
Emendamento 71 Articolo 6, paragrafo 4 bis (nuovo) | |
|
4 bis. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, la Commissione consulta il Parlamento europeo in una fase precoce del processo di programmazione annuale e si adopera per tenere debitamente conto delle sue posizioni. |
Motivazione | |
L'emendamento è conforme ad altri emendamenti concernenti il ruolo del Parlamento europeo. | |
Emendamento 72 Articolo 7, paragrafo 1 | |
1. In deroga all’articolo 5, a fronte di necessità impreviste o circostanze eccezionali, la Commissione può adottare provvedimenti speciali non contemplati dai documenti di strategia. |
(Non concerne la versione italiana) |
Motivazione | |
(Non concerne la versione italiana) | |
Emendamento 73 Articolo 7, paragrafo 2 | |
2. I provvedimenti speciali stabiliscono gli obiettivi perseguiti, i settori d’intervento, i risultati attesi, nonché l’importo totale del finanziamento previsto. Essi forniscono una descrizione delle operazioni da finanziare, un’indicazione degli importi stanziati a fronte di ciascuna operazione e un calendario di attuazione orientativo. |
2. I provvedimenti speciali stabiliscono gli obiettivi perseguiti, i settori d’intervento, i risultati attesi, nonché l’importo totale del finanziamento previsto. Essi forniscono una descrizione delle operazioni da finanziare, un’indicazione degli importi stanziati a fronte di ciascuna operazione e un calendario di attuazione orientativo. Gli obiettivi perseguiti e i settori di attività per provvedimenti speciali sono definiti dalla Commissione tenendo conto delle risoluzioni approvate dal Parlamento europeo sulle violazioni dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello stato di diritto. |
Emendamento 74 Articolo 7, paragrafo 3 | |
3. I provvedimenti speciali per un importo superiore a 5 milioni di euro sono adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2. |
3. I provvedimenti speciali per un importo superiore a 2 milioni di euro sono adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2. |
Motivazione | |
L'emendamento abbassa la soglia relativa a quando le decisioni sui provvedimenti speciali sono soggette alla procedura di gestione. | |
Emendamento 75 Articolo 7, paragrafo 4 | |
4. Nel caso di provvedimenti speciali per un importo inferiore a 5 milioni di euro, la Commissione informa gli Stati membri entro un mese dall’adozione della decisione. |
4. Nel caso di provvedimenti speciali per un importo inferiore a 2 milioni di euro, la Commissione informa gli Stati membri e il Parlamento europeo entro un mese dall’adozione della decisione. |
Motivazione | |
L'emendamento è conforme ad altri emendamenti concernenti il ruolo del Parlamento europeo. Abbassa anche la soglia relativa a quando le decisioni sui provvedimenti speciali sono soggette alla procedura di gestione. | |
Emendamento 76 Articolo 8, paragrafo 1 | |
1. Il finanziamento comunitario ai sensi del presente regolamento può coprire le spese a fronte di azioni di preparazione, follow‑up, controllo, revisione contabile e valutazione, direttamente necessarie ai fini dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi del regolamento stesso, in particolare gli studi, le riunioni, le azioni di informazione, di formazione e di pubblicazione, le spese afferenti alle reti informatiche finalizzate allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa di sostegno amministrativo e tecnico necessaria alla gestione del programma. Qualora necessario, esso può inoltre coprire spese a fronte di azioni volte a mettere in risalto il carattere comunitario degli interventi di assistenza nonché di attività miranti a chiarire gli obiettivi e i risultati degli interventi presso il grande pubblico dei paesi coinvolti. |
1. Il finanziamento comunitario ai sensi del presente regolamento può coprire le spese a fronte di azioni di preparazione, follow‑up, controllo, revisione contabile e valutazione, direttamente necessarie ai fini dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi del regolamento stesso, in particolare gli studi, le riunioni, le azioni di informazione, di formazione e di pubblicazione, comprese le misure in materia di formazione e istruzione per i partner di attori privati non a scopo di lucro, quali definiti all'art. 9, par. 1, che consentono loro di partecipare alle varie fasi del programma, le spese afferenti alle reti informatiche finalizzate allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa di sostegno amministrativo e tecnico necessaria alla gestione del programma. Qualora necessario, esso può inoltre coprire spese a fronte di azioni volte a mettere in risalto il carattere comunitario degli interventi di assistenza nonché di attività miranti a chiarire gli obiettivi e i risultati degli interventi presso il grande pubblico dei paesi coinvolti. |
Motivazione | |
Visto che lo strumento si concentra sulla società civile, talvolta con risorse limitate, potrebbe essere opportuno indicare che le misure di sostegno andrebbero dirette anche ai beneficiari. | |
Emendamento 77 Articolo 8, paragrafo 2 | |
2. Il finanziamento comunitario comprende inoltre le spese di supporto amministrativo sostenute dalle delegazioni della Commissione per la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento. |
2. Il finanziamento comunitario può inoltre comprendere le spese di supporto amministrativo sostenute dalle delegazioni della Commissione per la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento. |
Motivazione | |
Il finanziamento delle spese amministrative è una possibilità, se del caso, ma non un obbligo. | |
Emendamento 78 Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
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2 bis. Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, la Commissione assicura che le misure di sostegno siano proporzionali e adeguate per raggiungere i risultati auspicati e che non superino il 5% dell'importo globale destinato a tale strumento. |
Motivazione | |
Ai fini di una buona gestione del denaro pubblico, è necessario che le misure di sostegno rimangano proporzionali e adeguate e non superino un massimale del 5% rispetto all'importo totale. | |
Emendamento 79 Articolo 8 bis (nuovo) | |
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Articolo 8 bis |
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Misure ad hoc |
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1. Fatto salvo l'articolo 5 e conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b bis), la Commissione può concedere finanziamenti, su base ad hoc, volti a: |
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a) sostenere il funzionamento di attori privati locali, indipendenti e senza scopo di lucro, quali definiti all'art. 9, par. 1, più in particolare il funzionamento di quelli che incontrano difficoltà ad ottenere la registrazione legale nel loro paese; |
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b) rispondere alle esigenze urgenti di tutela dei difensori dei diritti umani, compresi gli attivisti per la democrazia, che si trovano confrontati con pericoli imminenti connessi alle loro attività nel campo della democrazia e della promozione dei diritti umani, in particolare alla luce degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e della prima revisione del Consiglio relativa all'applicazione degli stessi. |
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2. La Commissione informa regolarmente e debitamente il Parlamento europeo e gli Stati membri in merito a tali misure ad hoc. Essa fornisce al Parlamento europeo anche tutte le informazioni e i dettagli richiesti per quanto concerne i pagamenti effettuati in tale quadro, in modo da consentirgli di esercitare pienamente il controllo di bilancio. |
Motivazione | |
È necessaria una maggiore flessibilità per le delegazioni, in modo da consentire loro di rispondere efficacemente alle situazioni di crisi. | |
Emendamento 80 Articolo 9, paragrafo 1 | |
1. Fatto salvo l’articolo 13, gli organismi e gli attori elencati di seguito possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente regolamento finalizzati all’attuazione degli interventi di assistenza di cui agli articoli 6 e 7: |
1. Fatto salvo l’articolo 13, i provvedimenti di assistenza di cui agli articoli 6 e 7 sono applicati principalmente da attori privati, indipendenti e non a scopo di lucro, idonei al sostegno finanziario a titolo del presente regolamento, ivi compresi: |
a) organizzazioni della società civile e delle collettività locali e relative reti, operative a livello nazionale, regionale e internazionale; |
organizzazioni non governative, organizzazioni che rappresentano popoli indigeni, organizzazioni che rappresentano minoranze nazionali e/o etniche, gruppi locali di cittadini, cooperative, sindacati, organizzazioni locali contro la corruzione e la frode, che promuovono la buona governance, organizzazioni per i diritti civili e di lotta contro la discriminazione, organizzazioni locali (comprese le reti), organizzazioni di donne e di giovani, organizzazioni di insegnanti, culturali e scientifiche, università, chiese, associazioni e fondazioni non governative, comprese fondazioni politiche che operano nel campo della democrazia e a favore dei diritti umani, a livello locale, nazionale, regionale e internazionale, e che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento. Le organizzazioni locali non ufficialmente registrate nel proprio paese, ma che rientrano nell'ambito dei potenziali beneficiari, hanno altresì accesso al finanziamento comunitario ai sensi del presente regolamento. |
b) enti, istituzioni e organizzazioni pubblici o privati non a scopo di lucro, e reti operative a livello nazionale, regionale e internazionale; |
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c) organizzazioni intergovernative internazionali e regionali; |
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d) persone fisiche, ove necessario per la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. |
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Emendamento 81 Articolo 9, paragrafo 2 | |
2. Qualora necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente regolamento, possono beneficiare del finanziamento altri organismi o attori non elencati al paragrafo 1. |
2. Fatto salvo l'articolo 13, altri organismi e attori possono essere scelti per ricevere il finanziamento ai sensi del presente regolamento, in particolare: |
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a) enti, istituzioni, organizzazioni e reti pubblici o privati senza scopo di lucro, compresi organismi parlamentari, che operano a livello locale, nazionale, regionale e internazionale nel campo della democrazia e dei diritti umani; |
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b) organizzazioni intergovernative internazionali e regionali che operano nel campo della democrazia e dei diritti umani; |
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c) persone fisiche, ove necessario per la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento; |
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d) in via eccezionale, organismi che non hanno personalità giuridica ai sensi della legislazione nazionale applicabile, a condizione che i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere a loro nome obblighi giuridici e responsabilità finanziaria. |
Emendamento 82 Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
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2 bis. Siffatti organismi rispettano i criteri seguenti: |
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i) devono avere lo status giuridico ed essere disciplinati dalla legislazione di uno degli Stati membri, uno degli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) o di un paese candidato all'adesione all'Unione europea o, se del caso, dalla legislazione di qualsiasi altro paese; |
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ii) devono disporre di personale sufficiente con le adeguate capacità professionali e linguistiche per lavorare in un ambiente di cooperazione internazionale; |
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iii) devono disporre di un'adeguata infrastruttura, in particolare di attrezzature TIC e mezzi di comunicazione; |
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iv) devono operare in un ambiente amministrativo che consenta loro di svolgere le loro mansioni in modo adeguato e di evitare qualsiasi conflitto d'interesse; |
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v) devono essere in grado di applicare le norme per la gestione delle sovvenzioni e le condizioni contrattuali stabilite a livello comunitario; |
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vi) devono disporre di sufficienti garanzie finanziarie e di una capacità amministrativa adeguata al volume dei fondi comunitari che dovranno gestire; |
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vii) devono rispettare i principi di trasparenza, parità di trattamento e di non cumulo in relazione ad altri fondi comunitari nonché l'obbligo di recuperare eventuali fondi dovuti dai beneficiari; |
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viii) devono operare in linea con le norme di una sana gestione finanziaria, procedure adeguate, sistemi di controllo, nonché sistemi e procedure di contabilità per l'attribuzione di contratti e sovvenzioni. |
Motivazione | |
L'emendamento è in linea con le modalità di esecuzione riviste del regolamento finanziario. | |
Emendamento 83 Articolo 10, paragrafo 2 ter (nuovo) | |
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2 ter. Ai fini del presente regolamento, i termini "in casi d'urgenza" di cui all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del ..., vanno interpretati nel senso dell'improvvisa insorgenza in paesi terzi di situazioni che rappresentano una grave minaccia ai diritti umani e alle libertà fondamentali, o a singoli difensori dei diritti umani o allo sviluppo della democrazia nel paese interessato. La decisione della Commissione relativa alla concessione deve motivare ogni caso d'urgenza. |
Motivazione | |
Si potrebbe eventualmente ottenere maggiore flessibilità nell'attuazione qualora si agevolasse il ricorso alla deroga dalla regola dell'invito a presentare proposte. | |
Emendamento 84 Articolo 11, paragrafo 1 | |
1. Gli impegni di bilancio vengono assunti sulla base di decisioni adottate dalla Commissione conformemente agli articoli 6, 7 e 8. |
1. Gli impegni di bilancio vengono assunti sulla base di decisioni adottate dalla Commissione conformemente agli articoli 6, 7, 8, 8 bis e 10, paragrafo 2 bis. |
Motivazione | |
Sono state introdotte nuove misure di assistenza (misure ad hoc, cfr. articolo 8 bis) che vanno aggiunte anche nel presente paragrafo. | |
Emendamento 85 Articolo 12, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova) | |
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b bis) sovvenzioni destinate a sostenere i difensori dei diritti umani e a finanziare le misure d'urgenza necessarie per tutelare la vita, l'integrità fisica e la libertà di quanti di loro si trovano in una situazione di pericolo e garantire loro assistenza giuridica; |
Emendamento 86 Articolo 12, paragrafo 1, lettera b ter) (nuova) | |
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b ter) sovvenzioni volte a finanziare le misure di cui all'articolo 8 bis, segnatamente il funzionamento di enti che perseguono uno scopo di interesse generale europeo o hanno un obiettivo che costituisce parte di una politica dell'Unione europea come stabilito al punto b) dell'articolo 108, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002; |
Emendamento 87 Articolo 12, paragrafo 1, lettera b quater) (nuova) | |
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b quater) finanziamenti per sostenere i costi di gestione degli Uffici dell'Alto commissario ONU per i diritti umani e dei Rappresentanti speciali ONU, nonché dei Relatori attivi nel campo della democrazia e dei diritti umani; |
Emendamento 88 Articolo 12, paragrafo 1, lettera c) | |
c) finanziamenti per sostenere i costi di gestione del Centro interuniversitario europeo per i diritti dell’uomo e la democratizzazione (EIUC), in particolare per il master europeo in diritti dell’uomo e democratizzazione, e del programma di borse di studio UE-ONU, pienamente accessibili ai cittadini dei paesi terzi, nonché a fronte di altre attività nel campo dell’istruzione, della formazione e della ricerca volte alla promozione dei diritti umani e della democratizzazione; |
c) oltre alle sovvenzioni volte a sostenere i costi di gestione delle istituzioni che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento a norma della lettera b bis), finanziamenti per sostenere i costi di gestione del Centro interuniversitario europeo per i diritti dell’uomo e la democratizzazione (EIUC), in particolare per il master europeo in diritti dell’uomo e democratizzazione, e del programma di borse di studio UE-ONU, pienamente accessibili ai cittadini dei paesi terzi, nonché a fronte di altre attività nel campo dell’istruzione, della formazione e della ricerca volte alla promozione dei diritti umani e della democratizzazione; |
Emendamento 89 Articolo 12, paragrafo 2, lettera d) | |
d) società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati, nonché altri attori non statali. |
d) società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati, sindacati, federazioni sindacali, nonché altri attori non statali, a condizione che, per svolgere le attività previste nel presente regolamento, tali soggetti si attengano alle norme internazionalmente riconosciute in materia di democrazia e diritti umani. |
Emendamento 90 Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
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2 bis. In casi debitamente motivati, la Commissione può autorizzare la partecipazione delle persone fisiche e giuridiche di paesi terzi alle procedure di aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento. |
Motivazione | |
L'emendamento amplia la portata dell'articolo 2 qualora il paese terzo non rispetti la norma dell'"accesso reciproco". | |
Emendamento 91 Articolo 13, paragrafo 7 | |
7. Qualora l’assistenza comunitaria riguardi un intervento posto in essere tramite un’organizzazione internazionale, alle procedure contrattuali del caso sono ammesse tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi del presente articolo, nonché tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi della normativa stabilita dall’organizzazione in questione, facendo in modo che sia garantita l’uguaglianza di trattamento tra tutti i donatori. Le forniture, i materiali e il ricorso ad esperti sono soggetti alle stesse norme. |
7. Qualora l’assistenza comunitaria riguardi un intervento posto in essere tramite un’organizzazione internazionale, alle procedure contrattuali del caso sono ammesse tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi del presente articolo, nonché tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi della normativa stabilita dall’organizzazione in questione – purché siano conformi con gli obiettivi del presente regolamento –, facendo in modo che sia garantita l’uguaglianza di trattamento tra tutti i donatori. Le forniture, i materiali e il ricorso ad esperti sono soggetti alle stesse norme. |
Motivazione | |
L'emendamento ricorda la necessità di conformità agli obiettivi del regolamento. | |
Emendamento 92 Articolo 13, paragrafo 12 | |
12. Gli aggiudicatari dei contratti sono tenuti al rispetto della disciplina di base in materia di lavoro convenuta a livello internazionale, quali le norme ILO, le convenzioni in materia di libertà di organizzazione e di contrattazione collettiva, la soppressione del lavoro forzato e obbligatorio, la soppressione della discriminazione relativa all’impiego e all’occupazione e l’abolizione del lavoro minorile. |
12. Coloro a cui vengono aggiudicati contratti sono tenuti al rispetto della disciplina di base in materia di lavoro convenuta a livello internazionale, quali le norme ILO, le convenzioni in materia di libertà di organizzazione e di contrattazione collettiva, la soppressione del lavoro forzato e obbligatorio, la soppressione della discriminazione relativa all’impiego e all’occupazione e l’abolizione del lavoro minorile. |
Motivazione | |
Emendamento di natura linguistica. | |
Emendamento 93 Articolo 15, paragrafo 1 | |
1. La Commissione effettua controlli e revisioni regolari dei propri programmi e ne valuta sistematicamente l’efficacia al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e di poter formulare raccomandazioni miranti al miglioramento degli interventi futuri. |
1. La Commissione effettua controlli e revisioni regolari dei propri programmi. Essa assicura inoltre che vengano effettuate valutazioni al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e di poter formulare raccomandazioni miranti al miglioramento degli interventi futuri. Ciò deve essere fatto entro e non oltre tre anni. Le valutazioni sono indipendenti e pertanto non possono essere svolte dal personale e/o dagli organismi che si occupano dell'esecuzione del programma. Le valutazioni sono basate su un sistema di parametri misurabile e comparabile. |
Motivazione | |
Per avere credibilità le valutazioni devono essere indipendenti. | |
Emendamento 94 Articolo 15, paragrafo 2 | |
2. La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione al comitato istituito ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, e al Parlamento europeo. Gli Stati membri possono richiedere che specifiche valutazioni vengano discusse nell’ambito del comitato di cui all’articolo 16, paragrafo 1; la concezione dei programmi e la distribuzione delle risorse terranno conto dei risultati della discussione. |
2. La Commissione trasmette le relazioni di valutazione al comitato istituito ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, e al Parlamento europeo. Gli Stati membri e il Parlamento europeo possono richiedere che specifiche valutazioni vengano discusse nell’ambito del comitato di cui all’articolo 16, paragrafo 1; la concezione dei programmi e la distribuzione delle risorse terranno conto dei risultati della discussione. |
Emendamento 95 Articolo 16, titolo | |
Comitato |
Comitato e dialogo strutturato con il Parlamento europeo |
Motivazione | |
Conformemente agli emendamenti all'articolo 16, paragrafo 4, il titolo va modificato. | |
Emendamento 96 Articolo 16, paragrafo 4 | |
4. I verbali delle riunioni del comitato sono inoltrati per informazione al Parlamento europeo. |
4. Un dialogo strutturato con il Parlamento europeo si svolge in base alla procedura seguente: |
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a) la Commissione tiene un dialogo regolare con il Parlamento europeo sul contenuto dei documenti di strategia e sui programmi di azione annuali a norma degli articoli 5 e 6; |
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b) la Commissione invia al Parlamento europeo tutti i progetti di misure da presentare al comitato istituito a norma dell'articolo 16 al momento in cui li trasmette agli Stati membri; il Parlamento europeo riceve anche una copia dell'ordine del giorno prima della relativa riunione del comitato e, quindi, una copia dei verbali della riunione; |
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c) il dialogo si svolge durante una riunione della commissione parlamentare; |
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d) i rappresentanti della commissione parlamentare interessata preparano tale dialogo, di concerto con i rappresentanti di Consiglio e Commissione, nel quadro di regolari riunioni congiunte, con particolare attenzione agli elementi politici e strategici dello strumento; |
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e) la Commissione tiene debitamente conto di tale dialogo nel mettere a punto e attuare i documenti di strategia e i programmi di azione annuali di cui agli articoli 5 e 6; |
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f) la Commissione stabilisce, a livello interservizi, uno scambio regolare di informazioni con il Parlamento europeo e il Consiglio; |
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g) la Commissione consulta regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio prima di stabilire l'elenco delle priorità dei paesi ai fini dell'elezione di missioni di osservazione. |
Emendamento 97 Articolo 17, paragrafo 2 | |
2. La relazione annuale contiene dati sugli interventi finanziati nell’esercizio precedente, sui risultati delle verifiche e delle valutazioni, sul coinvolgimento dei partner interessati, nonché sull’esecuzione degli impegni di bilancio e dei pagamenti, suddivisi in base alla portata mondiale, regionale e nazionale delle misure e ai settori di intervento. I risultati degli aiuti sono valutati alla luce della realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. |
2. La relazione annuale contiene dati sugli interventi finanziati nell’esercizio precedente, sui risultati delle verifiche e delle valutazioni, sul coinvolgimento dei partner interessati, nonché sull’esecuzione degli impegni di bilancio e dei pagamenti, suddivisi in base alla portata mondiale, regionale e nazionale delle misure e ai settori di intervento. I risultati degli aiuti sono valutati alla luce della realizzazione degli obiettivi del presente regolamento e della complementarità e addizionalità delle azioni finanziate rispetto alla promozione della democrazia e dei diritti umani a titolo di altri programmi UE di assistenza esterna. |
Emendamento 98 Articolo 18 | |
L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 ammonta a 1 103,702 milioni di euro. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie 2007-2013. |
1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 ammonta ad almeno 1 103,702 milioni di euro. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie 2007-2013. Si tiene conto di circostanze eccezionali. |
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2. La spesa totale per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) (Missioni di osservazione elettorale) non supera il 15% del bilancio globale relativo all'attuazione del presente regolamento. |
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3. La spesa totale per l'applicazione dell'articolo 7 (Provvedimenti speciali) non supera l'8% del bilancio globale relativo all'attuazione del presente regolamento. |
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4. La spesa totale per l'applicazione dell'articolo 8 bis (Misure ad hoc) non supera l'8% del bilancio globale relativo all'attuazione del presente regolamento. |
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5. La spesa totale per l'applicazione dell'articolo 8 (Misure di sostegno) non supera il 5% del bilancio globale relativo all'attuazione del presente regolamento. |
Emendamento 99 Articolo 18, paragrafo 1 bis (nuovo) | |
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Almeno il 66% degli stanziamenti destinati all'attuazione del presente regolamento è riservato al finanziamento di azioni realizzate da attori privati non a scopo di lucro, quali definiti all'art. 9, par. 1. |
Emendamento 100 Articolo 19 | |
Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all’attuazione del presente regolamento durante il primo triennio accompagnata, se necessario, da una proposta legislativa per modificare adeguatamente lo strumento. |
Entro il 30 aprile 2009 la Commissione presenta una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all’attuazione del presente regolamento durante il primo triennio. Qualora il processo di esame, a cui il Parlamento europeo sarà strettamente associato, individuasse disfunzioni che richiedano un adeguamento del presente regolamento, la Commissione presenta una proposta legislativa per modificare adeguatamente lo strumento. |
Traduzione esterna
MOTIVAZIONE
1. Introduzione
Il trattato sull’Unione europea afferma esplicitamente che gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune sono lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. [1]
La proposta legislativa in esame aggiorna uno degli strumenti più visibili di cui l’Unione europea dispone per raggiungere tale obiettivo: il programma specifico in materia di democrazia e diritti umani.
Nel contesto delle nuove prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013, la Commissione ha proposto una struttura semplificata per erogare gli aiuti comunitari esterni, presentando sei strumenti: tre di natura orizzontale e tre a copertura geografica. La proposta è quella di sostituire la normativa vigente con un programma tematico sulla democrazia e i diritti umani nel quadro di quattro fra gli strumenti sopramenzionati e attingendo alle loro risorse.
Tuttavia, la posizione del Parlamento europeo riguardo al futuro dell’Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), di cui si è fatto promotore nel 1992, è apparsa chiara fin dal principio. Per la promozione della democrazia e dei diritti umani, il Parlamento ha chiesto uno strumento specifico e non un programma tematico, al fine di garantire visibilità, indipendenza, flessibilità, coerenza e fattibilità.
L’attuale proposta, alla quale non si sarebbe giunti senza la determinazione e l’insistenza del Parlamento europeo, è dunque il risultato di lunghe trattative fra le istituzioni. È stato così possibile includere gli accordi già raggiunti per gli altri regolamenti in merito a diverse questioni, fra cui il contesto generale d’attuazione, l’ammissibilità, le norme di partecipazione e di origine, nonché le condizioni di revisione. La struttura è ora simile a quella di altri strumenti, contribuendo alla semplificazione e all’ottimizzazione delle procedure di gestione degli aiuti esterni.
Il regolamento, che si basa sulle recenti esperienze della precedente iniziativa EIDHR, disporrà di una capacità globale, rivolgendo un’attenzione particolare alla società civile. Al pari di quanto avviene nell’ambito dell’iniziativa precedente, per erogare gli aiuti non è necessario il consenso del governo del paese ricevente. L’importo finanziario di riferimento proposto per l’attuazione è pari a 1.103, 702 milioni di euro. Gli stanziamenti d’impegno proposti vanno dai 130,673 milioni di euro per il primo anno (rispetto ai 122 milioni iscritti nel bilancio 2006 dell’EIDHR, importo raggiunto dopo un incremento di 31 milioni di euro, su iniziativa del Parlamento europeo, rispetto al progetto preliminare di bilancio) ai 151,873 milioni di euro del quinto anno e ai 320,533 milioni di euro dell’ultimo anno.
Valutazione generale della proposta
L’Unione europea ha senz’altro bisogno di uno strumento efficiente per promuove la democrazia e i diritti umani che disponga di un approccio strategico e al contempo flessibile e che integri gli strumenti già esistenti. Pur muovendosi in tale direzione, la proposta necessita ancora di alcuni interventi di miglioramento. Diversi studi recenti sull’EIDHR[2] hanno in gran parte criticato la struttura, la strategia e l’attuazione di tale iniziativa, in contrasto con quanto avvenuto nel periodo 1992-1999, quando il programma veniva universalmente lodato per il suo livello di efficacia, adattabilità e impegno.
Il nesso esistente fra le due componenti, democrazia e diritti umani, è ben delineato nel documento, quando si afferma che: “Le libertà fondamentali di espressione ed associazione sono i prerequisiti del pluralismo politico e del processo democratico; il controllo democratico e la separazione dei poteri svolgono un ruolo chiave nel garantire l’indipendenza della magistratura e lo Stato di diritto, a loro volta presupposti necessari alla tutela reale dei diritti umani.” [3] Si tratta di un approccio assolutamente condivisibile.
Per poter contribuire in modo determinante ai cambiamenti democratici e al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nelle situazioni critiche, lo strumento deve accentuare il proprio aspetto strategico ed essere più concentrato rispetto alla precedente iniziativa, recentemente criticata a causa di una distribuzione troppo capillare delle risorse e per il tentativo di raggiungere troppi obiettivi contemporaneamente. Molte delle scelte strategiche saranno definite all’interno del documento di strategia, elaborato parallelamente ai negoziati sulla proposta legislativa, il che aumenterà l’importanza del documento di programmazione e favorirà un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo.
L’esigenza di un approccio strategico si fa ancora più impellente se osserviamo le crescenti minacce che incombono sulla democrazia e sul rispetto dei diritti umani in tutto il mondo e se teniamo conto del clima più difficile in cui si trovano a operare le organizzazioni della società civile, a volte, come nel caso della Russia, per via di una legislazione molto restrittiva.
Un ambiente più repressivo accentua la necessità di metodi di lavoro più innovativi e di una maggiore flessibilità in fase di attuazione. Sebbene il consenso del governo del paese ricevente non rappresenti un requisito indispensabile per lo svolgimento delle azioni, le esperienze pratiche acquisite nel corso dell’attuale iniziativa EIDHR dimostrano che i governi possono bloccare il finanziamento dei progetti. Il rifiuto di riconoscere formalmente le organizzazioni non governative è un altro modo per ostacolare le loro attività o la loro capacità di ricevere contributi esterni. Al momento, il regolamento finanziario dell’UE non consente di finanziare organizzazioni non registrate. Pertanto, poter disporre di condizioni di ammissibilità su vasta scala è uno degli aspetti fondamentali da considerare e la proposta di includere le persone fisiche, ove necessario, risulta nel contesto adeguata.
La promozione della democrazia e dei diritti umani non è ovviamente prerogativa esclusiva del presente strumento, destinato a svolgere una funzione complementare rispetto agli strumenti geografici e allo strumento per la stabilità. I programmi geografici e di sviluppo pluriennali saranno dotati di ingenti risorse e nell’ambito di tali programmi risulta evidente la necessità di rafforzare la democrazia e i diritti umani. Ma lo strumento in oggetto è di diversa natura, concentrandosi principalmente sulla società civile, di portata mondiale e non richiede il consenso del paese partner. Complementarietà con gli altri strumenti non significa limitarsi ad applicare l’EIDHR laddove non sia possibile ricorrere ad altri strumenti, quanto piuttosto sfruttare al massimo la sua diversa natura per raggiungere gli stessi obiettivi. I progetti gestiti dalle organizzazioni non governative potrebbero, ad esempio, integrare e proseguire i programmi attuati tramite gli strumenti geografici e/o attraverso le organizzazioni internazionali o le missioni di monitoraggio elettorale.
Tale strumento deve inoltre rafforzare altri meccanismi nell’ambito delle politiche UE riguardanti la democrazia e i diritti umani, fra cui gli incentivi politici e finanziari, i criteri di condizionalità e le sanzioni in base alle clausole sulla democrazia e i diritti umani. Più concretamente, esso è anche chiamato a svolgere la funzione di strumento diretto per sostenere gli orientamenti dell’UE in materia di diritti umani[4].
Gli impegni di bilancio sono ancora modesti, ma in un contesto in cui l’accordo raggiunto sulle prospettive finanziarie impone rigide limitazioni alle azioni esterne, va giudicato positivamente il fatto che uno strumento disponga di maggiori risorse finanziarie rispetto al suo predecessore, il che per altro coincide con le priorità del Parlamento europeo.
Principali punti
1. Obiettivi e campo d’applicazione
Continuare a considerare la società civile quale pilastro centrale dello strumento è senz’altro un approccio condivisibile, che tuttavia è ancora possibile definire in modo più accurato. Infatti, fra gli obiettivi non viene esplicitamente affermato che il sostegno diretto a una società civile indipendente è uno degli scopi dello strumento. La definizione di società civile dovrebbe essere quanto più ampia possibile.
Per motivi di maggiore chiarezza e precisione, si propone una nuova struttura per questo capitolo.
2. Rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo nell’ambito delle attività di programmazione e di controllo.
Il ruolo del Parlamento figura fra le principali questioni affrontate nel corso dei negoziati sugli altri strumenti finanziari per l’assistenza esterna. Ciò è in parte dovuto al fatto che i nuovi regolamenti rispondono maggiormente alle caratteristiche della legislazione quadro rispetto a quanto non fosse in precedenza, riservando scelte strategiche importanti alla fase di attuazione. Il regolamento in oggetto deve almeno garantire al Parlamento la funzione che è stata stabilita per gli altri strumenti. La proposta afferma che il Parlamento riceverà una relazione annuale, le relazioni di valutazione e i verbali delle riunioni del comitato per la democrazia e i diritti umani. A ciò si aggiungono alcuni emendamenti introdotti dalla presente relazione che si muovono nella stessa direzione, proponendo una procedura di dialogo strutturato e considerando come alternativa possibile quella di istituire un gruppo di lavoro congiunto fra le istituzioni.
Un’altra questione, per quanto strettamente connessa, è quella del ruolo dei parlamenti nella promozione della democrazia e dei diritti umani.
3. Flessibilità
Al fine di poter operare in modo efficace, lo strumento deve godere di un maggiore grado di flessibilità rispetto a quanto non sia finora accaduto. Occorre affrontare e risolvere le carenze della precedente iniziativa, in gran parte dovute alla rigidità e alla burocrazia eccessive, che hanno imposto forti limitazioni alla possibilità di gestire le situazioni difficili. Le recenti modifiche proposte al regolamento finanziario, che ammettono le concessioni e offrono alle organizzazioni non registrate la possibilità di ricevere finanziamenti, riusciranno, come auspicabile, a risolvere alcuni dei precedenti problemi. I provvedimenti speciali proposti dalla Commissione, che consentono di attuare azioni non previste nel documento di programmazione, agevoleranno la possibilità di una risposta rapida a bisogni urgenti. Il relatore propone, tuttavia, anche altre iniziative, come una dotazione finanziaria straordinaria per aiutare i difensori dei diritti umani che sono in situazioni di emergenza oppure la possibilità di erogare al livello delle delegazioni contributi di entità limitata, senza l’obbligo di sottostare all’invito a presentare proposte o alla procedura per i microprogetti, opportunità rivolta soprattutto alle organizzazioni locali non riconosciute. Per le situazioni di difficoltà estrema, in cui gli aiuti provenienti dall’estero possono mettere in pericolo le organizzazioni locali, occorre sviluppare altri metodi di sostegno più indiretti, che agevolino ciò che si definisce “deniability”.
4. Complementarità
Il regolamento stabilisce che “l’assistenza comunitaria di cui al presente regolamento è fornita qualora, e nella misura in cui, non risulti possibile erogare aiuti adeguati ricorrendo unicamente agli strumenti summenzionati, ovvero qualora essa risulti più efficace”. Tale formulazione risulterebbe accettabile se esistesse un ordine gerarchico fra gli strumenti e lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani fosse subordinato e non complementare ad altri strumenti. Occorre pertanto sviluppare ulteriormente il concetto di complementarietà.
5. Revisione
Come già previsto per gli altri strumenti, la proposta contiene ora una clausola di revisione, che stabilisce che entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenterà una relazione di valutazione relativa all’attuazione del presente regolamento durante il primo triennio. Il relatore intende sottolineare che tale verifica va effettuata nel corso del 2009, esortando la Commissione a presentare la relazione quanto prima.
- [1] Articolo 11, paragrafo 1, del TUE.
- [2] Fondazione Bertelsmann, Efficiency First: Towards a coherent EU strategy for Belarus (febbraio 2005); Centre For European Policy Studies, Promoting Democracy through Civil Society: How to step up the EU's policy towards the Eastern Neighbourhood (febbraio 2006); Centre For European Reform, Bollettino n. 45, The EU needs a policy on Belarus (gennaio 2006); Centre For European Reform, Policy Brief, 'The EU's awkward neighbour: time for a new policy on Belarus' (marzo 2006); Club di Madrid
The European Neighbourhood Policy as a Conflict Prevention Tool (giugno 2006); Commissione europea, COM(2001) 252: The EU's Role in Promoting Human Rights and Democratisation in Third Countries (Il ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi) (maggio 2001); Foreign Policy Centre, Londra: EU and Democracy Promotion in the Arab-Muslim world (novembre 2002); F.M Partners Limited (studio destinato a diverse ONG pro-democrazia), Striking a balance: Efficiency, effectiveness and accountability. The Impact of the EU Financial Regulation on the relationship between the European Commission and non-governmental organisations (aprile 2005); Human Rights & Democracy Network, Bruxelles, Experience of working with the European Initiative for Democracy and Human Rights (luglio 2005); Fondazione nazionale per la democrazia, studio destinato al Senatore G. Lugar, presidente della Commissione Esteri, The Backlash against Democracy Assistance (giugno 2006); Netherlands Institute For Multiparty Democracy: studio, No lasting peace and prosperity without democracy and human rights: Harnessing debates on the EU's future financial instruments (luglio 2005); Stefan Batory Foundation&Association For International Affairs: studio, Effective Policy towards Belarus: A challenge for the enlarged EU (aprile 2005); FRIDE, Survey of European Democracy Promotion Policies 2000-2006 (agosto 2006). - [3] COM (2006)354, considerando 7 .
- [4] Orientamenti per una politica dell’Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di pena di morte, giugno 1998; Orientamenti per una politica dell’UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, aprile 2001; Orientamenti dell’UE sui bambini e i conflitti armati, dicembre 2003; Orientamenti dell’Unione europea sui difensori dei diritti umani, giugno 2004.
PARERE della commissione per lo sviluppo (3.10.2006)
destinato alla commissione per gli affari esteri
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani)
(COM(2006)0354 – C6‑0206/2006 – 2006/0116(COD))
Relatore per parere (*): Alessandro Battilocchio
(*) Procedura rafforzata fra le commissioni – articolo 47 del regolamento
EMENDAMENTI
La commissione per lo sviluppo invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando 1, prima frase | |
(1) Al fine di una maggiore efficacia dell’assistenza esterna dell’UE, viene proposto un nuovo quadro di programmazione ed attuazione degli interventi. |
(1) Al fine di una maggiore efficacia e trasparenza dell’assistenza esterna dell’UE, viene proposto un nuovo quadro di programmazione ed attuazione degli interventi. |
Motivazione | |
È fondamentale garantire, nei confronti dei cittadini e dei loro rappresentanti eletti, un alto livello di trasparenza nelle procedure relative alla programmazione e attuazione dell'assistenza esterna. | |
Emendamento 2 Considerando 4 | |
(4) Il consenso europeo sullo sviluppo, approvato congiuntamente dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo, sottolinea che “Ai fini della lotta contro la povertà e dello sviluppo sostenibile è essenziale compiere progressi in materia di protezione dei diritti dell’uomo, buon governo e democratizzazione.”. |
(4) Il consenso europeo sullo sviluppo, approvato congiuntamente dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo, sottolinea che “Ai fini della lotta contro la povertà e dello sviluppo sostenibile è essenziale compiere progressi in materia di protezione dei diritti dell’uomo, buon governo e democratizzazione.”. Siffatte politiche contribuiscono pertanto in ampia misura alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) relativi all'eradicazione della povertà per i quali l'Unione europea si è impegnata nel 2000. |
Motivazione | |
Il riferimento al consenso europeo è adeguato, ma è opportuno aggiungere altresì un riferimento agli obiettivi di sviluppo del Millennio. | |
Emendamento 3 Considerando 6 | |
(6) Il contributo comunitario allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali trae fondamento dai principi generali stabiliti dal codice internazionale dei diritti umani, nonché da qualsiasi altro strumento attinente ai diritti universali dell’uomo, adottato nell’ambito delle Nazioni Unite. |
(6) Il contributo comunitario allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali trae fondamento dai principi generali stabiliti dal codice internazionale dei diritti umani, nonché da qualsiasi altro strumento attinente ai diritti universali dell’uomo adottato nell’ambito delle Nazioni Unite, compresi gli OSM. |
Emendamento 4 Considerando 6 bis (nuovo) | |
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(6 bis) L'assistenza comunitaria nell'ambito del presente regolamento mira anche a rafforzare le capacità dei parlamenti nazionali di promuovere la stabilità politica interna e regionale. |
Emendamento 5 Considerando 8 | |
(8) A differenza dei diritti umani, che possono essere intesi quali norme internazionali universalmente accettate, la democrazia va considerata come un processo, che si sviluppa dall’interno e che vede coinvolti tutti i settori della società nonché una serie di istituzioni deputate a garantire la partecipazione, la rappresentatività, la reattività e la responsabilità. Sebbene particolarmente urgente e difficile nelle democrazie emergenti, la sfida di creare e alimentare una cultura dei diritti umani e garantire il funzionamento del processo democratico per i cittadini è essenzialmente continua e riguarda anzitutto e in prima persona la popolazione del paese interessato. |
(8) Mentre i diritti umani e i principi e i valori democratici possono essere intesi quali norme internazionali universalmente accettate, le procedure specifiche per la creazione di istituzioni capaci di garantire il rispetto di tutti i diritti umani e democratici devono essere considerate come un processo, che si sviluppa dall’interno e che vede coinvolti tutti i settori della società nonché una serie di istituzioni deputate a garantire la partecipazione, la rappresentatività, la reattività e la responsabilità. Sebbene particolarmente urgente e difficile nelle democrazie emergenti, la sfida di creare e alimentare una cultura dei diritti umani e garantire il funzionamento del processo democratico per i cittadini è essenzialmente continua e riguarda anzitutto e in prima persona la popolazione del paese interessato, senza tuttavia ridurre l'impegno della comunità internazionale. |
Motivazione | |
È importante sottolineare la responsabilità primaria dei paesi interessati per l'instaurazione della democrazia, ma è altresì opportuno ricordare l'impegno della comunità internazionale. | |
Emendamento 6 Considerando 9 | |
(9) Per far sì che le questioni summenzionate possano essere affrontate in modo efficace, flessibile e tempestivo anche oltre la scadenza dei regolamenti (CE) n. 975/1999 e (CE) n. 976/1999 del Consiglio, che hanno costituito la base giuridica dell’iniziativa europea per la democrazia e la tutela dei diritti umani di prossima scadenza (31 dicembre 2006), sono necessari specifiche risorse finanziarie e uno strumento finanziario capaci di lavorare in modo indipendente pur assicurando la complementarità con gli aiuti umanitari e con gli strumenti di finanziamento per lo sviluppo e la cooperazione di lungo periodo. |
(9) Per far sì che le questioni summenzionate possano essere affrontate in modo efficace, trasparente, flessibile e tempestivo anche oltre la scadenza dei regolamenti (CE) n. 975/1999 e (CE) n. 976/1999 del Consiglio, che hanno costituito la base giuridica dell’iniziativa europea per la democrazia e la tutela dei diritti umani di prossima scadenza (31 dicembre 2006), sono necessari specifiche e adeguate risorse finanziarie e uno strumento finanziario capaci di lavorare in modo indipendente pur assicurando la complementarità con gli aiuti umanitari e con gli strumenti di finanziamento per lo sviluppo e la cooperazione di lungo periodo. |
Motivazione | |
È fondamentale garantire, nei confronti dei cittadini e dei loro rappresentanti eletti, un alto livello di trasparenza nelle procedure relative alla programmazione e attuazione dell'assistenza esterna. | |
Emendamento 7 Considerando 10 | |
(10) L’assistenza comunitaria nell’ambito del presente regolamento è intesa come complementare rispetto ai numerosi altri mezzi per l’attuazione delle politiche comunitarie in materia di democrazia e diritti umani, che spaziano dal dialogo politico e dalle attività diplomatiche ai vari strumenti di cooperazione tecnico-finanziaria, compresi i programmi geografici e tematici. Essa sarà inoltre complementare rispetto agli interventi erogati in situazioni di crisi nell’ambito dello strumento di stabilità, di recente adozione. |
(Non concerne la versione italiana) |
Motivazione | |
(Non concerne la versione italiana). | |
Emendamento 8 Considerando 10 bis (nuovo) | |
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(10 bis) Le attività dei beneficiari finanziate mediante il presente strumento rappresentano la concreta attuazione delle priorità dell'UE nei settori della democrazia e dei diritti dell'uomo e pertanto qualsiasi ostruzione a siffatte attività rappresenterebbe una violazione dei valori essenziali dell'Unione. |
Motivazione | |
È necessario specificare chiaramente l'importanza dell'azione perseguita nell'ambito del presente strumento, che rappresenta un'azione volta a promuovere i principi e i valori fondamentali dell'Unione sottolineando che un'ostruzione dimostrabile e ingiustificata a siffatta azione costituisce una violazione dei valori fondamentali dell'Unione. | |
Emendamento 9 Considerando 11 | |
(11) Nello specifico, in aggiunta e a completamento dei provvedimenti di cooperazione concordati con i paesi partner nell’ambito dello strumento di preadesione, dello strumento europeo di vicinato e partenariato, dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica, dell’Accordo di Cotonou con i paesi ACP e dello strumento di stabilità, ai sensi del presente regolamento la Comunità può erogare assistenza a fronte di questioni mondiali, regionali e nazionali attinenti ai diritti umani e alla democratizzazione, in regime di partenariato con la società civile. |
(11) Nello specifico, in aggiunta e a completamento dei provvedimenti di cooperazione concordati con i paesi partner nell’ambito dello strumento di preadesione, dello strumento europeo di vicinato e partenariato, dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica, dell’Accordo di Cotonou con i paesi ACP e dello strumento di stabilità, ai sensi del presente regolamento la Comunità può erogare assistenza a fronte di questioni mondiali, nazionali, regionali e locali attinenti ai diritti umani e alla democratizzazione, in regime di partenariato con la società civile. |
Motivazione | |
Oltre ai livelli mondiale, regionale e nazionale, nel presente emendamento e in vari emendamenti successivi si fa riferimento al livello locale in quanto livello d'azione. L'azione a livello locale può rivelarsi adeguata in quanto più vicina alle preoccupazioni concrete dei cittadini. Inoltre, è conforme alla realtà di taluni paesi dove l'accento deve essere posto sulla protezione di minoranze o di gruppi discriminati. | |
Emendamento 10 Considerando 12 | |
(12) Inoltre, mentre gli obiettivi della democrazia e dei diritti umani vengono sempre più inglobati negli strumenti finanziari per l’assistenza esterna, in virtù della portata mondiale e dell’autonomia di azione di cui gode, non essendo vincolata al consenso delle autorità del paese terzo, l’erogazione degli aiuti comunitari ai sensi del presente regolamento rivestirà un ruolo complementare specifico. Questa caratteristica garantisce la cooperazione con la società civile su questioni sensibili riguardanti i diritti umani e la democrazia, in quanto fornisce la flessibilità necessaria per far fronte a circostanze mutevoli o per intervenire a sostegno delle innovazioni. Essa conferisce inoltre alla Comunità la capacità di mettere a punto e sostenere obiettivi e misure specifici a livello internazionale, sprovvisti di un nesso geografico o non collegati a situazioni di crisi, nonché suscettibili di richiedere un approccio transnazionale o implicare il coordinamento di operazioni all’interno della Comunità o tra una serie di paesi terzi. Lo strumento oggetto della presente proposta fornisce il quadro necessario ad operazioni quali le missioni UE di osservazione elettorale indipendenti, che necessitano coerenza strategica, un sistema di gestione unificato e norme comuni di attuazione. |
(12) Inoltre, mentre gli obiettivi della democrazia e dei diritti umani devono essere sempre più inglobati negli strumenti finanziari per l’assistenza esterna, in virtù della portata mondiale e dell’autonomia di azione di cui gode, non essendo vincolata al consenso dei governi e di altre autorità pubbliche del paese terzo, l’erogazione degli aiuti comunitari ai sensi del presente regolamento rivestirà un ruolo complementare specifico. Questa caratteristica garantisce la cooperazione con la società civile su questioni sensibili riguardanti i diritti umani e la democrazia, in quanto fornisce la flessibilità necessaria per far fronte a circostanze mutevoli o per intervenire a sostegno delle innovazioni. Essa conferisce inoltre alla Comunità la capacità di mettere a punto e sostenere obiettivi e misure specifici a livello internazionale, sprovvisti di un nesso geografico o non collegati a situazioni di crisi, nonché suscettibili di richiedere un approccio transnazionale o implicare il coordinamento di operazioni all’interno della Comunità o tra una serie di paesi terzi. Lo strumento oggetto della presente proposta fornisce il quadro necessario ad operazioni quali le missioni UE di osservazione elettorale indipendenti, che necessitano coerenza strategica, un sistema di gestione unificato e norme comuni di attuazione. |
Motivazione | |
Il presente emendamento è in linea con la proposta, ma la rafforza specificando la necessità dell'indipendenza rispetto al governo e alle altre autorità pubbliche. | |
Emendamento 11 Considerando 12 bis (nuovo) | |
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(12 bis) L'assistenza comunitaria nell'ambito del presente regolamento deve comprendere misure per la costruzione di capacità per parlamenti e parlamentari democraticamente eletti, qualora il governo del paese interessato si opponga a tale costruzione di capacità nell’ambito dello SPA, dello Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato, dello strumento per il finanziamento della Cooperazione allo Sviluppo e della Cooperazione Economica, dello Strumento finanziario di Stabilità e dell’Accordo di Cotonou. |
Motivazione | |
Il rafforzamento delle istituzioni parlamentari costituisce uno dei principali mezzi per l'instaurazione e il consolidamento della democrazia nei paesi terzi. Molto spesso i governi sono poco propensi a chiedere un aiuto a favore del rafforzamento delle capacità dei parlamenti. È pertanto fondamentale che la Commissione lo chieda sistematicamente in sede di negoziazione dei programmi nazionali con i governi dei paesi terzi sulla base degli strumenti regionali. L'accordo di Cotonou rivisto propone espressamente che i parlamenti possano essere beneficiari dell'aiuto. Lo strumento in parola, le cui risorse sono limitate, contribuisce altresì in via sussidiaria al rafforzamento delle istituzioni parlamentari. | |
Emendamento 12 Considerando 13 | |
(13) Gli orientamenti per potenziare il coordinamento operativo tra la Commissione, in quanto rappresentante della Comunità, e gli Stati membri, nel settore dell’assistenza esterna del 2001 (Guidelines for strengthening operational coordination between the Community, represented by the Commission, and the Member States in the field of external assistance) sottolineano l’esigenza di un più stretto coordinamento dell’assistenza esterna dell’UE a sostegno della democratizzazione e della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel mondo. La Commissione e gli Stati membri assicurano la complementarità dei rispettivi interventi di aiuto. |
(13) Gli orientamenti per potenziare il coordinamento operativo tra la Commissione, in quanto rappresentante della Comunità, e gli Stati membri, nel settore dell’assistenza esterna del 2001 (Guidelines for strengthening operational coordination between the Community, represented by the Commission, and the Member States in the field of external assistance) sottolineano l’esigenza di un più stretto coordinamento dell'assistenza esterna globale dell'UE a sostegno della democratizzazione e della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel mondo. La Commissione e gli Stati membri assicurano la complementarità e la coerenza dei rispettivi interventi di aiuto. |
Motivazione | |
L'emendamento precisa che il coordinamento riguarda la Commissione e gli Stati membri. Fa altresì riferimento alla necessità di coerenza. | |
Emendamento 13 Considerando 15 | |
(15) Durante la fase di programmazione, è opportuno che la Commissione interpelli quanto prima possibile i rappresentanti della società civile, nonché gli altri donatori e attori, al fine di rendere più agevoli i rispettivi contributi e di assicurare il più elevato grado di complementarità possibile dei rispettivi interventi di aiuto. |
(15) Durante la fase di programmazione, in uno stadio iniziale, è opportuno che la Commissione interpelli il Parlamento europeo e i rappresentanti della società civile, nonché gli altri donatori e attori, al fine di rendere più agevoli i rispettivi contributi e di assicurare il più elevato grado di complementarità possibile dei rispettivi interventi di aiuto nonché di garantire che essi perseguano gli obiettivi stabiliti nel modo più efficiente ed efficace possibile. |
Motivazione | |
La consultazione deve essere estesa al Parlamento europeo e in tutti i casi deve aver luogo quanto prima possibile. Viene altresì ricordato l'obiettivo dell'efficacia. | |
Emendamento 14 Considerando 16 | |
(16) Al fine di guadagnare credibilità e potenziare l’efficacia degli sforzi profusi per promuovere la democrazia e i diritti umani nei paesi interessati, la Comunità deve poter reagire tempestivamente ad imprevisti e circostanze eccezionali. La Commissione deve poter pertanto adottare provvedimenti speciali non previsti dai documenti di strategia. Il presente dispositivo di gestione degli aiuti corrisponde a quelli contemplati in altri strumenti per il finanziamento dell’assistenza esterna. |
(16) Al fine di guadagnare credibilità e potenziare l’efficacia degli sforzi profusi per promuovere la democrazia e i diritti umani nei paesi interessati, la Comunità deve poter reagire tempestivamente ad imprevisti e circostanze eccezionali. La Commissione deve poter pertanto adottare provvedimenti speciali non previsti dai documenti di strategia, dopo averlo notificato al Parlamento europeo. Il presente dispositivo di gestione degli aiuti corrisponde a quelli contemplati in altri strumenti per il finanziamento dell’assistenza esterna. |
Emendamento 15 Articolo 1, paragrafo 2, lettera -a) (nuova) | |
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-a) a sviluppare e consolidare la democrazia e lo Stato di diritto; |
Motivazione | |
È opportuno sottolineare il rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto in questa fase. | |
Emendamento 16 Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) | |
a) ad un maggior rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ove siano particolarmente a rischio, e a fornire sostegno e solidarietà alle vittime di repressioni e maltrattamenti; |
a) alla promozione del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello mondiale, ma con particolare attenzione ai luoghi in cui siano particolarmente a rischio, e a fornire sostegno e solidarietà alle vittime di repressioni e maltrattamenti; |
Motivazione | |
La parola "promozione" è più forte dell'espressione "maggior rispetto". Se è corretto prestare un'attenzione particolare alla situazione dei diritti dell'uomo nei luoghi in cui sono più a rischio, è comunque opportuno precisare ancora una volta in questa fase che l'ambizione dello strumento è il livello mondiale. La pena di morte continua ad essere applicata in paesi in cui i diritti dell'uomo non sono particolarmente a rischio. | |
Emendamento 17 Articolo 1, paragrafo 2, lettera c) | |
c) ad un rafforzamento del quadro internazionale per la tutela dei diritti umani, a favore dello Stato di diritto e della promozione della democrazia; |
c) ad un sostegno e a un rafforzamento del quadro internazionale e regionale per la tutela dei diritti umani, a favore dello Stato di diritto e della promozione della democrazia; |
Motivazione | |
Deve costituire un obiettivo anche il rafforzamento del quadro internazionale e regionale per la tutela dei diritti umani. Infatti taluni strumenti internazionali devono ancora essere ratificati da numerosi Stati. Potrebbero altresì essere messi a punto nuovo strumenti, ad esempio in materia di non discriminazione. | |
Emendamento 18 Articolo 1, paragrafo 2, lettera d) | |
d) ad accrescere la fiducia nei processi elettorali democratici mediante una maggiore diffusione dell’osservazione e dell’assistenza elettorali. |
d) ad accrescere la fiducia nei processi elettorali democratici mediante lo sviluppo dell’osservazione e dell’assistenza elettorali, qualora tale osservazione e assistenza non possano essere assicurate mediante altri mezzi più adeguati, e a sostenere le organizzazioni indipendenti della società civile e i difensori dei diritti umani nel processo postelettorale, allo scopo di consolidare la democratizzazione dei paesi interessati. |
Emendamento 19 Articolo 1, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova) | |
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d bis) a lottare contro la corruzione qualora ciò non sia possibile mediante altri mezzi più adeguati; |
Motivazione | |
Occorre altresì menzionare la lotta contro la corruzione anche se può essere attuata mediante altri mezzi in quanto lo strumento in parola ha un ruolo complementare e sussidiario. Essendo la corruzione spesso inerente all'apparato dello Stato, può succedere che la Commissione, in sede di negoziazione dei programmi nazionali con i governi dei paesi terzi sulla base degli strumenti regionali o dell'accordo di Cotonou, non giunga a ottenere piena soddisfazione in tale settore. Lo strumento in parola può costituire un mezzo complementare particolarmente valido. | |
Emendamento 20 Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), alinea | |
a) sostegno alla democrazia e ai processi di democratizzazione, nello specifico rafforzando il ruolo della società civile, ovvero: |
a) sostegno alla democrazia e ai processi di democratizzazione, nello specifico rafforzando il ruolo dei parlamenti democraticamente eletti e della società civile, ovvero: |
Emendamento 21 Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) | |
ii) incoraggiando la partecipazione al processo decisionale su scala nazionale, regionale e locale, e promuovendo l’uguaglianza uomo-donna nella società civile e nella vita politica e economica; |
ii) incoraggiando la partecipazione al processo decisionale su scala nazionale, regionale e locale, e promuovendo la non discriminazione nei confronti delle minoranze che garantisce l'uguaglianza uomo-donna nella società civile e la parità di opportunità nella vita politica e economica; |
Motivazione | |
È opportuno menzionare espressamente le minoranze la cui situazione è molto preoccupante in vari paesi, nonché l'uguale partecipazione. | |
Emendamento 22 Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii) | |
iii) promuovendo il rispetto reciproco e il pluralismo tanto a livello della società civile che della vita politica tramite il sostegno alla libertà d’espressione e di riunione, all’indipendenza e all’atteggiamento responsabile dei media, al libero accesso all’informazione e alla libertà di associazione; |
iii) promuovendo il rispetto reciproco e il pluralismo tanto a livello della società civile che della vita politica tramite il sostegno alla libertà d’espressione, associazione e di riunione, all’indipendenza e all’atteggiamento responsabile dei media, e favorendo il libero ed equo accesso all’informazione, in particolare per le popolazioni che vivono in regimi non democratici; |
Motivazione | |
L'emendamento propone di raggruppare la libertà di espressione, di associazione e di riunione. Propone altresì di rafforzare il punto relativo ai mezzi di informazione. | |
Emendamento 23 Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv) | |
iv) rafforzando lo Stato di diritto e incoraggiando la riforma dell’ordinamento, l’indipendenza della magistratura, la lotta contro l’impunità e contribuendo alla creazione di strumenti giudiziari di transizione e riconciliazione, tramite, tra le altre cose, il sostegno alla creazione e al funzionamento di tribunali internazionali ad hoc e al tribunale penale internazionale; |
iv) rafforzando lo Stato di diritto e incoraggiando la riforma dell’ordinamento, l’indipendenza della magistratura, la lotta contro l’impunità e la corruzione e contribuendo alla creazione di strumenti giudiziari di transizione e riconciliazione, tramite, tra le altre cose, il sostegno alla creazione e al funzionamento di tribunali internazionali ad hoc e al tribunale penale internazionale; |
Motivazione | |
L'emendamento accenna alla corruzione in relazione con l'emendamento all'articolo 1. La formulazione proposta di lotta contro la corruzione è più forte rispetto alla proposta della Commissione di incoraggiare semplicemente misure di lotta contro la corruzione (articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto v)). | |
Emendamento 24 Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto v) | |
v) sostenendo i processi di riforma volti a garantire una responsabilità e un controllo democratici reali, compreso il controllo del settore della sicurezza, e incoraggiando l’adozione di misure anticorruzione; |
v) sostenendo i processi di riforma volti a garantire una responsabilità e un controllo democratici reali e trasparenti, compreso il controllo del settore della sicurezza; |
Motivazione | |
È fondamentale garantire, nei confronti dei cittadini e dei loro rappresentanti eletti, un alto livello di trasparenza nelle procedure relative alla programmazione e attuazione dell'assistenza esterna. | |
Emendamento 25 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i) | |
i) dell’abolizione della pena di morte, della prevenzione della tortura e dei maltrattamenti e della riabilitazione delle vittime della tortura e delle violazioni dei diritti umani; |
i) dell’abolizione della pena di morte, della prevenzione e della lotta contro la violazione dei diritti umani, in particolare la tortura e i maltrattamenti e della riabilitazione delle vittime; |
Motivazione | |
È opportuno aggiungere la lotta contro la tortura alla prevenzione della tortura. | |
Emendamento 26 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii bis) (nuovo) | |
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ii bis) di membri di organi parlamentari nei cui confronti sono intentati procedimenti giudiziari che impediscono loro di svolgere il mandato elettorale; |
Motivazione | |
L'emendamento in oggetto mira a completare il dispositivo consentendo un aiuto diretto ai parlamentari perseguiti nell'esercizio del loro mandato elettorale. Infatti, recentemente si è verificato che parlamentari siano ingiustamente imprigionati o perseguiti da un regime autoritario, al termine di elezioni che avevano tuttavia costituito oggetto di una missione di osservazione dell'UE. | |
Emendamento 27 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii) | |
iii) della lotta contro il razzismo, la xenofobia e le discriminazioni di qualsiasi natura; |
iii) della lotta contro il razzismo, la xenofobia e le discriminazioni di qualsiasi natura, quali il sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali; |
Motivazione | |
È preferibile specificare le possibili discriminazioni. L'emendamento riprende l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. | |
Emendamento 28 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iv) | |
iv) delle minoranze, dei gruppi etnici e delle popolazioni autoctone; |
iv) delle minoranze, dei gruppi etnici e delle popolazioni autoctone, in particolare lottando contro le discriminazioni nei loro confronti; |
Motivazione | |
L'emendamento è in linea con l'articolo, ma specifica la necessità di lottare contro le discriminazioni. | |
Emendamento 29 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto v) | |
v) dei diritti delle donne; |
v) dei diritti e dell'emancipazione delle donne, compresa la lotta contro la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati, i delitti d'onore e ogni altra forma di violenza contro le donne; |
Motivazione | |
Aumentare la sensibilità sulle gravi violazioni dei diritti umani commesse contro le donne e rafforzare il testo. | |
Emendamento 30 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto vi) | |
vi) dei diritti delle bambini; |
vi) dei diritti dei bambini, tra cui la lotta contro il lavoro, il traffico e la prostituzione di bambini nonché il reclutamento e l'uso di bambini soldato; |
Motivazione | |
L'emendamento specifica le più importanti violazioni dei diritti dei bambini. | |
Emendamento 31 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto vii) | |
vii) della disciplina di base in materia di protezione del lavoro; |
vii) della disciplina di base in materia di protezione del lavoro, compresa la promozione della responsabilità sociale delle imprese; |
Motivazione | |
Aggiungere la responsabilità sociale delle imprese. | |
Emendamento 32 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto vii bis) (nuovo) | |
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vii bis) dei diritti delle persone disabili; |
Motivazione | |
I disabili sono particolarmente vulnerabili alla violazione dei loro diritti umani. Nel settore dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo ci si dimentica ampiamente e frequentemente dei diritti di queste persone. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili sta per essere adottata dall'Assemblea generale nell'autunno di quest'anno. Il nuovo strumento dell'UE per i diritti umani deve perciò riconoscere l'importanza di questa nuova Convenzione ONU e l'importanza di menzionare esplicitamente i diritti delle persone disabili in uno specifico punto dedicato a tali diritti. | |
Emendamento 33 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto vii ter) (nuovo) | |
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vii ter) dei rifugiati e degli sfollati; |
Motivazione | |
Migliorare la situazione di milioni di persone costrette in tutto il mondo ad abbandonare le loro abitazioni è una priorità rilevante per l'Unione europea. Occorre sostenere la società civile nella promozione dei diritti umani degli sfollati e dei rifugiati. | |
Emendamento 34 Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), alinea | |
c) rafforzamento del quadro internazionale a tutela dei diritti umani, dello Stato di diritto e per la promozione della democrazia, nello specifico: |
c) rafforzamento del quadro internazionale a tutela dei diritti umani, dello Stato di diritto e per la promozione della democrazia, e nello specifico: |
Motivazione | |
Emendamento di natura linguistica. | |
Emendamento 35 Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii) | |
ii) favorendo la cooperazione con organizzazioni multilaterali e regionali; |
ii) favorendo la cooperazione con organizzazioni multilaterali, regionali e locali e con la società civile; |
Motivazione | |
Nell'emendamento si tiene conto del livello locale, conformemente all'emendamento al considerando 11. Viene specificato il ruolo della società civile. | |
Emendamento 36 Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iii) | |
iii) caldeggiando il rispetto del diritto umanitario internazionale; |
iii) caldeggiando il rispetto e verificando l'attuazione del diritto umanitario internazionale; |
Motivazione | |
Questo emendamento si riferisce ai casi in cui la firma di un trattato o di una convenzione internazionale comporta, per lo Stato parte, l'obbligo di varare un'apposita legislazione attuativa, cioè una modifica della legislazione nazionale che indirizzi o renda possibile l'adempimento degli obblighi del trattato. | |
Emendamento 37 Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i) | |
i) organizzando missioni di osservazione elettorale dell’UE; |
i) organizzando missioni di osservazione elettorale dell’UE e rafforzando la trasparenza nei processi elettorali, anche nel corso delle procedure postelettorali, sulla base di criteri chiari e trasparenti che promuovano il rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto e i principi democratici; |
Motivazione | |
L'emendamento fa riferimento alla trasparenza nei processi elettorali e durante le campagne elettorali. | |
Emendamento 38 Articolo 2, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova) | |
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d bis) sostegno e rafforzamento della democrazia parlamentare, in particolare: |
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i) mediante misure per la costruzione di capacità per parlamenti democraticamente eletti, qualora il governo del paese interessato si opponga a tale costruzione di capacità nell’ambito dello SPA, dello Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato, dello Strumento per il Finanziamento della Cooperazione allo Sviluppo e della Cooperazione Economica, dello Strumento finanziario di Stabilità e dell’Accordo di Cotonou; |
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ii) sostenendo riforme volte a instaurare un'efficace responsabilità e vigilanza democratica, in particolare la vigilanza sulle finanze pubbliche e sul settore della sicurezza, e incoraggiando misure contro la corruzione. |
Motivazione | |
Il rafforzamento delle istituzioni parlamentari costituisce uno dei principali mezzi per l'instaurazione e il consolidamento della democrazia nei paesi terzi. Molto spesso i governi sono poco propensi a chiedere un aiuto a favore del rafforzamento delle capacità dei parlamenti. È pertanto fondamentale che la Commissione lo chieda sistematicamente in sede di negoziazione dei programmi nazionali con i governi dei paesi terzi sulla base degli strumenti regionali. L'accordo di Cotonou rivisto propone espressamente che i parlamenti possano essere beneficiari dell'aiuto. Lo strumento in parola, le cui risorse sono limitate, contribuisce altresì in via sussidiaria al rafforzamento delle istituzioni parlamentari tramite l'osservazione delle elezioni. | |
Emendamento 39 Articolo 2, paragrafo 2 | |
2. Laddove necessario, tutti gli interventi di aiuto nell’ambito del presente regolamento prestano attenzione alla promozione dell’uguaglianza uomo-donna, dei diritti dei bambini, dei diritti delle popolazioni autoctone e alla prevenzione dei conflitti. |
2. Tutti gli interventi di aiuto nell’ambito del presente regolamento prestano attenzione alla promozione dell’uguaglianza uomo-donna, dei diritti dei bambini, dei diritti delle minoranze e delle popolazioni autoctone, dei diritti dei disabili e alla prevenzione dei conflitti. |
Motivazione | |
L'emendamento fa espressamente riferimento alle minoranze e ai disabili. | |
Emendamento 40 Articolo 3, paragrafo 1 | |
1. L’assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento è complementare a quella erogata nell’ambito dei regolamenti che istituiscono lo strumento di preadesione, lo strumento europeo di vicinato e partenariato, lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica, l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, e lo strumento di stabilità. L’assistenza comunitaria di cui al presente regolamento è fornita qualora, e nella misura in cui, non risulti possibile erogare aiuti adeguati ricorrendo unicamente agli strumenti summenzionati, ovvero qualora essa risulti più efficace. |
1. L’assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento è complementare e coerente con quella erogata nell’ambito dei regolamenti che istituiscono lo strumento di preadesione, lo strumento europeo di vicinato e partenariato, lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica, l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, e lo strumento di stabilità. L’assistenza comunitaria di cui al presente regolamento è fornita qualora, e nella misura in cui, non risulti possibile erogare aiuti adeguati ricorrendo unicamente agli strumenti summenzionati, ovvero qualora essa risulti più efficace. |
Motivazione | |
L'emendamento aggiunge la necessità di coerenza. | |
Emendamento 41 Articolo 3, paragrafo 2 | |
2. La Commissione veglia affinché le misure adottate ai sensi del presente regolamento siano in linea con il contesto strategico globale della Comunità e, in particolare, con gli obiettivi degli strumenti summenzionati, nonché con altri provvedimenti comunitari rilevanti e con misure adottate ai sensi del trattato dell’Unione europea. |
2. La Commissione veglia affinché le misure adottate ai sensi del presente regolamento siano in linea, senza esserne subordinate, con il contesto strategico globale della Comunità e, in particolare, con gli obiettivi degli strumenti summenzionati, nonché con altri provvedimenti comunitari rilevanti e con misure adottate ai sensi del trattato dell’Unione europea. |
Motivazione | |
È possibile che, nel quadro strategico globale delle relazioni dell'UE con i paesi terzi, interessi commerciali o geopolitici rivestano una certa priorità rispetto alla difesa dei diritti dell'uomo. È pertanto fondamentale ricordare in tale contesto che le misure adottate nel quadro del regolamento sono coerenti, senza esserne subordinate, con tale contesto strategico globale. | |
Emendamento 42 Articolo 3, paragrafo 3 | |
3. Al fine di una maggiore efficacia e coerenza degli interventi di aiuto della Comunità e degli Stati membri, la Commissione favorisce uno stretto coordinamento tra le proprie attività e quelle degli Stati membri, sia in fase decisionale che sul campo. Detto coordinamento comporta consultazioni regolari e scambi frequenti di informazioni pertinenti durante le diverse fasi del ciclo di assistenza, soprattutto sul campo, ed assume un ruolo centrale nei processi di programmazione da parte degli Stati membri e della Comunità. |
3. Al fine di una maggiore efficacia e coerenza degli interventi di aiuto della Comunità e degli Stati membri, la Commissione assicura uno stretto coordinamento tra le proprie attività e quelle degli Stati membri, sia in fase decisionale che sul campo. Detto coordinamento comporta consultazioni regolari e scambi frequenti di informazioni pertinenti durante le diverse fasi del ciclo di assistenza, soprattutto sul campo, ed assume un ruolo centrale nei processi di programmazione da parte degli Stati membri e della Comunità. |
Motivazione | |
L'emendamento è in linea con la proposta iniziale, ma la rafforza. | |
Emendamento 43 Articolo 3, paragrafo 4 | |
4. La Commissione provvede ad uno scambio regolare di informazioni con il Parlamento europeo. |
4. La Commissione provvede a una cooperazione e ad uno scambio regolare di informazioni con il Parlamento europeo. |
Motivazione | |
Semplici scambi sono insufficienti. | |
Emendamento 44 Articolo 3, paragrafo 5 | |
5. La realizzazione degli obiettivi di cui al presente regolamento è oggetto di dialogo tra la Commissione e la società civile. |
5. La realizzazione degli obiettivi di cui al presente regolamento e l'attuazione e valutazione delle attività svolte in virtù del medesimo sono oggetto di dialogo tra la Commissione e la società civile. |
Motivazione | |
Si deve coinvolgere la società civile nell'attuazione e valutazione del regolamento, poiché in larga misura è proprio la società civile che, attraverso le sue organizzazioni indipendenti, attua il regolamento sul campo. | |
Emendamento 45 Articolo 7, paragrafo 1 | |
1. In deroga all’articolo 5, a fronte di necessità impreviste o circostanze eccezionali, la Commissione può adottare provvedimenti speciali non contemplati dai documenti di strategia. |
(Non concerne la versione italiana) |
Motivazione | |
(Non concerne la versione italiana) | |
Emendamento 46 Articolo 7, paragrafo 3 | |
3. I provvedimenti speciali per un importo superiore a 5 milioni di euro sono adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2. |
3. I provvedimenti speciali per un importo superiore a 2 milioni di euro sono adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2. |
Motivazione | |
5 milioni sono una cifra troppo elevata rispetto alla dotazione annuale (circa 4%). È preferibile ridurre tale importo a 2 milioni come nell'IEDDH. | |
Emendamento 47 Articolo 7, paragrafo 4 | |
4. Nel caso di provvedimenti speciali per un importo inferiore a 5 milioni di euro, la Commissione informa gli Stati membri entro un mese dall’adozione della decisione. |
4. Nel caso di provvedimenti speciali per un importo inferiore a 2 milioni di euro, la Commissione informa il Parlamento europeo e gli Stati membri entro un mese dall’adozione della decisione. |
Motivazione | |
Cfr. emendamento all'articolo 7, paragrafo 3. | |
Emendamento 48 Articolo 8, paragrafo 2 | |
2. Il finanziamento comunitario comprende inoltre le spese di supporto amministrativo sostenute dalle delegazioni della Commissione per la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento. |
2. Il finanziamento comunitario può inoltre comprendere le spese di supporto amministrativo sostenute dalle delegazioni della Commissione per la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento. |
Motivazione | |
Il finanziamento delle spese amministrative è una possibilità, se del caso, ma non un obbligo. | |
Emendamento 49 Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
|
2 bis. Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, la Commissione assicura che le misure di sostegno siano proporzionali e adeguate per raggiungere i risultati auspicati e che non superino il 5% dell'importo globale destinato a tale strumento. |
Motivazione | |
Ai fini di una buona gestione del denaro pubblico, è necessario che le misure di sostegno rimangano proporzionali e adeguate e non superino un massimale del 5% rispetto all'importo totale. | |
Emendamento 50 Articolo 8, paragrafo 3 | |
3. La Commissione adotta misure di sostegno non contemplate dai documenti di strategia di cui all’articolo 5, conformemente all’articolo 7, paragrafi 3 e 4. |
soppresso |
Motivazione | |
Articolo ingiustificato. | |
Emendamento 51 Articolo 9, paragrafo 1, alinea e lettere a) e b) | |
1. Fatto salvo l’articolo 13, gli organismi e gli attori elencati di seguito possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente regolamento finalizzati all’attuazione degli interventi di assistenza di cui agli articoli 6 e 7: |
1. Fatto salvo l’articolo 13, gli organismi e gli attori elencati di seguito possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente regolamento finalizzati all’attuazione degli interventi di assistenza di cui agli articoli 6 e 7: |
|
innanzitutto: |
a) organizzazioni della società civile e delle collettività locali e relative reti, operative a livello nazionale, regionale e internazionale; |
a) organizzazioni della società civile e non governative delle collettività locali e relative reti, indipendentemente dal fatto che siano ufficialmente registrate o meno, operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale; |
|
e altresì: |
b) enti, istituzioni e organizzazioni pubblici o privati non a scopo di lucro, e reti operative a livello nazionale, regionale e internazionale; |
b) enti, istituzioni e organizzazioni pubblici o privati non a scopo di lucro, e reti operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale; |
Motivazione | |
Senza rimettere in discussione l'ammissibilità a beneficiare dei finanziamenti prevista in questa sede, l'emendamento mira a precisare che il finanziamento della società civile è prioritario per il finanziamento a titolo del presente regolamento. | |
Al punto a) occorre altresì precisare la natura non governativa delle organizzazioni e specificare espressamente che organizzazioni non registrate possono beneficiare dei finanziamenti. Infatti, regimi autoritari possono rifiutare la registrazione a talune organizzazioni di promozione della democrazia o di difesa dei diritti dell'uomo. Sarebbe incompatibile con lo scopo del regolamento penalizzare siffatte organizzazioni per tale motivo. | |
Infine, come in altri emendamenti, viene altresì menzionato il livello di intervento locale. | |
Emendamento 52 Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) | |
b) enti, istituzioni e organizzazioni pubblici o privati non a scopo di lucro, e reti operative a livello nazionale, regionale e internazionale; |
b) enti, istituzioni e organizzazioni pubblici o privati non a scopo di lucro, inclusi organismi parlamentari, e reti operative a livello nazionale, regionale e internazionale; |
Emendamento 53 Articolo 9, paragrafo 1, lettera c) | |
c) organizzazioni intergovernative internazionali e regionali; |
c) organizzazioni intergovernative o interparlamentari internazionali e regionali; |
Emendamento 54 Articolo 9, paragrafo 2 | |
2. Qualora necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente regolamento, possono beneficiare del finanziamento altri organismi o attori non elencati al paragrafo 1. |
soppresso |
Motivazione | |
Essendo state apportate precisazioni all'articolo 9, paragrafo 1, segnatamente per quanto riguarda l'ammissibilità delle organizzazioni non registrate a beneficiare dei finanziamenti, il paragrafo 2 diventa superfluo. | |
Emendamento 55 Articolo 12, paragrafo 2, lettera d) | |
d) società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati, nonché altri attori non statali. |
d) società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati, altri attori non statali nonché organizzazioni non governative che hanno la loro base nella società civile, purché rispondano agli obiettivi del presente regolamento e agiscano in conformità delle norme in materia di diritti umani. |
Motivazione | |
Inserire specificamente le ONG e precisare il contesto del cofinanziamento da parte di società, imprese e attori privati. | |
Emendamento 56 Articolo 13, paragrafo 7 | |
7. Qualora l’assistenza comunitaria riguardi un intervento posto in essere tramite un’organizzazione internazionale, alle procedure contrattuali del caso sono ammesse tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi del presente articolo, nonché tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi della normativa stabilita dall’organizzazione in questione, facendo in modo che sia garantita l’uguaglianza di trattamento tra tutti i donatori. Le forniture, i materiali e il ricorso ad esperti sono soggetti alle stesse norme. |
7. Qualora l’assistenza comunitaria riguardi un intervento posto in essere tramite un’organizzazione internazionale, alle procedure contrattuali del caso sono ammesse tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi del presente articolo, nonché tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi della normativa stabilita dall’organizzazione in questione – purché siano conformi con gli obiettivi del presente regolamento –, facendo in modo che sia garantita l’uguaglianza di trattamento tra tutti i donatori. Le forniture, i materiali e il ricorso ad esperti sono soggetti alle stesse norme. |
Motivazione | |
L'emendamento ricorda la necessità di conformità agli obiettivi del regolamento. | |
Emendamento 57 Articolo 13, paragrafo 12 | |
12. Gli aggiudicatari dei contratti sono tenuti al rispetto della disciplina di base in materia di lavoro convenuta a livello internazionale, quali le norme ILO, le convenzioni in materia di libertà di organizzazione e di contrattazione collettiva, la soppressione del lavoro forzato e obbligatorio, la soppressione della discriminazione relativa all’impiego e all’occupazione e l’abolizione del lavoro minorile. |
12. Coloro a cui vengono aggiudicati contratti sono tenuti al rispetto della disciplina di base in materia di lavoro convenuta a livello internazionale, quali le norme ILO, le convenzioni in materia di libertà di organizzazione e di contrattazione collettiva, la soppressione del lavoro forzato e obbligatorio, la soppressione della discriminazione relativa all’impiego e all’occupazione e l’abolizione del lavoro minorile. |
Motivazione | |
Emendamento di natura linguistica. | |
Emendamento 58 Articolo 15, paragrafo 2 | |
2. La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione al comitato istituito ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, e al Parlamento europeo. Gli Stati membri possono richiedere che specifiche valutazioni vengano discusse nell’ambito del comitato di cui all’articolo 16, paragrafo 1; la concezione dei programmi e la distribuzione delle risorse terranno conto dei risultati della discussione. |
2. La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione al comitato istituito ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, e al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo e gli Stati membri possono richiedere che specifiche valutazioni vengano discusse nell’ambito del comitato di cui all’articolo 16, paragrafo 1; la concezione dei programmi e la distribuzione delle risorse terranno conto dei risultati della discussione. |
Motivazione | |
Il Parlamento europeo deve, allo stesso titolo degli Stati membri, poter richiedere la discussione in questione. | |
Emendamento 59 Articolo 16 bis (nuovo) | |
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Articolo 16 bis |
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Dialogo strutturato |
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Un dialogo strutturato con il Parlamento europeo ha luogo secondo la seguente procedura: |
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a) la Commissione trasmette simultaneamente al Parlamento europeo e agli Stati membri tutte le proposte di misure da sottoporre alle commissioni pertinenti nel quadro delle disposizioni di comitatologia; il Parlamento europeo riceverà altresì una copia dell'agenda prima della riunione della commissione pertinente e, successivamente, una copia del processo verbale di detta riunione; |
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b) il Parlamento europeo definisce le strategie che desidera discutere con la Commissione; |
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c) il dialogo ha luogo durante una riunione di una commissione parlamentare o di un altro organismo secondo quanto stabilito dal Parlamento europeo; la Commissione spiega le priorità illustrate nel documento nonché i fattori che hanno determinato la scelta delle priorità; il Parlamento europeo ha quindi la possibilità di chiedere ulteriori spiegazioni esprimendo la sua posizione sulle scelte e indicando le modalità di attuazione della strategia; |
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d) la Commissione tiene debitamente conto di tale scambio nella determinazione e attuazione dei documenti di strategia nonché dei programmi d'azione annuali, come disposto rispettivamente agli articoli 5 e 6. |
Motivazione | |
Senza rimettere in discussione la procedura di comitatologia, l'emendamento in parola prevede una procedura di dialogo strutturato con il Parlamento europeo. In realtà ciò consolida gli impegni già sottoscritti dalla Commissione nel quadro della negoziazione con la Commissione sull'attuazione degli strumenti adottati ai sensi della procedura di codecisione. Questo tipo di dialogo già avviene nel quadro del gruppo di coordinamento elettorale, copresieduto dai presidenti delle commissioni AFET e DEVE, per quanto riguarda le osservazioni delle elezioni. | |
Emendamento 60 Articolo 19 | |
Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all’attuazione del presente regolamento durante il primo triennio accompagnata, se necessario, da una proposta legislativa per modificare adeguatamente lo strumento. |
Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all’attuazione del presente regolamento durante il primo triennio. Qualora venisse individuato un cattivo funzionamento, la Commissione, di sua iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo, presenta, se necessario, una proposta legislativa per modificare adeguatamente lo strumento. |
Motivazione | |
Tale emendamento consolida gli impegni della Commissione assunti durante la seduta plenaria del Parlamento europeo il 17 maggio 2006. |
PROCEDURA
Titolo |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani) |
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Riferimenti |
COM(2006)0354 – C6-0206/2006 – 2006/0116(COD) |
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Commissione competente per il merito |
AFET |
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Parere espresso da |
DEVE |
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Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula |
sì 6.7.2006 |
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Relatore per parere |
Alessandro Battilocchio |
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Relatore per parere sostituito |
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Esame in commissione |
28.8.2006 |
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Approvazione |
3.10.2006 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
26 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Michael Gahler, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Anna Záborská, Mauro Zani |
||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Milan Gaľa, Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Anders Wijkman, Gabriele Zimmer |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
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PARERE della commissione per i bilanci (10.10.2006)
destinato alla commissione per gli affari esteri
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani)
(COM(2006)0354 – C6‑0206/2006 – 2006/0116(COD))
Relatore per parere: Albert Jan Maat
BREVE MOTIVAZIONE
La proposta di regolamento che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo è basata sugli articoli 179 (cooperazione allo sviluppo) e 181 bis (cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo). La proposta è soggetta alla procedura di codecisione.
Nelle sue proposte originarie per il settore esterno per il periodo 2007/2013, la Commissione ha trattato i diritti umani e la democrazia come "programma tematico" ai fini della programmazione ma utilizzando le basi giuridiche degli altri strumenti. In seguito alle pressioni del Parlamento sulla necessità di una base giuridica separata allo scopo di salvaguardare il carattere peculiare e globale dell'iniziativa europea per i diritti dell'uomo e la democrazia (EIDHR), la Commissione ha accettato di presentare una proposta nel contesto dei negoziati complessivi sugli strumenti esterni.
La ripartizione finanziaria tra i vari strumenti esterni, originariamente proposta dalla Commissione e poi modificata in seguito all'accordo sull' MFF 2007-2013, dovrà essere adattata tecnicamente in seguito a tale proposta. Ciò è evidente in quanto varie azioni relative ai diritti dell'uomo e alla democrazia sono state adesso separate e inserite invece nell'ambito di questo strumento separato trasversale.
L'importo di riferimento previsto di EUR 1.103,74 milioni per questo strumento sarebbe finanziato mediante "contributi" da altri strumenti principali, ad esempio DCI (sviluppo), ENPI (prossimità), IPA (preadesione) e lo strumento di stabilità. Così facendo, gli importi complessivi stabiliti nell'MFF potranno essere rispettati. Il relatore per parere sottolinea l'importanza della coerenza nell'ambito degli strumenti esterni per assicurare che ciò avvenga. E' stato pertanto introdotto un emendamento standard per sottolineare la necessità di una compatibilità generale. Il relatore per parere rileva che l'importo proposto dalla Commissione per questo regolamento specifico è conciliabile con l'MFF.
Sono stati anche introdotti alcuni emendamenti per salvaguardare le prerogative del Parlamento, in particolare quelle concernenti le scelte politiche. Nella sua attuale formulazione la proposta è del tutto insufficiente in quanto si occupa principalmente della procedura (legislazione quadro) lasciando le scelte strategiche alla fase esecutiva e sotto il controllo soltanto della Commissione e degli Stati membri.
EMENDAMENTI
La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Progetto di risoluzione legislativa
Emendamento 1
Paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. ritiene che la dotazione finanziaria indicata nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 4 del nuovo contesto finanziario pluriennale (MFF) e ricorda che l'importo annuale sarà deciso nell'ambito della procedura annuale di bilancio a norma delle disposizioni di cui all'articolo 37 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006;
Motivazione
Emendamento standard per assicurare la complessiva compatibilità con i massimali finanziari.
Proposta di regolamento
Testo della Commissione[1] | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 2 Considerando 9 | |
(9) Per far sì che le questioni summenzionate possano essere affrontate in modo efficace, flessibile e tempestivo anche oltre la scadenza dei regolamenti (CE) n. 975/1999 e (CE) n. 976/1999 del Consiglio, che hanno costituito la base giuridica dell’iniziativa europea per la democrazia e la tutela dei diritti umani di prossima scadenza (31 dicembre 2006), sono necessari specifiche risorse finanziarie e uno strumento finanziario capaci di lavorare in modo indipendente pur assicurando la complementarità con gli aiuti umanitari e con gli strumenti di finanziamento per lo sviluppo e la cooperazione di lungo periodo. |
(9) Per far sì che le questioni summenzionate possano essere affrontate in modo efficace, flessibile e tempestivo anche oltre la scadenza dei regolamenti (CE) n. 975/1999 e (CE) n. 976/1999 del Consiglio, che hanno costituito la base giuridica dell’iniziativa europea per la democrazia e la tutela dei diritti umani di prossima scadenza (31 dicembre 2006), sono necessari specifiche risorse finanziarie e uno strumento finanziario separato capaci di lavorare in modo indipendente pur assicurando la complementarità reciproca con gli altri strumenti per le politiche esterne dell'Unione europea. |
Motivazione | |
In questo contesto è preferibile aggiungere la parola "separato". I vari strumenti per le relazioni esterne sono in ultima analisi tutti intercollegati e pertanto il termine "complementarità reciproca" è opportuno. | |
Emendamento 3 Considerando 14 | |
(14) In virtù della rilevanza e della portata dell'assistenza comunitaria finalizzata a promuovere la democrazia e i diritti umani, la Commissione è chiamata ad assicurare lo scambio frequente e regolare di informazioni con il Parlamento europeo. |
(14) In virtù della rilevanza e della portata dell'assistenza comunitaria finalizzata a promuovere la democrazia e i diritti umani, la Commissione è chiamata ad informare e a consultare sistematicamente il Parlamento europeo e il Consiglio sulle scelte strategiche relative a tale strumento, come l'avvio di un dialogo regolare con il Parlamento tenendo conto della sua posizione prima e durante la fase esecutiva. |
Motivazione | |
Rispetto della dichiarazione sul controllo democratico e la coerenza delle azioni esterne allegata all'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006. | |
Emendamento 4 Considerando 17 | |
(17) Il presente regolamento fissa, per l’intera durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato per l’autorità di bilancio ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio. |
(Non concerne la versione italiana) |
Motivazione | |
(Non concerne la versione italiana) | |
Emendamento 5 Articolo 3, paragrafo 1 | |
1. L'assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento è complementare a quella erogata nell'ambito dei regolamenti che istituiscono lo strumento di preadesione, lo strumento europeo di vicinato e partenariato, lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica, l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, e lo strumento di stabilità. L'assistenza comunitaria di cui al presente regolamento è fornita qualora, e nella misura in cui, non risulti possibile erogare aiuti adeguati ricorrendo unicamente agli strumenti summenzionati, ovvero qualora essa risulti più efficace. |
1. L'assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento è reciprocamente complementare all'assistenza fornita nell'ambito dei regolamenti che istituiscono lo strumento di preadesione, lo strumento europeo di vicinato e partenariato, lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, e lo strumento di stabilità. |
Motivazione | |
Va sottolineato anche il ruolo della reciproca complementarità dello strumento. L'IEDDU non deve essere considerata come "ultima spiaggia" quando, per una qualsiasi ragione, non si può attuare un'azione nell'ambito di uno strumento geografico. | |
Emendamento 6 Articolo 3, paragrafo 4 | |
4. La Commissione provvede ad uno scambio regolare di informazioni con il Parlamento europeo. |
4. La Commissione intraprende un dialogo regolare con il Parlamento europeo e tiene debitamente conto della sua posizione prima dell'adozione e durante la fase esecutiva, come previsto nella dichiarazione sul controllo democratico e la coerenza delle azioni esterne allegata all'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006. |
Motivazione | |
Conformità con la dichiarazione sul controllo democratico e la coerenza delle azioni esterne allegata all'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006. | |
Emendamento 7 Articolo 5, paragrafo 2 | |
2. I documenti di strategia individuano i settori prioritari ai fini del finanziamento comunitario, gli obiettivi specifici, i risultati attesi nonché gli indicatori di rendimento. Essi specificano inoltre lo stanziamento indicativo, sia globale che per settore prioritario, che può essere indicato, ove necessario, sotto forma di forchetta. |
2. I documenti di strategia individuano i settori prioritari ai fini del finanziamento comunitario, gli obiettivi specifici, i risultati attesi nonché gli indicatori di rendimento. Essi specificano inoltre lo stanziamento indicativo, senza pregiudizio per i poteri dell'autorità di bilancio, sia a livello globale che con ripartizione indicativa degli importi per settore prioritario, che può essere indicato, ove necessario, sotto forma di forchetta. |
Motivazione | |
Conformità con la dichiarazione sul controllo democratico e la coerenza delle azioni esterne allegata all'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006. | |
Emendamento 8 Articolo 5, paragrafo 3 | |
3. I documenti di strategia, e relative revisioni o estensioni, sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2. La loro durata non può eccedere il periodo di validità del presente regolamento. I documenti di strategia sono soggetti ad una revisione intermedia, ovvero, se necessario, ad una revisione ad hoc. |
3. I documenti di strategia, e relative revisioni o estensioni, sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2. La loro durata non può eccedere il periodo di validità del presente regolamento. I documenti di strategia sono soggetti ad una revisione intermedia, entro e non oltre i tre anni, ovvero, se necessario, ad una revisione ad hoc. |
Motivazione | |
Conformità con la dichiarazione sul controllo democratico e la coerenza delle azioni esterne allegata all'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006. | |
Emendamento 9 Articolo 5, paragrafo 4 bis | |
|
4 bis. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 la Commissione intraprende un dialogo regolare con il Parlamento europeo sul contenuto dei documenti strategici. Essa tiene debitamente conto della posizione del Parlamento prima della loro adozione e esecuzione,come affermato nella dichiarazione sul controllo democratico e la coerenza delle azioni esterne allegata all'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006. |
Motivazione | |
Conformità con la dichiarazione sul controllo democratico e la coerenza delle azioni esterne allegata all'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006. | |
Emendamento 10 Articolo 6, paragrafo 3 | |
3. I programmi annuali di azione, e relative revisioni o estensioni, sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2. La Commissione è competente ad adottare modifiche ai programmi annuali di azione ove queste comportino un aumento del finanziamento totale stanziato non superiore al 20%; in tal caso, essa informa il comitato di cui all'articolo 16, paragrafo 1. |
3. I programmi annuali di azione, e relative revisioni o estensioni, sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2. |
Motivazione | |
Tenendo conto dell'applicazione generale della comitatologia in questo settore, é inutile privare ulteriormente il Parlamento delle sue prerogative di controllo in quanto parte dell'autorità di bilancio. | |
Emendamento 11 Articolo 8, paragrafo 2 | |
2. Il finanziamento comunitario comprende inoltre le spese di supporto amministrativo sostenute dalle delegazioni della Commissione per la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento. |
2. Il finanziamento comunitario comprende inoltre le spese di supporto alla gestione amministrativa direttamente collegate alle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento. |
Motivazione | |
Emendamento presentato allo scopo di operare una più chiara distinzione tra le linee di gestione amministrativa (ex linee BA) collegate con il programma (finanziate a norma della rubrica 4) e le linee amministrative della rubrica 5. Non sembra prudente limitare esclusivamente tale spesa alle delegazioni in quanto potrebbero esserci alcune azioni (ad esempio la formazione del personale) che potrebbero essere finanziate a partire dalla sede centrale. | |
Emendamento 12 Articolo 10, paragrafo 2 | |
2. Conformemente all’articolo 54 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, la Commissione può affidare funzioni implicanti l’esercizio di potestà pubbliche e in particolare funzioni d’esecuzione del bilancio, agli organismi indicati all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del suddetto regolamento. |
2. Conformemente all’articolo 54 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, la Commissione può affidare funzioni implicanti l’esercizio di potestà pubbliche e in particolare funzioni d’esecuzione del bilancio, agli organismi indicati all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del suddetto regolamento, a condizione che tali compiti non comportino scelte politiche come previsto all'articolo 54, paragrafo 1 dello stesso regolamento. |
Motivazione | |
Questo emendamento chiarisce le condizioni per eventuale assegnazione esterna dei compiti. | |
Emendamento 13 Articolo 11, paragrafo 2 | |
2. I finanziamenti comunitari possono assumere una delle seguenti forme giuridiche: |
2. I finanziamenti comunitari possono assumere una delle seguenti forme giuridiche: |
a) convenzioni di finanziamento, decisioni di sovvenzione e accordi di contributo; |
a) convenzioni di finanziamento o decisioni di sovvenzione; |
b) convenzioni conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, articolo 54; |
b) convenzioni conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, articolo 54; |
c) contratti di appalto; |
c) contratti di appalto; |
d) contratti di lavoro. |
|
Motivazione | |
Il termine "accordi di contributo" introduce una fraseologia ambigua. Essi sono compresi dal termine "convenzioni di finanziamento". Per evitare incertezza giuridica il termine deve essere soppresso. Inoltre è stato chiarito che nella fattispecie le sovvenzioni possono essere utilizzate dai beneficiari per assumere personale (ossia concludere contratti occupazionali). Tuttavia le sovvenzioni non possono portare a relazioni lavorative dirette fra l'UE e un beneficiario. | |
Emendamento 14 Articolo 15, paragrafo 1 | |
1. La Commissione effettua controlli e revisioni regolari dei propri programmi e ne valuta sistematicamente l’efficacia al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e di poter formulare raccomandazioni miranti al miglioramento degli interventi futuri. |
1. La Commissione effettua controlli e revisioni regolari dei propri programmi. Essa assicura inoltre che vengano effettuate valutazioni al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e di poter formulare raccomandazioni miranti al miglioramento degli interventi futuri. Ciò deve essere fatto entro e non oltre tre anni. Le valutazioni sono indipendenti e pertanto non possono essere svolte dal personale e/o dagli organismi che si occupano dell'esecuzione del programma. |
Motivazione | |
Per avere credibilità le valutazioni devono essere indipendenti. | |
Emendamento 15 Articolo 16, paragrafo 4 | |
4. I verbali delle riunioni del comitato sono inoltrati per informazione al Parlamento europeo. |
4. Nel contesto degli articoli 5 e 6, la Commissione intraprende un dialogo regolare con il Parlamento europeo sui contenuti dei documenti strategici e sui programmi di azione annuale. A tal fine tutti i progetti presentati al comitato istituito a norma del presente articolo vengono trasmessi al Parlamento e contemporaneamente agli Stati membri. Il dialogo ha luogo nel corso di una riunione di una commissione parlamentare o di un altro organismo indicato dal Parlamento europeo. La Commissione tiene debitamente conto della posizione del Parlamento prima dell'adozione e dell'esecuzione di queste misure. |
Motivazione | |
Conformità con la dichiarazione sul controllo democratico e la coerenza delle azioni esterne allegata all'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006. | |
Emendamento 16 Articolo 19 | |
19. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all’attuazione del presente regolamento durante il primo triennio accompagnata, se necessario, da una proposta legislativa per modificare adeguatamente lo strumento. |
19. Entro e non oltre il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'attuazione del presente regolamento durante il primo triennio accompagnata, se necessario, da una proposta legislativa per modificare adeguatamente lo strumento. |
Motivazione | |
Conformità con la dichiarazione sul controllo democratico e la coerenza delle azioni esterne allegata all'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006. |
PROCEDURA
Titolo |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani) |
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Riferimenti |
COM(2006)0354 – C6-0206/2006 – 2006/0116(COD) |
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Commissione competente per il merito |
AFET |
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Parere espresso da |
BUDG 6.7.2006 |
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Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula |
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Relatore per parere |
Albert Jan Maat |
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Relatore per parere sostituito |
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Esame in commissione |
26.9.2006 |
10.10.2006 |
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Approvazione |
10.10.2006 |
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Esito della votazione finale |
+ : |
22 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Reimer Böge, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Giovanni Pittella, Antonis Samaras, Esko Seppänen, László Surján, Ralf Walter |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, José Albino Silva Penda |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
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- [1] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (5.10.2006)
destinato alla commissione per gli affari esteri
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani)
(COM(2006)0354 – C6‑0206/2006 –2006/0116 (COD))
Relatrice per parere: Teresa Riera Madurell
BREVE MOTIVAZIONE
L'Unione europea svolge un ruolo guida nelle problematiche attinenti la democrazia e i diritti umani, e deve continuare a mantenere un profilo alto su tali questioni.
La proposta di un nuovo strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani è intesa a fornire una base giuridica al programma destinato a sostituire l’iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), i cui due regolamenti di base giungono a scadenza a fine 2006. Il nuovo strumento sarà in vigore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
Al pari dell’EIDHR, il nuovo strumento avrà una funzione complementare rispetto agli altri strumenti di attuazione delle politiche comunitarie in materia di democrazia e diritti umani, che spaziano dal dialogo politico e dalle attività diplomatiche ai vari strumenti di cooperazione tecnico-finanziaria, compresi i programmi geografici e tematici. Esso fungerà inoltre da complemento agli interventi erogati in situazioni di crisi nell’ambito dello strumento di stabilità, di recente adozione.
La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere tiene particolarmente a che il nuovo strumento definisca e sostenga obiettivi e misure a livello internazionale connessi al genere. Essa intende, formulando il presente parere, richiamare l'attenzione sui diritti della donna nel più ampio contesto della democrazia e dei diritti dell'uomo, nonché creare una base per uno strumento finanziario europeo per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo ricettivo nei confronti delle problematiche di genere.
EMENDAMENTI
La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione[1] | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Articolo 1, paragrafo 2, lettera c) | |
c) ad un rafforzamento del quadro internazionale per la tutela dei diritti umani, a favore dello Stato di diritto e della promozione della democrazia; |
c) ad un rafforzamento del quadro internazionale per la tutela dei diritti umani, a favore dello Stato di diritto e della promozione della democrazia e a garantire l'uguaglianza di genere; |
Emendamento 2 Articolo 1, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova) | |
|
d bis) a favorire un approccio integrato all’instaurazione della democrazia e alla tutela dei diritti umani e a garantire che vengano presi in considerazione la parità e i conflitti di genere; |
Emendamento 3 Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) | |
ii) incoraggiando la partecipazione al processo decisionale su scala nazionale, regionale e locale, e promuovendo l’uguaglianza uomo-donna nella società civile e nella vita politica e economica; |
ii) incoraggiando la partecipazione al processo decisionale su scala nazionale, regionale e locale, e promuovendo l’uguaglianza uomo-donna nella società civile e nella vita politica e economica, rafforzando i diritti della donna e del bambino in quanto obiettivi specifici ed integrando in tutte le attività gli aspetti dei diritti del bambino e della parità di genere; |
Emendamento 4 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii) | |
ii) dei difensori dei diritti umani; |
ii) dei difensori dei diritti umani, in particolare quelli di sesso femminile, compresi coloro che difendono i diritti delle donne e dei bambini; |
Emendamento 5 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii) | |
iii) della lotta contro il razzismo, la xenofobia e le discriminazioni di qualsiasi natura;
|
iii) della lotta contro il razzismo, la xenofobia e le discriminazioni di qualsiasi natura, in particolare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. |
Emendamento 6 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto v) | |
v) dei diritti delle donne;
|
v) dei diritti delle donne e della lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza nei confronti delle donne, inclusa la lotta contro la mutilazione genitale femminile; |
Emendamento 7 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto vi) | |
vi) dei diritti dei bambini; |
vi) dei diritti dei bambini, assicurando che sia attribuita priorità all'interesse dei bambini, così come alla lotta contro il lavoro minorile e contro l'ingaggio e il ricorso a bambini-soldati; |
|
|
Emendamento 8 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto vi bis) (nuovo) | |
|
vi bis) della lotta contro il traffico di esseri umani, compresa la lotta contro il traffico di donne e bambini per qualsiasi motivo, compreso lo sfruttamento sessuale e sul lavoro e la rimozione degli organi; |
Emendamento 9 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto viii) | |
viii) dell’istruzione, della formazione e del controllo nel settore dei diritti umani e della democrazia; |
viii) dell’istruzione e della formazione pur garantendo la parità di diritti alle ragazze per quanto riguarda l'istruzione e la formazione; |
Emendamento 10 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto viii bis) (nuovo) | |
|
viii bis) del controllo nei settori dei diritti dell'uomo, della lotta contro le discriminazioni e della democrazia; |
Emendamento 11 Articolo 2, paragrafo 2 | |
2. Laddove necessario, tutti gli interventi di aiuto nell’ambito del presente regolamento prestano attenzione alla promozione dell’uguaglianza uomo-donna, dei diritti dei bambini, dei diritti delle popolazioni autoctone e alla prevenzione dei conflitti. |
2. Tutti gli interventi di aiuto nell’ambito del presente regolamento prestano attenzione alla promozione dell’uguaglianza uomo-donna, dei diritti dei bambini, dei diritti delle popolazioni autoctone e alla prevenzione dei conflitti. |
PROCEDURA
Titolo |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani) |
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Riferimenti |
COM(2006)0354 – C6‑0206/2006 –2006/0116 (COD) |
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Commissione competente per il merito |
AFET |
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Parere espresso da |
FEMM |
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Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula |
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Relatore per parere |
Teresa Riera Madurell |
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Relatore per parere sostituito |
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Esame in commissione |
12.9.2006 |
2.10.20060 |
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Approvazione |
5.10.2006 |
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Esito della votazione finale |
+ : |
11 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Lívia Járóka, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Line Reynaud, Teresa Riera Madurell, Lydia Schenardi |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Karin Resetarits |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
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||||||
Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
... |
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- [1] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
PROCEDURA
Titolo |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani) |
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Riferimenti |
COM(2006)0354 - C6-0206/2006 - 2006/0116(COD)) |
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Presentazione della proposta al PE |
26.6.2006 |
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Commissione competente per il merito |
AFET 6.7.2006 |
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Commissione(i) competente(i) per parere |
DEVE 6.7.2006 |
FEMME 6.7.2006 |
BUDG 6.7.2006 |
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Cooperazione rafforzata |
sì 6.7.2006 |
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Relatore(i) |
Hélène Flautre 21.6.2006 |
Edward McMillan-Scott 21.6.2006 |
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Procedura semplificata – decisione |
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Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula |
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Consultazione del Comitato delle regioni – |
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Esame in commissione |
11.7.2006 |
11.9.2006 |
13.9.2006 |
3.10.2006 |
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Approvazione |
10.10.2006 |
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Esito della votazione finale |
+ – 0 |
41 4 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Angelika Beer, Panagiotis Beglitis, Marco Cappato, Simon Coveney, Ryszard Czarnecki, Giorgos Dimitrakopoulos, Jas Gawronski, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Edward McMillan-Scott, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Tobias Pflüger, Mirosław Mariusz Piotrowski, Raül Romeva i Rueda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Antonio Tajani, Inese Vaidere, Jan Marinus Wiersma, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Irena Belohorská, Nirj Deva, Árpád Duka-Zólyomi. Hélène Flautre, Michael Gahler, Tunne Kelam, Jaromír Kohlíček, Miguel Angel Martínez Martínez, Achille Occhetto, |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Christopher Beazley |
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Deposito |
24.10.2006 |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
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