RELAZIONE sull'iniziativa della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio e della Repubblica di Finlandia in vista dell’adozione della decisione del Consiglio concernente la cooperazione tra gli Uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del rintracciamento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi

9.11.2006 - (7259/2006 – C6‑0122/2006 –2006/0805 (CNS)) - *

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Mihael Brejc

Procedura : 2006/0805(CNS)
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A6-0388/2006
Testi presentati :
A6-0388/2006
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'iniziativa della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio e della Repubblica di Finlandia in vista dell’adozione della decisione del Consiglio concernente la cooperazione tra gli Uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del rintracciamento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi

(7259/2006 – C6‑0122/2006 –2006/0805 (CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista l'iniziativa della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio e della Repubblica di Finlandia (7259/2006),

–   visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

–   visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0122/2006),

–   visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6‑0388/2006),

1.  approva l'iniziativa della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio e della Repubblica di Finlandia quale emendata;

2.  invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio e della Repubblica di Finlandia;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio e della Repubblica di Finlandia.

Testo della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio e della Repubblica di FinlandiaEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, uno Stato membro può, nei limiti del diritto nazionale, istituire o designare due Uffici per il recupero dei beni. Qualora uno Stato membro disponga di più di due unità incaricate di facilitare il rintracciamento e l'identificazione dei proventi di reato, solo due unità possono essere designate come punti nazionali di contatto.

Motivazione

L’emendamento proposto chiarisce che non è necessario istituire un nuovo punto nazionale di contatto se uno Stato membro già dispone di unità per il recupero dei beni cui conferire tale competenza. Se tale competenza deve essere affidata a tali unità, solo due di loro possono essere designate come punti nazionali di contatto.

Emendamento 2

Articolo 1, paragrafo 2

2.        Ogni Stato membro indica l'unità che costituisce un Ufficio nazionale per il recupero dei beni ai sensi del presente articolo. Gli Stati membri notificano tale informazione e qualsiasi modifica successiva al Segretariato generale del Consiglio per iscritto. Ciò non osta a che altre unità, incaricate di facilitare il rintracciamento e l'identificazione dei proventi di reato, si scambino informazioni ai sensi degli articoli 3 e 4.

2.        Ogni Stato membro indica l'unità che costituisce un Ufficio nazionale per il recupero dei beni ai sensi del presente articolo. Gli Stati membri notificano tale informazione e qualsiasi modifica successiva al Segretariato generale del Consiglio per iscritto. Ciò non osta a che altre unità, incaricate di facilitare il rintracciamento e l'identificazione dei proventi di reato, si scambino informazioni ai sensi degli articoli 3 e 4 con l’Ufficio per il recupero dei beni di un altro Stato membro.

Motivazione

L’emendamento proposto specifica più chiaramente la necessità di uno scambio di informazioni tra uffici incaricati di facilitare il rintracciamento e l'identificazione dei beni.

Emendamento 3

Articolo 3, paragrafo 1

1. Un Ufficio per il recupero dei beni può presentare una richiesta di informazioni per una delle finalità di cui all'articolo 1. A tale scopo l'Ufficio si serve delle procedure previste dalla decisione quadro relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni ed intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. Si applicano i motivi di rifiuto previsti in detta decisione quadro.

1. Un Ufficio per il recupero dei beni o un’unità in uno Stato membro incaricata di facilitare il rintracciamento e l'identificazione dei beni può presentare una richiesta di informazioni per una delle finalità di cui all'articolo 1. A tale scopo l'Ufficio si serve delle procedure previste dalla decisione quadro relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni ed intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. Si applicano i motivi di rifiuto previsti in detta decisione quadro.

Motivazione

Coerente con l’emendamento all’articolo 1, il presente emendamento completa l’articolo 3, affinché questo comprenda non solo gli specifici punti nazionali di contatto, ma anche un'altra unità con le stesse competenze.

Emendamento 4

Articolo 4, paragrafo 1

1.        Gli Uffici per il recupero dei beni possono, entro i limiti imposti dal diritto nazionale applicabile e senza bisogno di apposita richiesta, scambiare informazioni che ritengono necessarie per l'esecuzione dei compiti di un altro Ufficio per il recupero dei beni in conformità delle finalità della presente decisione quali enunciate all'articolo 1.

1.        Gli Uffici per il recupero dei beni o le unità in uno Stato membro incaricate di facilitare il rintracciamento e l'identificazione dei beni possono, entro i limiti imposti dal diritto nazionale applicabile e senza bisogno di apposita richiesta, scambiare informazioni che ritengono necessarie per l'esecuzione dei compiti di un altro Ufficio per il recupero dei beni in conformità delle finalità della presente decisione quali enunciate all'articolo 1.

Motivazione

Coerente con l’emendamento all’articolo 1, il presente emendamento completa l’articolo 4, affinché questo comprenda non solo gli specifici punti nazionali di contatto, ma anche altre unità con le stesse competenze.

Emendamento 5

Articolo 5

1. 1.    Le informazioni o i documenti ottenuti ai sensi della presente decisione possono essere utilizzati in qualsiasi procedimento inteso a congelare, sequestrare o confiscare proventi di reato o altri beni connessi con reati.

Soppresso

2. 2.    Nel trasmettere informazioni in virtù della presente decisione, l'Ufficio per il recupero dei beni mittente può subordinare a limitazioni o condizioni l'uso delle informazioni. L'Ufficio per il recupero dei beni ricevente si conforma a tali limitazioni o condizioni. Tali limitazioni e condizioni non possono riguardare l'uso delle informazioni a fini di risarcimento delle vittime del reato per cui sono state ottenute le informazioni stesse.

 

Motivazione

Il presente emendamento propone la soppressione dell’articolo 5 poiché la sostanza di tale articolo è già contenuta in altri articoli della decisione quadro del Consiglio.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Introduzione

Il 24 febbraio 2005 il Consiglio ha adottato una decisione quadro relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato. Nella sua comunicazione (COM(2005) 184 def.) al Consiglio e al Parlamento europeo "Il programma dell'Aia: dieci priorità per i prossimi cinque anni" la Commissione ha raccomandato di rafforzare gli strumenti per la lotta alla criminalità organizzata negli Stati membri dell'UE. La Commissione invita a istituire uffici per il recupero dei beni negli Stati membri, garantendo che tali uffici possano scambiarsi rapidamente le informazioni. Si ottengono enormi somme di denaro attraverso la criminalità organizzata, che prospera se gli enti preposti al contrasto della stessa non sono in grado di sequestrare e recuperare i proventi di reato. Di conseguenza, vi è la necessità di istituire uffici per il recupero dei beni e metterli in condizione di scambiarsi direttamente le informazioni.

Contenuto della proposta

La finalità della decisione quadro del Consiglio è quella di garantire che ciascuno Stato membro istituisca o designi un ufficio nazionale per il recupero dei proventi di reato, nonché di avviare un coordinamento valido tra gli uffici senza che tale cooperazione interferisca con lo status interno di ciascun ufficio nei singoli Stati membri. La decisione quadro del Consiglio sottolinea che la proposta è intesa unicamente a conseguire una cooperazione internazionale più efficace tra gli uffici, e lascia agli Stati membri la decisione in merito alla struttura dei rispettivi uffici per il recupero dei beni e al metodo di ricerca delle informazioni internamente al paese. I reati sono spesso perseguiti in un paese allorché i proventi del reato in questione sono localizzati in un altro. Pertanto, l'istituzione o la designazione degli uffici per il recupero dei beni dovrebbe garantire uno scambio di informazioni più rapido ed efficiente, che consentirebbe di porre le basi tecniche necessarie per effettuare le indagini e le analisi sulle tracce finanziarie dell'attività criminale. La cooperazione tra gli uffici per il recupero dei beni avverrà sulla base della decisione quadro relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni ed intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. Ciascun ufficio per il recupero dei beni deve specificare, al momento della richiesta di informazioni agli uffici di un altro Stato membro, l'oggetto della richiesta e le ragioni della stessa. I dati personali trattati nel contesto dell'applicazione di tale decisione devono essere tutelati secondo la convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla tutela delle persone in materia di trattamento automatizzato di dati di carattere personale e, per gli Stati membri che lo hanno ratificato, il protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001.

Posizione del relatore

Il relatore ritiene che la proposta di decisione quadro del Consiglio relativa all'istituzione o alla designazione di uffici per il recupero dei beni segni un importante passo verso un controllo definitivo sulla criminalità organizzata. Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli uffici per il recupero dei beni scambino tutte le informazioni utili a loro disposizione, così da facilitare il rintracciamento e l'identificazione dei proventi di reato e degli altri beni assoggettabili a confisca.

Le principali modifiche proposte dal relatore sono le seguenti:

-     nella proposta di decisione quadro del Consiglio non è sufficientemente chiaro se sia necessario istituire un punto nazionale di contatto nel caso in cui uno Stato membro disponga già di unità preposte a facilitare il rintracciamento e l'identificazione dei proventi di reato; il relatore ritiene che tali unità potrebbero assumere la competenza in questione, e laddove vi fossero due unità analoghe in uno Stato membro entrambe potrebbero vedersi concedere tale mandato;

-     in conformità con l’emendamento all'articolo 1, gli articoli 3 e 4 sono emendati di conseguenza per includere non solo il punto nazionale di contatto specificato ma anche un'altra unità con gli stessi poteri;

-     la soppressione dell'articolo 5, poiché tale articolo è già compreso in altri articoli della decisione quadro del Consiglio.

Il relatore ritiene che la presente decisione quadro del Consiglio consentirà di rendere più efficace la lotta alla criminalità organizzata.

PROCEDURA

Titolo

Iniziativa della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio e della Repubblica di Finlandia in vista dell’adozione della decisione del Consiglio concernente la cooperazione tra gli Uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del rintracciamento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi

Riferimenti

7259/2006 – C6 0122/2006 –2006/0805 (CNS)

Consultazione del PE

5.4.2006

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

LIBE
26.4.2006

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Pareri non espressi
  Decisione

 

 

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Mihael Brejc
27.4.2006

 

Relatore(i) sostituito(i)

[Giuseppe Nisticò]

 

Procedura semplificata – decisione

 

Contestazione della base giuridica
  Parere JURI

 

 

 

Modifica della dotazione finanziaria
  Parere BUDG

 

 

 

Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula

 

Consultazione del Comitato delle regioni –
decisione in Aula

 

Esame in commissione

4.10.2006

 

 

 

 

Approvazione

6.11.2006

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

14

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Mihael Brejc, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Patrick Gaubert, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria da Assunção Esteves, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sophia in 't Veld, Kyriacos Triantaphyllides, Rainer Wieland

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Salvatore Tatarella

Deposito 

 

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

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